Contenzioso Bancario Convegno GAM – 26 novembre 2014 Dott.ssa Barbara Cardia studiobarbaracardia@gmail.com Corso Stati Uniti 53, Torino Anatocismo nei rapporti bancari Anatocismo: produzione di interessi sugli interessi maturati Pratica contraria all’Art. 1283 C.c. «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi». 2 Rapporti bancari interessati Rapporti di conto corrente: - con affidamento: utilizzabile con fido di cassa, sbf, anticipo fatture, ecc.; - senza affidamento. Mutui 3 Il conto corrente bancario Il contratto di “conto corrente bancario” (o conto corrente di corrispondenza) non trova espressa regolamentazione nel codice civile. Art. 1823 C.c. «il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto» Gli artt. 1852-1857C.c. contengono norme applicabili, in genere, a tutte le operazioni bancarie regolate in conto corrente 4 Libro IV – Delle Obbligazioni - Sezione V Delle operazioni bancarie in conto corrente Art.1852. Disposizione da parte del correntista. «Qualora il deposito (art. 1834 C.c.), l’apertura di credito (art. 1842 C.c.) o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito». 5 Art. 1834 C.c. - Depositi di danaro. «Nei depositi di una somma di danaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l'osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi. Salvo patto contrario, i versamenti e i prelevamenti si eseguono alla sede della banca presso la quale si è costituito il rapporto». 6 Dell'apertura di credito bancario Art. 1842 Nozione «L'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato». 7 Art. 1843 - Utilizzazione del credito. «Se non è convenuto altrimenti, l'accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove è costituito il rapporto.» 8 I caratteri che identificano la figura del contratto di “conto corrente bancario” si desumono dalla prassi bancaria: La banca, per incarico del cliente, presta di fatto un servizio di cassa, sia pure in senso improprio, in quanto le somme messe a disposizione sono di proprietà della banca (contratto di deposito). I pagamenti e le riscossioni sono annotati sul “conto” e la somma algebrica delle poste attive e passive determina la formazione di un “saldo” che, per effetto delle successive annotazioni, si modifica automaticamente, e di cui il cliente può disporre in ogni momento. Anche la banca può richiedere la copertura immediata dell’eventuale scoperto. 9 Il mutuo Art. 1813 c.c. Nozione «Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità» 10 DELIBERA CICR 9/2/2000 (valida fino al 31/12/2013) Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dal 22/4/2000 «gli interessi possono produrre a loro volta interessi». Permesso l’anatocismo a determinate condizioni 11 Conto corrente (art. 2) conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nel Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 12 Finanziamenti con piano di rimborso rateale (art. 3) caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l’importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica In 13 Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell’art. 2. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all’importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento 14 Trasparenza contrattuale (art. 6) I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente deliberano indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto. 15 Disposizioni transitorie (art. 7) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all’adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31/12/2000. 16 Terminologia utile TAN: tasso annuo nominale; TAE: tasso annuo effettivo TAEG: tasso anno effettivo globale DATA CONTABILE: momento in cui si effettua la registrazione DATA VALUTA: momento da cui decorrono gli interessi DATA DISPONIBILE: il giorno a partire dal quale la somma accreditata può essere utilizzata per pagamenti o prelievi. 