n° 12 del 15 gennaio

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15 gennaio 2014
Cessazione dal servizio
personale scuola anno 2014
Emanata la circolare per le domande di pensione
termine fissato al 7 febbraio 2014
Il MIUR con il decreto n. 1058 del 23 dicembre 2013 ha fornito
indicazioni operative per le disposizioni in materia di
cessazione dal servizio per il personale della scuola con
decorrenza 2014.
La scadenza tassativa per la presentazione delle domande di
cessazione e di mantenimento in servizio è venerdì 7 febbraio
2014 (compreso).
La modalità di presentazione delle domande di pensione
prevede due fasi distinte:
1. La domanda di cessazione dal servizio, immediata ed
entro il 7 febbraio;
2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico
esclusivamente online, secondaria e da presentare
indicativamente entro il mese di maggio.
È importante che nella domanda di cessazione tutti i
lavoratori dichiarino la volontà di cessare comunque o di
permanere in servizio nel caso in cui non si è maturato il diritto
a pensione. L’accertamento del diritto è di competenza degli
uffici territoriali o delle istituzioni scolastiche.
Riportiamo di seguito i requisiti di accesso al pensionamento
previgenti alla legge 214/2011 e quelli seguenti la riforma:
segue a pag.2
In questo numero:
Cessazione dal servizio
personale della scuola
anno 2014
pag. 1-2
Legge di Stabilità anno
2014
Pag.2-3
Protocollo regionale
Inail-Patronati del Cepa
pag.3-4
La scadenza per presentazione domande di cessazione e
di mantenimento in servizio è venerdì 7 febbraio 2014
Requisiti per il diritto al pensionamento
maturati al 31 dicembre 2011(requisiti ante
Fornero)
o
o
o
VECCHIAIA
o 65 anni di età anagrafica –
requisito per uomini e donne
o 61 anni di età anagrafica –
requisito di vecchiaia facoltativo
esclusivamente per le donne
ANZIANITÀ
o 40 anni di contribuzione –
requisito della massima anzianità
contributiva
QUOTA
o 60 anni di età e 36 anni di
contribuzione – quota 96
o 61 anni di età e 35 anni di
contribuzione – quota 96
Requisiti per il diritto al pensionamento legge
214 del 22 dicembre 2011 (riforma Fornero)
o VECCHIAIA per uomini e donne con
almeno 20 anni di contributi
o 66 anni e 3 mesi entro il 31
dicembre 2014
o ANTICIPATA
o Per le donne 41 anni e 6 mesi di
anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2014
o Per gli uomini 42 anni e 6 mesi di
anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2014
Per le sole donne resta in vigore fino al 31
dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1
comma 9 della legge 243/2004, che
consente l’accesso alla pensione con 57
anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 di
anzianità contributiva. Il pensionamento è
consentito dal 1° settembre 2014 a
condizione che il requisito di età e
contribuzione sia stato maturato entro il 31
dicembre 2013 e che venga esercitata
l’opzione per il calcolo con il sistema
contributivo.
Penalizzazioni
l’accesso alla pensione anticipata prima
dei 62 anni di età è gravato dalla
penalizzazione sul calcolo della pensione,
salvo nel caso in cui la contribuzione derivi
da prestazione effettiva di lavoro
includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per
l’assolvimento del servizio militare, per
infortunio, per malattia, periodi per i
congedi parentali di maternità e paternità,
donazioni di sangue e cassa integrazione
guadagni ordinaria, i permessi retribuiti
art.33 legge 104/92 (novità introdotta dalla
LDS 2014). Resta il dubbio sul congedo
biennale retribuito. Così come, sui permessi
per lutto, scioperi, il congedo parentale al
di fuori del rapporto di lavoro anche se
riscattato. Si confermano invece le
penalizzazioni su congedo per motivi di
famiglia, maggiorazioni per invalidi civili,
contribuzione volontaria, disoccupazione,
riscatto di laurea.
(Articolo a cura di Silvia Simonetti-Inca Bergamo)
Legge di Stabilità
anno 2014
Legge 27 dicembre 2013 n°147
Pubblicata in G.U. (302 del 27.12.2013) la legge
di stabilità per l’anno 2014, composta da un solo
articolo con ben 749 commi.
