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INCAesperienze8-ok_ok 08/09/14 10:31 Pagina 16
Renzi non commetta
gli errori del passato
di Morena Piccinini,
presidente Inca
uante volte è stata annunciata e
addirittura invocata una nuova
fase di riforma della pubblica
amministrazione, definita più volte e con
una certa enfasi come la madre di tutte le
altre. Negli anni, però, le modifiche
apportate non hanno cancellato gli
sprechi e la cattiva gestione della
macchina pubblica. Il governo Renzi,
come i suoi predecessori, intende
mettervi mano pesantemente, anche se
ancora non è chiaro il quadro
complessivo.
Nel nome della semplificazione e della
trasparenza vuole eliminare inefficienze,
ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e
finanziarie, rendere la pubblica
amministrazione una macchina ben
rodata, più vicina ai bisogni dei cittadini.
Intenzioni difficilmente non condivisibili
che tuttavia mal si conciliano con i soli
reiterati annunci, specchio di un paese in
profonda crisi che sembra non riuscire a
trovare una strada alternativa al declino.
Sette anni di recessione economica
senza una strategia di uscita hanno avuto
un impatto sulla pubblica
amministrazione di notevole portata che
ha moltiplicato le conseguenze nefaste
dei provvedimenti tampone, scambiati
per anni come vere e proprie riforme e
che hanno prodotto soltanto l'effetto
moltiplicatore degli sprechi e delle
inefficienze.
Per convincere il paese che questa volta
si fa sul serio, il governo Renzi non deve
commettere gli errori del passato. La
pubblica amministrazione è una
macchina complessa sulla quale bisogna
agire con oculatezza distinguendo nella
miriade dei soggetti che la compongono
quelli che hanno svolto e continuano a
svolgere, nonostante le difficoltà, un ruolo
fondamentale per il buon funzionamento
della burocrazia statale e con essa
l’accesso ai servizi di prossimità,
amica dei cittadini, da quelli che sono
stati la causa di tanti sprechi.
Metter mano ad una seria riforma della
pubblica amministrazione significa
innanzi tutto valorizzare il lavoro e le
professionalità dei suoi dipendenti,
evitando azioni punitive contro di loro, e
contemporaneamente patrimonializzare
l'impegno dei soggetti intermedi, come i
patronati, che quotidianamente,
facilitando il lavoro della pubblica
amministrazione, permettono a milioni di
persone, ogni anno, di poter esercitare
gratuitamente i loro diritti di cittadinanza
e del lavoro sanciti dalle leggi. Partire da
queste premesse è la migliore garanzia
per evitare che l'ennesimo annuncio di
riforma venga percepito come l'ennesimo
tentativo di allontanare i cittadini da
quello Stato che dovrebbe tutelarli,
alimentando in loro sfiducia e
rassegnazione al declino. Le grandi
riforme diventano tali solo se si fanno per
il bene comune e mostrando una grande
capacità di ascolto e di accoglimento
delle legittime istanze sociali. •
I. R. al numero 32/2014 di Rassegna Sindacale
Q
TRENTO. LA TUTELA DELL’INCA PER LE DONNE LAVORATRICI
Giustizia è fatta,
l’Inps rifletta
Lisa Bartoli
I
l periodo di congedo
obbligatorio per maternità
non cancella il diritto della
lavoratrice all’indennità di
mobilità. È quanto ha stabilito
una recente sentenza della Corte
di Appello di Trento, chiamata in
causa dall’Inps che ha voluto
ricorrere in appello contro il
giudizio di primo grado, emesso
dal Tribunale di Rovereto nel
2013, con il quale era stato
condannato a pagare ad una
lavoratrice l’indennità di
mobilità residua, dopo il periodo
di astensione obbligatoria per
maternità. La sentenza n. 53/14,
nel confermare il precedente
pronunciamento ha imposto
all’Inps anche il pagamento
delle spese legali. “Un risultato
importante per il patronato della
Cgil, che ha patrocinato la causa
– spiega Simonetta Suaria,
direttrice dell’Inca di Trento – e
soprattutto per tutte le altre
lavoratrici alle quali l’Inps
continua a negare il diritto ai
benefici di legge, potendo
contare sulla poca propensione
a ricorrere alle vie giudiziarie e
dunque sulla scarsa
giurisprudenza in materia”.
I fatti risalgono a quattro anni fa:
la lavoratrice G.T., dal 10 giugno
2010 risulta regolarmente iscritta
alle liste di mobilità e, dunque,
usufruisce della relativa
indennità; nel gennaio 2011
viene assunta a tempo
determinato, con scadenza 10
luglio 2011, ma qualche giorno
prima della fine del contratto,
una gravidanza a rischio la
costringe a lasciare il lavoro
anticipatamente. L’Inps non fa
una piega e le paga
regolarmente l’indennità di
maternità fino a tre mesi dopo il
La Corte d’Appello di Trento conferma
la sentenza del Tribunale di Rovereto
che aveva condannato l’Inps al
pagamento dei ratei mensili residui
di mobilità a una lavoratrice che
si è vista sospendere la prestazione
dopo il periodo di astensione
obbligatoria per maternità.
parto (27 aprile 2012)
sospendendole, quindi, come
prevede la legge, quella
riguardante la mobilità, di cui
avrebbe dovuto usufruire per 12
mesi. Fin qui non c’è nulla da
eccepire ma, trascorso il periodo
di congedo obbligatorio per
maternità, la lavoratrice, che
aveva ricevuto solo 6 ratei
mensili della mobilità, pur
risultando iscritta nelle liste, si è
vista sospendere i pagamenti
perché – secondo l’Inps – era
trascorso più di un anno. In
sostanza, per l’Istituto
previdenziale pubblico, le
indennità percepite per
maternità e per mobilità si
devono sommare. Ma così non è.
