Infoimpresa Luglio/Agosto 2014

EDITORIALE
Il ruolo delle Op - Organizzazioni
di Produttori nelle nuove politiche
di sviluppo dell’economia agricola
DOMENICO MAMONE - Presidente dell’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
L’Unsic nel valutare gli scenari delle future politiche agricole nei mercati, sia nazionale che internazionale sempre più
globale e agguerrito, e il ruolo del settore primario, che continua ad essere strategico nel processo di sviluppo dell’economia agricola del Paese, si sta attivando per promuovere, sostenere, implementare la creazione di OP – Organizzazioni di produttori. La nostra Unione, infatti, ritiene che sia maturata la necessità di porre all’attenzione dei propri
associati e delle strutture territoriali tale tematica. In sostanza l’Unsic ampliando la sua visione d’insieme considera che,
maggiore efficienza di ogni singolo comparto, più concorrenzialità delle aziende agricole, avviamento di nuove iniziative di penetrazione commerciale nei Paesi emergenti insieme alla strategia di puntare sulla politica dell’aggregazione,
possano essere un utile strumento per ridurre l’eccessiva frammentazione delle imprese che in alcuni settori caratterizza ancora la realtà produttiva italiana; in quanto soggetti economici in grado di promuovere la concentrazione dell’offerta e valorizzare le produzioni specifiche del territorio, nel rispetto della loro distintività, tipicità e peculiarità.
Come ben noto “muovendo da considerazioni connesse alla tradizionale condizione di debolezza economica dei produttori agricoli nei confronti delle imprese di trasformazione e commercializzazione, l’organizzazione economica dei produttori agricoli è stata sin dall’inizio accolta ed incentivata a livello comunitario. In particolare, la presenza di un’offerta
concertata o coordinata dei prodotti è stata considerata non già come un elemento di perturbazione del mercato o limitativo della concorrenza ma, al contrario, come un necessario fattore di consolidamento strutturale delle imprese produttrici e di promozione della loro forza di mercato, meritevole pertanto di una disciplina di favore.”
A livello comunitario, con i vari regolamenti in materia, si è partiti proprio dalla considerazione che carenze strutturali
derivavano dall’esistenza di un gran numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate,
per cui la UE ha individuato nella nascita delle associazioni degli agricoltori (e unioni di tali associazioni) uno strumento
idoneo ad intervenire nel processo economico con azioni volte a concentrare l’offerta e ad adeguare la produzione alle
esigenze del mercato, al fine di stabilizzarlo.
La forma giuridica per il riconoscimento di OP Ortofrutticole sono: Società di capitali i cui soci siano gli agricoltori; Società cooperative agricole e loro consorzi; Società consortili costituite da agricoltori. Le aziende sono vincolate a conferire all’OP l’85% della produzione, mentre la restante parte può essere venduta in maniera diretta. La durata minima
di adesione all’OP è di 1 anno. Le organizzazioni di produttori hanno il vincolo della commercializzazione del prodotto
e quindi possono esternalizzare la commercializzazione massimo del 40%. Il 4,1% del fatturato dell’OP può essere ridistribuito ai produttori per il miglioramento aziendale, attraverso i piani operativi: Strutture ed impianti di lavorazione;
Impianti di coltivazione arboree; Macchinari; Spese per mezzi tecnici. Altro importante ruolo è rivestito dalle AOP – Associazioni Organizzazioni di Produttori formate da due o più OP costituite sia a livello regionale che interregionale. Il riconoscimento è presentato nella Regione in cui l’AOP ha la propria sede legale e in cui l’insieme delle OP aderenti
realizza il maggior valore di produzione commercializzabile. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi
di prodotto oggetto dello stesso riconoscimento. I vantaggi per le AOP sono: Raggiungere economie di scala; Aumentare la capacità e l’efficienza commerciale; Concentrazione dell’offerta; Migliorare il potere contrattuale. Infine,
come ulteriore evoluzione aggregativa, si possono costituire le Unioni di organizzazioni di produttori formate da 20 o
più OP riconosciute in cinque Regioni amministrative, che detengono almeno il 5% della PLV (Prodotto Lordo Vendibile) nazionale del settore di riferimento. Per concludere, l’Unsic auspica che queste forme di aggregazione possano
dare vita a nuove sinergie tra le aziende agricole associate.
Domenico Mamone
Presidente Nazionale UNSIC
1
1
EDITORIALE
DOMENICO MAMONE
Presidente
dell’Unione
Nazionale
Sindacale
Imprenditori
e Coltivatori
Il Job Act
è legge
20
19
DAL TERRITORIO
Il ruolo delle Op - Organizzazioni
di Produttori nelle nuove politiche
di sviluppo dell’economia agricola
4 IL SISTEMA SERVIZI UNSIC
Iscrizione definitiva UnsiConc
al Registro degli Organismi abilitati
alla Mediazione
6
UNIPROMOS: Consultazione
per la riforma del Terzo Settore
Amianto, al via il corso di formazione
dell’Unsic a Rende
20
Unsic Modica:
visita assessore regionale Reale
a Modica per Expo Milano 2015
22
Meno tasse ai mecenati,
sì al dl cultura
Crescono le imprese under35,
CCIAA al fianco
dell’imprenditorialità giovanile
21
8
12
16
Unsic Lecce: assegno di cura
ai cittadini non autosufficienti
20
MONDO AGRICOLO
12
Pac 2014-2020: scelte nazionali,
raggiunto l’accordo definitivo
22
12
DAL NAZIONALE
Riduzione del cuneo fiscale
per lavoratori dipendenti e assimilati
16
Vino: via libera alla convalida
dei documenti
di accompagnamento
tramite PEC
IV Gamma, emanato il decreto
per la commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli
24
24
DALLE REGIONI
28
NOVITÀ
30
LAVORO E PREVIDENZA
Anticipazione
durante pausa contrattuale
30
Misura degli interessi di mora
per ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo
a decorrere dal 1° maggio 2014
INFOIMPRESA
Periodico
dell’Unione Nazionale
Sindacale Imprenditori e Coltivatori
Direttore responsabile
Domenico Mamone
30
Detassazione:
le regole per il 2014
SOMMARIO
26
Redazione
Maria Grazia Arceri - Francesca Campanile
Sonia D’Annibale - Francesca Gambini
Nazareno Insardà - Salvatore Mamone
Fortunata Reggio - Lea Capriotti - Vittorio Piscopo
31
Progetto Grafico - Impaginazione
Fortunata Reggio
Sede legale e Redazione
32
JUS JURIS
Via Angelo Bargoni, 78 - 00153 Roma
Tel. 06 58333803 - Fax 06 5817414
www.unsic.it - infoimpresa@unsic.it
Registr. Tribunale di Roma
N° 76/2003 del 5/03/2003
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IL SISTEMA SERVIZI UNSIC
Giovani lavoratori:
la formazione e le buone prassi
I
ragazzi di età compresa tra i 18 e
i 24 anni rappresentano una fascia importante di lavoratori, che
ha almeno il 50% di probabilità in più
di subire un infortunio sul lavoro rispetto ai lavoratori con maggiore
esperienza e anzianità. In relazione a
questi dati, tratti da una campagna
lanciata nel 2006 dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, e nell’attuale difficile fase di
elevata disoccupazione giovanile, il
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica - Dipartimento Processi Organizzativi dell’Inail ha realizzato un
opuscolo dal titolo “Giovani, formazione e lavoro - Le tue opportunità, la
tua sicurezza”.
In particolare, nel capitolo relativo al
lavoro vengono forniti strumenti di
conoscenza e indicazioni, anche con
riferimento al tema della sicurezza e
delle buone prassi che vengono presentate nei diversi contesti lavorativi
e nelle varie realtà territoriali. Nel capitolo “Giovani e sicurezza sul lavoro”
viene analizzato il dato che correla gli
infortuni all’età: “(…) i lavoratori anziani si infortunano di meno perché,
dalle interviste realizzate, sono più
concentrati nell’attività e più coscienti
dei fattori di rischio. È infatti importante sapere che nella prevenzione infortunistica non è solo la prestanza
fisica a fare la differenza, ma la competenza e l’esperienza”.
Di fronte a questo dato, cosa fare? Va
potenziato “(…) il coinvolgimento nel
lavoro dei dipendenti con più esperienza, che devono affiancare i lavoratori più giovani, migliorando così
anche il clima aziendale”. In particolare, gli apprendisti “(…) si infortunano molto più spesso degli altri
lavoratori; un giovane su tre ha un in-
4
cidente sul lavoro durante l’apprendistato, è quindi estremamente importante prevenire l’insorgere ed il
proliferare di questa piaga che, purtroppo, potrebbe incombere, come
una silenziosa spada di Damocle”.
Purtroppo, “(…) il rischio di farsi male
è maggiore per chi non ha esperienza, per chi è alle prese con un
nuovo mestiere e per chi lavora in
una nuova impresa”.
Le insidie alla salute di un giovane lavoratore, nell’approccio con una
nuova realtà lavorativa,“(…) potrebbero essere costituite dall’immaturità, ad esempio, dal punto di vista sia
fisico sia psicologico, dalla mancanza
di competenze e conoscenze, dalla
mancata conoscenza della normativa
di sicurezza”, dei diritti e delle responsabilità, dalla non attitudine a
confrontarsi con altri lavoratori. In
questo senso, è importante il “(…)
coinvolgimento di saggi anziani nell’affiancamento di giovani esuberanti,
attraverso tutorship e mentoring” per
aiutarli a trovare un significato motivazionale profondo nel lavoro, in
quanto la prima buona pratica alla
quale aspirare è proprio l’intelligenza
coraggiosa di affrontare la questione
salute sul lavoro. Tuttavia, nelle aziende
“(…) spesso accade che i datori di lavoro sottovalutino questa vulnerabilità
e non forniscano la formazione, la supervisione e la salvaguardia necessaria”. A questo proposito, il documento,
rivolto direttamente ai giovani, sottolinea alcuni punti:
1. “hai il diritto di lavorare in modo sicuro e sano, di fare domande se qualcosa non ti è chiaro e di rifiutarti di
svolgere eventuali attività pericolose;
2. qual è dunque la prima e fondamentale disposizione d’animo che
devi avere? Sicuramente è quella dell’ascolto. Devi ascoltare attentamente
le istruzioni che ricevi, è poi importante che tu possa ‘trovare’ il tuo
ritmo di lavoro perché l’infortunio avviene proprio quando si fanno le cose
troppo in fretta;
3. non devi dimenticare “che la consapevolezza dei tuoi diritti e dei rischi
che devi affrontare è molto importante: un giovane lavoratore deve
aspettare di essere adeguatamente
istruito prima di tuffarsi in qualsiasi attività lavorativa”.
L’opuscolo si sofferma poi sul tema
dei lavoratori temporanei, lavoratori
che possono potenzialmente essere
esposti a maggiori rischi perché
meno informati e formati.
Spesso questi lavoratori hanno infatti
“(…) meno controllo sull’ordine di
esecuzione degli incarichi, sul ritmo e
sui metodi di lavoro, sono sottoposti
a pressioni più elevate e sono meno
preparati a gestire i rischi presenti sul
lavoro, mancata informazione che
può essere causa di incidenti, talora
fatali, sul luogo di lavoro.
Questa tipologia di contratti riguarda
soprattutto i giovani, ma non solo.
Probabilmente è anche per questo
che i lavoratori giovani, contro il comune pensare e le attese degli stessi
ricercatori, si ammalano di più dei lavoratori anziani”. Nel documento si fa
cenno anche ai settori lavorativi a
maggiore presenza giovanile, con
particolare riferimento al settore alberghiero, il primo e più importante
compartimento che vede un massiccio impiego di forza lavoro giovanile.
Nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering vi sono alberghi,
bar, pub, ristoranti, servizi di catering,
ristorazione rapida da asporto, caffè
e bistrot; in tale ambito lavorativo
circa il 48% dei dipendenti ha meno
di 35 anni. Viene fatta anche una
breve rassegna dei vari rischi a cui i
giovani lavoratori sono soggetti.
Ad esempio, si segnala che secondo
alcune indagini condotte a livello comunitario e nazionale le attività pesanti dal punto di vista fisico (come il
lavoro svolto assumendo posture
scorrette, la manipolazione di carichi
pesanti e le attività ripetitive) sono più
frequenti tra i giovani lavoratori ri-
spetto alla media della forza lavoro.
Infine, l’ultima parte del capitolo è dedicata alle buone prassi e alla cultura
della sicurezza. Parlando di formazione ed istruzione in materia di SSL
vengono citate le Buone Pratiche
ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational
Safety and Health).
Questa Rete europea parte dall’idea
che la sicurezza e la salute sul luogo
di lavoro “(…) devono essere parte integrante dell’apprendimento durante
tutta la vita” e per raggiungere questo
obiettivo sono stati raccolti più di 300
esempi di buone pratiche, provenienti da 26 paesi. Ed è stato elaborato uno standard di qualità per i
formatori e gli istruttori nell’ambito
della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro. L’opuscolo è scaricabile dal sito dell’Inail.
Per approfondimenti in materia di Sicurezza sul Lavoro potete contattare
la Divisione Lavoro Unsic, all’indirizzo:
info@unsiclavoro.it
ENUIP: Corsi di formazione
ed aggiornamento professionale gratuiti
e finanziati dalla Regione Lazio
I
mportante opportunità offerta alle
aziende dalla Regione Lazio (1Avviso Pubblico, “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la
formazione continua” - Attuazione del
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
Regione Lazio 2007 / 2013 - Asse “I”
- Adattabilità “Sostenere l’Adattabilità
dei Lavoratori attraverso il rafforzamento di un’offerta formativa di apprendimento permanente”) per dare
loro la possibilità di partecipare gratuitamente a percorsi di aggiornamento professionale e rafforzare così
le competenze in essere e diventare
più competitive sul mercato.
