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L’apprendistato dopo la Riforma del Lavoro
2014
Come cambia l’apprendistato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 78 del 16 maggio
2014 di conversione del D.L n. 34 del 20 marzo 2014 e gli effetti prodotti sui contratti
stipulati nel periodo di vigenza del citato decreto legge.
L’apprendistato che esce delineato dopo la conversione in Legge del D.L. n. 34 del 20
marzo 2014, ad opera della Legge n. 78 del 16 maggio 2014, nonostante risulti meno
liberalizzato e semplificato rispetto alle intenzioni iniziali del legislatore, presenta
modifiche che vanno analizzate ed approfondite.
Il Piano Formativo Individuale
Innanzitutto rimane l’obbligo datoriale di elaborare il piano formativo individuale - che
era stato eliminato in prima battuta dal Decreto Legge - il quale va redatto in forma
sintetica e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Si sottolinea che la mancanza del PFI è punita con una sanzione amministrativa ed è
diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, e, quindi, sanabile.
La stabilizzazione
Continuando con le modifiche, si segnala che l’art. 2, comma 3 bis del D.Lgs. n. 167 del
14 settembre 2011, vede nuovamente la presenza di obblighi di stabilizzazione per i datori
di lavoro – anche questi eliminati dal D.L. n. 34/2014 e reintrodotti dalla legge di
conversione.
Tuttavia tali obblighi risultano molto meno stringenti rispetto al passato e, infatti, sussistono
solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti e sono stabiliti nella
misura del 20% degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti una nuova assunzione
con contratto di apprendistato.
Si ricorda che dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per:
 recesso durante il periodo di prova;
 dimissioni;
 licenziamento per giusta causa.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale possono individuare limiti diversi e, come chiarito
durante il lavoro al Forum Lavoro 2014, la possibilità di deroga della contrattazione si
estende ad entrambi i limiti, ovvero al limite dei 50 dipendenti ed alla percentuale del 20%.
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Inoltre, rimane ferma la previsione in forza della quale, qualora non sia rispettata la
predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a
quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma
degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Per quanto concerne l’applicabilità dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva per i
datori di lavoro che hanno in forza meno di 50 dipendenti occorre attendere le indicazioni
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di prossima emanazione in quanto,
come è emerso dal Forum Lavoro 2014, se non dovesse intervenire una diversa
interpretazione ministeriale, molte imprese che prima erano sottoposte al limite legale – che
è notoriamente più basso di quello contrattuale – adesso rischierebbero di dover applicare
quest’ultimo, con conseguente evidente penalizzazione.
La retribuzione nell’apprendistato di primo livello
Per quanto concerne l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la
retribuzione può adesso essere determinata conteggiando parzialmente le ore di
formazione le quali dovranno, però, essere retribuite almeno nella misura del 35% del
loro ammontare.
Anche in questo caso il legislatore ha fatto salva l’autonomia della contrattazione collettiva.
Sempre con riferimento all’apprendistato di primo livello, è stata introdotta – previo
intervento di contratti collettivi stipulati da associazioni datoriali e di lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - la possibilità di stipulare
contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ma solo per le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza
scuola-lavoro.
La formazione nell’apprendistato professionalizzante
Nell’apprendistato professionalizzante e di mestiere, il D.L. n. 34/2014 aveva lasciato la
scelta ai datori di lavoro di integrare la formazione aziendale con quella pubblica.
La legge di conversione ha reintrodotto l’obbligo della formazione pubblica
accompagnata dall’obbligo per le Regioni di comunicare al datore di lavoro, entro 45
giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato, la modalità di
svolgimento dell’offerta formativa pubblica – compreso le sedi ed il calendario delle attività
previste – avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si dichiarino
disponibili.
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Il campo di applicazione
L’art. 2-bis del D.L. n. 34/2014, come convertito dalla Legge n. 78/2014, fa salvi tutti
gli effetti prodotti in vigenza del decreto legge, per cui:
 per i contratti instaurati prima del 21 marzo 2014, si applica il D.lgs. n. 167/2011
così com’era prima dell’intervento del D.L. n. 34/2014;
 per i contratti instaurati dal 21 marzo 2014 – data di entrata in vigore del D.L.
n. 34/2014 – sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza del suddetto decreto;
 per i contratti stipulati dal 20 maggio 2014, si applicano le disposizioni del
D.lgs. n. 167/2011 come modificato dalla Legge n. 78/2014.
Norme e prassi
Art. 13, D.Lgs. n. 124/2004
D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011
D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito dalla Legge n.78 del 16 maggio 2014
A cura Cdl
Roberto Cristofaro
Confesercenti Provinciale
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