newsletter GIUGNO 2014 - 2

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Giugno n. 2- 2014
A cura di Antonio Marchini
www.fpcgil.it
CIRCOLARI
AVVERTENZA
PRECISIAMO CHE I CONTENUTI DI MERITO DELLE CIRCOLARI
PUBBLICATE RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE
DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LE EMANANO.
PERTANTO, NON RAPPRESENTANO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE
POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.
INPS messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 Periodi utili alla pensione
anticipata
Nota
Le istruzioni concernono la pensione anticipata in regime misto, quella cui possono aver accesso
cioè i lavoratori che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996. Per tale pensione, la
riforma Fornero del 2012 (D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011) ha previsto una
particolare forma di penalizzazione: l’applicazione della riduzione d’importo dell’1% della quota
retributiva, per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni (riduzione elevata al 2% per ogni
ulteriore anno di anticipo rispetto a due).
Le deroghe
Il D.L. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, ha stabilito che la penalizzazione non trovi
applicazione nei confronti dei soggetti che maturano la pensione entro il 31 dicembre 2017 se
l’anzianità contributiva deriva esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro» e da periodi di
astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria e da contribuzione da riscatto. Inoltre il D.L. n.
101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, ha aggiunto i periodi di donazione di sangue e di
congedo parentale di maternità e paternità previsti dal T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001; e la legge
n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha infine aggiunto i periodi di congedo e di permesso ai sensi
dell’art. 33 della legge n. 104/1992 (agevolazioni ai disabili gravi).
Dal 31 ottobre 2013
L’Inps spiega che le deroghe introdotte dal D.L. n. 101/2013 concernono i seguenti periodi (utili per
non applicare la penalizzazione):
• le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti (ex art. 8,
comma 1, della legge n. 219/2005);
• i congedi parentali di maternità e paternità ex T.U. maternità, anche in caso di adozione o
affidamento di minori.
E precisa che esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto erogate a decorrere dal
1° novembre 2013, a prescindere dalla gestione prev idenziale.
Dal 1° gennaio 2014
Le deroghe introdotte dalla legge n. 147/2013, spiega sempre l’Inps, concernono invece i seguenti
periodi:
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•
tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai
genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in
situazione di gravità;
• periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bimbo.
E precisa che esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto erogate a partire dal 1°
febbraio 2014 se a carico di gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal
1° giorno del mese successivo a quello di maturazio ne dei requisiti; altrimenti, a partire dal 2
gennaio 2014.
Elenco tassativo
L’individuazione dei periodi, precisa l’Inps, è tassativa perché il Ministero del Lavoro (nota prot.
16802/2013) ha escluso la possibilità di operare interpretazioni estensive, in tal modo allineandosi
all’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. 105/2013).
Conseguenza come «prestazione effettiva di lavoro» deve intendersi «l’insieme di tutti i periodi
effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma».
Consulenti del Lavoro Fondazione Studi circolare n. 11/2014 Indirizzi
applicativi Contratto a tempo determinato
Indirizzi applicativi
In data 20 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione n. 78 del decreto legge n. 34/2014 a sua
volta entrato in vigore il 21 marzo 2014.
In attesa di conoscere le interpretazioni del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 12 giugno 2014 la
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce alcuni indirizzi applicativi facendo seguito a quanto già
pubblicato con la circolare n. 11/2014.
In sede di conversione del D.L. 34/2014, il legislatore ha inserito tramite il nuovo articolo 2-bis una disciplina
transitoria che consente di risolvere alcuni dei dubbi che erano sorti all’indomani dell’emanazione dell’iniziale
testo entrato in vigore il 21 marzo scorso. In particolare “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi
gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto”.
Questo comporta che tutte le novità in materia di contratto a termine (rif. articolo 1) si applicano ai soli
rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 20 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di
conversione), ma sono fatti salvi gli effetti già prodotti tra il 21 marzo 2014 e quella di entrata in vigore della
legge di conversione (20 maggio 2014).
Questo significa che è ritenuto legittimo quanto avvenuto nel periodo di conversione (in applicazione del
primo testo del D.L. n. 34/2014) ma non che tutte le disposizioni all’epoca vigenti saranno ritenute applicabili
anche a partire dal 20 maggio 2014.
La norma cosi strutturata impone l’individuazione di tripartizione temporale in cui si applicano distinte
discipline giuridiche:
• fino al 20 marzo 2014;
• periodo 21 marzo – 19 maggio 2014;
• a partire dal 20 maggio 2014.
Si possono così realizzare le seguenti ipotesi:
1. contratto stipulato nel periodo 1 e in scadenza nel periodo 2 ha potuto beneficiare delle nuove
disposizioni (proroghe fino a 8 volte) anche senza interruzione. Se questo contratto si estende anche
al periodo 3 allora non potrà più essere prorogato e deve terminare per sopravvenuta norma del
regime transitorio.
