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SETTORE RISORSE FAUNISTICHE ED AREE PROTETTE
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2355 del 10/09/2014
Oggetto:
INTERVENTI DI CONTROLLO NUMERICO DEL CINGHIALE AI SENSI DELL’ART. 37 L.R.
3/1994 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA: MODALITA’ OPERATIVE. REVOCA
DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2232 DEL 20 AGOSTO 2014
Il Dirigente
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale toscana 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della suddetta normativa
nazionale e s.m.i. e in particolare l’art. 37;
Visto il “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”) n. 33/R approvato con decreto del Presidente della G.R. in data 26 luglio
2011 e s.m.i.;
Richiamato il Piano Faunistico Venatorio provinciale (PFVP) 2012-2015, approvato con
deliberazione di C.P. n. 68 del 29 luglio 2013, pubblicato sul BURT in data 9.10.2013 a titolo di
definitiva esecutività;
Richiamato il “Programma di controllo del cinghiale in provincia di Siena ai sensi dell’art. 19 L.
157/1992 e dell’art. 37 LRT 3/1994 per il periodo 2012-2015” inviato all’ISPRA in data 11.10.2013
(ATTI: Prot. n. 165541-sd), successivamente integrato con Prot. n. 178547 del 05.11.2013, nel
quale sono individuate i metodi idonei per effettuare il controllo numerico del cinghiale;
Preso atto del parere favorevole espresso dall’ISPRA sul Programma sopra detto, Prot. n. 44176
del 4.11.2013 (ATTI: Prot. n. 178571 del 5.11.2013) e Prot. n. 44506 del 6.11.2013 (ATTI: Prot. n.
180075 del 7.11.2013);
Richiamata la Delib. GP n. 37 del 18.02.2014 che approva la convenzione per l’attività di
recupero, conferimento e cessione di cinghiali abbattuti in regime di controllo tra la Provincia di
Siena e la Soc. Coop. La Filiera, che gestisce tramite concessione il mattatoio pubblico di Sinalunga
riconosciuto ai sensi Reg. 853/2004CE, stipulata in data 20.02.2014 e registrata nel Repertorio
dell’Ente con numero 43 e valida fino al 31 maggio 2014, poi prorogata fino al 31 dicembre 2014
con Delib. GP n. 103 del 27.05.2014 e nota Prot. n. 85209 del 29.05.2014;
Richiamata la Delib. GP n. 191 del 19.08.2014, rettificata con Delib. GP n. 197 del 9.09.2014, con
la quale sono state fissate le modalità integrative per la destinazione dei capi, con cessione
direttamente al personale coinvolto nelle operazioni di controllo quale rimborso parziale e
forfettario per i costi sostenuti per gli interventi effettuati ed è dato mandato al Dirigente di
adeguare i propri atti;
Considerato pertanto che le indicazioni fornite con la propria precedente determinazione
dirigenziali n. 2232 del 20/08/2014 risultano superate e appare necessario sostituire l’atto;
Ritenuto opportuno di attuare il controllo numerico avvalendosi degli Agenti di vigilanza di cui
all’art. 51 LR 3/1994 abilitati a coadiutori ai piani di controllo del cinghiale (art. 37 LR 3/1994) in
provincia di Siena (c.d. Agenti responsabili), a seguito di percorso formativo e conseguente esame
di abilitazione secondo uno specifico programma didattico predisposto e concordato allo scopo con
ISPRA, come da documentazione in atti, che operano sotto il coordinamento del Corpo di Polizia
Provinciale;
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Determinazione dirigenziale
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Evidenziato che la caccia di selezione al cinghiale è in fase di avvio sperimentale su gran parte
del territorio provinciale ed ha trovato piena attuazione soltanto nelle Aziende Faunistico
Venatorie;
Ritenuto pertanto di revocare la propria precedente Determinazione n. 2232 del 20 agosto 2014,
al fine di recepire le nuove indicazioni della Giunta provinciale, di correggere alcuni errori materiali
e inserire opportune integrazioni e/o specificazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat
naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche” e la LR 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e
di valutazione di incidenza” e s.m.i.;
Valutato che le determinazioni contenute nel presente atto sono coerenti con quanto riportato
nello Studio di Incidenza e nel Rapporto Ambientale del PFVP 2012-2015, approvati con Delib. CP
n. 68 del 29.07.2013, e che le misure di mitigazione previste dal rapporto Ambientale nelle Aree di
Rilevanza Faunistiche saranno rispettate in fase di autorizzazione dei singoli interventi;
Ravvisata la propria competenza a provvedere ai sensi della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
Art. 40 dello Statuto dell’Ente;
Art. 55 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Disposizione del Presidente della Provincia in data 4.3.2010 e Deliberazione GP n. 162 del
