Roma, 31 maggio 2004 - Federazione UGL

COORDIN~NTO
NAZIONALE
MINISERRO DELLA GIUSnZU
. .
M~nrsten
- Aaenzie Fiscali - FPNE - Ricerca - Enti ex art. 70
Prot. n. 92-2013 del 5 dicembre 2013
Sottosegretario di Stato
Aw. Giuseppe Berretta
Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri
Direttore generale del bilancio e della contabilità
Dott. Lucio Bedetta
Direttore generale del personale e della formazione
Dott.ssa Emilia Fargnoli
Direttore generale SIA
Dott.ssa Daniela Intravaia
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Oggetto: Fondo Unico Amministrazione, le nostre proposte.
E' doveroso rilevare che in altre Amministrazioni abbiamo proceduto alla sottoscrizione del FUA
2013 da mesi e che sono in corso le trattative per il 2014.
Un esempio per tutti è il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, a pochi passi da Via
Arenula. Vogliamo sperare che nel Ministero della Giustizia si possa recuperare il tempo perduto.
I n questo documento esponiamo, speriamo in modo molto chiaro, le nostre proposte ed idee sul
FUA il cui scopo primario riteniamo essere quello di incentivare seriamente il personale che lavora.
Vogliamo un accordo nuovo per la nostra Amministrazione, premiante e soddisfacente per i
lavoratori.
Riteniamo doveroso aumentare lo stanziamento del FUA, come?
Pagando il lavoro straordinario con fondi su appositi capitoli di spesa
1)
2)
Abolendo EQUITAUA GIUSTIZIA SPA
Le nostre proposte per la distribuzione del FUA:
indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa
1)
quote incentivanti legate al risultato dei dirigenti
2)
3)
posizioni organizzative
incentivi per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
4)
awio delle procedure per le progressioni economiche
5)
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e per fornire ogni documentazione citata nel
documento allegato.
Cordiali saluti
I l Coordinatore Nazionale
Claudia Ratti
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Segreteria Nazionale Ministero della Giustizia stanza n.152, I piano, via Arenula 70-00186 ROMA
http://giustizia.uglintesa.it pec: segreteria@pec.uglintesa.it c.f. 97619480581
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Aumentare lo stanziamento del FUA:
1)
Pagando il lavoro straordinario con fondi su appositi capitoli di spesa
Il nostro Ministero è un raro (se non unico) esempio di Amministrazione in cui il lavoro straordinario
viene pagato ai dipendenti sottraendolo dal Fondo Unico di Amministrazione.
L’anomalia, che segnaliamo da molti anni, deve essere corretta perché danneggia tutti i lavoratori.
Il lavoro straordinario anche per i dipendenti del Ministero della Giustizia deve essere pagato
esclusivamente con l’apposito capitolo di spesa, se lo stanziamento è insufficiente l’Amministrazione
non può e non deve imporre ai lavoratori lo svolgimento del lavoro straordinario per sopperire alle note
carenze di organico.
Non solo, da anni richiediamo che venga affrontato e risolto il problema dell’istituzione e disciplina della
BANCA ORE contrattualmente istituita dal C.C.N.L. 16.5.2001.
Anche la “banca ore” è una realtà solo in altri Ministeri invece nel Ministero della Giustizia è
ampiamente disapplicata.
E’ noto infatti a tutti che:
 gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti
periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
 l’art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad un
periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro
effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle
maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall’art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro
straordinario.
 le maggiorazioni previste dal richiamato art. 26 sono pari al:
1) 15% per il lavoro straordinario diurno;
2) 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
3) 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
2) Abolendo EQUITALIA GIUSTIZIA SPA
E’ noto che Equitalia Giustizia S.p.A. è, per l’appunto, una Società per azioni costituita il 28 aprile 2008
ex lege per la gestione dei crediti per le spese di giustizia e successivamente incaricata (sempre per
legge) della gestione del Fondo Unico Giustizia, nel quale confluiscono le somme di denaro ed i
proventi:
• oggetto di sequestro e di confisca nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di
misure di prevenzione, anche nei confronti della criminalità organizzata (legge 575/1967) o di
irrogazione di sanzioni amministrative;
• oggetto di sequestri per i quali sono decorsi 5 anni dalla data della sentenza non più
soggetta ad impugnazione, senza che ne sia stata disposta la confisca o ne sia stata richiesta la
restituzione;
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• depositati presso gli intermediari finanziari in relazione a procedimenti civili di cognizione,
esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dall’estinzione o
dalla definizione del procedimento;
• depositati nell’ambito di procedimenti fallimentari, per i quali siano trascorsi 5 anni dal
deposito senza che siano richiesti dai creditori.
Per lo svolgimento delle sopraindicate attività la remunerazione spettante ad Equitalia
Giustizia a titolo di aggio è pari al 5% dell’utile annuo della gestione finanziaria del Fondo
al netto della gestione dello stesso FUG.
Per il 2012 la Società ha chiuso con un utile di circa €.1.037.000.
Questa brevissima esposizione è solo la premessa per chiedere all’Amministrazione una profonda
riflessione tesa a rivedere il ruolo (e la stessa esistenza) di Equitalia Giustizia S.p.A. che esplica delle
attività remunerative che potrebbero essere svolte da personale interno dell’Amministrazione giudiziaria
che tutt’ora di fatto non è stato sollevato dalle precedenti incombenze poiché coadiuva il personale di
Equitalia senza alcun riconoscimento.
I lavoratori Giudiziari hanno le capacità, competenze ed esperienza per occuparsi delle stesse attività di
Equitalia giustizia, ed avrebbero lo stesso diritto di partecipare alla distribuzione degli utili, riversandoli
nel FUA.
E poi … qualche domanda è d’obbligo:
• Siamo certi che sia migliorata la percentuale di recupero delle somme rispetto a quanto in
precedenza recuperavano le cancellerie?
• Siamo certi che con i soldi con cui è stata costituita Equitalia Giustizia Spa non avremmo potuto
assumere diverse centinaia di giovani con regolare contratto, selezionandone i migliori con
pubblico concorso, creando le premesse per la formazione di tantissime famiglie non precarie ed
aiutato gli uffici giudiziari?
• Siamo certi che l’esternalizzazione dei servizi giudiziari sia la giusta direzione per rendere
efficiente la macchina della Giustizia o piuttosto si vanno ad alimentare appetiti privati ed
interessi diversi che con la Giustizia hanno nulla o poco in comune?
E se noi mostriamo le nostre perplessità (e lo facciamo da molto tempo) possiamo dichiararci in “ottima
compagnia”, considerando che la Corte dei Conti nel programma dei controlli sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato per l’anno 2013, ha previsto “l’indagine si prefigge di verificare l’attuale
stato di attuazione del Fondo Unico Giustizia, a distanza ormai di circa cinque anni dalla sua istituzione,
individuando le problematiche che ne hanno ritardato la concreta piena operatività. Sarà, inoltre,
compito della Sezione esaminare le risultanze della gestione delle ingenti risorse del Fondo, destinate a
produrre utili, accertando che la realizzazione dei molteplici obiettivi innanzi elencati siano realizzati,
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nonché il rispetto da parte di Equitalia Giustizia dei criteri e delle modalità gestorie di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze n. 127/09 e delle forme di rendicontazione ivi disciplinate.
Oggetto di puntuale osservazione saranno, da ultimo, anche le modalità attraverso cui si estrinseca
l’attività di controllo e di vigilanza sulla gestione di che trattasi, da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, al fine di verificarne la regolarità e
l’appropriatezza, oltre che la rispondenza alle puntuali statuizioni del suddetto regolamento n. 127 (art.
