IL PUNTO NEWSLETTER D’INFORMAZIONE ECONOMICA E GIURIDICA Svizzera: Quo vadis? LSF e LIFin: la versione svizzera della MiFID II Nuovi scenari in ambito di assistenza amministrativa fiscale Voluntary disclosure e accordi Svizzera-Italia Riforma III dell’imposizione delle imprese Segreto bancario Amnistia fiscale nel Canton Ticino Imposizione secondo il dispendio . #1 Ottobre 2014 Editoriale Cari Lettori, Care Lettrici, Sono lieto di presentarvi questa newsletter, dedicata ai profondi ed epocali cambiamenti che stanno avvenendo sulla piazza finanziaria svizzera. Cambiamenti che stanno letteralmente scioccando clienti e operatori (banche, gestori patrimoniali, fiduciari e avvocati), risvegliandoli bruscamente da quel lungo e dorato periodo, regalato loro per buona parte dall’istituto del segreto bancario, che sta ora definitivamente tramontando. Albula Advisors SA Via Ferruccio Pelli 13 A Casella postale 5127 CH-6901 Lugano Phone +41 (0)91 210 35 00 Fax +41 (0)91 210 35 20 www.albula-advisors.com info@albula-advisors.com «Svizzera: quo vadis?» è la domanda che si pongono tutti, dal professionista all’uomo della strada, spesso increduli di fronte a tali e tante novità. Talmente tante, e così continue, che da semplice newsletter ne è uscito qualcosa di più corposo ancorché consapevolmente incompleto e probabilmente già superato quando arriverà tra le vostre mani. Ho chiamato questo qualcosa «Il Punto.», rigorosamente con il punto alla fine (perché a un certo punto bisogna metterci un punto, scusate il gioco di parole) e rigorosamente newsletter, anche se la tentazione di farne qualcosa di più da buon amante della carta stampata, quale io sono, ci sarebbe stata! «Il Punto.» anche perché il mio punto di vista a questo proposito è chiaro: la Svizzera sta chiudendo velocemente con il passato (e con un certo passato) per adeguarsi a normative e standard internazionali, che le consentano di restare sul mercato competendo ad armi pari con i concorrenti europei. Gli operatori che vogliono sopravvivere all’interno di questo nuovo contesto devono pertanto accettare questa realtà e imboccare la via del cambiamento. Mentre i clienti che vogliono continuare a usufruire dei servizi di primaria qualità offerti dalla piazza elvetica, sappiano che si troveranno in un ambiente decisamente più regolato rispetto al passato e, soprattutto, «tax compliant». Attendiamo dunque con trepidazione l’arrivo di notizie importanti, consapevoli che ogni situazione di grande cambiamento è spesso foriera di opportunità altrettanto grandi per chi riesce a interpretare correttamente gli eventi e a organizzarsi per tempo! Con la speranza di suscitare il vostro interesse e restando sempre a vostra disposizione, vi auguro una piacevole lettura, Andrea Artioli Lic.oec. HSG, MBA (Bocconi), Swiss Certified Accountant Fiduciario commercialista e finanziario Amministratore unico di Albula Advisors SA World is Changing I progetti di Legge federale sui servizi finanziari (LSF) e Legge federale sugli istituti finanziari (LIFin): il recepimento svizzero della MiFID II, le conseguenze per i gestori patrimoniali svizzeri e per i loro clienti, la «strategia del denaro pulito», la consulenza finanziaria indipendente. LIFin e LSF: la versione svizzera della MiFID II Per la metà d’ottobre di quest’anno è prevista la conclusione della procedura di consultazione da parte del Consiglio Federale sull’avamprogetto LSF/LIFin. La LSF intende disciplinare le condizioni per la fornitura di servizi finanziari e per l’offerta di prodotti finanziari, mentre la LIFin sottopone gli istituti finanziari che esercitano a titolo professionale la gestione patrimoniale per conto di terzi a una normativa coerente in materia di vigilanza. Il progetto LSF/LIFin si ispira alla MiFID II (che ricordiamo è la direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari elaborata dall’UE su richiesta del G20) e ne rappresenta sostanzialmente la versione svizzera, con l’obiettivo di poter competere sul mercato europeo dei servizi finanziari in una condizione di parità di regole con i vicini concorrenti europei («level playing field»). La MiFID II e il relativo regolamento d’applicazione (MiFIR) sono entrati in vigore lo scorso 2 luglio 2014 e gli stati membri dell’UE hanno 24 mesi di tempo per implementarli nelle rispettive legislazioni nazionali, dunque entro giugno 2016, prima che MiFID II e MiFIR entrino definitivamente in vigore nel mese di gennaio 2017. Nuove regole di vigilanza stabilite dalla LIFin La LIFin regola la vigilanza su tutti i fornitori di servizi finanziari che esercitano in qualsivoglia forma l’attività di gestione patrimoniale (art. 4 LIFin). Attraverso un sistema di autorizzazioni a cascata (art. 5 LIFin), chi dispone di un’autorizzazione per esercitare un’attività più complessa in termini di regolamentazione, non dovrà richiedere un’ulteriore autorizzazione per esercitare un’attività meno complessa (ad esempio una banca potrà esercitare anche l’attività di SIM, di gestore patrimoniale qualificato o di semplice gestore patrimoniale). Resta esclusa dal sistema a cascata la direzione di fondi d’investimento. In futuro anche i gestori di patrimoni di clienti individuali saranno sottoposti a una vigilanza prudenziale. Due le possibili varianti per i gestori patrimoniali (art. 17/18 LIFin): vigilanza diretta da parte della FINMA (situazione che richiederebbe evidentemente un notevole potenziamento degli organici della stessa FINMA) oppure la creazione di un nuovo organismo di vigilanza, con competenza specifica e in grado di operare in modo sovrano, che si distanzierebbe completamente dagli attuali organismi di autodisciplina (OAD). I gestori patrimoniali qualificati o «asset manager», quali i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e i gestori patrimoniali di valori patrimoniali di istituti di previdenza svizzeri saranno soggetti alla vigilanza prudenziale direttamente da parte della FINMA (art. 21 segg. LIFin). Il controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia di diritto di previdenza rimarrà di competenza delle autorità di vigilanza degli istituti di previdenza. Consulenti in materia di investimenti, distributori, mediatori, intermediari (compresi gli ex intermediari finanziari direttamente sottoposti) non saranno assoggettati alla vigilanza prudenziale ma a norme di comportamento. I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, le direzioni dei fondi, i commercianti di valori mobiliari (ridenominati società di intermediazione mobiliare) e le banche, sono riprese dagli atti normativi vigenti (LICol, LBVM e LBCR) senza sostanziali