Principali elementi della normativa applicabile al settore dei medicinali veterinari Dr. Mauro Spedaliere DLgs 193/2006 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari. D.L.gs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali. D.M. 28 luglio 2009 - Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario Reg. 1950/2006 CE - elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi DECRETO 1 dicembre 2008, n. 5686 Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.lgs. 193/2006” e della modulistica necessaria.... Reg. 504/2008 CE - metodi di identificazione degli equidi D.Lgs. 193/2006 Il codice comunitario dei medicinali veterinari comprende l'insieme delle disposizioni esistenti in materia di produzione, di presentazione sul mercato, di distribuzione e di utilizzazione dei medicinali veterinari FARMACOSORVEGLIANZA E’ l’attività di controllo sulla produzione, sulla distribuzione e l'impiego dei medicinali veterinari, comprese le premiscele medicate destinate all’ inserimento negli alimenti zootecnici contenenti sostanze farmacologiche. FARMACOVIGILANZA E’ l’insieme delle attività di verifica volte a monitorare, valutare, migliorare la SICUREZZA e l’EFFICACIA del medicinale veterinario, dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio, durante l’impiego nella pratica clinica FARMACOSORVEGLIANZA Ministero della Salute Servizi Veterinari regionali NAS ASL (Servizio Veterinario e Farmaceutico) FARMACOSORVEGLIANZA ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTE DALLE ASL Controllo presso i titolari degli impianti di cura Controllo presso gli impianti di allevamento o custodia di animali produttori di alimenti Controllo presso gli impianti di allevamento o custodia di animali NON produttori di alimenti Controllo delle ricette e delle richieste di fornitura D.Lgs. 193/2006 alcune definizioni MEDICINALE VETERINARIO: 1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprieta' curative e profilattiche delle malattie animali; 2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo' essere usata sull'animale o somministrata all'animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi medica; SOSTANZA: 1) 2) 3) 4) ogni materia indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere: umana, come il sangue ed i suoi derivati; animale,come microrganismi, animali interi, parti di organi, secrezioni...ecc. vegetale, come microrganismi, piante, parti di piante, ...ecc. chimica, come elementi, materie chimiche naturali e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi; D.Lgs. 193/2006 alcune definizioni PREMISCELA PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva fabbricazione di alimenti medicamentosi; ALIMENTO MEDICAMENTOSO: qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento preparata prima della sua immissione in commercio... MEDICINALE VETERINARIO OMEOPATICO: ogni medicinale veterinario ottenuto da sostanze denominate materiali di partenza omeopatici secondo un processo di fabbricazione omeopatico descritto dalla Farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee attualmente utilizzate ufficialmente dagli Stati membri. Un medicinale veterinario omeopatico puo' contenere piu' materiali di partenza; D.Lgs. 193/2006 alcune definizioni USO IMPROPRIO: l'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario D.L.gs. 158/2006 TRATTAMENTO ILLECITO: l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o a condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti CAMPO DI APPLICAZIONE Il D.Lgs. 193/2006 si applica a : Ai medicinali veterinari, incluse le premiscele medicate Ai medicinali veterinari omeopatici In caso di dubbio interpretativo sulla appartenenza di un prodotto a categorie diverse si applica il D.Lgs. 193/06 ( sono semplificate alcune procedure autorizzative per l’immisione al commercio ) ESCLUSIONI Il D.Lgs. 193/2006 non si applica a : • • • • • • alimenti medicamentosi di cui al D.Lgs. 90/93 vaccini stabulogeni ed autovaccini di cui al D.L. 17\03\94 n.287 medicinali contenenti isotopi radioattivi additivi di cui al reg. CEE 1831\ 2003 medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo gas anestetici Fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione, fornitura e somministrazione, non si applica: • Ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione specifica ( formula magistrale ) • Ai farmaci officinali = ( preparati in farmacia e destinati all’utente finale) Utilizzo di medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro Quando la situazione sanitaria lo richiede, il Ministero della salute puo' autorizzare l'immissione in commercio o la somministrazione agli animali di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie. Medicinali veterinari Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza avere ottenuto l’A.I.C. (Autorizzazione all’immissione in commercio) Un medicinale veterinario è autorizzato all’immissione in commercio per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti solo se contiene sostanze attive che figurano nell’allegato al Reg. (UE) n. 37/2010 (concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale) PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER NUOVI MEDICINALI VETERINARI NAZIONALE MUTUO RICONOSCIMENTO DECENTRATA (medicinali già autorizzati in un altro paese UE ) ( richiesta simultanea in più paesi UE ) CENTRALIZZATA Per le prime tre procedure le autorizzazioni all'immissione in commercio vengono rilasciate dal Ministero della Salute a norma del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, per l'ultima procedura l'autorizzazione all'immissione in commercio viene rilasciata dalla Comunità Europea,ai sensi del regolamento (CE) n. 76/2004. Medicinali Veterinari Confezionamento Primario (a diretto contatto con il medicinale): blister, busta, bottiglia… Esterni (imballaggio): scatola, busta vengono approvati dal Ministero della Salute Etichettatura ovvero indicazioni da riportarsi: Indicazione, dosaggio e forma farmaceutica Composizione quali-quantitativa Numero di lotto / Data di scadenza Specie animale a cui il medicinale è destinato, via di somministrazione Tempo di attesa Dicitura “per uso veterinario” Se del caso “da vendere solo dietro prescrizione medico veterinaria” segue regime di dispensazione RNRT –RR – RNR Medicinali Veterinari Foglietto illustrativo Talune indicazioni da riportarsi: Indicazione, dosaggio e forma farmaceutica Composizione quali-quantitativa Indicazioni terapeutiche Controindicazioni ed eventuali effetti collaterali Specie animale a cui il medicinale è destinato, via di somministrazione Tempo di attesa anche quando è nullo Eventuali precauzioni per la conservazione Riassunto delle caratteristiche CORRETTA CONSERVAZIONE DEI MEDICINALI I medicinali devono essere conservati nel rispetto delle indicazioni previste nell’AIC : esempi: • “Non conservare al di sopra di 30°C” • Non conservare al di sopra di 25°C”, • “Conservare tra 2°C e 8°C” • “Non congelare né mettere in frigorifero” • “Sotto zero – conservare nel freezer” ...o altre variazioni del “confezionamento primario” non sono accettabili i “travasi” di medicinali da fiale monouso a flaconcini a tappo perforabile vuoti. CONSERVAZIONE MEDICINALI La conservazione deve essere sempre rispettosa di quanto indicato in etichetta e, in ogni caso, bisogna avere particolare attenzione a: temperature di stoccaggio umidità esposizione alla luce solare contatto diretto con muri MEDICINALI A TEMPERATURA “CONTROLLATA” frigorifero molto sporco senza chiusura dello scomparto del ghiaccio e troppo pieno di medicinali frigorifero troppo freddo; i flaconi posti più in basso tendono a congelare sarebbe auspicabile l’utilizzo di un termometro “a massima e minima” in modo da poter monitorare le oscillazioni di temperatura QUELLO CHE NON VORREMMO MAI VEDERE... Divieto di uso di medicinali veterinari non autorizzati E' vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti delle sperimentazioni di medicinali veterinari di cui all'articolo 12, comma 3, lettera j)autorizzate conformemente alla normativa vigente. E' vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati. BANCA DATI FARMACI MINISTERO SALUTE http://www.salute.gov.it/farmaciVetWeb/FarmaciVetServlet MEDICINALI OMEOPATICI La maggior parte degli omeopatici utilizzati nella pratica veterinaria sono per uso umano e comunque privi di indicazioni terapeutiche e di A.I.C*., pertanto, fino a oggi erano da considerarsi sistematicamente come prodotti in deroga. La nota del MinSal del 29/03/2011 apre uno spiraglio alla possibilità di utilizzo degli omeopatici anche senza l’innesco della “cascata” , in pratica si ammette che la scelta terapeutica venga indirizzata fin dall’inizio all'impiego di medicinali omeopatici veterinari, nonostante la presenza di medicinali veterinari allopatici già autorizzati. Novembre 2012 Engystol e Chelidonium Homaccord sono i primi medicinali omeopatici ad avere ottenuto dal Ministero della