COMUNE DI LUCERA PROVINCIA DI FOGGIA PROVINCIATributi DI FOGGIA Servizio TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) GUIDA AL VERSAMENTO ANNO 2014 Stampa a cura del Servizio Tributi del Comune di Lucera – (agg.to 20/11/2014) Dal primo gennaio 2014, con l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale). Essa si basa su due presupposti impositivi: il 1° basato sul possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) ed il 2° collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone di: IMU (di natura patrimoniale), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (componente riferita ai servizi), tributo sui servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; TARI (componente riferita ai servizi), tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La TASI concorre al finanziamento dei servizi di illuminazione pubblica, polizia municipale, tutela ambientale verde e parchi, randagismo e servizio anagrafe e stato civile del Comune di Lucera. CHI DEVE PAGARE LA TASI La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria. Sono assoggettate a TASI anche le unità immobiliari per le quali non si applica l’IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell’IMU, fatti salvi i casi riportati alla successiva voce “ESENZIONI DALLA TASI”. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, nel Comune di Lucera l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il restante 90% del tributo è corrisposto dal titolare del diritto reale sulla unità immobiliare. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione del contratto e fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. QUANDO PAGARE Il saldo dell’imposta 2014 va versato entro martedì 16 dicembre 2014. COME PAGARE Il versamento della TASI deve essere effettuato, come per l’IMU, direttamente dal contribuente (cd. versamento in autoliquidazione) ed il Comune non invia al domicilio dei contribuenti alcun avviso né i bollettini per il pagamento del tributo. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è computato per intero. Analogo computo è effettuato in relazione alle agevolazione e alle detrazioni d’imposta previste. 1 Il tributo deve essere pagato utilizzando il modello F24 (codice catastale E716), disponibile presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando i seguenti codici tributo (come da Risoluzione n. 46/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate): Tipo immobili TASI abitazione principale e pertinenze TASI altri fabbricati TASI fabbricati strumentali all’attività agricola Codice tributo 3958 3961 3959 In alternativa al modello F24 è possibile effettuare il versamento del tributo a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale nazionale n. 1017381649 intestato a “PAGAMENTO TASI” (come previsto dal Decreto 23 Maggio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze). Sul c/c postale non è ammesso il versamento mediante bonifico. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L’importo minimo annuale previsto dal Comune di Lucera per il versamento TASI è pari ad € 8,00. LA BASE IMPONIBILE TASI La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). Essa rappresenta il valore ai fini TASI di fabbricati ed aree fabbricabili, ottenuto a partire dalla rendita catastale (per i fabbricati) in relazione agli immobili iscritti regolarmente in catasto. Nel caso di aree edificabili, la base imponibile è il valore di mercato al 1° gennaio di ogni anno. Abitazione principale e pertinenze Si considera abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, di usufrutto o altro diritto reale e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si applicano su un solo immobile per ogni nucleo familiare. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (deposito), C/6 (garage, box, posto auto) e C/7 (tettoia), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ed anche se ubicate in edificio diverso da quello dell’abitazione principale. All’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze detrazione. si applica l’aliquota dello 0,20% senza alcuna All’abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze si applica invece l’aliquota dello 0,25% nonché fino a concorrenza del tributo dovuto per tali unità, la detrazione fissa di € 80,00. Tale detrazione è inoltre maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’aliquota dello 0,25% e le detrazioni fissa di € 80,00 e variabile di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni previste per l’abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze si applicano, ricorrendone le condizioni, anche alle seguenti fattispecie: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola Per tali fabbricati si applica l’aliquota dello 0,10% deliberata dall’Ente e riportata alla voce “ALIQUOTE E DETRAZIONI” di questa guida. Altri fabbricati Le seconde case ed ogni altro fabbricato diverso dall’abitazione principale versano la TASI sulla base dell’aliquota dello 0,08% deliberata dall’Ente e riportata alla voce “ALIQUOTE E DETRAZIONI” di questa guida. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota TASI è invece stabilita nella misura dello 0,25%. Fabbricati inagibili ed immobili di interesse storico-artistico La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall’articolo 10 del DLgs 42/2004 e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per inagibilità o inabitabilità si intende il degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (come previsto dall’art.10 del regolamento comunale di cui alla delibera consiliare n. 57 citata). L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000. 