Al riguardo, attraverso l’ENUIP –
l’Ente nazionale di formazione dell’UNSIC – ci stiamo attivando per dare
la possibilità concreta alle aziende associate di poter cogliere tale opportunità, realizzando dei corsi che
rispondano alle effettive esigenze
delle imprese. A tal fine si sollecita la
partecipazione delle associate sia nel
diffondere l’iniziativa che nel rilevare
quali possano essere le aree tematiche di maggiore interesse per le nostre imprese e segnalarci le eventuali
aziende interessate e gli argomenti
che intendono approfondire.
Gli ambiti tematici su cui focalizzare
la formazione possono essere molteplici; tra tutti ne abbiamo evidenziato
alcuni solo a titolo di esempio e che,
in quanto tali, non risultano esaustivi:
- Gli acquisti verdi pubblici e i CAM
(Criteri ambientali minimi) a cui le Amministrazioni Pubbliche sono tenuti a
dare priorità nell’individuazione dei
propri partner e fornitori;
- Informatica;
- Inglese;
- Reti di impresa;
- Internazionalizzazione.
Per poter partecipare all’iniziativa, la
Regione Lazio ha previsto alcune scadenze per la presentazione delle relative domande, ovvero:
- per la FORMAZIONE AZIENDALE,
che prevede la partecipazione di
un’unica impresa:
o Dal 27/06/2014 al 04/07/2014
o Dal 08/09/2014 al 15/09/2014
o Dal 10/11/2014 al 17/11/2014
o Dal 02/02/2015 al 09/02/2015
- per la FORMAZIONE MULTAZIENDALE,
che prevede la partecipazione di più imprese con fabbisogni formativi analoghi
o Dal 07/07/2014 al 14/07/2014
o Dal 15/09/2014 al 22/09/2014
o Dal 17/11/2014 al 24/11/2014
o Dal 09/02/2015 al 16/02/2015
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, o per segnalare aziende interessate si può inviare una e-mail a:
e.sfasciotti@enuip.it
5
Iscrizione definitiva UnsiConc al Registro
degli Organismi abilitati alla Mediazione
S
i informa che il Ministero
della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile
– ha disposto con proprio provvedimento del 04/06/2014 l’iscrizione definitiva, al numero progressivo 575,
dell’UnsiConc al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. Ricordiamo che UnsiConc
amministra le procedure di mediazione, nella propria sede nazionale o
nelle sedi periferiche, per la conciliazione di controversie civili, societarie
e commerciali e comunque tutte
quelle riferite a diritti disponibili, promosse su tutto il territorio italiano che
le parti vogliano risolvere volontariamente e bonariamente in maniera collaborativa in forza di un accordo, di una
disposizione di legge, di una clausola
contrattuale, di una clausola statutaria
ovvero su invito del Giudice o su iniziativa di una o di tutte le parti. Sul
sito UNSICONC (www.unsiconc.it) è
possibile trovare tutte le notizie, le informazioni e la modulistica riguardanti la Mediazione Civile, anche
relativamente a requisiti, istanza,
svolgimento, responsabilità. Il Portale
è anche visitabile dal sito UNSIC
(www.unsic.it) attraverso l’area servizi, cliccando alla voce “Mediazione
Civile”.
Per informazioni: info@unsiconc.it
Promozione delle Organizzazioni
di Produttori (O.P.) in agricoltura
U
NSIC ritiene che sia maturata
la necessità di porre all’attenzione dei propri associati e
delle strutture territoriali il tema delle
Organizzazioni di Produttori (O.P.)
Come noto, si tratta delle organizzazioni che vengono costituite tra produttori agricoli, sovente ma non
esclusivamente in forma cooperativa,
con lo scopo, tra l’altro, di migliorare la
commercializzazione della produzione
agricola e zootecnica, grazie alla programmazione della produzione, alla
concentrazione dell’offerta alla commercializzazione diretta, ricercando la
stabilizzazione dei prezzi all’origine. Le
Organizzazioni di Produttori sono sorte
da appositi regolamenti comunitari per
6
il settore ortofrutta, ma si sono estese,
a livello nazionale, a tutti gli altri settori,
con un significativo sostegno europeo
e nazionale alle O.P., in quanto strutture
di democrazia economica capaci
anche di tutelare i produttori e migliorare l’offerta di prodotti agricoli nazionali e comunitari. Per questi motivi
appare evidente l’importanza che una
moderna organizzazione di coltivatori
si attrezzi, a beneficio principalmente
dei propri soci, nel sostenerne la creazione e il successo. UNSIC sta avviando una serie di iniziative in questo
senso. Le strutture settoriali promosse
da UNSIC sono in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore proposta o
quesito.
Per informazione: info@caaunsic.it;
info@cescaunsic.it
EaSI: il nuovo programma europeo
per l’imprenditoria sociale e la mobilità dei lavoratori
I
l programma per l’occupazione e
l’innovazione sociale (EaSI) è uno
strumento di finanziamento attivo a livello europeo, gestito direttamente dalla Commissione Europea,
che ha l’obiettivo di sostenere l’occupazione, la politica sociale e la mobilità del lavoro in tutta l’UE. Al centro
del programma EaSI si trova il concetto di innovazione sociale, orientato
in particolare ai giovani, e il programma metterà a disposizione 10-14
milioni di euro l’anno per attività di innovazione sociale. EaSI raccoglie tre
diversi programmi preesistenti, Progress per l’occupazione e la solidarietà, Progress Microfinance per il
microcredito d’impresa, Eures per i
servizi per l’impiego.
EaSI si inserisce nella strategia di crescita decennale dell’UE, per il raggiungimento degli obiettivi sociali e
occupazionali della strategia Europa
2020. Ha scopi ambiziosi: con Progress, sostenere lo sviluppo di adeguati sistemi di protezione sociale e
di opportune politiche per il mercato
del lavoro, promuovendo la buona
amministrazione, l’apprendimento reciproco e l’innovazione sociale; modernizzare la legislazione dell’UE e
garantirne l’applicazione efficace.
Con Eures, promuovere la mobilità
geografica e incrementare le opportunità di occupazione attraverso lo
sviluppo di un mercato del lavoro
aperto. Con Microfinance, aumentare
la disponibilità e l’accessibilità della
microfinanza per i gruppi vulnerabili e
per le microimprese, oltre ad agevolare l’accesso ai finanziamenti per le
imprese sociali. Più nel dettaglio, Progress sostiene analisi, scambi di
buone pratiche e studi per la revisione e il miglioramento delle politi-
che per la protezione sociale, per
esempio i servizi per l’impiego. Possono partecipare “le parti sociali”.
Il sostegno alla sperimentazione della
politica sociale avrà lo scopo di applicare su larga scala innovazioni sociali
in grado di fornire risposte innovative
alle esigenze sociali degli Stati membri. Contribuirà a verificare la realizzabilità delle innovazioni introdotte in
ambito occupazionale e sociale che
offrono risposte politiche innovative
alle esigenze sociali, prima di replicarle su una scala più grande se dimostrano di generare risultati
adeguati. Eures si riferisce alla costruzione di una rete europea per la
mobilità professionale che fornisca
informazioni, orientamento e servizi
per i datori di lavoro e le persone che
lo ricercano.
Prevede anche lo sviluppo di servizi
per la ricerca del personale. Nell’ambito del programma verranno sviluppati anche dei servizi per la ricerca di
personale e il collocamento dei lavoratori, mettendo in relazione i posti
vacanti e le richieste di assunzione a
livello europeo. Ad esempio, ver-
ranno creati e sviluppati dei programmi specifici per la mobilità, per
fornire supporto e aiuto finanziario a
chi desidera cercare lavoro in altri
paesi dell’UE. Progress Microfinance
consente la partecipazione a enti
pubblici o privati che eroghino micro
finanziamenti a microimprese e imprese sociali.
La strategia è di aumentare l’accesso
ai microfinanziamenti e la loro disponibilità per i gruppi vulnerabili che intendono creare o sviluppare un’attività e
per le microimprese; potenziare la capacità istituzionale degli operatori del
microcredito; sostenere lo sviluppo
delle imprese sociali, in particolare facilitando l’accesso ai finanziamenti.
La partecipazione avviene attraverso
il concorso ai bandi che periodicamente vengono pubblicati. Si tratta di
un programma che riguarda quindi le
aziende direttamente, ma anche i servizi orientati alle aziende, di credito,
di orientamento al lavoro, e le stesse
organizzazioni sindacali e imprenditoriali, che possono avanzare e sperimentare nuovi modelli di intervento.
(A cura del Centro studi Unsic)
7
UNIPROMOS:
Consultazione per la riforma del Terzo Settore
I
l Ministero del Lavoro ha promosso una consultazione sull’annunciata riforma del Terzo
settore, per «costruire un nuovo Welfare partecipativo, fondato su una governance sociale allargata alla
partecipazione dei singoli, dei corpi
intermedi e del terzo settore». Il fine è
«ammodernare le modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi,
rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini,
tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà
sociale». E ancora istituire «una ‘Authority del Terzo settore» e coordinare
«la disciplina civilistica, le singole
leggi speciali e la disciplina fiscale,
con la redazione di un Testo unico del
Terzo settore».
Unipromos si è espressa con il seguente documento.
“Unipromos è un’Associazione di Promozione Sociale costituita nel 2005,
che fa parte del mondo UNSIC,
l’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori.
L’impegno di UNIPROMOS è volto a
garantire la promozione sul territorio
di iniziative, progetti territoriali e corsi
di formazione su tematiche legate
alla salvaguardia dei diritti civili, alla
tutela e al sostegno di tutte le categorie di soggetti a rischio di esclusione sociale, alla trasmissione di
principi di cittadinanza attiva e di democrazia ed alla lotta all’emarginazione. UNIPROMOS fa parte del
mondo UNSIC, l’Unione nazionale sindacale imprenditori e coltivatori. La lettura delle linee guida per la riforma del
Terzo Settore proposte dal sito del Ministero del Lavoro nell’ambito della
consultazione suscita senz’altro il nostro consenso per la scelta di attri-
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buire finalmente una più definita base
giuridica alla pluralità di soggetti tradizionalmente definiti, e non per
caso, in negativo come “non profit” o
“settore terzo”. La necessità di una
definizione positiva, ancora non consolidata addirittura nel linguaggio, si
rispecchia nell’opportunità di migliori
fondamenta giuridiche.
Peraltro, al di là del suddetto consenso di principio e della valutazione
positiva dell’impegno del governo, si
ritiene di poter segnalare quanto
segue, sulle proposte avanzate nel
documento:
1) Finalità sociali e modalità economicamente efficienti di gestione. Appare curioso, per lo meno dal punto
di vista terminologico, il passaggio
delle linee guida laddove si sostiene
che obiettivo della riforma è quello di
creare un soggetto che “abbia i canoni dell’impresa capitalistica (capacità di stare sul mercato e attrarre
investimenti) ma che operi con
l’obiettivo di massimizzare l’impatto
sociale e non quello di massimizzare
il profitto”. Piaccia o meno, l’impresa
capitalistica ha per sua natura il fine
della massimizzazione del profitto,
mentre “stare sul mercato e attrarre
investimenti” sono soltanto mezzi per
questo fine. I soggetti non profit non
possono essere imprese capitalistiche, quindi, anche se devono operare
secondo criteri di sostenibilità economica non diversi da quelli aziendali.
Questa contraddizione tra necessità
di far quadrare i bilanci e le finalità sociali pesa senza dubbio ogni giorno
nella vita degli organismi di promozione sociale, intesi nel senso più
ampio del termine: si potrebbe dire
che hanno tutti i doveri di un’impresa,
senza potersi (e, a scanso di equi-
voci: senza doversi) avvalere delle utilità di un’impresa capitalistica propriamente detta, cioè del profitto. La
contraddizione, forse in parte irrisolvibile, può essere affrontata, ragionevolmente, solo garantendo ai
soggetti sociali e alle imprese socialmente attive non solo un più chiaro riconoscimento, ma anche un’effettiva
semplificazione nella gestione amministrativa, favorevoli regimi fiscali, ed
effettive opportunità di accesso a
forme di finanziamento di sostegno,
senza la pretesa che il Terzo settore
possa reperire per virtù magica risorse senza business.
2) Elementi di sostegno effettivo al
Terzo Settore. I soggetti operanti nel
terzo settore quali associazioni di volontariato, le associazioni di famiglie,
le cooperative sociali di tipo A e/o B,
le fondazioni, le banche etiche ecc.
svolgono una utile e necessaria funzione di supporto sociale ed ormai in
molti casi di vera e propria “supplenza” a funzioni e compiti che i servizi pubblici, cioè il circuito fiscalità
generale-servizi al pubblico non riescono sovente a fornire in maniera
adeguata. Elementi delle linee guida,
per esempio la promessa, molto importante, di “consolidamento” del 5
per mille, vanno in questa direzione.
E’ allora doveroso prevedere una riforma del sistema fiscale e contributivo applicato in questo ambito che
alleggerisca il carico fiscale che grava
sul Terzo settore e consenta di finanziarne meglio le attività. Per esempio:
così come per la cooperazione sociale è prevista una fiscalità di vantaggio nel momento in cui impiega
ed avvia al lavoro soggetti “protetti”
(ex detenuti, ex tossicodipendenti, invalidi.. ), si potrebbe estendere ana-
logamente questo sistema di vantaggio per tutti gli operatori del Terzo settore. Un’estensione e potenziamento,
“all’americana” se si vuole, del sistema delle donazioni da privati e del
correlato sgravio fiscale, offrendo più
ampie possibilità e creando effettivamente un circuito di finanziamento
donazioni per servizi-sgravi fiscali distinto da quello summenzionato e
oggi prevalente una tassazione complessiva che agevoli il mecenatismo
e ne liberi il potenziale. Favorire lo sviluppo del Terzo settore non è una
scelta di carattere esclusivamente
etico, ma risponde ad una esigenza
pratica di dare rilievo e prevalenza a
soggetti che si sono dimostrati efficienti nella prestazione della propria
opera. Vedi per esempio il paragone
tra i costi di degenza in una struttura
privata ed una pubblica, così come di
un esame strumentale.
L’esplosione dei costi nel pubblico fa
pensare ad una crisi di sistema del
servizio pubblico che in rapporto agli
attori nel terzo settore diventa lampante. Vale anche la pena ricordare la
funzione anticiclica della cooperazione, soprattutto la cooperazione sociale, che anche solo per questo
meriterebbe maggior attenzione dal
legislatore fiscale.