Salute italiano l’autorizzazione alla commercializzazione * ne è possibile la commercializzazione fino al 31/12/2014 CAMPIONI GRATUITI Devono essere consegnati previa compilazione di opportuna documentazione di consegna*, esclusivamente ad un medico veterinario iscritto all'albo professionale. deve esserci sempre questa scritta: Limite max: 10 campioni/anno/veterinario per ciascuna forma farmaceutica e concentrazione ( nei 3 anni successivi alla prima commercializzazione del prodotto). Per i prodotti gia’ in commercio da oltre 3 anni, max 10 campioni in toto x ditta Unitamente al campione deve essere sempre consegnato il riassunto delle caratteristiche del prodotto redatto secondo le linee guida vigenti adottate in sede comunitaria. * se destinato ad animali DPA deve riportare il n. di lotto MODALITA' PER LA DISPENSAZIONE DEI MEDICINALI IN CASO DI TERAPIA D'URGENZA Il farmacista può, se il medicinale veterinario prescritto non e‘ immediatamente disponibile, consegnarne uno corrispondente purche' analogo a quello prescritto per: composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti specie di destinazione previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione da formalizzarsi per iscritto al farmacista entro 5 giorni MEDICINALI AD USO ESCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO D.M. 28 luglio 2009 Si tratta di medicinali veterinari che richiedono speciali accorgimenti e specifiche competenze ai fini della loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi. a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalita' abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori;* d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunomodulatori iniettabili; f) specialita' medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici;* i) beta-agonisti. *Per questi farmaci, oltre la somministrazione anche l’approvvigionamento e la detenzione sono esclusivamente riservati al medico veterinario MEDICINALI AD USO ESCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO D.M. 28 luglio 2009 Ribadisce quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del D.L.gs 158/2006: testosterone, progesterone o derivati, sostanze (ß)-agoniste, estradiolo-17 beta e suoi derivati, sostanze ad azione estrogena diverse dall'estradiolo-17 beta e dai suoi derivati sotto forma di esteri, androgena o gestagena Sarebbe stato altrettanto opportuno ribadire che anche per i trattamenti immunizzanti (così come previsto dall’art. 65 del Regolamento di Polizia Veterinaria) esiste una riserva nell’uso a favore dei medici veterinari. ALTRI MEDICINALI AD USO ESCLUSIVO DEL MEDICO VETERINARIO Successivamente il Ministero della Salute ha emanato un Comunicato con il quale ha inteso ricomprendere nella categoria degli “anestetici generali”, ai fini della riserva di detenzione e dell’uso di questi medicinali, anche quelli contenenti alcune sostanze ad effetto alfa-2 adrenergico ed alfa-agonista. LISTA LA PRESCRIZIONE DEL FARMACO VETERINARIO PRESCRIZIONE D.L.gs n. 193/06 art. 1 (definizioni) lettera u) Prescrizione veterinaria: ogni prescrizione di medicinali veterinari rilasciata da un medico veterinario conformemente alla normativa nazionale vigente Vedi anche il T.U.L.L.S.S. Regio Decreto n. 1265/34 ( art. 167 per indicazioni su RNR ) PRESCRIZIONE CODICE DEONTOLOGICO Art. 51 – Prescrizioni – Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa. E’ obbligo del Medico veterinario ottemperare ai doveri di informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza. PRESCRIZIONE Le prescrizioni devono essere Leggibili scritte con mezzi indelebili complete dei dati obbligatori: 1.proprietario/ detentore degli animali 2.Dose, via di somministrazione, tempo 3.Indicazione della specie (All.III D.L.gs 193/06) 4.Data e firma TULLSS RD n. 1265/34 art. 167 PRESCRIZIONE DI MEDICINALI VETERINARI principi essenziali da rispettare: Il medico veterinario all’atto della prescrizione di un farmaco deve utilizzare correttamente la specifica ricetta indicata nell’AIC. Il farmacista non è tenuto alla spedizione di una ricetta formalmente non conforme alla normativa specifica o non completa in ogni sua parte I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari, devono limitarne la quantita' al minimo necessario per il trattamento o la terapia. PRESCRIZIONE DI MEDICINALI VETERINARI il medico veterinario non può mai né prescrivere né usare: o i medicinali veterinari non registrati nella UE o i medicinali umani non registrati in Italia o i medicinali umani utilizzabili solo dallo specialista (NB: non “prescrivibili”) o le sostanze farmacologicamente attive ANTIBATTERICI RISERVATI ALL’USO OSPEDALIERO RICETTA VETERINARIA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA ASL farmacista allevatore validità: 10 giorni lavorativi (veterinario) RNRT Deve essere conforme al modello ( All. III D.Lgs. 193/2006 ) - med.vet. con regime di dispensazione RNRT (contenenti determinate sostanze e generalmente prescrivibili per la terapia di animali destinati alla produzione di alimenti - per animali da affezione quando la confezione indica che è anche o espressamente destinato ad animali produttori di alimenti RICETTA VETERINARIA NON RIPETIBILE IN TRIPLICE COPIA obbligatoria anche per: uso in deroga per animali DPA uso in deroga per animali non DPA quando si prescrivono farmaci destinati a DPA alcuni omeopatici su animali DPA scorte ( allevatore, veterinario ) relative a qualunque farmaco prescrivibile con qualsiasi tipo di ricetta approvvigionamento di gas medicali RTC PER SCORTA La richiesta di fornitura • in quanto non riferita ad un determinato soggetto animale, per il quale si prescrive una determinata terapia, con determinate dosi e durata di impiego, • non può essere confusa con la ricetta veterinaria, • così come l’eventuale inadempienza alle norme concernenti la richiesta di fornitura non può essere sanzionata come violazione in materia di prescrizione medica. RNRT -FINALITÀ Consentire il controllo sull’utilizzo del farmaco in allevamento ai fini della sicurezza Verificare l’uso appropriato Monitorare il consumo Impedire il mercato illecito Valutare l’impatto ambientale Confronto con le molecole usate in terapia umana COMPILAZIONE DELLA RICETTA Il rispetto dei formalismi previsti per la redazione della prescrizione è, innanzi tutto, una premessa indispensabile per rendere pienamente efficace e spedibile la ricetta. In caso di prescrizione non redatta secondo le necessarie modalità il farmacista è tenuto a rifiutare la spedizione della ricetta Ne potrebbero derivare possibili e conseguenti “ritardi di terapia “ imputabili all’errore o alla non completezza della prescrizione del medico veterinario responsabile PUNTI ESSENZIALI Di seguito vengono date alcune indicazioni sui punti corrispondenti a quelli più frequentemente individuati come critici dal personale addetto ai controlli e alla registrazione delle ricette nei programmi informatizzati, operazione quest’ultima che può risultare oltremodo indaginosa allorquando non vengano rispettate le norme essenziali per una corretta compilazione. nome e cognome del veterinario; indirizzo /ASL di residenza del veterinario; n. di iscrizione all'albo proprietario dell'animale (nome e cognome); indirizzo del proprietario dell'animale non il timbro della struttura!! codice di allevamento ove previsto indicare, barrando le caselle se il farmaco o i farmaci sono per scorta di impianto o per scorta propria timbro personale; data di redazione; firma del veterinario prescrittore. nome del farmaco; confezionamento; posologia e durata del trattamento; tempo di sospensione ove previsto; non il timbro della struttura!! ? specie dell'animale e ogni volta che è possibile, identificazione singola DESTINATARIO DELLA FORNITURA “proprietario degli animali” Il campo va riempito con l’indicazione del detentore, anche temporaneo, degli stessi il quale può corrispondere a persona fisica o giuridica responsabile del trattamento prescritto il cui indirizzo deve coincidere con il luogo di detenzione fisica degli animali. DESTINATARIO DELLA FORNITURA Nel caso di forniture per scorta l’indirizzo da indicare deve sempre coincidere con quello di detenzione dei medicinali sia nel caso di impianti(allevamenti, ambulatori, canili, ecc.) che nel caso di veterinari che svolgono la propria attivita' professionale indipendentemente dall'esistenza di strutture (art. 85, D.lgs. 193/06). DESTINATARIO DELLA FORNITURA “codice di allevamento” Requisito essenziale per la spedibilità della ricetta è, senz’altro, l’indicazione univoca dell’allevamento per tutte le specie animali produttrici di alimenti. Nota del Ministero della Salute prot.600.11/24320/AG118/706 del 07/02/2002 “Indicazione del codice di allevamento su ricette medico veterinarie non ripetibili in triplice copia.”: .......Per quanto riguarda le prescrizioni destinate a specie animali che non rientrano negli obblighi previsti dal