Tant’è che G.T. si rivolge all’Inca
che affidandosi ad un legale di
fiducia, l’avvocato Giovanni
Guarini, avvia un ricorso legale.
La sentenza di primo grado non
lascia dubbi: dichiarando la
legittimità della lavoratrice a
usufruire dei restanti 6 mesi di
indennità di mobilità, condanna
l’Inps al pagamento dei ratei
non corrisposti, con tanto di
interessi legali dalle scadenze al
saldo, nonché alla rifusione delle
spese. La sentenza è esecutiva e
l’Inps paga, ma non si arrende;
perciò, ricorre in appello per
chiederne l’annullamento.
Per l’Istituto previdenziale
pubblico il giudice di primo
grado ha fornito “una errata
interpretazione” della legge n.
236/1993, art. 6 che al comma 4
dice espressamente: “I periodi di
astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità non
vengono computati ai fini del
raggiungimento dei limiti di
permanenza nelle liste di
mobilità di cui all'art. 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223,
fermi restando i limiti temporali
di fruizione dell'indennità di
mobilità… ma è proprio sul quel
“fermi restando i limiti
temporali…” che l’Inps pretende
di avere ragione. In sostanza,
l’Istituto previdenziale, pur
confermando il diritto della
lavoratrice a restare iscritta nelle
liste di mobilità, sostiene che i
ratei già pagati per maternità e
per mobilità superino il limite
dei 12 mesi e dunque,
caparbiamente insiste
sull’insussistenza del diritto alle
misure per la tutela del reddito.
Un principio che l’Istituto
previdenziale fa valere in ogni
dove in questi casi e spesso,
riuscendo ad imporlo, in
mancanza di ricorsi legali sulla
materia; ma nella vicenda di G.
T. c’è di mezzo la magistratura
del lavoro che, indagando fino
in fondo, ha finalmente chiarito
ogni aspetto del problema,
fissando un principio molto
importante: il periodo di
astensione obbligatoria per
maternità (verificatosi mentre si
è iscritti nelle liste di mobilità)
viene a costituire come una sorta
di parentesi che non incide sulla
spettanza della indennità di
mobilità nella sua normale
estensione temporale, la quale
deve pertanto proseguire per
egual periodo dopo la
cessazione dell'astensione
obbligatoria.
Quindi, se la lavoratrice va in
maternità mentre è in mobilità,
viene sospesa l'erogazione
dell'indennità perché sostituita
da quella per maternità, ma al
termine del periodo di
astensione obbligatoria dopo il
parto, la lavoratrice conserva il
diritto a ricevere i residui ratei
dell'indennità di mobilità non
goduti, soprattutto in ragione
del fatto che non può esserle
negata ogni possibilità di
cercarsi un nuovo lavoro, scopo
primario per il quale esiste
l’istituto della mobilità, specie
quando nasce un figlio.
Secondo la Corte d’appello di
Trento, la pretesa dell’Inps, che a
supporto delle sue
argomentazioni chiama in causa
anche l’interpretazione della
direzione generale degli
Ammortizzatori sociali del
Ministero del lavoro, di
considerare l’indennità di
maternità prevalente e
sostitutiva di quella legata alla
mobilità, non è condivisibile.
Richiamando alcune
considerazioni contenute in una
sentenza della Cassazione
(unico precedente nella
giurisprudenza sulla materia), il
giudice di Trento ha sottolineato
che tale interpretazione
finirebbe per provocare
addirittura delle differenze di
trattamento ingiustificate e del
“tutto casuali” tra le stesse
lavoratrici: tra chi si trovasse ad
andare in maternità, per
esempio, l’ultimo giorno di
mobilità, e dunque dopo aver
• SEGUE A PAGINA 20
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Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
3. IL SISTEMA ASSICURATIVO: LA PLATEA DEGLI ASSICURATI
GUARDARE
ALL’EUROPA
I
n questi venti anni il legislatore
italiano è più volte ritornato per
modificare e riordinare il
complesso sistema che esprime
orientamenti strategici, ruolo e
compiti della vigilanza, della ricerca
pubblica in materia e, non per ultimo, il
ruolo della assicurazione obbligatoria
pubblica a tutela della responsabilità civile
del datore di lavoro e del ristorno per i
danni subiti dalle lavoratrici e dai lavoratori
infortunati e/o tecnopatici.
Il Civ (Comitato indirizzo e vigilanza), in
occasione del Congresso mondiale delle
istituzioni previdenziali e di assicurazione
sociale, ha proposto a Issa (l’associazione
che le raggruppa) di svolgere una
comparazione tra alcune importanti
istituzioni europee che tutelano salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro per verificare
in particolare gli elementi di più marcata
innovazione che l’Inail sta concretizzando.
Dallo scorso maggio, infatti, l’Inail ha dato
corso alla creazione di due nuove Direzioni
centrali, una che coordinerà e orienterà la
politica socio-sanitaria dell’Istituto, l’altra
che costruirà il coordinamento delle
articolate comunità scientifiche dell’Istituto
e coordinerà la politica della ricerca che,
come è noto, è estremamente significativa
poiché prevede, per scelta del Civ, un
budget di circa 115 milioni di euro annui.
Con la nascita di queste nuove direzioni si
possono creare le condizioni per dare
nuovo vigore alla politica di carattere
prevenzionale che l’Inail sostiene con
marcata determinazione.