6, comma 7)”.
Riteniamo doveroso riportare all’interno del Ministero della Giustizia i servizi e le attività che
attualmente producono degli utili per una Società per Azioni e riversare una percentuale sui proventi
nel FUA.
LE NOSTRE PROPOSTE PER LA DISTRIBUZIONE DEL FUA:
1) INDENNITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
Stiamo chiedendo ripetutamente l’introduzione, anche nel Ministero della Giustizia, della cosiddetta
“INDENNITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ORGANIZZATIVA”, che per i dipendenti della
Giustizia Amministrativa viene giustificata: “In considerazione della situazione di particolare criticità
della giustizia amministrativa (…) a causa della insufficienza della dotazione organica del personale
amministrativo della giustizia amministrativa e delle consistenti vacanze in organico, che costituiscono
ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture nonché rendono di difficile gestione i
processi lavorativi istituzionali, anche a fronte delle notevoli complessità che i recenti interventi
normativi (da ultimo il codice del processo amministrativo d.lgs.n. 104/2010) comportano
sull’organizzazione nella sua interezza, si rende necessario ed opportuno utilizzare strumenti
contrattuali diretti a stimolare una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti che
garantisca in chiave ottimale lo standard dei servizi pubblici affidati alla giustizia amministrativa.
In tale ottica è stata istituita per l’anno 2011 l’indennità per il miglioramento dell’efficienza
organizzativa, delineata con l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo”.
Non si crede che nella giustizia ordinaria le criticità siano queste ed altre?
Non si crede che anche nel Ministero della Giustizia ci siano carenze di organico?
Non si crede che l’informatizzazione degli uffici giudiziari, l’avvio del Processo Civile Telematico, la
riforma della Geografia Giudiziaria, non possa giustificare la stessa indennità?
O si pensa invece che i lavoratori devono sempre essere disponibili ai sacrifici senza ricevere né alcun
riconoscimento economico e neanche quanto legittimamente spetta da contratto?
2) QUOTE INCENTIVANTI
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Nessuno deve dimenticare che le performance dei dirigenti sono strettamente correlate all’attività
dei dipendenti e che nessun dirigente, neanche il migliore, potrebbe ottenere i risultati desiderati se
il personale delle qualifiche funzionali non lo collaborasse al meglio.
Non crediamo sia un caso che nelle Agenzie fiscali vengano sottoscritti degli Accordi con le OO.SS. in
cui (in applicazione della Convenzione per il triennio 2009-2011 sottoscritta tra il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Direttore dell’Agenzia) la quota incentivante viene ripartita tra le
quote destinate al personale (sia dirigenziale che delle aree funzionali) e al potenziamento
della struttura. Se è vero, come crediamo sia vero, che quest’ Amministrazione voglia affrontare e
risolvere il problema della Giustizia, piuttosto che partire dalle “pagelline” per il personale riteniamo
doveroso partire dal recupero dei fondi per il personale che dimostrerà di raggiungere e far
raggiungere al proprio ufficio i risultati desiderati.
Giudicare il personale senza riuscire a premiare nessuno e senza valutare le risorse a disposizione, è
un sistema destinato inevitabilmente al fallimento.
Il personale vuole essere valutato e premiato per il lavoro che svolge.
Dobbiamo confrontare i compensi percepiti dai Dirigenti gli uffici giudiziari quale indennità di
risultato negli anni 2006-2008 con la quota per la produttività del personale degli uffici?
Possiamo farlo ma la differenza è incomprensibile ed ingiustificabile se pensiamo che se i dirigenti
riescono a raggiungere gli obiettivi lo devono anche (rectius: prima di tutto) al personale che li
collaborano, altrimenti le loro idee, anche le migliori, resterebbero tali e non si tradurrebbero in
soldi. Ancora una volta non ci stiamo inventando nulla, non abbiamo avuto nessuna idea innovativa
ma riteniamo di doveroso seguire l’esempio di altre Amministrazioni (come le Agenzie fiscali) che
adottano il modello ormai da anni e che svolgono un ruolo altrettanto delicato come quello del
personale giudiziario.
L’Amministrazione è riuscita a garantire al personale delle Agenzie adeguati sistemi di incentivazione
e di partecipazione ai risultati che si ottengono, prendiamo esempio!
3) POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Datata nel tempo è anche la nostra richiesta di definire anche per l’Amministrazione Giudiziaria le
posizioni organizzative da attribuire al personale che ricopra incarichi che comportano particolari
responsabilità, appartenente al settore amministrativo-giudiziario che al settore “tecnico” (pensiamo
ai contabili ed agli informatici).
Ricordiamo che la stessa CIVIT afferma: “la nozione di “personale responsabile di una unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità” cui fa riferimento l’articolo 9, comma 1, del
D. Lgs. n. 150/2009 può essere riferita ad una pluralità di fattispecie individuate dalla legge e dalla
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contrattazione collettiva. L’articolo 9, comma 1, del decreto richiede che le funzioni di responsabile di
una unità organizzativa siano svolte “in posizione di autonomia e responsabilità”.
I CCNL hanno quindi generalmente previsto il conferimento di “posizioni organizzative” a funzionari
per lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità. Nel caso del Dipartimento O.G. si potrebbero
pensare alle posizioni organizzative nel caso di:
a) direzione di unità organizzative (cancellerie, uffici di contabilità o altri uffici di rilevanza
esterna);
b) sostituzione del dirigente che, nonostante la illegittima Circolare Castelli, è una realtà in
moltissimi uffici giudiziari. Si pensi ai Tribunali di Sorveglianza dove non è stata prevista la
figura dirigenziale ed a tutti gli uffici giudiziari in cui il dirigente, pur previsto in pianta
organica, è assente.
c) direzione degli uffici UNEP
d) funzionario delegato, considerando che non sono rari i casi di nomina di un direttore
amministrativo o di un funzionario giudiziario, nonostante le funzioni di funzionario delegato
debbano essere svolte dal dirigente amministrativo (art. 3, comma 3, d.lgs. 240/06), e
quindi in caso di vacanza del posto secondo l’orientamento del Ministero, dal magistrato
capo dell'ufficio.
Il CCNL comparto Ministeri sottoscritto 16/2/1999 (artt.18 e 19) prevede e disciplina le posizioni
organizzative. Siamo “soli” 14 anni di ritardo nell’applicazione di una norma contrattuale che, come
abbiamo visto in precedenza, non è un caso isolato, purtroppo!
In molti Ministeri le posizioni organizzative sono una realtà e, il paradosso è che nel Ministero della
Giustizia, nello stesso accordo del Fua, da anni vengono riconosciute ai colleghi del DAP e degli
Archivi Notarili. Stesso Ministero altro dipartimento, diverso trattamento.
Tutto questo non basta per prevedere le posizioni organizzative?
Negli anni il silenzio dell’Amministrazione (e delle altre OO.SS.) è stato assordante.
4) INCENTIVI PER I CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE
Fin dal 20 ottobre 2006, la nostra O.S. ha richiesto ripetutamente ai competenti organi ministeriali di
modificare il parere dal dott. Belsito reso in data 24/11/2003 in considerazione delle modifiche
normative intervenute con il D.L.vo 12/04/2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” smi.
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E’ noto, e mi sento di doverlo sottolineare, che fin dall’ istituzione della DGSIA (ricomprendendo
anche il personale CISIA) il personale è stato coinvolto nella progettazione per la realizzazione delle
infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione degli studi di fattibilità di progetti, nella progettazione
dei Sistemi informativi automatizzati, nella direzione dei lavori e nei collaudi di hardware, software e
reti e tanto altro.
