Bollettino CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA Numero 06 del 19/02/2015 SOMMARIO Seminario “Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” Ronchi dei Legionari, 27 febbraio 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0110 pagina n. 4 Corsi di Formazione in materia di “Aggiornamento attrezzature di lavoro” Ronchi dei Legionari, 3 - 5 - 10 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0191 pagina n. 5 Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione) Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0198 pagina n. 6 CONFINDUSTRIA Venezia Giulia 34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 CONFINDUSTRIA Venezia Giulia 34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 CONFINDUSTRIA Venezia Giulia 34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 • Telefono 040 3750.111 – Fax 040 364684 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 • Telefono 048133101 – Fax 0481532204 P IVA/CF 01258430329 Credito Finanza Assicurazioni • Le risorse di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a disposizione delle aziende: come utilizzarle destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0170 pagina n. 7 Edilizia Urbanistica e Territorio • Rent to buy. Predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato uno schema di contratto ed un breve vademecum destinatari: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Materiali per costruzioni Notizia n. GO15.0155 pagina n. 9 Fisco • Crediti dei sostituti d’imposta: l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo per l’esposizione della compensazione nel Modello F24 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0163 pagina n. 10 • Assistenza fiscale ai dipendenti. Preparazione dell’attività per il 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0192 pagina n. 12 Internazionalizzazione • IVA: modifiche al modello di dichiarazione d’intento, alle relative istruzioni e specifiche tecniche destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0164 pagina n. 15 • Pubblicate le aliquote accise applicabili sui prodotti alcolici nell'Unione Europea destinatari: Alimentari Vino e Bevande Notizia n. GO15.0187 pagina n. 16 • Intrastat: disponibile la versione 2015 del software Intr@Web destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0190 pagina n. 17 • Israele: aperti concorsi per cooperazione tecnologica con Italia destinatari: Alimentari Vino e Bevande, Chimiche e farmaceutiche, Elettrici ed Elettronici, Energia gas petrolio, Informatica e telecomunicazioni, Meccanici, Sanità, Terziario e servizi Notizia n. GO15.0193 pagina n. 19 Lavoro e Previdenza • INPS: tabelle delle aliquote contributive per le aziende industriali in vigore dal 1° gennaio 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0165 pagina n. 20 • INPS: misura delle aliquote contributive e di computo della pensione in vigore nell’anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0169 pagina n. 21 • Calendario delle festività ebraiche: anno 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0171 pagina n. 23 • INPS: Legge di stabilità 2015 - Esonero contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0173 pagina n. 24 • INAIL: Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per l’anno 2015 ai fini del calcolo dei premi assicurativi – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0174 pagina n. 27 • INPS: modalità di versamento dei contributi per gli iscritti ai Fondi pensioni lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0175 pagina n. 28 Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 2 • Youth guarantee - Piano "garanzia giovani": bonus occupazionale per l'assunzione di giovani - Decreto direttoriale del ministero del lavoro - Modifiche alla precedente normativa destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0176 pagina n. 29 • INPS: contributi CIG – Dichiarazione delle Aziende che occupano non più di 50 dipendenti - Scadenza del 28 febbraio 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0177 pagina n. 30 • Ccnl legno: Intesa volta alla modifica della disciplina in materia di contratti a tempo determinato, somministrazione e apprendistato professionalizzante e Accordo in tema di mobbing e molestie sessuali ccnl: Legno Notizia n. GO15.0185 pagina n. 32 Normativa Tecnica e Legislazione di settore • Prodotti da costruzione: pubblicato l’elenco delle norme armonizzate ai fini della marcatura CE destinatari: Chimiche e farmaceutiche, Costruttori edili, Installazione d’impianti, Legno e arredamento, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Materiali per costruzioni, Materie plastiche e Gomma, Meccanici Notizia n. GO15.0182 pagina n. 33 Finanziamenti per la Formazione Sportello Informativo Confindustria Gorizia, unitamente a Formindustria, intende promuovere un’azione per l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse accumulate dalle aziende sul proprio “Conto Formazione” FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI, al fine di agevolare l’organizzazione della formazione aziendale. Per consentire un contatto diretto con le aziende, Confindustria Gorizia ha attivato un servizio di “Sportello” con incontri individuali (previo appuntamento). ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento dell’organico. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 3 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0110 del 28/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Personale) Seminario “Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” - Ronchi dei Legionari, 27 febbraio 2015 Confindustria Venezia Giulia organizza un seminario informativo su “Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”, che si terrà Venerdì 27 febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la sede di Confindustria Venezia Giulia in via Pietro Micca 10 a Ronchi dei Legionari (GO) Relatore: Enzo Morrico, Avvocato giuslavorista in Roma, senior partner dello Studio Maresca, Morrico, Boccia & Associati. Come noto, la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. “jobs act”) ha delegato il Governo ad intervenire entro sei mesi per riformare e riordinare svariate materie dell’ambito lavoristico, fra le quali, gli ammortizzatori sociali, le tipologie contrattuali, i servizi per l’impiego. La legge citata prevede altresì l’istituzione di un “contratto a tutele crescenti” che in realtà non costituirà una nuova forma contrattuale, bensì un contratto a tempo indeterminato caratterizzato da una regolamentazione delle conseguenze dei licenziamenti illegittimi diversa da quella attuale; tale regolamentazione riguarderà peraltro solo coloro che verranno assunti successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo delegato contenente la nuova disciplina, il cui schema è attualmente all’esame del Parlamento. La partecipazione è gratuita e riservata alle Aziende Associate. Per partecipare all’incontro è necessaria l’iscrizione da effettuarsi entro il 20.02.2015 inviando l’allegata scheda di adesione all’indirizzo g.lovisoni@confindustria.go.it. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 4 Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0191 del 18/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Personale) Corsi di Formazione in materia di “Aggiornamento attrezzature di lavoro” - Ronchi dei Legionari, marzo 2015 Confindustria Venezia Giulia organizza i seguenti corsi: Aggiornamento di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori 3 Marzo 2015 Aggiornamento Carrelli Elevatori semoventi e telescopici con conducente a bordo 5 Marzo 2015 Aggiornamento di Gru per Autocarro 10 Marzo 2015 Vi ricordiamo che secondo l’Accordo Stato-Regioni è obbligatorio aggiornare la formazione pregressa entro il 12 marzo 2015 DOCENTE: La docenza sarà curata dallo Studio Fonzar & Partners. SEDE DEI CORSI : Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in via Pietro Micca, 10. ORARIO: 5 ore (4 ore di aggiornamento + 1 ora di verifica) dalle 8.30 alle 13.30. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CIASCUN CORSO: € 120,00 + IVA per il primo partecipante; € 100,00 + IVA dal secondo partecipante in poi. Per le aziende non Associate le quote di partecipazione sono incrementate del 30%. ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI: Per ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di frequenza, a superamento dell’esame finale, e la relativa dispensa. ATTIVAZIONE DEI CORSI: I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti e fino ad un numero massimo di 24, come stabilito dal punto 3 dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. I corsi possono essere attivati anche in modalità aziendale: preventivi personalizzati su richiesta TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro il 28 febbraio 2015. POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI CORSI A PAGAMANENTO: Le quote di partecipazione ai corsi a pagamento, per le imprese aderenti a Fondimpresa, possono essere finanziate con il conto formazione. Il piano deve essere presentato prima dell’avvio del primo seminario/corso cui si intende partecipare e può comprendere tutti i seminari/corsi che si svolgono in un periodo di 11 mesi dalla data di avvio (o da quella di autorizzazione, se precedente). Per la richiesta di preventivi ed assistenza nella presentazione, gestione e rendicontazione dei piani, si invita a rivolgersi a Formindustria – P.zza Casali n. 1 Trieste - tel. 040.366434, info@formindustria.org. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 5 Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0198 del 18/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Personale) Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione) - Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015 Confindustria Venezia Giulia organizza il corso di Aggiornamento per R.L.S. rivolto a: - aziende da 15 a 50 dipendenti (4 ore di formazione); - aziende con più di 50 dipendenti (8 ore di formazione). Il corso, concordato a livello di Organismo Paritetico Provinciale, è finalizzato a fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza la formazione specifica ed obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008. Sede, date di svolgimento e durata Sede del corso: Confindustria Venezia Giulia - Via P. Micca n. 10, Ronchi dei Legionari. Modulo da 4 ore (per aziende da 15 a 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Modulo da 8 ore (per aziende con più di 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 Quota individuale di partecipazione La quota individuale di iscrizione (comprensiva della fornitura di dispense didattiche e attestato di partecipazione) è: Modulo da 4 ore Aziende associate € 120,00 (+ IVA) a persona Aziende non associate € 200,00 (+ IVA) a persona Modulo da 8 ore Aziende associate € 240,00 (+ IVA) a persona Aziende non associate € 400,00 (+ IVA) a persona Le aziende interessate sono pregate di effettuare l’iscrizione attraverso l’invio del modulo on line, entro il 16.03.2015. Confindustria Venezia Giulia si riserva comunque di rinviare od annullare il corso, qualora non pervenga un numero sufficiente di iscrizioni. Modalità di pagamento Bonifico bancario a: INDUSVI S.r.l. - Via degli Arcadi, 7 Gorizia - P.IVA 00174010314 Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Sede di Gorizia IBAN: IT 49 A 06340 12410 07402006840W I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 6 Classificazione: Credito Finanza Assicurazioni\Confidi e Accreditamento Notizia n. GO15.0170 del 13/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Commercio italia, Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante) Le risorse di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a disposizione delle aziende: come utilizzarle Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha razionalizzato i plafond messi a disposizione del sistema bancario per sostenere le aziende italiane. La nuova convenzione CDP-ABI consente alle aziende di ottenere finanziamenti bancari a tassi vantaggiosi. Le risorse sono destinate agli investimenti, al supporto del circolante e dell’export. Soggetti firmatari ABI, Cassa Depositi e Prestiti Scopo Sostenere finanziariamente il circolante, gli investimenti e l’export delle aziende italiane Nome dello strumento “Piattaforma imprese” Plafond disponibile 5 miliardi Beneficiari Aziende italiane PMI e MID Riferimenti Normativi Quinta Convenzione (5 agosto 2014), Quarta convenzione (1 marzo 2012 ed integrazioni successive) Scenario Il progetto di sostegno delle PMI di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è partito nel 2009. Da allora si sono succedute cinque convenzioni con ABI (1), nelle quali CDP ha messo a disposizione delle banche un plafond di risorse complessivo decisamente rilevante, provenienti dal Risparmio Postale, per sostenere le imprese italiane. La provvista concessa da CDP consente alle banche di erogare finanziamenti a prezzi accessibili e con durate di ampio respiro. Le nuove risorse sono destinate ad investimenti produttivi, al sostegno del circolante e a favorire le esportazioni. L’operazione della BCE di rifinanziamento del sistema bancario a tassi molto contenuti ed a lungo termine, partita dopo l’estate 2014 (TLTRO), ha reso oggettivamente meno interessante il ricorso agli strumenti di CDP. Tuttavia, è opportuno che le aziende li tengano presenti nelle proprie valutazioni di finanziamento. Caratteristiche dei plafond della quinta convenzione e beneficiari La quinta convenzione ha avviato la “Piattaforma Imprese”, suddivisa in 4 assi, che complessivamente ha a disposizione 5 miliardi di euro: · Plafond “PMI” La nuova convenzione ha costituito un nuovo plafond destinato alle aziende definite PMI (2) dotato di 2 MLD di euro di risorse, destinate sia a nuovi investimenti che a sostegno del circolante. · Plafond “MID” La nuova convenzione ha costituito un nuovo plafond destinato alle aziende definite MID (3) dotato di 2 MLD di euro di risorse per le medesime destinazioni di cui sopra. · Plafond “PMI – Reti” Il plafond ha l’obbiettivo di agevolare la crescita dimensionale delle PMI che sottoscrivano un contratto di rete per il perseguimento di un programma comune. Le risorse finanzieranno gli investimenti e le esigenze di incremento del capitale circolante delle aziende che hanno sottoscritto tale contratto, a prescindere dal fatto che le spese siano connesse alla realizzazione del “programma di rete” e dalla personalità giuridica della “rete” sottostante. La dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro · Plafond “Esportazione” Asse destinato ad incentivare il ricorso allo strumento del post-financing di lettere di credito export. Questo strumento consente alle aziende italiane di vendere i propri prodotti ai clienti esteri consentendo dilazioni commerciali anche Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 7 significative, che vengono finanziate dalla banca italiana per il tramite della banca corrispondente estera del cliente. L’azienda italiana pertanto viene pagata "a vista" e nel contempo può proporre tassi e dilazioni molto interessanti al proprio cliente estero. La dotazione iniziale è pari a 500 milioni di euro ed è aperta a tutte le aziende esportatrici I plafond destinati ad investimento possono essere utilizzati sia per finanziamenti che per operazioni di leasing fino ad una durata di 15 anni (4). La ristrutturazione di debiti pregressi non è ammessa come finalità in nessuno dei plafond. Tutte le operazioni possono essere affiancate da qualsivoglia forma di garanzia (pubblica o privata, personale o reale). Le banche si accollano integralmente il rischio delle operazioni e valutano l’aspetto creditizio in maniera autonoma ed insindacabile. CDP aggiorna periodicamente sul proprio sito internet l’elenco delle banche che aderiscono alla convenzione. I plafond della quarta convenzione (“Nuovo Plafond PMI”) Ricordiamo, altresì, che è ancora operativo il plafond “PMI-Investimenti” che risale alla quarta convenzione ABI-CDP. La dotazione originaria (5 miliardi di euro) sta progressivamente esaurendosi. La quinta convenzione ha previsto una modifica al regolamento per favorire l’utilizzo delle risorse residue (5). Le risorse dell’altro plafond “PMI-Crediti vs PA” (2 miliardi) sono invece state già integralmente attribuite a favore dei plafond della quinta convenzione. Le condizioni Come già noto, il pricing proposto da CDP alle banche è sicuramente molto competitivo e le banche devono considerarlo nel definire le condizioni finali da applicare alle PMI, senza con ciò pregiudicare una corretta valutazione economica e di rischio. La banche, ragionevolmente, moduleranno le loro offerte secondo la ormai consueta modalità della “griglia” di costi in base al rating creditizio. Le aziende possono agevolmente verificare (6), come opportuno riscontro, il costo del denaro che ciascuna banca riconosce a CDP. Quest’ultima aggiorna costantemente e rende disponibili sul proprio sito internet i tassi applicati alle tranche che ha erogato alle banche, illustra la situazione dei fondi ancora disponibili e l’elenco delle banche che hanno aderito alla convenzione. Suggerimento Consigliamo alle aziende associate interessate ad operazioni di funding a m/l termine di farsele quotare con questo plafond dalle banche di riferimento, per verificarne le caratteristiche e l’attrattività rispetto ai finanziamenti ordinari. Contatti L’Associazione è a disposizione per eventuali informazioni, confronti ed approfondimenti. _________________________ Note (1) L’ultima convenzione è stata siglata il 5 agosto 2014. Si veda testo allegato. (2) BEI considera come limite unicamente i dipendenti e non le dimensioni di fatturato e totale attivo. Le aziende MID devono pertanto avere un numero di dipendenti inferiore alle 250 unità (3) Sempre secondo la definizione di BEI, aziende con numero di dipendenti compreso fra i 250 e 3.000. (4) I plafond disponibili hanno le seguenti durate: 3, 5, 7, 10 e 15 anni. (5) Originariamente potevano utilizzare queste risorse solo le aziende che rispettavano i criteri comunitari della PMI. Con la firma della quinta convenzione il 5 agosto 2014 è sufficiente che abbiano meno di 250 dipendenti. Si veda notizia TV14.0375 - 05/03/2014. La lista delle banche aderenti è disponibile sul sito internet di CDP. (6) Il costo della provvista che CDP applica alle banche è indicizzato all’euribor di periodo, maggiorato di un margine che varia in base alla durata del prestito ed al livello di solidità patrimoniale della banca a cui vengono affidati i fondi. La misurazione di questo margine prevede una differenziazione su tre livelli del Core Tire 1 (se maggiore del 9%, compreso fra 9% e 7%, inferiore al 7%) premiando gli istituti maggiormente solidi. La banca gode di un abbattimento del costo della provvista (che le consente quindi di migliorare anche l’offerta alle PMI clienti) se ricorre a garanzie statali (Fondo Centrale, SACE, ISMEA…) che consentono un sostanziale abbattimento nell’assorbimento di capitale di Vigilanza. Queste garanzie infatti godono di “Ponderazione di rischio” pari a zero, in quanto il garante di ultima istanza è lo Stato. RIFERIMENTI Sito Cassa Depositi Prestiti - Piattaforma per le imprese I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 8 Classificazione: Appalti pubblici Edilizia urbanistica\Edilizia Urbanistica e Territorio Notizia n. GO15.0155 del 10/02/2015 Settore Merceologico: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Materiali per costruzioni (Area Interessata: Fisco - finanza, Legale, Titolare o legale rappresentante) Rent to buy. Predisposto dal Consiglio Nazionale del Notariato uno schema di contratto ed un breve vademecum Il Consiglio Nazionale del Notariato ha predisposto uno schema di contratto di concessione del godimento di un immobile, con diritto di relativo acquisto, per agevolare l'applicazione della disciplina di questa nuova figura contrattuale - meglio nota come "rent to buy", introdotta nell'ordinamento dall'art. 