Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/5381829 - fax 041/920362 - e-mail: cedve@caf-cia.it) informa FEBBRAIO 2015 Sergio Mattarella 12° Presidente della Repubblica NOTIZIE FLASH IMU terreni montani pag.1 Allevamenti: parametri senza variazioni pag.3 IMU TERRENI MONTANI Il Governo, nel Consiglio dei Ministri straordinario di venerdì 23 gennaio 2015 ha risolto il “pasticcio” dell'Imu agricola montana, fissando nuovi criteri (rispetto a quelli previsti dal DM 28/11/2014) di identificazione dei Comuni, con l’esenzione totale per 3456 di loro (prima erano 1498) e parziale per 655. Inoltre, per coloro che non rientrano nei parametri di esenzione, ha stabilito il termine di pagamento al 10 febbraio 2015. Rammentiamo che il Decreto interministeriale 28 novembre 2014, prevedeva la suddivisione dei Comuni in base all’altimetria, individuati sulla base dell’“Elenco comuni italiani” disponibile sul sito Internet dell’ISTAT, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, identificato con la quota altimetrica della Casa comunale. I Comuni sono suddivisi in tre fasce, in base alla ”Altitudine del centro (metri)” (colonna “P” dell’elenco) in: • Comuni con altitudine pari o superiore a 601 metri: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti (tutti) e ricadenti in tali Comuni erano esenti da IMU. (segue a pag.2) Comunicazione annuale dati Iva pag.4 Certificazione Unica 2015 pag.6 Split Payment su fatture verso PA pag.8 Reddito convenzionale 2015 pag.9 Colf: fasce contributive 2015 pag.10 Autoliquidazione Inail 2015 pag.11 Scadenze pag.14 1 (segue da pag.1) • Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri: i terreni agricoli ricadenti in tali Comuni: - se posseduti da contribuenti con qualifica di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, erano esenti da IMU, - se posseduti da contribuenti senza tale qualifica, erano assoggettati ad IMU. • Comuni con altitudine da zero fino a 280 metri: i terreni agricoli posseduti da qualsiasi contribuente, ricadenti in tali Comuni erano soggetti a IMU. I nuovi criteri adottati con il DM n.4/2015, si rifanno sempre all’“Elenco comuni italiani” elaborato dall’ISTAT. In tale elenco occorre fare riferimento alla colonna “R” “Comuni montani” (anziché la colonna “P”), in cui la sigla: • “T” significa totalmente montano (almeno l’80% del territorio comunale è posto sopra i 600 metri di altitudine), in cui i terreni agricoli (e quelli non coltivati) saranno totalmente esenti da IMU; • “P” significa parzialmente montano, in cui i terreni agricoli (e quelli non coltivati) saranno esenti se posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, • “NM” significa non montano, in cui tutti i terreni saranno assoggettati ad IMU. L’esenzione IMU (colonna “P” terreni agricoli situati in Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri ovvero colonna “R” parzialmente montani), si applica anche nel caso di società agricole IAP. Il comma 3 dell’art.1 Dlgs n. 99/2004, infatti, prevede che la qualifica di IAP può essere riconosciuta anche alle società di persone, società di capitale e cooperative, anche a scopo consortile se lo statuto prevede come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile e che siano in possesso dei seguenti requisiti previsti. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP, l’ulteriore condizione relativa all’iscrizione alla previdenza agricola è rinvenibile nel comma 5-bis, dell’art.1 del Dlgs n. 99/2004, in base al quale: “l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”. La Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, aveva chiarito già che le agevolazioni previste per i CD e IAP, iscritti nella previdenza agricola, si applichino anche nel caso in cui, questi abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. N.B. Si rammenta che il comma 3 dell’art.2 del DM 28/11/2014 ha esteso l’esenzione per prevista dal comma 2 del decreto (colonna “P” terreni agricoli situati in Comuni con altitudine compresa fra 281 e 600 metri ovvero colonna “R” parzialmente montani), anche nel caso di CD e IAP iscritti alla previdenza agricola che concedono in affitto o in comodato il terreno a altri CD e IAP iscritti alla previdenza agricola. Tale casistica agevolativa è richiamata anche nel nuovo decreto n.4/2015. IMU 2014. Il Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio ha stabilito il termine di pagamento dell’IMU per terreni montani per il 2014 (già prorogato al 26 gennaio) al 10 febbraio 2015. Inoltre, relativamente al solo anno d’imposta 2014 ha previsto una sorta di “clausola di salvaguardia”. Infatti, è previsto che per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del DM 28/11/2014 e che invece risultassero imponibili per effetto dei “nuovi” criteri. Quindi, per l’anno d’imposta 2014, per stabilire se un Comune è esente da IMU “Terreni montani”, occorre verificare nell’elenco Istat: (segue a pag.3) 2 (segue da pag.2) • sia la colonna “R” “Comuni montani” (nuovi parametri), • sia la colonna “P” “Altitudine del centro (metri)” (vecchi parametri DM 28/11/2014). BASE IMPONIBILE. Si rammenta che per i terreni agricoli la base