2. contratto stipulato nel periodo 1, che scade nel periodo 3 non può beneficiare delle nuove
disposizioni per sopravvenuta norma del regime transitorio.
Di seguito lo schema del regime transitorio distinto per punti:
Eliminazione della causale e limiti di contingentamento
D.Lgs. 368 modificato dal testo iniziale del D.L.
D.Lgs. 368 modificato dalla legge di conversione
34/2014
del D.L. 34/2014
1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata
1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata
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del contratto di lavoro subordinato di durata non
del contratto di lavoro subordinato di durata non
superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali
superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali
proroghe, concluso fra un datore di lavoro o
proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
mansione, sia nella forma del contratto a tempo
contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un
determinato,
contratto di somministrazione a tempo determinato ai
somministrazione a tempo determinato ai sensi del
sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto
comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto
quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero
dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo
complessivo di rapporti di lavoro costituiti da
dicontratti
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente
articolo non può eccedere illimite del 20 per cento
articolo non può eccedere il limite del 20 per cento
dell’organico
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
complessivo.
Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti
sia
a
nell’ambito
tempo
di
un
determinato
contratto
stipulati
di
da
forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.
è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a
tempo determinato.
Osservazione n. 1: i limiti contrattuali e legali trovano applicazione soltanto con riferimento ai contratti a
tempo determinato e non anche alla somministrazione di lavoro. Ai fini della disciplina transitoria non c’è un
rilievo pratico poiché la modifica rende meno restrittivo il ricorso al contratto a termine.
Osservazione n. 2: il limite legale deve essere calcolato con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato
alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione e non più con riferimento all’organico complessivo.
Questo comporta che una eventuale assunzione a termine effettuata nel periodo 21 marzo 2014 – 20
maggio 2014 calcolata su un organico complessivo (eventualmente valutato anche in epoca diversa dal
01/01) deve considerarsi legittimamente effettuata.
Osservazione n. 3: la possibilità di avviare almeno un contratto a termine è concessa ai datori di lavoro e
non solo alle imprese. Anche in questo non si ha una rilevanza pratica poiché la modifica amplia la platea
dei destinatari.
Proroga dei contratti
D.Lgs. 368 modificato dal testo iniziale del D.L.
D.Lgs. 368 modificato dalla legge di conversione del
34/2014
D.L. 34/2014
1. Il termine del contratto a tempo determinato può
1. Il termine del contratto a tempo determinato può
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
solo quando la durata iniziale del contratto sia
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono
anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad
ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a
un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi
condizione che si riferiscano alla stessa attività
trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività
tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale
lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine
tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale
non potrà essere superiore ai tre anni.
ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non
potrà essere superiore ai tre anni.
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Proroga dei contratti a termine
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Adeguamento ai limiti quantitativi (art. 2-bis, comma 3)
“Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a
termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo,
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del
presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto
collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso
contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo
determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.”
Il legislatore con questa disposizione ha inteso regolamentare la situazione di quei datori di lavoro che, al 21
marzo 2014, in applicazione delle nuove disposizioni si trovino già oltre i limiti quantitativi consentiti.
In tali ipotesi, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione ma è tenuto ad adeguare il rapporto tra
lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine in modo tale da rientrare nel limite quantitativo prescritto.
Tale
operazione
deve
essere
effettuata
in
via
ordinaria
entro
il
31/12/2014.
Dopo tale data, l’unica sanzione che il legislatore prevede è l’impossibilità di avviare ulteriori rapporti a
termine.
Su tali aspetti può assumere un ruolo importante anche la contrattazione collettiva anche aziendale, in base
alla quale può essere stabilito un termine di rientro più favorevole per l’azienda (quindi spostando in avanti la
data
del
31/12/2014)
oppure
stabilendo
un
limite
quantitativo
meno
restrittivo.
Bisogna poi affrontare la casistica riguardante quei datori di lavoro che seppure oltre il limite consentito,
hanno avviato rapporti a termine durante l’arco temporale 21 marzo 2014 – 19 maggio 2014, durante il quale
non era ancora in vigore né l’obbligo di rientrare sotto la soglia consentita né la sanzione amministrativa
prevista in caso di violazione del limite quantitativo.
INPS circolare 76/2014del 11 giugno 2014 Nuovi livelli reddituali per la
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare
INPS circolare n. 78 del 17 giugno 2014 Premi 2013, dall’INPS le prime
indicazioni sugli sgravi contributivi
Nota
L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire
per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel 2013. L’apertura della procedura per l’invio delle
domande sarà comunicata con separato messaggio.
Ministero del lavoro Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
Nota
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato – sul proprio sito internet – la versione aggiornata a maggio 2014 del
Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con tutte le
disposizioni integrative e correttive
PROVVEDIMENTI IN GAZZETA
Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014 Decreto Interministeriale 7 febbraio
2014 Istituzione del Fondo di solidarietà residuale
Nota
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
pubblicato, sulla,il con il quale viene istituito, presso l’INPS, il Fondo di solidarietà residuale allo scopo di
assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa,
ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della
normativa in materia d’integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, per i quali non sia stato
costituito un fondo di cui al comma 14, dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano esclusi
dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’Inps
dovrà provvedere ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo.