D.P.R. n° 317 del 30 aprile 1996, in assenza di eventuali ulteriori obblighi previsti da specifiche norme regionali, è comunque obbligatorio indicare inequivocabilmente l'esatta dislocazione sul territorio (Via, Fraz., Comune, Prov., A.S.L.) dell'allevamento in cui vengono utilizzati i medicinali oggetto di prescrizione.... DESTINATARIO DELLA FORNITURA “codice di allevamento” * autoconsumo Per consentire l’identificazione univoca del destinatario, la codifica andrebbe sempre indicata anche per le specie DPA non rientranti nel campo d’applicazione del DPR 317/96 o del DM 29 dicembre 2009 ( L.G. per la gestione dell’anagrafe equina) La mancata compilazione del campo è accettabile solo nel caso di prescrizioni destinate ad allevamenti con finalità esclusive di autoconsumo (secondo quanto dichiarato dal titolare all’atto della registrazione presso la ASL competente). * Sarebbe auspicabile, in questo caso, che venisse riportata l’indicazione di tale condizione nel campo “codice allevamento “ oppure nel campo “categoria” (al punto 6- Identificazione degli animali). MEDICINALI DA FORNIRE Devono sempre essere compiutamente identificati nelle tipologie di confezioni sia per quanto riguarda la forma farmaceutica che il quantitativo di prodotto della singola unità di vendita. Nel caso venga omessa quest’ultima indicazione , il farmacista dispenserà la/le confezione/i nel formato più piccolo presente in commercio. La legge non definisce un quantitativo massimo di medicinali prescrivibili con la ricetta ma... Il quantitativo totale di medicinale prescritto deve comunque essere conformato al principio fondamentale (D.lgs.193/06, art.76, comma 2 ) secondo il quale esso va limitato al minimo necessario per concludere il trattamento previsto. IL DUBBIO RICORRENTE DEL FARMACISTA E’ possibile dispensare tutte queste confezioni di medicinale? IL DUBBIO DI EMILIANO Cosa avrà mai scritto il veterinario? TEMPO DI SOSPENSIONE Il veterinario deve tener presente che, fatto salvo l’obbligo di indicare un periodo che nel minimo non può essere inferiore a quanto previsto nell’A.I.C., gli animali non potranno essere movimentati a fini commerciali fino a quando non sia interamente trascorso il tempo riportato nell’apposito campo. Se da un lato, quindi, è opportuno che il sanitario indichi, in determinate circostanze, sulla base di valutazioni cliniche individuali, tempi di sospensione più lunghi a scopo precauzionale, dall’altro un utilizzo abituale e svincolato da motivazioni sanitarie di tali tempi si riflette su una limitazione allo spostamento degli animali che potrà avvenire solo per cause di forza maggiore previa autorizzazione del servizio veterinario della Az.USL competente. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI MODALITA’ DI INDICAZIONE Per tutte le specie produttrici di alimenti per le quali sia prevista una identificazione individuale, questa dovrà essere riportata integralmente nell’apposito spazio. Per ovi-caprini sottoposti a trattamenti di massa è possibile indicare che il trattamento è rivolto all’intero gregge nel qual caso è sufficiente riportare il solo codice aziendale di appartenenza. Nei suini deve sempre essere riportato in ricetta il codice aziendale presente sugli animali a cui è destinata la prescrizione terapeutica. Nel caso di trattamenti per le specie avi-cunicole è necessario individuare i gruppi a cui gli stessi sono rivolti inserendo un riferimento identificativo del capannone, delle file, delle gabbie ove gli animali sono detenuti così come per gli animali d’acquacoltura devono essere indicate le vasche che ospitano i soggetti da trattare. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI EQUIDI • Indispensabile l’indicazione del microchip o del codice del documento identificativo • Auspicabile l’utilizzo della dicitura “NON DPA”* per i soggetti per i quali lo stesso documento riporta la dichiarazione del proprietario di esclusione dalla macellazione. NON DPA *Quest’ultima indicazione (per gli equidi non DPA) dovrebbe essere trascritta nello spazio riservato alla categoria dell’animale tutte le volte che il veterinario, proprio in virtù della scelta irreversibile operata dal proprietario dell’equide, non è tenuto alla compilazione del registro dei trattamenti terapeutici. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI • La R.T.C. destinata ad animali produttori di alimenti che non riporti alcun elemento identificativo ( individuale o per gruppi) dei soggetti da trattare nello apposito spazio riservato a tali indicazioni deve essere considerata NON VALIDA Unica deroga ammissibile a tale regola generale è quella relativa a prescrizioni rilasciate per specie animali per le quali non è prevista l’identificazione individuale e detenute per esclusivi scopi di autoconsumo. Tale situazione deve comunque essere evidenziata facendo ricorso,come già ricordato, all’indicazione della dicitura “autoconsumo” nello spazio relativo alla categoria degli animali. INVIO DELLA COPIA ALLA ASL possibilità inesistente Non esiste alcun caso di utilizzo obbligatorio della RNRT nel quale sia consentito di non inviare la copia azzurra alla ASL ripetibile validità 3 mesi ( 5 volte ) RICETTA IN CARTA SEMPLICE non ripetibile validità 30 giorni ( 3 mesi in alcuni casi ) medicinali registrati solo per pet medicinali registrati solo per pet medicinali per uso orale per DPA nell’elenco dei RNRT ma per autoconsumo (es. Aviochina sol. 120 ml.) medicinali ad uso umano usati in deroga per aa d’affezione ……vedi AIC medicinali omeopatici prescritti sia per DPA che non-DPA medicinali registrati per DPA che non necessitano della RNRT formule officinali o magistrali per non-DPA ….vedi AIC ripetibile RICETTA IN CARTA SEMPLICE non ripetibile per essere valida deve contenere ??? intestazione del veterinario n° iscrizione all’Ordine data di emissione firma e timbro nome e cognome del proprietario suo indirizzo specie animale data e firma posologia solo per stupefacenti Tab.II sez.B C,D,E RNR per med.veterinari che la prevedono validità 3 mesi validità 30 giorni ripetibile RICETTA IN CARTA SEMPLICE non ripetibile la ricetta ripetibile può diventare non ripetibile con la dicitura relativa o con l’indicazione precisa della durata della terapia e delle confezioni utili solo 3 x nei 30 giorni per stupefacenti o psicotropi diversamente nei 3 mesi x 5 volte Negli ultimi anni: semplificazioni per equidi con variazione del regime prescrittivo di alcuni farmaci con destinazione esclusiva ai non DPA esempi : • BUTE* (fenilbutazone) • in tutte le presentazioni (pasta orale, iniettabile, granulare e gel) NARGESIC ( butorfanolo ) • SUNGATE ( Stanozololo ) con ricetta semplice ripetibile* o non ripetibile MEDICINALI OMEOPATICI PER ANIMALI DPA PRINCIPI ATTIVI CON “LMR NON RICHIESTO” PRINCIPI ATTIVI CON “LMR DIVERSO DA ZERO” Reg.37/2010/CE Tempo di sospensione = 0 Tempi di sospensione con gli stessi criteri dei farmaci allopatici in deroga. In ogni caso se la scelta terapeutica, del veterinario si rivolge alla medicina omeopatica, il principio "della cascata" non prevede l'obbligo di utilizzare un medicinale allopatico". RICETTA PER MEDICINALI STUPEFACENTI E PSICOTROPI D.P.R. 9-10-1990 n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Importanti modifiche a seguito della LEGGE 21 febbraio 2006, n. 49 i medicinali stupefacenti e psicotropi a seconda delle molecole attive contenute sono suddivisi in due tabelle (+ 1) tabella II tabella I sostanze stupefacenti o psicotrope con attività farmacologiche non di interesse veterinario riguardano essenzialmente la prevenzione delle tossicodipendenze tabella III bis è un elenco relativo all’uso, non alla composizione ! divise in 5 sezioni A B C D E in funzione decrescente circa il potenziale di abuso relativo ai medicinali contenenti le suddette sostanze. Sez. A preparazioni medicinali contenenti, ad esempio : ketamina ( USO ESCLUSIVO VET. ) morfina metadone fentanyl codeina ossimorfone flunitrazepam buprenorfina (orale e iniettabile) pentobarbital posologia entro 30 giorni Numero copie: triplice copia a ricalco. Di tali copie, una è conservata dal farmacista e l’originale e una copia dal proprietario. Al medico veterinario non rimane alcuna copia. RICETTA MINISTERIALE A RICALCO ( RMR ) distribuita dalle ASL- Serv. Farmaceutico RNR Sez. B sostanze medicinali contenenti, ad esempio : butorfanolo ( Dolorex ) Sez. C composizioni medicinali contenenti, ad esempio : fenobarbital pentazocina RNR Sez. D composizioni medicinali contenenti, ad esempio : diazepam ( uso parenterale ) midazolam* ( uso parenterale riservato a ospedali ) RR Sez. E composizioni medicinali contenenti, ad esempio : diazepam ( uso orale ) midazolam ( uso orale ) RNR TERAPIA DEL DOLORE Allegato III-bis introdotto dalla Legge 12/2001 Analgesici oppiacei per il trattamento del dolore severo di qualsiasi origine, indipendentemente dalla sua natura. (DM 18.4.2007, in vigore dal 29.4.2007) In questo caso