30.06.2014;
Ritenuto di provvedere nel merito;
DETERMINA
1) di autorizzare, per le motivazioni dettagliatamente descritte in premessa, interventi di
controllo numerico del cinghiale ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994, finalizzati alla limitazione e
prevenzione dei danni alle colture, nelle seguenti aree ricadenti in territorio non vocato:
- prioritariamente in tutte le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) e nelle Zone di Protezione
(ZP) ricadenti in area non vocata;
- e quindi nel territorio a gestione della caccia (TGPC), comprensivo delle Zone di Rispetto
Venatorio (ZRV) e Aziende Agrituristico Venatorie (AAV), dove la caccia di selezione al cinghiale
non ha ancora trovato piena attuazione, o nei casi in cui la stessa non sia risultata efficacia (per
orario e/o modalità) al di fuori del periodo venatorio del cinghiale in forma collettiva – fino al 30
settembre 2014 e dal 1 al 31 dicembre 2014;
2) di stabilire che tali interventi saranno autorizzati dietro specifica richiesta che dovrà essere
effettuata utilizzando il modulo N. 1 “Richiesta di intervento per la prevenzione e la
limitazione dei danni causati dal cinghiale ” disponibile sul sito internet della Provincia
(http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Risorse-faunistiche/Danni-e-controllonumerico-della-fauna-selvatica)
ed
inviata
via
e-mail
all’indirizzo
interventi.fauna@provincia.siena.it o via fax al n. 0577-45358 all’attenzione della Polizia
Provinciale;
3) di avvalersi per la realizzazione degli interventi di controllo numerico del cinghiale degli Agenti di
vigilanza di cui all’art. 51 LR 3/1994, abilitati a coadiutori ai piani di controllo del cinghiale (art. 37
LR 3/1994) in provincia di Siena, a seguito di percorso formativo e conseguente esame di
abilitazione secondo uno specifico programma didattico predisposto e concordato allo scopo con
ISPRA, come da documentazione in atti (c.d. Agenti responsabili);
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4) di dare atto che gli Agenti responsabili operano sotto il coordinamento della Polizia Provinciale
che provvederà a programmare gli interventi in base alla disponibilità dei centri di lavorazione
autorizzati convenzionati con la provincia;
5) di stabilire che tutti gli interventi di abbattimento devono essere preventivamente segnalati al
Corpo di Polizia Provinciale tramite il servizio di teleprenotazione utilizzando gli appositi codici in
dotazione all’Agente responsabile e con la stessa modalità deve essere comunicato l’esito;
6) che gli interventi di controllo possono essere realizzati:
ALL’ASPETTO
Per gli abbattimenti all’aspetto, da effettuarsi con arma rigata munita di ottica di calibro consentito,
l’Agente responsabile può avvalersi di massimo cinque collaboratori in possesso dei seguenti
requisiti:
-
abilitati alla caccia in selezione per il cinghiale e iscritti allo specifico Registro provinciale;
oppure
- abilitati con lo specifico corso per il controllo del cinghiale ai sensi dell’art. 37 co. 4 della L.R.
3/1994 (c.d. “vecchio corso art. 37 LR 3/1994”) e muniti di certificazione su una prova di
maneggio e di tiro con arma rigata dotata di ottica di calibro consentito ai sensi dell’art. 31,
comma 2, LR 3/1994, rilasciata da un poligono di tiro riconosciuto a livello nazionale dal CONI, il
quale certificherà l’idoneità all’uso dell’arma; durante tale prova devono essere raggiunti almeno
quattro centri su cinque colpi sparati nell’area vitale del bersaglio (15 cm di diametro) da una
distanza non inferiore a 100 metri.
L’abbattimento all’aspetto è consentito tutto l’anno, anche in orario notturno con l’ausilio di
sorgenti luminose. Se l’intervento è effettuato in orario notturno, sia gli Agenti responsabili, sia i
collaboratori potranno avvalersi, oltre che dell’arma, anche dell’ausilio di sorgente luminosa.
Gli interventi di controllo all’aspetto sono realizzati da postazione fissa, in posizione di quota
topografica rialzata rispetto al presunto bersaglio. È consentito, durante l’intervento, lo
spostamento da una postazione di tiro ad un’altra, fermo restando che l’arma durante lo
spostamento deve essere mantenuta scarica ed in custodia, solo previo assenso dell’Agente
responsabile.
Se l’intervento è effettuato in forma singola o con un solo collaboratore, nello spostamento da una
postazione di tiro ad un’altra le armi devono essere mantenute scariche.
CON GIRATA CON L’USO DI UN CANE LIMIERE
Gli interventi in girata con l’uso di un cane limiere possono essere effettuati tutto l’anno con
l’esclusione del periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 luglio.
