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n. 022 - MAGGIO 2014
OBBLIGO DI REDAZIONE
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI
ANCHE COSTITUITE DA SOLI VOLONTARI
RISPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI IN DATA 27.03.2014
AD UN INTERPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
CRONOMETRISTI PER CONOSCERE IL PARERE IN MERITO
ALL’OBBLIGATORIETÀ DELLA REDAZIONE DEL DVR AI SENSI
DELL’ART. 17 co. 1 lett a) ex D.Lgs. 81/08
Dott. Ing. L. DI COSMO
- Consulente del Gruppo 2G Management
Consulting
- Responsabile della divisione “Consulenza
per le Associazioni Sportive”
- Esperto di norme sulla Salute e Sicurezza
nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
Dott. Ing. G. GAETANI
- Direttore Generale Gruppo 2G
Management Consulting
- Esperto di Organizzazioni Aziendali
Complesse
- Progettista di “Modelli 231”
- Componente di Organismi di Vigilanza
per “Modelli 231”
- Responsabile settore di lavoro di
“Ingegneria Forense”
1. INTRODUZIONE
Le Società o Associazioni Sportive sono soggetti tanto
all’ordinamento dello Stato che all’ordinamento sportivo e
pertanto agli obblighi e doveri che derivano dalle regole
sportive si affiancano quelli derivanti dalle Leggi dello Stato.
In questo contesto la disciplina delle Società Sportive non
differisce da quella delle “società” ordinarie e pertanto
saranno applicabili i comuni principi di responsabilità penale
e civile.
Vogliamo qui affrontare la responsabilità delle Associazioni
Sportive relative alla “tutela della salute e sucurezza nei luoghi
di lavoro” anche in riferimento alla risposta della Commissione
per gli Interpelli del Ministero del Lavoro del 27.03.2014.
2. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
(D.Lgs. 81/08)
L’Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità
(es. Calcio, Pallacanestro, Pallavolo ecc.) dalla sua struttura
gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è
soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve
individuare e valutare i rischi connessi ai processi di
supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo
occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione
materiali, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti,
di manutenzione locali, attrezzature e impianti sportivi, ecc.) negli
specifici “luoghi di lavoro” sede dell’Associazione Sportiva
e/o altri luoghi di svolgimento delle attività (es. piste da sci
gestite da altri, palestre gestite dalle scuole, ecc.).
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Si tratta quindi di individuare e valutare i rischi complementari
all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di
allenamento.
TUTELA “AMBIENTALE” PER GARANTIRE
LA MASSIMA PRESTAZIONE SPORTIVA
MA LE PRESTAZIONI SPORTIVE
DI OGNI SINGOLO ATLETA
SONO DA CONSIDERARSI AL DI FUORI
DEL D.LGS. 81/08 s.m.i.
Le principali norme cogenti che impattano sulla sicurezza nei
luoghi in cui si praticano le attività sportive sono
essenzialmente due:
− Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi (D.M. Interno 18.3.1996 integrato dal D.M.
6.6.2005);
− Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08 del 9 aprile 2008 integrato e corretto dal D.Lgs. 106/09
del 3 agosto 2009).
Già in una nota del 6 settembre 2010 pubblicata tra le FAQ del
sito del Ministero del Lavoro si ha una presa di posizione
ufficiale in merito all’applicabilità delle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nelle società sportive.
“…In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia
definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal
D.Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell’art. 2, nonché del campo
di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i
settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non
profit in generale e pertanto anche le associazioni o società
sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del
decreto in esame...”
favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i
soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni cui all’articolo 21 del presente
decreto”…”
Alla luce di questo la Commissione per gli Interpelli del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che il
regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria
attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso
spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla
Legge n. 398/1991 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, sia
quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all’articolo
2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n.
81/2008 dispone l’applicazione dell’art. 21.
Inoltre, è opportuno evidenziare che, l’art. 3 comma 12-bis del
decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui
sopra svolgano la loro “…prestazione nell’ambito di
un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire
al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti dei quali è chiamato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove
ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra
la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano
nell’ambito della medesima organizzazione...”.
Il 27.04.2014 la Commissione per gli Interpelli del Ministero
del lavoro ha ribadito che: “…Al riguardo va premesso che l’art.