è possibile la prescrizione di un massimo di due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti tra quelli contenenti le sostanze comprese nell’Allegato III-bis, comunque la durata della terapia non può eccedere i 30 gg. le ricette si diversificano prescrizioni a terzi sezione di appartenenza A,B,C,D,E rifornimento del veterinario appartenenza o meno alla tabella III bis sezione di appartenenza A,B,C,D,E appartenenza o meno alla tabella III bis 3 copie rifornimento per scorta autoprescrizione Modello utilizzato come autoprescrizione, dai medici e dai veterinari ai fini di approvvigionamento per uso professionale urgente (ma non per scorta) per la terapia del dolore con i medicinali di cui all’allegato III-bis NOVITA’ IN PREPARAZIONE Ricetta contenente codici a lettura ottica quali: numero iscrizione ordine veterinario (preceduto da sigla provincia), codice aziendale e/o codice fiscale del destinatario USO IMPROPRIO-USO INDEROGA USO IMPROPRIO In pratica, si tratta dell’uso “off label” del medicinale, non conforme, cioè, a quanto indicato nel foglietto illustrativo Si può confondere con l’uso in deroga, rigidamente normato sia per gli animali d’affezione che per quelli produttori di alimenti ESEMPIO Un uso improprio potrebbe essere l’utilizzo di una via di somministrazione non prevista per quel farmaco oppure L’utilizzare un farmaco con scopi diversi da quelli previsti: effetto auxinico, effetto anabolizzante ( abuso grave ) USO IMPROPRIO Uso improprio: l'uso di un medicinale veterinario in modo non conforme a quanto indicato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all'abuso grave o all'uso scorretto di un medicinale veterinario; A.I.C. uso scorretto IMPROPRIO insieme ANCHE DI ALTRI possibili usi IMPROPRI di quel farmaco utilizzo rigorosamente aderente all’AIC abuso grave IMPROPRIO USO IMPROPRIO A differenza di quanto accade per l’uso in deroga nell’uso improprio il farmaco c’è per quella patologia e per quella specie, ma viene usato in modo difforme per dosaggio e/o via di somministrazione e/o tempi di somministrazione in quanto le indicazioni dell’AIC non danno l’effetto atteso L’unico caso in cui, per poter accedere all’uso in deroga è richiesta la farmacovigilanza è quello che riguarda la presenza di una reazione avversa nell’utilizzo del medicinale previsto per quella specie e per quella patologia. A fronte di tale rilievo, il veterinario, fatta la segnalazione di farmacovigilanza, accede ad altro medicinale registrato per altra specie o per altra patologia. https://www.vetinfo.sanita.it/j6_prontuario/public/ http://www.prontuarioveterinario.it/Index.aspx Accesso riservato Accesso riservato Foglietto illustrativo del prodotto USO IN DEROGA ANIMALI DA AFFEZIONE ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti Ove non esistano med. vet, autorizzati per curare una determinata affezione, solo in via eccezionale, ed al fine di evitare evidenti stati di sofferenza*, sotto la propria diretta responsabilità il Vet. può trattare l’animale interessato: NON DPA * Nella direttiva si legge: “in particolare al fine di evitare all'animale sofferenze inaccettabili” Uso in deroga per animali non destinati alla produzione di alimenti Medicinale veterinario aut. in Italia per altra specie o per un’altra affezione della stessa specie in mancanza: Medicinale uso umano o Medicinale veterinario aut. in UE anche per altra specie e/o affezione in mancanza: Medicinale vet. preparato estemporaneamente in farmacia su prescrizione ( magistrale ) Il MinSal ha chiarito nel 2011 che è possibile fin da subito indirizzare la scelta verso un medicinale omeopatico nell’ uso a cascata senza mai passare da nessun farmaco allopatico. MODALITA’ ACQUISTO FARMACI VETERINARI PROVENIENTI DALLA UE ... AUTORIZZAZIONE MINISTERO NON NECESSARIA ACQUISTO FARMACI VETERINARI PROVENIENTI DA PAESI TERZI DI NORMA VIETATO AUTORIZZAZIONE MINISTERO INDISPENSABILE PREPARAZIONE MAGISTRALE Deve essere preparata da un farmacista e deve essere eseguita integralmente nella farmacia nella quale viene poi venduta • Sussiste l'assoluto divieto di utilizzare prodotti già preparati o anche semilavorati o di sconfezionare specialità medicinali, per eseguire la preparazione • Etichetta sul prodotto (Copia dell’etichetta o indicazioni simili devono essere apposte sulla ricetta): a) il numero progressivo della preparazione (quello apposto sulla ricetta); b) il nome del medico; c) il nome del paziente; d) la data di preparazione; e) la composizione quali-quantitativa della preparazione; f) la data limite di utilizzazione; g) il prezzo praticato; h) le avvertenze d'uso. USO IN DEROGA PER ANIMALI DPA La scelta del farmaco deve seguire gli stessi principi “a cascata” applicabili agli animali d’affezione ma vi sono fondamentali criteri aggiuntivi da rispettare : Le sostanze farmacologicamente attive presenti nel medicinale prescelto devono essere comprese nella Tabella 1 dell’ Allegato al Reg.37/2010/CE e il vet. deve prescrivere un tempo di sospensione di almeno 7 gg. x uova e latte, 28 gg. x la carne e 500 gradi/giorno x il pesce. Nel caso la scelta cada su un medicinale veterinario omeopatico con “LMR non richiesto” il tempo di sospensione è ridotto a zero Obbligatoria per il veterinario responsabile la tenuta di un registro dei trattamenti in deroga ( conservazione per 5 anni ) PER GLI ANIMALI DPA* NON POSSONO MAI ESSERE PRESCRITTI MEDICINALI CONTENENTI LE SEGUENTI SOSTANZE: Allegato al Reg. 37/10/CE * anche per gli equidi NDPA USO IN DEROGA NEGLI EQUIDI Il veterinario prescrittore dovrà sempre accertarsi della presenza del passaporto dell’equide che sta curando prima di iniziare una terapia, verificando la destinazione riportata sul passaporto in quanto alcune scelte terapeutiche in questi animali, sono strettamente legate alla destinazione finale dell’equide. Bisogna tenere presente che : 1) l’opzione non-DPA è irreversibile e tale rimane anche al cambio di proprietà dell’animale 2) l’opzione non-DPA deve essere chiaramente indicata sul passaporto e debitamente firmata dal proprietario che l’ha sottoscritta oltre ad essere controfirmata e vidimata dall’Ente che ha emesso il passaporto 3) in caso di opzione non firmata o dubbia nelle sue modalità di registrazione o in caso di terapie d’urgenze finalizzate al benessere dell’animale nonostante l’eventuale assenza di passaporto, l’equide dovrà sempre essere trattato quale DPA 4) il detentore di un equide DPA, al momento della terapia, in accordo con il veterinario può, al fine di accedere in quel momento ad una terapia per nonDPA, firmare l’opzione non-DPA. L’opzione verrà controfirmata dal veterinario curante e il detentore avrà 7 giorni di tempo per comunicare all’Ente che ha rilasciato il passaporto il cambio di destinazione. SOSTANZE ESSENZIALI PER GLI EQUIDI DPA Per il trattamento di equidi DPA è anche possibile, in particolari circostanze , puntualmente previste nel Reg.1950/06 CE, somministrare medicinali contenenti sostanze farmacologicamente attive non previste nelReg.37/2010 CE esempi : Attualmente l’uso risulta esteso a tutti i casi nei quali sia dimostrabile un maggiore beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi SOSTANZE ESSENZIALI PER GLI EQUIDI DPA Tempo di sospensione di almeno 6 mesi obbligo di registrazione sul passaporto USO IN DEROGA - IMPORTANTI CHIARIMENTI DEL MINSAL Nota del 29/03/2011 Ulteriori possibilità di uso in deroga secondo il principio della cascata: Antibiotico-resistenza (dimostrata con antibiogramma ) nei confronti di tutti i prodotti medicinali autorizzati disponibili. Associazioni di principi attivi non desiderate o potenzialmente dannose nei medicinali autorizzati disponibili per la patologia da trattare. Infezioni croniche persistenti dopo un tentativo di trattamento con prodotto autorizzato. Indisponibilità di medicinali autorizzati per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta indispensabile dal vet per trattare una specifica patologia. ALGORITMO USO IN DEROGA ANIMALI NDPA SCORTE DI MEDICINALI NELLE STRUTTURE VETERINARIE E PER ATTIVITA’ ZOOIATRICA D.Lgs. 193/2006 Art. 80 Tenuta delle scorte di medicinali veterinari 1. Il titolare di impianti di cui all'articolo 65* puo' essere autorizzato dalla ASL a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari purche' sussistano valide motivazioni e purche' ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi e tiene ((apposito registro di carico e scarico conforme a)) quanto stabilito all'articolo 79, comma 2, da conservarsi per tre anni dalla data dell'ultima registrazione o cinque anni nel caso in cui gli animali siano destinati alla produzione di alimenti per l'uomo. 3. Almeno una volta l'anno la ASL esegue una ispezione nel corso della quale accerta anche la tenuta del registro di cui al comma 1 e la sua regolarita'. * impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali. D.Lgs. 193/2006 Art. 88 Attivita' di ispezione e verifica 1. Le