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SENTENZE
Corte Costituzionale, sentenza n. 153/14 depositata
Incostituzionali le sanzioni più pesanti per il datore di lavoro.
Nota
il
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giugno.
Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di limiti della prestazione lavorativa sono
più alte di quelle irrogate nel sistema precedente: pertanto, la nuova disciplina sanzionatoria, violando la
legge delega nella parte in cui imponeva l’identità rispetto alle sanzioni precedenti, è incostituzionale.
Corte Europea di Giustizia sentenza n. C-118/13 del 12 giugno 2014 Ferie non
godute da pagare anche se il lavoratore è deceduto.
Nota
La Corte Europea di Giustizia, afferma che la morte del lavoratore non estingue il suo diritto alla retribuzione
delle ferie non effettuate.
I giudici hanno, infatti, dichiarato che le legislazioni nazionali non possono ammettere l’esclusione
all’indennità finanziaria per il solo motivo che non è richiesta dall’interessato (che nel frattempo è morto).
Corte Europea di Giustizia sentenza n. C-507/12 del 19 giugno 2014 Periodo di
maternità e status di lavoratrice
Nota
La Corte Europea di Giustizia, con, ha affermato che può conservare lo status di «lavoratrice» la donna che
smette di lavorare o di cercare un impiego a causa della gravidanza e del successivo periodo post parto. A
tal fine è necessario che la donna riprenda il suo lavoro, o trovi un altro impiego, entro un ragionevole
periodo di tempo dopo la nascita del figlio.
APPROFONDIMENTO
Come chiedere gli arretrati dell’assegno per il nucleo familiare
Spesso ci viene chiesto nel canale “l’esperto risponde” se e come possono essere richiesti gli
arretrati degli Assegni per il Nucleo Familiare.
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione di natura assistenziale, a sostegno delle
famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dell’Inps, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno
per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti
il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. L’assegno
mensile spettante, percepito generalmente per il tramite del datore di lavoro, va individuato nelle
apposite tabelle Anf.
Le tabelle Anf contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno ed hanno
validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno succe ssivo.
E’ importantissimo, ovviamente, individuare i familiari per i quali spetta l’assegno, anche perché vi
sono casi particolari come quelli legati alle famiglie numerose o all’Anf riconosciuto per i nipoti ai
nonni e agli zii, oltre ai casi sempre più frequenti di divorzio e separazione legale con affidamento
ad un coniuge o condiviso (per maggiori informazioni si veda questo articolo).
Con la circolare n. 110 del 17 aprile 1992, art. 21, l’Inps ha affermato che “Il diritto del lavoratore
alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro
cui l’assegno si riferisce. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte
limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. La
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prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltrechè in
caso di richiesta scritta del lavoratore all’Inps o all’Ispettorato del Lavoro”.
Quindi il lavoratore può richiedere gli arretrati dell’Anf fino a 5 anni indietro, anche se non si è più
alle dipendenze dell’azienda.
La richiesta va effettuata tramite l’apposito modulo predisposto dall’Inps (Mod. ANF/DIP – COD.
SR16), compilato in ogni sua parte con i dati esatti riferiti al periodo per cui si richiedono gli
arretrati; in particolare quindi bisogna avere a disposizione i dati relativi al reddito riferito all’anno
della richiesta, la composizione del nucleo familiare e la Ragione Sociale dell’azienda a cui si
presenta la domanda di arretrati.
Per semplificare un po’ facciamo un esempio: dal 1/04/2014 al 15/06/2014 ho lavorato presso
l’azienda Alfa: andando a compilare la domanda utilizzerò il modulo di quest’anno, ma i dati
dovranno essere riferiti al periodo oggetto degli arretrati, quindi ad es. il reddito familiare del 2013,
il nome azienda Alfa, la composizione nucleo familiare dell’epoca, etc.
Tutta la procedura si semplifica ovviamente se il datore di lavoro è sempre lo stesso, problemi
invece potrebbero sorgere per aziende presso le quali non si lavora più ed è sempre meglio
valutare attentamente se è conveniente o meno fare la richiesta, anche perchè non tutte le aziende
sono disponibili a venire incontro ai lavoratori. Resta comunque inteso che in caso di domanda
l’azienda è tenuta a versare gli arretrati, quindi in caso contrario ci si può appellare all’Ispettorato
del lavoro o al giudice del lavoro.
In ogni caso si raccomanda sempre di fare seguire queste pratiche ad un esperto della materia,
quindi un buon patronato, un consulente del lavoro o un commercialista potranno sicuramente
aiutarci a compilare al meglio i vari moduli ed evitare di compiere errori.
Per contattarci e per inoltrare quesiti, utilizzare esclusivamente la: Email:
abcdiritti@fpcgil.it