6/2015 Oggetto Sommario Contenuto

Circolare del 19 gennaio 2015
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Circolare Numero
6/2015
Oggetto
Legge di stabilità 2015: le agevolazioni a favore delle imprese
Sommario
La legge di stabilità 2015 (l. 23.12.2014 n. 190) ha introdotto e
rafforzato alcuni strumenti agevolativi a favore delle imprese,
con specifico riferimento alle attività di
ricerca e sviluppo, al
rifinanziamento della “nuova Sabatini”, alla moratoria dei
finanziamenti bancari.
Contenuto
Scopo della presente circolare è quella di illustrare i lineamenti delle principali novità
apportate dalla legge di stabilità 2015 in tema di agevolazioni per le imprese.
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
1) Soggetti ammissibili
Viene reintrodotto un credito d’imposta per tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile
adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal periodo
d’imposta successivo al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019
(quindi, generalmente, nell’arco del quinquennio 2015-2019).
2) Attività di ricerca e sviluppo e spese agevolabili
Sono interessate dallo strumento agevolativo in esame i programmi finalizzati a:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi scopo principale l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano
previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di
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componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con
l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera c):
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre
piani, progetti, disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, migliorati o modificati;
può trattarsi anche di attività destinate alla definizione concettuale, alla
pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientrano
inoltre la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti
pilota destinati ad esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è
necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è
troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano
impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Va precisato che non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o
periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano
miglioramenti.
3) Spese ammissibili
Costituiscono spese agevolabili:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle suddette attività di ricerca e
sviluppo in possesso di dottorato di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato
presso università italiana o estera ovvero in possesso di laurea magistrale in
discipline tecnico – scientifiche secondo la classificazione Unesco Isced;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti a
attrezzature di laboratorio (nei limiti delle quote di ammortamento deducibile e
con costo unitario minimo pari ad euro 2.000);
c) spese di ricerca per contratti commissionati a università, enti di ricerca e organismi
equiparati e con altre imprese incluse le start up innovative ex art.25 d.l. n.179/2012;
d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o
biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
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4) Misura e controllo del bonus
Il credito d’imposta spettante (da indicare in Unico e non concorrente alla formazione
della base imponibile Irap e dei redditi d’impresa) è pari al 25% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di
imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tale aliquota è elevata al 50%
per le spese di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo. Il bonus fiscale in
commento è utilizzabile, inoltre, solo in compensazione (non può essere chiesto a
rimborso). Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli
investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa
incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
Va sottolineato che le modalità attuative del bonus in esame verranno definite da
apposito decreto ministeriale.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni
per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e
sviluppo almeno pari a 30.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate può ricorrere a controlli per la verifica dei requisiti oggettivi e
soggettivi di ammissibilità all’agevolazione in esame; a tal fine va raccolta e conservata
apposita documentazione contabile certificata del soggetto incaricato della revisione
legale o dal collegio sindacale. Tale certificazione, inoltre va allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di una società di revisione.
In tal caso le spese di certificazione sono ammesse entro il limite massimo di euro 5.000.
RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI”
Al
comma 243 dell’art.1 della legge di Stabilità 2015 è previsto il rifinanziamento del
plafond per investimenti agevolabili ai sensi del d.l. 21 giugno 2013 n.69 art.2 (“nuova
Sabatini”) da 2,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro. Si ricordano le principali
caratteristiche di tale agevolazione (trattata nella nostra circolare di studio n.13/2014):
1) Soggetti e investimenti ammissibili:
PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi
di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali,
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classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424
del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque
localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti ammissibili devono essere destinati a:
a) creazione di una nuova unità' produttiva;
b) ampliamento di una unità' produttiva esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento;
d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità'
produttiva esistente;
e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità' produttiva, nel caso in
cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse
stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
2) Finanziamento:
La concessione delle agevolazioni è condizionata all'adozione di una delibera di
finanziamento (anche in leasing), il quale avrà le seguenti caratteristiche:
a) deve essere deliberato a copertura degli investimenti;
b) deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
c) deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di
finanziamento comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;
d) deve essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a
2.000.000 di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto per ciascuna
impresa beneficiaria;
e) deve essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto
di finanziamento.
Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti ed è concesso entro il 31
dicembre 2016.
3) Agevolazione
Le agevolazioni sono determinate nella forma di un contributo pari all'ammontare
complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso
d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al finanziamento da
erogare (mediamente il contributo rappresenta il 7% circa dell’investimento). La
concessione del finanziamento/leasing può essere assistita dalla garanzia del Fondo di
garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura
massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.
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L'erogazione del contributo avverrà in quote annuali secondo il piano di erogazioni
riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata:
a) al completamento dell'investimento entro il periodo di preammortamento o di
prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento;
b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto
dal finanziamento;
c) alla
presentazione
della
documentazione
prevista
sottoscritta
dal
legale
rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o di un revisore legale.
MORATORIA PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DI MUTUI BANCARI
Al comma 246 dell’art.1 della legge di stabilità 2015 viene previsto che, al fine di
consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le
famiglie e le PMI, il Ministero dell’Economia e Finanze e quello dello Sviluppo Economico,
entro il 31.3.2015 e previo accordo con l’ABI e le Associazioni di Categoria, concordano
tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate
per gli anni dal 2015 al 2017.
Occorrerà
quindi
attendere
l’esito
dei
suddetti
accordi
per
comprendere
le
caratteristiche e le modalità di accesso alla moratoria in commento; va tuttavia
rimarcato che tale provvedimento si innesta sulla scia di precedenti interventi adottati
ormai già da qualche anno di concerto tra le banche aderenti e le associazioni di
categoria più rappresentative.
In particolare, si segnala la recente proroga al 31.3.2015 (a seguito comunicato stampa
ABI del 29/12/2014) dei due strumenti seguenti (vedasi nostra circolare di Studio n. 28/2014
dell’8 luglio 2014, cui si rimanda per una descrizione più analitica):
a) Accordo per il Credito 2013, già prorogato a luglio 2014 e successivamente a
dicembre 2014 che prevede la possibilità di:

sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e leasing
finanziario;

allungare la durata dei mutui ed anticipazioni bancarie;

concedere finanziamenti connessi ad aumento dei mezzi propri delle imprese.
b) Plafond “Progetti Investimenti Italia” e Plafond “Crediti verso la pubblica
amministrazione”, gestiti da cassa depositi e prestiti e che vanno a finanziare
operazioni di investimento aziendale ed anticipazione dei crediti verso enti
pubblici.
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ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AGEVOLAZIONI
Si segnalano, infine, le seguenti novità:
Bonus fiscale digitalizzazione strutture alberghiere: il credito di imposta per le spese
inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo
(art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a
disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno
1 Megabit/s in download;
Credito d’imposta per autotrasportatori: Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio
per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si
applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015. In
compenso, a detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di
fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni
2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del
credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul
gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015;
Credito d’imposta per aree svantaggiate: il credito di imposta per nuovi investimenti nelle
aree svantaggiate (art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006) si applica agli investimenti
effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia
delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le
opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali
investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una
precedente disposizione (art. 8, legge n. 388/2000);
Riduzione crediti d’imposta: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno
stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, le quote
percentuali di fruizione di alcuni specifici crediti d’imposta quali ad esempio il credito
d’imposta per nuove iniziative imprenditoriali ex l. n.388/2000 art.13, il credito d‘imposta a
favore di farmacie pubbliche e private per acquisto di software ex d.l. 30/9/2003 n.260 art.
50, il credito d’imposta per opere d’ingegno digitali ex d.l. 18/10/2012 n. 179 art.11 bis.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Dr. Enrico Bozzolan
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