TRIBUNALE DI PALERMO - SEZIONE FALLIMENTARE ILL.MO SIG. G.D. DR. MONICA MONTANTE FALLIMENTO N.193/2013 * * * * AVVISO DI GARA PER AFFITTO DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA EX ART. 104 bis L.F. Il sottoscritto avv. Marco Morici, Curatore del fallimento in epigrafe, PREMESSO a) che con sentenza resa in data 20.12.2013, il Tribunale di Palermo, sez. Fallimentare, ha dichiarato il fallimento n.193/2013 della società F.lli. DI STEFANO S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Aquileia n.116 (Cod. Fisc. e numero iscr. 049281809829 – n. R.E.A. PA225754) esercente attività di esercizio di bar, pasticceria e gelateria, con annesso laboratorio per la produzione, manipolazione e vendita di pasticceria, rosticceria, gelati ed altro b) che con la predetta sentenza il Tribunale ha nominato Curatore l’Avv. Marco Morici, con studio in Palermo, Via Sammartino n.2; c) che la società fallita è proprietaria del ramo di azienda esercente attività di esercizio di bar, pasticceria e gelateria, con annesso laboratorio per la produzione, manipolazione e vendita di pasticceria, rosticceria, gelati ed altro ubicato presso l’esercizio sito in Palermo Via Aquileia 116/120 costituito dai beni materiali (mobili e merce) e immateriali (avviamento) e da quant’altro individuato nell’elaborato peritale depositato in data 13.03.2014 a firma del Professionista incaricato dalla procedura, Dott. Filippo Lo Franco, nonché nel verbale di inventario dei beni mobili e delle merci apprese all’attivo fallimentare depositato in data 28.2.2014; - che detta attività era svolta presso gli immobili di proprietà di terzi sito in Palermo via Aquileia 116/120 in forza di contratti di locazione ritenuti allo stato non opponibili alla Curatela d) che tutti i dipendenti della società fallita sono stati licenziati dalla curatela; e) che, anche al fine di non procrastinare ulteriormente lo stato di inattività dell’azienda, con conseguente pericolo di svilimento del suo valore e del suo avviamento in vista della sua liquidazione durante il tempo necessario alla predisposizione ed approvazione del programma di liquidazione, lo scrivente Avv. Marco Morici ha depositato istanza volta ad ottenere l’autorizzazione a dar corso alla procedura competitiva finalizzata all’aggiudicazione dell’affitto dell’anzidetto ramo di azienda; f) che con provvedimento reso alle date dei 15/16.05.2014, il Sig. Giudice delegato, anche in surroga del Comitato dei Creditori non ancora costituito, ha concesso la chiesta autorizzazione. Tanto premesso, la Curatela rende noto che si darà corso alla procedura competitiva finalizzata all’aggiudicazione del contratto di affitto del ramo aziendale di titolarità della società fallita o alle seguenti condizioni e nei termini appresso indicati: I)OGGETTO DELL’AFFITTO: Ramo di azienda della società fallita esercente attività di esercizio di bar, pasticceria e gelateria, con annesso laboratorio per la produzione, manipolazione e vendita di pasticceria, rosticceria, gelati ed altro ubicato presso l’esercizio sito in Palermo Via Aquileia 116/120 costituito dai beni materiali (mobili e merce) e immateriali (avviamento) e da quant’altro individuato nell’elaborato peritale depositato in data 13.03.2014 a firma del Professionista incaricato dalla procedura, Dott. Filippo Lo Franco, nonché nel verbale di inventario dei beni mobili e delle merci apprese all’attivo fallimentare depositato in data 28.2.2014; **** Nell’affitto del ramo di azienda non saranno inclusi i crediti ed i debiti per rapporti sorti anteriormente alla data dello stipulando contratto, mentre i crediti ed i debiti sorti nel corso dell’affitto, ancorchè non scaduti alla cessazione del contratto, quale che ne sia la causa, rimarranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell’affittuario. Sarà consentito all’affittuario di esercitare l’azienda anche senza l’utilizzo dei segni distintivi che la contraddistinguono. Con riferimento agli immobili presso i quali è ubicato il ramo aziendale, richiamato quanto già rassegnato in premessa, si precisa che rimane espressamente esclusa dal contenuto del contatto di affitto qualsivoglia successione nei rapporti relativi al godimento ed alla detenzione degli immobili anzidetti presso i quali la fallita esercitava la propria attività; Si ribadisce che tutti i dipendenti della società fallita sono stati licenziati dalla curatela 2 Avv. Marco Morici II)CONDIZIONI DELL’AFFITTO a)Durata L’affitto avrà la durata di mesi dodici, a far data dalla stipula del contratto e potrà essere prorogato e/o rinnovato solo previa