STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI “QUALITÀ E SOLUZIONI” Dott. PAOLO VIANO Rag. DANIELA CAVALCA Dott. ROMINA BELLELLI Dott. DANIELA GUALTIERI Dott. ALESSANDRO BELTRAMI Dott. CARLOTTA CORRADINI Dott. UMBERTO BARBOLINI Circolare aggiornamento legislativo Prot. N° 1 / 23.01.2014 1. Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) .......................................................... 2 Aumento ACE (Aiuto alla Crescita Economica) .......................................................................................2 Visto di conformità per utilizzo di crediti d'imposta superiori a Euro 15.000 ...........................................2 Leasing – Durata minima ...........................................................................................................................3 Irap - Deduzione per incremento della base occupazionale.......................................................................3 Acquisto di pubblicità on line (web tax) ....................................................................................................3 Emissione fatture degli autotrasportatori ...................................................................................................3 Perdite su crediti ........................................................................................................................................3 Rottamazione dei ruoli ...............................................................................................................................4 Rivalutazione di beni d'impresa e affrancamento ......................................................................................4 Rivalutazione di terreni e partecipazioni persone fisiche ..........................................................................4 Riqualificazione energetica........................................................................................................................5 Interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni) ........................................................................................5 Bonus mobili..............................................................................................................................................6 Ivafe - Attività finanziarie all'estero ..........................................................................................................6 Imposta unica comunale (Iuc)....................................................................................................................6 Imu .............................................................................................................................................................7 Locazioni abitative - Pagamento dei canoni ..............................................................................................7 Inps - Gestione separata .............................................................................................................................7 2. Ricerca & sviluppo (50% dell’incremento 2014 rispetto al 2013) ..................................... 7 3. Imposta di registro ................................................................................................................. 8 4. Interessi Legali ....................................................................................................................... 9 5. Obbligo pos per professionisti ............................................................................................... 9 Sede e ufficio: 42124 REGGIO EMILIA – Via P.C. Cadoppi, 10 – Tel. (39) 0522 921074 - 921082 – Fax (39) 0522 277056 Ufficio: 42022 BORETTO (RE) – Viale Montanari, 6 – Tel. (39) 0522 964729 – Fax (39) 0522 965521 Codice fiscale e Partita IVA: 01987360359 - Web site: www.vianoeassociati.it – e.mail: info@vianoeassociati.it e.mail certificata: studioviano@odcec.re.legalmail.it ***** Si invitano tutti i clienti a leggere attentamente questa comunicazione e a contattare il nostro Studio per i chiarimenti necessari e gli adempimenti previsti che ci vorrete delegare. E’ operativamente impossibile per lo Studio rivolgere ulteriori inviti scritti o telefonici per attivare i clienti a quanto di loro competenza o per sollecitare l’adempimento di prossime scadenze, per cui si rimarca nuovamente la necessità di porre la massima attenzione alla presente. 1. Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013 la Legge di stabilità per il 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014. Di seguito vengono illustrate le principali norme aventi rilevanza fiscale Aumento ACE (Aiuto alla Crescita Economica) Previsto l'aumento dell'aliquota percentuale per il calcolo della detassazione dell’incremento per il capitale investito (ACE) (si veda Nostra circolare Prot N. 01/2012). L'aliquota, applicabile nella misura del 3% fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2013, è incrementata: - al 4% per il 2014 - al 4,5% per il 2015 - al 4,75% per il 2016. Per il calcolo degli acconti Ires e Irpef 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo d'imposta precedente (quindi 3% per il 2014, e il 4% per il 2015). Visto di conformità per utilizzo di crediti d'imposta superiori a Euro 15.000 Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2013 i contribuenti che utilizzano in compensazione, nel Mod. F24, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap, per importi superiori a Euro 15.000 annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità con riferimento alle singole dichiarazioni da cui risultano i crediti. Le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2409-bis c.c. possono sostituire il visto di conformità con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello Unico) da parte del soggetto che effettua il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli previsti. 