3) Criteri di valutazione dell’efficacia
dell’intervento. Proprio perché i soggetti di promozione sociale non sono
e non saranno mai imprese capitalistiche nel senso proprio, gli indicatori
della loro perfomance non possono
essere gli stessi di un’azienda, soprattutto in termini di ricavi, profitti e
redditività. Nelle linee guida si adombra brevemente il tema della misurazione dell’impatto sociale.
Esso è tema cruciale, poiché misura
l’effettiva efficienza del Terzo settore
e la sua reale perfomance rispetto ai
fini. Questo tema deve quindi essere
adeguatamente sviluppato: esso appare un’applicazione dei temi promossi nella letteratura economica più
avanzata, da Amartya Sen in poi, circa
la ricerca di criteri di misurazione
dello sviluppo in termini qualititativi
diversi dal PIL. Ma la sua attuazione
ai soggetti sociali, al di là di un qualche sviluppo della consapevolezza
sulla responsabilità sociale di impresa
(sempre comunque elemento aggiuntivo e integrante dell’attività tesa
al profitto) appare bisognosa di ben
maggiore elaborazione e sviluppo.
4) Cooperazione Sociale: in questo
ambito più specifico della cooperazione sociale, sarebbe utile migliorare
la relazione fornitore di servizi/fruitore
del servizio, coinvolgendo più direttamente la figura del cittadino-consumatore-fruitore, migliorando così in un sol
colpo sia costi che produttività.
Tuttavia è da apprezzare ogni tentativo di semplificazione e snellimento
normativo-burocratico nel momento
in cui si consente il riconoscimento
delle cooperative sociali come imprese sociali di diritto, senza inutili e
costose modifiche statutarie o di denominazione.”
9
CAF UNSIC Informa:
Novità Modello F24 dal primo ottobre
D
all’1/10/2014, grazie alle modifiche apportate dall’art. 11
del D.L. 66/2014, il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e dei premi assicurativi potrà
essere effettuato mediante il modello
F24 cartaceo (presso banche, Poste
italiane, Equitalia) solo dai soggetti
persone fisiche, che debbano versare
un saldo pari o inferiore a € 1.000,
senza alcuna compensazione.
In tutti gli altri casi sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
(Entratel o Fisconline) o dalle banche/Poste (Home banking o circuito
Cbi). L’uso dei servizi telematici di
banche o poste è addirittura inibito
nel caso della “delega a zero”, cioè
qualora il modello presenti un saldo a
zero per effetto di compensazioni; in
tal caso si potranno utilizzare solo i
servizi Entratel o Fisconline. Nuovi limiti oltre a quelli per le compensazioni IVA - I nuovi limiti si aggiungono
a quelli già previsti in materia di IVA:
come l’obbligo di presentazione con
modalità telematiche per i titolari di
partita Iva, i limiti alla compensazione
dei crediti IVA e dei crediti di imposte
dirette, il divieto di compensazione di
crediti di imposte erariali, in presenza
di debiti iscritti a ruolo e non pagati.
Dunque, i titolari di partita Iva non
possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo e se intendono effettuare la
compensazione orizzontale di crediti
IVA per importi superiori a € 5.000,00
hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dei servizi di home
banking messi a disposizione dalle
banche e da Poste Italiane, ovvero dei
10
servizi di remote banking (CBI) offerti
dalle banche/Poste, è consentito
esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.
“F24 A ZERO” per effetto delle compensazioni - Dovranno essere presentati esclusivamente mediante i
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. È necessario essere registrati ai servizi
Entratel o Fisconline.
Diventa obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
• “F24 on line”, cui hanno accesso
tutti i contribuenti in possesso del
“pincode” di abilitazione; per usufruire
di tale servizio è necessario avere un
conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate
o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
• “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il
modello di versamento senza la necessità di scaricare, sul proprio computer, alcun software; il pagamento
avviene con un “ordine di addebito”
sul conto corrente bancario o postale
del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
• “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica
delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel
(es.: dottori e ragionieri commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro), che intendono eseguire i
versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o
postali di questi ultimi o sul conto
corrente dell’intermediario medesimo.
Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 in formato cartaceo
o in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI del sistema
bancario o di altri sistemi di home
banking, offerti dagli istituti di credito
o dalle Poste. F24 con un saldo finale
positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni - Dovranno
essere presentati mediante i servizi
telematici messi a disposizione:
• dall’Agenzia delle Entrate;
• oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
stessa.
I modelli F24 in cui sono indicati importi a debito superiori agli importi a
credito dovranno essere presentati
esclusivamente mediante (forme alternative):
• i servizi “F24 on line”, “F24 web” e
“F24 cumulativo”;
• i sistemi di home/remote banking
collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario
o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste
e agenti della riscossione.
F24 con saldo finale di importo superiore a € 1.000 senza l’effettuazione
di compensazioni - Dovranno essere
presentati mediante i servizi telematici messi a disposizione:
• dall’Agenzia delle Entrate;
• oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la
stessa.
Il modello F24 che evidenzi un importo a debito superiore a € 1.000,00
oppure che comprenda più importi a
debito che, sommati, danno un saldo
finale superiore a € 1.000,00 dovrà
essere presentato esclusivamente
mediante (forme alternative):
• i servizi “F24 on line”, “F24 web” e
“F24 cumulativo”;
• i sistemi di home/remote banking
collegati al circuito CBI (Corporate
Banking Interbancari) del sistema
bancario o di altri sistemi di home
banking offerti dagli istituti di credito
o dalle Poste e agenti della riscossione. F24 cartaceo - Il modello cartaceo potrà essere presentato presso
le banche, le Poste o uno sportello di
Equitalia se lo stesso comprende un
saldo pari o inferiore a € 1.000,00,
senza la presenza di alcuna compensazione. Solo dai soggetti non titolari
di partita IVA. F24 cumulativo - L’utilizzatore dei servizi telematici messi a
disposizione dagli intermediari della
riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, Caf) può inviare la
delega di versamento (mod. F24)
anche di un soggetto terzo (cliente),
mediante addebito su propri strumenti di pagamento (proprio conto
corrente), previo rilascio all’intermediario (banca) di apposita autorizzazione, anche cumulativa, a operare in
tal senso, da parte dell’intestatario effettivo della delega. Il cliente, per consentire l’addebito del proprio modello
F24 sul conto corrente del professionista, mediante i servizi di home banking e di remote banking delle
banche/Poste, dovrà predisporre
un’autorizzazione alla banca.
In caso di mancato pagamento del
modello, rimane responsabile, a ogni
effetto, l’intestatario della delega (il
cliente), che potrà rivalersi sul professionista.
Programma garanzia giovani
(Youth Guarantee)
È
in fase d’avvio il Programma
Garanzia Giovani. Anche noto
con il termine inglese di Youth
Guarantee, la Garanzia Giovani è un
grande programma europeo che si rivolge ai giovani disoccupati. Si tratta,
forse per la prima volta nella storia, di
un programma sociale che si rivolge
ai cittadini di tutta l’Unione Europa in
maniera coordinata e simile per tutti i
Paesi: lo scopo è di garantire a tutti i
giovani un’offerta, un’opportunità di
tirocinio, apprendistato, formazione.
Questo, entro 4 mesi dall’uscita dalla
scuola dell’obbligo, dal diploma o dall’inizio della disoccupazione.
Per questo programma, l’Unione europea ha stanziato una cifra di dimensioni
notevolissime:
basti
pensare che solo per l’Italia si tratta
di oltre 1 miliardo di euro, a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale
fino a una disponibilità complessiva
di 1 miliardo e 513 milioni di euro.
Il programma verrà gestito operativamente dalle Regioni, che stanno
procedendo in questi giorni all’accreditamento delle agenzie private
partecipanti, e ai bandi relativi. Infatti, assieme ai Centri per l’Impiego, le agenzie private di servizi al
cittadino possono partecipare ai servizi della Garanzia Giovani che, in
sintesi, si possono descrivere così:
un sistema di sportelli di orientamento e informazione, cui si accede
con registrazione obbligatoria dei
giovani utenti;
azioni di presa in carico e orientamento specializzato;
offerte di apprendistato e tirocinio;
offerte formative;
sostegno all’autoimprenditorialità;
incentivo alla mobilità in tutta Europa.
È evidente che il Programma Garanzia Giovani interessa e sfida il mondo
UNSIC, non soltanto per le sue strutture di servizio, formative e di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro bensì per tutte le aziende associate, che hanno un’opportunità
particolarmente importante di ricevere giovani in tirocinio finanziato, apprendisti con incentivo, sostegno alla
costituzione di nuove iniziative imprenditoriali gestite da giovani. Per
questo motivo, UNSIC invita le sue
strutture e i suoi associati a:
effettuare una ricognizione sul territorio che individui le sedi e le risorse
umane che possano essere investite
in attività di servizio nel quadro della
Garanzia Giovani;
diffondere tra le aziende associate la
conoscenza del programma, e ricercare sinergie tra i servizi (che offrono
ai giovani le opportunità) e azione
(che possono godere dell’impiego di
nuove risorse umane grazie agli incentivi previsti);
individuare gli interlocutori istituzionali, presso le amministrazioni competenti, per avviare un proficuo
scambio di informazioni in vista dei
bandi regionali.
La Divisione Lavoro UNSIC (Francesca Gambini) ed il Centro Studi
UNSIC (Luca Cefisi) sono a disposizione per ogni ulteriore informazione,
ai seguenti recapiti:
Tel 0658333803 – Tel/Fax 065817414
– e-mail: fgambini@unsiclavoro.it e
centrostudi@unsic.it
11
Meno tasse ai mecenati,
sì al dl cultura
L
a parola d’ordine del provvedimento è mecenatismo, i privati che faranno donazioni per
il restauro e la protezione di beni culturali beneficeranno di un credito
d’imposta del 65% per il 20014 e
2015 e del 50% nel 2016. Graziano
Delrio parla di misure improntate alla
riduzione fiscale e alla semplificazione: le donazioni potranno essere
di un massimo del 15% del reddito
imponibile per le persone e del 5 per
mille del fatturato delle imprese.
Provvedimenti sono previsti anche
per il cinema. Il limite massimo del
tax credit per le produzioni cinemato-
grafiche raddoppia da 5 a 10 milioni
con l’obiettivo di attrarre in Italia gli
stranieri. Mentre il fondo per le agevolazioni fiscali a cinema e audiovisivi
passa da 110 a 115 milioni di euro.
La spinta al turismo passerà dalla liquidazione di Promuovi Italia, per la
quale sarà nominato un commissario,
e dalla riorganizzazione dell’Enit, giudicato ormai non più adeguato al
compito e per questo destinato a trasformarsi da ente pubblico a ente
pubblico economico. Le agevolazioni
fiscali prevedono invece la concessione di un credito d’imposta del
30% per le spese sostenute tra il
2014 e il 2018 per l’ ammodernamento delle strutture e soprattutto
per la digitalizzazione (con acquisti di
siti web, applicazioni spazi pubblicitari su piattaforme specializzate).
Il decreto si propone inoltre di adottare entro sei mesi un piano straordinario per la mobilità, al fine di rendere
più semplice raggiungere i siti del patrimonio artistico e naturale. Il Consiglio dei ministri ha infine conferito gli
incarichi di direttore dell’Agenzia per
le dogane e i monopoli a Giuseppe
Peleggi, e di direttore generale dell’Agenzia nazionale per i giovani a
Paolo Pennesi.
Crescono le imprese under35, CCIAA
al fianco dell’imprenditorialità giovanile
C
amere di commercio in
campo per la promozione e lo
sviluppo dell’imprenditoria
giovanile. Dal 12 maggio la rete delle
camere di commercio (si veda l’elenco
alla pagina web www.filo.unioncamere.it/giovani) mette a disposizione
dei giovani un servizio gratuito dedicato espressamente a quanti vogliono
creare una nuova attività imprenditoriale. Il supporto offerto ai giovani dalle
camere di commercio consiste in
un’attività multidisciplinare diretta all’orientamento, alla formazione, all’assistenza, all’accompagnamento e
supporto espressamente a rispondere
12
ai diversi bisogni degli start up e poststart up, favorendo anche l’accesso a
strumenti di credito e microcredito o
agli incentivi pubblici nazionali e regionali, per valorizzare le opportunità
occupazionali legate al lavoro indipendente. Il Presidente di UnionCamere ha dichiarato: “il network degli
sportelli per il sostegno dell’autoimprenditorialità giovanile delle camere
di commercio accoglierà i giovani che
intendono aprire una nuova impresa
assicurando loro percorsi specialistici
migliorati. Nelle nostre strutture è prevista la messa a disposizione gratuita
di un modello di servizio e d’intervento
comune, basato sull’adozione di standard omogenei, secondo declinazioni
e articolazioni territoriali differenziate
sulla base della specificità locali (in termini di opportunità, collaborazioni,
specializzazioni, risorse, attori e reti disponibili). Si tratta, evidentemente, di
un contributo concreto e fattivo che
Unioncamere e le Camere di commercio italiane sono pronte a mettere
a disposizione per il rilancio dell’occupazione giovanile”.
Attualmente le imprese giovanili ammontano a 70.774 unità e le regioni
più coinvolte sono sicuramente Lombardia, Lazio e Campania.
Mise:
in arrivo nuove agevolazioni per le startup
I
n arrivo nuove agevolazioni per le
start up. Il ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere
rendono nota l’estensione del campo
d’applicazione dell’esonero dai diritti
camerali di segreteria a favore delle
startup innovative e dagli incubatori
certificati, a tutti gli atti depositati da
tali imprese, ivi incluso, ad esempio,
il bilancio d’esercizio.
Al contempo, le agevolazioni fiscali in
favore delle startup innovative e degli
incubatori certificati pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha chiarito, relativamente alla norma citata, che
l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo può essere interpretato in
senso generale, relativo cioè a tutti gli
atti posti in essere dalle startup innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese. ”Da oggi le
startup innovative e gli incubatori certificati possono beneficiare di un’ulteriore riduzione degli oneri legati
all’attività d’impresa. Si tratta di un alleggerimento senza precedenti.
