Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, Reg. UE n. 1169/11 VERONA 24/10/2014 Paolo Patruno Politiche Europee e Informazione al Consumatore FEDERALIMENTARE Roma - Bruxelles tel. +32 2 2861224 - +39 334 2213669 email: patruno@federalimentare.it www.federalimentare.it Premesse e sviluppi (1) Nota MiSE 31.7.2014; Revisione D. Lgs. 109/92; Decreto sulle sanzioni; 1 Premesse e sviluppi (2) 2 Obiettivi • Semplificazione - raccolta normative orizzontali - specifiche tecniche in Allegato (modif. Comitologia) - bilanciamento tra Mercato Interno e diverse percezioni consumatori negli Stati membri - apertura verso strumenti alternativi d’informazione • Tutela della salute del consumatore - art. 153 CE - Libro Bianco su Nutrizione, Sovrappeso, Obesità e malattie correlate (2007) - sicurezza nutrizionale 3 Campo di applicazione Tutti i prodotti destinati al consumatore finale e a ristoranti, mense, ospedali, catering quelli somministrati da pubblici esercizi vendite a distanza prodotti pre-confezionati dai supermercati «per la vendita diretta» -> c.d. preincartati (allergeni, ?) esenzioni specifiche (es. etich. nutrizionale, All. V) 4 Legislazioni nazionali Le norme nazionali su aspetti non regolati a livello UE non devono: •ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, e soprattutto •discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi Restano da chiarire: •sistemi nazionali etichettatura nutrizionale (es. UK, traffic lights + reference intakes) •informazioni “derivate” (es. food taxes) 5 Pratiche leali di informazione (1) ARTICOLO 7 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; 6 Pratiche leali di informazione (2) d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. 2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. 3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti. 7 Responsabilità (1) ART. 8 • • • • • • • Chi è responsabile per la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti? L’OSA sotto il cui nome o ragione sociale l’alimento viene immesso sul mercato. L’importatore all’interno dell’UE (se l’operatore di cui sopra non risulti stabilito in UE). Quale indirizzo va menzionato? Quello dell’OSA responsabile (L’art. 9.1.h stabilisce l’obbligo di indicare il nome o ragione sociale e l’indirizzo. L’art. 8 riconosce un solo responsabile in via principale). Prima si definisce l’OSA responsabile (8.1) e poi si stabiliscono le informazioni di cui all’art. 9.1.h Nota MiSE 2.10.2014 e indirizzo interpretativo della Commissione europea. 8 Responsabilità(2) • Gli OSA sono responsabili per le modifiche apportate alle informazioni che accompagnano gli alimenti (es. Errori di traduzione). • Vendita a distanza: responsabilità in capo al proprietario del sito web, per quanto riguarda la resposabilità per le informazioni obbligatorie fornite precedentemente alla conclusione dell’acquisto. 9 Informazioni obbligatorie (1) • Art. 9 Elementi obbligatori a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 10 Informazioni obbligatorie (2) • Art. 9 Elementi obbligatori g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; j) le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. 11 Informazioni obbligatorie (3) 12 Denominazione alimento (1) 13 Denominazione alimento (2) 14 Denominazione alimento (3) 15 Ingredienti (1) 16 Ingredienti (2) Allergeni: obbligo di ripetizione, evidenza grafica in lista ingredienti (font diverso, grassetto, es. «latte in polvere»). Anche il colore di background e altri elementi utili a far risaltare graficamente l’allergene rilevano Se la denominazione di vendita già contiene o evoca l’allergene, non serve ripeterlo Se superfice maggiore confezione <10 cm2 (no obbligo lista ingredienti) va messa in evidenza la dicitura «contiene ‘X’ (allergene)» Oli e grassi vegetali: specificazione della loro natura (non più sufficiente « oli vegetali ») 17 Ingredienti (3) - Indicazione obbligatoria di acqua e ingredienti volatili aggiunti a carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca non processati, molluschi bivalvi non processati - se il prodotto appare come un unico pezzo, taglio o fetta, bisogna indicato «con acqua aggiunta» (>5%) accanto alla denominazione di vendita 18 Ingredienti (4) 19 Ingredienti (5) 20 Origine (1) Paese di origine o luogo di provenienza: luogo, paese o regione ove i prodotti o gli ingredienti agricoli sono interamente realizzati o ove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale 21 Origine (2) • Indicazione d’origine: facoltativa, a meno che la sua omissione possa indurre in errore il consumatore su Paese d’origine o luogo di provenienza del prodotto, anche a causa dell’informazione complessiva che lo accompagna + • Se l’origine del prodotto viene indicata, e questa non coincida con quella del suo ingrediente primario (>50%), anche questa deve venire citata (art. 25.3) 22 Origine (3) Indicazione d’origine obbligatoria per le carni (fresche, refrigerate e congelate) + suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone) - equina, di coniglio e lepre, quaglia (?) 23 Origine (4) La Commissione deve sottoporre una relazione, tre anni dopo l’entrata in vigore del Regolamento, su costi/benefici dell’estensione dell’indicazione obbligatoria d’origine a: latte e prodotti caseari (anche quando presente come ingrediente a vario titolo) carne usata come ingrediente nei prodotti trasformati prodotti non trasformati ingredienti che rappresentano più del 50% del prodotto prodotti mono-ingrediente 24 Origine delle carni Regolamento di esecuzione (UE) 1337/2013 Il Regolamento prevede un modello di indicazione d’origine ibrido, dettando una serie di condizioni per l’utilizzo delle indicazioni “allevato in Stato membro” e “macellato in Stato membro”. Consente di etichettare la carne macinata secondo lo schema “UE/Non UE”. 25 Origine, lavori in corso Si attendono: • relazione CE a Parlamento Europeo e Consiglio sull’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza delle carni utilizzate come ingrediente • proposta CE su come indicare l’origine dell’ingrediente primario (>50% del prodotto finito), quando essa non coincida con il luogo di trasformazione sostanziale dell’alimento 26 Informazione nutrizionale (1) Tabella nutrizionale obbligatoria: valore energetico -> kJ, kcal grassi totali acidi grassi saturi carboidrati, di cui zuccheri proteine E’ possibile indicare, ove del caso, che il sale è dovuto esclusivamente al sodio sale naturalmente presente nel prodotto NB: sodio equivalente (sodio x 2,5) 27 Informazione nutrizionale (2) NB: Riferimento obbligatorio ai 100g/ml, volontario alla porzione (che la CE potrà armonizzare, per alcune categorie di alimenti) Colesterolo escluso dalle indicazioni volontarie Trans-grassi vietati (entro 3 anni la CE presenterà un rapporto sulla opportunità di inserirli in tabella) 28 Informazione nutrizionale (3) Esenzioni • prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati, • prodotti monoingrediente non trasformati o solo stagionati • farine • acque • • • • • • prodotti pre-incartati forniti direttamente al consumatore in piccoli quantitativi sul posto di vendita piccole confezioni (superfice maggiore<25 cm²) aromi , spezie, erbe, dolcificanti, gelatine, enzimi… gomma da masticare bottiglie di vetro marcate in modo indelibile Integratori… 29 Informazione nutrizionale (4) • Schemi nazionali (simbolici, grafici, etc) ammessi purchè vi siano studi circa effettiva comprensione consumatori, dopo consultazione con stakeholders, siano fondati scientificamente, non siano discriminatori verso altri prodotti e non creino barriere al mercato interno unico (?) • Traffic lights ammessi (UK, insieme a Reference Intake, c.d. sistema ibrido, basato su studi sulla percezione dei consumatori) 30 Valori di Riferimento (1) Informazioni di sintesi, rispetto alla tabella nutrizionale, esprimono il contributo di una porzione dell’alimento rispetto al fabbisogno medio giornaliero raccomandato di un adulto Non (ancora) ammessi per sottogruppi di popolazione (es. bambini) Dubbi interpretativi (riferimento non è fabbisogno, quindi?) 31 Valori di Riferimento (2) Es. ogni porzione contiene: Importo totale Calories Sugars Fat Saturates Salt 139 6.0g 3.6g 1.0g 0.2g 7% 7% 5% 5% 3% Apporto percentuale rispetto al fabbisogno medio giornaliero 32 Valori di Riferimento (3) • I Valori di Riferimento dovrebbero venire indicati per 100 g/ml - Kcal, FOP - e per porzione d’uso, per favorire la comprensione dei consumatori. Tuttavia, • l’informazione completa sui VR di energia+grassi+grassi saturi+sale può venire espressa anche solo per porzione, per sensibilizzare i consumatori su nutrienti critici per la salute (art. 33) • Porzione d’uso non è necessariamente una confezione interna separata da ulteriore imballo, può venire identificata con simboli o pittogrammi che ne facilitino la comprensione al consumatore 33 Leggibilità • Altezza minima caratteri informazioni obbligatorie etichetta = 1,2mm (‘x’ minuscola) - Piccole confezioni (superficie più ampia <80 cm²) = 0,9 mm (‘x’ minuscola) -- Confezioni micro (superficie più ampia <25 cm²)= esenzione tabella nutrizionale obbligatoria • Requisiti ulteriori di leggibilità - quali tipo e spessore del carattere, spaziatura tra parole, lettere e righe, proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, contrasto con lo sfondo – saranno definiti dalla CE 34 in Leggibilità Promemoria, iscrizioni metrologiche • Quantità nominale, in g o ml <50 50-200 200 -1000 >1000 Altezza minima, in mm 2 3 4 6 + Il valore numerico deve venire seguito dal simbolo o dal nome dell'unità di misura + Iscrizioni indelebili, ben visibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita + È vietato accompagnare l'iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni comportanti imprecisione o ambiguità come "circa" o altri termini analoghi. DPR 391/80, art. 14 35 Varie (1) • Data di scadenza, « da consumarsi entro … » su ogni porzione individuale preconfezionata • Denominazione di vendita: «Scongelato» → se l’alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, a meno che ciò non abbia rilevanza in termini di sicurezza e qualità del prodotto • Ingrediente sostitutivo di un ingrediente normalmente utilizzato o naturalmente presente nel prodotto va indicato accanto alla denominazione di vendita (x ≥ 75% rispetto ai caratteri del nome del prodotto) 36 Varie (2) • Carne, preparazioni di carne e prodotti della pesca che hanno l’apparenza di fetta, filetto, o porzione devono sempre indicare l’acqua aggiunta (se >5%, a fianco della denominazione di vendita) • Eccezioni : mortadella, hot dog, salsicce, …. • La valutazione dovrebbe essere fatta dalle autorità “caso per caso” (Q&A della CE) • Carne, preparazioni di carne, prodotti della pesca che appaiono come fetta, filetto, o porzione ottenuti da un unico pezzo, ma sono composti da diversi pezzi uniti tra loro → dicitura «combinazione di più pezzi» 37 Varie (3) • Data di surgelazione → obbligatoria per le carni e preparazioni di carni + prodotti ittici non processati • Peso netto: i surgelati devono riportare il peso al netto della glassatura • Aromi: nella lista degli ingredienti → “aromi” o con una delle altre denominazioni previste all’art. 3 del reg. CE 1334/08 → parola “naturale”: soggetta alle regole e alle condizioni (aroma naturale di ‘x’, aroma naturale di ‘x’ con altri aromi naturali, aroma naturale) 38 Varie (4) • TFA’s: entro 3 anni: possibile inserimento degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale obbligatoria. Per ora è vietata l’indicazione dei TFA’s, anche su base volontaria • Simboli: la Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle scritte obbligatorie + ricorso a metodi e strumenti alternativi alle etichette 39 Tempi Data a partire dalla quale si applicano le nuove norme, fatto salvo l’obbligo di tabella nutrizionale Entrata in vigore del nuovo regolamento 13.12.11 13.12.11 Termine ultimo per l’uso di etichette non interamente conformi al regolamento. Obbligo di indicazione nutrizionela conforme al Regolamento 2012 2012 Facoltà di applicare le nuove regole 2013 2013 13.12.14 13.12.14 2015 2015 13.12.16 13.12.16 Se la tabella nutrizionale e’ gia’ presente in etichetta, va adeguata alle nuove disposizioni 40 Misure di attuazione • Nei prossimi anni, la Commissione: dovrà pubblicare una valutazione d’impatto sull’eventuale indicazione di origine per ulteriori prodotti dovrà definire ulteriori criteri per la leggibilità potrà definire le tolleranze sulle indicazioni nutrizionali dovrà pubblicare una relazione su eventuali forme ulteriori di espressione nutrizionale se del caso, definire regole sulle porzioni per categorie specifiche di prodotti 41
© Copyright 2024 Paperzz