fascicolo informativo

FASCICOLO
INFORMATIVO
(ai sensi degli Artt. 30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)
Contratto di assicurazione per la copertura
dei rischi Incendio e Furto, Eventi naturali,
Eventi Socio-politici ed Atti vandalici, Cristalli, Infortuni Conducente.
in seguito denominato
“AIG Car”
Ed. OD017
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Allegato A);
b) Condizioni Generali di Polizza (Allegato B);
c) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Allegato C).
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista,
della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017
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Nota Informativa
Allegato A
POLIZZA “AIG CAR”
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 10.12.2013.
Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell’impresa: http://www.aig.co.it.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Polizza prima della sottoscrizione della polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota
Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell’Assicurato, esclusioni,
limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal
Regolamento IVASS n. 35.
I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell’ambito delle Condizioni Generali di Polizza.
Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell’ambito delle Condizioni Generali di Polizza che
prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono
essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni Generali di Polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
1. Informazioni Generali
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•
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AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch
Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia, filiale con sede legale
in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222
Sito web: www.aig.co.it
Indirizzo di posta elettronica: pl.italy@aig.com
AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia è soggetta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza per il mercato
assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed
il numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG
Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno
Unito. L’attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall’IVASS.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa1
•
•
L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £1.188 milioni (€ 1.387 milioni), di cui la parte relativa al capitale
sociale è pari a £98 milioni (€ 115 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £1.090 milioni (€ 1.272 milioni).
L’indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di
solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 466%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo
introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto di Assicurazione ha durata annuale ed è stipulato con la formula del tacito rinnovo.
Ad ogni rinnovo la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui premio verrà conteggiato secondo quanto previsto all’Art. 1.4
(Proroga dell’assicurazione) delle Condizioni Generali di Polizza.
1
I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. . La conversione da sterline ad euro è basata sul cambio di mercato al 30 novembre 2011.
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Avvertenza:
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è
prorogata per un anno e così successivamente.
Si rinvia all’art. 1.4 (Proroga dell’assicurazione) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Nei limiti ed alle condizioni di Polizza, il contratto di Assicurazione prevede le seguenti garanzie:
•
INCENDIO E FURTO
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori,
gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul Veicolo, contro i rischi:
a.
Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine;
b.
Furto totale e parziale (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del
Furto o Rapina del Veicolo stesso. Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di
cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso,
•
EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI (FACOLTATIVA)
A condizione che la presente garanzia sia richiamata nel Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società si impegna ad
indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di:
•
a.
Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, uragani, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone,
tifone, eruzione vulcanica;
b.
Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse;
c.
Atti vandalici di terzi.
CRISTALLI (FACOLTATIVA)
A condizione che la presente garanzia sia richiamata nel Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio , la Società si impegna ad
indennizzare il danneggiamento dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa accidentale o
per fatto involontario di terzi.
•
INFORTUNI CONDUCENTE (FACOLTATIVA)
A condizione che la presente garanzia sia richiamata nel Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società garantisce le
seguenti prestazioni in caso di Infortuni automobilistici, per tali intendendosi quelli avvenuti a seguito di un incidente di circolazione occorso
all’autovettura indicata in polizza e per gli infortuni occorsi durante le operazioni rese necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia
dell’auto, esclusa ogni altra causa o circostanza:
1.
Morte da infortunio: se l’Infortunio ha per conseguenza la morte del conducente, e questa si verifichi entro due anni dal giorno
nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società si impegna a liquidare ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma
assicurata per il caso di morte, purché la stessa risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza;
2.
Invalidità Permanente da Infortunio: se l’Infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, e questa si verifichi entro due
anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità calcolata sulla somma assicurata
secondo le percentuali previste dalla “Tabella per l’Industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.
1124” e successive modifiche, purché l’invalidità permanente risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza.
Avvertenza:
La presente garanzia Infortuni è prestata esclusivamente nei confronti delle persone aventi età inferiore ai settantacinque anni di età.
Qualora l’assicurato compia tale età durante il periodo di vigenza del contratto, la copertura assicurativa cesserà automaticamente
alla scadenza anniversaria immediatamente successiva.
Si rinvia all’art. 2.5.1 (Condizioni di assicurabilità) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
Si rinvia agli artt. 2.1 (Condizioni di Assicurabilità), 2.2 (Incendio e Furto), 2.3 (Eventi naturali, Eventi socio-politici ed atti vandalici), 2.4
(Cristalli) e 2.5 (Infortuni) delle condizioni generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
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Avvertenza:
La presente polizza è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il
mancato pagamento dell’indennizzo. A tal proposito, si richiama l’attenzione del Contraente sul contenuto degli artt. 1.1
(Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.2 (Altre assicurazioni), 1.3 (Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del
premio), 1.5 (Aggravamento del rischio), 1.8 (Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della
circolazione del Veicolo, 1.9 (Cessazione del rischio per demolizione del veicolo), 1.10 (Vendita del veicolo), 1.11 (Cessazione del
rischio a seguito di danno totale), 1.15 (Sanzioni Internazionali), 2.1 (Condizioni di assicurabilità), 2.5.1 (Condizioni di assicurabilità),
2.2.2 (Antifurto Satellitare), 2.2.3 (Esclusioni specifiche – Incendio e Furto), 2.3.2 (Esclusioni specifiche – Eventi naturali, eventi sociopolitici ed atti vandalici), 2.4.2 (Esclusioni specifiche – Cristalli), 2.5.1 (Condizioni di assicurabilità – Infortuni del Conducente), 2.5.4
(Esclusioni specifiche), 2.6 (Esclusioni comuni a tutte le garanzie) e 3.9 (Esagerazione dolosa del danno) delle Condizioni Generali di
Polizza, nonché del Certificato di Polizza.