Il 20 giugno, sotto il patrocinio dell’Issa, si
sono confrontati, presso la sede Inail di Via
IV Novembre in Roma, il Presidente
dell’Istituto, Massimo De Felice, il
Presidente del Civ Francesco Rampi e il
Sovrintendente medico generale Inail,
Angela Goggiamani, con il vice Direttore
generale e responsabile delle politiche di
prevenzione del Dguv, la Confederazione
degli istituti di assicurazione infortuni e
malattie della Repubblica tedesca, il
Direttore delle politiche socio-sanitarie
della stessa assicurazione pubblica, il
Direttore generale della Cassa di Malattia
della Ile de France e il Direttore del ramo
rischi del lavoro della stessa Cassa.
Inoltre, il confronto ha coinvolto la diversa
esperienza presente nella realtà finlandese
rappresentata dal Presidente dell’Agenzia
pubblica che raggruppa e vigila le
compagnie assicurative private che attuano
le politiche di tutela decise dal legislatore.
Il quadro comparativo ha permesso di
ripercorrere la genesi bismarkiana che
costituisce il tratto comune delle quattro
esperienze. In questo caso il primato va alla
Germania che ha adottato la prima norma
di tutela nel 1871. L’architettura normativa
che presiede ancora oggi i sistemi di tutela
è sintetizzata nella tabella 1.
Come si può facilmente evincere, oltre alle
omogenee architetture normative anche
altre caratteristiche del sistema assicurativo
risultano analoghe. Con l’eccezione del
caso finlandese, oltre all’Italia anche in
Francia e Germania il sistema ha
caratteristiche monopolistiche.
Il carattere monopolistico, infatti, non è
prescindibile se, accanto alla funzione
sociale dell’assicurazione, si intende
affermare, anche per ragioni di
economicità, l’obbligatorietà e la mutualità
tra le realtà lavorative assicurate.
2. CARATTERISTICHE
DEL SISTEMA ASSICURATIVO
MERCATO*
11 Compagnie di Assicurazione per
dipendenti privati
* Sottoposto all’indirizzo e vigilanza della Authority TVL
MONOPOLIO
1 Assicurazione statale per dipendenti
pubblici
MONOPOLIO
Assicurazioni per settore*:
settore privato/pubblico impiego
agricoltura
* Riunite nella Federazione delle Assicurazioni DGUV
MONOPOLIO
Assicurazione settoriale:
- dipendenti privati
- agricoli
- studenti
- autonomi
MERCATO
Dipendenti pubblici
MONOPOLIO
È proprio nell’estensione della platea di
soggetti assicurati che si evidenziano, tra le
esperienze comparate, significative
differenze.
Infatti, l’esperienza francese è analoga a
quella italiana: in Italia però, i dipendenti
pubblici non sono assicurati, ma l’Inail
eroga loro, in analogia ai privati, le
prestazioni sanitarie ed economiche
addebitandole alla singola
amministrazione a piè di lista. In Francia
l’assicurazione dei lavoratori pubblici è
obbligatoria, ma può essere garantita da
assicurazioni private. In Germania invece
la platea comprende, oltre tutti i
lavoratori, anche tutti gli studenti e
volontari ed è, quindi, molto più vasta di
quella italiana.
Inoltre, sia in Francia che in Germania, gli
enti pubblici assicuratori possono gestire,
per i soggetti non obbligati (imprenditori,
liberi professionisti, ecc.) polizze
assicurative volontarie.
Questa opportunità di ampliamento della
platea e di costruzione di economia
gestionale è, fino ad ora, preclusa dal
legislatore all’Inail.
18
VOLONTARIO
• lavoratori autonomi
• imprenditori
• liberi professionisti
OBBLIGATORIO
• lavoratori dipendenti privati e pubblici
• lavoratori dipendenti e autonomi agricoli
• coloro che cercano lavoro e che partecipano
alle azioni per sostenere la creazione di impresa
o l’orientamento, la valutazione o l’avviamento
alla ricerca di lavoro attraverso il centro per
l'impiego (Pôle emploi)
• i beneficiari del reddito di solidarietà attiva
(RSA) attraverso la partecipazione alle azioni
che promuovono la loro integrazione
• coloro che partecipano ad un stage per la
riabilitazione funzionale di riqualificazione
• i tirocinanti
• i tirocinanti in formazione professionale
• gli alunni e gli studenti delle scuole tecniche,
medie e superiori e speciali
• i detenuti che svolgono un lavoro
• i disoccupati che si recano ad un incontro per
l’assunzione
• le persone coinvolte nel funzionamento delle
organizzazioni di volontariato a fini sociali
• i volontari per l'inserimento
VOLONTARIO
• i commercianti
• gli artigiani
• gli imprenditori
• i liberi professionisti
• i tassisti
• gli sportivi non professionisti
• gli agenti, gli intermediari nelle
transazioni commerciali,
finanziarie, i rappresentanti di
commercio che viaggiano per
lavoro, i mandatari muniti di
patente
• le madri di famiglia
• i lavoratori occasionali di breve
durata
• coloro che costituiscono
un’attività imprenditoriale nuova
OBBLIGATORIO
Industria-Commercio
• lavoratori dipendenti, tirocinanti, apprendisti,
anche se distaccati all’estero
• telelavoratori
• persone sottoposte a trattamenti riabilitativi
Funzione Pubblica
• impiegati del settore pubblico, nelle ferrovie,
poste e telecomunicazioni
• alunni e studenti
• assistenti domiciliari e collaboratori domestici
• persone che forniscono assistenza in situazioni
di calamità
• donatori di sangue e di organi
• lavoratori volontari
• testimoni in procedimenti giudiziari
• assistenti in attività edili di natura non
commerciale
• disoccupati
• detenuti che svolgono attività lavorativa
• operatori allo sviluppo (dipendenti di ONG)
Agricoltura
• imprenditori agricoli
• coniugi o conviventi, familiari degli imprenditori
agricoli,
• lavoratori agricoli ed apprendisti agricoli
• altri collaboratori dell’impresa agricola
VOLONTARIO
• Imprenditori, liberi professionisti,
lavoratoriautonomi. Alcuni
lavoratori autonomi sono
assicurati obbligatoriamente ex
lege. Si tratta di coloro che
lavorano nel settore sanitario (es.
ostetriche, fisioterapisti,
logopedisti).
