01-14 La Legge Finanziaria 2014 - LTS

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
SETTORE TRIBUTARIO
Dott.Comm.
Dott.Comm.
Dott.
Dott.
CARLO GARZIA
ALESSANDRA NITTI
STEFANO BARELLI
SIMONE BOTTI
SETTORE LEGALE
Avvocato
Avvocato
Avvocato
Avvocato
Avvocato
Dott.
Dott.ssa
MARCO IMPELLUSO
ROBERTA SARA
LORENA GRASSI
ROSSANA EMANUEL
LIDIA RICCI
CARLO IMPELLUSO
ANGELA TUFO
NEWS–LETTER N° 01/14
Milano, 24 gennaio 2014
OGGETTO: La Legge Finanziaria 2014 (o “Legge di Stabilità 2014”)
PREMESSA
Si esaminano di seguito le maggiori novità fiscali contenute nella Legge n. 147 del 27.12.2013 conosciuta
anche come Legge Finanziaria 2014 o Legge di Stabilità. Sottolineiamo che le disposizioni della presente
Legge, contenute in un unico articolo composto da 749 commi, sono applicabili a partire dal 01.01.2014.
INDICE
1.
Acquisto di pubblicità on-line (comma 33)
2.
Società di persone e società agricole (comma 36)
3.
Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi (commi 49 e 50)
4.
Aumento della detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente (comma 127)
5.
Ulteriore deduzione IRAP per l’incremento base occupazionale (comma 132)
6.
Incremento aliquota ACE (commi 137 e 138)
7.
Detrazione interventi riqualificazione energetica (comma 139 lett. b e c)
8.
Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio (comma 139 lett. c e d)
9.
Detrazione acquisto mobili e elettrodomestici (comma 139 lett. c e d)
10. Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi da 140 a 146)
11. Rivalutazione partecipazioni di controllo (commi da 150 a 152)
12. Rivalutazione terreni e partecipazioni detenute non in regime di impresa (comma 156)
13. Elementi certi e precisi e deducibilità delle perdite su crediti (commi 160 e 161)
14. Deducibilità canoni di leasing (commi 162 e 163)
15. Incremento prezzi alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici (comma 175)
16. Lavoratori transfrontalieri (comma 175)
17. Aliquota gestione separata INPS (commi 491 e 744)
18. Visto di conformità per i crediti d’imposta superiori a € 15.000 (comma 574)
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19. Oneri detraibili – possibile riduzione detrazione (commi 575 e 576)
20. Riduzione crediti d’imposta (commi da 577 a 580)
21. IVAFE e Imposta di bollo comunicazioni prodotti finanziari (comma 582 e 581)
22. Misure per il contrasto ai rimborsi indebiti nel mod. 730 (commi da 586 a 589)
23. Proroga del Contributo di solidarietà (comma 590)
24. Imposta di registro trasferimento terreni (comma 608)
25. Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (commi da 618 a 624)
*:*:*:*:*
1.
Acquisto di pubblicità on-line (comma 33)
Ai sensi del nuovo art. 17-bis, DPR n. 633/72, introdotto appunto dalla Legge Finanziaria in esame, i soggetti
passivi IVA che intendono effettuare acquisti di pubblicità on-line o link sponsorizzati “anche attraverso centri
media e operatori terzi”, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di partita IVA italiana. Inoltre, gli
spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca
visualizzabili in Italia durante la visita di un sito Internet devono essere acquistati esclusivamente da
soggetti titolari di partita IVA italiana.
Si sottolinea che il decreto legge 151/2013 (c.d. “Milleproroghe bis”) ancora in corso di conversione in legge
alla data odierna, ha previsto che l’applicazione della presente disposizione decorra dal 01.07.2014.
2.
Società di persone e società agricole (comma 36)
È stata ripristinata, a partire dal 2014, la possibilità per le società agricole , di optare per la determinazione
del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR. È inoltre previsto che a partire dal 2014 le
società esercenti esclusivamente attività di manipolazione e conservazione di prodotti agricoli, applichino un
coefficiente di redditività del 25%.
3.
Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi (commi 49 e 50)
A partire dal 2014, derogando al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è
stato disposto che il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, indipendentemente
dall’ammontare, debba avvenire con mezzi di pagamento diversi dal contante in grado di assicurare la
tracciabilità. Si sottolinea che tale disposizione non opera:
-
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
-
per le locazioni di immobili strumentali.