Avvertenza:
Il presente contratto prevede massimali, franchigie, e limiti di indennizzo delle somme assicurate. A tal proposito, si richiama
l’attenzione sul contenuto degli artt. 2.4.1 (Oggetto dell’assicurazione – Cristalli), 2.7 (Limiti di Indennizzo), e 2.8 (Franchigie e
Scoperti), delle Condizioni Generali di Polizza, nonché del Certificato di Polizza.
Di seguito, è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigie e limiti di indennizzo in caso di rottura
cristalli (esempio: rottura parabrezza a seguito di grandine), qualora sottoscritte le relative estensioni:
Ammontare del danno
€ 800
Limite d’indennizzo
€ 1.200
Franchigia fissa
€ 150
Indennizzo
€ 650 (€ 800 - € 150 = € 650)
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità
Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione.
Si rinvia in proposito all’art. 1.1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), delle Condizioni Generali di Polizza per il maggior
dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti
di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la
cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le
rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile.
Si rinvia agli artt. 1.5 (Aggravamento del rischio) e 1.6 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni Generali di Polizza.
A titolo meramente esemplificativo, una circostanza che può costituire un aggravamento di rischio è cambio della provincia di residenza
del Contraente.
6. Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente
dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la
polizza. Si rimanda all’art. 1.3 (Decorrenza dell’Assicurazione e Pagamento del Premio) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di
dettaglio.
Avvertenza:
Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell’Intermediario.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Ad ogni rinnovo annuale, la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato adeguando i valori assicurati
sulla base dell’ultima pubblicazione del mensile “Quattroruote” e rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata. Si
rimanda all’Art. 1.4 (Proroga dell’Assicurazione) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
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In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando le
caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il nuovo veicolo, fermo il calcolo
del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati. Si rimanda all’Art. 1.10 (Vendita del Veicolo) delle
Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza:
Il presente contratto di Assicurazione non prevede ipotesi convenzionali di esercizio del diritto di recesso.
La Società può recedere dal contratto di Assicurazione in caso di aggravamento del rischio, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile e
secondo quanto previsto dall’art. 1.5 (Aggravamento del rischio) delle Condizioni Generali di Polizza, cui si rinvia per gli aspetti di
dettaglio.
Nei contratti di durata pluriennale il contraente ha diritto di recedere dall’Assicurazione, trascorso il quinquennio, senza oneri e con
preavviso di sessanta giorni.
9. Rivalse
In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i
terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
Per il solo caso di Sinistro dovuto ad Infortunio del conducente, La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto
di rivalsa di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell’Infortunio. Si rinvia all’art. 3.12 (Diritto di rivalsa) delle Condizioni
Generali di Polizza per gli aspetti di dettaglio.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai
sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
In caso di sinistro e/o in caso di inadempimento dell’obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l’Assicurato
può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile. Per il maggior dettaglio si richiama l’attenzione
del Contraente sul contenuto dell’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Polizza.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di assicurazione relativi alle garanzie Incendio e
Furto, Eventi Naturali, Eventi Socio-politici ed Atti Vandalici, Cristalli sono soggetti all’imposta del 13,50% sul premio imponibile . I premi di
assicurazione di cui alla garanzia Infortuni Conducente sono soggetti all’imposta del 2,50% sul premio imponibile. Gli indennizzi corrisposti in
caso di sinistro sono esenti dall’imposte sui redditi e da altre imposte indirette.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza:
Norme in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso alla Società, entro dieci giorni dall’evento o da quando ne è venuto a conoscenza,
indicando le informazioni necessarie all’apertura del sinistro e secondo le modalità indicate all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro) delle
Condizioni Generali di Polizza, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
La lettera di Denuncia del Sinistro, ed ogni successiva corrispondenza, dovrà essere inviata alla Società presso:
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
Gestione Sinistri di Latina - IGS
Fax (+39) 0773 629835
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Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autofficina, l’assicurato
non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società. Si rinvia all’art. 3.5 (Riparazione o
sostituzione delle cose rubate o danneggiate) delle Condizioni Generali di Polizza per gli aspetti di maggiore dettaglio.
Recupero del veicolo in caso di furto
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore
degli elementi recuperati, sarà computato in detrazione dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento
dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione
del Furto del Veicolo. Se invece l’Assicurato non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società
affinché provveda alla vendita del medesimo, Si rinvia all’art. 3.6 (Recupero del Veicolo in caso di furto) delle Condizioni Generali di
Polizza per gli aspetti di maggiore dettaglio.
Mancato ritrovamento del veicolo in caso di furto
Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo, l’Assicurato
deve consegnare alla Società la documentazione in originale come indicata all’art. 3.7 (Mancato ritrovamento del veicolo in caso di furto)
delle Condizioni Generali di Polizza, a cui si rinvia per gli aspetti di maggiore dettaglio.
14. Reclami
Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre
aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed
indirizzati a:
AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com
Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell’avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione
dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45
giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
contestualmente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
•
•
eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre
disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a
distanza dei prodotti assicurativi;
i reclami già presentati direttamente all’Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il nuovo reclamo dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro della stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni
dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con
gli elementi mancanti.