• Non sussiste obbligo assicurativo
per gli imprenditori agricoli, i loro
coniugi o conviventi more uxorio
allorquando l’impresa non
possiede almeno 25 centiare
(0,25 ha). La mancata
assicurazione diventa
irrevocabile.
OBBLIGATORIO
• lavoratori dipendenti privati e pubblici
• artigiani
• soci di società e cooperative
• medici esposti a RX
• parasubordinati
• dirigenti
• sportivi professionisti dipendenti
• pescatori autonomi e associati in cooperative e compagnie della piccola pesca
• lavoratori dipendenti e autonomi dell’agricoltura
• casalinghe/i
• alunni e insegnanti per le esercitazioni tecnicopratiche
• detenuti che svolgono attività lavorative
• inoccupati impegnati in piani di reinserimento professionale
4. I RISCHI ASSICURATI
Infortuni sul lavoro
Infortuni in itinere
Malattie professionali
Sistema misto:
• Tabellate* n. 44
• Non tabellate
Infortuni sul lavoro
Infortuni in itinere
Malattie professionali
Sistema misto:
• Tabellate n. 114
• Non tabellate
* Sulla base di fattori o gruppi fisici, chimici, biologici
1. QUADRO NORMATIVO
• Architettura normativa vigente
• Settore agricoltura
• Normativa malattia professionale
• Ultima riforma
OBBLIGATORIO
• lavoratori dipendenti privati e pubblici
• soci
• lavoratori agricoli
• borsisti e assegnisti
• studenti
• assistenti familiari
• persone impegnate in corsi di formazione per il
mercato del lavoro
1948
1981
1989
2011
1911
1886
1925
2013
1946
1972
1919
2012
1965
1917
1929
2008
Infortuni sul lavoro
Infortuni in itinere
Malattie professionali
Sistema misto:
• Tabellate n. 73
• Non tabellate
Infortuni sul lavoro
Infortuni in itinere
Malattie professionali
Sistema misto:
• Tabellate n. 109
• Non tabellate
n
© PHOTOSHOT/SINTESI
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Nel semestre
di Presidenza italiana
dell’Unione europea
cade il ventesimo
anniversario
del recepimento
nella normativa italiana
della Direttiva europea
in merito a salute
e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
5. PRESTAZIONI
SOCIO-SANITARIE GARANTITE
• Cure mediche
• Riabilitazione
• Reinserimento
Tutela privilegiata: erogazione diretta
delle prestazioni sanitarie
• Cure mediche
• Riabilitazione professionale
• Reinserimento
Tutela privilegiata: erogazione diretta
delle prestazioni sanitarie e indiretta
per le prestazioni farmaceutiche
• Cure mediche
• Riabilitazione
• Reinserimento
Tutela privilegiata: erogazione diretta delle
prestazioni sanitarie e farmaceutiche
• Cure mediche*
• Riabilitazione
• Reinserimento
Tutela privilegiata: erogazione diretta
delle prestazioni sanitarie integrative
e indiretta per quelle farmaceutiche
* le prestazioni sanitarie essenziali sono erogate
per conto dell’INAIL dal SSN
6. RIABILITAZIONE
E REINSERIMENTO
Sistema di tutela sociale (VKK)
L’assicurazione si fa carico di:
• acuzie
• cronicità
• riabilitazione
• riabilitazione professionale
• reinserimento
9 CTO
2 Centri di trattamento infortuni
7 Centri di cura
2 Ospedali di Malattie professionali
Posti letto n. 4.300
Dipendenti n. 12.000
Budget 4,0 milioni di euro
L’assicurazione è parte della mutualità
generale della malattia e si fa carico di:
• acuzie
• cronicità
• riabilitazione
• riabilitazione professionale in accordo
con le regioni
• reinserimento sociale e lavorativo in
accordo con associazioni di
volontariato
• prime cure
• protesi
• riabilitazione protesica
• livelli integrativi di assistenza
• ambulatori di fisiokinesiterapia
• assistenti sociali
7. PRESTAZIONI ECONOMICHE
GARANTITE
• Indennità per inabilità temporanea
• Rendita per inabilità permanente
• Assegno per persona non
autosufficiente
• Rendita ai superstiti
• Assegno funerario
Sistema rivalutazione sul costo della vita
• Indennità per inabilità temporanea
(> 6a settimana)
• Rendita per inabilità permanente
(> 20%)
• Rendita ai superstiti
No danno biologico
10. MODELLI DECISIONALI
9. GLI ORGANISMI
DI PARTECIPAZIONE
DELLE PARTI SOCIALI
Authority di Indirizzo e Vigilanza TVL
- Strategie generali
- Gestione contenzioso medico/legale
- Controllo pubblico sulle
assicurazioni private.
