Modena, 25 febbraio 2015 Lavoro “JOBS ACT”: APPROVATO IL DECRETO SULLA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASPI) Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2015, Schema D.Lgs Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 È stata licenziata dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 la versione definitiva del decreto attuativo di riordino della normativa in materia di ASpI. Il testo definitivo contiene le disposizioni in materia di: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL); assegno di disoccupazione (ASDI); contratto di ricollocazione. Nell’Aggiornamento odierno si prendono in esame le disposizioni relative alla NASpI. Come si ricorderà, l’articolo 1, commi 1 e 2 della Legge n. 183/2014, c.d. “Jobs Ac” ha delegato il Governo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e ASpI. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 febbraio 2015, ha approvato definitivamente il relativo testo di Decreto Legislativo di cui si attende a breve la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto dovrebbe entrare in vigore il 1° marzo 2015. Nell’Aggiornamento odierno si prendono in esame gli articoli da 1 a 14 del decreto relativo alla rimodulazione dell’ASpI. NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO La disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) persegue la finalità di: omogeneizzare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (ASpI e MiniASpI), rapportare la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; introdurre dei massimali di contribuzione figurativa. L’art. 1 del Decreto Legislativo prevede l’istituzione di un’indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), in sostituzione delle prestazioni di ASpI e Mini-ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Tale assicurazione è istituita presso: la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 della Legge n. 88/1989), nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (art. 2 della Legge n. 92/2012). Le nuove regole di funzionamento attengono esclusivamente ai requisiti e alla durata della prestazione, ma mantengono intatto il quadro normativo di funzionamento dell’ASpI. In particolare è confermato il quadro di finanziamento della prestazione già definito per l’ASpI (contribuzione ordinaria, addizionale e c.d. contribuzione di licenziamento), e alla nuova prestazione si estendono tutte le disposizioni già emanate con riferimento all’ASpI (e alla DS), in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo. DESTINATARI L’indennità NASpI fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro. I destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° maggio 2015, con esclusione: dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni; degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola). Per i soci lavoratori delle cooperative DPR n. 602/1970 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, ai quali l’assicurazione contro la disoccupazione è stata estesa dal 1° gennaio 2013 e per i quali è in corso un versamento contributivo ridotto, a decorrere dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. REQUISITI Il primo requisito richiesto al lavoratore per accedere all’indennità NASpI è lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 181/2000, stato che deve essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell’indennità. Gli ulteriori (nuovi) requisiti di accesso all’indennità prevedono che il lavoratore possa far valere: nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione, 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Ai fini dell’accesso all’indennità lo stato di disoccupazione deve essere involontario, non ne hanno diritto, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’indennità NASpI (come accade per l’ASpI), viene concessa in caso di: dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’art. 1 della Legge n. 92/2012. MISURA La base di calcolo è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni (rispetto all’ASpI il periodo passa da 2 a 4 anni). La retribuzione media mensile si ottiene dividendo la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni antecedenti la data del licenziamento, comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive, per il numero totale delle settimane di contribuzione nel periodo (indipendentemente dalla verifica del minimale). Si ottiene in tal modo una retribuzione media settimanale, che si ragguaglia a mese moltiplicando per il coefficiente 4,33. L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile come sopra determinata, nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore, per l’anno 2015, a euro 1.195,00. Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all’importo di 1.195,00 euro mensili, la misura dell’indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di 1.195,00 euro. L’indennità mensile non può in ogni caso superare, nel 2015, l’importo massimo mensile di 1.300,00 euro. I predetti valori mensili (1.195,00 e 1.300,00 euro) sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Sull’indennità non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista (5,84%). L’indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione. DURATA E DECORRENZA La durata del trattamento non è più stabilita in misura fissa in base all’età anagrafica del lavoratore ma è proporzionata all’anzianità contributiva dello stesso. La NASpI è, infatti, corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Tuttavia, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane. Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016 la durata massima è di 24 mesi che scende a 18 mesi (78 settimane) per gli eventi di disoccupazione che insorgono dal 1° gennaio 2017. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L’indennità NASpI decorre: dall'8° giorno successivo a quello della cessazione di lavoro se la domanda viene presentata entro l’8° giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui sia presentata successivamente all’8° giorno. La domanda di NASpI deve essere presentata: telematicamente all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. g) del D.Lgs n. 181/2000. Ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo saranno introdotte con apposito decreto ministeriale ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 183/2014. Tale decreto, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola definirà le condizioni e le modalità delle azioni della politica attiva nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza ai relativi obblighi di partecipazione. ANTICIPAZIONE DELL’INDENNITÀ Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità NASpI può richiedere la liquidazione anticipata degli importi del relativo trattamento non ancora erogato, in unica soluzione, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o avviare un’attività in forma di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. In caso di richiesta di erogazione anticipata della prestazione di NASpI il lavoratore non ha diritto alla relativa contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare. La domanda di liquidazione del trattamento anticipato deve essere presentata dal lavoratore: in via telematica all’INPS, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma, d’impresa o dalla data di sottoscrizione della quota di capitale sociale della cooperativa. Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, nel caso in cui instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuto il trattamento di NASpI, a meno che il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto il capitale sociale. COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO SUBORDINATO Come ribadito, la fruizione dell’indennità NASpI è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione; pertanto nel caso in cui il percettore instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000,00 se subordinato o parasubordinato e euro 4.800,00 se autonomo) decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (fino a un massimo di sei mesi). La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile sia ai fini del calcolo dei requisiti che della durata in caso di erogazione di una nuova prestazione NASpI. Nel caso in cui il reddito annuale sia inferiore ai predetti limiti il lavoratore (dipendente) conserva il diritto a percepire la NASpI, tuttavia ridotta di un rapporto pari all’80% del reddito previsto, a condizione che: comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e il datore di lavoro (o utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro o dall’utilizzatore, per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha generato il diritto alla NASpI (non devono sussistere nemmeno rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti). La contribuzione versata è utile sia ai fini del calcolo dei requisiti che della durata in caso di erogazione di una nuova prestazione NASpI. Rapporti part-time Il diritto a percepire il trattamento di NASpI, ancorché ridotto, sussiste (in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti) anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e che cessi da uno dei predetti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966. Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. La contribuzione relativa all'assicurazione generale IVS versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AUTONOMO Il lavoratore beneficiario dell’indennità NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso il soggetto mantiene il diritto al trattamento NASpI, ma la relativa indennità è ridotta di un importo pari: all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il lavoratore fosse esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi lo stesso è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione (entro il 31 marzo dell’anno successivo), concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o d’impresa. In mancanza, il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità NASpI percepita dall’inizio dell’attività. Il fatto che il lavoratore mantenga il diritto alla percezione dell’indennità NASpI, ancorché ridotta, comporta che la contribuzione relativa all’assicurazione generale IVS versata in relazione all’attività di lavoro autonomo/d’impresa non dia luogo ad accrediti contributivi. Tali importi sono riversati alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. DECADENZA Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività lavorativa subordinata o in forma autonoma o d’impresa senza provvedere alla relativa comunicazione; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità NASpI. La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione dell’indennità che eventualmente si sia continuata a percepire. Ulteriori sanzioni saranno individuate dal decreto ministeriale che regolerà le ipotesi di mancata o irregolare partecipazione alle attività di politica attiva. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Per tutta la durata del trattamento al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione della NASpI (€ 1.820 per l’anno 2015). 1.
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