regioni e le province autonome: a) predispongono piani di sorveglianza sul farmaco veterinario,sulla base di indicatori di rischio e di valutazioni di congruita'dell'uso; • controllo, presso i titolari degli impianti di cura, di allevamento e di custodia, delle modalità di registrazione di carico e scarico dei farmaci impiegati nonché delle scorte di medicinali presenti, ivi compresi quelli non utilizzati, quelli scaduti e quelli gratuiti; • controllo, presso i medici veterinari zooiatri liberi professionisti, delle modalità di registrazione di carico e scarico dei farmaci presenti nella scorta; 2012 LINEA GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE, EFFETTUAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI SULLA DISTRIBUZIONE E L'IMPIEGO DEI MEDICINALI VETERINARI ...le “osservazioni” della FNOVI DECRETO 16 dicembre 2013, n. 5483 Indirizzi operativi per le Aziende USL per la sorveglianza sul commercio e l’utilizzo dei medicinali veterinari necessità di programmare i controlli secondo una frequenza appropriata in base alla valutazione dei rischi identificati... uso di indicatori di rischio e di valutazioni di congruità dell’uso dei farmaci Obiettivo generale Conseguire un elevato livello di tutela della salute pubblica e del benessere degli animali. Obiettivi specifici 1. verificare il corretto utilizzo dei farmaci veterinari ai fini della salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 2. verificare la tracciabilità del farmaco veterinario nelle fasi di commercializzazione ed utilizzo; 3. raccogliere informazioni sulla quantità e tipologia di prescrizioni destinate alle diverse specie animali; 4. verificare l' appropriatezza e la congruità dell'utilizzo dei medicinali negli animali con particolare riguardo al corretto uso degli antibiotici, anche attraverso la raccolta e l'analisi dei dati sulle modalità di diagnosi delle malattie negli animali; 5. verificare e migliorare le buone pratiche di allevamento e le misure di biosicurezza negli allevamenti; 6. collaborare con gli Ordini Veterinari e le Associazioni di Categoria per la diffusione dei dati, la formazione/informazione dei liberi professionisti e degli allevatori. PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA • Impianti di allevamento e custodia animali DPA; • Veterinari autorizzati alla detenzione di scorte proprie per assistenza zooiatrica ( art 85); • Strutture veterinarie; • Impianti di allevamento e custodia animali autorizzati alla detenzione scorte ( art 81 e 82); • Farmacie; • Grossisti. PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA impianti di cura/attività zooiatrica: • requisiti strutturali * • documentazione, delle ricette e della modalità di registrazione di carico e scarico dei farmaci impiegati (quando dovuta) ; • corretta modalità di gestione e conservazione dei farmaci compresi i farmaci scaduti • l'appropriatezza di eventuali trattamenti in deroga * L.R. 7/2009- “Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private”. Fattori di rischio per impianti di cura Classificazione degli impianti di cura rispetto alle categorie di rischio e relativa frequenza dei controlli. Fattori di rischio scorte per attività zooiatrica ( Veterinari privi di struttura di cura ) • 1) rischio maggiore: ricette per scorta per attività zooiatrica su animali produttori di alimenti e/o equidi – 1 controllo annuale • 2) rischio minore: ricette per scorta per attività zooiatrica su animali da compagnia – 1 controllo ogni 2/4 anni tenendo presenti come orientamento, in quanto applicabili, gli stessi criteri indicati per gli impianti di cura ( n. ricette, precedenti non conformità, ecc. ) ATTIVITA’ ISPETTIVA NELLE STRUTTURE VETERINARIE E PRESSO I VETERINARI AUTORIZZATI A DETENENERE UNA SCORTA PROPRIA Da quest’anno le asl toscane si avvarranno di identica modulistica impiegata per riscontrare il rispetto della normativa sui medicinali veterinari, compresi gli stupefacenti. LISTA DI RISCONTRO PER L’ISPEZIONE DELLE SCORTE DEGLI IMPIANTI DI CURA E PER ATTIVITA’ ZOOIATRICA (D.Lgs 193/2006 artt. 76(8), 80(3), 84, 85) 1 AUTORIZZAZIONE SCORTA FARMACI Le scorte di medicinali veterinari nelle strutture autorizzate all'esercizio dell'attivita' professionale veterinaria, sono tenute sotto la responsabilita' del direttore sanitario della struttura. Negli studi veterinari la scorta viene tenuta sotto la responsabilità del titolare della struttura. In tutte le tipologie di strutture veterinarie autorizzate all’esercizio dell’attività professionale, non è più necessario chiedere una specifica autorizzazione all’Azienda USL per la tenuta delle scorte, in quanto questa è compresa nell’autorizzazione sanitaria ( DIA/SCIA) all’apertura della struttura. LISTA DI RISCONTRO PER L’ISPEZIONE DELLE SCORTE DEGLI IMPIANTI DI CURA E PER ATTIVITA’ ZOOIATRICA bolle/RTC (D.Lgs 193/2006 artt. 76(8), 80(3), 84, 85) 2 MEDICINALI USO UMANO Le strutture veterinarie possono rifornirsi di tali medicinali ma l’uso è limitato agli animali non DPA e deve seguire le regole dell’uso in deroga già viste . Devono inoltre essere rispettati altri 2 punti fondamentali: 1) Divieto di cessione al proprietario 2) Somministrazione esclusiva da parte del vet. curante della struttura MEDICINALI USO UMANO IN CONFEZIONI OSPEDALIERE O PRESCRIVIBILI SOLO DALLO SPECIALISTA • I farmaci destinati a ospedali e case di cura possono essere legittimamente detenuti in scorta solo se non esistono anche in confezioni cedibili al pubblico • i medicinali* prescrivibili solo dallo specialista ( secondo la disciplina del farmaco umano) possono essere acquistati solo in farmacia e non dai grossisti. * es. Eritropoietina ( Eprex ), Interferone ( Roferon A ) * * * sono 325 in tutta la Toscana * 1400 Toscana ( 2009) 1919 allevamenti, escludendo gli all. di avicunicoli per autoconsumo ( 2009) DOCUMENTAZIONE DI CARICO Gli adempimenti relativi al carico dei medicinali costituenti scorta vengono assolti conservando la documentazione di acquisto per tre anni. devono essere esibiti sia i documenti commerciali che la copia gialla della RTC firmata dal farmacista ELENCO DEI VETERINARI Il Direttore Sanitario deve tenere, a disposizione dell’autorità di controllo, un elenco aggiornato dei veterinari che afferiscono alla struttura (dipendenti o collaboratori) ai quali è concessa la facoltà di utilizzare i medicinali presenti nella scorta. I farmaci prelevati dalla scorta di impianti di cura autorizzati, possono essere utilizzati dai medici veterinari figuranti nell’elenco, per gli interventi professionali urgenti da eseguire al di fuori delle strutture veterinarie autorizzate. MEDICINALI SCADUTI Il Codice penale (art. 443) punisce la detenzione per il commercio, la commercializzazione e la somministrazione di medicinali guasti o imperfetti (ricomprendendo nella fattispecie anche quelli scaduti) con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 103. Non è invece ricompresa la detenzione ai fini di somministrazione La giurisprudenza prevalente considera il reato applicabile solo alla tutela della salute umana. “Pertanto la somministrazione di medicinali veterinari scaduti ad animali non destinati alla produzione di alimenti per l’uomo, per quanto deprecabile, non costituisce un illecito penale” (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 26 SMALTIMENTO MEDICINALI SCADUTI • Una volta scaduti, i medicinali veterinari e quelli ad uso umano debbono essere classificati come rifiuti speciali sanitari e smaltiti mediante incenerimento entro un anno dalla produzione del rifiuto. Per i farmaci inutilizzati o scaduti il D.Lgs 193/06 prevede l’emanazione di una regolamentazione ad hoc che tuttavia ancora non è disponibile. La procedura riguarda solo i farmaci soggetti ad obbligo di registrazione (tabella II, sezioni A, B e C), questi devono essere oggetto di una constatazione da parte della ASL con redazione del relativo verbale. I prodotti da distruggere, sigillati in un contenitore con contrassegni d’ufficio, sono affidati al veterinario, su indicazione del quale viene concordato se incaricare della termodistruzione la ASL o un’azienda autorizzata allo smaltimento. Solo dopo il ritiro del contenitore, è possibile effettuare lo scarico dal registro. LISTA DI RISCONTRO PER L’ISPEZIONE DELLE SCORTE DEGLI IMPIANTI DI CURA E PER ATTIVITA’ ZOOIATRICA (D.Lgs 193/2006 artt. 76(8), 80(3), 84, 85) 3 REGISTRO STUPEFACENTI (art. 42 DPR 309/90) VIDIMAZIONE - Autorità Sanitaria ( Sindaco o suo delegato) fornitore, data, dose, specie, motivo dell’impiego, giacenza , Nome Cognome indirizzo del proprietario ANNOTAZIONI Registrazione delle sostanze di cui alla Tab II A B C In ordine cronologico Una pagina per ogni medicinale Entro 24 h CONSERVAZIONE 2 anni insieme alle ricette e documentazione di acquisto DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Art. 42 ((Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi)) e di ((1. I medici chirurghi ed i medici