17 SALDO: differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti fino ad una certa data (saldo contabile, saldo liquido- per valuta, saldo disponibile) SCOPERTO DI CONTO: eccedenza di addebiti rispetto agli accrediti con conseguenza di saldo debitore per il cliente. In assenza di fido SCONFINAMENTO: utilizzo del conto oltre il limite di fido concesso 18 NUMERI debitori/creditori: «saldo per valuta» x giorni AFFIDAMENTO/FIDO: linea di credito concessa dalla banca al cliente 19 Verifica delle condizioni sia stabilita per ambedue le parti (banca e cliente) la stessa periodicità di liquidazione degli interessi creditori e debitori; sia specificata la durata del periodo, trascorso il quale si procede alla capitalizzazione degli interessi; sia indicato il TAN (tasso annuale nominale); sia indicato il TAE (tasso annuale effettivo), cioè il tasso di interessi che tiene conto dell ’ effetto della capitalizzazione composta (i = (1+ik)k – 1) vi sia la specifica approvazione scritta della clausola anatocistica da parte del cliente (art. 1341, c. 2 C.c.) 20 Verifica condizioni contrattuali 21 22 Eliminazione dell’effetto anatocistico Estrapolare i «numeri debitori», gli «interessi addebitati» e il «tasso» dagli scalari trimestrali elaborati dalla banca Calcolare per ogni trimestre i numeri debitori sugli interessi addebitati fino al trimestre in corso (montante interessi x giorni) Calcolare l ’ importo degli interessi anatocistici applicando il tasso previsto dalla legge. Attenzione ai contratti stipulati prima della delibera CICR 23 24 25 IL QUESITO…….. « capitalizzazione trimestrale degli interessi: c1) su contratto anteriore alla delibera CICR 9.2.2000 Il ricalcolo deve farsi eliminando ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori, dall’accensione del rapporto fino a nuovo contratto (o comunicazione specificatamente approvata dal cliente) che preveda la pari periodicità nella chiusura e accredito/addebito di interessi e in difetto fino alla chiusura del conto (art. 7 co. 3 delibera CICR) ……. 26 c2) c.s. ma con comunicazione alla clientela di adeguamento delle condizioni (art. 7 co. 2 delibera CICR). Qualora risulti agli atti la comunicazione con cui la banca ha dichiarato di adeguare le condizioni di contratto alla delibera CICR 9.2.2000 prevedendo pari periodicità nelle chiusure, il C.T.U. formuli in via alternativa due distinte ipotesi di liquidazione del saldo: -come c1) -con spettanza degli interessi su interessi per il tratto successivo dall’1/7/2000 alla chiusura del conto. 27 L’anatocismo nel mutuo (breve cenno) fino alla delibera CICR dopo Dal la delibera CICR 1/01/2014 INAPPLICABILE applicabile in relazione agli interessi moratori ????????? aspettiamo il CICR 28 29 Stralcio di piano di ammortamento alla francese Rata 2 verifica calcolo interessi I=(99.468,48*30*8,5)/36000 = 704,57 30 L’anatocismo dal 1/1/2014…. La L. 147 del 27 dicembre 2013, al comma 629 prevede che… «All'articolo 120 del testo unico di cui al DLgsl 1/9/1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente: Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 31 b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.» L’anatocismo NON E’ PIU’ APPLICABILE Ma….. 32 …. di fatto molte Banche fino al terzo trimestre 2014 hanno continuato ad applicarlo ! Si ripartirà con il contenzioso? 33 Consulenze tecniche sui conti correnti: aspetti pratici La prescrizione per l’azione di ripetizione Se il conto è estinto 10 anni dall’estinzione se effettuate solo rimesse ripristinatorie Se il conto non è estinto 10 anni dalla data delle rimesse solutorie NO RIPETIZIONE 34 IL QUESITO… “prescrizione della ripetizione di indebito L’importo contabilmente a credito del correntista, risultante dal ricalcolo del saldo c.s., deve essere ridotto delle somme bensì indebitamente annotate, ma per le quali è prescritta l’azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un decennio dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi anteriori). All’effetto della risposta al quesito si intendono pagate: 1) le somme annotate su conto in saldo attivo alla data di esecuzione, con prescrizione dalla decorrente dalla data medesima 35 ….. 2) le somme annotate a debito e pagate con rimessa successiva con funzione solutoria, ossia: - su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti del fido; - a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido concesso in entrambi i casi con prescrizione decorrente dalla data della rimessa solutoria. Non si intendono pagamenti le rimesse su c/c eseguite a riduzione dell’utilizzo del fido, né quelle che abbiano comportato il passaggio in utile del saldo del c/c affidato. 