CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 01 DEL 23/01/2014 Sommario . Rivalutazione degli immobili e società non operative Monitoraggio fiscale a carico dei contribuenti Cassetto fiscale e studi di settore Imposta sulle transazioni finanziarie Aggiornamento banca dati catastale Alluvione in Sardegna Finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi in Sardegna Registrazione contratti locazione beni immobili Bonus ricerca e sviluppo Nuovo modello per la registrazione contratti di locazione Appalto per costruzione di residenza turistico-alberghiera Ricevute ticket prestazioni ambulatoriali Expò 2015 e Iva Cessioni di acqua di sorgente e Iva Mini Imu e maggiorazione Tares Calcolo usufrutto vitalizio Detrazioni fiscali Autoliquidazione Inail Diritti di segreteria per deposito bilanci Agevolazioni zona franca urbana L`Aquila Nuovi tassi antiusura EDITORE E PROPRIETARIO: Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33 C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli VICE DIRETTORE: Stefano Zanon CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: Quindicinale, agli Abbonati al mensile Ratio. 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Entrate 20.12.2013, n 101/E Per quanto riguarda gli immobili rivalutati ex D.L. 185/2008 (con riconoscimento ai fini fiscali), la circolare n. 11/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei 2 precedenti di cui all’art. 30, c. 2, primo periodo della L. 724/1994 deve avvenire distinguendo tra il “valore non rivalutato” da applicarsi fino al 2012 e il “valore fiscalmente rilevante” da applicarsi a decorrere dal 2013. ● Ai fini del calcolo delle risultanze medie degli immobili (fatti oggetto di rivalutazione ai sensi del D.L. 185/2008) nell’ambito del triennio di riferimento, dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio. ● Di conseguenza, in relazione all’applicazione della disciplina sulle società non operative per il 2013, dovranno essere presi in considerazione: il maggior valore divenuto rilevante a seguito della rivalutazione degli immobili per lo stesso 2013 (essendo il valore rivalutato il “valore fiscalmente rilevante” per quell’esercizio) e il valore non rivalutato dei medesimi immobili per il 2012 e per il 2011 (non essendo per tali periodi efficace – ai fini fiscali – la rivalutazione in esame). Analogamente, per il 2014, dovranno essere presi in considerazione il valore rivalutato degli immobili per il 2014 e per il 2013 (essendo, per quei periodi, il valore rivalutato quello rilevante ai fini fiscali), e il valore non rivalutato degli stessi immobili per il 2012. . Monitoraggio fiscale a carico dei contribuenti ● Circ. Ag. Entrate 23.12.2013, n. 38/E L’art. 4 del D.L. 167/1990, nel testo riformulato dalla L. 97/2013, conferma l’ambito soggettivo dei contribuenti obbligati al monitoraggio fiscale, imponendo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. ● Rispetto alla previgente disposizione, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo. ● Pertanto, tali investimenti e attività devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d’imposta siano di importo inferiore a 10.000 euro (limite finora previsto). ● Inoltre, tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. . Cassetto fiscale e studi di settore ● Comunicato Ag. Entrate 10.01.2014 Nell’ambito del cassetto fiscale i titolari di partita Iva possono accedere via web a una gamma più ampia di informazioni sugli studi, aggiornate fino a Unico 2012. Inoltre, è possibile stampare direttamente dal cassetto fiscale il modello e l’esito degli studi di settore presentati con Unico 2011. . Imposta sulle transazioni finanziarie ● Provv. Ag. Entrate 27.12.2013 E' stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, da presentare in via telematica entro il 31.03 di ogni anno. Pagina 2 CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 01 DEL 23/01/2014 . Aggiornamento banca dati catastale ● Comunicato Ag. Entrate 31.12.2013 E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2013 l’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale, relativa alle particelle di terreno che nel 2013 sono state oggetto di variazioni colturali. ● L’aggiornamento delle informazioni censuarie è stato effettuato sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha predisposto a partire dalle dichiarazioni dei contribuenti titolari delle singole particelle catastali. . Alluvione in Sardegna ● D.L. 30.12.2013, n. 151 I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del D.M.30.11.2013 nelle zone colpite dall’alluvione in Sardegna, dovranno essere effettuati tra il 24.01 e il 17.02.2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. ● Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del predetto decreto, che abbiano subito danni, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di 2 anni. . Finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi in Sardegna ● Provv. Ag. Entrate 17.01.2014 