ANNO 00 NUMERO 13 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE Il Segretario Generale Francesco Zeoli Il Responsabile di Progetto Paola Martullo 1 AGGIORNAMENTI NORMATIVI DPCM 28 maggio 2014 – “Approvazione del programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini , ivi inclusi gli oneri amministrativi- in G.U. – S.G. 24 Luglio 2014, n. 170 2 DPCM 28 maggio 2014 – “Approvazione del programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini , ivi inclusi gli oneri amministrativi- in G.U. – S.G. 24 Luglio 2014, n. 170 Contenuto in sintesi : il decreto in “ rubrica” , l’allegato e le linee guida annesse al decreto , sono di diretta attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 co. 3 sexies – del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 . La normativa su richiamata, ha previsto l’adozione, con Dpcm , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata , del programma 2012-2015 ,per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, inclusi gli oneri amministrativi , nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione Europea. Seguendo la precettività normativa ,il programma è stato elaborato per la realizzazione del cosiddetto REFIT “Regulatory Fitness and Perfomance Programme” , ovvero per l’ attuazione del programma di realizzazione della qualità della “regolazione” , a favore di cittadini e imprese : disciplinando misure di intervento per rendere effettivo il principio della proporzionalità degli oneri rispetto alla tutela degli interessi pubblici, sulla base dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate ; - prevedendo aree di regolazione ( per cittadini e imprese) , tempi e metodologie di intervento ,strumenti di verifica dei risultati, attraverso il coinvolgimento, attraverso la consultazione ,di cittadini, imprese e loro associazioni. In parole semplici il programma dopo aver dato risposte a quesiti quali : “quanto costa ad un impresa in termini amministrativi e sostanziali svolgere la propria attività?”; “quanto costa ad un cittadino relazionarsi con un’amministrazione per curare propri interessi pubblici e /o privati?”, deve poi individuare e regolare le misure ( incluse le normative di recepimento ) da adottare e applicare per eliminare le criticità riscontrate sul campo . Il decreto ,strutturato in: - testo del Dpcm , - allegato contenente il testo del Programma per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi , degli oneri regolatori e dei tempi ; - linee guida , è di seguito riportato in sintesi e per contenuti essenziali I FASE : INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI REGOLAZIONE : CIOE’ IN QUALI CAMPI PER LA VITA DEI CITTADINI E PER LA VITA DELLE IMPRESE SI DEVE INTERVENIRE PRIORITARIAMENTE ? In questa I fase , si procede ad individuare le aree che hanno priorità di un intervento normativo , sia per migliorare il ciclo di vita e il benessere dei cittadini sia per migliorare quello delle imprese . Fondamentale per l’individuazione di queste aree , è il ruolo degli stakeholders ( associazioni di imprese e associazioni di cittadini) che si fanno portatori esponenziali delle criticità e delle esigenze più avvertite dai soggetti rappresentati . Il coinvolgimento degli stakeholders avviene attraverso tavoli di lavoro di confronto e consultazioni telematiche pubbliche In ciascuna area di regolazione è necessario rilevare, da un lato , i tempi dei procedimenti , dall’altro gli oneri sostenuti da cittadini e imprese . 3 II FASE: MISURAZIONE DEGLI ONERI E LE INIZIATIVE CORRISPONDENTI Le iniziative da intraprendere, in corrispondenza agli oneri sostenuti rilevati ,sono differenziate per le imprese,per i cittadini, per le PMI 1 Per le imprese : La I area di regolazione /intervento è la prevenzione incendi , in collaborazione con il Corpo Nazionale dei VV.F.e con le principali associazioni imprenditoriali Con le Regioni e gli enti locali sarà pianificata la misurazione degli oneri nei settori: -salute e igiene degli alimenti; -energia rinnovabili; -incentivi alle imprese e gestione fondi strutturali -valutazione di impatto ambientale regionale; - agricoltura; - fisco All’interno di ciascuna area di regolazione , sarà individuato in collaborazione con i soggetti istituzionali e non coinvolti l’”oggetto “ specifico di valutazione e misurazione . 2.Per i cittadini: le aree di regolazione sono individuate sulla base della rilevazione e della misurazione degli oneri sostenuti e rilevati , per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione dei procedimenti che maggiormente e più diffusamente li riguardano 3. Per le PMI : le aree di regolazione su cui intervenire sono individuate tenendo conto dei settori produttivi .I differenti settori produttivi (da individuare , cioè, in relazione alla attività delle PMI) da monitorare, saranno sottoposti a studi e analisi a campione , al fine di verificare i maggiori punti di criticità di natura burocratica Gli strumenti individuati sono : -programmazione di interventi da realizzare presso 10-15 imprese che rappresentano diverse tipologie di impresa ( per dimensione e produzione) e diversa vita anagrafica ( start up o imprese gia operanti ) : - le analisi avranno ad oggetto : a) le criticità per oneri amministrativo-burocratici b) procedure ritenute più sfavorevoli c) costi per gli adempimenti di cui sub a) e b) L’acquisizione di tali informazioni consentono di modificare la regolazione . Per l’analisi delle start up si segue lo stesso procedimento seguito per le PMI attraverso verifiche a campione e nei differenti settori produttivi FASE 3 :MISURAZIONE DEI TEMPI DI PROCEDIMENTI Le aree di regolazione individuate prioritariamente sono : - edilizia ( quanto tempo occorre per rilascio di un permesso di costruzione , di una licenza , etc.?); - ambiente ( quanto tempo occorre per la conclusione di una procedura di VIA?) ; - paesaggio e beni culturali. La misurazione ha ad oggetto le procedure da semplificare dalla parte dei cittadini a seguito della acquisizione dei dati che emergono dalla consultazione telematica e sulla base del confronto con regioni ed enti locali, rappresentanti di associazioni categoriali e altri stakeholder . FASE 4: MISURAZIONE DEGLI ONERI REGOLATORI. Gli oneri regolatori si differenziano in : oneri amministrativi (gravanti in vario modo e in differenti forme su cittadini e imprese) e oneri di conformità sostanziale ( per le imprese) 4 La misurazione degli oneri regolatori amministrativi sia per le imprese che per i cittadini: è’ la fase di misurazione dei costi che l’amministrazione fa ricadere sui destinatari delle attività , distinti in 3 categorie : - finanziamenti diretti: somme che sono versate dal cittadino e/o dalle imprese all’amministrazione per lo svolgimento di pratiche , per il pagamento di una serie di diritti e imposte; - finanziamenti di adeguamento : derivanti dall’obbligo di conformare le condotte ai precetti normativi ; - strutturali di lungo termine : misurano gli effetti indiretti derivanti dalla applicazione di normative a imprese e cittadini di natura macroeconomica ( es. come gli interventi hanno influito sui consumi ( domanda) ,sulla produzione ( offerta) e sulla occupazione nel corso di un periodo ? La misurazione degli oneri di conformità sostanziale per le imprese Sono i costi effettivi che l’impresa sostiene per svolgere la propria attività e produrre beni e/o servizi ovvero: - costi per beni di investimento; - costi di produzione ( per acquisto materie prime , personale, prestazioni di terzi, etc.) - costi per la formazione del personale La misurazione dei costi totali avviene coordinando 3 variabili: 1) costo unitario ( in base al procedimento intero) , 2) popolazione ( numero di soggetti onerati) e 3) frequenza( numero di volte in cui il cittadino ha partecipato a procedimenti nel corso dell’anno) ed è effettuata per verificare sia il costo sostenuto da un cittadino- tipo nel corso dell’arco temporale considerato , sia il costo sostenuto nell’arco temporale di riferimento dalle imprese .Per queste ultime , il costo da considerare è quello netto , sottraendo dal calcolo dei costi lordi , i contributi pubblici erogati connessi alla loro attività FASE 5 : LE CONSEGUENZE DELLE RILEVAZIONI Le misurazioni sono effettuate in applicazione dello Standard Cost Model ( SCM ) adottato dalla maggior parte dei Paesi europei e mira , una volta individuato un costo standard , costo -medio per processi , a verificare i costi in eccesso o inutili , rispetto agli obiettivi da realizzare .Sono sottoposte ad esame soltanto le procedure ad “alto impatto” selezionate