In forte continuità con le amministrazioni precedenti, il ministro Guidi sta
sostenendo con forza le nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, vero asset strategico nei
processi di crescita e di creazione di
occupazione”, ha commentato Stefano Firpo, capo della segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo
economico. “Decisiva per la messa in
atto della nostra proposta è stato lo
spirito davvero collaborativo di Unioncamere e dell’Agenzia dell’entrate, indice che le startup innovative
vengono concepite sempre più nitidamente come un terreno fertile di
sperimentazione per nuove politiche
pubbliche atte a snellire e migliorare
il contesto normativo entro cui operano le imprese”, ha proseguito.
”La nascita di startup innovative è un
impegno che le Camere di commercio hanno assunto con grande determinazione in questi mesi, anche
sostenendo tutte le azioni che possono rappresentare una semplificazione e una riduzione di costi per le
nuove imprese”, ha aggiunto il segretario generale di Unioncamere, Claudio Gagliardi.
”Siamo dunque particolarmente lieti
che il governo abbia mostrato, anche
con tale misura di agevolazione fiscale, un’attenzione particolare per
queste nuove aziende, il cui sviluppo
è strategico per l’economia nazionale”.
Genova: contributi per l’inserimento
lavorativo di disabili
L
a provincia di Genova ha pubblicato un avviso per individuare azioni finanziabili con le
risorse del Fondo per l’Occupazione
delle persone disabili, finalizzate a sostenere l’inserimento o il mantenimento lavorativo delle persone
disabili attraverso il telelavoro.
L’avviso prevede la concessione di
contributi per la creazione di postazioni di telelavoro e per le connesse
nuove assunzioni, con l’obiettivo di
promuovere strumenti utile all’ inserimento lavorativo delle persone con
disabilità, iscritte al collocamento disabili o computabili ex lege 68/99,
nonché di ridurre la discriminazione
delle persone disabili nel mercato del
lavoro realizzando il più possibile percorsi flessibili e personalizzati.
Nel dettaglio le due voci di finanziamento previste sono:
•Presentazione richieste di contributo
per l’apprestamento di nuove postazioni per telelavoro a domicilio o secondo la modalità del centro satellite,
finalizzate all’inclusione socio-lavorativa
delle persone disabili, ex lege 68/99
•Presentazione richieste di contributo una tantum, per nuove assunzioni (anche come trasformazioni di
contratti a termine) di persone iscritte
negli elenchi del collocamento obbligatorio e connesse alla creazione
delle nuove postazioni di telelavoro.
Possono presentare domanda di contributo entro il 31 ottobre 2014, i datori di lavoro privati, con almeno una
sede operativa o unità produttiva ubicata in provincia di Genova, in regola
con i requisiti richiesti e secondo le
modalità indicate nell’avviso.
13
Umbria: Bando per il recupero
dei mestieri tradizionali
L
a Camera di Commercio di
Terni concede contributi per
favorire l’avvio e il consolidamento di imprese basate sul recupero di mestieri tradizionali.
Destinatarie dell’iniziativa sono le
micro imprese che svolgono attività
relative all’esercizio di alcune delle
professioni artigianali più antiche:
pelletteria e tappezzeria, lavorazione
ferro battuto, abbigliamento su mi-
sura, fotografia, riproduzione disegni
e pittura, lavorazione del vetro e della
ceramica e della carta, lavorazione
pietre preziose, pietre dure, tessitura,
ricamo e affini. Alle piccole imprese
si richiede inoltre di: avere sede legale nella provincia di Terni; essere
attive sul territorio per almeno 3 anni
dalla data di costituzione o implementazione delle attività. A favore
delle imprese sono concesse agevo-
lazioni pari al 50% delle spese ammesse, a fronte di un investimento
pari a 5mila euro e fino a un massimo
di 20mila euro.
Nel caso di imprese femminili o giovanili, i contributi sono maggiorate
fino al 55%, a fronte di un massimo
di 21mila euro. Per partecipare al
bando è necessario inviare le domande di contributo a partire dal 1 luglio e non oltre il 31 dicembre 2014.
Sgravi fiscali all’e-commerce
L
e ultime Finanziarie hanno
stanziato somme elevatissime per il sostegno dell’innovazione tecnologica delle piccole e
medie imprese, esse sono state destinate specificatamente al sostegno
dell’attività d’impresa attraverso le
nuove tecnologie e il commercio elettronico. Arrivano due nuovi crediti
d’imposta: uno per chi investe in
commercio elettronico per vendere
prodotti agroalimentari made in Italy
e un secondo per il potenziamento
delle reti di impresa e della cooperazione di filiera.
I due bonus, da qualche tempo allo
studio del governo, sono previsti
nella versione finale del decreto legge
ambiente-agricoltura, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri
e ora in dirittura d’arrivo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si tratta
di un provvedimento, denominato
anche decreto #campolibero, che recepisce le norme contenute nel-
14
l’omonimo piano, proposto dal ministro alle politiche agricole, Maurizio
Martina. Il credito d’imposta per l’ecommerce viene riconosciuto alle imprese che producono prodotti agricoli
e alle Pmi che producono prodotti
agroalimentari, anche se consorziate
o costituite in forma cooperativa. Il
bonus copre il 40% delle spese sostenute dalle aziende nel triennio
2014-2016 per nuovi investimenti, ma
fino a un massimo di 50 mila euro ad
attività. Le spese devono però essere
finalizzate alla realizzazione e all’ampliamento di una infrastruttura informatica finalizzata a potenziare le
attività di commercio elettronico dell’azienda. Ovviamente l’incentivo ha
un limite di copertura nel bilancio
dello stato. Tetto che il decreto legge
agricoltura fissa in 500 mila euro per
il 2014, un mln di euro per il 2015 e
un altro mln per il 2016. Il credito
d’imposta per le reti d’impresa, invece, servirà a sostenere sia i net-
work nascenti che quelli esistenti. In
particolare, l’incentivo viene riconosciuto alle aziende agricole e alle Pmi
dell’agroalimentare che attivano investimenti e pratiche per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie.
Ivi inclusa la cooperazione di filiera.
Le spese saranno coperte per il 40%
dal bonus fiscale, ma fino a un tetto
massimo di 400 mila euro complessivi per rete d’impresa, spalmati sul
triennio 2014/2016.
Per un continuo aggiornamento sulle
possibilità di finanziamento e-commerce consigliamo un’attenta navigazione in alcuni siti, istituzionali e non,
che frequentemente contengono utili
informazioni sulle agevolazioni ecommerce.
Questi siti sono: www.camcom.it, sul
quale sono disponibili tutti gli indirizzi
delle camere di commercio; www.palazzochigi.it/fsi, il Forum per la Società
dell’ informazione; PMI Internet e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Editoria digitale nel Lazio:
bando “New Book”
L
a Regione Lazio, attraverso
Filas, mette a disposizione dei
“giovani talenti” under 35 e
delle “PMI del Lazio” 800mila euro per
promuovere lo sviluppo di prodotti
editoriali digitali avanzati e sistemi di
produzione e distribuzione digitali innovativi. Le 30 idee progetto selezionate dovranno essere destinate alla
realizzazione di tipologie di prodotti,
come:
•Singoli prodotti editoriali o collane,
con caratteristiche interattive, multimediali e cross-mediali avanzate
(eBook, Enhanced Book, ecc.);
•Sistemi autore per editoria digitale,
sistemi web app, piattaforme anche
mobile, programmi per computer,
smartphone, tablet;
•Sistemi per l’editoria digitale in una
prospettiva di pubblicazione crossmediali e di creazione e gestione di comunità di utenti digitali;
•Piattaforme digitali che favoriscano
esperimenti, scambi e diffusione di
contenuti digitali aperti, basati su licence Creative Commons o similari.
Possono partecipare al bando:
•Giovani creativi con 35 anni di età
non ancora compiuti alla data di pubblicazione del bando, che non abbiano
in essere un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, che non siano titolari di partita
IVA, ad eccezione di quella rilasciata ai
sensi del “regime dei minimi”;
•Piccole e medie imprese costituite
da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della manifestazione di interesse e con almeno una sede
operativa nella Regione Lazio;
•Esperti e consulenti di editoria digitale e/o di nuovi media (“Coach”) disponibili ad affiancare i giovani creativi
con la loro esperienza.
Le idee-progetto dei giovani creativi, le
manifestazioni d’interesse delle PMI Incubatrici e le manifestazioni d’interesse
dei Coach potranno essere inoltrate
fino al 15 luglio 2014.
L’agevolazione concedibile è pari al
100% dei costi ritenuti congrui e ammissibili, con un tetto massimo, in valore assoluto, fissato a 40.000 euro.
15
DAL NAZIONALE
Riduzione del cuneo fiscale
per lavoratori dipendenti e assimilati
L’
Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 8/E del 28 aprile
2014, in continuità con le specifiche dettate dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, ha
reso importanti delucidazioni in merito
al riconoscimento di un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di
taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda,
determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L’importo del
credito è di 640 euro per i possessori
di reddito complessivo non superiore
a 24.000 euro; in caso di superamento
del predetto limite di 24.000 euro, il
credito decresce fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un livello di reddito
complessivo pari a 26.000 euro. Per
consentirne una rapida fruizione da
parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti
d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Specificamente l’Agenzia ha
chiarito che l’articolo 1 del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66 concernete la “Riduzione del cuneo fiscale
per lavoratori dipendenti e assimilati”,
con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di
una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un
credito ai titolari di reddito di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la
cui imposta lorda, determinata su
detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro
spettanti. L’importo del credito è di
640 euro per i possessori di reddito
16
complessivo non superiore a 24.000
euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito
decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.
Per consentirne una rapida fruizione
da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto
automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei
beneficiari stessi. Il credito spettante
è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare
sulle retribuzioni erogate a partire dal
primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del
decreto. Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da
attuare con la legge di stabilità per
l’anno 2015.
Soggetti beneficiari
Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR,
introdotto dall’articolo 1 del decreto,
prevede che “Qualora l’imposta lorda
determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),
h-bis) e l), sia di importo superiore a
quello della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, è riconosciuto un
credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma
non a 26.000 euro. Il credito spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
l’importo di 2.000 euro”. Il comma 1-
bis citato richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto
al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di
un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo.
Potenziali beneficiari del credito sono
innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente di
cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR;
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente di cui all’articolo 50,
comma 1, del TUIR, di seguito specificati:
a) compensi percepiti dai lavoratori
soci delle cooperative (lett. a);
b) le indennità e i compensi percepiti
a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a
tale qualità (lett. b);
c) somme da chiunque corrisposte a
titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
d) redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
(lett. c-bis);
e) remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
f) le prestazioni pensionistiche di cui
al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque
erogate (lett. h-bis);
g) compensi per lavori socialmente
utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere
un’imposta lorda, determinata su
detti redditi, di ammontare superiore
alle detrazioni da lavoro loro spettanti
in base al comma 1 dell’art. 13 del
TUIR. Al riguardo si ricorda che l’importo delle detrazioni di cui al comma
1 dell’art. 13 del TUIR è stato modifi-
cato dall’art. 1, comma 127, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilità per il 2014) e che
per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.
Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata
dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste
dall’art. 13, comma 1, del TUIR, quali,
ad esempio, le detrazioni per carichi
di famiglia previste dall’articolo 12 del
medesimo TUIR. Per aver diritto al
credito è necessario, infine, che il
contribuente sia titolare di un reddito
complessivo per l’anno d’imposta
2014 non superiore a 26.000 euro.
Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al
netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze (cfr. comma
6-bis dell’art. 13 del TUIR).
Per quanto detto sono esclusi dal credito:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;
- i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle
detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13,
comma 1, del TUIR;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di
un reddito complessivo superiore a
euro 26.000.
Sostituti di imposta incaricati
L’articolo 1, comma 4, del decreto
prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e
29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo
13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del decreto, “in via automatica” e “ripartendolo fra le retribuzioni
erogate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di
paga utile”. Si rammenta che ai sensi
del primo comma dell’art. 23 del DPR
n. 600 del 1973 sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta
a titolo d’acconto dell’imposta dovuta
dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:
- gli enti e le società indicati nell’art.
73, comma 1, del TUIR;
- le società e associazioni indicate
nell’art. 5 del TUIR;
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art.
55 del TUIR;
- le imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti
e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.
I medesimi soggetti, in base al primo
comma dell’art. 24 del DPR n. 600 del
1973, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente da essi
corrisposti. Per effetto del richiamo ai
sostituti d’imposta di cui all’art. 29 del
DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei
deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza
della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
I soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal
comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR,
sono tenuti a riconoscere il credito “in
via automatica”.
Ciò comporta che i sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il
diritto al credito, devono riconoscere
il credito spettante, in aggiunta alle
retribuzioni erogate, senza attendere
alcuna richiesta esplicita da parte dei
beneficiari. Il credito, per espressa
previsione del comma 4 dell’art. 1 del
decreto, è riconosciuto “ripartendolo
fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, a partire dal
primo periodo di paga utile”. Considerata la data di entrata in vigore del
decreto, i sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni
erogate nel mese di maggio. Solo
nella particolare ipotesi in cui ciò non
sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure
di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel
successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le
retribuzioni dell’anno 2014.
Modalità di determinazione del credito
I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati
reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono
effettuare le verifiche di spettanza del
credito e del relativo importo in base
al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il
sostituto corrisponderà durante
l’anno, nonché in base ai dati di cui i
sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore,
relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno
2014. Per espressa previsione del
comma 2 dell’articolo 1 del decreto,
il credito “è rapportato al periodo di
lavoro nell’anno”. Per tale ragione,
ove ricorrano i presupposti per
fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto
della riduzione prevista per i titolari di
reddito complessivo superiore a euro
24.000 ma non a euro 26.000, deve
essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno,
17
del rapporto di lavoro, considerando il
numero di giorni lavorati nell’anno. Al
riguardo si precisa che il calcolo del
periodo di lavoro nell’anno 2014 va effettuato tenendo conto delle ordinarie regole applicabili a ciascuna
tipologia di reddito beneficiaria, non
prevedendo il decreto delle deroghe
a tal riguardo.