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164. Lo stesso Consiglio ha curato un breve vademecum, denominato "Le 10 cose da sapere sul rent to buy". In occasione del convegno “La disciplina del rent to buy: tutele sostanziali e questioni tributarie”, promosso dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal Consiglio Notarile di Milano, svoltosi lo scorso 23 gennaio, il Consiglio Nazionale del Notariato ha divulgato uno schema contrattuale coerente con le indicazioni normative fornite dall’articolo 23 del DL n. 133/2014. Il base a tale disposizione il rent to buy si qualifica come una operazione contrattuale unitaria, attraverso la quale la parte concedente (proprietaria dell’immobile) offre a chi ha intenzione di acquistare un immobile la possibilità di conseguire da subito il godimento del medesimo, con pagamento di un canone periodico, rinviando ad un momento successivo l'acquisto e il pagamento del relativo prezzo, dal quale verranno scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in precedenza. L’articolo 23 ha previsto, in particolare, la possibilità di trascrivere il contratto nei Registri Immobiliari per il periodo di durata del rapporto di rent to buy (non oltre i dieci anni). Conseguentemente, l’accordo dovrà avere la forma dell’ atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In sintesi, la tipologia contrattuale si articola nelle seguenti fasi (che vengono dettagliatamente disciplinate dallo schema tipo contrattuale): 1) il potenziale acquirente/parte conduttrice, acquisisce fin da subito la disponibilità dell’immobile (ad uso abitativo o meno) versando un canone periodico (eventualmente anche una caparra confirmatoria/acconto) comprensivo sia della quota da imputare al godimento sia di quella da imputare al prezzo di vendita. Alla disciplina del godimento non si ritiene applicabile la normativa speciale sulle locazioni (L. 431/1998 e L. 392/1978). Dal punto di vista soggettivo non sussistono limitazioni in merito alla qualità dei contraenti, i quali possono essere sia privati, sia soggetti esercenti attività d’impresa o professionale; 2) la parte conduttrice entra nell’immediato godimento dell’immobile, assumendo tutti i rischi derivanti dall’uso e provvedendo alle eventuali, se previste, spese condominiali e, comunque, a tutte le spese riferite all'ordinaria manutenzione dell’immobile; 3) la parte conduttrice ha il diritto scegliere se acquistare la proprietà dell’immobile, entro un termine predeterminato, pagando una somma a saldo del prezzo, che tiene conto, in tutto o in parte, di quanto già versato; 4) all’eventuale acquisto definitivo dell’immobile si applica l’ordinaria disciplina in materia. Si evidenzia che il citato art. 23 del DL n. 133/2014 affronta esclusivamente la disciplina civilistica del rent to buy, mentre la regolamentazione fiscale, in attesa di previsioni ad hoc, deve essere desunta dalle disposizioni riguardanti analoghe forme contrattuali. Si riportano in allegato lo schema contrattuale, il vademecum ed una nota di commento dell'art. 23 del D.L. 133/2014, elaborati dal Consiglio I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - s.blason@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 9 Classificazione: Fisco\Sostituti d'imposta Notizia n. GO15.0163 del 12/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Personale) Crediti dei sostituti d’imposta: l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo per l’esposizione della compensazione nel Modello F24 L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo da utilizzare per esporre nel Modello F24 lo scomputo dai versamenti dovuti, dei rimborsi erogati ai dipendenti in sede di assistenza fiscale, degli eccessi di versamento di ritenute e dei crediti riconosciuti dai sostituti d’imposta Il Decreto Semplificazioni fiscali (1) ha previsto che, dal 1° gennaio 2015, i sostituti d’imposta, nel mese successivo a quello in cui hanno operato rimborsi d’imposta ai sostituiti, recuperino il relativo importo, esclusivamente mediante la compensazione esposta nel Modello F24; e, allo stesso modo, che per recuperare le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, lo “scomputo” debba essere evidenziato nel Modello F24. A questo scopo, con la Risoluzione del 10 febbraio 2015, n.13/E (allegata alla presente notizia), l’Agenzia delle Entrate ha istituito undici nuovi codici tributo. I primi tre servono per compensare, tramite il Modello F24, le somme rimborsate ai dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da CAF e professionisti abilitati (si tratta delle somme a credito emergenti dalla liquidazione dei Modelli 730); i successivi cinque codici sono destinati a recuperare, sempre per mezzo del Modello F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza; gli ultimi tre codici devono essere utilizzati per compensare i crediti d’imposta riconosciuti dai sostituti stessi. 1) I rimborsi da assistenza fiscale Per i rimborsi da assistenza fiscale, sono stati istituiti i tre seguenti nuovi codici: "1631": "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale"; "3796": "Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale"; "3797": "Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale". L’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate. I nuovi codici vanno inseriti, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, secondo le seguenti modalità: il "1631", nella sezione “Erario”, il "3796", nella sezione “Regioni”, con il relativo “Codice regione”; il "3797", nella sezione “IMU e altri tributi locali”, specificando il codice catastale identificativo del Comune di riferimento. La risoluzione dispone che non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto nella colonna “Importi a debito versati”, i codici: - "4731": "Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta"; - "3803": "Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale"; - "3846": "Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - saldo". Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 10 2) Il recupero delle eccedenze di versamento Per compensare tramite il Modello F24 le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono stati istituiti i nuovi codici-tributo seguenti: "1627": "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati"; "1628": "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi"; "1629": "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi"; "1669": "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta"; "1671": "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta". Per questi codici, l’“anno di riferimento” è quello a cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici-tributo devono essere esposti, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, secondo le seguenti modalità: il "1627", il "1628” ed il "1629", nella sezione “Erario”; il "1669", nella sezione “Regioni”, con il relativo al “Codice regione”; il "1671", nella sezione “IMU e altri tributi locali ”, insieme al codice catastale del Comune. Di conseguenza, non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “Importi a debito versati” i codici-tributo: "1102", "1103", "1680", "1706", "1707", "1710", "1711", "1713", "3802", "3848", "8111", "8112". 3) La compensazione dei crediti riconosciuti Per compensare, sempre mediante il Modello F24, il credito per famiglie numerose (2), il credito per canoni di locazione (3) e il credito per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (4), si sono istituiti, rispettivamente, i codici “1632”, “1633” e “1634”. Questi codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”; nel campo "anno di riferimento", va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito. 4) I codici ancora in uso La Risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici-tributo: "4331", "4631", "4931", "4932", "1304", "1614", "1962" e "1963"; "6781", "6782" e "6783", istituiti per compensare l’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, Modello 770. Questi ultimi tre codici, relativi all’utilizzo dei crediti emergenti dalla dichiarazione Modello 770, sono quelli conosciuti e utilizzati per la cosiddetta “compensazione esterna o orizzontale”; come noto, questa modalità intacca il plafond annuo disponibile di euro 700.000,00 e, in caso di crediti superiori a euro 15.000,00, richiede che la dichiarazione annuale sia munita del visto di conformità. 5) Decorrenza La Risoluzione, per quanto riguarda la decorrenza, confermando quanto precisato in precedenza dall'Amministrazione finanziaria (5), precisa che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dal 1° gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di competenza dell'anno d'imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure. ___________________ Note (1) Art.15, comma 1, lett. a) e lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014. (2) Art. art. 12, comma 3, del Tuir. (3) Art. 16, comma 1-sexies, del Tuir. (4) Art. 4, comma 1, del D.L. n. 457/1997. (5) Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 11 Classificazione: Fisco\Sostituti d'imposta Notizia n. GO15.0192 del 18/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Assistenza fiscale ai dipendenti. Preparazione dell’attività per il 2015 Il CAF Interregionale Dipendenti avvia la campagna di assistenza fiscale 2015 per l'elaborazione dei modelli 730 dei dipendenti. NOVITA' 2015 L'Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, renderà disponibile telematicamente entro il 15 aprile 2015 il modello 730 precompilato, con i soli redditi comunicati dai sostituti d'imposta relativi all'anno 2014 e i seguenti oneri detraibili/deducibili: premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; interessi passivi sui mutui; contributi previdenziali; spese rateizzate reperibili dalla dichiarazione precedente (ad es. spese di ristrutturazione, risparmio energetico). Il CAF è una struttura collegata a Confindustria Vicenza, a cui aderiscono 35 Associazioni Industriali in tutto il territorio nazionale e che rappresenta, fin dal 1993, un'alternativa ai centri di assistenza fiscale di matrice sindacale. Ricordiamo che il costo per i servizi offerti dal CAF può essere sostenuto direttamente dall’azienda e offerto come benefit ai dipendenti, o a loro addebitato in rivalsa. Le aziende che sostengono il costo direttamente lo deducono dal reddito come costo di lavoro, mentre il correlato benefit non è tassato in capo al dipendente fino all’importo complessivo annuo di € 258,23. Ricordiamo che i modelli elaborati dal CAF potranno essere direttamente recapitati in azienda a mezzo corriere, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda. Utilizzare il modello 730 per dichiarare i propri redditi, o per portare in detrazione le spese e gli oneri sostenuti, offre numerosi vantaggi in quanto è una dichiarazione semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione e molto più rapidamente rispetto al Modello UNICO. NOVITA' 2015 L'Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, renderà disponibile telematicamente entro il 15 aprile 2015 il modello 730 precompilato, con i soli redditi comunicati dai sostituti d'imposta relativi all'anno 2014 e i seguenti oneri detraibili/deducibili: premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; interessi passivi sui mutui; contributi previdenziali; spese rateizzate reperibili dalla dichiarazione precedente (ad es. spese di ristrutturazione, risparmio energetico). Ulteriori oneri detraibili/deducibili, quali ad esempio spese sanitarie, spese per attività sportive dei figli, erogazioni liberali, contributi collaboratori domestici, nuove spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, etc…. o ulteriori redditi, ad esempio redditi di terreni, di fabbricati o redditi diversi, dovranno essere integrati a