Circolare n. 12 2014 - Novità in Materia

Circolare del 20 gennaio 2014
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Circolare Numero
12/2014
Oggetto
Legge Stabilità 2014 – Analisi delle novità in materia
immobiliare.
Sommario
La legge di Stabilità è intervenuta in materia immobiliare con
riferimento alle locazioni abitative, all’obbligo per i notai di istituire
un conto corrente dedicato ed in materia fiscale preservando le
agevolazioni per coltivatori diretti e IAP e rideterminando l’imposta
di registro ordinaria per l’acquisto di terreni agricoli.
Contenuto
DI SEGUITO L’INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI :
LOCAZIONI ABITATIVE. .............................................................................................................................................................. 1
ATTRIBUITE FUNZIONI DI MONITORAGGIO AI COMUNI. ....................................................................................................... 1
DIVIETO DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE PER IL VERSAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE DI
UNITA’ ABITATIVE. .................................................................................................................................................................. 1
CONTO CORRENTE DEDICATO PER I NOTAI ..................................................................................................................... 2
ISTITUITO IL CONTO CORRENTE DEDICATO PER IL VERSAMENTO DI SOMME PER ATTI DETERMINATI .............................. 2
TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI ................................................................................................................................... 2
MANTENUTE LE AGEVOLAZIONI NELL’ACQUISTO A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP .......................................... 2
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO NELL’ACQUISTO. .................................................................................................... 3
LOCAZIONI ABITATIVE
ATTRIBUITE FUNZIONI DI MONITORAGGIO AI COMUNI
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), con l’articolo 1 al comma 49
attribuisce ai comuni funzioni di monitoraggio sui contratti di locazione anche tramite
l’utilizzo del registro di anagrafe condominiale con l’intento dichiarato di assicurare il
contrasto all’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative.
DIVIETO DI UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE PER IL VERSAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE IMMOBILIARE DI UNITA’ ABITATIVE
Il successivo art. 1 comma 50 interviene sulle modalità di pagamento dei canoni di
locazione di unità abitative rendendo obbligatorio dal 1° gennaio 2014 il regolamento
degli stessi in forme e modalità che ne assicurino la tracciabilità ed escludano l’utilizzo del
denaro contante, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento
delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Unica
eccezione alla norma viene prevista per il pagamento dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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Il divieto di utilizzo di denaro contante nelle locazioni di unità ad uso abitativo, con l’unica
eccezione sopra indicata, e l’obbligatorietà di utilizzo di un mezzo di pagamento che ne
permetta la tracciabilità non è legata ad un importo minimo di utilizzo del denaro
contante che viene escluso qualsiasi sia l’importo del canone.
Per la tracciabilità si dovrà fare riferimento a tutti quei sistemi che consentano
l’indicazione nel pagamento di alcuni dati tra cui l’identificazione dell’ordinante e del
beneficiario per il tramite di un istituto bancario.
CONTO CORRENTE DEDICATO PER I NOTAI
ISTITUITO IL CONTO CORRENTE DEDICATO PER IL VERSAMENTO DI SOMME PER ATTI
DETERMINATI
I commi dal 63 al 67 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014 hanno introdotto il deposito
obbligatorio del prezzo delle compravendite e di altre somme da parte del notaio.
In particolare l’Art. 1 comma 63 delle legge in commento istituisce l’obbligo per i notai di
versamento in apposito conto corrente dedicato di determinate somme:
a) onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a tributi per i quali il notaio
sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati
e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per i quali
sia delegato dall'autorità giudiziaria;
b) somme affidategli e soggette ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei
valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di
imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre
alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri
dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento
della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili
o aziende.
Tali somme andranno a realizzare un patrimonio separato.
Sono poi previste le modalità per lo svincolo delle somme ed alcune particolarità
operative mentre gli interessi maturati su tali conti correnti verranno destinati a sostegno
del fondo per il credito agevolato alle PMI.
La normativa resta in attesa di un decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei
Ministri da adottarsi entro 120 dal 1° gennaio 2014, anche con riferimento all'esigenza di
definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.
TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI
MANTENUTE LE AGEVOLAZIONI NELL’ACQUISTO A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP
L’articolo 1 comma 608 legge di stabilità 2014 conferma l’applicabilità dell’agevolazione
alla cd. Piccola proprietà contadina anche dal primo gennaio 2014 introducendo una
specifica eccezione all’abrogazione generalizzata di tutte le agevolazioni sulle imposte di
registro relative alla compravendita di immobili anche se previste in leggi speciali (art. 10
del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 26 del d.l. 12 settembre 2013, n.
104 – cfr. circolare n. 33/2013).
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I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione
previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) continueranno pertanto ad
usufruire dell’agevolazione nell’acquisto di terreni agricoli e fabbricati pertinenziali
versando l’imposta nella misura agevolata dell’1%.
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO NELL’ACQUISTO
Il successivo articolo 1 comma 609 legge di stabilità 2014 prevede con efficacia dal 1°
gennaio 2014 una rideterminazione al 12% dell’imposta di registro ordinaria per l’acquisto
di terreni agricoli applicabile ai trasferimenti di beni immobili che hanno per oggetto
terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale.
Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento.
Cordiali saluti.
Studio Brunello e Partner
Avv. Lucia Riedi
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