Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.07.2014 n

Non paga il mutuo della casa assegnata alla moglie: scatta il reato
Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24.07.2014 n. 33023 (Barbara Vizioli)
In un procedimento di separazione coniugale veniva assegnata
alla sig.ra R.M.A. la casa familiare con collocamento dei figli minori presso quest’ultima e con
determinazione di un assegno di mantenimento per la moglie e per la prole.
Tuttavia, il marito, nonché padre di C. e A., interrompeva la corresponsione dell’assegno di
mantenimento, così come disposto in sede di separazione, dal Dicembre 2004 fino al Marzo 2005
riprendendo poi a versarlo regolarmente nell'Aprile 2005.
Successivamente, dal Gennaio 2007 il marito ometteva la corresponsione dell’importo di € 315,00, a
titolo di rata del mutuo acceso sulla casa coniugale, costringendo la moglie a ripianare il debito con la
banca utilizzando la stessa somma che l'imputato le versava a titolo di mantenimento.
I Giudici di merito condannavano sia in primo che secondo grado l’imputato per il reato di cui all’art. 570
c.p., ravvisando nella condotta dello stesso gli estremi integrativi del reato contestato.
Il sig. L.G. proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello sulla base dei
seguenti motivi di diritto:
1.
In primis perché condannato per un fatto diverso da quello contestato nell’imputazione, che non
faceva riferimento all'omesso pagamento della rata del mutuo;
2. In secundis per erronea applicazione degli artt. 570 e 47 c.p.
In particolare, il secondo motivo del ricorso si fondava sul fatto che i Giudici di merito non avevano
correttamente valutato le ordinanze di rigetto dei ricorsi ex art. 700 c.p.c., proposti della moglie per
ottenere la condanna del marito al pagamento delle rate del mutuo e delle spese condominiali
straordinarie.
I giudici di prime cure avrebbero, dunque, dovuto considerare diversamente l’elemento soggettivo del
reato, attesa l’incolpevole percezione della realtà da parte dell’imputato stesso di far mancare i mezzi
di sussistenza alla propria famiglia, in considerazione che non vi era uno specifico obbligo di natura
civilistica di pagare la rata del mutuo.
Il primo motivo veniva ritenuto inammissibile trattandosi di doglianza rimasta estranea all'interposto
appello e sollevata per la prima volta con il ricorso in Cassazione.
Il secondo motivo veniva ritenuto infondato.
In tema di reati contro la famiglia, ed in particolare di reati tra coniugi, si rende necessario, di volta in
volta, verificare se la condotta dell'un coniuge nei confronti dell'altro assuma connotati di tale gravità
da costituire per il soggetto passivo fonte di stato di bisogno per far fronte ai bisogni primari.
L’art. 570 co. 2 n. 2 c.p. punisce, difatti, “chiunque fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di
età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per
sua colpa.”
Per quanto attiene all’elemento oggettivo del reato, esso si realizza nella condotta di chi fa mancare i
mezzi di sussistenza ai soggetti indicati dalla norma.
Secondo la più recente giurisprudenza nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata
dall’art. 570 comma 2, n. 2 c.p., (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento),
nell’attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono ritenersi
compresi non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma altresì gli
strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del
soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita
quotidiana (ad es.: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di
comunicazione) (Cass. Sez. 6, 13-11-2008/21-1- 2009 n. 2736).
Occorre evidenziare che il concetto di “mezzi di sussistenza” non è ancorato a quello dell’assegno di
mantenimento ma si riferisce alle elementari esigenze di vita del soggetto passivo del reato.
L’ “assegno di mantenimento” attiene, invece, alla valutazione e comparazione delle condizioni socioeconomiche di entrambi i coniugi al fine di tutelare un interesse economico e di credito.
E’ stato, infatti, statuito in giurisprudenza che “In materia di violazione degli obblighi di assistenza
familiare, non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché
la previsione normativa di cui all'art. 570 c. p. non fa riferimento a singoli o ritardati pagamenti, ma ad
una condotta di volontaria inottemperanza con la quale l'agente intende specificamente sottrarsi
all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione.” (Cass. pen. Sez. VI, 04/02/2014, n. 15898).
Da un lato, dunque, per la configurabilità del reato in questione non è necessario che vi sia un obbligo
civilistico di corrispondere determinate somme a titolo di mantenimento, essendo l'illecito in questione
rapportato da un lato, alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto e dall'altro al mancato
apprestamenti dei mezzi di sussistenza da parte di chi, per legge, vi è obbligato; viceversa, il reato non
può ritenersi automaticamente integrato con l'inadempimento della corrispondente normativa civile e,
ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il Giudice penale deve valutarne in concreto la
gravità, ossia l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma tende ad evitare.
