POS per i MMG? - FIMMG Firenze

POS per i MMG?
Purtroppo, ad oggi, non si hanno certezze circa l’obbligo, che dovrebbe scattare a partire dal 30
giugno 2014, per tutte le imprese e i professionisti, di accettare i pagamenti con carte di debito,
indipendentemente dalle soglie di fatturato.
Sicuramente il continuo susseguirsi di proroghe non ha reso chiare le date a decorrere dalle quali
scatteranno gli obblighi e, ancora oggi, in considerazione delle accese proteste, si affidano le
speranze a successivi provvedimenti, in grado di definire in maniera più puntuale quelli che sono i
soggetti interessati dalla disciplina, evitando di estendere l’obbligo in maniera generalizzata a tutti
i professionisti ed imprese.
Volendo brevemente ripercorrere quelle che sono state le vicende relative all’obbligo POS
dobbiamo ritornare all’art. 15 del D.L. 179/2012, che aveva introdotto il nuovo obbligo,
prevedendo quale data iniziale quella del 1°gennaio 2014.
Tuttavia, in mancanza dei necessari decreti attuativi l’obbligo Pos non è mai entrato in vigore alla
data prevista, e si è dovuto attendere il 27 gennaio 2014, quando è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Secondo quest’ultimo decreto, fino al 30 giugno 2014, l'obbligo avrebbe riguardato soltanto i
soggetti il cui fatturato dell'anno precedente fosse stato superiore a 200.000 euro, mentre a
decorrere da tale data l’obbligo sarebbe stato esteso a tutti gli altri soggetti.
È bene ribadire come nel decreto in oggetto non vi fosse traccia di forme di esclusione soggettiva,
in quanto veniva fissato l’esonero soltanto per i pagamenti inferiori a 30 euro.
Il Milleproroghe ha tuttavia fatto slittare, per tutti, l’obbligo Pos al 30 giugno 2014. È venuto così
meno quell’iniziale periodo transitorio, nel quale era prevista un’applicazione limitata ai soggetti
con un fatturato superiore a 200.000 euro.
Purtroppo dunque allo stato attuale non possiamo che attendere gli eventuali e successivi sviluppi
giurisprudenziali, nonché riporre le speranze in eventuali decreti che trovando una soluzione in
grado di mediare le contrapposte esigenze potrebbero finalmente mettere la parola fine a questo
tira e molla di proteste e smentite.
Per adesso, al momento in cui si scrive, resta ferma la data del 30 giugno 2014, quale termine
ultimo per dotarsi di tale forma aggiuntiva di pagamento da offrire al paziente in alternativa ai
metodi di pagamento tradizionale.
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Per questo la Commissione Fisco della FIMMG con il presente documento intende fornire un
primo approccio metodologico che, qualora venga confermato l’obbligo di dotazione del POS,
possa in qualche modo agevolare il rispetto di questo ulteriore adempimento burocratico.
Giova precisare tuttavia che la disposizione in commento introduce un onere, piuttosto che un
obbligo giuridico, essendo il suo campo di applicazione limitato ai quei casi in cui sarà il paziente a
richiedere al medico di poter adempiere al pagamento attraverso l’utilizzo del POS. In tal senso si
sottolinea come, ad ora, nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento
tramite carta di debito.
Passando ad esaminare gli aspetti operativi, suggeribili, per la dotazione e l’utilizzo del POS da
parte del medico di medicina generale si osserva quanto segue.
Per coloro che esercitano la professione in forma singola, non esisteranno particolari problemi. Si
tratterà in sostanza di dotarsi del terminale POS, auspicabilmente usufruendo di convenzioni e/o
condizioni di favore, da concordare con l’istituto di credito di riferimento.
Tale impostazione, ad avviso di chi scrive, è altresì raccomandabile anche qualora i medici
esercitino la professione nelle cosidette forme associate semplici (condivisione costi).
Per le forme associative complesse, già soggette all’obbligo della riscossione obbligatoria
accentrata, potrebbe invece essere ipotizzabile la dotazione per tutti gli associati di un unico POS.
In tal senso giova ricordare che le disposizioni dettate dalla Finanziaria 2007 prevedono che la
riscossione dei compensi dovuti al professionista per l’attività resa nell’ambito di una struttura
sanitaria debba essere effettuata in modo unitario dalle strutture sanitarie che hanno l’obbligo di
incassare il compenso “in nome e per conto" del prestatore di lavoro autonomo (medico o
paramedico) e riversarlo al medesimo.
Tali disposizioni interessano le strutture che mettono a disposizione dei professionisti ovvero
concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro
autonomo mediche o paramediche.
Vengono ritenute “strutture sanitarie private le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e
diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel
settore dei servizi sanitari e veterinari”. Pertanto, con la frase “ogni altro ente o soggetto privato”
comprende anche gli studi medici, di conseguenza, se un Medico concede l’utilizzo dei locali del
proprio studio è assoggettato a tali disposizioni. La struttura sanitaria privata «….. è
essenzialmente individuata in relazione all’attività di concedere in uso, a qualunque titolo, i locali
della “struttura aziendale” per l’attività di lavoro autonomo mediche e paramediche » e sono
strutture i soggetti che «…..mettono a disposizione, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, forniti
delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione medica o paramedica, ovvero
organizzino servizi strumentali all’esercizio dell’attività stessa”.
