CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA

Bollettino
CONFINDUSTRIA
Venezia Giulia
INFORMA
Numero 09 del 12/03/2015
SOMMARIO
XXVIII Meeting GI NordEst
Programma Convegno - Trieste 14 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia in Primo Piano
pagina n. 4
Corsi di Formazione “La predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015”
Ronchi dei Legionari, 17 - 24 - 31 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0231
pagina n. 6
Incontro illustrativo “Agevolare gli investimenti delle imprese: Quali le novità?”
Ronchi dei Legionari, 18 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0265
pagina n. 8
Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione)
Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0198
pagina n. 9
Incontro illustrativo “Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - MUD 2015”
Ronchi dei Legionari, 26 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0289
pagina n. 10
CONFINDUSTRIA Venezia Giulia
34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7
Agevolazioni
• Contributi a favore di progetti di aggregazione in rete
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0242
pagina n. 11
Ambiente
• Dichiarazione annuale MUD per l’anno 2014: scadenza di presentazione 30 aprile 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0269
pagina n. 12
Credito Finanza Assicurazioni
• Aperte le candidature per il progetto "ELITE" di Borsa Italiana, destinato ad aziende che affrontano progetti di
crescita
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0270
pagina n. 16
Lavoro e Previdenza
• Lavori usuranti: obbligo delle comunicazioni annuali - Scadenza del 31 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0258
pagina n. 19
• Denuncia di infortunio e di malattia professionale: mancato o tardivo inoltro del certificato medico richiesto
dall’INAIL – Profili sanzionatori
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0266
pagina n. 22
• Jobs Act: pubblicati i Decreti Legislativi sul contratto a tutele crescenti e sulla Nuova ASpI
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0272
pagina n. 24
• Ministero del Lavoro: Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le imprese sottoposte a procedure
concorsuali – Precisazioni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0273
pagina n. 25
• Contratto a tutele crescenti: primo commento di Confindustria al D.Lgs. n. 23/2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0277
pagina n. 27
• Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati: prime indicazioni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0281
pagina n. 28
Normativa Tecnica e Legislazione di settore
• Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri: prorogato al 7 ottobre 2016 il
termine entro il quale alcune attività devono espletare le formalità in materia di prevenzione incendi (Art. 4
commi 2-bis e 2ter della Legge n. 11/15)
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0256
pagina n. 35
Trasporti e Circolazione
• Nuovo Codice della Strada. Sospesa la disposizione per i veicoli in locazione con utilizzatore diverso
dall'intestatario per periodi superiori ai 30 giorni
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0257
pagina n. 38
• Autotrasporto merci in conto terzi. Proroga del divieto di cabotaggio in Italia per i vettori croati
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0290
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 2
pagina n. 41
Turismo
• Compensi SIAE: positicpato il termine di pagamento al 20 marzo 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0260
pagina n. 42
Finanziamenti per la Formazione
Sportello Informativo
Confindustria Gorizia, unitamente a Formindustria, intende promuovere un’azione per l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse accumulate dalle aziende sul proprio “Conto Formazione” FONDIMPRESA e
FONDIRIGENTI, al fine di agevolare l’organizzazione della formazione aziendale.
Per consentire un contatto diretto con le aziende, Confindustria Gorizia ha attivato un servizio di “Sportello”
con incontri individuali (previo appuntamento).
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it
È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae
Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite
Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un
ampliamento dell’organico.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 3
Classificazione: Comunicazioni Associative
Notizia in Primo Piano
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Titolare)
XXVIII Meeting GI NordEst - Programma Convegno - Trieste 14 marzo 2015
I4 - Industria Internazionalizzazione Infrastrutture, Italia. 28^ meeting dei Giovani Imprenditori Nord Est - Trieste 12, 13 e
14 marzo 2015.
Sabato 14 marzo 2015
Stazione Marittima, Trieste
09.30 Iscrizione dei partecipanti
10.00 Inno italiano
eseguito dal Coro del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico
Saluti Istituzionali
Roberto Cosolini, Sindaco del Comune di Trieste
Introduzione ai lavori
Matteo Di Giusto, Project Leader Meeting, Presidente GI Confindustria FVG
10.10 Intervento di apertura
Marco Gay, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
10.30 I - Industria
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 4
Idee per l'industria italiana
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Fare impresa in Italia
Alberto Baban, Presidente Nazionale Piccola Industria
Mariacristina Gribaudi, Amministratrice Unica Keyline
Matteo Marzotto, Presidente Fiera di Vicenza SpA
11.10 I - Internazionalizzazione
Idee per l'internazionalizzazione
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Internazionalizzare le aziende e destinazione Italia
Erich Cossutta, Presidente Confindustria Serbia
Franco Alzetta, Direttore Generale Danieli
11.50 I - Infrastrutture
Idee per le infrastrutture
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Infrastrutture
Antonio Tajani, Vicepresidente Parlamento Europeo
Debora Serracchiani, Presidente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Marguerite Mc Mahon, Capo Divisione Banche e Corporates, Dipartimento Mare Adriatico
Bei – Banca Europea degli Investimenti
12.30 I - Italia
Idee per l'Italia
Elevator Pitch di un giovane imprenditore
Identità italiana: creatività, qualità, passione, innovazione
Jan Slangen, Comandante Frecce Tricolori
Barbara Franchin, Director & Project Supervisor ITS – International Talents Support
13.10 Intervento conclusivo
Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Modera i lavori: David Parenzo, giornalista
link al sito: http://www.ggimeetingne.it/
Pagina facebook del gruppo giovani FVG: https://www.facebook.com/confindustriafvg
Pagina facebook dell'evento: https://www.facebook.com/events/290186401151542
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 5
Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0231 del 26/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Personale)
Corso di Formazione “La predisposizione del Bilancio d’esercizio 2015” - Ronchi dei Legionari, 17 - 24 - 31
marzo 2015
Al fine di fornire un aggiornamento di taglio operativo sulle novità di legge, da applicare in sede di redazione del Bilancio
2015, relative alla struttura dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e dei connessi criteri di
valutazione, Confindustria Venezia Giulia organizza un corso di formazione, articolato in tre incontri.
DESTINATARI: Personale degli Uffici Amministrativo e Contabile e personale coinvolto nella redazione del Bilancio
d’esercizio.
OBIETTIVI: Fornire le conoscenze per una corretta predisposizione del Bilancio d’esercizio attraverso lo studio delle
novità, l’analisi degli aspetti procedurali e la trattazione di esempi pratici.
CALENDARIO: Il corso si svolgerà presso Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in Via Pietro
Micca n. 10, e sarà articolato in tre mezze giornate con orario 9.00 - 13.00:
Martedì 17 marzo 2015
Martedì 24 marzo 2015
Martedì 31 marzo 2015
PROGRAMMA:
Aspetti procedurali: la formazione dei documenti di bilancio
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Redazione del progetto di bilancio
Controllo del progetto di bilancio
Deposito del progetto di bilancio
Approvazione del bilancio
Pubblicazione del bilancio
Bilancio in forma abbreviata e collegio sindacale
I nuovi principi contabili e l’impatto sul bilancio 2014
Bilancio 2014: analisi di casistiche, novità e adempimenti
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La valutazione delle immobilizzazioni materiali, immateriali, la perdita durevole di valore e il nuovo OIC 9
La valutazione delle immobilizzazioni finanziarie
I crediti: valutazione, svalutazione e cancellazione
La valutazione delle rimanenze
Fondi per rischi ed oneri e i debiti
Perdite civilistiche ed impatti sul bilancio d’esercizio
Cambiamenti di principi e di stime, correzioni di errori e accadimenti successivi alla data di bilancio
DOCENTE: Luca Mambrin, Dottore Commercialista in Trieste.
ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI: Per ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato
di frequenza e la relativa dispensa.
ATTIVAZIONE DEL CORSO: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 12 partecipanti.
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 6
TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro il 13 marzo 2015 tramite la scheda di adesione allegata.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Per le Aziende Associate la quota individuale di partecipazione è di € 320,00 + IVA.
Per le Aziende non Associate la quota individuale di partecipazione è di € 420,00 + IVA.
La quota comprende le dispense, l’attestato di frequenza ed il coffee break.
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO DEI CORSI A PAGAMANENTO:
Le quote di partecipazione ai corsi a pagamento, per le imprese aderenti a Fondimpresa, possono essere finanziate con
il conto formazione.
Il piano deve essere presentato prima dell’avvio del primo seminario/corso cui si intende partecipare e può comprendere
tutti i seminari/corsi che si svolgono in un periodo di 11 mesi dalla data di avvio (o da quella di autorizzazione, se
precedente).
Per la richiesta di preventivi ed assistenza nella presentazione, gestione e rendicontazione dei piani, si invita a rivolgersi
a Formindustria - P.zza Casali n. 1, Trieste - tel. 040.366434, info@formindustria.org.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 7
Classificazione: Agevolazioni\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0265 del 05/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Titolare o legale rappresentante)
Incontro illustrativo "Agevolare gli investimenti delle imprese: Quali le novità?" - Confindustria Venezia Giulia,
18 marzo 2015
Per offrire una panoramica aggiornata sulle opportunità agevolative a sostegno degli investimenti produttivi,
CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA organizza un incontro illustrativo per le imprese associate che si svolgerà
Mercoledì 18 marzo 2015 alle ore 9.30
presso la sede operativa a Ronchi dei Legionari, Via Pietro Micca n. 10.
PROGRAMMA
IL FONDO SVILUPPO PMI
I FINANZIAMENTI ANTICRISI PER LIQUIDITA' E CONSOLIDO
Diego Angelini
Direttore Servizio Accesso al Credito - Direzione Centrale Attività Produttive - Regione FVG
IL FONDO DI ROTAZIONE PER LE INIZIATIVE ECONOMICHE (FRIE)
Vincenzo Spinelli
Responsabile Segreteria FRIE
IL FONDO GORIZIA: QUALI LE NOVITA'
Pierluigi Medeot
Segretario Generale CCIAA di Gorizia
IL NUOVO BANDO DEL FONDO TRIESTE
Paolo Apollinari
Coordinatore attività commissariali e controllo gestione Fondo Trieste - Commissariato del Governo nella Regione FVG
Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria partecipazione alla Segreteria (sig.ra Susanna Pastore – Tel.
0403750206 – Email economico@confindustria.ts.it
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Per informazioni rivolgersi a
Flavio Flamio Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 26, 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204, 0481 532204 direzione@confindustria.go.it, m.ciarrocchi@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 8
Classificazione: Formazione\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0198 del 18/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Personale)
Corso di Aggiornamento RLS (4 e 8 ore di formazione) - Ronchi dei Legionari, 23 marzo 2015
Confindustria Venezia Giulia organizza il corso di Aggiornamento per R.L.S. rivolto a:
- aziende da 15 a 50 dipendenti (4 ore di formazione);
