CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 25 DEL 27 GIUGNO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI CONVERTITO IN LEGGE Il decreto Renzi sul bonus Irpef (D.L. n. 66/2014) è stato convertito nella Legge n. 89/2014, in vigore dal 24 giugno scorso. La conversione in legge ha confermato molte misure, ma ne ha introdotte anche altre di nuove. In questa scheda, riepiloghiamo le misure fiscali contenute nel decreto convertito, tra novità e conferme. Pagina 5 ATTIVAZIONE DEL POS DAL 30.06.2014 In assenza di ulteriori interventi, a partire dal 30 giugno 2014 tutti gli operatori dovranno accettare pagamenti con POS per importi superiori a 30 Euro. Nessuna sanzione è comunque prevista per coloro che disattenderanno tale obbligo. Pagina 5 LE NOVITÀ DEL DECRETO CASA CONVERTITO IN LEGGE Il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, c.d. "Piano casa", recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è stato convertito nella Legge n. 80/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2014. la legge contiene novità riguardanti anche locazioni e cedolare secca, IUC, bonus mobili. Pagina 13 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE NUOVA TASSAZIONE REDDITI DI NATURA FINANZIARIA DAL 1° LUGLIO 2014 Secondo quanto previsto dal D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 in vigore dallo scorso 24 giugno, dal prossimo 1° luglio scatterà l'aumento della tassazione dei redditi di natura finanziaria, per i quali l'aliquota della ritenuta alla fonte o dell'imposta sostitutiva passerà dal 20% al 26%. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, cercheremo di illustrare la novità, che riveste una certa importanza considerate le numerose fattispecie reddituali interessate dalla riforma. Pagina 15 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 22 LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 Pagina 22 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 27.06.2014 ALL'11.07.2014 Pagina 25 Riproduzione riservata Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. Nel Consiglio dei Ministri di venerdì 20 giugno, sono stati approvati i primi due schemi di decreti legislativi di attuazione della Delega fiscale. Il primo prevede semplificazioni fiscali per i contribuenti, quali: l'introduzione di una dichiarazione 730 precompilata che dal 2015 arriverà a domicilio a tutti i dipendenti e pensionati; la detraibilità dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza per l'acquisto di beni di costo unitario fino a € 50,00 (parificando di fatto tale limite a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi); l'eliminazione della richiesta di fidejussione o garanzia per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro (oltre questa soglia servirà il visto di conformità); l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono per più periodi d'imposta ai fini della fruizione della detrazione Irpef del 55-65%; l'obbligo di invio delle comunicazioni delle operazioni con paesi Black list solo per operazioni di importo superiore a 10.000 euro; per quelle di importo superiore, la comunicazione sarà solo annuale (e non più mensile o trimestrale). L'altro schema di decreto legislativo approvato segna il primo passo verso l'attesa Riforma del Catasto, in quanto definisce le caratteristiche ed i compiti delle commissioni censuarie che dovranno validare le funzioni di calcolo del nuovo Catasto e prevenire il contenzioso su rendite e valori. E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014 la Legge n. 89/2014 di conversione del D.L. n. 66/2014, noto come Decreto sul bonus Irpef ma contenente in realtà anche altre misure. Tra queste, è stata prevista la possibilità di attivare nuove rateazioni da parte dei debitori di Equitalia decaduti da precedenti piani di rientro. Infatti, i soggetti che, alla data del 22 giugno 2013, sono decaduti dal beneficio della rateazione, possono presentare una domanda di rateazione entro la fine di luglio per ottenere una dilazione di durata non superiore a 72 rate. Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 due decreti legge recentemente approvati da parte del Governo. Si tratta del “Decreto competitività” e del "Decreto semplificazioni". Il “Decreto competitività”, cioè il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, contiene, tra le varie misure, l’estensione della deduzione IRAP al lavoro a tempo determinato, a condizione che il contratto non sia inferiore a tre anni e preveda almeno 150 giornate all’anno, e disposizioni per il rilancio del settore agricolo. Il "Decreto semplificazioni", ovvero il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, reca "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", tra cui il Riproduzione riservata Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 taglio dell'importo del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio del 50% a partire dal 2015. Con la Risoluzione n. 1/DF del 23 giugno, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito alcuni dubbi che hanno caratterizzato il versamento della prima rata della Tasi (tributo per i servizi indivisibili), soprattutto a causa delle novità legislative intervenute a ridosso della scadenza del 16 giugno 2014 (data di scadenza anche dell'Imu). Secondo il Mef, sia per l'IMU che per la TASI, considerate le obiettive condizioni di incertezza, sussistono le condizioni per applicare l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, pertanto non sono "irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa". Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 85733/2014 pubblicato il 25 giugno 2014, è stato approvato l’elenco degli studi di settore ammessi al regime premiale introdotto dal D.L. n. 201/2011. Per il periodo d'imposta 2013, gli studi ammessi sono 116 (26 in più rispetto al 2012). Si ricorda che il regime premiale consente, ai contribuenti che risultano congrui e coerenti rispetto agli studi di settore e che assolvono regolarmente agli obblighi di comunicazione ad essi relativi, di beneficiare dell’esclusione da accertamenti analitico-presuntivi basati sulle presunzioni semplici, della riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e dei limiti alla determinazione sintetica del reddito complessivo, che è ammessa solo a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Da oggi scattano le nuove regole sulla conservazione elettronica dei documenti fiscali. Entra in vigore, infatti, il decreto ministeriale del 17 giugno 2014, grazie alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 146 di ieri 26 giugno del decreto stesso. Le nuove norme sostituiscono, abrogandole da subito, le disposizioni del previgente decreto ministeriale del 23 gennaio 2004. Non ci sarà più il vincolo temporale dei 15 giorni per la conservazione delle fatture elettroniche. Ci saranno, poi, semplificazioni nell'assolvimento dell'imposta di bollo, l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio digitale. Riproduzione riservata Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Le novità fiscali del decreto Renzi convertito in legge Il decreto Renzi sul bonus Irpef (D.L. n. 66/2014) è stato convertito nella Legge n. 89/2014, in vigore dal 24 giugno scorso. La conversione in legge ha confermato molte misure (come, ad esempio, il bonus Irpef di 80 euro ai lavoratori dipendenti, l'aumento dal 1° luglio della tassazione sulle rendite finanziarie, il taglio dell'Irap per le imprese), ma ne ha introdotte anche altre di nuove. In questa scheda, riepiloghiamo le misure fiscali contenute nel decreto convertito, tra novità e conferme. LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI CONVERTITO IN LEGGE BONUS IRPEF PER LAVORATORI DIPENDENTI (Art. 1 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) In attesa di un intervento strutturale che avverrà con la Legge di Stabilità 2015, viene confermato per il 2014 il credito annuo di 640 Euro - che non concorre alla formazione della base imponibile - per coloro che percepiranno nel 2014 le seguenti categorie di reddito: redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR); alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, del TUIR, di seguito specificati: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); le indennità ed i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); l e prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 (previdenza complementare) comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l). Il credito spetta per coloro che dopo aver scontato la detrazione di lavoro dipendente hanno un'Irpef residua. Ciò significa che tutti coloro che hanno redditi complessivi fino a 8.000 € non riceveranno il bonus, in quanto incapienti (l'imposta prodotta viene assorbita completamente dalla detrazione di lavoro dipendente). Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell’art. 13 del TUIR). Riproduzione riservata Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 Il credito è riconosciuto in misura diversa a seconda dell'ammontare del reddito complessivo: 8.000<reddito ≤ 24.000: €640 € 24.000<reddito < 26.000 €: 640 € × 26.000 - reddito complessivo/2.000 Reddito ≥ 26.000 €: zero; ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Il credito è erogato direttamente e in via automatica da parte del sostituto d’imposta che lo ripartisce fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014 (data di entrata in vigore del D.L. n. 66/2014) a partire dal primo periodo di paga utile (in genere, dalla retribuzione del mese di maggio). In sede di conversione in legge è stato stabilito che il sostituto d'imposta potrà recuperare il credito erogato mediante compensazione nel modello F24 (il recupero, quindi, può riguardare tutte le imposte e i contributi da versare in F24, essendo stato tolto il riferimento solo a ritenute e contributi). Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, è stato istituito il codice tributo "1655". L'importo del credito riconosciuto verrà indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Infine, in sede di conversione, è stata aggiunta l'esplicita previsione s e c o n d o c u i c o n l a Legge di Stabilità 2015 verranno stabiliti prioritariamente interventi di natura fiscale che privilegino "il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico". RIDUZIONE DELL'IRAP (art. 2 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) V i e n e confermata la riduzione dell'Irap per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (2014 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), con un taglio delle aliquote Irap nelle seguenti misure: SOGGETTI FINO AL 2013 DAL 2014 Imprese ordinarie 3,9% 3,5% Assicurazioni 5,9% 5,3% Banche 4,65% 4,2% Concessionari 4,2% 3,8% Agricoltura 1,9% 1,7% La norma conferma il limite dello 0,92%, anziché dell'1%, entro cui Regioni e province autonome possono incrementare le aliquote Irap, come indicato in via interpretativa dalla risoluzione 13/DF/2008. Per salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica è previsto che le nuove aliquote non siano applicate ai fini del calcolo dell'acconto Irap Riproduzione riservata Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 2014 con il metodo previsionale. Dovranno, invece, essere utilizzate le seguenti aliquote intermedie: SOGGETTI ALIQUOTA PER ACCONTO PREVISIONALE IRAP Imprese ordinarie 3,75% Assicurazioni 5,7% Banche 4, 5% Concessionari 4% Agricoltura 1,8% 2014 Il D.l. 66/2014 convertito in legge conferma l'aumento delle aliquote dal 20 al 26% della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicabile sui redditi di natura finanziaria a decorrere dal 1° luglio 2014, ossia: sugli interessi, i premi e gli altri proventi di cui all’art. 44, TUIR; sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. S o n o p r e v i s t e d e l l e eccezioni all'aumento dell'aliquota, i n particolare: TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE resta fissa al 12,50% l'aliquota per gli interessi e glia altri proventi di cui all'art. 44 del tuir e per le minusvalenze e plusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di cui all'art. 67 comma 1 lett. c-ter del tuir relativi a: (art. 3 del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) obbligazioni e altri titoli pubblici italiani di cui all'art. 31 del D.p.r. 601/73 ed equiparati; obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella withe list e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti stati; titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma 4 del d.l. 70/2011; resta confermato il regime agevolato con aliquota al 5% per gli interessi, premi e altri proventi dei titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'art. 8 comma 4 del D.l. 70/2011. ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA SUI BONIFICI ESTERI (art. 4 , comma 2, del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) TASSAZIONE FONDI PENSIONE (art. 4 , comma 6-ter, del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) E' confermata l'abrogazione definitiva della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), destinati a persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia. La ritenuta, introdotta dalla Legge n. 97/2013, doveva inizialmente entrare in vigore dal 1° febbraio 2014, ma è stata successivamente oggetto di sospensione, fino al 30.6.2014, con Provvedimento direttoriale del 19.2.2014. Una novità introdotta in sede di conversione in legge del D.L. n. 66/2014 è l'aumento dall'11% all'11,5% dell'imposta sostitutiva applicabile ai Fondi pensione per il 2014. Riproduzione riservata Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA (art. 4, comma 11, del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) I l D.L. n. 66/2014 ante conversione aveva modificato il comma 145 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014) prevedendo che l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa, risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, e quella dovuta per l’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione sia versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013. Non era, pertanto, più consentito il versamento in 3 rate annuali. Ora, invece, in sede di conversione in legge del decreto medesimo, è stata ripristinata la regola del versamento in tre rate di pari importo senza interessi, ma anziché prevedere il versamento in tre anni come stabiliva la Legge di Stabilità 2014 ("entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi"), stavolta viene previsto c h e il versamento sia effettuato "nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013" in 3 rate di pari importo alle seguenti scadenze: Entro il giorno 16 del 6° mese dal termine del periodo d'imposta 1A RATA (16 giugno 2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) Entro il giorno 16 del 9° mese dal termine del periodo d'imposta 2A RATA (16 settembre 2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) Entro il giorno 16 del 12° mese dal termine del periodo d'imposta 3A RATA (16 dicembre 2014 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare) Resta confermata la possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti vantati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si precisa che, considerando la proroga dei versamenti derivanti da Unico, effettuata con D.p.c.m. del 13.06.2014, e considerato che le imposte sostitutive scaturiscono dal quadro RQ di Unico, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli studi di settore, è possibile usufruire della proroga del versamento al 7.7.2014 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) per il pagamento della prima rata. COOPERATIVE IN PERDITA (art. 4, comma 12-ter, del D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014) In sede di conversione in legge del decreto è stato inserito, all’art. 3, comma 1, Legge n. 28/99 è stato inserito l’esplicito riferimento ai “soci cooperatori”. In tal modo, viene vietato alle società cooperative distribuire utili a detti soci finché non siano state ricostituite le riserve indivisibili utilizzate a copertura delle perdite, pena la perdita dei benefici fiscali. I predetti benefici non vengono meno se la distribuzione di utili viene effettuata a favore di soci finanziatori. Riproduzione riservata Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 In sede di conversione, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina della TASI: modalità di versamento: dal 2015 i Comuni renderanno disponibili, su richiesta del contribuente, i modelli di pagamento precompilati oppure procederanno direttamente all'invio degli stessi; scadenze di versamento per il 2014: Il versamento della prima rata resta fissato al 16.06.2014 per qualsiasi tipologia di immobile, sulla base delle aliquote e delle detrazioni pubblicate entro il 31.05.2014 sul sito internet del MEF (inviate telematicamente dai comuni entro il 23.05.2014); nel caso in cui i Comuni non abbiano inviato le delibere in tempo utile per la loro pubblicazione sul sito del Mef entro fine maggio, il TASI termine di versamento della prima rata è posticipato al 16.10.2014. (art. 4 comma 12 quater del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) E' necessario in tal caso che le delibere siano inviate dai comuni entro il 10.9.2014 e siano pubblicate sul sito del Mef entro il 18.09.014. se i comuni non hanno inviato le delibere nemmeno entro il 10.09.2014, l'imposta va versata in un'unica soluzione entro il 16.12.2014 nella misura dell'1 ‰ fermi restando i limiti di aliquota massima ai sensi dell’art. 1, comma 676, Finanziaria 2014. In tale ultima ipotesi la percentuale dovuta dall’inquilino è fissata ex lege in misura pari al 10% dell’ammontare della TASI dovuta, con riferimento alle “condizioni del titolare del diritto reale”. Tale ripartizione ex lege è applicabile in tutte le ipotesi di omessa determinazione, nella delibera comunale, della percentuale di riparto tra proprietario/inquilino. NOVITÀ PASSAPORTO (art. 5 bis del D.l. 66/2014 convertito in L.89/2014) OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER ALCUNI VERSAMENTI (art. 11 commi 2 e 3 del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014 ) E' stato aumentato il contributo amministrativo dovuto per il rilascio del passaporto. Da €. 40,29 si è passati infatti a 73,50 €. Inoltre è stato stabilito che il costo del libretto e il contributo saranno aggiornati ogni due anni con apposito DM. Parallelamente è stata abolita la tassa di concessione governativa di € 40,29 dovuta annualmente per coloro che si recavano in paesi extra europei. Nell'elenco dei diritti consolari è stato aggiunto il diritto di 300 € per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne. È confermato che dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare imposte/contributi dovrà farlo utilizzando esclusivamente: i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per i c.d. modd. F24 “a zero”; i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo positivo; i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la Riproduzione riservata Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 stessa (home banking delle banche e di Poste italiane), per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000. Le nuove regole si applicano a tutti, imprese, professionisti ma anche privati. Con la conversione in legge è stata invece soppressa la disposizione1 che consentiva al soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione, convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF imprese, ecc.), di inviare anche i modd. F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione (anche cumulativa) da parte dell’intestatario della delega. Con l'iter di conversione è stata concessa la possibilità al contribuente decaduto dalla rateazione dei debiti tributari, a sua volta concessa per temporanea situazione di obiettiva difficoltà (art. 19 del D.p.r. 602/73), di usufruire di un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili purché: RICHIESTA DI RATEAZIONE (art. 11 bis del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO PER LE IMPRESE AGRICOLE (art. 22 commi 1 e 1-bis del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014 1 la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22.6.2013; la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31.7.2014. La nuova rateazione non è prorogabile e il mancato pagamento da parte del contribuente di due rate (anche non consecutive) costituisce causa di decadenza. Contestualmente è stato eliminata la possibilità per il contribuente (prevista al comma 13-ter dell’art. 10, DL n. 201/2011), in merito alle dilazioni concesse fino al 28.12.2011, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate e, a tale data, non ancora prorogate, di richiederne la proroga per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, purché lo stesso provasse un “temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà” alla base della concessione della prima dilazione. È confermato che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agro-forestali effettuate da parte di imprenditori agricoli che costituiscono attività agricole connesse, va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA. Pertanto non si applica più la tassazione in base al reddito agrario. La novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dal 2014) e va tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014. Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie. Nell'iter di conversione è stato introdotto il nuovo comma 1-bis che, limitatamente al 2014, considera attività agricole connesse (ai sensi Comma 3 articolo 11 del D.l. 66/2014. Riproduzione riservata Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 dell'articolo 2135 3° comma del c.c.) e produttive di reddito agrario, le attività di produzione e cessione di energia elettrica da: fonti agroforestali fino a 2.400.000 kWh annui; fonti fotovoltaiche fino a 260.000 kWh annui. Al superamento di tali limiti, il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, “relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”. Resta comunque possibile optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie. Le novità sopra descritte vanno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell’acconto IRPEF / IRES 2014. IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI (art. 22 commi 2 e 2 bis del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) È confermato che l’esenzione IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, site nei Comuni individuati da un apposito DM da emanare entro il 20.9.2014 (90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione), sarà riconosciuta a seconda dell’altitudine, e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti (la differenziazione tra coltivatori diretti e IAP e altri soggetti è ora obbligatoria, non più solo "eventuale"). In sede di conversione è stata prevista l’esenzione IMU ex lege per i terreni: a “immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”; non ricadenti in zone montane o di collina in base al suddetto Decreto. É confermato l'anticipo al 31 marzo 2015 (anziché al 6.6.2015) dell'avvio della fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, comprese quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. L'obiettivo è quello di completare quanto prima il processo di adeguamento e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Inoltre, è confermato il contenuto informativo delle fatture, che viene incrementato ricomprendendo anche: FATTURA ELETTRONICA (art. 25 del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione dell'indicazione nelle transazioni finanziarie e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità ex Legge n. 136/2010; il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003. È confermato, inoltre, che in mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della fattura. In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2 bis secondo cui i suddetti codici sono direttamente inseriti nei contratti a cura della “stazione appaltante”. Riproduzione riservata Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A. (art. 27 comma 1 del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) CESSIONE DEI CREDITI VANTATI CON LA P.A. (art. 38-bis del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) CREDITI COMPENSABILI CON SOMME DA ACCERTAMENTO (art. 39 del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014) TERMINE DI NOTIFICA DELLA CARTELLE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI (art. 40 del D.l. 66/2014 convertito in L. 89/2014 È confermato che, per assicurare trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti della Pubblica Amministrazione possono comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle fatture /richieste di pagamento equivalenti emesse dall’1.7.2014 riportando, se previsto, il codice CIG (Codice Identificativo Gara). Con l'iter di conversione è stato prevista l’esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo agli atti di cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013 nonché alle operazioni di ridefinizione dei relativi debiti. Tale disposizione non trova applicazione ai fini IVA. È confermato che le imprese/lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono compensare le somme “da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti ancorché maturati successivamente al 31.12.2012. A seguito delle modifiche apportate nell'iter di conversione del D.l. 66/2014 la compensazione riguarda i crediti maturati “nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, …” ovvero: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ...”. É confermato il differimento al 30.9.2013 del termine, stabilito dal DM 19.10.2012, entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti. In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30.9.2013. Riproduzione riservata Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Attivazione del POS dal 30 giugno 2014 Dal 30 giugno 2014 per importi superiori a 30 euro tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal fatturato dichiarato nell'anno precedente, dovranno dare la possibilità ai loro clienti pagare tramite Pos. Nessuna sanzione tuttavia è ancora prevista per coloro che negheranno tale possibilità. In vista dell'avvicinarsi dell'entrata in vigore dell'obbligo, si riassumono nella seguente tabella i profili più problematici della disciplina. ATTIVAZIONE DEL POS DAL 30.06.2014 Il c.d. "Decreto Crescita bis" (art. 15 comma 4 del D.l. 179/2012) aveva previsto, a decorrere da 1° gennaio 2014, l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di: L'OBBLIGO DEL POS (Art. 15 comma 4 del D.l. 179/2012 e decreto interministeriale del 24.01.2014) vendita di prodotti; prestazione di servizi, anche professionali; di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. La norma rimetteva ad appositi decreti la definizione delle modalità e dei termini di attuazione di questa disposizione, giunti in ritardo con decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 del 27.01.2014). Questo decreto aveva stabilito che: dal 28.03.02014 l'obbligo di accettare pagamenti in contanti sarebbe dovuto scattare per importi superiori a 30 Euro, effettuati nei confronti di commercianti, prestatori di servizi e studi professionali, per l'acquisto di prodotti e prestazioni di servizio; in sede di prima applicazione e solo fino al 30.06.2014, l'obbligo interessava solo i soggetti con fatturato superiore a 200.000 Euro; un altro decreto, da emanarsi entro il 26.06.2014, doveva fissare nuovi limiti e nuovi importi per il periodo successivo al 30.06.2014. LA PROROGA AL 30.06.2014 (articolo 9, comma 15-bis del D.L. n. 150 del 2013) Successivamente, con la conversione in legge del "Decreto Milleproroghe" (D.L. n. 150/2013, convertito nella Legge n. 15/2014), il legislatore ha posticipato al 30 giugno 2014 l'entrata in vigore dell'obbligo in esame, per " consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)”. In questo modo però sono stati vanificati i limiti imposti dal decreto del 24.01.2014, con la conseguenza che dal 30.6.2014 l’obbligo di attivazione del POS riguarderebbe i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, anche Riproduzione riservata Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 professionali, a prescindere dal fatturato realizzato. ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO DEL 30.04.2014 (Ordinanza n. 1932 del 30.04.2014) IL PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Circolare 10 del 20.05.2014) LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE (Interrogazione n. 50293611 dell'11.6. 2014) Sulla questione del POS non sono mancate critiche da parte degli operatori, che lamentano un costo troppo oneroso per l'installazione d e l P O S . Il Consiglio nazionale degli Architetti ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, d e l D M d e l 24.01.2014 per violazione di legge ed eccesso/sviamento di potere. Il TAR del Lazio, con l’ordinanza 30.4.2014 n. 1932, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che il provvedimento attuativo sembrerebbe rispettare i limiti contenutistici e i criteri direttivi fissati dalla n o r m a , e che l’atto impugnato non sembrerebbe viziato dalle illegittimità dedotte in ricorso, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell’eccesso/sviamento del potere. La questione del POS è stata approfondita anche dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella circ. 20.5.2014 n. 10-C-2014, in cui è stato evidenziato come la previsione normativa non stabilisca affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti loro indirizzati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. Secondo il CNF, pertanto, la disposizione introdurrebbe un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali i clienti richiedano l'utilizzo della carta di debito. Ipotesi che potrebbe anche non verificarsi. In ogni caso, qualora il cliente dovesse effettivamente richiedere di pagare tramite carta di debito, e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore (artt. 1206 ss. c.c.), che non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito. Si segnala, infine, che con la risposta all’Interrogazione n. 50293611.6.2014, il Mef dapprima ha evidenziato che l’Italia “si caratterizza nel contesto europeo per un’elevata propensione all'utilizzo del contante” e che l'impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso. Nel documento, inoltre, si sottolinea l'opportunità di attivare tavoli di confronto per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo del POS. Il Mef prende atto dell’interpretazione fornita dal CNF, in base alla quale al professionista è imposto l'onere di consentire al cliente di poter utilizzare il POS quale forma di pagamento, e conclude affermando che “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica. Riproduzione riservata Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 Pertanto la mancata attivazione del POS dal 30.06.2014 non produrrà un inadempimento sanzionabile. In riposta alle critiche sui costi di attivazione del POS, con decreto del ministero dell'Economia e finanze n. 51 del 14 febbraio 2014 sono state adottate alcune misure volte a ridurre le commissioni sulle transazioni effettuate con mezzi di pagamento elettronici. Poiché la decorrenza di queste misure è prevista al 29 luglio 2014, secondo la stampa specializzata sarebbe necessario un allineamento dei termini con quello del prossimo 30 giugno, data di entrata in vigore dell'obbligo del POS. POSSIBILE UN'ALTRA PROROGA INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Le novità del decreto casa convertito in legge I l Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, c.d. "Piano casa", recante disposizioni urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è stato convertito in Legge 80/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27.05.2014. Oltre a confermare la maggior parte delle disposizione contenute nel decreto legge, la legge di conversione ha apportato anche alcune importanti modifiche, che saranno di seguito analizzate. LE NOVITÀ DEL DECRETO CASA CONVERTITO IN LEGGE TUTELA AGLI INQUILINI PER LOCAZIONI IN NERO FINO AL 2015 (Art. 5 comma 1-ter della L. 80/2014) È stata inserita una disposizione che fa salve le tutele previste a favore degli inquilini fino al 31.12.2015. Si tratta della possibilità per l'inquilino di richiedere, in caso "affitto in nero" (ossia di omessa registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo o registrazione con indicazione di un canone inferiore a quello effettivo) un nuovo contratto di affitto della durata di 4 anni (più eventuali altri 4) ad un canone di locazione molto basso, stabilito in misura pari al triplo della rendita catastale. Tale possibilità era stata introdotta con D.lgs. 23/2011 (art. 3 commi 8 e 9) ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 50 del 14.03.2014, ne aveva dichiarato l'incostituzionalità, per "eccesso di delega". Gli inquilini che avevano aderito a questa procedura si sono pertanto trovati improvvisamente senza tutela, rischiando che i proprietari richiedessero la differenza degli importi dei canoni non versati. Ora con questa norma vengono mantenuti fino al 31.12.2015 i diritti acquisiti dagli inquilini, ossia la possibilità di versare un canone "leggero" e di restare nell'abitazione. Riproduzione riservata Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 ELIMINATO IL DOPPIO LIMITE PER IL BONUS MOBILI (Art. 7 comma 2-bis e 2-ter della L. 80/2014) In sede di conversione in legge del D.l. 47/2014 è stata inserita un'apposta norma che elimina il limite delle spese di ristrutturazione (introdotto con la Finanziaria 2014 e mai cancellato) per la fruizione del bonus mobili. Pertanto, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici l'unico limite è quello di 10.000 euro. La legge di conversione del d.l. casa (d.l. 47/2014) ha confermato: la riduzione dal 15 al 1 0 % della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014/2017; la possibilità di optare per il regime della cedolare anche ai contratti di locazione di unità abitative: stipulati con cooperative edilizie per la locazione (il testo del d.l. si riferiva semplicemente a "cooperative") o enti senza scopo di lucro; CEDOLARE SECCA purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei (Art. 9 comma 2-bis e 2- Comuni (il testo del decreto non indicava la messa a disposizione ter della L. 80/2014) dei Comuni) con rinuncia all’aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione. Con il testo di conversione, inoltre, è stata estesa la possibilità di usufruire dell'aliquota al 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni in cui è stato deliberato lo stato di emergenza "negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014" (che è la data di entrata in vigore della legge di conversione). Sempre in sede di conversione è stato previsto l’aggiornamento da parte del CIPE, entro il 26.6.2014, dell’elenco dei Comuni ad alta tensione abitativa. IUC PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DA CITTADINI NON RESIDENTI (Art. 9-bis comma 1 e 2 della L. 80/2014) Prima della legge di conversione del D.l. casa, i comuni avevano la possibilità di assimilare -ai fini IMU- all’abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta in Italia (a titolo di proprietà o di usufrutto) da “italiani non residenti”, a condizione che la stessa non fosse locata. Dopo l'iter di conversione tale possibilità è stata eliminata, e contestualmente è stato previsto che dal 2015 è considerata direttamente abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa: non risulti locata ovvero data in comodato; sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto. Inoltre, per tali unità immobiliari l’applicazione di TARI e TASI, per ciascun anno, è in misura ridotta di 2/3. DIRITTI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE (Art. 10-quater comma 1 e 2 della L. 80/2014) Con la conversione in legge del decreto casa sono state apportate le seguenti modifiche ai diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (D.lgs. 122/2005), applicabili ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) di immobili per i quali il permesso di costruire (o altra Riproduzione riservata Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato richiesto dal 21.7.2005: divieto per l'acquirente di rinunciare alle tutele previste dal D.lgs. 122/2005 (garanzia fideiussoria e polizza assicurativa decennale), ogni clausola contraria è da intendersi come non apposta; i l diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo, riconosciuto al promissario acquirente che ha ricevuto l'immobile e lo ha adibito ad abitazione principale per sé o per un proprio parente in primo grado, scatta anche nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale del coniuge dell'acquirente; non sono oggetto di azione revocatoria gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) di immobili da costruire nei quali l'acquirente si impegna a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il 3° grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data di stipula del preliminare. Riproduzione riservata Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 SAPERE PER FARE NUOVA TASSAZIONE REDDITI DI NATURA FINANZIARIA DAL 1° LUGLIO 2014 INTRODUZIONE Allo scopo di ottenere risorse finanziarie a copertura della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e per le imprese, il D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014 in vigore dallo scorso 24 giugno, prevede l'innalzamento del livello di tassazione dei redditi di natura finanziaria assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, portando l’aliquota di imposta dal 20 al 26%. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, cercheremo di illustrare la novità, che riveste una certa importanza considerate le numerose fattispecie reddituali interessate dalla riforma. INDICE DELLE DOMANDE 1. Qual è la nuova aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria? 2. La tassazione aumenta per tutti i redditi di natura finanziaria indistintamente? 3. Qual è la decorrenza delle nuove disposizioni sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria? 4. Come va gestito, ai fini della tassazione, il periodo transitorio? 5. Le minusvalenze possono essere dedotte dalle relative plusvalenze? DOMANDE E RISPOSTE D.1. QUAL È LA NUOVA ALIQUOTA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA? R.1. Il D.L. n. 66/2014 convertito in legge prevede, a decorrere dal prossimo 1° luglio 2014, l'aumento delle aliquote, dal 20 al 26%, della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicabile sui redditi di natura finanziaria, ossia: sugli interessi, i premi e gli altri proventi di cui all’art. 44, TUIR; sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. Riproduzione riservata Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 Si precisa, invece, che con riguardo al risultato netto maturato derivante dai Fondi pensione di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005, l'aliquota di tassazione passa dall'11% all'11,5% (art. 4, comma 6-ter, D.L. n. 66/2014 convertito in legge) per il solo anno 2014. D.2. LA TASSAZIONE AUMENTA PER TUTTI I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA INDISTINTAMENTE? R.2. No. Sono previsti alcuni casi di esenzione dall'aumento della tassazione di cui all'art. 3 del D.L. n. 66/2014 convertito. In particolare, non sono interessati dall'aumento della tassazione i seguenti redditi: gli interessi ed ogni altro provento derivante dalle obbligazioni previste dall’art. 31, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (titoli di Stato italiani); gli interessi ed ogni altro provento derivante da obbligazioni emesse da Stati e da enti territoriali degli stessi inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. white list); con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessioni di tali strumenti finanziari e assoggettate alle imposte sostitutive di cui agli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461 del 1997, si precisa che il legislatore, per mantenere inalterato il livello di tassazione, ha rimodulato la percentuale di imponibilità, che passa dal 62,5% al 48,08%; gli interessi ed ogni altro provento derivante da titoli di risparmio dell’economia meridionale di cui all’art. 8, co. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. gli interessi corrisposti da società italiane a società estere residenti nell’Unione Europea, se tali redditi sono destinati a finanziare il pagamento di interessi su prestiti emessi dai percettori ed aventi le caratteristiche previste dall’art. 26-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che continuano a scontare un’aliquota pari al 5%; gli utili da partecipazione, distribuiti a favore di società e di enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e inclusi nella cosiddetta "white list", a cui rimane applicabile l’aliquota dell'1,375%; D.3. R.3. QUAL È LA DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA? La decorrenza delle nuove disposizioni varia a seconda della tipologia di reddito. In particolare, la nuova aliquota del 26% è applicabile: ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1° luglio 2014; agli interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'art. 26, DPR n. 600/73 maturati dal 1° luglio 2014; in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dal 1° luglio 2014; ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 dell'art. 44 del Tuir, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/1996 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi; Riproduzione riservata Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui alle lett. g-quater) e g-quinquies) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30.06.2014, sulla parte degli stessi maturati dal 1° luglio 2014; ai proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali ex art. 44, comma 1, lett. g), e alle plusvalenze ex art. 67, comma 1, lett. c-ter), TUIR riferite a partecipazioni ad OICR, realizzati dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote / azioni. Sui proventi realizzati dal 1° luglio 2014 riferibili ad importi maturati fino al 30.06.2014 è applicabile la previgente misura; in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati dal 1° luglio 2014. D.4. COME VA GESTITO, AI FINI DELLA TASSAZIONE, IL PERIODO TRANSITORIO? R.4. Per i periodi a cavallo tra le due discipline gli istituti finanziari dovranno procedere ad una liquidazione differenziata della ritenuta/imposta sostitutiva secondo il seguente criterio: per la parte maturata/percepita/realizzata fino al 30 giugno 2014, troverà applicazione la previgente aliquota del 20%; per la parte maturata/percepita/realizzata successivamente dal 1° luglio 2014, troverà applicazione la nuova tassazione del 26%. RENDIMENTO MATURATO DIVIDENDO PERCEPITO FINO AL GIUGNO DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI INTERESSI CONTI 2014 / 30 RENDIMENTO DIVIDENDO LUGLIO MATURATO PERCEPITO DAL / 1° 2014 20% 26% 20% 26% 20% 26% 20% 26% 20% 26% 20% 26% 20% 26% DERIVANTI DA DEPOSITI O CORRENTI, BANCARI O POSTALI TITOLI OBBLIGAZIONARI E TITOLI SIMILARI ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTI SULLA VITA DI E CAPITALIZZAZIONE ASSICURAZIONE CONTRATTI DI (PRESTAZIONI PENSIONISTICHE) RIPORTI E PRONTI CONTRO TERMINE SU TITOLI E VALUTE PARTECIPAZIONE AD OICR GESTIONI PORTAFOGLIO INDIVIDUALI DI Riproduzione riservata Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 D.5. LE MINUSVALENZE POSSONO ESSERE DEDOTTE DALLE RELATIVE PLUSVALENZE? R.5. Sì. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da cbis) a c-quater), TUIR possono essere dedotti dalle relative plusvalenze e dagli altri redditi diversi realizzati successivamente al 30.06.2014, nelle seguenti percentuali: 48,08% del loro ammontare se realizzati fino al 31.12.2011; 76,92% del loro ammontare se realizzati dal 01.01.2012 al 30.06.2014. Riproduzione riservata Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Circolare n. 18/E del 24 Giugno 2014 L'Agenzia, alla luce delle modifiche agli articoli 21 e 39 del DPR n. 633/1972 (introdotte dalla Legge di Stabilità 2013), detta nuove indicazioni per il corretto adempimento dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico e risponde, inoltre, ai quesiti posti in tema di fattura differita e semplificata. Le Entrate precisano che è una fattura elettronica anche quella cartacea trasformata in documento informatico per essere spedita e ricevuta dal destinatario via posta elettronica. Inoltre, la fattura elettronica può essere emessa anche senza un precedente accordo con il destinatario. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 64/E del 20 Giugno 2014 L'Agenzia illustra il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di registro, della stipula degli atti di affrancazione di terre civiche. In particolare, le Entrate precisano che tali atti conservano tuttora l'esenzione dall'imposta di registro. Infatti, per gli atti di affrancazione di terre gravate da uso civico non opera, ai fini dell’imposta di registro, il regime di soppressione delle agevolazioni previsto dall’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011. Tali atti, stipulati anche in data successiva al 1° gennaio 2014, possono ancora beneficiare dell’esenzione dettata dall’articolo 2 della legge 692/1981. Risoluzione n. 65/E del 23 Giugno 2014 L'Agenzia ha istituito diciotto codici tributo per altrettante Zone franche urbane della Sicilia ricadenti nell’obiettivo Convergenza. I c od ic i tributo dovranno essere utilizzati dalle micro e piccole imprese situate in quelle aree per beneficiare, mediante compensazione con m o de ll o F 2 4 , d el le a ge v ol a zi o ni f is c a l i e contributive previste dal D.L. n. 179/2012 e che Riproduzione riservata Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 hanno trovato attuazione con il Decreto 10 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo economico. Le agevolazioni, per le imprese che ne hanno i requisiti, consistono nell'esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap e dall’Imu e dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fino ad un importo massimo agevolabile di 200mila euro (100mila euro per le imprese del settore trasporto su strada). Risoluzione n. 66/E del 23 Giugno 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "Ebin" per il versamento dei contributi dovuti all'Ente bilaterale nazionale. I datori di lavoro dovranno riportarla nell'apposita sezione “Inps” del modello F24 in corrispondenza del campo denominato “importi a debito versati”. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 20 Giugno 2014 L'Agenzia informa della pubblicazione sul proprio sito internet, all’interno della sezione dedicata all’Osservatorio del mercato immobiliare, delle Note territoriali del II semestre 2013 relative al mercato residenziale nelle province italiane. Comunicato stampa del 24 Giugno 2014 L'Agenzia rende noto che è stata pubblicata la Circolare n. 18/E/2014 contenente ulteriori chiarimenti sull’obbligo di fatturazione in formato elettronico e risponde, inoltre, ai quesiti posti in tema di fattura differita e semplificata. Comunicato stampa del 25 Giugno 2014 L'Agenzia comunica di aver assunto la Presidenza del Comitato Permanente del Catasto in occasione del semestre italiano di Presidenza Ue. Comunicato stampa del 25 Giugno 2014 L'Agenzia comunica che, con provvedimento direttoriale n. 85733/2014 pubblicato il 25 giugno 2014, è stato approvato l’elenco degli studi di settore ammessi al regime premiale introdotto dal D.L. n. 201/2011. Per il periodo d'imposta 2013, gli studi ammessi sono 116. Riproduzione riservata Pag. 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 Comunicato stampa del 26 Giugno 2014 L'Agenzia ricorda che, entro il prossimo 30 giugno, g l i enti del volontariato possono inviare, senza l ’ a p p l i c a z i o n e d i s a n z i o n i , l a dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la presenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione all'apposito elenco dei beneficiari del 5 per mille. La scadenza è fissata dall’ultima Legge di Stabilità, che ha confermato i termini già stabiliti con il Dpcm del 23 aprile 2010. Riproduzione riservata Pag. 24 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 27.06.2014 ALL'11.07.2014 Lunedì 30 Giugno 2014 Per gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione all'apposito elenco ai fini dell'ammissione al riparto del 5‰ dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2014, scade il termine per la consegna alla DRE competente della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, m e d i a n t e raccomandata a.r. o PEC, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente Lunedì 30 Giugno 2014 Per l e Associazioni Sportive Dilettantistiche interessate a partecipare alla ripartizione della quota del 5‰ dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2014, scade il termine per la trasmissione al CONI della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, mediante raccomandata a.r., con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente Lunedì 30 Giugno 2014 P e r g l i Enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell’università interessati a partecipare a l l a ripartizione della quota del 5‰ dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2014, scade il termine per la trasmissione al MIUR della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente Lunedì 30 Giugno 2014 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Maggio 2014, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Lunedì 30 Giugno 2014 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari r e g i s t r a t i n e l m e s e precedente (Maggio 2014) da parte degli enti non commerciali Lunedì 30 Giugno 2014 Comunicazione mensile (Maggio 2014) degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo > € 500 effettuate e ricevute, Riproduzione riservata Pag. 25 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black-list” Lunedì 30 Giugno 2014 Comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei registri IVA nel mese precedente (Maggio 2014). Lunedì 30 Giugno 2014 Presentazione cartacea della dichiarazione dei r e d d i t i Unico PF 2014 e d e l l a scelta p e r l a destinazione dell’otto e del cinque per mille, per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione Lunedì 30 Giugno 2014 Per le persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione, ultimo giorno utile p e r l a regolarizzazione d e i versamenti relativi all’anno 2013 (compreso l’IMU) non effettuati o effettuati in misura insufficiente (ravvedimento lungo) Lunedì 30 Giugno 2014 Trasmissione d a p a r t e d e i sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni 730/2014 elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e delle buste contenenti la scelta dell'8 e del 5 per mille Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine per il versamento, da parte delle imprese di assicurazione, p e r i l v e r s a m e n t o dell’imposta sui premi ed accessori incassati nel m e s e d i maggio 2014, nonché gli eventuali conguagli d’imposta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2014. Lunedì 30 Giugno 2014 Per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, scade il termine per la presentazione delle denuncia mensile (Maggio 2014) relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi d e l l a f a c o l t à d i rivalutare il valore delle partecipazioni in mercati non regolamentati possedute alla data del 01.07.2011, per il versamento della 3a ed ultima rata dell’imposta sostitutiva del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con la maggiorazione del 3% a titolo di interessi. L’imposta è pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al Riproduzione riservata Pag. 26 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 4% per quelle qualificate. Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.07.2011, per il versamento della 3a ed ultima rata dell’imposta sostitutiva del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con la maggiorazione del 3% a titolo di interesse. Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi d e l l a f a c o l t à d i rivalutare il valore delle partecipazioni in mercati non regolamentati possedute alla data del 01.01.2013, per il versamento d e l l a 2a rata dell’imposta sostitutiva del valore risultante dalla perizia giurata di stima, con la maggiorazione del 3% a titolo di interessi. L’imposta è pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per quelle qualificate. Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine, per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.01.2013, per il versamento della 2a rata dell’imposta sostitutiva del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine, per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni in mercati non regolamentati possedute alla data del 01.01.2014, per far redigere (da professionisti abilitati) l'apposita perizia giurata di stima e per versare, in unica soluzione o come 1a rata, l’imposta sostitutiva del valore risultante dalla perizia giurata di stima. L’imposta è pari al 2% per le partecipazioni non qualificate e al 4% per quelle qualificate. Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine, per i contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rivalutare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 01.01.2014, per far redigere (da professionisti abilitati) l'apposita perizia giurata di stima e per versare, in unica soluzione o come 1a rata, l’imposta sostitutiva del 4% del valore risultante dalla perizia Riproduzione riservata Pag. 27 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 giurata di stima. Lunedì 30 Giugno 2014 Presentazione della dichiarazione IMU p e r g l i immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013. Lunedì 30 Giugno 2014 Scade il termine per il versamento della 2a rata, con interessi dello 0,16%, delle imposte derivanti da UNICO da parte delle persone fisiche NON titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 16 giugno. Lunedì 30 Giugno 2014 Per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché per gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell'anno 2013. In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa Lunedì 30 Giugno 2014 Presentazione all'Agenzia delle Entrate della richiesta di attribuzione del credito d'imposta pari ai costi sostenuti negli anni 2012 e 2013 per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni distrutti o danneggiati, nonché per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici da parte delle imprese e lavoratori autonomi operanti nei territori interessati dal sisma di maggio 2012. Martedì 1° Luglio 2014 Versamento dell’imposta di registro s u i contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.06.2014 o rinnovati tacitamente dall’01.06.2014, per i quali le parti contraenti non hanno optato per la “cedolare secca” Riproduzione riservata Pag. 28 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 27 GIUGNO 2014 Lunedì 7 Luglio 2014 Versamento, senza maggiorazione, delle imposte derivante dai modelli UNICO e IRAP da parte dei contribuenti (persone fisiche e non) che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che partecipano a società, associazioni o imprese ai quali si applicano gli studi di settore, (proroga così stabilita con D.P.C.M. 13.06.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014). Martedì 8 Luglio 2014 Trasmissione da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e delle buste contenenti la scelta dell'8 e del 5 per mille (come da proroga stabilità con D.p.c.m. 03.06.2014) Giovedì 10 Luglio 2014 Comunicazione dei dati contabili relative alle operazioni effettuate nel 2° trimestre 2014 da parte dei soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate Riproduzione riservata Pag. 29
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