Bollettino CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA Numero 02 del 21/01/2015 SOMMARIO Corso di Formazione “La nuova Certificazione Unica dei redditi” Ronchi dei Legionari, 11 febbraio 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0069 pagina n. 3 Agevolazioni • Start-up innovative: dal 16 febbraio presentazione delle domande di finanziamento a tasso zero destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0021 pagina n. 4 Ambiente • CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0065 pagina n. 6 Appalti pubblici • Decreto Milleproroghe 2015: interventi nel settore dei lavori pubblici destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0055 pagina n. 8 Credito Finanza Assicurazioni • PMI: prolungato l’Accordo per il Credito (cd. “Moratoria”) destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0071 pagina n. 10 Diritto d'impresa • Privacy: le nuove regole del Garante per il trattamento dei dati biometrici destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0045 pagina n. 12 CONFINDUSTRIA Venezia Giulia 34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7 Fisco • Split payment: si applica alle operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2015 destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0046 pagina n. 14 • Legge di Stabilità: norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0048 pagina n. 15 Lavoro e Previdenza • Somministrazione di lavoro: comunicazione somministrazione. Termine del 31 gennaio 2015 destinatari: Tutte le imprese periodica sull'utilizzo del lavoro tramite Notizia n. GO15.0039 agenzie di pagina n. 17 • Ccnl per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti - Variazione dei minimi tabellari da gennaio 2015 ccnl: Metalmeccanici Notizia n. GO15.0060 pagina n. 18 • INPS: indennità ASpI e mini-ASpI – Accesso e decadenza dalla fruizione in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0066 pagina n. 19 • INPS: domanda di ammissione al contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia – Dichiarazione ISEE – Precisazioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0067 pagina n. 21 • INPS: lavori particolarmente faticosi e usuranti – Termine di presentazione delle domande di riconoscimento del beneficio pensionistico – Istruzioni destinatari: Tutte le imprese Notizia n. GO15.0068 pagina n. 22 Normativa Tecnica e Legislazione di settore • Imprese alimentari: il 31 gennaio 2015 scade il termine per il pagamento della tariffa prevista per i controlli sanitari ufficiali per determinate attività alimentari (D. Lgs. n. 194/08) destinatari: Alimentari Vino e Bevande Notizia n. GO15.0041 pagina n. 23 Trasporti e Circolazione • Autotrasporto merci internazionale. Validità autorizzazioni 2014 fino al 31 gennaio 2015 destinatari: Trasporto merci e persone Notizia n. GO15.0047 pagina n. 26 • Autotrasporto merci internazionale. Germania. Variazione pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2015 destinatari: Trasporto merci e persone Notizia n. GO15.0053 pagina n. 27 • Circolazione e sicurezza stradale. Divieti integrativi 2015 per i trasporti eccezionali destinatari: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Marmo Porfido Estrattive Minerario, Materiali per costruzioni, Trasporto merci e persone Notizia n. GO15.0070 pagina n. 28 È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento dell’organico. ___________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a: Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 2 Classificazione: Fisco\Corsi Seminari Incontri Notizia n. GO15.0069 del 20/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante) Corso di Formazione “La nuova Certificazione Unica dei redditi”. Ronchi dei Legionari, 11 febbraio 2015 Confindustria Venezia Giulia organizza un corso di formazione sulle modalità di compilazione del nuovo Modello CU con cui i sostituti d’imposta certificheranno i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. DESTINATARI: Personale amministrativo che si occupa della compilazione del Modello CU. CALENDARIO: Il corso si terrà mercoledì 11 febbraio 2015 dalle 9.00 alle 13.00. PROGRAMMA: - Il recente “Decreto Semplificazioni” (D.Lgs. 21-11-2014, n. 175) e le novità per i sostituti d’imposta - Termini di consegna ai dipendenti e agli altri soggetti interessati - Termini per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate - I dati da indicare nella nuova certificazione - I dati previdenziali e assistenziali - I dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi - Compilazione e consegna del modello nel caso di operazioni societarie straordinarie - Aspetti sanzionatori DOCENTE: La docenza sarà curata da Alessandro Molinari, Responsabile Servizio Tributario di Confindustria Belluno Dolomiti. SEDE DEL CORSO: Confindustria Venezia Giulia, sede di Ronchi dei Legionari (GO) in via Pietro Micca, 10. ATTESTATI DI FREQUENZA E VALUTAZIONE DEI PARTECIPANTI: Per ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di frequenza e la relativa dispensa. ATTIVAZIONE DEL CORSO: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. TERMINI DI ISCRIZIONE: Entro il 9 febbraio 2015 tramite la scheda di adesione allegata. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Per le Aziende Associate la quota individuale di partecipazione è di € 150,00 + IVA. Per le Aziende non Associate la quota individuale di partecipazione è di € 200,00 + IVA. OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO: Per le aziende aderenti a Fondimpresa, i corsi possono essere finanziati attraverso l’utilizzo del voucher formativo a valere sulle risorse economiche accantonate dall’azienda nel conto formazione (importo minimo finanziabile pari ad € 800,00) oppure attraverso la presentazione di un Piano formativo aziendale. Le aziende interessate sono invitate a contattare il nostro Ente Formindustria per ulteriori informazioni in merito all’opportunità di finanziamento: tel. 040.366434 oppure all’indirizzo info@formindustria.org. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 3 Classificazione: Agevolazioni\Credito Notizia n. GO15.0021 del 13/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Ricerca e sviluppo, Titolare o legale rappresentante) Start-up innovative: dal 16 febbraio presentazione delle domande di finanziamento a tasso zero Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato l’attesa circolare relativa alle modalità operative di presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a tasso zero a favore delle start-up innovative. I finanziamenti verranno erogati a fronte di programmi d'investimento di importo compreso fra 100.000 ed 1,5 milioni di euro, da avviare dopo la presentazione della domanda. Lo sportello informatico per la presentazione delle domande si aprirà il 16 febbraio 2015. La documentazione da utilizzare per la presentazione verrà resa disponibile sul sito web del gestore Invitalia spa entro il 6 febbraio. Come anticipato (vedi news del 24 novembre 2014) le "start-up innovative" di piccola dimensione, iscritte all'apposita sezione speciale del Registro imprese, e le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, potranno presentare al gestore pubblico Invitalia spa domanda di concessione di finanziamenti a tasso zero, per la realizzazione di piani di sviluppo aziendale. La data di apertura dello sportello informatico per la presentazione delle domande è stata fissata al 16 febbraio 2015, a partire dalle ore 12.00 (1). Agevolazioni L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, della durata di otto anni, d’ importo pari al 70% delle spese ammissibili. La copertura sale all'80% per le start-up i cui soci siano giovani di età non superiore a 35 anni e/o donne, oppure nel caso in cui fra i soci vi sia almeno una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca da non più di 6 anni. I finanziamenti verranno erogati dal gestore dell’agevolazione, Invitalia Spa, senza garanzie. Alle start-up costituite da non più di 12 mesi, Invitalia fornirà anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, relativi all’accesso al mercato dei capitali, al marketing, all’organizzazione e risorse umane, all’innovazione e trasferimento tecnologico. Piani d’impresa Per l’accesso alle agevolazioni è richiesta la presentazione di un piano d’impresa: a) caratterizzato da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o b) mirato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o c) finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. Nei paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4 della circolare allegata vengono fornite indicazioni dettagliate circa i contenuti dei piani d'impresa. Spese ammissibili Sono ammessi al finanziamento agevolato programmi di investimento di costo complessivo compreso fra 100.000 ed 1,5 milioni, relativi all’acquisizione di: a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, o tecnico-scientifici; b) componenti hardware e software; c) brevetti e licenze; d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento. Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 4 I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ed essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Sono finanziabili anche i seguenti costi di esercizio, da sostenersi sempre entro i 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento: a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa; b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature (qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione di cui sopra per l’acquisto); c) canoni di leasing o spese di affitto relativi ad impianti, macchinari e attrezzature; d) costi salariali relativi al personale dipendente ed ai collaboratori, limitatamente al personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca (o che sta svolgendo un dottorato di ricerca); oppure in possesso di laurea e con almeno tre anni di attivita' di ricerca certificata; oppure in possesso di laurea magistrale; e) licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale; f) licenze relative all’utilizzo di software; g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa. Presentazione delle domande Le domande di agevolazione, firmate digitalmente e corredate dal piano d’impresa e dalla ulteriore documentazione richiesta, dovranno essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica che verrà resa disponibile sul sito dedicato (vedi link). Gli schemi da utilizzare pre la presentazione della domanda e del relativo piano d'impresa saranno resi disponibili da Invitalia almeno 10 giorni prima dell’apertura dello sportello. Valutazione delle domande Le domande di finanziamento verranno esaminate da Invitalia secondo la procedura “valutativa a sportello”, cioè sulla base dell’ordine di presentazione, previa verifica del raggiungimento delle soglie minime di punteggio stabilite (vedi allegati 1 e 2 alla circolare ministeriale del 10 dicembre 2014). L’esame di merito, che comprenderà anche un colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di impresa; b) carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing; d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa; e) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento. Erogazione del finanziamento Il finanziamento verrà erogato a stati di avanzamento, ciascuno dei quali di importo non inferiore al 20% delle spese complessive. Sarà possibile richiedere l'erogazione di un'anticipazione, di importo non superiore al 40% dell'importo del finanziamento, a fronte di garanzia fidejussioria. Cumulabilità Le agevolazioni di cui sopra non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, anche a titolo di de minimis, sulle stesse spese ammissibili. Fa eccezione la garanzia eventualmente rilasciata dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, a fronte di finanziamenti bancari accesi per la copertura delle spese non coperte dal finanziamento Invitalia. __________________________ Note (1) Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 10 dicembre 2014. RIFERIMENTI Smart&Start Italia I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Flavio Flamio Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 26, 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204, 0481 532204 direzione@confindustria.go.it, m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 5 Classificazione: Ambiente\Consorzi Notizia n. GO15.0065 del 19/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Titolare o legale rappresentante) CONAI: adempimenti, scadenze ed obblighi per il 2015 Come ogni anno Conai ha messo a disposizione la guida all’adesione ed al contributo ambientale per l’anno 2015. Le dichiarazioni periodiche non potranno più essere presentate utilizzando i moduli contenuti all'interno della guida Conai ma dovranno essere predisposte on-line. Riepiloghiamo di seguito gli obblighi, le scadenze e gli adempimenti che riguardano produttori, importatori ed utilizzatori di imballaggi. Produttori ed importatori di imballaggi: adempimenti del 2015 La documentazione, relativa agli adempimenti ed alle scadenze relative all’anno 2014, da inviarsi entro il 20 gennaio 2015 riguarda: 1) i produttori di imballaggi: modulo 6.1 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2014), trimestrale (ultimo trimestre 2014) o annuale (anno 2014) ordinaria; modulo 6.4, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale - modulo 6.1); modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata; 2) gli importatori di imballaggi: modulo 6.2 per la dichiarazione mensile (mese di dicembre 2014), trimestrale (ultimo trimestre 2014) annuale (anno 2014) ordinaria e semplificata; modulo 6.3, per le cessioni in esenzione (modulo complementare alla scheda di liquidazione del Contributo Ambientale - modulo 6.2); modulo 6.10 per la liquidazione del contributo ambientale con la procedura di compensazione import/export, in base alla classe di dichiarazione adottata; Periodicità delle dichiarazioni e classi di riferimento Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli imballaggi prodotti, immessi sul mercato, importati ed esportati a partire dal 1 gennaio 2015, ricordiamo che per la periodicità delle dichiarazioni di produzione e di importazione, le classi di riferimento rimangono le seguenti: · Esente: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 26,00 euro nel 2014; · Esente per importatori in dichiarazione semplificata: per contributo ambientale dovuto fino a 52,00 euro nel 2014; · Annuale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 310,00 euro nel 2014; · Trimestrale: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale fino a 31.000,00 euro nel 2014; · Mensile: per contributo ambientale dovuto per singolo materiale oltre 31.000,00 euro nel 2014. Pur non essendo prevista alcuna comunicazione a Conai, ciascuna azienda è tenuta a verificare entro il 20 gennaio 2015 la classe di dichiarazione (mensile, trimestrale, annuale, esente) cui aderire per l’anno 2015, con riferimento alle produzioni o alle importazioni del 2014 e, per l’eventuale utilizzo delle procedure semplificate per l’importazione e per la compensazione import/export, si dovrà verificare la presenza dei necessari requisiti. Procedura di esportazione – Anticipazione presentazione modulo Relativamente alla procedura di esportazione (ex post e ex ante) la scadenza per la presentazione viene anticipata al 28 febbraio 2015 ed i moduli da utilizzare sono: 1) per la procedura “ex ante”: - modulo 6.5./Conai, integrato con l’elenco dei fornitori; Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 6 - modulo 6.5/Fornitori; 2) per la procedura “ex post”: - modulo 6.6 con la richiesta di rimborso del contributo versato nell’anno 2014. A partire dal rimborso per le esportazioni effettuate nel 2013, le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono più respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. Il contributo ambientale Conai Gli importi del contributo ambientale per singolo materiale vanno espressi in euro/tonnellata (arrotondando il peso alla terza cifra decimale) con riferimento agli importi unitari vigenti nel 2014 per le dichiarazioni da inviare entro il 20 gennaio 2015 e con i seguenti importi unitari per gli imballaggi prodotti, immessi sul mercato ed importati a partire dal 1 gennaio 2015: - ACCIAIO 26,00 Euro/ton (21,00 Euro/ton dal 1° aprile 2015) - ALLUMINIO 45,00 Euro/ton - CARTA 4,00 Euro/ton - LEGNO 8,00 Euro/ton (7,00 Euro/ton dal 1° aprile 2015) - PLASTICA 188,00 Euro/ton - VETRO 20,80 Euro/ton. Le aliquote per il calcolo del contributo ambientale per le aziende importatrici di merci imballate che vogliano avvalersi della procedura semplificata (presente nel modulo 6.2) sono: - per l’importazione di prodotti alimentari: 0,12% sul valore complessivo delle importazioni; - per l’importazione di prodotti NON alimentari: 0,06% sul valore complessivo delle importazioni. In alternativa alle suddette aliquote può essere applicato un contributo forfetizzato pari a 49,00 euro/Ton (che passerà a 48,00 Euro/ton dal 1° aprile 2015) sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinguere tra le 6 tipologie di imballaggio ed indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti alimentari o non alimentari. Invio delle