2, comma 1 lett a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la
“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari”. Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis
riporta che “nei confronti dei volontari di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio
civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontanea
mente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in
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Ritornando alle norme cogenti che impattano sulla sicurezza si
precisa che l’obbligo di conformità del D.M. Interno del 18.03.1966
integrato dal D.M. 06.06.2005 è di competenza del “proprietario”
dell’impianto sportivo che deve comunque garantire al
“Gestore” dello stesso (nel caso in cui si tratta di “figure
giuridiche” diverse) la tracciabilità di tutta la documentazione
relativa alla conformità legislativa della struttura e degli
annessi impianti (es. agibilità, dichiarazione di conformità degli
impianti, denunce e verifica degli impianti di messa a terra e
scariche atmosferiche,…). Tale documentazione deve essere
inoltre resa disponibile in fase di “audit” iniziale e periodico della
sicurezza da parte del gestore.
La seconda norma cogente (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) è di
competenza del Gestore e/o dell’Associazione Sportiva che
deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. L’art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. al paragrafo 1 così recita: “Il
presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio”. Lo stesso art. 3
nel prosieguo individua attività specifiche che, sulla base di
“… particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla
peculiarità organizzativa …”, richiedono una applicazione nel
rispetto anche di altre leggi e/o decreti. Poiché in questo
articolo non vengono citate le attività sportive ad esse si
applicano unicamente gli articoli del D.Lgs. 81/08 s.m.i..
2.1 OBBLIGHI
In ORDINE CRONOLOGICO questi sono gli obblighi che
devono essere assolti dalle Associazioni Sportive nell’ambito
del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
2.1.1 Individuazione del “Datore di Lavoro” nella figura del
Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal
Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione
della specifica organizzazione.
Con il termine DATORE DI LAVORO l’art. 2 comma b del D.Lgs.
81/08 s.m.i. così recita: “datore di lavoro”: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
2.1.2 Designazione del “Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione che può identificarsi anche con il
“Datore di Lavoro”. L’art. 2 comma f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. così
recita: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione”: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal
Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
2.1.3 Individuazione dei Preposti nelle persone che
sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano la corretta
esecuzione. Ad esempio l’allenatore e/o l’istruttore è un
preposto.
2.1.4 Individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive”
delle Associazioni Sportive ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs.
81/08 s.m.i. L’art. 2 comma a del D.Lgs. 81/08 così recita:
“lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari…
LO SPORT È ARTE
2.1.4.1 I Lavoratori possono essere dipendenti,
(istruttori/allenatori,…), ovvero lavoratori subordinati, atleti
dilettanti (subordinati di fatto) e volontari.
2.1.4.2 Nell’ambito delle società sportive esiste anche il
lavoratore che opera come “attività di volontariato”. L’attività
di volontariato è disciplinata dalla legge 266/91 (legge quadro sul
volontario) la quale prevede all’art. 2 che “..per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà”.
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2.1.4.3. Il comma successivo così recita: “l’attività di volontariato
non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse”.
Il Dott. R. GUARINIELLO della Procura della Repubblica di
Torino chiarisce che il testo emergente dalle modifiche
introdotte dal D.Lgs. 106/09 divide i volontari in due categorie:
• Alla prima categoria appartengono i volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che
sono equiparati a lavoratori;
• Alla seconda categoria appartengono i volontari di cui
alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e i volontari che
effettuano servizio civile che sono equiparati a
lavoratori autonomi.
2.1.4.4. Pertanto il Volontario di una Associazione Sportiva è
un SOGGETTO OBBLIGATO (ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
81/08 s.m.i.) e quindi non SOGGETTO A TUTELA. L’unica
“tutela” è data dall’art. 3 comma 12 bis.
2.1.4.5. L’articolo prevede che “ove il volontario svolga la
propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività”.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività
che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazio-ne.
2.1.5 Elezione interna del “Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o
“comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08
s.m.i.
2.1.8 Valutazione dei Rischi e redazione del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR). Ai sensi dell’art. 29 comma 1 “… il
Datore di Lavoro (DL) effettua la valutazione ed elabora il
documento …” (DVR) ma al comma 5 si precisa che “…i
datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione del rischio di cui al presente articolo sulla base
delle procedure standardizzate…”.
Ai fini della determinazione del numero dei lavoratori si vede l’art.
4 del D.Lgs. 81/08 in sui si precisa che: ”…ai fini della
determinazione del NUMERO dal quale il presente D.Lgs. fa
discendere particolari obblighi non sono computati: i
collaboratori familiari, i tirocinanti, gli allievi di istituti e
università, i lavoratori assunti con contratto a t.d. per
sostituzioni, i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali
di tipo accessorio, i lavoratori di cui alla legge n. 877 del
18.12.1973, i volontari, i lavoratori utilizzati nei lavori
socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori
coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto … ove la loro
attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del
committente, i lavoratori in prova.
