Job Act – Novità in materia di lavoro

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Circolare 10/14
Bolzano, lì 19.06.2014
Job Act – Novità in materia di lavoro
Egregio Cliente,
il 16 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione n. 78 del Decreto Legge n. 34 del 20 marzo
2014 (“Job Act” – vedasi ns. Circolare n. 07/14).
Di seguito Vi informiamo in merito alle novità definitive, entrate in vigore il 20 maggio 2014.
1.1
Il contratto di lavoro a termine
Disposizioni in vigore fino al
Disposizioni in vigore dal
20 marzo 2014
20 maggio 2014
Stipulazione del contratto
 La stipulazione del contratto a termine  La Legge n. 78/2014 ha modificato la
era subordinata all’apposizione di una
norma
causale. Le ragioni per l’instaurazione
termine,
del
necessità di apposizione di una
contratto
carattere
potevano
tecnico,
organizzativo o sostitutivo.
essere
di
produttivo,
in
materia
di
eliminando
specifica
causale.
possibile
stipulare
contratti
da
subito
Pertanto
a
la
sarà
contratti
a
termine fino a una durata massima
di
36
mesi,
senza
l’obbligo
di
indicare una causale nel contratto.
Si ritiene, ad ogni modo, che in alcuni
casi (sostituzione di personale p.e.
per maternità, malattia o ferie e per
lavori
stagionali)
sia
comunque
opportuno appore una causale nel
contratto
di
lavoro
a
tempo
determinato
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 Nell’ipotesi del primo rapporto a tempo  Inoltre la legge elimina le attuali
determinato, di durata non superiore a
ipotesi di contratto a termine acausale;
12 mesi, tra un datore di lavoro e un
quindi
lavoratore il contratto poteva essere
determinato potranno essere stipulati
stipulato senza l’apposizione di una
secondo le modalità sopra descritte.
specifica
causale
(c.d.
tutti
i
contratti
a
tempo
contratto
acausale).
Proroga del contratto
 Per il contratto a termine era prevista  La proroga del contratto a termine è
1.1.1
una sola proroga.
ammessa fino ad un massimo di 5
volte, che si sommano alla durata del
contratto originario.
 Per la proroga era necessaria la  La sussistenza delle ragioni oggettive
sussistenza delle ragioni oggettive.
non è più richiesta, in quanto abrogate.
Rimane invece in essere la necessità che la proroga si riferisca alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.
Limiti
La nuova disposizione introduce un limite percentuale generale del 20% dell’organico complessivo in
forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione per la stipulazione di contratti a termine. L’applicazione legale
del limite del 20% avviene soltanto in via subordinata, qualora i CCNL non abbiano disposto diversamente.
Il legislatore introducendo tale limite ha però previsto un’agevolazione per le micro imprese le quali
occupando sino a 5 lavoratori potranno comunque stipulare almeno un contratto a termine.
La violazione del limite legale del 20% fa scattare una sanzione amministrativa a carico del datore di
lavoro. Nel caso si applica il limite percentuale previsto dal contratto collettivo, la sanzione amministrativa
consegue al superamento di tale limite. Le sanzioni amministrative sono suddivise come segue:
 L’Eccedenza del limite del 20% si riferisce ad un solo dipendente
la sanzione ammonta al 20% della retribuzione lorda mensile all’atto dell’assunzione, per ciascun mese
di durata del rapporto di lavoro;
 L’Eccedenza del limite del 20% si riferisce a 2 o più dipendenti
la sanzione ammonta al 50% della retribuzione lorda mensile all’atto dell’assunzione, per ciascun mese
di durata del rapporto di lavoro e per ciascun lavoratore che supera il limite previsto.
Il datore di lavoro che alla data del 20 marzo 2014 abbia in atto rapporti di lavoro a termine che comportino
il superamento del limite del 20% deve mettersi in regola, rientrando nel suddetto limite entro il 31
dicembre 2014. Fino al rientro nell’ambito della soglia legale al datore dal 2015 viene preclusa la possibilità
di stipula di nuovi contratti a tempo determinato.
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1.2
Apprendistato
Per i datori di lavoro i quali occupano meno di 50 dipendenti, in relazione ai contratti di apprendistato, è
prevista la completa abolizione di qualsiasi obbligo da parte dell’azienda di confermare in servizio gli
apprendisti al termine del periodo formativo (cosiddetto obbligo di stabilizzazione), al fine di poter
legittimamente avviare nuovi rapporti di apprendistato.
Per gli apprendistati finalizzati all’acquisizione di una qualifica e di un diploma professionale viene
introdotto una interessante variante, la quale stabilisce che le ore di formazione verranno retribuite nella
misura almeno del 35% rispetto al monte ore complessivo.
La Legge n. 78/2014 prevede inoltre che la formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la
responsabilità dell’azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla
offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di
base e trasversali.
I contratti di apprendistato avviati dal 21 marzo 2014 manterranno l’obbligo della forma scritta con
particolare riferimento al contratto, al patto di prova e la redazione del piano formativo individuale.
Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.
Distinti saluti,
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll
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