2 Terreni I terreni sono esclusi dalla TASI dalla normativa vigente. Aree edificabili L’Ente ha deliberato l’azzeramento dell’aliquota TASI relativamente alle aree fabbricabili, fattispecie per la quale è già in vigore l’aliquota massima IMU e non è possibile deliberare l’ulteriore incremento dello 0,08% previsto dall’art. 1 comma 677 della Legge 147/2013. COME SI CALCOLA IL TRIBUTO SOFTWARE DI CALCOLO TASI - Sul sito www.comune.lucera.fg.it è disponibile il programma che permette – inserendo la rendita, le aliquote deliberate dall’Ente e gli altri dati necessari – la determinazione del tributo dovuto al Comune di Lucera, la compilazione e la stampa del modello F24 da utilizzare per il versamento. Il calcolo del tributo si effettua a partire dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, e successivamente moltiplicata per il coefficiente relativo alla categoria interessata: fabbricati appartenenti alla cat. A (escluso A/10) ed alle categorie C/2, C/6 e C/7 160 fabbricati appartenenti alla cat. B ed alle categorie C/3, C/4 e C/5 140 fabbricati appartenenti alla cat. A/10 e D/5 80 fabbricati appartenenti alla cat. D (escluso D/5) 65 fabbricati appartenenti alla cat. C/1 55 Sul valore dell’immobile così ottenuto va poi applicata la corrispondente aliquota d’imposta deliberata dal Comune, tenuto conto dei mesi di possesso o detenzione. ALIQUOTE E DETRAZIONI Con provvedimento consiliare n. 58 dell’8 settembre 2014 il Comune ha deliberato le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno in corso: TIPOLOGIA IMPONIBILE abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) ALIQUOTA TASI 2014 0,20% nessuna detrazione abitazione principale non appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (un C/2, un C/6, un C/7) 0,25% unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 0,25% casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 0,25% fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 0,25% unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia 0,25% unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 0,25% alle fattispecie di cui sopra si applica la detrazione fissa di € 80,00 + la ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati fabbricati rurali strumentali all’attività agricola altri fabbricati aree fabbricabili 0,25% 0,10% 0,08% 0,00% QUOTA A CARICO DELL’OCCUPANTE La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed aree edificabili. Pertanto, il Comune di Lucera, con la delibera consiliare di approvazione delle aliquote, ha stabilito che nel caso in cui l’immobile sia occupato da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull’immobile, la TASI deve essere corrisposta nella misura del 10% dall’occupante e del restante 90% dal titolare del diritto reale sull’immobile. ESENZIONI DALLA TASI Sono esenti dalla TASI, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili ubicati nel Comune di Lucera posseduti, in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Foggia, dallo stesso Comune di Lucera, dai consorzi tra detti enti, ove non soppressi, nonché dagli enti del servizio sanitario nazionale, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 3 Sono inoltre esenti le seguenti fattispecie (di cui all’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D. Lgs. 504/’92): - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16 comma 1 lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Fatti salvi i casi di cui sopra, restano assoggettate a TASI le unità immobiliari per le quali non si applica l’IMU, ovvero gli immobili esentati dal pagamento dell’IMU. REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO Con deliberazione consiliare n. 57 dell’ 8 settembre 2014 è stato approvato il regolamento comunale del tributo, disponibile anche sul sito internet del Comune. DICHIARAZIONE TASI La dichiarazione TASI deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento che occorre denunciare. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, alla quale si rimanda. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato. Nel caso di aree edificabili, ovvero di cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dagli atti catastali, ovvero di cespiti che non siano regolarmente e correttamente iscritti in Catasto, il possessore dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale è comunque tenuto a presentare la dichiarazione. Non è soggetta ad obbligo dichiarativo l’acquisizione o la perdita ai fini TASI del requisito di abitazione principale. NORME DI RIFERIMENTO Decreto legislativo n. 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali; Legge 27 dicembre 2013 n. 147; Decreto Legge n. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 46/E/2014; Decreto MEF 23 maggio 2014; Regolamento Comunale IUC – componente tributo sui servizi indivisibili (TASI). per ulteriori informazioni Servizio Tributi - Via Salvo D’Acquisto, 8 71036 LUCERA dal lunedì al venerdì ore 10.00 - 13.00 martedì e giovedì ore 16.00 – 18.00 - tel. 0881/541.467 469 466 462 468 sito internet: www.comune.lucera.fg.it e-mail: tributi@comune.lucera.fg.it 4
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