.., g OìT. Z0~4 - Federazione UGL

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COORDINAMENTO NAZIONALE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Ministeri- A enzie Fiscali- EPNE -Ricerca - Enti ex art. 70
. ..
Prot. 138_2014 del 8 ottobre 2014
Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo
Sottoseg reta no
MINISTERO GIUSTIZI/\
AFIRIVO
•
.., g OìT. Z0~4
Cos1mo Maria Ferri
•
Sottosegretario
Ufficio oorrlsponden%a
.
l
Ennco Costa
Capo D1part1mento
..
Mano Barbuto
Direttore generale del bilanoo e della contabilità
Lucio Bedetta
Direttore generale del personale e della formazione
Emilia Fargnoli
Direttore generale SIA
Daniela Intrava1a
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Oggetto: Proposta per le procedure di riqualificaz1one
La Federazione UGL INTESA FP ha richiesto il riavv1o delle procedure d1 riqualificazioni fin dal dicembre
2012 con nota n. 15 del 12/12/2012 ed ha numeros1ssime volte ricordato che le progressioni
economiche
sono
state
previste
dall'Amministrazione) che dispone:
dall'art.22
del
CCNI
sottoscritto
nel
2010
(mai
rispettato
"nel mese di gennaio di ciascun anno verifica il numero dei
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dipendenti appartenenti a ciascuna area (…) che non abbiano avuta attribuita nel bienni precedente la
fascia retributiva superiore”.
Il personale giudiziario è stato dimenticato e la disattenzione ha provocato demotivazione e sfiducia ma
che non di meno il personale continua a spendersi per il forte senso delle Istituzioni. E’ dovere di tutti
fare tutto il possibile (ed anche l’impossibile) per far ritrovare un nuovo entusiasmo che, a nostro
avviso, potrebbe rivelarsi il tassello vincente per attuare la vera Riforma della Giustizia.
Non solo: va anche ammesso che il personale giudiziario non ha mai avuto una reale riqualificazione
indispensabile per valorizzare e premiare le professionalità e l’esperienza acquisita. L’ultimo (l’unico)
passaggio economico per i lavoratori giudiziari è avvenuto con decorrenza gennaio 2010 ed è risultato
insoddisfacente.
La nostra proposta esprimerà sia dei punti di riflessione sull’inquadramento del personale (si tratta di
una panoramica non esaustiva) sia la modalità che abbiamo da tempo individuato per finanziare le
riqualificazioni (che si può aggiungere a tutte le altre da individuarsi).
Riteniamo, peraltro, che la linea dichiarata dal Ministero (e pubblicata sul sito il 24/08/2014) sia
conciliabile con le modifiche del CCNI e con le proposte da anni avanzate dalla nostra Federazione.
In particolare il Ministero scrive:
a) “Razionalizzazione della pianta organica: in un quadro di responsabile attenzione al
contenimento della spesa pubblica non appare realistico prefigurare dilatazioni dell'attuale
pianta organica e dei volumi di spesa ad essa correlati e si impone la necessità di riformulare la
distribuzione tra le varie figure professionali, incrementando ruoli strategici allo sviluppo
tecnologico ed organizzativo.
b) (omissis)
c) aprire a nuovi percorsi e modalità di valutazione delle professionalità amministrative: assicurare
una prospettiva di avanzamento professionale non significa solo immaginare generalizzati
passaggi di livello ma occorre pensare ad un nuovo sistema valutativo e premiante, che sappia
riconoscere il merito e valorizzarlo e non sia centrato esclusivamente sull'enfatizzazione del
ruolo delle performances individuali, favorendo al contempo lo spirito di squadra e la spinta a
contribuire al conseguimento dei risultati
d) individuazione nell’ambito del CCNL integrativo di ulteriori e diversi punteggi da attribuirsi in virtù
di nuovi percorsi professionali: la conseguenza della costruzione di un diverso percorso di
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valutazione di professionalità è anche il superamento di logiche premianti, anche
nell’attribuzione dei punteggi per le progressioni di carriera”
e) f) (omissis)
g) centralità al ruolo della formazione: prevedendo, accanto all'aggiornamento professionale (ormai
demandato alla S.N.A.), ulteriori occasioni formative destinate ad orientare la consapevolezza
del ruolo del personale giudiziario, valorizzando, anche in una logica di doveroso contenimento
dei costi, le competenze e le intelligenze dello stesso personale diffuse sul territorio.
