FISCOMAC UNICO PERSONE FISICHE 2014 - VERSIONE 28.2 ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA Milano, 10.05.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENZIONE: gli aggiornamenti al prodotto sono disponibili esclusivamente all'indirizzo Internet http://www.ulissetecno.it ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. CONTENUTO DELLA VERSIONE - Quadri - Importazione dati 2. APPROFONDIMENTI - Gestione Modello IRAP - Quadro per gestione deduzione IRAP - Studi di Settore integrati - Gestione IVS - Rate fisse su reddito minimale ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. CONTENUTO DELLA VERSIONE QUADRI La presente versione del modulo Unico Persone Fisiche 2014 rende disponibili i seguenti quadri: - Deduzione IRAP; - Dichiarazione IMU; Modello Unico Persone Fisiche 2014 - RE Redditi da lavoro autonomo; - RF Redditi di impresa in contabilità ordinaria; - RG Redditi di impresa in contabilità semplificata; - LM Contribuenti minimi; - RD Redditi di allevamento; - RS Dati comuni; - RQ Imposte sostitutive; - RU crediti d’imposta; - RH Redditi di partecipazione; - RT Plusvalenze; - RR Contributi previdenziali; - RW Trasferimenti all’estero; - TR Trasferimento residenza all’estero; - AC Amministratori condomini; - FC Controlled foreign companies; - CE Credito di imposta redditi esteri; - NS Indicatori normalità economica; - Parametri Impresa; - Parametri Professionisti; - Impegno alla trasmissione telematica. Modello Irap 2014 - Frontespizio; - IQ Persone Fisiche; - IR Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento; - IS Prospetti vari; - Impegno alla trasmissione telematica Dichiarazione IRAP; - Comunicazione Opzione IRAP; - Impegno alla trasmissione telematica Comunicazione Opzione IRAP. Modelli Studi di Settore Simulazione - Quadro Generale Studi; - Modelli Studi di Settore 2013 per simulazione calcolo. IMPORTAZIONE DATI Selezionando il comando Importa da dalla TOOLBAR è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione: - Deleghe 2013 ( già disponibile nella precedente versione ) - Redditi di Partecipazione ( disponibile anche direttamente dal quadro RH ) - Importa terreni e fabbricati ( novità ) - Dati Ivs ( disponibile anche direttamente dal quadro IVS ) - IVA/2014; - Gerico 2013; Importazione redditi di Partecipazione In presenza di un quadro RH già compilato (anche a seguito di conversione dati da anno precedente) la funzione di importazione effettuerà l’abbinamento delle attestazioni a parità di codice fiscale della società o associazione partecipata. Si pone in evidenza che mentre l’importazione in oggetto da Unico Persone Fisiche è immediatamente disponibile, per la disponibilità delle medesime funzioni da Unico Società di Persone e da Unico Società di Capitali sarà necessario aver installato le seguenti versioni dei moduli disponibili nei prossimi giorni: - modulo Unico Società di Persone 2014 versione 23.1.0; - modulo Unico Società di Capitali 2014 versione 22.2.0. 2. APPROFONDIMENTI GESTIONE MODELLO IRAP Nel quadro Generale è presente il campo "Genera la dichiarazione IRAP", tale campo risulta compilato in automatico e permette la compilazione della dichiarazione. Smarcando il campo la dichiarazione Irap risulta eliminata. Si evidenzia che i dati anagrafici del frontespizio del Modello Unico sono riportati in automatico nel frontespizio del Modello Irap, per poter intervenire manualmente modificando le informazioni relative alla dichiarazione Irap, occorre compilare l'apposita marcatura presente nel Frontespizio del Modello Irap. Si evidenzia inoltre che il campo “Codice regione o provincia autonoma” risulterà compilato in automatico in base a quanto indicato nel campo relativo alla sede legale o se diverso al domicilio fiscale. Particolarità in caso di conversione da anno precedente Si evidenziano i seguenti comportamenti: - qualora nella dichiarazione dell’anno precedente l’utente avesse provveduto a smarcare il campo "Genera la dichiarazione IRAP" tale impostazione sarà mantenuta anche nella dichiarazione corrente. Qualora l’utente volesse aggiungere il modello Irap potrà procedere nel seguente modo: - marcare il campo "Genera la dichiarazione IRAP" presente nel quadro Generale; - fare doppio click sul quadro presente in “Elenco quadri”; - qualora nella dichiarazione dell’anno precedente l’utente avesse provveduto a marcare il campo per poter intervenire manualmente modificando le informazioni relative al Frontespizio della Dichiarazione Irap, la stessa marcatura sarà riportata dall’anno precedente e le informazioni del Frontespizio Irap convertite direttamente. Gestione semplificata nel caso in