- aziende con più di 50 dipendenti (8 ore di formazione).
Il corso, concordato a livello di Organismo Paritetico Provinciale, è finalizzato a fornire ai rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza la formazione specifica ed obbligatoria in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, art. 37, comma 11,
del D.Lgs. 81/2008.
Sede, date di svolgimento e durata
Sede del corso: Confindustria Venezia Giulia - Via P. Micca n. 10, Ronchi dei Legionari.
Modulo da 4 ore (per aziende da 15 a 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Modulo da 8 ore (per aziende con più di 50 dipendenti): 23 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00
Quota individuale di partecipazione
La quota individuale di iscrizione (comprensiva della fornitura di dispense didattiche e attestato di partecipazione) è:
Modulo da 4 ore
Aziende associate € 120,00 (+ IVA) a persona
Aziende non associate € 200,00 (+ IVA) a persona
Modulo da 8 ore
Aziende associate € 240,00 (+ IVA) a persona
Aziende non associate € 400,00 (+ IVA) a persona
Le aziende interessate sono pregate di effettuare l’iscrizione attraverso l’invio del modulo on line, entro il
16.03.2015.
Confindustria Venezia Giulia si riserva comunque di rinviare od annullare il corso, qualora non pervenga un numero
sufficiente di iscrizioni.
Modalità di pagamento
Bonifico bancario a:
INDUSVI S.r.l. - Via degli Arcadi, 7 Gorizia - P.IVA 00174010314
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Sede di Gorizia
IBAN: IT 49 A 06340 12410 07402006840W
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 9
Classificazione: Ambiente\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0289 del 12/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
ll Modello Unico di Dichiarazione ambientale - MUD 2015. Incontro illustrativo - Ronchi dei Legionari, 26 marzo
2015 ore 9.30
Con il D.P.C.M. 17/12/2014 sono state fornite le indicazioni relative alle modalità di compilazione della dichiarazione
ambientale MUD per il 2015, riferita ai rifiuti prodotti, trasportati, recuperati e smaltiti nell’anno 2014.
La scadenza per la presentazione è fissata al prossimo 30 aprile 2015.
Come nel 2014, la modalità di trasmissione del MUD potrà avvenire esclusivamente per via telematica mediante firma
digitale, a meno che non ricorrano le condizioni previste per la cd. “comunicazione semplificata”.
Confindustria Venezia Giulia organizza un incontro illustrativo sulle modalità di compilazione e presentazione della
dichiarazione, che si terrà
26 marzo 2015, alle ore 9.30
Sala Convegni - Confindustria Venezia Giulia
Via Pietro Micca 10, Ronchi dei Legionari
Relatore: Francesco Addobbati
La partecipazione è gratuita e riservata alle Aziende Associate.
Abbiamo predisposto un servizio di compilazione della dichiarazione e dell’invio telematico, secondo le modalità di cui al
prospetto allegato.
Per motivi organizzativi si prega voler confermare la propria partecipazione tramite la scheda di adesione allegata entro
martedì 24 marzo 2015.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 m.ciarrocchi@confindustria.go.it, e.ambrosi@confndustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 10
Classificazione: Agevolazioni\Varie
Notizia n. GO15.0242 del 04/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante)
Contributi a favore di progetti di aggregazione in rete
A partire dal 30 marzo 2015 e fino al 29 aprile 2015 è possibile presentare domanda per la concessione di contributi a
fondo perduto per progetti di aggregazione in rete.
Gli incentivi sono riservati alle PMI partecipanti e l'intensità dell'incentivo è pari al 50 % della spesa ammissibile,
fino ad un massimo di 150.000 €.
La domanda si presenta, esclusivamente via PEC, alla Camera di Commercio competente per territorio.
Le spese ammissibili, le modalità per accedere ai contributi e la modulistica da compilare sono disponibili nell'apposita
Sezione del sito di Unioncamere FVG.
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Per informazioni rivolgersi a
Flavio Flamio Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 26, 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204, 0481 532204 direzione@confindustria.go.it, m.ciarrocchi@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 11
Classificazione: Ambiente\Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
Notizia n. GO15.0269 del 06/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Logistica e trasporti, Produzione, Sistema qualità, Tecnica,
Titolare o legale rappresentante)
Dichiarazione annuale MUD per l’anno 2014: scadenza di presentazione 30 aprile 2015
La comunicazione annuale MUD relativa all’anno 2014 deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile utilizzando la
modulistica recentemente emanata dal Ministero dell’Ambiente con il d.P.C.M. 17 dicembre 2014 che sostituisce quella
utilizzata l’anno scorso.
I dati da comunicare hanno subito solo alcune limitate modifiche che sono illustrate nella parte di “approfondimenti” della
notizia e nella "guida alla compilazione" allegata.
La modulistica per effettuare la comunicazione annuale MUD è stata recentemente aggiornata (1) e riguarda:
a) il MUD RIFIUTI, articolato in:
– MUD ordinario per i produttori, i gestori di rifiuti (smaltitori e recuperatori), gli intermediari ed i trasportatori di rifiuti a
titolo professionale, sostituibile per i produttori con il MUD semplificato, ove ricorrano determinate condizioni;
– MUD VEICOLI FUORI USO previsto per le attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione dei veicoli;
– MUD RAEE previsto per tutte le attività di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (impianti di
recupero, stoccaggi, ecc.)
b) il MUD IMBALLAGGI di competenza del CONAI o di altri consorzi, dei soggetti che hanno attivato un proprio sistema
di raccolta sul territorio nazionale e anche degli impianti che recuperano rifiuti da imballaggio ;
c) il MUD RIFIUTI URBANI di competenza dei titolari dei servizi pubblici;
d) il MUD AEE, previsto per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di
applicazione del D.lgs. n. 49/2014 e per i sistemi collettivi previsti dal medesimo decreto.
PRINCIPALI NOVITA’
Si riportano di seguito le principali modifiche apportate alle istruzioni ed alla modulistica dalla nuova disciplina rispetto al
MUD 2014.
Comunicazione
Modifiche
Comunicazione Rifiuti Semplificata e Comunicazione Rifiuti
Ordinaria
Sono stati aggiunti agli stati fisici già esistenti (solido
polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile,
liquido) i seguenti stati fisici: “vischioso e sciropposo” e
“altro”.
Comunicazione Rifiuti Semplificata e Comunicazione Rifiuti
Ordinaria
Il produttore dei rifiuti deve indicare la quantità di rifiuto
in giacenza al 31/12/2014, distinguendo sulla base delle
informazioni in possesso dell'impresa, i rifiuti tenuti in
deposito temporaneo in attesa di essere avviati a
recupero da quelli in attesa di essere inviati a
smaltimento.
Comunicazione Rifiuti Ordinaria
Nel modulo, compilato dai soggetti che producono rifiuti
fuori dalle proprie unità locali, oltre alle opzioni “attività
di bonifica amianto”, “manutenzioni” e “assistenza
sanitaria” è stata aggiunta la voce “cantieri temporanei
e mobili (anche di bonifica)”. Questa aggiunta comporta
che anche per i rifiuti pericolosi da costruzione e
Modulo RE
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 12
demolizione e per i rifiuti derivanti da bonifica deve
essere compilato un modulo RE per ogni Comune in cui
sono stati prodotti tali rifiuti.
E’ stato chiarito che nel caso in cui i gestori di rifiuti e i
trasportatori di rifiuti conto terzi gestiscano (nel primo
caso) e/o trasportino (nel secondo caso) rifiuti prodotti
da soggetti non individuabili come imprese o enti
dovranno barrare la casella “privati” indicando anche il
Comune di provenienza del rifiuto.
Comunicazione Rifiuti Ordinaria
Modulo RT
Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso – Imballaggi RAEE
Modulo MG (MG Rifiuti – MG Veic – MG Imb – MG Raee)
Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso - RAEE –
Imballaggi
Modulo MG – (MG Rifiuti – MG Veic – MG Imb – MG Raee)
Comunicazione Rifiuti – Veicoli Fuori Uso - RAEE –
Imballaggi
Modulo MG – (MG Rifiuti – MG Veic – MG Imb – MG Raee)
Le istruzioni chiariscono che con riferimento all’attività
di recupero R13 (messa in riserva per operazioni da R1
a R12) vanno inserite le quantità complessive di rifiuto
che il dichiarante, nel 2014, ha ricevuto e messo in
riserva per poi avviarle ad operazioni di recupero in altri
impianti o le quantità di rifiuto prodotte presso il proprio
impianto e sottoposte ad attività di messa in riserva
(R13).
Le istruzioni chiariscono che con riferimento all’attività
di smaltimento D15 (deposito preliminare alle
operazioni da D1 a D14) vanno inserite esclusivamente
le quantità complessive di rifiuto che il dichiarante, nel
2014, ha ricevuto e messo in deposito preliminare
presso il proprio impianto per poi avviarle ad operazioni
di smaltimento in altri impianti.
Nel riquadro relativo alla “giacenza al 31/12” la quantità
di rifiuti in giacenza va distinta a seconda che siano
tenuti in:
- messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero
presso la propria unità locale o al di fuori di essa oppure
- deposito preliminare in attesa di essere inviati allo
smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di
essa.
1) MUD RIFIUTI SPECIALI
Chi deve presentare il MUD rifiuti?
L’obbligo di presentare la comunicazione riguarda:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
– lavorazioni industriali,
– lavorazioni artigianali,
– attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle acque reflue ed abbattimento di fumi;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, ossia tutti coloro che operano con
l’iscrizione all’Albo gestori ambientali alle categorie 4 e 5;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ossia tutti coloro che operano con l’iscrizione all’Albo gestori
ambientali alla categorie 8;
• i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
Chi è esonerato dalla presentazione del MUD rifiuti?
Sono esonerati dall’obbligo:
• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
• le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
semplificata 2 bis (l’esonero riguarda solo la fase di trasporto);
• le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (intesi come
numero totale di dipendenti dell’impresa, esclusi quindi gli addetti con contratti cosiddetti “atipici”);
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• i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual
caso la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite;
• i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing,
agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure per i rifiuti pericolosi e a rischio infettivo che producono (CER
180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).
MUD veicoli fuori uso
I demolitori, rottamatori e frantumatori di veicoli fuori uso (2) dovranno compilare, oltre alla sezione anagrafica del MUD
rifiuti speciali comprensiva della scheda relativa alle autorizzazioni (Sa-AUT), la specifica sezione relativa alle attività
svolte sui veicoli fuori uso (2). Eventuali altri trattamenti o produzioni di rifiuti dovranno essere comunicati utilizzando la
sezione MUD rifiuti ordinario.
MUD rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Questa sezione deve essere presentata, in aggiunta alla sezione anagrafica del MUD rifiuti comprensiva della scheda
relativa alle autorizzazioni (Sa-AUT), da quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di RAEE (3), cioè:
• dagli impianti di trattamento di RAEE, per la sola specifica parte relativa a questi rifiuti (per eventuali altri trattamenti
sono tenuti a compilare le specifiche schede del MUD rifiuti ordinario);
• dai centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.
Eventuali altri trattamenti o produzioni di rifiuti dovranno essere comunicati utilizzando la sezione MUD rifiuti ordinario.
Come si deve compilare e presentare il MUD rifiuti?
Il MUD rifiuti è costituito da:
- il MUD rifiuti ordinario, da compilare solo su supporto informatico fornito dal sistema camerale (scaricabile dal sito
www.ecocerved.it) e da trasmettere esclusivamente per via telematica al portale del sistema camerale
(www.mudtelematico.it). Per poter firmare il MUD è necessario avere a disposizione il dispositivo di firma digitale, in
corso di validità, del legale rappresentante dell’impresa (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) e la
carta di credito per il versamento dei diritti di segreteria, per un importo pari a € 10 per ogni unità locale. Non è possibile
trasmettere il MUD su supporto magnetico (nastro, floppy disk, CD, DVD, ecc.). Il MUD può essere trasmesso dalle
associazioni di categoria e dagli studi di consulenza, sulla base di un’espressa delega del dichiarante, apponendo
cumulativamente la firma del delegato. I singoli soggetti dichiaranti restano comunque responsabili della veridicità dei
dati inviati.
- il MUD rifiuti semplificato, che può essere compilato solo da produttori iniziali di rifiuti, in alternativa al MUD ordinario,
solo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
• nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione sono stati prodotti non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
• per il conferimento di ciascun rifiuto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori terzi e non vi sono state più di tre
destinazioni;
• eventuali trasporti eseguiti “in proprio” dal dichiarante (con iscrizione all’Albo gestori ambientali semplificata ai sensi
dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) hanno riguardato solo rifiuti non pericolosi (per i quali la fase di trasporto
“in conto proprio” non è oggetto di comunicazione);
• il dichiarante non ha svolto, presso l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o
smaltimento.
Nel caso in cui il produttore opti per il MUD semplificato, la compilazione deve avvenire solo su supporto cartaceo
utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito www.ecocerved.it (in allegato).
La trasmissione deve avvenire, a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio dove ha
sede l’unità locale dichiarante previo pagamento dei diritti di segreteria di 15,00 (non è consentita la consegna allo
sportello).
Sulla busta (in allegato) vanno riportati:
- codice fiscale, nome, ragione sociale e indirizzo del mittente
- la dicitura "Dichiarazione ANNO 2014" .
Non è più ammessa la trasmissione dei dati su supporto magnetico.
DIRITTI DI SEGRETERIA
Per la presentazione del MUD si devono versare i "diritti di segreteria" di:
- € 10,00 per ogni MUD presentato in via telematica da pagare con Carta di credito o tramite Telemaco-Pay,
- € 15,00 per ogni MUD cartaceo tramite bollettino di conto corrente postale e indicando la causale "DIRITTI DI
SEGRETERIA MUD - legge 70/1994" e il codice fiscale del dichiarante". Inserire nella busta la "Attestazione di
Versamento" dei diritti di segreteria.
2) MUD IMBALLAGGI
Dovrà essere presentata, da parte di CONAI all’ISPRA e da parte dei soggetti che hanno messo in atto un sistema
autonomo di raccolta dei propri imballaggi sul territorio nazionale all’ISPRA e contestualmente a Conai, la comunicazione
delle quantità di imballaggi immessi sul mercato e riutilizzati nel corso del 2014.
Viene inoltre prevista la comunicazione delle quantità di imballaggi ricevute e recuperate da parte degli impianti
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ag.n. 14
autorizzati alla gestione di tali rifiuti.
3) MUD AEE
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (3) devono comunicare al Registro AEE le quantità di
apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale nel corso del 2014. La comunicazione va
effettuata in via telematica collegandosi al portale www.registroaee.it.
4) MUD RIFIUTI URBANI
Dovrà essere presentata per via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it, la comunicazione relativa alle quantità di
rifiuti urbani, assimilati ed in convenzione che le aziende titolari del servizio pubblico hanno raccolto nel corso del 2014.
_______________________
Note
(1) D.P.C.M. 17 dicembre 2014 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2015”,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 299, S.O n. 97, del 27 dicembre 2014, sostituisce la modulistica emanata con
D.P.C.M. 12 dicembre 2013.
(2) Soggetti rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n. 209/2003 (veicoli L2, M1, N1)
(3) Come previsto dal d.lgs. n. 49/2014 e dal d.m. n. 185/2007
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 m.ciarrocchi@confindustria.go.it, e.ambrosi@confndustria.go.it
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Classificazione: Credito Finanza Assicurazioni\Internazionalizzazione
Notizia n. GO15.0270 del 06/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante)
Aperte le candidature per il progetto "ELITE" di Borsa Italiana, destinato ad aziende che affrontano progetti di
crescita
Borsa Italiana ha iniziato a valutare candidature per la nuova sessione del progetto formativo denominato “ELITE”. Il suo
obiettivo è rafforzare le imprese con progetti di crescita, specialmente PMI ma non solamente, attraverso un programma
di formazione, mirato a raggiungere prefissati standard di comunicazione, di governance interna, di definizione di
strategie, di pianificazione. Al termine di questo percorso, l’impresa acquisirà competenza sui mercati finanziari ed un
network di relazioni di spessore, indispensabile per rapportarsi alla pari con investitori professionali, per reperire nuove
risorse finanziarie dai mercati dei capitali.
Soggetto erogatore
Borsa Italiana
Utenti
Aziende italiane, specialmente PMI
Avvio
Aprile 2015
Scopo
Rafforzamento delle imprese con progetti di crescita
Premessa
Borsa Italiana ha da tempo avviato numerosi progetti ed attività per far avvicinare le aziende ai mercati dei capitali in
genere. Nel caso del progetto ELITE l’azienda deve avere un solo obbiettivo primario: voler finanziare un proprio
progetto di crescita ed essere alla ricerca delle giuste competenze (interne) e delle risorse finanziarie (esterne) per
realizzare il proprio business plan. Il percorso formativo ELITE vuole aiutarla a trovare entrambe. Confindustria ha
firmato un protocollo con Borsa Italiana per promuovere e favorire lo sviluppo del progetto, certa della reale utilità ed
impatto che porta nella gestione aziendale.
L’esperienza di successo di ELITE, giunto alla settima edizione, è stata definitivamente sancita dalla estensione
del progetto al London Stock Exchange (LSE) avvenuta nel 2014 e dalla presentazione ufficiale del progetto al
Parlamento Europeo a dicembre 2014 come caso scuola d’eccellenza da estendere ad altri paesi membri.
Il percorso ELITE: gli obbiettivi
Borsa Italiana non ha costruito questo percorso formativo solo per le aziende che possono essere interessate alla
quotazione nel mercato azionario: possono essere interessate a valutare anche l’intervento di un private equity,
un’emissione obbligazionaria quotata o collocata privatamente (minibond), oppure desiderose di migliorare i propri
processi e strategie, per un migliore accesso al mercato del credito bancario.
Le aziende italiane che accettano la sfida globale e dell’internazionalizzazione devono acquisire conoscenze e
competenze per rafforzare anche la propria struttura finanziaria.
Gli obbiettivi dichiarati del progetto sono:
· Supporto/stimolo ai cambiamenti culturali, organizzativi e manageriali necessari per sostenere la crescita nel medio
periodo
· Visibilità nei confronti della comunità imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale
· Avvicinamento graduale al mercato dei capitali
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· Miglioramento del rapporto con il sistema bancario
· Supporto nei processi di internazionalizzazione
Il percorso ELITE: fasi e durate
Il percorso si articola in tre fasi:
Get Ready
Get Fit
Get Value
Stimola l’azienda al cambiamento culturale ed organizzativo, prevede sia formazione accademica che
casi studio con manager esperti. I focus dei quattro moduli sono crescita ed internazionalizzazione,
cultura aziendale e governance, pianificazione e controllo, reperimento risorse finanziarie e
comunicazione aziendale. Questa fase prevede 8 giornate di formazione, distribuite in 4 moduli un
periodo di cca 4/6 mesi.
Implementazione delle esperienze del modulo precedente in azienda: i partecipanti affiancati dal team
ELITE lavoreranno per applicare concretamente in azienda i concetti appresi. Il team fornirà supporto
alla stesura del business plan aziendale, aiuterà a verificare la correttezza della governance, e dei
sistemi di controllo, suggerirà strumenti di trasparenza informativa e preparazione alla comunicazione
finanziaria. Una volta che l’azienda avrà completato le aree di auto-miglioramento, otterrà il Certificato
ELITE. Questa fase prevede una durata indicativa che va dai 6 ai 18 mesi.
Fin dal primo giorno di partecipazione le aziende sono affiancante dal team di Borsa Italiana a livello
marketing e comunicazione. Avranno accesso alla piattaforma web del progetto (1) con visibilità su
testate giornalistiche nazionali per la comunicazione del proprio brand e dei risultati. Dopo il
raggiungimento del Certificato ELITE si ha accesso ad una community internazionale composta da
private equity e investitori istituzionali, sistema bancario, imprenditori e management di gruppi quotati,
rete di professionisti di Borsa Italiana al servizio dell’impresa. Il network relazionale che si apre davanti
all’azienda a questo punto è davvero molto ampio e globale. Questa fase si protrarrà indicativamente
per cca 6/12mesi post conseguimento del Certificato Elite.
Requisiti di ingresso
L’azienda candidata deve presentare un progetto di crescita credibile.
I requisiti economici previsti sono:
· fatturato minimo di 10 mln€ (anche inferiore ma solo in presenza di alti tassi di crescita)
· risultato operativo in percentuale sul fatturato superiore al 5%
· ultimo bilancio in utile
Borsa Italiana si riserva la facoltà di consentire l’accesso e/o la permanenza in ELITE, pur in caso di mancato rispetto dei
requisiti economici, tenuto conto dell’andamento macroeconomico e delle caratteristiche del settore, nonché di eventuali
circostanze aziendali temporanee o straordinarie.
Requisiti di permanenza
Le aziende ammesse devono attenersi alle seguenti previsioni per restare all’interno del programma fino al termine:
· Partecipazione attiva al programma di formazione
· Aggiornamento periodico del Company Profile
· Redazione della relazione semestrale
· Pubblicazione dei commenti ai risultati annuali e semestrali
· Redazione del budget annuale e del piano industriale
· Eventuale implementazione di un sistema di controllo di gestione adeguato alla dimensione e alla gestione della
complessità aziendale
· Definizione di un modello di Governance adeguato alle dimensioni e alla struttura dell’azienda
· Revisione contabile del bilancio
· Motivazione ad affrontare il cambiamento aziendale
Come candidarsi
Le aziende con i requisiti richiesti possono candidarsi attraverso:
· il sito (2)
· inviando una mail (3)
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È necessario allegare la seguente documentazione:
· descrizione sintetica della società e delle principali attività svolte
· progetto di crescita, con indicazione degli obiettivi economico\finanziari e delle risorse necessarie,
· azioni da intraprendere, impatto economico e organizzativo, tempistica di realizzazione,
· ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio
La candidatura sarà sottoposta ad un Comitato di Valutazione, indipendente da Borsa Italiana, che valuterà
l'ammissibilità ad ELITE.
I moduli inizieranno ad Aprile 2015.
Costi del progetto e storia
ELITE partì come progetto formativo con la prima edizione di aprile 2012. Fino ad oggi sono state coinvolte 176 aziende
che si sono presentate nelle 6 edizioni finora avviate (l’ultima attualmente è in corso è partita ad novembre 2015).
Il costo dell’intero pacchetto è di circa 10.000,00 euro oltre ad IVA annuali. Le figure aziendali coinvolte possono essere
la proprietà oltre ai vertici aziendali impegnati nella gestione e nella definizione della strategia aziendale.
_________________________
Note
(1) www.borsaitaliana.it/elite
(2) www.borsaitaliana.it/elite
(3) elite@borsaitaliana.it
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it
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Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni
Notizia n. GO15.0258 del 05/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Lavori usuranti: obbligo delle comunicazioni annuali - Scadenza del 31 marzo 2015
Si segnala che il 31 marzo 2015 scade il termine per la presentazione della comunicazione del lavoro notturno usurante.
Si coglie l’occasione per riepilogare gli adempimenti e le modalità di effettuazione della comunicazione.
Lavoro notturno usurante
Sono da considerare addetti ad attività usuranti e quindi oggetto di comunicazione:

i lavoratori a turno che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un
numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;

i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
A tal proposito con la Nota n. 9630 del 23 maggio 2012 il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l'intero anno ed in via
esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per
un numero minimo di 64 giornate;

lavoro notturno: la comunicazione va fatta se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore
giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro
notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la
sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro
notturno svolte.
Come già detto sopra il termine per la comunicazione è il 31 marzo 2015.
Monitoraggio altre attività usuranti
Per tutte le altre attività definite usuranti (lettere a), c) e d) dell’art. 1, comma 1 del Decreto Legislativo n. 67/2011) è
prevista una “rilevazione” il cui termine è individuato dal DM 20/9/2011 con riferimento ad una “periodicità almeno
annuale", senza che sia indicato alcun termine più puntuale ed alcuna sanzione.
Si tratta del monitoraggio delle seguenti lavorazioni:
- lettera a)

lavori in galleria o miniera;

lavori nelle cave;

lavori in cassoni ad aria compressa;

lavori svolti dai palombari;

lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare
misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non
comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale;

lavorazione del vetro cavo;

lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità e in particolare le attività di costruzione,
riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

lavori di asportazione dell’amianto qualora le mansioni siano svolte con carattere di prevalenza e continuità;
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ag.n. 19
- lettera c) :i lavoratori che, alle dipendenze di imprese per le quali operano specifiche voci di tariffa INAIL elencate dal
Decreto (es. prodotti dolciari; additivi per bevande e alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei
materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti ecc.) siano addetti alla cd. “linea catena”
ovvero che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- lettera d) : i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo. Su tale casistica si è pronunciato nuovamente il Ministero del Lavoro con Nota n. 9622 del 22/5/2012, fornendo
dei chiarimenti sulla figura del cosiddetto operatore di esercizio.
Chi non abbia ancora effettuato tale adempimento lo potrà effettuare al 31 marzo 2015 o anche
successivamente, essendo un obbligo non sanzionato.
Lavoratori somministrati
Da ultimo sottolineiamo che la norma ha posto a carico delle aziende utilizzatrici l'onere di effettuare le suddette
comunicazioni per quanto riguarda i lavoratori che abbiano svolto la loro missione in attività rientranti fra quelle indicate
come usuranti.
Chiaramente per quanto riguarda il lavoro notturno il lavoratore andrà segnalato anche nel caso in cui abbia svolto meno
di 64 giornate in un anno, in analogia con quanto detto relativamente agli assunti/cessati in corso d'anno e ai part-time
verticali.
Compilazione modello LAV_US
Per la compilazione del modello on-line, i datori di lavoro devono preventivamente accreditarsi al sistema, con le
modalità indicate dal Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione del portale Cliclavoro.
Sono previste cinque tipologie di comunicazione:
1.
"Inizio lavoro a catena" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 67/2011);
2.
"Lavoro usurante D.M. 1999" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
3.
"Lavoro usurante notturno" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011 e art. 5, comma 1, D.Lgs. 67/2011);
4.
"Lavoro usurante a catena" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011);
5.
"Lavoro usurante autisti" (art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 67/2011).
La Sezione - Datore di lavoro permette di indicare i riferimenti dell'azienda che effettua le attività. Per riempire i campi
obbligatori (contrassegnati da un asterisco *) relativi all'indirizzo della sede legale, è necessario compilare il campo
Comune sede legale, ricercandolo e selezionandolo tramite l'apposito tasto.
Le successive tre Sezioni consentono di inserire i dati con i quali le aziende sono iscritte agli enti previdenziali. In
particolare:

Nella Sezione - INPS il datore di lavoro deve inserire la o le matricole INPS e i codici relativi all'inquadramento
assegnati dall'INPS all'azienda all'atto di iscrizione.

Nella Sezione - INAIL il datore di lavoro deve inserire il codice cliente attribuito dall'lNAIL al momento dell'iscrizione
all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Nella Sezione - Altri enti il datore di lavoro deve indicare l'ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta e il
rispettivo codice ad esso attribuito. Nella medesima sezione occorre inoltre indicare il numero di iscrizione alla
Camera di commercio o all'Albo delle imprese artigiane, indicando altresì il settore di attività con il quale l'azienda
risulta iscritta, secondo la classificazione Ateco 2007.
La Sezione - Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività consente di inserire tutte le sedi territoriali nelle
quali l'azienda svolge le attività oggetto della comunicazione.
Il modello va compilato indicando, per ciascuna unità produttiva, tutti i dati richiesti.
Per ciascuna unità produttiva indicata, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di
comunicazione.
Tra di essi si segnala la necessità di inserire i dati identificativi (Nome, Cognome e Codice Fiscale) oltre al numero di
giorni di effettivo svolgimento di lavoro usurante/intero anno lavorativo nelle altre casistiche di tipologia.
Il sistema permette di salvare le informazioni e l'inserimento verrà confermato da un riepilogo dei dati sotto forma di
tabella riassuntiva.
In caso di errore, sarà possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.
Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, il soggetto che ha effettuato la comunicazione potrà
inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza indicata per
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 20
ciascuna tipologia di comunicazione. Si sottolinea che non sarà possibile inviare l'annullamento di modelli già inviati né
tantomeno inviare tardivamente gli stessi.
La Sezione Dati di invio, compilata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti in fase di accreditamento,
consente di individuare il soggetto che ha effettuato la comunicazione, se diverso dal datore di lavoro, e la tipologia di
comunicazione.
Per completare la procedura di invio occorre cliccare su "invia modulo". Tutti i modelli saranno archiviati e saranno
consultabili nella pagina personale di accesso.
S’informa, infine, che il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione sul proprio sito una serie di FAQ sull'argomento.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 21
Classificazione: Lavoro e Previdenza\INAIL
Notizia n. GO15.0266 del 05/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Denuncia di infortunio e di malattia professionale: mancato o tardivo inoltro del certificato medico richiesto
dall’INAIL – Profili sanzionatori
Con l’allegata nota del 12 gennaio 2015, il Ministero del Lavoro ha espresso il proprio parere in merito al regime
sanzionatorio applicabile nei confronti del datore di lavoro che non ottemperi, ovvero adempia tardivamente rispetto al
termine fissato dall’INAIL, alla richiesta di inoltro del certificato medico relativo ad una denuncia di infortunio sul lavoro o
di malattia professionale.
In primo luogo, il Ministero ricorda che, secondo quanto stabilito, nella loro formulazione originaria, dai commi 1 e 5
dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

•la denuncia di infortunio sul lavoro deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha
avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico;

•la denuncia di malattia professionale deve essere trasmessa dal datore di lavoro, corredata da certificato
medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ne ha fatto denuncia al datore di lavoro
stesso.
La mancata o tardiva trasmissione del certificato medico costituivano, quindi, un comportamento direttamente
sanzionabile a norma del comma 8 del medesimo art. 53.
Successivamente, intervenendo sui commi 1 e 5 dell'art. 53, è stato previsto che il datore di lavoro che effettui la
denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica, è tenuto a trasmettere il relativo certificato medico
soltanto su espressa richiesta dell’INAIL nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico
certificatore (1).
Ciò premesso, il Ministero del Lavoro rimarca che l’attuale procedura di denuncia telematica degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali non introduce novità in merito ai profili sanzionatori della fattispecie contemplati dall’art. 53,
comma 8, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
Ad avviso del Ministero, non si può infatti attribuire al periodo aggiunto ai commi 1 e 5 di tale articolo una autonoma
rilevanza ai fini del comportamento sanzionabile, ma soltanto una valenza regolatoria e definitoria della procedura e delle
modalità di adempimento, la cui inosservanza contribuisce comunque ad integrare gli estremi della violazione della
norma, che sostanzialmente impone l’obbligo della trasmissione sia delle denunce che del certificato medico.
Pertanto, il Ministero del Lavoro ritiene che, qualora non ottemperi o adempia tardivamente alla specifica richiesta di
inoltro della certificazione medica da parte dell’INAIL, il datore di lavoro è sanzionabile ai sensi del comma 8 del
menzionato art. 53 (ed è quindi soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.290,00 ad € 7.745,00) (2).
_______________________
(1) Vd. Decreti Ministeriali 15 luglio 2005 e 30 luglio 2010.
(2) Nello specifico, qualora l’INAIL accerti la violazione dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965, il datore di lavoro, a norma dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (v. “Lavoro e
Previdenza” n. 32/2004, pagine 14-38), viene diffidato a sanare l’inosservanza ed al pagamento della sanzione
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 22
amministrativa nella misura minima di € 1.290,00.
Decorso inutilmente il termine fissato nell’atto di diffida, l’Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 35, comma 7,
della Legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede alla contestazione della violazione del citato art. 53: in questa ipotesi, a
norma dell’art. 16 della stessa Legge n. 689/1981, il datore di lavoro è ammesso, entro sessanta giorni dal ricevimento
della contestazione, al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta, pari ad € 2.580,00.
Laddove anche tale termine decorra inutilmente, la sanzione amministrativa viene calcolata nella misura intera, sulla
base dei criteri indicati dall’art. 11 della Legge n. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per
l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione, personalità del medesimo e sue condizioni
economiche).
Si ricorda che, con circolari n. 44 dell’11 ottobre 2005 e n. 36 del 15 settembre 2010, la Direzione Generale dell’INAIL, in
riferimento all’ipotesi di mancato/tardivo invio del certificato medico richiesto dall’Istituto, ha confermato le istruzioni
fornite al punto 6. della circolare n. 22 del 2 aprile 1998, relativamente al procedimento sanzionatorio previsto per le
violazioni dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
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Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 23
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni
Notizia n. GO15.0272 del 09/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Jobs Act: pubblicati i Decreti Legislativi sul contratto a tutele crescenti e sulla Nuova ASpI
Dal 7 marzo 2015 sono in vigore i primi due decreti attuativi del cosiddetto “Jobs Act” (Legge 10 dicembre 2014, n. 183).
Si tratta in particolare del:
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, avente ad oggetto disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele crescenti
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (NASpI)
Relativamente al provvedimento in tema di tutele crescenti, si fa presente che la disciplina in esso contenuta, relativa ai
licenziamenti individuali e collettivi, si applica ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con operai, impiegati o
quadri, iniziati a decorrere dal 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore).
Facendo riserva di approfondimenti al riguardo, si allegano entrambi i provvedimenti.
RIFERIMENTI
Notizia n. VG15.0239 del 03/03/2015
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le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 24
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Ammortizzatori sociali
Notizia n. GO15.0273 del 09/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Ministero del Lavoro: Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per le imprese sottoposte a procedure
concorsuali – Precisazioni
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 4 del 2 marzo 2015 – testo di seguito allegato, comunica che l’impresa
interessata da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento
straordinario di integrazione salariale anche in un momento successivo alla data di ammissione o sottoposizione alla
procedura.
In primo luogo, la menzionata circolare rimarca che:

ai sensi della predetta disposizione, il trattamento straordinario di integrazione salariale viene concesso ai lavoratori
delle imprese soggette alla normativa della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria nei casi di dichiarazione di
fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione
all’amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto
del Ministro del Lavoro1.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni.
Nell’ipotesi di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori viene detratto da quello
previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.
Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore
a dodici mesi;

con nota prot. 14/4314 del 17 marzo 2009, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’istituto della ristrutturazione dei
debiti, di cui all’art. 182-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”) 2, può essere ricondotto
nell’ambito delle causali previste dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, ai fini della ammissione ai
trattamenti di integrazione salariale straordinaria;

con nota prot. 14/0013876 del 26 maggio 2010, il Ministero ha poi segnalato che l’accesso al trattamento
straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, può essere consentito
non solo alle aziende interessate dalla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, ma
anche a quelle che presentino un piano concordatario caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività di impresa.
Ciò premesso, con specifico riguardo al periodo di fruizione dell’ammortizzatore sociale, il Ministero del Lavoro ricorda
che, secondo la prassi dallo stesso adottata, il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto a partire
dalla data in cui viene emanato il provvedimento formale di ammissione o sottoposizione ad una delle procedure
concorsuali di cui trattasi.
Tuttavia, in molti casi le imprese assoggettate ad una procedura concorsuale decidono di richiedere l’intervento della
Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in un momento successivo rispetto alla data di ammissione alla procedura.
La ragione di questa scelta – osserva il Ministero – risiede nel pregiudizio cui andrebbe incontro l’impresa (impegnata a
completare commesse ed a evadere ordini in precedenza acquisiti) qualora sospendesse nell’immediato le prestazioni
lavorative del personale dipendente.
In tale contesto, l’azienda potrebbe ritenere più confacente l’utilizzo di un ammortizzatore sociale alternativo e più
coerente con la sua effettiva situazione, caratterizzata dalla prosecuzione, anche parziale, dell’attività, e decidere quindi
di ricorrere al trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 223/1991, in epoca
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 25
successiva alla data di ammissione alla procedura.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro giunge alla conclusione che l’impresa interessata
da una procedura concorsuale, con prosecuzione anche parziale dell’attività, può richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale, a norma del più volte citato art. 3, comma 1, anche in un momento successivo alla data di
ammissione o sottoposizione ad una delle suddette procedure.
_______________
1 Si ricorda che i parametri oggettivi di valutazione delle istanze di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria presentate
dal curatore, dal liquidatore o dal commissario, nei casi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria, sono stati definiti dal
Ministero del Lavoro con Decreto 4 dicembre 2012.
2 L’art. 182-bis è stato inserito nel Regio Decreto n. 267/1942 dall’art. 2, comma 1, lettera l), del Decreto-Legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, e, successivamente, sostituito dall’art. 16, comma 4, del
Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169.
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Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 26
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni
Notizia n. GO15.0277 del 10/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Contratto a tutele crescenti: primo commento di Confindustria al D.Lgs. n. 23/2015
In allegato, si invia un primo commento di Confindustria al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, n. 54 ed vigore dal 7 marzo 2015.
Per comodità si invia, nuovamente, il testo del suddetto Decreto Legislativo.
RIFERIMENTI
Notizia n. VG15.0261 del 09/03/2015
Notizia n. VG15.0239 del 03/03/2015
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Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 27
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Pubblicazioni
Notizia n. GO15.0281 del 11/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Personale, Titolare o legale rappresentante)
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati: prime indicazioni
Si forniscono le prime note illustrative del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che, in attuazione di quanto previsto
dal “Jobs Act”, ha introdotto disposizioni per il riordino degli strumenti di sostegno al reddito nei casi di disoccupazione
involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Tale provvedimento, entrato in vigore il 7 marzo 2015 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale), è suddiviso in V Titoli, recanti, rispettivamente:

la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);

la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
(DIS-COLL);

la disciplina dell’Assegno di disoccupazione (ASDI);

la disciplina del contratto di ricollocazione;

le disposizioni finanziarie e finali.
Nel riportare nuovamente il testo del citato decreto legislativo, si forniscono di seguito le prime note illustrative dei
principali contenuti del medesimo, facendo riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche ad esito delle istruzioni
che verranno diramate dagli Enti competenti.
NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASpI) - TITOLO I, articoli 1-14
A decorrere dal 1° maggio 2015 viene istituita - presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
dell’INPS e nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) – una indennità mensile di disoccupazione
denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)”, avente la funzione di fornire una tutela
di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione.
La NASpI sostituisce le prestazioni ASpI e mini-ASpI introdotte dall’art. 2 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, con
riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° maggio 2015.
Destinatari - art. 2
La NASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche
Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e
degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Requisiti - art. 3
L’indennità viene corrisposta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
·
siano in stato di disoccupazione involontaria (intendendosi per tale la condizione del soggetto privo di lavoro,
che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite
con i Servizi competenti);
·
possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione;
·
possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo (a prescindere dal minimale contributivo) nei dodici mesi
che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI viene riconosciuta anche nel caso di:
·
dimissioni per giusta causa;
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 28
·
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura preventiva di
conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità previste dall’art. 7 della Legge 15
luglio 1966, n. 604, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 40, della Legge n. 92/2012 (ove prevista).
Modalità di calcolo e misura della prestazione - art. 4
L’indennità:
·
è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi
continuativi e non continuativi, nonché delle mensilità aggiuntive), divisa per il numero di settimane di contribuzione e
moltiplicata per 4,33;
·
è pari al:
 75% delle quote di retribuzione come sopra determinata fino all’importo (nel 2015) di euro 1.195, rivalutato
annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati intercorsa nell’anno precedente;
 25% delle quote di retribuzione eccedenti euro 1.195;
 fino al massimale mensile pari (nel 2015) ad euro 1.300, rivalutato annualmente sulla base della variazione del
predetto indice ISTAT;
·
subisce una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
·
non è soggetta al prelievo contributivo previsto dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari
al 5,84%.
Durata - art. 5
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli
ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle
prestazioni di disoccupazione.
Per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2017, la NASpI è corrisposta per un massimo di
settantotto settimane.
Presentazione della domanda - art. 6, comma 1
La domanda di NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza
di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Decorrenza dell’indennità - art. 6, comma 2
L’indennità spetta:
·
dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata
entro l’ottavo giorno;
·
dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l’ottavo
giorno.
Condizionalità - art. 7
L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione
lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.
Con il decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 183/2014,
verranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di una occupazione ed
al reinserimento nel tessuto produttivo.
Le condizioni e le modalità per l’attuazione delle suindicate disposizioni, nonché le misure conseguenti
all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, saranno determinate con decreto del
Ministero del Lavoro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Incentivo all’autoimprenditorialità - art. 8
Il lavoratore beneficiario della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo
complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato:
·
a titolo di incentivo all’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;
·
ovvero per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
L’erogazione anticipata in unica soluzione dell’indennità non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno per il
nucleo familiare.
Qualora intenda avvalersi della liquidazione della prestazione in unica soluzione, il lavoratore deve inoltrare all’INPS, a
pena di decadenza, una specifica domanda in via telematica, entro trenta giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
Il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la
liquidazione anticipata dell’indennità deve restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di
lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 29
Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato - art. 9
L’art. 9 del decreto legislativo in commento disciplina i casi in cui il beneficiario della NASpI, durante il periodo di
fruizione dell’indennità, svolge attività lavorativa di natura subordinata.
In particolare, viene previsto che:
·
qualora il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto di lavoro subordinato sia superiore al reddito minimo
escluso da imposizione fiscale, il lavoratore decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro
non sia superiore a sei mesi.
In questa ipotesi l’indennità è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.
La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini della maturazione dei requisiti e della durata di
una eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione;
·
se il reddito annuale derivante dal nuovo rapporto di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da
imposizione fiscale, il lavoratore conserva il diritto all’indennità, ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina la fruizione
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno, a condizione che:
o
il lavoratore comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto;
o
il datore di lavoro o l’utilizzatore (qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione) siano
diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto
di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino, rispetto ad essi, rapporti di collegamento o controllo
ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Anche in questa ipotesi la contribuzione versata è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una
eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione;
·
il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di tali rapporti
per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura
preventiva di conciliazione da tenersi presso la Direzione territoriale del lavoro secondo le modalità stabilite dall’art. 7
della Legge n. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, ha
diritto, ricorrendone tutti gli altri requisiti, di percepire l’indennità ridotta nei termini suindicati, a condizione che comunichi
all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto.
L’art. 9 del decreto legislativo in discorso stabilisce inoltre che la contribuzione relativa all’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versata in relazione all’attività di lavoro subordinato non dà luogo
ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
dell’INPS.
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale - art. 10
Il lavoratore che durante il periodo di percezione della NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,
deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
In tale caso, la misura dell’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di
tempo intercorrente fra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se
antecedente, la fine dell’anno.
La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
I lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi devono inviare all’INPS una
apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro
il 31 marzo dell’anno successivo (nel caso di mancata presentazione della predetta autodichiarazione il lavoratore è
tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale).
La contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti versata in relazione alle attività lavorative di cui trattasi non dà
luogo ad accrediti e viene riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti
dell’INPS.
Decadenza - art. 11
Ferme restando le misure che verranno stabilite con il decreto del Ministero del Lavoro di cui all’art. 7, comma 3, del
decreto legislativo in esame, è prevista la decadenza dalla fruizione della NASpI nei casi di:
·
perdita dello stato di disoccupazione;
·
inizio di un’attività lavorativa subordinata o di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale,
senza che il lavoratore provveda alle prescritte comunicazioni all’INPS;
·
raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
·
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI.
Contribuzione figurativa - art. 12
La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per
il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33, entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo
massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.
Le retribuzioni computate nei suddetti limiti, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in
considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano inferiori alla retribuzione media
pensionabile ottenuta non tenendo conto di tali retribuzioni.
Resta salvo il computo dell’anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente esclusi nella determinazione della
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 30
retribuzione pensionabile ai fini dell’applicazione dell’art. 24, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (1).
Rinvio - art. 14
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo in argomento, alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in
quanto compatibili.
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA (DIS-COLL) - TITOLO II, art. 15
Nelle more degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti dall’art. 1, comma
7, lettera a), della Legge n. 183/2014, il decreto legislativo in esame dispone che, in via sperimentale per il 2015 ed in
relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31
dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli
amministratori e dei sindaci), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell’INPS, non pensionati e privi di partita IVA,
l’“Indennità di disoccupazione (DIS-COLL)”.
Requisiti - commi 2 e 10
L’indennità viene riconosciuta ai soggetti che:
·
siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (intendendosi per tale la condizione
del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa
secondo modalità definite con i Servizi competenti);
·
possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno solare
precedente la cessazione dell’attività lavorativa e tale evento;
·
possano far valere, nell’anno solare in cui si è verificato l’evento di cessazione dell’attività lavorativa, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un
reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione involontaria ed alla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi
competenti.
Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell’indennità alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento
nel tessuto produttivo verranno introdotte con il decreto legislativo previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 183/2014.
Modalità di calcolo e misura della prestazione - commi 3, 4 e 5
L’indennità:
·
è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da
rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa ed all’anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi;
·
è pari al:
 75% delle quote del reddito medio mensile come sopra determinato fino all’importo (nel 2015) di euro 1.195,
rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente;
 25% delle quote del reddito medio mensile eccedenti euro 1.195;
 nei limiti del massimale mensile pari (nel 2015) ad euro 1.300, rivalutato annualmente sulla base della
variazione del predetto indice ISTAT;
·
subisce una riduzione del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione.
Durata - comma 6
L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel
periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e tale evento.
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
In ogni caso la durata massima della DIS-COLL non può superare i sei mesi.
Contribuzione figurativa - comma 7
Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Presentazione della domanda - comma 8
La domanda deve essere presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
Decorrenza dell’indennità - comma 9
La DIS-COLL spetta:
·
dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro,
·
ovvero dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, se questa viene presentata dopo l’8°
giorno.
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 31
Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato - comma 11
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato:
·
se tale contratto ha una durata superiore a cinque giorni, il lavoratore decade dal diritto alla indennità;
·
se invece il contratto di lavoro subordinato ha una durata non superiore a cinque giorni, l’indennità è sospesa
d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, e, al termine del periodo di sospensione, riprende a decorrere dal
momento in cui era rimasta sospesa.
Avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale - comma 12
Il lavoratore beneficiario della DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla
quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare
l’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
In caso di mancata comunicazione del reddito previsto il lavoratore decade dal diritto all’indennità a decorrere dalla data
di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente fra la
data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di fruizione dell’indennità ovvero, se antecedente, la fine
dell’anno.
Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Qualora sia esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il lavoratore deve inoltrare all’INPS,
entro il 31 marzo dell’anno successivo, una apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Nell’ipotesi di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità percepita dalla
data di inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale.
Collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari della “indennità una tantum”, di cui all’art. 2, commi 51-56, della
Legge n. 92/2012 - comma 13
Tali soggetti fruiscono fino al 31 dicembre 2015 esclusivamente della nuova prestazione introdotta dalle disposizioni in
esame.
Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2013.
Risorse finanziarie - comma 14
Le risorse già stanziate per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi,
di cui all’art. 19, comma 1, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
successive modificazioni, ed all’art. 2, commi 51-56, della Legge n. 92/2012, concorrono al finanziamento degli oneri
relativi alle disposizioni concernenti la DIS-COLL.
Estensione dell’indennità agli anni successivi al 2015 - comma 15
L’eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti
legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie.
ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI) - TITOLO III, art. 16
In attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), n. 5, della Legge n. 183/2014, viene introdotto, a
decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l’anno 2015, l’“Assegno di disoccupazione (ASDI)”.
Beneficiari dell’assegno e condizioni per la sua erogazione - commi 1, 2, 4 e 5
L’ASDI viene istituito a favore dei lavoratori che hanno fruito della prestazione NASpI per l’intera sua durata entro il 31
dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Nel primo anno di applicazione, l’ASDI sarà riservato, in via prioritaria, ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari con
minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento.
La corresponsione dell’assegno è condizionata all’adesione del lavoratore ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti Servizi per l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a
partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.
La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita dell’ASDI. Al fine di incentivare la
ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da una nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con
l’assegno, nei limiti e secondo i criteri che verranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
Durata e importo dell’assegno - comma 3
L’ASDI viene erogato mensilmente, per una durata massima di sei mesi, in misura pari al 75% dell’ultima indennità
NASpI percepita e, comunque, non superiore all’importo dell’assegno sociale (pari, nel 2015, ad € 448,52 mensili e ad €
5.830,76 annui), incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità che
verranno stabilite con il citato decreto interministeriale.
Risorse finanziarie (comma 7, primo periodo).
Per la copertura finanziaria dell’assegno viene istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, uno specifico
Fondo, con dotazione di € 200 milioni in ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 32
Attuazione e gestione dell’intervento - comma 7, secondo e terzo periodo
L’INPS provvede all’attuazione e alla gestione dell’intervento di cui trattasi con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il predetto Istituto riconosce il beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nell’ipotesi di
insufficienza delle risorse (valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione), non prende
in considerazione ulteriori domande, dandone immediata notizia anche attraverso il proprio sito internet.
Estensione dell’assegno agli anni successivi al 2015 - comma 8
L’eventuale estensione dell’ASDI agli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi
che stanzino le necessarie risorse finanziarie.
CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - TITOLO IV, art. 17
Il Fondo per le politiche attive del lavoro è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro, affinché le Regioni
possano attuare e finanziare il contratto di ricollocazione, nel rispetto dei seguenti principi:

il soggetto in stato di disoccupazione (privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti) ha diritto di ricevere dai Servizi
per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro
attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione finanziato, a condizione che il soggetto effettui la procedura
di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi dell’emanando decreto legislativo in materia di politiche
attive per l’impiego (comma 2);

a seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata
“dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati (comma 3);

il soggetto destinatario del contratto di ricollocazione ha diritto ad una assistenza appropriata nella ricerca della
nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del
soggetto accreditato; ha inoltre il dovere di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative propostegli; ha il diritto-dovere
di partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali
coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato
(comma 4);

l’ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto
accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto (comma 5);

il soggetto beneficiario decade dalla dote individuale in caso di mancata partecipazione alle predette iniziative o nel
caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all’attività di
accompagnamento attivo al lavoro, o, comunque, se perde lo stato di disoccupazione (comma 6).
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI - TITOLO V, art. 18
La norma in oggetto stabilisce che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni sopra riportate si provvede a valere sulle
risorse già stanziate per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di
cui all’art. 19, comma 1, del Decreto-Legge n. 185/2008, ed all’art. 2, commi 51-56, della Legge n. 92/2012, e, per la
restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro,
dall’art. 1, comma 107, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione:

dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

nonché dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al
fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dal decreto in commento e, laddove si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni, adotta tempestivamente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative volte alla
correzione dei predetti effetti.
__________________________
(1)
L’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011, nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della Legge 23 dicembre
2014, n. 190, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a dette anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato
con applicazione delle regole di calcolo vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del Decreto-Legge n.
201/2011), computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il
conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata nel periodo intercorrente tra la
data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione
medesima.
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 33
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 34
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Prevenzione incendi
Notizia n. GO15.0256 del 04/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale
rappresentante)
Cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri: prorogato al 7 ottobre 2016 il
termine entro il quale alcune attività devono espletare le formalità in materia di prevenzione incendi (Art. 4
commi 2-bis e 2ter della Legge n. 11/15)
Con la Legge che dispone la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative è stata disposto il rinvio sino al 7
ottobre 2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di
prevenzione incendi, per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio
alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina.
Con l’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, della Legge 27 febbraio 2015 n. 11 (1), recante la conversione in legge del Decreto
Legge n. 192/2014 in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, è stato introdotto il rinvio sino al 7
ottobre 2016 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di
prevenzione incendi per le cisterne mobili di gasolio di carburante (diesel tank) con capacità fino 9.000 litri, in esercizio
alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina (2).
Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività delle aziende agricole, delle cave e dei
cantieri
Con il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2), è stato
disposto che la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di
capacità geometrica fino a 9 m3, a servizio per il rifornimento di macchine e automezzi all’interno:
 delle aziende agricole;
 delle cave per estrazione di materiali;
 dei cantieri stradali, ferroviari e edili,
deve, entro il prossimo 7 ottobre 2016, essere regolarizzata ai fini antincendio, mediante l’invio al Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco competente per territorio della Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) predisposta da un
tecnico abilitato alla prevenzione incendi e previo rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento
(3).
In relazione alle cisterne mobili di carburante (diesel tank) utilizzate nelle aziende agricole, la normativa recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo (4), ha escluso dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi (2), gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 m3 anche se muniti di erogatore.
Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle attività non appartenenti a quelle delle aziende
agricole, delle cave e dei cantieri
Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m 3 al di fuori delle
attività sopra riportate per il rifornimento:
 di mezzi destinati a circolare all’interno dell’azienda, il Ministero dell’Interno - Direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi - Servizio tecnico centrale, con lettera circolare prot. n. P322/4133 sott. 170 del 9 marzo 1998, ha
precisato ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco che:
-) l’installazione dell’apparecchiatura in questione può essere consentita anche presso altre attività produttive se
utilizzate esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 35
-) i contenitori-distributori mobili, ancorché provvisti di dispositivo per l’erogazione, sono da considerarsi come semplici
depositi di carburanti e come tali soggetti ai requisiti di sicurezza previsti da specifica normativa antincendio (5) e alla
relativa regolarizzazione (6) tramite il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per serbatoi di capacità
geometrica complessiva a partire da 0,5 m3.
Il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2) assoggetta ora agli
obblighi in questione i depositi di liquidi aventi punto di infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) se aventi capacità
geometrica complessiva superiore a 1 m3.
Le imprese che:
*) hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per il deposito di carburante con capacità complessiva:
 a partire da 0.5 m3 e inferiore a 1 m3, non devono più procedere con la richiesta di rinnovo del Certificato, in quanto
non più soggette agli obblighi di prevenzione incendi, salvo nel caso in cui non ricadono in altre attività ricomprese nella
normativa di semplificazione di prevenzione incendi (7), per le quali è previsto l’obbligo di dover espletare le formalità di
regolarizzazione nei confronti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
 superiore a 1 m3, devono procedere al rinnovo (8) entro la data di scadenza del Certificato di Prevenzione incendi,
tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio. Il
rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla data di presentazione della precedente
attestazione;
*) non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le
formalità previste regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2)
come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna non è autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei
requisiti di sicurezza antincendio (5) deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione
certificate d’inizio attività (SCIA);
 di mezzi destinati a circolare all’esterno dell’azienda la normativa antincendio (5) consente l’utilizzo solamente se la
cisterna è interrata. Nel caso in cui vi siano motivi per i quali non è possibile interrare la cisterna (es. problemi con la
falda acquifera) è prevista la possibilità di poter autorizzare, ai fini antincendio, l’utilizzo di quella mobile previa richiesta
di specifica deroga alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco ottenuta per il tramite del Comando provinciale
competente per territorio.
Le imprese che:
*) hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono procedere al rinnovo (8) entro la data di scadenza
del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla
data di presentazione della precedente attestazione;
*) non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le
formalità previste regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2)
come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna non è autorizzata ai fini antincendio. In particolare al possesso dei
requisiti di sicurezza antincendio (5) deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione
certificate d’inizio attività (SCIA).
Utilizzo delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) nelle imprese di autotrasporto merci conto terzi, di
trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente e i taxi
Per quanto riguarda l’impiego delle cisterne mobili di carburante (diesel tank) con capacità fino 9 m 3 nelle imprese di
autotrasporto merci conto terzi, di trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente e i taxi, per precisare
che la normativa di riferimento (9) detta le regole di prevenzione incendi atte a:
 minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
 limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
 limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto;
 consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
La normativa di riferimento (9) prevedeva che:
 l’installazione dei contenitori-distributori rimovibili era soggetta alle visite e ai controlli di prevenzione incendi e al
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Dette disposizioni sono ora state superate dal regolamento di
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2), il quale prevede oggi la sola
presentazione della SCIA;
 il certificato di prevenzione incendi doveva essere rinnovato entro la relativa scadenza temporale. Dette disposizioni
sono state riconfermate dalla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2).
Le imprese di autotrasporto merci conto terzi, di trasporto persone in servizio di linea, noleggio con conducente e i taxi
che:
 hanno ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) devono procedere al rinnovo (8) entro la data di scadenza
del Certificato di Prevenzione incendi, tramite l’invio dell’attestazione di rinnovo periodico al Comando provinciale dei
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ag.n. 36
Vigili del fuoco competente per territorio. Il rinnovo deve poi essere inviato al Comando con cadenza quinquennale dalla
data di presentazione della precedente attestazione;
 non hanno richiesto e/o ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), devono quanto prima espletare tutte le
formalità previste regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2)
come nuova attività, in vista del fatto che la cisterna di carburante risulta essere non autorizzata ai fini antincendio. In
particolare al possesso dei requisiti di sicurezza antincendio (5) deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili
del fuoco la segnalazione certificate d’inizio attività (SCIA).
Disposizioni previste dal regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi
Ricordiamo che il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (2),
classifica la cisterna rimovibile di carburanti liquidi con punto d’infiammabilità superiore a 65 °C (gasolio) e di capacità
geometrica fino a 9 m3 nella categoria A (rischio basso). In detta circostanza e al rispetto dei requisiti di sicurezza
antincendio previsti dalla specifica normativa di riferimento, l’ente o il privato deve presentare al Comando provinciale
dei Vigili del fuoco e prima dell’inizio dell’attività, la segnalazione certificata d’inizio dell’attività (SCIA).
Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, può effettuare specifici controlli ispettivi,
tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi,
nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di controllo e su richiesta dell’interessato, il
Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica.
La segnalazione d’inizio attività ha validità di 5 anni e deve essere rinnovata entro la relativa cadenza.
Ulteriore autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti
Ricordiamo che l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti pubblici e privati sono soggetti a
un’autorizzazione rilasciata dal Comune nel quale è esercitata l’attività ed è subordinata alla verifica della conformità alle
disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, alle normative concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.
I contenitori-distributori rimovibili (diesel tank) utilizzati per il rifornimento di automezzi destinati:
 a non circolare per strada non sono soggetti ad autorizzazione comunale in quanto assimilati ai depositi;
 a circolare per strada sono soggetti invece ad autorizzazione comunale.
Al fine di accertare se sussiste o meno l’obbligo di dover richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di
distribuzione di carburanti è opportuno contattare il Comune ove è stato installato e verificare con questi quali
disposizioni devono eventualmente essere adottate.
________________________________
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015.
(2) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(3) ai sensi del Decreto Ministeriale 19 marzo 1990.
(4) ai sensi dell’articolo 1-bis, commi 1, della Legge 11 agosto 2014 n. 116.
(5) ai sensi del Decreto Ministeriale 31 luglio 1934, recante l’approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione,
l’immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi.
(6) ai sensi del Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n.
37.
(7) di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(8) di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(9) ai sensi del Decreto Ministeriale 12 settembre 2003.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 37
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Nuovo Codice della Strada
Notizia n. GO15.0257 del 05/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Nuovo Codice della Strada. Sospesa la disposizione per i veicoli in locazione con utilizzatore diverso
dall'intestatario per periodi superiori ai 30 giorni
Una ulteriore circolare del Ministero dell’interno del 2 marzo 2015 ha dato istruzioni in merito alla sospensiva
dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del nuovo Codice della Strada, relativo all’identificazione del reale
utilizzatore di un autoveicolo, quando un soggetto diverso dall’intestatario ne abbia la disponibilità per un periodo
superiore ai 30 giorni, limitatamente ai veicoli in locazione oltre i 30 giorni: questo a seguito di apposite ordinanze del
Consiglio di Stato che ha confermato altrettante ordinanze del TAR Lazio che sospendeva l’efficacia delle disposizioni in
oggetto.
Restano invece valide le disposizioni per tutte le altre fattispecie (veicoli aziendali – per la gran parte dei casi non ci sono
adempimenti -, passaggi di proprietà, variazioni ragione sociale intestatario).
Normativa di riferimento
Con il DPR 28 settembre 2012 n. 198, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 22 novembre 2012, è stata data attuazione
(senza che però nel frattempo fossero operative) alle modifiche al nuovo Codice della Strada previste dalla legge n.
120/10, con particolare riferimento anche all’intestazione temporanea di autoveicoli, di cui all’art. 94 dello stesso Codice
della Strada ed all’art. 247-bis del Regolamento di attuazione.
Con la circolare del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva fornito le indicazioni pratiche delle
nuova normativa, analizzando tra i vari casi, anche quelli dei veicoli aziendali.
Con la successiva circolare del 27 ottobre 2014, lo stesso Ministero ha fornito una interpretazione completamente
diversa delle situazioni che vedono coinvolte le aziende per loro veicoli utilizzati da soggetti diversi, per un periodo
superiore ai 30 giorni continuativi.
Veicoli aziendali
Il nuovo testo ha precisato che il comodato è per sua natura a titolo gratuito e quindi è da escludere la sussistenza di un
comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo preveda un corrispettivo ed inoltre, deve sussistere un uso esclusivo e
personale del veicolo in capo all’utilizzatore.
Pertanto, sono escluse dalle nuove regole di cui all’art. 94, comma 4-bis e dell’art. 247 del Regolamento:
l’utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (autovetture), in quanto il comodato non si
verifica venendo meno la gratuità per effetto della retribuzione in natura dei veicoli assegnati ai dipendenti in uso
promiscuo lavoro-tempo libero: ne deriva che per tali veicoli non si deve fare alcun adempimento, nemmeno per gli atti
posti in essere dal 3 novembre 2014 anche nel caso in cui la disponibilità ecceda i 30 giorni continuativi (è comunque
suggeribile tenere a bordo del veicolo copia del contratto da cui si evince il fringe-benefit);
l’utilizzo di veicoli aziendali in modo promiscuo, ovvero impiegati per l’esercizio dell’attività ed utilizzati dal
dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro o la propria abitazione o nel tempo libero, in quanto qui viene meno
l’uso esclusivo e personale del veicolo: ne deriva che anche in questo caso non si deve fare alcun adempimento (né
notifica all’Archivio Nazionale Veicoli, né aggiornamento della carta di circolazione), nemmeno per situazioni che
vengono a crearsi a partire dal 3 novembre 2014 e se la disponibilità eccede i 30 giorni (può essere utile tenere a bordo
del veicolo, una delega aziendale in carta semplice all’utilizzo del veicolo in modo non esclusivo e non personale);
l’utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività
e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso: ne deriva che
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 38
anche in questo caso, non si deve fare nessun adempimento (può essere utile, tenere a bordo del veicolo, una delega
aziendale in carta semplice in cui si elencano tutti i dipendenti autorizzati all’utilizzo del veicolo a seconda delle loro
necessità lavorative, questo solo ai fini di possibili controlli in itinere).
In pratica l’unica fattispecie aziendale che dovrà sottostare alle nuove norme (per atti posti in essere dal 3 novembre
2014) sono i veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato per periodi superiori ai
30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa, quali giornalisti, istituzioni pubbliche, per esigenze di
mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi; in tal caso, sarà necessario la semplice annotazione
nell’Archivio Nazionale Veicoli, utilizzando la modulistica dell’allegato A/1 o A/2 della circolare ministeriale del 10 luglio
2014 (a seconda che l’avente causa sia persona fisica o persona giuridica ai fini della delega – per il modello A/2 dovrà
essere utilizzata la nuova versione corretta, indicata nella circolare ministeriale del 27 ottobre 2014 – e dell’allegato B/1
per la relativa richiesta di annotazione all’Ufficio di Motorizzazione competente per territorio).
Si ribadisce, comunque, che le procedure non riguardano i veicoli iscritti al REN (autobus ed autocarri con
autorizzazione al trasporto merci in conto terzi) o autocarri muniti di licenza in conto proprio.
Resta invece valida la disposizione che prevede che nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in
comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo per uso esclusivo e personale, sia persona fisica che giuridica, per un
periodo superiore a trenta giorni (sempre per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014), ne venga data comunicazione
all’Ufficio della Motorizzazione Civile, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione con stampa di apposito
tagliando adesivo: sono esenti da tale adempimento i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi.
Locazione senza conducente
Per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione regolamentare, nonché la circolare ministeriale del 10 luglio 2014 (punto
E.3), imponeva un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza
necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (disposizione ora sospesa, come più
sotto spiegato).
Sarebbe stata infatti rilasciata, in tempo reale, unicamente una ricevuta attestante l’assolvimento di detto obbligo e
contenente l’indicazione: del nominativo del locatore, delle generalità del locatario e della sua residenza (anche estera),
se si tratta di persona fisica; della denominazione e della sede principale o secondaria (in Italia o all’estero) del locatario,
se si tratta di persona giuridica; della scadenza del contratto di locazione.
Per la regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo
locato senza conducente (ma è suggeribile averne copia); pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione
suscettibile di sanzione in sede di controllo su strada. L’obbligo è per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014, mentre
è facoltativa per quelli fatti prima di tale data, senza che vi siano sanzioni al riguardo.
La circolare del 27 ottobre 2014 prevede che la delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante
causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, utilizzando non i modelli
A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27
ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la
circolare del 27 ottobre 2014 ha stabilito che se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale il locatore
non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino a quando il locatore stesso non
comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore (viene
così meno l’automatismo del rientro nella disponibilità del locatore, previsto dalla circolare del 10 luglio 2014).
La circolare del 27 ottobre 2014 ha analizzato poi anche i casi di cessazione anticipata della locazione senza
conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione senza conducente.
Tutte queste disposizioni sono state ora sospese con la circolare del Ministero dell’interno del 2 marzo 2015 (anche dal
punto di vista sanzionatorio) dal momento che il Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 614 e 615 del 10 febbraio 2015,
ha confermato il contenuto delle ordinanze n. 6056 e 6057 del 27 novembre 2014 con le quali il TAR Lazio ha sospeso
l’efficacia delle disposizioni operative della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2014
(punto E.3) contenenti istruzioni agli uffici della Motorizzazione per l’applicazione delle disposizioni dell’art. 94, comma 4bis del nuovo Codice della Strada.
Tali ordinanze hanno quindi l’effetto di sospendere cautelarmente, in attesa della definizione del giudizio di merito,
l’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di annotazione delle generalità dell’utilizzatore limitatamente ai veicoli
in locazione per periodi superiori a 30 giorni.
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 39
Passaggi di proprietà
In tutti i casi in cui si debba procedere al trasferimento di proprietà di un veicolo la cui carta di circolazione rechi
l’annotazione di una intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di
circolazione, al fine di poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa.
Variazione ragione sociale intestatario, generalità persona fisica intestataria o variazioni toponomastiche.
Occorrerà provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione mediante apposizione di specifico tagliando rilasciato
dagli uffici della Motorizzazione.
Per le variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (accorpamento di comuni e Province), non viene
richiesto ai cittadini ed alle imprese di richiedere l’aggiornamento dei documenti di circolazione, in quanto essi restano
validi con le precedenti denominazioni fino alla loro scadenza naturale; sarà quindi il CED della Direzione Generale della
Motorizzazione-Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a provvedere d’ufficio ai necessari aggiornamenti d’archivio,
su comunicazione dell’ente locale interessato.
Le pratiche di cui sopra, rimanenti in capo agli interessati, potranno essere svolte, in alternativa agli uffici della
Motorizzazione, anche presso gli Studi di consulenza automobilistica che siano abilitati al rilascio dei tagliandi di
aggiornamento e delle ricevute di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
La circolare ministeriale del 10 luglio 2014 ha preso poi in considerazione anche i casi custodia giudiziale, locazione
senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale, intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci
di agire ed altre fattispecie (de cuius, rent to buy), nonché i veicoli facenti parte del patrimonio di un “trust”, situazioni che
vengono in parte aggiornate con le nuove istruzioni contenute nella circolare del 27 ottobre 2014.
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it
Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 40
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci in conto terzi
Notizia n. GO15.0290 del 12/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Autotrasporto merci in conto terzi. Proroga del divieto di cabotaggio in Italia per i vettori croati
Viene prorogato fino al 30 giugno 2017 il divieto per le imprese di autotrasporto merci croate di effettuare trasporti di
cabotaggio in Italia
La nota ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato alla Commissione europea (1) di volersi avvalere della
proroga di altri due anni del divieto di cabotaggio in Italia da parte delle imprese di autotrasporto merci della Croazia:
come tale (2), fino al 30 giugno 2017 i vettori croati non potranno effettuare viaggi di cabotaggio, ovvero trasporti di merci
tra due località interne italiane.
La normativa
Questo per effetto della normativa comunitaria che ammette un periodo di moratoria di 2+2 anni dalla data di adesione
della Croazia all’Unione europea (1° luglio 2013), durante il quale escludere i vettori croati dalla possibilità di effettuare
trasporti di cabotaggio negli altri Stati UE.
A regime di reciprocità, fino al 30 giugno 2017, i vettori italiani non potranno effettuare trasporti di cabotaggio in territorio
croato.
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Note
(1) Comunicazione del 26 febbraio 2015
(2) Comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 marzo 2015
RIFERIMENTI
Scheda: I trasporti in regime di cabotaggio: normativa, applicazione e suggerimenti pratici
I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per
le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 41
Classificazione: Turismo\Adempimenti
Notizia n. GO15.0260 del 05/03/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Titolare o legale rappresentante)
Compensi SIAE: positicpato il termine di pagamento al 20 marzo 2015
SIAE ha comunicato lo slittamento del termine ultimo per il rinnovo degli abbonamenti per la cosiddetta “Musica
d’Ambiente” tramite strumenti meccanici al 20 marzo 2015.
I compensi perciò potranno essere corrisposti, sia tramite MAV che direttamente agli sportelli SIAE, entro il 20 marzo
2015 senza incorrere in sanzioni.
Le imprese associate a Confindustria Alberghi potranno usufruire delle agevolazioni dovute all’Accordo
SIAE/Associazione Italiana Confindustria Alberghi.
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Boll. n. 09 del 12/03/2015
ag.n. 42