1 Giugno n. 2- 2014 A cura di Antonio Marchini www.fpcgil.it CIRCOLARI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE I CONTENUTI DI MERITO DELLE CIRCOLARI PUBBLICATE RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LE EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. INPS messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014 Periodi utili alla pensione anticipata Nota Le istruzioni concernono la pensione anticipata in regime misto, quella cui possono aver accesso cioè i lavoratori che hanno cominciato a lavorare prima del 1° gennaio 1996. Per tale pensione, la riforma Fornero del 2012 (D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011) ha previsto una particolare forma di penalizzazione: l’applicazione della riduzione d’importo dell’1% della quota retributiva, per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni (riduzione elevata al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due). Le deroghe Il D.L. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, ha stabilito che la penalizzazione non trovi applicazione nei confronti dei soggetti che maturano la pensione entro il 31 dicembre 2017 se l’anzianità contributiva deriva esclusivamente da «prestazione effettiva di lavoro» e da periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria e da contribuzione da riscatto. Inoltre il D.L. n. 101/2013, convertito nella legge n. 125/2013, ha aggiunto i periodi di donazione di sangue e di congedo parentale di maternità e paternità previsti dal T.U. di cui al D.Lgs. n. 151/2001; e la legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha infine aggiunto i periodi di congedo e di permesso ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 (agevolazioni ai disabili gravi). Dal 31 ottobre 2013 L’Inps spiega che le deroghe introdotte dal D.L. n. 101/2013 concernono i seguenti periodi (utili per non applicare la penalizzazione): • le giornate di riposo fruite dai lavoratori donatori di sangue e di emocomponenti (ex art. 8, comma 1, della legge n. 219/2005); • i congedi parentali di maternità e paternità ex T.U. maternità, anche in caso di adozione o affidamento di minori. E precisa che esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto erogate a decorrere dal 1° novembre 2013, a prescindere dalla gestione prev idenziale. Dal 1° gennaio 2014 Le deroghe introdotte dalla legge n. 147/2013, spiega sempre l’Inps, concernono invece i seguenti periodi: 2 • tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore) fruiti dal lavoratore disabile grave, dai genitori (anche adottivi o affidatari), dal coniuge, dai parenti o affini del disabile in situazione di gravità; • periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l’ottavo anno di vita del bimbo. E precisa che esplicano effetto sulle pensioni anticipate nel regime misto erogate a partire dal 1° febbraio 2014 se a carico di gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazio ne dei requisiti; altrimenti, a partire dal 2 gennaio 2014. Elenco tassativo L’individuazione dei periodi, precisa l’Inps, è tassativa perché il Ministero del Lavoro (nota prot. 16802/2013) ha escluso la possibilità di operare interpretazioni estensive, in tal modo allineandosi all’indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. 105/2013). Conseguenza come «prestazione effettiva di lavoro» deve intendersi «l’insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma». Consulenti del Lavoro Fondazione Studi circolare n. 11/2014 Indirizzi applicativi Contratto a tempo determinato Indirizzi applicativi In data 20 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione n. 78 del decreto legge n. 34/2014 a sua volta entrato in vigore il 21 marzo 2014. In attesa di conoscere le interpretazioni del Ministero del Lavoro, con la circolare n. 13 del 12 giugno 2014 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce alcuni indirizzi applicativi facendo seguito a quanto già pubblicato con la circolare n. 11/2014. In sede di conversione del D.L. 34/2014, il legislatore ha inserito tramite il nuovo articolo 2-bis una disciplina transitoria che consente di risolvere alcuni dei dubbi che erano sorti all’indomani dell’emanazione dell’iniziale testo entrato in vigore il 21 marzo scorso. In particolare “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto”. Questo comporta che tutte le novità in materia di contratto a termine (rif. articolo 1) si applicano ai soli rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 20 maggio 2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione), ma sono fatti salvi gli effetti già prodotti tra il 21 marzo 2014 e quella di entrata in vigore della legge di conversione (20 maggio 2014). Questo significa che è ritenuto legittimo quanto avvenuto nel periodo di conversione (in applicazione del primo testo del D.L. n. 34/2014) ma non che tutte le disposizioni all’epoca vigenti saranno ritenute applicabili anche a partire dal 20 maggio 2014. La norma cosi strutturata impone l’individuazione di tripartizione temporale in cui si applicano distinte discipline giuridiche: • fino al 20 marzo 2014; • periodo 21 marzo – 19 maggio 2014; • a partire dal 20 maggio 2014. Si possono così realizzare le seguenti ipotesi: 1. contratto stipulato nel periodo 1 e in scadenza nel periodo 2 ha potuto beneficiare delle nuove disposizioni (proroghe fino a 8 volte) anche senza interruzione. Se questo contratto si estende anche al periodo 3 allora non potrà più essere prorogato e deve terminare per sopravvenuta norma del regime transitorio. 