Adempimenti dei sostituti di imposta
Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto
stabilisce che “Il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR è attribuito sugli emolumenti corrisposti
in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.
A tal fine, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per
la differenza, i contributi previdenziali
dovuti per il medesimo periodo di
paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente
articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai
sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle
prestazioni. Il comma 6 stabilisce che
“L’INPS recupera i contributi di cui al
comma 5 non versati dai sostituti di
imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare
mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.
I commi 5 e 6 stabiliscono gli adempimenti dei sostituti d’imposta nell’erogazione del credito e forniscono
le regole da seguire in caso di incapienza del sostituto in modo da assicurare la percezione del credito di cui
all’articolo 13, comma 1-bis nello
stesso periodo di paga a tutti coloro
che ne hanno diritto.
In particolare, il comma 5 dispone
che il sostituto d’imposta, al fine di
erogare il credito indicato nell’articolo
13, comma 1-bis, utilizza l’ammontare
complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Al riguardo, si fa presente che rientrano
nell’ammontare complessivo utilizza-
18
bile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute
relative all’imposta sostitutiva sui
premi di produttività o al contributo di
solidarietà. In caso di incapienza del
monte ritenute tale da non consentire
l’erogazione nello stesso periodo di
paga a tutti i percipienti che ne hanno
diritto, è previsto che il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga, i quali
non devono quindi essere versati. I
contributi utilizzati per l’erogazione
del credito di cui all’articolo 13,
comma 1-bis, determinati dall’incapienza del monte ritenute e non versati dai sostituti di imposta alle
gestioni previdenziali, sono scomputati dall’INPS dall’ammontare delle ritenute da versare mensilmente
all’Erario nella sua qualità di sostituto
d’imposta. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati (CUD). Gli importi non versati per effetto delle disposizioni in commento dovranno
essere indicati nel modello 770.
I contribuenti senza sostituto d’imposta
I soggetti titolari nel corso dell’anno
2014 di redditi di lavoro dipendente e
dei redditi assimilati indicati nell’art. 1bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto
che non è sostituto di imposta, tenuto
al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito
nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e,
conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ovvero richiederlo a rimborso.
La possibilità di richiedere il credito
nella dichiarazione dei redditi si applica
anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l’anno
d’imposta 2014, non sia stato ricono-
sciuto, in tutto o in parte, dai sostituti
d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro
cessato prima del mese di maggio.
Il credito spettante
Fermo restando che i sostituti d’imposta devono riconoscere in via automatica il credito in base alle informazioni
in loro possesso, i contribuenti che
non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio
perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante
da redditi diversi da quelli erogati dal
sostituto d’imposta, sono tenuti a
darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli
emolumenti corrisposti nei periodi di
paga successivi a quello nel quale è
resa la comunicazione e, comunque,
entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno o
di fine rapporto.
Si ricorda che il reddito complessivo ai
sensi dell’articolo 13, comma 6-bis, del
TUIR, va assunto al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10,
comma 3-bis, dello stesso TUIR.
Il contribuente che abbia comunque
percepito dal sostituto d’imposta un
credito di cui al comma 1-bis dell’art.
13 del TUIR in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello
stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Rilevanza del credito
Per espressa previsione del comma 1bis dell’art. 13, il credito “non concorre
alla formazione del reddito” e, quindi,
le somme incassate a tale titolo non
sono imponibili ai fini delle imposte sui
redditi, comprese le relative addizionali
regionale e comunale. Non costituendo retribuzione per il percettore, i
crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.
Il Job Act
è legge
I
l D.L. n. 34/2014 c.d. decreto lavoro è stato convertito in legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio nella legge di
conversione n. 78 ed è entrato in vigore il
giorno successivo. L’esito della votazione ha visto
prevalere i 279 favorevoli contro 143 contrari e 3 astenuti. Le modifiche più rilevanti rispetto al testo pubblicato in Gazzetta ufficiale al momento della
presentazione riguardano alcuni tra gli aspetti più delicati, come il rinnovo dei contratti a termine.
Nello specifico, il limite di una proroga nei tre anni è
stato portato a cinque. Un’altra novità rilevante è indubbiamente quella della non causalità per qualunque tipo di contratto acceso nell’arco dei tre anni,
rispetto ai 12 mesi della legge varata dal governo precedente. Questo primo tassello del mosaico del più
complesso fenomeno che costituirà il Job Act cade,
secondo i dati Istat aggiornati al mese di marzo 2014,
in un periodo storico particolarmente sensibile del
nostro mercato del lavoro ove il tasso di disoccupazione nazionale è ancora stabile al 12,7%.
A proposito dei contratti a termine è importante approfondire l’argomento del nuovo limite percentuale
(20%) introdotto dal legislatore all’utilizzo dei contratti
a termine. La percentuale in caso di somministrazione - le modifiche apportate alla norma in sede di
conversione hanno definitivamente chiarito che il
nuovo limite del 20% non riguarda i contratti di somministrazione di manodopera conclusi dalle aziende
utilizzatrici, ma soltanto i contratti di lavoro a tempo
determinato conclusi dai datori di lavoro, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo
determinato. In ragione delle ulteriori modifiche intervenute, il teso dell’art. 1 comma 1 del D. Lgs.
368/01 reciterà così:
“E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi comprensiva di eventuali
proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque
tipo di mansione, sia nella forma del contratto a
tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del
comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di
rapporti di lavoro costituiti contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi
del presente articolo, ai sensi del presente articolo
non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno
di assunzione. Per le imprese, per i datori di lavoro
che occupano fino a cinque dipendenti è sempre
possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”. Pertanto per le imprese che utilizzano la
somministrazione di lavoro a termine, il nuovo limite
di contingentamento previsto dalla legge riguarda
esclusivamente i contratti a termine stipulati direttamente tra l’azienda e il lavoratore, mentre per i con-
tratti di somministrazione di manodopera nulla cambia, dovendo l’utilizzatore continuare ad attenersi alle
norme eventualmente contenute nel CCNL applicato
in azienda. La percentuale del 20%: tempistica, computo e modalità - ma tornando al punto per noi fondamentale del convertito D.L. n. 34/2014 ossia quello
del limite percentuale di contratti stipulabili che il Legislatore, con alcune eccezioni, stabilisce nel 20%
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato. In ogni caso vanno considerati i limiti previsti (maggiori o minori) dal CCNL di
riferimento e che consente ai datori di lavoro con un
organico dimensionato oltre la percentuale legale di
rientrare nei limiti entro il prossimo 31 dicembre a
meno che un contratto collettivo applicabile nell’azienda non disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.
Tutto questo comporta l’impossibilità per le imprese
non in regola con tale percentuale di stipulare nuovi
contratti a tempo determinato fino a quando non si
riallineano nell’aliquota. Le modalità di individuazione
del personale “numerico” di riferimento sul quale va
calcolata la percentuale del personale in forza nell’anno di riferimento devono riferirsi soltanto al personale in forza a tempo indeterminato escludendo
da suddetta parametrizzazione i lavoratori a termine,
accessori, intermittenti a tempo determinato o i titolari di rapporti di natura autonoma.
I lavoratori a tempo parziale sono calcolati “pro-quota”
rispetto all’orario contrattuale pieno, così come previsto dall’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000, mentre per quelli
intermittenti a tempo indeterminato le prestazioni lavorative vanno rilevate con riferimento al semestre
precedente, secondo quanto afferma l’art. 39 del
D.L.vo n. 276/2003. Va, peraltro, ricordato ciò che si
evince dal comma 7 dell’art. 10 del D.L.vo n.
368/2001, nel senso che alcuni contratti a tempo determinato non rientrano nei limiti del contingentamento.
Essi sono:
a) quelli stipulati nella fase di avvio di nuove attività
per i periodi definiti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro anche in misura non uniforme con riferimento
sia ad aree geografiche che a comparti merceologici.
Qui, non essendo rilevabile una disposizione di carattere comune, i datori di lavoro interessati debbono, necessariamente, riferirsi al CCNL applicato e
verificare ciò che, eventualmente, lo stesso ha disciplinato;
b) quelli per ragioni di carattere sostitutivo (malattia,
maternità, infortunio, ferie, anche a scorrimento) o di
stagionalità (DPR n. 1525/1963 o attività definite
come tali dalla contrattazione collettiva, cosa che, in
alcuni settori, ha portato a definizioni molto ampie);
c) quelli per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) quelli con lavoratori di età superiore ai 55 anni (che,
forse, il Legislatore avrebbe potuto abbassare a 50,
viste le disposizioni incentivanti anche in materia di
contratti a termine previste dall’art. 4, commi 8 e 9
della legge n. 92/2012).
Per dare maggiore completezza alla nuova disciplina
si evidenzia, altresì, che non rientrano nella percentuale del 20% perché non disciplinati dal D.L.vo n.
368/2001 (fatti salvi, per talune tipologie, gli articoli 6
ed 8) i contratti a termine stipulati con:
a) i lavoratori in mobilità ex art. 8, comma 2, della
legge n. 223/1991, secondo quanto affermato dall’art. 10, comma 1, lettera c – ter del predetto decreto
legislativo. Ad essi non sono, minimamente, applicabili taluni elementi specifici come il periodo di intervallo tra un contratto e l’altro, il diritto di
precedenza (tranne che ciò non risulti dalla contrattazione collettiva od individuale), il numero “contingentato” delle proroghe, la sommatoria dei 36 mesi;
b) i richiamati in servizio appartenenti al servizio volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo la previsione dell’art. 10, comma 1, lettera
c-bis. La piena legittimità della disposizione è stata
riconosciuta, recentemente, da una sentenza della
Corte Costituzionale;
c) i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (art. 10, comma 1, lettera c);
d) gli operai a tempo determinato nel settore agricolo, secondo la definizione fornita dall’art. 12,
comma 2, del D.L.vo n. 375/1993 (art. 10, comma 2).
L’estrapolazione trova una specifica giustificazione
nel fatto che la regola che disciplina tale tipologia né
rappresentata da prestazioni di natura giornaliera;
e) i prestatori con contratti di durata non superiore a
tre giorni per l’esecuzione di servizi speciali, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi (art. 10, comma
3). Si tratta di una disposizione che, per la specialità
dei rapporti e per il periodo breve (è personale che
serve per banchetti, meetings e cerimonie), trova una
propria giustificazione anche per le modalità sintetiche della comunicazione on-line di assunzione (se
non si hanno tutti i dati disponibili);
f) i dirigenti il cui contratto a tempo determinato può
avere una durata non superiore a cinque anni (art. 10,
comma 4). Tale disposizione conferma quanto già fu
detto con la legge n. 230/1962 e comunque, consente al dirigente di recedere dal contratto, previo
preavviso ex art. 2118 c.c., dopo che sia trascorso un
triennio;
g) i lavoratori a termine con conferimento di supplenze sia del personale docente che ATA (art. 10,
comma 4-bis), vista la particolare necessità “di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico
ed educativo anche in caso di assenza temporanea”
dei titolari dell’incarico;
h) i lavoratori alle dipendenze di aziende che esercitano il commercio di import – export e all’ingrosso di
prodotti ortofrutticoli (art. 10, comma 5). Tale esclusione non è supportata da alcuna disposizione specifica: da ciò ne consegue che tali rapporti sono da
collocare in un’area di totale libertà contrattuale.
19
DAL TERRITORIO
Unsic Lecce: assegno di cura ai cittadini
non autosufficienti
D
alla Regione Puglia arriva
l’assegno di cura per l’anno
2014 riservato alle persone
non autosufficienti. La procedura è a
sportello, cioè le domande saranno
definite in ordine temporale di arrivo.
La domanda di accesso al contributo
doveva essere trasmessa entro il
30/04/2014. Il contributo per gli assegni di cura per grave stato di salute
non autosufficienti è pari a 600 euro
mensili e 7.200 euro annui. Tale con-
tributo può essere erogato fino ad un
massimo di 1.100,00 euro al mese,
nella fase di maggiore aggravamento
della malattia. Hanno diritto al contributo le persone affette da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), SMA (atrofia
muscolare spinale) ed altre patologie
rare: Demenza Frontotemporale
(FTD), Atrofia Muscolare Spinale Progressiva Sporadica, Atrofia Muscolare
bulbo-spinale
progressiva
(Malattia di Kennedy), Paraparesi Spa-
stica Ereditaria (SPG), Sclerosi Laterale Primaria. L’obiettivo è quello di favorire la permanenza di persone non
autosufficienti a domicilio ed assicurare alle famiglie che hanno assunto il
carico di questo lavoro di cura, una
forma di sostegno economico adeguata. L’Unsic Lecce e le sedi locali
del Patronato Enasc sono state a disposizione della cittadinanza interessata. In molti si sono rivolti alle sedi
di patronato per le suddette partiche.
Amianto, al via il corso di formazione
dell’Unsic a Rende
P
rende il via il corso di formazione professionale per responsabili tecnici e lavoratori
addetti alla rimozione, smaltimento e
bonifica amianto. L’iniziativa, che ha
registrato un gran numero di adesioni, è stata presentata nella giornata a Rende presso l’Hotel
Majorana. L’attività formativa si avvale
della segreteria organizzativa dell’Unsic provinciale di Cosenza e della partnership del Corpo forestale dello
Stato e dell’Azienza sanitaria provinciale di Cosenza.
A presentare il piano, per le figure di
addetti e coordinatori, è intervenuto il
dott. Giovanni Misasi, direttore del
corso nonché commissario e consigliere del Consiglio nazionale dell’Ordine nazionale dei biologi. Ha preso
la parola anche Carlo Franzisi, presi-
20
dente dell’Unsic provinciale di settore
che ha sposato il progetto formativo.
Per l’Asp è intervenuto Mario Marino,
direttore dell’Unità operativa complessa Spisal Cosenza, Valle Crati, Tirreno. A rappresentare il Corpo
forestale dello Stato il comandante
regionale Giuseppe Graziano.
