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Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 20
22.01.2014
Le modifiche al Quadro RW in
Unico PF 2014
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Modello RW
In Unico PF 2014 (anno 2013), i contribuenti dovranno confrontarsi con un nuovo modulo RW. Esso
implica fin da subito una profonda revisione rispetto all’anno 2012 in termini di contenuti e di regime
sanzionatorio, applicabile in caso di violazioni legate alla compilazione.
La L. n. 97/2013, c.d. Legge europea 2013, recante la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”, ha
dato, infatti, l’avvio a un restyling totale: sono state eliminate le Sezioni I e III, con evidenti vantaggi di
semplificazione degli adempimenti. La compilazione del nuovo quadro RW, che si compone della sola
sezione II, deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie
e patrimoniali detenute all’estero, nel periodo d’imposta di riferimento, e senza limite di importo.
Dal punto di vista sanzionatorio, oggi la sanzione per omessa o incompleta compilazione dell’RW varia
dal 3% al 15% (e non più dal 10% al 50%), senza più la possibilità di disporre la confisca dei beni per
equivalente (anche se trattasi di misura applicata raramente nella pratica). In caso di presentazione
tardiva (entro i 90 gg. dalla scadenza), il contribuente si vedrà comminare una sanzione fissa di 258 euro.
Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità.
Premessa
Il quadro RW ha subito una profonda revisione rispetto all’anno 2012 (inteso
come anno d’imposta) in termini di:
-
contenuti,
-
regime sanzionatorio, applicabile in caso di violazioni legate alla
compilazione.
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Suddividiamo l’analisi delle novità proprio facendo riferimento ai due comparti.
Va detto che, ad oggi non è ancora conosciuto il modello ministeriale, ma siamo
in attesa della pubblicazione del modello definitivo di Unico PF 2014, che
includerà anche il modulo RW definitivo.
Le novità
relative ai
contenuti
Il Provv. del 18.12.2013, protocollo 2013/151663, attuativo della norma, ha
disciplinato ex novo i contenuti del quadro RW di Unico PF 2014 (anno
d’imposta 2013) per assolvere gli obblighi contenuti nella legge: cioè
semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono
investimenti all’estero, ovvero attività estere di natura finanziaria.
In particolare le modifiche attuate sono così riassumibili:
QUADRO RW : LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 (anno 2013)
Provv. n. 151663/2013 del 18.12.2013
Definisce nuovi contenuti del quadro RW:
¾ vengono eliminate le sezioni I e III;
¾ viene fuso il quadro RW con le sezioni XV -A e XV-B del quadro RM
(IVIE e IVAFE);
¾ alcuni dati della sezione III vanni inclusi oggi nella sezione II.
Sono state, dunque, eliminate le Sezioni I e III, che caratterizzavano il
precedente modulo RW con apparenti evidenti vantaggi di semplificazione degli
adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea.
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STRUTTURA QUADRO RW
UNICO 2013 (anno 2012)
UNICO 2014 (anno 2013)
SEZIONE I –trasferimenti, da e verso
l’estero, effettuati senza il tramite di
ELIMINATA
intermediari residenti (per cause
diverse da INVESTIMENTI e ATTIVITA’
ESTERE FINANZIARIE)
SEZIONE II – stock all’01.01 e al
31.12. di INVESTIMENTI e
SEZIONE II – stock al 31.12* di
ATTIVITA’ FINANZIARIE
INVESTIMENTI e ATTIVITA’
- per operazioni in Paesi non
FINANZIARIE
collaborativi va indicato anche il
flusso massimo
SEZIONE III – flussi relativi alle
ELIMINATA
attività indicate nella sezione II
*N.B.: E’ stato ipotizzato che il periodo di detenzione delle attività sia stato 01.01
– 31.12.
Con la bozza dei modelli 2014 viene, poi, prevista la fusione del quadro RW con
il quadro RM (SEZIONI XV-A e XV-B, dedicate al monitoraggio fiscale) e alcuni
dati prima contenuti nella Sezione III del quadro RW vanno indicati
direttamente nella sezione II.
Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce i
chiarimenti necessari per la compilazione del nuovo quadro RW e illustra alcuni
esempi pratici.
La nuova sezione II
Dal prossimo anno in Unico PF 2014 (anno 2013) si dovranno indicare in
un’unica sezione:
-
le consistenze degli investimenti e delle attività finanziarie
estere, valorizzate all'inizio di ciascun anno (01.01.2013) e al
termine dello stesso (31.12.2013);
-
il periodo di possesso delle attività;
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-
per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in paesi
diversi da quelli di cui alla lista dell'art. 168-bis, comma 1 del
Tuir, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso
del periodo di imposta.
Non esiste più la soglia di 10.000 euro. La compilazione del nuovo quadro RW
deve essere ora effettuata, esclusivamente, per indicare la consistenza delle
attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel periodo d’imposta di
riferimento e senza limite di importo (anche 1 euro di stock va comunicato).