imponibile è costituita: • se coltivati o non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (Iap), dal valore ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75 (per il 2012-2013 era 110); • negli altri casi (CD e IAP non iscritti alla previdenza agricola, soggetti nè CD nè IAP), dal valore ottenuto applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25%, per un moltiplicatore è pari a 135. Inoltre, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'IMU limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni: • del 70% dell'imposta sulla parte eccedente i 6.000 euro e fino a 15.500 euro; • del 50% dell'imposta sulla parte eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; • del 25% dell'imposta sulla parte eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro. Nel caso il coltivatore diretto o Iap, iscritto nella previdenza agricola, che possiede e conduce più terreni in Comuni diversi, le riduzioni devono essere calcolate: • proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, • rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste, • alla quota di possesso. Rammentiamo che il comma 692 dell’art.1 della legge di Stabilità 2015, relativamente ai terreni agricoli “montani”, ha confermato che l’imposta dovuta va determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune e che in mancanza della previsione di una specifica aliquota va utilizzata quella ordinaria pari al 7,6‰. Inoltre, l’art.1 comma 669 della Legge n. 147/2013 ha espressamente esonerato i terreni agricoli dalla TASI. ALLEVAMENTI: PARAMETRI SENZA VARIAZIONI E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’7/1/2015, il decreto 18/12/2014 con i parametri da applicare nel biennio 2014-2015 per la determinazione del reddito d’impresa derivante dall’allevamento di animali. Tale attività, infatti, produce reddito agrario, se svolta con mangimi ottenibili per almeno un quarto del terreno, per la parte eccedente tale limite (art.32, comma 2, lettera b, del Tuir) invece produce reddito d’impresa. Per determinare l’importo che confluisce nel reddito d’impresa, si moltiplica il numero di capi eccedenti per il valore medio del reddito agrario per, ancora, un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate. L’art. 56 comma 5, del Tuir, prevede che, con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro delle Politiche agricole e forestali, ogni due anni siano stabiliti: • per ciascuna specie animale, il numero dei capi rientranti nel limite del reddito agrario, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, • il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite, • il coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate. Il decreto per il biennio 2014-2015, pubblicato nella Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2015, conferma i valori fissati con l’omologo decreto del 20 aprile 2006. 3 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA 2015 Con provvedimento del 15 gennaio 2015 sono state approvate le istruzioni per la compilazione del modello (già approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011). L’aggiornamento delle istruzioni si è reso necessario per adeguarle al decreto ministeriale del 17 giugno 2014, che ha previsto nuove disposizioni in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, in sostituzione di quelle contenute nel precedente decreto del 23 gennaio 2004. A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 è l’ultimo anno in cui si dovrà adempiere all’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. Infatti, dal 2016 (periodo d’imposta 2015) la Dichiarazione IVA dovrà essere obbligatoriamente presentata entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce, con eliminazione di questa incombenza. La Comunicazione fu introdotta dall’art. 8-bis, D.P.R. n. 322/98, al fine di consentire il calcolo delle risorse che ciascun Stato membro è tenuto a versare al bilancio comunitario. La Comunicazione dati IVA va presentata dai soggetti obbligati entro il 2 marzo 2015 (il 28 febbraio cade di sabato) esclusivamente in via telematica. Se la Dichiarazione IVA in forma autonoma viene presentata entro il 2 marzo 2015, si è esentati dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA; se invece viene presentata successivamente a tale data o si presenta la Dichiarazione IVA nel modello Unico, si è comunque obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA. La possibilità di presentare la Dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 2 marzo 2015 sussiste sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta (D.L. n. 78/2009), sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (Circolare 25 gennaio 2011, n. 1). Contribuenti obbligati. L'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva riguarda tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della Dichiarazione annuale, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili, oppure non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche. Soggetti esonerati. In linea generale, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i contribuenti che, per l’anno cui si riferisce la comunicazione