ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo B8 D.LGS. 81/08 dispositivi di protezione individuale (Ing. Ugo Romano) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (riferimenti legislativi) DIRETTIVA 89/686/CEE (direttiva prodotto) RECEPITA DAL D. LGS. 475/92 DESTINATARI: TUTTI I CITTADINI D. LGS. 81/09-titolo III DESTINATARI: I LAVORATORI D.Lgs. 81/08 DEFINIZIONI Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro D.Lgs. 81/08 - NON SONO DPI: gli indumenti di lavoro ordinari le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio I DPI delle forze armate Le attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto I materiali sportivi I materiali per l’autodifesa Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi D.Lgs. 81/08 I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro D.Lgs. 81/08 - I DPI devono essere conformi al D.Lgs. n. 475/92 I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità - - D.Lgs. 81/08 L’uso dei DPI comporta obblighi per il datore di lavoro e per il lavoratore Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; Individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI; Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle necessarie; Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione - D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro, anche sulla base delle istruzioni fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso in funzione di: Entità del rischio; Frequenza dell’esposizione al rischio; Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; Prestazioni del DPI - - D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro: mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie; provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti; fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; destina ogni DPI ad un uso personale; informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; Rende disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni DPI; D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro: - assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI In ogni caso l’addestramento è indispensabile: - per ogni DPI che appartenga alla terza categoria (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente); - Per i dispositivi di protezione dell’udito - - - - D.Lgs. 81/08 Obblighi del lavoratore: i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro; i lavoratori utilizzano i DPI conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato i lavoratori hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa; i lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi difetto rilevato nell’uso dei DPI Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna DPI D.Lgs. n. 475/92 La Direttiva 89/686/CEE è la direttiva europea di prodotto relativa ai DPI. Definisce i requisiti essenziali di sicurezza che specificano le caratteristiche a cui obbligatoriamente devono rispondere i DPI immessi sul mercato comunitario Il DPI deve essere progettato, fabbricato e provato in accordo: - alle direttive comunitarie oppure - a specifiche tecniche, purché queste ultime dimostrino di soddisfare i requisiti delle direttive comunitarie. D.Lgs. n. 475/92 Quando un DPI è soggetto anche ad altre direttive riguardanti altri aspetti e quest’ultime richiedono l’apposizione della marcatura CE, tale marcatura indicherà che il DPI ha anche la presunzione di conformità alle altre direttive Si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona da rischi per la salute e la sicurezza. - indossati: guanti, calzature, imbracatura anticaduta, ecc. - Portati con sé: schermo protettivo degli occhi e della faccia durante la saldatura, ecc. D.Lgs. n. 475/92 I DPI non sono limitati agli equipaggiamenti usati dai lavoratori ma si estendono anche ad aree non connesse ai luoghi di lavoro, come lo sport e le attività ludiche I DPI sono usati per la protezione individuale e generalmente formano uno scudo tra le parti del corpo e i rischi da cui devono proteggere - - D.Lgs. n. 475/92 Sono considerati DPI: l’insieme costituito da prodotti diversi; es. elmetto abbinato ad uno schermo facciale Un DPI collegato ad un prodotto non specificatamente destinato alla protezione della persona; es. ginocchiere integrate nei pantaloni I componenti intercambiabili di un DPI; es. filtri per un dispositivo per la respirazione I sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno; es. tubo di adduzione aria D.Lgs. n. 475/92 I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza Si considerano conformi ai RES i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare la dichiarazione di conformità, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione D.Lgs. n. 475/92 I DPI sono suddivisi in tre categorie Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno funzione di salvaguardare da: - azioni lesive, con effetti superficiali, prodotte da strumenti meccanici (es. guanti, ditali, ecc.) - Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia (guanti di protezione contro detergenti - - - - D.Lgs. n. 475/92 I DPI sono suddivisi in tre categorie rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C (es. guanti, grembiuli professionali, ecc.) Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali (es. copricapo, indumenti stagionali, ecc.) Urti lievi inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente (es. guanti, calzature leggere, ecc.) Azione lesiva dei raggi solari (es. occhiali da sole, ecc.) D.Lgs. n. 475/92 Il fabbricante deve valutare il livello di rischio da cui deve proteggere l’utente mediante il DPI: evidentemente se il rischio è più severo di quello elencato, deve considerare il DPI appartenente ad una categoria superiore La valutazione del rischio è fondamentale per il corretto inquadramento del DPI nella effettiva categoria di appartenenza Esempio: la protezione contro i raggi solari con gli occhiali da sole è considerata una protezione degli occhi contro la radiazione indiretta D.Lgs. n. 475/92 Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie (es.: progettazione né semplice né complessa) Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di recepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi - - D.Lgs. n. 475/92 Rientrano esclusivamente nella terza categoria: gli apparecchi di protezione respiratoria gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti (la protezione del 100% è limitata nel tempo a causa della permeazione) i DPI per attività in ambienti con condizioni ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C D.Lgs. n. 475/92 Rientrano esclusivamente nella terza categoria: - i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto; - i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzabili come isolanti per alte tensioni elettriche D.Lgs. n. 475/92 Procedura di certificazione CE - Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell’attestato di certificazione CE - Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi categoria. Il costruttore deve preparare la documentazione tecnica di costruzione - I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità D.Lgs. n. 475/92 Attestato di certificazione CE - l’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale un organismo di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità alle disposizioni del presente decreto - L’organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica alle norme armonizzate - Qualora non esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate, l’organismo di controllo verifica la conformità delle specifiche tecniche ai RES e successivamente la conformità della documentazione tecnica alle specifiche tecniche D.Lgs. n. 475/92 Attestato di certificazione CE - completate le verifiche e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l’impiego previsto, l’organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate D.Lgs. n. 475/92 Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria - Controllo del prodotto finito - Controllo del sistema di qualità D.Lgs. n. 475/92 Controllo del prodotto finito - il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione garantisca l’omogeneità della produzione e la corrispondenza con il modello descritto nell’attestato di certificazione CE - L’organismo accerta, mediante verifiche senza preavviso, la corrispondenza dei DPI con il modello oggetto di certificazione CE - - - D.Lgs. n. 475/92 Controllo del sistema di qualità il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione del proprio sistema di qualità Nell’ambito del sistema di qualità sono effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove per verificare la rispondenza dei DPI ai RES L’organismo di controllo effettua ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità D.Lgs. n. 475/92 Dichiarazione di conformità CE - Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la commercializzazione, prepara una dichiarazione di conformità CE, da allegare alla documentazione tecnica del modello, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono conformi al presente decreto e appone sul DPI la marcatura CE - In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, viene aggiunto il suo numero identificativo D.Lgs. n. 475/92 Marcatura CE - Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che il DPI si presume conforme a tali norme D.Lgs. n. 475/92 Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello stato - Il controllo della conformità ai RES è operato dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.Lgs. n. 475/92 Requisiti essenziali di salute e di sicurezza - Questi requisiti sono stati redatti per assicurare il livello di protezione più alto possibile: ciò significa il miglior compromesso tra efficienza di protezione, usabilità e confort in accordo allo stato generale dell’arte - I RES non includono dettagli di fabbricazione o soluzioni tecniche, ma sono formulati in maniera abbastanza precisa da individuare precisi obblighi legali e permettere la redazione di norme armonizzate - Questa flessibilità permette al fabbricante di scegliere il modo più adatto per soddisfare i RES, per esempio utilizzando materiali e progettazione in relazione al progresso tecnologico D.Lgs. n. 475/92 Requisiti essenziali di carattere generale applicabili a tutti i tipi di DPI - i DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi - Per essere sicuro che la protezione offerta dai DPI è adeguata ai rischi incontrati, il fabbricante dovrà eseguire una stima dei rischi del DPI in modo da identificare i livelli di protezione e sulla base dell’analisi: D.Lgs. n. 475/92 - identificare tutti i RES - Progettare le caratteristiche dei componenti e dei materiali dei DPI corrispondenti La stima dei rischi del fabbricante non deve essere confusa con quella del datore di lavoro Principi di progettazione - - Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile I requisiti operativi di un DPI devono essere valutati simultaneamente sulla base del livello di: Protezione che deve essere il più alto possibile; massima ragionevole usabilità Principi di progettazione Livelli e classi di protezione - il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero al sua effettiva utilizzazione durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attività Questo requisito introduce il principio del migliore compromesso tra il più alto livello di protezione possibile e il minore livello di limitazione possibile Innocuità dei DPI Assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni” - I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego Questi rischi aggiuntivi non sono quelli da cui deve proteggere il DPI, ma sono quelli che lui genera: - DPI molto stretti impediscono l’evaporazione del sudore ecc. - Lo scivolamento di una imbracatura o di un elmetto sono il risultato di un errato progetto del sistema di serraggio Innocuità dei DPI Materiali costitutivi appropriati - i materiali costitutivi dei DPI e i loro prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l’igiene o la salute dell’utilizzatore - I materiali costituenti i DPI (nelle normali condizioni d’uso) non devono rilasciare sostanze generalmente conosciute come carcinogeniche, tossiche, mutageniche, allergeniche - Particolare attenzione deve essere data alla presenza di plastificanti, componenti che non hanno reagito, metalli pesanti, impurità e sostanze chimiche di pigmenti e tinture Innocuità dei DPI Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore - Ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore - i DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone Fattori di comfort e di efficacia Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore - I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il più comodamente possibile sull’utilizzatore, nella posizione appropriata e adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri - - - Fattori di comfort e di efficacia Leggerezza e solidità di costruzione I DPI devono essere il più possibile leggeri senza pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia Il DPI può influenzare negativamente il corpo stressando i muscoli o facendo consumare energia con carichi dinamici Il fabbricante deve includere informazioni riguardanti in quali condizioni prevedibili di impiego deve essere usato il DPI Fattori di comfort e di efficacia Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore - Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo, sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere compatibili - Per esempio l’utilizzo di una cuffia antirumore o di uno schermo facciale sono considerati compatibili con un elmetto quando le caratteristiche protettive e di confort non sono pregiudicate dall’uso simultaneo - - - Fattori di comfort e di efficacia Nota informativa del fabbricante la nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente: Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI Gli accessori utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati - - Fattori di comfort e di efficacia Nota informativa del fabbricante le classi di protezione adeguate ai diversi livelli livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione La data o il termine di scadenza dei DPI Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI DPI dotati di sistema di regolazione ( i DPI non devono spostarsi) DPI “che avvolgono” le parti del corpo da proteggere( DPI sufficientemente aerati o aventi dispositivi assorbenti il sudore) DPI degli occhi o delle vie respiratorie ( i DPI devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore) DPI soggetti a invecchiamento (fornire data di scadenza o ogni dato utile che permetta di individuare la fine della vita operativa/revisione, numero massimo di cicli di lavaggio) Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI DPI suscettibili di restare impigliati durante l’impiego (il DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli elementi che lo costituiscono consente di eliminare il pericolo di restare impigliato) DPI destinati ad un impiego in atmosfere esplosive (il DPI non deve produrre nessun arco o scintilla di origine elettrica o elettrostatica o da urto) DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti rapidamente (i DPI devono essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile) Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI DPI d’intervento in situazioni estremamente pericolose (terza categoria: la nota informativa con informazioni per persone competenti, addestrate e qualificate e con procedura per verificare che il DPI è indossato e regolato debitamente e pronto per l’impiego) DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da parte dell’utilizzatore (DPI con componenti regolabili e amovibili per motivi di ricambio progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati e smontati a mano) Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI DPI raccordabili ad un altro dispositivo complementare esterno al DPI (elemento di raccordo progettato e fabbricato in modo tale da poter essere solo montato su un dispositivo adatto DPI con un sistema di circolazione di fluido (debito rinnovo del fluido indipendente da posizione, gesti, movimenti e condizioni di impiego) DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza (uso preferibile di pittogrammi, ideogrammi; frasi comprensibili in lingua dello stato utilizzatore; le indicazioni sono riportate sulla nota informativa o sull’imballaggio a causa delle piccole dimensioni del DPI) Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione visiva (idonei dispositivi di segnalazione che emettano radiazione visibile) DPI “multirischio” (DPI progettato e fabbricato per soddisfare i requisiti essenziali specifici per ciascuno di questi rischi)
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