Fiscal News - Fiscal Focus

Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 52
17.02.2014
IVA: rimborso credito 2013
Normativa e procedure operative
Categoria: Iva
Sottocategoria: Rimborso
Per i soggetti che si trovano strutturalmente a credito d’imposta, a partire dal 1° Febbraio è possibile
chiedere il rimborso del credito Iva 2013, presentando la Dichiarazione Iva autonoma.
I casi in cui può essere chiesto il rimborso Iva sono dettati dall’art. 30, D.P.R. 633/1972.
La richiesta del rimborso del credito Iva annuale avviene compilando:
→ il quadro VX, rigo VX4, della dichiarazione annuale Iva, per chi presenta la Dichiarazione Iva
autonoma;
→ la sezione III, del quadro RX di Unico 2014, per chi presenta la dichiarazione unificata.
In base a quanto stabilito dall’art 38-bis, D.P.R. n. 633/72, per ottenere il rimborso del credito Iva
annuale, il soggetto interessato deve prestare un’idonea garanzia.
Premessa
In via preliminare, si segnala che l’art. 183 della Direttiva 2006/112/CE sancisce
che, in caso di “credito Iva”, gli Stati membri possono decidere se riportare
l’eccedenza al periodo successivo o procedere al rimborso secondo procedure
da essi stabilite.
In via generale, i soggetti che presentano la Dichiarazione Iva a credito possono:
→ utilizzarlo in compensazione nel mod. F24, a partire dall’01.01.2014
(codice tributo “6099”), per il pagamento di tributi, contributi o premi.
Si ricorda che:
9 la compensazione “orizzontale” del credito Iva annuale o
trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 5.000 annui,
può essere effettuata, esclusivamente, attraverso i servizi
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telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale o dell’istanza trimestrale;
9 per poter compensare il credito Iva annuale per importi
superiori a € 15.000 annui, è necessario anche il rilascio del
visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.
L’art. 9 D.L. 35/2013, a decorrere dal 2014:
→ aumenta da €. 516.456,90 a € 700.000 il limite di crediti fiscali e
contributivi che possono essere compensati mediante modello F24;
→ il limite aumenta ad € 1.000.000 per i subappaltatori edili, se il
volume d’affari registrato nell’anno precedente, è costituito per
almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto.
→ richiedere il credito a rimborso, al ricorrere di determinati requisiti e,
comunque, in caso di cessazione dell’attività.
Le due procedure non sono alternative, in quando il credito può essere
destinato in parte in compensazione e in parte chiesto a rimborso.
La richiesta del
rimborso
La richiesta del rimborso del credito Iva annuale avviene compilando:
→ il quadro VX, rigo VX4, della dichiarazione annuale Iva per chi presenta
la Dichiarazione Iva autonoma; si ricorda che con riferimento alle
modalità di presentazione della dichiarazione Iva autonoma, si deve
tener conto di quanto disposto:
9 dal D.L. n. 78/2009, secondo il quale i contribuenti tenuti alla
presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata (se a
credito
d’imposta),
possono
scegliere
di
presentare
la
dichiarazione Iva in forma autonoma, cioè sganciata dal
modello Unico;
9 dalla Circolare 25 gennaio 2011, n. 1, con la quale l’Agenzia
delle Entrate ha esteso la facoltà di presentare la dichiarazione
Iva a febbraio anche ai contribuenti con saldo Iva annuale a
debito, eliminando la disparità di trattamento tra i soggetti a
debito e quelli a credito.
In taluni casi (società di capitali e altri soggetti Ires con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare, soggetti, diversi
dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data
anteriore al 31.12.2013 ecc….), è obbligatoria la presentazione
della Dichiarazione Iva autonoma.
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→ la sezione III, del quadro RX di Unico 2014, per chi presenta la
dichiarazione unificata.
La richiesta di
rimborso
L’art. 30, comma 2 e 4, D.P.R. 633/1972 detta i casi in cui può essere chiesto il
rimborso.