Tutte le proposte della nostra Federazione hanno in buona considerazione le professionalità ed il merito,
non prevedono scivolamenti indiscriminati ed automatici ma, al contrario, la previsione di un
meccanismo che inneschi un ciclo virtuoso che motiverebbe il personale facendolo uscire
dall’appiattimento e lo sconforto in cui versa oggi.
La formazione avrebbe un ruolo strategico, dovrà essere obbligatoria e continua, collegata alla
valutazione. Occorre incentivare il ruolo di docenza, di programmazione/pianificazione della formazione,
riconoscendo come titoli (per le progressioni economiche e per quelle giuridiche) le attività svolte sul
campo.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)
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PROFILI PROFESSIONALI, criticità e brevi proposte
Ausiliari
L’Amministrazione è rimasta inerte anche per il passaggio di area di
270 ausiliari, le somme sono state stanziate nell’accordo del FUA
2010. Dopo anni e due diffide stragiudiziali la nostra Federazione è
stata costretta ad adire il TAR Lazio contro il silenzio, ingiustificato,
dell’Amministrazione per tutelare il diritto degli Ausiliari. Il giudizio è
in corso ma, a prescindere da ogni considerazione, si ritiene
inverosimile che si sia costretti ad adire un Giudice per conoscere
quelli che sembrerebbero essere i motivi ostativi al passaggio di
area, motivi mai palesati né lavoratori, né ai Sindacati.
Va aggiunto che molti dei nostri ausiliari hanno superato un concorso
pubblico, hanno un’anzianità ventennale, hanno svolto le mansioni
degli operatori giudiziari e, di certo, avrebbero diritto al passaggio di
area avendo una professionalità maggiore dei c.d. “tirocinanti” che
stanno raccogliendo l’attestato di operatore giudiziario in soli 2 anni
di tirocinio negli uffici.
Riteniamo doveroso ricoprire le vacanze nella qualifica di operatori
con i nostri ausiliari e non già con personale proveniente dall’esterno.
Sono pendenti numerosissime istanze (inevase) di conducenti di
Conducenti d’automezzi
Operatori Giudiziali
automezzi speciali che da decenni svolgono mansioni esclusive di
operatori giudiziari ai quali non viene riconosciuto il passaggio di
qualifica ex art. 20 del CCNI del 29/07/2010 per la problematica
dell’art. 3 CCNL del 16 maggio 2001 riguardante i conducenti
dichiarati inabili alla guida.
Il numero è destinato ad aumentare considerata la progressiva
diminuzione degli automezzi a disposizione per i noti tagli alle spese.
L’Amministrazione dichiara che i criteri per la procedura non sono
stati definiti con le OO.SS. nonostante noi avessimo richiesto più
volte la relativa convocazione.
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A
chi
può
dare
l’Amministrazione
la
colpa
della
mancata
convocazione se non a sé stessa?
La risoluzione del problema diventa sempre più urgente se pensiamo
ai possibili futuri (e pare neanche tanto lontani) ingressi di personale
dall’esterno.
Operatori Giudiziali
Svolgono le stesse mansioni degli assistenti giudiziari esclusa
l’assistenza in udienza – si differenziano dagli Ausiliari per la chiamata
in udienza. Potrebbero essere inquadrati, su domanda, in Assistente
Giudiziario, essendo della stessa area.
Assistenti Giudiziari
Con il C.C.I. del 29/07/2010 agli ex Operatori B2 è stata attribuita la
sola mansione ulteriore dell’assistenza al magistrato nell’attività
istruttoria o nel dibattimento. Abbiamo riscontrato che in molti Uffici
Giudiziari a tale figura professionale vengono assegnate tutte le
mansioni proprie del Cancelliere. Abbiamo reiteratamente richiesto
l’interpretazione autentica del contratto ma l’Amministrazione si è
limitata a rispondere a quesiti dei singoli uffici evitando così di
chiarire definitivamente a livello nazionale quali mansioni se svolte in
via ordinaria si configurino come mansioni riferibili ai profili
professionali superiori del Cancelliere e del Funzionario Giudiziario.
Potrebbero, a domanda, essere inquadrati come Cancelliere, poiché
l’operazione non comporterebbe alcun costo.