Le Parti sociali svolgono
CONCERTAZIONE a livello centrale
Organismi nazionali:
Assemblea generale CdA
Partecipazione Parti sociali:
13 componenti
Federazione delle Assicurazioni
settoriali
- Strategie generali e sinergie
Assicurazioni settoriali
- Strategie settoriali e territoriali
Le Parti sociali COGESTISCONO a livello
- Centrale
- Settoriale
- Territoriale
Organismi nazionali:
L’Assemblea delle Parti sociali per ogni
Assicurazione elegge il CdA al cui
vertice ci sono due Presidenti,
uno datoriale e uno in rappresentanza
dei lavoratori.
Analoga struttura costituisce
la Governance della Federazione
delle Assicurazioni
Partecipazione Parti sociali:
1.623 componenti
Nell’ambito della Convenzione di
Obiettivi e di Gestione (COG), il Sistema
di Mutualità generale e il Settore
assicurativo definiscono con il
Ministero degli Affari Sociali e Sanità le
strategie e la gestione.
Le Parti sociali CONCORRONO alle
strategie e alla gestione a livello
- Nazionale
- Regionale
- Dipartimentale (provinciale)
Sistema rivalutazione sul costo della vita
• Indennità per inabilità temporanea
• Ind. in capitale (< 10% grado
di menom.)
• Rendita per inabilità permanente
(>10%)
• Assegno per persona non
autosufficiente
• Rendita ai superstiti
• Assegno funerario
Sistema rivalutazione sul costo della vita
• Indennità per inabilità temporanea
• Indennizzo in capitale per danno
biologico (dal 6 al 15%)
• Rendita comprensiva del danno
biologico per inabilità permanente
(>16%)
• Assegno per persona non
autosufficiente
• Rendita ai superstiti
• Assegno funerario
Sistema rivalutazione sul costo della vita
8. RICERCA E PREVENZIONE
FIOH: ente pubblico
VTT: organismo non profit
Budget 10 milioni di euro per
la ricerca commissionata
dalle assicurazioni private
350 ricercatori
IFA: tecnologia
IAG: lavoro e salute
IPA: prevenzione medicina e medicina
lavoro.
Budget 44 milioni di euro:
Committenza: 90% DGUV
10% aziende
240 ricercatori: 10% prove
25% ricerca
35% consulenza
altro (formazione,
documentazione)
INRS*: Associazione non profit
Budget 83 milioni di euro
150 ricercatori
PAR: approvato dal CdA sulla base
degli indirizzi generali definiti tra
Mutualità e Ministero delle politiche
sociali e sanitarie
Comitato scientifico esterno
(professori universitari) per valutazione
dei metodi e dei risultati della ricerca
No compenso
Organismi nazionali:
Mutualità generale: CdA 35 componenti
Assicurazione inf. e m.p.: CdA 10 comp.
Partecipazione Parti sociali:
1.415 componenti
Organismi nazionali:
Strategie: Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza
Gestione strategica: Presidente
Gestione esecutiva: Direttore generale
Partecipazione Parti sociali:
2.182 componenti
della rete di produzione ed erogazione di
prestazioni sanitarie, riabilitative e di
reinserimento lavorativo.
In sintesi gli elementi caratteristici delle
politiche di riabilitazione e reinserimento
sono comparati nella tabella 6.
Di converso l’analogia delle prestazioni
economiche (tabella 7) evidenzia come in
Francia le soglie per dar luogo a indennità
in capitale o a rendite, sono simili a quelle
italiane pre-riforma del 2000, mentre
risalta l’esperienza tedesca, fortemente
incentrata sulle prestazioni socio-sanitarie,
che lascia a carico delle imprese, e quindi
della tutela collettiva contrattuale, l’assenza
dal lavoro per infortunio fino alla sesta
settimana compresa.
Anche la ricerca e la prevenzione
(tabella 8) hanno profonde analogie tra le
tre realtà (Italia, Francia, Germania) con
Istituti di ricerca strettamente dipendenti
dagli enti assicuratori.
L’esperienza storica di questa stretta
relazione tra ricerca e istituti assicuratori in
Francia e Germania (in Italia l’Ispesl è
incorporata solo dal 31/5/2010),
fa sì che i piani di ricerca siano
prevalentemente di carattere applicativo
con effetti immediati e replicabili sulle
politiche per la prevenzione.
Prima di concludere, occorre evidenziare
omogeneità e differenze nel sistema di
partecipazione delle parti sociali alla vita
delle Assicurazioni (tabella 9).
Per ultimo le differenze, che rispecchiano
largamente la storia delle relazioni
sindacali nei modelli decisionali delle
assicurazioni (tabella 10).
Comparando il sistema italiano con quello
francese e tedesco le omogeneità e
differenze si possono riassumere come
rappresentato nella tabella 11.
I rischi assicurati risultano sufficientemente
omogenei tra le quattro realtà comparate,
mentre sia il legislatore francese
che quello tedesco hanno optato per un
sistema di gestione della solvibilità
basato sulla ripartizione e quindi sulla
solidarietà generazionale (tabella 4).
Come è noto, dopo la riforma del 2000, in
Italia il sistema della solvibilità è a
capitalizzazione attenuata, cioè si
costituiscono riserve economiche per il
valore di prima costituzione della rendita,
mentre le successive modificazioni, in
relazione all’adeguamento al costo della
vita o in relazione all’aggravamento
dell’infortunato e/o tecnopatico, vengono
coperte dal sistema a ripartizione.
È qui opportuno ricordare che
quello che erroneamente viene chiamato
“tesoretto Inail” non è altro che
l’accantonamento dei capitali per garantire
il pagamento delle rendite.