per aree di regolazione FASI SUCCESSIVE Le fasi successive si sostanziano : nella fase di comparazione sono valutati , gli impatti che le normative europee hanno sullo svolgimento delle attività pubbliche e private in Italia , al fine di procedere a eventuali disapplicazioni se meramente integrative- gold plating); nella fase di valutazioni di impatto :si verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi generali di programma , ovvero il grado di riduzione effettiva del carico burocratico per imprese e cittadini,e si rileva in che modo gli stakeholders valutano l’efficacia degli interventi . Tempi di realizzazione del programma: il programma dovrà essere realizzato come previsto dalla legge nell’arco di un triennio, con aggiornamenti annuali ,nel rispetto del crono programma predisposto dalla struttura competente individuata Struttura competente :Ufficio semplificazione –Dipartimento Funzione Pubblica-Ministero P.A. . Pubblicazione :è pubblicato lo stato di avanzamento della realizzazione del programma su semplificaitalia.gov.it e sui siti delle amministrazioni interessate 5 INFORMATIVE AREA TECNICA 1.COMUNICATO E TESTO BOZZA DEL DDL Ministero Infrastrutture e Trasporti -24 luglio 2014 “ Princìpi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana” e partecipazione alla consultazione pubblica Risulta pubblicato in data 24 luglio 2014 , il comunicato in questione attraverso cui il Ministro competente ha presentato alle amministrazioni pubbliche e ai principali stakeholders , il testo provvisorio del disegno di legge in “rubrica”, composto da 20 articoli .L’obiettivo , si spiega nel comunicato, è di configurare un quadro normativo unitario ,che rinnovi le norme urbanistiche nazionali ,alcune delle quali risalenti agli anni ’40 . La bozza del ddl ,è oggetto di consultazione pubblica on line , aperta sino al 15 settembre 2014, al fine di raccogliere proposte e suggerimenti in materia. Sul sito è reperibile il testo provvisorio del ddl qui di seguito sintetizzato . Una I parte offre una visione sistematica delle competenze ripartite tra Stato-Regioni ed enti locali , con gli strumenti programmatori e operativi di competenza , una seconda parte invece reca disposizioni normanti gli interventi per realizzare politiche di rinnovo urbano. Nel prospetto seguente ,che non riproduce l’impostazione strutturale della bozza di ddl ,per esigenze esemplificative , sono inquadrate sinteticamente le misure proposte dall’Esecutivo , in ambiti di intervento : 1.pianificazione per livelli territoriali :Stato, regioni , Enti locali 2.misure a tutela delle proprietà privata e fiscalità immobiliare 3. misure e interventi per il rinnovo del territorio 4 misure per incentivare l’edilizia sociale La bozza di decreto si chiude con una delega al Governo di adottare una disciplina di riordino e di semplificazione in materia di: -disciplina titoli edilizi; -riorganizzazione S.U.E. e procedimenti - riordino della normativa tecnica sulel costruzioni e sui materiali di costruzione. PIANIFICAZIONE Stato DQS : Lo Stato attiva le politiche del territorio per definirne i princìpi fondamentali adottando una Direttiva Quadro Territoriale da approvarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge , con DPCM previa intesa in Conferenza unificata .Il DQS definisce gli obiettivi strategici di programmazione dell’azione statale Con le Regioni lo Stato adotta programmi di intervento speciale che coinvolgono parti del territorio nazionale in casi di necessità , al fine di rimuovere situazioni si squilibrio territoriale , economico, sociale ( art. 5- co. 2)) Regioni DQR : le Regioni e le province autonome d’intesa con gli enti locali emanano Direttive Quadro 6 territoriali per definire indirizzi di programmazione in ambito regionale , con misure di coordinamento tra politiche territoriali nazionali e regionali , individuando in particolare le densità edilizie ottimali ( art.5- co. 5) Regioni DOTAZIONI TERRITORIALI ESSENZIALI :le DTE ( infrastrutture , impianti , immobili, costruzioni , etc.) sono definite per migliorare l’assetto territoriale .Lo Stato definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle DTE tenendo conto delle diversità territoriali degli enti locali per numero di abitanti, condizioni economiche sociali ; le Regioni entro 180 giorni dalla definizione delle DTE da parte dello Stato individuano con proprie leggi gli interventi necessari per realizzarle .Sono tali quelle che consentono l’erogazione dei servizi afferenti a) salute, assistenza sociale e sostegno delle famiglie; b) istruzione, innovazione e ricerca; c) fruizione del tempo libero, del verde pubblico, della cultura, sport e spettacolo; d) mobilità e accessibilità, trasporto delle persone e delle merci e collettivo, infrastrutture immateriali a rete; e) godimento del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e dell’ambiente; f) sostegno dell'iniziativa economica in coerenza con l’utilità sociale e la sicurezza del lavoro; g) esercizio della libertà di religione e di espressione etico-sociale, di associazione a fini comunitari e culturali; h) servizio abitativo ed edilizia residenziale sociale ( art.6 co. 1 e 2)) Regioni Ambiti Territoriali Unitari . Spetta alle Regioni nell’ambito di disciplina delle dotazioni territoriali essenziali definire gli Ambiti Territoriali Unitari le cui caratteristiche devono essere definite con legge regionale per individuarne limiti di densità edilizia , altezze e distanze di fabbricati.Tutto ciò comporta la soppressione del D.M.LLPP. n. 1444/1968 ( art.6-co. 5 ) Enti locali : pianificazione I Comuni esercitano l’attività di pianificazione del proprio territorio articolata su 2 piani : 1)pianificazione programmatoria : contenuti e procedimenti sono definiti da legge regionale E’ previsto il coinvolgimento dei privati che possono presentare progetti di fattibilità preliminari ai piani urbanistici attuativi , con la facoltà per i Comuni di assegnare premi e incentivi alle proposte reputate migliori 2) pianificazione operativa: le Regioni stabiliscono i tempi di approvazione del piano da parte del Comune non superiore a 5 anni Le regioni incentivano la pianificazione urbanistica intercomunale e definiscono, per contenere l’occupazione di suolo da parte degli insediamenti residenziali e produttivi , le modalità di calcolo del contributo per gli oneri di urbanizzazione ( art.7) MISURE A TUTELA DELLA PROPRIETA’ PRIVATA E FISCALITA’ IMMOBILIARE ( artt.8-9) Le misure a tutela delle proprietà privata sono essenzialmente: 7 - diritto di partecipazione dei privati alla determinazione dei contributi della programmazione territoriale locale - le limitazioni alla proprietà privata necessarie per la programmazione territoriale devono essere giustificati da obiettivi sociali - previsione di misure di compensazione alle limitazioni ai diritti proprietari - Analisi dei bisogni degli abitanti in sede di elaborazione della programmazione territoriale Per la fiscalità immobiliare è previsto che: -le agevolazioni fiscali per unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono individuate con legge dello Stato ; - si applichino riduzioni fiscali per zone a maggiore densità edilizia -si applichino misure agevolative per le locazioni e cessioni di fabbricati di civile abitazione da destinare ad alloggi sociali ; - si possano applicare deduzioni di tributi immobiliari da IRPEF e IRAP - non si applichino le imposte a immobili soggetti a vincoli di interesse geenrale - si applichino tributi locali per servizi indivisibili resi a soggetti non titolari di immobili nel territorio comunale Perequazioni e compensazioni La definizione di misure perequative , di equità sociale ed economica sono definite dalle Regioni Tra le misure di perequazione possono essere contemplate , ad es., la diversificazione di indici di edificabilità in base a classi omogenee di suoli Le compensazioni sono previste in casi di espropri di aree private con l’assegnazione ai proprietari, in sostituzione dell’indennità , di diritti edificatori su altre aree nella disponibilità dei privati espropriati o di terzi.Previsto l’istituto civilistico della permuta ( artt.10-11) I Comuni istituiscono il registro dei diritti edificatori per verificare l’utilizzo di questi nella fase operativo – attuativa dei piani urbanistici comunali ( art.12) Accordi urbanistici tra amministrazione pubblica e privati : si tratta di accordi tra amministrazioni pubbliche e privati i cui contenuti incidono sulla pianificazione territoriale , stipulabili sia nella fase di definizione che in quella operativa .La