Viene in mente l’App che consente di effettuare ricerche sui registri civili degli uffici giudiziari ed
offerto gratuitamente dal Ministero della Giustizia. Analisi, progettazione e sviluppo a cura del
personale del CISIA di Palermo. Ma i casi sono numerosissimi e vede coinvolta un’altissima
percentuale di personale altamente specializzato.
Non solo. I contratti gestiti dalla Sua Direzione Generale hanno complessità ed importi elevatissimi,
con responsabilità a carico dei R.U.P., D.E.C., collaudatori, contabili ecc. ecc. senza alcun compenso
aggiuntivo.
Eppure la normativa attuale prevede esplicitamente il riconoscimento degli incentivi per gli incaricati
della progettazione e loro tecnici collaboratori, gli incaricati della redazione del piano di sicurezza
e loro tecnici collaboratori, il direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori, gli incaricati del collaudo
e loro tecnici collaboratori, gli altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al
responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento
ed esecuzione del lavoro o dell'opera, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
Il “Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo
92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ha previsto dettagliatamente le
percentuali da riconoscere.
lett. d) “progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche”;
lett. i) “direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo”;
lett. s) “collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo
semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i
termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori”.
La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
Determinazione n.2 del 25 febbraio 2009 “Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 ha chiaramente
previsto che:“il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori e' affidato in via prioritaria al
personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in
relazione alla complessità della prestazione (…) al personale dipendente della amministrazione
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aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi
dell' art. 92, comma 5, del Codice”.
Dopo infinite richieste, l’ufficio legislativo in data 4/8/2010 ci ha dato riscontro sostenendo che:”gli
incentivi riguardano solo gli appalti di lavori pubblici implicando incarichi di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva di direzione dei lavori e di collaudo: ne restano esclusi invece gli
appalti di servizi e forniture. Con riferimento al personale informatico dipendente del Ministero della
Giustizia coinvolto nell’informatizzazione dell’Amministrazione, si ritiene che tali compiti rientrino
nella qualifica dagli stessi ricoperta”.
Ancor più stupefacente l’affermazione dell’allora DG del personale che in data 27/05/2010 invocava
l’assenza di un DM ad hoc, che sarebbe dovuto essere preceduto da una contrattazione (ma chi
convoca le OO.SS. se non la stessa Amministrazione?).
La dott.ssa Fontecchia evidenziava anche che (testualmente) “la questione riguarda un numero
esiguo di dipendenti e potrebbe essere vista dalla totalità dei lavoratori come un ingiusto privilegio
(…)”. Ebbene senza volermi esprimere su tale dichiarazione mi viene difficile accettare che nel
Ministero della Giustizia l’applicazione di un diritto venga subordinato al numero dei titolari.
Circa la mancata convocazione, fermo restando che da parte della ns. O.S. viene richiesta da ben 6
anni, la Cassazione con sent.13384/2004 ha dichiarato: ”l’emanazione di un regolamento non può
essere configurata come condizione di esistenza di un diritto, poiché siffatta condizione meramente
potestativa, da ritenersi invalida a norma dell’art.1335 c.c..
Neppure può essere rilevante in senso contrario che la legge non ponga un termine
all’amministrazione per l’emanazione del regolamento: l’inerenza dell’obbligo in questione di un
rapporto contrattuale comporta infatti per l’amministrazione il rispetto dei principi di correttezza e
buona fede per cui l’A. era tenuta ad emanare il regolamento entro termini ragionevoli. Non avendo
a ciò provveduto, l’ente si è reso inadempiente nei confronti dei dipendenti aventi diritto alla
liquidazione del fondo ed è tenuto a risarcire loro i danni subìti (…)”.
La Corte dei Conti ha successivamente confermato: “Occorre infatti considerare che, se è vero che ai
fini della nascita di quello che è un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (il diritto
all’incentivo), come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. lav. n.13384 19.7.2004), ciò che rileva
è il compimento effettivo dell’attività, è anche vero che, per le prestazioni di durata dovrà
considerarsi la singola frazione temporale di attività compiuta” (Cfr. CORTE DEI CONTI Sezione
Regionale di Controllo per la Puglia DELIBERAZIONE n. 60/PAR/2009).
Riteniamo pertanto indiscutibile sia il diritto che la necessità di procedere immediatamente al
riconoscimento di quanto spettante da anni.
5) AVVIO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
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Il CCNI sottoscritto nel 2010, pur presentando dei problemi che devono essere risolti con urgenza,
prevede all’art.22 che l’Amministrazione “nel mese di gennaio di ciascun anno verifica il numero dei
dipendenti appartenenti a ciascuna area (…) che non abbiano avuta attribuita nel bienni precedente
la fascia retributiva superiore”.
L’ultimo passaggio economico per i lavoratori giudiziari è avvenuto con decorrenza gennaio 2010,
pertanto i tempi sono maturi per procedere.
Qualcuno osserverà, quale impedimento, che la normativa prevede il blocco fino al 2014.
Ebbene, essendo convinti che, volendo, gli ostacoli si superano, vorremmo prendere esempio
proprio dal MEF.
Il 22/01/2013 è stato firmato l’accordo FUA (già certificato dall’UCB, dalla RGS/IGOP e dalla
Funzione Pubblica) che prevede testualmente: “le parti si impegnano, compatibilmente con la
vigente normativa, a procedere entro il 2013, con apposito accordo a valere sul Fondo Unico di
Amministrazione per l’anno 2014, alla definizione delle procedure e dei criteri per lo sviluppo
economico all’interno delle aree professionali, tenendo conto delle risorse presenti nel Fondo, a
consuntivo, al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli effetti, sia di natura giuridica che economica,
decorreranno dal 1 gennaio 2014”.
Adoperiamoci per il cambiamento … si può!
Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)
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DA UN LATO IL PERSONALE INTERNO
1. A breve anche gli uffici dei Giudici di Pace
chiuderanno e il personale che ci lavora a
tutt’oggi non ha ancora chiaro quale sarà la
sua sede di servizio futura.
2. Il personale delle sedi soppresse di Tribunale
non vincitore dell’interpello distrettuale è
stato assegnato nella sede accorpante
laddove, in molti casi, avrebbe preferito
lavorare in una sede di altro distretto
3. Migliaia di lavoratori giudiziari da decenni
chiedono di essere trasferiti, hanno aspettato
sei anni prima di veder pubblicato un
interpello nonostante l’accordo del 2007
prevedesse interpelli annuali ed il precedente
accordo addirittura semestrali. L’interpello è
stato pubblicato nel 2013 ma non sono state
fatte scorrere le graduatorie, nonostante il
personale e la nostra O.S. ne avesse fatto
richiesta (all.1), con la conseguenza di
lasciare i posti pubblicati scoperti e i
lavoratori con le aspettative deluse.
4. Non si procede entro i 30 gg., e non si
comprende il motivo, agli scambi di sede tra
personale interno. Eppure è previsto da un
accordo.
5. Non si procede alla stabilizzazione del
personale del CISIA ed a parte del personale
in servizio al Ministero. Perché?
6. Ai comandati comunali negli uffici dei giudici
di pace soppressi è stata prospettata la
revoca del comando dopo decenni di servizio
nell’ufficio giudiziario e una conseguente
professionalità
acquisita
sicuramente
maggiore di quella dei tirocinanti.
DALL’ALTRO … GLI ESTERNI
1. Il personale delle Province chiede di essere
comandato negli uffici giudiziari.
