Domenica 22 Marzo 2015

RIFERIMENTI
PREVENIRE SI PUÒ
I costi umani, sociali ed economici delle malattie
professionali sono elevati. È necessario, quindi,
utilizzare tutti gli strumenti disponibili per prevenirle eliminando o riducendo l’esposizione dei
lavoratori ai fattori di rischio. Il datore di lavoro
svolge in questo un ruolo fondamentale insieme
ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, col supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Le misure da mettere in atto per la prevenzione
sono numerose e diverse a seconda del contesto aziendale e di lavoro. È importante che ciascun soggetto coinvolto mantenga un elevato
livello di attenzione al fenomeno.
INAIL
Sede di Cremona
Via dei Comizi Agrari, 2 - 26100 Cremona
Tel.: 0372/499211
La salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici è tutelata da un ampio quadro di disposizioni legislative generali e specifiche. Il D.lgs.
81/2008 e s.m.i. individua le fondamentali misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale da attuare nei luoghi di lavoro per garantire
e prevenire i danni alla salute e alla sicurezza dei
lavoratori. La tutela assicurativa INAIL è regolamentata dal D.p.r. n.1124/1965 e s.m.i.
CO.CO.PRO. INAIL DI CREMONA
Netfax: 06/22798327
e-mail: cremona@inail.it
PEC: cremona@postacert.inail.it
www.inail.it
È attivo il Servizio sociale per infortunati sul lavoro
Tel. 0372/499253
e-mail: m.rondina@inail.it
Comitato consultivo provinciale INAIL di Cremona
Tel.: 0372/499211
LA NORMATIVA
Sede di Cremona
Netfax: 06/22798327
CONOSCERE
E
PREVENIRE
LE MALATTIE
PROFESSIONALI
e-mail: cremona@inail.it
Asl Cremona
Sede di Cremona e Casalmaggiore
Via Belgiardino, 6 - 26100 Cremona
Tel.: 0372/497544-45
Netfax: 0372/497457
e-mail: spsal.cremona@aslcremona.it
Sede di Crema
Via Meneghezzi, 14 - 26013 Crema
Tel.: 0373/218532-33
LA RESPONSABILITÀ
Netfax: 0373/218595
e-mail: spsal@aslcremona.it
Nel caso in cui la malattia professionale o il suo
aggravamento derivi dalla omissione di misure
obbligatorie di tutela, il datore di lavoro o altri
soggetti aziendali possono essere chiamati a
risponderne penalmente. L’Asl, tramite le Unità
operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, effettua le indagini per verificare eventuali responsabilità di terzi nella malattia, informa l’autorità giudiziaria e prescrive le
eventuali azioni correttive.
Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli
Odontoiatri di Cremona
Via Palestro, 66 - 26100 Cremona
Tel.: 0372/35224
Fax: 0372/27368
e-mail: omedcrs@tin.it
PEC: segreteria.cr@pec.omceo.it
30 settembre 2014
PER
I
GUID A
L AVORAT ORI
CHE COSA È UNA MALATTIA
PROFESSIONALE
CHE COSA FARE IN CASO DI
MALATTIA PROFESSIONALE
Per malattia professionale si intende una patologia
le cui cause sono da ricondurre all’attività lavorativa
svolta o all’ambiente di lavoro.
Queste malattie si possono manifestare dopo periodi
di esposizione al rischio brevi oppure lunghi e anche
a distanza di molto tempo dall’esposizione.
IL LAVORATORE
È opportuno che il lavoratore segnali al medico
competente dell’azienda, al proprio medico
di base o anche al medico di patronato i disturbi che ritiene possano essere collegati all’attività lavorativa svolta, per contribuire alla diagnosi di
una eventuale malattia professionale.
Nel caso di diagnosi di probabile malattia professionale, il lavoratore deve presentare il certificato
medico al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dal suo rilascio.
Se il lavoratore non lavora più, può presentare
all’INAIL la domanda di riconoscimento della malattia professionale.
CHE COSA DICONO LE
STATISTICHE
Nel 2013 le denunce di malattia professionale in
Italia sono state circa 51.900 (circa 5.500 in più
rispetto al 2012) con un aumento di poco più del
47% rispetto al 2009. (*)
Alcune delle patologie più frequenti sono:
• disturbi muscoloscheletrici, ossia patologie riferite
all’apparato osteo-artro-muscolo-tendineo
• ipoacusie da rumore
• malattie riferibili all’esposizione all’amianto
• neuropatie periferiche
• ipersensibilizzazione cutanea
• malattie respiratorie
(*)
Fonte: Relazione Annuale INAIL 2013, 9 luglio 2014.
IL MEDICO
Il medico di base valuta la possibile origine lavorativa delle malattie dei propri assistiti, anche per
facilitarne la cura precoce o l’allontanamento dal
rischio. Se il lavoratore è affetto da una malattia di
sospetta origine professionale, il medico redige il
primo certificato di malattia professionale. Questo
certificato è un atto necessario e consente all’
INAIL di valutare il caso.
Il medico competente valuta la possibile origine
lavorativa delle malattie dei lavoratori che segue in
sorveglianza sanitaria, anche per porre eventuali
limitazioni al lavoro svolto normalmente o disporre
l’allontanamento dal rischio. Se il lavoratore è affetto da una malattia di sospetta origine professionale, il medico redige il primo certificato di malattia professionale. Deve inoltre attivarsi nei confronti del datore di lavoro segnalando la malattia e
i fattori che possono averla causata, contribuendo
alle conseguenti misure correttive.
Qualunque medico è tenuto a segnalare la malattia professionale, anche sospetta, a INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro e Asl.
IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, ricevuto il primo certificato
medico, invia la denuncia di malattia professionale
all’INAIL entro 5 giorni.
È poi necessario che verifichi le condizioni che
possono averla causata per aggiornare la valutazione dei rischi in azienda e controllare che le misure di prevenzione siano adeguate.
CHE COSA FA L’INAIL
IN CASO DI
MALATTIA PROFESSIONALE
L’INAIL
In Italia è obbligatorio assicurare presso l’INAIL i
lavoratori che svolgono specifiche attività a rischio
dai danni derivanti dall’attività lavorativa. Qualsiasi malattia causata dal lavoro può essere riconosciuta dall’INAIL come professionale: per facilitare
questo compito esistono delle tabelle, in cui sono
elencate le malattie e le lavorazioni che le possono causare per le quali vige la presunzione legale
di origine. La tutela INAIL è comunque estesa
anche alle altre malattie professionali “non tabellate” per le quali spetta al lavoratore dimostrare
l’origine professionale.
L’INAIL, in caso di assenza dal lavoro, eroga le
prestazioni dal quarto giorno successivo a quello
in cui si è manifestata la malattia professionale
fino alla guarigione clinica.
Viene anche valutato ed eventualmente indennizzato il danno biologico (menomazione dell’integrità psicofisica) e le sue conseguenze patrimoniali.
Se la malattia non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere le prestazioni entro 3 anni e
150 giorni dal giorno della manifestazione della
malattia stessa.
Oltre alle prestazioni economiche l’INAIL eroga
anche eventuali prestazioni sanitarie e integrative.