FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt. 30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi Incendio e Furto, Eventi naturali, Eventi Socio-politici ed Atti vandalici, Cristalli, Infortuni Conducente. in seguito denominato “AIG Car” Ed. OD017 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Allegato A); b) Condizioni Generali di Polizza (Allegato B); c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Allegato C). deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 1 di 8 Nota Informativa Allegato A POLIZZA “AIG CAR” Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 10.12.2013. Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell’impresa: http://www.aig.co.it. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Polizza prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle Condizioni Generali di Polizza. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni Generali di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni Generali di Polizza. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali • • • • • AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222 Sito web: www.aig.co.it Indirizzo di posta elettronica: pl.italy@aig.com AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa1 • • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £98 milioni (€ 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni). L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di Assicurazione ha durata annuale ed è stipulato con la formula del tacito rinnovo. Ad ogni rinnovo la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui premio verrà conteggiato secondo quanto previsto all’Art. 1.4 (Proroga dell’assicurazione) delle Condizioni Generali di Polizza. 1 I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. . La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio di mercato al 30 novembre 2011. Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 2 di 8 Avvertenza: In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Si rinvia all’art. 1.4 (Proroga dell’assicurazione) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, il contratto di Assicurazione prevede le seguenti garanzie: • INCENDIO E FURTO La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul Veicolo, contro i rischi: a. Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine; b. Furto totale e parziale (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso, • EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI (FACOLTATIVA) A condizione che la presente garanzia sia richiamata nel Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: • a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica; b. Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse; c. Atti vandalici di terzi. CRISTALLI (FACOLTATIVA) A condizione che la presente garanzia sia richiamata nel Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio , la Società si impegna ad indennizzare il danneggiamento dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. • INFORTUNI CONDUCENTE (FACOLTATIVA) A condizione che la presente garanzia sia richiamata nel Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società garantisce le seguenti prestazioni in caso di Infortuni automobilistici, per tali intendendosi quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso all’autovettura indicata in polizza e per gli infortuni occorsi durante le operazioni rese necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia dell’auto, esclusa ogni altra causa o circostanza: 1. Morte da infortunio: se l’Infortunio ha per conseguenza la morte del conducente, e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società si impegna a liquidare ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte, purché la stessa risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza; 2. Invalidità Permanente da Infortunio: se l’Infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’Industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124” e successive modifiche, purché l’invalidità permanente risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza. Avvertenza: La presente garanzia Infortuni è prestata esclusivamente nei confronti delle persone aventi età inferiore ai settantacinque anni di età. Qualora l’assicurato compia tale età durante il periodo di vigenza del contratto, la copertura assicurativa cesserà automaticamente alla scadenza anniversaria immediatamente successiva. Si rinvia all’art. 2.5.1 (Condizioni di assicurabilità) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Si rinvia agli artt. 2.1 (Condizioni di Assicurabilità), 2.2 (Incendio e Furto), 2.3 (Eventi naturali, Eventi socio-politici ed atti vandalici), 2.4 (Cristalli) e 2.5 (Infortuni) delle condizioni generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 3 di 8 Avvertenza: La presente polizza è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 1.8 (Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, 1.9 (Cessazione del rischio per demolizione del veicolo), 1.10 (Vendita del veicolo), 1.11 (Cessazione del rischio a seguito di danno totale), 1.15 (Sanzioni Internazionali), 2.1 (Condizioni di assicurabilità), 2.5.1 (Condizioni di assicurabilità), 2.2.2 (Antifurto Satellitare), 2.2.3 (Esclusioni specifiche – Incendio e Furto), 2.3.2 (Esclusioni specifiche – Eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici), 2.4.2 (Esclusioni specifiche – Cristalli), 2.5.1 (Condizioni di assicurabilità – Infortuni del Conducente), 2.5.4 (Esclusioni specifiche), 2.6 (Esclusioni comuni a tutte le garanzie) e 3.9 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di Polizza, nonché del Certificato di Polizza. Avvertenza: Il presente contratto prevede massimali, franchigie, e limiti di indennizzo delle somme assicurate. A tal proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto degli artt. 2.4.1 (Oggetto dell’assicurazione – Cristalli), 2.7 (Limiti di Indennizzo), e 2.8 (Franchigie e Scoperti), delle Condizioni Generali di Polizza, nonché del Certificato di Polizza. Di seguito, è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e limiti di indennizzo in caso di rottura cristalli (esempio: rottura parabrezza a seguito di grandine), qualora sottoscritte le relative estensioni: Ammontare del danno € 800 Limite d’indennizzo € 1.200 Franchigia fissa € 150 Indennizzo € 650 (€ 800 - € 150 = € 650) 4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia in proposito all’art. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), delle Condizioni Generali di Polizza per il maggior dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 1.5 (Aggravamento del rischio) e 1.6 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni Generali di Polizza. A titolo meramente esemplificativo, una circostanza che può costituire un aggravamento di rischio è cambio della provincia di residenza del Contraente. 6. Premi Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza. Si rimanda all’art. 1.3 (Decorrenza dell’Assicurazione e Pagamento del Premio) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Ad ogni rinnovo annuale, la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato adeguando i valori assicurati sulla base dell’ultima pubblicazione del mensile “Quattroruote” e rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. Si rimanda all’Art. 1.4 (Proroga dell’Assicurazione) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 4 di 8 In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. Si rimanda all’Art. 1.10 (Vendita del Veicolo) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Il presente contratto di Assicurazione non prevede ipotesi convenzionali di esercizio del diritto di recesso. La Società può recedere dal contratto di Assicurazione in caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall’art. 1.5 (Aggravamento del rischio) delle Condizioni Generali di Polizza, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Nei contratti di durata pluriennale il contraente ha diritto di recedere dall’Assicurazione, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. 9. Rivalse In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato. Per il solo caso di Sinistro dovuto ad Infortunio del conducente, La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio. Si rinvia all’art. 3.12 (Diritto di rivalsa) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio. 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. In caso di sinistro e/o in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Per il maggior dettaglio si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto dell’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Polizza. 11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 12. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di assicurazione relativi alle garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali, Eventi Socio-politici ed Atti Vandalici, Cristalli sono soggetti all’imposta del 13,50% sul premio imponibile . I premi di assicurazione di cui alla garanzia Infortuni Conducente sono soggetti all’imposta del 2,50% sul premio imponibile. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: Norme in caso di sinistro In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società, entro dieci giorni dall’evento o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all’apertura del sinistro e secondo le modalità indicate all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Polizza, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio. La lettera di Denuncia del Sinistro, ed ogni successiva corrispondenza, dovrà essere inviata alla Società presso: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia Gestione Sinistri di Latina - IGS Fax (+39) 0773 629835 Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 5 di 8 Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autofficina, l’assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società. Si rinvia all’art. 3.5 (Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di maggiore dettaglio. Recupero del veicolo in caso di furto L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l’Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società affinché provveda alla vendita del medesimo, Si rinvia all’art. 3.6 (Recupero del Veicolo in caso di furto) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di maggiore dettaglio. Mancato ritrovamento del veicolo in caso di furto Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare alla Società la documentazione in originale come indicata all’art. 3.7 (Mancato ritrovamento del veicolo in caso di furto) delle Condizioni Generali di Polizza, a cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio. 14. Reclami Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET • • eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) b) c) d) e) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 6 di 8 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente Arbitrato. 15. Arbitrato Avvertenza: Con riferimento alla valutazione del danno al veicolo, le Parti possono rimettere la determinazione dell’ammontare del danno e dell’indennizzo ad un collegio di tre periti di cui due nominati uno per Parte ed il terzo d’intesa dai due periti stessi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Con riferimento alla valutazione del danno da Infortunio del conducente, in caso di disaccordo sulla causa o natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, la vertenza verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre medici di cui due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d’accordo fra i due primi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato sarà la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato. Gli arbitri, tenendo presente le condizioni di polizza e le norme di legge, decideranno come amichevoli compositori. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e gli onorari del proprio medico, concorrendo in uguale misura al pagamento di quelli del terzo arbitro. Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza. Assicurato nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo. Indennizzo la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Limite di indennizzo l’obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Perito il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS. Polizza il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 7 di 8 Premio il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa il diritto che spetta alla Società nei confronti dell’Assicurato e che consente alla Società di recuperare dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società l’impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. Surrogazione la facoltà della Società che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017 Pag. 8 di 8 Condizioni Generali di Polizza Allegato B AIG Car Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 1 di 17 Premessa Le Condizioni Generali di Polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (corsivo, sottolineato). Resta inteso che: - nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.; - l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi massimali/limiti di indennizzo e premi; - le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 10.12.2013. Definizioni Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato: ACCESSORIO Installazione stabilmente fissata al Veicolo, così classificata: a) Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del Veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di base di listino. b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino. c) Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate. coordinate geografiche del veicolo alla Operativa. ANTIFURTO MECCANICO Antifurto per autovetture che blocca meccanicamente lo sterzo, ostacolando il movimento del volante, oppure blocca i pedali. ATTO VANDALICO Danneggiamento o deturpamento del Veicolo per puro piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 del Codice Penale. ANTIFURTO SATELLITARE Antifurto per autovetture che utilizza la tecnologia GPS per la localizzazione dei veicoli. In caso di furto, rileva il tentativo di asporto ed invia un segnale con le BENEFICIARI Per la sezione Infortuni i beneficiari saranno, in caso di morte, salvo diversa indicazione fornita al momento dell’inclusione in garanzia o salvo diversa designazione successiva, purchè comunicata alla Società prima Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 Centrale APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI Radio, lettori compact disk, apparecchiature multimediali, navigatori satellitari, televisori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari. pag. 2 di 17 dell’evento, gli eredi legittimi o testamentari. In caso di invalidità saranno gli assicurati stessi. CONTAMINAZIONE Si intende la contaminazione o l'avvelenamento di persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità permanente. DANNO PARZIALE Il danno è parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino inferiori al valore commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. I danneggiamenti derivanti da tentato Furto o il Furto di parti del Veicolo sono considerati Danno Parziale. DANNO TOTALE Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del sinistro. DEGRADO D’USO Deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o invecchiamento. E’ costituito dal rapporto tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FURTO L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 IMMOBILIZER Antifurto elettronico per autovetture che impedisce al veicolo di mettersi in moto senza la chiave, interrompendo il circuito elettrico. INFORTUNI Sono considerati infortuni gli eventi dovuti unicamente a causa fortuita violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente. INTERMEDIARIO Il mediatore di assicurazione indicato nel Certificato di Polizza. INCENDIO La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. LOCALIZZATORE Per localizzatore si intende un antifurto per autovetture che utilizza la tecnologia di identificazione a radiofrequenza. Prevede l’installazione sul veicolo di un trasmettitore che in caso di furto è attivato da una Centrale Operativa e rilevato dalle Forze dell’Ordine con lo scopo di ritrovare il veicolo rubato. La definizione include anche gli antifurti che permettono di individuare un’autovettura grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) di tipo passivo, ovvero senza trasmissione automatica del segnale di allarme alla Centrale Operativa. PRA Pubblico Registro Automobilistico. RAPINA La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione. pag. 3 di 17 SOCIETÀ AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via della Chiusa 2, 20123 Milano, Italia, tel. (+39) 02.36901, fax. (+39) 02.3690222. SOSTANZE CHIMICHE Si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. SOMMA ASSICURATA Valore dell’autovettura indicato nel Certificato di Polizza. Per le auto immatricolate da meno di 12 mesi dovrà coincidere con l’importo risultante dalla fattura d’acquisto. Per le auto immatricolate da più di 12 mesi dovrà coincidere con il Valore Commerciale pubblicato da “Quattroruote” al momento della stipula del contratto. VALORE COMMERCIALE