cambiamenti. Le disposizioni transitorie prevedono che: –Gli istituti finanziari che già dispongono di un’autorizzazione non ne necessiteranno una nuova. Essi dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalla LIFin entro un anno dalla sua entrata in vigore (art. 125 cpv. 1 LIFin). –Gli istituti finanziari per i quali non era necessaria un’autorizzazione, ma che saranno assoggettati alla LIFin, si dovranno annunciare all’autorità entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Avranno due anni di tempo per soddisfare i requisiti contenuti nella legge e presentare una domanda di autorizzazione (art. 125 cpv. 2 LIFin). –Clausola «grandfathering»: i gestori patrimoniali che esercitano da almeno 15 anni non necessiteranno di una nuova autorizzazione sempreché non accettino nuovi clienti (art. 125 cpv. LIFin). –Possibile proroga dei termini da parte della FINMA (art. 125 cpv. 4 LIFin). Il punto. #1 5 Segmentazione della clientela Conformità fiscale «tax compliance» Si rileva inoltre come la LIFin intenda fissare nella legislazione svizzera il concetto di «conformità fiscale» (noto anche come «Weissgeldstrategie» o «strategia del denaro fiscalmente pulito»). In particolare l’articolo 11 LIFin prevede l’obbligo per l’istituto finanziario di accertare la conformità fiscale dei valori patrimoniali accettati. Sarà consentito rinunciare all’esame del rispetto dell’obbligo fiscale soltanto se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale (lo standard globale dell’OCSE). Se si deve presumere che i valori patrimoniali che il cliente intende apportare o che già sono investiti presso di esso non sono o non saranno dichiarati, in violazione dell’obbligo fiscale, l’istituto finanziario deve rifiutarsi di accettare i valori patrimoniali in questione e di avviare una nuova relazione d’affari. Nel caso in cui si tratti di clienti già acquisiti, esso dovrà sciogliere la relazione d’affari qualora il cliente non riesca a comprovare che i valori patrimoniali già investiti presso l’istituto finanziario sono dichiarati legalmente e la regolarizzazione della situazione dal punto di vista del diritto fiscale non gli causerebbe svantaggi insostenibili. Inoltre, è fatto salvo l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 9 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD). Maggiore tutela del cliente con Legge sui servizi finanziari (LSF) La legge sui servizi finanziari (LSF) ha l’obiettivo di creare condizioni di concorrenza omogenee e di migliorare la protezione dei clienti. La LSF stabilisce all’art. 6 che i fornitori di servizi finanziari devono agire nell’interesse del cliente, con dovere di fedeltà e buona fede, evitando conflitti di interessi. Vi è inoltre il dovere di diligenza e competenze specifiche. 6 Il punto. #1 In futuro i clienti dovranno essere classificati nelle categorie «clienti privati», clienti professionali» o «clienti istituzionali» (art. 4 LSF). È prevista una clausola di «opting-out» per i clienti privati facoltosi che possono richiedere di essere considerati «clienti professionali», così come una clausola di «opting-in» per i clienti istituzionali e professionali che possono richiedere di essere considerati «clienti privati». Prospetto per valori mobiliari e foglio informativo di base Per tutti i valori mobiliari che sono collocati sul mercato o destinati al commercio su una piazza borsistica, la LSF introduce requisiti uniformi relativi al prospetto per valori mobiliari (art .37 segg. LSF). Sono esclusi i prodotti assicurativi e i meri prodotti di risparmio. Non vi è obbligo di pubblicazione del prospetto per quelle offerte pubbliche che si rivolgono soltanto a clienti professionali; a meno di 150 clienti privati; a clienti che acquistano titoli per un valore di almeno 100’000 franchi; presentano un taglio minimo di 100’000 franchi; non superano un valore complessivo di 100’000 franchi, calcolato su un periodo di 12 mesi. Sono previste agevolazioni per le PMI, che potranno emettere un prospetto «light». Oltre alle prescrizioni relative ai prospetti è sancito l’obbligo di redigere un foglio informativo di base (art. 58 segg. LSF), con le informazioni chiave per gli investitori (il cosiddetto «Key Investor Document», KID). Si tratta in sostanza di una scheda sintetica su caratteristiche, rischi e costi relativi a uno strumento finanziario. Il foglio informativo di base è obbligatorio solo per i clienti privati e deve essere formulato in modo facilmente comprensibile, contenere le informazioni essenziali sul prodotto e presentare una struttura omogenea indipendentemente dal tipo di strumento finanziario, in modo da poter consentire il confronto con altri strumenti finanziari. Obblighi di informazione, documentazione e rendiconto L’obbligo d’informazione (art. 7 segg. LSF) impone di fornire ai clienti informazioni preliminari su contenuto, caratteristiche, costi e rischi del servizio offerto. In particolare i gestori patrimoniali e i consulenti di investimento dovranno effettuare una verifica dell’idoneità («suitability») del prodotto o del servizio offerto ai clienti, mentre gli altri fornitori di servizi finanziari potranno limitarsi a una verifica dell’adeguatezza («appropriateness»): –La verifica della «suitability» è più ampia («olistica») rispetto ad una verifica di adeguatezza e contempla le conoscenze ed esperienze in campo finanziario, la situazione finanziaria nonché gli obiettivi del cliente. Qualora il prodotto o servizio offerto al cliente si riveli non idoneo, non si potrà fornire il servizio o la consulenza richiesta. –La verifica di adeguatezza prevede l’obbligo di informazione sull’esperienza e le conoscenze del cliente, ma non sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi. Vi è solo un obbligo di avvertimento del cliente nel caso di mancanza di adeguatezza, tuttavia nessun divieto. –I clienti «execution only», ossia quei clienti che richiedono unicamente l’esecuzione degli ordini, dovranno solo essere informati sui rischi dell’operazione. I fornitori di servizi finanziari saranno soggetti a un obbligo di documentazione (art. 15 LSF), in base al quale dovranno regolare per iscritto le prestazioni convenute con i clienti e le informazioni rilevate su questi ultimi, le informazioni o gli avvertimenti forniti ai clienti in merito all’idoneità o all’adeguatezza degli strumenti finanziari, così come le prestazioni fornite loro. Nel caso della gestione patrimoniale e della consulenza d’investimento, si dovranno documentare le esigenze dei clienti e i motivi di ogni raccomandazione che porta all’acquisto o all’alienazione di uno strumento finanziario. I