DPI - Giustizia in lazio.it

ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL
LAVORO
Dipartimento di Roma
CORSO di FORMAZIONE
per RSPP e ASPP
Modulo B8
D.LGS. 81/08
dispositivi di protezione individuale
(Ing. Ugo Romano)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(riferimenti legislativi)
DIRETTIVA
89/686/CEE
(direttiva
prodotto) RECEPITA DAL D. LGS. 475/92
DESTINATARI: TUTTI I CITTADINI
D. LGS. 81/09-titolo III
DESTINATARI: I LAVORATORI
D.Lgs. 81/08
DEFINIZIONI
Si intende per dispositivo di protezione
individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro
D.Lgs. 81/08
-
NON SONO DPI:
gli indumenti di lavoro ordinari
le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio
I DPI delle forze armate
Le attrezzature di protezione individuale dei
mezzi di trasporto
I materiali sportivi
I materiali per l’autodifesa
Gli apparecchi portatili per individuare e
segnalare rischi e fattori nocivi
D.Lgs. 81/08
I DPI devono essere impiegati quando i rischi
non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro
D.Lgs. 81/08
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I DPI devono essere conformi al D.Lgs. n. 475/92
I DPI devono inoltre:
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare di per sé un rischio maggiore;
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo
di lavoro;
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di
salute del lavoratore
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le
sue necessità
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D.Lgs. 81/08
L’uso dei DPI comporta obblighi per il datore di
lavoro e per il lavoratore
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi;
Individua le caratteristiche dei DPI necessarie
affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo
conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio
rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle necessarie;
Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di
valutazione
-
D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro, anche sulla base delle
istruzioni fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell’uso in
funzione di:
Entità del rischio;
Frequenza dell’esposizione al rischio;
Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
Prestazioni del DPI
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D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro:
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le
condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le
riparazioni e le sostituzioni necessarie;
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per
gli usi previsti;
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
destina ogni DPI ad un uso personale;
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai
quali il DPI lo protegge;
Rende disponibile nell’azienda informazioni
adeguate su ogni DPI;
D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro:
- assicura una formazione adeguata e organizza,
se necessario, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI
In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
- per ogni DPI che appartenga alla terza categoria
(protezione da rischi di morte o di lesioni gravi e a
carattere permanente);
- Per i dispositivi di protezione dell’udito
-
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-
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D.Lgs. 81/08
Obblighi del lavoratore:
i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro;
i lavoratori utilizzano i DPI conformemente
all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato
i lavoratori hanno cura dei DPI messi a loro
disposizione e non vi apportano modifiche di
propria iniziativa;
i lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi
difetto rilevato nell’uso dei DPI
Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le
procedure aziendali in materia di riconsegna DPI
D.Lgs. n. 475/92
La Direttiva 89/686/CEE è la direttiva europea di
prodotto relativa ai DPI. Definisce i requisiti
essenziali di sicurezza che specificano le
caratteristiche a cui obbligatoriamente devono
rispondere i DPI immessi sul mercato comunitario
Il DPI deve essere progettato, fabbricato e
provato in accordo:
- alle direttive comunitarie
oppure
- a specifiche tecniche, purché queste ultime
dimostrino di soddisfare i requisiti delle direttive
comunitarie.
D.Lgs. n. 475/92
Quando un DPI è soggetto anche ad altre direttive
riguardanti altri aspetti e quest’ultime richiedono
l’apposizione della marcatura CE, tale marcatura
indicherà che il DPI ha anche la presunzione di
conformità alle altre direttive
Si intendono per DPI i prodotti che hanno la
funzione di salvaguardare la persona da rischi per
la salute e la sicurezza.
- indossati:
guanti,
calzature,
imbracatura
anticaduta, ecc.
- Portati con sé: schermo protettivo degli occhi e
della faccia durante la saldatura, ecc.