Con il contratto collettivo nazionale del 2007 è stato, di fatto,
impedito il passaggio tra le aree ai Cancellieri (già B3), tuttavia
Cancellieri
riteniamo indispensabile che l’Amministrazione e le OO.SS. ricerchino
la migliore delle soluzioni per consentire anche a questo personale di
progredire. Non è di poco conto la circostanza che nella stragrande
maggioranza dei casi i Cancellieri sono lavoratori molto qualificati, in
possesso di laurea e talvolta anche di abilitazione all’esercizio della
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professione forense e sono risorse di cui dispone l’Amministrazione,
che vanno impegnate al meglio.
Non si può, peraltro, sottovalutare la giurisprudenza che si sta
consolidando (in primis Tribunale di Venezia, sentenza 195/2013 del
15/03/2013 e Tribunale di Verona, Sentenza 278/2014 del 18
settembre 2014) che hanno accertato la nullità parziale delle norme
e degli allegati del CCNI siglato il 29/7/2010 nella parte in cui il
profilo di Cancelliere di cui al CCNL 2006/2009 viene articolato in
aree diverse, condannando il Ministero della Giustizia:
1. a riavviare e portare a compimento le procedure concorsuali di
cui al previgente CCNL conformemente ai criteri stabiliti in sede
di contrattazione integrativa;
2. in attuazione dell’art.10 co.6 CCNL 2006/2009 a portare a
compimento prioritariamente con le procedure previste dal CCNL
medesimo per i passaggi di area la ricomposizione dei processi
lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa
articolati su aree diverse e in particolare quella relativa al profilo
professionale del cancelliere.
Non solo. Il giudice ritiene sussistere anche il demansionamento nella
parte in cui il CCNI ha sottratto ai Cancellieri mansioni assegnate e
svolte in precedenza.
La nostra Federazione ha sottoscritto il CCNI e parimenti aveva
sottoscritto il protocollo d’intesa in data 9.11.2006 e, ancora prima,
aveva dichiarato la disponibilità al passaggio delle aree proposto nel
2005 dal Sottosegretario Vitali. E’ sempre stata consapevole delle
criticità del CCNI e, non avendo la possibilità di incidere per
modificare l’ipotesi di accordo, ha inserito immediatamente una
dichiarazione a verbale nella quale evidenziava il mancato passaggio
tra le aree.
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Per quanto sopra non solo oggi manifesta la propria
disponibilità alla modifica del CCNI per la parte censurata
quanto la richiede, ritenendola indispensabile sia per andare
incontro alle giuste aspettative dei lavoratori ex B3 (di ogni
profilo professionale), sia per dare esecuzione alle sentenze.
Contabili
Valgono le stesse considerazioni espresse per i Cancellieri ex B3.
Va inoltre precisato che moltissimi dei contabile FII (ex Contabile B3)
sono in possesso di una Laurea (vecchio ordinamento) in Scienze
Economiche e Sociali, hanno svolto il tirocinio per poter sostenere
l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e
presso gli uffici svolgono di fatto le stesse funzioni dei Funzionari
Contabili.
Cancellieri
Il mancato passaggio del personale ex B3 e B3S alla terza area
comporta anche un’ulteriore danno: l’impossibilità di partecipare ai
Contabili
Ufficiali Giudiziari
Assistenti Informatici
concorsi da Dirigente nonostante si abbiano i titoli di studio (e spesso
anche, di fatto, l’esperienza) per concorrere.
Oltre alle considerazioni già espresse per i Cancellieri e Contabili ex
B3, per gli Assistenti Informatici vanno proposte ulteriori riflessioni
per il loro ruolo, in particolare in un momento come l’attuale, in cui
nel Ministero della Giustizia si punta molto sull’informatizzazione.
Infatti oltre alle mansioni previste dal CCNL, questo personale ne
svolge altre altamente qualificate, alcune delle quali si elencano di
seguito:

Vigilano sulla corretta tenuta dei Sistemi informatici e
monitorano le attività delle Ditte di Assistenza;

Partecipano a commissioni di collaudo, come componenti;

Esprimono
pareri
tecnici
che
richiedono
approfondite
conoscenze teorico/pratiche;

Svolgono per gli Uffici presso i quali prestano servizio, attività
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di realizzazione, revisione, ottimizzazione e manutenzione di
programmi;

Partecipano all’attività didattica dell’Amministrazione per le
materie di competenza, con ruoli di docenti o assistenti alla
docenza;

Seguono l’attività informatica dei CED, effettuando turni
domenicali e festivi, diurni e notturni.