clienti dovranno ricevere una copia della documentazione allestita dal loro consulente sulla verifica dell’idoneità o dell’adeguatezza; una copia della documentazione concernente le prestazioni fornite e i costi legati ai servizi; una copia della documentazione concernente la composizione, la valutazione e l’evoluzione del patrimonio (obbligo di rendiconto, art. 16 LSF). Consulenza indipendente e retrocessioni In base all’art. 9 LSF, in futuro i fornitori di servizi finanziari potranno designarsi come indipendenti solo se nella loro valutazione prendono in considerazione un numero sufficiente di strumenti finanziari e non accettano incentivi finanziari (ad es. «retrocessioni») da terze parti oppure, se li ricevono, li trasmettono interamente ai clienti. I fornitori di servizi potranno continuare ad accettare incentivi solamente se i clienti vi hanno preventivamente ed esplicitamente rinunciato oppure se i vantaggi vanno unicamente a beneficio dei clienti. La rinuncia è valida solo se al cliente viene rivelata la natura e l’entità dei vantaggi prima della fornitura del servizio, rispettivamente, se l’ammontare dell’importo non è previamente accertabile, il fornitore informa i clienti sui parametri di calcolo e le fasce di fluttuazione (art. 26 LSF; si confronti a questo proposito anche la sentenza 4A_127/2012 del 30 ottobre 2012 del Tribunale Federale che sanciva che le commissioni di portafoglio percepite dalle banche da parte di offerenti per la vendita di fondi di investimento e di prodotti strutturati spettano ai clienti). Il punto. #1 7 Organizzazione interna e qualifiche professionali dei consulenti I fornitori di servizi finanziari saranno tenuti ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSF mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio (art. 21 LSF). Questo significa che un gestore patrimoniale dovrà essere organizzato in modo tale da poter controllare e gestire adeguatamente i rischi. Inoltre dovranno necessariamente essere rafforzati i processi di controllo interno. Per far fronte a questo scopo, si dovranno istituire una funzione di «risk management» rispettivamente di «compliance». In futuro i consulenti alla clientela dovranno dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sia professionali che delle regole di condotta della LSF (obbligo di formazione e formazione continua, art. 28 LSF). Vi sarà pure l’obbligo di iscrizione all’interno di un registro dei consulenti (art. 29 segg. LSF), valido per tutti i consulenti attivi in Svizzera, che potrà avvenire sulla base di alcune condizioni quali la prova delle garanzie finanziarie, l’affiliazione a un organo di mediazione (art. 75 LSF) e la comprova che non si siano subite condanne penali per reati contro il patrimonio né si sia ricevuto il divieto di esercitare la professione da parte della FINMA. Applicazione del diritto La LSF rafforzerà ulteriormente la posizione del cliente nei confronti del fornitore di servizi finanziari mettendo a disposizione ulteriori strumenti oltre a quelli già oggi esistenti. Tra questi ricordiamo la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nota come la Convenzione di Lugano, in vigore dal 1 gennaio 2011), la quale prevede all’articolo 16 cpv. 1 che il consumatore (ad esempio il cliente italiano) possa proporre la propria azione legale contro l’altra parte contrattuale (il gestore patrimoniale svizzero) anche davanti al giudice del luogo dove il consumatore è domiciliato (in Italia). La LSF prevede un potenziamento dell’istituto dell’organo di mediazione, con il quale si intende agevolare il cliente nell’agire contro il comportamento scorretto del fornitore di servizi finanziari avvalendosi dei mezzi del diritto privato (art. 75 segg. LSF). 8 Il punto. #1 L’organo di mediazione dovrà tuttavia operare esclusivamente in qualità di organo di conciliazione, senza che gli vengano attribuite competenze decisionali. Per far valere i diritti dei clienti in modo più semplice vengono proposte, in alternativa, una soluzione con un tribunale arbitrale (art. 85 segg. LSF) o una nuova forma di finanziamento delle spese processuali (art. 85 segg. LSF), in sostanza un fondo per le spese processuali amministrato dal Dipartimento Federale delle Finanze. Sono inoltre previsti strumenti di tutela giurisdizionale collettiva, tra cui, in particolare, l’azione collettiva (art. 101 LSF), la cui legittimazione attiva è limitata alle associazioni o altre organizzazioni (ad es. le associazioni a tutela dei consumatori) e una procedura di transazione di gruppo (art. 105 segg. LSF), la quale rappresenta il primo strumento di procedura collettiva in Svizzera. Si evidenzia inoltre l’inversione dell’onere della prova al fornitore dei servizi finanziari, al quale spetterà dimostrare che ha rispettato i propri obblighi legali di informazione e di delucidazione (art. 74 LSF). Una colpa del fornitore di servizi finanziari viene invece presunta se esiste un rapporto contrattuale (art. 97 cpv. 1 CO). Rimarrà per contro al cliente l’onere della prova per le altre condizioni in materia di responsabilità civile (danno, nesso di causalità). Crossborder La distribuzione di prodotti finanziari dall’estero in Svizzera sarà sottoposta a norme di comportamento analoghe a quelle valide per i fornitori svizzeri. Essi avranno l’obbligo di registrazione in Svizzera (art. 34 LSF). Le condizioni di registrazione prevedono: vigilanza equivalente nello stato di origine, garanzie finanziarie, collaborazione tra autorità di vigilanza (art. 35 LSF). Timing La fine della consultazione sull’avamprogetto LSF/ LIFin è previsto per il 17 ottobre 2014. Il messaggio del Consiglio Federale è atteso per il primo trimestre 2015, mentre per l’autunno dello stesso anno è prevista la procedura parlamentare. L’entrata in vigore è prevista non prima del 1 gennaio 2017. Reazioni Il progetto LSF/LIFin presentato dal Consiglio Federale ha provocato, come era facilmente intuibile, un’alzata di scudi da parte delle principali associazioni di categoria. L’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni (ASG/VSV), nella sua presa di posizione del 10 settembre 2014, si oppone a gran parte delle nuove regole proposte con questo progetto, che definisce «colossale». Sostiene anche che lo stesso aiuti unicamente le grandi banche, che dispongono di filiali nell’UE e che forniscono una parte delle prestazioni per l’UE dalla Svizzera, oltre a rappresentare un ostacolo burocratico che non migliora la protezione degli investitori e un «test politico» che privilegia gli investitori a scapito degli altri consumatori. L’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), da