Prof. Avv. Michele Rondinelli Via Dei Mille n. 2 – 25122 Brescia Via Cogorano n. 25 – 57123 Livorno Pec.: avv.rondinelli.michele@legalmail.it Breve disamina della CTU depositata nel Giudizio instaurato avanti al Tribunale di Milano e rubricato al n. di R.G. 25335/2013 . *** La PAGLIANO ARREDAMENTI SRL ha intrattenuto diversi rapporti commerciali con la Cassa di Risparmio di Alessandria, rapporti che sono continuati con la Banca di Legnano all'esito della fusione con efficacia 13/02/2012 che ha interessato i due istituti di credito menzionati. Tra tali rapporti rientra il conto corrente n. 16515 aperto presso la filiale di Casale Monferrato. Attualmente, detto rapporto risulta continuato con la Banca Popolare di Milano quale soggetto incorporante la Banca di Legnano. Il rapporto di c/c n. 16515 è stato oggetto di analisi da parte del dott. Cotturri il quale, su incarico di SDL CENTROSTUDI ha redatto una perizia econometrica utilizzata nel giudizio indicato in epigrafe. Questi i dati riportati nelle conclusioni della richiamata perizia: n. conto 16515 Usura oggettiva Usura soggettiva € 12.981,05 Anatocismo € 48.143,80 € 222,82 Differenze da ricalcolo 1 € 61.347,67 Sia nell’atto di citazione che nel corso del giudizio, accanto alle doglianze relative ai temi della usura oggettiva, usura soggettiva e anatocismo, era stata posta all’attenzione del Giusdicente la questione della mancanza del contratto e, conseguentemente, quello della mancata pattuizione di un tasso ultralegale. Il riferimento normativo era dato dall’art. 117 TUB, del quale – per comodità del lettore – si riporta il testo: “1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. (omissis) 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. Omissis (l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha soppresso il presente comma). 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano: 1 Usura ogg. + usura ogg. + anatocismo. 1 a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi (…)”. Dal combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo richiamato consegue che in mancanza di pattuizione delle condizioni ultralegali – il cui onere della prova è posto a carico dell’istituto di credito, ancorché convenuto in giudizio – i tassi in concreto applicati dall’istituto convenuto devono essere sostituiti con il tasso B.O.T. A tal proposito, il Giudicente nella Ordinanza con cui disponeva la CTU svolgeva le seguenti considerazioni: “a fronte delle contestazioni di parte attrice di difetto di specifiche pattuizioni sottoscritte circa interessi e ogni altro costo e condizione del contratto di conto corrente, con relative eccezioni di nullità (quali si rinvengono in citazione, pagg. 4, 15, 24 e in memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., pag. 2 e che non vanno confuse con il mero assunto di non disporre di copia di contratto stipulato per iscritto), ricade sulla parte convenuta l’onere di provare che sia intervenuta idonea pattuizione ex art. 117 TUB (si veda anche Cass. 1679/09 circa rilevanza o meno estratti conto inviati)”. Per parte attrice, in occasione della udienza di giuramento del CTU celebrata in data 6.5.2014, si provvedeva a nominare CTP il dott. Alessandro Cotturri che pure aveva redatto la perizia di parte. Nel corso delle operazioni peritali, il CTU – accertata la mancata pattuizione di interessi ultralegali – procedeva a sostituire i tassi di interesse applicati dalla banca nella fase esecutiva del rapporto con i tassi BOT ovvero con il tasso legale giungendo alla conclusione per cui parte attrice ha diritto all’accredito di € 59.550,22 (se si applica il tasso BOT) ovvero di € 58.028,93 (se si applica il tasso legale): vedasi al riguardo pag. 8 della bozza di relazione. Tuttavia, nel confronto con i CTP, il CTU dott. Siniscalco non poteva che prendere atto delle osservazioni del nostro CTP dott. Cotturri il quale, con nota del 2 settembre 2014, sul punto osservava quanto segue: “in merito al ricalcolo degli interessi in base ai tassi BOT come previsto dall’art. 117 TUB, la procedura adottata dal CTU mi trova favorevole in quanto per i rapporti successivi al 1992 si usano i tassi BOT. Per quanto riguarda invece l’utilizzo di un secondo calcolo al tasso legale non intravedo nessuna motivazione di Legge o procedurale in quanto il rapporto è stato analizzato per un periodo successivo al 1992”. Alla luce di tali osservazioni, il CTU Rag. Siniscalco ultimava i lavori peritali in data 25/09/2014 rassegnando le seguenti conclusioni: “in risposta al quesito, con i ricalcoli degli interessi in base ai tassi BOT come previsto dall’art. 117 TUB, il CTU informa che il saldo finale del conto corrente alla data dell’ultimo estratto conto in atti (30/06/2012) ammonta a € 60.624,27. L’attore ha quindi diritto all’accredito della somma di € 59.550,22”. Livorno/Brescia, 10/10/2014 Prof. Avv. Michele Rondinelli 2
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