D.Lgs. n. 475/92
I DPI non sono limitati agli equipaggiamenti usati
dai lavoratori ma si estendono anche ad aree non
connesse ai luoghi di lavoro, come lo sport e le
attività ludiche
I DPI sono usati per la protezione individuale e
generalmente formano uno scudo tra le parti del
corpo e i rischi da cui devono proteggere
-
-
D.Lgs. n. 475/92
Sono considerati DPI:
l’insieme costituito da prodotti diversi; es. elmetto
abbinato ad uno schermo facciale
Un DPI collegato
ad un prodotto non
specificatamente destinato alla protezione della
persona; es. ginocchiere integrate nei pantaloni
I componenti intercambiabili di un DPI; es. filtri per
un dispositivo per la respirazione
I sistemi di collegamento di un DPI ad un
dispositivo esterno; es. tubo di adduzione aria
D.Lgs. n. 475/92
I DPI non possono essere immessi sul mercato
e in servizio se non rispondono ai requisiti
essenziali di sicurezza
Si considerano conformi ai RES i DPI muniti della
marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario
sia in grado di presentare la dichiarazione di
conformità, nonché, relativamente ai DPI di
seconda e terza categoria, l’attestato di
certificazione
D.Lgs. n. 475/92
I DPI sono suddivisi in tre categorie
Appartengono alla prima categoria i DPI di
progettazione semplice destinati a salvaguardare
la persona da rischi di danni fisici di lieve entità
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i
DPI che hanno funzione di salvaguardare da:
- azioni lesive, con effetti superficiali, prodotte da
strumenti meccanici (es. guanti, ditali, ecc.)
- Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili
causate da prodotti per la pulizia (guanti di
protezione contro detergenti
-
-
-
-
D.Lgs. n. 475/92
I DPI sono suddivisi in tre categorie
rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti
caldi, che non espongano ad una temperatura
superiore ai 50 °C (es. guanti, grembiuli
professionali, ecc.)
Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività
professionali (es. copricapo, indumenti stagionali,
ecc.)
Urti lievi inidonei a raggiungere organi vitali ed a
provocare lesioni a carattere permanente (es.
guanti, calzature leggere, ecc.)
Azione lesiva dei raggi solari (es. occhiali da sole,
ecc.)
D.Lgs. n. 475/92
Il fabbricante deve valutare il livello di rischio da
cui deve proteggere l’utente mediante il DPI:
evidentemente se il rischio è più severo di quello
elencato, deve considerare il DPI appartenente ad
una categoria superiore
La valutazione del rischio è fondamentale per il
corretto inquadramento del DPI nella effettiva
categoria di appartenenza
Esempio: la protezione contro i raggi solari con gli
occhiali da sole è considerata una protezione
degli occhi contro la radiazione indiretta
D.Lgs. n. 475/92
Appartengono alla seconda categoria i DPI che
non rientrano nelle altre due categorie (es.:
progettazione né semplice né complessa)
Appartengono alla terza categoria i DPI di
progettazione
complessa
destinati
a
salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e
di carattere permanente. Nel progetto deve
presupporsi che la persona che usa il DPI non
abbia la possibilità di recepire tempestivamente la
verificazione istantanea di effetti lesivi
-
-
D.Lgs. n. 475/92
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
gli apparecchi di protezione respiratoria
gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi
quelli destinati all’immersione subacquea
i DPI che assicurano una protezione limitata nel
tempo contro le aggressioni chimiche e contro le
radiazioni ionizzanti (la protezione del 100% è
limitata nel tempo a causa della permeazione)
i DPI per attività in ambienti con condizioni ad una
temperatura d’aria non inferiore a 100 °C
i DPI per attività in ambienti con condizioni
equivalenti ad una temperatura d’aria non
superiore a -50 °C
D.Lgs. n. 475/92
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute
dall’alto;
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi
ad attività che espongono a tensioni elettriche
pericolose o utilizzabili come isolanti per alte
tensioni elettriche
D.Lgs. n. 475/92
Procedura di certificazione CE
- Prima di procedere alla produzione di DPI di
seconda o di terza categoria, il fabbricante o il
rappresentante stabilito nel territorio comunitario
