REGIONE DECRETO CALABRIA DEL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del SSR Calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all' articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) DCA n. 104 del 24 Novembre 2014 OGGETTO: Linee d'indirizzo per la corretta rideterminazione dei fondi contrattuali dell'anno 2014, aventi rilevanza sui costi del personale, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. ( Azione P10.2.3). Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. del _ REGIONE CALABRIA IL COMMISSARIO AD ACTA (per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014) VISTO l'articolo 4, commi l e 2, del Decreto Legge lO Ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 Novembre 2007, n. 222; VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, sottoscritto tra il Ministro della salute, il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della Regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 908 del 23.12.2009 e s.m.i.; RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Presidente pro tempore della Giunta della Regione Calabria è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari da realizzate di seguito riportati: 1. conclusione entro il 15 ottobre 2010 del processo di certificazione della posizione debitoria regionale; 2. riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione-riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; 3. razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale; 4. razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi; 5. interventi sulla spesa farmaceutica convenzionata, per la realizzazione degli obiettivi del Piano; 6. interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, finalizzati al suo riallineamento agli obiettivi programmati in sede nazionale; 7. definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni con l'attivazione, in caso di mancata stipula, di quanto prescritto dall'articolo 8quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle relative tariffe; 8. completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale; 9. attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale; 10. interventi sulla spesa relativa alla medicina di base; 11. revoca o modifica dei provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità di preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati all'attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro; 12. introduzione di misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni - la facoltà di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno o più sub commissari di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di t affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione esecuzione dell'incarico commissariale; dei provvedimenti da assumere in VISTO l'articolo 2, comma 88, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, il quale dispone che per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della predetta legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. VISTO l'art. 15, comma 20, del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale "Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui ali/articolo Il, comma l, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione"; VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri datate 4.8.2010 e 29.10.2013 con le quali sono stati rispettivamente nominati quali sub commissari il Gen. Dott. Luciano Pezzi ed il Dott. Andrea Urbani; VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, da ultimo della riunione del 4 aprile 2014 con particolare riferimento all'adozione dei Programmi operativi 2013-2015; VISTO l'articolo 2, comma 84-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, inserito dall'art. 2, comma 6, lett. b), D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012, che dispone che "In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione, il Consiglio dei Ministri nomina un Commissario ad acta al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83 fino ali/insediamento del nuovo Presidente o alla cessazione della causa di impedimento. Il comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni"; VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19.9.2014 con la quale è stato conferito al Gen. Luciano Pezzi l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, fino all'insediamento del nuovo Presidente della Giunta della Regione Calabria; RILEVATO che con l'anzidetta Deliberazione: a) sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente pro tempore della Regione Calabria con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati; b) è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di: adottare e attuare i Programmi operativi 2013-2015, e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità; rimuovere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, i provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti, anche in relazione alle attribuzioni di funzioni direzionali provvisorie delle aziende sanitarie, valutando altresì, ove necessario, nelle more delle nomine dei vertici aziendali da parte delle nuova giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007. DATO ATTO che in data 09/07/2014 (prot. 157_14/A), è stato trasmesso, in preventiva approvazione, ai Ministeri affiancanti, 10 schema di Programma Operativo 2013 - 2015, riformulato sulla base delle indicazioni contenute nel verbale del 4 aprile 2014; DATO ATTO che nel suddetto P.O., tra le prime