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In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami
sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente e il Contraente
Arbitrato.
15. Arbitrato
Avvertenza:
Con riferimento alla valutazione del danno al veicolo, le Parti possono rimettere la determinazione dell’ammontare del danno e
dell’indennizzo ad un collegio di tre periti di cui due nominati uno per Parte ed il terzo d’intesa dai due periti stessi. Il terzo perito
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su
istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle
parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Con riferimento alla valutazione del danno da Infortunio del conducente, in caso di disaccordo sulla causa o natura delle lesioni o sulla
valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, la vertenza verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre medici di cui
due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d’accordo fra i due primi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. Il
luogo di svolgimento dell’arbitrato sarà la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’assicurato. Gli arbitri, tenendo presente
le condizioni di polizza e le norme di legge, decideranno come amichevoli compositori. Le decisioni del Collegio sono inappellabili e
vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e gli onorari del proprio medico, concorrendo in uguale misura al
pagamento di quelli del terzo arbitro.
Resta fermo il diritto per entrambe le parti di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il
Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.
Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione del contratto di assicurazione, in
relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Polizza.
Assicurato
nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto
all'eventuale indennizzo.
Assicurazione
l’operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli
è esposto.
Codice delle Assicurazioni
il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente
il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con
l’Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad
esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile
danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti,
franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia
l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la
Società non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di
assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni
ai veicoli.
Limite di indennizzo
l’obbligazione massima della Società per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica
garanzia.
Perito
il libero professionista incaricato dalla Società di stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle
assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono
iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall’IVASS.
Polizza
il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
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Premio
il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla Società. Il pagamento del premio
costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici
ricorrenti.
Risarcimento
la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa
il diritto che spetta alla Società nei confronti dell’Assicurato e che consente alla Società di recuperare
dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il
diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
l’impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata
dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione
la facoltà della Società che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo
responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
Fascicolo Informativo - Allegato A - Ed. OD017
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Condizioni Generali di Polizza
Allegato B
AIG Car
Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017
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Premessa
Le Condizioni Generali di Polizza riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza
sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità,
decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari
caratteri (corsivo, sottolineato).
Resta inteso che:
-
nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal
Contraente. Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate
vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
-
l’assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i
relativi massimali/limiti di indennizzo e premi;
-
le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 10.12.2013.
Definizioni
Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:
ACCESSORIO
Installazione stabilmente fissata al Veicolo, così
classificata:
a) Accessorio di serie, se costituisce la normale
dotazione del Veicolo, senza comportare un
supplemento al prezzo di base di listino.
b) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro
pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
c) Accessorio aggiuntivo (non di serie), se non rientra
nelle due definizioni sopra riportate.
coordinate geografiche del veicolo alla
Operativa.
ANTIFURTO MECCANICO
Antifurto per autovetture che blocca meccanicamente lo
sterzo, ostacolando il movimento del volante, oppure
blocca i pedali.
ATTO VANDALICO
Danneggiamento o deturpamento del Veicolo per puro
piacere di distruzione, così come disciplinato dagli artt.
635 e 639 del Codice Penale.
ANTIFURTO SATELLITARE
Antifurto per autovetture che utilizza la tecnologia GPS
per la localizzazione dei veicoli. In caso di furto, rileva il
tentativo di asporto ed invia un segnale con le
BENEFICIARI
Per la sezione Infortuni i beneficiari saranno, in caso di
morte, salvo diversa indicazione fornita al momento
dell’inclusione in garanzia o salvo diversa designazione
successiva, purchè comunicata alla Società prima
Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017
Centrale
APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
Radio,
lettori
compact
disk,
apparecchiature
multimediali, navigatori satellitari, televisori integrati
nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le
autoradio estraibili montate con dispositivo di blocco
elettrico o elettromagnetico o meccanico. Sono in ogni
modo esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
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dell’evento, gli eredi legittimi o testamentari. In caso di
invalidità saranno gli assicurati stessi.
CONTAMINAZIONE
Si intende la contaminazione o l'avvelenamento di
persone con sostanze nucleari e/o chimiche e/o
biologiche che causino malattia, morte e/o invalidità
permanente.
DANNO PARZIALE
Il danno è parziale quando le spese necessarie per la
riparazione di parti danneggiate del Veicolo,
comprensive dell’importo realizzabile dal relitto,
risultino inferiori al valore commerciale dello stesso,
rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le
autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro.
I danneggiamenti derivanti da tentato Furto o il Furto di
parti del Veicolo sono considerati Danno Parziale.
DANNO TOTALE
Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la
distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi
assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del
Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso
in cui le spese necessarie per la riparazione delle parti
danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo
realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al
valore commerciale del Veicolo rilevato al momento del
sinistro.
DEGRADO D’USO
Deprezzamento del Veicolo e delle sue parti dovuto ad
usura e/o invecchiamento. E’ costituito dal rapporto tra
il valore commerciale del veicolo al momento del
sinistro ed il prezzo di listino a nuovo dello stesso.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,
dovuto a reazione chimica che si autopropaga con
elevata velocità.
FURTO
L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o
per altri.
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IMMOBILIZER
Antifurto elettronico per autovetture che impedisce al
veicolo di mettersi in moto senza la chiave,
interrompendo il circuito elettrico.
