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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1365
Riduzione dei premi Inail per l’agricoltura - Modalita` operative
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1365
Inps - Circ. n. 83 del 1º luglio 2014; Inail - Circ. n. 32 del 1º luglio 2014
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia
di C.i.g.s. e di contratti di solidarieta`
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1367
Inps - Circ. n. 87 dell’8 luglio 2014
Cessione quinto della pensione - Tassi aggiornati dal 1º luglio 2014
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1369
Inps - Msg. n. 5765 del 2 luglio 2014
Incentivi per i lavoratori destinatari dell’«Azione di sistema Welfare to work
2012-2014» - Istruzioni Inps
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1369
Inps - Msg. n. 5791 del 3 luglio 2014
Gestione del Durc interno - Ulteriori chiarimenti dall’Inps
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1374
Inps - Msg. n. 5828 del 4 luglio 2014
Sgravio sulla contrattazione di secondo livello per l’anno 2013 - Domande
on-line
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1374
Inps - Msg. n. 5887 dell’8 luglio 2014
Figura professionale del fisioterapista
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1375
Min. lavoro - Interpello n. 16 del 26 giugno 2014
Lavoro intermittente - Personale di servizio e di cucina negli alberghi
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1376
Min. lavoro - Interpello n. 17 del 26 giugno 2014
Limitazioni al lavoro notturno - Chiarimenti ministeriali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1376
Min. lavoro - Interpello n. 18 del 26 giugno 2014
Parenti o affini di terzo grado - Fruizione dei permessi per disabili
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1377
Min. lavoro - Interpello n. 19 del 26 giugno 2014
Attivita` parlamentare
Osservatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1379
Adempimenti dal 19 luglio al 2 agosto 2014
Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inserto
1381
Lapidei - Aziende artigiane
Archivio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRATICA LAVORO 30/2014
II
1363
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Pratica Lavoro
In questo numero
Contrattazione
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1386
Ortofrutticoli ed agrumari
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1386
Accordo 7 luglio 2014
Igiene ambientale - Aziende private e aziende municipalizzate
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1387
Procollo di intesa 23 giugno 2014
Energia e petrolio
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1388
Accordo 1º luglio 2014
Servizi assistenziali - Anpas
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1390
Accordo 26 giugno 2014
Scuole private - Religiose
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1391
Accordo 10 giugno 2014
Giurisprudenza
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1392
Nullita` dei contratti a termine e indennita` risarcitoria
Notizia
Cassazione sez. lav. n. 13630 del 16 giugno 2014
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1364
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30/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
Riduzione dei premi Inail per l’agricoltura Modalita` operative
INPS, circ. 1º luglio 2014, n. 83
INAIL, circ. 1º luglio 2014, n. 32
L’art. 1, comma 128, della L. n. 147/2013 ha disposto che
dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta dell’Inail, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, e` stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da
applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto
di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a
1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro
per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
Inoltre la stessa legge ha stabilito che la riduzione e` applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e
contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali e che l’aggiornamento dovra`
essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e
attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il
relativo equilibrio assicurativo.
In attuazione delle sopra citate disposizioni, l’Inail ha adottato la determina presidenziale 67/2014 (v. Pratica Lavoro
n. 15/2014, pag. 683), con cui sono stati definiti i criteri e le
modalita` di applicazione della riduzione percentuale dei
premi e contributi assicurativi nonche´ la misura per l’anno
2014.
La predetta determina Inail e` stata approvata con decreto
22 aprile 2014 del Ministro del lavoro di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
Con circolare Inail n. 25/2014 (v. Pratica Lavoro n. 22/
2014, pag. 1005) sono stati illustrati i criteri e le modalita`
operative per l’applicazione della riduzione.
L’Inps e l’Inail con circolare congiunta del 1º luglio 2014
rispettivamente n. 83 e n. 32 confermano il via alla riduzione del premio Inail in agricoltura per l’anno 2015 e forniscono ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione.