Valore del Veicolo determinato sulla base della pubblicazione di “Quattroruote”. SOSTANZE NUCLEARI Si intendono elementi, particelle, atomi o materiali derivanti da emissione, discarica, dispersione, liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione, fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi, particelle, atomi o materiali. VEICOLO Autovettura destinata al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente, così come definito dal “Nuovo codice della strada", decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni. La presente assicurazione esclude ogni altro tipo di veicolo in genere. VALORE A NUOVO Valore del veicolo risultante dalla fattura di acquisto, comprensivo dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia consentita la detrazione a norma di legge). SOSTANZE BIOLOGICHE Si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi organismi geneticamente modificati e tossine sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare l'invalidità o la morte di persone o animali. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 4 di 17 Sezione I: Norme che regolano l’assicurazione in generale ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 1.2 - Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile. La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i medesimi rischi. ART. 1.3 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza. ART. 1.4 - Proroga dell’assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Ad ogni rinnovo, la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato adeguando i valori assicurati sulla base dell’ultima pubblicazione del mensile “Quattroruote” e rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. ART. 1.5 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. ART. 1.6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 1.7 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 5 di 17 ART. 1.8 - Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo l’attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta di Circolazione e della targa di immatricolazione. Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data. Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la Società non effettuerà alcun rimborso di premio. ART. 1.9 - Cessazione del rischio per demolizione del veicolo In caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo per la demolizione. Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte di premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data. Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la Società non effettuerà alcun rimborso di premio. ART. 1.10 - Vendita del Veicolo In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. In caso di vendita non seguita da sostituzione, il contratto si risolve a far data dalla vendita del Veicolo e la Società non restituisce la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. ART. 1.11 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 1.12 – Estensione territoriale L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e del Principato di Monaco. L’Assicurazione vale inoltre nei Paesi per i quali è operante l’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli anche se quest’ultima sia prestata, per il medesimo Veicolo, da altra impresa. ART. 1.13 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 1.14 – Clausola di intermediazione assicurativa Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all’Intermediario indicato nel Certificato di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurato per il tramite Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 6 di 17 del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Società. L’Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza. ART. 1.15 - Sanzioni internazionali La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o le sue controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali Sezione II: Garanzie di Assicurazione ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità Le presenti Condizioni Generali di Polizza sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture, ovvero veicoli a motore con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Non sono assicurabili i Veicoli con valore superiore ad € 50.000 non dotati di Antifurto Satellitare. ART. 2.2 - INCENDIO E FURTO 2.2.1 - Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul Veicolo, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi: a. b. Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine; Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso. Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto - Totale” la presente assicurazione sarà valida solo per la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto - Parziale” e sia stato pagato il relativo premio, la presente assicurazione sarà valida anche per i danni parziali al Veicolo assicurato. 2.2.2 – Antifurto Satellitare E’ condizione preliminare alla validità della copertura che, quando il veicolo sia munito di un Antifurto Satellitare, questo debba essere correttamente installato, che il suo corretto funzionamento debba essere certificato ed il sistema debba inoltre essere perfettamente funzionante in ogni momento. In caso di sinistro deve essere presentata al perito la prova che l’Antifurto Satellitare funzionava correttamente e - se questa circostanza non si verificasse - sarà applicato uno scoperto pari al 30%. Qualora al momento del furto il veicolo si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare antifurto, si applicherà una riduzione dell’indennizzo nella misura del 20%. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 7 di 17 2.2.3 - Esclusioni specifiche L’assicurazione non comprende i danni: a) a Veicoli con valore superiore ad € 50.000 non dotati di Antifurto Satellitare; b) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio; c) determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del Veicolo stesso; d) derivanti da fenomeni naturali in genere; e) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da incendio; f) derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo. ART. 2.3 - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI 2.3.1 - Oggetto dell’assicurazione A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone, tifone, eruzione vulcanica; b. Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse; c. Atti vandalici di terzi. 2.3.2 - Esclusioni Specifiche L’assicurazione non comprende i danni avvenuti qualora l’Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi garantiti. ART. 2.4 - CRISTALLI 2.4.1 - Oggetto dell’assicurazione A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società indennizza il danneggiamento dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di € 1.200 per anno assicurativo. All’indennizzo sarà applicata una franchigia di € 150 per sinistro. 2.4.2 - Esclusioni specifiche L’assicurazione non comprende i danni: a) derivanti da rigature, scheggiature, segnature e simili; b) al tetto superiore in cristallo; c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; d) provocati da eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della specifica garanzia di polizza; e) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 8 di 17 ART. 2.5 – INFORTUNI CONDUCENTE 2.5.1 – Condizioni di assicurabilità a) La garanzia della presente polizza è prestata nei confronti della persona aventi età inferiore ai 75 anni e che al momento del sinistro si trova a bordo dell’autovettura indicata in qualità di conducente, purché munito della prescritta abilitazione. b) Non sono assicurabili i tossicomani e le persone colpite od affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo o da altre infermità gravi e permanenti. Per le persone affette da difetti fisici o mutilazioni nella liquidazione del danno si terrà conto delle diminuzioni preesistenti. 2.5.2 - Oggetto dell’assicurazione L’Assicurazione è valida unicamente per gli Infortuni automobilistici, intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso all’autovettura indicata in polizza e per gli infortuni occorsi durante le operazioni rese necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia dell’auto, esclusa ogni altra causa o circostanza. 2.5.3 – Prestazioni a) Morte Se l’Infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte, secondo i criteri di cui all’art. 3.8.1 che segue. b) Invalidità Permanente Se l’Infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’Industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124” e successive modifiche e in base ai criteri di cui all’art. 3.8.1 che segue. La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di Infortunio. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L’indennità per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124 e successive modifiche l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e contestato mancinismo le percentuali di Invalidità permanente stabilite per l’arto destro superiore si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa. 2.5.4 - Esclusioni specifiche Ferme le “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni: Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 9 di 17 a) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; b) derivanti da grave negligenza dell’Assicurato. 2.5.5 – Variazioni nella persona del contraente Il Contraente del Certificato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione della eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l’autovettura designata in polizza. ART. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie L’assicurazione non comprende i danni: a) causati da atti dolosi dell’Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile; c) relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari, anche stabilmente fissati sul Veicolo; d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili; e) preesistenti al sinistro denunciato; f) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati; g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o gassosa; h) causati da eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della specifica garanzia di polizza; i) avvenuti all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili; j) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terrorismo e sabotaggio; k) derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito. ART. 2.7 - Limiti di indennizzo La Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza per singola garanzia. Per quanto riguarda la garanzia Infortuni Conducente, la somma assicurata per gli infortuni del conducente di ogni veicolo è pari a: € 100.000,00 per il caso di morte da Infortunio € 100.000,00 per il caso di invalidità permanente da Infortunio ART. 2.8 - Franchigie e scoperti Le garanzie sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti richiamati di seguito, con i minimi previsti per ogni sinistro: Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 10 di 17 Franchigie e scoperti validi per gli assicurati residenti in tutte le province d’Italia (tranne Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia): DANNO TOTALE: nessuno scoperto o franchigia DANNO PARZIALE: Scoperto 5% con il min. di € 500 per veicoli con valore fino ad € 20.000; Scoperto 5% con il min. di € 750 per veicoli con valore tra € 20.001 ed € 50.000; Scoperto 5% con il min. di € 1.000 valore veicolo tra € 50.001 ed € 100.000; CRISTALLI: € 150 presso qualsiasi centro di riparazione Franchigie e scoperti validi per gli assicurati residenti nelle province