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Giornata di Studio
2014 CONTRATTI A TERMINE E
APPRENDISTATO
Contrattualistica e flessibilità del lavoro con la Jobs Act e
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
le istruzioni del Ministero del lavoro
Relatore
Relatore: Alberto Bosco
Alberto Bosco
Messina, 2 Ottobre 2014
Ottobre 2014
1
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
IL CONTRATTO A
TERMINE
Relatore
Alberto Bosco
Dopo la Riforma Fornero, il D.L. 76/2013, e il
D.L. 20.3.2014, n. 34, convertito in Legge 16.5.2014, n. 78
Alla luce delle istruzioni del Ministero del Lavoro
Ottobre 2014
2
Ipotesi tassative
Causale
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Acausalità
Ottobre 2014
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3
IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI:
FORMA e RAGIONI
Il comma 01 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001: dopo la Riforma del 2012
“01.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Il contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro”
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4
IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI:
FORMA e RAGIONI
QUINDI IL CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO E’ LA REGOLA
E QUELLO A TERMINE COSTITUISCE, IN
QUALCHE MODO, UNA DEROGA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
CERTAMENTE
POSSIBILE
Ottobre 2014
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MA DA USARE
CON QUALCHE
ATTENZIONE!
5
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Ove nell'ambito di una determinata
tipologia
contrattuale
di
natura
subordinata, non si riscontrino gli elementi
di specialità previsti dal Legislatore elementi sia di carattere sostanziale che
formale - il rapporto va necessariamente
ricondotto alla "forma comune" e cioè al
contratto
subordinato
a
tempo
indeterminato.
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6
IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI:
FORMA e RAGIONI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
L’apposizione del termine non
ha effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente,
da un atto scritto (pena la
conversione
a
tempo
indeterminato).
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CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
CONSEGNA DEL CONTRATTO AL LAVORATORE
 Sfornita di sanzione è la previsione per cui una
copia del contratto va consegnata al lavoratore
entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione
(art. 1, co. 3, D.Lgs. 368/2001).
 “Il mancato rispetto della consegna al lavoratore di
una copia dell’atto scritto di assunzione a termine,
non determina la nullità dell’apposizione del
termine, perché tale sanzione non è prevista dalla
legge, diversamente che per la mancata redazione
dell’atto scritto (Cass. 6.5.1998, n. 4582).
 I 5 giorni decorrono non già dalla sottoscrizione del
contratto ma dall’effettivo inizio della prestazione: si
computano solo i giorni lavorativi.
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8
IL CONTRATTO A TERMINE - FORMA e RAGIONI
Dal
21 marzo 2014 non è più
necessario che il datore indichi le
ragioni
tecniche,organizzative,
produttive o sostitutive!
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Tuttavia, nel caso di assunzione a termine per
ragioni sostitutive o di stagionalità, è opportuno (ai
soli fini di "trasparenza") che il datore continui a
far risultare nel contratto scritto la ragione del
contratto a termine, dato che in tal caso non si
applicano i limiti numerici né si versa il contributo
addizionale dell'1,40% (Circ. 18/2014).
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ECCEZIONE: QUANDO NON SERVE LA FORMA
SCRITTA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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In via generale, e prescindendo da casi specifici
(dirigenti, turismo e pubblici esercizi per contratti fino
a 3 giorni eccetera), la forma scritta non è necessaria
(ma nulla vieta, per maggior sicurezza, specie ai fini
probatori, di provvedervi ugualmente) al ricorrere di
una duplice condizione:
1. l’occasionalità del rapporto;
2. la durata massima (del rapporto, non della
prestazione) non superiore a 12 giorni.
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10
FISSAZIONE DEL TERMINE: MODALITA’

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Individuazione: la scadenza può essere individuata sia in
una data certa (es. 31 ottobre 2014) come pure con riferimento
a un evento il cui verificarsi è certo ma del quale è incerta la
data esatta, cd. termine per relationem.
 Termine per relationem: l’assunzione per sostituire in via
temporanea un dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto può avvenire fissando un termine
finale, o anche con l’indicazione di un termine per relationem,
con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito
(Cass. 11921/2003).
 È il tipico caso del contratto a termine per la sostituzione
di una lavoratrice in maternità.
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11
IL CONTRATTO A TERMINE - PRINCIPI GENERALI:
FORMA E RAGIONI
Termine fisso e (contestualmente) per relationem
Accade spesso, specie con riferimento alla
sostituzione di lavoratrici assenti per gravidanza,
che il datore indichi quale termine di scadenza del
contratto con il sostituto la data prevista di rientro
della lavoratrice (es.: il 12.10.2014) …
2. … e poi, a scopo cautelativo, inserisca anche la
dicitura “e comunque fino all’effettivo rientro in
servizio della lavoratrice sostituita”.
3. Questa procedura, con la quale si indica un
doppio termine di scadenza, è stata ritenuta
legittima dalla Cassazione (7.8.2003, n. 11921).
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
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12
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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IL CONTRATTO A
TERMINE “ACAUSALE”
PRIMA E DOPO
IL JOBS ACT
13
CONTRATTO “ACAUSALE” FINO AL 20 MARZO 2014
OMESSA INDICAZIONE RAGIONI
FORNERO e D.L. 76/2013 (fino al 20.3.2014)
A)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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B)
Per legge: primo contratto a termine fino a
12 mesi
In ogni altra ipotesi individuata dal
contratto collettivo nazionale o aziendale
(senza delega)
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14
CONTRATTO “ACAUSALE NEL JOBS ACT2014
NUOVE REGOLE DAL 21.3.2014
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014





Forma scritta senza ragioni
Non più solo “primo contratto”
Nuovi limiti numerici (salvo CCNL)
Fino a 5 proroghe nei 36 MESI
Novità per il diritto di precedenza
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15
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
La disciplina della durata massima
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Salva una diversa previsione del contratto collettivo,
la sommatoria di più contratti tra le medesime parti,
aventi a oggetto mansioni equivalenti, non può
superare i 36 mesi di effettiva prestazione, pena la
conversione a tempo indeterminato, fatta salva la
gestione flessibile del termine ex art. 5, comma 4 bis,
del D.Lgs. n. 368/2001.
Alberto Bosco
Vanno incluse nei 36 mesi anche le missioni
svolte nell’ambito di un contratto di
somministrazione a termine.
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
Art. 5, co. 4 bis: “Ferma la disciplina della successione di
contratti e salve diverse disposizioni di CCNL, territoriali o
aziendali, se per effetto di successione di contratti a termine
per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto abbia
superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il
rapporto si considera a tempo indeterminato;

In deroga, un altro successivo contratto a termine può
essere stipulato per 1 sola volta, presso la DTL con
l'assistenza del rappresentante sindacale cui il lavoratore è
iscritto o dà incarico.
 Le OO.SS. dei lavoratori e datori stabiliscono con avvisi
comuni la durata del predetto ulteriore contratto.
 In caso di mancato rispetto della procedura o di
superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il
nuovo si considera a tempo indeterminato.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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17
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
Una volta che la somma delle prestazioni tra le medesime
parti - per lo svolgimento di mansioni equivalenti
(considerando anche le missioni in somministrazione a
termine) - abbia superato i 36 mesi di effettiva attività, il
contratto si stabilizza se la prosecuzione dell’attività si protrae
per più di 30 giorni (con maggiorazione retributiva: 20% per i
primi 10 giorni e 40% per i restanti).
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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Come evidenziato dal Ministero (circ. 18 luglio 2012, n. 18), il
periodo massimo di 36 mesi, derogabile dalla contrattazione
collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti
a termine e non alla somministrazione: raggiunto tale limite
il datore potrà sempre ricorrere alla somministrazione a
tempo determinato con lo stesso lavoratore (Min. Lav.
Interpello 19 ottobre 2012, n. 32)
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18
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
1) ai fini del raggiungimento dei 36 mesi si
computano tutti i precedenti rapporti di lavoro a
termine (inclusi quelli “acausali”)
2) si conta anche l’analogo periodo oggetto di un
contratto di somministrazione a tempo
determinato ovvero i periodi svolti con contratto
a termine stipulati in virtù delle previsioni
contrattuali
Alberto Bosco
Le novità in tema di durata massima e di deroga
non si applicano alle attività stagionali ex D.P.R. n.
1525/1963 e a quelle individuate dagli avvisi
comuni (delle parti sociali) e dei contratti collettivi.
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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La conversione per superamento della durata massima
è soggetta alle seguenti limitazioni:
1) i contratti a termine devono aver riguardato lo svolgimento di
mansioni “equivalenti”: ne consegue che il datore dovrà tenere
accurata documentazione – anche per quanto riguarda le
mansioni svolte (lettere di assunzione, di modifica delle mansioni
eccetera) – circa i contratti stipulati in anni tra loro distanti;
2) si contano tutti i periodi di lavoro prestato tra le parti,
cumulando la durata originaria dei singoli contratti con i rinnovi e
proroghe: poiché non è stato previsto un arco temporale
massimo, il conteggio dovrà comprendere tutti i rapporti
intercorsi tra le parti;
3) non si contano, invece, i periodi di interruzione tra un
contratto e il successivo. Vanno quindi escluse dal computo le
cosiddette “pause non lavorate” tra un contratto a tempo
determinato e l’altro.
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20
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
COMPUTO DEI 36 MESI: PERIODI INCLUSI ED ESCLUSI
Periodi di interruzione tra un contratto e NON SI
l’altro, cioè quelli nei quali non vi è stata CONTANO
prestazione di attività lavorativa
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Periodi di lavoro pregressi tra le medesime NON SI
parti che abbiano riguardato mansioni non CONTANO
equivalenti (si dovrà tenere una “contabilità”
per ogni mansione equivalente)
Alberto Bosco
Periodi di lavoro che abbiano già avuto luogo SI
tra le stesse parti e che abbiano riguardato CONTANO
lo svolgimento di mansioni equivalenti
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
COME DEROGARE
ALLA DURATA MASSIMA
1. In base a un’eventuale clausola del
contratto
collettivo:
sia
esso
nazionale, territoriale o aziendale
2. Mediante la deroga assistita davanti
alla DTL
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
DEROGA ASSISTITA: LE REGOLE
1) un solo nuovo contratto;
2) stipula presso la DTL con l’indispensabile assistenza
di un rappresentante sindacale di un’organizzazione
alla quale il lavoratore si iscritto o conferisca
mandato;
3) le OO.SS. di lavoratori e imprese devono firmare
appositi avvisi comuni sulla durata di tali ulteriori
contratti a termine (AI 10.4.2008: 8 MESI)
4) violazione della procedura (con riguardo alla sede o
ai soggetti) o superamento del termine fissato,
comportano la conversione a tempo indeterminato
sin dall’inizio del contratto che ecceda i 36 mesi.
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
MANSIONI EQUIVALENTI
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
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Se il lavoratore ha svolto mansioni “equivalenti” (e non vi
è la stipulazione in deroga in DTL né una diversa clausola
del contratto), il periodo di 36 mesi - scaduto il quale il
contratto si converte ex nunc a tempo indeterminato (dal
31° giorno successivo al 36° mese di rapporto) - si
computa sommando (a prescindere dalle pause, che sono
escluse dal computo):
1) contratti a termine successivi;
2) periodi di missione nella somministrazione a termine;
3) proroghe e rinnovi dei suddetti contratti.
Quindi per mansioni NON equivalenti, non si deve
applicare la sommatoria dei rapporti pregressi (si
dovranno adottare contatori separati).
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
EQUIVALENZA DELLE MANSIONI
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
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L’analisi sull’equivalenza di fatto tra le nuove e le
precedenti mansioni deve essere condotta sia sotto il
profilo oggettivo che soggettivo (cumulativamente
intesi). Con tali termini vengono indicate:
1) equivalenza oggettiva: l’inclusione delle mansioni
(sia delle “vecchie” che delle “nuove”) nel medesimo
livello retributivo e di inquadramento contrattuale;
2) equivalenza soggettiva: che consiste nella
possibilità offerta dalle nuove mansioni di utilizzare e
perfezionare il corredo di nozioni, abilità ed esperienze
precedentemente acquisite dal lavoratore.
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CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
EQUIVALENZA DELLE MANSIONI - 2


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
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Ottobre 2014
Secondo il Ministero del lavoro (circ. 2 maggio 2008, n. 13),
l’equivalenza non deve essere intesa in termini di mera
corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale
tra le mansioni svolte precedentemente e quelle
contemplate nel nuovo contratto, ma occorre verificare i
contenuti concreti delle attività espletate.
La Cassazione (S.U.24 novembre 2006, n. 25033) ha
attribuito alla contrattazione collettiva il potere di
individuare la nozione di “equivalenza” attraverso le
clausole cd. di fungibilità, volte a consentire un impiego
più flessibile del lavoratore, almeno per “sopperire a
contingenti esigenze aziendali o per consentire la
valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i
lavoratori inquadrati in quella qualifica, senza incorrere
nella sanzione della nullità del comma 2 dell’art. 2103 del
codice civile”.
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26
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
EQUIVALENZA DELLE MANSIONI – 3
CONTRATTO
A TERMINE E
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Onere della prova: trattandosi di un proprio
interesse, il lavoratore che rivendichi la
conversione del contratto a tempo indeterminato
ex nunc, dovrà quindi dimostrare che la
sommatoria dei contratti (proroghe e rinnovi
inclusi) succedutisi ha non solo superato i 36 mesi
ma ha anche riguardato mansioni equivalenti.
Calcolo dei mesi: Per il Ministero (circ. 2 maggio
2008, n. 13), il conto dei mesi, per i periodi di
lavoro non coincidenti con 1 mese intero, va
effettuato utilizzando il valore: 30 giorni = 1 mese.
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27
CONTRATTO A TERMINE: DURATA MASSIMA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Decorrenza della conversione
Il superamento del termine (sempre
se accompagnato dallo svolgimento
di mansioni equivalenti), comporta la
conversione del contratto dal 31°
giorno del 37° mese di rapporto.
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28
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
LA PROSECUZIONE
DEL CONTRATTO
A TERMINE DOPO
LA SUA SCADENZA
29
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
1.
2.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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3.
Alla sua scadenza, il contratto a termine
può essere fatto proseguire
La
prosecuzione
consiste
nel
prolungamento, per un periodo limitato,
del contratto originario
Questa ipotesi è diversa dalla
riassunzione (che è un nuovo contratto)
e dalla proroga del contratto originario
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30
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
TERMINE IN SCADENZA - TRE IPOTESI:
A)
B)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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C)
Scade un contratto di durata inferiore a 6
mesi
Scade un contratto che ha avuto durata da
6 mesi in su
Sono già intercorsi contratti (mansioni
equivalenti) per una durata complessiva di
36 mesi
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31
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Contratto
che scade di
durata
inferiore a 6
mesi
Ammesso “sforamento” massimo di 30 giorni.
Lavoratore ha diritto a maggiorazione
retribuzione del 20% dal 1° al 10° giorno, e del
40% per i giorni dall’11° al 30°. La prosecuzione
oltre il 30° giorno comporta conversione a
tempo indeterminato dal 31° giorno.
Contratto
che scade di
durata pari
o superiore
a 6 mesi
Ammesso “sforamento” massimo di 50 giorni,
dopo di che si ha la trasformazione a tempo
indeterminato dal 51° giorno. Lavoratore ha
diritto a maggiorazione della retribuzione del
20% dal 1° al 10° giorno successivo alla
scadenza originaria e del 40% per i giorni
dall’11° al 50°.
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32
PROSECUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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Durata dei • Conversione a tempo indeterminato se la
contratti
successione di contratti a termine nel tempo
precedenti
(esclusi periodi non lavorati) ha durata (incluse
pari a 36
proroghe e rinnovi) superiore ai 36 mesi.
mesi o
• Nei 36 mesi si contano tutti i rapporti a
diverso
termine e i periodi di somministrazione a
periodo
tempo determinato per lo svolgimento di
contrattuale
mansioni equivalenti.
(mansioni
• Un contratto – o somma di contratti la cui
equivalenti)
durata risulti già pari a 36 mesi - potrà essere
fatto proseguire, pena la conversione, solo per
30 giorni, salve diverse previsioni dei contratti
collettivi o la stipula in deroga avanti la DTL.
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33
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
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LE PROROGHE
DEL CONTRATTO
A TERMINE
34
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
Il termine del contratto può essere, con il
consenso del lavoratore, prorogato solo quando
la durata iniziale sia inferiore a 3 anni.
 Le proroghe sono ammesse, fino a un massimo di
5 volte, nell’arco complessivo dei 36 mesi,
indipendentemente dal numero dei rinnovi, a
condizione che si riferiscano alla stessa attività
lavorativa per la quale il contratto è stato
stipulato a tempo determinato.
 Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata
complessiva del rapporto a termine non potrà
essere superiore a 3 anni.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
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35
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
NUOVO REGIME DAL 21.3.2014 (art. 4)



CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014


Abolito il comma 2, secondo il quale il datore
doveva provare le ragioni della proroga.
Forma scritta, consenso e firma del lavoratore.
Identità dell’attività oggetto della proroga
rispetto a quella originaria.
Dal 21.3.2014, non vanno più indicati i motivi!
OK a proroga più lunga del contratto originario
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36
Facsimile – Accordo per la proroga del contratto a termine
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Luogo e data …………………………………
Con la presente, facendo seguito a quanto anticipato
verbalmente, Le comunichiamo la proroga del contratto a
termine stipulato in data ....................... per un periodo pari a
…………………..………… giorni/mesi.
Il rapporto di lavoro alle nostre dipendenze proseguirà,
pertanto, fino al …………….………………….
La sede di lavoro, le mansioni, l'orario di lavoro e, in genere, il
Suo trattamento retributivo e normativo resteranno invariati.
La preghiamo di voler sottoscrivere copia della presente per
ricevuta e per integrale accettazione del suo contenuto.
Firma del datore di lavoro .....................................
Firma del lavoratore …………………………………
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37
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
NUOVO REGIME
DELLA PROROGA DAL 21.3.2014
 ESEMPIO: il datore stipula un
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
contratto a termine per 6 mesi, con
periodo di prova iniziale di 15 giorni.
 Allo scadere dei 6 mesi, può prorogare
quel contratto per ben 5 volte, ciascuna
di 6 mesi.
 Sommando durata originaria di 6 mesi
e 5 proroghe da 6 mesi ciascuna, si
arriva al limite massimo di 36 mesi.
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38
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
Durata
iniziale
3 anni
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Possibilità della proroga - ESEMPI
Il contratto non è prorogabile perché è già stato
usato tutto il tempo disponibile.
2 anni Ammesse massimo 5 proroghe per un totale di
durata residua di 12 mesi, si arriva così al totale dei
tre anni.
1 anno e Le proroghe sono ammesse, da 1 a 5, al massimo
mezzo per un periodo identico, si arriva così al totale dei 3
anni.
1 anno La proroga può riguardare massimo altri 2 anni. Per
esempio, sono possibili da 1 a 5 proroghe ognuna
delle quali può avere durata differente delle altre.
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39
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Per il Ministero, la prorogabilità del
termine, sino a 5 volte e nel limite di
durata complessiva del singolo contratto
di 36 mesi, è ammessa alla condizione
che ci si riferisca alla "stessa attività
lavorativa", intendendo con tale
formulazione le stesse mansioni, quelle
equivalenti o comunque quelle svolte in
applicazione dell’art. 2103 c.c..
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40
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014)
1.
A tale proposito sorge un dubbio,
dato che la norma si riferisce alla
"stessa attività lavorativa", concetto
diverso da quello di “mansioni
equivalenti”.
2.
Ad ogni modo, il Ministero ha anche
puntualizzato che le proroghe sono 5 per ogni
contratto che riguardi lo svolgimento di mansioni
“equivalenti”.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
41
IL CONTRATTO A TERMINE: PROROGA
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014)

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco

Ottobre 2014
LE
NUOVE
REGOLE
SULLE
PROROGHE SI APPLICANO A TUTTI I
CONTRATTI A TERMINE STIPULATI A
PARTIRE DALL’ENTRATA IN VIGORE
DEL D.L.
34/2014, OSSIA DAL
21.3.2014;
Per i contratti a termine stipulati sino
al 20.3.2014 è ammessa 1 sola
proroga.
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42
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
LA RIASSUNZIONE
CON CONTRATTO A
TERMINE
Centrostudi@inaz.it
43
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Il problema del rispetto degli intervalli
minimi ha perso molta importanza
data la possibilità del datore di
prorogare il contratto fino a un
massimo di 5 volte nei 36 mesi
complessivi di durata
Centrostudi@inaz.it
44
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
Prima di riassumere con contratto a termine
occorre rispettare un intervallo la cui misura
dipende dalla durata del contratto a termine
appena scaduto,
2. Pena la conversione a tempo indeterminato,
specie in caso di immediata riassunzione
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
45
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
A.
CONTRATTO DI DURATA FINO A 6 MESI
Il datore deve aspettare almeno 10 GIORNI DI CALENDARIO
dopo la scadenza del 1° contratto prima di riassumere a
termine il lavoratore.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
B. CONTRATTO DI DURATA SUPERIORE A 6 MESI
Il datore deve attendere almeno 20 GIORNI dopo la scadenza
del 1° contratto prima di riassumere a termine il medesimo
lavoratore.
 In caso di violazione, il 2° contratto si considera a tempo
indeterminato.
 Le pause intermedie possono essere ridotte o azzerate dal
contratto collettivo, anche aziendale.
Centrostudi@inaz.it
46
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)

Il nuovo regime degli intervalli tra un contratto a tempo
determinato e il successivo, di 10 o 20 giorni in
relazione alla durata del contratto scaduto pari o
superiore a sei mesi, va rispettato per ogni tipo di
contratti a termine o subisce delle eccezioni collegate
alla causale giustificatrice dell'apposizione del termine?

L'obbligo del rispetto degli intervalli vale per
ogni tipologia di contratto a termine,
indipendentemente dalla causale applicata
anche dunque nell'ipotesi di assunzione per
ragioni sostitutive, ivi compresa la c.d.
sostituzione per maternità (esclusi solo i
contratti a termine dalla mobilità).
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
47
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
RIASSUNZIONE A TERMINE:
POTERI DEL CONTRATTO COLLETTIVO
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Le norme su pause intermedie e divieto di immediata
riassunzione a termine non si applicano:
1) nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività
stagionali (DPR e CCNL)
2) Nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi,
anche aziendali.
Centrostudi@inaz.it
48
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
COSA DISPONE IL VADEMECUM
(Min. Lav., Lettera circolare 22 aprile 2013)

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014

È possibile, dopo un primo contratto a termine,
assumere il medesimo lavoratore con contratto di
lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli
temporali fissati ex art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 368/2001?
Anche se da un punto di vista letterale non risulta
una preclusione in tal senso, la condotta potrebbe
integrare la violazione di una norma imperativa e
trattandosi di un contratto stipulato in frode alla
legge, con conseguente nullità dello stesso e
trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
49
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
Durata 1°
contratto
Divieto
Conseguenze
per il datore di lavoro
Qualunque Immediata
Il rapporto si considera a tempo
durata
riassunzione a indeterminato dalla data di
termine *
stipulazione del 1° contratto
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Fino a
6 mesi *
Riassunzione
entro 10 gg.
Il 2° contratto a termine è a
tempo indeterminato
Oltre
6 mesi *
Riassunzione
entro 20 gg.
Il 2° contratto a termine è a
tempo indeterminato
Alberto Bosco
* Salve clausole dei contratti collettivi.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
50
RIASSUNZIONE, PROROGA E CONTINUAZIONE A
TERMINE: DURATA FINO A 6 MESI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Immediata
riassunzione (2)
Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del 1° dei due contratti a termine.
Proroga del
contratto
Fino a 5 proroghe se durata iniziale è inferiore a 3
anni. Durata massima non può superare 3 anni.
Continuazione
del rapporto (1)
Maggiorazione 20% per i primi 10 gg. e 40% dall’11° al
30° g. Se rapporto dura oltre 30° giorno, è a tempo
indeterminato dal 31° giorno.
Riassunzione a
termine (2)
Per rapporti di durata fino a 6 mesi: pausa tra un
contratto e l'altro di almeno 10 giorni. In caso di
mancato rispetto degli intervalli, 2° contratto si
considera a tempo indeterminato.
(1) Per tale ipotesi, la legge prevede un “contratto di durata inferiore a 6 mesi”.
(**) Fatte salve eventuali clausole dei contratti collettivi Tali clausole possono
ridurre l’intervallo tra un contratto e il successivo o anche azzerarlo.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
51
RIASSUNZIONE, PROROGA E CONTINUAZIONE A
TERMINE: DURATA OLTRE 6 MESI
Immediata
Il rapporto è a tempo indeterminato dalla data di
riassunzione (2) stipulazione del 1° dei 2 contratti a termine.
Proroga del
contratto
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Fino a 5 proroghe se durata iniziale è inferiore a 3
anni. Durata massima non può superare 3 anni.
Continuazione
Maggiorazione della retribuzione del 20% per i primi
del rapporto (1) 10 giorni, e del 40% dall’11° al 50° giorno. Se il
rapporto dura oltre il 50° giorno, si considera a tempo
indeterminato dal 51° giorno.
Riassunzione a Il secondo contratto si considera a tempo
termine (2)
indeterminato se non è rispettato un intervallo
minimo di 20 giorni.
(1) La legge si riferisce letteralmente anche al contratto di durata esattamente pari a 6 mesi
oltre che, ovviamente, a quello avente durata superiore a tale termine.
(2) Salve clausole dei contratti collettivi, che possono ridurre o azzerare le pause
intermedie
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
52
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
IL DIRITTO
DI PRECEDENZA NEL
CONTRATTO
A TERMINE
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
NUOVI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEL
DATORE (ART. 5)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Il diritto di precedenza di cui ai commi 4quater (non stagionali) e 4-quinquies
(stagionali) deve essere espressamente
richiamato nell’atto scritto, ossia nel
contratto a termine.
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54
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE
Art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a
termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di
precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale
con le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già
espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Centrostudi@inaz.it
55
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE
Art. 5, comma 4-quater, D.Lgs. 368/2001 - MATERNITÀ
• Per le lavoratrici il congedo di maternità (obbligatoria 2
+ 3 mesi) di cui all'art. 16, co. 1, del D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, intervenuto nell'esecuzione di un
contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a
determinare il periodo di attività̀ lavorativa utile a
conseguire il diritto di precedenza di cui al primo
periodo.
• Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le
stesse modalità̀, il diritto di precedenza anche nelle
assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle
mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti a termine.
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56
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Facsimile - Esercizio del diritto di precedenza (non stagionali)
Luogo e data ………………………..……..…………….
Al datore di lavoro ……...................................
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Il sottoscritto …………..……………….., avendo già prestato servizio
presso la vostra società dal ……………………., al ……………………….,
comunica che, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies,
D.Lgs. n. 368/2001, intende esercitare il diritto di precedenza in
caso di nuove assunzioni, per le medesime mansioni, a tempo
indeterminato.
A tal fine precisa che il proprio recapito è il seguente: (inserire
generalità, indirizzo postale completo e numero di telefono)
…………………………………………………………
Firma del lavoratore …………….………………..
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
57
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Diritto di precedenza: lavoro a termine NON STAGIONALE – Condizioni:
1.
2.
3.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Aver prestato – a favore della medesima impresa – attività
lavorativa per più di 6 mesi, anche cumulando 2 o più contratti
a termine o la maternità obbligatoria. Vanno computati per
intero i periodi coperti dai singoli contratti, proroghe, rinnovi e
giorni di riposo inclusi, escluse le pause non lavorate tra un
contratto e l’altro.
Il fatto che il datore proceda all’assunzione di altri lavoratori a
tempo indeterminato nell’arco dei 12 mesi successivi.
Che si tratti delle MEDESIME MANSIONI GIÀ SVOLTE nel corso
del rapporto a termine: vanno escluse, come precisato dal
Ministero (circ. 2.5.2008, n. 13) le mansioni solamente
“equivalenti” in quanto, per esempio, ricomprese nel
medesimo ambito di inquadramento contrattuale.
Poteri della contrattazione: tali regole sono applicabili in
assenza di diverse regole fissate dai contratti collettivi di
qualsiasi livello.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
58
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Diritto di precedenza nel lavoro a termine
STAGIONALE
Il comma 4-quinquies dell’art. 5, dispone che: “il
lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attività stagionali”.
 Non è previsto alcun requisito quantitativo di
anzianità pregressa; inoltre:
a) si deve trattare delle medesime attività stagionali;
b) le nuove assunzioni devono essere a termine, con
esclusione quindi di qualsivoglia obbligo in capo al
datore che intenda, invece, procedere a un’assunzione
priva del termine.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
59
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
DIRITTO DI PRECEDENZA: ONERI DEL DATORE DI LAVORO
 Se lavoratore si è avvalso del diritto di precedenza, datore
deve informarlo di possibile assunzione.
 Se si prospetta assunzione a tempo indeterminato
nell’arco dei 12 mesi, datore deve contattarlo.
 Per evitare controversie, è consigliabile l’uso della forma
scritta con data certa (raccomandata RR) in cui si chiede al
lavoratore se intende accettare, avendo cura di stabilire un
termine di decadenza – per esempio 5 giorni di calendario
– per l’accettazione (termine riferito alla data in cui
comunicazione datoriale è pervenuta a lavoratore).
 La norma non prescrive alcuna forma: è legittima anche
una segnalazione di disponibilità all’assunzione x telefono,
sms, e-mail.
 Nella comunicazione va evidenziato che la mancata
risposta nei termini verrà considerata come rifiuto.
 Se gli aventi diritto sono più di 1, criteri di correttezza e
buona fede: esempio ordine cronologico o carichi di
famiglia
Centrostudi@inaz.it
60
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Facsimile - INVITO AL LAVORATORE A ESERCITARE DIRITTO DI PRECEDENZA (NO
STAGIONALE)
Luogo e data ………………………………………….
Al lavoratore …….……………........................
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
In adempimento a quanto disposto dall’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies, D.Lgs.
n. 368/2001, avendo ricevuto la sua comunicazione del ………….... con la quale ci
ha comunicato di volersi avvalere del diritto di precedenza, La informiamo che la
scrivente società intende procedere a una nuova assunzione a tempo
indeterminato per le medesime mansioni del contratto a termine con Ella
stipulato.
Alberto Bosco
Ove l’assunzione fosse ancora di suo interesse, La invitiamo a contattarci nel
termine perentorio di giorni ………..…. di calendario (indicare il numero) a partire
dal ricevimento della presente per concordare le condizioni di assunzione.
Decorso inutilmente tale termine, ci riterremo liberi di procedere altrimenti.
Ottobre 2014
Firma del datore di lavoro …………….…………
61
Centrostudi@inaz.it
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
Accettazione, rifiuto e mancata risposta: così la procedura
Il datore contatta il lavoratore (che abbia comunicato di volersi avvalere del
diritto di precedenza) e lo informa della nuova possibilità di impiego a tempo
indeterminato, evidenziando che il silenzio sarà considerato come rifiuto dopo
5 giorni (per esempio) dal ricevimento della comunicazione datoriale
Il lavoratore, dal proprio canto
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
risponde e accetta
datore è tenuto
all’assunzione
Ottobre 2014
non risponde entro il
termine stabilito dal datore
risponde ma
non accetta
il datore è liberato dal diritto di precedenza e non è
vincolato all’assunzione
Centrostudi@inaz.it
62
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Diritto di precedenza legislativo: termini
Lavoro Stagionale
Lavoro non
stagionale
Termine x
3 mesi
6 mesi
esercizio
Termine
Un anno da
Un anno da
estinzione diritto
cessazione
cessazione
di precedenza
rapporto di lavoro rapporto di lavoro
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Il lavoratore ha l’onere di comunicare tempestivamente il proprio
recapito e le sue eventuali variazioni, così da mettere in grado il
datore di ottemperare agevolmente ai propri doveri di
comunicazione della disponibilità di un posto; in caso contrario, il
datore non è costretto a sforzi irragionevoli per cercare di
contattare il lavoratore (avente sì diritto ma) di fatto “latitante”.
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63
CONTRATTO A TERMINE: FORMA E DECORRENZA
DIRITTO DI PRECEDENZA
Il lavoratore, nei termini suddetti (6 e 3 mesi), ha l’onere di comunicare la
propria decisione al datore. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la
manifestazione di volontà produce effetto solo quando è conosciuta dal
datore e non nel momento in cui il lavoratore l’abbia scritta e affidata, per
esempio, alle poste. In poche parole, in presenza di una raccomandata,
farà fede la data di avvenuta consegna e non quella della spedizione.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Esempio - Decorrenza degli effetti della dichiarazione del lavoratore
di voler esercitare il diritto di precedenza
1) Contratto concluso il 31/10/2014 con lavoratore non stagionale.
2) Il lavoratore scrive la lettera con la quale dichiara di voler esercitare il
diritto di precedenza il 20/2/ 2015 e la spedisce il 21/2/2015.
3) Il datore di lavoro la riceve il 25/2/2015: da quest’ultima data il diritto
di precedenza è operativo; è quindi lecita l’assunzione per le medesime
mansioni di un lavoratore diverso effettuata entro il 24/2/2015.
4) L’efficacia del diritto di precedenza scade un anno esatto dopo la
cessazione del rapporto e, quindi, il 31 ottobre 2015.
5) Dal 1° novembre 2015, il datore è quindi libero da ogni vincolo.
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64
CONTRATTO A TERMINE: DIRITTO DI PRECEDENZA
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014)

Rispetto a tutti i diritti di precedenza assunzioni a tempo indeterminato (e
anche a tempo determinato per le
lavoratrici madri); assunzioni a termine
per attività stagionali - è previsto
l'obbligo del datore di lavoro di
richiamarli nell'atto scritto di assunzione.

LA MANCATA INFORMATIVA SUI DIRITTI DI
PRECEDENZA
NON
IMPEDISCE
AL
LAVORATORE DI ESERCITARLI COMUNQUE.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
65
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
LA
CONTRIBUZIONE
ASPI
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
66
CONTRIBUZIONE ASPI NEL CONTRATTO A TERMINE
Ragioni sostitutive e stagionali: NO Contributo ASPI
Dal 1° gennaio 2013, sui rapporti di lavoro subordinato
non a tempo indeterminato il datore versa un contributo
addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile.
 Contributo addizionale non si applica a lavoratori a
temine in sostituzione di lavoratori assenti o per
svolgimento attività stagionali ex D.P.R. 1525/1963.
 Il contributo addizionale dell’1,4% non trova applicazione
per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al
31 dicembre 2015, per lo svolgimento delle attività
stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle
organizzazioni
dei
lavoratori
e
dei
datori
comparativamente più rappresentative.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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67
CONTRIBUZIONE ASPI NEL CONTRATTO A TERMINE
RESTITUZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASPI 1,4%
La Riforma Fornero, modificata dalla Finanziaria 2014, prevede
la restituzione del contributo addizionale senza limiti dal 2014
così:
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
1) Trasformazione a tempo indeterminato: il diritto
al rimborso scatta dopo che sia stato compiuto, con
esito positivo il periodo di prova. E’ possibile che il
datore esenti il dipendente dalla prova, e quindi lo
assuma immediatamente e in maniera definitiva allo
scadere del contratto a termine, chiedendo quindi
con effetto immediato l’applicazione del beneficio,
ossia il recupero di tutta la maggiorazione
contributiva che è stata versata.
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68
CONTRIBUZIONE ASPI NEL CONTRATTO A TERMINE
RESTITUZIONE ALIQUOTA AGGIUNTIVA ASPI 1,4%
2) Assunzione a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla
cessazione del contratto a termine scaduto. In tal caso, la
restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un
numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
ESEMPIO: con riferimento a un contratto a termine iniziato il
1° gennaio 2013 e che cessa il 31 marzo 2014, la riassunzione
a tempo indeterminato, dopo 3 mesi, ossia nel luglio 2014,
comporterà che dal beneficio complessivo teoricamente
spettante – ossia 15 mesi – andranno sottratti i 3 mesi di
“ritardo nella riassunzione”, con conseguente restituzione
dell’1,40% limitata a 12 mesi.
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69
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
CONTRATTO
A TERMINE:
CASI PARTICOLARI
70
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
ATTIVITA’ DI RICERCA (art. 10, co. 5-bis)
Il limite percentuale di cui all’art. 1, co. 1 (20%
organico), non si applica ai contratti a termine
stipulati tra istituti pubblici di ricerca o enti
privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere
in via esclusiva attività di ricerca scientifica o
tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di
coordinamento e direzione della stessa.
 I contratti a tempo determinato che abbiano ad
oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività
di ricerca scientifica possono avere durata pari a
quella del progetto di ricerca al quale si
riferiscono (più di 36 mesi)

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
71
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO (CIRC. 18/2014)
ATTIVITÀ DI RICERCA (art. 10, co. 5-bis)
I CT che riguardano via esclusiva lo
svolgimento di attività di ricerca scientifica
possono avere durata pari a quella del
progetto di ricerca al quale si riferiscono.
 Tale disposizione consente di derogare sia al
limite quantitativo dei contratti a termine,
sia al limite di 36 mesi di durata massima del
singolo contratto (ma non al limite di durata
della sommatoria di più contratti a termine),
se i soggetti stipulanti sono un istituto
pubblico o un ente privato di ricerca, e un
lavoratore chiamato a svolgere "in via
esclusiva" una delle attività elencate.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
72
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
1.
2.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
3.
4.
PATTO DI PROVA
Ammesso il patto di prova: forma scritta e
preventiva sottoscrizione del lavoratore.
Durata ri-proporzionata a quella del
contratto
No durata uguale a quella del contratto
Reiterazione della prova in contratti a
termine successivi: giurisprudenza è
divisa. Meglio se è passato del tempo e
mansioni sono diverse
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73
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
Distacco: è lecito il distacco di lavoratori assunti a
termine, fermi i limiti di durata del contratto a
termine (Min. lav., Nota 12.4.2005, n. 387).
 Part time: il lavoratore assunto a termine può
lavorare a part time orizzontale, verticale o misto
(art. 3, D.Lgs.. 61/2000).
 Lavoratore che muta il titolo dell’assenza: è
legittimo il CT in sostituzione che prosegue dopo
che il lavoratore assente ha mutato il titolo
dell’assenza, es. da malattia a maternità (Cass. 28
ottobre 1999, n. 12098).
 Disabili: per definire il numero di disabili da
assumere, non si contano tra i dipendenti i
lavoratori occupati con contratto a termine di
durata non superiore a sei mesi.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
74
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
FERIE: la monetizzazione delle ferie è esclusa in relazione ai
primi due periodi previsti dalla legge (le 2 settimane da
godere nell’anno di maturazione più le ulteriori 2 settimane
da godere entro i 18 mesi successivi), per un totale quindi
delle prime 4 settimane, ossia i primi 28 giorni. Essa è però
ammessa nei seguenti casi:
1) anche con riferimento alle prime 4 settimane in caso di
risoluzione in corso d'anno (art. 10, co. 2, D.Lgs. 66/2003);
2) per le giornate di ferie che eccedono le prime 4 settimane;
3) in virtù del punto 1), con riferimento ai contratti a termine
di durata inferiore all'anno (Min. Lav., circ. 3 marzo 2005,
n. 8); in tal caso, tuttavia, per il Ministero, non è
ammissibile programmare in anticipo la mancata fruizione
delle ferie e prevedere il pagamento mensile di una
maggiorazione retributiva (Min. Lav., nota 27.7.2005).
Centrostudi@inaz.it
75
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
COMPUTO NELL’ORGANICO
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Criterio generale: i lavoratori a tempo
determinato di norma sono computati
nell’organico in proporzione al periodo di
servizio svolto alle dipendenze del datore
Sostituzione di un lavoratore assente: si
conta solamente il lavoratore sostituito
Sicurezza sul lavoro: salvo operai agricoli e
attività stagionali, il personale in forza si
computa a prescindere dalla durata del
contratto e dall’orario di lavoro reso
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76
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
LICENZIAMENTO E NORMALE OCCUPAZIONE
CASS. 4.9.2003, N. 12909
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
1. Per l’operatività della tutela reale contro i
licenziamenti illegittimi, il computo dei dipendenti
va fatto sulla base del criterio della normale
occupazione, il quale implica il riferimento
all’organigramma produttivo o, in mancanza, alle
unità lavorative necessarie secondo la normale
produttività dell’impresa, valutata nel periodo di
tempo che precede il licenziamento, e non anche
per il periodo successivo al recesso.
2. QUINDI NON SI COMPUTANO I CONTRATTI A
TERMINE DEFINIBILI COME SOLO “OCCASIONALI”
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77
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
INFORMAZIONE AI LAVORATORI
(AZIENDE DA 50 DIP.) e DIRITTI SINDACALI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Per il computo dei dipendenti ci si basa
sul numero medio mensile di lavoratori
a tempo determinato impiegati negli
ultimi due anni, sulla base dell'effettiva
durata dei loro rapporti di lavoro (L.
6.8.2013, n. 97).
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78
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
INFORMAZIONE AI LAVORATORI (AZIENDE
DA 50 DIP.) e DIRITTI SINDACALI: occorre
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
sommare tutti i periodi di rapporto di lavoro a
termine, svolti a favore del medesimo datore di
lavoro nell’ultimo biennio anche da parte di più
lavoratori, e quindi dividere il totale per 24 mesi,
applicando l’arrotondamento per difetto se il
risultato è compreso tra 0,01 e 0,50; e all’unità se il
risultato è compreso tra 0,51 e 0,99 (Min. Lav.,
Interpello 19 novembre 2013, n. 30).
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79
CONTRATTO A TERMINE: CASI PARTICOLARI
INFORMAZIONE AI LAVORATORI (AZIENDE DA 50 DIP.) e DIRITTI SINDACALI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Casi pratici
Procedimento
Dipendenti
2 lavoratori a
termine
con
rapporti di 12
mesi
ciascuno
negli ultimi 2
anni
Si somma la durata di
ogni rapporto (12 + 12
mesi = 24 mesi) e si
divide il risultato per
24 mesi (24 : 24 = 1
unità lavorativa)
Il numero medio
mensile
dei
lavoratori
occupati nei 24
mesi è pari a 1
unità
2 lavoratori a
termine
con
rapporti di 12 e
16 mesi
Si sommano 12 mesi +
16 mesi = 28 mesi e si
divide il totale per 24
mesi (28 : 24 = 1,16)
Per effetto dello
arrotondamento,
il risultato è pari
a 1 unità
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80
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
CONTRATTO
A TERMINE:
DIVIETI E LIMITI
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
L'apposizione di un termine al contratto
non è ammessa (art. 3):
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive in cui si sia proceduto, nei 6 mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto a termine, salvo che tale contratto
sia concluso per la sostituzione di lavoratori assenti (es.
maternità), o sia concluso ex art. 8, co. 2, L. 23 luglio
1991, n. 223 (mobilità), o abbia durata iniziale non
superiore a 3 mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto al trattamento di integrazione salariale, che
interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto a termine;
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82
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
L'apposizione di un termine al
contratto non è ammessa (art. 3):
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
d) da parte delle imprese che non
abbiano effettuato la valutazione dei
rischi (art. 28, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81)
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83
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Corte di Cassazione 2 aprile 2012, n. 5241: la
clausola di apposizione del termine al contratto di
lavoro da parte delle imprese che non abbiano
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, è nulla
per contrarietà a norma imperativa E IL
CONTRATTO DI LAVORO SI CONSIDERA A TEMPO
INDETERMINATO
SI APPLICA LA REGOLA DEL CONTRATTO
“NORMALE”
OSSIA
QUELLO
A
TEMPO
INDETERMINATO!
Ottobre 2014
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84
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
Ex art. 28 D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, “la valutazione … anche nella
scelta delle attrezzature e sostanze o preparati chimici,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui … quelli connessi alle differenze di genere,
all'età, alla provenienza da altri Paesi e QUELLI CONNESSI
ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE ATTRAVERSO CUI
VIENE RESA LA PRESTAZIONE DI LAVORO”.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Non basta che sia stata effettuata una valutazione dei rischi “generica”
ma occorre che vengano valutati anche altri elementi quali:
1) minore familiarità lavoratore a termine con ambiente e strumenti di
lavoro
2) minore percezione dei rischi
3) impiego in mansioni che si solito sono meno qualificanti e più
faticose
4) formazione spesso insufficiente
5) maggiore isolamento del lavoratore a termine dai colleghi più
formati, informati e professionalizzati
6) e così via ….
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85
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
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LIMITAZIONI QUANTITATIVE
ALL’IMPIEGO DI LAVORATORI A TERMINE
Nel rispetto del ruolo dell’autonomia contrattuale
delle parti collettive, la norma (art. 10, comma 7,
D.Lgs. n. 368/2001) demanda ai “contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi” la
individuazione (settore per settore) dei limiti
quantitativi di utilizzo dei lavoratori a tempo
determinato.
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CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
Limitazioni quantitative: esclusioni dopo la circ. 18/2014
NON SONO LIMITABILI DA LEGGE O CCNL I CT CONCLUSI NELLE SEGUENTI IPOTESI:


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO

Relatore
Alberto Bosco



Ottobre 2014
avvio di nuove attività per i periodi che saranno
definiti dai CCNL anche in misura non uniforme
con riferimento ad aree geografiche e/o comparti
merceologici;
ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità,
comprese le attività previste nell'elenco allegato al
DPR 7.10.1963, n. 1525;
specifici spettacoli o programmi radiofonici o
televisivi;
con lavoratori di età superiore a 55 anni.
nelle start up innovative (D.L. n. 179/2012)
addetti in esclusiva ad attività di ricerca scientifica
o tecnologica, assistenza tecnica o coordinamento
e direzione della stessa
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87
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
Limitazioni quantitative: esclusioni dopo la circ. 18/2014
NON SONO LIMITABILI DA LEGGE NÉ CCNL I CT CONCLUSI NELLE SEGUENTI IPOTESI:
assunzioni di lavoratori a termine dalla mobilità
 assunzioni di disabili con contratto a tempo
determinato ex art. 11 della L. n. 68/1999;
 infine, le acquisizioni di personale a termine nelle
ipotesi di trasferimenti d'azienda o di rami di
azienda: in questo caso i rapporti a termine
potranno essere prorogati nel rispetto dell’attuale
disciplina mentre un eventuale rinnovo dovrà
essere tenuto in conto ai fini della valutazione sul
superamento dei limiti quantitativi.

CONTRATTO
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Alberto Bosco
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88
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
LIMITAZIONI QUANTITATIVE AI CONTRATTI A TERMINE
DAL 21 MARZO 2014 (salvo CCNL)
Limite del 20% del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in
forza al 1° gennaio dell’anno di
assunzione.
2. Per i datori di lavoro che occupano
fino a 5 dipendenti è sempre
possibile stipulare 1 contratto di
lavoro a tempo determinato.
1.
CONTRATTO
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89
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
CRITERI DI COMPUTO (CIRC. 18/2014)
1.
Salvo che il contratto collettivo non
preveda diversamente, il datore deve
verificare quanti rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato
sono vigenti alla data del 1° gennaio
dell'anno di stipula del contratto
2.
per le attività iniziate durante
l'anno, a data di assunzione del 1°
lavoratore
a
termine
(Nota
1.9.2014).
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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90
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
CRITERI DI COMPUTO (NOTA 1.9.2014)
1.
CONTRATTO
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Per le attività iniziate durante
l'anno, conta la data di assunzione
del primo lavoratore a termine.
ATTENZIONE: VANNO ASSUNTI PRIMA I
LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO,
ALTRIMENTI SI CONGELA L’ORGANICO E
NON SI POSSONO PIÙ ASSUMERE
LAVORATORI A TERMINE!!!
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91
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
CONTRATTO
A TERMINE E
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92
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
CONTRATTO
A TERMINE E
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Alberto Bosco
Ottobre 2014
• La verifica sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato va fatta sui
lavoratori complessivamente in forza,
a prescindere dall'unità produttiva
dove essi sono occupati ..
• … ferma la possibilità di destinare i
lavoratori a termine presso una
singola o solo alcune unità produttive
facenti capo al medesimo datore di
lavoro.
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93
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
ESEMPIO: datore che, al 1° gennaio, ha in corso 10 rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
CONTRATTO
A TERMINE E
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Alberto Bosco
Ottobre 2014
• Può assumere sino a 2 lavoratori a termine, a
prescindere dalla durata dei relativi contratti e
ciò anche se, nel corso dell'anno, il numero dei
lavoratori "stabili" sia poi diminuito, scendendo
per esempio solo a 4 unità.
• Allo stesso modo, se al 1° gennaio ne ha 10,
potrà assumere sino a 2 lavoratori a termine, a
prescindere dal fatto che, nel mese di marzo
dello stesso anno, ne assuma altri 100 a tempo
indeterminato.
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DIVIETI E LIMITI DOPO LA CIRC. 18/2014
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
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Ottobre 2014
1. Se il 20% dà luogo a un numero decimale, il
datore può arrotondare all'unità superiore se il
decimale è uguale o superiore a 0,50 (13 = 3);
2. Nessuna sanzione per chi, fino al 29 luglio 2014
(prima della circolare, abbia “arrotondato”
all’unità superiore anche decimali inferiori a 0,50
(esempio: 12 dipendenti a tempo pieno; 20% =
2,40; contratti a termine stipulati = 3).
3. Il numero complessivo dei CT stipulabili non è
un limite "fisso" annuo ma una proporzione tra
lavoratori "stabili" e “a termine”, così che allo
scadere di un CT si può stipularne un altro, nel
rispetto della percentuale massima del 20%.
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95
DIVIETI E LIMITI DOPO LA CIRC. 18/2014
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
LIMITI QUANTITATIVI DEL CCNL
• I limiti quantitativi di legge si applicano solo se il
CCNL non prevede diversamente (ferme le ipotesi
non limitabili).
• CCNL può legittimamente derogare al limite del
20% di legge (per esempio: aumentandolo al 25 %,
o diminuendolo al 15%);
• e/o alla situazione aziendale al 1° gennaio
dell'anno di assunzione del lavoratore a termine: i
CCNL potrebbero quindi considerare non i
lavoratori a tempo indeterminato in forza a una
certa data, ma quelli occupati mediamente in un
certo arco temporale (esempio gli ultimi 12 mesi).
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96
DIVIETI E LIMITI DOPO LA CIRC. 18/2014
LIMITI QUANTITATIVI DEL CCNL
CONTRATTO
A TERMINE E
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Ottobre 2014
• L’art. 2 bis, co. 2, del D.L. n. 34/2014
dispone che in sede di prima applicazione
del limite percentuale conservano efficacia,
ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti
dai vigenti CCNL.
• Ne deriva che continuano a trovare
applicazione le limitazioni contrattuali
esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto (21 marzo 2014), ferma la
possibilità che in seguito lo stesso contratto
collettivo ne introduca di nuove.
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CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
Come si applicano i limiti
1.
CT STIPULATI FINO AL 20.3.2014
 L’art.
CONTRATTO
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
2-bis del D.L. 34/2014,
introdotto da L. n. 78/2014 dispone
che le norme di cui all’art. 1 del D.L.
34 si applicano ai rapporti costituiti
dopo l’entrata in vigore del D.L.
stesso.
 Sono fatti salvi gli effetti già prodotti
dalle disposizioni introdotte dal D.L.
34 stesso.
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98
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
2.
CT STIPULATI DAL 21.3.2014 E FINO ALLA CONVERSIONE (20.4.2014)

Il datore che, al 21.3.2014, abbia in corso
CT che superino il limite percentuale, è
tenuto a rientrare nel predetto limite
entro il 31 dicembre 2014, salvo che un
contratto
collettivo
applicabile
nell’azienda
disponga
un
limite
percentuale o un termine più favorevole.

In caso contrario, il datore, dopo il
31.12.2014, non può stipulare nuovi CT
fino a quando non rientri nel limite
percentuale di cui sopra.
CONTRATTO
A TERMINE E
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Alberto Bosco
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99
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
2.


CONTRATTO
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Alberto Bosco
Ottobre 2014

CT STIPULATI DAL 21.3.2014 E FINO A CONVERSIONE (20.4.2014)
RIENTRO ENTRO IL 31.12.2014: CIRC. 18/2014
La contrattazione collettiva "applicabile in
azienda" può individuare una percentuale e/o
un diverso termine, successivo al 31.12.2014,
per rientrare nei limiti.
La contrattazione collettiva abilitata è anche
quella di livello territoriale e aziendale, ma
essa può disciplinare solo il regime transitorio.
Alla fine del periodo transitorio, troveranno
applicazione i limiti ai CT previsti direttamente
dal legislatore o dal CCNL (salvo delega di
quest'ultimo alla contrattazione di secondo
livello).
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100
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
2.
CT STIPULATI DAL 21.3.2014 E FINO A CONVERSIONE (20.4.2014)
RIENTRO ENTRO IL 31.12.2014: CIRC. 18/2014
Dal 2015 (salvo quanto eventualmente previsto
dal contratto collettivo), i datori che al 21.3.2014
avevano superato i limiti quantitativi senza
rientrarvi entro il 31.12.2014, non potranno
effettuare nuove assunzioni a tempo determinato;
 Dall'entrata in vigore del nuovo regime
sanzionatorio (20.5.2014), anche tali datori, come
tutti gli altri, potranno essere sanzionati se,
anziché rientrare nei limiti, stipulano altri CT
rispetto a quelli ammessi.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
LA SANZIONE NON È APPLICABILE, OPERANDO
SOLO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE DAL 2015, SE I
DATORI CHE HANNO “TROPPI” CT SI LIMITANO A
PROROGARE I CONTRATTI GIÀ IN ESSERE.
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101
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
Come si applicano i limiti (?)
3.
CT STIPULATI DOPO CONVERSIONE DEL D.L. 34/2014
Obbligo rispetto dei limiti numerici (20% o 1);
In caso di violazione del limite percentuale, per
ciascun lavoratore si applica la sanzione
amministrativa:
 a) pari al 20% della retribuzione, per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni di durata del rapporto di
lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione
del limite percentuale non è superiore a 1;
 b) pari al 50% della retribuzione, per ogni mese o
frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del
rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale sia superiore a 1.


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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102
CONTRATTO A TERMINE: DIVIETI E LIMITI
Come si applicano i limiti (?)

CONTRATTI STIPULATI FINO AL 20.3.2014
No rientro entro 31.12.2014 – No Multa – No
nuovi contratti a termine se superano limite
CONTRATTI STIPULATI DAL 21.3.2014 E FINO
ALLA CONVERSIONE

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Vale previsione del CCNL - Rientro entro
31.12.2014 o accordo per data e % più favorevoli
– No Multa – No nuovi contratti a termine se
superano limite
CONTRATTI STIPULATI DOPO CONVERSIONE
(20 maggio 2014)

Nuovi limite di legge o vecchi di CCNL – Sanzione
economica se superano percentuale massima
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103
CONTRATTO A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
In caso di violazione del limite percentuale di
contratto o, in sua assenza, di quello legale del
20%, per ciascun lavoratore si applica la
sanzione amministrativa pari al:
 20% della retribuzione, per ogni mese o
frazione di mese superiore a 15 giorni di durata
del rapporto, se vi è 1 solo lavoratore assunto
in violazione del limite percentuale;
 50% della retribuzione, per ogni mese o
frazione di mese superiore a 15 giorni di durata
del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale è superiore
a 1 (ossia se i lavoratori a termine assunti in
eccesso sono almeno 2).
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104
CONTRATTO A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18



CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014

L'importo va calcolato su una percentuale della
retribuzione spettante ai lavoratori assunti oltre il limite:
cioè gli ULTIMI ASSUNTI IN ORDINE DI TEMPO.
La retribuzione da considerare per il calcolo è quella
lorda mensile riportata nel contratto individuale di
lavoro, desumibile anche dalla divisione della
retribuzione annua per il numero di mensilità spettanti.
Se nel contratto individuale non è esplicitamente
riportata la retribuzione lorda mensile o annuale, si
prende a riferimento la retribuzione tabellare del CCNL.
L’importo individuato con l'applicazione della percentuale
del 20 o del 50% della retribuzione lorda mensile arrotondato all'unità superiore se il primo decimale è pari
o superiore a 0,50 – va moltiplicato, "per ciascun
lavoratore", per il numero dei mesi o frazione di mese
superiore a 15 giorni di occupazione.
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105
CONTRATTO A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18
Ogni periodo pari a 30 giorni di occupazione
va considerato come mese intero.
 Solo se i giorni residui sono più di 15, va
conteggiato un altro mese.
 Per periodi di occupazione inferiori a 16
giorni, la sanzione non si applica.
 La sanzione amministrativa, pur non
ammissibile a diffida è soggetta alle riduzioni
ex art. 16 L. n. 689/1981: l'importo andrà
notificato nella misura di 1/3 e il suo
pagamento entro 60 giorni dalla notifica
estingue la violazione.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
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106
CONTRATTO A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18
Esempio - Datore che supera di 1 sola unità il numero
massimo di contratti a termine
CONTRATTO
A TERMINE E
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Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
RAL del lavoratore in più: 19.000 euro x 13 mensilità
Periodo di occupazione: 4 mesi e 10 giorni
Importo sanzione: euro 19.000 : 13 = euro 1.461,53
(retribuzione mensile)
• euro 1.461,53 x 20% = euro 292 (percentuale
arrotondata di retribuzione mensile)
• euro 292 x 4 = euro 1.168 (percentuale
retribuzione mensile per periodo di occupazione)
• euro 1.168 : 3 = euro 389,33 (importo sanzione
ridotta ex art. 16, L. n. 689/1981).
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107
CONTRATTO A TERMINE: SANZIONI DOPO CIRC. 18


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco

CT e somministrazione - Continuano a valere le clausole
contrattuali che pongono limiti complessivi alla stipula di
contratti a termine e all’utilizzo di lavoratori
somministrati;
occorre verificare se il superamento dei limiti è legato al
ricorso a CT o alla somministrazione: nel primo caso si
applica la nuova sanzione economica del 20 o del 50%, nel
secondo la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.250 euro.
Invece, se il limite è superato, per esempio, di 2 unità, la
prima assunta a termine e la seconda utilizzata in
somministrazione, si applica solo la nuova sanzione del
50% della retribuzione, escludendosi l'applicazione
contestuale di entrambe le sanzioni.
LA SANZIONE NON SI APPLICA PER I RAPPORTI INSTAURATI
PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (FINO AL
20.3.2014), CHE COMPORTINO IL SUPERAMENTO DEL
LIMITE PERCENTUALE.
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108
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
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Ottobre 2014
LA RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
A TERMINE
10
9
In base all’art. 2119 C.C., Il recesso anticipato dal
contratto a termine – da parte del datore e del
lavoratore – è consentito solo in presenza di giusta
causa, ossia di un fatto di gravità tale da non
consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del
rapporto di lavoro.
CONTRATTO
A TERMINE E
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La riorganizzazione dell’assetto produttivo dell’impresa non vale a
risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato, così
Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276
 La facoltà di recesso ante tempus dal contratto di lavoro a termine è
consentita solo nell’ipotesi di ricorrenza di giusta causa e non anche di
giustificato motivo soggettivo ovvero oggettivo (Trib. Bolzano 3 ottobre
2008).

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11
0


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO

Relatore
Alberto Bosco

Ottobre 2014
Il soggetto che recede prima del termini, non per
giusta causa, è tenuto a risarcire l’altra parte;
Se a recedere è il datore, al lavoratore spettano le
retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto
si fosse concluso alla scadenza prefissata (tali
somme non concorrono a formare base imponibile
ai fini contributivi: INPS, circolare n. 263/1997);
Se a recedere è il lavoratore, il datore ha diritto a
essere risarcito dal danno (la misura del
risarcimento può essere concordata al’l’assunzione).
In ogni caso nel contratto a termine non è previsto
l’istituto del preavviso.
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11
1
ESTINZIONE AUTOMATICA
IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SI
ESTINGUE
NORMALMENTE
E
AUTOMATICAMENTE ALLA DATA PREVISTA
DALLE PARTI NEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE.
 Tale data può essere stabilita in termini assoluti
con il riferimento a un giorno, mese e anno o
essere fissata con riferimento al verificarsi di un
fatto previsto dalle parti (la chiusura di una fiera;
il rientro in servizio del lavoratore sostituito
eccetera).
 Non si tratta di un licenziamento ma è bene
consegnare una comunicazione scritta
 Il lavoratore a termine deve restituire il badge e
gli strumenti di lavoro che gli sono stati
consegnati

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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112
Comunicazione della cessazione del contratto
Luogo e data ……….…….
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Egregio Signor ………………….
Le ricordiamo che il giorno ..................... scadrà il
rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in
corso.
Con la presente Le precisiamo che, in tale data, cesserà a
ogni effetto la sua prestazione di lavoro; sarà quindi
nostra cura corrispondere tutte le spettanze a lei dovute.
Distinti saluti.
Firma del datore di lavoro …….………………….
Per ricevuta: firma del lavoratore ……………………….
Ottobre 2014
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113
RISOLUZIONE CONSENSUALE
Entrambe le parti, d’accordo tra loro, dichiarano di
recedere dall’accordo mediante una nuova dichiarazione,
di norma resa nella forma scelta per il contratto
originario (e, quindi, per iscritto), in cui regolamentano i
reciproci obblighi.
 È possibile che il nuovo accordo preveda il pagamento
di una somma economica.
 Secondo la giurisprudenza, la risoluzione può aversi,
oltre che in seguito a esplicite dichiarazioni delle parti
anche per fatti concludenti (Cass. 19.5.2009, n. 11611).

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Per tutti gli atti di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro, a partire dal 18 luglio 2012, è necessario rispettare la
procedura di convalida introdotta dalla L. 28.6.2012, n. 92.
Ottobre 2014
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114
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
In presenza di una condotta del lavoratore
di gravità tale da non rendere possibile,
neppure provvisoriamente, la prosecuzione
del rapporto, il datore può recedere prima
della scadenza del termine pattuito, senza
essere tenuto al pagamento del preavviso.
 L’onere di provare della sussistenza della
giusta causa di licenziamento grava sul
datore.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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115
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA:
CONSEGUENZE
Nell’ipotesi in cui, a seguito di un ricorso
presentato dal lavoratore, il giudice non
riconosca l’esistenza della giusta causa posta a
fondamento del recesso, il datore di lavoro è
tenuto a risarcire il danno non già con ricorso al
criterio equitativo ma calcolando tutte le
retribuzioni che sarebbero spettate fino alla
naturale scadenza del contratto, salvo che non
provi l’aliunde perceptum o dimostri l’assoluta
inattività del licenziato nel reperire una nuova
occupazione (Cass. 1 luglio 2004, n. 12092; Trib.
Bolzano 3 ottobre 2008).
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116
TEMPO INDETERMINATO E CONTRATTO A TERMINE:
I NUOVI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
(art. 1, comma 11 e 12, Legge 28.6.2012, n. 92)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Tipo di recesso
Data cessazione
1° termine
rapporto
impugnazione
Licenziamento
nel contratto a
tempo
indeterminato
Fino al 17 luglio
2012
60 giorni
270 giorni
A partire dal 18
luglio 2012
60 giorni
180 giorni
IMPUGNAZIO
NE
CONTRATTO A
TERMINE
DETERMINATO
(SCADENZA
TERMINE)
A partire dal 31
dicembre 2012
60 giorni
270 giorni
A partire dal 1°
gennaio 2013
120 giorni
180 giorni
Centrostudi@inaz.it
2° termine
impugnazion
e
117
CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE:
QUALI CONSEGUENZE ECONOMICHE? - 1
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
DUE POSSIBILITA’ SE IL LAVORATORE
CONTESTA LA LEGITTIMITA’ DEL TERMINE:
1. IL GIUDICE RESPINGE IL RICORSO: È TUTTO
FINITO
2. IL GIUDICE ACCOGLIE IL RICORSO: IL
RAPPORTO SI CONVERTE A TEMPO
INDETERMINATO E SPETTA ANCHE UNA
INDENNITA’ ECONOMICA
Centrostudi@inaz.it
118
CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE:
QUALI CONSEGUENZE ECONOMICHE?
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di
lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un'indennità onnicomprensiva
nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e
un massimo di 12 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai
criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604.
Centrostudi@inaz.it
11
9
CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE:
QUALI CONSEGUENZE ECONOMICHE?
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
L’indennità
è
sostitutiva
della
retribuzione eventualmente maturata dal
lavoratore nel periodo tra la cessazione
del rapporto e la riammissione in servizio,
fermo che il rapporto si converte a
tempo indeterminato.
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120
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
modifiche della Riforma Fornero e decreto sviluppo
D.L. 28 giugno 2013, n. 76
Conferenza Stato Regioni Province 20 febbraio 2014
D.L. 20.3.2014, N. 34 – Legge 16.5.2014, n. 78
Min. Lav., circ. 30 luglio 2014, n. 18
121
APPRENDISTATO: NOVITA’ DELLA LEGGE 78/2014
1.
2.
3.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
4.
Relatore
Alberto Bosco
5.
6.
Ottobre 2014
Il piano formativo individuale è contenuto in forma
sintetica nel contratto di apprendistato;
Salvo diversa disposizione del CCNL, obbligo di
stabilizzazione per datori con almeno 50 dipendenti:
stabilizzazione minima del 20% degli apprendisti nei 36
mesi precedenti;
Apprendistato per qualifica e diploma professionale: ore di
formazione sono pagate almeno al 35%;
Apprendistato per qualifica e diploma professionale Regione
e province TN e BZ anche per attività stagionali;
Apprendistato professionalizzante: formazione trasversale
pubblica se Regione comunica corsi entro 45 giorni.
Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. convertito si
applicano ai rapporti di lavoro costituiti dalla data di entrata
in vigore del D.L. 34 stesso
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122
APPRENDISTATO: CIRC. 18/2014
DISCIPLINA TRANSITORIA
Le nuove disposizioni si applicano ai soli rapporti
costituiti da entrata in vigore del D.L. 34/2014
(21.3.2014).
2. Sono salvi gli effetti del D.L. prima della conversione
in legge, che aveva soppresso sia la forma scritta del
PFI che le clausole di stabilizzazione.
3. Nel periodo dal 21 marzo al 19 maggio 2014,
l'eventuale mancata formalizzazione del PFI o
l'inosservanza delle clausole di stabilizzazione non
producono alcuna conseguenza sul piano civilistico
o amministrativo.
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
123
APPRENDISTATO: DISCIPLINA GENERALE
L'APPRENDISTATO È UN CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO
INDETERMINATO
FINALIZZATO
ALLA
FORMAZIONE E ALL’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
d) apprendistato dalla mobilità (disciplina a sé).
Centrostudi@inaz.it
124
APPRENDISTATO: DISCIPLINA GENERALE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi
stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e
prestatori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale nel rispetto dei seguenti principi:
a)
FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO, DEL PATTO DI PROVA
(il contratto di apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo individuale definito anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali );
a-bis) previsione di una DURATA MINIMA DEL CONTRATTO
NON INFERIORE A 6 MESI, salvo art. 4, co. 5;
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125
APPRENDISTATO: CIRC. 18/2014
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
2.
Il D.L. n. 34/2014, convertito da L. n. 78/2014, ha previsto
la forma scritta del piano formativo individuale, sia pur "in
forma sintetica", mentre non è più previsto il termine di
30 giorni dalla stipula del contratto per la sua
elaborazione, salvo non sia previsto diversamente da parte
del contratto collettivo.
Alla luce delle Linee guida 20 febbraio 2014 della
Conferenza Stato - Regioni, il piano formativo "in forma
sintetica" può limitarsi a indicare la sola formazione
finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico
professionali e specialistiche: su tale elemento si
concentrerà quindi l'attività di vigilanza.
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126
APPRENDISTATO: DISCIPLINA GENERALE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione
del CCNL, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui
conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, di
stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in
caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione
involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni,
secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
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127
APPRENDISTATO: DISCIPLINA GENERALE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
l) divieto per le parti di recedere durante il periodo di
formazione senza giusta causa o giustificato motivo. In
caso di licenziamento privo di giustificazione trovano
applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
m) possibilità per le parti di recedere con preavviso decorrente
dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle
parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di
formazione, il rapporto prosegue come ordinario contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il datore deve versare contributo di licenziamento (41%
massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità
aziendale negli ultimi 3 anni.
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128
APPRENDISTATO: COSI’ IL RECESSO
Tipo di apprendistato
Durante il periodo
formativo
Apprendistato “normale” Solo per giusta causa o
(per la qualifica e il per giustificato motivo
diploma
professionale; oggettivo o soggettivo
professionalizzante
o
contratto di mestiere; di
alta formazione e ricerca)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Al termine del periodo
formativo
Recesso
è
possibile
dando il preavviso
nel periodo di preavviso
continua
a
trovare
applicazione la disciplina
del
contratto
di
apprendistato. Se nessuno
recede,
il
rapporto
prosegue come ordinario
rapporto subordinato a
tempo indeterminato
Apprendistato
dei Solo per giusta causa o Solo per giusta causa o
lavoratori che siano stati per giustificato motivo per giustificato motivo
collocati in mobilità
oggettivo o soggettivo
oggettivo o soggettivo
129
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
Tipologie
130
APPRENDISTATO: IL QUADRO DELLE ETA’ e DELLA DURATA
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
TIPO
ETÀ MINIMA
Per la qualifica e per
il
diploma
professionale
15 anni
Professionalizzante
o
contratto
di
mestiere **
18 anni
Ricerca,
diploma
istruzione superiore,
titoli universitari e
alta formazione
18 anni
ETÀ MINIMA
con qualifica
professionale
ETÀ
MASSIMA
DURATA
MASSIMA *
Compimento
25 anni
3 anni o 4 se
diploma regionale
quadriennale
17 anni
29 anni
3 anni o 5 per i
profili professionali
dell'artigiano
17 anni
29 anni
Stabilita da Regioni
per i soli profili che
attengono
alla
formazione
Nessuna
Secondo il CCNL
Mobilità
* La durata minima è pari a 6 mesi.
** Per i datori che svolgono attività in cicli stagionali i CCNL possono prevedere specifiche
modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
131
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA
PROFESSIONALE

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014

Possono essere assunti con contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale, in tutti i settori di attività, anche per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che
abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del
25° anno di età.
La durata del contratto è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere superiore,
per la sua componente formativa, a tre anni ovvero
quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
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132
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE
La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle
Regioni e alle province autonome, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma
professionale;
c) rinvio ai contratti collettivi siglati da associazioni dei datori e
prestatori più rappresentative per la determinazione, anche da
parte degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle regioni.
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133
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE
Il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, ha aggiunto il
comma 2-ter all’articolo 3, secondo il quale
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione
collettiva, in considerazione della componente
formativa del contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è
riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle
ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore
di formazione nella misura almeno del 35% del
relativo monte ore complessivo.»
Centrostudi@inaz.it
134
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA
PROFESSIONALE
La conversione del D.L. 34/2014 h l'a l'aggiunto il
comma 2-quater all’articolo 3, secondo cui:
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
«2-quater. Per le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di
alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro
stipulati da associazioni di datori e lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere specifiche modalità di
utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. »
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135
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere per il
conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i
soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ex
D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, può essere stipulato dal 17° anno.
2. Accordi interconfederali e contratti collettivi stabiliscono, in base
all'età dell'apprendista e al tipo di qualificazione contrattuale da
conseguire, durata e modalità di erogazione della formazione
per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e
specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei
sistemi di inquadramento del personale, nonché la durata, anche
minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non
può essere superiore a 3 anni o 5 per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva.
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136
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
3. La formazione professionalizzante e di mestiere, svolta
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
sotto la responsabilità della azienda, è integrata
dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna, per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali non
superiore a 120 ore nel triennio, disciplinata dalle
Regioni e tenuto conto di età, titolo di studio e
competenze.
4. Regioni e associazioni di categoria definiscono modalità
per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano
o di mestiere.
5. Per i datori che svolgono l’attività in cicli stagionali i CCNL
possono prevedere specifiche modalità di svolgimento
dell’apprendistato, anche a termine.
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137
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO
DI MESTIERE
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
2.
Ottobre 2014
ATTENZIONE: in base alla conversione del D.L. 34
La Regione comunica al datore, entro 45 giorni dalla
comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità
di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con
riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste,
avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro
associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle
linee guida adottate dalla Conferenza Stato, regioni e
province autonome 20 febbraio 2014.
La comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro
si intende effettuata dal datore ai sensi dell’articolo 9-bis
del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28
novembre 1996, n. 608 (comunicazione anticipata al CPI)
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138
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CIRC. 18/2014
FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
La formazione di base e trasversale rimane obbligatoria, nei
limiti di quanto stabilito da Regioni e Province autonome. Tale
obbligatorietà va definita secondo le Linee Guida 20.2.2014,
secondo cui l'offerta formativa pubblica è obbligatoria ove sia:
a) disciplinata come tale dalla regolamentazione regionale;
b) realmente disponibile per l'impresa e l'apprendista,
intendendosi per "disponibile" un'offerta formativa
formalmente approvata e finanziata dalla PA competente che
consenta all'impresa l'iscrizione perché le attività formative
possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione
dell'apprendista;
c) "in via sussidiaria e cedevole" sia definita obbligatoria dalla
contratto collettivo vigente.
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139
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CIRC. 18/2014
FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
La norma ora prevede che "la Regione provvede a
comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni
dalla comunicazione dell'instaurazione del
rapporto le modalità di svolgimento dell'offerta
formativa pubblica, anche con riferimento alle
sedi e al calendario delle attività previste.
2. La mancata comunicazione da parte della
Regione nei termini previsti (45 giorni) esonera il
datore
da
ogni
responsabilità
per
l’inadempimento degli obblighi formativi.
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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140
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: CIRC. 18/2014
FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
L’ispettore non può applicare alcuna
sanzione per omessa formazione
trasversale nelle ipotesi in cui
l'informativa da parte della Regione non
sia intervenuta entro i 45 giorni successivi
alla comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro al Centro per
l’Impiego.
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141
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
Durata minima 6 mesi, salve eventuali previsioni della
contrattazione collettiva per le attività stagionali.
B. Ampia delega alla contrattazione collettiva che deve
stabilire la durata e le modalità di erogazione della
formazione nonché la durata, anche minima, del contratto
(max 3 o 5 anni)
C. I CCNL possono prevedere specifiche modalità di
svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo
determinato ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368,
comprese le durate minime, con riferimento alle attività
svolte in cicli stagionali.
A.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
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142
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano - Linee guida 20 febbraio 2014
Durata e contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati,
per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio
posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:
- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza
elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per apprendisti in possesso di diploma di scuola
secondaria di 2° grado o qualifica o diploma professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti con laurea o titolo almeno
equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano
già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più
moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la
durata dei moduli già completati.
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143
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano - Linee guida 20 febbraio 2014
La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali
deve avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.
2. Organizzazione e qualità aziendale.
3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo.
4. Diritti e doveri, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
5. Competenze di base e trasversali
6. Competenza digitale.
7. Competenze sociali e civiche.
8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
9. Elementi di base della professione/mestiere.
Ottobre 2014
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144
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI
MESTIERE
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano - Linee guida 20 febbraio 2014
La formazione va svolta in ambienti adeguatamente organizzati e
attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto e
deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.
La formazione può realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica,
per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione
delle competenze di base e trasversali devono disporre di
"standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto
formativo.
Le imprese devono almeno disporre: 1) di luoghi idonei alla
formazione, distinti da quelli destinati alla produzione di beni e
servizi; 2) di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
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145
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o
privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca,
per il conseguimento di:
un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio
universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca; per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare
riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione
tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008;
 per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per
esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica
professionale l’apprendistato di alta formazione può essere
stipulato dal diciassettesimo anno.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
146
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA
La regolamentazione e la durata dell’apprendistato per attività di
ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono
alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e
altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o
regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività
imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell’innovazione e
del trasferimento tecnologico.
 In
assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione
dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad
apposite convenzioni stipulate dai singoli datori o loro
associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e
le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi oneri a carico
della finanza pubblica.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
147
DISPOSIZIONI FINALI (ART. 7)
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di
cui sia esclusivamente responsabile il datore, tale da
impedire l’acquisizione delle competenze, il datore paga la
differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con
riferimento al livello di inquadramento superiore che sarebbe
stato raggiunto al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100%, esclusa ogni altra sanzione per omessa
contribuzione.
Quando, rispetto al contratto di apprendistato in corso di
esecuzione emerga un inadempimento nell’erogazione della
formazione prevista nel piano formativo individuale, il
personale ispettivo del Ministero assegna al datore un
congruo TERMINE PER ADEMPIERE.
Centrostudi@inaz.it
148
DISPOSIZIONI FINALI (ART. 7): LE SANZIONI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Norma violata
Sanzione
Recidiva
Forma scritta del contratto, del patto di
prova
e del Piano Formativo
Individuale (in forma sintetica)
Da 100 a 600
euro
Da 300 a
1.500 euro
Retribuzione a cottimo dell’apprendista
Da 100 a 600
euro
Da 300 a
1.500 euro
Inquadramento del lavoratore (max 2
livelli sotto) o retribuzione in %
Da 100 a 600
euro
Da 300 a
1.500 euro
Presenza di un tutore o referente
aziendale
Da 100 a 600
euro
Da 300 a
1.500 euro
Inadempimento formativo colpa del Differenza tra contribuzione
datore che impedisce scopo contratto
versata e dovuta per livello
di inquadramento finale
maggiorata del 100%
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
149
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 21.1.2013, N. 5
APPRENDISTATO E PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE



CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014

Non è possibile assumere un lavoratore già in possesso della
“qualificazione” da conseguire con l’apprendistato.
La stipulazione è invece possibile se vi è stato un pregresso
rapporto (anche di apprendistato) di durata limitata.
Va valutato se nel piano formativo individuale è ravvisabile un
percorso addestrativo di carattere teorico e pratico, volto ad un
arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e
tecnico professionali del lavoratore.
Non è ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato con
un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro,
continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa
qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata
superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione
collettiva.
Centrostudi@inaz.it
150
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 21.1.2013, N. 5
QUESTIONI ATTINENTI IL TUTOR
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
La mancanza del tutor non è sanzionabile con il 100% dei contributi se:
1) la formazione è stata comunque effettuata secondo “quantità”,
contenuti e modalità previste dal contratto collettivo;
2) il CCNL preveda che il tutor svolga solo un ruolo di “controllo”: la sua
assenza non comporta la mancata formazione: in tal caso, l’ispettore
deve documentare le carenze formative derivanti dall'assenza del
tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi
formativi;
3) Se il tutor è privo dei requisiti richiesti dal CCNL, può applicarsi la
sanzione più grave solo se le carenze formative comportano il
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
In generale eventuali violazioni riguardanti la presenza del tutor o suoi
requisiti sono sanzionabili ex art. 7, co. 2, del D.Lgs. 14.9.2011, n. 167,
con la sola sanzione amministrativa da 100 a 600 euro (in caso di
recidiva la sanzione varia da 300 a 1.500 euro).
Centrostudi@inaz.it
151
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 21.1.2013, N. 5
OMESSA FORMAZIONE: CRITERI
Per le verifiche sulla formazione “formale” l’ispettore
deve considerare “quantità”, contenuti e modalità della
formazione formale individuata come tale dal CCNL e
declinata nel PFI, verificando la documentazione che
“certifica” la formazione svolta, e acquisendo le
dichiarazioni del lavoratore e di altri soggetti in grado di
confermare l'effettività di tale formazione.
 L'emanazione della disposizione deve tener conto della
POSSIBILITÀ DI RECUPERARE IL DEBITO FORMATIVO,
cosa tanto più difficile all'approssimarsi della scadenza
del periodo formativo inizialmente individuato.

CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
152
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 21.1.2013, N. 5
Durata del periodo formativo pari a 3 anni
Accertamento
nel 1° anno
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Accertamento
nel 2° anno
Accertamento
nel 3° anno
La disposizione non è
La disposizione non è
emanata in caso di
emanata in caso di
formazione formale
formazione formale
effettuata per meno del effettuata per meno del
La disposizione
40% di quella prevista
60% di quella prevista
va sempre
sommando le ore
sommando le ore
emanata
richieste nel PFI nel 1° richieste nel PFI nel 1° e
anno + la “quota parte” nel 2° anno + la “quota
delle ore previste nel 2° parte” delle ore previste
anno
nel 3° anno
Centrostudi@inaz.it
153
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 21.1.2013, N. 5
Durata del periodo formativo pari a 5 anni
Accertamento
nel 1° anno
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Accertamento
nel 2° anno
La disposizione
non è emanata in
caso di
formazione
formale effettuata
La disposizione per meno del 40%
va sempre
di quella prevista
emanata
sommando le ore
richieste nel PFI
nel 1° anno + la
“quota parte”
delle ore previste
nel 2° anno
Accertamento
nel 3° anno
La disposizione
non è emanata in
caso di
formazione
formale effettuata
per meno del 50%
di quella prevista
sommando le ore
richieste nel PFI
nel primo e nel
secondo anno + la
“quota parte”
delle ore previste
nel terzo anno
Centrostudi@inaz.it
Accertamento
nel 4° anno
Accertamento
nel 5° anno
La disposizione
La disposizione non è
non è emanata in
emanata in caso di
caso di
formazione formale
formazione
effettuata per meno
formale fatta per
del 70% di quella
meno del 60% di
prevista sommando le
quella prevista
ore richieste nel PFI
sommando le ore
nel primo, nel
richieste nel PFI
secondo, nel terzo e
nel 1°, nel 2° e
nel quarto anno + la
nel 3° anno + la
“quota parte” delle
“quota parte”
ore previste nel
delle ore previste
quinto anno
nel 4° anno
154
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO 21.1.2013, N. 5
Se non è possibile emanare la disposizione (perché non residua un
periodo di tempo utile per il recupero della formazione formale non
erogata), per il calcolo della differenza tra la contribuzione versata e
quella dovuta con riferimento all’inquadramento superiore che sarebbe
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato,
maggiorata del 100%, occorre procedere come segue:
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
1) individuare la contribuzione effettivamente versata in base alle aliquote
ridotte dovute per gli apprendisti (anche quota lavoratore);
2) individuare la contribuzione piena dovuta sulla retribuzione superiore,
in relazione al livello di inquadramento effettivo che sarebbe spettata al
termine del periodo di apprendistato;
3) determinare l’ammontare della differenza tra le due contribuzioni (ossia
tra quella versata e quella piena dovuta);
4) maggiorare del 100%, ossia raddoppiare, tale ultimo ammontare.
Centrostudi@inaz.it
155
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
Alberto Bosco
Lavoratori in mobilità
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
156
APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITA’
ARTICOLO 7, COMMA 4, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale è possibile assumere in apprendistato i
lavoratori in mobilità.
Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 2, co. 1, lett. m), le disposizioni in
materia di licenziamenti individuali ex L. 15 luglio
1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato
ex art. 25, co. 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223 e
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della
medesima legge.
Centrostudi@inaz.it
157
APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITA’
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
La fattispecie contrattuale prevista da tale disposizione è
caratterizzata, tra l’altro, dalla circostanza che:
 le parti – in deroga a quanto previsto dalla disciplina
generale dell’apprendistato – non possono recedere
dal rapporto al termine del periodo di formazione se
non per giusta causa o per giustificato motivo;
 come chiarito dal Ministero (risposta a interpello n.
21/2012), si prescinde dai requisiti di età del
lavoratore previsti dalla disciplina generale.
Centrostudi@inaz.it
158
APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITA’


CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO

Relatore
Alberto Bosco


Ottobre 2014
La contribuzione a carico datore è pari – per 18 mesi dalla
data di assunzione – al 10% (carico apprendista = 5,84%).
Al datore che assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori in mobilità è concesso, x ogni mese di
retribuzione, un contributo del 50% dell’indennità di
mobilità che sarebbe stata pagata al lavoratore per un
massimo di 12 mesi (24 mesi per i lavoratori con oltre 50
anni), o 36 mesi nel Sud.
Per la vigenza dell’agevolazione (18 mesi), l’aliquota
complessiva è pari al 15,84% (10% + 5,84% apprendista).
Al termine dei 18 mesi, la contribuzione datoriale è dovuta
in misura piena; la quota a carico del lavoratore resta pari al
5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato.
Premi Inail dovuti in misura intera (INAIL, nota 15.2.2012)
Centrostudi@inaz.it
159
APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITA’
le precisazioni Inps sull’importo pari all’indennità di mobilità
(circolare 2 novembre 2012, n. 128)
1.
2.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
L’importo dell’incentivo può essere fruito soltanto
per i periodi di effettiva erogazione della
retribuzione.
L’importo dell’incentivo non può comunque essere
superiore all’importo della retribuzione erogata al
lavoratore interessato nel corrispondente mese
dell’anno.
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
160
APPRENDISTATO DI LAVORATORI IN MOBILITA’
Contratti di apprendistato possibili in relazione all’età:
 Età che rende possibile una delle 3 tipologie classiche: si
applica, di norma, la normale disciplina dell’apprendistato e il relativo
regime contributivo
 Se apprendista è “giovane” e le parti hanno inserito nel
contratto (per iscritto) la clausola con cui rinunciano alla
facoltà di recesso al termine del periodo di formazione: si
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
applica disciplina speciale per apprendistato dalla mobilità, più relativi
contributi e 50% indennità di mobilità.
 Se lavoratore in mobilità non ha età per apprendistato
“classico”: esclusione del recesso al termine del periodo formativo è
un effetto naturale del contratto, a prescindere dalla sua esplicita
menzione nel testo sottoscritto dalle parti.
 Somministrazione per apprendistato in mobilità: le
condizioni cui è subordinato il regime contributivo agevolato (10% x 18
mesi + indennità mobilità) devono sussistere per l’utilizzatore.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
161
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
La contribuzione
Centrostudi@inaz.it
162
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI “NORMALI”
DATORE fino a 9 e da 10 DIPENDENTI (NO MOBILITA’)
Datore fino a 9 dipendenti fino
al 31 dicembre 2016
Anno di
contratto
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Datore con almeno 10
dipendenti (sempre)
Datore
Lavoratore
Totale
Datore
Lavoratore
Totale
Primo anno
di contratto
zero
5,84%
5,84%
10%
5,84%
15,84%
Secondo anno
di contratto
zero
5,84%
5,84%
10%
5,84%
15,84%
Terzo anno
di contratto
zero
5,84%
5,84%
10%
5,84%
15,84%
Anni
successivi
di contratto
10%
5,84%
15,84%
10%
5,84%
15,84%
NOTE: 1) regime contributivo agevolato spetta per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto
con apprendista, successivo alla fine del periodo di formazione; 2) dal 1° gennaio 2013 è
dovuto il contributo ASPI DELL’1,61% A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
163
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
IL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO
Limiti al numero massimo di apprendisti
164
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
LIMITI NUMERICI IMPRESE NON ARTIGIANE
FATTISPECIE
ASSUNZIONI
DAL 1° GENNAIO 2013
Numero massimo di
apprendisti che possono
essere assunti (anche in
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
somministrazione a tempo
indeterminato)
•Datore da 10 dipendenti in su:
3 apprendisti ogni 2 qualificati
•Datore fino a 9 dipendenti:
massimo un apprendista x ogni
lavoratore qualificato
Relatore
Alberto Bosco
Datore che non ha Può in ogni caso assumere
lavoratori qualificati o che
un massimo di 3
ne ha meno di 3
apprendisti
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
165
APPRENDISTATO: LIMITI IMPRESE NON ARTIGIANE
Ferma restando la possibilità per i CCNL,
stipulati dai sindacati più rappresentativi sul
piano nazionale, di individuare limiti diversi da
quelli qui previsti ……
2. …. solo per i datori di lavoro che occupano
almeno 50 dipendenti
3. l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata
alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del
rapporto al termine del periodo di
apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova
assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti
dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
1.
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
166
APPRENDISTATO: conferme in servizio (circ. 18)
E’ limitata la possibilità dei CCNL di introdurre clausole di
stabilizzazione per l’assunzione di nuovi apprendisti
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
a) le OO.SS. dei datori e lavoratori potranno
introdurre clausole limitatrici per modificare il
regime legale che prevede forme di stabilizzazione
solo per i datori con almeno 50 dipendenti, la cui
violazione comporterà il "disconoscimento" dei
rapporti di apprendistato in violazione dei limiti;
Alberto Bosco
b) per i datori che occupano sino a 49 dipendenti,
invece, la violazione di eventuali clausole di
stabilizzazione previste dai CCNL, anche già vigenti,
non darà luogo alla “trasformazione”.
Ottobre 2014
Centrostudi@inaz.it
167
APPRENDISTATO: ESCLUSIONE DAI LIMITI NUMERICI
CONTRATTO
A TERMINE E
APPRENDISTATO
Relatore
Alberto Bosco
Ottobre 2014
Il Testo Unico ribadisce, all’articolo 7, comma 3,
l’esclusione degli apprendisti dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti per
l’applicazione di particolari normative e
istituti, fatte salve specifiche previsioni di
legge o di contratto collettivo.
Eccezione: gli apprendisti si contano
nell’organico utile a stabilire quanti lavoratori
a termine è possibile assumere.
Centrostudi@inaz.it
168 (fine)
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Inviare il modulo di sottoscrizione compilato al fax 02 27718455 o via e-mail a editoria@inaz.it
Confermo l’ordine ed accetto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.
Data
____/________/2014
Timbro
e
Firma_______________________________________
Modalità di pagamento – l’ordine di abbonamento potrà essere regolato allegando:
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da effettuarsi su: BANCA INTESA S. PAOLO SpA. Fil. 2617 - Milano - COD. IBAN ‐ IT52 A030 6901 7386 2501 8620 073
DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 22/5/99, n.185, il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del Decreto) ha il diritto di recedere dal contratto e
di restituire i Volumi ordinati purché siano nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tale restituzione potrà essere effettuata senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Il diritto di recesso
dovrà essere esercitato dal Cliente, a pena di decadenza, mediante invio di lettera raccomandata a.r. a INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268 20128 Milano, entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi dal ricevimento dei Volumi. La comunicazione di cui sopra può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0227718 455 purché confermata, mediante lettera
raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive all'invio del fax. Tutti i resi dovranno essere autorizzati dal Servizio Clienti INAZ il quale rilascerà una autorizzazione scritta al rientro.
La restituzione del Volume dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle comunicazione di autorizzazione alla resa. Le spese della spedizione saranno interamente a carico del
Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno. Una volta ricevuti i Volumi e verificata la loro integrità, se i Volumi non risultano danneggiati INAZ provvederà, nel più breve tempo
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