E' stato approvato il modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici di novembre 2013 verificatisi in Sardegna. . Registrazione contratti locazione beni immobili ● Provv. Ag. Entrate 3.01.2014 A partire dal 1.02.2014, l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). ● Per evitare di disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di disporre del tempo necessario per l’adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, sino al 31.12.2014 è possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24. . Bonus ricerca e sviluppo ● Gazzetta Ufficiale 21.01.2014, n. 16 Con decreto 23.10.2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le disposizioni applicative necessarie per l’attuazione del contributo sotto forma di credito di imposta alle imprese, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. ● Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione tutti i soggetti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, titolari di reddito di impresa. Pagina 3 CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 01 DEL 23/01/2014 . Nuovo modello per la registrazione contratti di locazione ● Provv. Ag. Entrate 10.01.2014 E' stato approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello denominato: “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - Contratti di locazione e affitto di immobili”, di seguito “modello RLI”, da utilizzare, dal 3.02.2014, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revoca della cedolare secca. ● Il presente modello sostituisce il modello 69 (Modello di richiesta di registrazione degli atti), esclusivamente in relazione ai seguenti adempimenti: ❍ richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; ❍ proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; ❍ comunicazione dei dati catastali ai sensi dell’art. 19, c. 15 del D.L. 78/2010; ❍ esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca; ❍ denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi. ● A decorrere dal 3.02.2014 e fino al 31.03.2014 è possibile presentare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, oltre al nuovo modello, anche il modello 69. . Appalto per costruzione di residenza turistico-alberghiera ● Ris. Ag. Entrate 14.01.2014, n. 8/E In ragione delle caratteristiche dei complessi immobiliari classificabili come residenze turistico-alberghiere (che constano di unità abitative, nonché di ambienti destinati ai servizi comuni) e dell’autonomia dell'ordinamento catastale rispetto alle norme urbanistiche, è possibile che gli appartamenti siano censiti in una delle pertinenti categorie abitative comprese nel gruppo "A" e le altre porzioni immobiliari nelle altre categorie di pertinenza, ivi compresa la D/2, in coerenza con le caratteristiche tecniche rilevabili, che vincolano la destinazione catastale (categoria). ● Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile alla costruzione del complesso immobiliare in esame, costituito da unità abitative e da unità strumentali, l'imposta è applicabile nella misura ordinaria del 22%. ● Il contratto di appalto per la costruzione dell'immobile potrà essere assoggettato ad aliquota ridotta in caso di compresenza, nel medesimo edificio, di parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, ove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative e uffici e negozi richieste per gli edifici "Tupini". In tale ipotesi, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sarà applicabile l'aliquota IVA nella misura del 10%, ai sensi del numero 127- quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972. ● Alle medesime prestazioni rese nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, sarà, invece, applicabile l'aliquota del 4%, in base alle previsioni del numero 39 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972. . Ricevute ticket prestazioni ambulatoriali ● Ris. Ag. Entrate 15.01.2014, n. 9/E Le ricevute di pagamento rilasciate agli assistiti per il pagamento del contributo alla spesa sanitaria non devono essere assoggettate all’imposta di bollo, ancorché l’importo sia superiore al limite di euro 77,47. Pagina 4 CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 01 DEL 23/01/2014 . Expò 2015 e Iva ● Ris. Ag. Entrate 15.01.2014, n 10/E I partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015 possono chiedere l’esenzione Iva per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni effettuati in relazione alle attività dell’Expo, mediante l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. ● Questa agevolazione è prevista dall’Accordo stipulato tra il Governo italiano e il Bureau International des Expositions, con lo scopo di facilitare la partecipazione delle nazioni all’evento internazionale. In particolare, l’esenzione dall’Iva riguarda le operazioni di importo superiore a 300 euro, limite indicato dall’art. 72, c. 2 del DPR 633/1972. . Cessioni di acqua di sorgente e Iva ● Ris. Ag. Entrate 