2 Circ. Prot. N° 1 – 2014 Leasing – Durata minima Con riferimento ai contratti di leasing stipulati dall'01/01/2014, viene modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni ed equiparato il trattamento per lavoratori autonomi ed imprese. Il periodo minimo è fissato: - nella metà del periodo di ammortamento per la generalità dei beni mobili (sino al 31/12/2013 era 2/3 del periodo) - in 12 anni per i beni immobili (sino al 31/12/2013 18 anni) Irap - Deduzione per incremento della base occupazionale Dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014, è prevista una nuova deduzione Irap del costo del personale a tempo indeterminato che rappresenti un incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. Tale deduzione spetta per un importo annuale massimo di Euro 15.000 per ogni nuovo dipendente assunto e, comunque, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi. Viene, invece, eliminata la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree e per l'assunzione di lavoratrici donne. Acquisto di pubblicità on line (web tax) A partire dall'01/07/2014 i soggetti Iva che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, dovranno farlo da soggetti titolari di partita Iva italiana rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), dovranno essere acquistati esclusivamente da editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altri operatori pubblicitari titolari di partita Iva italiana rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana Emissione fatture degli autotrasportatori Viene soppresso l’obbligo per i vettori di emettere fattura entro il giorno 30 del mese di svolgimento della prestazione. Dunque, per le prestazioni di servizi rese dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, è ripristinato il termine trimestrale di cui all’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 per annotare le fatture emesse nel trimestre solare precedente. Ne consegue la possibilità di liquidare l’IVA con riferimento al trimestre di registrazione delle fatture senza alcun limite di fatturato. Perdite su crediti Viene previsto che gli “elementi certi e precisi” atti a consentire la deducibilità delle perdite su crediti sussistono non solo nei casi di modesta entità del credito (vedi Nostra Circolare Prot N. 06/2012) e di prescrizione del diritto alla riscossione, ma anche in caso di cancellazione dei 3 Circ. Prot. N° 1 – 2014 crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (esempio: cessione del credito, transazione con il debitore, rinuncia al credito). Resta comunque fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare l’art. 37-bis del DPR 600/73 e quindi di sindacare l’inerenza di tali perdite laddove derivanti da un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità. La disposizione in esame si applica dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013. La disposizione in realtà non modifica la prassi già in essere, per cui si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia Entrate. Rottamazione dei ruoli I contribuenti possono estinguere i carichi inclusi in ruoli emessi entro il 31/10/2013 dagli agenti della riscossione, versando l’importo iscritto a ruolo e l’aggio dovuto agli agenti della riscossione senza gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo. Per usufruire della definizione agevolata, i contribuenti devono effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 28/02/2014. Rivalutazione di beni d'impresa e affrancamento Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i Principi contabili internazionali, possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2012. In particolare possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e comporta il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. I maggiori valori iscritti in bilancio avranno effetto fiscale: - ai fini dell’ammortamento dal periodo d’imposta 2016; - ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall’01/01/2017. È prevista anche la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione (ovvero la riserva che si origina contabilmente a seguito della rivalutazione) mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. In questo modo, il saldo attivo può essere distribuito ai soci senza ulteriori oneri per la società, ferma restando l’imposizione della riserva sui soci in qualità di utile. Rivalutazione di terreni e partecipazioni persone fisiche E’ prorogato al 30/06/2014 il termine per rideterminare il costo delle partecipazioni non 4 Circ. Prot. N° 1 – 2014 negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali. A tal fine, entro il termine del 30/06/2014, occorrerà che: - un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; - il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva pari al 2% per partecipazioni non qualificate o al 4% per partecipazioni qualificate e terreni, in rata unica ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; tale possibilità è consentita anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. A tale riguardo, occorre considerare che l’art. 7 del DL 70/2011 ha stabilito che i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata; alternativamente, a scelta del contribuente, anziché la suddetta detrazione si potrà chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/7357. Riqualificazione energetica In relazione alla detrazione Irpef/Ires per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è disposta una proroga nella misura del: - 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014; - 50% per le spese sostenute dall'01/01/2015 al 31/12/2015. Per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, le detrazioni sono così fissate: - 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 al 30/06/2015; - 50% per le spese sostenute dall'01/07/2015 al 30/06/2016. Si rimanda per il resto alla nostra circolare Prot. N. 08/2013. Interventi di recupero edilizio (ristrutturazioni) Per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazioni) la detrazione Irpef viene prorogata nelle seguenti misure: - 50% per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014; - 40% per le spese sostenute dall'01/01/2015 al 31/12/2015; A partire dal 01/01/2016 la detrazione passerà a regime nella misura del 36%. 