parte sua, nella conferenza stampa annessa alla Giornata dell’ASB dello scorso 16 settembre 2014, ha sottolineato l’importanza del mantenimento della concorrenzialità attraverso una piena apertura dei mercati dei servizi e del lavoro. Ciò tuttavia deve avvenire attraverso un adeguamento del sistema normativo svizzero soltanto nella misura strettamente necessaria. Si rifiutano invece con decisione le tendenze all’isolazionismo così come a un inutile «Swiss Finish», ossia a un recepimento più restrittivo da parte svizzera della normativa europea. Le banche in Svizzera potranno inoltre mantenere gli attuali livelli occupazionali soltanto se saranno in grado di servire i propri clienti esteri a livello transfrontaliero. Poiché per motivi politici non può delinearsi nel medio periodo alcun accordo bilaterale con l’UE, la Svizzera dovrà, secondo l’ASB, trovare rapidamente soluzioni interstatali dirette con i principali paesi dell’Unione. Un mondo che cambia Nonostante il progetto LSF/LIFin sia ancora in fase di gestazione da parte delle autorità federali e vi sia, almeno a livello teorico, la possibilità di un referendum facoltativo sulle due leggi, appare chiaro che la Svizzera ben difficilmente potrà sottrarsi a questo cambiamento normativo, pena l’esclusione dal mercato europeo dei servizi finanziari. La strada intrapresa dal Consiglio Federale è chiara e si sta avvicinando sempre più al punto di non ritorno. Basti pensare ad alcune leggi importanti di recente emanazione oppure a quella moltitudine di accordi internazionali (bilaterali, multilaterali) che la Svizzera ha recentemente sottoscritto e la cui lista si allunga ogni giorno di più. Citiamo in questa sede solo alcuni tra i più significativi passi intrapresi dalla Svizzera dal 2013: –Scambio automatico di informazioni: il 21 maggio 2014 il Consiglio Federale ha definito le bozze del mandato per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale con gli Stati partner. Il 21 luglio 2014 l’OCSE ha pubblicato l’intero pacchetto concernente il nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Il 21 settembre 2014 i ministri delle finanze del G20 hanno approvato lo standard OCSE unitamente alle modalità tecniche d’applicazione (Common Reporting Standard, CRS). Lo scambio automatico d’informazioni dovrebbe diventare realtà nel 2017/2018. –Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (9 ottobre 2013). – Accordo FATCA Svizzera-USA (adottato dalle Camere federali nel mese di settembre del 2013, entrato in vigore il 2 giugno 2014). –US Tax Program, per porre fine alla controversia fiscale tra le banche svizzere e gli USA (30 agosto 2013). –Accordi fiscali («Rubik») con Regno Unito e Austria (gennaio 2013). –Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, entrata in vigore il 1 febbraio 2013 e validamente modificata nel 2014, scaduto infruttuosamente il termine per il referendum). Questa legge prevede in particolare la possibilità, a partire dal 1 agosto 2014, di richieste raggruppate per modelli di comportamento nonché la concessione di assistenza amministrativa fiscale senza aver prima informato il cliente, qualora la prescrizione sia imminente o sussista il rischio di compromettere le indagini. La legge prevede anche una procedura di identificazione speciale qualora le autorità fiscali estere non conoscano né il nome né l’indirizzo della persona cercata. L’elencazione potrebbe continuare ancora ma preferiamo fermarci qui e lasciare al lettore la libertà di trarre le proprie conclusioni. La nostra sensazione è che stavolta, davvero, World is changing. Andrea Artioli Il punto. #1 9 Tutto, e di più Estensione unilaterale dello standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali Nuovi, dirompenti scenari in ambito di assistenza amministrativa fiscale transnazionale. Il menù completo dell’assistenza amministrativa transnazionale in materia fiscale è ancora lungi dal poter essere messo sulla tavola degli operatori elvetici (e quindi dei loro clienti). Alla Svizzera si chiede di sempre più innalzare la qualità e la quantità dell’offerta informativa a beneficio delle autorità fiscali estere. In questo contesto decisamente fluido ed evolutivo, appare utile il «punto-nave». Di seguito tracceremo il perimetro degli scenari principali, caratterizzandoli in funzione del loro grado di probabilità, con i quali la Svizzera deve – rispettivamente con ogni verosimiglianza dovrà – confrontarsi entro un orizzonte di breve, medio periodo. 10 Il punto. #1 Entrata in vigore delle modifiche alla LAAF del 21 marzo 2014 La Legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (LAAF) è entrata in vigore il 1 febbraio 2013 ed è già stata oggetto di aggiornamento. Il 1 agosto scorso sono entrate in vigore significative modifiche. La novità più incisiva è certamente l’introduzione della «Procedura di informazione a posteriori delle persone legittimate a ricorrere» (art. 21a). La nuova previsione normativa renderà possibile informare di una domanda di assistenza amministrativa le persone legittimate a ricorrere (ossia i soggetti toccati dalla richiesta estera) solo ex-post, ossia a trasmissione di informazioni avvenuta. Ne segue che in questi casi un eventuale (e comunque sempre possibile) ricorso potrà accertare unicamente l’eventuale illiceità della decisione (art. 21a cpv. 2). La revoca della decisione di trasmissione sarà evidentemente esclusa. Nel caso di accoglimento del ricorso, assolte determinate condizioni, la parte vincente avrà (unicamente) diritto a presentare un’azione di responsabilità nei confronti dello stato svizzero. Per il resto, al soggetto toccato resterà solo (ma pur sempre) la possibilità di far valere i propri diritti nell’ambito della procedura che sarà (se del caso) aperta nello stato richiedente. Degna di menzione appare pure la disposizione transitoria (art. 24a). Non ostante una formulazione davvero cervellotica, la previsione rende un risultato chiaro: le disposizioni introdotte con la citata modifica manifesteranno i loro retroattivamente al 1 febbraio 2013. Le modifiche di legge potranno quindi essere applicate a tutte le procedure pendenti al momento della loro entrata in vigore, anche se presentate in precedenza. Lo scorso 19 febbraio il Consiglio federale svizzero (CF) ha comunicato di aver incaricato il DFF di elaborare un progetto per dare applicazione unilaterale allo standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali su richiesta, estendendolo così a tutte le CDI sottoscritte dalla Svizzera, i.e. anche a quelle che ancora non soddisfano lo standard (come quella in vigore con