L’orientamento ufficiale del Ministero
sembra essere (giustamente) quello di non
attivare i comandi se prima non viene
assestato il personale giudiziario e solo se c’è
carenza di organico. Ma sappiamo che i
comandi vengono fatti, anche nelle sedi in
sovrannumero, anche nel sud e nelle isole,
storicamente ambite dal personale interno.
2. Per il personale delle Amministrazioni oggetto
della spending review (ad esempio Ministero
della Difesa), del quale è previsto l’ingresso
entro la fine del 2014.
Le Amministrazioni stanno predisponendo il
passaggio facendo addirittura scegliere la
sede ai lavoratori, preferibilmente del sud e
isole (PS: abbiamo la documentazione).
Vogliamo ricordare che il personale interno,
anche vincitore di concorsi regionali, fu
assegnato fuori regione e ora, a distanza di
anni dall’assunzione, ha ancora grosse
difficoltà a ricongiungersi alle famiglie? Tra
questo personale un gruppo di lavoratori
sardi, assegnati in Campania e Lazio, quando
rientreranno?
3. Infine… I c.d. tirocinanti della giustizia hanno
ripreso, il 1 aprile 2014, il loro tirocinio negli
uffici giudiziari e chiedono la stabilizzazione
(contrattualizzazione) nella sede dove hanno
svolto il tirocinio - ossia sotto casa.
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fax 0694816764 e-mail: giustizia@uglintesa.it
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Prot. n. 106_20 14 del 4 giugno 2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi
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Ufflelo Oorrltpondenza
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Al Direttore Generale del persona le e della formazione
Al Direttore dell'Ufficio IV - Gestione del Personale
Oggetto: Accordi sulla mobilità interna del personale giudiziario 27 marzo 2007 e 9
ottobre 2012, - Richiesta incontro OO.SS. per la modifica dell'art.7. -segu ito nota Prot.
16_2014 del 29 gennaio 2014
Facendo seguito alla nostra nota precedente, di cui in oggetto, a tutt'oggi senza riscontro e che ad
ogni buon fine si allega, con la presente si chiede nuovamente un incontro con tutte le OO.SS. per
la modifica dell'art. 7 dell'accordo sulla mobilità del personale giudiziario di marzo 2007.
Ritiene infatti la scrivente O.S. che sia necessario evitare nel prossimo interpello nazionale il
ripetersi delle problematiche emerse sia nell'interpello del 2007 che in quello di febbraio 2013. La
possibilità di revoca della domanda entro i tre giorni dalla proposta, il mancato scorrimento delle
graduatorie e la mancata pubblicazione dei posti di risulta non hanno risolto l'esigenza
dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti nelle sedi giudiziarie a massima scopertura di
organico e non hanno soddisfatto le aspettative del personale al trasferimento nelle sedi
desiderate.
Si chiede pertanto un incontro urgente con le OO.SS., prima della pubblicazione del prossimo
interpello di cui all'art. 10 dell'accordo 9 ottobre 2012, per discutere:
•
della modifica dell'art. 7 co. 2 dell'accordo del marzo 2007( Revoca della
domanda) - in quanto è ormai noto sia alla parte pubblica che a quella sindaca le che
l'applicazione del comma 2 è la causa del fallimento della procedura degli interpelli per la
mobilità e del mancato trasferimento di tanti dipendenti lontani da casa oramai da
decenni. La nostra proposta è di rendere possibile la revoca solo prima della
pubblicazione della graduatoria e di renderla possibile dopo la form ulazione della proposta
di trasferimento solo a fronte di sopravvenute eccezionali ragioni di servizio, di sa lute e di
ordine familiare gravi e documentate.
• Della pubblicazione di tutti i posti vacanti sul territorio nazionale nel prossimo
interpello ritenendo infatti che la mancata copertura dei posti dell'interpello dist rettuale
di ottobre 2012 e del successivo interpello nazionale di febbra io 2013 sia dovuta alle
problematiche sopra evidenziate e pertanto sia doveroso dare la possibilità al personale di
essere trasferito nella sede desiderata prima dell'ingresso dall'esterno di personale in
mobilità da altre Amministrazioni.
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ni;:mo. via Arenula 70- 00186 ROMA
COORDINAMENTO NAZIONALE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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 del riconoscimento del punteggio aggiuntivo del trasferimento d’ufficio al personale
delle sedi soppresse non vincitore dell’interpello distrettuale
 della pubblicazione di un interpello straordinario prima dell’ingresso di
personale in mobilità da altre Amministrazioni per dare la possibilità anche al
personale sottoposto a vincoli di permanenza nella sede di servizio, di potersi spostare
d’ufficio.
 del prossimo bando di mobilità in ingresso da altre Amministrazioni con la
possibilità di partecipazione estesa anche al personale di altri Comparti come
ad esempio gli enti locali, ritenendo che in alcune zone geografiche soprattutto nel
nord-Italia dia maggiore possibilità di copertura dei posti rimasti vacanti consentendo ai
lavoratori di quelle zone di avere la possibilità di poter tornare a casa dopo decenni di
pendolarismo.
Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.
Il Coordinatore Nazionale
Claudia Ratti
Segreteria Nazionale Ministero della Giustizia stanza n.152, I piano, via Arenula 70- 00186 ROMA
tel. 0664760230- fax 0694816764-cell. 3491429660 - http://giustizia.uglintesa.it
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MUVISERO DEAM GIUSUZU
Prot. n. 24-2014 del 14 febbraio 2014
MINISTERO DELLA GIU!5TIZIA
a AL Capo Dipartimento OrganizzazioneGiudiziaria
Luigi Birritteri
->
Al Direttore generale del personale e della formazione
Emilia Fargnoli
Al Direttore Generale Sistemi Informativi Automatiuati
Daniela Intravaia
OGGETTO: Stabilizzazione del personale - Richiesta incontro 0O.SS.
I n riferimento alla comunicazione Prot. n. 119/2/1765/SB/I del 5/12/2013 è noto che l'art.ll dell'Accordo
9 ottobre 2012 prevede: 'Xll'eslo delle suddeffe procedure e emunque enko il 20 giugno 2013 sì
promiera alla stabil~izazionedi tuffi i dpendenti dell'organi~~azione
Giudiziaba dis&cwt!; a qualsiasi titoloI
presso altri uHoCI
rispetto alla sede di sen/izioI alla da& di sottoscririone del presente accordo':
Quello che si evince chiaramente dalla lettura dell'Accordo è che il personale distaccato nel periodo 9
ottobre-20 giugno 2013, se accetta, verrà stabilizzato.
Vale solo la pena di precisare che in assenza di espressa esclusione, che non si rinviene nell'Accordo
(valido benché non sottoscritto dalla scrivente O.S.), tutto il personale distaccato nel predetto periodo ha
diritto alla stabiliuazione invece alcuna richiesta è stata ricevuta:
dal personale della DGSIA e dei USIA
dal personale distaccato presso il Ministero
dal personale distaccato ex lege 104192
dal personale trasferito in esecuzione di ordinanze del Giudice del Lavoro a seguito di ricorsi ex art
700, persone che hanno, dopo anni, il giudizio ancora ih corso.
Ritenendo che queste situazioni andrebbero sanate per non creare discriminazioni tra il personale in
servizio e considerando che la casistica dei distaccati nel Ministero della Giustizia è molto diversificata,
riteniamo necessario un incontro urgente con le PO.SS. per chiarire quali i criteri di scelta adottati.
Si rimane in attesa di sollecito riscontro.
Il Coordinatore Nazionale
Segreteria Nazionale: stanza n.152, I piano Ministero della Giustizia via Arenula 70- 00186 ROMA
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Prot. n. 84_2013 del 11 novembre 2013
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Luigi BIRRITTERI
Al Direttore Generale de Personale e della Formazione
Emilia FARGNOLI
Al Direttore dell’Ufficio III- Concorsi ed Assunzioni
Alessandra CELENTANO
ROMA
OGGETTO: Passaggi tra profili diversi all’interno delle aree. Applicazione art. 20 CCNI Ministero della
Giustizia del 29/07/2010
La nostra O.S. con precedente nota Prot. n.69_2013 del 1/10/2013 aveva richiesto la convocazione
delle OO.SS. per stabilire i criteri di un’eventuale selezione come previsto dall’art. 20 CCNI.
Ci risulta che siano giacenti presso l’Ufficio III, da anni, numerosissime richieste di passaggio di
profilo all’interno dell’area a cui l’Amministrazione non si è preoccupata di dare riscontro nonostante il
passaggio tra profili diversi sia previsto dal contratto. La maggior parte delle richieste proviene da
autisti che da anni, per esigenze di servizio, non guidano automezzi dell’Amministrazione bensì
svolgono in maniera esclusiva le mansioni di Operatore Giudiziario.
Lavoratori che negli anni hanno acquisito la professionalità necessaria, possiedono il titolo di studio
per l’accesso dall’esterno alla qualifica richiesta ed hanno ottenuto il parere favorevole al passaggio da
parte dei Capi degli Uffici.
Riteniamo pertanto che con la pubblicazione delle nuove piante organiche, con la carenza di
personale nel profilo di Operatore Giudiziario e con la prevista mobilità in ingresso da parte del
personale di altre Amministrazioni non sia più rinviabile un’urgente convocazione delle OO.SS. al fine di
definire i criteri di applicazione dell’art. 20 del CCNI Ministero della Giustizia del 29/7/2010 e art.3 co.5
CCNL 16/05/2001.
Distinti saluti.
Il Coordinatore Nazionale
Claudia Ratti
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Prot. n. 99_2014 del15 maggio 2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando
Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri
Ufficio Corrispondenza
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D·.-:-:-::·:·~-.~t
Al Direttore generale del personale e della formazione
Cons. Emilia Fargnoli
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Oggetto: Progetti formativi di perfezionamento destinato ai soggetti che hanno completato il
tirocinio presso gli uffici giudiziari.
E' noto che in tutti gli uffici giudiziari si sta dando awio ai tirocini di perfezionamento per i
lavoratori che hanno completato il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
E' altrettanto noto che è stata stanziata una ulteriore quota di 7,5 milioni di euro da destinare alle
spese per il perfezionamento dei tirocini giudiziari per l'anno 2014, ad integrazione degli importi già
previsti dal Ministero della Giustizia per l'anno in corso.
Com'è noto la normativa in oggetto prevede lo stanziamento di fondi per il completamento di un
percorso di alcuni lavoratori (cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati ed inoccupati)
che hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali collaborando, spesso in maniera
encomiabile, con il personale di ruolo del Ministero della Giustizia in uffici giudiziari con scopertura
di organico.
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La normativa attuale non prevede alcuna assunzione al completamento del percorso formativo ed
in un momento come l’attuale ci sembra inverosimile ed assurdo non utilizzare il personale formato
impiegando del tempo e dei soldi. Pertanto non potremmo che essere favorevoli all’inserimento nei
ruoli del personale che ha compiuto con esito positivo il percorso formativo a condizione che il
personale in servizio abbia delle garanzie di rispetto dei diritti che nel passato, in occasioni simili,
sono mancate.
1. RIQUALIFICAZIONE PER IL PERSONALE INTERNO
E’ indispensabile prevedere l’ingresso dei tirocinanti nei ruoli dell’Amministrazione in qualifiche per
cui è previsto l’accesso diretto senza pubblico concorso.
E’ assolutamente indispensabile evitare che il nuovo assunto venga inquadrato in posizioni ambite
da personale da anni di ruolo in possesso di titoli che da anni svolge le mansioni superiori senza
alcuna possibilità di riconoscimento, senza alcuna possibilità di progressione di carriera.
E’ arrivato il momento di ricominciare a parlare delle riqualificazioni professionali, il biennio nella
medesima posizione economica si è concluso e si può, si deve, ripartire.
Nessuno, al termine di un breve percorso formativo, può scavalcare il personale in servizio che nel
corso di decenni che ha acquisito esperienza e competenza.
Nella Circolare del Ministero della Giustizia prot.101/DG/37 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto
“linee giuda per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento destinati ai soggetti
che hanno completato il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’art.1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2012 n.228”, ci sono precise istruzioni sulla formazione del personale esterno.
E’ possibile per la volontà ed i fondi per riqualificare il personale interno non ci sono?
2. ASSESTAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
La possibile stabilizzazione dei tirocinanti deve essere preceduta da un interpello nazionale
destinato al personale in servizio.
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Nel momento attuale in cui si sta riorganizzando la geografia giudiziaria del paese, si sta
procedendo alla rideterminazione delle piante organiche sembra infatti opportuno tutelare il
personale al servizio del nostro Ministero da moltissimi anni, lavoratori che hanno saputo
affrontare situazioni disagiate e che in molti casi hanno permesso all’ufficio in cui prestano la loro
opera di poter sopravvivere grazie al loro impegno per il raggiungimento comunque del risultato
aldilà delle competenze, delle qualifiche, dell’orario di lavoro, con straordinario retribuito e a volte
neppure retribuito per mancanza di fondi.
Tra queste persone ce ne sono tantissime che si sono viste rifiutare i trasferimenti per la mancanza
di personale nell’ufficio di appartenenza e sono state costrette a vivere da pendolari e lontano da
casa e dai loro affetti per anni e anni.
I tirocinanti dovranno occupare soli i posti che si rendessero vacanti dopo aver assestato il
personale interno.
La storia degli ultimi anni ci insegna che non stiamo facendo dei sogni tristi dove il personale in
servizio da decenni si è visto scavalcare da personale esterno, dove sedi ambitissime sono state
coperte senza far precedere la nuova assunzione da un interpello … purtroppo è quello che si è
verificato nell’ultimo quinquennio e che non faremo passare sotto silenzio.
Siamo assolutamente rispettosi di tutti i lavoratori che legittimamente ambiscono alla stabilità,
siamo rispettosi delle carenze di organico degli uffici ma il nostro rispetto e la nostra prima
preoccupazione lo dobbiamo al personale in servizio con legittime aspettative di carriera ed ai
pendolari che da decenni sacrificano tempo, soldi e salute.
Il nostro personale deve ottenere tutte le garanzie e in tal senso è il nostro impegno.
Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)
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Le modifiche sostanziali introdotte dalla Circolare e non previste dalla legge sono evidenti:
1) La legge si riferisce sempre e solo ad “assenza per malattia” che, se ha luogo per “visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici”, è da considerare come “permesso giustificato” (previa
presentazione di attestazione e orario della stessa). In alcun caso, dalla legge, si evince l’abolizione
dell’istituto della malattia per l’effettuazione di “visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici”.
Se l’interpretazione dell’assenza per malattia deve invece forzatamente tradursi in “permesso
giustificato” già previsto dal Ccnl in materia di permessi “per motivi personali o familiari”, o permessi
brevi o banca delle ore (ove prevista), risulta evidente che la legge introdurrebbe l’ulteriore fattispecie
di “assenza per malattia” quale “permesso giustificato”, fattispecie pari, ad esempio, dell’assenza per
la donazione del sangue, per la testimonianza in tribunale, ecc…, ovvero rientrerebbe in “altri”
permessi
retribuiti
previsti
da
specifiche
norme
di
legge.
Diversamente
argomentando
l’interpretazione “forzata” della legge che fa il DFP non si concilierebbe con la circostanza che i
permessi contrattuali potrebbero già essere stati utilizzati, esauriti o comunque insufficienti, per le
finalità indicate nel CCNL (motivi personali o familiari documentati). L’immediata conseguenza è che
non sarebbe più possibile effettuare queste visite/terapie/indagini diagnostiche se non usufruendo di
ferie (e se sono finite anche queste?). Una simile interpretazione della legge lederebbe il diritto
costituzionale alla salute, pertanto sarebbe da escludere.
2) Nella circolare si chiarisce che “va chiarito che l'attestazione di presenza non è una certificazione di
malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la
comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve indicare il tipo di prestazione
somministrata”. Occorre far presente che l’indicazione delle “diagnosi” o del tipo di “prestazione
somministrata” non va mai riportata, non solo in questo caso ma in “nessun caso” perché trattasi di
dato sensibile tutelato dalla legge sulla privacy.
3) Nella Circolare “il caso di concomitanza tra espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di
terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa” la Funzione Pubblica sostiene
trovare “applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia” ed ancora
laddove identifica il “caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro a fini di
semplificazione si ritiene possa essere sufficiente anche un’unica certificazione (che per queste ipotesi,
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potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti
comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico ”.
Questa O.S. ritiene doveroso che nelle ipotesi di dipendenti con patologie gravi o soggetti a terapie
salvavita la certificazione contenente il calendario di giorni di assenza per malattia per l’effettuazione
di terapie da presentare prima dell’inizio della terapia stessa debba essere applicata anche ai
giorni necessari per l’effettuazione di esami o visite specialistiche di controllo
dell’evoluzione della patologia.
E’ del tutto evidente che nei casi di patologie gravi il protocollo medico applicato prevede non solo la
terapia ma anche analisi, esami diagnostici di controllo e visite specialistiche a cadenza periodica
prestabilita. E’ indispensabile che i giorni di terapia vengano equiparati ai giorni necessari
all’effettuazione di esami o controlli inerenti la patologia, analogamente alla disciplina delle terapie
salvavita (Legge 133/2008 s.m.i).
4) Ultima, doverosa e sentita, annotazione: nella contestata Circolare 2/2014 si precisa “il dipendente
deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti
contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)”. Qualcuno può
cortesemente spiegare a noi (che la chiediamo da un decennio) ed ai lavoratori perché nel Ministero
della Giustizia la banca ore, prevista contrattualmente, non è mai stata applicata?
PER QUANTO SOPRA SI CHIEDE:
1. di disapplicare la Circolare 2/2014 nella parte in cui modifica la normativa;
2. di equiparare le assenze per esami e visite specialistiche alle assenze per terapia, nel caso di
gravi patologie;
3. di applicare la banca delle ore.
Cordiali saluti
Il Coordinatore Nazionale
Claudia Ratti
Si allega:
1. Sentenza Corte di Cassazione SS.UU. 23031/2007
2. Richiesta (ultima in ordine cronologico) della banca delle ore Prot. n. 26_2014 del 26/02/2014
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c.ratti@uglintesa.it
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Allegato 4)
BANCA ORE E LAVORO STRAORDINARIO
Da anni questa Federazione chiede il pieno rispetto del contratto collettivo del 2001 e l’applicazione della
“banca ore”, contrattualmente istituita con l’art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001.
La “banca ore” è purtroppo una realtà solo in altri Ministeri, nel Ministero della Giustizia la norma, pur
vigente, è ampiamente disapplicata nonostante il dipendente abbia, per contratto, la possibilità che gli
venga riconosciuto oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il
maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della
prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista per le prestazioni di lavoro
straordinario. L’ applicazione della “banca ore”, d’altro canto, favorirebbe la conciliazione tra tempo di
lavoro e di cura andando incontro soprattutto alle esigenze di donne e uomini con figli e anziani ed il
benessere personale attraverso una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, migliorando la qualità della
prestazione verso l’Amministrazione.
E’ noto a tutti che:

gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti
periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario;

l’art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad
un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di
lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle
maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall’art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro
straordinario.

le maggiorazioni previste dal richiamato art. 26 sono pari al:
1) 15% per il lavoro straordinario diurno;
2) 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno;
3) 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno - festivo.
Per quanto sopra espresso la scrivente O.S. chiede a quest’ Amministrazione di consentire ai
lavoratori che lo richiederanno di aderire alla “banca ore”.
Sono anni che non ci stanchiamo di chiedere la convocazione per addivenire ad un accordo per
disciplinare le modalità attuative, sono anni che non riceviamo risposte e che i lavoratori aspettano
l’attuazione di una norma contrattuale ultradecennale.
Pagina 1
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Prot. n. 83_2014 del 6 maggio 2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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MINISTEFìO GIUSTIZIA
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Ar:ì~ I VO
... o MAG. 2014
Ufficio
Al Capo dell'Ufficio legislativo
Domenico carcano
Al capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia
dott.ssa Simonetta Matone
Cor r lsponden:t~
o=~-::i:>AI capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Luigi Birritteri
~irettore generale del
-
personale e della formazione
Emilia Fargnoli
Al Presidente della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri
Federico Mancuso
Ai soci della Cassa Mutua Nazionale
OGGETTO: Comunicazione dott. Mancuso sulla nota prot.104/2014 in data 22/04/2014,
chiarimenti.
La presente fa seguito ai "chiarimenti" ricevuti dal Presidente della cassa con nota
prot.104/2014 in data 22/04/2014 (che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente)
ritenendo che le_ ''macroscopiche e tendenziose inesattezze" vadano chiarite non certo a
vantaggio di qualcuno ma a beneficio di tutta la categoria alla quale si appartiene ed a tutela
dell'Ente.
Ricordo a me stessa, e non solo, che la nota del 26/03/2014 è solo l'ultima di una lunga serie
che abbiamo avanzato negli ultimi 10 anni, sia al Ministero che alla Cassa Mutua Cancellieri.
Richieste molto simili tra loro (ed anzi identiche in alcune parti) che non hanno mai, ma mai,
ricevuto alcun riscontro neanche nello spirito di buona collaborazione che pur dovrebbe esserci.
Tutte le note sono state inviate al Presidente della Cassa, al Ministero della Giustizia, ai Soci e
pubblicate sul sito della Federazione e sono a disposizione di tutti. Sono pronta a confrontarmi
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-
- - - - J. - .
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in ogni sede che il dott. Mancuso sceglierà, anche se giudiziale. Se la difesa dei diritti dei
colleghi ed il dialogo con gli enti e le istituzioni deve passare dalle aule di giustizia, ci saremo.
Esprimo invece piena soddisfazione per il “dialogo” che la Cassa sta avviando con i propri iscritti
a mezzo di posta elettronica, sia pur se l’avvio è certamente polemico. Finalmente, dopo anni, la
Cassa sta “costruendo” una mailing list dei soci ai quali mandare le comunicazioni, non si
poteva provvedere prima? In alcune “comunicazioni” pubblicate sul sito si ritrova la
precisazione: “Si prega di dare ampia diffusione delle comunicazioni della Cassa Cancellieri ai
soci del distretto, anche tramite posta elettronica” ma non risulta che fino all’aprile 2014 sia mai
arrivato nulla.
Nel merito delle questioni affrontate devo puntualizzare quanto di seguito.
ELEZIONI
E’ di chiara evidenza normativa che sono i Consiglieri Distrettuali ad eleggere il Consiglio
Centrale e nessuno lo discute. Quello che è anomalo, e che si è chiesto di verificare, è che i
Consiglieri Distrettuali uscenti eleggono i nuovi Consiglieri Centrali, solo a seguire vengono
svolte le nuove elezioni per i nuovi Consiglieri Distrettuali.
In ogni organizzazione verticistica, i soci eleggono gli organismi intermedi che a loro volta
eleggono i vertici. Anche nella Cassa è previsto così, quello che non è chiaro è perché si parte
dalla fine e il nuovo Consiglio Centrale (eletto 17/05/2010) viene rinnovato nell’ottobre 2013 da
Consiglieri se non scaduti di prossima scadenza (almeno questo deve essere ammesso) che
verranno a loro volta rinnovati a brevissimo.
Un meccanismo sfasato privo di precedenti in altre tipologie di elezioni.
GETTONE DI PRESENZA
Non si discute, e non si è mai messo in discussione, il pagamento delle tasse sui gettoni di
presenza da parte dei percipienti, si chiedeva invece di conoscerne gli importi e tutt’ora non si è
ricevuta alcuna risposta.
Mi corre anche il dovere di evidenziare, nuovamente, che lo stesso gettone non è stato previsto
(salvo che non mi sia sfuggito qualcosa) anche per i Consiglieri Distrettuali che impegnano il
loro tempo a beneficio dei soci.
Non credo sia stato previsto il gettone di presenza a favore di tutti i colleghi che si sono
prodigati nel lavoro delle Commissioni elettorali (della Cassa).
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Che il gettone di presenza sia previsto “per analogia rispetto a quanto viene riconosciuto, ex
lege, per la partecipazione alle riunioni di altri Enti pubblici e organismi vari, nonché per la
partecipazione alle riunioni delle Commissioni, da parte dei colleghi, presso l’Amministrazione
Giudiziaria” è, pertanto, un’affermazione (contenuta nella Comunicazione prot. 8/2011) del tutto
discutibile se non falsa.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Sappiamo bene che:
1.
La materia non è oggetto di contrattazione sindacale.
2.
Non è normativamente prevista neanche la consultazione e la partecipazione del Presidente
della Cassa ad un (eventuale) processo di modifica.
3.
La revisione normativa della Cassa deve essere effettuata mediante un atto normativo.
4.
La nostra Federazione è maggiormente rappresentativa nel Comparto Ministeri e si occupa
in generale, di rappresentare le categorie dei lavoratori nella difesa dei loro interessi, nella
promozione dei livelli di vita e in tutti quei contesti che richiedono valutazioni ed equilibri
fra le varie componenti sociali ed economiche della comunità.
5.
La nostra Federazione ha un altissimo numero di soci della Cassa tra i suoi iscritti,
simpatizzanti e dirigenti sindacali pertanto ha il diritto/dovere di intervenire.
6. Le richieste contenute nella nostra nota del 26/03/2014, prot.57/2014 sono state
ampiamente condivise dai soci che stanno tutt’ora inviando le firme in appoggio alla nostra
iniziativa.
ALTRO
Vogliamo replicare anche all’affermazione circa le “numerose convenzioni stipulate a beneficio dei
soci reperibili nel sito? Per non essere tacciata di ulteriori falsità riporto la videata delle
Convenzioni. Per “numerose” si intendono: 4 assicurazioni (per la RC professionale il premio è fuori
mercato, tanto da essere 4 volte superiore alla Convenzione della ns. Federazione), un centro
fisioterapico e un’agenzia viaggi. E’ forse sfuggito qualcosa?
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Per quanto sopra la sottoscritta, nella qualità di Socio della Cassa Mutua e quale Coordinatore
Nazionale della Federazione UGL INTESA FP, non avendo ricevuto chiara risposta alle richieste di
cui alla ns. nota del 26/03/2014, rinnova la richiesta:
All’Amministrazione, competente per la vigilanza della Cassa Mutua Nazionale
Cancellieri:
1) la verifica sulla legittimità delle elezioni appena svolte;
2) un incontro per avviare il processo di riforma della Cassa.
Al Presidente della Cassa Cancellieri:
1) di ricevere copia delle “proposte di modifica del Regolamento dell’Ente, ai sensi dell’art. 2
comma 4 D.P.R. 756/1952, a cui fa riferimento nella Comunicazione 25/2013”.
2) di ricevere compiute informazioni circa la determinazione della misura del gettone di presenza e
di conoscere gli importi percepiti dal 2011 ad oggi da ciascun componente la Cassa Nazionale e
revisore Contabile di cui alla Comunicazione n.8/2011.
Cordiali saluti
Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)
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Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari
cod. fisc. 97011390586
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Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour
00193 Roma – Tel. 06/68801848 – 06/68832482 fax 06/68833053
e-mail:cassamut3@cassamutuacancellieri.191.it
www.cassamutuacancellieri.it
Al Capo dell’ Ufficio Legislativo
Al Capo Dipartimento OO.GG.
A tutti i Soci della Cassa Cancellieri
Prot.n. 104/14
OGGETTO: comunicazioni dell’Ugl Intesa riguardo l’attività della Cassa Nazionale
Cancellieri; chiarimenti.
In riferimento al comunicato dell’Ugl Intesa del 26 marzo 2014 n. 13, dal titolo “ Cassa
Cancellieri, novità? Si, eletto il Consiglio Centrale” pubblicato sul sito del sindacato stesso,
nonché alla nota inoltrata, in pari data, alla Cassa Cancellieri avente per oggetto la
“revisione Cassa Mutua Nazionale Cancellieri”, entrambi a firma del Direttore
Amministrativo dott.ssa Claudia Ratti, si intende, di seguito, fornire chiarimenti in merito
all’attività della Cassa Cancellieri. Ciò al fine di correggere le macroscopiche e
tendenziose inesattezze presenti nelle predette comunicazioni.
Il nuovo Consiglio Centrale è stato eletto legittimamente dai Consigli Distrettuali
nell’ottobre 2013. I Consigli Distrettuali erano pienamente in carica nel periodo delle
elezioni, e non “scaduti” come sostenuto erroneamente dall’Ugl Intesa, in quanto il loro
triennio di competenza terminava nel febbraio del corrente anno.
Il nuovo Consiglio Centrale e il Collegio dei Revisori dei Conti, insediatisi nel dicembre
2013, sono stati eletti dai Consigli Distrettuali tra i candidati presenti nell’unica lista che è
stata depositata all’uopo.
Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Delegato e il Segretario sono stati eletti in
seno al Consiglio Centrale, come prevede la normativa.
Tutti i soci residenti a Roma, o in servizio presso gli uffici aventi sede a Roma, hanno
avuto democraticamente la possibilità di candidarsi e di depositare qualsiasi tipo di lista,
nel rispetto, ovviamente, dei requisiti richiesti dalla Legge.
Attualmente sono in corso le elezioni dei Consigli Distrettuali e, contrariamente a quanto
sostenuto dall’Ugl Intesa, a tutti i soci è stata data l’informazione delle elezioni, tramite
comunicazioni, a tempo debito, ai Consigli Distrettuali, e tramite pubblicazione, come
sempre, nel sito internet della Cassa Cancellieri.
In ogni caso la normativa, prevede, ma tutto ciò l’Ugl evidentemente lo ignora, che i
Dirigenti del singolo Ufficio debbano avvisare tutti i soci riguardo la data e le modalità
delle votazioni (vedi art. 16 D.P.R. del 23/05/1952 n. 756 e nota del Presidente della
Cassa Cancellieri ai Dirigenti delle C.d.Appello in data 15/01/2014 prot.n. 06/14).
La Cassa Cancellieri si è dotata di un sito internet, dal settembre 2006, che ,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ugl Intesa (“che in pochissimi conoscono”) la
stragrande maggioranza dei soci iscritti conosce perfettamente; ciò è dimostrato dalle
istanze che pervengono quotidianamente in segreteria, compilate sulla base del modello
fac-simile presente nella sezione specifica del sito stesso.
Per quanto riguarda i bilanci, preventivo e consuntivo, vengono pubblicati sul Bollettino
Ufficiale ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento.
In ogni caso la situazione patrimoniale e le modalità di utilizzo dei fondi a disposizione
vengono resi noti tramite le varie comunicazioni ai Consigli Distrettuali, regolarmente
pubblicate nel sito internet.
Pertanto, tutte le delibere, i dati, le informazioni, che riguardano l’Ente e i soci, sono
pubblicati nel sito della Cassa Cancellieri e sono, pertanto, accessibili a chiunque,
nell’ottica della massima trasparenza che caratterizza questo Ente.
Secondo l’Ugl Intesa i “1696 Direttori Amministrativi pagano una somma mensile di 18
euro, in cambio di poco o nulla”, tale affermazione è totalmente difforme dalla realtà.
Ai soci, infatti, è riconosciuta la possibilità di chiedere una volta all’anno una sovvenzione
per le spese sanitarie sostenute anche dai propri familiari, nonchè un contributo fisso per
le nascite e i decessi, e, nel rispetto dei criteri prestabiliti, viene erogata a tutti la
sovvenzione richiesta.
Inoltre, ogni anno viene pubblicato un Bando di concorso, Fondazione Mete, per
l’assegnazione di n. 11 borse di studio a beneficio dei figli dei soci.
Tutti i dati e le informazioni in merito vengono regolarmente e tempestivamente comunicati
ai Consigli Distrettuali interessati.
Al momento della cessazione dal servizio, al socio viene erogato un premio di buona
uscita che, a differenza di quanto affermato dall’Ugl Intesa (“non corrisponde neanche
lontanamente a quanto versato nel corso degli anni”), è costituito oltre che da una quota
predeterminata , da una seconda quota, variabile, rebus sic stantibus, che dal 2008 a
seguito dell’ applicazione della nuova base di calcolo, corrisponde all’incirca ad una
somma superiore di 4/5 volte la prima quota. Complessivamente al socio viene erogato,
considerando prima e seconda quota, una somma corrispondente al doppio, se non al
triplo, di quanto versato nel corso della carriera. Pertanto, è assai evidente che la
“obbligatoria ritenuta di categoria” dell’1% al netto dello stipendio, a favore della Cassa
Cancellieri, comporti in ogni caso alla cessazione del servizio l’erogazione del premio di
buona uscita a beneficio del socio; contrariamente ad es. all’obbligatoria ritenuta
stipendiale dello 0,35%, a favore dell’INPDAP, che è totalmente a fondo perduto.
Numerose sono, inoltre, le convenzioni stipulate a beneficio dei soci reperibili nel sito.
Ai Consiglieri del Consiglio Centrale viene riconosciuto un gettone di presenza, cap. spese
di amministrazione, soggetto a tassazione separata, esclusivamente per la partecipazione
alle riunioni di cui all’articolo 3 D.P.R. del 23/05/1952 n. 756, anche ai Revisori dei Conti
viene riconosciuto un gettone di presenza per l’unica riunione annuale effettuata,
anch’esso soggetto a tassazione separata.
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Occorre evidenziare le differenze?
Nel Ministero dell’Economia:
1. esistono i sostegni;
2. hanno dato l’informativa alle OO.SS. maggiormente rappresentative
3. accolgono la proposta avanzata dal Comitato Unico di Garanzia
Nel Ministero della Giustizia:
1. non esistono/non si conoscono/non si fruisce di sostegni
2. non si convocano le OO.SS. neanche a seguito di molteplici richieste
3. non esiste un Comitato Unico di Garanzia funzionante
2) TEMPO DI VIAGGIO E TEMPO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI IN MISSIONE
Si vuole innanzi tutto evidenziare che tutte le lettere precedenti sulla questione del tempo di viaggio da
considerarsi come tempo di servizio sono cadute nel “dimenticatoio” dell’Amministrazione,
Abbiamo richiesto ripetutamente (da soli 10 anni) che vengano individuate, ex art. 30 lett. g) CCNL
1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa.
Nessuno ci ha mai risposto!
Eppure tutti i lavoratori inviati in missione per l’espletamento dei servizi istituzionali sono -durante il viaggio- al
servizio per l’Amministrazione pur se inevitabilmente non possono svolgere le funzioni specifiche del proprio
profilo di appartenenza, a maggior ragione nei casi in cui la trasferta inizia la domenica o in altro giorno
festivo.
Il paradosso al quale si assiste, in vigenza dell’attuale previsione contrattuale è nel dover “recuperare” la
differenza temporale rispetto all’orario di lavoro, nonostante per raggiungere la sede di missione si sia
impiegato un tempo superiore a quello ordinariamente impiegato per raggiungere la sede ordinaria di servizio.
Dalla previsione contrattuale sono passati molti anni senza che si sia provveduto, nelle more:
 L’indennità di trasferta (sia pure di importo irrisorio) è stata abolita dalla legge finanziaria 2006, salvo
poi essere ripristinata solo per alcune categorie di lavoratori;
 Il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- ha ritenuto dover considerare
per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, “attività lavorativa il
tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell’espletamento delle prestazioni che
comportano il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore” .
Insomma i lavoratori in servizio nell’Amministrazione giudiziaria sono sempre essere penalizzati rispetto ai
lavoratori dell’Amministrazione Penitenziaria eppure si è tutti dipendenti dello stesso Ministero.
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Da ultimo l’Amministrazione, in data 10/01/2013 presso il Ministero del Lavoro a seguito di una ns. richiesta,
ha dichiarato che “il tempo del viaggio può essere riconosciuto esclusivamente nei limiti della normativa
europea e della normativa nazionale di recepimento”.
Voglio ricordare che l’orario di lavoro viene definito dalla normativa europea e nazionale:

Direttiva 1993/104/CE: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di
lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi
nazionali”;

D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003, art.1, comma 2 a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Il Ministero del Lavoro (circolare n.8/2005) ha evidenziato come la nuova formulazione di definizione
dell’orario di lavoro risulti ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente definizione, spostando
l’accento sulla “messa a disposizione del lavoratore”.
La Corte di Giustizia UE, sentenza 09.09.2003 n° C-151/02, sia pur riferita a diversa fattispecie, ha confermato
la medesima interpretazione del Ministero del Lavoro.
La Corte di Cassazione ha ribadito che “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’
attività lavorativa vera e propria e quindi va sommato all’orario di lavoro come straordinario allorché lo
spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione”; in particolare il carattere di funzionalità è stato ravvisato
“nel caso di dipendente obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi inviato di volta in volta in varie
località per svolgervi la prestazione” (Cfr.tra le tante, Cassazione civile , sez. lav., 14 marzo 2006, n.5496) o,
ancora, rivestono il carattere di funzionalità "tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all'espletamento
di una determinata prestazione lavorativa".
Per quanto sopra chiediamo:
1) di riconoscere dei sussidi ai lavoratori, analoghi ai colleghi del MEF;
2) di convocare le OO.SS. per disciplinare i casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente
più conveniente prevedendo forme di ristoro del dipendente dei costi sostenuti;
3) di convocare le OO.SS. al fine di individuare ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di
lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa;
4) di ricevere delle risposte!
Cordiali saluti
Il Coordinatore Nazionale
Claudia Ratti
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