disciplina in materia di accordi è demandata alla Regione .La risoluzione delle controversie nascenti dagli accordi pubblico-privati è di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ( art.14) POLITICHE PER IL RINNOVO URBANO( artt. 16 e 17) Il rinnovo urbano si attua attraverso la realizzazione degli interventi urbanistici previsti dal D.P.R. n. 380/2001 ( ristrutturazioni , demolizioni , restauro ,etc) per innalzare la qualità dell’abitare e rigenerare il tessuto economico sociale e produttivo . Comuni: le aree da rigenerare sono individuate nella pianificazione urbanistica comunale programmatoria .L’approvazione delle operazioni di rinnovo comportano la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l’indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi di rinnovo possono essere anche effettuati in assenza di una pianificazione operativa o in difformità , previo accordo comune-privati interessati In caso di abbattimenti e ricostruzioni di porzioni di città , deve esservi un preventivo dibattito 8 pubblico da normarsi con legge regionale Gli strumenti per incentivare il rinnovo urbano suolo agricolo sono: - - e contenere in special modo l’occupazione di applicazione di imposte immobiliari commisurate all’indice di densità edilizia , con riduzione delle imposte nelle aree a maggiore densità edilizia ; assegnazioni di premialità volumetriche , purchè si realizzino interventi di miglioramento sismico, acustico, energetico , bioclimatico delle costruzioni , eliminazione degli impatti negativi sul territorio. Tali iniziative devono essere assunte attraverso l’emanazione di legge regionale approvazione di procedure ad evidenza pubblica aperte a tutti gli interessati per predisporre e attuare interventi di rinnovo urbano accordi con i privati se per la realizzazione di interventi di rinnovo debba farsi seguito a procedure espropriative , possibilità di costituire consorzi tra privati che raggiungano una certa percentuale di quota per presentare proposte al Comune EDILIZIA SOCIALE Definizione:E’ definito cosa si intende per edilizia sociale : essa comprende tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e privata per realizzare alloggi sociali ex art. 1- DMIT 22 aprile 2008, n. 32438.Le Regioni , sentiti i Comuni , individuano le categorie beneficiarie ( art. 18) Incentivi( art. 19) : è favorito il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati anche del terzo settore .Gli interventi realizzati da privati individuati tramite procedure ad evidenza pubblica sono regolati dai princìpi di accreditamento o da convenzioni sulla base di norme di legge regionale Per tutti gli interventi si applica la riduzione o l’esonero del contributo di costruzione ( art. 17 DPR n. 380/2001) La realizzazione degli alloggi può avvenire anche attravrso i permessi di costruzione in deroga ( ex art. 14 DPR n. 380/2001) AREA TECNICA E RESPONSABILE TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE 2. COMUNICATO A.N.A.C. 16 luglio 2014 “ Nuovi obblighi in materia di trasparenza per varianti in corso d’opera “-Sito A.N.A.C. In applicazione dell’art. 37 – d.l. n. 90/2014 e con riferimento all’art. 132 co. 1 lett. b), c) , d) del d.lgs. n. 163/2006 , le amministrazioni pubbliche appaltanti sono invitate a trasmettere all’Autorità, per ciascuna variante in corso d’opera, i seguenti atti: Relazione del responsabile del procedimento; Quadro comparativo di variante; Atto di validazione; Provvedimento definitivo di approvazione; avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva 9 di fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell’Autorità lo ritenessero necessario. Le varianti per cui effettuare tali comunicazioni sono quelle ammissibili : - per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; ( art. 132 co. 1 lett b – d.lgs. n. 163/2006 ) ; - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ( art. 132 co. 1 lett.c – d.lgs. n. 163/2006); -nei casi previsti dall'art. 1664, co 2, del codice civile – difficoltà di esecuzione per cause geologiche, idriche e sim , non previste dalle parti che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore per cui questo ha diritto ad un equo compenso – ( art. 132 – co. 2 lett d -d.lgs. n. 163/2006 ). La comunicazione deve essere effettuata per le varianti approvate a decorrere dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ( sintesi Rass.9) La trasmissione è tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.avcp.it, entro il termine di 30 giorni, previsto dalla norma, a decorrere dall’approvazione da parte della stazione appaltante ( per varianti approvate a decorrere dal 25.6.2014 ) In caso di ricorso alla posta ordinaria, l’indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente:Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA-“Trasmissione all’A.N.AC. delle varianti in corso d’opera ex art.37 del D.L.n.90/2014 – cig.appalto n.”. RESPONSABILE TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE 3. COMUNICATO A.N.A.C. 25 luglio 2014-Nuovi obblighi in materia di trasparenza –sito ANAC –Articoli 8 e 13 della legge n. 89/2014 di conversione del d.l. n. 66/2014 Il Comunicato richiama e invita le amministrazioni pubbliche ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni introdotte dal d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89 ( in G.U. 23 giugno 2014 , n. 143 – in vigore dal 24 giugno 2014) agli articoli 8 e 13 . Art.8 d.l. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014 –Trasparenza PUBBLICAZIONI DEI DATI DI BILANCIO E CONSUNTIVI Le pp.aa. sono tenute a ( tali previsioni di cui all’art.8 co. 1 lett.a) hanno comportato la sostituzione dell’art. 29 co. 1 d.lgs. 33/2013 ): 1.Pubblicare adozione documenti e allegati al bilancio preventivo e consuntivo : entro 30 giorni dalla loro 2 Pubblicare i dati relativi al bilancio previsionale e al consuntivo in forma sintetica , aggregata e semplificata anche con rappresentazioni grafiche 10 Le pp.aa. devono inoltre procedere a ( tali previsioni hanno comportato l’inserimento all’art. 29 dopo il co. 1 del co. 1 bis – d.lgs. n. 33/2013 ): 3. Pubblicare e rendere accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con DPCM da adottare sentita la Conferenza unificata PUBBLICAZIONE DELL’ INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO –( art. 8 co. 1 lett.c l. n. 89/2014) Le pp.aa. sono obbligate a: (le seguenti disposizioni modificano l’art. 33-co.1) pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”. ( indicatore annuale dei pagamenti ) Pubblicare dal 2015 , trimestralmente, un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”. ( indicatore trimestrale dei pagamenti ) Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con DPCM da adottare sentita la Conferenza unificata PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI A SPESE E INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI Le amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29, 33 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 , pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo schema tipo e modalità definite con DPCM da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n.66 /2014 L’art. 13 co. 5 bis- L .n 89/2014 PUBBLICAZIONE DATI SUI COMPENSI SOCIETARI L’art. 13 al co. 5 bis stabilisce che Le amministrazioni pubbliche pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse. RAGIONERIA –UFFICIO CONTROLLO VADEMECUM M.E.F. Certificazione dei crediti – 28 luglio 2014 –Sito M.E.F. Il vademecum contiene un chiaro riepilogo sulle fasi e gli adempimenti in capo ai creditori e alle pubbliche amministrazioni interessate in materia di certificazione dei crediti . Se ne riportano i contenuti essenziali : Fase certificazione dei crediti 11 Le amministrazioni pubbliche su istanza del creditore devono certificare gli eventuali crediti vantati nei loro confronti , per somministrazioni , forniture , appalti e prestazioni professionali .Il procedimento di certificazione è gratuito ed è gestito tramite la piattaforma elettronica del M.E.F. accessibile all’indirizzo :http://certtificazionecrediti.mef.gov.it Crediti certificabili L’istanza può essere presentata da : imprese individuali , persone fisiche o società che vantino un credito commerciale non prescritto , certo , liquido ed esigibile , registrato nelle scritture contabili dell’Ente debitore tenuto ad adempiere e per il quale è scaduto il termine di pagamento. Non devono sussistere fattori impeditivi di pagamento , come eccezioni di inadempimento ( art. 1460 cod.civ.), condizioni sospensive contrattuali o contenziosi in corso . Quando