l’Italia). In questo modo l’intero network di CDI sarebbe unilateralmente adeguato allo standard internazionale, senza necessità di rinegoziare il singolo trattato. Lo scambio di informazioni (su richiesta) che scaturisce da questa decisione unilaterale sarà comunque accordato agli stati partner unicamente sotto riserva di reciprocità, garanzia di confidenzialità dei dati e rispetto del principio di specialità. La scelta di adeguare unilateralmente la propria rete di CDI agli standard internazionali in tema di scambio di informazioni fiscali è già stata adottata da altri stati OCSE (Belgio, Singapore e San Marino). Il Global Forum riconosce la legittimità di questa opzione, a condizione che la lista degli stati partner posti al beneficio della misura unilaterale possa essere definita in modo chiaro e oggettivo. Criteri soggettivi di esclusione (quali l’ottenimento di controprestazioni oggetto di negoziazioni separate) sarebbe – quasi certamente – giudicato come una discriminazione arbitraria, e quindi non tollerato. Sarà poi interessante sapere in che misura il CF intende allineare questa decisione con quella presa il 29 giugno 2011 volta ad estendere l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale anche al reato di sottrazione di imposta. In effetti, il (già fortemente criticato) avamprogetto di legge inteso a modificare la Legge sull’assistenza internazionale in materia penale – per ora rinviato in attesa di coordinarlo con la revisione del diritto penale fiscale e con l’attuazione delle raccomandazioni rivedute sul riciclaggio di denaro del Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI) – prevede di garantire la cooperazione per atti che costituiscono sottrazione d’imposta commessi all’estero solo se con lo stato richiedente è stata stipulata una CDI nuova o riveduta che recepisca lo standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali. Il punto. #1 11 Adozione dello standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni finanziarie L’universo dello scambio transnazionale di informazioni fiscali è entrato in una fase di espansione accelerata dal mese di aprile 2013 quando gli stati membri del G20 hanno ribadito come lo scambio automatico di informazioni debba assurgere a norma internazionale. Il fenomeno ha immediatamente trascinato anche la Svizzera. Già il 14 giugno 2013 il CF dichiarò di essere disposto a collaborare attivamente allo sviluppo, in ambito OCSE, di uno standard unico e globale per lo scambio automatico di informazioni, posto che lo stesso si fosse dimostrato rispettoso del principio di specialità e reciprocità, garantisse la protezione dei dati e permettesse l’individuazione degli aventi economicamente diritto di trust e di altre strutture finanziarie. Il 6 maggio scorso, riuniti a Parigi, i ministri degli Stati membri dell’OCSE (Svizzera compresa) e di alcuni altri Paesi hanno rilasciato una dichiarazione comune in favore di questo nuovo standard. Il 21 maggio il CF aveva già definito le bozze del mandato volte all’introduzione del nuovo standard globale (bozze che dovrebbero essere licenziate il prossimo autunno, dopo essere state discusse con le competenti commissioni parlamentari e i Cantoni). Il governo ha inoltre stabilito che pure le questioni che toccano il problema della regolarizzazione del passato (averi non dichiarati) e dell’accesso ai mercati dovranno essere messe a tema nei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. Gli annunci (proclami) ufficiali dell’OCSE vorrebbero un’entrata in vigore dello standard già con la fine del 2015. A fronte di tutta una serie di motivi, non da ultimo tecnico-giuridici, tale orizzonte temporale appare poco plausibile. Da parte svizzera il CF ha (correttamente) segnalato che tali annunci non sono giuridicamente vincolanti. Una presa di posizione sui tempi di recepimento non può essere resa prima che siano state adottate le relative decisioni a livello di politica interna. Il CF ha pure ribadito che l’introduzione dello standard avverrà mediante la conclusione di accordi bilaterali separati con gli stati partner. 12 Il punto. #1 Non è (ovviamente) questa la sede per approfondire i vasti e per molti versi ancora poco chiari contenuti di questo nuovo modello. È immediatamente evidente che la decisione di adottare questo standard – ossia di passare da una modalità di mero scambio su richiesta a quella dello scambio automatico – rappresenta per la Svizzera un vero e proprio «salto quantico» nella politica di assistenza amministrativa in materia fiscale. D’altra parte si deve rilevare che l’accezione – comunemente utilizzata – di «scambio automatico di informazioni» non è del tutto adeguata. Lo scambio contemplato dallo standard è in realtà sostanzialmente limitato alle informazioni bancarie. Per quanto vasto (e importante) possa essere, questo insieme di dati resta pure sempre un sottoinsieme di quello individuato dall’art. 26 del Modello OCSE (e dal modello TIEA), che contempla tutti i fatti, situazioni, relazioni giuridiche e ogni altra indicazione che possa apparire «verosimilmente pertinente» per l’applicazione o l’amministrazione della legislazione tributaria (interna) dello stato richiedente. D’altro canto è che le diverse modalità di scambio (automatica secondo lo standard e su richiesta in base ad una CDI) non si escludono, ma convivono e si completano a vicenda. In altri termini, è possibile che un’informazione finanziaria acquisita «automaticamente» dallo stato ricevente possa fornire lo spunto per formulare una (più compiuta ed approfondita) richiesta di informazioni sulla base della applicabile CDI. Sbocchi nelle trattative con l’Italia: Stabilmente incerto Lo scenario che più interessa (e preoccupa) il Canton Ticino fatica invece ad evolversi. I negoziati con l’Italia, più volte annunciati in «dirittura di arrivo», sono ancora privi di sbocchi «visibili». Il CF ha per altro assicurato che il recente (ennesimo) cambio di governo ha causato un ritardo di (solo) un paio di mesi sulla tabella di marcia. Vedremo. Razionalmente, non può essere esclusa l’ipotesi che l’Italia, proprio in conseguenze dei dirompenti – e per lei fruttiferi – scenari evolutivi appena delineati, abbia oggi, per così dire, perso interesse ad una ricerca soluzioni bilaterali con la Svizzera. Come dice il proverbio siciliano: «cu scanza ura scanza priculu». Curzio Toffoli Avvocato, Master of Advanced Studies in Tax Law Studio legale notarile Toffoli&Sala – Chiasso Tel.: +41 91 682 83 41 curzio@toffolisala.ch Il punto. #1 13 Volontaria o obbligata? Aggiornamento sulla «voluntary disclosure» e sugli accordi bilaterali