INFORTUNI
Sono considerati infortuni gli eventi dovuti unicamente a
causa fortuita violenta ed esterna, che producano lesioni
corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano
per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
INTERMEDIARIO
Il mediatore di assicurazione indicato nel Certificato di
Polizza.
INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori
di appropriato focolare che può autoestendersi e
propagarsi.
LOCALIZZATORE
Per localizzatore si intende un antifurto per autovetture
che utilizza la tecnologia di identificazione a
radiofrequenza. Prevede l’installazione sul veicolo di un
trasmettitore che in caso di furto è attivato da una
Centrale Operativa e rilevato dalle Forze dell’Ordine con
lo scopo di ritrovare il veicolo rubato.
La definizione include anche gli antifurti che permettono
di individuare un’autovettura grazie all’utilizzo di un
sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) di
tipo passivo, ovvero senza trasmissione automatica del
segnale di allarme alla Centrale Operativa.
PRA
Pubblico Registro Automobilistico.
RAPINA
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante
violenza o minaccia alla persona stessa od altre persone.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori e tubazioni per
eccesso di pressione.
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SOCIETÀ
AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per
l’Italia, Via della Chiusa 2, 20123 Milano, Italia, tel. (+39)
02.36901, fax. (+39) 02.3690222.
SOSTANZE CHIMICHE
Si intende qualsiasi composto chimico solido, liquido o
gassoso che, se opportunamente diffuso, sia in grado di
causare l'invalidità o la morte di persone o animali.
SOMMA ASSICURATA
Valore dell’autovettura indicato nel Certificato di Polizza.
Per le auto immatricolate da meno di 12 mesi dovrà
coincidere con l’importo risultante dalla fattura
d’acquisto. Per le auto immatricolate da più di 12 mesi
dovrà coincidere con il Valore Commerciale pubblicato
da “Quattroruote” al momento della stipula del
contratto.
VALORE COMMERCIALE
Valore del Veicolo determinato sulla base della
pubblicazione di “Quattroruote”.
SOSTANZE NUCLEARI
Si intendono elementi, particelle, atomi o materiali
derivanti da emissione, discarica, dispersione,
liberazione o fuga di materiale radioattivo che emetta
un livello di radiazioni tramite ionizzazione, fissione,
fusione, scissione o stabilizzazione di detti elementi,
particelle, atomi o materiali.
VEICOLO
Autovettura destinata al trasporto di persone, avente al
massimo nove posti, compreso quello del conducente,
così come definito dal “Nuovo codice della strada",
decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive
modificazioni. La presente assicurazione esclude ogni
altro tipo di veicolo in genere.
VALORE A NUOVO
Valore del veicolo risultante dalla fattura di acquisto,
comprensivo dell'IVA (salvo che all'Assicurato ne sia
consentita la detrazione a norma di legge).
SOSTANZE BIOLOGICHE
Si intende qualsiasi microrganismo patogeno (causante
malattia) e/o tossina prodotta biologicamente (inclusi
organismi geneticamente modificati e tossine
sintetizzate chimicamente) che sia in grado di causare
l'invalidità o la morte di persone o animali.
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Sezione I: Norme che regolano l’assicurazione in generale
ART. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 1.2 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome
degli altri, così come previsto dall’art. 1910 del Codice Civile.
La presente polizza opera a secondo rischio, cioè in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione eventualmente stipulata per i
medesimi rischi.
ART. 1.3 - Decorrenza dell’assicurazione e pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive,
l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di
pagamento, ferme le successive scadenze.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è
interamente dovuto, nonostante ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati all’Intermediario che ha in gestione la polizza.
ART. 1.4 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di
durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Ad ogni rinnovo, la Società provvederà all’emissione di una quietanza il cui importo verrà conteggiato adeguando i valori
assicurati sulla base dell’ultima pubblicazione del mensile “Quattroruote” e rapportando il premio alla firma al periodo della
copertura prestata.
ART. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di
rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del
Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 1.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
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ART. 1.8 - Cessazione del rischio per distruzione, esportazione definitiva o cessazione della
circolazione del Veicolo
In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del Veicolo, il
Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo l’attestazione del PRA certificante la restituzione della Carta
di Circolazione e della targa di immatricolazione.
Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte di
premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.
Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la
Società non effettuerà alcun rimborso di premio.
ART. 1.9 - Cessazione del rischio per demolizione del veicolo
In caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del Veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa
fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, rilasciato da un centro di
raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo
per la demolizione.
Il contratto si risolve a far data dal momento della consegna della suddetta documentazione e la Società restituisce la parte di
premio netto non goduta, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua a decorrere da tale data.
Tuttavia, qualora la cessazione del rischio avvenga a causa di Danno Totale a seguito di un evento assicurato in polizza, la
Società non effettuerà alcun rimborso di premio.
ART. 1.10 - Vendita del Veicolo
In caso di vendita del Veicolo e di sostituzione con un altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società
indicando le caratteristiche del nuovo Veicolo da assicurare e l’assicurazione continuerà senza soluzione di continuità per il
nuovo veicolo, fermo il calcolo del nuovo Premio, il cui importo verrà conteggiato sulla base dei nuovi valori assicurati.
In caso di vendita non seguita da sostituzione, il contratto si risolve a far data dalla vendita del Veicolo e la Società non
restituisce la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 1.12 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli
Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e del Principato di
Monaco. L’Assicurazione vale inoltre nei Paesi per i quali è operante l’assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli anche se
quest’ultima sia prestata, per il medesimo Veicolo, da altra impresa.