autorizzazione espressa degli organi della procedura, con esclusione della facoltà per l’affittuario di recedere anticipatamente dal contratto, eccezion fatta per la sola ipotesi di seguito contemplata. Sarà invece facoltà della Curatela recedere anticipatamente, in ogni momento, con preavviso di 15 giorni, ai sensi dell’art. 104 bis L.F. b) Esercizio del recesso del Curatore In caso di esercizio anticipato del recesso da parte della Curatela, ai sensi dell’art.104 bis L.F. è previsto un giusto indennizzo in favore dell’affittuario. Detto indennizzo non spetterà qualora la risoluzione e/o cessazione sia determinata dalla cessione dell’intero compendio aziendale ovvero del ramo aziendale in questione in favore dello stesso affittuario ovvero in favore di terzi all’esito della procedura competitiva finalizzata a detta cessione. In tali ipotesi, è fatto obbligo all’affittuario di provvedere alla riconsegna del ramo di azienda entro quindici giorni dalla richiesta formulata dal curatore, con previsione espressa di una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo. c) Canone di affitto Il canone di affitto annuale non potrà essere inferiore ad € 9.150,00 + IVA annue Il canone mensile di affitto dovrà essere corrisposto improrogabilmente entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni relativo mese locativo, in contanti e/o in assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Curatela, da consegnare nelle mani e al domicilio del curatore, ovvero a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente le cui coordinate ci si riserva di comunicare, restando espressamente escluso ogni altro mezzo di pagamento. Verrà espressamente previsto che il mancato o ritardato pagamento dei canoni nel termine pattuito produrrà di diritto la risoluzione del contratto con contestuale riconoscimento del diritto della Curatela di richiedere, a titolo parziale di danni, il pagamento delle rate di canone ancora non scadute, fatti salvi eventuali maggiori danni. In ogni caso di ritardo nel pagamento del canone, l’affittuario sarà tenuto a corrispondere al locatore gli interessi, dalla data di maturazione di ciascuna rata non pagata a quella del pagamento, calcolati al tasso legale. d) Oneri ed obblighi a carico dell’affittuario 3 Avv. Marco Morici d.1) Versamento, al momento della stipula del contratto, ed a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, di un deposito cauzionale infruttifero pari a 4 mensilità del canone di affitto, a mezzo assegno circolare intestato con clausola non trasferibile alla Curatela fallimentare. Tale somma sarà restituita, entro il termine di trenta giorni dalla riconsegna del ramo aziendale, solo a seguito dell’integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e sempre che l’Affittuaria non abbia, in qualche modo, arrecato danno alla Curatela. Il suddetto deposito cauzionale non potrà mai essere imputato in conto dei corrispettivi dovuti per l’affitto e, pertanto, in nessun caso, l’Affittuaria potrà esimersi dal pagamento delle ultime rate di canone. La Curatela potrà, invece, compensare il debito di restituzione del deposito cauzionale con il credito per gli eventuali canoni non pagati, e relativi accessori, nonché trattenere le somme a titolo di risarcimento di eventuali danni riscontrati. d.2) Obbligo dell’affittuario, pena risoluzione di diritto del contratto, di stipulare con primaria compagnia di assicurazione polizza assicurativa a garanzia di ogni genere di danno (infortuni, r.c.t., danneggiamenti, incendio, furto, ecc.) valida per tutta la durata, anche prorogata, del contratto di affitto. Il contratto prevedrà espressamente che l’affittuario risponderà personalmente di eventuali danni causati al compendio aziendale affittato nonché agli immobili ove viene esercitata l’attività, anche se causati da suoi dipendenti e/o ausiliari e da terzi con espresso esonero del locatore da ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività oggetto del ramo aziendale affittato, nonché per i danni che potessero derivare al locatore, ai locatori degli immobili ove viene esercitata l’attività, all’affittuario stesso, ai suoi dipendenti e/o ausiliari, agli ospiti e ai terzi nel corso dell’affitto. d.3) L’affittuario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese e di tutte le altre spese e oneri, anche di natura fiscale, relative alla gestione del ramo aziendale affittato, tutte incluse e nessuna esclusa. Sarà inoltre tenuto al pagamento di tutte le spese, compreso il compenso notarile, e le imposte inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di affitto che rivestirà le forme dell’atto pubblico o della scrittura priva autenticata con un Notaio, il cui nominativo sarà indicato dal Curatore all’aggiudicatario, impegnandosi a provvedere alla registrazione della contratto entro i termini di legge ed a consegnare l’attestazione dell’avvenuta relativa formalità entro e non oltre il termine di giorni dieci dalla sua esecuzione, in uno alla copia autentica della scrittura riportante gli estremi della suddetta registrazione. 