A seguire una prima nota riguardante i
lavoratori salvaguardati. Sul prossimo numero
l’indicizzazione delle pensioni e altri aspetti che
intersecano la nostra attività di tutela.
Il comma 191, con effetto sulle pensioni dal
1.1.2014, incrementa di 6.000 unità il
contingente già previsto dalla lettera b)
dell’art.1, comma 231 della legge 228/2012
attuata con Dm 22 aprile 2013.
Si tratta degli autorizzati ai VV entro il 4
dicembre 2011, con almeno un contributo
accreditato o accreditabile al 6 dicembre
2011, anche se hanno lavorato (non a
tempo indeterminato) dopo il 4 dicembre
2011, con un reddito annuo massimo di
7.500 €. La pensione deve avere
decorrenza entro il 6 gennaio 2015.
Segue a pag. 3
2
INCA INFormazione – N.12
I commi da 194 a 198 tutelano altri 17.000
lavoratori. Le modalità operative per
l’attuazione delle disposizioni sono rinviate
ad un decreto interministeriale che
dovrebbe essere emanato nei primi giorni di
marzo 2014 (previsione di inoltro di istanza
alle DTL.)
La decorrenza della pensione deve essere
compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 6
gennaio 2015.
Per questi lavoratori non sono previsti limiti di
reddito annuale derivante da attività
lavorativa (comunque non da lavoro a
tempo indeterminato).
I lavoratori interessati sono:
o
o
o
o
o
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Autorizzati alla prosecuzione volontaria
prima del 4 dicembre 2011, con un
contributo volontario accreditato o
accreditabile alla data del 6 dicembre
2011, anche se hanno svolto
successivamente alla data del 4
dicembre qualsiasi attività lavorativa
purché non a tempo indeterminato;
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è
risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione
di accordi individuali anche ai sensi degli
articoli 410, 411 e 412 ter del codice di
procedura civile o in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo,
anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno
svolto qualsiasi attività lavorativa purché
non a tempo indeterminato;
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è
risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il
31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali anche ai sensi degli articoli
410, 411 e 412 ter del codice di
procedura civile o in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo,
anche se dopo la cessazione hanno
svolto qualsiasi attività lavorativa purché
non a tempo indeterminato;
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia
risolto per risoluzione unilaterale nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e
il 31 dicembre 2011, anche se
successivamente alla cessazione hanno
svolto qualsiasi attività lavorativa purché
non a tempo indeterminato;
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria
alla data del 4 dicembre 2011 e
autorizzati alla prosecuzione volontaria
successivamente alla predetta data che
perfezionino il diritto a pensione con i
contributi volontari entro sei mesi dalla
fine del periodo di fruizione della
mobilità. In deroga alla normativa
vigente (articolo 6 del comma 1, del
decreto legislativo n. 184 del 1997) i
versamenti volontari potranno riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi
precedenti la domanda di
autorizzazione;
o
Autorizzati alla prosecuzione volontaria
prima del 4 dicembre 2011 anche se non
hanno alcun contributo volontario
versato o accreditabile alla data del 6
dicembre 2011, a condizione che
abbiano almeno un contributo
accreditato derivante da effettiva
attività lavorativa nel periodo compreso
tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre
2013 e che alla data del 30 novembre
2013 non svolgano attività lavorativa a
tempo indeterminato.
Sempre in materia di salvaguardati INPS ha
pubblicato sul proprio sito la situazione ad
oggi delle certificazioni rilasciate e delle
pensioni liquidate. Il link è il seguente:
http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/riformapensioni/Documents/Riepilogo_salvaguardie_dicemb
re_2013.pdf
Protocollo regionale
Inail e Patronati
Sottoscritto il 16 Dicembre 2013 il
Protocollo Regionale con l’INAIL
Si tratta in sostanza di una replica del
Protocollo nazionale firmato il 24 Luglio 2012.
INAIL Lombardia nel formulare il nuovo
protocollo si è strettamente attenuta a tale
documento senza valorizzare alcune nostre
proposte formulate con l’intenzione di dare
un evoluzione al documento nazionale.
L’Istituto non se l’è sentita di allargare la
possibilità di accesso alla documentazione
interna riferita all’istruttoria delle pratiche,
limitando tale possibilità alle disposizioni
recate dalla legge 241/90 e dal D.Lgs
196/03, né di limitare al minimo la possibilità
di rifiutare le richieste di collegiali formulate
con richiesta danno sproporzionata
Il confronto è da reputarsi comunque
positivo poiché animato da un dibattito
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.12
che ha fatto emergere, pur nella distinzione
dei ruoli, la volontà di lavorare in sinergia
per massimizzare le forme di tutela e
sostegno alla platea dei lavoratori e
lavoratrici infortunati e tecnopatici della
nostra regione.
I punti dell’accordo più significativi sono i
seguenti:
P.to 1: Incontri a livello regionale e locale: E’
previsto lo svolgimento di incontri con
cadenza semestrale sotto forma di tavolo
tecnico e con cadenza annuale sotto
forma d’incontro istituzionale di verifica di
corretta applicazione del protocollo.
Il tavolo tecnico tratterà questioni di
carattere amministrativo, medico-legale e
informatico, in tale circostanza è prevista la
partecipazione di un rappresentante e un
medico per ciascun patronato.
Invitiamo tutte le strutture a segnalarci casi
o argomenti da proporre, discutere e
sviluppare al primo Tavolo Tecnico fissato
per il 19 Febbraio 2014.
P.to 3: Acceso alla documentazione e ai
servizi: In questo punto si ribadiscono i
contenuti del protocollo nazionale, con le
relative criticità. L’accesso agli atti,
secondo INAIL, è consentito nei limiti delle
disposizioni previste dalla legge 241/90 e dal
D.lgs 196/03.
Per quanto attiene l’accesso alle sedi,
l’INAIL si impegna a garantire agli operatori
di Patronato canali di comunicazione e
accesso preferenziali.
E’ opportuno conoscere eventuali
comportamenti presenti sul territorio difformi
a tale statuizione.
P.to 4: Opposizioni e collegiali: La Collegiale
nell’accordo è definita come “strumento
utile per il confronto e l’approfondimento
dei quadri diagnostici e valutativi fra le
parti” e quale momento di composizione
informale del contenzioso.
P.to 5: Precontenzioso Giudiziario: Questa
opzione, non prevista nel protocollo
nazionale, è stata inserita con lo scopo di
offrire ai Patronati un ulteriore possibilità di
confronto prima di attivare l’azione
giudiziaria.
La richiesta di Precontenzioso dovrà esser
supportata da nuovi elementi rispetto a
quelli forniti in occasione della collegiale.
L’INAIL avrà 30 gg. di tempo per analizzare il
caso, trascorsi i quali senza risposta lo stesso
si riterrà rigettato.
P.to 6: Formazione e Informazione: Il
protocollo contempla la possibilità di
promuovere, in condizioni di reciprocità,
percorso formativi rivolti al rispettivo
personale sulle tematiche istituzionali per i
profili normativi e per quelli procedurali.
P.to 8: Attuazione e verifica dell’intesa: La
verifica dell’intesa si attuerà in occasione
dell’incontro istituzionale annuale, già
previsto al p.to 1.
Per tutto quanto non espressamente
previsto nel Protocollo, si fa riferimento a
quello siglato a livello nazionale il 24 Luglio
2012.
Altre osservazioni: L'art.9 del protocollo
nazionale prevede la possibilità, in accordo
tra le parti, di individuare ogni anno materie
di lavoro congiunto comune per migliorare
l'efficacia dell'azione di tutela.
Per il primo anno la nostra proposta
riguarda un approfondimento sulle malattie
asbesto correlate (gestione casi registro
mesoteliomi, casi di asbesto correlato non
tabellati, caso Broni ex dipendenti,
sorveglianza ex esposti e Olivetti Cremona)
di comune intesa si svilupperà tale proposta
in occasione del primo tavolo tecnico
fissato il 19 Febbraio 2014.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 035-3594120
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Enzo.mologni@cgil.lombardia.it
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INCA INFormazione – N.12