azioni da intraprendere relativamente all'intervento operativo "Azioni di governance del personale del SSR", in coerenza con la ridefinizione del fabbisogno di personale e delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR, è prevista la "Riduzione dei fondi della contrattazione integrativa" (azione P10.2.3.); che nel merito la Regione ha provveduto, con DDG n. 3741 del 02/04/2014 (prot.104_14/A), a costituire un apposito gruppo di lavoro con il compito di verificare l'avvenuta rideterminazione dei fondi integrativi aziendali, nel rispetto delle indicazioni previste dai CC.NN .LL. di categoria e dell'art. 9, comma 2 - bis, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (le cui disposizioni sono state prorogate fino al 31/12/2014 ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1, comma 456, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e 1, comma 1, lett. a), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122); che il predetto gruppo di lavoro ha analizzato singolarmente le delibere aziendali approvate negli anni 2010-2013 dalle Aziende del SSR, nonché la tabella 15 del Conto annuale che rileva la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa e la corrispondente destinazione di tali risorse concordata in sede di contrattazione integrativa e la scheda informativa 2, finalizzata a raccogliere specifiche informazioni sempre in tema di contrattazione integrativa; che l'esame degli atti e dei provvedimenti aziendali si è concluso in data 14/10/2014 e, all'esito, è stata redatta apposita relazione acquisita agli atti della struttura commissariale, ESAMINATO il parere CALABRIA-DGPROG-19/08/2014-0000199-P, con il quale i Ministeri affiancanti, prendono atto dell'invio del summenzionato DDG, restando in attesa dello schema di provvedimento di riduzione dei fondi; RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle "Modalità operative per la corretta applicazione dell'art. 9, comma 2bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.," che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; RICHIAMATI: l'Art.9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che "a decorrere dalI gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse da destinarsi al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell 'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dalI o gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo". l'Art. 40, comma 3-quinquies, D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 come novellato dall'art. 54 del D.lgs. n. 150/2009: (((omissis). In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti, del Dipartimento della Funzione Pubblica o del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, è fatto altresì obbligo di recupero nell 'ambito della sessione negoziale successiva. (omissis)"; il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 11/17/CR06/C1 del 10.02.2011, nel testo coordinato con le modifiche ed integrazioni del 13.10.2011, ulteriormente integrato e modificato con atto n. 13/018/CR9/C1 del 07.02.2013, redatto con l'intento di favorire l'omogenea attuazione delle norme introdotte da legislatore in materia di contenimento delle spese di personale, restando comunque prevalenti le eventuali diverse disposizioni ministeriali; l'Art. 71, comma 1, ultimo periodo, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133/2008: "J risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare ifondi per la contrattazione integrativa"; le Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: • Circolare del 15 aprile 2011, n. 12 "Applicazione dell'art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; • Circolare del 2 maggio 2012, n. 16 "Il conto annuale 20 Il - rilevazione prevista dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; • Circolare del 19 luglio 2012 n. 25 "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecrucofinanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)"; • Circolare del 25 marzo 2013, n.15 "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2012) e Monitoraggio anno 2013; • Circolare del 26 aprile 2013, n. 21 "Il conto annuale 2012 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"; • Circolare del 31 marzo 2014, n. 13 "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2013) e Monitoraggio anno 2014"; Circolare del 30 aprile 2014, n. 15 "Il conto annuale 2013 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 200 l, n.165"; la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - protocollo n. 72903 del 16 settembre 2014 (modalità applicative per la corretta applicazione dell' art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78/20 l O, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Quesito); i vigenti CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e del comparto della sanità; VISTA l'istruttoria compiuta dal Dirigente di Servizio quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 e ss. della L.R. 4 settembre 2001 n. 19 e s.m.i.; DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto materialmente dalla Dott.ssa Sabina Scordo, Dirigente del Servizio n. 1; DECRETA Per le motivazioni sostanziale: di cui m premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e DI APPROVARE le "Modalità operative per la corretta applicazione dell'art. 9, comma 2bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.," che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; DI STABILIRE che: al fine di garantire l'omogeneità di applicazione