17.01.2014, n. 11/E L’aliquota Iva agevolata del 10%, di cui al n. 81 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972, è applicabile ai soli corrispettivi dovuti per l’erogazione di acqua “potabile” e “non potabile”, ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete idrica comunale. ● Il suddetto trattamento fiscale agevolato non si può, pertanto, estendere alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, è applicabile l’aliquota Iva ordinaria (22%). . Mini Imu e maggiorazione Tares ● Faq Ministero Finanze Il Ministero delle Finanze ha chiarito che ai fini della mini Imu, per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, ossia l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del Comune. L’importo della mini Imu deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune. ● In tema di Tares, nel caso in cui il Comune non abbia inviato i modelli di pagamento e della maggiorazione standard in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione; nel caso in cui il versamento del tributo relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. In ogni caso l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Amministrazione stessa. . Calcolo usufrutto vitalizio ● D.M. 23.12.2013 Con decreto 23.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 292/2013, è stato aggiornato il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio. Pagina 5 CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 01 DEL 23/01/2014 . Detrazioni fiscali ● Comunicato Mef 21.01.2014 Il Governo ritiene che la sede più opportuna per esercitare l’intervento di razionalizzazione delle detrazioni, così come previsto dal c. 575 della legge di Stabilità 2014, sia la delega fiscale attualmente in approvazione in Parlamento. A tal fine, anche con l’obiettivo di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, il Governo provvederà, con apposito provvedimento, ad abrogare il c. 576 della legge di Stabilità 2014 e, di conseguenza, non vi sarà alcuna riduzione delle detrazioni attualmente in vigore. La copertura sarà assicurata incrementando gli obiettivi di risparmio previsti dalla revisione della spesa. . Autoliquidazione Inail ● Comunicato Mef 22.01.2014, n. 20 La Legge di Stabilità 2014 ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi Inail di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici. Di conseguenza, l’Inail sta provvedendo non solo alle elaborazioni statistiche sugli andamenti infortunistici e sui premi/contributi accertati per determinare le percentuali di riduzione che si applicheranno alle singole imprese, ma anche all'aggiornamento dei software gestionali. ● Al fine di consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16.02.2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro hanno concordato di differire tale scadenza al 16.05.2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data. L’Inail ha precisato che sono posticipati alla stessa data anche i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione, con date di scadenza antecedenti al 16.05.2014. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato. . Diritti di segreteria per deposito bilanci ● D.M. 23.12.2013 Con riferimento ai diritti di segreteria per il deposito dei bilanci, il Decreto interministeriale 23.12.2013 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze per il finanziamento dell’Organismo Italiano di contabilità (OIC), in vigore dal 1.01.2014, ha confermato la misura della maggiorazione per l’anno 2014 di 2,70 euro, relativa alle voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17.07.2012 che passano, rispettivamente, a euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 (con modalità telematica). ● Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70 se il bilancio è presentato su supporto digitale e a euro 32,70 se presentato in modalità telematica. . Agevolazioni zona franca urbana L'Aquila ● Circ. Ag. Entrate 24.12.2013, n. 39/E Le agevolazioni fiscali concesse per la zona franca urbana (ZFU) de L’Aquila decorrono dal periodo d’imposta in corso al 30.07.2013. L’esonero contributivo decorre dai versamenti dovuti successivamente al 30.07.2013. ● Pertanto, le esenzioni dalle imposte sui redditi e dall’Irap, avendo decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 30.07.2013, non possono avere ad oggetto i redditi e il valore della produzione netta prodotti nella ZFU in un periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.07.2013. Pagina 6 CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO 01 DEL 23/01/2014 ● Partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell’attività produttiva; ne sono, invece, esclusi i componenti di natura straordinaria. . Nuovi tassi antiusura ● D.M. 19.12.2013 Sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2013, n. 303 sono state fissate le soglie dei tassi antiusura in vigore dal 1.01.2014 al 31.03.2014. Pagina 7
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