veterinari.....qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali..... 3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi. (28) ((29)) 4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale. Registro stupefacenti: semplificazioni Vidimazione del registro solo la prima volta, non ogni anno La Circolare del Ministero della Salute del 26/11/2010 prevede l’uso di un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, sul quale specificare l’impiego dei medicinali stessi da parte del medico. Il registro, che deve essere vidimato e firmato dall’autorità sanitaria locale, non è un modello predefinito da parte del Ministero. La legge n. 38/10 semplifica gli adempimenti dei medici nella tenuta del registro di cui all’art. 42 attraverso: l’eliminazione dall’art. 64 * del riferimento all’art. 42; * :Nel registro di carico e scarico ((previsto dagli articoli 46 e 47)) devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione,la denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico. REGISTRAZIONE DI SCARICO Lo scarico dei farmaci in scorta dovrà essere effettuato solo nel caso di trattamenti eseguiti su animali produttori di alimenti* per l’uomo, indicando gli estremi del trattamento. In questo caso sia il registro, sia la documentazione di carico dovranno essere conservate per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. * non si considerano tali i trattamenti effettuati su “conigli da compagnia”, come sono in genere quelli portati a visita nelle strutture veterinarie. REGISTRO DEI TRATTAMENTI ( IN DEROGA ) DEL VETERINARIO DECRETO 1 dicembre 2008, n. 5686 MODELLO PROPOSTO Le registrazioni dovranno essere effettuate entro sette giorni lavorativi dall’espletamento dell’operazione cui si riferiscono. AD OGNI ANNOTAZIONE FATTA SU QUESTO REGISTRO DEVE CORRISPONDERE ANALOGA ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI TENUTO DALL’ALLEVATORE LISTA DI RISCONTRO PER L’ISPEZIONE DELLE SCORTE DEGLI IMPIANTI DI CURA E PER ATTIVITA’ ZOOIATRICA (D.Lgs 193/2006 artt. 76(8), 80(3), 84, 85) 4 SCORTE PER ATTIVITÀ ZOOIATRICA • Il veterinario che non opera presso alcun impianto di cura degli animali può munirsi di scorte di medicinali veterinari, previa autorizzazione da richiedere alla ASL competente sul luogo dove sono ubicati i locali destinati alla detenzione della scorta. • I locali destinati alla detenzione della scorta devono essere resi accessibili su richiesta delle autorita‘ di controllo Non è consentita la scorta di farmaci umani di alcun tipo, quindi anche di quelli destinati a ospedali o prescrivibili solo da uno specialista. CESSIONE MEDICINALI VETERINARI PRESENTI IN SCORTA Art.84 3. Il medico veterinario, nell'ambito della propria attivita' e qualora l'intervento professionale lo richieda, puo' consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta e, nel caso di animali destinati alla produzione di alimenti, solo quelle da lui gia‘ utilizzate, allo scopo di iniziare la terapia in attesa che detto soggetto si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia medesima, fermi restando gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni. Il medico veterinario, in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate. Sono esclusi i medicinali veterinari classificati come stupefacenti o psicotropi, e tutti i medicinali acquistati dal veterinario mediante autoprescrizione Per come è formulata la norma appare necessaria la condizione che l’affezione diagnosticata o la situazione contingente (es.: esecuzione del test per la diagnosi di filariosi con successiva cessione del farmaco per la prevenzione) giustifichino la cessione di quei farmaci. Contestualmente alla cessione dovrebbe esserci anche la redazione della ricetta, che potrà essere utilizzata per l’acquisto di altre confezioni dei medicinali prescritti, qualora ci fosse la necessità di continuare la terapia ad esaurimento del quantitativo di medicinale ceduto CESSIONE MEDICINALI VETERINARI IN CONFEZIONI INTEGRE- obbligo registrazione Antibiotico resistenza, uso prudente del farmaco e farmacovigilanza Dr. Mauro Spedaliere OBIETTIVI EUROPEI SUL CONTROLLO DEL FARMACO VETERINARIO • sicurezza alimentare • sanità e benessere animale • tutela ambientale • controllo dell’ antibioticoresistenza La resistenza agli antibiotici è diventata un problema di salute pubblica internazionale che richiede urgente riflessione. Oltre 25.000 persone nell'Unione Europea muoiono ogni anno per infezioni causate da batteri antibioticoresistenti I batteri resistenti sono diventati una preoccupazione quotidiana negli ospedali di tutta Europa • La resistenza agli antibiotici è un problema di sanità pubblica sempre più grave Proportion of resistant isolates (%) 30 20 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Penicillin-non susceptible S. pneumoniae (EU pop.-weighted average) Erythromycin-resistant S. pneumoniae (EU pop.-weighted average) Fluoroquinolone-resistant E. coli (EU pop.-weighted average) Third-gen. cephalosporin-resistant E. coli (EU pop.weighted average) Trends in antibiotic resistance (invasive infections), 2002-2008. Source: European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS), 2009. 13 9 Conseguenze dell’antibiotico-resistenza Gli antibiotici sono essenziali per la medicina moderna … Chirurgia Trapianti d’organo Chemioterapia oncologica Terapia intensiva Cura dei neonati pretermine Fonte: Prof. Otto Cars, Director of Strama (The Swedish Strategic Programme Against Antibiotic Resistance) 14 0 Staphylococcus aureus : percentuale di ceppi invasivi resistenti alla meticillina (MRSA), 2009 Il simboli e indicano un trend significativo in aumento o in diminuzione per il periodo 2006-2009, rispettivamente. Questi trend sono stati calcolati in laboratori che hanno segnalato in maniera costante durante il periodo 2006-2009. Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2010. 14 1 Escherichia coli : percentuale di ceppi invasivi resistenti ai fluorochinoloni, 2009 Il simboli e indicano un trend significativo in aumento o in diminuzione per il periodo 2006-2009, rispettivamente. Questi trend sono stati calcolati in laboratori che hanno segnalato in maniera costante durante il periodo 2006-2009. Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2010. 14 2 Klebsiella pneumoniae : percentuale di ceppi invasivi resistenti alle cefalosporine di terza generazione, 2009 Il simboli e indicano un trend significativo in aumento o in diminuzione per il periodo 2006-2009, rispettivamente. Questi trend sono stati calcolati in laboratori che hanno segnalato in maniera costante durante il periodo 2006-2009. Fonte: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2010. 14 3 18 novembre ANTIBIOTICO RESISTENZA CAPACITÀ DI UN MICRORGANISMO DI RESISTERE ALL’AZIONE DI UN ANTIBIOTICO intrinseca acquisita spontaneamente da una mutazione casuale del materiale genetico del microrganismo che lo rende resistente ad un certo tipo di antimicrobico Attraverso acquisizione di geni di resistenza direttamente da altri microbi. Il batterio che trasmette il gene di resistenza può non essere di per sé un agente patogeno. Quindi, un organismo non patogeno può sviluppare la resistenza e poi passarla a uno patogeno possono essere trasmessi anche fattori di resistenza multipli Resistenza multipla agli antimicrobici è la resistenza a quattro o più antimicrobici appartenenti a classi diverse AMR Anti Microbial Resistance L’ antibioticoresistenza è un fenomeno biologico naturale che si verifica per l’emergenza e la propagazione di fattori di resistenza batterica agli antibiotici ed è innescata ed amplificata dalla pressione selettiva esercitata sulle popolazioni microbiche attraverso l’uso di questi farmaci. L'utilizzazione inadeguata di antimicrobici terapeutici in medicina umana e veterinaria, l'utilizzazione di antimicrobici a fini non terapeutici e l'inquinamento ambientale da antimicrobici accelerano la comparsa nonché la propagazione di microorganismi resistenti comportando gravi conseguenze La misura in cui l’impiego degli antibiotici negli animali contribuisce al problema generale della resistenza agli antibiotici nelle persone è ancora incerta. Tuttavia è innegabile la necessità di limitare la diffusione delle resistenze agli antibiotici in alcuni patogeni animali e agenti zoonotici di origine alimentare. AMR Qual è la dimensione del problema in umana? Purtroppo le informazioni relativamente alle resistenza agli antibiotici in Italia collocano il nostro paese tra quelli in cui il problema è maggiore, probabilmente anche in conseguenza di un utilizzo eccessivo degli antibiotici. I dati dell’ECDC, infatti, confermano che nel nostro paese il consumo di antibiotici sia a livello ospedaliero che territoriale è elevato Il Ministero della Salute ha reso noto che ogni giorno in Italia un milione e mezzo di persone assume un antibiotico, con un netto incremento dei consumi: fino al 400% per alcune molecole. CATEGORIZZAZIONE