ART. 1.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 1.14 – Clausola di intermediazione assicurativa
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all’Intermediario indicato nel Certificato di Polizza. Di
conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurato per il tramite
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del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Società. L’Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei
premi, rilasciando apposita quietanza.
ART. 1.15 - Sanzioni internazionali
La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò
implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua
capogruppo o le sue controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali
Sezione II: Garanzie di Assicurazione
ART. 2.1 - Condizioni di assicurabilità
Le presenti Condizioni Generali di Polizza sono valide solo per i Veicoli classificati come Autovetture, ovvero veicoli a motore
con almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.
Non sono assicurabili i Veicoli con valore superiore ad € 50.000 non dotati di Antifurto Satellitare.
ART. 2.2 - INCENDIO E FURTO
2.2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo
descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori, gli optional e gli apparecchi audio-fono-visivi stabilmente fissati sul
Veicolo, il cui valore deve essere compreso nella somma assicurata, contro i rischi:
a.
b.
Incendio, Esplosione, Scoppio ed Azione del fulmine;
Furto (consumato o tentato) e Rapina, compresi i danni prodotti al Veicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o
Rapina del Veicolo stesso. Sono altresì indennizzabili i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto tentato o consumato di
cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto - Totale” la presente assicurazione sarà valida solo
per la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo
stesso.
Qualora sul Certificato di Polizza sia richiamata la garanzia “Incendio e Furto - Parziale” e sia stato pagato il relativo premio, la
presente assicurazione sarà valida anche per i danni parziali al Veicolo assicurato.
2.2.2 – Antifurto Satellitare
E’ condizione preliminare alla validità della copertura che, quando il veicolo sia munito di un Antifurto Satellitare, questo debba
essere correttamente installato, che il suo corretto funzionamento debba essere certificato ed il sistema debba inoltre essere
perfettamente funzionante in ogni momento. In caso di sinistro deve essere presentata al perito la prova che l’Antifurto Satellitare
funzionava correttamente e - se questa circostanza non si verificasse - sarà applicato uno scoperto pari al 30%.
Qualora al momento del furto il veicolo si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare antifurto, si applicherà una riduzione
dell’indennizzo nella misura del 20%.
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2.2.3 - Esclusioni specifiche
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a Veicoli con valore superiore ad € 50.000 non dotati di Antifurto Satellitare;
b) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
c) determinati dal Furto del Veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del Veicolo stesso;
d) derivanti da fenomeni naturali in genere;
e) derivanti da tumulti popolari, scioperi e sommosse, ad eccezione dei danni da incendio;
f)
derivanti da atti vandalici di terzi, ad eccezione di quelli conseguenti a furto totale del Veicolo.
ART. 2.3 - EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATTI VANDALICI
2.3.1 - Oggetto dell’assicurazione
A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di Polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società
garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di:
a. Eventi naturali quali: tempesta, neve, grandine, ghiaccio, terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria, ciclone, tifone,
eruzione vulcanica;
b. Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi e sommosse;
c. Atti vandalici di terzi.
2.3.2 - Esclusioni Specifiche
L’assicurazione non comprende i danni avvenuti qualora l’Assicurato o il conducente del Veicolo abbiano preso parte agli eventi
garantiti.
ART. 2.4 - CRISTALLI
2.4.1 - Oggetto dell’assicurazione
A condizione che la presente garanzia sia richiamata sul Certificato di polizza e sia stato pagato il relativo premio, la Società
indennizza il danneggiamento dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del Veicolo assicurato per causa
accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro il limite di € 1.200 per anno
assicurativo. All’indennizzo sarà applicata una franchigia di € 150 per sinistro.
2.4.2 - Esclusioni specifiche
L’assicurazione non comprende i danni:
a) derivanti da rigature, scheggiature, segnature e simili;
b) al tetto superiore in cristallo;
c) connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli;
d) provocati da eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della
specifica garanzia di polizza;
e) conseguenti a Furto o Rapina, consumati o tentati.
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ART. 2.5 – INFORTUNI CONDUCENTE
2.5.1 – Condizioni di assicurabilità
a) La garanzia della presente polizza è prestata nei confronti della persona aventi età inferiore ai 75 anni e che al momento
del sinistro si trova a bordo dell’autovettura indicata in qualità di conducente, purché munito della prescritta abilitazione.
b) Non sono assicurabili i tossicomani e le persone colpite od affette da apoplessia, epilessia, paralisi, infermità mentali,
delirium tremens, alcoolismo o da altre infermità gravi e permanenti. Per le persone affette da difetti fisici o mutilazioni
nella liquidazione del danno si terrà conto delle diminuzioni preesistenti.
2.5.2 - Oggetto dell’assicurazione
L’Assicurazione è valida unicamente per gli Infortuni automobilistici, intendendosi per tali quelli avvenuti a seguito di un
incidente di circolazione occorso all’autovettura indicata in polizza e per gli infortuni occorsi durante le operazioni rese
necessarie da sosta forzata per la ripresa della marcia dell’auto, esclusa ogni altra causa o circostanza.