cura del contribuente. Si precisa che l’Agenzia delle Entrate non renderà disponibile il modello 730 precompilato per coloro che: - nell’anno 2014 non hanno presentato il modello 730 o Unico; non hanno ricevuto la Certificazione Unica 2015 (CU 2015) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 12 - e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nel 2014; hanno presentato un Modello 730 o Unico integrativo/correttivo per le quali al momento della elaborazione del modello 730 precompilato è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Il modello 730/2015, precompilato parzialmente dall’Agenzia delle Entrate e integrato o meno dal contribuente con ulteriori oneri e redditi, va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, ad esempio per il tramite del Caf o del sostituto d’imposta che presta assistenza diretta, entro la scadenza del 7 luglio 2015. Vantaggi del modello precompilato: tramite lo scarico del modello precompilato è possibile conoscere i dati di redditi ed oneri sopraindicati in possesso dell’Agenzia delle Entrate , con una riduzione del rischio di errore e una riduzione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della consegna dei documenti da parte dei dipendenti che aderiscono alla campagna CAF 2015, verrà richiesta la delega per lo scarico dal sito dell’Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato con i dati sopra indicati, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità. Sarà cura, quindi, del CAF provvedere allo scarico del modello precompilato e al suo successivo confronto con i dati dichiarati dal contribuente in merito a redditi e oneri sopra indicati. Le nuove normative in tema di assistenza fiscale, impongono ai Caf ed ai professionisti che rilasciano un visto di conformità infedele, l’obbligo di pagare all’Erario una somma pari all’importo dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi che sarebbero state richieste al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempre che il visto non sia stato indotto da una condotta dolosa o gravemente colposa da parte del contribuente. L’utilizzo del modello precompilato da parte dell’Agenzia delle Entrate consentirà di attenuare almeno in parte il rischio di errore sui dati di redditi e di alcuni oneri. Segnaliamo, infine, che la maggiore responsabilità data ai Caf richiede un aumento nei tempi di controllo e, pertanto, si raccomanda il rispetto dei tempi di consegna dei modelli 730, che per i modelli compilati dai dipendenti è fissato a giovedì 30 aprile 2015. La consegna oltre tale data non consentirà di garantire la possibilità di sistemazione/integrazione dei documenti, come sempre fatto in anni passati. L'azienda per i propri dipendenti potrà usufruire delle seguenti opportunità di assistenza fiscale prestate dal CAF Interregionale Dipendenti: A) ASSISTENZA SENZA VISTO DI CONFORMITA': elaborazione della dichiarazione 730 compilata dal dipendente, senza necessità di produrre tutta la documentazione. Per consentire al CAF il controllo dei dati, con vantaggio per il contribuente, sarà richiesta la delega di scarico al modello precompilato e la consegna della Certificazione Unica (il costo è di € 10,00 per la dichiarazione singola e di € 20,00 per quella congiunta, più IVA). B) MODELLO 730 PRECOMPILATO DAL DIPENDENTE E RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA': elaborazione del modello 730 compilato dal dipendente con apposizione del visto di conformità sulla rispondenza dei dati della dichiarazione con la relativa documentazione di redditi e oneri presentata in copia; il CAF eseguirà un confronto tra i dati ricevuti dall'Agenzia delle Entrate ed avviserà il dipendente in caso di difformità con il modello precompilato. E' possibile richiedere il ritiro del modello 730 e della documentazione di supporto direttamente presso l'azienda da parte di un nostro professionista incaricato (minimo 15 modelli per sede aziendale). C) COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 E RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA': assistenza completa con compilazione della dichiarazione da parte di un professionista incaricato in base alla documentazione consegnata in copia e rilascio del visto di conformità; il professionista compila il modello 730, integrando quello scaricato dal sito dell’Agenzia (il costo è di € 45,00 per la dichiarazione singola, € 65,00 per la dichiarazione congiunta, IVA inclusa). D) UTILIZZO DEL PROGRAMMA 730 ONLINE CON RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA': questa procedura consente al dipendente di compilare il proprio modello direttamente tramite web utilizzando il programma 730 online messo a disposizione dal CAF, un programma semplice e intuitivo che guida il dipendente nella compilazione e segnala direttamente anomalie ed errori in tempo utile per le correzioni (il costo è di €. 16,00 IVA inclusa per dichiarazione semplice ed € 20,00 IVA inclusa per la congiunta). La dichiarazione sottoscritta e i documenti necessari per il visto, possono essere scansionati e inviati via email, oppure inviati al CAF in formato cartaceo tramite l’azienda (in merito però si segnala che per normativa specifica il modello 730-1 del 5, 8 e 2 per mille va consegnato al CAF in originale). Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 13 Alle scelte A, B, e C si aggiunge il compenso di € 7,00 + IVA per dichiarazione alle ditte Socie del CAF, € 9,00 + IVA per dichiarazione, alle ditte associate al sistema Confindustria e € 12,00 + IVA, alle ditte non associate, che sarà fatturato direttamente all'azienda e che copre i servizi di: scarico del modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate (Novità 2015); fornitura della modulistica, delle autocertificazioni e della guida alla compilazione; consulenza personalizzata e assistenza alla compilazione; verifica e comunicazione delle anomalie e degli errori di compilazione; notizie di aggiornamento e corsi di formazione per le imprese; consegna tramite corriere GLS direttamente in azienda del Modello 730 liquidato; consulenza gratuita in materia di oneri detraibili/deducibili via email /telefono. Il visto di conformità rilasciato nell'ambito delle soluzioni indicate alle lettere B) C) e D), attesta, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la correttezza della dichiarazione del dipendente. La miglior garanzia per pervenire a tale risultato si ha con l'adesione alla Scelta C), che comprende l'assistenza completa e qualificata nella compilazione del modello. Confindustria Venezia Giulia comunicherà alle aziende interessate le proprie istruzioni operative con tempestività. Conformemente alle esigenze specifiche l'assistenza potrà svolgersi incontrando i dipendenti presso le aziende, oppure nelle apposite strutture di servizio. Ricordiamo che il costo per i servizi offerti dal CAF può essere, in alternativa: - - sostenuto direttamente dai dipendenti con emissione di fattura a loro intestata (scelta C e D); sostenuto direttamente dall’azienda con addebito successivo ai dipendenti (scelta A, B, C e D): in questo caso la fattura verrà intestata all'azienda che provvederà ad addebitare i corrispettivi ai propri dipendenti, mediante l'emissione di fatture soggette ad IVA; sostenuto dall'azienda e offerto gratuitamente ai dipendenti (scelta A, B, C e D): in questo caso il benefit non è tassato in capo al dipendente, qualora l'importo complessivo annuo dei benefits riconosciuti al singolo dipendente non superi € 258,23, e le aziende che sostengono il costo direttamente lo deducono dal reddito come costo di lavoro. Tutti i dati che saranno forniti, verranno utilizzati dal CAF solo per assolvere efficacemente il servizio di assistenza fiscale, nei limiti e con gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003. Per ulteriori informazioni è possibile contattare presso gli uffici di Confindustria Venezia Giulia il dottor Stefano Silvestri, s.silvestri@confindustria.ts.it, tel. 0403750215. Alleghiamo la scheda di adesione alla campagna CAF per il 2015, da restituire entro il 20 febbraio 2015. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 14 Classificazione: Internazionalizzazione\Legislazione doganale Notizia n. GO15.0164 del 12/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Commercio italia, Fisco - finanza, Logistica e trasporti, Titolare o legale rappresentante) IVA: modifiche al modello di dichiarazione d’intento, alle relative istruzioni e specifiche tecniche Un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello delle dichiarazioni di intento, alle relative istruzioni e specifiche tecniche. Come noto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 ha approvato il nuovo modello per le dichiarazioni di intento, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, conformemente alle novità introdotte sul tema dal Decreto Semplificazioni. L’Agenzia ha approvato ieri (1) alcune modifiche al suindicato provvedimento. In particolare, in caso di importazione, nel campo 1 del riquadro denominato “Dichiarazione” all’interno del suddetto modello, è ora necessario indicare un valore presunto relativamente all’imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. Come altresì chiarito nelle istruzioni, ai fini del plafond Iva, l’importo effettivamente impegnato sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento. È stato infine stabilito che gli importi contenuti nelle dichiarazioni di intento devono essere riportati fino alla seconda cifra decimale. Sulla medesima questione è intervenuta ieri anche l’Agenzia delle Dogane (2). La stessa Agenzia delle Dogane ha precisato che, con riferimento alle novità intervenute, nulla è mutato circa l’obbligo di indicare nella dichiarazione di importazione il riferimento alla dichiarazione di intento corrispondente, riportando nella casella 44 del DAU - “Documenti presentati/certificati” il codice documento 01DI. Risultano invece modificate le regole che l’operatore doganale deve seguire per indicare nel DAU l’identificativo della dichiarazione di intento, per le quali si rimanda alla Nota dell’Agenzia delle Dogane allegata. ______________________ Note (1) Provvedimento 11 febbraio 2015 n. 19388 Agenzia Entrate. (2) Nota 11 febbraio 2015 prot. 17631/RU Agenzia Dogane. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 15 Classificazione: Internazionalizzazione\Scambi Intracomunitari Notizia n. GO15.0187 del 17/02/2015 Settore Merceologico: Alimentari Vino e Bevande (Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Commercio italia, Fisco - finanza, Logistica e trasporti, Titolare o legale rappresentante) Pubblicate le aliquote accise applicabili sui prodotti alcolici nell'Unione Europea La Commissione europea ha pubblicato l'aggiornamento delle aliquote accise applicabili sui prodotti alcolici a partire dal 1° gennaio 2015. Con un documento, che si allega, la Commissione europea ha aggiornato e reso disponibile nel proprio sito i prospetti contenenti le aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto applicabili in tutti i 28 Stati membri sui prodotti alcolici, specificatamente: - birra - vino - bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra - prodotti intermedi - alcol etilico Le imprese che svolgono attività in questi settori devono, pertanto, aggiornare i propri sistemi al fine di una corretta contabilizzazione delle garanzie in essere. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 16 Classificazione: Internazionalizzazione\Scambi Intracomunitari Notizia n. GO15.0190 del 17/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Commercio italia, Fisco - finanza, Logistica e trasporti, Titolare o legale rappresentante) Intrastat: disponibile la versione 2015 del software Intr@Web L'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile l'aggiornamento e l'installazione completa del software Intr@Web per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi e ricevuti nell'anno 2015. Il software Intr@Web Nel proprio sito l'Agenzia fornisce il pacchetto completo del software Intr@Web, versione che consente la compilazione ed il controllo formale degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni e dei servizi resi e ricevuti in ambito comunitario, relativi all'anno 2015. La caratteristica principale dell'applicazione Intr@Web è la sua modularità, così suddivisa: modulo "compilazione" che consente la compilazione degli elenchi Intrastat in maniera semplice ed efficace, mediante funzionalità guidate per l'acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni; modulo "controllo" che consente di effettuare il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software; modulo "telematico" che fornisce all'operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono, in maniera semplice e guidata, di effettuare l'invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L'invio telematico dei dati tra l'Agenzia delle Dogane e l'operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest'ultimo con il sistema informativo doganale. L'applicazione Intr@Web è rivolta sia agli operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat, sia ai soggetti delegati (commercialisti, doganalisti, etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Per i soggetti delegati sono state predisposte alcune funzionalità aggiuntive studiate per loro esigenze. Il pacchetto prevede l'aggiornamento della versione già utilizzata per l'anno 2014, oppure l'installazione del pacchetto completo. Nel primo caso, al fine di scongiurare un'eventuale perdita dei dati inseriti nella precedente versione, si raccomanda di effettuare, prima dell'aggiornamento del software, il backup dei dati tramite la funzione di menu utilità/manutenzione archivi/backup/totale. L'agenzia delle Dogane ha inoltre predisposto le Tabelle di trasposizione, che si allegano, riguardanti: - i nuovi codici di nomenclatura combinata introdotti nel 2015; - i codici di nomenclatura combinata validi nel 2014 che sono stati soppressi; - le tabelle di raffronto 2014-2015 e viceversa. Novità introdotte L'aggiornamento del software tiene conto dell'adozione dell'euro da parte della Lituania a decorrere dal 1° gennaio 2015. Pertanto, per gli acquisti di beni o servizi ricevuti da soggetti stabiliti in questo Stato membro, non sarà più richiesta negli Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 17 elenchi riepilogativi l'indicazione del controvalore in valuta. Inoltre, negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi, sia resi che ricevuti, si è resa facoltativa l'indicazione dei seguenti campi: numero fattura data fattura modalità di erogazione modalità di incasso Rimane pertanto obbligatoria la compilazione degli altri campi (codice identificativo IVA della controparte, ammontare dell'operazione, codice del servizio, paese di pagamento). Sulle predette semplificazioni è di imminente emanazione una Determinazione Direttoriale dell'Agenzia delle Dogane. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 18 Classificazione: Internazionalizzazione\Attività promozionali Notizia n. GO15.0193 del 18/02/2015 Settore Merceologico: Alimentari Vino e Bevande, Chimiche e farmaceutiche, Elettrici ed Elettronici, Energia gas petrolio, Informatica e telecomunicazioni, Meccanici, Sanità, Terziario e servizi (Area Interessata: Commercio estero, Ricerca e sviluppo, Titolare o legale rappresentante) Israele: aperti concorsi per cooperazione tecnologica con Italia Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e l’Iserd israeliano raccoglieranno progetti di imprese italiane proponibili per i finanziamenti previsti dall'Accordo di Cooperazione tecnologica tra Italia e Israele. In Italia il progetto finanziabile in base ai bandi (vedi approfondimenti) dovrà essere inviato, tramite PEC, esclusivamente ed obbligatoriamente - pena la esclusione del progetto - entro il 16 aprile 2015 (ore 22.00 CET), al seguente indirizzo: DGAP.08@cert.esteri.it. I progetti approvati potranno essere finanziati fino al 50% dei costi documentati di ricerca e sviluppo. Il ventaglio dei settori è molto ampio: medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera, agricoltura e scienze dell’alimentazione, applicazioni informatiche nella formazione e nella ricerca scientifica, ambiente, trattamento delle acque, nuove fonti di energia alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali, innovazioni dei processi produttivi, tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica, spazio e osservazioni della terra, e più in generale qualunque altro settore di reciproco interesse. I testi completi dei bandi sono disponibili accedendo ai link presenti alla pagina http://extender.esteri.it/Extender/sitonew/chi-siamo.asp, oppure richiedendoli accordo.italiaisraele@esteri.it. al seguente recapito e-mail: Contestualmente è stata avviata la procedura per la raccolta di progetti finanziabili in base alla componente scientifica dell’accordo Italia-Israele relativamente ai settori delle tecnologie idriche e di trattamento del suolo e della cybesecurity genomica farmaceutica nel contesto della medicina personalizzata. Per quest’ultimo bando la scadenza è fissata al 14 aprile. Su questioni scientifiche si possono richiedere informazioni al seguente recapito email: accordots@esteri.it . ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 19 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0165 del 13/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: tabelle delle aliquote contributive per le aziende industriali in vigore dal 1° gennaio 2015 Si trasmettono, in allegato, le tabelle con i valori dei contributi previdenziali INPS, PREVINDAI e FASI previsti per i lavoratori delle imprese industriali, suddivisi per gestione, in vigore dal 1°gennaio 2015. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 20 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0169 del 13/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: misura delle aliquote contributive e di computo della pensione in vigore nell’anno 2015 per gli iscritti alla Gestione separata – Istruzioni La Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con circolare n. 27 del 5 febbraio 2015 – testo di seguito allegato, ha fornito istruzioni circa la misura delle aliquote contributive e di computo delle prestazioni pensionistiche, il massimale annuo di reddito ai fini del versamento dei contributi ed il minimale per l’accredito contributivo, in vigore nell’anno 2015, per gli iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E DI COMPUTO L’art. 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012 n. 92, ha previsto, a decorrere dall’anno 2013, un aumento graduale delle aliquote contributive pensionistiche dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata. Tali aliquote sono state poi rimodulate dall’art. 46-bis, comma 1, lettera g), del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134. Per gli iscritti alla Gestione separata assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione l’aumento dell’aliquota contributiva è stato rideterminato dall’art. 1, comma 491, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulla base di quanto stabilito dalla menzionata normativa, l’INPS comunica che: per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione (diretta e indiretta), l’aliquota contributiva pensionistica, per l’anno 2015, viene elevata al 23,50%; per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (compresi i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto), l’aliquota contributiva è pari, per il 2015, al 30%. Come negli anni precedenti, per questi soggetti è altresì dovuta l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione, a favore degli stessi, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale (1). MASSIMALE ANNUO DI REDDITO Al punto 2. la circolare in esame fa presente che le aliquote sopra riportate (23,50% e 30,72%) si applicano sui redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, pari, per l’anno 2014, ad euro 100.324,00. MINIMALE DI REDDITO PER L’ACCREDITO CONTRIBUTIVO Relativamente all’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l’INPS segnala che, per l’anno 2015, detto minimale è pari ad euro 15.548,00 (2). RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO Per quanto concerne le aziende committenti, resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi. Il versamento dei contributi deve essere eseguito dall’azienda committente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, mediante il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2014, primo e secondo acconto 2015). COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2015 Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto dell’art. 51, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (cosiddetto “principio di cassa allargato”). Ne discende che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 21 effettuate entro il 31 dicembre 2014 sono da assoggettare alle aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2014 (22% per i collaboratori titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria e 28,72% per i collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie). ______________ (1) L’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla Gestione separata, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, è stata introdotta dall’art. 59, comma 16, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva, già fissata nella misura dello 0,50%, è stata poi elevata allo 0,72% a partire dal 7 novembre 2007 (v., al riguardo, il Decreto Ministeriale 12 luglio 2007 ed il messaggio della Direzione Generale dell’INPS n. 27090 del 9 novembre 2007). (2) Di conseguenza, gli iscritti alla Gestione separata per i quali il calcolo della contribuzione viene effettuato con l’aliquota del 23,50% hanno diritto all’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.653,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 30,72% hanno diritto all’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari a € 4.776,35 (di cui euro 4.664,40 ai fini pensionistici). Ai sensi dell’art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995, qualora alla fine dell’anno non venga raggiunto il predetto minimale, i mesi da accreditare subiscono una contrazione in proporzione al contributo versato. RIFERIMENTI Notizia n. VG15.0077 del 20/01/2015 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 22 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Lavoro dipendente Notizia n. GO15.0171 del 13/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Calendario delle festività ebraiche: anno 2015 Si ricorda che nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell’Interno relativo al calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2015. La Legge 8 marzo 1989, n. 101, ha dettato disposizioni, a favore dei cittadini ebrei che ne facciano richiesta, in materia di riposo sabbatico, da usufruire come riposo settimanale, nonché di festività religiose, con la precisazione che, trattandosi di festività mobili, ogni anno il calendario di dette festività cadenti nell’anno solare successivo viene comunicato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane al Ministero dell’Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le predette festività, per l’anno 2015, sono le seguenti: Tutti i sabati Venerdì 3 aprile – Vigilia di Pesach (Pasqua) Sabato 4 e Domenica 5 aprile – Pesach (Pasqua) Venerdì 10 e Sabato 11 aprile – Pesach (Pasqua) Domenica 24 e Lunedì 25 maggio – Shavuoth (Pentecoste) Domenica 26 luglio – Digiuno del 9 di Av Lunedì 14 e Martedì 15 settembre – Rosh Hashanà (Capodanno) Martedì 22 settembre – Vigilia Kippur Mercoledì 23 settembre – Kippur (Digiuno di espiazione) Lunedì 28 e Martedì 29 settembre – Sukkoth (Festa delle Capanne) Domenica 4 e Lunedì 5 ottobre – Sukkoth (Festa delle Capanne) Martedì 6 ottobre – Simchat Torà (Festa della Legge) I lavoratori dipendenti che professano la religione ebraica possono richiedere di usufruire del riposo sabbatico come riposo settimanale e di godere delle festività ebraiche mediante, ad esempio, assorbimento di giornate riconosciute a titolo di riduzione di orario e di ex festività. L’art. 4 della citata Legge n. 101/1989, infatti, prevede – tra l’altro – che il diritto di usufruire del riposo sabbatico come riposo settimanale è esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza alcun diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 23 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0173 del 16/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: Legge di stabilità 2015 - Esonero contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato istruzioni La Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con messaggio n. 1144 del 13 febbraio 2015 – testo di seguito allegato, ha emanato le istruzioni operative per l’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015. Di seguito si evidenziano i principali contenuti. Codice di autorizzazione UniEmens I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo devono inoltrare all’INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l’esonero, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Detta richiesta andrà effettuata avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione “Esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e seguenti, come da Circolare n. 17/2015”. La sede territorialmente competente attribuirà il suddetto codice di autorizzazione alla posizione contributiva interessata con validità 1/1/2015-31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro sempre attraverso il cassetto previdenziale. UniEmens - Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero I datori di lavoro esporranno nel flusso UniEmens i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi: nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “TRIE” avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”; nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella Circolare n. 17/2015; nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo all’esonero contributivo dei mesi di competenza di gennaio e/o febbraio 2015. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di febbraio 2015, relativamente all’arretrato del precedente mese di gennaio, o di marzo 2015, relativamente all’arretrato dei precedenti mesi di gennaio e/o febbraio. I dati esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue: con il codice “L444” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”; con il codice “L445” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della soglia massima va ridotta sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 24 UniEmens - Modalità di esposizione del beneficio nei casi di superamento della soglia massima mensile Nell’ipotesi in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio superiore alla soglia massima mensile di euro 671,66, l’eccedenza può essere esposta nel mese corrente e nei mesi successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo e il terzo anno di durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo alla data di esposizione in UniEmens. L’esposizione dell’agevolazione nel flusso UniEmens deve avvenire valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, l’elemento <AltreACredito> i seguenti elementi: <CausaleACredito>, con l’indicazione del codice causale “L700” avente il significato di “conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”; <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare. Nel Messaggio sono riportati i seguenti esempi: Esempio 1 Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l'1/5/2015. L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante in questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di euro 8.060,00. Nel mese di maggio l’importo dei contributi non dovuti è pari a euro 600,00; nel mese di giugno l’importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari a 600,00. A luglio, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, l’importo dell’esonero spettante è pari a euro 750,00. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di euro 750,00 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di € 671,66. La differenza fra l’importo dell’esonero spettante per il mese di luglio e la soglia massima mensile di esonero, pari ad euro 78,34 (750,00-671,66) può essere fruita nello stesso mese, in quanto inferiore alla quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio a 671,66-600,00 e per giugno a 671,66-600,00, per un totale di 143,32 euro. Tale somma potrà essere conguagliata in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale> e andrà valorizzata nell’elemento <CausaleACredito> la causale “L700” avente il significato di “Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. Esempio 2 Rapporto di lavoro agevolato a tempo pieno instaurato l'1/5/2015. L’importo massimo di incentivo teoricamente spettante i questo caso è pari al tetto massimo fruibile annuo (fino ad aprile 2016) di euro 8.060,00. Nel mese di maggio l’importo dei contributi non dovuti è pari ad euro 600,00; nel mese di giugno l’importo dei contributi non dovuti ugualmente è pari ad euro 600,00. A luglio, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti l’importo dell’esonero spettante è pari ad euro 1.750,00. Nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non può esporre la somma di € 1.750,00 nell’elemento corrente in quanto superiore alla soglia massima mensile, per cui indicherà nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> la somma di 671,66. La differenza spettante è pari ad euro 1.078,34 (1.750,00-671,66), supera la quota residuale di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari per maggio ad euro 671,66-600,00 e per giugno ad euro 671,66-600,00 per un totale di 143,32 euro. Potrà pertanto essere conguagliata nel mese solo la somma di euro 143,32 e andrà esposta in corrispondenza dell’elemento <ImportoACredito> di <AltreACredito > di <DenunciaIndividuale>; andrà poi valorizzata nell’elemento <CausaleACredito> la causale “L700” avente il significato di “Recupero residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. L’ulteriore eccedenza pari ad euro 935,02 (1.078,34-143,32) potrà essere analogamente conguagliata nei mesi successivi nel rispetto della capienza. Nell’Allegato n. 1 al Messaggio sono indicati due ulteriori esempi. UniEmens - Restituzione importi indebiti Nel caso in cui debbano restituire importi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi: nell’elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale “M304” avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”; nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire. Uniemens - Regolarizzazioni I datori di lavoro che hanno fruito del beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig). Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 25 RIFERIMENTI Notizia n. VG15.0122 del 30/01/2015 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 26 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INAIL Notizia n. GO15.0174 del 16/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Personale, Titolare o legale rappresentante) INAIL: Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per l’anno 2015 ai fini del calcolo dei premi assicurativi – Istruzioni La Direzione Generale dell’INAIL, con circolare n. 28 del 6 febbraio 2015 – testo di seguito allegato, ha diramato istruzioni circa il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015, avente ad oggetto “Determinazione, per l’anno 2015, delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto-Legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398” (1). Riguardo alle precisazioni dell’Istituto sugli ambiti territoriali interessati dalla normativa di cui trattasi, si fa rinvio, in questa sede, alle considerazioni in tema di imponibilità contributiva dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero in Paesi dell’Unione Europea, ovvero legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare come l’INAIL confermi la propria linea interpretativa circa l’applicabilità dei valori convenzionali in argomento anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite: in proposito si richiamano le indicazioni a suo tempo fornite da Confindustria. La circolare in esame ricorda che, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015: le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese; per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle citate tabelle (2). __________ (1) Si ricorda che, in merito al Decreto Ministeriale 14 gennaio 2015, la Direzione Generale dell’INPS ha fornito indicazioni con circolare n. 16 del 29 gennaio 2015. (2) La “retribuzione nazionale” – osserva l’INAIL - consiste nel trattamento economico mensile (cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per dodici) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione della “indennità estero”. RIFERIMENTI Notizia n. VG15.0109 del 28/01/2015 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 27 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0175 del 16/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: modalità di versamento dei contributi per gli iscritti ai Fondi pensioni lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti – Istruzioni Si ricorda che la Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con circolare 154 del 3 dicembre 2014, ha illustrato le nuove modalità di presentazione, in vigore a far data dal 1° gennaio 2015, delle dichiarazioni contributive afferenti ai soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo pensioni sportivi professionisti, nell’ambito della sezione del flusso Uniemens, dedicata alle aziende con dipendenti. Ora, la suddetta Direzione dell’Istituto, con l’allegata circolare n. 28 del 10 febbraio 2015, fornisce le istruzioni per il versamento della contribuzione dovuta a mezzo del modello F24, riferite alle aziende con dipendenti, da applicare – per i periodi di competenza a partire da gennaio 2015 (paragrafo 2) e per quelli di competenza fino a dicembre 2014 (paragrafo 3) – ai datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 28 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni Notizia n. GO15.0176 del 16/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Youth guarantee - Piano "garanzia giovani": bonus occupazionale per l'assunzione di giovani - Decreto direttoriale del ministero del lavoro - Modifiche alla precedente normativa Si comunica che in data 11 febbraio 2015, il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito internet, il Decreto Direttoriale n. 11 del 23 gennaio 2015. Tale Decreto modifica nuovamente il D.D. n. 1709 dell'8 agosto 2014 che aveva disciplinato l'incentivo del "Bonus occupazionale" del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani". Si ricorda, infatti, come il testo era già stato modificato nel dicembre 2014, nel senso di rendere retroattivo l’incentivo "bonus occupazionale" alle assunzioni effettuate dal primo maggio 2014. Il testo ora in oggetto introduce invece la possibilità di usufruire dell'incentivo anche in ipotesi in precedenza escluse, ovvero: assunzione con contratto di apprendistato profesionalizzante; assunzione con contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi (questa ipotesi continua però a non riguardare le assunzioni effettuate nella Regione Emilia Romagna, che, fin dall'inizio ha escluso dal contributo le assunzioni a termine). Inoltre, con una modifica all'articolo 7, l’incentivo è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori, come è, ad esempio, l'agevolazione prevista per l'assunzione a tempo indeterminato prevista dalla Legge di Stabilità 2015. Si rammenta, infine, che l’incentivo è cumulabile anche con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 29 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0177 del 16/02/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale) INPS: contributi CIG – Dichiarazione delle Aziende che occupano non più di 50 dipendenti - Scadenza del 28 febbraio 2015 Per il finanziamento della CIG sono dovuti, interamente a carico del datore di lavoro, un contributo ordinario, ed un eventuale contributo addizionale. Entrambi i contributi sono previsti in misura differenziata, in relazione al numero dei dipendenti in forza all'impresa, nelle misure indicate nella tabella in calce indicata. Ai fini dell’applicazione delle aliquote contributive ridotte, le aziende industriali interessate sono tenute a presentare all’INPS una dichiarazione attestante che nell’anno precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore a 50. Al fine di evitare, per l'anno 2015, rettifiche delle denunce contributive e relativi addebiti calcolati secondo le aliquote più elevate, le Aziende che nel corso dell'anno 2014 hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore a cinquanta, devono presentare entro il 28 febbraio 2015, una dichiarazione attestante tale circostanza. Nel numero dei dipendenti devono essere inclusi i lavoratori in forza che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione, ivi compresi quelli per i quali non è dovuto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni: sono quindi da computare oltre agli operai ed agli impiegati anche i lavoratori con qualifica di dirigente, nonché i lavoratori a domicilio. Il lavoratore assente (es.: per gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore (ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto). Dal computo sono esclusi i lavoratori eventualmente ancora assunti con contratto di inserimento (ex D.L.vo n. 276/2003) e gli apprendisti. Al fine di evitare, per l'anno 2015, rettifiche delle denunce contributive e relativi addebiti calcolati secondo le aliquote più elevate, le Aziende che nel corso dell'anno 2014 hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore a cinquanta, devono presentare entro il 28 febbraio 2015, una dichiarazione attestante tale circostanza. Si rammenta che l'INPS, con circolare n. 89/2003, ha reso noto di aver modificato i criteri di comunicazione del numero medio dei dipendenti. In base alle nuove istruzioni le imprese interessate sono tenute ad inviare la dichiarazione di cui trattasi solo nelle seguenti ipotesi: in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti (ricorrendo tale circostanza si deve fare riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività); qualora la situazione denunciata precedentemente sia variata. In mancanza della dichiarazione, le Sedi INPS, ai fini della determinazione delle aliquote contributive in argomento, considereranno invariata la media occupazionale dell'azienda. In questa sede si menziona inoltre che, per le Aziende costituite dopo il 31.12.2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. A tal fine dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, compresi quelli a tempo parziale. Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 30 Questi ultimi, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto), saranno computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri lavoratori; in tal caso saranno questi ultimi ad essere computati. Per ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni di mesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e per i somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornate convenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero mese ovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori sarà divisa per 312 (26 x 12) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2014 (v. Circolare INPS n. 70/2007). Al verificarsi di tali condizioni, le aziende devono trasmettere l'apposita dichiarazione/autocertificazione all'INPS entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2015 (ovvero entro il 31 marzo 2015). ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 31 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Contrattazione collettiva Notizia n. GO15.0185 del 17/02/2015 CCNL: Legno (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Ccnl legno: Intesa volta alla modifica della disciplina in materia di contratti a tempo determinato, somministrazione e apprendistato professionalizzante e Accordo in tema di mobbing e molestie sessuali Il 4 febbraio 2015 Federlegno e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto una Intesa volta alla modifica della disciplina del C.c.n.l. in materia di contratti a tempo determinato, somministrazione e apprendistato professionalizzante e un Accordo riguardante i Codici di Comportamento da adottare nella lotta contro le molestie sessuali e il mobbing, che si riportano in allegato. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 32 Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Marcatura CE Notizia n. GO15.0182 del 16/02/2015 Settore Merceologico: Chimiche e farmaceutiche, Costruttori edili, Installazione d’impianti, Legno e arredamento, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Materiali per costruzioni, Materie plastiche e Gomma, Meccanici (Area Interessata: Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Prodotti da costruzione: pubblicato l’elenco delle norme armonizzate ai fini della marcatura CE E’ stato pubblicato l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate CEN per i prodotti da costruzione, il cui rispetto fa corrisponde la conformità ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE. Con la Comunicazione CE n. 2015/C 54/02 (G.U. CE serie C n. 54 del 13 febbraio 2015) è stato pubblicato l’elenco aggiornato delle normative armonizzate per i prodotti da costruzione, ai sensi dell’ex Direttiva CE n. 89/106 ora Regolamento UE n. 305/11. Ricordiamo che si presume conforme ai requisisti essenziali di sicurezza previsti per la marcatura CE, di cui al citato Regolamento UE, un prodotto da costruzione fabbricato in conformità alle norme di buona tecnica. Prodotti da costruzione di prossima applicazione della marcatura CE I prodotti da costruzione che devono essere marcati CE entro: l’8 agosto 2015, sono: -) gli elementi complementari per muratura, secondo quanto previsto dalla norma tecnica: *) CEN EN 845-1:2013 - parte 1, relativa ai connettori trasversali, agli incatenamenti orizzontali, ai ganci e alle mensole di sostegno; *) CEN EN 845-2:2013 - parte 2, relativa agli architravi; *) CEN EN 845-3:2013 - parte 3, relativa all’armatura di acciaio per giunti orizzontali; -) i piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT, secondo quanto