2.1.9 Messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature,
impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.)
2.1.10 Informazione, formazione e addestramento degli
operatori addetti alle attività sportive.
2.2.
OPERATIVITÀ
2.2.1 Prima di avviare le attività per assolvere agli obblighi
legislativi è importante conoscere TUTTE le norme cogenti e/o
volontarie che interessano la specifica Associazione Sportiva
e che possono quindi impattare sulla redazione del DVR e prima
ancora sulla valutazione dei rischi. Si ricorda che il Responsabile
dell’Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza
o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043
e 2050 del Codice Civile ed è quindi personalmente
responsabile della tutela di tutte le persone presenti
nell’impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti
(definiti con il D.M. 17.12.2004).
2.1.6 Eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione
della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta
2.1.7 Individuazione dei soggetti con compiti speciali: “primo
soccorso”, “gestione emergenze”, “addetti antincendio”
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2.2.2 Ad ESEMPIO nel settore degli sport invernali c’è il D.M.
20.12.2005 relativo alla “segnaletica che deve essere apposta
nelle aree sciabili attrezzate” e c’è la “legge sulla Sicurezza
delle Piste” approvata il 14.01.2009 dal Consiglio Regionale
del Piemonte; per le discipline sportive che si svolgono in
ambienti confinati (palestre) si veda la “Linea Guida per la
tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del
Ministero della Sanità (2001)”; per l’arrampicata sportiva le
norme relative ai dispositivi anticaduta, agli assorbitori di
energia, ai DPI contro le cadute dall’alto (UNI EN
353/355/358/365…); per gli sport in piscina si veda la norma
relativa ai “requisiti degli impianti di circolazione, trattamento,
disinfezione e qualità delle acque di piscina”, “requisiti di
sicurezza delle attrezzature”, “requisiti di sicurezza per
immersione” ecc.(tutte norme UNI EN …); ecc.
Se il GESTORE si avvale di lavoratori subordinati e/o
subordinati di fatto e/o lavoratori autonomi deve assolvere
agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Per le Associazioni
Sportive che utilizzano palestre e/o impianti durante l’attività
di preparazione, allenamento e agonismo il GESTORE deve
predisporre una gestione documentale di prerequisiti ai
luoghi, alle attrezzature nonché ai rischi residui.
Il GESTORE deve utilizzare le indicazioni di cui
all’art. 26 (come minimo comma 1 e 2) del D.Lgs.
81/08 s.m.i.: “INFORMATIVA DI COOPERAZIONE E
COORDINAMENTO”.
2.2.3 Dopo la raccolta di tutte le norme si deve procedere a
valutare la specificità dell’Associazione Sportiva (luoghi di
attività/lavoro al chiuso e all’aperto, processo di erogazione
dell’attività sportiva, coinvolgimento di atleti dilettanti, presenza o
meno di spettatori, automezzi per spostamenti, attrezzature
specifiche ecc.).
Al termine di questa valutazione si possono elencare i fattori
di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché
definire i fattori ergonomici, organizzativi e gestionali da
sviluppare per garantire la sicurezza non solo degli stessi
lavoratori ma anche delle terze parti interessate.
3. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
(D.Lgs. 231/01)
3.1 Le Associazioni Sportive sono assoggettate anche al
D.Lgs. 231/01 relativo alla “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle perrsone giuridiche, della società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridiche”.
Il decreto contempla la responsabilità amministrativa per
eventuali reati commessi da chi riveste una posizione di vertice
o da un suo dipendente nell’interesse e/o ventaggio
dell’Associazione stessa.
3.2 Pur essendo stato emesso da 10anni l’applicazione del D.Lgs.
231/01 è ancora una novità nell’ambito delle società sportive. Nel
mondo dello sport sono ben noti alcuni esempi di reati
societari come il falso in bilancio, i danni contro la pubblica
amministrazione, la corruzione di pubblico ufficiale o
incaricati di pubblico servizio e i reati societari.
In particolare nell’ambito di una società sportiva risultano essere
applicabili i seguenti reati previsti dal D.Lgs. 231/01:
3.2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. 231/01):
• Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno
dello Stato;
• Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravate per il conseguimento di
erogazioni pubbliche;
• Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d’ufficio;
• Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio.