L’art. 570 c.p. tutela, infatti, la solidarietà familiare, trovando la sua ratio nella protezione del soggetto
indigente, che versa in stato di bisogno.
E’ ben possibile che anche in caso di totale adempimento dell’obbligato di quanto disposto in sede civile,
l’avente diritto non veda ancora integralmente soddisfatti i propri bisogni e, perciò, l’obbligato è tenuto
ad ulteriori somministrazioni al fine di non incorrere nella condotta sanzionata prevista dalla norma in
esame.
In tema di violazione di assistenza familiare bisogna poi distinguere se l’avente diritto sia un minore o
altro soggetto passivo.
Infatti, qualora la violazione dell’obbligo attenga all’assistenza rivolta ad un minore la condizione dello
stato di bisogno è in re ipsa, in quanto si presume che il minore non sia in grado di provvedere a se
stesso autonomamente, essendo privo della possibilità di avere una propria capacità reddituale. (Cass.
Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715).
Viceversa, qualora il trattamento economico omesso fosse rivolto al coniuge (o ad un ascendente o ad un
soggetto inabile al lavoro) è necessario l’accertamento, da parte del Giudice penale, dell’effettivo stato
di bisogno del soggetto passivo alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.
Infatti, può accadere che nonostante l’inadempimento dell’obbligato, il beneficiario abbia comunque
mezzi propri per far fronte ai bisogni primari.
Fondamentale diviene l’esame dell’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 570 comma 2, n. 2 c.p.
che, ai fini della sua configurazione, richiede il dolo generico, consistente nella volontà cosciente e
libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di assistenza che discendono dalla qualità di coniuge
o di genitore. (Cass. Pen. 33025/2014; Cass. pen. 185/1993; Trib. Firenze Sez. II 19/06/2013; App.
Palermo Sez. IV, 05/12/2013).
Ne discende che non è necessario che condotta dell’agente, che nel caso di specie si manifesta nella
forma omissiva rispetto all’adempimento del proprio obbligo, venga posta in essere dell'obbligato con
l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza agli aventi diritto.
Nel caso in esame i Giudici di merito e di legittimità hanno riscontrato un inadempimento serio e
sufficientemente protratto (e destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente
sulla disponibilità dei mezzi economici della moglie.
L’imputato, infatti, pur riprendendo a versare le somme stabilite dal Giudice civile in favore del coniuge,
ha tuttavia omesso di contribuire al pagamento del mutuo per l'abitazione, in questo modo privando
sostanzialmente la moglie del contributo per il mantenimento, che è stato distratto per il pagamento
del mutuo.
In conclusione, gli ermellini, nel confermare le precedenti pronunce da parte del Tribunale di Avellino e
della Corte di Appello di Napoli, hanno ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 570 c.p. in capo al sig.
L.G. statuendo il seguente principio di diritto: “tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche
l’alloggio familiare sicché è responsabile del reato previsto dall'art. 570 c.p. anche il coniuge che con la
sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la casa in cui vivono: in altri termini la "casa di
abitazione" rientra tra i mezzi di sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori” (cfr.,
Sez. 6, 1 ottobre 1986, n. 12989, Pasquali).
Per approfondimenti:

Master breve in Diritto Processuale Familiare, 5 incontri in aula (25 ore), Altalex Formazione.
(Altalex, 2 ottobre 2014. Nota di Barbara Vizioli)
/ separazione / coniugi / casa familiare / mutuo / assistenza familiare / Barbara Vizioli /
Coniugi, separazione, abitazione familiare, mutuo, inadempimento, reato
Cassazione penale , sez. VI, sentenza 24.07.2014 n° 33023
Tra i mezzi di sussistenza deve ricomprendersi anche l'alloggio familiare, sicché è responsabile del
reato previsto dall'art. 570 c.p. anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla
moglie e ai figli la casa in cui vivono: in altri termini la "casa di abitazione" rientra tra i mezzi di
sussistenza che devono essere assicurati al coniuge e ai minori. (1)
(*) Riferimenti normativi: art. 570 c.p.
(1) Cfr. Cass. Pen., sez. VI, sentenza 1 ottobre 1986, n. 12989.