2. contratto stipulato nel periodo 1, che scade nel periodo 3 non può beneficiare delle nuove disposizioni per sopravvenuta norma del regime transitorio. Di seguito lo schema del regime transitorio distinto per punti: Eliminazione della causale e limiti di contingentamento D.Lgs. 368 modificato dal testo iniziale del D.L. D.Lgs. 368 modificato dalla legge di conversione 34/2014 del D.L. 34/2014 1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata 1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata 3 del contratto di lavoro subordinato di durata non del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del mansione, sia nella forma del contratto a tempo contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un determinato, contratto di somministrazione a tempo determinato ai somministrazione a tempo determinato ai sensi del sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo complessivo di rapporti di lavoro costituiti da dicontratti ciascun datore di lavoro ai sensi del presente ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere illimite del 20 per cento articolo non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti sia a nell’ambito tempo di un determinato contratto stipulati di da forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Osservazione n. 1: i limiti contrattuali e legali trovano applicazione soltanto con riferimento ai contratti a tempo determinato e non anche alla somministrazione di lavoro. Ai fini della disciplina transitoria non c’è un rilievo pratico poiché la modifica rende meno restrittivo il ricorso al contratto a termine. Osservazione n. 2: il limite legale deve essere calcolato con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione e non più con riferimento all’organico complessivo. Questo comporta che una eventuale assunzione a termine effettuata nel periodo 21 marzo 2014 – 20 maggio 2014 calcolata su un organico complessivo (eventualmente valutato anche in epoca diversa dal 01/01) deve considerarsi legittimamente effettuata. Osservazione n. 3: la possibilità di avviare almeno un contratto a termine è concessa ai datori di lavoro e non solo alle imprese. Anche in questo non si ha una rilevanza pratica poiché la modifica amplia la platea dei destinatari. Proroga dei contratti D.Lgs. 368 modificato dal testo iniziale del D.L. D.Lgs. 368 modificato dalla legge di conversione del 34/2014 D.L. 34/2014 1. Il termine del contratto a tempo determinato può 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo solo quando la durata iniziale del contratto sia quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi condizione che si riferiscano alla stessa attività trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale non potrà essere superiore ai tre anni. ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. 4 Proroga dei contratti a termine 5 Adeguamento ai limiti quantitativi (art. 2-bis, comma 3) “Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui al citato articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 2001.” Il legislatore con questa disposizione ha inteso regolamentare la situazione di quei datori di lavoro che, al 21 marzo 2014, in applicazione delle nuove disposizioni si trovino già oltre i limiti quantitativi consentiti. In tali ipotesi, il datore di lavoro non incorre in alcuna sanzione ma è tenuto ad adeguare il rapporto tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine in modo tale da rientrare nel limite quantitativo prescritto. Tale operazione deve essere effettuata in via ordinaria entro il 31/12/2014. Dopo tale data, l’unica sanzione che il legislatore prevede è l’impossibilità di avviare ulteriori rapporti a termine. Su tali aspetti può assumere un ruolo importante anche la contrattazione collettiva anche aziendale, in base alla quale può essere stabilito un termine di rientro più favorevole per l’azienda (quindi spostando in avanti la data del 31/12/2014) oppure stabilendo un limite quantitativo meno restrittivo. Bisogna poi affrontare la casistica riguardante quei datori di lavoro che seppure oltre il limite consentito, hanno avviato rapporti a termine durante l’arco temporale 21 marzo 2014 – 19 maggio 2014, durante il quale non era ancora in vigore né l’obbligo di rientrare sotto la soglia consentita né la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione del limite quantitativo. INPS circolare 76/2014del 11 giugno 2014 Nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare INPS circolare n. 78 del 17 giugno 2014 Premi 2013, dall’INPS le prime indicazioni sugli sgravi contributivi Nota L’INPS ha fornito le prime indicazioni sulla materia e sulle modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nel 2013. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con separato messaggio. Ministero del lavoro Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Nota Il Ministero del Lavoro ha pubblicato – sul proprio sito internet – la versione aggiornata a maggio 2014 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) con tutte le disposizioni integrative e correttive PROVVEDIMENTI IN GAZZETA Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014 Decreto Interministeriale 7 febbraio 2014 Istituzione del Fondo di solidarietà residuale Nota Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla,il con il quale viene istituito, presso l’INPS, il Fondo di solidarietà residuale allo scopo di assicurare tutela, in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ai lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, purché con più di 15 dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di cui al comma 14, dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero che siano esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’Inps dovrà provvedere ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo. 6 SENTENZE Corte Costituzionale, sentenza n. 153/14 depositata Incostituzionali le sanzioni più pesanti per il datore di lavoro. Nota il 4 giugno. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di limiti della prestazione lavorativa sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente: pertanto, la nuova disciplina sanzionatoria, violando la legge delega nella parte in cui imponeva l’identità rispetto alle sanzioni precedenti, è incostituzionale. Corte Europea di Giustizia sentenza n. C-118/13 del 12 giugno 2014 Ferie non godute da pagare anche se il lavoratore è deceduto. Nota La Corte Europea di Giustizia, afferma che la morte del lavoratore non estingue il suo diritto alla retribuzione delle ferie non effettuate. I giudici hanno, infatti, dichiarato che le legislazioni nazionali non possono ammettere l’esclusione all’indennità finanziaria per il solo motivo che non è richiesta dall’interessato (che nel frattempo è morto). Corte Europea di Giustizia sentenza n. C-507/12 del 19 giugno 2014 Periodo di maternità e status di lavoratrice Nota La Corte Europea di Giustizia, con, ha affermato che può conservare lo status di «lavoratrice» la donna che smette di lavorare o di cercare un impiego a causa della gravidanza e del successivo periodo post parto. A tal fine è necessario che la donna riprenda il suo lavoro, o trovi un altro impiego, entro un ragionevole periodo di tempo dopo la nascita del figlio. APPROFONDIMENTO Come chiedere gli arretrati dell’assegno per il nucleo familiare Spesso ci viene chiesto nel canale “l’esperto risponde” se e come possono essere richiesti gli arretrati degli Assegni per il Nucleo Familiare. L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione di natura assistenziale, a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare. L’assegno mensile spettante, percepito generalmente per il tramite del datore di lavoro, va individuato nelle apposite tabelle Anf. Le tabelle Anf contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno ed hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno succe ssivo. E’ importantissimo, ovviamente, individuare i familiari per i quali spetta l’assegno, anche perché vi sono casi particolari come quelli legati alle famiglie numerose o all’Anf riconosciuto per i nipoti ai nonni e agli zii, oltre ai casi sempre più frequenti di divorzio e separazione legale con affidamento ad un coniuge o condiviso (per maggiori informazioni si veda questo articolo). Con la circolare n. 110 del 17 aprile 1992, art. 21, l’Inps ha affermato che “Il diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Le richieste per periodi arretrati possono quindi essere accolte limitatamente al periodo di cinque anni precedente il mese in cui viene formulata la domanda. La 7 prescrizione è interrotta dall’intimazione dell’Ispettorato del Lavoro al datore di lavoro, oltrechè in caso di richiesta scritta del lavoratore all’Inps o all’Ispettorato del Lavoro”. Quindi il lavoratore può richiedere gli arretrati dell’Anf fino a 5 anni indietro, anche se non si è più alle dipendenze dell’azienda. La richiesta va effettuata tramite l’apposito modulo predisposto dall’Inps (Mod. ANF/DIP – COD. SR16), compilato in ogni sua parte con i dati esatti riferiti al periodo per cui si richiedono gli arretrati; in particolare quindi bisogna avere a disposizione i dati relativi al reddito riferito all’anno della richiesta, la composizione del nucleo familiare e la Ragione Sociale dell’azienda a cui si presenta la domanda di arretrati. Per semplificare un po’ facciamo un esempio: dal 1/04/2014 al 15/06/2014 ho lavorato presso l’azienda Alfa: andando a compilare la domanda utilizzerò il modulo di quest’anno, ma i dati dovranno essere riferiti al periodo oggetto degli arretrati, quindi ad es. il reddito familiare del 2013, il nome azienda Alfa, la composizione nucleo familiare dell’epoca, etc. Tutta la procedura si semplifica ovviamente se il datore di lavoro è sempre lo stesso, problemi invece potrebbero sorgere per aziende presso le quali non si lavora più ed è sempre meglio valutare attentamente se è conveniente o meno fare la richiesta, anche perchè non tutte le aziende sono disponibili a venire incontro ai lavoratori. Resta comunque inteso che in caso di domanda l’azienda è tenuta a versare gli arretrati, quindi in caso contrario ci si può appellare all’Ispettorato del lavoro o al giudice del lavoro. In ogni caso si raccomanda sempre di fare seguire queste pratiche ad un esperto della materia, quindi un buon patronato, un consulente del lavoro o un commercialista potranno sicuramente aiutarci a compilare al meglio i vari moduli ed evitare di compiere errori. Per contattarci e per inoltrare quesiti, utilizzare esclusivamente la: Email: abcdiritti@fpcgil.it
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