ALBINO, 01/10/2014 Prot. 21761 Ord. n. 173

AREA 4 POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI
Prot. 21761
Ord. n. 173
ALBINO, 01/10/2014
Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi dell’ art. 29 del vigente
codice della strada
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV – POLIZIA LOCALE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Premesso che:
principalmente nella stagione autunnale - ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di
piante e/o siepi che protendono rami e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclopedonali,
invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitando l’uso ai pedoni ed ostacolando la visibilità agli
utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica e talvolta in occasione di eventi atmosferici di
particolare intensità, foglie, tronchi, rami ed alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;
- presso curve ed incroci stradali le siepi e le piante non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale;
- viene spesso impedita la pulizia stradale da parte del servizio pubblico nonché ostruiti i tombini fognari e di
scolo delle acque piovane specialmente nel periodo di caduta delle foglie,
- L’art. 29 del vigente Codice della Strada prevede che:” i proprietari confinanti hanno l’obbligo di
mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si
protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità a distanza e dalla angolazione necessaria;
- dato che il codice della strada stabilisce che per confine stradale si intende: il limite della proprietà stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. In mancanza il
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistente o dal piede della
scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
- Considerato che l’incuria delle siepi e delle piante poste sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico,
marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico può costituire pericolo per
l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore biciclette o a piedi;
-ritenuto di dover assumente i necessari provvedimenti intesi a impedire pericolo e danno alle persone in
applicazione delle disposizioni di Legge in vigore;
-Visti gli artt. 29 e 7 del D.Lgsvo nr. 285/92;
-Visto il D.Lsgvo 18.8.2000 nr. 267 e successive modifiche;
-Richiamato l’art. 60 del regolamento edilizio comunale
ORDINA
1) Ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso
pubblico dell’intero territorio comunale, la potatura delle siepi ed il taglio dei rami ed arbusti che si
protendono oltre il confine stradale che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la
leggibilità nonché rispettare le distanze previste dal codice della strada per la loro messa a dimora.
Inoltre presso curve o incroci le siepi ramaglie e le piante non possono elevarsi oltre 1 metro dal piano
stradale. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali , foglie e ramaglie di qualsiasi genere cadano sul
P .zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759922 Fax 035759946
E mail polizialocale@albino.it
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162
piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi causa i proprietari o fittavoli sono tenuti a rimuoverli
nel più breve tempo possibile,
2) i proprietari e /o conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e vicinali
di uso pubblico sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde
sulla sede stradale o sui marciapiedi, o sulle piste ciclopedonali, nonché alla loro pulizia i lavori di taglio o
potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si
verifichi una invasione di proprietà pubblica.
3) Ai proprietari o conduttori degli immobili dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi
stradali di scolo e dei tombini dell’ acqua piovana se intasati, rimuovendo ogni materiale quali ad esempio
erbe di sfalcio, fogliame o detriti che ostacolino il regolare deflusso delle acque ripristinando ogni
irregolarità:
AVVERTE
- Che nell’eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante o parte di
esse e delle siepi, nonché alla pulizia di foglie e ramaglie di qualsiasi genere, i lavori verranno eseguiti dall’
Amministrazione Comunale ,previa notifica dell’avvio del procedimento, con successivo addebito delle
spese sostenute ai proprietari e /o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
- Che ai trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa
prevista dall’art. 29 del decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e consistente nel pagamento di una somma
da euro 168 a euro 674. oltre alle spese di procedimento e necessarie a far effettuare da parte del Comune la
potatura delle siepi , degli alberi nonchè la pulizia di foglie e ramaglie di qualsiasi genere in questione,
La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante l’affissione all’albo comunale .
La presente ordinanza annulla ogni precedente provvedimento in merito.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di
60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dal
termine di pubblicazione della presente ordinanza.
Il Corpo della Polizia Locale curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni, unitamente alle
altre Forze di Polizia.
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV
POLIZIA LOCALE
E SERVIZI DEMOGRAFICI
f.to (Angelo Marenzi )
P:\Nilla\Ordinanze\2014\permanenti\Ordinanzataglio siepi .docx
P .zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759922 Fax 035759946
E mail polizialocale@albino.it
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162