STRUTTURA QUADRO RW
UNICO 2013 (anno 2012)
SEZIONE II – stock al 31.12* di
INVESTIMENTI e ATTIVITA’
FINANZIARIE
SOLO SE SUPERIORI A 10.000 EURO
UNICO 2014 (anno 2013)
SEZIONE II – stock all’01.01 e al
31.12. di INVESTIMENTI e
ATTIVITA’ FINANZIARIE
A PRESCINDERE DALL’IMPORTO
CRITERI DI VALORIZZAZIONE
Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve fare riferimento ai criteri
utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe,
anche se non dovuta.
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Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espresso in valuta da
indicare nel nuovo quadro RW, va calcolato, per tutti i dati in esso riportati,
sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle
norme contenute nei Titoli I e II del TUIR.
INVESTIMENTI
Gli investimenti da indicare nel quadro RW sono costituiti da beni patrimoniali:
-
collocati all’estero,
-
e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.
Ad esempio, sono oggetto di segnalazione i seguenti investimenti:
-
gli immobili situati all’estero, o i diritti reali immobiliari (ad
esempio, usufrutto o nuda proprietà), o quote di essi (ad
esempio, comproprietà o multiproprietà);
-
gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del
territorio dello Stato (compresi quelli custoditi in cassette di
sicurezza);
-
le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti
all’estero e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli
che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i
requisiti per essere iscritti in Italia.
Si ricorda che, sono soggetti all’obbligo di monitoraggio le consistenze di tutti
gli investimenti detenuti all’estero, anche nel caso in cui sussista una capacità
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produttiva di reddito meramente potenziale, e quindi eventuale e lontana nel
tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo, nonché dallo sfruttamento del
bene, anche senza organizzazione d’impresa. Pertanto, i contribuenti sono
comunque tenuti ad indicare nel quadro RW anche gli investimenti di natura
patrimoniale quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le
imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente
dall’effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche, a
decorrere da quelli relativi al periodo d’imposta 2013, sarà sufficiente compilare
un unico quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere:
•
sia gli obblighi di monitoraggio fiscale,
•
sia di liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie
detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili
all’estero (IVIE), istituite dall’art. 19, commi da 13 a 23, del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
I soggetti non tenuti al pagamento dell’Ivie e dell’Ivafe (enti non commerciali e
società semplici ed equiparate), dovranno utilizzare i medesimi criteri di
valorizzazione delle attività esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale.
ATTIVITÀ FINANZIARIE
Nell’individuazione del valore iniziale e finale, occorre fare riferimento al
valore utilizzato per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe,
anche se non dovuta, che, così come specificato nella Circolare n. 28/E del 2
luglio 2012, a seconda del criterio adottato, è pari al:
- valore di mercato, rilevato al termine del periodo d’imposta o al termine del
periodo di detenzione nel luogo in cui esse sono detenute;
- valore nominale, se le attività finanziarie non sono negoziate in mercati
regolamentati;
- valore di rimborso, in mancanza del valore nominale;
- costo d’acquisto, in mancanza del valore nominale e del valore di rimborso.
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, l’obbligo di
monitoraggio sussiste in ogni caso e, quindi, anche se l’Ivafe non è dovuta, in
quanto il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai
libretti non è superiore a euro 5.000, ovvero è dovuta in misura fissa.
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Inoltre, come stabilito nel provvedimento del Direttore, per i conti correnti e i
libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli collaborativi,
occorre indicare, oltre al valore iniziale e valore finale, anche l’ammontare
massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta.
Se il possesso si riferisce a una partecipazione al capitale sociale di una società
estera va indicata:
-
la percentuale di possesso
-
e il valore della partecipazione.
Se la partecipazione è in una società italiana che a sua volta detiene una
partecipazione al capitale di una società estera in misura pari al 100%, la quale
detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il
contribuente non è tenuto a compilare il quadro RW.
ESEMPIO
Una persona fisica detiene una partecipazione, in misura pari al 26 per cento,
nel capitale sociale di una società estera localizzata in un Paese white list, la
quale detiene all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria. In tal
caso il contribuente deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione
nella società estera.
Se la partecipazione è detenuta in una società estera localizzata in un Paese
white list, come l’Austria, (intendendo per tale, spiega l’Agenzia, l’elenco dei
Paesi riportati nelle Tabelle, di seguito riportate, precisamente a pag. 18 della
Circolare, chiarendo ogni dubbio sorto in dottrina nel merito), la quale detiene
all’estero investimenti e attività estere di natura finanziaria, il contribuente
indica nell’RW esclusivamente il valore della propria partecipazione.
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Viene stilata una lista specifica dei Paesi collaborativi per l’adempimento
relativo al modulo RW:
TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.)
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia,
Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia,
Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine,
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda,
Islanda,
Israele,
Jugoslavia,
Kazakistan,
Kuwait,
Lettonia,
Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep.
Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati
Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia,
Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia
TABELLA STATI E TERRITORI con
un adeguato scambio di informazione con l’Italia
Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania,
Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014),
Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan
E’ stato, quindi, risolto il problema iniziale legato ai Paesi collaborativi. L’art.