Sono colleghi collocati in un limbo (né cancellieri, né direttori) ai
quali occorre riconoscere la professionalità frutto di esperienza
Funzionari Giudiziari
ultradecennale, spesso dirigono sezioni e sono componenti di
Commissioni. E’ da prevedere l’attribuzione di posizioni organizzative
in presenza dei presupposti contrattuali meglio descritti in seguito.
Funzionari Informatici
Per questi lavoratori va evidenziato un’anomalia che merita urgenti
correttivi. E’ facile appurare che moltissimi tra i Funzionari
Informatici sono in possesso di laurea specialistica in Ingegneria, in
Informatica e altre lauree tecniche, tuttavia il loro titolo di studio non
consente di partecipare al concorso da Dirigente Informatico,
riservato a coloro che sono in possesso di lauree Giuridiche.
Un breve excursus appare doveroso. A fine dicembre 1997 il
Ministero della Giustizia ha assunto a tempo indeterminato più di 70
unità di personale in possesso di laurea tecnica (Informatica,
Matematica, Ingegneria etc.) risultati vincitori di un concorso
pubblico, inquadrandoli come analisti e programmatori.
Nel 2008, con la costituzione delle Aree, da esperti informatici
divennero Funzionari Informatici Area III (P.E. F3 o F4 a seconda se
erano precedentemente inquadrati come C1 ovvero C2) senza
avere, di fatto, un benché minimo riconoscimento economico in
quanto il passaggio alle Aree fu finanziato con parte del Fondo
Unico d’Amministrazione.
Dal 1997 NON è stato mai bandito un concorso per Dirigente
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Informatico con riserva per interni, nonostante, nel frattempo,
fossero diventati vacanti alcuni posti da Dirigente Informatico
presso la DGSIA/CISIA;
Non esiste, né mai si è provveduto a creare, un ruolo tecnico
(Funzionari/Dirigenti), conseguentemente i Dirigenti Informatici
sono Dirigenti Amministrativi e i funzionari in possesso di laurea
tecnica non avranno mai la possibilità (finchè le regole non saranno
modificate) di ricoprire ruoli da dirigente.
Neppure sono state mai previste posizioni organizzative per coloro
che hanno maturato maggiore esperienza e dimostrato competenza
e titoli.
Non sono mai state riconosciute ai Direttori le funzioni di Dirigente in
Direttori Amministrativi
caso di assenza del Dirigente Amministrativo.
La Circolare Castelli n. 0039434.U del 31/10/2006, interpretando (a
nostro avviso erroneamente) il D.lvo 240/2006, ha impedito ai
Direttori Amministrativi di vedersi riconoscere le funzioni che in realtà
vengono svolte. Abbiamo richiesto molteplici volte la modifica della
Circolare ma non abbiamo mai ricevuto nessuna risposta.
Si pensi ai Tribunali di Sorveglianza, a molte Procure, a Tribunali dei
Minorenni, dove non è stata prevista la figura dirigenziale ed a tutti
gli uffici giudiziari in cui il dirigente, pur previsto in pianta organica, è
assente. E’ stata un’interpretazione viziata da una bieca difesa della
magistratura che pur di non riconoscere, sia pur temporaneamente,
ai direttori le funzioni dirigenziali (che si ripete, vengono svolte di
fatto in molteplici casi), ha preferito riportare in capo al Magistrato
Capo dell’Ufficio anche la gestione amministrativa del dirigente
amministrativo in caso di assenza dello stesso. La contraddizione è
del tutto evidente se pensiamo che nel CCNI nel profilo dei direttori
rientrano anche le funzioni vicarie (in caso di assenza temporanea) e
che l’Avvocatura di Stato in molteplici difese nei giudizi per il
riconoscimento della Vicedirigenza, ha opposto che il CCNI riconosce
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le funzioni vicarie.
A conferma di tutto ciò potremmo produrre numerosissime sentenze
di riconoscimento delle mansioni superiori a direttori che hanno
svolto funzioni dirigenziali, sentenze che (di certo) sono già in
possesso
dell’Amministrazione,
spesso
anche
condannata
al
pagamento delle spese legali.