2.5.3 – Prestazioni
a) Morte
Se l’Infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è
avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi, la somma assicurata per il caso di morte, secondo i
criteri di cui all’art. 3.8.1 che segue.
b) Invalidità Permanente
Se l’Infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale
l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo l’indennità calcolata sulla somma assicurata secondo le percentuali
previste dalla “Tabella per l’Industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124” e successive
modifiche e in base ai criteri di cui all’art. 3.8.1 che segue.
La Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge stessa in caso di Infortunio. La perdita totale ed
irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di
minorazione, le percentuali della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di
perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali
corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
L’indennità per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange
dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita
totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124 e
successive modifiche l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella
quale è sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua
professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di provato e contestato mancinismo le
percentuali di Invalidità permanente stabilite per l’arto destro superiore si intendono riferite all’arto sinistro e viceversa.
2.5.4 - Esclusioni specifiche
Ferme le “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
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a) occorsi quando il conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze
stupefacenti;
b) derivanti da grave negligenza dell’Assicurato.
2.5.5 – Variazioni nella persona del contraente
Il Contraente del Certificato stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino
alla divisione della eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l’erede o con gli eredi cui sia stata assegnata
l’autovettura designata in polizza.
ART. 2.6 - Esclusioni comuni a tutte le garanzie
L’assicurazione non comprende i danni:
a) causati da atti dolosi dell’Assicurato, del Conducente o del Contraente e delle persone di cui essi devono rispondere a
norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo
assicurato);
b) relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
c) relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari, anche stabilmente fissati sul Veicolo;
d) indiretti quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili;
e) preesistenti al sinistro denunciato;
f)
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di
gara, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
g) verificatisi durante il trasporto di esplosivi, liquidi infiammabili o sostanze chimiche, gas in forma liquida, compressa o
gassosa;
h) causati da eventi naturali, eventi socio-politici ed atti vandalici, a meno che non siano stati ricompresi a mezzo della
specifica garanzia di polizza;
i)
avvenuti all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili;
j)
avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terrorismo e sabotaggio;
k) derivanti da radioattività ed energia nucleare, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica,
indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito.
ART. 2.7 - Limiti di indennizzo
La Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza per singola garanzia.
Per quanto riguarda la garanzia Infortuni Conducente, la somma assicurata per gli infortuni del conducente di ogni veicolo è
pari a:
€ 100.000,00 per il caso di morte da Infortunio
€ 100.000,00 per il caso di invalidità permanente da Infortunio
ART. 2.8 - Franchigie e scoperti
Le garanzie sono indennizzate applicando le Franchigie e/o gli Scoperti richiamati di seguito, con i minimi previsti per ogni
sinistro:
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Franchigie e scoperti validi per gli assicurati residenti in tutte le province d’Italia (tranne Campania, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sicilia):
DANNO TOTALE:
nessuno scoperto o franchigia
DANNO PARZIALE:
Scoperto 5% con il min. di € 500 per veicoli con valore fino ad € 20.000;
Scoperto 5% con il min. di € 750 per veicoli con valore tra € 20.001 ed € 50.000;
Scoperto 5% con il min. di € 1.000 valore veicolo tra € 50.001 ed € 100.000;
CRISTALLI:
€ 150
presso qualsiasi centro di riparazione
Franchigie e scoperti validi per gli assicurati residenti nelle province di Campania, Puglia, Calabria, Basilicata,
Sicilia:
DANNO TOTALE DA INCENDIO:
nessuno scoperto o franchigia
ALTRI TIPI DI DANNO TOTALE
E DANNO PARZIALE:
Scoperto 10% con il min. di € 500 per veicoli con valore fino ad € 20.000;
Scoperto 10% con il min. di € 750 per veicoli con valore tra € 20.001 ed € 50.000;
Scoperto 10% con il min. di € 1.000 valore veicolo tra € 50.001 ed € 100.000;
CRISTALLI:
€ 150
presso qualsiasi centro di riparazione
Qualora sul Certificato si dichiari che il veicolo è dotato di Antifurto Satellitare e lo stesso si rivelasse non correttamente
funzionante al momento del sinistro, alla liquidazione sarà applicato uno scoperto pari al 30%.
Qualora al momento del Furto il veicolo si trovi in aree non coperte dal sistema satellitare antifurto, si applicherà una riduzione
dell’indennizzo nella misura del 20%.
Per quanto riguarda la garanzia Infortuni Conducente, a parziale deroga di quanto disposto all’art. 2.5.3 b) Invalidità
Permanente, è stabilito che non si fa luogo a risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore o pari
al 3% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 3% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo per la parte
eccedente. Se l'Invalidità Permanente supera il 10% della totale, il risarcimento viene corrisposto integralmente.
Sezione III: Norme in caso di sinistro
ART. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile “Obbligo di salvataggio”;
b) denunciare immediatamente il fatto all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) in caso di Incendio, Furto, Rapina, Eventi
socio-politici, Atti Vandalici o di sinistro presumibilmente doloso, specificando circostanze, modalità ed importo
approssimativo del danno. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere presentata sia all’Autorità
locale, sia a quella italiana.
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c)
darne avviso scritto alla Società entro 10 giorni dall’evento, o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando le
informazioni necessarie all’apertura del sinistro (a tal fine vedere il Modello in Allegato 1 alle presenti Condizioni Generali
di Polizza) ed in particolare data, luogo, cause del sinistro, importo approssimativo del danno, nome e domicilio di eventuali
testimoni, ed allegando la copia della denuncia all’Autorità competente.