Per tale richiesta deve sussistere uno dei seguenti requisiti (l’eccedenza
detraibile deve derivare da una di queste condizioni):
→ Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
→ Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni
effettuate;
→ Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
→ Prevalenza di operazioni non soggette ad Iva;
→ Soggetti non residenti.
Il credito Iva deve essere superiore a € 2.582,28. Il rimborso può essere
richiesto anche solo per una parte del credito, ancorché inferiore al predetto
importo minimo.
Indipendentemente dal verificarsi dei suddetti requisiti, il rimborso Iva può
essere chiesto:
→ in caso di cessazione dell’attività, anche se il relativo importo è inferiore
a € 2.582,28;
→ se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, ancorché di
importo inferiore a € 2.582,28, è possibile richiedere il rimborso, ai sensi
del comma 4 del citato art. 30, limitatamente al minor credito Iva
risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, per la parte
non chiesta già a rimborso / non compensata nel mod. F24.
Posso chiedere altresì il rimborso Iva i produttori agricoli che hanno effettuato
operazioni non imponibili ex. art. 34, comma 9, D.P.R. 633/1972.
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Cessazione
attività
Il rimborso del credito Iva, dunque, spetta, a prescidere da limiti quantitativi, ai
contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2013.
Per data di cessazione dell’attività deve intendersi la data di ultimazione
delle operazioni di liquidazione dell’azienda.
Per le società di capitali, tale data coincide con la chiusura del bilancio finale di
liquidazione.
Per le società di capitali (non per quelle dipersone) condizione per ottenere il
rimborso è l'avvenuto deposito presso il Registro delle imprese tenuto dalla
C.C.I.A.A. del bilancio finale di liquidazione (R.M. 10.6.1997, n. 140/E).
In mancanza del procedimento legale di liquidazione, o con riferimento alle
società di persone, il rimborso può essere effettuato a favore di un terzo o degli
ex soci della società cessata, qualora questi provvedano a presentare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
La stessa dovrà contenere:
→ i soggetti destinatari del rimborso;
→ le quote di partecipazione di ciascun socio al capitale;
→ la data di cessazione dell'attività.
Il requisito in esame prevede che venga esercitata, prevalentemente o
Aliquota media
delle
operazioni
attive inferiore
a quella degli
acquisti
esclusIvamente, un’attività per la quale:
ALIQUOTA MEDIA OPERAZIONI
ATTIVE
+
10%
ALIQUOTA
MEDIA OPERAZIONI ATTIVE
Inferiore
ALIQUOTA MEDIA
ACQUISTI E
IMPORTAZIONI
Per il calcolo delle aliquote medie si deve tener conto delle seguenti
operazioni:
OPERAZIONI ATTIVE
Operazioni imponibili
Comprese
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OPERAZIONI PASSIVE
Acquisti e importazioni imponibili per
i quali è ammessa la detrazione
Compresi
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9 cessioni
di
investimento
oro
da
imponibili
a
9 Spese generali;
9 Canoni di leasing.
seguito di opzione, e cessioni
di oro industriale e di argento
puro;
9 cessioni di rottami ex art. 74,
commi 7 e 8;
9 operazioni con applicazione
del reverse charge ex art. 17,
commi 6 e 7;
9 cessioni
nei
confronti
di
soggetti terremotati.
Escluse
Esclusi
Cessioni beni ammortizzabili
Acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili
Esempio
Nel 2013, Alfa Srl ha maturato un credito Iva di € 20.000 e presenta la seguente
situazione:
• aliquota media operazioni attive
13,85%
•
aliquota media operazioni attive maggiorata 10% 15,23%
•
aliquota media operazioni passive
15,30%
Poiché l'aliquota sulle operazioni attive maggiorata del 10%, è inferiore a quella
sulle operazioni passive, la società può richiedere il rimborso del credito Iva.