Direttori Amministrativi
Da
molti
anni
attendono
il
riconoscimento
delle
posizioni
Funzionari Giudiziari
organizzative da attribuire al personale che ricopra incarichi che
Funzionari Contabili
comportano particolari responsabilità, appartenente sia al settore
Funzionari Unep
amministrativo-giudiziario che al settore “tecnico” (pensiamo anche
Funzionari Informatici
ai contabili ed agli informatici).
Funzionario Statistico
Funzionario dell’Org. ne
Chiariamo a beneficio di tutti che non si vuole riconoscere a tutti
Funzionario Bibliotecario
i lavoratori le posizioni organizzative ma solo a coloro che
svolgono, di fatto, le funzioni che comportano particolari
responsabilità.
Ricordiamo che la stessa CIVIT afferma: “la nozione di “personale
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità” cui fa riferimento l’articolo 9, comma 1, del D.lgs.
n.150/2009 può essere riferita ad una pluralità di fattispecie
individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’articolo 9,
comma 1, del decreto richiede che le funzioni di responsabile di una
unità organizzativa siano svolte “in posizione di autonomia e
responsabilità”. I CCNL hanno quindi generalmente previsto il
conferimento di “posizioni organizzative” a funzionari per lo
svolgimento di compiti di elevata responsabilità. Nel caso del
Dipartimento O.G. si potrebbero pensare alle posizioni organizzative
nel caso di:
a) direzione di unità organizzative (cancellerie, uffici di
contabilità o altri uffici di rilevanza esterna);
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c) direzione degli uffici UNEP
d) funzionario delegato, considerando che non sono rari i casi di
nomina di un direttore amministrativo o di un funzionario giudiziario,
nonostante le funzioni di funzionario delegato debbano essere svolte
dal dirigente amministrativo (art. 3, comma 3, d.lgs. 240/06), e
quindi in caso di vacanza del posto secondo l’orientamento del
Ministero, dal magistrato capo dell'ufficio.
Il CCNL comparto Ministeri sottoscritto 16/2/1999 (artt.18 e 19)
prevede e disciplina le posizioni organizzative. Siamo a “soli” 14 anni
di ritardo nell’applicazione di una norma contrattuale che, come
abbiamo visto in precedenza, non è un caso isolato, purtroppo! In
molti Ministeri le posizioni organizzative sono una realtà e, il
paradosso è che nel Ministero della Giustizia, nello stesso accordo del
Fua, da anni vengono riconosciute ai colleghi del DAP e degli Archivi
Notarili. Stesso Ministero altro dipartimento, diverso trattamento.
Cancellieri
ATTIVITA’ PARAGIURISDIZIONALI
Funzionari Giudiziari
Nell’ottica di incentivare il personale riconoscendo loro il pieno merito
su alcune attività che potrebbero essere svolte riteniamo doveroso
Direttori Amministrativi
che si riprenda il vecchio progetto del “funzionario giudiziario” del
quale si allega il DDL 2457, che andrebbe rivisto e modificato
recependo le modifiche introdotte dal CCNI 29/7/2010, attribuendo
al personale interno funzioni di carattere amministrativo in materia
civile e penale.
Restano fermi, validi e condivisibili i principi contenuti nella
Relazione:
“L’Amministrazione
giudiziaria
otterrà
un
notevole
risparmio di risorse finanziarie mediante l’impiego dei funzionari
attualmente
in
organico
che,
per
l’attività
di
direzione
e
coordinamento che svolgono (dirigono gli uffici giudiziari o sezioni
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degli stessi) e per la loro formazione, sarebbero sicuramente i più
idonei ad esercitare tali mansioni.
E’ opportuno ricordare che tali funzionari sono stati reclutati
mediante concorso pubblico e nel corso degli anni hanno acquisito
una professionalità che costituisce una innegabile e preziosa risorsa
non utilizzata appieno dall’amministrazione e che, in una prospettiva
immediata, potrebbero sicuramente incidere sul decongestionamento
degli uffici giudiziari”.
Il progetto è sicuramente anacronistico nella terminologia e nelle
qualifiche che andrebbero adeguate, ma l’impianto concettuale si
ritiene assolutamente attuale e confacente alle aspirazioni di parte
del personale altamente specializzato.