4.
Aumento della detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente (comma 127)
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Intervenendo sull’art. 13, comma 1, TUIR, la Legge in esame modifica gli importi della detrazione IRPEF
spettante per i redditi di lavoro dipendente e le relative soglie di reddito cui è collegata tale detrazione.
In particolare la detrazione, a seguito delle modifiche, è ora così determinata:
REDDITO COMPLESSIVO
DETRAZIONE SPETTANTE
0- € 8.000
€ 1.880
€ 8.000 - € 28.000
€ 28.000 - € 55.000
€ 978 + 902 * €28.000 – reddito
€20.000
€ 978 *
€55.000 – reddito
€27.000
È stato inoltre abrogato il comma 2 del citato art. 13, che prevedeva incrementi della detrazione in presenza
di un reddito complessivo superiore a € 23.000 ma inferiore a € 28.000.
5.
Ulteriore deduzione IRAP per l’incremento base occupazionale (comma 132)
La legge in esame, modificando l’art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, ha previsto - con decorrenza a
partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 - una ulteriore deduzione IRAP del costo del personale
assunto a tempo indeterminato qualora costituisca un incremento della base occupazionale rispetto al
personale mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. La nuova deduzione spetta fino a €
15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ma comunque limitata all’incremento complessivo del costo
del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d’imposta in cui è avvenuta
l’assunzione e per i 2 successivi.
Si sottolinea inoltre che:
-
non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del
Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici donne;
-
l’ammontare massimo della deduzione non può eccedere l’ammontare della retribuzione e degli altri
oneri a carico del datore di lavoro;
-
La deduzione in esame non è alternativa al c.d. cuneo fiscale (ovvero la deduzione forfettaria di
“base” e “maggiorata” spettante per ciascun dipendente a tempo indeterminato) e la deduzione dei
contributi previdenziali ed assistenziali.
6.
Incremento aliquota ACE (commi 137 e 138)
In merito all’agevolazione ACE, spettante per gli incrementi di capitale proprio alle società di capitali,
l’aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è stata incrementata al:
-
4% per il 2014;
-
4,5% per il 2015;
-
4,75% per il 2016.
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Si sottolinea tuttavia che per la determinazione dell’acconto IRES e IRPEF 2014 dovrà essere utilizzata
l’aliquota relativa al periodo precedente, quindi il 3%.
7.
Detrazione interventi riqualificazione energetica (comma 139 lett. b e c)
È stata disposta un’ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES per i lavori di riqualificazione energetica
che adesso ammonta a:
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
PERCENTUALE DETRAZIONE
PERIODO SOSTENIMENTO SPESE
65%
06.06.2013 – 31.12.2014
50%.
01.01.2015 - 31.12.2015
Si sottolinea invece che gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità
immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle
spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 e del 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.
8.
Detrazione interventi recupero patrimonio edilizio (comma 139 lett. c e d)
La Legge in esame dispone una proroga della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. Pertanto, ai sensi della Legge in esame la detrazione spetta nella
misura di:
INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO
PERCENTUALE DETRAZIONE
PERIODO SOSTENIMENTO SPESE
50%
26.06.2012 – 31.12.2014
40%.
01.01.2015 - 31.12.2015
36%
Dal 01.01.2016
Si sottolinea che sugli interventi realizzati per l’adozione di misure antisismiche (art. 16–bis, comma 1, lett. i),
TUIR) realizzate a partire dal 5.8.2013 unicamente su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività
produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 OPCM 20.3.2003, n. 3274), spetta una
detrazione pari al:
-
65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014;
-
50% per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2015.
9.
Detrazione acquisto mobili e elettrodomestici (comma 139 lett. c e d)
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Spetta fino al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati
ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione che usufruisce già della detrazione per interventi di
recupero del patrimonio edilizio nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+.
L’agevolazione, spettante per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014, è pari al 50% della spesa
sostenuta, che deve avere un importo inferiore a € 10.000.
10. Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni (commi da 140 a 146)
È stata “riaperta” la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni detenute dalle società di
capitali, società di persone, ditte individuali ed enti commerciali che adottano i Principi contabili domestici
(italiani). La rivalutazione da effettuarsi nel bilancio relativo al 2013, come noto deve riguardare tutti i beni
della stessa categoria risultanti dal bilancio al 31.12.2012.
Il valore rivalutato è riconosciuto fiscalmente ai fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo a quello
della rivalutazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il 2016 quindi) tramite il
versamento di un’imposta sostitutiva pari al:
-
16% per i beni ammortizzabili;
-
12% per i beni non ammortizzabili.
Il saldo attivo scaturente dalla rivalutazione, va imputato o a capitale o in un’apposita riserva in sospensione
d’imposta. È tuttavia possibile provvedere all’affrancamento anche di tale riserva mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva del 10%.
In caso di cessione, assegnazione, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa la
plusvalenza o minusvalenza realizzata è calcolata rispetto alla differenza tra il prezzo di cessione e:
-
Il costo di acquisto se la cessione avviene prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di
rivalutazione;
-
Il valore rivalutato se la cessione avviene a partire da quarto esercizio successivo a quello di
rivalutazione.
Si ricorda che l’imposta sostitutiva di rivalutazione e l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate
in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (30 giugno
2014, 30 giugno 2015 e 30 giugno 2016).
11. Rivalutazione partecipazioni di controllo (commi da 150 a 152)
La Legge in esame consente, a regime, di procedere all’affrancamento dell’avviamento o dei maggiori di una
partecipazioni di controllo a seguito di un’operazione straordinaria mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva pari al 16%. Tale imposta va versata in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del
saldo delle imposte sui redditi per il periodo di imposta in cui l’operazione è effettuata (in generale il 30
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giugno dell’anno successivo alla rivalutazione).
Il riallineamento assume rilevanza a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello di
versamento dell’imposta, tuttavia in caso di cessione, prima del quarto periodo d’imposta successivo a
quello di versamento dell’imposta sostitutiva, delle partecipazioni e/o di altre attività a cui si riferisce
l’avviamento affrancato gli effetti dell’affrancamento e i conseguenti maggiori valori sono privi di efficacia.
Si attende tuttavia un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le modalità applicative della
disposizione in esame.
12. Rivalutazione terreni e partecipazioni detenute non in regime di impresa (comma 156)
La Legge in esame, disponendo la modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, riapre inoltre la possibilità
di rideterminare il costo di acquisto di:
-
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà o altri diritti reali;
-
partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
possedute non in regime di impresa alla data dell’1 gennaio 2014 da:
•
persone fisiche;
•
società semplici;
•
associazioni professionali;
•
enti non commerciali;
Ai fini della rivalutazione entro il 30.6.2014 è necessario procedere all’asseverazione della perizia di stima, al
versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore di perizia l’aliquota del 2% per le
partecipazioni non qualificate o del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
13. Elementi certi e precisi e deducibilità delle perdite su crediti (commi 160 e 161)
La Legge di Stabilità interviene direttamente sull’art. 101, comma 5, TUIR, disponendo che la sussistenza
degli elementi certi e precisi si realizza ai fini della deducibilità delle perdite su crediti anche “in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”. Si sottolinea che tale novità è
applicabile dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, dal 2013).
14. Deducibilità canoni di leasing (commi 162 e 163)
È stata ulteriormente rivista la disciplina della deducibilità dei canoni di leasing. In particolare le novità,
applicabili ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2014, riguardano il periodo minimo di deducibilità dei
canoni, i quali possono essere dedotti in un periodo non inferiore in primis a quello fissato dal comma 7
dell’art. 102 TUIR, legato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti
ministeriali, e secondariamente ad un periodo minimo pari alla metà per la generalità dei beni mobili e a 12
anni per i beni immobili. Il periodo minimo per la deduzione dei canoni di leasing avente ad oggetto i veicoli
a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR rimane pari all’intero periodo d’ammortamento.
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A seguito delle modifiche, è stata stabilita inoltre l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori
autonomi.
15. Incremento prezzi alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici (comma 175)
È stato prevista la possibilità di incrementare i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite
distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, al solo fine di adeguarli
all’incremento dell’aliquota IVA dal 4% al 10% che decorrente dall’1.1.2014.