Gli interventi hanno sottolineato
come, nonostante a livello legislativo
sia regolata da tanti anni (legge 257
del 92) la tendenziale eliminazione
dall’ambiente dei materiali a contenuto di amianto, ci siano ancora mancanza di sinergie atte a contrastare i
comportamenti illeciti, limitate risorse
per gli interventi, disinformazione sui
rischi per la salute e sull’attività di rimozione e bonifica.
Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti (per un totale di 30 ore) ed ai co-
ordinatori (50 ore) alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto e saranno formati ed
informati anche diversi funzionari del
Corpo forestale dello Stato per intervenire consapevolmente sulle situazioni irregolari.
L’obiettivo è di far acquisire all’allievo
idonee ed adeguate conoscenze legislative, tecniche ed operative nonché
della sensibilizzazione alla sicurezza e
della consapevolezza del rischio, dei
sistemi di controllo, dei dispositivi di
protezione individuali.
Le attività di bonifica da amianto devono essere affidate a personale qualificato, adeguatamente informato sui
rischi e addestrato a lavorare in sicurezza. Il corso consente di acquisire
l’abilitazione professionale per svolgere tale importante funzione.
Unsic Modica: visita assessore regionale
Reale a Modica per Expo Milano 2015
L’
attività di Expo Milano 2015,
intrapresa dall’amministrazione comunale, si è arricchita dalla presenza dell’Assessore
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Ezechia Reale a Palazzo San
Domenico. Accolto dal Sindaco, Ignazio Abbate, l’assessore è stato aggiornato
sui
lavori
sin
qui
concretizzati dall’Ente in previsione
dell’esposizione mondiale. Il primo
cittadino lo ha informato sulla presenza del cioccolato di Modica nel
Cluster del Cacao grazie ad Eurochocolate che lo gestirà e ha espresso la
necessità che il prodotto principe dell’enogastronomia locale possa anche
trovare visibilità nel padiglione siciliano. “Il cioccolato è un motivo aggiunto nell’ampia ricchezza dei
prodotti di questo territorio” ha sottolineato, l’on. Orazio Ragusa.
E del tutto evidente che tale necessità si allarga anche ad altri prodotti
del territorio: ovicultura, olio, ortaggi,
caseario che fanno sintesi con il paesaggio rurale di eccezionale bellezza.
Sul piano del rilancio turistico il Sindaco ha ricordato il protocollo d’intesa “TAMO” sottoscritto con
Taormina con la quale si stanno programmando azioni comuni.
L’Assessore Reale, ben conoscendo
la realtà produttiva della provincia di
Ragusa, ha evidenziato che Modica
ha dimostrato questa capacità specifica nell’organizzarsi per Expo Milano
2015, definita un’occasione da non
perdere per un bacino di visitatori valutato in trenta milioni di unità e per il
grande effetto mediatico che lo accompagna. Sul piano della programmazione Reale ha evidenziato come
dalla conferenza Stato-Regione per la
discussione sui Pac, la Sicilia ha avuto
destinate risorse ragguardevoli destinate alla zootecnia e quindi il territorio
dovrà essere pronto ad accettare la
sfida. Per quanto riguarda Expo Milano 2015 registra la solida interazione tra Regione e Comune di
Modica e in questo senso la città sarà
presente anche nel Paglione Italia per
esporre le proprie eccellenze quando
sarà programmato il turno della Sicilia. Altro momento espositivo importante sarà quello che proporrà
padiglione (circa 6500 metri quadri)
“Diversità bio Mediterranea” un Cluster che sarà gestito dall’assessorato
all’Agricoltura della Sicilia e che vedrà
la presenza di dodici paesi collocati
utilmente nello spazio.
Qui olio di oliva, pane, vino e altri prodotti della terra sono i protagonisti
della vetrina. C’è la necessità di attivare
in tempi strettissimi itinerari turistici ed
enogastronomici considerato che
molte altre realtà sono già pronte a giocare questa sfida. Alla riunione hanno
partecipato l’on. Orazio Ragusa, il vice
sindaco di Modica, Giorgio Linguanti,
l’assessore ai servizi sociali e allo
sport, Rita Floridia, l’assessore alla
viabilità, Pietro Lorefice, il capo dell’Ispettorato all’agricoltura, dr. Giorgio
Carpenzano, i direttore del CTCM,
Nino Scivoletto, il presidente della
Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”,
prof. Giuseppe Barone che ha sottolineato la necessità di evitare operazioni “Palermocentriche” a danno di
realtà magari minori di grande effervescenza e capaci di offrire prodotti
straordinari per originalità e qualità, i
componenti del Consorzio degli operatori turistici di Modica, Francesco
Frasca Polara e Daniele Cilia, il presidente del Consorzio avicolo, Franco
Savarino che ha rilevato che il territorio è in condizione di poter offrire un
pacchetto di prodotti di grande qualità e l’ovicultura è tra queste, dirigente dell’Azienda Foreste Demaniali
di Ragusa Antonio De Marco, il direttore regionale delle associazioni degli
allevatori, Carmelo Meli, il Corfilac
con Saro Pedriglieri che rimarca l’esigenza di una presenza forte ad Expo
Milano 2015 che possa raccontare
culturalmente i territori attraverso
prodotti di grande qualità, il rappresentante dell’Unsic, Agatino Antoci, il
soprintendente della Fondazione Teatro Garibaldi nonché consulente culturale del sindaco, Simona Celi.
“Valuto utilissima la visita dell’Assessore Reale a Modica, commenta il
Sindaco, in quanto gli impegni assunti concordano perfettamente con
la programmazione che ci siamo dati
e che stiamo sviluppando all’interno
del gruppo di lavoro che abbiamo costituito in occasione di Expo Milano
2015. E’ un’occasione unica che ci
dovrà trovare pronti perché quell’evento deciderà un pezzo importante dell’economia futura della
nostra città e delle future generazioni.
Valorizzeremo al massimo i “gioielli”
del nostro territorio sapendo di dover
accettare una scommessa non facile
ma dalla posta molto allettante”.
21
MONDO AGRICOLO
Pac 2014-2020: scelte nazionali,
raggiunto l’accordo definitivo
I
l 27 maggio 2014, il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali Maurizio Martina e gli Assessori all’Agricoltura delle regioni
italiane hanno trovato un accordo politico sull’attuazione nazionale della
PAC 2014-2020. L’Italia deve adottare
numerose scelte di attuazione della
nuova PAC entro il 1° agosto 2014; si
tratta di decisioni molto importanti,
come il valore dei titoli, gli aiuti accoppiati, l’agricoltore attivo, la soglia
minima, la regressività, il capping e
tante altre scelte. Nei mesi di aprile e
maggio si erano susseguite numerose riunioni a livello nazionale e regionale. L’8 maggio 2014, il Ministro
aveva proposto un testo di accordo; il
27 maggio 2014, le Regioni hanno
formulato delle modifiche unitarie al
testo del Ministero, che hanno portato, alla definizione dell’intesa complessiva sul nuovo sistema di
pagamenti diretti.
Il Reg. 1307/2013 prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie e 5
facoltative per gli Stati membri. L’Italia deve decidere le tipologie dei pagamenti da attivare e le percentuali
da destinare ad esse.
Le scelte italiane sono ormai chiaramente definitive nel seguente modo:
• pagamento di base: 58% del massimale nazionale;
• pagamento ecologico (greening) 30%;
• pagamento per i giovani agricoltori 1%;
• pagamento per le zone con vincoli
naturali – non attivato, per evitare sovrapposizione con il secondo pilastro;
• pagamento redistributivo – non attivato;
• pagamento accoppiato l’11%;
• pagamento per i piccoli agricoltori –
attivato per ragioni di semplificazione.
Il dibattito più contrastato ha riguar-
22
dato il sostegno accoppiato, in cui si
sono confrontati i promotori del disaccoppiamento e i favorevoli all’accoppiamento. Alla fine, l’accordo ha
previsto un compromesso con un sostegno accoppiato all’11%.
Alla luce di queste decisioni, il pagamento di base si attesta al 58% del
massimale nazionale; ricordiamo che
il pagamento di base poteva essere
fissato all’interno di una forbice tra il
18% e il 69% del massimale.
Già da alcuni mesi, le Regioni e il Ministero avevano trovato un compromesso per la regionalizzazione, che
prevede una regione unica nazionale,
con la scelta del modello di convergenza parziale o modello “irlandese”.
Un’altra conferma riguarda il calcolo
dei “nuovi titoli”, che verrà fatto sulla
base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, anziché in base
al valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15/05/2014. Questa scelta
presenta notevoli sviluppi:
• i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore
dell’affittuario;
• i pagamenti percepiti possono tener
conto anche dei pagamenti dell’Art. 68,
ma solo in alcuni casi.
Se il settore interessato dall’Art. 68 avrà
il sostegno accoppiato nella nuova PAC
(come nel caso della carne bovina e
della barbabietola), i pagamenti percepiti non tengono conto dell’Art. 68. Viceversa, se il settore interessato
dall’Art. 68 non avrà il sostegno accoppiato nella nuova PAC (come nel caso
del tabacco e delle patate), i pagamenti
percepiti tengono conto dell’Art. 68. In
tutti i casi, i pagamenti percepiti dall’Art. 68 non tengono conto dei contributi percepiti dagli agricoltori per le
assicurazioni agevolate. Il Reg.
1307/2013 (art. 11) prevede una riduzione obbligatoria dei pagamenti diretti (regressività) di almeno del 5%
per gli importi superiori a 150.000 €.
Tuttavia gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di
riduzione superiori al 5%, anche del
100%. Di conseguenza, la regressività può rappresentare uno strumento per realizzare un tetto
(capping) ai pagamenti diretti. L’accordo prevede una riduzione molto rilevante, seppure applicabile solo al
pagamento di base:
• 50% per gli importi superiore ai
150.000 €;
• 100% per gli importi superiori ai
500.000 €.
Di fatto, l’Italia ha scelto di adottare
un capping a 500.000 €. Le scelte
sulla regressività e il capping sono
apparentemente “feroci” con tagli
consistenti, ma in realtà sono molto
alleggerite dalla contabilizzazione dei
costi del lavoro.
Il Reg. 1307/2013 (art. 11, par. 2) prevede la possibilità per gli Stati membri
di sottrarre, dal calcolo della regressività
e del capping, salari e stipendi per le
aziende che utilizzano il lavoro. L’accordo del 27 maggio 2014 prevede
questa opzione, per cui i costi della manodopera agricola (salari, stipendi, oneri
previdenziali, anche quelli pagati dall’imprenditore per la propria posizione e
quella dei suoi familiari) sono detratti dal
calcolo della regressività e del capping.
In altri termini, il calcolo prevede l’applicazione della seguente formula:
• IM = (PD-AP) – L
dove:
• IM = importo soggetto alla riduzione della regressività:
• PD = pagamenti diretti dell’azienda;
• AP = altri pagamenti (pagamento
ecologico, pagamento giovani agricoltori, aiuto accoppiato);
• L = costo del lavoro.
L’accordo finale destina al sostegno
accoppiato (art. 52, Reg. 1307/2013) un
importo di 426,8 milioni di €, distribuiti
in 17 misure di sostegno. La maggior
parte delle risorse è destinata alla zootecnia, (210,5 milioni di € pari al 49,3%)
ripartita fra i seguenti settori:
• vitelli/e nati da vacche da latte, vacche nutrici, bovini macellati 12-24
mesi, ovicaprini, bufalini.
Il sostegno ai seminativi (14% delle ri-
sorse) interessa quattro settori: riso,
barbabietola, pomodoro da industria
e grano duro.
La grande novità è l’inclusione del
grano duro con 59,7 milioni di €, che
dovrebbe generare un pagamento di
circa 50€ /ha.
Il piano proteine ottiene l’8,4% delle risorse. La soia è stata inclusa nel sostegno con 10 milioni di € e dovrebbe
generare un pagamento di circa 95 €/ha.
L’olivicoltura acquisisce un sostegno di
70 milioni di €, distribuito in tre misure:
• premio base per le Regioni con superficie olivicola > 25% Sau regio-
nale (Liguria, Puglia e Calabria);
• premio aggiuntivo in zone olivicole con
pendenza medio alta (Puglia e Calabria);
• olio di oliva certificato Dop, Igp e
biologico.
I dettagli sulle condizioni di ammissibilità
sono ancora indefiniti, in quanto l’accordo
politico deve essere tramutato in un testo
giuridico, da cui si potranno evincere i dettagli. L’accordo sugli aiuti accoppiati è
stato molto contrastato, perché muoveva
notevoli interessi regionali e settoriali.
Le tabelle riepilogative, sulle scelte nazionali sono reperibili all’indirizzo mail:
info@caaunsic.it
23
Vino: rapporto attività 2013 per la tutela
della qualità del Made In Italy
“L
a vigilanza a carico delle
strutture di controllo che
operano nell’ambito delle
produzioni di qualità regolamentata,
diretta alla verifica dei requisiti necessari per l’espletamento dell’attività di controllo e certificazione,
nell’anno 2013 è stata svolta secondo
le disposizioni impartite con circolare
n. 23880 del 12/11/2010 della Direzione generale della vigilanza per la
qualità e la tutela del consumatore,
vale a dire che gli Uffici territoriali
hanno proceduto alla: estrazione
presso la sede dell’Organismo di controllo dei fascicoli relativi agli operatori presso i quali verificare l’attività
svolta dallo stesso Organismo; verifica documentale e ispettiva (review
audit), anche in affiancamento con il
personale dell’Organismo (witness
audit), presso un campione rappresentativo di operatori. Nel 2013
sono state sottoposte all’attività di vigilanza da parte dell’Ispettorato tutte
le Strutture di controllo autorizzate
non riservate, attraverso accordi bilaterali, per l’annualità all’attività regionale. Nell’anno 2013 l’attività di
vigilanza è stata svolta in coerenza
con quanto programmato. Dall’attività non sono emerse inadempienze
sostanziali tali da compromettere la
conformità del sistema dei controlli
degli Organismi vigilati. Nei settori
dei Vini di qualità e delle produzioni
DOP, IGP, e STG, dove sono previste
sanzioni amministrative a carico degli
Organismi di controllo e dei Consorzi
di tutela, sono state elevate 34 contestazioni per inadempienze alle prescrizioni o agli obblighi impartiti
dall’Autorità competente. Di queste
19 nel settore delle Produzioni agroalimentari DOP, IGP e STG e 15 nel settore dei Vini DOP e IGP. Di seguito si
riportano i dati riassuntivi dell’attività
di vigilanza svolta a carico delle diverse strutture di controllo nell’anno
2013, suddivisi per produzione regolamentata.”