presentare le istanze da parte del creditore all’amministrazione debitrice Il creditore può presentare l’istanza in ogni momento .Per ottenere invece la garanzia dello Stato , l’istanza deve essere presentata nel termine stabilito dalla legge A quali amministrazioni il creditore può rivolgersi per richiedere la certificazione del credito Il creditore può richiedere la certificazione del/dei crediti che egli vanti nei confronti di: - amministrazioni statali , centrali e periferiche ( istituti, scuole , istituzioni educative , istituzioni di alta formazione artistica , musicale , coreutica), sovrintendenze per beni culturali , istituti dotati di autonomia speciale elencati all’ art. 15 –D.P.R. n. 233/2007 ; - regioni e province autonome; - enti locali ( comuni , province , comunità montane , città metropolitane , unioni di comuni , comunità isolane ) ,ad esclusione di quelli commissariati per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso; - enti del Servizio Sanitario Nazionale , eccetto gli enti delle regioni sottoposti a piani di rientro per disavanzi sanitari( attualmente Campania e Calabria).Per enti del SSN si intendono le SL, le aziende ospedaliere , gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici anche se trasformati in fondazioni ; aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN , istituti zoo profilattici ( art. 3 –DM 25 giugno 2012) - enti pubblici nazionali - CCIAA e loro associazioni - Tutte le amministrazioni pubbliche rx art. 1 co. 2 d.lgs. n. 165/2001 Il creditore- l’iscrizione alla piattaforma Iscrizione alla piattaforma I creditori che intendono presentare l’istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso P.A. devono necessariamente accreditarsi all’interno della Piattaforma – comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all’utilizzo della Piattaforma 12 Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l’accreditamento alla Piattaforma. Si precisa che un utente può operare per più soggetti creditori, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (tipicamente, un commercialista) ed enti pagatori distinti possono delegare ad operare per loro conto un unico funzionario. In questi casi all’utente vengono attributi diversi ruoli, uno per ciascuno dei soggetti per conto dei quali è accreditato. Le credenziali di accesso sono personali, pertanto un utente che opera con più ruoli accede alla Piattaforma utilizzando sempre la stessa coppia di identificativo e password, indicando il ruolo con il quale intende operare (all’interno di una sessione di lavoro è anche possibile passare da un ruolo ad un altro). Il creditore : trasmissione della richiesta di certificazione e riscontri dell’amministrazione L’istanza consiste nella compilazione di un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente. L’amministrazione debitrice destinataria dell’istanza deve rilasciare la certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza . Se l’amministrazione non rilascia la certificazione entro 30 giorni , il creditore può chiedere alla ragioneria territoriale dello Stato ( quando le amministrazioni che non hanno rilasciato la certificazione , siano amministrazioni statali e periferiche , le regioni e gli enti locali e gli enti del SSN)tramite piattaforma di nominare un commissario sostitutivo ( ad acta) che provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente a rilasciare la certificazione senza oneri aggiuntivi .I Commissari ad acta provvedono entro 50 giorni dalla nomina a certificare il credito o a dichiarare l’inesigibilità o l’insussistenza del credito Nella certificazione rilasciata è indicata la data entro cui l’amministrazione debitrice è obbligata a pagare Il creditore , ottenuta la certificazione può: - Aspettare che la pubblica amministrazione paghi alla scadenza risultante dalla certificazione; - Se intenda utilizzare subito il credito , rivolgersi ad una banca o un intermediario finanziario o presso Equitalia ( o Riscossione Sicilia) o compensare un debito verso l’Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione nell’F24 on line L’amministrazione debitrice L’amministrazione debitrice ricevuta l’istanza del creditore, utilizzando la piattaforma , dopo 13 aver effettuato le verifiche , certifica il credito o ne rileva anche soltanto in parte l’inesigibilità .Se l’amministrazione pubblica a sua volta vanti crediti verso il debitore , la certificazione è al netto delle somme che il creditore deve all’amministrazione. La garanzia dello Stato sui crediti certificati I crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni ,diverse dallo Stato, ( ovvero verso “le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, ,le Città metropolitane , le comunità isolane , le unioni di comuni , loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli IACP , le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300” ) già certificati alla data del 24 aprile 2014, o certificati a seguito di istanza presentata entro il 23 agosto 2014 sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati. Per semplificare il procedimento di cessione , è stata definita una convenzione – quadro tra M.E.F. e ABI che contiene il contratto di cessione –tipo reperibile all’indirizzo http://www.mef.gov.it/primopiano/documenti/2014/Convenzione_quadro__ABI_MEF_cessione_crediti_certi ficati.pdf 14 SCADENZE EXTRA-ORDINARIE Entro il 30 luglio 2014 – Pubblicazioni relative ai consuntivi . Le amministrazioni pubbliche pubblicano sui loro siti istituzionali i documenti e gli allegati al conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione . ( art. 8 – l. n. 89/2014) . Stante il differimento per l’approvazione dei consuntivi al 30 giugno 2014 , il termine entro cui provvedere alla pubblicazione è il 30 luglio 2014) – (Comunicato 29 giugno 2014-Min .Int. ).E’stato modificato l’aryt. 29 co. 1 d.lgs.n. 33/2013 Entro il 31 luglio 2014 : comunicazioni preavviso di recesso dai contratti di locazione : Le pubbliche amministrazioni inclusi i Comuni e le Regioni possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data del 24giugno 2014. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano ( art. 24 l. n. 89/2014) Entro il 31 luglio 2014 : patto di stabilità interno . In applicazione del punto 6 della Circolare n. 6 del 18.02.2014 , i Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti trasmettono semestralmente alla RGS secondo le modalità stabilite dalla Circolare le informazioni su gestioni di competenza ( accertamenti e impegni di parte corrente) e di cassa( pagamenti e riscossioni di parte capitale )al netto delle entrate da riscossione crediti e delle spese per concessioni crediti . Entro il 31 luglio 2014 Versamento dei diritti di segreteria - Ministero Interno 22 marzo 2013 .I comuni e le province determinano trimestralmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria.Il versamento è effettuato entro 30 giorni successivi allo scadere del trimestre (aprilemaggio- giugno) nel quale sorge l’obbligo di versamento .Nonostante l’entrata i vigore del d.l. n. 90/2014 in vigore dal 25 giugno 2014 , che modifica la disciplina relativa ai diritti di segreteria incamerati totalmente dal Comune , è applicabile la disposizione del Comunicato del 22 .03.2014 nelle more di eventuali chiarimenti in materia. Entro il 15 agosto 2014: Monitoraggio debiti delle amministrazioni pubbliche – art. 7 bis – legge n. 64/2013 di conversione del d.l. n. 35/2013 Dal 1 luglio 2014 le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art 4 del d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e succ.modif. Entro il 22 agosto 2014 : Richiesta anticipazioni di liquidità per il pagamento debiti delle Amministrazioni pubbliche verso enti e società partecipate , ex art. 31 – d.l. n. 66/2014 , con la dichiarazione dell’ente locale concedente concernente la verifica di crediti e debiti nei confronti degli enti e società partecipate ( Comunicato M.E.F. 28 luglio 2014, n. 186).La documentazione è reperibile sul sito con link in Comunicato.Il tasso di interesse applicabile alle anticipazioni di liquidità è pari all’1,465% 770 eventuale slittamento del termine di presentazione è stato prorogato dal 31 luglio al 19 settembre 2014 – Riv.Fiscoetasse Per le imprese esecutrici di lavori : Nella sez.Bandi di gara del Ministero Economia e 15 Finanze è stata pubblicata la documentazione relativa alla istituzione e ai requisiti di iscrizione nell’ albo degli esecutori di lavori per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato . La documentazione è reperibile sul sito M.E.F. –sez.Bandi di gara o in “Documenti e pubblicazioni” Le scadenze fiscali ordinarie del mese di agosto possono essere verificate dagli uffici accedendo al sito dell’Agenzia delle entrate –“Scadenziario mese di Agosto” 16 AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI APPALTI E PERSONALE 1.Modalità e criteri di calcolo di compensi spettanti a consulenti esterni con contratti di collaborazione autonoma. Normative di riferimento Tar Lecce – sez.III- sentenza 16 luglio 2014, n. 1844- E’ illegittimo il bando di gara che nell’indicare un compenso professionale per un incarico di lavoro autonomo non motivi i parametri applicati per la sua quantificazione Dalla sentenza emessa a seguito di un ricorso proposto dall’ordine degli ingegneri, che ha impugnato il bando di procedura selettiva, per l’affidamento di un incarico annuale di responsabile di servizio di prevenzione e protezione ex d.lgs. 81/2008 con contratto di lavoro autonomo , per un importo mensile lordo pari a € 1500 , ricorso motivato di fatto dalla esiguità del compenso e di diritto dalla violazione dell’art. 36 – co. 1 Cost , sono traibili le seguenti massime : Ambito di applicazione dell’art. 36 co. 1 – Cost.: determinazione dei compensi nel rapporto di lavoro subordinato - l’art. 36 co. 1-Cost., posto a motivazione di diritto del ricorso di annullamento , recita testualmente “ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa “ .La Corte Costituzionale ha chiarito che la disposizione si applica soltanto ai rapporti di lavoro subordinato per la sinallagmaticità delle prestazioni corrispettive a carico cioè del datore di lavoro e del lavoratore subordinato .Volendo traslare il contenuto della disposizione dal campo dei rapporti di lavoro subordinato al campo dei rapporti di lavoro autonomo , di natura professionale , la disposizione significa che al professionista deve essere riconosciuto un compenso che tenga conto ,a seguito di accertamento e valutazione, dell’attività complessiva svolta , non delle singole prestazioni , criterio che comunque non garantirebbe ugualmente un compenso tale da garantire una esistenza libera e dignitosa . Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che ha ritenuto che il co. 1 dell’art. 36 si applica soltanto al lavoratore subordinato; Criteri per determinare i compensi da lavoro autonomo : d.l. 1/2012 - i criteri per determinare i compensi da lavoro autonomo devono rinvenirsi invece nell’art. 9 -co. 4 del d.l n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012 , che ,seppure ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico , ha stabilito che per gli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche , la misura del compenso deve essere “adeguata all’importanza dell’opera “ e deve pattuirsi indicando per singole prestazioni tutte le voci di costo , incluse spese , oneri vari e contributi a carico del professionista” Ulteriori normative coordinabili con il d.l. n. 1/2012 per determinare compensi da lavoro autonomo : DPR n. 207/2010 e d.lgs. n. 163/2006 - la normativa recepìta nel d.l. n. 1/2014 risulta rafforzata dall’art. 264 co. 1 lett. d) –D.P.R. n. 207/2010, laddove dispone che nel bando di gara devono essere indicate le modalità di calcolo del corrispettivo , dimodochè le amministrazioni non possano limitarsi a generiche e sintetiche indicazioni del compenso , dovendo specificare accuratamente e analiticamente i singoli elementi che compongono la prestazione e descrivere l’iter motivazionale che ha portato a quantificare quel compenso . - In aggiunta , gli artt. 86 e segg del d.lgs. n. 163/2006, in materia di “verifica dell ‘anomalìa delle offerte , precisano che per garantire la qualità delle prestazioni , il corrispettivo stabilito dall’appaltante deve essere proporzionato e sufficiente rispetto all’oggetto dell’appalto .L’appalto deve , cioè, essere aggiudicato a quei soggetti che hanno presentato offerte che, considerate le 17 specifiche caratteristiche delle prestazioni sotto l’aspetto economico , all’insieme dei costi oneri e rischi che l’appaltatore deve sostenere. Specificazioni motivazionali nel bando di gara riferite ai compensi da lavoro autonomo Si può motivare come extrema ratio che l’importo basso sia derivato dalla necessità di conciliare le scarse risorse finanziarie di bilancio disponibili con l’adempimento di obblighi di legge ( in materia di prevenzione e protezione) inclusa la richiesta di collaborazione e disponibilità a professionisti esterni , al fine di evitare la lesione della “dignità professionale” Il bando avrebbe anche potuto richiedere una prestazione gratuita ( Cass.civ. 16966/2005) perché l’onerosità pur essendo un elemento normale del contratto d’opera intellettuale , non è essenziale per la sua validità , ragion per cui un professionista può prestare l’attività gratuitamente per i motivi più vari , come la benevolentia o l’affectio o per motivi di natura sociale o di convenienza , anche per un indiretto vantaggio personale. APPALTI 2. Acquisizione di beni e servizi in economia Corte dei Conti- sez contr. Piemonte - deliberazione 2 luglio 2014, n. 144 –Il novellato art. 33 co. 3 bis – d.lgs. n. 163/2006 impone ai Comuni non capoluogo di provincia di applicare le nuove procedure ex art. 9 co. 4 - l. n. 98/2014 Il quesito posto da un Comun e con popolazione inferiore a 1000 abitanti può acquisire autonomamente lavori , servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite affidamento diretto , come previsto dall’art. 125 co. 8 e 11 del d.lgs n. 163/2006? La funzione consultiva della Corte dei Conti è diretta a fornìre un ausilio all’ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni restando ferma la discrezionalità dell’ente in sede di esercizio delle proprie prerogative gestorie . Il co. 3 bis dell’art. 33 come novellato dall’art. 9 co. 4 d.l. n. 66/2014 stabilisce che tutti i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi: - nell'ambito delle unioni dei comuniex art. 32 TUEL , se esistenti, oppure costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, oppure ricorrendo ad un soggetto aggregatore oppure - ricorrendo alle province, ex legge n. 56/2014 In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Stante il testo su riportato , la legge conferma l’aggregazione obbligatoria per i Comuni ad esclusione per quelli capoluogo di provincia . Non è stato riprodotto nel testo modificato il periodo per cui le disposizioni di cui al co. 3 bis dell’art. 33 non si sarebbero applicate alle acquisizioni di lavori , servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta e nei casi stabiliti dall’art. 125 co. 8 e 11 In assenza di deroghe legislative , non è consentito ai Comuni non capoluogo di provincia acquisire autonomamente lavori, beni e servizi di importo inferiore a 40.000€ ad affidamento diretto , né disapplicare la normativa dettata dall’art. 33 co. 3 bis – d.lgs. n. 163/2006 3 . Affidamenti in house di servizi pubblici a rilevanza economica Corte dei Conti- sez contr. Piemonte - deliberazione 2 luglio 2014, n. 144 –Il novellato art. 33 co. 3 bis – d.lgs. n. 163/2006 impone ai Comuni non capoluogo di provincia di applicare le nuove procedure ex art. 9 co. 4 - l. n. 98/2014 E’ consentito l’affidamento in house di servizi pubblici a rilevanza economica purchè 18 : si eserciti il controllo analogo da parte dei soci , l’attività prevalente sia svolta affidante , sussista la totalità della partecipazione pubblica a favore dell’ente E’ legittimo l’affidamento in house di servizi pubblici a rilevanza economica ( nel caso di specie di trasporto pubblico locale interno di cose o persone , il servizio di smaltimento di rifiuti e il servizio di assistenza di tributi quest’ultimo di natura residuale , tutti motivati dalla indisponibilità di personale comunale per il loro svolgimento) , quando sussistono i seguenti presupposti: - controllo analogo da parte degli enti soci - destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante - totalità della partecipazione pubblica. Inoltre, le attività devono essere preordinate a soddisfare in modo diretto esigenze di una generalità indifferenziata di utenti anche se il servizio è fruibile individualmente .Il servizio deve essere sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall’ente pubblico , per garantire il raggiungimento degli obiettivi oltre a dover determinare il corrispettivo in forma di tariffa. Non può procedersi all’affidamento in house di servizi pubblici , se l’ impresa affidataria ha acquisito un indirizzo commerciale. Sintomatici di tale indirizzo sono : l’ampliamento dell’oggetto sociale, l’apertura obbligatoria della società ad altri capitali , l’estensione territoriale dell’attività della società. L’amministrazione non può decidere discrezionalmente di ricorrere alla gestione del servizio in house poiché è necessaria la motivazione nella convenienza della scelta rispetto alla soluzione di affidamento ad evidenza pubblica. L’opzione tra modalità in house e ricorso al mercato, non è libera , dovendosi basare sui seguenti elementi: a) valutazione interessi pubblici e privati comunali; b) individuazione della modalità più efficiente ed economica di gestione del servizio; c) adeguata istruttoria e motivazione della scelta. Per quanto concerne in particolare il TPL , l’art.61 della l. n. 99/ 2009 consente l’aggiudicazione di contratti di servizio anche in deroga alla disciplina di settore prevedendo la possibilità di affidamento a favore della società la cui partecipazione pubblica non sia totalitaria purchè si abbia il controllo analogo La normativa applicabile è contenuta ne: l’ art. 4 co. 8 d.l. n. 95/2012; l’art.34 co.20 d.l. n. 179/2012 l’art.13 co.25 bis d.l. n. 145/2013 legge n. 147/2013 4. Ritardi di pagamenti di retribuzioni o contributi ai lavoratori dipendenti di una impresa appaltatrice o subappaltatrice di lavori, servizi o forniture di una P.A.