di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia: DANNO TOTALE DA INCENDIO: nessuno scoperto o franchigia ALTRI TIPI DI DANNO TOTALE E DANNO PARZIALE: Scoperto 10% con il min. di € 500 per veicoli con valore fino ad € 20.000; Scoperto 10% con il min. di € 750 per veicoli con valore tra € 20.001 ed € 50.000; Scoperto 10% con il min. di € 1.000 valore veicolo tra € 50.001 ed € 100.000; CRISTALLI: € 150 presso qualsiasi centro di riparazione Qualora sul Certificato si dichiari che il veicolo è dotato di Antifurto Satellitare e lo stesso si rivelasse non correttamente funzionante al momento del sinistro, alla liquidazione sarà applicato uno scoperto pari al 30%. Qualora al momento del Furto il veicolo si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare antifurto, si applicherà una riduzione dell’indennizzo nella misura del 20%. Per quanto riguarda la garanzia Infortuni Conducente, a parziale deroga di quanto disposto all’art. 2.5.3 b) Invalidità Permanente, è stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte eccedente. Se l'Invalidità Permanente supera il 10% della totale, il risarcimento viene corrisposto integralmente. Sezione III: Norme in caso di sinistro ART. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”; b) denunciare immediatamente il fatto all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all’Autorità locale, sia a quella italiana. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 11 di 17 c) darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall’evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le informazioni necessarie all’apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali di Polizza) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali testimoni, ed allegando la copia della denuncia all’Autorità competente. Per ogni sinistro che comporti danni al veicolo, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di sinistro: Fotografia del Veicolo danneggiato; Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo. Inoltre: - In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Socio-politici, Atti Vandalici o sinistro presumibilmente doloso: allegare la copia della denuncia all’Autorità competente, vistata dalla stessa; Qualora il Veicolo sia dotato di Antifurto Satellitare: allegare la dichiarazione del corretto funzionamento dello stesso al momento del sinistro da parte della società che gestisce il servizio; In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell’organismo competente o dell’Osservatore meteorologico più vicino al luogo del sinistro; In caso di sinistro da Infortunio del conducente: allegare il Certificato Medico. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società. L’Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. d) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. La lettera di Denuncia del Sinistro, ed ogni successiva corrispondenza, dovrà essere inviata alla Società presso: AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia Gestione Sinistri di Latina - IGS Tel (+39) 0773 457901 Fax (+39) 0773 629835 ART. 3.2 – Procedura per la valutazione del danno al veicolo L’ammontare del danno e la determinazione dell’indennizzo è concordato con le seguenti modalità: a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti; b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 12 di 17 Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. ART. 3.3 – Mandato dei periti I periti devono: 1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2. Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi” in caso di sinistro; 3. Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Determinazione dell’ammontare del danno” del presente capitolo; 4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della “Procedura per la valutazione del danno al veicolo”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. ART. 3.4 – Determinazione dell’ammontare del danno Per la determinazione dell’ammontare del danno, valgono i seguenti criteri: 3.4.1 - Danno totale al Veicolo Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al Valore Commerciale del Veicolo rilevato al momento del sinistro. La presenza di Accessori ed eventuali Apparecchi audio-fono-visivi dovrà essere documentata tramite presentazione di fattura di acquisto ed installazione degli stessi sul veicolo assicurato. In assenza di tale documentazione non si farà luogo ad indennizzo. In caso di danno totale, la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile il Valore Commerciale del Veicolo, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. Accessori ed Apparecchi audiofono-visivi saranno liquidati applicando la stessa percentuale di Degrado applicata al Veicolo. In caso di danno totale al Veicolo che si sia verificato entro 6 mesi dalla data riportata sulla fattura d’acquisto, l'indennizzo liquidabile sarà pari al Valore a nuovo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in Polizza. In ogni caso la Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 13 di 17 3.4.2 - Danno parziale al Veicolo Il Danno è Parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino inferiori al Valore Commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. Il danneggiamento derivante da tentato Furto o il Furto di parti del Veicolo è considerato Danno Parziale. La presenza di Accessori ed eventuali Apparecchi audio-fono-visivi dovrà essere documentata tramite presentazione di fattura di acquisto ed installazione degli stessi sul veicolo assicurato. In assenza di tale documentazione non si farà luogo ad indennizzo. Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, e quindi sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado d’uso, se il danno si è verificato oltre i 12 mesi dalla data di prima immatricolazione. Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro Valore Commerciale, esclusivamente se espressamente richiamati nel Certificato di polizza e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in polizza. ART. 3.5 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autofficina, l’assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del Veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tal caso la Società deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al primo comma, ovvero anche successivamente, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo. ART. 3.6 – Recupero del Veicolo in caso di furto L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l’Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l’Assicurato secondo i rispettivi interessi. ART. 3.7 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di furto Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato deve consegnare alla Società i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata ad AIG Europe Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 14 di 17 Limited, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato. La Società si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l’indennizzo. La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall’Assicurato, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. ART. 3.8 – Procedura per la valutazione dei danni da Infortuni del conducente 3.8.1 – Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell’art. 2.6.3 b). 3.8.2 – Cumulo di indennità Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi legittimi, la differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto. 3.8.3 – Controversie In caso di disaccordo sulla causa o natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, la vertenza verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre medici di cui due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d’accordo fra i due primi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano ove in ogni caso dovrà riunirsi il Collegio. Gli arbitri, tenendo presente le condizioni di polizza e le norme di legge, decideranno come amichevoli compositori. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e gli onorari del proprio medico, concorrendo in uguale misura al pagamento di quelli del terzo arbitro. ART. 3.9 – Esagerazione dolosa del danno L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 15 di 17 ART. 3.10 – Pagamento dell’indennizzo La Società corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o della franchigia minima indicata in polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di Furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni. La Società si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l’indennizzo. ART. 3.11 – I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto) Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell’IVA, tranne quando l’Assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge. ART. 3.12 – Diritto di rivalsa In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato. Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 16 di 17 ALLEGATO 1 AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia Gestione Sinistri di Latina - IGS Fax (+39) 0773 629835 DENUNCIA DI SINISTRO Egregi Signori, con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza per autovetture “AIG Car” (Personal Lines), come di seguito descritto: NOME DELL’ASSICURATO RECAPITO TELEFONICO CONDUCENTE DEL VEICOLO TARGA VEICOLO TIPOLOGIA DI DANNO: ALLEGATI: NUMERO DI POLIZZA DATA DELL’EVENTO STIMA DEL DANNO INTERMEDIARIO € INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO AZIONE DEL FULMINE □ Danno Totale □ Danno Parziale (IDT) (IDP) FURTO, RAPINA □ Furto del veicolo □ Tentato furto (FDT) (FDP) ALTRI DANNI AL VEICOLO □ □ □ □ INFORTUNI CONDUCENTE □ Morte (AHM) □ Invalidità Permanente (AHI) Eventi naturali Eventi socio-politici Atti vandalici Danno ai cristalli (AEN) (ASP) (AAV) (ADC) Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti: □ Denuncia alle Autorità competenti; □ Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti, nome e domicilio di eventuali testimoni; □ Documentazione fotografica dei danni; □ Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, ecc. □ Certificato medico (per Infortuni del conducente); □ ……………………………………..…………………………………………………………………………………… □ ……………………………………..…………………………………………………………………………………… Data: …………………… Firma: …………………………………………………… (l’Assicurato) Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017 pag. 17 di 17 Allegato C INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso. Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso; h) Ricerche di mercato e analisi. Condivisione delle Informazioni Personali – AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell’ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore Fascicolo Informativo - Allegato C - Ed. OD017 Pag. 1 di 2 Allegato C sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito: http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf. Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione “Richieste o domande”. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Trasferimento all’estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all’Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato. Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. Richieste o domande. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile all'indirizzo http://www.aig.com-informativa-privacy o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa. Data, Sottoscrizione dell’Assicurato _______________________________ Fascicolo Informativo - Allegato C - Ed. OD017 Pag. 2 di 2
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