IV Gamma, emanato il decreto
per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
L
a norma adottata dal Mipaaf
definisce i parametri chimicofisici e igienico-sanitari del
ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione, nonché i requisiti
qualitativi e le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni. E’ stato emanato il decreto
interministeriale sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma. In particolare, il provvedimento definisce i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo
24
produttivo, del confezionamento,
della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di
quarta gamma, nonché i requisiti qualitativi minimi e le informazioni che
devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore, oltre
a prevedere l’utilizzo obbligatorio di
imballaggi ecocompatibili.
La norma è stata adottata di concerto
dal Mipaaf con i ministri della Salute e
dello Sviluppo economico, per dare
pratica attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante “disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.
“In questo settore la nostra industria
è leader in Europa – ha commentato
il ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina –. Con questo provvedimento siamo intervenuti su un
comparto molto importante dando,
da una parte, la garanzia della sicurezza alimentare ai consumatori, dall’altra la certezza giuridica agli
operatori di questo importante segmento dell’agroalimentare italiano”.
Vino: Mipaaf, via libera alla convalida dei documenti
di accompagnamento tramite la posta elettronica certificata
I
l Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato firmato dal Capo
dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari il decreto
per la convalida dei documenti di accompagnamento vitivinicoli tramite la
Posta Elettronica Certificata.
Il decreto dipartimentale sarà pubblicato sul sito internet del Ministero –
sezione Controlli – Ispettorato centrale repressione frodi – ed entrerà in
vigore il 1° settembre 2014. Si tratta
di una nuova e più agevole modalità
di convalida che viene messa a disposizione degli operatori vitivinicoli
e si aggiunge ai sistemi già presenti
(Comune/ICQRF/Microfilmatrice).
In particolare, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e dell’Unione europea, con la determinazione del Capo
dell’Ispettorato è stata data attuazione a quanto previsto dal Decreto
ministeriale del 2 luglio 2013, procedendo a un’ulteriore semplificazione
degli adempimenti a carico degli operatori, che potranno convalidare i loro
documenti direttamente dal proprio
computer, senza doversi recare fisi-
camente presso gli uffici preposti
della Pubblica Amministrazione. “Il sistema vino in Italia vanta un fatturato
complessivo di 14 miliardi di euro –
ha affermato il Ministro Maurizio Martina – e, lo scorso anno, l’export ha
raggiunto i 5 miliardi euro, confermando il nostro Paese primo esportatore mondiale in volume. Proprio
per questo è necessario tutelare il
settore attraverso una politica di semplificazione burocratica.
Il provvedimento, insieme alle misure di
Campolibero per il vino, rappresenta un
passo significativo in questo percorso”.
25
DALLE REGIONI
PUGLIA:
PRATICHE GIÀ SVILUPPATE E OPERANTI.
APPROVATO PIANO REGIONALE
GARANZIA
IN PALIO 5MILA EURO
GIOVANI
La Puglia approva il Piano regionale
per l’attuazione della Garanzia Giovani, che integra le misure previste
dal governo con le esperienze regionali di successo a sostegno dell’occupazione giovanile. Rivolto ai giovani
tra i 15 e 29 anni, Garanzia Giovani è
lo strumento attraverso cui l’Ue vuole
garantire ai soggetti in possesso dei
requisiti, e cioè privi di occupazione o
fuori dal sistema di istruzione formale
e della formazione professionale, un
percorso di reinserimento nel sistema
di istruzione e formazione o di inserimento nel mondo del lavoro.
A fianco degli strumenti classici previsti dal Piano nazionale e dal Pon predisposto dal ministero, che privilegiano
una impostazione fondata su incentivi
e bonus economici, la Regione Puglia
concentra le proprie risorse sulle politiche di attivazione destinate proprio
alle fasce più marginali dei giovani
Neet, quella platea di giovani pugliesi
disoccupati e scoraggiati. Obiettivo:
mettere a valore le consolidate esperienze in tema di politiche giovanili e
per l’istruzione, di sostegno all’autoimpiego e all’occupazione giovanile, integrando gli strumenti regionali
e le buone pratiche fino ad oggi sviluppate con le azioni previste dal
Piano nazionale.
Previste nel piano regionale ben sei
misure complementari rispetto a
quelle previste a livello nazionale, che
saranno attivate con risorse finanziarie della Regione: Principi attivi, Neet,
Scuola Bollenti Spiriti, Nidi, Staffetta
generazionale, Finmeccanica.
Le buone prassi del Piano Straordinario per il Lavoro, del Programma Bollenti Spiriti e dell’avviso ‘Diritti a
Scuola’ trovano quindi una rinnovata
applicazione.
TOSCANA:
CONCORSO
26
DI IDEE INNOVATIVE E BUONE
La Regione Toscana ha pubblicato sul
Burt del 28 maggio 2014 un concorso
per selezionare idee innovative applicabili e buone pratiche già in atto del
settore agricolo e agroalimentare
della Toscana. Le prime 20 proposte
selezionate (10 per la sezione A e 10
per la sezione B) - che vinceranno
anche un premio di 5mila euro ciascuna - saranno presentate all’Expo
2015, il cui tema principale è “Nutrire
il Pianeta, Energia per la vita”.
Il concorso è suddiviso in due sezioni: Idee innovative applicabili, è rivolta a imprese, ricercatori delle
università e delle scuole di alta formazione, degli enti di ricerca pubblici
e privati della Toscana. Buone pratiche già operanti, è rivolta a imprese,
professionisti, istituti scolastici di
ogni ordine e grado, associazioni e
fondazioni, consorzi di tutela e associazioni di valorizzazione dei prodotti
riconosciuti come DOP e IGP.
I temi del concorso riguardano:
scienza e tecnologia per la sicurezza
e la qualità alimentare, scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità,
innovazione
della
filiera
agroalimentare, educazione alimentare, alimentazione e stili di vita, cibo
e cultura, cooperazione e sviluppo
dell’alimentazione.
Le domande di partecipazione possono essere inviate entro l’11 luglio
2014, utilizzando esclusivamente il
modello (allegato A dell’avviso pubblico), da inviare tramite posta elettronica
certificata
all’indirizzo:
regionetoscana@postacert.toscana.it
e avendo cura di indicare nell’oggetto
“Regione Toscana - ACO Sviluppo rurale - settore Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agro ambiente – avviso pubblico per un concorso di idee
- sezione A (oppure sezione B).
PESCARA: 600MILA
EURO PER IMPRESE
ARTIGIANE CHE ASSUMONO
E’ possibile presentare le domande
alla Provincia di Pescara per accedere
agli incentivi rivolti alle imprese artigiane. Incentivi, spiegano il presidente Guerino Testa e l’assessore alle
Attività Produttive Aurelio Cilli, finalizzati a sostenere quelle imprese artigiane che assumono giovani.
L’avviso pubblico è on line, sul sito
della Provincia di Pescara (www.provincia.pescara.it), insieme al modulo
per la domanda, e dispone di risorse
pari a 600.000 euro, trasferite dalla
Regione Abruzzo. Possono fare richiesta di incentivo economico esclusivamente le imprese artigiane o i
consorzi di imprese artigiane con
sede legale e/o operativa in provincia
di Pescara. Per beneficiare dell’incentivo, i lavoratori assunti non devono
non aver compiuto il 35° anno di età
alla data dell’assunzione. A pena di
esclusione, l’incentivo è ammesso
per assunzioni con contratti a tempo
indeterminato, compreso l’apprendistato; contratti a tempo determinato
non inferiori a 6 mesi continuativi.
L’importo del contributo è pari al 40%
della retribuzione contrattuale prevista per il settore e non può superare
la durata di un anno. Nel caso di assunzione di soggetti disabili, il contributo è pari al 60% per un periodo
massimo di 2 anni.
Non sono concessi contributi per periodi di occupazione inferiori ai primi
sei mesi continuativi. L’avviso prevede una procedura di invio delle domande da parte delle imprese di tipo
aperto, che avviene per tranche.
Le domande vengono esaminate
dalla Provincia, a sportello, entro il
mese solare successivo a quello in
cui la domanda è stata presentata,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le assunzioni vanno fatte
entro il termine del 30 giugno 2015.
EXPO:
DA CAMERA
COMMERCIO
MILANO 400
MILA EURO PER RETI IMPRESA
Dalla Camera di commercio di Milano
400mila euro di incentivi per le pic-
cole e medie imprese che si aggregano per affrontare al meglio l’Expo.
Per la realizzazione di nuovi prodotti e
servizi come ad esempio di impiantistica, interpretariato, allestimenti ma
anche interventi per migliorare, in
vista di Expo, la ricettività, l’attrattività
e la vivibilità del territorio tipo trasporti, servizi turistici, ristorazione e
tecnologie per la Smart City.
Le domande possono essere presentate entro le ore 12 del 30 settembre,
anche in modalità telematica accedendo alla procedura Bandi online sul
sito. Il contributo copre il 50% delle
spese fino a un massimo di 50.000
euro per ciascuna rete d’impresa.
Secondo un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati
Infocamere, le imprese lombarde
scelgono sempre di più di ‘mettersi in
rete’: a maggio 2014 sono saliti a 493
i contratti di rete (erano 410 a settembre 2013) che coinvolgono 1.786
aziende, 298 imprese in più in otto
mesi. Così la Lombardia è la regione
leader in Italia con circa un terzo del
totale dei contratti di rete conclusi e il
23,8% delle imprese nazionali coinvolte.
Prima Milano con 575 imprese (quasi
8% del totale italiano), seguono Brescia (327) e Bergamo (196). Vengono
poi Monza e Brianza con 128 imprese
coinvolte, Varese con 110 e Lecco
con 107.
27
NOVITÀ
OCSE: AD APRILE TREND POSITIVO
EURO E ITALIA
DELLA CRESCITA IN AREA
Il super-indice dell’Ocse segna un
trend positivo della crescita nella
zona euro e in particolare in Italia. In
Germania e in Francia il super-indice
segna un trend ‘’di crescita stabile”.
Lo rende noto l’Ocse in un comunicato. Nei paesi emergenti, invece, il
super-indice segna “rallentamenti dell’attività” nelle principali economie
mentre nell’area dell’Ocse il super-indice registra una “dinamica di crescita stabile”.
Nel primo trimestre dell’anno il pil,
espresso in valori concatenati con
anno di riferimento 2005, corretto per
gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello
0,5% nei confronti del primo trimestre del 2013, confermando la stima
preliminare diffusa il 15 maggio 2014.
Lo rende noto l’Istat in un comunicato. Il primo trimestre dell’anno, rileva l’Istat, ha avuto una giornata
lavorativa in meno sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al
primo trimestre del 2013. La variazione acquisita per il 2014 è pari a 0,2%. Sale la spesa delle famiglie - In
termini congiunturali - comunica
l’Istat - le importazioni di beni e servizi sono aumentate dello 0,3% e il
totale delle risorse (PIL e importazioni
di beni e servizi) ha segnato una variazione nulla. Dal lato della domanda,
le esportazioni hanno registrato un incremento dello 0,8% e i consumi finali nazionali dello 0,1%, mentre gli
investimenti fissi lordi sono diminuiti
dell’1,1%.
Nell’ambito dei consumi finali, la
spesa delle famiglie residenti è aumentata dello 0,1%, quella della Pubblica Amministrazione (PA) e delle
Istituzioni Sociali Private (ISP) dello
0,4%. In termini tendenziali, le importazioni di beni e servizi sono aumentate dell’1,3% e il totale delle risorse
ha segnato una diminuzione dello
28
0,1%. Dal lato della domanda, le
esportazioni hanno registrato un incremento del 3,3%, i consumi finali
nazionali una flessione dello 0,3% e
gli investimenti fissi lordi un calo
dell’1,3%. Nell’ambito dei consumi finali, la spesa delle famiglie residenti è
diminuita dello 0,6%, mentre quella
della PA e delle ISP è aumentata dello
0,3%.
NON PROFIT: FORUM TERZO SETTORE,
SIA PROTAGONISTA FONDI UE 2014-2020
Il terzo settore vuole essere protagonista dei Fondi Strutturali europei
2014-2020, nelle scelte e nell’individuazione di politiche e programmi.
Lo ha detto Pietro Barbieri, portavoce
del Forum nazionale del terzo settore,
commentando la chiusura del seminario ‘Fondi europei 2014 2020 e il
ruolo del terzo settore’ organizzato in
collaborazione con la Fondazione Con
il Sud e a cui hanno partecipato oltre
duecento rappresentanti del non profit italiano. Il seminario, ha precisato
Barbieri, è un punto di partenza per la
costruzione di un ruolo centrale del
terzo settore nella programmazione
dei Fondi strutturali europei.
“Nella scorsa tornata dei Fondi - ha ricordato il portavoce - ci sono stati
moltissimi problemi. In particolare sui
Pac sono stati impegnati, ad oggi, solamente 6 milioni dei 750 disponibili.
Il tema di fondo è stato il non dare il
giusto ruolo ai diversi attori coinvolti,
dai comuni, alle regioni, alle amministrazioni, e a non coinvolgere in maniera piena il terzo settore”.
Per Barbieri bisogna “vedere nei
Fondi uno strumento capace di far
crescere un tessuto sociale, di creare
rete tra i soggetti coinvolti e quindi di
saper creare programmi di qualità e
far crescere anche l’occupazione
deve essere alla base del nuovo processo di programmazione”. Il terzo
settore, ha concluso, deve quindi presidiare i Fondi e deve “saper costruire
progettualità e avere consapevolezza
delle sue capacità “per essere considerato come un interlocutore autorevole”. “O si riconosce al terzo settore
pari dignità rispetto agli altri soggetti
coinvolti, istituzionali e non, oppure
non si va da nessuna parte”, ha precisato Carlo Borgomeo, presidente
della Fondazione Con il Sud.