- estremi della sentenza tratti da diritto dei servizi pubblici Corte di Cassazione – sez. lavoro- 7 luglio 2014, n. 15432. I dipendenti possono tutelarsi con gli strumenti normati dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 o, in via residuale, procedendo con applicazione dell’ art. 1676 del codice civile .Non è estensibile nei contratti pubblici ,l’art. 29 co. 2 – d.lgs. n. 276/2000 Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione si discute sull’applicabilità dell’art. 29 – co. 2- d.lgs. n. 276/2003 riguardante la responsabilità solidale tra committente e appaltatore anche ai contratti con le amministrazioni pubbliche..Cioè gli obblighi in capo al committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 si applicano se il committente è una p.a.? 19 L’art. 29 al co. 2 nel testo originario ha stabilito che in caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.( omissis) La sez. della Cassazione richiama 2 sopravvenienze ,una normativa e l’altra giurisprudenziale, del 2013 : l’una ex art. 9 co. 1 – d.l. 76/2013 convertito nella legge n. 99/2013 , ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 29 co. 2 – d.lgs. n. 276/2003 non si applicano agli appalti stipulati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 – T.U.P.I. ; l’altra , l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 5/2013, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 29 co. 2 , in riferimento all’art. 76 Costituzione ( nell’analisi del rapporto decreti legislativi , contenuti della legge di delega e poteri del Governo in materia di d.lgs. delegato). Secondo la Corte Cost. ,il giudice rimettente nel lamentare l’eccesso di delega in cui sarebbe incorso il Governo , non avrebbe considerato la novità introdotta all’art. 29 co. 2 dall’art. 1 co. 911 della l. n. 296/2006 che ha sostituito l’art. 29 co. 2 d.lgs. in modo tale da prevedere che " In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, e con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti". Il legislatore , a prescindere dalla disciplina sostanziale introdotta , intervenendo sul co. 2 dell’art. 29 ha rotto il rapporto tra legge delegante e decreto delegato ( nel suo testo originario) , per cui non può richiamarsi come parametro di costituzionalità l’art. 76 Cost. in materia di decreti legislativi emanabili dal Governo sulla base di criteri direttivi posti dalla legge di delegazione parlamentare .Ciò comporta l’irrilevanza del rispetto, da parte della nuova legge che ha innovato l’originario testo , della legge di delega . In termini più semplici cosa significa : significa che il vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legislativo, perché eccedenti rispetto ai contenuti dei criteri direttivi posti nella legge delega del Parlamento, ,potevano essere lamentati se il testo originario del decreto legislativo in vigenza fosse stato quello emanato in diretta attuazione della legge- delega .Nel momento in cui sono intervenute o intervengano modifiche alle disposizioni del decreto legislativo originario ( cioè di modifica a quelle disposizioni emanate in diretta attuazione della legge di delegazione ), significa che il legislatore con legge ( non il Governo per delega) può apportarvi le modifiche che ritenga opportune anche ampliando i contenuti del decreto legislativo .In tal caso la normativa innovata , non incorre più in eccesso di delega perché non sussiste più quel vincolo che legava il Governo alla volontà direttiva del Parlamento. Secondo la Cassazione, la mancanza maggiore riscontrabile sta nel fatto che non sia stato considerato che nel 2006 , il d.lgs. n. 163 , ha normato la materia degli appalti pubblici per gli aspetti riferiti alla tutela dei lavoratori dell’impresa appaltatrice. Dal 1 agosto 2007 , poi, il d.lgs. 31.7.2007, n. 113 ha previsto che con il regolamento attuativo del d.lgs. n. 163 sarebbero state introdotte nell’ordinamento disposizioni a tutela dei diritti dei lavoratori secondo quanto stabilito dal decreto Min. LL.PP. 19.4.2000, n. 145 L’emanato regolamento attuativo – D.P.R. n. 207/2010 al tit. II “ Tutela dei Lavoratori “ ha previsto : - all’art. 4 l’ intervento sostitutivo dell’Amministrazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’impresa-datore di lavoro ; all’art. 5 l’intervento sostitutivo dell’amministrazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’impresa-datore di lavoro all’art. 6 tutele e garanzie in materi a di d.u.r.c. , inclusa l’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da parte dell’amministrazione appaltante Dall’insieme delle disposizioni contenute negli articoli su elencati ,si evince che , a garanzia dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti pubblici , sono stati 20 apprestati una serie di strumenti che consentono agli interessati di avere direttamente dalla pubblica amministrazione committente , il pagamento delle retribuzioni dovute loro dal datore di lavoro da cui essi dipendono e non ricevute , anche per contratti in corso d’opera. Attivando tale forma speciale di tutela , il lavoratore può consentire al committente di applicare apposite sanzioni ( se lo ritenga opportuno) al datore di lavoro inadempiente nei suoi confronti e ottenere un “ pieno ristoro” del proprio credito per le retribuzioni che ad esso spettano ; l’amministrazione può realizzare tale misura anche “ detraendo il relativo importo ( delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro) dalle somme che l’amministrazione deve all’esecutore del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente se è previsto il pagamento diretto ex artt. 37 co. 11 ultimo periodo , 118 co. 3 –primo periodo del d.lgs. n. 163/2006 Dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 207/2010, si desume che gli inadempimenti negli appalti pubblici nei confronti dei lavoratori dell’impresa , sono considerati più gravi rispetto ai mancati pagamenti ai lavoratori delle imprese negli appalti privati, con l’applicazione di una disciplina normativa più garante per gli appalti pubblici , essendo il rapporto trilatero esteso anche all’amministrazione pubblica committente chiamata ad intervenire laddove si ponga in essere un inadempimento contrattuale da parte dell’impresa privata appaltatrice. Qualora i lavoratori dell’impresa appaltatrice non intendano servirsi degli strumenti di tutela di cui al DPR n. 207/2010 , possono ricorrere residualmente alla tutela offerta dall’art. 1676 cod . civ. applicabile anche ai contratti di appalto pubblici .Con l’art. 1676 il lavoratore agisce direttamente contro il committente- pubblica amministrazione per ottenere il pagamento delle retribuzioni dovute .L’applicazione dell’art. 1676 anche agli appalti affidati da una p.a. trova base normativa nell’art. 357 della legge n. 2248/1865 all.F che prevede la possibilità di pagamento diretto dall’amministrazione appaltante al dipendenti dell’impresa , delle retribuzioni da corrispondere .Ciò configura un rapporto diretto tra p.a. committente- ausiliari dell’impresa appaltatrice FINANZE 5 Criteri di contabilizzazione delle anticipazioni dallo Stato alle Regioni per il pagamento di debiti scaduti delle amministrazioni pubbliche, ex d.l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013 Corte dei Conti-Sez.Autonomie – delib. 