Per ogni sinistro che comporti danni al veicolo, l’Assicurato dovrà fornire i seguenti documenti allegati alla Denuncia di
sinistro:
Fotografia del Veicolo danneggiato;
Fotocopia del Libretto di Circolazione del Veicolo.
Inoltre:
-
In caso di Furto, totale o parziale, Rapina, Eventi Socio-politici, Atti Vandalici o sinistro presumibilmente doloso:
allegare la copia della denuncia all’Autorità competente, vistata dalla stessa;
Qualora il Veicolo sia dotato di Antifurto Satellitare: allegare la dichiarazione del corretto funzionamento dello
stesso al momento del sinistro da parte della società che gestisce il servizio;
In caso di Evento Naturale: allegare la dichiarazione dell’organismo competente o dell’Osservatore meteorologico
più vicino al luogo del sinistro;
In caso di sinistro da Infortunio del conducente: allegare il Certificato Medico. Successivamente l’Assicurato deve inviare
certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa
sopravvenga durante il periodo di cura, deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società. L’Assicurato, o in caso
di morte il beneficiario, devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine
sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
d) A seguito del Furto totale del Veicolo è obbligatoria la consegna di tutte le chiavi in dotazione, su richiesta della Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.
1915 del Codice Civile.
La lettera di Denuncia del Sinistro, ed ogni successiva corrispondenza, dovrà essere inviata alla Società presso:
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
Gestione Sinistri di Latina - IGS
Tel (+39) 0773 457901
Fax (+39) 0773 629835
ART. 3.2 – Procedura per la valutazione del danno al veicolo
L’ammontare del danno e la determinazione dell’indennizzo è concordato con le seguenti modalità:
a) Direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l’Assicurato o persona da lui designata; oppure, a richiesta
di una delle parti;
b) Tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e, indipendentemente da ciò, anche dietro
semplice richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi
sono prese a maggioranza.
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Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti
non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente
del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
ART. 3.3 – Mandato dei periti
I periti devono:
1. Indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché
verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi” in caso di sinistro;
3. Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime
avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Determinazione dell’ammontare
del danno” del presente capitolo;
4. Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del comma b) della “Procedura per la valutazione del
danno al veicolo”, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio
esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia
azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel
verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
ART. 3.4 – Determinazione dell’ammontare del danno
Per la determinazione dell’ammontare del danno, valgono i seguenti criteri:
3.4.1 - Danno totale al Veicolo
Il danno è totale quando comporta la perdita totale o la distruzione totale del Veicolo conseguente agli eventi assicurati ed il
Furto o Rapina senza ritrovamento del Veicolo stesso. E’ considerato danno totale anche il caso in cui le spese necessarie per la
riparazione delle parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al
Valore Commerciale del Veicolo rilevato al momento del sinistro.
La presenza di Accessori ed eventuali Apparecchi audio-fono-visivi dovrà essere documentata tramite presentazione di fattura
di acquisto ed installazione degli stessi sul veicolo assicurato. In assenza di tale documentazione non si farà luogo ad
indennizzo.
In caso di danno totale, la Società riconoscerà quale indennizzo liquidabile il Valore Commerciale del Veicolo, rilevato dalla
pubblicazione “Quattroruote” per le autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. Accessori ed Apparecchi audiofono-visivi saranno liquidati applicando la stessa percentuale di Degrado applicata al Veicolo.
In caso di danno totale al Veicolo che si sia verificato entro 6 mesi dalla data riportata sulla fattura d’acquisto, l'indennizzo
liquidabile sarà pari al Valore a nuovo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in Polizza.
In ogni caso la Società non riconoscerà indennizzo superiore alla Somma Assicurata indicata sul Certificato di Polizza.
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3.4.2 - Danno parziale al Veicolo
Il Danno è Parziale quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del Veicolo, comprensive dell’importo
realizzabile dal relitto, risultino inferiori al Valore Commerciale dello stesso, rilevato dalla pubblicazione “Quattroruote” per le
autovetture relativo al mese di accadimento del sinistro. Il danneggiamento derivante da tentato Furto o il Furto di parti del
Veicolo è considerato Danno Parziale.
La presenza di Accessori ed eventuali Apparecchi audio-fono-visivi dovrà essere documentata tramite presentazione di fattura
di acquisto ed installazione degli stessi sul veicolo assicurato. In assenza di tale documentazione non si farà luogo ad
indennizzo.
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, e quindi
sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado d’uso, se il danno si è verificato oltre i 12 mesi dalla
data di prima immatricolazione.
Accessori ed optional, nonché eventuali apparecchi audio-fono-visivi, saranno liquidati sulla base del loro Valore Commerciale,
esclusivamente se espressamente richiamati nel Certificato di polizza e sulla base dei documenti relativi alla loro esistenza ed
alle loro caratteristiche, che l'Assicurato è tenuto a presentare.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato al netto delle franchigie e/o degli scoperti indicati in polizza.
ART. 3.5 – Riparazione o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’autofficina,
l’assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto
consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La Società ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del Veicolo
danneggiato, nonché di sostituire il Veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella
proprietà del Veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tal caso la Società deve darne immediata comunicazione al
Contraente/Assicurato entro il termine di cui al primo comma, ovvero anche successivamente, sempre che gli interventi di
ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il
Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento del veicolo.