stessa, sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione annuale Iva e cioè: • i contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 e coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis abbiano effettuati solo operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione annuale Iva per l’effettuazione delle rettifiche ex art. 19bis2. L’esonero non si applica se il contribuente ha registrato operazioni intracomunitarie o siano stati effettuati acquisti per i quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisto oro, argento, rottami, …); • i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 7.000); • persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, Dl 98/2011 (c.d. nuovi minimi); • esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 comma 6 che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari; (segue a pag.3) 4 (segue da pag.2) • imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA; • soggetti passivi d’imposta residenti in altri stati UE, nell’ipotesi di cui all’art. 44 co. 3 DL 331/1993, qualora abbiamo effettuato nell’anno di imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; • soggetti che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni ex L. 398/1991; • soggetti extra UE esercenti attività di e-commerce; • persone fisiche cha hanno realizzato nel 2013 un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale. Si precisa che per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27 co. 3 DL 98/2011) il limite per l’esonero della Comunicazione annuale è pari a 25.822,84 euro (Provvedimento 185825/2011). • soggetti di cui all’art. 74 Tuir; (segue a pag.4) (segue da pag.3) • soggetti sottoposti a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare e preventivo, amministrazione controllata e straordinaria); • contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio (art. 10 DL 78/2009). In questo caso, oltre all’esonero dalla presentazione della Comunicazione, hanno la possibilità di compensare l’eventuale credito Iva superiore a 5.000 euro a decorrere dal 16 marzo 2014. Casi particolari Contabilità separate. contribuenti esercenti più attività con contabilità separata, per obbligo normativo oppure opzione (art. 36 del DPR n. 633/72), sono tenuti a presentare un’unica comunicazione annuale, indicando i dati relativi a tutte le attività esercitate: devono essere esposti gli importi complessivi, ovvero relativi a tutte le attività esercitate, salvo il caso in cui ve ne siano alcune per le quali è previsto l’esonero dalla presentazione della comunicazione. Al ricorrere della suddetta ipotesi, devono essere esposti esclusivamente i dati delle attività soggette all’adempimento. Per determinare il superamento del limite di € 25.000, vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle effettuate nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero. Fusione/Scissione totale. Nell’ipotesi di fusione avvenuta in corso d’anno o di scissione totale che abbia comportato l’estinzione della società scissa, la società incorporante o la società beneficiaria nel caso di scissione deve presentare distinte comunicazioni dati: - la prima contenente i dati delle operazioni effettuate da essa stessa incorporante o beneficiaria durante tutto l’anno d’imposta, ivi comprese quelle effettuate dalla incorporata o scissa nella frazione di mese o trimestre antecedente la data di efficacia della operazione straordinaria; - tante altre, quanti sono i soggetti estinti contenenti i dati delle operazioni effettuate dall’incorporata dall’inizio del periodo di imposta sino all’ultima liquidazione dalla stessa eseguita. In tale comunicazione deve indicare: nel riquadro riservato ai dati del contribuente (partita Iva, codice attività…..), i dati relativi alla incorporata o scissa; -nel riquadro riservato ai dati del dichiarante, i dati della società incorporante o beneficiaria, riportando, in particolare, nel rigo “codice fiscale”, il codice fiscale del rappresentante legale o negoziale della società incorporante o beneficiaria, persona fisica legittimata alla sottoscrizione della comunicazione; nel rigo “codice carica” il valore 9 e nel rigo “codice fiscale società dichiarante” il codice fiscale della società incorporante o beneficiaria. Cessione o conferimento d’azienda avvenuti in corso d’anno. Occorre distinguere se tali operazioni abbiano comportato o meno la cessione del debito o del credito Iva. (segue a pag.4) 5 (segue da pag.3) Nel primo caso (l’operazione ha comportato la cessione del debito/credito Iva), l’obbligo di comunicazione incombe unicamente sul soggetto avente causa (cessionario o conferitario), il quale è tenuto a presentare due distinte comunicazioni, con le modalità illustrate relativamente alla fusione per incorporazione avvenuta in corso d’anno. Nel secondo caso (l’operazione non comportato la cessione del debito/credito Iva), ciascuno dei soggetti partecipanti all’operazione è tenuto a presentare un’autonoma dichiarazione. Quali dati vanno indicati nella comunicazione. Nel modello il contribuente deve riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (oppure