64 11 marzo 2015 Testo organico delle tipologie contrattuali Schema di Decreto Legislativo Continuando nella nostra rassegna dei decreti delegati, emessi in attuazione della legge delega 183/2014 (Jobs Act) diamo conto dell’altro decreto presentato dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio scorso (sul numero 63 della NL abbiamo pubblicato un nota sul decreto relativo alla ” tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro”.) Si tratta di un testo organico delle tipologie contrattuali e della revisione della disciplina delle mansioni. Il decreto riscrive i seguenti contratti di lavoro subordinato Contratto di lavoro dipendente che può essere o A tempo indeterminato (forma comune di rapporto di lavoro) o A termine (non superiore a 36 mesi, confermate le norme introdotte recentemente dalla legge 78/2014) o Part-Time (sia a termine che indeterminato) Contratto di lavoro Intermittente (sia a termine che indeterminato) Per lo svolgimento di lavoro discontinuo o intermittente o o con soggetti con più di 55 anni o meno di 24 anni di età Somministrazione di lavoro o Da un’Agenzia nei confronti di un utilizzatore (azienda), sia a termine che indeterminato o Segue a pag.2 In questo numero: Tipologie contrattuali: schema di decreto legislativo pag.1-2 Lavoro di notte e sovramortalità pag.2-3 Notizie in breve pag.3 Jobs Act: pubblicato in G.U. n°54 del 6 marzo, il D.Lgs. n°22 del 4 marzo 2015 su NASpI, DIS-COLL e ASDI Apprendistato (è un contratto a tempo indeterminato con possibilità di recedere al termine della formazione). Tre le tipologie previste o Per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale o Professionalizzante o Di alta formazione e ricerca Viene ridefinito anche il lavoro accessorio: Prestazioni di natura subordinata o autonoma che non danno luogo a compensi superiori a 7 mila € (prima erano 5 mila) nel corso di un anno civile. Il limite è di 2 mila euro nei confronti di singole imprese o professionisti Vengono eliminati i Contratti di collaborazione di lavoro esclusivamente personali, ripetitivi, i cui tempi e luogo di lavoro siano organizzati dal Committente. Dal 1 gennaio 2016 a queste collaborazioni si applica la disciplina del lavoro dipendente subordinato. I contratti di collaborazione anche a progetto restano vigenti solo per le collaborazioni: Previste da accordi collettivi; Per lo svolgimento di professioni intelletuali con iscrizione agli albi professionali; Per la partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società e rese dai partecipanti a collegi e commissioni; Rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche Infine viene eliminato il lavoro ripartito ( job sharing), disciplinato dalla riforma Biagi ( due persone di dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro). Lavoro di notte e sovramortalità Nuovo studio statunitense Dalla newsletter medico-legale di INCA nazionale riportiamo uno stralcio del numero dedicato al lavoro notturno e alla conseguente sovramortalità. Il 19% dei lavoratori dell’Unione europea svolge un lavoro che comprende almeno 2 ore nella fascia oraria dalle 22 alle 5 del mattino. Il lavoro notturno si concentra maggiormente nei servizi e nel settore pubblico dove opera circa i 2/3 dei lavoratori soggetti a turni notturni. Nell’ultimo decennio la percentuale di lavoratori notturni ha visto un marcato aumento soprattutto per quanto concerne la popolazione lavoratrice femminile. Il lavoro notturno determina una vasta tipologia di rischi da quello infortunistico ad effetti sulla salute fisica. Il lavoro notturno si associa sovente con una diminuzione della durata del sonno il che porta ad un deficit cronico. Nei lavoratori notturni questa desincronizzazione fra i ritmi biologici e quelli imposti dall’orario di lavoro è assai significativa. Le conseguenze dei disturbi del sonno rappresentano un fattore moltiplicativo del rischio infortunistico. Questo rischio diviene molto importante in relazione soprattutto al tragitto di ritorno a casa e siamo dunque nella casistica degli infortuni in itinere. Vediamo quali sono i maggiori rischi: Rischio cancerogeno: il lavoro di notte è stato inserito nel gruppo dei “cancerogeni probabili per l’uomo” dallo IARC. segue a pag.3 2 INCA INFormazione – N.64 Rischio per la gravidanza: numerosi studi dimostrano come il lavoro a turni e/o di notte aumenta il rischio di aborti spontanei, di parti pre-termine e di ritardi dello sviluppo intrauterino. Malattie cardiovascolari: siamo in presenza di un aumento moderato del rischio per patologie cardiovascolari dall’ipertensione arteriosa ma anche all’aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi. Disturbi digestivi: i disturbi digestivi possono essere spiegati con la deregolazione dei ritmi circadiani dell’appetito ma anche delle secrezioni digestive. Gli studi mettono in evidenza un legame con la comparsa di disturbi a livello gastrico. Disturbi neuropsichici: una riduzione delle performances cognitive (memoria, linguaggio) come pure un aumento della depressione e dell’ansia sono messi in evidenza nei lavoratori che lavorano a turni e/o di notte. Il lavoro di notte è all’origine di un sovraffaticamento che può provocare a lungo termine una usura prematura dell’organismo ed un peggioramento precoce dello stato di salute. Ricordiamo che il lavoro notturno rientra nelle attività definite dalle legge usuranti. Uno studio pubblicato di recente sull’ l'American, Journal of Preventive Medicine mette ancora una volta in luce i rischi legati al lavoro di notte. I dati dello studio, eseguito su un campione significativo di infermieri, dimostrano che soprattutto le donne che hanno svolto turni di notte per oltre 5 anni presentano una sovramortalità superiore dell’11% rispetto alle lavoratrici che hanno lavorato solo durante il giorno. Questa sovramortalità è legata ad una maggiore frequenza di malattie cardiovascolari e di neoplasie. Notizie in breve Nota MIUR n. 6748 del 27 febbraio 2015-Legge 10 ottobre 2014, n. 147 Sesta salvaguardia: In congedo straordinario art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge n. 104/92, nel corso dell’anno 2011. Il termine del 2 marzo 2015 per la presentazione delle domande di cessazione del personale del comparto Scuola che fosse rientrato nella Sesta salvaguardia, non è perentorio. Sarà possibile produrre e accettare le domande di cessazione presentate anche oltre il termine del 2 marzo, stante la complessità delle operazioni di verifica dei requisiti e di monitoraggio degli aventi diritto alla salvaguardia , attività che la legge pone in capo all’INPS . Agricoli Aliquote contributive anno 2015 L’Inps, con la circolare n. 46 del 26 febbraio 2015, comunica, per l’anno 2015, le aliquote contributive dovute al FPLD dai datori di lavoro agricolo, che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati, fissate nella misura complessiva del 28,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore. In G.U. il Decreto sulla NASpI nella G.U. n°54 del 6 marzo sono stati pubblicati i primi due decreti attuativi del Jobs Act. Il D.Lgs. n° 22, 4 marzo 2015, riguarda la NASpI, DIS-COLL e ASDI (scarica il testo), mentre i D.Lgs. n°23, 4 marzo 2015, riguarda le Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (scarica il testo). Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Enzo.mologni@cgil.lombardia.it È vietata la riproduzione e la diffusione. 3 INCA INFormazione – N.64
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