CONFINDUSTRIA Venezia Giulia INFORMA

Bollettino
CONFINDUSTRIA
Venezia Giulia
INFORMA
Numero 05 del 12/02/2015
Seminario “Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”
Ronchi dei Legionari, 27 febbraio 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0161
pagina n. 4
Comunicazioni associative
• Newsletter Appalti Expo 2015 no. 41 - gennaio 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0147
pagina n. 5
Credito Finanza Assicurazioni
• Osservatorio sui mercati finanziari e sulle materie prime: 2 - 6 febbraio 2015 (6° settimana)
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0157
pagina n. 6
Energia
• Fonti rinnovabili: ulteriori interventi previsti per gli impianti di generazione distribuita finalizzati a
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale - Delibera 421/2014 AEEGSI
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0160
pagina n. 8
Fisco
• Legge di Stabilità 2015: modificato l'istituto del ravvedimento operoso
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0142
pagina n. 10
• La Certificazione Unica 2015: le principali novità
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0153
pagina n. 13
CONFINDUSTRIA Venezia Giulia
34134 Trieste, Piazza A. e K. Casali 1 – 34170 Gorizia, Via degli Arcadi 7
• Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0162
pagina n. 21
Internazionalizzazione
• Russia: nuove disposizioni riguardanti l’importazione di determinati veicoli e mezzi industriali
destinatari: Costruttori edili, Energia gas petrolio, Installazione d’impianti, Meccanici, Metallurgici e
siderurgici
Notizia n. GO15.0143
pagina n. 23
Lavoro e Previdenza
• INPS: importi massimi mensili dei trattamenti d’integrazione salariale, mobilità, ASpI e mini-ASpI Anno 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0141
pagina n. 25
Normativa Tecnica e Legislazione di settore
• Elenco norme tecniche UNI pubblicate, rettificate e ritirate nel mese di gennaio 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0158
pagina n. 27
• Elenco norme tecniche CEI pubblicate e annullate nel mese di gennaio 2015, ritirate nel periodo 1°
gennaio 2014 al 1° febbraio 2015 e da ritirare nel periodo ricompreso da febbraio a aprile 2015
destinatari: Tutte le imprese
Notizia n. GO15.0159
pagina n. 28
Trasporti e Circolazione
• Autotrasporto merci e viaggiatori. Chiarimenti su attestato di frequenza corsi per l'esame di
capacità professionale
destinatari: Trasporto merci e persone
Notizia n. GO15.0148
pagina n. 29
• Circolazione e sicurezza stradale. Austria. Dal 1° luglio 2015 divieto circolazione autocarri Euro 0/1
sulla A/1 ed obbligo contrassegno ecologico per tutti gli autocarri
destinatari: Trasporto merci e persone
Notizia n. GO15.0150
pagina n. 30
Finanziamenti per la Formazione
Sportello Informativo
Confindustria Gorizia, unitamente a Formindustria, intende promuovere un’azione per l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse accumulate dalle aziende sul proprio “Conto Formazione” FONDIMPRESA e
FONDIRIGENTI, al fine di agevolare l’organizzazione della formazione aziendale.
Per consentire un contatto diretto con le aziende, Confindustria Gorizia ha attivato un servizio di “Sportello”
con incontri individuali (previo appuntamento).
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 2
È disponibile una Banca Dati di Curriculum Vitae
Si ricorda che presso i nostri Uffici sono disponibili numerosi curricula di persone laureate e/o diplomate, che, tramite
Confindustria Gorizia, si rendono disponibili ad avere contatti con Aziende potenzialmente interessate ad un ampliamento
dell’organico.
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Per informazioni rivolgersi a:
Genny Lovisoni - tel. 0481 33101 - int. 16 - fax 0481 532204 - g.lovisoni@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 3
Classificazione: Lavoro e Previdenza\Corsi Seminari Incontri
Notizia n. GO15.0161 del 12/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Personale)
Si comunica che il seminario informativo su "Il contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti” già programmato per il giorno
26 febbraio p.v., si terrà
Venerdì 27 febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 17.00
presso la sede di Confindustria Venezia Giulia
in via Pietro Micca 10 a Ronchi dei Legionari (GO
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Per informazioni rivolgersi a
Paolo Colaussi Adriano Michelli - tel. 0481 33101 - int. 20, 0481 33101 - int. 19 - fax 0481 532204, 0481 532204 p.colaussi@confindustria.go.it, a.michelli@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 4
Classificazione: Comunicazioni associative\Generali
Notizia n. GO15.0147 del 05/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Newsletter Appalti Expo 2015 no. 41 - gennaio 2015
In allegato la Newsletter Appalti Expo 2015 di gennaio 2015 a cura del Progetto Speciale Expo 2015 di Confindustria.
Allegati:
- NEWSLETTER APPALTI n. 41- gennaio 2015.pdf
- Stato appalti Expo 2015 - allegato Newsletter n 41.pdf
I documenti sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le
Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Genny Lovisoni Anna Gismano - tel. 0481 33101, 0481 33101 - int. 17 - fax 0481 532204, 0481 532204 g.lovisoni@confindustria.go.it, a.gismano@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 5
Classificazione: Credito Finanza Assicurazioni\Dati economici
Notizia n. GO15.0157 del 10/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Commercio italia, Fisco - finanza, Titolare o legale rappresentante)
Osservatorio sui mercati finanziari e sulle materie prime: 2 - 6 febbraio 2015 (6° settimana)
Si riportano di seguito alcune tabelle che evidenziano l'andamento settimanale dei principali tassi, cambi e di alcune
materie prime.
CAMBI
EUR/VALUTA
Dollaro Americano
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
02/02/15
03/02/15
04/02/14
05/02/14
06/02/14
1,1310
1,1376
1,1446
1,1410
1,1447
Franco Svizzero
1,0519
1,0526
1,0602
1,0587
1,0534
Yen Giapponese
133,0600
133,4800
134,4900
133,9800
134,2800
Sterlina Inglese
0,7526
0,7539
0,7516
0,7482
0,7473
Lunedì
02/02/15
0,056
0,2556
0,1057
0,5712
-0,875
Martedì
03/02/15
0,056
0,2586
0,1057
0,5712
-0,8811
Mercoledì
04/02/14
0,056
0,2586
0,1057
0,5718
-0,8811
Giovedì
05/02/14
0,052
0,2597
0,1057
0,5715
-0,8932
Venerdì
06/02/14
0,054
0,2592
0,1057
0,5703
-0,8973
TASSI
quotazione 3M
EURIBOR (Act 365)
LIBOR USD
LIBOR JPY
LIBOR GBP
LIBOR CHF
MATERIE PRIME
Brent Crude Oil (Usd/bbl) [IPE]
Acciaio Bill Md (Usd/t) [LME]
Alluminio HG (Usd/t) [LME]
Nickel (Usd/t) [LME]
Piombo (Usd/t) [LME]
Rame grado A (Usd/t) [LME]
Stagno HG (Usd/t) [LME]
Zinco SHG (Usd/t) [LME]
Argento fix (Usc/oz) [LBMA]
Oro Londra PM fix (Usd/oz) [LBMA]
Caffè arabica (Usc/lb) [ICE-US]
Cotone (Usc/lb) [ICE-US]
Frumento (Usc/bu) [CBOT]
Gomma Tsr 20 (Usc/kg) [SICOM]
Boll. n. 5 del 13/02/2015
Lunedì
02/02/15
54,75
500
1852,0
15050
1839
5535,5
18975
2123,0
17
1260
162,5
59,89
492,8
-
Martedì
03/02/15
57,91
500
1870,0
15375
1848
5695,0
18950
2146,5
17
1260
160,8
61,45
513,8
-
Mercoledì
04/02/14
54,16
500
1862,5
14930
1841
5708,0
18950
2139,0
17
1269
164,9
61,23
511,0
-
Giovedì
05/02/14
56,57
500
1849,0
14835
1847
5595,0
18900
2107,5
17
1259
164,8
61,79
525,8
-
Venerdì
06/02/14
57,80
500
1871,5
14965
1850
5692,0
18875
2150,0
17
1241
166,9
61,59
527,0
142
pag.n. 6
Fonte: dati estratti dalla pubblicazione giornaliera de Il Sole 24 Ore
Nella prima tabella sono riportate le quotazioni a 3 mesi dell'euribor (Act. 365) e del libor sulle principali valute.
L'euribor è il tasso di mercato interbancario calcolato come media dei migliori tassi offer (cioè lettera) quotati da alcune
delle principali banche operanti sull'Euromercato. Insieme al Libor, costituisce il punto di riferimento per il calcolo degli
interessi per le operazioni di finanziamento.
Il libor è il saggio di interesse a breve praticato sul mercato interbancario londinese per prestiti nelle principali valute e
costituisce il tasso di riferimento per molte operazioni creditizie internazionali.
Nella seconda tabella sono indicate le principali valute contro l'euro rilevate dalla BCE.
Nella terza tabella sono riportate le quotazioni giornaliere di alcune materie prime e metalli preziosi, pubblicate sul Sole
24 Ore.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 7
Classificazione: Energia\Disposizioni
Notizia n. GO15.0160 del 11/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Ambiente e sicurezza, Amministrazione, Produzione, Ricerca e sviluppo, Risk Manager, Sistema qualità,
Tecnica, Titolare o legale rappresentante)
Fonti rinnovabili: ulteriori interventi previsti per gli impianti di generazione distribuita finalizzati a garantire la
sicurezza del sistema elettrico nazionale - Delibera 421/2014 AEEGSI
L'AEEGSI, con delibera 421/2014/R/EEL "Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita finalizzati a
garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" del scorso 7 agosto 2014 approva una modifica dell'Allegato A72
nella versione aggiornata da Terna, relativo alla "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni
di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI) la cui applicazione decorrerà dal 1 settembre 2015. La delibera
prevede, inoltre, l'implementazione dei sistemi atti a consentite il teledistacco per gli impianti alimentati da fonte
eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media
tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all'1 gennaio 2013. Gli impianti
oggetto della delibera n. 421/2014/R/EEL, così come indicato all'art.2, comma 1, dovranno adeguarsi alle prescrizioni di
cui al paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della Norma CEI 0-16 - Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data
di entrata in esercizio qualora successiva.
A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni previste dal comma 2.1. il produttore è
tenuto a darne comunicazione all'impresa distributrice alla cui rete l'impianto di produzione è connesso, a sottoscrivere il
nuovo regolamento di esercizio ed a inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un
professionista iscritto all'albo professionale secondo le rispettive competenze, che attesta che il sistema atto a consentire
il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 - Edizione III.
Le imprese distributrici possono prevedere che la gestione dell'aggiornamento del regolamento di esercizio e dell'invio
della dichiarazione sostitutiva avvenga per il tramite del portale informatico (dove presente), dando opportuna
comunicazione delle modalità applicative.
I produttori che inviano all'impresa distributrice, entro il 30 giugno 2015, la comunicazione di avvenuto adeguamento
degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal comma 2.1. e che, se l'impianto di produzione era tenuto alla
corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione
di adeguatezza di cui all'art.40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di
produzione a un premio pari a :
a) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di
protezione di interfaccia;
b) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione
di interfaccia;
c) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione
di interfaccia.
A tal fine la predetta comunicazione deve includere copia della dichiarazione di cui al comma 2.3 (qualora non già inviata).
La comunicazione deve avvenire con modalità definite dalle imprese distributrici che consentono di verificare la data di
invio e l'avvenuto ricevimento. Il premio viene erogato dall'impresa distributrice di riferimento entro tre mesi dalla data di
ricevimento, da parte delle medesima impresa della comunicazione di avvenuto adeguamento o entro il 31 ottobre 2015
qualora successivo, a condizione che le verifiche o il sopralluogo (nei soli casi di cui al comma 2.5) abbiamo avuto esito
positivo.
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 8
I produttori che inviano all'impresa distributrice nel periodo compreso tra 01/07/2015 e il 31/08/2015 la comunicazione di
avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste dal comma 2.1.e che, se l'impianto di
produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell'intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima
data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'art.40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento
ai medesimi impianti di produzione alla metà dei premi di cui sopra.
Nei casi in cui l'impresa distributrice di riferimento effettui controlli ai sensi del comma 2.5 o del comma 5.1 con esiti
negativi e che il produttore nonostante il sollecito da parte di questa, come previsto al comma 2.2., non adegui i propri
impianti di produzione secondo le tempistiche e le modalità previste dal presente provvedimento ne darà comunicazione
al GSE ed al produttore stesso.
Il GSE sospenderà l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti di produzione.
Si consiglia ai produttori oggetto di tale provvedimento di consultare e/o contattare il distributore locale competente o il sito
del GSE o la casella di posta elettronica comunicata allo stesso per eventuali informazioni pervenute su tale tematica e di
contattare i tecnici che hanno progettato l'impianto di produzione di energia elettrica per poter procedere a tale
adempimento.
RIFERIMENTI
http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/421-14.htm
http://www.gse.it/it/Pages/default.aspx
Allegato:
- 421-14.pdf
Il documento è reperibile al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le
Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 9