previsto dalla norma tecnica: *) CEN EN 12566-3:2005+A2:2013 - parte 3, relativa agli impianti di trattamento preassemblati e/o assemblati in sito delle acque reflue domestiche; *) CEN EN 12566-7:2013 - parte 7, relativa alle unità di trattamento terziario prefabbricate; -) i componenti armati prefabbricati di calcestruzzo aerato autoclavato, secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 12602:2008+A1:2013; -) le strutture di legno - legno lamellare incollato e legno massiccio incollato - requisiti, secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 14080:2013; -) i prodotti prefabbricati di calcestruzzo - solai a travetti e blocchi, secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 15037-4:2010+A1:2013 - parte 4, relativa ai blocchi di polistirene espanso; -) i lapidei agglomerati - lastre e marmette per finiture di pareti (interne ed esterne), secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 15286:2013; -) gli isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - prodotti di perlite espansa (EP) e vermiculite espansa (EV) ottenuti in fabbrica - specificazione, secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 15501:2013; -) il vetro per edilizia - vetro di sicurezza di silicato alcalino temprato termicamente sottoposto a “heat soak test”, secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 15682-2:2013 - parte 2, relativa alla valutazione della conformità/norma di prodotto; -) il vetro per edilizia - vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico profilato temprato termicamente, secondo quanto previsto dalla norma tecnica CEN EN 15683-2:2013 - parte 2, relativa alla valutazione della conformità/norma di prodotto; il 10 ottobre 2015, sono i legni massicci strutturali giuntati a dita, ai sensi della norma CEN EN 15497:2014 relativa ai requisiti di prestazione e i requisiti minimi di produzione, la cui applicazione decorre a partire. Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 33 Prodotti da costruzione le cui norme tecniche di marcatura CE si applicano a partire dai mesi scorsi I prodotti da costruzione che dai mesi scorsi sono soggetti alla marcatura CE, sono: i sistemi di tubazioni di gres per impianti di raccolta e smaltimento di acque reflue, secondo quanto previsto dalla norma tecnica: -) CEN EN 295-1:2013 - parte 1, recante i requisiti dei tubi, degli elementi complementari e dei sistemi di giunzione; -) CEN EN 295-4:2013 - parte 4, recante i requisiti degli adattatori, delle connessioni e dei collegamenti per la raccolta e lo smaltimento di acque reflue; -) CEN EN 295-5:2013 - parte 5, recante i requisiti dei tubi perforati e degli elementi complementari; -) CEN EN 295-6:2013 - parte 6, recante i requisiti dei componenti dei pozzetti e delle camere d’ispezione; -) CEN EN 295-7:2013 - parte 7, recante i requisiti per i tubi e i sistemi di giunzione di gres delle tubazioni con posa a spinta; e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; le ceneri volanti per calcestruzzo, ai sensi della norma CEN EN 450-1:2012 - parte 1, relativa alla definizione, alle specificazioni e ai criteri di conformità e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° maggio 2014; le lastre traslucide profilate di materia plastica per coperture interne ed esterne, pareti e soffitti, ai sensi della norma CEN EN 1013:2012, relativa ai requisiti e metodi di prova, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° settembre 2014; l’esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio, ai sensi della norma CEN EN 1090-1:2009+A1:2011 - parte 1, relativa ai requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° luglio 2014; i piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT, ai sensi della norma CEN EN 12566-6:2013 - parte 6, relativa alle unità prefabbricate di trattamento per effluenti di fosse settiche, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; i leganti idraulici per impieghi stradali, ai sensi della norma CEN EN 13282-1:2013 - parte 1, relativa ai leganti idraulici per impieghi stradali a indurimento rapido - composizione, specificazioni e criteri di conformità, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; gli isolanti termici per edilizia - prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito, ai sensi della norma CEN EN 14315-1:2013 - parte 1, relativa a specifiche per il sistema espanso rigido a spruzzo prima dell’installazione, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; gli isolanti termici per edilizia - prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione, ai sensi della norma CEN EN 14318-1:2013 - parte 1, relativa a specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima dell’installazione, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; gli isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione, ai sensi della norma CEN EN 14319-1:2013 - parte 1, relativa a specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima dell’installazione, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; gli isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito, ai sensi della norma CEN EN 14320-1:2013 parte 1, relativa a specifiche per il sistema espanso rigido a spruzzo prima dell’installazione, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° novembre 2014; le piastrelle di ceramica, ai sensi della norma CEN EN 14411:2012, relativa alle definizioni, classificazione, caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura, e la cui applicazione è iniziata dal 1° luglio 2014; i prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto alle piastrellature di ceramica incollate con adesivi, ai sensi della norma CEN EN 14891:2012 relativa ai requisiti, ai metodi di prova, di valutazione della conformità, di classificazione e di designazione, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° marzo 2014; i sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di camminamento pedonali, ai sensi delle norme: -) CEN EN 15651-1:2012 - parte 1, relativa ai sigillanti per elementi di facciate; -) CEN EN 15651-2:2012 - parte 2, relativa ai sigillanti per vetrate; -) CEN EN 15651-3:2012 - parte 3, relativa ai sigillanti per giunti per impieghi sanitari; -) CEN EN 15651-4:2012 - parte 4, relativa ai sigillanti per camminamenti pedonali, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° luglio 2014; l’isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile (CEA), ai sensi della norma CEN EN 15732:2012 relativa ai prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa (LWA), e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° agosto 2014; i rivestimenti per impermeabilizzazione di elevato spessore a base di bitume modificato con polimeri, ai sensi della norma CEN EN 15814:2011+A1:2012 relativa alle definizioni e ai requisiti, e la cui applicazione è iniziata a partire dal 1° agosto 2014; gli isolanti termici per edilizia prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica, ai sensi della norma CEN EN 16069:2012 relativa a specificazioni, e la cui applicazione decorre a partire dal 1° settembre 2014; le lastre traslucide piane multistrato di policarbonato (PC) per coperture, pareti e soffitti interni ed esterni, ai sensi Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 34 della norma CEN EN 16153:2013, relativa ai requisiti e ai metodi di prova, e la cui applicazione decorre a partire dal 1° gennaio 2015. Prodotti da costruzioni che sono soggetti alle nuove norme EN che a breve sostituiscono le precedenti versioni I prodotti da costruzioni i cui riferimenti delle norme CEN EN sono stati sostituiti con una nuova versione sono: gli elementi per pavimentazione di laterizio. La nuova norma CEN EN 1344:2013, relativa ai requisiti e metodi di prova, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 1344:2002; l’ardesia e pietra per coperture discontinue e rivestimenti esterni. La nuova norma CEN EN 12326-1:2014, relativa alle specifiche per ardesia e ardesia a carbonati, dal 13 febbraio 2016 sostituisce la precedente CEN EN 12326-1:2004; i prodotti prefabbricati di calcestruzzo. La nuova norma CEN EN 13225:2013, relativa agli elementi strutturali lineari, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 13225:2004; i bitumi e leganti bituminosi. La nuova norma CEN EN 13808:2013, relativa al quadro di riferimento delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 13808:2005; i pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso). La nuova norma CEN EN 13950:2014, relativa alle definizioni, requisiti e metodi di prova, dal 13 febbraio 2016 sostituisce la precedente CEN EN 13950:2005; i prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso. La nuova norma CEN EN 14190:2014, relativa alle definizioni, ai requisiti e ai metodi di prova, dal 13 febbraio 2016 sostituisce la precedente CEN EN 14190:2005; i pavimentazioni di legno. La nuova norma CEN EN 14342:2013, relativa alle caratteristiche, alla valutazione di conformità e alla marcatura, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 14342:2005; i pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici. La nuova norma CEN EN 14509:2013, relativa ai prodotti industriali e specifiche, secondo quanto previsto dalla norma tecnica, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 14509:2006; le lastre e nastri metallici totalmente supportati per coperture, rivestimenti esterni e interni. La nuova norma CEN EN 14783:2013, relativa alla specifica di prodotto e requisiti, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 14783:2006; i rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi di legno massiccio. La nuova norma CEN EN 14915:2013, relativa alle caratteristiche, alla valutazione di conformità e alla marcatura, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 14915:2006; i prodotti prefabbricati di calcestruzzo. La nuova norma CEN EN 15037-5:2013, relativa ai solai a travetti e blocchi blocchi leggeri per casseforma semplice, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN15037-5:2010; i bitumi e leganti bituminosi. La nuova norma tecnica CEN EN 15322:2013, relativa al quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi fluidificati e flussati, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 15322:2009; i geosintetici con funzione barriera. La nuova norma tecnica CEN EN 15382:2013, relativa alle caratteristiche richieste per l’impiego nelle infrastrutture di trasporto, dall’8 agosto 2015 sostituisce la precedente CEN EN 15382:2008. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 06 del 19/02/2015 pag.n. 35
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