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COMPETITIVITA’, INCENTIVI, GRUPPO DI LAVORO
Nessuno deve dimenticare che le performance dei dirigenti sono strettamente correlate all’attività dei
dipendenti e che nessun dirigente, neanche il migliore, potrebbe ottenere i risultati desiderati se il
personale delle qualifiche funzionali non lo collaborasse al meglio.
Non crediamo sia un caso che nelle Agenzie fiscali vengano sottoscritti degli Accordi con le OO.SS. in cui
(in applicazione della Convenzione per il triennio 2009-2011 sottoscritta tra il Ministro dell’Economia e
delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia) la quota incentivante viene ripartita tra le quote destinate al
personale (sia dirigenziale che delle aree funzionali) e al potenziamento della struttura. Se è vero, come
crediamo sia vero, che quest’ Amministrazione voglia affrontare e risolvere il problema della Giustizia,
piuttosto che partire dalle “pagelline” per il personale riteniamo doveroso partire dal recupero dei fondi
per il personale che dimostrerà di raggiungere e far raggiungere al proprio ufficio i risultati desiderati.
Giudicare il personale senza riuscire a premiare nessuno e senza valutare le risorse a disposizione, è un
sistema destinato inevitabilmente al fallimento.
Il personale vuole essere valutato e premiato per il lavoro che svolge.
Dobbiamo confrontare i compensi percepiti dai Dirigenti gli uffici giudiziari quale indennità di risultato
negli anni 2006-2008 con la quota per la produttività del personale degli uffici?
Possiamo farlo ma la differenza è incomprensibile ed ingiustificabile se pensiamo che se i dirigenti
riescono a raggiungere gli obiettivi lo devono anche (rectius: prima di tutto) al personale che li
collaborano, altrimenti le loro idee, anche le migliori, resterebbero tali e non si tradurrebbero in soldi.
Ancora una volta non ci stiamo inventando nulla, non abbiamo avuto nessuna idea innovativa ma
riteniamo di doveroso seguire l’esempio di altre Amministrazioni (come le Agenzie fiscali) che adottano il
modello ormai da anni e che svolgono un ruolo altrettanto delicato come quello del personale
giudiziario.
L’Amministrazione è riuscita a garantire al personale delle Agenzie adeguati sistemi di incentivazione e
di partecipazione ai risultati che si ottengono, prendiamo esempio!
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Segreteria Nazionale Ministero della Giustizia stanza n.152, I piano, via Arenula 70- 00186 ROMA
tel. 0683514752 - fax 0694816764-cell. 3491429660 - http://giustizia.uglintesa.it
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AUMENTARE GLI STANZIAMENTI DEL FUA
Dopo il passaggio economico del 2010 le risorse del FUA sono diventate assolutamente insignificanti,
spesso si discute dei criteri di distribuzione di poche decine di euro.
E’ indispensabile, invece, aumentare preventivamente gli stanziamenti:
1. pagando il lavoro straordinario con gli specifici capitoli di spesa;
2. ottenendo stanziamenti aggiuntivi per il miglioramento dell’efficienza della giustizia civile (in
analogia a quanto già avviene per la Giustizia Amministrativa);
3. internalizzando i servizi (ed i proventi) di Equitalia Giustizia.
1)
Lavoro straordinario con appositi capitoli di spesa
Il nostro Ministero è un raro (se non unico) esempio di Amministrazione in cui il lavoro straordinario
viene pagato ai dipendenti sottraendolo dal Fondo Unico di Amministrazione.
L’anomalia, che segnaliamo da molti anni, deve essere corretta perché danneggia tutti i lavoratori.
Il lavoro straordinario anche per i dipendenti del Ministero della Giustizia deve essere pagato
esclusivamente con l’apposito capitolo di spesa, se lo stanziamento è insufficiente l’Amministrazione non
può e non deve imporre ai lavoratori lo svolgimento del lavoro straordinario per sopperire alle note
carenze di organico.
Non solo, da anni richiediamo che venga affrontato e risolto il problema dell’istituzione e disciplina della
BANCA ORE contrattualmente istituita dal C.C.N.L. 16.5.2001.
Anche la “banca ore” è una realtà solo in altri Ministeri invece nel Ministero della Giustizia è ampiamente
disapplicata.