ART. 3.6 – Recupero del Veicolo in caso di furto
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Il
valore degli elementi recuperati, quantificato prima del pagamento dell’indennizzo, sarà computato in detrazione
dell’indennizzo stesso. Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà di rientrarne in
possesso, previo rimborso alla Società dell’importo corrisposto quale liquidazione del Furto del Veicolo. Se invece l’Assicurato
non intende conservare la proprietà del Veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Società affinché provveda alla vendita del
medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a
questo scopo la procura necessaria alla vendita. In caso di indennizzo parziale, il ricavato sarà ripartito con l’Assicurato secondo
i rispettivi interessi.
ART. 3.7 – Mancato ritrovamento del Veicolo in caso di furto
Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per ottenere l’indennizzo,
l’Assicurato deve consegnare alla Società i seguenti documenti in originale: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi
e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se
sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata ad AIG Europe
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Limited, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato
di proprietà. I costi dei suddetti documenti sono a carico dell’Assicurato.
La Società si riserva inoltre di richiedere, in ogni caso, il certificato di chiusa istruttoria prima di pagare l’indennizzo.
La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dall’Assicurato, alla
casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati
richiesti e prodotti.
ART. 3.8 – Procedura per la valutazione dei danni da Infortuni del conducente
3.8.1 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni
fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l’influenza che l’infortunio può avere esercitato su tali condizioni come pure il
pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non
indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole
conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al
maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell’art. 2.6.3 b).
3.8.2 – Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell’infortunio ed in
conseguenza di questo l’Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati, o in difetto agli eredi legittimi, la
differenza fra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel
caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se
l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura
determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto.
3.8.3 – Controversie
In caso di disaccordo sulla causa o natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all’infortunio, la
vertenza verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre medici di cui due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il
terzo d’accordo fra i due primi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano ove in ogni caso dovrà riunirsi il Collegio. Gli
arbitri, tenendo presente le condizioni di polizza e le norme di legge, decideranno come amichevoli compositori. Le decisioni
del Collegio sono inappellabili e vincolanti per le Parti. Ciascuna Parte sosterrà le proprie spese e gli onorari del proprio medico,
concorrendo in uguale misura al pagamento di quelli del terzo arbitro.
ART. 3.9 – Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al
momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o
fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il
diritto all’indennizzo.
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ART. 3.10 – Pagamento dell’indennizzo
La Società corrisponderà l’indennizzo all’Assicurato, al netto dello scoperto o della franchigia minima indicata in polizza, non
prima di 30 giorni dalla data di denuncia in caso di Furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo),
oppure entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempre che non sia
stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora dal procedimento
stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.
La Società si riserva la facoltà di richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere
l’indennizzo.
ART. 3.11 – I.V.A. (Imposta Valore Aggiunto)
Se la richiesta d’indennizzo è accompagnata da fattura, l’importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole,
sarà sempre comprensivo dell’IVA, tranne quando l’Assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a
norma di Legge.
ART. 3.12 – Diritto di rivalsa
In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti
dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’Indennizzo pagato.
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ALLEGATO 1
AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l’Italia
Gestione Sinistri di Latina - IGS
Fax (+39) 0773 629835
DENUNCIA DI SINISTRO
Egregi Signori,
con la presente vi segnalo di aver subito un sinistro sulla polizza per autovetture “AIG Car” (Personal Lines), come di seguito
descritto:
NOME DELL’ASSICURATO
RECAPITO TELEFONICO
CONDUCENTE DEL VEICOLO
TARGA VEICOLO
TIPOLOGIA DI DANNO:
ALLEGATI:
NUMERO DI POLIZZA
DATA DELL’EVENTO
STIMA DEL DANNO
INTERMEDIARIO
€
INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO
AZIONE DEL FULMINE
□ Danno Totale
□ Danno Parziale
(IDT)
(IDP)
FURTO, RAPINA
□ Furto del veicolo
□ Tentato furto
(FDT)
(FDP)
ALTRI DANNI AL VEICOLO
□
□
□
□
INFORTUNI CONDUCENTE
□ Morte
(AHM)
□ Invalidità Permanente (AHI)
Eventi naturali
Eventi socio-politici
Atti vandalici
Danno ai cristalli
(AEN)
(ASP)
(AAV)
(ADC)
Alla presente Denuncia di Sinistro, troverete allegati i seguenti documenti:
□ Denuncia alle Autorità competenti;
□ Descrizione dettagliata del sinistro: luogo, circostanze, elenco dei danni subiti, nome
e domicilio di eventuali testimoni;
□ Documentazione fotografica dei danni;
□ Altra documentazione: preventivi di riparazione, fatture di acquisto, ecc.
□ Certificato medico (per Infortuni del conducente);
□ ……………………………………..……………………………………………………………………………………
□ ……………………………………..……………………………………………………………………………………
Data: …………………… Firma: ……………………………………………………
(l’Assicurato)
Fascicolo Informativo - Allegato B - Ed. OD017
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Allegato C
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
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modalità operative dell’assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e
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fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il
consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti
assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla
fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie
di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative
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comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o
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c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
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assicurativa” effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le
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a)
Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
b)
Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
c)
Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla
legislazione locale
d)
Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità
alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
e)
Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
f)
Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di
residenza dell'interessato
g)
Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
h)
Ricerche di mercato e analisi.
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Allegato C
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comunicazione in forma intelligibile;
2) l’indicazione a) dell’origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L’interessato, inoltre, ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; a) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto, l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il
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Data, Sottoscrizione dell’Assicurato _______________________________
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