AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI Prot. 21761 Ord. n. 173 ALBINO, 01/10/2014 Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi dell’ art. 29 del vigente codice della strada IL RESPONSABILE DELL’AREA IV – POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI Premesso che: principalmente nella stagione autunnale - ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclopedonali, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitando l’uso ai pedoni ed ostacolando la visibilità agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica e talvolta in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, foglie, tronchi, rami ed alberature finiscono per ingombrare la carreggiata; - presso curve ed incroci stradali le siepi e le piante non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale; - viene spesso impedita la pulizia stradale da parte del servizio pubblico nonché ostruiti i tombini fognari e di scolo delle acque piovane specialmente nel periodo di caduta delle foglie, - L’art. 29 del vigente Codice della Strada prevede che:” i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità a distanza e dalla angolazione necessaria; - dato che il codice della strada stabilisce che per confine stradale si intende: il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistente o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea; - Considerato che l’incuria delle siepi e delle piante poste sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore biciclette o a piedi; -ritenuto di dover assumente i necessari provvedimenti intesi a impedire pericolo e danno alle persone in applicazione delle disposizioni di Legge in vigore; -Visti gli artt. 29 e 7 del D.Lgsvo nr. 285/92; -Visto il D.Lsgvo 18.8.2000 nr. 267 e successive modifiche; -Richiamato l’art. 60 del regolamento edilizio comunale ORDINA 1) Ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell’intero territorio comunale, la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti che si protendono oltre il confine stradale che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità nonché rispettare le distanze previste dal codice della strada per la loro messa a dimora. Inoltre presso curve o incroci le siepi ramaglie e le piante non possono elevarsi oltre 1 metro dal piano stradale. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali , foglie e ramaglie di qualsiasi genere cadano sul P .zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino Tel. 035759922 Fax 035759946 E mail polizialocale@albino.it PEC: protocollo.albino@cert.saga.it P. iva 00224380162 piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi causa i proprietari o fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, 2) i proprietari e /o conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e vicinali di uso pubblico sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, o sulle piste ciclopedonali, nonché alla loro pulizia i lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi una invasione di proprietà pubblica. 3) Ai proprietari o conduttori degli immobili dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e dei tombini dell’ acqua piovana se intasati, rimuovendo ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, fogliame o detriti che ostacolino il regolare deflusso delle acque ripristinando ogni irregolarità: AVVERTE - Che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante o parte di esse e delle siepi, nonché alla pulizia di foglie e ramaglie di qualsiasi genere, i lavori verranno eseguiti dall’ Amministrazione Comunale ,previa notifica dell’avvio del procedimento, con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e /o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. - Che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 29 del decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e consistente nel pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. oltre alle spese di procedimento e necessarie a far effettuare da parte del Comune la potatura delle siepi , degli alberi nonchè la pulizia di foglie e ramaglie di qualsiasi genere in questione, La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante l’affissione all’albo comunale . La presente ordinanza annulla ogni precedente provvedimento in merito. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione della presente ordinanza. Il Corpo della Polizia Locale curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni, unitamente alle altre Forze di Polizia. IL RESPONSABILE DELL’AREA IV POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI f.to (Angelo Marenzi ) P:\Nilla\Ordinanze\2014\permanenti\Ordinanzataglio siepi .docx P .zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino Tel. 035759922 Fax 035759946 E mail polizialocale@albino.it PEC: protocollo.albino@cert.saga.it P. iva 00224380162
© Copyright 2024 Paperzz