E’ noto infatti a tutti che:
•
gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti
periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
•
l’art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre
ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di
lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle
maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall’art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro
straordinario.
•
le maggiorazioni previste dal richiamato art. 26 sono pari al:

15% per il lavoro straordinario diurno;

30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;

50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
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2) Equitalia Giustizia
Abbiamo chiesto di rivedere il ruolo e la stessa esistenza di Equitalia Giustizia S.P.A. che esplica delle
attività remunerative che potrebbero essere svolte dal personale interno dell’Amministrazione Giudiziaria
considerato che qualche unità di personale del Ministero della Giustizia è stata distaccata presso
Equitalia e che all’interno dell’Amministrazione ci sono le professionalità e le competenze per svolgere
l’attività demandata ad una S.p.A.
Per lo svolgimento delle attività la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia a titolo di aggio è pari
al 5% dell’utile annuo della gestione finanziaria del Fondo al netto della gestione dello stesso FUG. Per
il 2013 la Società ha chiuso con un utile di circa €.620.000, vanta, alla stessa data, un patrimonio netto
di circa €. 11.098.000 ed ha sostenuto la spesa di circa €.8.207.000 per spese del personale!
Questa brevissima esposizione è solo la premessa per chiedere all’Amministrazione una profonda
riflessione tesa a rivedere il ruolo (e la stessa esistenza) di Equitalia Giustizia S.p.A. che esplica delle
attività remunerative che potrebbero essere svolte da personale interno dell’Amministrazione giudiziaria
che tutt’ora di fatto non è stato sollevato dalle precedenti incombenze poiché coadiuva il personale di
Equitalia senza alcun riconoscimento.
I lavoratori Giudiziari hanno le capacità, competenze ed esperienza per occuparsi delle stesse attività di
Equitalia giustizia, ed avrebbero lo stesso diritto di partecipare alla distribuzione degli utili, riversandoli
nel FUA.
Infine … qualche domanda è d’obbligo:
• Siamo certi che sia migliorata la percentuale di recupero delle somme rispetto a quanto in precedenza
recuperavano le cancellerie?
• Siamo certi che con i soldi con cui è stata costituita Equitalia Giustizia Spa non avremmo potuto
assumere diverse centinaia di giovani con regolare contratto, selezionandone i migliori con pubblico
concorso, creando le premesse per la formazione di tantissime famiglie non precarie ed aiutato gli uffici
giudiziari?
• Siamo certi che l’esternalizzazione dei servizi giudiziari sia la giusta direzione per rendere efficiente la
macchina della Giustizia o piuttosto si vanno ad alimentare appetiti privati ed interessi diversi che con la
Giustizia hanno nulla o poco in comune?
3) Fondi straordinari per il miglioramento dell’efficienza organizzativa
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Stiamo chiedendo ripetutamente l’introduzione, anche nel Ministero della Giustizia, della cosiddetta
“INDENNITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA”, che per i dipendenti della
Giustizia Amministrativa viene giustificata: “In considerazione della situazione di particolare criticità della
giustizia amministrativa (…) a causa della insufficienza della dotazione organica del personale
amministrativo della giustizia amministrativa e delle consistenti vacanze in organico, che costituiscono
ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture nonché rendono di difficile gestione i
processi lavorativi istituzionali, anche a fronte delle notevoli complessità che i recenti interventi
normativi (da ultimo il codice del processo amministrativo d.lgs.n. 104/2010) comportano
sull’organizzazione nella sua interezza, si rende necessario ed opportuno utilizzare strumenti contrattuali
diretti a stimolare una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti che garantisca in chiave
ottimale lo standard dei servizi pubblici affidati alla giustizia amministrativa.
In tale ottica è stata istituita per l’anno 2011 l’indennità per il miglioramento dell’efficienza
organizzativa, delineata con l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo”.
Non si crede che nella giustizia ordinaria le criticità siano queste ed altre?
Non si crede che anche nel Ministero della Giustizia ci siano carenze di organico?
Non si crede che l’informatizzazione degli uffici giudiziari, l’avvio del Processo Civile Telematico, la
riforma della Geografia Giudiziaria, non possa giustificare la stessa indennità?
O si pensa invece che i lavoratori devono sempre essere disponibili ai sacrifici senza ricevere né alcun
riconoscimento economico e neanche quanto legittimamente spetta da contratto?
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