Ad ogni singola azione di girata:
- deve essere presente un Agente responsabile; lo stesso può anche partecipare attivamente
all’intervento con l’uso dell’arma;
- può essere presente ed utilizzato un solo cane limiere condotto alla “lunga” o sciolto. Lo stesso
deve essere abilitato da un giudice autorizzato dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI);
tale abilitazione deve essere documentata dallo specifico attestato rilasciato dalla Provincia in
possesso del proprietario/conduttore del cane da esibire all’Agente responsabile e ad eventuali
organi di controllo;
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- deve essere presente un conduttore che può partecipare attivamente all’intervento con l’uso
dell’arma se in possesso di porto d’armi a uso caccia. L’operatore che conduce il cane durante
l’intervento deve essere abilitato come “Conduttore del cane limiere” e deve essere in possesso di
apposito documento attestante l’iscrizione al Registro provinciale rilasciato dal Servizio Risorse
Faunistiche della Provincia di Siena;
- possono partecipare un numero massimo di 20 collaboratori, oltre il conduttore. Gli operatori che
partecipano alla girata devono essere abilitati con lo specifico corso per il controllo del cinghiale
ai sensi dell’art. 37 co. 4 della L.R. 3/1994 (c.d. “vecchio corso art. 37 LR 3/1994”) oppure
abilitati alla caccia in selezione per il cinghiale, ed in entrambi in casi in possesso dei requisiti per
l’esercizio della caccia al cinghiale di cui all’art. 95 del DPGR 33R/2011;
7) di stabilire che, prima dell’inizio di un intervento al quale partecipano dei collaboratori, l’Agente
responsabile deve compilare la prima parte della scheda tecnica predisposta dal Servizio Risorse
Faunistiche (Scheda n. 1). La compilazione della scheda (seconda parte) deve essere completata al
termine dell’intervento; a tal fine è fatto obbligo a ciascun collaboratore di comunicare le
informazioni necessarie (n. cinghiali avvistati, n. colpi sparati, n. capi abbattuti) all’agente
responsabile prima dell’abbandono del luogo dell’intervento. Tale scheda deve essere trasmessa
alla Polizia Provinciale entro 7 giorni successivi all’intervento;
8) di stabilire che gli Agenti responsabili e tutti i partecipanti agli interventi di controllo realizzati
all’aspetto e in girata devono obbligatoriamente indossare - dal momento del ritrovo al termine
delle azioni di abbattimento - un indumento ad alta visibilità;
9) di stabilire che al momento del recupero deve essere applicato all’orecchio di ogni capo
abbattuto idoneo contrassegno inamovibile fornito dalla Provincia. Il numero del contrassegno è il
CODICE NUMERICO IDENTIFICATIVO dell’animale. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo
effettuato e contemporaneamente autorizza l’Agente responsabile alla detenzione e al trasporto
del capo;
10) di dare atto che in attuazione della Delib. GP n. 191/2014 e s.m.i. gli animali abbattuti durante
il periodo autorizzato potranno essere:
conferiti al mattatoio pubblico sito in Sinalunga, riconosciuto ai sensi Reg. 853/2004CE e gestito
dalla Soc. Coop. la Filiera, per i quali l’Agente responsabile deve attivare la procedura di
trattamento della carcassa secondo il Reg. CE 853/2004;
ceduti direttamente all’Agente responsabile che ne potrà disporre, in base alla sforzo profuso da
ciascun operatore, secondo il seguente schema:
cessione di massimo 5 Kg di carne per ciascun partecipante all’intervento, con un massimo di un
capo per periodo autorizzato, per esclusivo uso domestico privato, con divieto di
commercializzazione, quale rimborso parziale forfettario per i costi sostenuti per gli interventi
effettuati a sostegno delle finalità di pubblico interesse del controllo della fauna, previa verifica
sanitaria nel rispetto del Reg. 853/2004CE; l’Agente responsabile ha la possibilità di trattenere per
sé, per esclusivo uso domestico privato, con divieto di commercializzazione, quale rimborso
parziale per i costi sostenuti per gli interventi effettuati a sostegno delle finalità di pubblico
interesse del controllo della fauna, previa verifica sanitaria nel rispetto del Reg. 853/2004CE, una
quantità doppia rispetto a quanto sopra indicato e nel rispetto delle percentuali fissate;
11) di invitare tutti i partecipanti agli interventi di controllo a sostituire progressivamente le
munizioni tradizionali di piombo con munizionamento atossico, per la tutela della fauna selvatica,
dell’ambiente e per la salute umana;
12) di stabilire che la validità del presente provvedimento termina il 31 dicembre 2014, tenuto
conto della possibilità di rinnovo in linea con quanto previsto nel parere ISPRA Prot. n. 44176 del
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Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2355 del 10/09/2014
