Aderente COBAS – CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE Sede nazionalee prov.: Viale Manzoni, 55 - 00185 ROMA Tel. 0677591926 - Fax 0677206060 e-mail: lp@cobas.it - internet: http://www.cobas.it Roma, lì 05 febbraio 2014 Firmato da Teramo Domenico Spett.le LAit LAzio innovazione tecnologica S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore Via A. B. Cairoli, 68 00145 – Roma (RM) Fax: 06.51892209 A mezzo PEC all’indirizzo: laitspa@legalmail.it Oggetto: riscontro Vs. comunicazione n. 1/2014 – atto di significazione e diffida. Si sono rivolti alla scrivente O.S. Cobas del Lavoro Privato, diversi dipendenti della Vs. società riferendo la raggiunta determinazione aziendale di mantenere – anche per l’anno 2014 ed in attesa di indicazioni provenienti dagli Enti da Voi interpellati – la decurtazione stipendiale attuata per l’anno 2013. In merito all’illegittimità delle decurtazioni da Voi operate sino al mese di dicembre 2013, la scrivente O.S. ribadisce in questa sede tutte i profili di censura già evidenziati nella diffida di data 24.10.2013, da intendersi in questa sede integralmente riportata e ritrascritta. In merito, invece, alla raggiunta determinazione aziendale di continuare a decurtare gli stipendi anche con decorrenza gennaio ’14 – e questo in attesa di imprecisati chiarimenti, asseritamente richiesti – valga quanto segue. Come a Voi noto l’art. 4, comma 11, del D.L. 95/2012 – da Voi, peraltro, erroneamente applicato (come già precedentemente rappresentato con la richiamata diffida di data 24.10.2013) – è stato abrogato dall’art. 1, comma 562, della L. 143/2013. Conseguentemente, ogni questione relativa alla retribuzione da corrispondere – con decorrenza gennaio ’14 – ai dipendenti della Vs. società non ha più ragion d’essere. Le imprecisate richieste di chiarimenti, cui Voi fate riferimento nella comunicazione n. 1/2014, e la determinazione aziendale di continuare a decurtare gli stipendi anche con decorrenza gennaio ’14 integrano – in altri termini – gli estremi dell’abuso del diritto. In esito all’abrogazione disposta dalla richiamata L. 143/2013, infatti, nessun problema interpretativo si pone dal momento che l’art. 4, comma 11, del D.L. 95/2012 deve considerarsi tamquam non esset. Anzi, la raggiunta determinazione aziendale di continuare a decurtare gli stipendi nonostante l’intervenuta abrogazione della richiamata norma è atto contrario ai più elementari principi di correttezza e buona fede che incombono, in corso di svolgimento del rapporto di lavoro, tanto sul lavoratore quanto sul datore di lavoro. E sul punto si evidenzia, come autorevolmente statuito dalla Suprema Corte, che “L'esercizio del diritto di ritenzione non vale a scriminare l'agente in ordine al reato di appropriazione indebita, quando il credito che si vuole tutelare attraverso l'esercizio dello "ius Cobas del Lavoro Privato 1|2 Aderente COBAS – CONFEDERAZIONE DEI COMITATI DI BASE Sede nazionalee prov.: Viale Manzoni, 55 - 00185 ROMA Tel. 0677591926 - Fax 0677206060 e-mail: lp@cobas.it - internet: http://www.cobas.it retinendi" non è né liquido né esigibile: in tal caso, infatti, l'appropriazione della cosa altrui integra il reato di cui all'art. 646 c.p., dovendosi ritenere ingiusto il profitto che l'agente intende realizzare in virtù di una pretesa che avrebbe dovuto far valere, in quanto non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di determinatezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall'ordinamento giuridico” (Cassazione penale, sez. II, 24/02/2009, n. 24487). Si ribadisce, infatti, che le operate trattenute stipendiali oltre a non essere liquide ed esigibili ai sensi dell’abrogato art. 4, comma 11, del D.L. 98/2012 (per le ragioni tutte esposte nella diffida di data 24.10.2013), devono considerarsi – in esito alla disposta abrogazione della richiamata norma – sine titulo. Le imprecisate richieste di chiarimenti costituiscono, pertanto, l’ennesimo espediente con il quale la Vs. società intende, ostinatamente, sottrarsi alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente O.S. DIFFIDA la Vs. società dall’operare trattenute in busta paga con decorrenza dal mese di gennaio ‘14. Quanto precede con l’espresso avvertimento che laddove la Vs. società procedesse e/o perseverasse nel senso indicato nella comunicazione n. 1/2014, la scrivente O.S. conferirà mandato all’avv. Marco Tavernese al fine di procedere innanzi alle competenti sedi giudiziarie. Distinti saluti. O.S. Cobas del Lavoro Privato Domenico Teramo n.q. di legale rappresentante pro tempore Valentina Zirretta n.q. di componente RSU Massimo De Benedictis n.q. di componente RSU Cobas del Lavoro Privato 2|2
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