DEGLI ANTIBIOTICI SCOPO Documento diretto alle autorità che si occupano di salute umana e animale, medici, veterinari, ed altre figure professionali coinvolte nella gestione della resistenza agli antimicrobici al fine di assicurare che gli antibiotici considerati di “importanza critica” vengano usati con prudenza sia nella medicina umana che in quella veterinaria 1- CRITICALLY IMPORTANT 1- CRITICALLY IMPORTANT 2- HIGHLY IMPORTANT 3- IMPORTANT ANTIBIOTICO RESISTENZA E ALIMENTI Soprattutto carni di pollame, di suino, di bovino ,uova Divieto per le molecole appartenenti a classi di farmaci utilizzati anche nel trattamento di infezioni umane IL PROGETTO ESVAC (European Surveillance on Veterinary Antimicrobial Consumptions) Avviato nell'aprile 2010 per raccogliere informazioni su come vengono utilizzati farmaci antimicrobici negli animali da tutta l'Unione europea L'Agenzia Europea dei Medicinali ( EMA ) ha dato inizio a questo progetto in seguito alla richiesta della Commissione europea di sviluppare un approccio armonizzato alla raccolta e comunicazione dei dati sull'uso degli antibiotici negli animali da parte degli Stati dell'Unione. Questo tipo di informazione è essenziale per identificare i possibili fattori di rischio che potrebbero portare allo sviluppo e alla diffusione della resistenza antimicrobica negli animali Quantitativi di p.a. antimicrobici venduti in assoluto e in rapporto alla popolazione animale DPA PCU (population correction unit)= peso stimato (come migliaia di tonnellate) degli animali vivi e di quelli macellati. Ripartizione dei quantitativi di p.a. antimicrobici venduti per animali DPA distinti per classe di appartenenza N. varietà di confezioni disponibili sul mercato contenenti 1 , 2, o 3 p.a. ad azione antimicrobica Ripartizione delle quantità di antimicrobici venduti in base alla forma farmaceutica L’uso degli antibiotici in acqua e mangime sono considerate sempre con maggior preoccupazione per l’acquisizione di resistenze in agenti patogeni e commensali per gli animali zootecnici, stante il limite e di rischi intrinseci della “terapia di massa”. N. varietà di confezioni di prodotti somministrabili per os disponibili sul mercato e contenenti 1 , 2, o 3 p.a. ad azione antimicrobica USO RESPONSABILE DEGLI ANTIBIOTICI LE 10 RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 1. L'uso degli antibiotici dovrebbe essere sempre basato sull’ antibiogramma effettuato dai batteri isolati dall’animale oggetto della terapia. Se ciò non è possibile, la terapia deve essere basata su informazioni anamnestiche (precedenti informazioni di sensibilità degli agenti patogeni già isolati in allevamento) ed epidemiologiche locali sulla sensibilità dei batteri responsabili della malattia . 2. Gli antibiotici che non vengono utilizzati in medicina umana dovrebbero essere quelli di prima scelta, rispetto a molecole della stessa classe usate in medicina umana. Antibiotici critici per la salute pubblica quali le cefalosporine di 3° e 4° generazione e i (fluoro)chinoloni dovrebbero essere utilizzati solo in base ai risultati dell’antibiogramma e utilizzati solo in situazioni che hanno risposto negativamente o si pensa, sulla base di dati pregressi sulla sensibilità degli agenti causali in allevamento, possano non rispondere a terapia con altri antibiotici. NON USARE MAI AB IN DEROGA CON EFFICACIA SPECIFICA SU MRSA (S. aureus meticillino-resistenti) * La diffusione delle infezioni da Stafilococchi meticillino-resistenti appare in continuo aumento in tutto il mondo. In Italia è stata osservata una prevalenza di infezioni causate da MRSP nel cane del 21%. Gli antibiotici con efficacia specifica nei confronti degli MRSA come streptogramine (es. quinupristin/dalfopristin, pristinamicina) glicopeptidi (es. vancomicina, teicoplanina), oxazolidones (es. linezolid), tigecyclina, non devono essere utilizzati in ambito veterinario (9). Inoltre per tali sostanze non sono stati stabiliti MRL (limiti massimi residuali stabiliti dal regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) e ciò ne preclude qualsiasi possibilità di utilizzo negli animali da reddito. 3. Va usato sempre l’antibiotico a spettro più stretto e con la più alta efficacia in vitro nei confronti della specifica specie batterica per minimizzare l’esposizione di popolazioni batteriche non target all’antibiotico 4. Ogni medicinale veterinario a base di antibiotici dovrebbe essere usato solo secondo la posologia e le modalità di somministrazione riportate nel foglietto illustrativo e limitatamente ai microrganismi indicati 5. Prima di prescrivere un antibiotico il veterinario dovrebbe sempre avere l’evidenza clinica (in base ai segni clinici, anamnesi, reperti anatomo-patologici, indagini e referti di laboratorio e esperienza maturata sul campo) che la malattia da trattare è di origine batterica, cercando di identificare quanto più precisamente possibile l’agente batterico causa della malattia 6. Quando possibile, dovrebbe sempre utilizzare i prodotti registrati per malattie infettive specifiche. In mancanza , la scelta di altri prodotti e delle vie di somministrazione dovrebbe essere basata - su dati di laboratorio e sulle indicazioni fornite nel foglietto illustrativo, nonché - sulle informazioni disponibili aggiornate in relazione alla farmacocinetica e farmacodinamica nella specie animale oggetto di terapia. 7. L’uso locale dell’antibiotico deve essere generalmente preferito a quello sistemico ogni qual volta sia possibile, salvo per i prodotti con questa indicazione specifica. 8. Le combinazioni empiriche di antibiotici o la modifica della posologia e della durata del trattamento rispetto a quanto riportata nel foglietto illustrativo dovrebbero essere evitati a meno che ciò non risulti essere l’ultima opzione terapeutica per salvare la vita di un animale da affezione o di particolare pregio. In tal caso qualsiasi protocollo utilizzato dovrà essere supportato da adeguata documentazione scientifica 9. I protocolli chirurgici dovrebbero enfatizzare l’utilizzo di rigide procedure di asepsi in luogo della profilassi medica basata sull’impiego degli antibiotici. 10. L’eventuale mancata risposta clinica a un trattamento terapeutico deve essere immediatamente comunicata all’Autorità Competente secondo quanto prescritto dalla normativa vigente Gli antibiotici devono essere somministrati esclusivamente ad animali con malattia infettiva in corso o a rischio concreto di svilupparla, pertanto la necessità del loro uso su animali asintomatici deve essere attentamente valutata in funzione del reale rischio di infezione e della possibilità di ridurre effettivamente la mortalità e/o morbilità nel gruppo La presenza della malattia in allevamento deve essere dimostrata con idonei riscontri analitici ... la sierologia non basta da sola ! L’uso prudente degli antibiotici presuppone, infatti, una diagnosi eziologica basata su segni clinici, lesioni anatomo-patologiche e isolamento con test di sensibilità. CHE COSA È LA FARMACOVIGILANZA ? E’ l’insieme delle attività di verifica volte a monitorare, valutare, migliorare la SICUREZZA e l’EFFICACIA del medicinale veterinario, dopo l’autorizzazione all’immissione in commercio, durante l’impiego nella pratica clinica …o più semplicemente serve a verificare l’attendibilità di tutti i risultati ottenuti nelle sperimentazioni precedenti l’autorizzazione all’immissione in commercio Che cosa si intende per EFFICACIA? E’ l’azione terapeutica, profilattica, diagnostica, e/o in generale tutte le prerogative cliniche vantate dal medicinale riportate sul foglietto illustrativo e sul sommario delle caratteristiche del prodotto in modo definito e preciso. Termine SICUREZZA va riferito a: all’animale sottoposto al trattamento (tossicità, teratogenesi, mutagenesi, cancerogenesi) all’uomo che manipola il medicinale veterinario per somministrarlo all’animale al consumatore di alimenti di origine animale (tossicità, teratogenesi, mutagenesi, cancerogenesi) all’ambiente (piante e animali non sottoposti al trattamento, flora e fauna acquatica) RCP destinato agli operatori sanitari FOGLIETTO ILLUSTRATIVO destinato agli utilizzatori RCP destinato agli operatori sanitari FOGLIETTO ILLUSTRATIVO destinato agli utilizzatori/pazienti Differenze di impiego di un farmaco prima e dopo l’introduzione sul mercato Pre-marketing Post-marketing Località d’impiego Cliniche selezionate Ambulatori, cliniche,ecc Pazienti coinvolti Pochi e selezionati Numerosi e non selezionati Indicazioni d’impiego Precise e limitate allargate Periodo d’impiego Breve variabile Assistenza al paziente Precisa e rigorosa Farmacovigilanza Veterinaria variabile La Farmacovigilanza Come avviene la verifica FARMACOVIGILANZA PASSIVA Segnalazioni spontanee di reazioni avverse SAR (Suspected Adverse Reaction) o perdita d’efficacia … FARMACOVIGILANZA ATTIVA Monitoraggio intensivo post-marketing farmacoepidemiologia(indagare sulla distribuzione delle prescrizioni dei farmaci in ambito territoriale) per valutazione profilo di sicurezza del medicinale nelle sue reali condizioni d’uso Farmacovigilanza Veterinaria SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA D. Lvo del 6 aprile 2006, n. 193 Obiettivo principale: raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali veterinari, in particolare per quanto riguarda le reazioni avverse dei medicinali veterinari sugli animali e sull'uomo e per valutare scientificamente tali informazioni. Il sistema di farmacovigilanza deve tenere anche conto di tutte le informazioni relative alla mancanza d’efficacia attesa, all’uso improprio, agli studi circa la validità dei tempi d’attesa ed agli eventuali problemi relativi all’ambiente correlati all’uso dei medicinali veterinari. SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA SAR SAR SUSPECTED ADVERSE REACTION breve riepilogo SAR attesa coerente con RCP SAR inattesa non coerente con RCP SAR grave che provoca morte, pericolo di vita, ospedalizzazione, disabilità, anomalie congenite es. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE DI F. VIGILANZA SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE DI F. VIGILANZA Art 91 D. lvo 193/2006 comma 1 “Chiunque ha motivo di ritenere che dall’utilizzo di un medicinale veterinario sono derivate sospette reazioni avverse né da COMUNICAZIONE al Centro Regionale di farmacovigilanza e al Ministero della Salute.... comma 3 “... veterinari e farmacisti riferiscono al Ministero della Salute e ai Centri Regionali….utilizzando modello armonizzato di cui all’allegato II (Scheda di segnalazione)…” La segnalazione per il veterinario non è solo un obbligo di legge, ma è indubbiamente utile perché lo tutela in caso di effetti dannosi del farmaco e inoltre rappresenta in molti casi l’indispensabile premessa per legittimare l’uso in deroga. MODALITA’ DELLA SEGNALAZIONE DI F. VIGILANZA Scheda segnalazione farmacovigilanzavet@sanita.it rosanna.olivieri@regione.toscana.it Form on line entro 6 giorni lavorativi per le reazioni avverse considerate gravi 15 giorni lavorativi per tutte le altre VALUTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DI F. VIGILANZA POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA SEGNALAZIONE DI F. VIGILANZA N. SEGNALAZIONI DI F. VIGILANZA Siamo ancora lontano dai trend degli altri Paesi europei nei quali, a parità di numero di medicinali veterinari autorizzati e popolazione animale simili ai nostri, le segnalazioni possono superare anche 3.000 ogni anno. U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA - ZONA DI PISTOIA Dott. Mauro Spedaliere U.O. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche D.Lgs 193/2006, art. 108 • somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati 10329 - 61974 • somministrazione agli animali o detenzione di sostanze farmacologicamente attive ( non contenute in medicinali veterinari autorizzati ) 15493 - 92962 • mancata osservanza dei provvedimenti di modifica, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio D.Lgs 193/2006, art. 108 2582 - 15493 mancata osservanza delle prescrizioni imposte con le autorizzazioni rilasciate a norma del D.Lgs 193/2006 ..... USO OFF- LABEL ( IMPROPRIO ) 1549 - 9296 mancata osservanza, da parte del veterinario, delle disposizioni sull’uso in deroga ( art. 10 per NDPA - art.11 per DPA ), comprese quelle sulla registrazione dei trattamenti in deroga per DPA USO IN DEROGA Domanda nr. 296 inserita il 12/02/2014: Si chiede di sapere se un veterinario possa prescrivere, con ricetta in triplice copia, il farmaco ZOLETIL 100 (anestetico) ad un proprietario di cani. Nel caso non fosse possibile si chiede di sapere a quale sanzione va incontro il veterinario prescrittore, il farmacista che ha venduto il farmaco e il proprietario dei cani che ha usato il farmaco. Risposta: Lo Zoletil é un anestetico generale. Pertanto rientra tra i medicinali di cui, ai sensi del DM 28 luglio 2009, l'uso e la detenzione sono riservati al veterinario. Per quanto riguarda le sanzioni: - 108 comma 9 per veterinario, farmacista e proprietario dato che il comma nove recita “chiunque non osserva” (da euro 2.582,00 a euro 15.493,00) Prescrizione di un medicinale con dosaggi e/o durata di trattamento diversi da quelli del foglietto illustrativo (AIC) quali ad es. dosaggi decuplicati o prescritti in one-shot a fronte dell'AIC che prevede una durata di trattamento almeno di 3-5 giorni Risposta: La definizione può essere fornita solo dall'AIC. La ragione è tanto logica quanto giuridica. E' La definizione può essere fornita solo dall'AIC. La ragione è tanto logica quanto giuridica. E‘ logica in quanto è difficile immaginare una normativa sul farmaco veterinario che riesca a definire l'età del vitello molecola per molecola. Ed è giuridica in quanto la normativa sul farmaco non fornisce la definizione di vitello basata sull'età. L'illegittimità della sanzione, quindi, non va ricercata nella definizione di vitello assunta da una normativa piuttosto che da un'altra (benessere piuttosto che commercializzazione o trasporto), e dunque in quella più o meno favorevole al "trasgressore", ma nell'assenza di definizioni all'interno della normativa sul farmaco veterinario. La normativa sanitaria è una branca del diritto pubblico. Valgono i principi di teoria generale del diritto secondo cui una definizione utile al rispetto della norma non può essere attinta da un'altra norma. Pertanto, stanti le caratteristiche della normativa sul farmaco, è l'AIC il vero anello debole della catena. Domanda nr. 49: Mi è stata applicata una sanzione dai colleghi ASL per avere prescritto un farmaco (Gentagil Fortius), nel cui foglietto illustrativo compare la dicitura per vitelli e suinetti, su ristalli francesi da carne. Nel foglietto suddetto non compare però, alcuna definizione di vitello né in termini di età né di peso. Quindi vorrei gentilmente sapere quale sia la definizione di vitello ai fini dell'utilizzo del farmaco veterinario Domanda nr. 186 inserita il 18/03/2013: Vorrei sapere a quale sanzione nella normativa vigente, si incorre se si utilizzano nella pratica ambulatoriale degli animali da compagnia farmaci iniettabili in flaconi multi dose ad esclusivo uso zootecnico, in presenza della stessa specialità registrata ad uso negli animali d'affezione Risposta: Le sanzioni possibili sono molteplici. La prima riguarda la non ottemperanza alle regole dell’uso in deroga che obbligano il medico veterinario a utilizzare prioritariamente il farmaco di elezione ossia quello registrato non solo per quella patologia ma anche per quella specie: La sanzione si trova all’art. 108 del DLgs 193/06 comma 11..... La seconda riguarda la mancata segnalazione di farmacovigilanza come da art. 91 comma 1, per le motivazioni riguardanti il mancato uso del farmaco di elezione USO IN DEROGA CHIARIMENTI DEL MINSAL Nota del 29/03/2011 Ulteriori possibilità di uso in deroga secondo il principio della cascata: Antibiotico-resistenza (dimostrata con antibiogramma ) nei confronti di tutti i prodotti medicinali autorizzati disponibili. Associazioni di principi attivi non desiderate o potenzialmente dannose nei medicinali autorizzati disponibili per la patologia da trattare. Infezioni croniche persistenti dopo un tentativo di trattamento con prodotto autorizzato. Indisponibilità di medicinali autorizzati per una specifica via di somministrazione e/o formulazione ritenuta indispensabile dal vet per trattare una specifica patologia. ANTIBIOGRAMMA SU TAMPONE PREPUZIALE STALLONE DPA PRESCRITTO D.Lgs 193/2006, art. 108 2600 - 15500 1549 - 9296 omessa segnalazione di farmacovigilanza da parte del veterinario o del farmacista veterinario responsabile che non osserva gli obblighi di tenuta dei registri stabiliti dagli articoli 80, 81, 82, 84 e 85 Registro scorta impianto di alllevamento DPA , NDPA, scorta struttura veterinaria, scorta del veterinario zooiatra privo di struttura D.Lgs 158/2006, art. 32 2037 - 12394 a n i m a l i D P A omessa comunicazione alla ASL dei trattamenti terapeutici o zootecnici effettuati con sostanze ormonali o beta-agonisti da parte del veterinario ( entro 3 giorni ) omessa registrazione da parte del veterinario dei trattamenti ormonali sullo specifico registro dell’allevatore omessa registrazione da parte del veterinario degli altri trattamenti terapeutici sul registro dell’allevatore R.D. 1265/1934 Art.1677 Mancato rispetto dei formalismi previsti per la compilazione della RNR in copia unica Art.3587 1552 - 9296 DPR 309/90 T. U. STUPEFACENTI Art. 42 100 - 500 acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità del veterinario Art. 68 mancata ottemperanza alle norme sulla tenuta dei registri di carico-scarico arresto sino a due anni o ammenda da euro 1.549 a euro 25.822 . 500 - 1500 irregolarità riscontrate relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri. e....
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