il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento) per determinare l'Iva dovuta o a credito. Non vanno indicati: • le eventuali operazioni di rettifica e conguaglio (per esempio, il calcolo definitivo del pro rata), oltre a altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo; • le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta; • il riporto del credito Iva relativo all'anno precedente; • i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito Iva relativo all'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Questi dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati solo nella dichiarazione annuale Iva. Sanzioni. L'omissione della comunicazione dati annuali IVA o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 258 ad euro 2.065, previste dall'articolo 11 del Dlgs n. 471/1997. La natura di semplice "Comunicazione di dati e notizie" implica la non applicabilità in caso di errori dell'istituto del ravvedimento operoso. Non essendo quindi prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. CERTIFICAZIONE UNICA 2015 Il nuovo modello CU “Certificazione Unica”, dal 2015 sostituisce il vecchio modello CUD. Dovrà essere rilasciato dai sostituti di imposta per la certificazione delle ritenute operate su pensionati e dipendenti e per la prima volta quelle effettuate sui lavoratori autonomi per le prestazioni di professionisti con Partita IVA e per le collaborazioni dei collaboratori a progetto e anche occasionali. Il modello è propedeutico alla compilazione della gran parte delle dichiarazioni fiscali e che, per natura, costituisce la rampa di lancio del progetto “dichiarazione precompilata”. La Certificazione Unica mod.2015, dovrà infatti essere utilizzata dai sostituiti di imposta per certificare le ritenute operate su dipendenti e pensionati (che potranno decidere anche di presentare la dichiarazione dei redditi tramite modello 730 2015 precompilato), e certificare per la prima volta le ritenute operate sui lavoratori autonomi. Tale certificazione, dovrà poi essere rilasciata al lavoratore autonomo, al dipendete e al pensionato, entro 2 marzo 2015 (il 28 febbraio cade di sabato). Una volta consegnato il CU 2015 al lavoratore, il sostituito di imposta, provvederà ad inviarlo per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo 2015 (il 7 marzo cade di sabato). Il flusso CU può essere innescato direttamente o tramite intermediari abilitati: l’arrivo in Agenzia è testimoniato da un semplice messaggio di conferma. Solo in un momento successivo, se non ci sono errori, il mittente riceve una ricevuta di presentazione. (segue a pag.7) 6 (segue da pag.6) Se il flusso (inviato prima del termine) viene scartato, è possibile evitare le sanzioni è ritrasmesso entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data della comunicazione in cui è riportato il motivo dello scarto. La nuova comunicazione unica si compone del: • Frontespizio, dove sono indicate le solite informazioni generali: dai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; • Quadro CT, dove saranno indicati i dati nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “Sperimentali”). Deve essere utilizzato solo dai sostituti d’imposta che comunicano per la prima volta i dati richiesti al fine di garantire le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, come conseguenza, ad esempio: di nascita del sostituto nel corso del 2014 o precedente assenza di dipendenti ovvero non hanno mai presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello. Il quadro CT non va compilato: dai sostituti che intendono variare i dati già comunicati in precedenza; in questo caso le variazioni debbono essere comunicate obbligatoriamente con il vecchio modello già in uso negli anni scorsi e nei casi di trasmissione della Certificazione Unica per annullamento o per sostituzione di una precedente. • Certificazione Unica 2015 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Oltre alle informazioni di sempre (quelle relative ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, percepiti nel corso del 2014, e ai contributi previdenziali e assistenziali Inps), la nuova Certificazione unica apre ai dati riguardanti il coniuge, i figli e gli altri familiari a carico del dipendente o pensionato per i quali sono state riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia. È stato infatti, inserito un apposito prospetto che sarà utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per precompilare il modello 730. Il dipendente dovrà, quindi, porre attenzione al dato effettivamente comunicato al sostituto, ma avrà comunque la possibilità di aggiornarlo in dichiarazione. Viene quindi richiesto di indicare per il dipendente con familiari a carico: il coniuge, il primo figlio e i figli successivi, familiari e i figli con disabilità. Per ciascun familiare a carico, saranno indicati il codice fiscale e il numero dei mesi a carico e per figli anche se minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante, e la detrazione al 100% per l’affidamento dei figli. Nell'ultimo rigo, trova spazio invece la casella relativa alle famiglie numerose, che il sostituto