cui il valore della produzione sia stato prodotto in un'unica regione Si evidenzia che qualora non si debba ripartire la base imponibile su più regioni, sarà sufficiente compilare il campo presente in testa al quadro IR. Nota Bene: nel caso in cui il valore della produzione sia stato prodotto nell’ambito di una singola regione, il relativo codice è recuperato in fase di conversione. QUADRO PER GESTIONE DEDUZIONE IRAP L’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introduce a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) una deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’IRAP afferente alle spese per il personale dipendente. Per determinare le deduzioni spettanti (analitica e forfettaria) ed effettuare i riporti nel quadro di reddito di riferimento è necessario compilare il quadro Deduzioni Irap. Deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente Il quadro si compone di due sezioni, una per gestire l’IRAP versato nell’esercizio oggetto di dichiarazione ma relativo al periodo precedente (SALDO IRAP 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) ed uno per gestire l’IRAP versata nell’esercizio oggetto di dichiarazione e relativa al medesimo periodo (ACCONTO IRAP 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Il quadro è di compilazione automatica (comunque modificabile in funzione delle situazioni soggettive del contribuente) e riporta le informazioni da altri quadri del prodotto UNICO 2014 ed IRAP 2014. Deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati In entrambe le sezioni del quadro è presente un apposito flag che abilita la determinazione della deduzione forfetaria del 10% riferibile agli interessi passivi e oneri assimilati. Al fine della corretta determinazione delle deduzioni spettanti quindi si raccomanda di selezionare o meno la casella in funzione della situazione del contribuente. La procedura nel determinare le deduzioni spettanti verifica che il loro cumulo non ecceda l’imposta dovuta e gli importi effettivamente versati nell’esercizio di riferimento. STUDI DI SETTORE INTEGRATI NEI MODELLI UNICO Anche quest’anno la gestione degli Studi di Settore consentirà: - integrazione degli studi di settore all’interno dei modelli Unico - possibilità di gestire gli studi di settore 2013, in attesa dell’approvazione degli studi 2014 Studi di settore 2013 e simulazione calcolo Ge.ri.co. 2013 Al fine di anticipare le attività di verifica e compilazione degli studi di studi e per consentire di effettuare delle simulazioni di calcolo, in attesa dell'approvazione degli Studi di Settore 2014, nella presente versione di Unico sono inseriti gli Studi di Settore 2013 che si interfacciano per il calcolo con Gerico 2013. Gli Studi di Settore se presenti nella dichiarazione Unico 2013, in sede di conversione verranno riportati direttamente nella dichiarazione 2014. Sono convertiti tutti i dati ad eccezione dei valori contabili. Con la messa a disposizione del modello 2014 (dopo la relativa approvazione) i dati verranno automaticamente recuperati dal modello vecchio che verrà eliminato, non sarà possibile mantenere entrambe le versioni. Si fa presente che per gli studi evoluti il recupero sarà parziale in funzione della sola corrispondenza dei campi tra nuovo e vecchio, si raccomanda quindi di provvedere alla stampa o al salvataggio in formato PDF delle simulazioni effettuate al fine di evitare la perdita di dati in fase di aggiornamento di modelli e di passaggio agli Studi 2014. Per accedere agli studi di settore in Unico selezionare dall'albero di navigazione la cartella Studi e il quadro generale Studi. Il funzionamento è il medesimo dell'anno precedente, per inserire uno studio selezionare il codice attività e il quadro unico associato. Una volta compilato lo studio sarà possibile effettuare il calcolo di congruità (se installato Gerico 2013). Per accedere al quadro della congruità navigare all'interno dell'elenco quadri. Dal quadro del calcolo della congruità selezionare il comando "Calcolo Congruità" come in figura ATTENZIONE! I dati calcolati con questa versione sono riferiti a Gerico 2013 e possono essere utilizzati solo per effettuare simulazioni. E' possibile anche effettuare l'adeguamento e riportarlo direttamente in dichiarazione, selezionare la casella Modalità di adeguamento direttamente dal quadro del calcolo di congruità. I dati verranno riportati automaticamente nel quadro di reddito di pertinenza e saranno evidenziati in rosa ad indicare che sono risultati ottenuti con Gerico 2013. E' possibile anche importare file di studi settore realizzati con Gerico 2013 selezionando dalla toolbar oppure dal