11.luglio 2014, n. 19 .Le anticipazioni non possono essere considerati mutui a carico degli enti cui sono state erogate e non rientrano nel calcolo dell’avanzo di amministrazione .Sarebbe opportuno per contabilizzarle ,creare un nuovo, apposito fondo vincolato La Sezione Autonomie della Corte dei Conti concorda con l’impostazione in materia elaborata dalla sezione rimettente di controllo Corte Conti Piemonte ( delib Corte Conti-contr. n. 116/2014) Si tratta di una anticipazione di liquidità per ricostruire risorse di cassa necessarie per pagare spese gia finanziate , la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino a un massimo di 30 anni . Con l’anticipazione erogata agli enti territoriali richiedenti , il MEF si sostituisce ai creditori originari dell’amministrazione , dimodochè tale anticipazione non costituisce finanziamento di nuova spesa . Inoltre, andando a coprire anche spese di parte corrente come previsto dall’art. 2 – co. 6 d.l. n. 35/2013, non può parlarsi di un “indebitamento” , che la legge consente soltanto per le spese di investimento , ad esclusione delle spese per cui sussiste una momentanea carenza di liquidità .L’art. 2 co. 6 del d.l. n. 35/2013 infatti stabilisce che il pagamento dei debiti deve riguardare, per almeno2/3, residui passivi in via prioritaria ( e non esclusiva ) di parte capitale, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi o, se inferiori, nella loro totalità. Tali risorse devono, se nulla osti, essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 o per pagare i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta 21 equivalente di pagamento entro 31.12.2012 L’anticipazione di liquidità , ai sensi degli artt. 2 e 3 del dl n. 35/2013 , si distingue dalle operazioni di sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui a norma dell’art. 4 – d.l. n. 35/2013 ) purchè il bilancio ( nel caso di specie regionale) presenti una situazione di equilibrio strutturale e non è qualificabile come rinegoziazione /ristrutturazione di debiti a norma dell’art. 45 – legge n. 89/2014 Pertanto , essendo anticipazioni di somme , non concorrono a determinare il risultato di amministrazione e a produrre quale effetto , un aumento di capacità di spesa della pubblica amministrazione . Quanto sopra , se si pensi, poi, che la misura dell’anticipazione di liquidità alle pubbliche amministrazioni per il pagamento dei debiti verso i fornitori , è stata prevista per rilanciare le imprese , non per il risanamento di bilanci delle amministrazioni Il rimborso allo Stato, produce comunque passività con effetti diluiti nel tempo . ma anziché essere ricompresa nel risultato di amministrazione , tali anticipazioni devono iscriversi tra le passività del conto patrimoniale. Una soluzione percorribile ,per dare un quadro effettivo della situazione economico-finanziaria dell’Ente, sarebbe quella di costituire un apposito fondo vincolato ( es. Fondo destinato alla restituzione di anticipazione ottenuta “ ,) pari all’importo dell’anticipazione assegnata dal MEF , maggiorata degli interessi previsti nel piano di restituzione che si riduce volta per volta , a seguito del rimborso , da parte dell’amministrazione, delle somme alla scadenza prevista , da finanziare con entrate correnti. Sulla base degli orientamenti , le sezioni regionali di controllo verificheranno , nell’ambito delle valutazioni di competenza finalizzate a verificare gli equilibri di bilancio e l’applicazione delle regole di indebitamento , la corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità ex artt. 2 e 3 d.l. n. 35/2013 Le regole di contabilità in tal caso richiedono la neutralità delle anticipazioni erogate dallo Stato, rispetto al risultato di amministrazione nel cui calcolo tali somme, dunque, non rientrano per tutto il periodo in cui sussiste l’obbligo del rimborso dall’amministrazione allo Stato Ciò evita che le somme ricevute a titolo di anticipazione comportino ,se fossero ricomprese nel calcolo per la determinazione del risultato di amministrazione , un incremento di capacità di spesa. 6. Mutui degli enti locali Corte dei Conti – sez. contr. Emilia Romagna 7 luglio 2014, n. 171 . Il meccanismo imposto dall’art. 204 T.U.E.L. deve essere interpretato rigidamente ,senza margini di discrezionalità per gli enti locali La contrazione di un mutuo da parte di un ente locale ,deve essere attentamente verificata per salvaguardare gli equilibri di bilancio dell’ente locale per tutto il periodo di ammortamento ,gia a partire dal primo anno di esso. Le normative in materia applicabili sono: l’art. 1 – co.735 – legge n. 147/2013 modificativo del co. 1 della’rt. 204 TUEL ; l’art. 16 – co. 11 – legge n. 135/2013 , per cui il limite dell’indebitamento deve essere rispettato sin dal primo anno di accensione del mutuo e si può ricorrere ad esso soltanto per finanziare spese di investimento a norma dell’art. 119 Cost., con l’obbligo per gli enti locali di rispettare gli equilibri di bilancio e concorrere a garantire il raggiungimento degli obiettivi da patto di stabilità . La volontà del legislatore di garantire gli equilibri di bilancio trova conferma nell’art. 161 TUEL come modificato dall’art. 43 della legge n. 89/2014 , imponendo agli enti locali di redigere apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e trasmetterli al Ministero dell’Interno , pena la sospensione del pagamento di risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero all’ente locale. Pertanto , il meccanismo imposto dall’art. 204 TUEL deve interpretarsi in maniera rigida senza alcun 22 margine di discrezionalità amministrativa per gli enti locali. PERSONALE – RESPONSABILE TRASPARENZA-RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 7. Partecipazione a concorso Consiglio di Stato – sez.VI- sentenza 4 luglio 2014 , n.3407 –La partecipazione a un concorso “contestabile” non è incompatibile con la volontà di censurarne la sua indizione , posto che la partecipazione è fatta a scopo cautelativo. In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci , l’amministrazione che intende indìre un nuovo concorso deve motivarne dettagliatamente la scelta L’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste soltanto se ci si trovi in presenza di atti , comportamenti o dichiarazioni univoci , posti liberamente in essere dal destinatario dell’atto ,che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne effetti e operatività , tali da far comprendere che il destinatario rinunci sostanzialmente al diritto di agire in giudizio . In presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci , l’amministrazione ,se stabilisce di procedere alla copertura di posti vacanti , con indizione di nuovi concorsi , anziché mediante scorrimento della graduatoria , deve motivare ragionevolmente la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale . Le sopravvenute modifiche normative ( nel caso di specie riguardanti le università ex l. n. 240/2010 ) non motivano sufficientemente la cancellazione delle posizioni di legittimo affidamento in capo ai soggetti idonei inseriti in una graduatoria valida ed efficace , tanto più se nella comparazione delle prove selettive non vi siano differenze di contenuto degli esami , seppur in costanza di sopravvenuta normativa. Quando vigono graduatorie valide , la possibilità di bandìre un nuovo concorso è da considerarsi ipotesi eccezionale poiché contraria ai princìpi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa .La disciplina in materia è contenuta nell’art. 91- co. 4- TUEL , che prevede una efficacia triennale delle graduatorie decorrenti dalla data di pubblicazione delle stesse., per coprire posti che si venissero a rendere mancanti e disponibili , fatta eccezione per quei posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso. Nessuna sopravvenienza normativa e presunta minore professionalità ,è giustificazione ragionevole per indìre nuovi concorsi anziché scorrere le graduatorie. 