Classificazione: Fisco\Sanzioni
Notizia n. GO15.0142 del 04/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza)
Legge di Stabilità 2015: modificato l'istituto del ravvedimento operoso
La Legge di stabilità 2015 ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso rendendolo possibile anche in caso di verifica
fiscale ed estendendone l’ambito temporale di applicazione.
La Legge di Stabilità 2015 (1) ha apportato significative modifiche all'istituto del ravvedimento operoso (di cui all'art. 13
del D.Lgs. n. 472/1997), da un lato, allungando i termini di fruibilità dello stesso con una rimodulazione delle riduzioni
sanzionatorie e, dall’altro, consentendo di accedervi anche qualora siano in corso attività di accertamento da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
Le suddette modifiche si collocano, peraltro, nell'ambito di un più ampio intervento della Legge di Stabilità 2015 che
introduce nuove modalità di collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti con l’obiettivo di favorire il
massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
A tale scopo, si prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del contribuente (o del suo intermediario) gli
elementi e le informazioni in suo possesso, acquisite direttamente o da terzi, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al
volume d’affari, al valore della produzione, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche
qualora gli stessi non risultino spettanti.
Il contribuente potrà, a sua volta, segnalare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti.
Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, l’Agenzia delle Entrate dovrà, inoltre, rendere
disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in
ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche
in relazione ai beni acquisiti o posseduti. Le modalità attuative sono demandate ad un Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Limitazioni delle cause ostative
La riforma del ravvedimento operoso porta verso una maggiore applicabilità.
Fino al 2014, il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento soltanto nel caso in cui la violazione non fosse stata già
contestata e comunque se non fossero iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento
da parte del Fisco delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza.
Con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità le limitazioni appena menzionate rimangono applicabili ai soli tributi
non amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, invece, il ravvedimento operoso sarà sempre fruibile salvi i casi
in cui sia stato notificato al contribuente un atto di liquidazione o di accertamento o un avviso bonario a seguito
dei controlli automatici o formali delle dichiarazioni (di cui agli art. 36-bis del DPR. n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72 e
art. 36-ter DPR n. 600/73).
I nuovi limiti temporali del ravvedimento
Oltre a ridurre le cause ostative, come anzidetto, la Legge di Stabilità 2015 ha, altresì, esteso l’ambito temporale di
applicazione del ravvedimento operoso rendendolo possibile fino al termine di decadenza per l’accertamento.
A tal fine, ha integrato l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 aggiungendo nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni.
In base alle modifiche apportate, ferma restando la possibilità di regolarizzare la violazione entro i primi 14 giorni
avvalendosi del c.d. ravvedimento sprint, la sanzione è ora ridotta:
- a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di
trenta giorni dalla data della sua commissione (art. 13, lett. a);
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 10
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il 90° giorno successivo al termine
per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni
dall’omissione o dall’errore (art. 13 lett. a-bis);
- a 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore (art. 13
lett. b);
- a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore (articolo 13 lett. b-bis);
- a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore (articolo 13 lett. b-ter);
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione con
processo verbale di constatazione salvo che la violazione non riguardi le violazioni e cioè quelle relative alla mancata
emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o omessa installazione degli apparecchi per
l’emissione dello scontrino fiscale (di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997) (articolo 13 bquater).
Per le dichiarazioni omesse non cambia nulla con l’entrata in vigore del nuovo istituto del ravvedimento operoso in
quanto continua ad operare la lettera c) del citato articolo 13 in base alla quale se la dichiarazione è presentata con un
ritardo non superiore a 90 giorni si applica la sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo.
Correlativamente alle predette modifiche, la Legge di Stabilità interviene anche sull'articolo 2, comma 8, del D.P.R.
322/1998 in materia di dichiarazione integrativa facendo, espressamente, salva l'applicazione del ravvedimento operoso
e ciò con l'obiettivo di coordinare i due istituti alla luce delle novità introdotte.
Abrogazione degli istituti deflattivi del contenzioso
Contemporaneamente al rinnovo dell’istituto del ravvedimento, con la Legge di Stabilità 2015 vengono eliminati alcuni
istituti deflattivi del contenzioso: l’adesione ai processi verbali di constatazione e l’adesione agli inviti al contraddittorio.
È, altresì, abrogato il comma 2-bis dell’articolo 15 del D.Lgs. 218/1997; ciò comporta il venir meno della norma che
stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni irrogate nel caso in cui il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di
accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, qualora l’avviso di accertamento o di
liquidazione non sia stato preceduto dall’invito al contraddittorio.
Decorrenza
Le nuove regole sul ravvedimento operoso decorrono dal 1° gennaio 2015.
Gli istituti deflattivi abrogati, invece, continueranno ad applicarsi agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di
constatazione notificati entro il 31 dicembre 2015.
Analogamente, l’abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni (di cui all’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs.
218/1997) si applicherà agli atti definibili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, fino al 31 dicembre 2015, il contribuente assoggettato a verifica cui sia stato notificato
un pvc o un invito al contraddittorio potrà scegliere se avvalersi ancora degli istituti deflattivi o se regolarizzare la propria
posizione secondo le regole del nuovo ravvedimento.
Ravvedimento operoso e termine per l’accertamento
La Legge di Stabilità 2015 disciplina, infine, gli effetti del ravvedimento operoso sui termini per lo svolgimento dell'attività
di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
In particolare viene disposto (2) che, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa con contestuale
ravvedimento operoso o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, in caso di regolarizzazione dell’omissione o
dell’errore:
- i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (relative ai controlli automatici e ai controlli formali delle
dichiarazioni) e i termini per l’accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA decorrono dalla presentazione della
dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione;
- i termini per l’accertamento dell’imposta di registro e le imposte di successione e donazione decorrono dalla
regolarizzazione spontanea degli errori o delle omissioni.
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Note
1) Articolo 1, comma 637 e ss., della Legge n. 190/2014
2) Articolo 1, comma 640, della Legge 190/2014
________________________________________________________________
Per informazioni rivolgersi a
Massimiliano Ciarrocchi - tel. 0481 33101 - int. 22 - fax 0481 532204 - m.ciarrocchi@confindustria.go.it
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Classificazione: Fisco\Sostituti d'imposta
Notizia n. GO15.0153 del 10/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza, Personale, Titolare o legale rappresentante)
La Certificazione Unica 2015: le principali novità
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 15 gennaio 2015 ha approvato, unitamente alle istruzioni e alle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la nuova Certificazione Unica 2015 (inclusa nel “Modello CU 2015”),
con la quale i sostituti d’imposta sono tenuti a certificare, a partire dal 2015 (periodo d'imposta 2014), redditi e ritenute
operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Oltre a recepire le novità previste nella compilazione
della nuova Certificazione Unica, i sostituti d'imposta devono rispettare nuovi adempimenti e nuove scadenze, in primis il
termine del prossimo 7 marzo (termine che, cadendo di sabato, slitta al lunedì 9 marzo) per la trasmissione della CU, in
modalità telematica, all'Agenzia delle Entrate.
1) Premessa
L’introduzione, con il Decreto “Semplificazioni fiscali” 2014 (1), della dichiarazione dei redditi precompilata ha
rappresentato una tra le più evidenti manifestazioni di un radicale cambio di prospettiva dell’Amministrazione finanziaria
rispetto al passato, relativamente agli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, nell’ottica di una loro semplificazione
a beneficio, in particolare, delle persone fisiche.
Il perseguimento di questa finalità ha, tuttavia, giustificato un sensibile aggravio degli adempimenti facenti capo ai datori
di lavoro e sostituti d’imposta, oltre che agli altri soggetti “attori” dei processi che attengono all’assistenza fiscale.
Il principale tra questi nuovi adempimenti coincide con l’obbligo di compilazione e invio telematico del “Modello CU
2015”, comprensivo della Certificazione Unica dei redditi erogati e delle ritenute operate.
Tale nuova certificazione, prevista dal suddetto Decreto e approvata dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento
del 15 gennaio 2015, contempla in un unico documento sia i dati riferiti ai lavoratori dipendenti e assimilati sia
quelli riferiti a professionisti, agenti, rappresentanti e lavoratori occasionali e, dal 2015, dovrà essere rilasciata ai
predetti contribuenti in sostituzione del Modello CUD e delle certificazioni in forma libera in uso fino al 2014.
Rispetto al precedente Modello CUD, il Modello CU 2015 si presenta, senza dubbio, più complesso, in ragione delle
molteplici informazioni richieste al sostituto. Queste informazioni, che devono essere trasmesse per via telematica
all’Agenzia delle Entrate, risulteranno utili alla stessa Agenzia per costituire una banca dati che, unitamente alle
informazioni ricevute da altri soggetti terzi (istituti di credito, assicurazioni), permetterà la predisposizione della
dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730-precompilato).
Ciò evidenzia il manifesto collegamento esistente tra i due adempimenti, secondo cui i Modelli 730/2015 precompilati
non potrebbero essere messi a disposizione dei contribuenti, se i sostituti d’imposta non ottemperassero nei tempi
previsti all’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche.
La Certificazione Unica dovrà essere trasmessa entro il 9 marzo 2015, in considerazione del fatto che la scadenza di
legge, fissata al 7 marzo (2), cade quest’anno di sabato, mentre il Modello 730/2015 precompilato sarà accessibile dai
contribuenti a partire da 15 aprile 2015.
Dal 5 febbraio 2015, è disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) il software
“Certificazione Unica 2015” che, unitamente alle “Specifiche tecniche” per la trasmissione telematica, consente la
compilazione del Modello CU 2015 e la creazione del relativo file da inviare via web.
Si ricorda, inoltre, che permane inalterato l’obbligo per i sostituti d’imposta di rilasciare ai contribuenti, in duplice
copia, il Modello CU entro il 2 marzo 2015, cadendo di sabato il termine di legge del 28 febbraio.
Riguardo alle modalità di consegna della Certificazione Unica al contribuente sostituito, nelle istruzioni del Modello
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viene sottolineato che, se da un lato gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione in modalità
telematica, salvo esplicita richiesta contraria, dall’altro gli altri sostituti d’imposta hanno facoltà di trasmettere la
certificazione in formato elettronico, ad esempio via e-mail, esclusivamente nel caso in cui sia possibile
accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del contribuente.
Qualora il sostituto d’imposta rilasci una nuova Certificazione Unica dopo che abbia provveduto alla trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo, lo stesso dovrà indicare nelle “Annotazioni” (codice “CF”) del
nuovo Modello che il contribuente, qualora intenda avvalersi del Modello 730 precompilato elaborato dall’Agenzia, dovrà
obbligatoriamente modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti in sostituzione.
Infine, si segnala che, da quest’anno, nella Certificazione Unica è prevista un’apposita sezione dedicata al contribuente
che sceglie di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore ad un partito politico
(3).
2) Modalità di trasmissione del Modello CU 2015 e profili sanzionatori
La Certificazione Unica 2015 è parte del complessivo flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 9
marzo 2015, flusso che comprende anche:


il Frontespizio nel quale, sostanzialmente, vengono riportate le informazioni relative alla tipologia di comunicazione,
ai dati del sostituto e all’impegno alla presentazione telematica;
il Quadro “CT”, che riporta le informazioni inerenti la ricezione in via telematica dei dati dei Modelli 730-4 resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
In linea generale, il Modello CU 2015 (allegato alla presente notizia, unitamente alle istruzioni e al Provvedimento di
approvazione) si avvicina in modo inequivocabile alla struttura del Modello 770 Semplificato, che ad oggi risulta essere
ancora una dichiarazione obbligatoria, sebbene ne costituisca, di fatto, un duplicato.
Analogamente a quanto previsto per il Modello 770, il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando,
oltre al Frontespizio ed, eventualmente (si veda di seguito le relative condizioni), il Quadro “CT”, le certificazioni dati di
lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi.
In presenza di sole certificazioni di redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero esclusivamente di
certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, l’invio telematico deve essere effettuato
limitatamente alla parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate. Si fa, altresì, presente che non
devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati
da imposizione in Italia, laddove il percipiente risieda in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.
Il flusso di dati deve essere presentato, entro il predetto termine, esclusivamente per via telematica, direttamente
(attraverso Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista); si considera presentato nel
giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. In proposito, si rammenta che il
messaggio di conferma di trasmissione del file, rilasciato dal servizio telematico immediatamente a seguito dell’invio da
parte del sostituto d’imposta, non costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La prova della presentazione del
flusso è data unicamente dalla successiva comunicazione rilasciata dall’Agenzia per via telematica, attestante l’esito
positivo dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti.
Riguardo alla verifica della tempestività dell’invio telematico delle CU 2015, si considerano tempestive le comunicazioni
trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico (scarto dell’intero file o di singole
comunicazioni), purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella
comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Questa considerazione assume rilievo soprattutto considerando i profili sanzionatori di questo adempimento,
notevolmente inaspriti rispetto a quanto era disposto in relazione alla mancata consegna del Modello CUD o della
certificazione in forma libera al lavoratore subordinato o al lavoratore autonomo. Infatti, mentre tale inadempienza non
comportava l’applicazione di alcuna sanzione, purché perfezionata in tempo utile per consentire al contribuente di
presentare la propria dichiarazione dei redditi, la nuova norma (4) stabilisce che sia comminata al sostituto d’imposta la
sanzione di euro 100,00 per ogni Modello CU 2015 non trasmesso, trasmesso tardivamente o errato
(presumibilmente, e salvo diverse indicazioni che potrebbero pervenire in sede interpretativa da parte dell’Agenzia,
anche in presenza di errori che non influenzano la misura delle ritenute, ad esempio per l’inesatta od incompleta
compilazione delle “Annotazioni”).
E’ importante sottolineare che a questa disposizione sanzionatoria non si rendono applicabili, per espressa previsione,
gli istituti del concorso e della continuazione delle omissioni (5); non sono, pertanto, possibili riduzioni in caso di
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commissione di più violazioni della stessa tipologia.
In caso di operazioni straordinarie (liquidazioni, fallimenti, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, etc.), nel
gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della Certificazione Unica è necessario distinguere le
situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del Modello CU,
l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.
Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del
soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto.
In questo caso, il sostituto d’imposta cedente non è tenuto al rilascio della Certificazione Unica e non dovrà, pertanto,
effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio
della CU, deve trasmetterla all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015, includendovi tutti i redditi percepiti dal
personale dipendente acquisito ed evidenziando (nei punti da 301 a 331 delle comunicazioni relative ai lavoratori
dipendenti e assimilati), le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
3) Il Frontespizio
Nel Frontespizio sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione (“Annullamento” o “Sostituzione” della
dichiarazione già inviata), ai dati del sostituto d'imposta e al rappresentante firmatario della comunicazione, oltre a
quelli relativi all'impegno alla trasmissione telematica riservati all'intermediario; è richiesta, inoltre, l'indicazione del
numero delle certificazioni, distintamente per lavoratori dipendenti ed autonomi, contenute nel Modello CU.
Quanto al tipo di comunicazione, dovrà essere barrata la casella “Annullamento” qualora il sostituto di imposta intenda
annullare una certificazione già presentata entro i termini previsti.
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una
certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella
“Sostituzione”.
4) Il Quadro “CT”
Come noto, i sostituti d'imposta hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica propria o di un
intermediario abilitato, per la ricezione dei file contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei propri
dipendenti.
Attraverso l’utenza telematica comunicata dal sostituto, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dello stesso i dati
dei Modelli 730-4, entro dieci giorni dalla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi, trasmessi dai CAF
o dai professionisti; è onere dei sostituti d'imposta reperire tali dati per operare i conguagli da assistenza fiscale.
Il nuovo Quadro “CT” della Certificazione Unica 2015 richiede i dati relativi al soggetto, l’azienda stessa o un
intermediario appositamente delegato, che riceverà in via telematica il flusso dei Modelli 730-4 (risultati contabili dei
Modelli 730) da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Questo nuovo quadro deve essere compilato solo dalle aziende che trasmettono almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e che non hanno mai comunicato all’Agenzia delle Entrate l’utenza
telematica su cui inviare i Modelli 730-4; trattasi, ad esempio, di imprese neo-costituite, di imprese nate da
fusioni/scissioni, di imprese che in passato non avevano interesse a comunicarla perché non operative o senza
dipendenti.
Queste aziende devono indicare, nella sezione “A”, l’utenza diretta a cui sono abilitate, “Entratel” o “Fisconline”, o, in
alternativa, se intendono conferire l’incarico alla ricezione ad un intermediario abilitato, il codice fiscale
dell’intermediario da loro incaricato nella sezione “B”.
Il termine di invio del nuovo Quadro “CT” è quello proprio della Certificazione Unica, cioè il 7 marzo, termine che
per il 2015 slitta a lunedì 9 marzo.
In caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati), il Quadro “CT”
deve essere compilato per ogni fornitura. Il Quadro CT non deve, invece, mai essere allegato alle forniture che
contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, o nel caso di tipo di comunicazione barrata sul
Frontespizio come “Annullamento” o “Sostituzione”.
I sostituti d'imposta che hanno già comunicato in anni passati all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica su cui
inviare i Modelli 730-4 e che, per l’anno 2015, intendono variarla, devono utilizzare il precedente Modello
denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili
dall'Agenzia delle Entrate”, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e non il Quadro “CT” della
Comunicazione Unica; in questo caso l’invio telematico deve essere effettuato entro la il 31 marzo 2015 (in linea
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con la disciplina previgente).
5) Le novità nella compilazione dei dati fiscali
La Certificazione Unica 2015 si compone di 5 pagine: nella prima parte vanno indicati i dati anagrafici del sostituto
d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) e del contribuente (sostituito), la minuziosa specifica delle
informazioni inerenti ai dati fiscali e previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente e assimilato, nonché i
carichi familiari del contribuente, mentre l'ultima pagina è riservata ai compensi erogati per lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi.
Quanto ai dati anagrafici del contribuente si richiede, nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro
percettore delle somme” della CU, l'indicazione del domicilio fiscale alle sole date del 1° gennaio 2014 e 1° gennaio
2015. Ciò per effetto della semplificazione in tema di addizionali Irpef apportata dal Decreto semplificazioni fiscali
2014 (6), che ha disposto l'unificazione al 1° gennaio della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini della
applicazione delle addizionali regionale (per la quale si considerava il 31 dicembre) e comunale. A tal proposito, è giusto
rammentare che gli effetti della variazione del domicilio fiscale del contribuente decorrono dal sessantesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificate.
A) Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
In questa sezione, tra i “Dati fiscali” della CU, il sostituto d’imposta dovrà indicare, come di consueto:

le retribuzioni e i compensi imponibili, compresi gli emolumenti correlati agli incrementi della produttività del
lavoro: punti 1 - 3 – 4 – 5 - 201 – 221 – 261 - 401;

le ritenute effettuate a titolo di acconto o a titolo di imposta: punti 11 - 202 - 222 – 243 - 263 - 404;

le addizionali regionali e comunali Irpef, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese:
punti da 12 a 24, da 244 a 246;

le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente: punti da 101 – 102 – 103 – 107 – 108 – 109;

i crediti d’imposta: punti 104 – 105 – 106 – 110 – 111 – 112 – 114;

i contributi versati alla previdenza complementare: punti da 141 a 153;

gli altri oneri deducibili: punti da 161 a 166.
Tuttavia, anche rispetto ad alcuni dei dati appena citati, si richiede al sostituto d’imposta, in appositi riquadri,
l’esposizione di informazioni molto più dettagliate rispetto a quanto era previsto nel Modello CUD, alcune delle quali,
in precedenza, trovavano spazio solo fra le “Annotazioni”, per poi essere riportate dal sostituto d’imposta nel Modello
770/Semplificato.
Ad esempio, nell’indicazione dei redditi percepiti, la Certificazione Unica contiene un maggior dettaglio, in quanto si
richiede al sostituto d’imposta di fornire separata evidenza dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, questi
ultimi differenziati in relazione alle tipologie di detrazioni applicabili, e dei redditi di pensione.
Questa richiesta di maggior dettaglio si è quindi tradotta, in concreto, nell’istituzione di nuovi campi, comunque da
riportare successivamente nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, per la specifica indicazione dei seguenti dati:

tipologia del contratto del lavoro (a tempo determinato o indeterminato): punto 2;

separata indicazione dei redditi di pensione: punto 3;

assegni periodici corrisposti percepiti dal coniuge, per i quali è possibile fruire della detrazione specifica
prevista dall’art. 13, comma 5-bis del TUIR: punto 5;

acconti trattenuti per il coniuge o crediti non rimborsati, derivanti dall’assistenza fiscale 2014: punti da 51 a
58;

oneri detraibili, ai sensi dell’art. 15 del TUIR, distinti in relazione agli specifici codici reperibili nelle Tabelle “A”
e “B” poste in Appendice alle istruzioni, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 o
26%, gli importi devono essere inseriti tenendo conto degli eventuali limiti (ad esempio, del massimo importo
detraibile di euro 530,00 per le polizze assicurative) e al lordo delle franchigie (ad esempio, della franchigia di euro
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129,11 per le spese sanitarie), previste dalle norme fiscali di riferimento: punti da 71 a 82;



credito relativo al “bonus Irpef” (7), con separata indicazione dell’importo erogato (anche solo in parte) dal datore
di lavoro (caso da identificarsi con il codice “1”) e dell’eventuale quota non riconosciuta dallo stesso datore, oppure
riconosciuta ma non erogata al dipendente (casi da identificarsi con il codice “2”); qualora il dipendente abbia avuto
precedenti rapporti di lavoro intercorsi nel 2014 o nel 2015, gli importi devono essere inseriti tenendo conto delle
informazioni riportate, rispettivamente, nelle “Annotazioni” dei Modelli CUD 2014 (con codice “ZZ”), oppure nelle
Certificazioni Uniche 2015, rilasciati dai precedenti sostituti: punti da 119 a 121;
contributi versati alla previdenza complementare per familiari a carico, con separata indicazione della quota
per la quale è stata riconosciuta la deduzione dal reddito di lavoro dipendente (ricompresa nel punto 142) e di quella
non esclusa dallo stesso reddito (ricompresa nel punto 143): punti da 151 a 153;
oneri deducibili per contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, con separata
indicazione della quota già dedotta dal reddito di lavoro dipendente e di quella che ha concorso a formare lo stesso
reddito; tale informazione è funzionale a determinare l’eventuale detraibilità o deducibilità delle spese sanitarie
rimborsate, relative ai contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente; questa circostanza
deve essere precisata utilizzando il codice “AU” delle “Annotazioni: punti da 163 a 166;

contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici (8): punti 173 – 174;

reddito dei contribuenti c.d. “frontalieri”, cioè dei dipendenti residenti fiscalmente in Italia che prestano la propria
attività, in via continuativa, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi; tale importo deve essere considerato, nel
punto 1, al netto della quota fiscalmente esente (euro 6.700,00), di cui deve essere data specifica indicazione nelle
“Annotazioni” con codice “AE”, e, nel punto 175, al lordo della stessa;


maggiori dettagli sui redditi e ritenute in relazione ai lavori socialmente utili: punti da 241 a 246;
maggiori dettagli relativamente ai dati di conguaglio, in caso di redditi (a tassazione ordinaria, correlati
all’incremento della produttività del lavoro e/o a lavori socialmente utili) erogati da altri soggetti, da riportare
seguendo la consueta logica richiesta dal Modello 770 Semplificato e, pertanto, con la specifica del codice fiscale
del terzo erogante, dei singoli redditi conguagliati, delle ritenute Irpef, delle addizionali e delle somme
correlate alla produttività del lavoro: punti da 301 a 331.
Un cenno particolare merita l’indicazione nella Certificazione Unica del credito per le imposte pagate all’estero
riconosciuto dal sostituto d’imposta. Ai fini della determinazione del credito spettante, come noto, sono necessarie
alcune informazioni che, nel Modello CUD, erano indicate tra le “Annotazioni”.
La Certificazione Unica richiede di riportare alcune di queste informazioni in specifici riquadri, nei quali il sostituto
d’imposta dovrà indicare:
- il codice dello Stato estero: punto 115;
- l’anno di percezione del reddito estero: punto 116;
- il reddito prodotto all’estero: punto 117;
- l’imposta estera definitiva: punto 118.
Gli altri dati fondamentali per il corretto calcolo del credito d’imposta, quali il reddito complessivo, l’imposta lorda
italiana e l’imposta netta italiana, dovranno essere riportati nelle “Annotazioni” con il codice “AQ”.
Al riguardo, si precisa che, secondo le disposizioni dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero
concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, in presenza di un reddito
determinato secondo le retribuzioni convenzionali), anche l’imposta pagata all’estero è quella ridotta in misura
corrispondente.
In tal caso, nelle “Annotazioni”, il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata
è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito
che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (in conformità
alle istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 48/E del 2013).
Un'apposita sezione è inserita per l'indicazione dei dati relativi al coniuge e familiari a carico, che erano, in
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precedenza, da inserire fra le “Annotazioni” in calce al Modello CUD. Questa sezione deve essere compilata
esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Per ogni familiare indicato è richiesto il grado di parentela, codice fiscale, il numero dei mesi a carico del dipendente
e la percentuale di detrazione spettante al medesimo.
Inoltre, la stessa sezione prevede ogni altra informazione a supporto del riconoscimento al dipendente di particolari
benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante, i figli minori
di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose; anche questi dati erano relegati tra le
“Annotazioni” in calce al Modello CUD.
B) Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
L'ultimo quadro della nuova Certificazione Unica 2015 è riservata alla novità più eclatante del Modello, in quanto
racchiude i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, eliminando dunque ogni possibilità concessa, fino al 2014, di
redigere la certificazione in formato libero.
La nuova CU riguarda, dunque, anche i lavoratori autonomi, sia occasionali sia titolari di partita Iva, i cui dati sono
sostanzialmente quelli richiesti nel Modello 770/2015 Semplificato. Si tratta delle somme corrisposte nel 2014 per redditi
di lavoro autonomo (di cui all'art. 53 del TUIR) o redditi diversi (di cui all'art. 67, comma 1, del TUIR), per provvigioni
ad agenti e indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, nonché per corrispettivi di prestazioni degli appaltatori
nei confronti dei condomini.
Come previsto nel Modello 770 Semplificato, questa sezione della CU richiede l’indicazione, nel punto 4,
dell’ammontare lordo corrisposto, nei punti 5 e 7, delle somme non assoggettate a ritenuta, nel punto 8, del reddito
imponibile e, nel punto 9, delle ritenute a titolo d’acconto operate.
Inoltre, tra le altre informazioni richieste, sono previsti campi appositi, i punti 20 e 21, per l'indicazione dei contributi
previdenziali a carico del soggetto erogante e quelli a carico del soggetto percettore che, come nel Modello 770, si
riferiscono agli utili da associazione in partecipazione, nonché ai redditi erogati ai lavoratori autonomi occasionali e ai
venditori a domicilio, quando di importo superiore a euro 5.000,00.
Richiamando le stesse istruzioni alla compilazione del Modello 770 Semplificato, si ricorda che, in presenza di più
compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d’imposta ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le
seguenti modalità:

totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;

compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare
progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.
6) La Certificazione Unica nei casi di decesso del contribuente
In caso di decesso di un dipendente, permangono invariate, rispetto al passato, le istruzioni relative alla compilazione
delle certificazioni da rilasciare agli eredi.
Si ricorda, al riguardo, che il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente
deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte assoggettate a tassazione ordinaria (a seguito di
conguaglio di fine rapporto), da inserire nei punti 1, 3, 4 e/o 5, a seconda del tipo di reddito corrisposto, della sezione
“Dati fiscali” della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente. Il sostituto deve, altresì, certificare l’importo delle ritenute
operate nel successivo punto 11.
Nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” della Certificazione Unica
2015 occorre riportare i dati anagrafici relativi al defunto.
La CU va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti direttamente agli eredi del sostituito, maturati o in
corso di maturazione in capo a quest’ultimo. Trattasi, ad esempio, di mensilità o ratei di tredicesima, che il datore di
lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:

nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” devono essere indicati i
dati anagrafici dell’erede;

l’importo dei redditi erogati all’erede, assoggettati all’aliquota della ritenuta d’acconto nella misura
corrispondente al primo scaglione di reddito (23%), deve essere indicato ai punti 1, 3, 4 e/o 5, a seconda del
tipo di reddito corrisposto, della sezione “Dati fiscali” della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente;
l'Amministrazione Finanziaria, in un secondo momento, provvederà ad iscrivere a ruolo l’Irpef in maniera separata
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sugli importi di cui trattasi, determinando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di
ciascuno erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione;

le ritenute operate devono essere riportate al successivo punto 11;

nelle “Annotazioni” della CU, con codice “AB”, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del
deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la
dichiarazione;

nel punto 8 della sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, denominato
“Categorie particolari”, occorre riportare i codici “Z”, o “Z1”, rilevabili dalla Tabella “D”, posta in Appendice alle
istruzioni del Modello CU 2015.
Nel caso di erogazione della c.d. “indennità di morte” (TFR e indennità di mancato preavviso), ai sensi dell’art. 2122 del
Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti, deve essere permane l’obbligo di rilasciare una Certificazione Unica
per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:
 nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, devono essere riportati
quelli dell’avente diritto o erede;

nel punto 408 dei “Dati fiscali”, deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale
è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l’indennità
complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al deceduto;

nelle “Annotazioni”, con codice “AB”, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e
deve essere specificata la tipologia di indennità erogata (eredità, erogazioni di indennità ai sensi dell’art. 2122 del
Codice Civile, etc.).
In caso di erogazione, da parte del sostituto d’imposta, di quote di TFR provenienti da più de cuius, ovvero di somme
di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede in qualità di lavoratore, il sostituto d’imposta deve, invece,
rilasciare all’erede distinte CU.
Da quest’anno, modalità di compilazione analoghe rispetto al caso del decesso di un dipendente dovranno essere
poste in essere dal sostituto d’imposta in caso di decesso di un contribuente percettore di reddito di lavoro
autonomo, provvigioni, o redditi diversi.
Il sostituto dovrà, pertanto, rilasciare agli eredi la Certificazione unica 2015 relativa al soggetto deceduto,
attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando, nella sezione “Dati relativi al dipendente,
pensionato o altro percettore delle somme”, i dati relativi al defunto.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti direttamente agli eredi del percettore delle
somme (10). In tal caso:

nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” devono essere indicati i
dati anagrafici dell’erede;

l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” della certificazione
relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo
punto 9;