4 Avv. Marco Morici d.4) Obbligo dell’affittuario di gestire la propria attività in conformità alle disposizione di legge ed ai regolamenti vigenti, con espresso esonero per la Curatela da ogni e qualsiasi responsabilità, anche per quanto dovesse derivare dalla eventuale intestazione delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze. In particolare, le eventuali richieste e/o rinnovi di concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze, necessarie per l’esercizio dell’attività, dovranno essere chieste ed ottenute a cura e spese dell’affittuario, con impegno del locatore, ove necessario, a prestare il proprio consenso per addivenire alla voltura e/o annotazione delle stesse. Nell’ipotesi di mancato rilascio e/o ottenimento di qualsiasi autorizzazione, permesso o certificato necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, verrà riconosciuta all’ affittuaria la facoltà di recedere dal contratto, previo preavviso da comunicarsi alla Curatela 30 giorni prima, a mezzo racc.ta a.r. ovvero a mezzo PEC all’indirizzo: avv.marcomorici.fallimenti@pec.it. In siffatta ipotesi i canoni di affitto fino ad allora già corrisposti rimarranno acquisiti alla parte locatrice. Resta espressamente esclusa, in ogni altra ipotesi, la facoltà dell’affittuario di recedere anticipatamente dal contratto. Ove per qualsiasi ragione, prevista o imprevista, (ivi compresa quella relativa al mancato rilascio e/o rinnovo di licenze, autorizzazione, etc.) l’affittuario non potesse usare o sfruttare, secondo i propri intendimenti o scopi, il ramo aziendale oggetto del presente contratto, non potrà comunque richiedere alla Curatela concedente alcuna somma né a titolo di indennizzo né per risarcimento danni e ciò anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, a seguito di controlli effettuati dalle Autorità competenti, risultassero insussistenti le condizioni necessarie per la gestione dell’azienda affittata, indipendentemente dalla loro preesistenza. d.5) Obbligo dell’affittuario di curare l’immagine e lo sviluppo dell’azienda e di tutelare e salvaguardare la stessa, con assunzione dell’impegno di gestire e a conservare il compendio aziendale affittato, le relative attrezzature ed i beni aziendali con la diligenza del buon padre di famiglia, rimanendo, in caso contrario, tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati, secondo le risultanze della perizia effettuata da un perito, all’uopo nominato dal Tribunale Fallimentare, i cui costi e le cui spese saranno a carico dell’affittuario inadempiente. In particolare, il ramo d’azienda verrà concesso in affitto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed in tale stato accettato dall’affittuario che dichiarerà espressamente di averne preso visione e che, ritenutane l’idoneità all’uso ed omessa 5 Avv. Marco Morici ogni eccezione e riserva, esonererà il Fallimento da qualsivoglia responsabilità al riguardo. d.6) Obbligo dell’affittuario di provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinaria dei beni facenti parte del compendio aziendale oggetto del contratto. Nulla sarà dovuto dal locatore all’affittuario per le riparazioni e/o opere di manutenzione sopra descritte; d.7) l canoni per la fornitura di acqua, così come tutte le spese di illuminazione, telefono, gas e di ogni altra fornitura rimarranno ad esclusivo carico dell’affittuario, che si obbligherà a pagarle anticipatamente e direttamente agli enti interessati, provvedendo esso affittuario, ove sia possibile, alla voltura ed alla intestazione a suo nome dei relativi contratti. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l’affittuario non potesse subentrare nei contratti già stipulati, lo stesso si obbligherà, in ogni caso, a pagare direttamente e senza ritardi gli importi per il consumo di acqua, energia elettrica, spese telefoniche ecc., con esonero del locatore da ogni e qualsiasi responsabilità. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al locatore per mancanza, totale o parziale, dell’erogazione dell’acqua o delle altre forniture; d.8) Obbligo per l’affittuario di consentire al Curatore, direttamente o a mezzo di suoi coadiutori e/o collaboratori, anche con accesso sui luoghi, la verifica del compendio aziendale e l’osservanza degli obblighi incombenti sull’affittuario. e) Divieti a carico dell’affittuario Sarà espressamente convenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto, il divieto per l’affittuario: -di apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni agli impianti, ai macchinari, alle strutture ed agli immobili, senza il preventivo consenso scritto del locatore e del proprietario dei locali; -di adibire il ramo aziendale locato ad uso diverso da quello convenuto o comunque di sublocarlo in tutto o in parte e di cedere ad altri il contratto senza il consenso scritto della curatela del fallimento; -di compiere atti o attività tendenti a rendere difficoltosa o antieconomica la visione del compendio aziendale da parte di terzi o scoraggiarne le iniziative per l’acquisto. f) Migliorie e addizioni. Eventuali migliorie, addizioni che verranno eseguite sul compendio aziendale affittato, anche se autorizzate dalla Curatela, resteranno a quest’ultimo acquisite senza che l’affittuario possa pretendere alcunchè, salva sempre la facoltà della 6 Avv. Marco Morici Curatela concedente di richiedere il ripristino a spesa e cura dell’affittuario relativamente a quelle opere che la curatela riterrà di non acquisire g) La prelazione in caso di cessione Sarà riconosciuto in favore dell’affittuario il diritto di prelazione del ramo di azienda, ai sensi dell’art.104 bis L.F., che andrà esercitato una volta esaurito il procedimento di determinazione del prezzo sulla base del predisponendo programma di liquidazione ex art.104 ter L.F. In particolare, esaurita la procedura per la definitiva determinazione del prezzo di vendita del ramo di azienda, il Curatore provvederà a comunicarne l’esito entro il termine di dieci giorni, a mezzo lettera raccomandata a. r., o comunicazione PEC all’Affittuaria, la quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Decorso il termine di cinque giorni senza che l’Affittuaria si sia pronunziata tramite invio di raccomandata a.r. o comunicazione all’indirizzo PEC della procedura, il diritto di prelazione si intenderà estinto a tutti gli effetti di legge, senza alcuna pretesa, diritto o ragione vantabile nei confronti della Curatela o dall’Aggiudicatario definitivo. La risposta contenente condizioni anche solo parzialmente diverse da quelle proposte, equivarrà a rinunzia al diritto di prelazione. Resta inteso che tale diritto di prelazione non avrà alcuna efficacia, laddove la cessione avesse ad oggetto l’intero compendio aziendale di cui è titolare la società fallita. h) Obbligo di rilascio del compendio aziendale e avviamento Alla cessazione del contratto, quale che ne sia la causa, è fatto obbligo per l’affittuario di provvedere a rilasciare in favore della Curatela il compendio aziendale affittato ed i beni che lo compongono in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il deperimento delle merci e dei beni derivante dall’uso normale e ordinario degli stessi. Le parti procederanno alla redazione dell’inventario dei beni aziendali da restituire. L’affittuario sarà responsabile della mancanza dei cespiti cedutigli in affitto o del loro danneggiamento e dovrà, a scelta del locatore o sostituirli o corrisponderne il controvalore al prezzo di mercato. Poiché trattasi di azienda commerciale e quindi l’avviamento fa parte integrante dell’affitto, alla fine dello stesso, l’affittuario non avrà diritto ad alcuna indennità sostitutiva dell’avviamento commerciale, che si appartiene alla curatela del fallimento. 7 Avv. Marco Morici Salvo quanto previsto al superiore punto B), in tutte le atre ipotesi di cessazione del contratto (a mero scopo esemplificativo, scadenza naturale, risoluzione di diritto, etc), decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni dalla richiesta di riconsegna dell’azienda formulata dal Curatore, verrà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo. III)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTADELL’AFFITTO L’offerta intestata a “Curatela del fallimento n.193/2013 – Tribunale di Palermo”, dovrà pervenire in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 giugno 2014, presso lo studio del Curatore in Palermo, Via Sammartino n.2 e dovrà contenere, a pena di inammissibilità della stessa: 1) Indicazione delle generalità dell’offerente comprensive del recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica) corredata da copia di documento di identità in corso di validità e, nel caso di