Circolare del 19 gennaio 2015 Pag. 1 Circolare Numero 6/2015 Oggetto Legge di stabilità 2015: le agevolazioni a favore delle imprese Sommario La legge di stabilità 2015 (l. 23.12.2014 n. 190) ha introdotto e rafforzato alcuni strumenti agevolativi a favore delle imprese, con specifico riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, al rifinanziamento della “nuova Sabatini”, alla moratoria dei finanziamenti bancari. Contenuto Scopo della presente circolare è quella di illustrare i lineamenti delle principali novità apportate dalla legge di stabilità 2015 in tema di agevolazioni per le imprese. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 1) Soggetti ammissibili Viene reintrodotto un credito d’imposta per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (quindi, generalmente, nell’arco del quinquennio 2015-2019). 2) Attività di ricerca e sviluppo e spese agevolabili Sono interessate dallo strumento agevolativo in esame i programmi finalizzati a: a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi scopo principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di Riproduzione vietata www.studiobrunello.it segreteria@studiobrunello.it Circolare del 19 gennaio 2015 Pag.2 componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera c): c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti, disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, migliorati o modificati; può trattarsi anche di attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientrano inoltre la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Va precisato che non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano miglioramenti. 3) Spese ammissibili Costituiscono spese agevolabili: a) personale altamente qualificato impiegato nelle suddette attività di ricerca e sviluppo in possesso di dottorato di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso università italiana o estera ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico – scientifiche secondo la classificazione Unesco Isced; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti a attrezzature di laboratorio (nei limiti delle quote di ammortamento deducibile e con costo unitario minimo pari ad euro 2.000); c) spese di ricerca per contratti commissionati a università, enti di ricerca e organismi equiparati e con altre imprese incluse le start up innovative ex art.25 d.l. n.179/2012; d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it segreteria@studiobrunello.it Circolare del 19 gennaio 2015 Pag.3 4) Misura e controllo del bonus Il credito d’imposta spettante (da indicare in Unico e non concorrente alla formazione della base imponibile Irap e dei redditi d’impresa) è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Tale aliquota è elevata al 50% per le spese di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo. Il bonus fiscale in commento è utilizzabile, inoltre, solo in compensazione (non può essere chiesto a rimborso). Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Va sottolineato che le modalità attuative del bonus in esame verranno definite da apposito decreto ministeriale. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. L’Agenzia delle Entrate può ricorrere a controlli per la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità all’agevolazione in esame; a tal fine va raccolta e conservata apposita documentazione contabile certificata del soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale. Tale certificazione, inoltre va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale e prive di collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di una società di revisione. In tal caso le spese di certificazione sono ammesse entro il limite massimo di euro 5.000. RIFINANZIAMENTO “NUOVA SABATINI” Al comma 243 dell’art.1 della legge di Stabilità 2015 è previsto il rifinanziamento del plafond per investimenti agevolabili ai sensi del d.l. 21 giugno 2013 n.69 art.2 (“nuova Sabatini”) da 2,5 miliardi di euro a 5 miliardi di euro. Si ricordano le principali caratteristiche di tale agevolazione (trattata nella nostra circolare di studio n.13/2014): 1) Soggetti e investimenti ammissibili: PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali, Riproduzione vietata www.studiobrunello.it segreteria@studiobrunello.it Circolare del 19 gennaio 2015 Pag.4 classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. Gli investimenti ammissibili devono essere destinati a: a) creazione di una nuova unità' produttiva; b) ampliamento di una unità' produttiva esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento; d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di una unità' produttiva esistente; e) acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità' produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. 2) Finanziamento: La concessione delle agevolazioni è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento (anche in leasing), il quale avrà le seguenti caratteristiche: a) deve essere deliberato a copertura degli investimenti; b) deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario; c) deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione; d) deve essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto per ciascuna impresa beneficiaria; e) deve essere erogato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento. Il finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti ed è concesso entro il 31 dicembre 2016. 3) Agevolazione Le agevolazioni sono determinate nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%, della durata di 5 anni e d'importo equivalente al finanziamento da erogare (mediamente il contributo rappresenta il 7% circa dell’investimento). La concessione del finanziamento/leasing può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it segreteria@studiobrunello.it Circolare del 19 gennaio 2015 Pag.5 L'erogazione del contributo avverrà in quote annuali secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed è subordinata: a) al completamento dell'investimento entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla stipula del finanziamento; b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento; c) alla presentazione della documentazione prevista sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o di un revisore legale. MORATORIA PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DI MUTUI BANCARI Al comma 246 dell’art.1 della legge di stabilità 2015 viene previsto che, al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le PMI, il Ministero dell’Economia e Finanze e quello dello Sviluppo Economico, entro il 31.3.2015 e previo accordo con l’ABI e le Associazioni di Categoria, concordano tutte le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. Occorrerà quindi attendere l’esito dei suddetti accordi per comprendere le caratteristiche e le modalità di accesso alla moratoria in commento; va tuttavia rimarcato che tale provvedimento si innesta sulla scia di precedenti interventi adottati ormai già da qualche anno di concerto tra le banche aderenti e le associazioni di categoria più rappresentative. In particolare, si segnala la recente proroga al 31.3.2015 (a seguito comunicato stampa ABI del 29/12/2014) dei due strumenti seguenti (vedasi nostra circolare di Studio n. 28/2014 dell’8 luglio 2014, cui si rimanda per una descrizione più analitica): a) Accordo per il Credito 2013, già prorogato a luglio 2014 e successivamente a dicembre 2014 che prevede la possibilità di: sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e leasing finanziario; allungare la durata dei mutui ed anticipazioni bancarie; concedere finanziamenti connessi ad aumento dei mezzi propri delle imprese. b) Plafond “Progetti Investimenti Italia” e Plafond “Crediti verso la pubblica amministrazione”, gestiti da cassa depositi e prestiti e che vanno a finanziare operazioni di investimento aziendale ed anticipazione dei crediti verso enti pubblici. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it segreteria@studiobrunello.it Circolare del 19 gennaio 2015 Pag.6 ALTRE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AGEVOLAZIONI Si segnalano, infine, le seguenti novità: Bonus fiscale digitalizzazione strutture alberghiere: il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; Credito d’imposta per autotrasportatori: Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015. In compenso, a detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015; Credito d’imposta per aree svantaggiate: il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 271-279, legge n. 296/2006) si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art. 8, legge n. 388/2000); Riduzione crediti d’imposta: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, le quote percentuali di fruizione di alcuni specifici crediti d’imposta quali ad esempio il credito d’imposta per nuove iniziative imprenditoriali ex l. n.388/2000 art.13, il credito d‘imposta a favore di farmacie pubbliche e private per acquisto di software ex d.l. 30/9/2003 n.260 art. 50, il credito d’imposta per opere d’ingegno digitali ex d.l. 18/10/2012 n. 179 art.11 bis. Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. Cordiali saluti Dr. Enrico Bozzolan Riproduzione vietata www.studiobrunello.it segreteria@studiobrunello.it
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