Non essendo ancora certificati i criteri per
la redazione del bilancio attuariale
dell’Inail (andrà a regime dal 2016) i dati
sull’adeguatezza delle riserve danno luogo
a differenti valutazioni.
Il Civ ha più volte stimato nel 90% il
rapporto tra il fabbisogno di riserve ed il
patrimonio dell’Inail ed ha sempre
approvato bilanci che permettessero
di avere risultati positivi di esercizio per
non depauperare queste riserve e
migliorarne la copertura.
Le differenze più significative riguardano le
prestazioni garantite dagli Istituti (tabella5).
La comparazione evidenzia che
l’esperienza di garantire delle prestazioni
socio-sanitarie, in fase di organizzazione e
di consolidamento in Inail, nelle realtà
francese e tedesca è un elemento
strutturale e consolidato da tempo.
Il bilancio degli Istituti assicurativi tedeschi
federati nel Dguv (Deutsche gesetzliche
unfallversicherung)evidenzia che oltre il
35% delle risorse viene speso a copertura
a cura di Francesco Rampi, Presidente del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Inail
11. COMPARAZIONE CON IL SISTEMA ITALIANO
*il CdA coincide nella rappresentanza delle parti sociali
presenti nell’assicurazione malattia
INAIL RICERCA (Dipartimento di
medicina del lavoro e Dipartimento
innovazioni tecnologiche e sicurezza
degli impianti)
Budget 100 milioni di euro
700 ricercatori e tecnici
PAR: approvato dai Vertici dell’Istituto
e successivo iter autorizzativo dei
Ministeri vigilanti
Comitato scientifico esterno
presieduto dal Presidente dell’Istituto
Strategie generali
Le Parti sociali DEFINISCONO
le strategie e il bilancio.
Omogeneità Differenze Omogeneità Differenze
• Architettura normativa vigente
• Platea assicurati
• Prestazioni Economiche
√
√
√
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*Ind. Temp. >6 sett.
• Prestazioni socio-sanitarie
• Integrazione ricerca
• Finalità ricerca
• Servizi di prossimità
• Organismi e Governance
• Funzione parti sociali
• Politiche prevenzionali
• Ruolo ricerca nelle politiche prevenzionali
• Sostegno imprese per la prevenzione
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INCAesperienze8-ok_ok 08/09/14 10:32 Pagina 20
RISARCIMENTO ALLE VITTIME DA SANGUE INFETTO
Non bastano le sentenze
Roberto Scipioni
A
quasi 3 anni dalla storica
decisione della Corte
Costituzionale, che ha stabilito il
diritto delle vittime da sangue
infetto alla rivalutazione dell’Indennità
integrativa speciale (Iis) e nonostante la
Corte europea dei diritti dell’Uomo, nel
settembre 2013, abbia confermato
l’obbligo in capo alle istituzioni italiane, il
popolo dei danneggiati resta ancora in
attesa di vedersi riconoscere quanto
dovuto. All’inerzia dello Stato italiano, si è
aggiunto il fatto che le regioni, alle quali
dal 2001 è stato attribuito l’onere di
pagare le prestazioni, non ricevono più,
ormai da troppo tempo, gli stanziamenti
necessari per far fronte al pagamento delle
indennità. Ma in tutti questi anni che cosa
è successo? Ripercorriamo brevemente,
per chi avesse dimenticato, l’annosa
vicenda. Nel 1992 viene emanata una
legge a sostegno di coloro che, a seguito
di trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie,
somministrazione di emoderivati hanno
subito un danno alla salute irreversibile.
Per disposizione normativa la prestazione
economica disposta dalla legge (la
210/92) si compone di due quote: un
indennizzo in senso stretto, che viene
rivalutato annualmente in base al tasso di
inflazione programmato, e la cosiddetta
Indennità integrativa speciale, che
rappresenta la parte più consistente della
prestazione, su cui però lo Stato, con
argomenti “capziosi”, non ha mai
applicato alcun adeguamento.
Solo dopo diversi ricorsi alla magistratura
e a seguito di sentenze della Corte di
Cassazione, il governo ha cercato di porre
fine alla questione, in peius, con un
decreto legge (n.78/2010), che tuttavia la
Consulta, con la sentenza n. 293/2011,
sollecitata a intervenire a seguito di un
ricorso dell’Inca nazionale, ha dichiarato
illegittima. Tutti pronti, con i calici in
mano, a brindare ma… niente da fare!
L’atteggiamento immobilista dello Stato
italiano anche in quest’occasione è stato
imbarazzante. Arriviamo così a settembre
2013, quando a supportare le legittime
richieste delle vittime interviene la Corte
Europea dei diritti dell’Uomo,
confermando il diritto alla rivalutazione
dell’Iis. Sembrerebbe fatta ma, come nei
migliori film thriller, ecco sopraggiungere
un altro colpo di scena! Nel 2001, un
accordo tra Stato e Regioni stabilisce che a
partire da febbraio 2002 sarà di
competenza delle Regioni il pagamento
delle prestazioni e lo Stato centrale
garantirà il trasferimento delle risorse
necessarie per coprirne i costi;
a carico dello Stato resteranno solo gli
oneri derivanti dalle domande presentate
prima di tale data. Questo flashback
sembra essere ininfluente ai fini della
vicenda, ma così non è.