Svizzera-Italia. Ormai definitivamente tramontato il progetto «Rubik» (per altro pure respinto da Germania e Francia, mentre le sole Austria e Regno Unito lo hanno approvato), le speranze per regolarizzare i valori patrimoniali detenuti in Svizzera dai cittadini italiani sono riposte nelle mani del governo italiano, che nonostante abbia lanciato il progetto di «voluntary disclosure» da oltre un anno, temporeggia nel trovare un’intesa e passare all’attuazione dello stesso. Quando ormai sembrava cosa fatta, alla fine di marzo di quest’anno le Camere hanno bocciato in extremis il progetto del precedente Governo di «voluntary disclosure», ritenuto poco appetibile e dunque destinato a uno scarso successo, secondo quanto emerso nelle audizioni svolte presso la Commissione Finanze della Camera. Dopo aver ripreso il tema ad inizio autunno, lo scorso 9 ottobre la commissione Finanze della Camera ha licenziato il testo definitivo del disegno di legge di «voluntary disclosure» che le principali parti coinvolte nell’operazione, i contribuenti interessati da un lato e i professionisti che si occuperanno dell’operazione di regolarizzazione dall’altro, attendono con trepidazione. La palla passa ora all’Aula di Montecitorio, da cui ci si attende una decisione per la metà del mese. Il travagliato percorso dell’emersione La «voluntary disclosure», in italiano traducibile con «emersione volontaria» o più semplicemente «autodenuncia», dovrebbe consentire agli italiani che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. La spinta all’emersione, nell’intenzione del legislatore, verrebbe data da un lato attraverso la minaccia rappresentata dall'introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio (ovvero il riciclaggio commesso dal soggetto responsabile e/o concorrente del reato presupposto), dall’altro con la lusinga di poter fruire di sconti sanzionatori e benefici penali. Un’ulteriore spinta all’emersione, in particolare per i clienti delle banche svizzere, è data dai continui sviluppi in materia di collaborazione internazionale da parte elvetica, che si sta avviando velocemente verso l’adozione degli standard internazionali in termini di «tax compliance» e relativa assistenza amministrativa alle autorità fiscali estere, in particolare attraverso lo scambio automatico di informazioni bancarie. Oltre a ciò bisogna considerare che le banche svizzere, consapevoli dei cambiamenti in arrivo e decise ad attuare una strategia a favore della trasparenza nelle attività crossborder, già da tempo hanno avviato programmi volti ad ottenere la comprova della «tax disclosure» da parte dei propri clienti. Allo stato attuale non è dato sapere quale sarà la fisionomia finale della norma sulla «voluntary disclosure». È evidente tuttavia come il Governo italiano sia in difficoltà nel trovare il corretto equilibrio tra un’ennesima sanatoria e una norma che risulti comunque accettabile per il contribuente, consentendo allo stesso tempo allo Stato italiano di incamerare ulteriori risorse da reimmettere nell’anemico sistema economico-produttivo nazionale. La strada verso l’approvazione della «voluntary disclosure» è passata attraverso la risoluzione dell'impasse che si era creata sulla effettiva connotazione del nuovo reato di autoriciclaggio, previsto contemporaneamente anche nel Ddl sulla criminalità economica. Alla fine ha prevalso la formulazione voluta dalla Giustizia (nessuna esenzione, due soglie di punibilità) ma comunque con la scriminante totale per chi aderirà alla «voluntary disclosure». Si evidenziano infine due importanti aggiunte in extremis. La prima prevede l’inclusione della responsabilità penale delle aziende, a cui sono state estese le pesanti sanzioni dell’autoriciclaggio (in applicazione del dlgs 231/2001). In particolare, verrebbero colpite le imprese i cui amministratori hanno costituito fondi neri all’estero mediante sovrafatturazione o falsa fatturazione da e per l’estero. La seconda aggiunta importante concerne invece quelle evasioni fiscali che non hanno comportato il trasferimento di somme all’estero: il cosiddetto «nero» in Italia potrebbe così venire regolarizzato. La procedura, che richiederà agli interessati di fornire documenti e informazioni utili per la ricostruzione dei redditi evasi, potrà essere effettuata fino al 30 settembre 2015 e riguarderà le violazioni agli obblighi di dichiarazione commesse fino al 30 settembre 2014. Il punto. #1 15 In pillole Riforma III dell’imposizione delle imprese Accordi Svizzera-Italia Sia per la necessità da parte italiana di raccogliere risorse di cui ha bisogno, sia perché la Svizzera sta entrando in un modus di trasparenza fiscale (che arriverà nel 2017 o forse prima?), è lecito attendersi una risoluzione in tempi tutto sommati non troppo lunghi della questione «voluntary disclosure», che sulla base di quanto riportato in questa pubblicazione appare più una scelta obbligata che volontaria. Solo una volta che la legge sulla «voluntary disclosure» sarà stata approvata, sarà possibile portare a termine il negoziato tra Svizzera e Italia, licenziato dal Consiglio Federale il 29 agosto 2012, che mira in particolare, oltre alla regolarizzazione degli averi detenuti presso le banche svizzere da contribuenti italiani, alla revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Svizzera e Italia (risalente al 1976) nonché a un accordo sullo scambio automatico di informazioni con il conseguente stralcio della Svizzera dalla «black list». Tale accordo, se effettuato entro 60 giorni dopo l’entrata in vigore dalla legge sulla «voluntary disclosure», consentirà a chi riemerge di ottenere sanzioni più morbide, come già previsto per chi riemerge paesi «white list». Questo accordo dovrebbe essere applicabile solo per i periodi di tassazione che iniziano a partire dalla data della firma, mentre su un’eventuale retroattività (prevista per altro in alcune circostanze dalla Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata da più di 60 paesi tra cui la Svizzera e l’Italia) pare al momento non esservi intesa tra le parti. Regolarizzazione degli asset e mantenimento del patrimonio in Svizzera Evidenziamo anche che, una volta regolarizzata la propria posizione, i contribuenti potranno continuare a mantenere il proprio patrimonio in Svizzera. Con questa finalità, potranno conferire incarico ad una fiduciaria statica italiana: in tal modo il contribuente sarà esonerato dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Sarà, infatti, la fiduciaria italiana ad effettuare il calcolo delle imposte dovute e a provvedere al loro versamento all’amministrazione finanziaria italiana. Inoltre