RIFERIMENTI PREVENIRE SI PUÒ I costi umani, sociali ed economici delle malattie professionali sono elevati. È necessario, quindi, utilizzare tutti gli strumenti disponibili per prevenirle eliminando o riducendo l’esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio. Il datore di lavoro svolge in questo un ruolo fondamentale insieme ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, col supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le misure da mettere in atto per la prevenzione sono numerose e diverse a seconda del contesto aziendale e di lavoro. È importante che ciascun soggetto coinvolto mantenga un elevato livello di attenzione al fenomeno. INAIL Sede di Cremona Via dei Comizi Agrari, 2 - 26100 Cremona Tel.: 0372/499211 La salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici è tutelata da un ampio quadro di disposizioni legislative generali e specifiche. Il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. individua le fondamentali misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale da attuare nei luoghi di lavoro per garantire e prevenire i danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. La tutela assicurativa INAIL è regolamentata dal D.p.r. n.1124/1965 e s.m.i. CO.CO.PRO. INAIL DI CREMONA Netfax: 06/22798327 e-mail: cremona@inail.it PEC: cremona@postacert.inail.it www.inail.it È attivo il Servizio sociale per infortunati sul lavoro Tel. 0372/499253 e-mail: m.rondina@inail.it Comitato consultivo provinciale INAIL di Cremona Tel.: 0372/499211 LA NORMATIVA Sede di Cremona Netfax: 06/22798327 CONOSCERE E PREVENIRE LE MALATTIE PROFESSIONALI e-mail: cremona@inail.it Asl Cremona Sede di Cremona e Casalmaggiore Via Belgiardino, 6 - 26100 Cremona Tel.: 0372/497544-45 Netfax: 0372/497457 e-mail: spsal.cremona@aslcremona.it Sede di Crema Via Meneghezzi, 14 - 26013 Crema Tel.: 0373/218532-33 LA RESPONSABILITÀ Netfax: 0373/218595 e-mail: spsal@aslcremona.it Nel caso in cui la malattia professionale o il suo aggravamento derivi dalla omissione di misure obbligatorie di tutela, il datore di lavoro o altri soggetti aziendali possono essere chiamati a risponderne penalmente. L’Asl, tramite le Unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, effettua le indagini per verificare eventuali responsabilità di terzi nella malattia, informa l’autorità giudiziaria e prescrive le eventuali azioni correttive. Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona Via Palestro, 66 - 26100 Cremona Tel.: 0372/35224 Fax: 0372/27368 e-mail: omedcrs@tin.it PEC: segreteria.cr@pec.omceo.it 30 settembre 2014 PER I GUID A L AVORAT ORI CHE COSA È UNA MALATTIA PROFESSIONALE CHE COSA FARE IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività lavorativa svolta o all’ambiente di lavoro. Queste malattie si possono manifestare dopo periodi di esposizione al rischio brevi oppure lunghi e anche a distanza di molto tempo dall’esposizione. IL LAVORATORE È opportuno che il lavoratore segnali al medico competente dell’azienda, al proprio medico di base o anche al medico di patronato i disturbi che ritiene possano essere collegati all’attività lavorativa svolta, per contribuire alla diagnosi di una eventuale malattia professionale. Nel caso di diagnosi di probabile malattia professionale, il lavoratore deve presentare il certificato medico al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dal suo rilascio. Se il lavoratore non lavora più, può presentare all’INAIL la domanda di riconoscimento della malattia professionale. CHE COSA DICONO LE STATISTICHE Nel 2013 le denunce di malattia professionale in Italia sono state circa 51.900 (circa 5.500 in più rispetto al 2012) con un aumento di poco più del 47% rispetto al 2009. (*) Alcune delle patologie più frequenti sono: • disturbi muscoloscheletrici, ossia patologie riferite all’apparato osteo-artro-muscolo-tendineo • ipoacusie da rumore • malattie riferibili all’esposizione all’amianto • neuropatie periferiche • ipersensibilizzazione cutanea • malattie respiratorie (*) Fonte: Relazione Annuale INAIL 2013, 9 luglio 2014. IL MEDICO Il medico di base valuta la possibile origine lavorativa delle malattie dei propri assistiti, anche per facilitarne la cura precoce o l’allontanamento dal rischio. Se il lavoratore è affetto da una malattia di sospetta origine professionale, il medico redige il primo certificato di malattia professionale. Questo certificato è un atto necessario e consente all’ INAIL di valutare il caso. Il medico competente valuta la possibile origine lavorativa delle malattie dei lavoratori che segue in sorveglianza sanitaria, anche per porre eventuali limitazioni al lavoro svolto normalmente o disporre l’allontanamento dal rischio. Se il lavoratore è affetto da una malattia di sospetta origine professionale, il medico redige il primo certificato di malattia professionale. Deve inoltre attivarsi nei confronti del datore di lavoro segnalando la malattia e i fattori che possono averla causata, contribuendo alle conseguenti misure correttive. Qualunque medico è tenuto a segnalare la malattia professionale, anche sospetta, a INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro e Asl. IL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro, ricevuto il primo certificato medico, invia la denuncia di malattia professionale all’INAIL entro 5 giorni. È poi necessario che verifichi le condizioni che possono averla causata per aggiornare la valutazione dei rischi in azienda e controllare che le misure di prevenzione siano adeguate. CHE COSA FA L’INAIL IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE L’INAIL In Italia è obbligatorio assicurare presso l’INAIL i lavoratori che svolgono specifiche attività a rischio dai danni derivanti dall’attività lavorativa. Qualsiasi malattia causata dal lavoro può essere riconosciuta dall’INAIL come professionale: per facilitare questo compito esistono delle tabelle, in cui sono elencate le malattie e le lavorazioni che le possono causare per le quali vige la presunzione legale di origine. La tutela INAIL è comunque estesa anche alle altre malattie professionali “non tabellate” per le quali spetta al lavoratore dimostrare l’origine professionale. L’INAIL, in caso di assenza dal lavoro, eroga le prestazioni dal quarto giorno successivo a quello in cui si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. Viene anche valutato ed eventualmente indennizzato il danno biologico (menomazione dell’integrità psicofisica) e le sue conseguenze patrimoniali. Se la malattia non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere le prestazioni entro 3 anni e 150 giorni dal giorno della manifestazione della malattia stessa. Oltre alle prestazioni economiche l’INAIL eroga anche eventuali prestazioni sanitarie e integrative.
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