36 Rimesse solutorie: versamenti effettuati dal correntista quando il saldo è oltre il fido accordato. Esempio: -Fido accordato € 5.000,00 -Saldo al 17/11/2000 € - 17.250,00 -Versamento di € 6.000,00 in data 19/11/2000 La rimessa è solutoria L’azione di ripetizione delle competenze indebitamente addebitate fino a quella data è prescritta fino a concorrenza dell’ammontare di € 6.000,00. 37 Rimesse ripristinatorie: versamenti effettuati dal correntista quando il saldo è entro il fido accordato Esempio: -Fido accordato € 5.000,00 -Saldo al 17/11/2000 € - 4.950,00 -Versamento di € 6.000,00 in data 19/11/2000 La rimessa è ripristinatoria L’azione di ripetizione delle competenze indebitamente addebitate fino a quella data è ancora possibile 38 Esempio: -Fido accordato € 5.000,00 -Saldo al 17/11/2000 € - 17.250,00 -Versamento di € 14.000,00 in data 19/11/2000 La rimessa è: parzialmente solutoria per € 12.250,00 parzialmente ripristinatoria per € 1.750,00 L’azione di ripetizione delle competenze indebitamente addebitate fino a quella data è prescritta fino a concorrenza dell’ammontare di € 12.250,00. 39 Individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie: come individuarle praticamente Individuazione dell’importo affidato Rielaborazione degli estratti conto con la determinazione del saldo progressivo Evidenziazione dei versamenti «solutori» 40 Come individuare il fido….. Dal contratto di apertura di credito 41 ….. come individuare il fido Dall’estratto contobancario: (annotazioni, tassi differenziati nelle liquidazioni, base imponibile della CMS o della CDF) 42 … come individuare il fido Dalla CENTRALE RISCHI 43 … come individuare il fido Dal «fido di fatto»: in caso di mancanza documentale prevale la concreta dazione di credito anche «per facta concludentia» Tribunale di Napoli, sentenza 17 del 2/1/2014 Corte Appello Torino n. 902/13, ordinanza Tribunale di Torino 4/4/14 causa 6891/12 44 Individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie 45 46 L’eliminazione delle voci nulle DOPO LA VERIFICA DELLE RIMESSE A PARITA’ DI CONDIZIONI LE SOMME RIPETIBILI POTREBBERO ESSERE INFERIORI 47 PRIMA DELLA VERIFICA DELLE RIMESSE A PARITA’ DI CONDIZIONI LE SOMME RIPETIBILI POTREBBERO ESSERE SUPERIORI 48 Esempio: le competenze addebitate il 31/3/1996 per € 2.000,00 sono nulle per € 1.500,00. a) L’azzeramento viene effettuato a posteriori: le competenze complessivamente ripetibili ammontano a € 2.000,00. 49 b) l’azzeramento viene effettuato a priori : le competenze complessivamente ripetibili ammontano a € 3.000,00. 50 Il saldo “ZERO” Se l’onere probatorio è a carico della banca, nel caso in cui non siano forniti tutti gli estratti conto che ricostruiscono l’intero rapporto Il saldo iniziale risultante dal primo estratto conto deve essere AZZERATO 51 Impatto dell’azzeramento sui numeri debitori Tutti i «numeri debitori» dei trimestri a partire da quello in corso alla data di azzeramento del saldo devono essere rettificati per l’importo dei numeri calcolati sul saldo iniziale diminuzione azzeramento Numeri debitori creazione aumento Numeri creditori 52 53 Quale tasso applicare nelle riliquidazioni Se il tasso è pattuito contrattualmente in maniera regolare Tasso ultralegale pattuito (tenendo conto dello jus variandi se applicato relgolarmente) Quale tasso applicare nelle riliquidazioni In mancanza di un contratto scritto In presenza di una clausola “uso piazza” su contratto anteriore alla L. 154/92 Tasso al saggio legale art. 1284 (tenendo conto della variazione dello stesso) Quale tasso applicare nelle riliquidazioni In presenza di un contratto che non indica il tasso il tasso in maniera determinata/determinabile Contratto con determinazione del tasso “uso piazza” per contratti successivi L. 154/92 Tasso sostitutivo art. 117, c. 7 TUB Quale tasso applicare nelle riliquidazioni In presenza di interessi usurari Nessun interesse ai sensi dell’art. 1815, c. 2 oppure Tasso soglia usura
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