16. Lavoratori transfrontalieri (comma 175)
L’esenzione IRPEF nel limite di € 6.700 prevista per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in
Italia che prestano l’attività lavorativa esclusivamente e in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed
in altri Paesi limitrofi opera ora a regime.
17. Aliquota gestione separata INPS (commi 491 e 744)
È stata fissata al 22% (rispetto al precedente 21%) l’aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e
dagli iscritti ad altre forme previdenziali. Tale aliquota si applica unicamente per l’anno 2014, mentre per il
2015 l’aliquota è fissata al 23,5%. Per quanto riguarda invece l’aliquota della Gestione separata INPS, viene
confermata, relativamente al 2014, l’aliquota del 27,72%.
18. Visto di conformità per i crediti d’imposta superiori a € 15.000 (comma 574)
A partire dai crediti 2013 utilizzabili nel 2014, è stato previsto, analogamente a quanto avviene per l’IVA, che
l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 (c.d. “compensazione orizzontale”) dei crediti IRPEF, IRES, IRAP,
ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richieda l’apposizione del visto
di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.
Tuttavia è previsto che le società assoggettate al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis, c.c., possano
sostituire il visto di conformità con la sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo
contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2, comma 2, DM n. 164/99.
19. Oneri detraibili – possibile riduzione detrazione (commi 575 e 576)
La Legge in esame dispone che qualora entro il 31.1.2014 non vengano emanati specifici provvedimenti per
la razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all’art. 15 TUIR, la detrazione IRPEF (19%) di
tali oneri (es. spese mediche, interessi passivi mutuo prima casa, premi assicurazione ecc.) si ridurrà al 18%
per il 2013 e al 17% per il 2014.
20. Riduzione crediti d’imposta (commi da 577 a 580)
Al fine di “assicurare effetti positivi” sul bilancio dello Stato, con un futuro decreto saranno stabilite le
percentuali di fruizione di una serie di crediti d’imposta, che non potranno essere inferiori all’85% di quanto
già spettante in base alla specifica disposizione istitutiva. Tra i crediti d’imposta interessati si ricordano il
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credito d’imposta per le nuove iniziative imprenditoriali e quello a favore delle PMI per la ricerca scientifica.
21. IVAFE e Imposta di bollo comunicazioni prodotti finanziari (comma 582 e 581)
A partire dal 2014 l’IVAFE, Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (prevista dall’art. 19,
comma 20, DL n. 201/2011) e l’imposta di bollo sulle comunicazioni dei prodotti finanziari (prevista dall’art
13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72), passano dal 1,5% al 2%.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo sulle comunicazioni, è stata inoltre abrogata la soglia minima di
imposta (pari a € 34,20) ed è stata aumentata da € 4.500 a € 14.000 la misura massima dell’imposta per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
22. Misure per il contrasto ai rimborsi indebiti nel mod. 730 (commi da 586 a 589)
Al fine di contrastare rimborsi indebiti, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014, in presenza di un
rimborso superiore a € 4.000 l’Agenzia delle Entrate, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione
dei modelli, procederà alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia.
23. Proroga del Contributo di solidarietà (comma 590)
Il contributo di solidarietà introdotto dall’art. 2, comma 2, DL n. 138/2011, che prevede l’applicazione di una
percentuale pari al 3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000, continuerà ad applicarsi
anche nel triennio 2014-2016.
24. Imposta di registro trasferimento terreni (comma 608)
Il nuovo regime delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, applicabile a partire dal 1.1.2014 ha
soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie. È stato tuttavia disposta l’applicabilità
dell’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte
di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%). Inoltre, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro del 12%
ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e
dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale (art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86).
25. Definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (commi da 618 a 624)
È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli
emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento di quanto iscritto a ruolo (o
dell’ammontare residuo) unitamente all’aggio a favore degli Agenti della riscossione. Si sottolinea che tale
beneficio è riconosciuto anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie Fiscali e affidati
in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita a seguito di condanna della Corte dei
Conti.
La definizione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014 ed entro il
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30.6.2014 il contribuente è informato dell’avvenuta estinzione del debito. La riscossione delle somme iscritte
a ruolo rimane sospesa pertanto fino al 15.3.2014 ed opera anche relativamente ai termini di prescrizione.
Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.
(Studio Tributario Garzia)
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