4.11.2013 (ATTI: Prot. n. 178571 del 5.11.2013) che prevede la possibilità di contenimento della
specie durante tutto l’anno al fine di prevenire e limitare i danni alle colture agricole;
13) di stabilire che tutti gli inadempimenti e le violazioni alle prescrizioni contenute nella presente
Disposizione e le violazioni di legge, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente,
comportano per l’Agente responsabile la sospensione immediata dell’incarico ed ulteriori
provvedimenti al termine dell’iter di accertamento delle violazioni; fermo restando che quanto
sopra vige anche per i collaboratori, gli stessi possono essere allontanati/esclusi dall’intervento
dall’Agente responsabile con annotazione motivata sulla scheda di intervento;
14) di provvedere con specifici atti, nel rispetto del programma concordato con ISPRA, ad
autorizzare interventi straordinari di controllo ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994, dietro nei specifica
richiesta/segnalazione che sarà sottoposta a valutazione amministrativa e tecnica:
- nel Centro Privato di Riproduzione della Fauna Selvatica (CPRFS) e in altri divieti istituiti ai sensi
della LRT 3/94 ricadenti nel territorio non vocato;
- nella AFV ricadenti in territorio non vocato al di fuori del periodo venatorio del cinghiale in
forma collettiva – fino al 30 settembre 2014 e dal 1 al 31 dicembre 2014;
- nel territorio vocato cacciabile (AFV, TGPC comprese le AAV), caratterizzato dalla presenza di
colture danneggiabili, al di fuori del periodo di caccia (fino al 31 ottobre 2014) e in relazione ai
luoghi in cui i danni possono verificarsi e ai periodi di sensibilità delle diverse colture;
- nelle aree a divieto di caccia (ZRV, AAC, Demani Regionali a divieto di caccia, ZP e altri divieti di
caccia istituiti ai sensi della LRT 3/94) ricadenti nel territorio vocato e caratterizzate da colture
danneggiabili;
- nei fondi chiusi ricadenti in area vocata e non vocata;
- in tutto il territorio con il ricorso eccezionale alla tecnica della braccata nel rispetto di quanto
previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012/2015;
- effettuate per altre motivazioni previste all’art. 37 co. 2 della LRT3/1994, diverse dalla tutela
delle produzioni agricole e forestali;
La richiesta/segnalazione deve essere inoltrata al Servizio Risorse Faunistiche con il Modulo N. 2
“Richiesta di intervento straordinario per la prevenzione e la limitazione dei danni causati dal
cinghiale” disponibile sul sito internet della Provincia (http://www.provincia.siena.it/Areetematiche/Risorse-faunistiche/Danni-e-controllo-numerico-della-fauna-selvatica) ed inviata via email all’indirizzo interventi.fauna@provincia.siena.it o via fax al n. 0577-45358;
15) di stabilire che tutti gli interventi di contenimento di cui ai punti 1) e 14) potranno essere
realizzati nelle aree limitrofe a quelle segnalate come oggetto di danneggiamento se funzionali ad
aumentare l’efficacia dell’intervento, previa comunicazione da parte degli Agenti responsabili ai
proprietari dei fondi e – se necessaria al recupero dei capi abbattuti - autorizzazione ai sensi della
LR 48/94;
16) di stabilire che, quale misura di mitigazione prescritta dal Rapporto Ambientale, nel periodo
settembre-ottobre non sono autorizzabili interventi di controllo ai sensi dell’art.37 della LR 3/94
nell’Area di Rilevanza Faunistica “Pianure del torrente Arbia presso Monteroni d’Arbia” (ricadente
nella ZRC San Martino San Fabiano) per la tutela del raduno pre-migratorio dell’Occhione;
17) di revocare la Determinazione dirigenziale n. 2232 del 20/08/2014;
18) di stabilire che con cadenza mensile la Polizia Provinciale deve trasmettere al Servizio Risorse
Faunistiche il resoconto sull’attività di coordinamento svolta secondo lo schema organizzativo da
concordare tra i Servizi;
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Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2355 del 10/09/2014
19) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Presidenti dei Comitati di Gestione degli
ATC senesi, alle Associazioni agricole e al Corpo di Polizia Provinciale per gli adempimenti di
propria competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro
60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita,
oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della
deliberazione G.P. n. 13 del 20.01.2004, mediante inserimento sul sito internet
dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata.
Il DIRIGENTE SETTORE RISORSE FAUNISTICHE E RISERVE NATURALI
SIGNORINI SERENA
Siena 10/09/2014
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
IL RESPONSABILE
Siena 10/09/2014
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82/2005
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito della Provincia di
Siena (www.provincia.siena.it)”
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