deve chiedere il rilascio dell’attestato di
certificazione CE
- Prima di commercializzare un DPI di qualsiasi
categoria. Il costruttore deve preparare la
documentazione tecnica di costruzione
- I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della
dichiarazione di conformità
D.Lgs. n. 475/92
Attestato di certificazione CE
- l’attestato di certificazione CE è l’atto con il quale
un organismo di controllo autorizzato attesta che
un modello di DPI è stato realizzato in conformità
alle disposizioni del presente decreto
- L’organismo di controllo verifica la conformità
della documentazione tecnica alle norme
armonizzate
- Qualora non esistano norme armonizzate o il
costruttore non le abbia applicate, l’organismo di
controllo verifica la conformità delle specifiche
tecniche ai RES e successivamente la conformità
della documentazione tecnica alle specifiche
tecniche
D.Lgs. n. 475/92
Attestato di certificazione CE
- completate le verifiche e accertato che il modello
sia
stato
realizzato
conformemente
alla
documentazione tecnica di fabbricazione e che
sia adoperabile in sicurezza secondo l’impiego
previsto, l’organismo di controllo effettua gli esami
e le prove necessarie per stabilire la rispondenza
del modello alle norme armonizzate
D.Lgs. n. 475/92
Sistemi di controllo della produzione di DPI
di terza categoria
- Controllo del prodotto finito
- Controllo del sistema di qualità
D.Lgs. n. 475/92
Controllo del prodotto finito
- il costruttore adotta tutte le misure necessarie
affinché il sistema di fabbricazione garantisca
l’omogeneità
della
produzione
e
la
corrispondenza
con
il
modello
descritto
nell’attestato di certificazione CE
- L’organismo accerta, mediante verifiche senza
preavviso,
la corrispondenza dei DPI con il
modello oggetto di certificazione CE
-
-
-
D.Lgs. n. 475/92
Controllo del sistema di qualità
il costruttore presenta ad un organismo di
controllo domanda di approvazione del proprio
sistema di qualità
Nell’ambito del sistema di qualità sono effettuati
per ciascun DPI gli esami e le prove per verificare
la rispondenza dei DPI ai RES
L’organismo di controllo effettua ogni necessaria
verifica della struttura del sistema di qualità
D.Lgs. n. 475/92
Dichiarazione di conformità CE
- Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel
territorio comunitario, prima di iniziare la
commercializzazione, prepara una dichiarazione
di
conformità
CE,
da
allegare
alla
documentazione tecnica del modello, con la quale
attesta che gli esemplari di DPI prodotti sono
conformi al presente decreto e appone sul DPI la
marcatura CE
- In caso di intervento di un organismo notificato
nella fase di controllo della produzione, viene
aggiunto il suo numero identificativo
D.Lgs. n. 475/92
Marcatura CE
- Qualora i DPI siano disciplinati da altre
norme relative ad aspetti diversi e che
prevedono l’apposizione della marcatura
CE, quest’ultima indica che il DPI si
presume conforme a tali norme
D.Lgs. n. 475/92
Compiti di vigilanza delle amministrazioni
dello stato
- Il controllo della conformità ai RES è
operato dal Ministero delle attività
produttive e dal Ministero
del lavoro e
della previdenza sociale
D.Lgs. n. 475/92
Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
- Questi requisiti sono stati redatti per assicurare il
livello di protezione più alto possibile: ciò significa
il miglior compromesso tra efficienza di
protezione, usabilità e confort in accordo allo stato
generale dell’arte
- I RES non includono dettagli di fabbricazione o
soluzioni tecniche, ma sono formulati in maniera
abbastanza precisa da individuare precisi obblighi
legali e permettere la redazione di norme
armonizzate
- Questa flessibilità permette al fabbricante di
scegliere il modo più adatto per soddisfare i RES,
per esempio utilizzando materiali e progettazione
in relazione al progresso tecnologico
D.Lgs. n. 475/92
Requisiti essenziali di carattere generale
applicabili a tutti i tipi di DPI
- i DPI devono assicurare una protezione
adeguata contro i rischi
- Per essere sicuro che la protezione offerta
dai DPI è adeguata ai rischi incontrati, il
fabbricante dovrà eseguire una stima dei
rischi del DPI in modo da identificare i livelli
di protezione e sulla base dell’analisi:
D.Lgs. n. 475/92
- identificare tutti i RES
- Progettare le caratteristiche dei componenti
e dei materiali dei DPI corrispondenti
La stima dei rischi del fabbricante non deve
essere confusa con quella del datore di
lavoro
Principi di progettazione
-
-
Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in
modo tale che, nelle condizioni di impiego cui
sono destinati, l’utilizzatore possa svolgere
normalmente l’attività che lo espone a rischi,
disponendo al tempo stesso di una protezione
appropriata e del miglior livello possibile
I requisiti operativi di un DPI devono essere
valutati simultaneamente sulla base del livello di:
Protezione che deve essere il più alto possibile;
massima ragionevole usabilità
Principi di progettazione
Livelli e classi di protezione
- il livello di protezione ottimale da prendere in
considerazione è quello al di là del quale le
limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI
ostacolerebbero al sua effettiva utilizzazione
durante l’esposizione al rischio o il normale
svolgimento dell’attività
Questo requisito introduce il principio del migliore
compromesso tra il più alto livello di protezione
possibile e il minore livello di limitazione possibile
Innocuità dei DPI
Assenza di rischi e altri fattori di disturbo
“autogeni”
- I DPI devono essere progettati e fabbricati in
modo da non provocare rischi e altri fattori di
disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego
Questi rischi aggiuntivi non sono quelli da cui
deve proteggere il DPI, ma sono quelli che lui
genera:
- DPI molto stretti impediscono l’evaporazione del
sudore ecc.
- Lo scivolamento di una imbracatura o di un
elmetto sono il risultato di un errato progetto del
sistema di serraggio
Innocuità dei DPI
Materiali costitutivi appropriati
- i materiali costitutivi dei DPI e i loro prodotti di
decomposizione non devono avere effetti nocivi
per l’igiene o la salute dell’utilizzatore
- I materiali costituenti i DPI (nelle normali
condizioni d’uso) non devono rilasciare sostanze
generalmente conosciute come carcinogeniche,
tossiche, mutageniche, allergeniche
- Particolare attenzione deve essere data alla
presenza di plastificanti, componenti che non
hanno reagito, metalli pesanti, impurità e
sostanze chimiche di pigmenti e tinture
Innocuità dei DPI
Stato di superficie adeguato di ogni parte di un
DPI a contatto con l’utilizzatore
- Ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore
durante l’impiego non deve avere asperità, spigoli
vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una
irritazione eccessiva o delle ferite
Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore
- i DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da
compiere, le posizioni da assumere e la
percezione sensoriale e non devono essere
all’origine di gesti che possano mettere in pericolo
l’utilizzatore o altre persone
Fattori di comfort e di efficacia
Adeguamento
dei
DPI
alla
morfologia
dell’utilizzatore
- I DPI devono essere progettati e fabbricati in
modo tale da poter essere messi il più
comodamente possibile sull’utilizzatore, nella
posizione appropriata e adeguati al periodo
necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo
conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere
e delle posizioni da assumere. A tal fine i DPI
devono rispondere il più possibile alla morfologia
dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno:
adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o
una gamma sufficiente di misure e numeri
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Fattori di comfort e di efficacia
Leggerezza e solidità di costruzione
I DPI devono essere il più possibile leggeri senza
pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro
efficacia
Il DPI può influenzare negativamente il corpo
stressando i muscoli o facendo consumare
energia con carichi dinamici
Il fabbricante deve includere informazioni
riguardanti in quali condizioni prevedibili di
impiego deve essere usato il DPI
Fattori di comfort e di efficacia
Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad
essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore
- Se i diversi modelli di DPI, di categoria o tipo,
sono immessi sul mercato da uno stesso
fabbricante per assicurare simultaneamente la
protezione di parti contigue del corpo, tali modelli
devono essere compatibili
- Per esempio l’utilizzo di una cuffia antirumore o di
uno schermo facciale sono considerati compatibili
con un elmetto quando le caratteristiche protettive
e di confort non sono pregiudicate dall’uso
simultaneo
-
-
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Fattori di comfort e di efficacia
Nota informativa del fabbricante
la nota informativa preparata e rilasciata
obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI
immessi sul mercato deve contenere, oltre al
nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo
mandatario nella Comunità, ogni informazione
utile concernente:
Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di
manutenzione, di revisione e di disinfezione
Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati
per verificare i livelli o le classi di protezione dei
DPI
Gli accessori utilizzati con i DPI e le
caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati
-
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Fattori di comfort e di efficacia
Nota informativa del fabbricante
le classi di protezione adeguate ai diversi livelli
livelli di rischio e i corrispondenti limiti di
utilizzazione
La data o il termine di scadenza dei DPI
Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto
dei DPI
Nome, indirizzo, numero di identificazione degli
organismi notificati che intervengono nella fase di
certificazione dei DPI
Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI
DPI dotati di sistema di regolazione ( i DPI non
devono spostarsi)
DPI “che avvolgono” le parti del corpo da
proteggere( DPI sufficientemente aerati o aventi
dispositivi assorbenti il sudore)
DPI degli occhi o delle vie respiratorie ( i DPI
devono limitare il meno possibile il campo visivo e
la vista dell’utilizzatore)
DPI soggetti a invecchiamento (fornire data di
scadenza o ogni dato utile che permetta di
individuare la fine della vita operativa/revisione,
numero massimo di cicli di lavaggio)
Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI
DPI suscettibili di restare impigliati durante
l’impiego (il DPI deve avere una soglia di
resistenza superata la quale la rottura di uno degli
elementi che lo costituiscono consente di
eliminare il pericolo di restare impigliato)
DPI destinati ad un impiego in atmosfere
esplosive (il DPI non deve produrre nessun arco o
scintilla di origine elettrica o elettrostatica o da
urto)
DPI destinati ad interventi rapidi o che devono
essere indossati e/o tolti rapidamente (i DPI
devono essere indossati e/o tolti il più
rapidamente possibile)
Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI
DPI d’intervento in situazioni estremamente
pericolose (terza categoria: la nota informativa
con informazioni per persone competenti,
addestrate e qualificate e con procedura per
verificare che il DPI è indossato e regolato
debitamente e pronto per l’impiego)
DPI dotati di componenti regolabili o amovibili da
parte dell’utilizzatore (DPI con componenti
regolabili e amovibili per motivi di ricambio
progettati e fabbricati in modo tale da poter
essere regolati, montati e smontati a mano)
Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI
DPI raccordabili ad un altro dispositivo
complementare esterno al DPI (elemento di
raccordo progettato e fabbricato in modo tale da
poter essere solo montato su un dispositivo
adatto
DPI con un sistema di circolazione di fluido
(debito rinnovo del fluido indipendente da
posizione, gesti, movimenti e condizioni di
impiego)
DPI con una o più indicazioni di localizzazione o
di segnalazione riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza
Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI
DPI con una o più indicazioni di localizzazione o
di segnalazione riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza (uso
preferibile di pittogrammi, ideogrammi; frasi
comprensibili in lingua dello stato utilizzatore; le
indicazioni sono riportate sulla nota informativa o
sull’imballaggio a causa delle piccole dimensioni
del DPI)
Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di
segnalazione visiva (idonei dispositivi di
segnalazione che emettano radiazione visibile)
DPI “multirischio” (DPI progettato e fabbricato per
soddisfare i requisiti essenziali specifici per
ciascuno di questi rischi)