Operazioni non
imponibili
superiori al 25%
delle
operazioni
effettuate
Il requisito in esame, prevede che venga esercitata, prevalentemente o
esclusIvamente, un’attività per la quale:
Operazioni non
imponibili 2013
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Maggiori
25% Operazioni
effettuate nel 2013
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Tra le operazioni NON imponibili vanno ricomprese:
9 cessioni
all'esportazione,
operazioni
assimilate
e
servizi
internazionali (artt. 8, 8-bis e 9);
9 le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di
dichiarazione d’intento, ancorché le stesse non concorrano alla
formazione del plafond;
9 operazioni con la Città del Vaticano e San Marino (art. 71) e con
organismi internazionali (art. 72);
9 cessioni UE di beni (artt. 41 e 58, D.L. n. 331/93);
9 cessioni UE ed esportazioni di beni estratti da un deposito Iva (art. 50bis, comma 4, lett. f e g, D.L. n. 331/93);
9 prestazioni delle agenzie di viaggio rese fuori UE (art. 74-ter);
9 esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine (art. 37, D.L.
n. 41/95).
Operazioni effettuate nel 2013
Per le operazioni effettuate nel 2013, si deve fa rriferimento alla somma dei
righi:
VE40 (volume d'affari) + rigo VE38 (cessioni beni ammortizzabili e passaggi
interni)
Esempio
Nel 2013, Alfa Srl ha maturato un credito Iva di € 5.000 e presenta la seguente
situazione:
• Operazioni non imponibile
20.000
•
Volume d’affari 70.000
•
Operazioni non imponibili/Volume d’affari*100 28,57%.
Alfa può chiedere il rimborso Iva.
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Acquisti di beni
ammortizzabili
e spese per
studi e ricerche
Nel caso in questione, il rimborso spetta limitatamente all’Iva relativa
all’acquisto / importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per
studi e ricerche.
Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, per l’individuazione dei beni
“ammortizzabili”, “occorre far riferimento alle norme previste per le imposte sui
redditi” ossia all’ammortizzabilità degli stessi.
Nel caso di specie, il rimborso può essere chiesto:
-
per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati nel 2013;
-
per gli acquisti di beni ammortizzabili effettuati negli anni precedenti,
la cui Iva non è stata chiesta a rimborso né utilizzata in compensione.
L’Amministrazione Finanziaria ha affrontato numerosi casi particolari, che
vengono riepilogati nella seguente tabella.
Fattispecie
Rimborso Iva
Beni ammortizzabili acquisiti tramite
Si (C.M. 2/E/1990)
contratto di appalto
Acconti acquisti di attrezzature
Si (R.M. 111/E/2002)
ammortizzabili
No, (C.M. 179/E/2005 e
Acconti contratto preliminare
6/E/2006)
Acquisto terreno
No, (R.M. 238/E/1996)
Si se dotate di autonoma
Spese pluriennali beni di terzi
Prevalenza
operazioni
extra territoriali
funzionalità (R.M. 179/E/2005)
Il suddetto requisito implica che:
Operazioni extra
Superiori al
50% Operazioni
territoriali
effettuate
Quadro VE, rigo VE39,
Operazioni
Dichiarazione Iva
effettuate
2014
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Le istruzioni alla Dichiarazione Iva 2014 precisano che per stabilire la
sussistenza della prevalenza, in aggiunta alle operazioni di cui al rigo VE39,
vanno considerate anche:
→ le esportazioni e le operazioni a queste assimilate (artt. 8, 8-bis e 9,
D.P.R. n. 633/72);
→ le operazioni intraUE ex artt. 41 e 58, D.L. n. 331/93.
Soggetti non
residenti
Il rimborso del credito Iva, può essere richiesto anche dagli operatori non
residenti:
9 identificati direttamente ai fini Iva ex art. 35-ter, ovvero
9 che hanno nominato in Italia un rappresentante fiscale, ai sensi dell’art.
17, comma 3, attraverso il quale è effettuata la richiesta del rimborso.
Minor credito
Iva risultante
dalle
Dichiarazioni
Iva ultimo
triennio
Altra ipotesi di rimborso, è il caso in cui le dichiarazioni degli ultimi 3 anni
presentino un credito.
Nel caso in esame, è possibile richiedere il rimborso limitatamente al minor
credito Iva, risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio, anche se
inferiore ad € 2.582,28, per la parte non chiesta già a rimborso / non
compensata nel modello F24.