le banche svizzere si stanno attrezzando per agevolare la rendicontazione fiscale dei propri clienti esteri, dotandosi di programmi informatici che permetteranno di raccogliere le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Andrea Artioli 16 Il punto. #1 Il Consiglio Federale lo scorso 22 settembre ha posto in consultazione il progetto di legge denominato «Riforma dell’imposizione delle imprese (RI imprese III)». Obiettivo di questa riforma è la soppressione delle società a statuto speciale; ossia le holding, le società di sede e miste, così come previste dall’ordinamento cantonale. La misura si rende necessaria a seguito delle forti pressioni da parte dell’UE e dell’OCSE. L’UE, da un lato, vede in questa forma di imposizione privilegiata una forma di aiuto di stato che contrasterebbe con l’Accordo di Libero Scambio stipulato nel 1972. L’OCSE, dall’altro lato, sta conducendo da tempo una lotta serrata nei confronti di quelli che considera regimi fiscali dannosi e anomali che portano all’erosione della base imponibile. Qualora non si adottassero le modifiche richieste, la Svizzera rischierebbe di essere inclusa in una «black list» con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che da quello dell’immagine del Paese. I punti più importanti della proposta del Consiglio Federale sono i seguenti: –Nuovo privilegio fiscale dei cantoni per ricavi da proprietà intellettuale («licence box»): i Cantoni potranno concedere una riduzione d’imposta fino all’80% sui ricavi da innovazioni brevettate qualora l’impresa abbia fornito un contributo determinante allo sviluppo del brevetto. Non beneficeranno di trattamento fiscale privilegiato i ricavi da diritti di marchio. Questa proposta è provvisoria in quanto l’OCSE probabilmente porrà ulteriori limitazioni al principio del «licence box». –Deduzione fiscale sul capitale proprio in eccesso: verrà calcolato un interesse figurativo sul capitale proprio basato sul rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione più 50 punti base (tuttavia almeno il 2%). –I Cantoni avranno la possibilità di ridurre l’imposta sul la sostanza per quella parte di capitale proprio detenuta in relazione a determinati attivi mobiliari. –Eliminazione dell’imposta di emissione sul capitale proprio. –Eliminazione del limite temporale, finora di sette anni, per il riporto delle perdite. Tuttavia vi sarà un minimo imponibile pari ad almeno il 20% dell’utile ante imposte. –Imposizione diretta dei ricavi da partecipazioni, che non saranno presi in considerazione nel calcolo dell’utile netto imponibile. La riduzione varrà anche per piccole partecipazioni, ad eccezione delle banche. –Riduzione fino al 30% a livello cantonale e federale dell’imposizione dei dividendi da azioni e buoni di partecipazione. –Applicazione dell’imposta sul reddito per i capital gain conseguiti da privati. –Intensificazione delle ispezioni fiscali e potenziamento degli organici dell’amministrazione fiscale elvetica tramite l’assunzione di 75 nuovi ispettori. Sono evidenti le potenziali ripercussioni di questa riforma sulle finanze dei Cantoni, i quali per compensare i privilegi che verranno a cadere si troveranno nella condizione di dover abbassare l’aliquota d’imposta sugli utili. Il CF stima a questo proposito che l’imposizione degli utili societari, che ad oggi ammonta mediamente al 22% inclusa l’imposta federale diretta, scenda al 16%. Si evidenzia anche che, nel passaggio dal regime fiscale privilegiato a quello ordinario, le imprese potranno sciogliere le riserve latenti create durante il regime fiscale privilegiato, rivalutando gli attivi in modo fiscalmente neutro. Questa rivalutazione degli asset creerà potenziale per maggiori ammortamenti che mitigheranno l’impatto fiscale portato dal cambio di regime. Si ritiene che alcune società potranno in questo modo continuare a beneficiare di una tassazione moderata per ulteriori 5-10 anni. Segreto bancario Il popolo svizzero sarà probabilmente chiamato a esprimersi sul mantenimento del segreto bancario. I partiti borghesi hanno depositato il 25 settembre 2014 alla Cancelleria Federale 117’596 firme raccolte per la loro iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata». L’iniziativa vuole inserire nell’articolo 13 della Costituzione Federale il principio in base al quale, in relazione alle imposte dirette riscosse mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni, terze parti sono autorizzate a fornire alle autorità informazioni su una persona domiciliata o avente sede in Svizzera, la quale non acconsente alla comunicazione di tali informazioni, soltanto nell’ambito di un procedimento penale ed esclusivamente se: –Sussiste il sospetto fondato che per commettere una sottrazione d’imposta si sia fatto uso, a scopo d’inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi. –Sussiste il sospetto fondato di sottrazione, intenzionale e continuata, di un’importante somma d’imposta oppure di assistenza o istigazione a tale atto. Il comitato d’iniziativa, che raggruppa rappresentanti dei partiti borghesi, intende eludere «la creazione di uno Stato onnipresente e onnisciente nella vita dei cittadini». Inoltre si aspetta che le autorità non intraprendano alcuna pratica volta a introdurre uno scambio automatico di Il punto. #1 17 informazioni fiscali prima che la popolazione si sia espressa sull’iniziativa popolare. Ricordiamo anche che lo scorso mese di luglio il Consiglio Federale ha respinto in parte il progetto presentato dal Dipartimento Federale delle Finanze, che proponeva di unificare il diritto penale fiscale e di abolire il segreto bancario nei confronti del fisco anche per i residenti in Svizzera. Questo progetto proponeva di giudicare le infrazioni fiscali in base alla gravità e in funzio- ne degli stessi criteri che vengono utilizzati per l’IVA e per l’imposta preventiva. Le banche sarebbero così state obbligate a informare il fisco cantonale, previa l’autorizzazione del capo dell’Amministrazione fiscale cantonale. Il progetto prevedeva inoltre di considerare come frode fiscale qualificata le somme non dichiarate sopra i 600’000 franchi. Il DFF è stato incaricato di presentare un nuovo progetto entro la fine del 2015, ovvero dopo le elezioni federali. Amnistia fiscale nel Canton Ticino È tuttora pendente presso il Tribunale Federale il ricorso in materia di diritto pubblico che contesta la compatibilità giuridica dell’amnistia fiscale approvata lo scorso 18 maggio 2014 dal popolo ticinese. Qualora si ottenga luce verde dal Tribunale Federale, a partire dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2015 le persone fisiche