quadro il comando Importa da Gerico 2013. Con lo stesso comando è possibile anche importare studi da un file telematico unico che include studi di settore; nel caso di un telematico multiplo verrà selezionato lo studio con lo stesso codice fiscale utilizzato in dichiarazione. GESTIONE IVS Si precisa che in riferimento all'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali non risulta ancora pubblicata la circolare INPS, i dati recuperati dovranno essere verificati e potranno subire modifiche a seguito della pubblicazione dell'apposita circolare. RATE FISSE SU REDDITO MINIMALE Per procedere all’importazione dei dati al modulo Deleghe per la gestione del versamento dei contributi fissi sul reddito minimale in scadenza al 16.5.2014 è necessario installare l’aggiornamento 16.2 del modulo Deleghe ( disponibile a giorni ) e prendere visione delle relative note di rilascio. ====================================================== FISCOMAC UNICO PERSONE FISICHE 2014 - v28.1 ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA ====================================================== Milano, 02.05.2014 Sommario degli argomenti trattati: 1. CONTENUTO DELLA VERSIONE - Quadri - Conversione dati anno precedente - Importazione dati - Stampe di Controllo 2. APPROFONDIMENTI - Importazione utilizzo crediti in F24 - Gestione automatica addizionali comunali - Redditi fondiari - rapporto IMU/IRPEF - Gestione IMU 2014 - Deducibilità IMU immobili strumentali 3. DOCUMENTAZIONE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. CONTENUTO DELLA VERSIONE QUADRI La versione 28.1.0 del modulo Unico Persone Fisiche 2014 rende disponibili i seguenti quadri: - Generale; - Dati invio telematico; - Terreni; - Fabbricati; - Simulazione Cedolare Secca. Modello Unico Persone Fisiche 2014 - Frontespizio; - Familiari a carico; - RA Redditi dei terreni; - RB Redditi dei fabbricati; - RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati; - RP Oneri e spese; - Riepilogo Redditi; - RN Calcolo dell'IRPEF; - RV Addizionale regionale e comunale all'IRPEF - CR Crediti d'imposta; - CS Contributo solidarietà; - RX Compensazioni e rimborsi; - RL Altri redditi; - RM Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva; - Impegno alla trasmissione telematica. Nota Bene: il Modello Irap 2014 non è ancora stato rilasciato pertanto, anche qualora risulti installato il Modulo Dichiarazione IRAP, nessun quadro Irap risulta visibile fino al prossimo aggiornamento. CONVERSIONE DATI DA ANNO PRECEDENTE La procedura di conversione delle dichiarazioni dell'anno precedente è disponibile da catalogo (ossia senza dichiarazioni aperte) utilizzando il comando "da anno precedente" presente nella toolbar, scegliendo dal sottomenù il relativo programma. All’avvio del comando viene proposta una maschera contenente l'eventuale elenco delle dichiarazioni dell'anno precedente contenute nell'archivio corrente. Se le dichiarazioni sono memorizzate in un archivio diverso, è possibile utilizzare il comando di scelta archivio posto in alto a destra del dialogo. Prima di scrivere le dichiarazioni nell'anno corrente il programma propone 2 opzioni: - converti e crea anagrafica: converte le dichiarazioni e genera automaticamente le relative anagrafiche - converti normale: converte solo le dichiarazioni. IMPORTAZIONE DATI Selezionando il comando Importa presente nella toolbar è possibile accedere al dialogo che , oltre a permettere le importazioni dal catalogo dell'anagrafica, rende disponibili le seguenti procedure di importazione sottodivise per i vari quadri. - Deleghe 2013; STAMPE DI CONTROLLO Le stampe di controllo abilitate con la presente versione sono: - Richiesta dati; - Informativa sul trattamento dei dati personali; - Acquisizione del consenso dell'interessato; - Elenco Comuni con versamenti IMU; - Importi dovuti IMU con saldo previsionale per Comune; - Importi dovuti IMU con saldo previsionale per Contribuenti; - Terreni; - Terreni per Comune; - Terreni dettaglio IMU; - Terreni dettaglio IRPEF; - Fabbricati; - Fabbricati per Comune; - Fabbricati dettaglio IMU; - Fabbricati dettaglio IRPEF. 2. APPROFONDIMENTI IMPORTAZIONE UTILIZZO CREDITI IN F24 Con la presente funzione è possibile recuperare gli utilizzi dei crediti effettuati nel modello F24. Il recupero di tali valori può essere eseguita in due modalità differenti: • all’atto della conversione da anno precedente saranno recuperati gli utilizzi presenti nelle deleghe di Unico (automatiche e manuali); • utilizzando la funzione Importa da Deleghe 2013 è possibile sostituire gli importi convertiti dal prodotto Unico 2012 con quelli presenti nel prodotto Deleghe 2013 (modelli F24 automatici e manuali). Si precisa che: - le funzioni sono alternative pertanto, anche qualora risultassero già confermati (marcatura presente in corrispondenza del campo “Crediti utilizzati in F24 riportati da conversione anno precedente”), in fase di importazione da Deleghe 2013 i dati eventualmente convertiti da anno precedente saranno eliminati ed eventualmente sostituiti con quanto utilizzato nel prodotto Deleghe 2013; - l’importazione di Deleghe 2013 non considera l’eventuale residuo che potrebbe essere utilizzato nel prodotto Deleghe 2014. Gli importi riportati nel PROSPETTO CREDITI COMPENSATI NEL MODELLO F24 dovranno quindi essere verificati dall’utente e confermati tramite apposita marcatura differenziata a seconda che il recupero sia avvenuto dal prodotto Unico 2013 (attraverso la funzione di conversione da anno precedente) o Deleghe 2013 (attraverso apposita funzione di Importa da...) In assenza di conferma degli importi, saranno evidenziati i seguenti messaggi in corrispondenza dei rispettivi righi relativi alla sezione CREDITI PORTATI A NUOVO DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE del quadro Generale: • Verificare utilizzo crediti riportato dalla precedente dichiarazione, nel caso di importi compilati in fase di conversione da anno precedente; • Verificare utilizzo crediti riportato da Deleghe 2012, nel caso di importi riportati in fase di importazione da Deleghe 2013. GESTIONE AUTOMATICA ADDIZIONALI COMUNALI Con il presente aggiornamento sono rese disponibili le aliquote relative all‟addizionale comunale necessarie per il versamento del saldo 2013 e acconto 2014. Le aliquote delle addizionali comunali Irpef e le esenzioni gestite dal programma per il calcolo del saldo e dell'acconto, provengono dalle tabelle del Ministero delle Economie e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale pubblicate al seguente indirizzo: http://www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/tabella.htm CASI PARTICOLARI RIFERITI A CONDIZIONI SOGGETTIVE Per i comuni che hanno deliberato agevolazioni riferite a condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nella dichiarazione (ad esempio il reddito ISEE) il programma calcolerà senza tenere conto dell'agevolazione. Se l'utente ritiene di beneficiarne, solo per questi comuni, potrà compilare la casella "Agevolazioni" presente nella colonna 1 del rigo RV10 e il programma applicherà l'esenzione prevista. I comuni interessati a questa tipologia di esenzione sono i seguenti: BOSCO CHIESANUOVA ALBERA LIGURE CABELLA LIGURE LETINO LOCANA GROTTAMMARE LECCE RIGNANO FLAMINIO SAN BENEDETTO DEL TRONTO VERDELLINO REDDITI FONDIARI – RAPPORTO IMU/IRPEF L‟IMU sostituisce, a norma dell‟art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, per la componente immobiliare, l‟IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Abitazione principale Per l‟anno 2013, in generale, non è dovuta l‟Imu per l‟abitazione principale e le relative pertinenze, pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all‟ammontare della rendita catastale dell‟unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l‟Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l‟Imu per il 2013 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - “abitazioni di lusso” e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell‟Imu oppure la cd. “Mini Imu”). In queste ipotesi, poiché il reddito dell‟abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. Nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2. Fabbricati non locati L‟IMU sostituisce l‟Irpef e le relative addizionali regionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d‟uso gratuito. Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati, sopra elencati), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 „Utilizzo‟ dei righi da RB1 a RB6: „3‟ locazione a canone libero, „4‟ equo canone, „8‟ locazione a canone concordato agevolato, „11‟ locazione parziale dell‟abitazione principale a canone libero, „12‟ locazione parziale dell‟abitazione principale a canone concordato agevolato e „14‟ locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo. Dall‟anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati (Categorie catastali A1 – A11, escluso A10 e codici „2‟, „9‟, „10‟, „15‟ nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB6) situati nello stesso comune nel quale si trova l‟immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all‟Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell‟Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 3. GESTIONE IMU 2014 Con il presente aggiornamento si rende disponibile il calcolo IMU, di seguito riportiamo le principali novità in materia: Esclusioni Confermata l‟esclusione per tutto il 2014 dell‟abitazione principale non di “lusso”. E‟ stata inoltre stabilita l‟esclusione anche dei fabbricati rurali strumentali (è stata quindi eliminata la relativa gestione). Detrazioni per abitazioni principale non di “lusso” Non è più prevista la detrazione di 50 euro per figli. Casi di assimilazione ad abitazione principale ex lege Per tutto il 2014 permangono le assimilazioni ad abitazione principale previste per l‟abitazione coniugale assegnata al coniuge in sede di separazione legale e per l‟immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente nelle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Casi di possibile assimilazione ad abitazione principale in base a delibera comunale Rimangono confermate le casistiche di assimilazione ad abitazione principale operate tramite delibera comunale, ossia: - immobile non locato posseduto da anziani ricoverati in case di riposo; - immobile non locato posseduto da residenti all‟estero. Alle due precedenti casistiche si è aggiunta, con decorrenza 1 luglio 2013, l‟assimilazione dell‟immobile concesso in comodato d‟uso gratuito ai familiari. In merito a quest‟ultima è previsto un limite pari a 500 euro di rendita catastale, oppure un reddito complessivo ISEE del nucleo familiare del comodatario inferiore a 15.000 euro. Esenzioni Entra a regime per tutto il 2014 l‟esenzione relativa ai cosiddetti “Beni merce” introdotta già nel 2013 con decorrenza 1 luglio 2013. Per gestire la casistica è necessario marcare l‟apposito campo ed eliminare l‟aliquota applicata. Terreni agricoli Qualora il terreno sia posseduto dal coltivatore diretto (IAP) il coefficiente di rivalutazione passa da 135 a 75. Gestione calcolo Il calcolo relativo all‟acconto IMU 2014 sarà effettuato sulla base delle informazioni presenti nella sezione UTILIZZO SALDO IMPOSTA SUI REDDITI E ACCONTO IMU L‟esito del calcolo sarà evidenziato nell‟apposita sezione CALCOLO ACCONTO IMU dove oltre alla determinazione dell‟acconto sarà presente anche la determinazione del saldo previsionale sulla base della stessa situazione di utilizzo, le stesse aliquote e detrazioni previste per l‟acconto. Impostazione aliquote Con il presente aggiornamento, ai fini della determinazione dell‟acconto, saranno rese disponibili le aliquote rilasciate per la gestione del saldo 2013, comprensive delle personalizzazioni effettuate. DEDUCIBILITA’ IMU IMMOBILI STRUMENTALI L‟articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011, come sostituito dall‟articolo 1, comma 715, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), prevede che «l‟imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall‟esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell‟imposta regionale sulle attività produttive». In base all‟art. 1, comma 716 , della citata legge 147 /2013 «Per il periodo d‟imposta in corso al 31 dicembre 2013, l‟aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento». In fase di conversione da anno precedente, nel quadro Generale, è riportato l‟IMU dovuta nel 2013 qualora nella scheda dell‟immobile sia stato indicato nel campo “Relativo a impresa” il codice 1 Strumentale o oggetto dell‟attività. L’importo dovrà essere verificato a cura dell’utente per stabilire quanto effettivamente versato. Si precisa che la somma importata non tiene conto degli importi minimi di versamento al di sotto dei quali il versamento potrebbe non essere stato effettuato, né degli arrotondamenti effettuati in fase di generazione del modello di pagamento F24. 3. DOCUMENTAZIONE Per una completa conoscenza delle modalità di utilizzo del modulo il Cliente ha a disposizione alcuni supporti, consultabili dal menu “Aiuto”. LEGGIMI Dal menu “Aiuto” è possibile consultare i “Leggimi” relativi ai vari moduli installati, che consentono di prendere visione delle ultime novità e caratteristiche del programma. GUIDA IN LINEA Dal menu “Aiuto” è possibile consultare la “Guida in linea”, che offre spiegazioni sull’utilizzo dei comandi e delle funzioni comuni a tutti i moduli fiscali. ISTRUZIONI Dal menu “Aiuto” è possibile consultare le istruzioni relative ad una specifica modulistica utilizzate dal programma. --------------------------------------------------------------------------Le ricordiamo che il nostro Servizio Clienti e l'Assistenza Software sono a Sua disposizione per ogni ulteriore informazione, ai seguenti recapiti: tel. 02/49533800 fax 02/49533819 e-mail: info@ulissetecno.it ---------------------------------------------------------------------------
© Copyright 2024 Paperzz