NASCE DIGIT@LIANS.EU,
“DIGITALI” A BRUXELLES
RETE ITALIANI
Un network che diffonda la cultura digitale tra gli italiani attivi in Europa nel
settore dell’innovazione e gli permetta di scambiarsi idee e visioni
della rete del futuro. Ma che aiuti
anche lo sviluppo delle nuove tecnologie in Italia durante il semestre di
presidenza italiana dell’Ue.
Questi gli obiettivi del network lanciato a Bruxelles, Digit@lians.eu, alla
presenza del Commissario Agcom
Antonio Nicita e del vice presidente
di Confindustria Digitale Cristiano Radaelli. ‘’Il semestre europeo rappresenta
un
momento
storico
importante - ha detto Antonio Nicita,
che ricopre anche il ruolo di Professore all’Università La Sapienza di
Roma - proprio ora che in Italia ab-
biamo un premier che va veloce, dobbiamo essere capaci di stargli dietro
su tutti i temi che richiedono riforme
strutturali’’. Nicita ha toccato svariati
temi per una nuova agenda digitale
europea, come ‘’l’interoperabilità
delle app, per promuovere innovazione e creatività, e la produzione indipendente di contenuti’’. Radaelli ha
segnalato il ‘‘Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLAB) appena costituito dal Ministro Franceschini
(MiBACT), che avrà il compito di favorire l’incremento dei flussi turistici
verso l’Italia e lo sviluppo di imprenditoria nel settore turistico e dei beni
culturali, anche attraverso l’utilizzo
delle tecnologie e delle applicazioni
digitali’’. ‘’Digit@lians.eu è un’iniziativa che vuole rispondere all’esigenza
di maggiore cooperazione fra i professionisti italiani nel settore digitale’’, ha detto Maria Rosa Gibellini,
direttrice della European Internet
Foundation e ideatrice dell’iniziativa
con Fabrizio Porrino, responsabile relazioni pubbliche della startup italiana
FacilityLive, e Innocenzo Genna,
esperto di politiche digitali e telecomunicazioni. ‘’Il successo del primo
incontro - ha detto Gibellini - con due
ospiti d’eccezione e oltre 80 partecipanti, ci invita a pensare già ad un secondo appuntamento, che si terrà
sicuramente durante la presidenza
italiana dell’Ue’’.
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n.132 del 10 giugno 2014) il
Decreto-legge n. 88 del 9 giugno
2014 contenente la disciplina per il
versamento della Tasi.
Le regole per il solo anno 2014 prevedono il versamento della prima rata
entro il 16 giugno se i Comuni hanno
deliberato e inviato entro il 23 maggio, in via telematica, l’aliquota sull’imponibile immobiliare. I municipi
che non hanno rispettato il termine di
maggio sono tenuti a trasmettere le
deliberazioni entro il 10 settembre. In
questo caso il pagamento per i contribuenti è differito al 16 ottobre.
AGEVOLAZIONI FISCALI,
MISURE PER LE START-UP INNOVATIVE
E GLI INCUBATORI CERTIFICATI
Con circolare n. 16/e del 11 giugno
2014, l’Agenzia delle Entrate ha definito la portata degli interventi introdotti dal decreto legge 179/2012 volti
a favorire la nascita e crescita di
nuove imprese innovative.
E’ stato illustrato l’ambito di applicazione della disciplina diretta a accrescere gli investimenti nel capitale e
l’impiego di personale altamente qualificato.
29
LAVORO E PREVIDENZA
Anticipazione
durante pausa contrattuale
L’
Inail, con la nota n. 3413 del 5
maggio 2014, ha risposto ad
alcuni quesiti pervenuti e riguardanti la richiesta di disapplicazione, nel periodo di pausa
contrattuale, in caso di part-time ciclico, dell’art. 70 del DPR n.
1124/1965 secondo il quale il datore
di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità
temporanea quando ne sia richiesto
dall’Istituto assicuratore. L’Istituto ha
chiarito come non sia possibile la disapplicazione dell’art. 70 del DPR
1124/1965 con la conseguenza che
l’anticipazione della prestazione da
parte del datore di lavoro non può essere sospesa durante il periodo di
pausa contrattuale afferente al parttime ciclico.
Misura degli interessi di mora per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo
a decorrere dal 1° maggio 2014
L’
INPS con circolare n. 54 del
02/05/2014 ha indicato la misura degli interessi di mora
per ritardato pagamento delle
somme iscritte a ruolo a decorrere
dal 1° maggio 2014. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate è stata fissata al 5,14% la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 1° maggio 2014 e
trova applicazione oltre che per il ritardato pagamento delle somme
iscritte a ruolo, anche per il calcolo
delle somme dovute ai sensi del
comma 9, dell’art. 116 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. L’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dispone l’applicazione degli interessi
di mora, per il ritardato pagamento
delle somme iscritte a ruolo, a decor-
30
rere dalla notifica della cartella e fino
alla data di pagamento. Tali interessi
sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero
delle Finanze, con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (1) del 4 marzo 2013, con effetto dal 1° maggio 2013, detta misura era stata fissata al 5,2233% in
ragione annuale. Considerato che il
citato art. 30 prevede che il tasso
degli interessi di mora sia determinato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d’Italia,
con provvedimento Protocollo n.
51685/2014 del 10 aprile 2014, ha disposto la riduzione della misura degli
interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al
5,14% in ragione annuale. La varia-
zione decorre dal 1° maggio 2014. In
ragione del predetto provvedimento,
è modificata la misura degli interessi
di mora di cui al comma 9, art. 116
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili calcolate nelle misure
previste dal comma 8, lettere a) e b)
del medesimo art. 116, senza che il
contribuente abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul
debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di
mora di cui al citato art. 30 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602. Pertanto,
la nuova misura degli interessi di
mora di cui al citato comma 9 dell’art.
116 della legge n. 388/2000 è fissata
al 5,14% in ragione annuale con decorrenza 1° maggio 2014.
Detassazione:
le regole per il 2014
S
econdo quanto già stabilito
dalla Legge di Stabilità 2013,
la detassazione delle somme
erogate in denaro ai dipendenti del
settore privato a titolo di premi di produttività, che prevede l’applicazione
di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e
delle relative addizionali pari al 10%,
si applica anche per il 2014. L’agevolazione, introdotta inizialmente dal
D.L. n. 93/2008, è stata poi prorogata
di anno in anno. Quest’anno l’agevolazione si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2013
hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a €
40.000 e su un importo massimo di
“retribuzione di produttività” 2014 pari
a 3.000 euro. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
19.02.2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29.04.2014, sono
state stabilite le regole attuative dell’agevolazione per il 2014.
In particolare, l’agevolazione prevede
l’assoggettamento delle somme erogate nel 2014 in denaro a titolo di “retribuzione di produttività” ad
un’imposta sostitutiva pari al 10%, in
luogo dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel limite
massimo di importo agevolabile pari
a € 3.000. Per fruire dell’agevolazione,
il lavoratore deve aver conseguito nel
2013 un reddito da lavoratore dipendente non superiore a € 40.000, al
lordo delle somme assoggettate per
quel periodo alla medesima agevolazione. Per le modalità di applicazione
dell’agevolazione, il D.p.c.m. rinvia a
quanto era stato stabilito lo scorso
anno dal D.p.c.m. 22.01.2013 con riferimento all’agevolazione per il 2013,
regole che quindi restano valide
anche quest’anno. In merito si ricorda
che importanti chiarimenti sulla disciplina, che dal 2013 presenta alcune
novità sostanziali rispetto agli anni
scorsi, erano stati forniti dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del
3 aprile 2013 e, poi, anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
11/E del 30 aprile 2013.
Per il 2014 il D.P.C.M. 19 febbraio
2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 28 del 29 aprile 2014) stabilisce che le misure per l’incremento
della produttività del lavoro trovano
applicazione:
1) con esclusivo riferimento al settore
privato;
2) per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno
2013, ad euro 40.000, al lordo delle
somme assoggettate nel medesimo
anno 2013 all’imposta sostitutiva di
cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M.
22 gennaio 2013;
3) la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’agevolazione non può
comunque essere complessivamente
superiore, nel corso dell’anno 2014,
ad euro 3.000 lordi;
4) continuano ad essere applicate, in
quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, con
il quale erano state declinate le modalità di attuazione della agevolazione.
Il Ministero detta le linee guida per
quest’anno, richiamando – in virtù
dell’applicazione dei contenuti del
D.P.C.M. del 2013 - alcuni orientamenti interpretativi già espressi con
la circolare n. 15/2013 e con risposta
ad interpello n. 21/2013.
L’erogazione delle somme deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale (...) ai sensi
della normativa di legge e degli accordi
interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze
sindacali operanti in azienda”.
Il Ministero del lavoro ribadisce che
l’erogazione delle somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi stipulati da RSA e da RSU operanti
in azienda. Non sono validi, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria.
Il D.P.C.M. del 2013 aveva già stabilito
che “per retribuzione di produttività si
intendono le voci retributive erogate,
in esecuzione di contratti, con
espresso riferimento ad indicatori
quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione.”
Il Ministero spiega che le voci retributive sono separatamente valorizzate all’interno della contrattazione
collettiva, suscettibili di variazione in
relazione all’andamento dell’impresa.
Più in particolare tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un
apporto lavorativo finalizzato ad un
miglioramento della produttività in
senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale.
Tali voci retributive possono infatti far
riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e
pertanto è sufficiente la previsione
della correlazione ad uno solo di essi
da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso deve trattarsi di
importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel
loro ammontare.
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JUS JURIS
ESENZIONE DELL’INVALIDO CIVILE
DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA
SANITARIA – PRESENTAZIONE
DI APPOSITA DOMANDA ALLA ASL –
NECESSITÀ – DECORRENZA
DEL BENEFICIO – DALLA DATA
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 13854
DEL 18 GIUGNO 2014)
Ai fini dell’esenzione dell’invalido civile dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la domanda alla ASL, prevista
dall’art. 12 della legge n. 181 del
1982, costituisce formalità necessaria per consentire all’amministrazione
la verifica dei presupposti per la concessione del beneficio, la cui attribuzione, in difetto di diversa indicazione
normativa, decorre dalla data di presentazione della domanda stessa.
LA PRESENZA DEL RSPP NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO
- DAGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18296
DEL 5 MAGGIO 2014)
La Cassazione ha affermato che non
esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i
dispositivi di protezione individuale
necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP
(Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro.
STRESS LAVORO CORRELATO
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9945
DELL’8 MAGGIO 2014)
La Corte di Cassazione ha stabilito un
nesso di concausalità in merito al
caso di un lavoratore di una società di
telecomunicazioni che ha effettuato
tra le undici ore di superlavoro e l’infarto che lo ha portato alla morte.
L’impresa si era opposta alla richiesta
di risarcimento avanzata dalla moglie.
Secondo il datore di lavoro l’attività,
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svolta anche a casa, era il risultato
dello stacanovismo del dipendente e
della sua dedizione al lavoro non
certo dagli impegni gravosi imposti
dall’azienda.
La Cassazione però allineandosi ai
giudici d’appello ricorda che la responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è
comunque sempre in capo all’azienda che non può sottrarsi agli
addebiti che possono derivare dagli
effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno
lavorativo oltre i limiti della tollerabilità. L’articolo 2087 del codice civile,
conclude la Cassazione, impone al lavoratore la prova di aver subito il
danno ricollegabile all’attività lavorativa, e il datore può evitare la condanna solo se prova di aver adottato
tutte le misure idonee ad evitarlo: nel
caso di specie, poiché i presupposti
di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro erano
stati tutti positivamente accertati, e
non era stata fornita una prova liberatoria sufficientemente valida dall’azienda, la stessa è stata condannata
al risarcimento del danno nei confronti
degli eredi.
LICENZIAMENTO:
SANZIONE SPROPORZIONATA
IN CASO DI USO PRIVATO
DEL COMPUTER AZIENDALE
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 6222
DEL 18 MARZO 2014)
La Cassazione ha affermato che l’uso,
anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come
l’installazione sul pc di programmi
non inerenti all’attività lavorativa, non
costituiscono violazioni sufficienti ad
autorizzare il licenziamento del dipendente.
INCIDENTE STRADALE
- LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 9597
DEL 5 MAGGIO 2014)
La Corte di Cassazione ha affermato
la legittimità di un licenziamento per
giustificato motivo soggettivo in capo
al lavoratore che durante la propria attività lavorativa ha provocato un incidente stradale danneggiando anche
la merce trasportata.
Secondo la Suprema Corte, l’episodio
non può essere considerato estraneo
al rapporto di lavoro in quanto si è verificato nel pieno svolgimento delle
mansioni espletate dal lavoratore.
INVALIDI LICENZIABILI
- SOLO COL VIA LIBERA
- DELLA COMMISSIONE MEDICA
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 8450
DEL 10 APRILE 2014)
Il licenziamento del soggetto invalido,
avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo
solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda venga
accertata dalla apposita Commissione medica.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione,
con la sentenza 8450/2014 del 10
aprile scorso, respingendo il ricorso
di una azienda contro la sentenza
della Corte di appello di Palermo che
aveva disposto la reintegra del lavoratore.
LICENZIAMENTO PER ASSENZE
INGIUSTIFICATE - ED ONERE
PROBATORIO - IN CAPO AL DATORE
DI LAVORO
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 7108
DEL 26 MARZO 2014)
La Cassazione ha ribadito che in tema di
licenziamento per giusta causa dovuto
ad assenze ingiustificate del lavoratore,
l’onere della prova è in capo al datore di
lavoro. In pratica, spetta al datore di lavoro provare le assenze del lavoratore,
mentre in capo a questi permane la possibilità di dimostrare che tali assenze non
derivino da cause addebitabili allo stesso.