168-bis del Tuir, infatti, che regola il monitoraggio fiscale, non era mai
effettivamente entrato in vigore per mancanza del decreto ministeriale di
attuazione, e la lista era rimasta quella vecchia (black-list).
La Circolare n.38/E del 23.12.2013 ha chiarito tempestivamente questo punto
definendo una white-list aggiornata, utilizzabile, tuttavia, ai soli fini della
compilazione del quadro RW.
ATTIVITÀ PATRIMONIALI
IMMOBILI
L’indicazione del valore degli immobili situati all’estero o di quelli che si
considerano detenuti all’estero, deve essere effettuata seguendo le stesse
regole utilizzate ai fini dell’Ivie, anche se non dovuta.
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Pertanto, il valore dell’immobile è costituito, a seconda dei criteri adottati
dal:
- costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo
complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla
proprietà;
- valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in
cui è situato l’immobile, in mancanza del costo d’acquisto o in mancanza
della relativa documentazione. Qualora l’immobile non sia più posseduto
alla data del 31 dicembre dell’anno, si deve fare riferimento al valore
dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il
valore è quello indicato nella dichiarazione di successione, o nell’atto
registrato, o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità
analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione
sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa
documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di
mercato come sopra determinato.
Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono un adeguato
scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione
dell’imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato
nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di
natura reddituale o patrimoniale, ovvero di altre imposte determinate sulla
base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per
successione o donazione. In mancanza del valore catastale come sopra definito,
si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al
valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Si ricorda che, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del
reddito medio ordinario, e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e
rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere
assunto come base imponibile dell’Ivie il valore dell’immobile che risulta
dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai
fini dell’Imu.
Ogni contribuente dovrà indicare il valore dell’immobile detenuto all’estero.
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Se vi è comproprietà ciascuno indicherà:
-
il valore totale
-
e la percentuale di possesso.
ATTIVITA’ PATRIMONIALI DIVERSE DAGLI IMMOBILI
Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, per
le quali non è dovuta l’Ivie, il contribuente deve indicare:
-
il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione
probatoria,
-
ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo
d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione),
e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello
stesso).
Il regime
sanzionatorio
L’omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, secondo
la vecchia disciplina, veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al
50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di
corrispondente valore.
Oggi grazie alla Legge europea (l. 97/2013), in vigore dal 04 settembre 2013, e
alle esortazioni della Commissione Europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la
misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la
confisca (misura che nella pratica applicata raramente). Le sanzioni sul
monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di
proporzionalità.
QUADRO RW : LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 (anno 2013)
LEGGE 97/2013 (LEGGE EUROPEA 2013)
•
Prevede una revisione del quadro RW
•
e del regime sanzionatorio applicabile.
Inoltre, per sanare la violazione qualora la dichiarazione comprensiva del
quadro RW venisse presentata entro i 90 giorni dallo spirare del termine di
presentazione (tardiva), è possibile versare la sola sanzione di 258 euro.
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Per Unico 2013 - anno 2012 - il termine ultimo per sfruttare questa chance è
stato il 30 dicembre 2013.
D’altro canto, tuttavia, viene anche previsto un aggravio dal punto di vista
sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività ed investimenti in Paesi black
list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6% al 30% degli importi non
dichiarati.
ESEMPIO: il conto corrente estero - Un contribuente ha omesso la compilazione
del quadro Rw in Unico 2011 per i risparmi detenuti in un conto svizzero (la
Svizzera è un paese black list) per un valore di 60.000 euro. Le sanzioni previste
dalla vecchia disciplina variavano da 6.000 euro a 30.000 euro; alla luce delle
modifiche della Legge europea (applicabile anche per il passato) variano da
3.600 euro a 18.000 euro.
Il principio del favor rei - Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge
europea troverà applicazione anche per le violazioni passate, atteso che
secondo il principio del favor rei, va applicato il nuovo più favorevole regime.
Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (art.
3, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997).
Dunque, le violazioni riferite al quadro RW di modelli Unico di precedenti
periodi di imposta, non accertate in modo definitivo, dovranno essere
sanzionate con il nuovo regime (sanzione dal 3% al 15% e sanzione fissa di 258
euro per dichiarazione tardiva).
Le sanzioni per gli intermediari abilitati - Allo scopo di allineare le
comunicazioni sul monitoraggio fiscale a quelle sull’antiriciclaggio, il
legislatore ribadisce che vi sono degli obblighi anche per gli intermediari
abilitati.
Essi, qualora non rispettino gli obblighi di comunicazione all'Agenzia, verranno
sanzionati con una ammenda che va dal 10% al 25% dell'importo
dell'operazione non segnalata.
Si tratta delle violazioni relative all'obbligo di monitoraggio dei trasferimenti
(pari o superiori ai 15.000 euro), contenuti nell’Archivio Unico Informatico,
oggetto di rilevazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
231/2007 (normativa antiriciclaggio), eseguite per conto o a favore dei soggetti
obbligati al rispetto della disciplina sul monitoraggio.
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