nel punto 8 della sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, denominato
“Categorie particolari”, riportare il codice “Z” rilevabile dalla Tabella “D” posta in Appendice alle istruzioni del
Modello CU 2015.
Note
(1) D.Lgs. n. 175/2014.
(2) Art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, inserito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.
(3) Ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del D.L. n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n.
13.
(4) Art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, inserito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.
(5) Di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
(6) Art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 175/2014.
(7) Di cui all’art. 1 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014.
(8) Ai sensi dell’art. 1, comma 486, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 19
(9) Ai sensi dell’art. 23, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973.
(10) Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del TUIR.
Allegati:
- MOD. CU_2015.pdf
- MOD. CU_2015_istruzioni.pdf
- Provvedimento_Mod. CU_2015.pdf
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 20
Classificazione: Fisco\Tributi erariali
Notizia n. GO15.0162 del 12/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Fisco - finanza)
Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 1/E del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sull’ambito di
applicazione dello split payment, specificando, in particolare, quali sono le pubbliche amministrazione interessate.
Come noto, la Legge di stabilità 2015 (1) ha introdotto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’IVA per le cessioni di
beni e prestazioni di servizi poste in essere nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Tale meccanismo, c.d. split payment o scissione dei pagamenti, impone alle pubbliche amministrazioni, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo ai fini IVA, l'obbligo di versare direttamente all'erario l'IVA che è loro addebitata
dai fornitori, scindendo così il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.
Lo split payment non trova, tuttavia, applicazione:
- quando la pubblica amministrazione acquirente assume già la veste di debitore di imposta in relazione alla specifica
operazione, come nel caso di operazione soggetta al meccanismo dell’inversione contabile;
- per compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte.
Le modalità attuative del nuovo meccanismo sono state definite con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2015.
Le nuove regole si applicano alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 per le quali l'esigibilità
dell'imposta sia successiva a tale data. A tal riguardo, il decreto attuativo precisa che, per le operazioni soggette al
regime della scissione dei pagamenti, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, a fini
di semplificazione, consente all’amministrazione acquirente di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento
della ricezione della fattura.
Quanto ai fornitori, il citato Decreto prevede che gli stessi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni
prescritte dall’articolo 21 del decreto IVA apponendo su di essa l’annotazione “scissione dei pagamenti” e registrarla
con le modalità ordinarie senza computare, però, l’imposta nella liquidazione periodica.
Ambito di applicazione
Con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate fa fornito i primi chiarimenti soffermandosi, in
particolare, sull’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.
Lo split payment riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dal fatto che questi
siano effettuati nell’ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale e, in ogni caso, si applica solo alle operazioni
documentate con fattura.
Pertanto, sono escluse le operazioni certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino,
come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel
caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di
certificazione specificatamente previste.
Per quanto concerne la definizione dell’ambito soggettivo di applicazione, l’Agenzia osserva che la norma reca
un’elencazione dei soggetti destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti di uguale contenuto rispetto a quella
recata dall’art. 6, comma 5, del Decreto IVA, avente ad oggetto l’applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle
pubbliche amministrazioni dell’esigibilità differita dell’IVA all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
A differenza di quest’ultima disciplina, tuttavia, avente carattere agevolativo e natura derogatoria rispetto ai principi
ordinari dell’IVA, la scissione dei pagamenti persegue una finalità di contrasto all’evasione.
Pertanto, ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione l’Agenzia ritiene opportuno fare riferimento ai
soggetti destinatari del succitato articolo 6, effettuando, comunque, un’interpretazione del dettato normativo della
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 21
disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente
ratio che ha ispirato le due norme.
La circolare, in ogni caso, indica come destinatari della nuova disciplina i seguenti soggetti:
- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi
compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell’art. 31
TUEL, nonché gli altri enti locali indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 267/2000 ossia Comunità montane, Comunità isolane e
Unioni di Comuni;
- Camere di Commercio e Unioni regionali delle camere di commercio;
- istituti universitari;
- ASL ed enti ospedalieri (ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera);
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS);
- enti pubblici di assistenza e beneficienza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende
Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Soggetti esclusi
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la natura pubblica è requisito imprescindibile per l’applicazione dello split payment; per
questa ragione, ne sono esclusi gli enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali e gli enti pubblici economici.
Non vi rientrano inoltre: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative
indipendenti (quali, ad esempio, l’AGCOM), l’ARPA, l’ACI, l’ARAN, l’Agenzia per l’Italia Digitale, l’INAIL e l’ISPO.
In ogni caso, per una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei
pagamenti, la circolare suggerisce di avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA)
consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Il fornitore, pertanto, potrà verificare direttamente nell’anagrafica dell’IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti
dell’ente pubblico acquirente.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi
sull’applicabilità del nuovo meccanismo, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello, ai sensi
dell’art. 11 della L. n. 212/2000.
Profili sanzionatori
In considerazione dell'incertezza normativa e nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, la circolare chiarisce
che sono fatti salvi i comportamenti adottati finora dai contribuenti. Pertanto l'Agenzia non applicherà sanzioni per le
violazioni eventualmente commesse prima dell'emanazione del documento di prassi.
Inoltre, la circolare specifica che, se l’ente pubblico ha corrisposto erroneamente al fornitore l’IVA in relazione ad
operazioni fatturate dopo il 1° gennaio 2015, non occorrerà effettuare alcuna variazione sempre che il fornitore abbia
comunque adempiuto al versamento; se, invece, l’operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo split
payment, il fornitore dovrà esercitare la rivalsa nei confronti della pubblica amministrazione e riscuotere anche l’IVA
relativa all’operazione.
Note
1) Articolo 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.
Allegati:
- Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf
- DECRETO 23 gennaio 2015.pdf
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 22
Classificazione: Internazionalizzazione\Legislazione internazionale
Notizia n. GO15.0143 del 04/02/2015
Settore Merceologico: Costruttori edili, Energia gas petrolio, Installazione d’impianti, Meccanici, Metallurgici e
siderurgici
(Area Interessata: Amministrazione, Commercio estero, Legale, Logistica e trasporti, Titolare o legale rappresentante)
Russia: nuove disposizioni riguardanti l’importazione di determinati veicoli e mezzi industriali
Il governo della Federazione Russa ha emanato un decreto che introduce il divieto di importare una serie di veicoli e altri
mezzi industriali, destinati a costituire oggetto di forniture ad enti pubblici russi.
Le disposizioni russe
Il Governo della Federazione Russa ha emanato un decreto (1), che modifica il precedente provvedimento nel quale
veniva imposto “il divieto di acquistare varie tipologie di veicoli e altri mezzi industriali al fine del soddisfacimento di
necessità statali e municipali”.
Nel dettaglio, “Il Decreto [656], in conformità a quanto previsto dall'art. 14.3 della Legge federale russa n. 44FZ del 5
aprile 2013 disciplinante gli appalti pubblici, proibirà agli enti pubblici russi [...] di acquistare automobili, furgoni, camion,
autobus, mezzi d'opera e di servizio, ruspe e tram prodotti fuori dalla Federazione Russa. Il divieto è motivato
dall'esigenza di tutelare il mercato interno della Federazione Russa, lo sviluppo dell'economia nazionale e i produttori
locali. Le misure restrittive, che hanno anche lo scopo di aumentare l'afflusso di investimenti esteri in Russia, non
interesseranno i mezzi “stranieri” prodotti o assemblati in stabilimenti situati sul territorio russo (per stabilire il luogo di
produzione di un determinato bene andranno prese in considerazione le Regole di Origine della Comunità degli Stati
Indipendenti del 20 novembre 2009, [...]). La sussistenza di tutte le condizioni necessarie per poter essere esclusi dal
campo di applicazione del Decreto 656 andrà attestata da un documento rilasciato dalla Camera del Commercio e
dell'Industria della Federazione Russa nel rispetto delle procedure determinate dal Ministero dell'Industria e del
Commercio russo.”
Si allega la traduzione delle 55 categorie di prodotti oggetto del divieto, curata dall’ufficio ICE di Mosca, precisando che i
codici indicati non sono quelli doganali, bensì quelli corrispondenti ai codici “Prodcom” (2).
Ufficialmente, il provvedimento non ha carattere sanzionatorio, ma è espressione della volontà politica russa di
potenziare il sistema produttivo interno attraverso un sistema di public procurement che avvantaggi le imprese locali,
incluse quelle straniere che svolgono attività produttive in Russia. Tale misura si applica pertanto a tutti i paesi stranieri
ad eccezione di quelli facenti parte dell’Unione Doganale Euroasiatica (Bielorussia, Kazakhstan e, dal 1° gennaio 2015,
Armenia). Provvedimento analogo era stato assunto lo scorso agosto per il settore tessile e calzaturiero (3).
Si precisa che nella definizione di “ente pubblico russo” rientrano solo le istituzioni pubbliche statali, regionali e municipali
(tra cui anche i Fondi governativi di tutela e salvaguardia) e NON le grandi imprese statali a partecipazione pubblica (con
l’eccezione della holding dell’energia atomica Rosatom).
Note:
(1) Decreto n. 84 del 31 gennaio 2015 che modifica il precedente provvedimento n. 656 del 14 luglio 2014.
(2) Regolamento (UE) n. 842 del 4 luglio 2013, che stabilisce l’elenco Prodcom dei prodotti industriali di cui al
Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio. L’elenco Prodcom riporta anche i corrispondenti codici doganali.
(3) v. notizia richiamata nel link.
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 23
Allegati:
- Elenco macchine Decr_84.pdf
- Reg.842_2014_Prodcom.pdf
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 24
Classificazione: Lavoro e Previdenza\INPS
Notizia n. GO15.0141 del 04/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Amministrazione, Personale, Titolare o legale rappresentante)
INPS: importi massimi mensili dei trattamenti d’integrazione salariale, mobilità, ASpI e mini-ASpI - Anno 2015
La Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS, con circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 – testo di
seguito allegato, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di
integrazione salariale, mobilità, ASpI e mini-ASpI, al lordo ed al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della
Legge n. 41/1986 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento.
In via preliminare, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, a decorrere
dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi massimi mensili dei predetti trattamenti, nonché l’importo della retribuzione
mensile (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive), da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del
massimale più elevato, sono incrementati nella misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
Ciò premesso, l’INPS comunica che gli importi massimi mensili dei trattamenti d’integrazione salariale, per l’anno 2015,
sono fissati – rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41
(attualmente pari al 5,84%) – nelle seguenti misure:
a) euro 971,71 euro 914,96;
b) euro 1.167,91 euro 1.099,70.
L’importo della retribuzione oltre la quale sono applicabili i massimali di cui alla lettera b) è pari ad euro 2.102,24.
I limiti massimi mensili sopra riportati si applicano anche alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi
dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014.
Infatti, a norma dell’art. 7, commi 1-3, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, l’importo dell’indennità di mobilità si determina
con riferimento al trattamento straordinario d’integrazione salariale percepito dal lavoratore interessato, ovvero che
sarebbe spettato allo stesso, nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, ed è pari al
100% di tale trattamento per i primi dodici mesi ed all’80% per i mesi successivi. Sull’importo spettante per i primi dodici
mesi viene operata la riduzione di cui all’art. 26 della Legge n. 41/1986.
L’Istituto rende, altresì, noto che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione
ASpI e mini-ASpI è pari – secondo i criteri indicati nella circolare n. 142 del 18 dicembre 2012, ed a seguito della
rivalutazione annuale – ad euro 1.195,37 per l’anno 2015.
L’importo massimo mensile delle suddette indennità, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della Legge n.
41/1986, è pari, per l’anno 2015, ad euro 1.167,91.
Lo stesso importo massimo previsto per l’indennità di disoccupazione ASpI si applica anche nel caso d’erogazione della
prestazione ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della Legge 28 giugno
2012, n. 92 (1).
Con l’occasione si ricorda che l’importo massimo mensile dell’indennità di disoccupazione ASpI rileva anche ai fini della
determinazione della misura del contributo dovuto dal datore di lavoro nei casi d’interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, per le causali che, a prescindere dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI.
Infatti – ai sensi dell’art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, nel testo riformulato dall’art. 1, comma 250, lettera f),
della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 – tale contributo è parametrato al 41% del massimale mensile di ASpI (v., in
proposito, la circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 44 del 22 marzo 2013).
La circolare di cui trattasi comunica inoltre gli importi massimi dei trattamenti d’integrazione salariale concessi in favore
delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali e dei trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia.
_______________
(1) Nello specifico, l’art. 3, comma 17, della Legge n. 92/2012, riconosce, in via sperimentale per il periodo 20132015 e nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno di tali anni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 25
ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti per
detta indennità e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell’indennità
stessa a carico dei Fondi bilaterali di solidarietà, ovvero dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui,
rispettivamente, ai commi 4 e 14 del medesimo art. 3.
Allegati:
- C 19 del 30 gennaio 2015.pdf
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 26
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Elenco norme UNI e CEI
Notizia n. GO15.0158 del 11/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Elenco norme tecniche UNI pubblicate, rettificate e ritirate nel mese di gennaio 2015
E' disponibile l'elenco delle norme UNI pubblicate nel mese di gennaio 2015. Presso le sedi dei Punti UNI in Italia, il cui
elenco è reperibile selezionando il link denominato “punti UNI” riportato alla fine della presente, è possibile acquistare,
consultare ed avere informazioni in merito alle norme tecniche e ai prodotti editoriali realizzati dall'Ente Nazionale Italiano
di Unificazione. Le norme UNI EN (recepimento delle norme edite dal CEN) sono pubblicate dall'UNI in lingua inglese. In
alcuni casi sono tradotte in lingua italiana e pubblicate in versione bilingua (Italiano/inglese). Pubblichiamo anche l’elenco
delle norme UNI che sono state rettificate e ritirate nello stesso mese di riferimento.
RIFERIMENTI
Punti UNI
Allegati:
- Elenco norme UNI gennaio 2015.pdf
- Elenco norme UNI ritirate nel mese di gennaio 2015.pdf
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 27
Classificazione: Normativa Tecnica e Legislazione di settore\Elenco norme UNI e CEI
Notizia n. GO15.0159 del 11/02/2015
Settore Merceologico: Tutte le imprese
(Area Interessata: Tutte le funzioni aziendali)
Elenco norme tecniche CEI pubblicate e annullate nel mese di gennaio 2015, ritirate nel periodo 1° gennaio 2014
al 1° febbraio 2015 e da ritirare nel periodo ricompreso da febbraio a aprile 2015
E' disponibile il nuovo elenco del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) delle norme pubblicate e annullate nel mese di
gennaio 2015, ritirate nel periodo 1° gennaio 2014 al 1° febbraio 2015 e da ritirare nel trimestre febbraio – aprile 2015.
Presso le sedi dei Punti CEI in Italia, il cui elenco è reperibile selezionando il link denominato “punti CEI” riportato alla
fine della presente, è possibile acquistare, consultare e chiedere informazioni sulle norme tecniche e sui prodotti editoriali
realizzati dal CEI.
RIFERIMENTI
Punti CEI
Allegati:
- Elenco Norme CEI Gennaio 2015.pdf
- Norme CEI da ritirare nel trimestre febbraio 2015 aprile 2015.pdf
- Norme CEI ritirate dal 01 01 2014 al 01 02 2015.pdf
I documenti sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 28
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Autotrasporto merci in conto terzi
Notizia n. GO15.0148 del 06/02/2015
Settore Merceologico: Trasporto merci e persone
(Area Interessata: Titolare o legale rappresentante)
Autotrasporto merci e viaggiatori. Chiarimenti su attestato di frequenza corsi per l'esame di capacità
professionale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che gli attestati di frequenza a corsi per l'accesso alla
professione di trasporto merci e persone su strada, conseguiti con i vecchi quiz, potranno essere utilizzati per conseguire
l'attestato di idoneità professionale fino al 31 dicembre 2016.
La precisazione ministeriale
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propria recente nota (1), ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad una
precedente circolare (2) la quale stabiliva che coloro che avevano seguito corsi di preparazione agli esami per l’accesso
alla professione per l’esercizio dell’attività di trasporto su strada di merci e viaggiatori, iniziati prima del 1° ottobre 2013,
potevano sostenere le prove con i vecchi quiz ed esercitazioni fino al 31 dicembre 2014, ovvero optare per sostenere
l’esame con i quiz ed esercitazioni introdotti con decreto dirigenziale n. 79/2013, previa richiesta alla Commissione
provinciale.
Fermo restando l’impossibilità di organizzare sedute di esame per l’idoneità professionale somministrando i vecchi quiz
ed esercitazioni, il candidato potrà sostenere la prova con i nuovi quiz ed esercitazione, previa sottoscrizione di atto di
consapevolezza della suddetta circostanza.
I vecchi attestati
Gli attestati di frequenza ai corsi relativi ai vecchi quiz ed esercitazioni potranno consentire l’accesso alle prove d’esame
per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale fino alla data del 31 dicembre 2016.
Note
(1) Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 gennaio 2015
(2) Circolare n. 9 del 2013
Allegati:
- Nota MIT 28.1.15 attestato corsi capacità professionale.pdf
I documenti sono reperibili al nostro sito www.confindustria.go.it, nell’area di riferimento della sezione “Canali per le
Imprese”; oppure presso i nostri Uffici.
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Per informazioni rivolgersi a
Giorgio Bressan - tel. 0481 33101 - int. 26 - fax 0481 532204 - g.bressan@confindustria.go.it
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 29
Classificazione: Trasporti e Circolazione\Circolazione e Sicurezza stradale
Notizia n. GO15.0150 del 09/02/2015
Settore Merceologico: Trasporto merci e persone
(Area Interessata: Logistica e trasporti)
Circolazione e sicurezza stradale. Austria. Dal 1° luglio 2015 divieto circolazione autocarri Euro 0/1 sulla A/1 ed
obbligo contrassegno ecologico per tutti gli autocarri
Dal 1° luglio 2015, su un tratto dell'autostrada austriaca A/1 nella zona di Linz, sarà vietata la circolazione a tutti gli
autocarri, leggeri e pesanti, di categoria Euro 0 ed Euro 1, mentre dal 1° gennaio 2016 il divieto sarà esteso anche alla
categoria Euro 2; tutti gli altri autocarri, ecologicamente più avanzati, sempre dal 1° luglio 2015 dovranno essere muniti di
apposito contrassegno ecologico.
La normativa
Con regolamento n. 2/15 del Governatore del Land dell’Alta Austria (1), è stato disposto dal 1° luglio 2015 il divieto di
circolazione a tutti gli autocarri isolati, autotreni ed autoarticolati di categoria Euro 0 ed Euro 1, di qualsiasi massa
complessiva a pieno carico (compresi quindi gli autocarri leggeri), sull’autostrada A/1 “Westautobahn” dallo svincolo di
Enns-Steyr (km 154,966) al nodo autostradale di Haid (km 175,574 – interconnessione della A/1 con la A/25 verso
Passau), tratto dell’autostrada Vienna-Salisburgo che corre nella zona di Linz.
Dal 1° gennaio 2016 il medesimo divieto verrà esteso anche agli autocarri di categoria Euro 2.
Obbligo della "Abgasplakette"
Tutti gli altri autocarri, leggeri e pesanti, aventi motore appartenente a categorie ecologiche più recenti (quindi da Euro 2
ed oltre, in ogni caso Euro 2 solo fino al 31 dicembre 2015), oppure quelli esentati dal divieto, dal 1° luglio 2015
dovranno essere dotati sul parabrezza di apposito contrassegno atto ad evidenziare la categoria Euro di appartenenza,
denominato “Abgasplakette”.
Il provvedimento è stato adottato sulla base della legge nazionale austriaca sulla protezione delle immissioni inquinanti
nell’ambiente “Immissionschutzgesetz-Luft IG-L”, allo scopo di ridurre il grado di inquinamento nella zona di Linz
classificata “Sanierungsgebiet”.
Esenzioni
Sono esentati dal divieto in oggetto: gli autocarri con massa complessiva fino a 12 t. con motore Euro 1 facenti parte di
una flotta aziendale, per un massimo di 4 veicoli, muniti di apposita tabella IG-L; autocarri utilizzati in servizi di pubblica
utilità (acqua, energia, raccolta rifiuti); autocarri con attrezzature di notevole valore, per un importo di almeno 100.000
euro di valore dell’intero veicolo, con documentazione a bordo che ne dimostri il valore.
Le “Abgasplakette” hanno un colore diverso a seconda della categoria Euro di appartenenza (es. azzurro Euro 5, viola
Euro 6) e sono reperibili in Austria presso gli uffici dei locali Automobil Club e le officine di revisione periodica.
Altri divieti in Austria per autocarri non ecologici
Analogo divieto di circolazione (autocarri leggeri e pesanti Euro 0/1 ed Euro 2 dal 1° gennaio 2016) è già in vigore nei
Länder di Vienna e parte orientale della Bassa Austria (comprese le autostrade A/2, A/4, A/22, A/23 e S1), con obbligo
della “Abgasplakette” per tutti gli autocarri ecologicamente più avanzati.
In Stiria, per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t. Euro 0/1/2, divieto di circolazione nelle
“Feinstaubsanierungsgebieten” (compresi tratti delle autostrade A/2 ed A/9 – qui non vige l’obbligo delle
“Abgasplakette”).
Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 30
In Tirolo, divieto di circolazione sulla A/12 di autotreni/autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5
t. categoria Euro 0/1/2 ed autocarri isolati Euro 0/1 (anche qui non vige l’obbligo delle “Abgasplakette”).
Note
(1) Regolamento del Governatore del Land Oberösterreich n. 2/15, pubblicato sulla Landesgesetzblatt für Oberösterreich
del 30 gennaio 2015
RIFERIMENTI
Scheda: Calendario 2015 divieti di circolazione mezzi pesanti in Europa
Allegati:
- Abgasplakette.jpg
- Regolamento Alta Austria divieto A1 Euro 0-1.pdf
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Boll. n. 5 del 13/02/2015
pag.n. 31