L’apprendistato dopo la Riforma del Lavoro 2014 Come cambia l’apprendistato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione del D.L n. 34 del 20 marzo 2014 e gli effetti prodotti sui contratti stipulati nel periodo di vigenza del citato decreto legge. L’apprendistato che esce delineato dopo la conversione in Legge del D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, ad opera della Legge n. 78 del 16 maggio 2014, nonostante risulti meno liberalizzato e semplificato rispetto alle intenzioni iniziali del legislatore, presenta modifiche che vanno analizzate ed approfondite. Il Piano Formativo Individuale Innanzitutto rimane l’obbligo datoriale di elaborare il piano formativo individuale - che era stato eliminato in prima battuta dal Decreto Legge - il quale va redatto in forma sintetica e può essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Si sottolinea che la mancanza del PFI è punita con una sanzione amministrativa ed è diffidabile ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, e, quindi, sanabile. La stabilizzazione Continuando con le modifiche, si segnala che l’art. 2, comma 3 bis del D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, vede nuovamente la presenza di obblighi di stabilizzazione per i datori di lavoro – anche questi eliminati dal D.L. n. 34/2014 e reintrodotti dalla legge di conversione. Tuttavia tali obblighi risultano molto meno stringenti rispetto al passato e, infatti, sussistono solo per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti e sono stabiliti nella misura del 20% degli apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti una nuova assunzione con contratto di apprendistato. Si ricorda che dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per: recesso durante il periodo di prova; dimissioni; licenziamento per giusta causa. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono individuare limiti diversi e, come chiarito durante il lavoro al Forum Lavoro 2014, la possibilità di deroga della contrattazione si estende ad entrambi i limiti, ovvero al limite dei 50 dipendenti ed alla percentuale del 20%. Conf. Se. Sa. srl Via San Leonardo, 120 – Traversa Migliaro 84131 Salerno Tel. 089/251891 fax 089/220047 email conf.se.salerno@tiscali.it PEC: confesercentiservizisa@ticertifica.it P.IVA 03817890654 Inoltre, rimane ferma la previsione in forza della quale, qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto. Per quanto concerne l’applicabilità dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva per i datori di lavoro che hanno in forza meno di 50 dipendenti occorre attendere le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di prossima emanazione in quanto, come è emerso dal Forum Lavoro 2014, se non dovesse intervenire una diversa interpretazione ministeriale, molte imprese che prima erano sottoposte al limite legale – che è notoriamente più basso di quello contrattuale – adesso rischierebbero di dover applicare quest’ultimo, con conseguente evidente penalizzazione. La retribuzione nell’apprendistato di primo livello Per quanto concerne l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, la retribuzione può adesso essere determinata conteggiando parzialmente le ore di formazione le quali dovranno, però, essere retribuite almeno nella misura del 35% del loro ammontare. Anche in questo caso il legislatore ha fatto salva l’autonomia della contrattazione collettiva. Sempre con riferimento all’apprendistato di primo livello, è stata introdotta – previo intervento di contratti collettivi stipulati da associazioni datoriali e di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - la possibilità di stipulare contratti a termine per lo svolgimento di attività stagionali, ma solo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro. La formazione nell’apprendistato professionalizzante Nell’apprendistato professionalizzante e di mestiere, il D.L. n. 34/2014 aveva lasciato la scelta ai datori di lavoro di integrare la formazione aziendale con quella pubblica. La legge di conversione ha reintrodotto l’obbligo della formazione pubblica accompagnata dall’obbligo per le Regioni di comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di apprendistato, la modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica – compreso le sedi ed il calendario delle attività previste – avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si dichiarino disponibili. Conf. Se. Sa. srl Via San Leonardo, 120 – Traversa Migliaro 84131 Salerno Tel. 089/251891 fax 089/220047 email conf.se.salerno@tiscali.it PEC: confesercentiservizisa@ticertifica.it P.IVA 03817890654 Il campo di applicazione L’art. 2-bis del D.L. n. 34/2014, come convertito dalla Legge n. 78/2014, fa salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza del decreto legge, per cui: per i contratti instaurati prima del 21 marzo 2014, si applica il D.lgs. n. 167/2011 così com’era prima dell’intervento del D.L. n. 34/2014; per i contratti instaurati dal 21 marzo 2014 – data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 – sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza del suddetto decreto; per i contratti stipulati dal 20 maggio 2014, si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 167/2011 come modificato dalla Legge n. 78/2014. Norme e prassi Art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 D.Lgs. n. 167 del 14 settembre 2011 D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito dalla Legge n.78 del 16 maggio 2014 A cura Cdl Roberto Cristofaro Confesercenti Provinciale Conf. Se. Sa. srl Via San Leonardo, 120 – Traversa Migliaro 84131 Salerno Tel. 089/251891 fax 089/220047 email conf.se.salerno@tiscali.it PEC: confesercentiservizisa@ticertifica.it P.IVA 03817890654
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