I contenuti dell’intesa vengono
ulteriormente confermati dopo la
sentenza della Corte Europea 2013 dal
ministero della salute con la dichiarazione
esplicita di voler pagare entro giugno
2014 tutte quelle prestazioni per le quali è
stata presentata la domanda prima che la
competenza fosse trasferita alle Regioni,
lasciando in una situazione complicata
tutti gli altri. Va precisato, infatti, che
l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 e
la relativa rivalutazione non rientrano tra i
livelli essenziali di assistenza, cioè tra le
prestazioni che il servizio sanitario
nazionale è tenuto a garantire a tutti i
cittadini; né, tra l’altro, le stesse Regioni
possono utilizzare i fondi sanitari di cui
dispongono per garantire le prestazioni
alle vittime da sangue infetto. Questo
comporta che la garanzia dei pagamenti
dipenda essenzialmente dalle condizioni
Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil
20
Dopo la condanna inflitta allo Stato italiano dalla
Corte di Strasburgo, il governo scarica sulle
Regioni la responsabilità del mancato pagamento
delle prestazioni previste dalla legge n. 210/92
economiche di bilancio di ciascuna realtà
ed è, quindi, diversa sia sotto il profilo
delle modalità che della tempistica.
Quello che si sta già verificando è che, in
attesa dei trasferimenti finanziari dello
Stato centrale (fermi dal gennaio 2011),
alcune Regioni stanno utilizzando risorse
sottraendole da quelle destinate ai servizi
sociali; altre, addirittura, per mancanza di
soldi, hanno deciso di pagare quanto
dovuto solo a coloro che a seguito di
causa legale, hanno ottenuto il
riconoscimento del diritto. Per le vittime
da sangue infetto, perciò, la legge non è
uguale per tutti: a seconda di dove
risiedono si può essere considerati
cittadini di serie A o B, in funzione delle
disponibilità economiche di ciascuna
Regione e, dunque, non tutti “meritevoli”
di essere risarciti, con pari diritti, da quello
Stato riconosciuto colpevole di averli fatti
ammalare irreversibilmente.
In tutto questo pasticcio, qualcuno ha
voluto vederci chiaro, come l’onorevole
Laura Puppato che, nel dicembre scorso,
ha imposto l’attenzione sull’intera
vicenda, ottenendo che si svolgesse una
interrogazione parlamentare. La risposta
ministeriale, efficiente solo nei tempi e
molto poco confortante nei contenuti,
riflette chiaramente la propensione delle
istituzioni italiane di esercitare “lo scarica
barile”, pur di non assumere alcuna
responsabilità di fronte alle difficoltà. In
sintesi, il Ministero della sanità, nella sua
relazione al Parlamento, ha sottolineato di
aver ottemperato ai propri obblighi,
secondo le proprie competenze territoriali
e temporali, avendo ottenuto dal
Ministero delle Finanze 110 milioni di
euro, con i quali ha già pagato gli arretrati
maturati, seppur “nei limiti della
prescrizione decennale”. Per quanto
riguarda, invece, le cause giudiziarie, già
concluse con una condanna per lo Stato
italiano al pagamento delle indennità e
dei risarcimenti civilistici, il ministero
della sanità ha semplicemente annunciato
la predisposizione di un apposito
progetto, di cui, però, ancor oggi, non si
conoscono dettagli, né tanto meno i tempi
di realizzazione; si sa solo che coinvolgerà
le Regioni per la parte riguardante la
rivalutazione delle Indennità Integrative
Speciali. Ed è sulle Regioni che il
ministero scarica le responsabilità
maggiori per la lavorazione delle pratiche
Bartoli
DA PAG. 17
successive al febbraio 2001, in virtù del
fatto che ad esse sono state conferite le
competenze. Perciò sono loro che devono
“ottemperare con interventi finalizzati e
reperire, nell’ambito dei propri bilanci e
delle proprie risorse, i fondi necessari per
garantire l’erogazione dell’indennizzo e
l’adeguamento dell’Indennità Integrativa
speciale al tasso di inflazione
programmato”. Sembrerebbe tutto
chiarito, ma così non è, perché le Regioni
ancora non hanno ricevuto i trasferimenti
dello Stato centrale per far fronte
all’impegno di risarcire le vittime da
sangue infetto. Della questione, se ne è
parlato due mesi fa nella Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, che si
è conclusa con la richiesta di un incontro
urgente della Conferenza Stato-Regioni e
con un documento di minacce vere e
proprie, ma non contro lo Stato centrale
inadempiente, bensì contro le vittime del
sangue infetto. Infatti, i governatori
hanno annunciato che le Regioni, in
mancanza di un accordo, avrebbero
interrotto il pagamento delle indennità.
Un atteggiamento inaccettabile “scarica
barile” che, ancora una volta, colpisce la
parte più debole e indifesa di questa
vergognosa storia.
La linea dura delle Regioni sembrava aver
prodotto, comunque, qualche risultato.
Nella conferenza Stato-Regioni, tenutasi il
29 maggio, i rappresentanti delle Regioni,
del Ministero della salute e di quello
dell’economia e finanze hanno concordato
che il reperimento dei finanziamenti
necessari al pagamento degli indennizzi
spetta unicamente allo Stato, così come
normativamente previsto. Nel documento
le Regioni si sono impegnate a continuare
il loro compito di ente erogatore a
condizione che lo Stato provvedesse al
trasferimento dei soldi. Il nodo centrale
resta il reperimento delle risorse che,
a detta del Ministero, deve scaturire
da una verifica anche di tipo politico,
soprattutto, sui tempi di trasferimento
delle somme già anticipate dalle regioni.
