Testo organico delle tipologie contrattuali 64

64
11 marzo 2015
Testo organico delle
tipologie contrattuali
Schema di Decreto Legislativo
Continuando nella nostra rassegna dei decreti delegati,
emessi in attuazione della legge delega 183/2014 (Jobs Act)
diamo conto dell’altro decreto presentato dal Consiglio dei
Ministri il 20 febbraio scorso (sul numero 63 della NL abbiamo
pubblicato un nota sul decreto relativo alla ” tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro”.)
Si tratta di un testo organico delle tipologie contrattuali e
della revisione della disciplina delle mansioni.
Il decreto riscrive i seguenti contratti di lavoro subordinato

Contratto di lavoro dipendente che può essere
o A tempo indeterminato (forma comune di rapporto di
lavoro)
o
A termine (non superiore a 36 mesi, confermate le norme
introdotte recentemente dalla legge 78/2014)

o Part-Time (sia a termine che indeterminato)
Contratto di lavoro Intermittente (sia a termine che
indeterminato)
Per lo svolgimento di lavoro discontinuo o
intermittente
o o con soggetti con più di 55 anni o meno di 24 anni
di età
Somministrazione di lavoro
o Da un’Agenzia nei confronti di un utilizzatore
(azienda), sia a termine che indeterminato
o

Segue a pag.2
In questo numero:
Tipologie contrattuali:
schema di decreto
legislativo
pag.1-2
Lavoro di notte e
sovramortalità
pag.2-3
Notizie in breve
pag.3
Jobs Act: pubblicato in G.U. n°54 del 6 marzo, il D.Lgs.
n°22 del 4 marzo 2015 su NASpI, DIS-COLL e ASDI

Apprendistato (è un contratto a tempo
indeterminato con possibilità di
recedere al termine della formazione).
Tre le tipologie previste
o Per la qualifica, il diploma e la
specializzazione professionale
o Professionalizzante
o Di alta formazione e ricerca
Viene ridefinito anche il lavoro accessorio:

Prestazioni di natura subordinata o
autonoma che non danno luogo a
compensi superiori a 7 mila € (prima
erano 5 mila) nel corso di un anno civile.
Il limite è di 2 mila euro nei confronti di
singole imprese o professionisti
Vengono eliminati i Contratti di
collaborazione di lavoro esclusivamente
personali, ripetitivi, i cui tempi e luogo di
lavoro siano organizzati dal Committente.
Dal 1 gennaio 2016 a queste collaborazioni
si applica la disciplina del lavoro
dipendente subordinato.
I contratti di collaborazione anche a
progetto restano vigenti solo per le
collaborazioni:




Previste da accordi collettivi;
Per lo svolgimento di professioni
intelletuali con iscrizione agli albi
professionali;
Per la partecipazione agli organi di
amministrazione e controllo delle
società e rese dai partecipanti a collegi
e commissioni;
Rese in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche
Infine viene eliminato il lavoro ripartito ( job
sharing), disciplinato dalla riforma Biagi (
due persone di dividono consensualmente
lo stesso posto di lavoro).
Lavoro di notte e
sovramortalità
Nuovo studio statunitense
Dalla newsletter medico-legale di INCA
nazionale riportiamo uno stralcio del
numero dedicato al lavoro notturno e alla
conseguente sovramortalità.
Il 19% dei lavoratori dell’Unione europea
svolge un lavoro che comprende almeno 2
ore nella fascia oraria dalle 22 alle 5 del
mattino.
Il lavoro notturno si concentra
maggiormente nei servizi e nel settore
pubblico dove opera circa i 2/3 dei
lavoratori soggetti a turni notturni.
Nell’ultimo decennio la percentuale di
lavoratori notturni ha visto un marcato
aumento soprattutto per quanto concerne
la popolazione lavoratrice femminile.
Il lavoro notturno determina una vasta
tipologia di rischi da quello infortunistico ad
effetti sulla salute fisica.
Il lavoro notturno si associa sovente con una
diminuzione della durata del sonno il che
porta ad un deficit cronico.
Nei lavoratori notturni questa
desincronizzazione fra i ritmi biologici e quelli
imposti dall’orario di lavoro è assai
significativa. Le conseguenze dei disturbi del
sonno rappresentano un fattore
moltiplicativo del rischio infortunistico.
Questo rischio diviene molto importante in
relazione soprattutto al tragitto di ritorno a
casa e siamo dunque nella casistica degli
infortuni in itinere.
Vediamo quali sono i maggiori rischi:
Rischio cancerogeno: il lavoro di notte è
stato inserito nel gruppo dei “cancerogeni
probabili per l’uomo” dallo IARC.
segue a pag.3
2
INCA INFormazione – N.64
Rischio per la gravidanza: numerosi studi
dimostrano come il lavoro a turni e/o di
notte aumenta il rischio di aborti spontanei,
di parti pre-termine e di ritardi dello sviluppo
intrauterino.
Malattie cardiovascolari: siamo in presenza
di un aumento moderato del rischio per
patologie cardiovascolari dall’ipertensione
arteriosa ma anche all’aumento dei livelli di
colesterolo e trigliceridi.
Disturbi digestivi: i disturbi digestivi possono
essere spiegati con la deregolazione dei
ritmi circadiani dell’appetito ma anche
delle secrezioni digestive. Gli studi mettono
in evidenza un legame con la comparsa di
disturbi a livello gastrico.
Disturbi neuropsichici: una riduzione delle
performances cognitive (memoria,
linguaggio) come pure un aumento della
depressione e dell’ansia sono messi in
evidenza nei lavoratori che lavorano a turni
e/o di notte. Il lavoro di notte è all’origine di
un sovraffaticamento che può provocare a
lungo termine una usura prematura
dell’organismo ed un peggioramento
precoce dello stato di salute. Ricordiamo
che il lavoro notturno rientra nelle attività
definite dalle legge usuranti.
Uno studio pubblicato di recente sull’
l'American, Journal of Preventive Medicine
mette ancora una volta in luce i rischi legati
al lavoro di notte.
I dati dello studio, eseguito su un campione
significativo di infermieri, dimostrano che
soprattutto le donne che hanno svolto turni
di notte per oltre 5 anni presentano una
sovramortalità superiore dell’11% rispetto
alle lavoratrici che hanno lavorato solo
durante il giorno.
Questa sovramortalità è legata ad una
maggiore frequenza di malattie
cardiovascolari e di neoplasie.
Notizie in breve
Nota MIUR n. 6748 del 27 febbraio
2015-Legge 10 ottobre 2014, n. 147
Sesta salvaguardia: In congedo
straordinario art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151
del 2001 e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi di cui all’art. 33, comma 3,
legge n. 104/92, nel corso dell’anno 2011.
Il termine del 2 marzo 2015 per la
presentazione delle domande di cessazione
del personale del comparto Scuola che
fosse rientrato nella Sesta salvaguardia, non
è perentorio. Sarà possibile produrre e
accettare le domande di cessazione
presentate anche oltre il termine del 2
marzo, stante la complessità delle
operazioni di verifica dei requisiti e di
monitoraggio degli aventi diritto alla
salvaguardia , attività che la legge pone in
capo all’INPS .
Agricoli Aliquote contributive
anno 2015
L’Inps, con la circolare n. 46 del 26 febbraio
2015, comunica, per l’anno 2015, le
aliquote contributive dovute al FPLD dai
datori di lavoro agricolo, che impiegano
operai a tempo indeterminato e a tempo
determinato ed assimilati, fissate nella
misura complessiva del 28,30%, di
cui 8,84% a carico del lavoratore.
In G.U. il Decreto sulla NASpI
nella G.U. n°54 del 6 marzo sono stati
pubblicati i primi due decreti attuativi del
Jobs Act.
Il D.Lgs. n° 22, 4 marzo 2015, riguarda la
NASpI, DIS-COLL e ASDI (scarica il testo),
mentre i D.Lgs. n°23, 4 marzo 2015, riguarda
le Disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti (scarica il testo).
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
Enzo.mologni@cgil.lombardia.it
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INCA INFormazione – N.64