Circolare semplificazioni fiscali

STUDIO ASSOCIATO
SALVADOR BERGAMO PA DRONE
rag. MARIO SALVADOR
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
rag. ANTONIO BERGAMO
Portogruaro, 2 luglio 2014
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
dott. FRANCESCO PADRONE
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
DOCENTE DI ISTITUZIONI DI ECONOMIA PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Egregi signori
CLIENTI
LORO SEDI
dott. ANNA MARIA SALVADOR
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
dott. CLAUDIA SALVADOR
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
dott. DANIELA SALVADOR
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
dott. MARTINA BEMBO
COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI
dott. LAURA BOSCHIN
dott. ANNA PRESOTTO
Circolare studio
Aumento tassazione rendite finanziarie
L’aliquota di tassazione è passata dal 20% al 26% sugli interessi e altri proventi di conti
correnti, depositi bancari e postali, maturati dal 1.07.2014. La nuova misura è valida anche per i
redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie previste dall’art. 26 del Dpr
n. 600/1973 e sugli interessi, premi e altri proventi derivanti dalle obbligazioni, indicate
nell’articolo 2, c. 1 D.Lgs. n. 239/1996, maturati a partire dal 1.07.2014, indipendentemente
dalla data di emissione dei titoli.
Rimane confermata l’aliquota del 12,50% per i titoli pubblici italiani (come titoli del debito
pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli
equiparati, emessi da organismi internazionali.
L’aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria
(dividendi, capital gain), con esclusione di quelli relativi al possesso di partecipazioni
qualificate indicate dalla lett. c) dell’art. 67 del Tuir.
Nuovi interventi in campo fiscale e societario
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti legge n. 90 e 91 del 24/06/2014. Di seguito
si sintetizzano le principali misure.
DL 24 giugno 2014 n. 90 (semplificazione e la trasparenza amministrativa)
Riduzione diritti annuali CCIAA - Art. 28
La disposizione contenuta nell’art. 28 dispone che “a decorrere dall’esercizio finanziario
successivo all’entrata in vigore del presente decreto, l’importo del diritto annuale dovuto alle
Camere di Commercio è ridotto del cinquanta per cento.
Nulla cambia per il 2014, le nuove misure del diritto annuale saranno applicabili solo dal 2015,
a partire dalle imprese di prima iscrizione in quell’anno.
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DL 24 giugno 2014 n. 91 (Crescita)
Agevolazioni per investimenti - Art. 18
Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d’impresa che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATEC 2007,
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Gli investimenti devono essere
effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015.
Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di
imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l’investimento è stato maggiore.
Sono ammesse all’agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la
media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella
ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d’imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o a quello
successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è
stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d’imposta è comunque
riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in
ciascun periodo d’imposta.
È previsto un limite minimo di investimento, pari all’importo unitario di 10.000 euro.
Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato,
non concorre alla formazione del reddito ne’ della base imponibile Irap e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1°
gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato
l’investimento.
L’impresa decade dall’agevolazione quando:
l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma
1 DPR n. 600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al
soggetto beneficiario dell’agevolazione.
Ace - Art. 19
Il Legislatore interviene nuovamente sull’aiuto alla crescita economica (ACE) prevedendo che
tutte le società possano fruire, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, di
un credito d’imposta, applicando all’eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel
periodo di imposta per incapienza, le aliquote IRPEF-IRES di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell’IRAP e va ripartito in 5 quote
annuali di pari importo.
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Societario - Artt. 20 e 21
Gli interventi di più largo interesse sono i seguenti:
all’articolo 2327 c.c. si legge ora che la SPA deve costituirsi con un capitale non
inferiore a 50.000 euro, e non più 120.000 come in passato (così, l’articolo 20, comma 7
del DL 91/2014);
all’articolo 2477 c.c., in tema di SRL, viene abrogato il comma 2 che disponeva che la
nomina dell’organo di controllo o del revisore era obbligatoria se il capitale sociale non
era inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (così, l’articolo 20,
comma 8 del DL 91/2014).
Effetto diretto di tale impostazione è che il parametro del capitale sociale non assume più alcuna
rilevanza ai fini dell’istituzione dell’organo di controllo; si potrà avere una SRL con capitale di
130.000 euro senza organo di controllo.
Diversamente, restano immutate le altre circostanze che obbligano alla nomina, vale a dire:
a. obbligo alla redazione del bilancio consolidato;
b. controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c. superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri di cui all’articolo 2435-bis del c.c.
Interventi di semplificazione
Per quanto riguarda le annunciate semplificazioni fiscali, bisognerà attendere un apposito
Disegno Legge di prossima emanazione.
Alcune anticipazioni tratte dalla stampa specializzata indicano i seguenti interventi:
 viene meno l’obbligo in capo al fornitore dell’esportatore abituale, di comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. L’onere viene trasferito
in capo all’esportatore abituale, che fruisce del regime di non imponibilità IVA
dell’operazione;
 riduzione del contenuto dei modelli Intrastat, relativamente ad una serie di dati non necessari
in base alla norma comunitaria di riferimento;
 revisione della materia dei rimborsi IVA, in particolare l’aumento della soglia al di sotto
della quale il rimborso del credito IVA può essere richiesto senza apposita garanzia;
 aumento della soglia che consente di evitare la dichiarazione di successione. La proposta è di
elevare il limite a 100.000 euro;
 comunicazioni black list con cadenza annuale e niente più monitoraggio se le operazioni
sono di importo inferiore o pari a 10.000 euro;
 la soglia per la detraibilità IVA sugli omaggi sale a 50 euro, allineandosi al valore previsto
per la deducibilità del costo.
Cordiali saluti.
L’amministrazione
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