Altra vicenda che è ancora sospesa è
quella riguardante il risarcimento in sede
civilistica dei danneggiati da sangue
infetto, menzionati anche
nell’interrogazione dell’onorevole
Puppato, sulla quale il Governo non ha
dato risposte, essendo la questione ancora
sub iudice (Consiglio di Stato). In verità il
Giustizia è fatta, l’Inps rifletta
ricevuto i ratei di
indennità, senza
perdere alcun
beneficio e chi invece solo
dopo un mese dall’inizio
della mobilità , perché
perderebbe la possibilità di
avere la prestazione per
tutta la durata di astensione
obbligatoria per maternità.
Nel distinguere le due
prestazioni, la Cassazione ,
a cui si richiama la Corte
d’Appello di Trento,
sottolinea come la tutela
della maternità è cosa
ben diversa dalla mobilità,
che dovrebbe essere il
Direttore responsabile Guido Iocca
A cura di Patrizia Ferrante
Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94
periodo nel quale si cerca
una nuova occupazione;
perciò, avendo finalità
distinte, non possono
essere sovrapponibili, se
non si vuole negare alle
donne di conciliare il loro
diritto a diventare madri,
senza subire penalizzazioni,
con quello al lavoro.
“La storia di G.T. è analoga a
tante altre che restano
nell’ombra – conclude
Suaria –, perché è assai
raro che si ricorra alle vie
legali quando l’oggetto
del contendere ha uno
scarso valore economico; e
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Ufficio abbonamenti
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Ufficio vendite
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questo succede, spesso,
purtroppo, a scapito
dell’affermazione di un
principio di giustizia
sociale, quale è quello di
non precludere alle
lavoratrici madri la
possibilità di poter contare
sulle pari opportunità nel
trattamento della
disoccupazione involontaria
e nel loro reinserimento nel
mercato del lavoro.
L’auspicio è che questa
sentenza induca l’Inps
ad un cambiamento
radicale del suo
orientamento in materia”. •
Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, Cristina izzo, Ilaria Longo
Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 8 settembre ore 13
Consiglio di Stato si è già pronunciato
alcune settimane dopo la risposta del
ministero ma è bene ricordare, a grandi
linee, quello che è successo in questi anni.
Molti cittadini danneggiati, all’indomani
della legge 210/92, hanno intentato causa
allo Stato per responsabilità oggettiva del
ministero o della struttura sanitaria che, a
detta dei giudici, si fonda sull’omessa
vigilanza in tema di importazione,
distribuzione e commercializzazione di
sangue e di emoderivati, e sul
presupposto che senza tale condotta
omissiva il danno non si sarebbe
verificato. Le numerose cause, che hanno
visto soccombere il Ministero, hanno
portato all’emanazione di una legge che
prevedeva lo stanziamento di fondi
pubblici da utilizzare per transare tutte le
cause di risarcimento in corso. Il
successivo “decreto moduli” fissava tutte
le condizioni necessarie per poter
accedere alla transazione. Tra le istruzioni
operative veniva introdotta la prescrizione
quinquennale e l’esclusione dal diritto per
i trasfusi prima del 24 luglio 1978, data di
emanazione della circolare ministeriale n.
68 che ha reso obbligatoria la ricerca
dell'antigene dell'epatite B nel sangue e
negli emoderivati (non essendoci
obbligatorietà secondo il Ministero non vi
è responsabilità). La data dalla quale far
decorrere il termine di richiesta di
indennizzo (legge 210/92), viene
anticipata solo nei casi in cui dalla
documentazione sanitaria fosse emerso
che il danneggiato avesse una chiara
consapevolezza del danno, del nesso
causale con l’emotrasfusione e dell’illecito
commesso dagli enti preposti alla
vigilanza. Queste limitazioni hanno fatto
sì che solo il 5 per cento degli aventi
diritto abbia potuto accedere alle
transazioni pur essendo chiara “la ratio”
della legge: ristorare il maggior numero
possibile di danneggiati, chiudendo
non solo il contenzioso, ma anche una
delle più tristi e dolorose pagine della
storia del nostro Paese.
In molti si sono rivolti al Tar del Lazio e
chiesto, tra l'altro, l'annullamento del
“decreto moduli transattivi”, nonché i
relativi decreti attuativi. Il Tribunale
amministrativo, pur non accogliendo tutti
i punti contestati dai ricorrenti, ha
riconosciuto l’illegittimità della norma,
nella parte in cui limita la transazione ai
soggetti trasfusi dopo il 24/07/1978. Ma
non è finita. Sulla vicenda è intervenuto il
Consiglio di Stato che, a seguito di un
ricorso proposto dal Ministero e dagli
ammalati, ha preso una decisione, a dir
poco imbarazzante, dichiarando non solo
il proprio “difetto di giurisdizione”, ma
addirittura annullando le stesse decisioni
prese dal Tar Lazio sulla illegittimità della
norma nella parte in cui escludeva dalle
transazioni coloro che erano stati
contagiati prima del 24 luglio 1978. In
altre parole, secondo il Consiglio di Stato
le contestazioni sollevate dai danneggiati
ricorrenti avrebbero dovuto essere
proposte avanti al tribunale civile e non a
quello amministravo. Ciò ha significato
che, stante la non obbligatorietà di
adesione alle procedure transattive, le
vittime da sangue infetto potranno
continuare la loro azione legale in sede
civile per ottenere i risarcimenti. In un
certo senso, quindi, per loro si ricomincia
da capo: prescritti i loro diritti, osservano
nella quasi totale impotenza uno Stato
che, chiamato in causa, pretende di essere
trattato in modo diverso davanti alla
legge, con la facoltà di cambiare in corso
d’opera le “regole del gioco”. Il risultato
è presto detto: per chi si è ammalato
c’è un duplice danno: quello alla salute e
l’altro ancor più umiliante di vedersi
privare dei risarcimenti dovuti. •
A cura di
Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli