BENEFICI COMBATTENTISTICI MISSIONI ONU Aumenti figurativi utili ai fini della pensione e della buonuscita NOTA INFORMATIVA E FAC SIMILE ISTANZA Treviso, 10 apr. 2014 ‐ Siamo stati contattati da numerosi utenti che hanno chiesto informazioni su una recente pronuncia della Corte dei Conti che riconosce il diritto alla supervalutazione dei periodi di servizio svolto nelle missioni estere (c.d. benefici combattentistici) anche oltre il limite dei 5 anni. Va da subito evidenziato che la legge impedisce l'estensione dei giudicati amministrativi, per cui chi vuole un diritto riconosciuto da una sentenza, ammesso che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi e oggettivi, deve proporre ricorso. Nel caso specifico poi l'Amministrazione si è già esplicitamente espressa negando il riconoscimento del diritto in argomento. Tuttavia abbiamo predisposto una fac‐simile di istanza che potrà essere utile ad interrompere i termini di prescrizione nell'attesa che il centro studi Sideweb completi le sue valutazioni sulla possibilità di organizzare un ricorso collettivo che verrà eventualmente pubblicato sul nostro sito. Per gli interessati seguirà una sintesi del quadro normativo relativo ai benefici combattentistici. BENEFICI COMBATTENTISTICI Missioni individuate dal Ministero della Difesa ai sensi legge 1746 del 11 dicembre 1962 (riguardano missioni internazionali indicate nell'elenco ministeriale allegato alla presente nota) Possono essere benefici di varia natura riconosciuta da diversi provvedimenti normativi e riguardare aspetti economici e previdenziali. La presente nota informativa si riferisce in via esclusiva ai benefici di natura previdenziale ed in particolare all'aumento figurativo degli anni utili a pensione e degli anni da riscattare ai fini della indennità di buonuscita 1 . 1 La nota quindi non affronta il tema dei benefici economici costituti dalla maturazione anticipata di classi e scatti che secondo una ormai consolidata giurisprudenza sembra applicabile solamente al personale dirigente e omogeneizzato in quanto ancora soggetto a disciplina economica che prevede la progressione in classi e scatti (ne rinviamo la trattazione ad altra sede). 1 In particolare la partecipazione alle missioni particolarmente rischiose (ed in quanto tali parificate alle campagne di guerra) individuate con un elenco predisposto dal Ministero della Difesa ai sensi della legge sopra citata, da diritto a: • un aumento figurativo del periodo di servizio pari ad un anno per ogni campagna di guerra; • tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare; • per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo. • qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima. • se lo stesso militare ha già riscattato lo stesso periodo come servizi speciali può riscattare l’intera campagna di guerra come differenza fraquanto già riscattato e l’anno della campagna di guerra. Va inoltre rettificato il riscatto relativo alle supervalutazioni del periodo in questione, che non sarà più inerente ad una supervalutazione, ma alla campagna di guerra; • se le zone di intervento sono differenti, si ha comunque diritto alla maggiorazione al raggiungimento dei tre mesi nell’anno solare; • se il periodo di servizio in zone di intervento è inferiore ai tre mesi non si ha diritto alla campagna di guerra. • il computo delle campagne di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce. Le maggiorazioni maturate possono quindi essere fatte valere ai fini della pensione e della indennità di buonuscita. Precisiamo che gli anni figurativi sono utili per la maturazione in anticipo del diritto ad essere collocati in pensione mentre incidono sulla misura della pensione solamente per i soggetti che al 31/12/1995 avevano 18 anni contribuitivi (utili + figurativi), chi non aveva tale requisito contributivo a quella data è comunque interessato ai benefici combattentistici in quanto anticipa il momento in cui matura il diritto a pensione e matura il diritto al riscatto a titolo oneroso ovvero a percepire un aumento dell'indennità di buonuscita. 2 Sotto il profilo normativo tali diritti sono stabiliti dalle norme di legge che disciplinano benefici combattentistici e il trattamento di pensione tanto che anche l'Inpdap aveva emanato una direttiva che riconosceva anche oltre al limite dei cinque anni le citate supervalutazioni ai fini pensionistici e della buonuscita. Tuttavia l'Amministrazione Difesa interpretando in modo diverso la legge ha ritenuto di non dover riconoscere i menzionati benefici, ed ha altresì inviato un esplicito invito all'Inpadp (ora INPS) chiedendole di modificare le circolari che interpretavano in modo diverso le norme in argomento. A nostro avviso il dato normativo ci pare più che chiaro e quindi, condividendo la posizione dell'Inpap, riteniamo che i benefici in argomento debbano essere riconosciuti non solo perché previsti dalla legge (alla luce anche delle recenti pronunce giurisprudenziali) ma, oltretutto, anche perché essi costituiscono il giusto riconoscimento per coloro che sono stati impiegati in missioni estere particolarmente rischiose. Non solo spettano quindi le supervalutazioni ma, stando agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, gli anni figurativi per le campagne di guerra devono essere riconosciuti anche oltre il limite di 5 anni stabilito dal D.lgs. 165/1997 Per tali motivi la Sideweb sta studiando un ricorso collettivo finalizzato al riconoscimento del diritto alla sopravvalutazione del servizio svolto nelle zone di intervento previste dall'articolo unico della legge 1746/62, ai fini pensionistici e della indennità di buonuscita, senza la limitazione temporale prevista dall'art. 5, secondo comma del D.lgs. 165/1995. I documenti di adesione al ricorso verranno pubblicati non appena sarà terminato lo studio dell'argomento e predisposti i relativi moduli. Per il momento pubblichiamo un fac‐simile di istanza che può essere utile agli interessati anche per la eventuale interruzione dei termini di prescrizione. Consigliamo gli interessati di farsi apporre una firma leggibile per ricevuta su una copia dell'istanza da conservare come prova dell'avvenuto deposito. Gli utenti potranno inviarci al seguente indirizzo e‐mail le eventuali risposte che riceveranno dall'Amministrazione, i nostri consulenti provvederanno a valutarle ai fini dell'eventuale ricorso collettivo. Indirizzo e‐mail presso cui inviare le risposte all'istanza: ricorso.benefici.onu@sideweb.it Scarica qui l'elenco delle missioni che danno diritto ai benefici combattentistici e il fac‐ simile di istanza per il riconoscimento http://www.forzearmate.org/wordpress/?p=16664 3 dei benefici combattentistici:
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