della predetta normativa in ambito regionale, le suddette indicazioni sono immediatamente applicabili; in ogni caso, non possono essere attribuite risorse al personale dipendente in misura superiore all'ammontare complessivo dei fondi deliberati; gli atti, adottati in violazione dei punti sopra decretati sono nulli, configurano precisa responsabilità contabile del Direttore Generale, e del dirigente di struttura responsabile e potranno determinare, previo procedimento in contraddittorio, la decadenza del Direttore Generale; DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1, dell' Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti; DI MANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per la sua esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute; DI DARE MANDATO alla Struttura Commissariale per la trasmissione del presente decreto al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e alle Aziende del SSR; DI DARE MANDATO al Dirigente Generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria. Il Dirigente ~ervizio Dott. VinctJi'(Ferrari el-'Se Il Dir~~?te del Settore Dott,Sr~~colace Il Commissario ~ Dott. c;; Pezzi I Modalità operative per la corretta applicazione dell'art. 9, comma 2bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i. Quadro normativo di riferimento ..• Art. 9, comma 2bis, Legge 30 luglio 2010, n. l22:"a decorrere dal r gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. l, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio"; i Art. 1, comma 1, lettera a) D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122: "le disposizioni recate dall' art. 9, comma l, 2, nella parte vigente, 2-bis e 21 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 (omissis); t Art. 1, comma 456, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014): "All'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010', n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:« e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:« e sino al 31 dicembre 2014 ». (omissis); "A decorrere dal 10 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"; i Art. 40, comma 3-quinquies, D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 come novellato dal'art. 54 del D.lgs. n. 150/2009: "(omissis). In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti, del Dipartimento della Funzione Pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. (omissis)"; "*- Art. 71, comma 1, ultimo periodo, Legge n. 133/2008: ''Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa "; .". Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato: 1. Circolare del 15 aprile 2011, n. 12, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011 - Registro 6 foglio 217 "Applicazione dell'art. 9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; 2. Circolare del 2 maggio 2012, n. 16 "Il conto annuale 2011 - rilevazione prevista dal Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 3. Circolare del 19 luglio 2012 n. 25 "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)"; 4. Circolare del 25 marzo 2013, n.15 "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2012) e Monitoraggio anno 2013; 1 del 26 aprile 2013, n. 21 "Il conto annuale 2012 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"; 6. Circolare del 31 marzo 2014, n. 13 "Rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Istruzioni in materia di Relazione allegata al Conto Annuale (anno 2013) e Monitoraggio anno 2014"; 7. Circolare del 30 aprile 2014, n. 15 "Il conto annuale 2013 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"; 5. Circolare ~ Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - protocollo n. 72903 del 16 settembre 2014(modalità applicative per la corretta applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, del Decreto Legge n. 78/20 lO, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Quesito); 2 Modalità operative ed applicative Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione (risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale), occorre fare riferimento a quelle destinate ai fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento Servizio Sanitario Nazionale M"'o<ate~Oria J_. __. .__ -=CONTRATT====---~ Fondo specifi~2~~ medica, Dirigenza Medica veterinaria Dirigenza e Fondo trattamento Sanitaria risultato Fondo retrib. posizione, Fondo retrib. Dirigenza Fondo retrib. _______ PT A _.. Personale non dirigente I accessorio Fondo retrib. Fondo trattamento Fondo retrib. Fondo fasce, pos.org., Fondo prod.coll. condizioni equiparazione,. miglior. tratto individuale specifico tratto p~-=~~azione individuale ex ind. qualif. e partic.condiz. . e ind. prof.le disagio servo e premio (ex art. 9 C~L j 6.5.10~ I I (ex art. 11 CCNL 6.5.10) (ex art. 8 CCNL 6.5.10) I di lavoro (ex art. 9 CCNL 6.5.10) prestazione e qualità individuale specifico condizioni e qualità equiparazione di lavoro (ex art. lO CCNL 6.5.10) prestazione equiparazione, posizione, .__ . risultato p~siz~~ne, e qualità accessorio risultato Fondo straord. retrib. I (ex art. lO CCNL 6.5.10) (ex art. 8 CCNL.._._. 6.5.10) . ._._._ (ex art. lO CCNL 6.5.10) spec. (ex art. 9 CCNL 31. 7.09) peric. o danno qual. prest.ind. (ex art. 8 CCNL 31. 7.09) Per quanto concerne il rispetto del limite del 2010, e, quindi il vincolo normativo che limita la crescita dei fondi, una volta definito l'ammontare degli stessi per l'anno 20 lO, occorre decurtare, per gli anni 20 Il, 2012, 2013 e 2014, tutte le risorse che eccedono tale ammontare (es. incremento per Ria personale cessato). dei fondi, prevedendo la riduzioin servizio, si determina per cia- • sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al lO gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. • su tutto il personale beneficiario dei fondi medesimi e, quindi, anche quello a tempo determinato in quanto espressamente citato dall'art. l, primo comma di ciascun CCNL; 3 I I (ex art. 7 CCNL 31. 7.09) Va segnalato, preliminarmente, che i due vincoli posti dall'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i., (rispetto limite 2010 e riduzione proporzionale), costituiscono due distinti controlli, da eseguirsi nella successione indicata, in quanto possono dar luogo a due distinte e successive riduzioni. Il vincolo normativo che riduce l'ammontare ne degli stessi in proporzione al personale scuno degli anni 2011,2012,2013 e 2014: I .._ ..J I • sul dato numerico del personale in servizio che deve coincidere, con qualche limitata differenza dovuta alle specifiche istruzioni di compilazione del Conto Annuale, con il dato numerico presente sul conto stesso; • sull'intero ammontare dei fondi contrattuali con la sola eccezione: ~ delle economie aggiuntive effettivamente realizzate ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011; ~ delle quote per la progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 163/2006; ~ dei compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all' Amministrazione; ~ delle risorse contro terzi individuale e contro terzi collettivo (quest'ultimo riferito ad attlvlta non ordinariamente rese dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del d.l. 78/2010); ~ con solo riferimento al personale dirigente, delle reggenze affidate a fronte di cessazioni in regime di art. 9, comma 2-bis della legge 122/2010. Si evidenzia che, ove risultasse problematico comprimere il "Fondo condizioni a seguito di riduzione di personale, si può manifestare l'esigenza di mantenere invariato tale fondo. In tal caso occorre compensare la mancata decurtazione riducendo ulteriormente e corrispondentemente i restanti fondi. di lavoro", In termini generali, atteso che le decurtazioni operate ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, sono da modulare, una tantum, specificamente per ciascuna annualità, tali margini di autonomia debbono in definitiva comportare scelte allocative tali da contemperare le esigenze di operatività nel rispetto rigoroso del vincolo finanziario di cui all'art. 9, comma 2-bis, e dei diversi vincoli previsti dall'ordinamento di legge e contratti in essere. E' opportuno, altreSÌ, segnalare che tra le possibili decurtazioni dei fondi contrattuali vanno ricompresi anche gli eventuali recuperi, entro la sessione negoziale successiva, di somme erogate in accertato superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 54 del D.lgs. 150/2009. Si evidenzia che, qualora la violazione dei vincoli emerga per formale ricognizione di errore materiale connesso a una non corretta interpretazione di talune norme, è necessario che l'azienda, anche in assenza dei controlli previsti dall'art. 40, comma 3-quinquies citato, proceda a: a) prendere atto dell'errore materiale di interpretazione di norme, con ricognizione amministrativa e relativa quantificazione delle risorse erogate in eccesso; b) disporre il formale del recupero delle somme erogate in eccesso "nella sessione negoziale immediatamente successiva", come indicato dall'art. 54 del D.lgs. n. 150/2009; c) inserire,in sede di costituzione del Fondo, delle risorse come quantificate nel precedente punto "a}" fra le voci di decurtazione dello stesso Fondo per la contrattazione collettiva relativa alla tornata contrattuale immediatamente successiva (es. dell'anno successivo); 4 d) prendere atto formalmente della decurtazione parte del tavolo negoziale integrativo. al Fondo apportata, da Si sottolinea, altresì, che i risparmi determinati dalle assenze per malattia di cui all'art. 71, Legge n. 133/2008, non possono essere riutilizzati in qualsivoglia forma né nell'ambito dei fondi contrattuali dell'anno di riferimento, né in quelli riferiti ad anni successivi. Si evidenzia, infine, che nella redazione dell'atto formale di costituzione dei fondi contrattuali, le Aziende devono indicare, tra l'altro, l'ammontare delle decurtazioni operate per effetto: ~ della limitazione della crescita dei fondi 2011, 2012, 2013 e 2014, rispetto all'anno 2010 (esempio, Ria personale cessato); ~ della riduzione dei fondi in proporzione al personale in servizio, con l'esatta indicazione dei presenti all'O l/O 1/20 lO e al 31/12/20 lO, e all'O l gennaio e al 31 dicembre dell'anno di riferimento, nonché la percentuale di decurtazione da operarsi sui fondi; ~ delle somme indisponibili (assenze per malattia). Le Aziende devono: l. trasmettere alla Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute, entro lO giorni dal ricevimento delle presenti linee guida, l'atto formale di costituzione dei fondi contrattuali per l'anno 2014; 2. procedere ai sensi del comma 4 dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001, come innovato dal D.Lgs. 150/2009, e confermato dall'articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione in via permanente sul sito web dei contratti integrativi stipulati, della relativa relazione tecnicofinanziaria, nonché della tabella 15 e della scheda informativa 2 del Conto Annuale. 5
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