società, da visura o certificazione camerale aggiornata con generalità del legale rappresentante e copia del documento di identità in corso di validità di quest’ultimo; 2) l’indicazione del canone annuale offerto che non potrà essere inferiore a quello indicato al superiore punto II) c) con dichiarazione di disponibilità a stipulare il contratto di affitto entro e non oltre gg. 15 dalla comunicazione del Curatore dell’aggiudicazione definitiva; 3) Sottoscrizione dell’offerente o, se società, del legale rappresentante della stessa e potrà essere effettuata personalmente o a mezzo mandatario munito di procura speciale; 4) Dichiarazione espressa di ben conoscere il compendio aziendale da affittare, così come individuato e descritto nell’elaborato peritale di stima a firma del consulente della procedura, Dott. F. Lo Franco e nell’inventario fallimentare e di aver preso visione di tutte le condizioni indicate nel presente avviso senza aver nulla da osservare e contestuale dichiarazione di accettazione del compendio aziendale come visto e piaciuto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con espressa rinuncia: a) alle norme concernenti la garanzia per vizi e mancanza di qualità; b) ad ogni contestazione in merito alle indicazioni ed ai valori di stima forniti dalla Curatela. L’offerta che sarà da considerarsi irrevocabile fino al momento della comunicazione di aggiudicazione definitiva ovvero di mancata aggiudicazione dovrà inoltre esser corredata da una cauzione pari ad una mensilità del canone offerto oltre IVA con 8 Avv. Marco Morici assegno circolare intestato con clausola non trasferibile al “Curatela Fall. Di Stefano S.r.l.”, da imputare in caso di aggiudicazione in conto del deposito cauzionale di cui al superiore punto II) d.1) del presente avviso. Detta cauzione sarà invece incamerata definitivamente dalla Curatela in caso di mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario di stipulare il contratto alle condizioni di cui al presente avviso. Una volta che si sarà proceduto alla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il Curatore procederà a comunicare la mancata aggiudicazione agli altri offerenti ed alla restituzione in favore degli stessi della cauzione versata. IV) AVVERTENZE Scaduto il termine sopra indicato per la presentazione delle offerte, gli organi della Procedura valuteranno, a loro insindacabile giudizio e nel più breve tempo possibile, la convenienza delle stesse. Si precisa altresì che sarà privilegiata l’offerta che, a parità di garanzie prestate, contemplerà il canone di affitto più elevato. In caso di pluralità di offerte, è fatto salvo il diritto degli Organi della procedura di indire altra procedura competitiva mediante gara informale tra gli offerenti con rilanci minimi da effettuarsi sulla base dell’offerta più alta pervenuta. Ove la Procedura intenda avvalersi della suddetta facoltà, il Curatore provvederà a darne tempestiva comunicazione. La procedura si riserva, inoltre, di valutare ed accettare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali offerte eventualmente pervenute aventi contenuto difforme da quello contemplato nel presente avviso. Si rappresenta, infine, che il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la Procedura alcun obbligo o impegno di stipula dell’atto ed assunzione di responsabilità di qualsivoglia genere, anche di tipo precontrattuale, nei confronti di quanti avranno presentato offerta né l’insorgere di alcun diritto in favore di costoro (e ciò anche nell’ipotesi di unica offerta), costituendo il presente avviso un mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione del pubblico risparmio. Qualora una o più clausole del presente avviso siano da ritenersi invalide e/o inefficaci, le altre clausole rimarranno valide ed efficaci e la clausola invalida ed inefficace sarà, ove possibile, sostituita dalla corrispondente disposizione di legge. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto di affitto troveranno 9 Avv. Marco Morici applicazione le disposizioni di cui all’art.104 bis L.F. e del codice civile. ***** Per ogni informazione relative alle visite del ramo aziendale, alla visione della relazione di stima a firma del Dott. F. Lo Franco e del verbale di inventario fallimentare e per eventuali ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno prendere contatti con lo studio del Curatore, Avv. Marco Morici – tel. 0916119193; telefax 091321628; PEC: avv.marcomorici.fallimenti@pec.it Palermo, 20 maggio 2014 IL CURATORE Avv. Marco Morici 10
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