Esempio
Alfa S.r.l presenta la seguente situazione
Anno
Credito
Utilizzo
2011
€ 5.000
Riportato nel 2012
2012
€ 7.500
Riportato nel 2013
2013
€ 1.300
Poiché il credito 2013 risulta il minore importo del triennio, la società può
chiedere a rimborso il relativo ammontare, pari a € 1.300.
Esempio
Alfa S.r.l presenta la seguente situazione
Anno
Credito
Utilizzo
2011
€ 5.000
Riportato nel 2012
2012
€ 7.500
Utilizzato in compensazione 3.000. Residuo 4.500.
2013
€ 6.000
Poiché il credito 2012, al netto della compensazione, risulta il minor importo del
triennio, la società può chiedere a rimborso il relativo ammontare, pari a €
4.500.
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Compilazione
Dichiarazione
Iva 2014
In caso di presentazione della Dichiarazione Iva autonoma, per la richiesta del
rimborso del credito Iva, è necessario compilare il rigo VX4 presente nel
modello Iva 2014.
E’ bene sottolineare che il rimborso è eseguito:
9 con la procedura semplificata, dall’Agente della riscossione, per importi
fino a € 700.000 (in luogo del precedente pari a € 516.546,90) / €
1.000.000 per i subappaltatori del settore edile che presentano un
volume d’affari 2013, costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in
esecuzione di contratti di subappalto;
9 con la procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli
importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell’attività
o assoggettamento a procedure concorsuali.
Va indicata la quota parte di rimborso, non
superiore a € 700.000 / 1.000.000, che sarà
Importo chiesto
effettuato tramite la procedura semplificata, ossia
a rimborso
direttamente dall’Agente della riscossione.
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Campo 3: causale del rimborso
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Cessazione attività;
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Aliquota media;
3
Operazioni non imponibili;
4
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per
studi e ricerche;
5
Operazioni non soggette ad Iva, ex artt. da 7 a 7-septies;
6
Condizioni previste dall’art. 17, comma 3 (soggetti non residenti);
7
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da
produttori agricoli;
8
Rimborso della minore eccedenza detraibile nel triennio;
9
Tale codice va utilizzato nel caso in cui il contribuente, oltre a
possedere i requisiti, di cui al precedente codice 8, abbia acquistato
anche beni ammortizzabili o beni / servizi per studi e ricerche. In tal
caso, l’Iva relativa a tali acquisti non deve essere già stata
compresa nel minor credito chiesto a rimborso.
10
Rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al
gruppo IVA.
Le garanzie
In base a quanto stabilito dall’art. 38-bis, DPR n. 633/72, per ottenere il rimborso
del credito IVA annuale il soggetto interessato deve prestare un’idonea
garanzia:
9 di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al
periodo mancante al termine per l’accertamento;
9 costituita da:
-
una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa, ovvero
-
una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o un’azienda
commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione
Finanziaria,
o
una
polizza
fideiussoria
rilasciata
da
un’assicurazione.
Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre
all’ammontare dell’imposta, anche i relativi interessi.
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Le stesse vanno prestate a seguito di richiesta da parte:
→ dell’Agente della riscossione, formulata dallo stesso entro 10 giorni dal
ricevimento dei dati relativi alla richiesta di rimborso ad esso trasmessa
dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente si avvale della c.d.
procedura semplificata;
→ dell’Agenzia delle Entrate se l’erogazione del rimborso è effettuata
mediante la procedura ordinaria.
La prestazione della garanzia non è necessaria:
o
per coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un
importo non superiore a euro 5.164,57. Si precisa che, tale limite
va riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola
richiesta di rimborso (art. 38-bis e R.M. n. 165/E del 3 novembre
2000);
o
coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al
10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due
anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti
eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti
ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati. Ai fini della
verifica del 10%, si cumulano i rimborsi erogati nei due anni
precedenti la richiesta (art. 21 del decreto 28 dicembre 1993, n.
567);
o
i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per
un ammontare complessivo non superiore a euro 258.228,40.
Tale limite, va riferito a tutti i rimborsi erogati nel corso della
procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr.