3.2.2 Reati commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza
sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/01):
• Art. 589 c.p. - Omicidio colposo;
• Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose;
2.2.4 Il Documento di Valutazione dei Rischi con relativi
allegati è una opportuna e idonea formalizzazione di quanto
descritto precedentemente.
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3.2.3 Reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01):
• Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;
• Art. 2622 comm. 1 e 3 - False comunicazioni sociali in danno
della società, dei soci o dei creditori.
3.3 Nel settore calcistico, in seguito agli ultimi sviluppi, la
procura federale sulla Giustizia sportiva ha sottolineato la
necessità di un modello di organizzazione e gestione come
strumento a disposizione delle società in analogia con quanto
previsto dal “modello 231” per attuare le azioni preventive e
correttive al fine di attenuare la responsabilità oggettiva
dell’ente.
Alcune importani società sportive in analogia con quanto richiesto
dal modello 231 si sono dotate di un codice etico interno e hanno
nominato un Organismo di Vigilanza che vigili sull’attuazione,
implementazione e aggiornamento del modello.
3.4 La conformità ai requisiti del D.Lgs. 231/01 non è
obbligatoria ma in caso di reato contestato all’Associazione
Sportiva, la stessa ha l’obbligo di provare che il reato
contestato non sia ad essa ascrivibile.
3.5 In sostanza il regime di reponsabilità è inquadrato in base
all’inversione dell’onere della prova. In paticolare l’art. 6 del
D.Lgs. 231/01 prevede che se il reato è commesso da soggetti
in posizione apicale (amministratori e dirigenti) è necessario
che l’Associazione provi che sono stati comunque adottati
modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a
prevenire reati della specie poi verificatasi.
3.6 Risulta qundi necessario, anche se non obbligatorio, per
l’Associazione dotarsi di un modello di organizzazione,
gestione e controllo cartterizzato da criteri di efficienza,
praticabilità e funzionalità ragionevolmente in grado di
limitare le pobabilità di commissione di reati ricompresi
nell’area di rischio legata all’attività dell’Associazione
Sportiva.
3.7 Il “MODELLO 231” mira ad impedire la commissione dei reati
presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01. Le caratteristiche del
“MODELLO 231” sono costituite dalla individuazione delle
attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, dalla
previsione di specifici protocolli diretti a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Associazione
Sportiva in relazione a prevenire, dalla previsione di obblighi di
informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del “MODELLO 231”,
dalla introduzione di un sistema discipinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
“MODELLO 231”, dalla nomina di uno specifico organismo
dell’Azienda dotato di autonomia finanziaria, di autonomi
poteri, di iniziativa e di controllo, responsabile della Vigilanza
sul funzionamento del “MODELLO 231” (Organismo di
Vigilanza).
4. PROPOSTA DEL GRUPPO 2G
L’attività del Gruppo 2G Management Consulting (costituito ad
oggi da 32 consulenti) è caratterizzata da una “divisione
consulenziale” dedicata alle problematiche delle Associazioni Sportive sia rispetto alla loro organizzazione e gestione
che rispetto a problematiche giuridiche-tecniche come quelle
relative alla “tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro” e alla “responsabilità amministrativa della società per
reati commessi nel suo interesse o vantaggio”.
In questi ultimi anni il Gruppo 2G ha realizzato sistemi sulla
“sicurezza” per decine di società sportive e ha realizzato un
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del
D. Lgs. 231/01 per una Società Sportiva.
L’attività del Gruppo 2G è caratterizzata dall’effettuazione di una
valutazione preliminare dell’Associazione Sportiva attraverso
un incontro con la Direzione per valutare i processi di
erogazione dei servizi sportivi e quindi individuare i punti
critici che devono essere risolti.
Al termine di questa attività si procederà alla redazione di un
documento che costituirà argomento di analisi e discussione
delle problematiche riscontrate.
Successivamente verrà presentato un progetto per le attività
che saranno condotte al fine di dare concrete soluzioni alle
problematiche.
Se volete fissare un appuntamento con i nostri
esperti di progettazione dei modelli
organizzativi per le Associazioni Sportive (in
particolare per l’applicazione del D.Lgs. 81/08
e del D. Lgs. 231/01) e quindi per un check up
gratuito potete contattare il ns. Ufficio
Marketing:
Sig.ra Cristina Gagliardo
Tel. 011 505062 - Fax 011 504660
e-mail: gruppo2gmarketing@gruppo2g.com
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