dovrà barrare indicando la relativa percentuale di detrazione spettante. Inoltre, vi saranno campi separati per l'indicazione esatta dei redditi percepiti, ossia, se trattasi di redditi da pensione o da dipendente, assegni al coniuge o redditi assimilati, spazio anche ai crediti non ancora rimborsati, agli oneri detraibili e deducibili. Altra novità è l’apposita sezione dedicata alla gestione del bonus Irpef di 80 euro mensili, riconosciuto in busta paga dal datore di lavoro ai dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8.000 e 26.000 euro. Nuovi campi, poi, sono destinati al contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Altra novità introdotta con certificazione unica 2015 è l'inserimento delle somme pagate dalle imprese per i “Lavori socialmente utili” con la quota esente che dovrà essere distinta tra la base imponibile e le ritenute Irpef effettuate, oltre che l'indicazione delle addizionali regionali Irpef e quelle complessive ancora sospese e le ritenute operate e sospese. Nel CU 2015 spazio anche alla nuova sezione dedicata a l’incremento (segue a pag.8) 7 (segue da pag.7) della produttività del lavoro. Confermate, infine, alcune agevolazioni, tra cui l’abbattimento della base imponibile dei redditi erogati ai ricercatori che rientrano in Italia dopo aver maturato un periodo lavorativo all’estero (riduzione dell’80% per le donne e del 70% per gli uomini) e il regime di favore per gli importi corrisposti a titolo di incremento della produttività, tassati, fino al limite di 3.000 euro lordi, con un’imposta sostitutiva del 10%. La vera novità del modello, è la sezione per esporre i dati fiscali di chi ha percepito redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, predisposta seguendo lo schema già previsto nel Mod. 770 semplificato - “Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Il modello 770 per il momento rimane e sarà da trasmettere come consueto entro il 31 luglio di ciascun anno. Il modello di Certificazione Unica dal 2015 dovrà essere compilato da tutte quelle imprese che nel corso del 2014 che si sono avvalse di lavoratori autonomi, quindi collaboratori anche a progetto o occasionali o professionisti con partita IVA. Queste stesse aziende, saranno quindi intese come "datori di lavoro" del lavoratore autonomo e quindi come sostituiti di imposta tenute alla consegna del nuovo CU entro il 2 marzo 2015 al lavoratore autonomo e al suo invio per via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015. Nella nuova sezione dovranno essere indicati i seguenti dati: • Compensi lordi corrisposti al lavoratore autonomo distinguendo tra somme non soggette a ritenuta, imponibili, le ritenute operate in acconto e a titolo di imposta, le addizionali regionali e comunali. • Contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che sono a carico di chi ha richiesto la prestazione, o la collaborazione, e pagato i corrispettivi. In questa sezione va indicata anche la quota dei contributi a carico del lavoratore autonomo. • Dati su rimborsi spesa e ritenute restituite. • Somme corrisposte al lavoratore autonomo in caso fallimento indicando le somme erogate prima del fallimento aziendale, oppure, le somme corrisposte dal curatore fallimentare o dal commissario, a seguito di liquidazione coatta amministrata. N.B. Non è chiaro (ma non sembra), che siano state abrogate le certificazioni delle ritenute d’acconto da rilasciare ai professionisti entro la solita data del 28 febbraio, per cui questo adempimento di fatto duplica quello in scadenza il 9 marzo. SLIT PAYMENT SULLE FATTURE VERSO LA P.A. La lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo art. 17 – ter nel DPR n.633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione (Comuni, provincie, scuole ecc.), che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia. Al cedente/prestatore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura al netto dell’Iva, la quale è corrisposta all’erario direttamente dal soggetto Pa beneficiario delle cessione/prestazione: è quest’ultimo che, in luogo del fornitore, provvede al versamento dell’Iva secondo le modalità e i termini che verranno fissati (segue a pag.9) 8 (segue da pag.8) con il decreto ministeriale. Per espressa previsione di legge, il meccanismo non si applica nei casi in cui l'ente cessionario o committente assume la veste di debitore dell'Iva, ad esempio operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72, acquisti intracomunitari. Vengono esclusi dal meccanismo dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La nuova misura, nelle more del rilascio, ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l’imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1º gennaio 2015. Era dubbio se il nuovo meccanismo trovasse applicazione anche per le fatture già emesse nei confronti della Pa in regime di esigibilità differita, in base all’articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, con incasso delle stesse successivo al 1° gennaio 2015. Con il comunicato stampa n. 7 del 09 gennaio 2015, il MEF ha reso noto che viene esclusa tale possibilità, limitando l’applicazione dello split payment alle sole fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente a tale data. In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Altro dubbio riguardava le modalità pratiche di versamento dell’IVA da parte degli enti pubblici. Infatti, in mancanza del decreto a cui è demandata la fissazione delle modalità e dei tempi di esecuzione del versamento dell’Iva non pagata in forza dello split payment, era ipotizzabile che i soggetti della Pa avessero dovuto mantenere sospeso il versamento dell’imposta, senza essere sottoposti a conseguenze sanzionatorie. Tale ipotesi viene confermata nel comunicato stampa del Mef, che previsa che “fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015”. Successivamente a tale data, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. IL REDDITO CONVENZIONALE 2015 Con il decreto 14/1/2015 del ministero delle Politiche sociali, sono state aggiornate le retribuzioni prestabilite da applicare a chi, con contratto di lavoro dipendente, viene inviato a lavorare fuori dai confini ma mantiene la residenza fiscale in Italia. Il reddito convenzionale si può utilizzare, in sostituzione della retribuzione effettivamente erogata, benefit compresi, ai fini degli adempimenti contributivi (segue a pag.10) 9 (segue da pag.9) e fiscali (art.51, comma 8-bis, del Tuir), per i lavoratori che operano in terra straniera per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi, non necessariamente coincidenti con l'anno solare, in via continuativa e come unico oggetto del rapporto di lavoro tra datore (anche estero) e dipendente. Sono perciò escluse le trasferte o missioni presso clienti stranieri e società collegate. Il contratto deve inoltre prevedere che l'esecuzione delle prestazioni avvenga esclusivamente in territorio straniero e che il dipendente sia collocato in uno speciale "ruolo estero" (circolare n. 207/2000 del Mef). Rimane fuori dall'applicazione del reddito convenzionale chi lavora in uno Stato con il quale esiste un accordo contro le doppie imposizioni, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese estero. Le tabelle inquadrano i lavoratori sulla base delle mansioni (operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti) e di specifici settori produttivi (industria tessile, edile e cinematografica, artigianato, trasporti, credito, assicurazioni, agricoltura, ecc.). Se il lavoratore opera in un settore produttivo non compreso tra quelli nelle tabelle, questa mancanza è considerata motivo ostativo all'applicazione del particolare regime dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 20/2011). La retribuzione convenzionale si riferisce a una mensilità. In caso di inizio o interruzione del rapporto di lavoro nel corso del mese, è possibile conteggiare le singole giornate dividendo l'importo mensile per 26. Per quanto riguarda i datori di lavoro, in caso di contratto superiore ai 183 giorni questi devono operare le ritenute in base al reddito convenzionale già dalla prima retribuzione, con eventuale rettifica in sede di conguaglio, nel caso siano venute meno le condizioni per accedere alla tassazione del reddito sostitutivo. Le aziende che per il mese di gennaio non sono in grado di rispettare i nuovi minimali, possono regolarizzare tale periodo entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla emanazione della relativa circolare Inps, senza aggravio di oneri aggiuntivi. COLF: FASCE CONTRIBUTIVE 2015 L’INPS ha pubblicato, attraverso la circolare n. 12 del 23 Gennaio 2015, le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi per quanto riguarda i Lavoratori Domestici, a seguito della comunicazione di variazione percentuale dello 0,2% nell’indice Istat per il periodo di tempo intercorso tra Gennaio-Dicembre 2013 e Gennaio-Dicembre 2014. Le nuove fasce di retribuzione, valide dal 1° Gennaio 2015, confermano la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’impiego dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF. La retribuzione da considerare ai fini del versamento dei contributi dei lavoratori domestici è stabilita dalla legge, che prevede tre determinate fasce di salario orario convenzionale, cui corrispondono altrettante fasce di retribuzioni effettive. Per quest’anno, i valori contributivi sono stati così determinati: • retribuzione oraria effettiva fino a € 7,88: importo contributo orario € 1,39 (€ 0,35 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,40 (€ 0,35 a carico del lavoratore) senza quota CUAF; • retribuzione oraria effettiva oltre € 7,88 fino a € 9,59: importo contributo orario € 1,57 (€ 0,39 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,58 (€ 0,40 a carico del lavoratore) senza quota CUAF; (segue a pag.11) 10 (segue da pag.10) • retribuzione oraria effettiva oltre € 9,59: importo contributo orario € 1,91 (€ 0,48 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,93 (€ 0,48 a carico del lavoratore) senza quota CUAF; • orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali: importo contributo orario € 1,01 (€ 0,25 a carico del lavoratore) comprensivo quota CUAF; € 1,02 (€ 0,25 a carico del lavoratore) senza quota CUAF. Contributo addizionale. Si rammenta che la Riforma Fornero (art. 2 della L. n. 92/2012) ha sostituito l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) con l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), in parte finanziata da un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico del datore di lavoro. Pertanto, nonostante l’incremento retributivo si è determinata una minore aliquota contributiva dovuta sul contributo Cuaf che ovviamente incide sull’aliquota complessiva. Il contributo aggiuntivo si applica solamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato; mentre restano esclusi i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. I contributi si pagano per trimestri solari, secondo il seguente scadenzario: I trimestre (dal 1° al 10 aprile); II trimestre (dal 1° al 10 luglio); III trimestre (dal 1° al 10 ottobre); IV trimestre (dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo). Per adempiere all’obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità: bollettino MAV precompilato inviato dall’Istituto; circuito “Reti Amiche”; online, sul sito www.inps.it nella sezione: “Servizi online” -> “Cittadino” -> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito; Contact Center, telefonando al numero gratuito 803.164. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015 Con la nota n. 8076 del 17 dicembre 2014, l’Inail ha fornito le istruzioni relative all’autoliquidazione 2014/2015. Fermo restando il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio di autoliquidazione 2014/2015 in unica soluzione e per la prima rata, con determina del Presidente dell’Inail n. 330 del 5/11/2014, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni di cui all’art. 28, comma 4, del DPR n. 1124/1965 è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) anticipando la scadenza normale fissata in precedenza al 16 marzo. Lo scorso anno, sia i termini di presentazione dell’autoliquidazione Inail, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione furono rinviati al 16 maggio 2014 per poter permettere all’Inail di effettuare il ricalcolo delle aliquote a seguito degli sgravi istituiti dal Ministero del Lavoro. Si ricorda che in caso di cessazione dell’attività in corso d’anno, la dichiarazione delle retribuzioni deve invece essere effettuata utilizzando il modello pubblicato in www.inail.it da inviare tramite PEC alla Sede competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio. Rimangono invariate le date stabilite: • per l’autoliquidazione delle nuove aziende; • il termine per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999; • i termini per il pagamento dei premi speciali anticipati, inclusi quelli in rate mensili e trimestrali, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, (segue a pag.12) 11 (segue da pag.11) sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile; • il termine del 30 aprile per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori; • il termine del 16 febbraio per l’invio della denuncia di riduzione delle retribuzioni e l’invio dell’OT20 per la richiesta di riduzione del premio L. 147/2013. Invariati i termini per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno per il pagamento in unica soluzione oppure 16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre per i pagamenti rateali del premio. A tal proposito è opportuno ricordare che il pagamento a rate per l’autoliquidazione Inail va esplicitamente richiesto e che è possibile effettuare il pagamento con un piano di 4 rate annuali, la cui prima scadenza può essere fissata a Febbraio o a Giugno (accorpamento di prima e seconda rata). L'Inail con nota n.387 del 21/1/2015 ha fornito indicazioni in merito all'autoliquidazione 2014/2015, e comunicato che il tasso di interesse annuo da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione è pari all'1,35%. Per il calcolo delle rate previste per il pagamento dell’autoliquidazione 2015 occorre tenere, quindi, in considerazione i seguenti coefficienti, da moltiplicare all’importo della rata, per determinare l’interesse dovuto per le rate successive alla prima. Una volta ottenuto l’importo dell’interesse, per la specifica rata, tale importo dovrà essere sommato a quello della rata, così da ottenere l’importo dovuto per le scadenze successive alla prima: Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale in scadenza al 16 febbraio 2015: Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale in scadenza al 16 giugno 2015: L'Istituto comunica che sono disponibili nella sezione del Portale Servizi Online i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2014/2015: • AL.P.I. Online • Invio telematico dichiarazione salari • Riduzione presunto • VSAL Infine, con riferimento alle riduzioni contributive e all’addizionale per il Fondo amianto le istruzioni fornite dalla nota n. 8076 prevedono che: -a decorrere dall’anno 2014 l’addizionale Fondo per le vittime dell’amianto a carico delle imprese è fissata nella misura dell’1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015 (determina dell’Inail n. 328 del 3.11.2014). (segue a pag.13) 12 (segue da pag.12) Confermati i criteri di individuazione delle aziende tenute al pagamento dell’addizionale. -La riduzione prevista dalla legge n. 147/2013, art. 1, comma 128 da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e al premio di rata 2015 è pari al 15,38%. La riduzione si applica in autoliquidazione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. -Anche per il 2014 la riduzione contributiva per il settore edile è pari all’11,50% e si applica alla sola regolazione 2014. La riduzione compete ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili. La riduzione non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Gli interessati devono presentare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, l’apposito “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne. Scadenziario di FEBBRAIO 2 febbraio (prorogato dal 31 gennaio) DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico del modello EMENS relativo al mese di dicembre. Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/1/2015 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). Elenchi Black-list mensili e trimestrali: invio telematico del modello di Comunicazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" relative a dicembre 2014 (soggetti mensili) ovvero al 4° trimestre 2014 (soggetti trimestrali). Denuncia di inagibilità dei fabbricati: scade oggi il termine per la denuncia di inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per accertato degrado fisico ed obsolescenza non superabile con interventi di manutenzione (all’Agenzia del Territorio). 13 Variazioni colturali: scade oggi il termine per la denuncia di variazione delle colture effettivamente praticate all’Agenzia del Territorio (mod.26). Imposta comunale sulla Pubblicità e sulle affissioni: versamento in un’unica soluzione o come 1° rata trimestrale per l’anno 2015. Tosap: versamento dell’imposta totale o della 1° rata sull’occupazione di spazi o aree pubbliche. Proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse fisse (roulottes, carrelli e targhe prova): scade il pagamento della tassa fissa. Bollo autoveicoli: pagamento delle tasse automobilistiche per i proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2014 e di ciclomotori. 10 febbraio Saldo IMU Terreni montani: scade il termine per il pagamento del saldo IMU anno 2014. 16 febbraio Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di gennaio. Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell’acconto versato. Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di gennaio. Dichiarazione d’intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile, che hanno ricevuto le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione d’imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 febbraio. Irpef sostituti d’imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Contributi Inps Gestione separata: scade il termine di versamento del contributo del 23,5%, 30,72% sui compensi corrisposti nel mese di dicembre a Co.Co.Co., lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000 euro). Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps Artigiani e Commercianti: versamento della 4° rata trimestrale relativa all’anno 2014 dei contributi Inps dovuti sul minimale. 14 Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). Autoliquidazione Inail: versamento in un’unica soluzione o come 1° rata del premio Inail dovuto dai datori di lavoro, relativo al saldo 2014 ed all’acconto 2015, risultante da autoliquidazione. 25 febbraio Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni e servizi effettuati nel mese precedente. 28 febbraio (prorogato al 2 marzo) Sostituti d’imposta: termine per la consegna dei CU da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi / a progetto della certificazione dei redditi 2014 (ex mod. CUD); ai percettori di compensi di lavoro autonomo, di provvigioni e di redditi diversi della certificazione attestante i compensi / provvigioni corrisposti nel 2014 e delle relative ritenute Comunicazione annuale Iva: scade il termine per la presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva 2014 tramite invio telematico. Contratti di locazione: entro oggi dev’essere effettuato il versamento dell’imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/2/2015 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). Contratti di locazione di fondi rustici: registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell’anno precedente. Contestualmente deve essere presentata l’attestazione di pagamento dell’imposta di registro. Contribuenti soggetti agli studi di settore: comunicazione delle cause che giustificano le anomalie o gli scostamenti relativi alla dichiarazione mod. Unico 2014 ovvero afferenti l’indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione, mediante utilizzazione del programa informatico "Segnalazione studi di settore Unico 2014" accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate. DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all’Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l’invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di gennaio. 15
© Copyright 2024 Paperzz