(Fonte: Massimario.it - 34/2014. Cfr. nota di Barbara Vizioli)
/ coniugi / separazione / abitazione familiare / mutuo / inadempimento / reato /
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 8 maggio - 24 luglio 2014, n. 33023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente Dott. CONTI Giovanni - Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere Dott. BASSI Alessandra - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 28 marzo 2012 emessa dalla Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità
del ricorso;
udito l'avvocato Schettino Annibale che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 15
febbraio 2008 con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato L.G. alla pena di due mesi di reclusione
ed Euro 500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., per essersi sottratto agli obblighi di
assistenza inerenti alla qualità di coniuge e di genitore, omettendo di contribuire al mantenimento della
propria moglie, R.M. A., e dei figli C. e A.; con la stessa sentenza l'imputato è stato condannato al
risarcimento dei danni in favore del coniuge, costituitosi parte civile, con la sospensione della pena
subordinata all'avvenuto risarcimento dei danni entro due mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza.
La Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto integrato il reato con
riferimento all'omesso versamento mensile della somma di Euro 315,00 per il pagamento del mutuo
acceso per l'acquisto della casa coniugale.
2. L'avvocato Annibale Schettino, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 516 c.p.p., art. 521 c.p.p., comma 2 e art. 522 c.p.p.,
comma 1, sostenendo che l'imputato è stato condannato per un fatto diverso da quello contestato
nell'imputazione, che non faceva riferimento all'omesso pagamento della rata del mutuo.
Con il secondo motivo ha denunciato il vizio di motivazione sotto forma del travisamento per omissione
della prova, nonchè l'erronea applicazione degli artt. 570 e 47 c.p. In particolare, si assume che i
giudici di merito non abbiano valutato le ordinanze rese ex art. 700 c.p.c., prodotte agli atti, con cui il
giudice civile ha rigettato le domande volte ad ottenere che l'imputato fosse gravato del pagamento del
mutuo e delle quote condominiali straordinarie, trattandosi di questioni patrimoniali estranee al giudizio
di separazione, escludendo inoltre che tali pagamenti possano rientrare tra gli obblighi di mantenimento
dei figli. Sulla base di tale documentazione i giudici avrebbero dovuto considerare diversamente la
sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendo evidente la incolpevole percezione della realtà
da parte dell'imputato circa l'insussistenza del proprio obbligo al versamento delle rate del mutuo.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non risulta essere stato dedotto nell'atto di appello.
4. Il secondo motivo è infondato.
Deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente il reato di cui
all'art. 570 c.p. anche in ordine al mancato pagamento delle rate di mutuo della casa coniugale.
In particolare, risulta accertato che l'imputato dal dicembre 2004 fino al marzo 2005 ha omesso di
versare le somme stabilite dal giudice civile in sede di separazione, riprendendo a versarle
regolarmente nell'aprile 2005, per poi sospendere dal gennaio 2007 la corresponsione della rata del
mutuo, pari ad Euro 315,00 mensili, acceso sulla casa coniugale, costringendo la moglie a ripianare il
debito con la banca utilizzando la stessa somma che l'imputato le versava a titolo di mantenimento.
Questo Collegio condivide quanto sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui tra i mezzi di
sussistenza deve ricomprendersi anche l'alloggio familiare, sicchè è responsabile del reato previsto
dall'art. 570 c.p. anche il coniuge che con la sua condotta rischia di far perdere alla moglie e ai figli la
casa in cui vivono: in altri termini la "casa di abitazione" rientra tra i mezzi di sussistenza che devono
essere assicurati al coniuge e ai minori (cfr., Sez. 6, 1 ottobre 1986, n. 12989, Pasquali).
Nel caso in esame, l'imputato, pur riprendendo a versare le somme stabilite dal giudice civile in favore
del coniuge, ha tuttavia omesso di contribuire al pagamento del mutuo per l'abitazione, in questo modo
privando sostanzialmente la moglie del contributo per il mantenimento, che è stato distratto per il
pagamento del mutuo.
La Corte territoriale ha, quindi, riconosciuto la situazione di un vero stato di bisogno della persona
offesa, che è dovuta ricorrere all'aiuto economico dei familiari.
Dinanzi a questa ricostruzione dei fatti i motivi dedotti nel ricorso si rivelano del tutto infondati:
nessun rilievo possono avere ai fini della configurabilità del reato i provvedimenti con cui il giudice civile
ha respinto le istanze della moglie trattandosi di profili relativi ad un inadempimento contrattuale;
quanto al profilo soggettivo, si ricorda che il reato in questione presuppone il dolo generico, non
essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con
l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa (Sez. 6, 22
dicembre 2010, n. 785, S.).
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014
( da www.altalex.it )