che hanno omesso di dichiarare redditi e sostanza, rispettivamente le persone giuridiche che hanno omesso di dichiarare utili e capitali, potranno far capo all’amnistia fiscale beneficiando di una riduzione del 70% delle aliquote applicabili al recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte negli ultimi 10 anni. L’amnistia si applicherà alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, alle imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, alle imposte di successione e di donazione, nonché all’imposta sugli utili immobiliari. Restano escluse dall’amnistia l’imposta federale diretta, l’imposta preventiva, l’IVA, i contributi sociali (AVS, AI, IPG) e le prestazioni sociali. A livello federale è in vigore dal 1 gennaio 2010 la Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena. Questa legge prevede, in caso di prima denuncia spontanea non nota alle autorità fiscali (quindi una sola volta nella vita), il condono della multa in casi di sottrazione d’imposta oppure di frode fiscale ed è applicabile sia a livello federale che cantonale. Qualora approvata, l’amnistia fiscale cantonale in associazione con la citata legge federale dovrebbe risultare ulteriormente appetibile per i contribuenti che sceglieranno di aderirvi. Comunicazione Lo scorso mese di luglio ha visto la luce un nuovo progetto di consulenza italo-svizzera con la costituzione della Tresa Consulting SA. Tresa Consulting nasce dal desiderio di cinque Dottori Commercialisti milanesi di fornire un supporto a tutti coloro che desiderano intraprendere un’attività in Svizzera ovvero trasferirsi in territorio elvetico a titolo personale o imprenditoriale. L’attività di Tresa Consulting è indirizzata a valutare, pianificare e accompagnare questo cammino consigliando le scelte migliori in linea con la normativa elvetica e, soprattutto, in pieno rispetto di quella italiana. Al fine di prestare il migliore servizio su entrambi i fronti, alla consolidata esperienza come Dottori Commercialisti in Italia dei soci fondatori, è stata affiancata l’esperienza di Andrea Artioli, Fiduciario Commercialista e Finanziario elvetico esperto in consulenza aziendale, gestione patrimoniale e servizi di family office. Questo mix di esperienza consente di approfondire le esigenze del cliente tenendo in considerazione gli aspetti rilevanti in entrambi gli Stati. In particolare, Tresa Consulting si mette a disposizione di banche e clienti per fornire consulenza generale e attività di supporto alla predisposizione della documentazione per l’attesa «voluntary disclosure». Per informazioni: Tresa Consulting SA, via Ferruccio Pelli 13 A, 6901 Lugano Tel.: +41 91 210 47 64 Fax: +41 91 210 47 66 www.tresaconsulting.com info@tresaconsulting.com Imposizione secondo il dispendio (imposizione forfettaria o «globale») Il 30 novembre 2014 il popolo svizzero sarà chiamato a votare in merito all’iniziativa popolare «Basta ai privilegi fiscali dei milionari». L’iniziativa chiede che siano aboliti i privilegi fiscali a favore delle persone fisiche e che sia dunque vietata l’imposizione secondo il dispendio. In questo modo, gli stranieri che finora hanno beneficiato dell’imposizione forfettaria in futuro verrebbero tassati in funzione del reddito e della sostanza, al pari di tutti gli altri contribuenti. Nel 2012, le persone tassate secondo il dispendio in Svizzera sono state 5’634, per un gettito totale di 695 milioni di franchi. Oltre i tre quarti dei «globalisti» viveva nei Cantoni Vaud (1’396 persone), Vallese (1’300 persone), Ticino (877 persone) e Ginevra (710 persone). Negli ultimi anni, cinque Cantoni (Appenzello Esterno, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa e Zurigo) hanno abolito l’imposizione forfettaria dalla loro legislazione, mentre altri cinque (Appenzello Interno, Berna, Lucerna, San Gallo e Turgovia) hanno inasprito le condizioni da soddisfare per poter beneficiare di questo sistema impositivo. Si ricorda che al momento può essere tassato secondo il dispendio soltanto chi: – È di nazionalità straniera. –Stabilisce il suo domicilio in Svizzera per la prima volta oppure dopo un’assenza di almeno dieci anni. – Non esercita alcuna attività lucrativa in Svizzera. Chi soddisfa queste condizioni ha il diritto di pagare l’imposta federale diretta in funzione del proprio dispendio. I Cantoni sono liberi di decidere se prevedere questa modalità 18 Il punto. #1 d’imposizione anche per le imposte cantonali e comunali. Nel 2012, l’Assemblea federale ha adottato una revisione dell’imposizione secondo il dispendio. Le nuove disposizioni, la cui entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2016, prevedono in particolare un inasprimento delle condizioni minime per poter beneficiare dell’imposizione forfettaria: –Il dispendio a livello mondiale dovrà ammontare almeno al settuplo della pigione o del reddito locativo (finora pari al quintuplo). –Ai fini dell’imposta federale diretta la base minima di calcolo è innalzata a 400’000 franchi. Anche i Cantoni sono tenuti a fissare un importo minimo, ma possono deciderne liberamente l’ammontare (il Canton Ticino ha deciso di portare la base minima pure a 400’000 franchi). –I Cantoni saranno esplicitamente tenuti a prendere in considerazione l’imposta sulla sostanza anche per l’imposizione secondo il dispendio. –I coniugi che vogliono essere tassati in base al dispendio dovranno soddisfare entrambi tutte le condizioni necessarie. –Abolizione del diritto alla tassazione forfettaria per i cittadini svizzeri nell’anno di arrivo o rientro in Svizzera. –Alle persone che già oggi sono imposte secondo il dispendio, la regolamentazione vigente sarà applicata per altri cinque anni, ossia fino al 31 dicembre 2020. Qualora l’iniziativa dovesse essere accettata, le disposizioni oggetto della revisione resteranno in vigore fino alla sua attuazione. Albula Advisors SA Via Ferruccio Pelli 13 A Casella postale 5127 CH-6901 Lugano Phone +41 (0)91 210 35 00 Fax +41 (0)91 210 35 20 www.albula-advisors.com info@albula-advisors.com Ogni sforzo è stato fatto per assicurare l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di rivolgersi ai propri consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. Le informazioni contenute non rappresentano un’offerta né sono in alcun modo vincolanti. Si declina pertanto ogni responsabilità. Per ricevere Albula Advisors News in versione elettronica, è sufficiente collegarsi al sito www.albula-advisors.com e richiedere l’abbonamento gratuito. Il punto. #1 19 Your life. Our mission. Your independent financial advisors.
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