R.M. n. 54/E del 19 giugno 2002);
o
i soggetti indicati nell’art. 8 del D.L. 25 settembre 2001, n.351
convertito in L. 23 novembre 2001, n. 410, recante disposizioni
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare.
Le imprese
virtuose
Sono esonerate dalla presentazione di idonea garanzia, tra l’altro, le c.d.
imprese definite “virtuose” che soddisfano le condizioni di affidabilità e
solvibilità stabilite dal comma 7 del citato art. 38-bis.
Sono definite virtuose le imprese che:
-
se esercitano l’attività da almeno 5 anni;
-
non hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica
relativi all’Iva dovuta o all’eccedenza detraibile dai quali risulti, per
ogni anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta /
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eccedenza di credito superiore:
9 al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 51.645,69;
9 al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 51.645,69, ma non
a € 516.456,90;
9 ll’1% degli importi dichiarati, o comunque a € 51.645,69, se
quanto dichiarato supera € 516.456,90.
Le imprese in esame sono esonerate dalla prestazione delle garanzie, se la
richiesta di rimborso è collegata alla sussistenza di uno dei seguenti requisiti:
1.
aliquota media operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
2.
operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate;
3.
prevalenza di operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies,
D.P.R. n. 633/72.
Per beneficiare dell’esonero, è necessario presentare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante le seguenti condizioni:
1.
rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato non sono
intervenute:
-
diminuzioni patrimoniali superiori al 40%;
-
diminuzioni della consistenza degli immobili superiori al 40%, a
seguito di cessioni non effettuate nella normale gestione
dell’attività esercitata;
2.
non è cessata l’attività né sono state effettuate cessioni d’azienda o
rami d’azienda compresi nell’ultimo bilancio approvato;
3.
non sono state cedute, nel caso in cui il rimborso sia richiesto da una
società di capitali non quotata in mercati regolamentati, nell’anno
precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un
importo superiore al 50% del capitale sociale;
4.
sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali.
La dichiarazione sostitutiva va presentata a seguito di richiesta da parte:
• dell’Agente della riscossione, se il contribuente si avvale della procedura
semplificata;
• dell’Agenzia delle Entrate, se l’erogazione del rimborso è effettuata con la
procedura ordinaria.
Il comma 8 art. 38-bis, Decreto Iva prevede che “l’ammontare del rimborso
senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel
conto fiscale nel corso del biennio precedente”.
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Barrare per indicare
impresa virtuosa
Subappaltatori
e operatività
Indicare l’importo erogabile senza
garanzia.
Si segnala infine che:
-
il campo 4 è riservato ai contribuenti che possono accedere, ai sensi
dell’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/72 all’erogazione del rimborso in
via prioritaria, ossia entro 3 mesi dalla richiesta.
In tale ipotesi, va evidenziato il codice corrispondente alla categoria di
appartenenza, ossia:
1.
Subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni
di servizi con applicazione del reverse charge, ex art. 17, comma 6,
lett. a);
2.
Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
– 37.10.1 (codice ATECO 2007 – 38.32.10), ossia che svolgono attività
di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici;
3.
Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
– 27.43.0 (codice ATECO 2007 – 24.43.00), ossia che producono
zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di
base non ferrosi;
4.
Soggetti esercenti le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004
– 27.42.0 (codice ATECO 2007 – 24.42.00), ossia che producono
alluminio e semilavorati.
-
il campo 5 va barrato per indicare la situazione di subappaltatori che
nel 2013 presentano un volume d’affari costituito per almeno l’80% da
prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nel settore
edile. Il limite annuo per la compensazione è pari a € 1.000.000;
-
il campo 6 va barrato per indicare che si tratta di società operatIva.
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Si ricorda infatti, che ai sensi dell’art. 30, comma 4, L. n. 724/94 il credito
Iva risultante dalla dichiarazione annuale delle società non operative
(c.d. “di comodo”) non può essere:
9
richiesto a rimborso;
9 utilizzato in compensazione nel mod. F24 (compensazione c.d.
“orizzontale”);
9 ceduto.
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