5 Circ. Prot. N° 1 – 2014 Si rimanda per il resto alla nostra circolare Prot. N. 08/2013. Bonus mobili Per i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero edilizio è prorogata anche la detrazione Irpef per le ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014 ed è calcolata su di un ammontare complessivo non superiore a Euro 10.000. Ivafe - Attività finanziarie all'estero A decorrere dal 2014 la misura dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (cosiddetta Ivafe) passa dall'1,5 per mille (prevista per il 2013) al 2 per mille. Imposta unica comunale (Iuc) E’ istituita l'imposta unica comunale (Iuc), che dal 2014 sostituisce IMU, Tares e ingloba anche la TASI (tassa sui servizi indivisibili). La nuova imposta quindi, ingloba tasse e tributi dovuti in relazione al possesso a titolo di proprietà di immobili (IMU), alla produzione di rifiuti (Tarsu poi diventata TARES e infine TARI) e alla tassa per i servizi forniti dal Comune. Pertanto la IUC andrà pagata con modalità diverse di conteggio, tanto dai proprietari quanto dagli inquilini. In particolare: SOGGETTI PROPRIETARI BASE DI CALCOLO IMU OGGETTO DI TASSAZIONE - Seconde case - Prima casa di lusso Immobili non abitativi - Terreni Note: esenti le prime fabbricati e rurali i case, i fabbricati inagibili. TASI UTILIZZATORI (proprietari o inquilini) TARI - Prima casa - Seconde case Immobili non abitativi - Terreni Immobili sia abitativi che non, aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani 6 Circ. Prot. N° 1 – 2014 Imu E’ prorogato dal 16/01/2014 al 24/01/2014 il versamento della cosiddetta "mini" Imu (ovvero l’Imu dovuta per quegli immobili, come la prima casa, per i quali è stata prevista l'abolizione limitata della seconda rata Imu 2013 nel caso in cui il Comune abbia deliberato un aumento dell'aliquota Imu 2013 rispetto a quella base del 4 per mille). Tra le diverse novità Imu, ci sono anche: - l’esenzione Imu per la prima casa (escluse le abitazioni afferenti alla categoria del "lusso") - l'esenzione Imu dal 2014 per i fabbricati rurali strumentali; - la parziale deducibilità Imu ai fini Ires/Iperf (30% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2013, 20% dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2014) relativa agli immobili strumentali dai redditi d'impresa e di lavoro autonomo; - la tassazione, dal 2013, ai fini Irpef e relative addizionali nella misura del 50%, del reddito degli immobili abitativi non locati situati nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione principale (già soggetti ad Imu). Locazioni abitative - Pagamento dei canoni A partire dal 01/01/2014 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, per qualunque importo (e, quindi, anche per somme inferiori a 1.000,00 euro), in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità (ovvero bonifici o assegni non trasferibili). Inps - Gestione separata Per l'anno 2014, l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano né iscritti ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, è confermata al 27%. Per coloro che sono iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o che sono pensionati, l'aliquota contributiva è fissata al 22% per l'anno 2014 e al 23,5% per l'anno 2015. ***** 2. Ricerca & sviluppo (50% dell’incremento 2014 rispetto al 2013) Con Decreto Legge n. 145 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 dicembre, il Governo ha approvato nuovo credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo sugli investimenti effettuati nel triennio 2014-2016. 7 Circ. Prot. N° 1 – 2014 Il beneficio sarà pari al 50% del valore incrementale delle spese di R&S rispetto all'anno precedente, con un limite minimo di spese iscritte a Bilancio di Euro 50.000 e con un limite di credito d'imposta massimo di Euro 2.500.000. Il credito deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile in compensazione per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione con F24 dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi. Ai fini della determinazione del credito si sommano le spese relative a: - Personale impiegato nell'attività di R&S - Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e con costo unitario non inferiore a Euro 2.000 - Ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca, ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti, sia acquisiti che ottenuti in licenza da fonti esterne Per accedere ai fondi le aziende dovranno presentare un'istanza telematica secondo modalità che verranno esplicitate con decreto da emanarsi. Le imprese richiedenti, non ammesse per esaurimento dei fondi disponibili, si vedranno attribuito un ordine di precedenza in base alla percentuale di incremento assegnata; sulla base di tale ordine verranno riallocate le successive risorse. I controlli avverranno sulla base di apposita documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal revisore legale o, in sua assenza, da un professionista indipendente (i costi per l'attestazione saranno ammissibili ai fini del bonus fino a un massimo di Euro 5.000). ***** 3. Imposta di registro La legge di Stabilità è intervenuta a modificare alcune delle norme previste in tema di imposta di registro che dovevano entrare in vigore già a partire dall’01/01/2014 (si veda nostra circolare prot. n. 10/2013), ed in particolare: - reintroduce un’aliquota specifica per i trasferimenti di terreni agricoli in assenza di agevolazioni nella misura del 12%. Si tratta dei trasferimenti di terreni agricoli e relative 8 Circ. Prot. N° 1 – 2014 - - pertinenze a favore di soggetti NON dai coltivatori diretti e NON imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. ripristina le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Pertanto viene prevista l'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa di Euro 200 e dell’imposta catastale del 1% al trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. assoggetta all'imposta proporzionale di registro del 4% le cessioni di contratti di leasing da parte degli utilizzatori aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire e anche se assoggettati ad Iva; ***** 4. Interessi Legali Il saggio di interesse legale scende dal 2,5% all'1% a partire dal 01/01/2014. E' quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. La novità ha naturalmente ripercussioni sugli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Ad esempio su un versamento del saldo Ici effettuato il 15 gennaio 2014 (scadenza ordinaria il 16 dicembre 2013) bisognerà calcolare gli interessi dell’2,5% dell'imposta dovuta dal 17 al 31 dicembre e del 1% dal 1° al 15 gennaio. ***** 5. Obbligo pos per professionisti Dal 01/01/2014 scatta l'obbligo, previsto dal secondo decreto Sviluppo del Governo Monti (Dl 179/2012), per i professionisti di dotarsi del Pos, ovvero del terminale che consente ai clienti di pagare con bancomat o carta di credito. Un obbligo, però, senza sanzioni e che ad oggi attende ancora un regolamento attuativo. La bozza del provvedimento stabilisce che l'obbligo valga solo per i professionisti con fatturato sopra Euro 200.000 e per i pagamenti oltre Euro 30, almeno per una prima fase fino al 30/06/2014 9 Circ. Prot. N° 1 – 2014 ***** Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto e per gli adempimenti che ci vorrete delegare. Studio Viano 10 Circ. Prot. N° 1 – 2014
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