8. Illegittimità costituzionale di legge regionale in materia di disciplina istituti contrattuali Corte Costituzionale 18 Luglio 2014, n. 211 – E’ illegittima costituzionalmente una legge regionale che disciplini istituti economici del pubblico impiego in maniera difforme da quanto stabilito da leggi statali E’ stata dichiarata illegittima costituzionalmente la disposizione di un articolo di legge regionale che ha riconosciuto a tutti i dipendenti della Regione , a parità di anzianità di servizio , lo stesso trattamento economico ( Retribuzione per indennità di anzianità – RIA) attribuito ai dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale provenienti da altre amministrazioni ( nel caso in questione dall’ANAS ) . La R.I.A. è un istituto retributivo commisurato all’anzianità di servizio preordinato a premiare l’esperienza professionale maturata nel settore in cui è effettuata la prestazione .Nel momento in cui una disposizione regionale ne preveda l’incremento , incidendo sul trattamento economico del dipendente regionale , contravviene alle disposizioni in materia di pubblico impiego e quindi agisce in violazione dell’art. 117 co. 2 lett. l ) “ ordinamento civile”, invadendo la sfera legislativa di competenza esclusiva dello Stato La materia rientra nella potestà esclusiva legislativa dello Stato(’”ordinamento civile” ) sulla base dei seguenti princìpi al fine di : - garantire uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto per la disciplina di rapporti tra privati e che in quanto tali, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale; - garantire che il trattamento economico del dipendente pubblico sia affidato ai contratti collettivi 23 nazionali dimodochè la disciplina del trattamento e più in generale , la disciplina del rapporto di pubblico impiego , rientra nell’”ordinamento civile” a potestà legislativa esclusiva statale. In forza dei su esposti princìpi , è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali che prevedono a favore dei dipendenti delle regioni , indennità non previste da norme statali che incrementano il trattamento accessorio o disciplinano in modo difforme altri aspetti economici del trattamento retributivo nel pubblico impiego. Rispetto al trattamento economico , l’art. 2 co. 3 T.U.P.I. stabilisce che l’attribuzione di trattamenti economici , inclusìvi del trattamento fondamentale e accessorio , può avvenire soltanto in applicazione dei CCNL 9. Illegittima composizione di commissione di concorso Consiglio di Stato- sez. V- Sentenza 28 Luglio 2014, n. 3972 –E’ illegittimamente costituita una commissione di concorso quando tra i componenti vi sia un dirigente sindacale L’illegittima composizione deriva dalla violazione dell’art. 35 T.U.P.I. ,dell’art. 9 del DPR . n. 487/1994 oltrechè da disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 35 - co. 3 lett e) - d.lgs. n. 165/2001 , la composizione delle commissioni di concorso pubblico deve avvenire “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali” Tale disposizione, si legge nel testo della decisione , ha rinvenuto la propria origine in una sentenza della Corte Costituzionale - n. 453/1990- , con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcune norme legislative della Regione Sicilia ,per violazione dell'art. 97 Cost. , nella parte in cui non avevano previsto che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i comuni e le province avrebbe dovuto essere costituita a da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. Il principio d'imparzialità previsto dall’art. 97, I co- Cost. si riflette anche sulla composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici. L’irregolare composizione della commissione di concorso non si verifica soltanto quando sia formata da componenti con incarichi di “dirigenti sindacali” , ma anche quando di essa vi fanno parte “coloro che ricoprono cariche sindacali” , ciò per evitare qualsiasi sviamento dall’imparzialità nelle valutazioni. La carica sindacale, che è assunta a causa della condivisione di una precisa impostazione sulle politiche lavorative del settore, potrebbe sempre influenzare il giudizio del componente INTERPELLI LAVORO 10 Assistenza persona con grave disabilità Risposta ad interpello –Ministero Lavoro e Politiche sociali – 24 giugno 2014, n. 19 Soggetti legittimati a fruìre dei permessi a seguito della modifica recata dall’art. 24 della legge n. 183/2010 all’ art.33 della legge n. 104/1992 Sono legittimati a fruìre dei 3 giorni di permesso mensile retribuito coperto , da contribuzione figurativa , anche in maniera continuativa , prioritariamente il coniuge o il parente affine entro il II grado .Se il genitore o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti , siano deceduti o manchino , la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile è consentita a un parente o affine entro il III grado , anche se le condizioni si riferiscono ad uno soltanto dei soggetti indicati 24 dalla norma Pertanto, per la fruizione dei permessi da parte dei parenti o affini entro il III grado , deve essere dimostrata soltanto la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con grave disabilità si trovino in una delle condizioni stabilite dalla norma 11 . Limitazioni al lavoro notturno ex art. 11 co. 2 b) d.lgs. n. 66/2003 Risposta all’interpello –Ministero Lavoro e Politiche sociali – 26 giugno 2014 , n. 18-. Non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente d’età inferiore a 12 anni Ai sensi dell’art. 18 bis co. 1 del d.lgs. n. 66/2003 , la violazione della disposizione ovvero l’adibire al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso dalla lavoratrice /lavoratore in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore antecedenti il previsto inizio della prestazione , integra un reato contravvenzionale ounito con la pena dell’arresto da 2 a 4 mesi o dell’ammenda da € 516,00 a € 2582 ,00. EDILIZIA 12. Legittimità dell’ordine di demolizione di manufatto abusivo in mancanza di nullaosta paesaggistico ambientale Consiglio di Stato- sentenza 28 luglio 2014, n. 3972 – Non sono suscettibili di sanatoria tacita gli immobili sottoposti a vincolo .In tali casi non si forma il silenzio assenso. Non sono suscettibili di sanatoria tacita gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico – ambientale , poiché è richiesto in ogni caso il parere espresso dell’autorità competente al rilascio.In tali casi non si forma il silenzio- assenso sulla richiesta di condono decorsi i 24 mesi ex art. 35 – legge 47/1985 Nel corso del giudizio , il giudice rileva che , seppur non sussistendo alcun espresso riferimento al rilascio di autorizzazione , da parte del Capo compartimentale marittimo , in una nota interlocutoria del Comune si fa riferimento alla necessità di rilascio di nulla osta regionale , imprescindibile per il susseguente rilascio del titolo edilizio in sanatoria.Non può essere considerata motivazione a supporto del ricorso il fatto che l’interessata proprietaria dell’immobile fosse una “ modesta contadina” essendosi la medesima fatta aiutare da terzi per la predisposizione e la presentazione della domanda di condono . E’ consentito nei giudizi simili , l’applicazione del “ metodo acquisitivo” , metodo che consente al giudice di integrare allegazioni probatorie incomplete , ma che non consente di sostituirsi al ricorrente nel reperire elementi di prova a sostegno delle proprie ragioni. Che deve comunque allegare concreti elementi di riscontro sui vizi che denuncia .In nessun caso ,poi, sono ammessibili censure del tutto generiche o basate su supposizioni 13. Illegittimità di diniego di condono edilizio Consiglio di Stato – sez.V- sentenza 28 luglio 2014, n. 3978 . E’ illegittimo il diniego di condono edilizio motivato soltanto dal contrasto della costruzione con una disposizione di prg E’ illegittimo il diniego di condono edilizio da parte dell’amministrazione comunale motivato da violazioni di vincoli da prg.Le disposizioni contenute nel prg non pongono vincoli tecnici impeditivi alla richiesta di sanatoria edilizia , avendo valore soltanto di previsione di prg superabile “ontologicamente” – si legge nel testo della sentenza- dalla legge statale sul condono edilizio. I vincoli disciplinati dall’art. 32 ( vincoli di in edificabilità relativa) e dall’art. 33 ( vincoli di inedificabilità assoluta) sono quelli previsti da leggi ( quindi tipizzati) e preordinati a tutelare interessi generali differenti e ulteriori rispetto a quelli urbanistici affidati alle scelte dell’amministrazione comunale . La previsione di in edificabilità sull’area sotto l’aspetto urbanistico secondo la disposizione di prg non integrando e facendo riferimento a vincoli vari ( paesaggistici, idrogeologici , archeologici, etc.) non può supportare un diniego di condono Nel caso controverso : - il vincolo idrogeologico sull’area in questione risultava sospeso , ciò che non avrebbe potuto comportare il diniego ; 25 - l’amministrazione comunale avrebbe dovuto richiedere il parere per verificare la condonabilità o meno della costruzione soggetta a sanatoria; il provvedimento di diniego non può basarsi soltanto su una previsione di prg e non su una “acclarata incompatibilità “ delle opere con il vincolo 26
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