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Tutto ciò è previsto dal provvedimento del 13 Dicembre 2007, chiarito con la Circolare n. 13/E del
15/03/2007 dell’Agenzia delle Entrate e con successiva risoluzione n. 270 /E del 27/09/2007.
La circolare 13/E sottolinea che tali disposizioni si applicano ai compensi correlati alle prestazioni
di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente
con il paziente e non si applicano invece ai compensi dovuti a fronte delle prestazioni rese
direttamente al paziente, per il tramite del professionista, dalla struttura sanitaria privata,
nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nell'organizzazione dei
servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il
cliente; Pertanto nel primo caso il rapporto preminente è “Medico-Paziente” nel secondo caso lo
è “Struttura-Paziente”.
Nel primo caso la Fattura sarà emessa dal medico nei confronti del paziente ma l’incasso sarà
effettuata dalla struttura che fungerà da “cassiere” mentre nel secondo caso sarà la struttura,
fornitrice della prestazione, che emetterà fattura (a proprio nome) al paziente, mentre il medico
fatturerà poi alla struttura (che fungerà da sostituto d’imposta) le sue prestazioni applicando la
ritenuta d’acconto.
Le strutture sanitarie Private non sono tenute alla riscossione accentrata dei compensi dovuti al
medico di medicina generale per l’attività di lavoro autonomo prestata in convenzione col Servizio
Sanitario Nazionale. (Risoluzione 304/2008). La Struttura è, in ogni caso, obbligata a provvedere
alla riscossione accentrata dei compensi dello stesso medico relativi ad ogni altra prestazione
medica o paramedica resa in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente
con il Paziente (al di fuori dell’ambito dell’attività convenzionale). Sfruttando dunque lo schema
sopra descritto di funzionamento della riscossione accentrata, si potrebbe provvedere alla
istallazione di un unico POS. Tale circostanza, dovrebbe tuttavia prevedere, anche per ovvi motivi
di garanzia, che il conto di appoggio su cui opererebbe il POS sia co-intestato a tutti i medici
partecipanti alla associazione professionale.
Lo schema operativo potrebbe essere il seguente, ovviamente integrabile a seconda delle
esigenze concrete dei partecipanti alla medicina di gruppo:
La struttura sanitaria, ovvero l’associazione professionale curerà dunque la riscossione tramite
POS, intestato congiuntamente a tutti i partecipanti all’associazione, fungendo da tramite tra il
medico e il paziente.
La struttura riscuote tramite POS , provvedendo al rilascio o al ritiro del documento
comprovante il pagamento (scontrino della carta di credito o bancomat);
Il professionista che ha eseguito la prestazione è tenuto a emettere fattura/ricevuta nei
confronti del paziente;
La struttura riversa al professionista interessato gli importi riscossi tramite POS;
La struttura rilascia al paziente (garantendo il rispetto della riservatezza dei dati trattati)
apposita quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato tramite POS
(gestito in maniera accentrata in nome e per conto dei professionisti partecipanti alla
medicina di gruppo).
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La struttura dovrà, come avviene nella gestione accentrata degli incassi, indicare nei propri
registri, distintamente per ciascuna operazione di riscossione avvenuta tramite POS, al fine
di mantenere un’esatta e puntuale mappatura degli stessi:
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data del pagamento ed estremi della fattura/ricevuta, emessa dal professionista;
generalità e codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
ammontare del corrispettivo riscosso;
modalità di pagamento;
evidenza dei ristorni a favore dei singoli medici.
La struttura sanitaria che ha curato la gestione accentrata ha l'obbligo di comunicazione
telematica all'Agenzia delle Entrate stessa dell'ammontare dei compensi
complessivamente riscossi per ciascun percipiente entro il 30 Aprile di ciascun anno in
riferimento ai compensi riscossi l’anno precedente.
Quanto esposto sopra per completezza informativa, potrebbe tuttavia presentare delle limitazioni
operative e gestionali scaturenti dagli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili. Per tale
ragione, in considerazione del fatto che il costo (presumibilmente esiguo) di gestione del POS è
interamente deducibile dal reddito professionale, nell’ambito di una compiuta analisi costi
benefici, si potrebbe concludere che la strada più semplice per la dotazione e la gestione del POS
sia quella di dotare ogni singolo medico del proprio POS personale. Ciò anche in considerazione
del fatto che lo stesso potrebbe, tra l’altro, essere trasportato al seguito in occasione delle visite
domiciliari.
Infine si sottolinea quanto segue. Ai fini di un trasparente utilizzo del POS, qualora la carta di
debito utilizzata per il pagamento di una prestazione medico professionale non coincida con il
soggetto intestatario della fattura/ricevuta, è consigliabile procedere come segue. Ad esempio:
ipotizzando una prestazione rilasciata a favore di un anziano, Sig. Carlo Rossi, accompagnato dal
proprio figlio. Qualora il pagamento venga effettuato con carta di debito intestata al figlio del
paziente, è consigliabile riportare sul documento fiscale ricevuta/fattura la seguente dicitura:
“prestazione saldata con carta di debito intestata al Sig. Mario Rossi – figlio del paziente Carlo
Rossi”.
Maurizio Di Marcotullio
Dottore Commercialista
Consulente della Commissione Fisco della FIMMG
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