dichiarazioni Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere predisposte “on-line”, accedendo al servizio, previa registrazione con l’attribuzione di uno user e di una password , all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org. La compilazione on-line permette la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati. In seguito all’invio, l’utente riceverà una “ricevuta di presentazione” nella quale verrà riportato il modulo compilato e una notifica di accettazione da parte di Conai. Si allega la Guida Conai 2015 ed il Calendario Conai 2015 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi Elisa Ambrosi - tel. 0481 33101 - int. 22, 0481 33101 - int. 15 - fax 0481 532204, 0481 532204 m.ciarrocchi@confindustria.go.it, e.ambrosi@confndustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 7 Classificazione: Appalti pubblici Edilizia urbanistica\Appalti pubblici Notizia n. GO15.0055 del 15/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Titolare o legale rappresentante) Decreto Milleproroghe 2015: interventi nel settore dei lavori pubblici Il decreto Milleproroghe 2015 (d.l. 192 del 31.12.2015) è intervenuto nella materia degli appalti pubblici in alcuni aspetti rilevanti. Da un lato è stata prevista la conferma anche per il 2015 dell'operatività dell'istituto dell'anticipazione del 10% del prezzo dell'appalto, dall'altro, per il Contraente generale, sono state introdotte delle proroghe in tema di dimostrazione dei requisiti di idoneità tecnica e del possesso delle attestazioni SOA. Il d.l. 192 del 31.12.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2014) all'art. 8, ha introdotto delle proroghe ad alcune scadenze previste nel Codice dei contratti pubblici, di seguito esposte: 1) Proroga al 31 dicembre 2015 dell'obbligo di corrispondere l'anticipazione del 10% all'appaltatore nei lavori pubblici (art. 8 comma 3) L'art. 26 ter del d.l. 21.06.2013, n. 69 (convertito in l. 09.08.2013, n. 98) aveva introdotto una deroga al generale divieto di anticipazioni in materia di lavori pubblici, sancito all'art. 140 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, prevedendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di riconoscere un'anticipazione pari al 10% del corrispettivo dovuto all'appaltatore, per le gare bandite successivamente all'entrata in vigore del d.l. 69/2013 e fino al 31.12.2014. L'art. 8 comma 3 del d.l. 192/2014 interviene sull'art. 26 ter spostando di un anno tale ultimo termine che slitta, quindi, al 31.12.2015. E' bene osservare, sul punto, come la previsione abbia natura imperativa, per cui si deve ritenere applicabile anche ai casi in cui non sia stata espressamente richiamata nel bando di gara o nella lex specialis. Tale considerazione si ricava dalla lettura del Bando-Tipo n. 2 del 02.09.2014 nel quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha inserito l'istituto dell'anticipazione del 10% tra le clausole a contenuto prescrittivo vincolante del modello elaborato, precisamente all'art. 1.7, determinandone l'obbligatorietà. 2) Proroga al 30 giugno 2015 per la possibilità concessa ai Contraenti generali di dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante certificati SOA (art. 8 comma 8) Secondo quanto previsto dall'art. 189 comma 5 del Codice dei contratti pubblici i Contraenti generali possono dimostrare il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa avvalendosi di attestazioni SOA "per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali" per le iscrizioni richieste e rinnovate fino alla data del 31.12.2014. Il decreto Milleproroghe 2015, con l'art. 8 comma 8,ha modificato la norma spostando il termine del 31.12.2014 alla data del 30.06.2015. 3) Proroga al 31 dicembre 2015 della possibilità per i Contraenti generali di dimostrare il possesso dell'attestazione SOA mediante copia conforme (art. 8 comma 9) Secondo quanto previsto dall'art. 357 comma 27 del d.lgs. 207/2010 (Regolamento del Codice dei contratti pubblici), i Contraenti generali in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, hanno la possibilità di dimostrarne il possesso mediante la produzione di copie conformi delle stesse. Questa facoltà è stata estesa fino al 31 dicembre 2015. 4) La "mancata proroga" della Stazione Unica Appaltante Si segnala, da ultimo, che il decreto Milleproroghe 2015 non è intervenuto sull'art. 33 comma 3 bisdel Codice dei contratti pubblici, introdotto dal d.l. 24.06.2014, n. 90 (convertito in l. 11.08.2014, n. 114, c.d. "Decreto p.a."). Di conseguenza, resta fissato al 1 gennaio 2015, per servizi e forniture, ed al 1 luglio 2015, per i lavori pubblici, l'entrata in vigore dell'obbligo per gli enti locali di avvalersi della Stazione Appaltante Unica. Sarà, quindi, necessario per i comuni non capoluogo di provincia bandire le proprie gare tramite Unioni di comuni oppure, ove non esistano, utilizzando un unico centro amministrativo (anche provinciale) previo accordo specifico tra municipalità o, ancora, avvalendosi di un soggetto aggregatore o direttamente delle province. L'alternativa alla figura della Stazione Appaltante Unica consiste nel ricorso a strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 8 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Stefano Blason - tel. 0481 33101 - int. 18 - fax 0481 532204 - s.blason@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 9 Classificazione: Credito Finanza Assicurazioni\Normativa bancaria Notizia n. GO15.0071 del 20/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante) PMI: prolungato l’Accordo per il Credito (cd. “Moratoria”) L’ABI, e le rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali hanno siglato il 29 dicembre 2014 l’”Accordo per la Crescita” che prolunga la scadenza dell’accordo “Nuove misure per il Credito 2013” (cd. “Moratoria”) al 31 marzo 2015. Soggetti firmatari ABI, Confindustria e rappresentanze delle associazioni imprenditoriali Nome dell’accordo Accordo per la Crescita Data di sottoscrizione 29.12.2014 Scopo Assicurare adeguate risorse finanziarie alle imprese Scadenza 31.03.2015 Riferimenti Normativi “Avviso Comune” del 03.08.2009 e proroghe, “Accordo per il credito” del 16.02.2011, “Nuove Misure per il Credito alle PMI” del 28.02.2012 e proroghe, “Nuove Misure per il Credito 2013” del 01.07.2013. Scenario e scopi L’attuale fase del ciclo economico evidenzia contemporaneamente: primi segnali di ripresa, dopo numerosi anni di contrazione; una permanente criticità nell’erogazione del credito verso le imprese, ulteriormente in calo nel 2014 (1); una crescente esigenza da parte delle banche di individuare nuovi approcci di valutazione qualitativa delle aziende, non affidandosi solamente a metodologie quantitative; nuove norme regolamentari previste dall’EBA a carico del sistema bancario europeo, che potrebbero portare ulteriori necessità di accantonamenti patrimoniali a fronte di sospensioni ed allungamenti dei prestiti concessi alle imprese e forse ulteriori richieste di rafforzamento dei coefficenti di patrimonializzazione; l'iniezione di liquidità nel sistema a bassissimo costo da parte della BCE (LTRO) nel tentativo di stimolare l’economia reale; numerosi interventi governativi volti a favorire lo smaltimento integrale dei crediti vantati dalle imprese verso la P.A. Tale scenario complessivo ha determinato la necessità di prorogare l’accordo “Nuove Misure per il Credito 2013”. L’eventuale estinzione dell’accordo avrebbe infatti creato una discontinuità nella relazione banca-impresa in una fase economica ancora molto delicata (2). La volontà dimostrata dalle parti è stata quella di elaborare un accordo forte, capace di individuare nuovi ed evoluti strumenti di sostegno alle imprese che tenessero conto di tutti gli elementi dell’attuale contesto. Il nuovo accordo L’Accordo per la Crescita prevede: · proroga temporanea dei termini di validità del precedente accordo “Nuove Misure per il Credito 2013” (c.d. “Moratoria”) fino al 31.03.2015 (3) impegno delle parti, entro la scadenza dell’accordo, ad individuare nuovi strumenti, se possibile anche agevolati, Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 10 di concerto con il Governo, per: Ø sostenere finanziariamente le PMI in temporanea difficoltà ma con prospettive di continuità e sviluppo; Ø promuovere l’evoluzione della struttura finanziaria delle aziende, attivando nuovi strumenti volti al rafforzamento patrimoniale; Ø valorizzare le informazioni qualitative utili a migliorare la percezione del rischio aziendale; Ø evitare che interventi comunitari non tengano in considerazione le esigenze e le necessità del sistema economico italiano con ricadute negative sul sistema del credito. La nuova scadenza La scadenza dell’accordo è il 31.03.2015. _________________ Note (1) Il Bollettino Statistico di Banca d’Italia- IV trimestre 2014 rileva un calo degli impieghi totali aggregati fra dicembre 2013 e settembre 2014 del 1,54% (equivalente a cca 29 mld di euro) ed un contemporaneo aumento dei crediti in sofferenza del 13,4% (equivalente a cca 21 mld di euro in più) (2) La scadenza, già prorogata, era prevista per il 31.12.2014 ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 11 Classificazione: Diritto d'impresa\Privacy Notizia n. GO15.0045 del 14/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, ICT, Legale) Privacy: le nuove regole del Garante per il trattamento dei dati biometrici Il Garante della Privacy, con un recente suo Provvedimento generale, ha individuato gli specifici casi di trattamento di dati dati biometrici che possono venir compiuti senza dover richiedere al Garante una verifica preliminare circa la liceità del trattamento stesso. Il Provvedimento, nell’individuare i casi ammessi, ha pure precisato quali misure e accorgimenti di carattere tecnico ed organizzativo debbano venir adottati per mantenere alti i livelli di sicurezza nell’utilizzo dei dati in questione. E’ bene preliminarmente evidenziare come l’intervento dell’Autorità Garante si sia reso necessario alla luce della crescente diffusione di dispositivi biometrici e risultando di fatto non così esaurienti i precedenti provvedimenti emanati sul tema dalla stessa Autorità. I principi generali Con il Provvedimento generale (1) e le Linee guida ad esso allegate (2) il Garante è così intervenuto sulla materia individuando alcune tipologie di trattamento che, per le specifiche finalità perseguite, presentano un livello ridotto di rischio e per le quali non è necessario procedere alla verifica preliminare che il Codice della privacy (3) impone per i trattamenti più delicati. Tale verifica preliminare, infatti, rimane necessaria nei casi non espressamente considerati dal Provvedimento, fra cui, ad esempio, i trattamenti che prevedono la realizzazione di archivi biometrici centralizzati. Le specifiche tipologie di trattamento individuate nel Provvedimento generale dovranno essere effettuate nel rispetto di rigorose misure di sicurezza, anch’esse individuate con tale Provvedimento, che vanno ad aggiungersi a quelle minime obbligatorie prescritte dal disciplinare allegato al Codice della privacy (4). In ogni caso, andranno rispettati i presupposti di legittimità previsti dal Codice della privacy, tra i quali, ricordiamo, gli obblighi di informativa, del preventivo consenso (ove il provvedimento non lo escluda) e della preventiva notifica al Garante (5) del trattamento dei dati biometrici. Ogni sistema di rilevazione dovrà, poi, essere configurato in modo tale da raccogliere un numero limitato di informazioni (principio di minimizzazione), escludendo l’acquisizione di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per il conseguimento della finalità perseguita. Ad esempio, in caso di autenticazione informatica, i dati biometrici non dovranno essere trattati in modo da poter desumere anche informazioni di natura sensibile dell’interessato. Tipologie di dati biometrici e situazioni autorizzate Il Garante ha autorizzato, in via generale e rispetto a precise casistiche, i trattamenti di alcuni dati biometrici: impronte digitali, emissione vocale, topografia della mano e firma grafometrica. a) Autenticazione informatica per accesso alle banche dati e sistemi Le caratteristiche biometriche dell’impronta digitale o dell’emissione vocale di una persona possono essere utilizzate come credenziali di autenticazione per l’accesso a banche dati e sistemi informatici. Tale trattamento può essere effettuato anche senza il consenso dell’utente, in forza del principio di “bilanciamento degli interessi”. b) Controllo di accesso fisico ad aree “sensibili” e utilizzo di apparati e macchinari pericolosi Le caratteristiche dell’impronta digitale o della topografia della mano potranno essere trattate per consentire l’accesso ad aree e locali ritenuti “sensibili” oppure per consentire l’utilizzo di apparati e macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Anche tale trattamento può essere realizzato, sempre in forza del principio di “bilanciamento degli interessi”, senza il consenso dell’utente. c) Accesso fisico ad aree pubbliche o private L’impronta digitale e la topografia della mano potranno essere utilizzate per consentire l’accesso fisico di utenti ad aree fisiche in ambito pubblico (es. biblioteche) o privato (es. aree aeroportuali riservate), oppure a servizi. Tuttavia, in questo Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 12 caso, l’utilizzo è consentito solo con il consenso degli interessati; peraltro, dovranno essere previste modalità alternative per chi rifiuta di far utilizzare i propri dati biometrici. d) Sottoscrizione di documenti informatici L’analisi dei dati biometrici associati all’apposizione a mano libera di una firma autografa (firma grafometrica) potrà essere utilizzata quale firma elettronica avanzata come definita dal Codice dell’amministrazione digitale (6). Questa modalità viene consentita nell’ambito delle imprese solo con il consenso degli interessati, che, invece, non viene considerato necessario in ambito pubblico qualora debbano essere perseguite specifiche finalità istituzionali. Dovranno comunque essere resi disponibili sistemi alternativi (cartacei o digitali) di sottoscrizione, che non comportino l’utilizzo di dati biometrici. Notificazione preventiva Il trattamento di qualsiasi dato biometrico comporta l’obbligo di notificare preventivamente in via telematica al Garante lo stesso trattamento (7). Ricordiamo che l’omessa notificazione può venir sanzionata attraversa la gravosa sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art.163 del Codice della privacy (8). Le misure di sicurezza Il Garante, nel suo Provvedimento generale e nelle Linee guida ad esso allegate, ne individua diverse. a) Tecniche crittografiche Innanzitutto, quella che obbliga a cifrare il riferimento biometrico con tecniche crittografiche, con una lunghezza delle chiavi adeguata alla dimensione e al ciclo di vita dei dati. b) Registrazione log Ulteriore misura di sicurezza imposta è quella della registrazione dei log di accessi al sistema informatico effettuati dagli amministratori di sistema. c) Relazione tecnica Una misura di sicurezza imposta per tutti i trattamenti dei dati biometrici previsti dal provvedimento è quella della redazione di una relazione tecnica aggiornata annualmente sugli aspetti tecnici ed organizzativi delle misure poste in atto dal titolare. Comunicazione obbligatoria al Garante delle violazioni di dati biometrici Tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici (cd. “data breaches”) che possano avere un impatto significativo sui sistemi biometrici o sui dati personali custoditi, dovranno essere comunicati al Garante, da coloro che detengono i dati in questione, entro le 24 ore successive alla scoperta, così da consentire di adottare opportuni interventi a tutela delle persone interessate. A tal fine è stato predisposto un modulo di comunicazione (9) da inviare per posta elettronica al Garante. ___________________ Note (1) Provvedimento Generale del 12 novembre 2014 (G.U. n.280 del 2.12.2014). (2) Allegato A al Provvedimento Generale. (3) All’art.17 del Codice della privacy (D.lgs. n.196 del 2003). (4) Allegato B al Codice della privacy (D.lgs. n.196 del 2003). (5) Disposta dall’art. 37, lettera a) del Codice della privacy (D.lgs. n.196 del 2003). (6) D.lgs. n.82 del 2005. (7) A norma dell’art.37, lettera a), del Codice della privacy. (8) Che può, infatti, variare in una somma da ventimila euro a centoventimila euro. (9) Contenuto nell’Allegato B al Provvedimento generale. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 13 Classificazione: Fisco\Tributi erariali Notizia n. GO15.0046 del 14/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza) Split payment: si applica alle operazioni fatturate nei confronti delle pubbliche amministrazioni a partire dal 1° gennaio 2015 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto, anticipando i contenuti del relativo decreto attuativo, che il meccanismo dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Con un comunicato stampa diffuso lo scorso 9 gennaio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in fase di perfezionamento il decreto che dà attuazione alle nuove disposizioni in materia di “split payment” introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (1) secondo cui le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Nel comunicato il Mef anticipa alcuni contenuti del decreto chiarendo, in primo luogo, che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. Pertanto, rimangono escluse dalla nuova disciplina tutte le fatture emesse fino al 31 dicembre 2014 ancorché per esse l’Iva diventa esigibile a partire dal 2015. Il comunicato chiarisce, inoltre, che per le operazioni soggette allo split payment l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Infine, viene anticipato che il versamento dell’imposta potrà essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità: a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile; b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. _________________________ Note 1) Articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 190/2014 ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 14 Classificazione: Fisco\Tributi locali Notizia n. GO15.0048 del 14/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Legale, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Legge di Stabilità: norma interpretativa sui criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi Ai fini del classamento degli immobili produttivi (gruppo D) si applicano le istruzioni della Circolare n 6 del 30 novembre 2012 dell'Agenzia del territorio secondo le quali devono essere escluse dalla rendita catastale, quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare. L’art. 1, comma 244 della Legge di Stabilità (L. 23 dicembre 2014 n. 140) prevede che, nelle more dell’attuazione della revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (prevista dall’art. 2 della Legge n. 23/2014 -Legge delega di riforma fiscale), ai fini della determinazione della rendita catastale per gli immobili produttivi (art. 10, R.D.L. n. 652/1939) gli uffici dell’Agenzia delle entrate devono seguire le istruzioni contenute nella Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 emanata dall'ex Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate). La norma è finalizzata a fornire criteri interpretativi delle regole di determinazione della rendita catastale degli immobili a uso produttivo, censiti nelle categorie catastali del gruppo D (opifici industriali, alberghi, fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, ecc..). Si ricorda che, date le caratteristiche e le peculiarità specifiche di tali immobili, ai fini della determinazione della rendita catastale, non si può far riferimento al sistema della tariffa d’estimo, ma è necessaria una stima diretta operata dagli Uffici, ai sensi dell’art. 10 del Regio Decreto Legge n. 652/1939 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, Nuovo Catasto Edilizio Urbano). Solitamente l’Amministrazione finanziaria per determinare la rendita catastale assume il “costo di ricostruzione”, ossia il costo a nuovo dell’immobile e delle installazioni connesse o incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse (art. 4 R.D.L. n. 652/1939), poiché con gli altri procedimenti è pressoché impossibile individuare il reddito lordo ritraibile da tali immobili, tenuto conto dell’elevata eterogeneità che caratterizza il mercato delle compravendite o delle locazioni degli immobili industriali. L’individuazione, in concreto, delle tipologie di impianti da considerare ai fini del calcolo della rendita ha sempre generato dubbi interpretativi e un cospicuo contenzioso tra Agenzia delle entrate e contribuenti, per dirimere i quali il legislatore è intervenuto, in passato, con norme interpretative come quella in commento. La Circolare dell’Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012 è stata emanata con l’obiettivo di chiarire le questioni relative alla determinazione della rendita catastale degli immobili. Nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che devono essere escluse dalla rendita catastale, quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare. Si rileva, però, che il principio espresso nella predetta circolare è risultato, nella sua concreta applicazione, eccessivamente ampio. Ne è derivata una disomogeneità interpretativa e operativa nelle modalità di accatastamento degli immobili a destinazione speciale che ha portato - specie in alcune aree del Paese - alla valorizzazione nella rendita catastale di macchinari (presse, laminatoi, macchine continue, ecc.) aventi vita utile limitata (5-7-10 anni) e, pertanto, soggetti a ricambi periodici, non in linea con i tempi di ammortamento dell’immobile in cui sono collocati. Il comma 245 prevede, inoltre, che gli uffici fiscali non devono tener conto delle segnalazioni pervenute dai Comuni (ai sensi dei commi 335 e 336 dell’art. 1 della Legge 31 dicembre 2004, n. 311) che risultino difformi alle indicazioni contenute nella predetta Circolare n. 6/2012. In particolare, i Comuni hanno la facoltà di chiedere all’Agenzia delle entrate il riclassamento delle microzone del proprio territorio nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta in modo significativo dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali (comma 335).Gli stessi hanno, altresì, il potere di notificare ai proprietari di singoli immobili l’obbligo di provvedere alla presentazione degli aggiornamenti catastali, nel caso si sia verificata la sussistenza di variazioni edilizie e di ristrutturazioni che comportano una modifica del classamento (comma 336). Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 15 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 16 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Lavoro temporaneo Notizia n. GO15.0039 del 13/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Somministrazione di lavoro: comunicazione periodica sull'utilizzo del lavoro tramite agenzie di somministrazione. Termine del 31 gennaio 2015 Si ricorda che il prossimo 31 gennaio 2015 scade il termine per effettuare la comunicazione annuale relativa al numero ed ai motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2014, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati. Entro il 31 gennaio 2015 deve essere effettuata la comunicazione periodica relativa all'utilizzo, nel corso dell'anno 2014, del lavoro tramite agenzie di somministrazione. L’art. 24, comma 4, del Decreto Legislativo n. 276/2003, infatti, prevede in capo all’utilizzatore l’obbligo di comunicare “alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; ogni dodici mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”. Per i contratti di somministrazione privi di causale in base alla normativa vigente, riportare il riferimento alla disposizione di legge contenuta nel contratto stesso. A decorrere dal 6 aprile 2012, per l’inadempimento dei predetti obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro (art. 18, comma 3 bis, Decreto Legislativo 276/2003). Al riguardo il Ministero del Lavoro, con nota del 3 luglio 2012, ha fissato, quale termine per l’adempimento della comunicazione annuale di cui trattasi, il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 31 gennaio 2013. Per facilitare l'adempimento da parte delle aziende interessate, si allega un possibile "format" per effettuare la comunicazione in esame. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 17 Classificazione: Lavoro e Previdenza\Contrattazione collettiva Notizia n. GO15.0060 del 16/01/2015 CCNL: Metalmeccanici (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) Ccnl per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti - Variazione dei minimi tabellari da gennaio 2015 Si ricorda che dal 1° gennaio 2015 decorre l'erogazione della terza tranche di aumento dei minimi tabellari, come previsto dal Ccnl 5 dicembre 2012 (Notizia n. VG14.0020 del 09/12/2014). RIFERIMENTI Notizia n. VG14.0020 del 09/12/2014 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 18 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0066 del 19/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: indennità ASpI e mini-ASpI – Accesso e decadenza dalla fruizione in caso di raggiungimento dei requisiti per la pensione – Istruzioni La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS, con circolare n. 180 del 23 dicembre 2014, ha fornito istruzioni circa l’accesso alle indennità ASpI e mini-ASpI ed alla decadenza da tali prestazioni in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, nonché in merito alla valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle stesse indennità. Nel riprodurre in allegato il testo della menzionata circolare, se ne evidenziano di seguito i principali contenuti. SOGGETTI CHE PERFEZIONANO I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA O ANTICIPATA CON ETA’ PARI O SUPERIORE A SESSANTADUE ANNI Per effetto di quanto stabilito dall’art. 2, comma 40, lettera c), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, il lavoratore, al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, non può accedere alle indennità ASpI o miniASpI, ovvero decade da tali prestazioni in corso di fruizione. L’applicazione di detto criterio - osserva l’INPS - non pone problemi per i soggetti che dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti, di cui all’art. 24, commi 6, 7, 10 e 11, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata con età pari o superiore a sessantadue anni. Pertanto, l’Istituto rimarca che: · devono essere respinte le domande d’indennità ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle indennità dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (prima decorrenza utile per la prestazione pensionistica); · i soggetti che percepiscono le indennità ASpI e mini-ASpI decadono dalla fruizione delle indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata (prima decorrenza utile per la prestazione pensionistica). SOGGETTI CHE RAGGIUNGONO IL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER LA PENSIONE ANTICIPATA CON ETA’ INFERIORE A SESSANTADUE ANNI Le istruzioni fornite dall’INPS in proposito tengono conto: · di quanto previsto dall’art. 24, comma 10, del Decreto-Legge n. 201/2011, in ordine alla riduzione percentuale del trattamento pensionistico nei confronti dei soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con un’età inferiore a sessantadue anni; · del disposto dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, ai sensi del quale la predetta riduzione percentuale non si applica nei confronti dei soggetti che maturano il previsto requisito d’anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, laddove quest’ultima derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi d’astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, disciplinati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1). Nello specifico, con riferimento alle disposizioni dettate dal citato art. 24, comma 10, del Decreto-Legge n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata, l’Istituto fa presente che i soggetti di cui trattasi: · possono fruire delle indennità ASpI e mini-ASpI sino al compimento di sessantadue anni di età (pertanto, decadono dalla fruizione delle predette indennità dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento di sessantadue anni di età, prima decorrenza utile della pensione anticipata, senza riduzioni percentuali); · qualora, invece, presentino domanda di pensione anticipata prima del mese precedente quello di compimento dei sessantadue anni di età (stante l’espressa volontà degli stessi di accedere alla pensione anticipata nonostante la riduzione percentuale della medesima pensione), decadono dalla fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione (data di decorrenza della pensione anticipata). Relativamente ai soggetti nei cui confronti, per effetto dell’art. 6, comma 2-quater, del Decreto-Legge n. 216/2011, non si Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 19 applica la riduzione percentuale della pensione anticipata, l’INPS segnala che devono essere respinte le domande d’indennità ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle stesse dovrebbe decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento del requisito contributivo, in quanto non opera la predetta riduzione percentuale (2). Si ritiene opportuno evidenziare che l’art. 1, comma 113, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) (3), con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, ha sostituito il secondo periodo del comma 2quater dell’art. 6 del Decreto-Legge n. 216/2011, stabilendo che le disposizioni contenute nell’art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo del Decreto-Legge n. 201/2011, in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Si fa pertanto riserva di tornare sull’argomento anche ad esito delle indicazioni che verranno al riguardo diramate dall’INPS. SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI CONTINUANO AD APPLICARSI LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI ACCESSO E DI REGIME DELLE DECORRENZE VIGENTI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 201/2011 Ai sensi dell’art. 24 del Decreto-Legge n. 201/2011, nei confronti dei soggetti per i quali continuano ad applicarsi in materia di requisiti di accesso alla pensione le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge) trova applicazione la disciplina delle decorrenze della pensione di vecchiaia e d’anzianità previgente alla predetta data (cosiddette “finestre di accesso”). In merito alla decadenza dalla fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI di tali soggetti, l’INPS ritiene che la stessa debba essere riferita alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica. Di conseguenza: · i soggetti in questione, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o d’anzianità, decadono dalla fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI dalla data di apertura della “finestra di accesso”; · devono essere respinte le domande d’indennità ASpI e mini-ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della “finestra di accesso”). VALUTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA A SEGUITO DELLA FRUIZIONE DELLE INDENNITA’ MENSILI ASPI E MINI-ASPI Al punto 2., la circolare in commento ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 10, della Legge n. 92/2012, i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui la normativa preveda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. In proposito, l’INPS: · richiama le precisazioni già fornite al punto 2.1 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, secondo le quali, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa; · ricorda che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera b), della Legge 30 aprile 1969, n. 153, possono accedere alla pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro”, con esclusione, quindi, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia. Quanto sopra rilevato, considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria (tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 2, comma 24-bis, della Legge n. 92/2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola), l’INPS pone in rilievo che la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità. _______________ (1) Si ricorda che, al riguardo, la Direzione Generale dell’INPS ha impartito istruzioni con messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014. (2) La circolare in esame precisa che qualora all’esito dell’istruttoria della domanda di pensione anticipata dovesse risultare applicabile la riduzione percentuale del trattamento pensionistico, la competente Sede INPS deve informare gli interessati della facoltà di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda d’indennità ASpI e mini-ASpI, previa rinuncia alla domanda di pensione anticipata. (3) Le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2015 verranno illustrate da un’apposita circolare di prossima pubblicazione. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 20 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0067 del 19/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: domanda di ammissione al contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia – Dichiarazione ISEE – Precisazioni La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS, con messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015 – testo di seguito allegato, ha fornito precisazioni in merito alla dichiarazione ISEE che la madre lavoratrice deve presentare ai fini della domanda di ammissione al contributo per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Si ricorda che la suddetta Direzione dell’INPS, con circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, aveva comunicato che il Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014 ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri d’accesso e le modalità di utilizzo, da parte della madre lavoratrice, dei voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero del contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui all’art. 4, comma 24, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92. Al punto 4. della menzionata circolare, l’Istituto ha evidenziato che nella domanda di ammissione al beneficio la madre lavoratrice deve, fra l’altro, dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza) valida. La predetta Direzione Generale, con il messaggio in esame ha precisato che: ai fini della presentazione della domanda di ammissione al beneficio, per l’anno 2015 la dichiarazione ISEE deve essere conforme alla vigente normativa, prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in relazione alla quale l’INPS ha fornito istruzioni operative nel paragrafo 7. della circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 (allegato al messaggio in discorso); la domanda di ammissione al beneficio per il corrente anno può essere presentata dalla madre lavoratrice in possesso di dichiarazione ISEE valida, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015. RIFERIMENTI Notizia n. VG14.0099 del 29/12/2014 I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 21 Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS Notizia n. GO15.0068 del 19/01/2015 Settore Merceologico: Tutte le imprese (Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante) INPS: lavori particolarmente faticosi e usuranti – Termine di presentazione delle domande di riconoscimento del beneficio pensionistico – Istruzioni La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS, con messaggio n. 9963 del 30 dicembre 2014 – testo di seguito allegato, ha ricordato che entro il 1° marzo 2015 devono essere presentate le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte dei lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti agevolati per l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. L’Istituto rammenta che la presentazione delle domande oltre il suddetto termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione anticipata pari a: un mese, per ritardo della prestazione compreso in un mese; due mesi, per un ritardo superiore ad un mese ed inferiore a tre; tre mesi, per un ritardo della prestazione pari o superiore a tre mesi. Nel messaggio in esame sono riportate le tabelle con i requisiti pensionistici richiesti per il corrente anno. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 22 Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Legislazione di settore Notizia n. GO15.0041 del 13/01/2015 Settore Merceologico: Alimentari Vino e Bevande (Area Interessata: Amministrazione, Produzione, Sistema qualità, Tecnica, Titolare o legale rappresentante) Imprese alimentari: il 31 gennaio 2015 scade il termine per il pagamento della tariffa prevista per i controlli sanitari ufficiali per determinate attività alimentari (D. Lgs. n. 194/08) In relazione alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 194/08, si ricorda che entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere pagata al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Unità Locale Socio Sanitaria ULSS/ASLL competente per territorio, la tariffa spettante per i controlli sanitari ufficiali. Con il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 194 (1), recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali (2), sono state determinate le tariffe spettanti per i controlli sanitari ufficiali che gli operatori dei settori interessati devono versare alle autorità competenti per le verifiche previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di alimenti. Attività soggette al pagamento della tariffa Il Decreto in questione stabilisce che gli operatori ricompresi nella seguente tabella sono soggetti alla relativa tariffazione. Tipologia stabilimento (Attività prevalente ingrosso) Prodotti e preparazioni di carne Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi in cui non sia possibile applicare la sezione 4, relativa agli importi delle tariffe applicabili alla produzione di latte) Ovoprodotti Centri imballaggio uova Miele Molluschi bivalvi vivi Cosce di rana e lumache Grassi fusi di origine animale e ciccioli Stomaci, vesciche e budella Gelatina e collagene Centri di cottura Acque minerali e bevande analcoliche Integratori alimentari e prodotti dietetici Prodotti di IV gamma e di V gamma Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno Pasticcerie Produzione surgelati Conserve vegetali frutta secca e spezie Alimenti vegetali non considerati altrove Boll. n. 02 del 21/01/2015 Fascia produttiva annua A Fascia produttiva annua B Fascia produttiva annua C fino a 200 ton da 201 a 1000 ton oltre 1000 ton fino a 10.000.000 uova fino a 500 ton fino a 10 ton fino a 10 ton fino a 100 ton fino a 100 ton fino a 100 ton fino a 10 ton di materie prime fino a 10.000 hl da 10.000.000 a 50.000.000 uova da 501 a 1.000 ton da 11 a 100 ton da 11 a 100 ton da 101 a 500 ton da 101 a 500 ton da 101 a 500 ton da 11 a 100 ton di materie prime da 10.001 a 100.000 hl da 101 a 500 ton da 501 a 1.000 ton da 501 a 1.000 ton da 101 a 500 ton da 501 a 1.000 ton da 501 a 1.000 ton da 501 a 10.000 ton oltre 50.000.000 uova oltre 1.000 ton oltre 100 ton oltre 100 ton oltre 500 ton oltre 500 ton oltre 500 ton oltre 100 ton di materie prime oltre 100.000 hl fino a 100 ton fino a 500 ton fino a 500 ton fino a 100 ton fino a 500 ton fino a 500 ton fino a 500 ton oltre 500 ton oltre 1.000 ton oltre 1.000 ton oltre 500 ton oltre 1.000 ton oltre 1.000 ton oltre 10.000 ton pag.n. 23 Vino e bevande alcoliche Produzione ed imbottigliamento olii Caffè e the Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata Additivi e coloranti alimentari Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi Depositi alimentari (*) Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso fino a 5.000 hl fino a 1.000 hl fino a ton 500 da 5.001 a 50.000 hl da 1.001 a 10.000 hl da ton 501 a ton 1.000 oltre 50.000 hl oltre 10.000 hl oltre ton 1.000 fino a 500 ton da 500 a 1.000 ton oltre 1.000 ton fino a 100 ton da 101 a 500 ton oltre 500 ton fino a 500 ton da 501 a 1.000 ton oltre 1.000 ton fascia unica 1.500 euro (*) ad esclusione degli stabilimenti utilizzati dalle cooperative e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo l’articolo 1-bis, comma 13, della Legge 11 agosto 2014 n. 116 (3). Attività non soggette al pagamento della tariffa annuale ma a singola prestazione da parte dell’ufficiale veterinario Sono soggetti a specifiche tariffazioni determinate in funzione della singola prestazione dell’ufficiale veterinario: gli impianti di macellazione di carni rosse e bianche; gli impianti di sezionamento; i centri di lavorazione della selvaggina cacciata; la produzione del latte; la produzione e l’immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura; l’importazione di alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale ed animali vivi. Definizioni delle attività delle imprese ricomprese nella tabella Al fine di poter individuare le attività indicate nella tabella di cui sopra, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire le definizioni di alcune di queste, al fine di evitare in fraintendimenti da parte degli operatori soggetti alla tariffazione. Tra le varie definizioni riportate, riteniamo opportuno indicare di seguito quelle che sono d’interesse per le imprese del settore alimentare e relative: alla lavorazione di stomaci, di vesciche e di budella: sono compresi tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle trippe mediante lavaggio, sbiancatura e cottura per la successiva commercializzazione, nonché tutti gli stabilimenti che procedono alla lavorazione delle vesciche e delle budella per la produzione di involucri naturali per gli insaccati o per la commercializzazione per il consumo diretto; ai centri di cottura: sono compresi tutti i centri di cottura che veicolano/distribuiscono un quantitativo di pasti superiore al 50% della produzione annuale a uno o più terminali di distribuzione di altra ditta, ente o istituzione. La tariffa è dovuta sulla base del quantitativo di materie prime in entrata nel centro di cottura; ai molini, ai pastifici, ai panifici e ai prodotti da forno industriali: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono farine, paste alimentari, pane e prodotti da forno. Il termine industriale pertanto esclude tutte le attività che commercializzano la propria produzione al dettaglio con una percentuale superiore al 50%; alle pasticcerie: sono compresi tutti gli stabilimenti che producono prodotti dolciari comprese le caramelle, le gomme da masticare, i confetti ecc.. Il termine industriale pertanto esclude tutte le attività che commercializzano la propria produzione al dettaglio con una percentuale superiore al 50%; agli alimenti di origine vegetale non considerati altrove: sono compresi tutti gli stabilimenti di produzione e commercializzazione non specificati nella tabella di cui sopra, quali ad esempio zuccherifici, impianti di lavorazione e confezionamento di funghi, essiccatoi di cereali per l’alimentazione umana ecc. ecc.; ai depositi alimentari, ai depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e alle piattaforme di distribuzione: sono compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all’ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione. Sono compresi anche i depositi degli spedizionieri specificatamente destinati al deposito di alimenti e i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione. Indicazioni per l’applicazione delle tariffe delle imprese ricomprese nella tabella Le imprese sono soggette al pagamento della tariffa, nel caso in cui queste effettuano l’attività prevalente all’ingrosso con una percentuale, rispetto al dettaglio, superiore al 50%. La fascia produttiva annua deve essere calcolata sulla base del volume complessivo prodotto (vendita del prodotti Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 24 all’ingrosso e al dettaglio) nell’anno precedente. Qualora uno stabilimento svolga più di una attività, la tariffa che deve essere applica è quella relativa all’attività prevalente determinata del numero di riferimento del riconoscimento comunitario o della registrazione (4). Nel caso in cui l’azienda abbia riconosciute o registrate più attività, la tariffa deve essere calcolata prendendo in considerazione il volume prodotto o commercializzato dall’attività che si colloca nella fascia più onerosa. Modalità per il calcolo della fascia produttiva annua per nuovi stabilimenti ricompresi nella tabella Nel caso di nuovi stabilimenti, l’operatore del settore alimentare deve effettuare una stima dell’entità produttiva prevista nell’anno di riferimento. La determinazione della tariffa deve avvenire mediante la suddivisione in dodicesimi. L’anno successivo si dovrà provvedere al conguaglio, in positivo o negativo, oltre al pagamento della relativa tariffa. Determinazione della tariffa Le tariffe annue forfetarie che devono essere corrisposte per ciascun stabilimento produttivo entro il 31 gennaio di ogni anno, sono determinate mediante autodichiarazione dell’operatore del settore alimentare (OSA) e corrispondono a: 482,00 euro/anno per la fascia A; 964,00 euro/anno fascia B; 1.807,50 euro/anno fascia C. Modalità del versamento della tariffa Le modalità per il pagamento della tariffa e le coordinate bancarie, sono state determinate da ogni Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ULSS/ASLL competente per territorio a cui non possiamo far altro che demandare a loro per avere ulteriori informazioni in merito. ______________________ Note (1) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 dell’11 dicembre 2008. (2) in attuazione del Regolamento CE n. 882/04, recante i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. (3) recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. La Legge in questione è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014. (4) Sono soggetti: al riconoscimento, gli stabilimenti alimentari che trattano prodotti alimentari diversi da quelli di origine animale e quelli di origine alimentare ricompresi nelle esclusioni previste dal Regolamento CE n. 853/04; alla registrazione, gli stabilimenti che trattano prodotti alimentari di origine animale. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 25 Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci internazionale Notizia n. GO15.0047 del 14/01/2015 Settore Merceologico: Trasporto merci e persone (Area Interessata: Logistica e trasporti) Autotrasporto merci internazionale. Validità autorizzazioni 2014 fino al 31 gennaio 2015 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che le autorizzazioni 2014 al trasporto merci internazionale sono valide fino al 31 gennaio 2015: fanno eccezione solo i titoli relativi ad Israele, Kyrgyzistan e Svizzera. I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 26 Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci internazionale Notizia n. GO15.0053 del 15/01/2015 Settore Merceologico: Trasporto merci e persone (Area Interessata: Logistica e trasporti) Autotrasporto merci internazionale. Germania. Variazione pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2015 Dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore in Germania i nuovi importi del pedaggio elettronico per gli autocarri da 12 t. in su che percorrono le autostrade ed alcune strade federali tedesche, con significative riduzioni rispetto alle tariffe 2014. Il metodo di calcolo Dal 1° gennaio 2015 sono entrati in vigore in Germania i nuovi importi del pedaggio elettronico per autocarri aventi massa complessiva a pieno carico da 12 t. in su, che transitano sulla rete autostradale e parte delle strade federali tedesche. Il nuovo meccanismo di calcolo tiene conto del numero degli assi del veicolo, della classe Euro di appartenenza dal punto di vista del grado di inquinamento del motore, della distanza chilometrica da percorrere, dei costi dell’infrastruttura e dei costi dell’inquinamento prodotto dal veicolo. I veicoli Euro 6 E’ stata altresì introdotta una tariffa specifica per la classe Euro 6, per la quale nel pedaggio non è inclusa la componente di costo relativa all’inquinamento, in considerazione del basso impatto ecologico che hanno tali veicoli. Gli importi 2015 Per quasi tutte le tipologie di autocarri vi sono riduzioni anche significative delle tariffe 2015 rispetto a quelle del 2014. Ad esempio, un autocarro Euro 2 a 4 o più assi, pagherà nel 2015 20,4 cent/km, con una riduzione del 29,2% rispetto alla tariffa 2014 che era di 28,8 cent/km; un autocarro Euro 6 a 4 o più assi, pagherà nel 2015 13,1 cent/km rispetto a 15,5 cent/km del 2014, ovvero una riduzione del 15,5%. RIFERIMENTI Guida: Il nuovo sistema di pedaggio delle autostrade in Germania I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 27 Classificazione: Trasporti e Circolazione\Circolazione e Sicurezza stradale Notizia n. GO15.0070 del 20/01/2015 Settore Merceologico: Costruttori edili, Manufatti per costruzione: cemento gesso prefabbricati, Marmo Porfido Estrattive Minerario, Materiali per costruzioni, Trasporto merci e persone (Area Interessata: Logistica e trasporti) Circolazione e sicurezza stradale. Divieti integrativi 2015 per i trasporti eccezionali In aggiunta al tradizionale calendario dei divieti di circolazione per i mezzi pesanti nel 2015 in Italia, l’Aiscat ha diramato alle società concessionarie delle autostrade una direttiva riguardante i divieti di circolazione integrativi specifici per i veicoli ed i trasporti eccezionali sulla viabilità autostradale, per consentire una uniformità sul contenuto delle relative ordinanze che le singole società emaneranno, in funzione del potere loro concesso dal Codice della Strada. La direttiva Aiscat E’ presumibile che le concessionarie si atterranno alla direttiva Aiscat, ma in ogni caso è sempre suggeribile un riscontro con i provvedimenti delle singole società autostradali. I divieti integrativi La direttiva Aiscat stabilisce i seguenti ulteriori divieti nel 2015, validi solo sulla viabilità autostradale, per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, fatta esclusione per i mezzi d’opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa fissati dal Codice della Strada: - 3 aprile 4 aprile 7 aprile 30 aprile 30 maggio 2 giugno 7 giugno 13 giugno 14 giugno 20 giugno 21 giugno 27 giugno 28 giugno 3 luglio 4 luglio 5 luglio 10 luglio 11 luglio 12 luglio 17 luglio 18 luglio 19 luglio 24 luglio 25 luglio 26 luglio 31 luglio 1 agosto 2 agosto 7 agosto 8 agosto 9 agosto 14 agosto 15 agosto 16 agosto Boll. n. 02 del 21/01/2015 dalle ore 8 alle ore 14 dalle ore 16 alle ore 22 dalle ore 8 alle ore 22 dalle ore 14 alle ore 22 dalle ore 16 alle ore 22 dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 7 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 7 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 7 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 all ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 pag.n. 28 - 21 agosto 22 agosto 23 agosto 28 agosto 29 agosto 30 agosto 5 dicembre 24 dicembre dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 16 alle ore 24 dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 22 alle ore 24 dalle ore 14 alle ore 22 dalle ore 16 alle ore 24 RIFERIMENTI Notizia n. VG14.0101 del 30/12/2014 Scheda: Calendario 2015 divieti di circolazione mezzi pesanti in Italia I documenti allegati sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le Imprese”; oppure presso i nostri Uffici. ________________________________________________________________ Per informazioni rivolgersi a Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it Boll. n. 02 del 21/01/2015 pag.n. 29
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