Riduzione percentuale per il 2014 e modalita`
di applicazione
Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza
statistico attuariale dell’Inail, la misura della riduzione per-
PRATICA LAVORO 30/2014
centuale dell’importo dei contributi agricoli e` pari al
14,17%.
La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a
tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione
in presenza dei criteri generali necessari che nelle more
della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014-2016.
La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni
gia` previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo
specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri «sconti» ed agevolazioni.
La percentuale richiamata e` aggiornata per ciascuno degli
esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente
dell’Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale del predetto Istituto, comunicata entro il
31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, al
Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle
finanze per l’approvazione tramite decreto direttoriale da
emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento.
Criteri generali - Individuazione dei destinatari
Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione
dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:
inizio delle lavorazioni:
— lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
— lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
gestione assicurativa.
La legge di stabilita` 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le
politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’Inail e con
le vigenti modalita` di determinazione dei premi assicurativi
ordinari, soggetti all’oscillazione dei tassi per andamento
infortunistico dopo i primi due anni di attivita`. In proposito
le disposizioni normative che disciplinano le modalita` per il
calcolo dell’andamento infortunistico prevedono che per le
attivita` iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini
della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio prece-
1365
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
dente l’anno interessato dal pagamento del premio, fermo
restando che nell’ipotesi di attivita` iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di
attivita`.
La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale e` eseguita mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con
quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il
requisito ai fini della riduzione nel caso in cui l’andamento
infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e
viceversa nel caso in cui risulti superiore.
Relativamente alle attivita` iniziate da oltre un biennio per i
contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps e` stato
utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari
della riduzione, il criterio del confronto tra l’indice di gravita`
medio (Igm) e l’indice di gravita` aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico.
Per quanto concerne le modalita` di determinazione e di
calcolo dell’Igm e dell’Iga Inps e Inail rinviano alla circolare
Inail n. 25/2014. Per la gestione agricoltura la Consulenza
statistico attuariale dell’Inail ha calcolato gli indici di gravita`
medi (Igm), con riferimento al triennio 2010-2012 e sulla
base degli stessi parametri e` prevista annualmente l’elaborazione dell’indice di gravita` aziendale (Iga). Gli Igm indicati
sono validi per tutto il triennio 2014-2016.
Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l’attivita` da non
oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della
riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di
quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita` per
l’applicazione delle tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000.
L’applicazione della riduzione e` riconosciuta a seguito di
istanza presentata con modalita` telematica.
Di seguito sono riepilogate le condizioni in presenza delle
quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni
siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un
biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli.
razione dell’Iga e la riduzione si applica se l’Iga e` inferiore o
uguale all’Igm.
Sulla base dei predetti parametri e` stato elaborato l’elenco,
per le diverse categorie, dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.
Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei
dati utili per la compilazione del mod. F24 viene indicato
se e` stata applicata la riduzione prevista dalla legge n. 147/
2013.
Attivita` iniziate da non oltre un biennio
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le
lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle
iniziate dal 3 gennaio 2012.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
siano operanti da non oltre un biennio;
siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e
igiene del lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di
attivita`, utilizzando l’apposito servizio disponibile sul portale dell’Inail www.inail.it.
La riduzione ha effetto dal 1º gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attivita` scada
nel periodo tra il 1º gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza e` stato differito al 30
giugno 2014.
La riduzione e` concessa solo dopo l’accertamento da parte
dell’Inps dei requisiti di regolarita` contributiva del datore di
lavoro richiedente.
Tale riduzione sara` applicata a decorrere da gennaio 2015
e sara` fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, l’istanza di compensazione all’Inps.
Attivita` iniziate da oltre un biennio
Rettifica degli Iga
I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del
D.P.R. n. 1124/1965, sono accertati e riscossi dall’Inps,
che ne dispone la ripartizione tra l’Inail e le gestioni di
pertinenza.
Per gli operai agricoli dipendenti e per i piccolo coloni a
compartecipazione familiare l’Igm e` pari a 8,32 mentre per
i soggetti autonomi l’Igm e` pari a 12,84.
Per entrambe le categorie e` prevista annualmente l’elabo-
Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione (es. Iga superiore all’Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti), gli
interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, mediante apposita istanza di riesame debitamente motivata, che provvedera` a ridefinire l’evento.
Una volta effettuato l’aggiornamento, l’Iga sara` elaborato
nuovamente e qualora pari o inferiore all’Igm di riferimento
sara` rideterminato il contributo assicurativo dovuto per il
2014 con applicazione della riduzione del 14,17%.
1366
30/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Notizie
Tale riduzione sara` applicata a decorrere da gennaio
2015 e sara` fruibile dalle aziende beneficiarie mediante
compensazione con i contributi dovuti presentando, per
via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps.
Revoca della riduzione prevista dalla legge
n. 147/2013
L’applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un
biennio e` connessa al rispetto delle norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
espressamente dichiarato dal datore di lavoro agricolo e
dagli altri soggetti interessati nell’apposita istanza telematica. Se la domanda e` accettata, sui contributi assicurativi
dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del
14,17%, secondo le decorrenze gia` indicate.
Se risulta, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di
igiene del lavoro, si procedera` alla revoca della riduzione
gia` applicata.
In tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrera` procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri
accessori di legge con le consuete modalita` previste presso
l’Inps.
Estensione ai partiti e ai movimenti politici
delle disposizioni in materia di C.i.g.s.
e di contratti di solidarieta`
INPS, circ. 8 luglio 2014, n. 87
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.L. n. 149/2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di
cui alla legge n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni
e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa previsti, le disposizioni
in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonche´ la disciplina
in materia di contratti di solidarieta` di cui all’art. 1, D.L. n.
726/1984 (contratti di solidarieta` difensivi, c.d. di tipo A).
Ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 149/2013, ai fini
del finanziamento di tali ammortizzatori sociali, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5
milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016.
Ai sensi dell’art. 16, comma 3 del D.L. n. 149/2013, con
decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita`
attuative delle sopra indicate disposizioni.
In seguito, quindi, il decreto interministeriale 22 aprile 2014
ha individuato i criteri e le procedure necessarie ai fini del
rispetto dei limiti di spesa previsti.
Tale decreto ha affidato all’Inps l’individuazione del limite
di spesa annuo (entro il primo trimestre di ciascun anno),
PRATICA LAVORO 30/2014
nonche´ il monitoraggio dei contributi dovuti dai partiti politici, dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione
delle prestazioni (integrazioni salariali) ed al riconoscimento
della relativa contribuzione figurativa.
Il D.L. n. 149/2013 definisce partiti politici le libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo
democratico, a determinare la politica nazionale.
Per usufruire degli interventi di integrazione salariale straordinaria, i partiti politici devono essere iscritti all’apposito
Registro tenuto dalla «Commissione di garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici».
I partiti costituiti alla data di entrata in vigore del sopra
citato decreto (28 dicembre 2013), nonche´ quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in
almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi
regolamenti, ovvero una singola componente interna al
Gruppo misto, sono tenuti, entro dodici mesi, a trasmettere
una copia autentica dello statuto alla Commissione.
Tuttavia, nelle more della scadenza del termine di iscrizione
(28 dicembre 2014), i partiti politici gia` costituiti alla data di
entrata in vigore del D.L. n. 149/2013 possono, comunque,
accedere agli ammortizzatori sociali.
1367
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Normativa
Notizie
L’Inps, con la circolare n. 87 dell’8 luglio 2014, illustra i
profili di carattere contributivo che derivano dall’art. 16 del
D.L. n. 149/2013 e fornisce le istruzioni operative per l’assolvimento della relativa contribuzione.
Adempimenti contributivi
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 407/1990, la C.i.g.s. viene
finanziata attraverso il versamento di un contributo ordinario mensile da parte delle aziende, in misura pari allo
0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,30% a carico
dei lavoratori.
Il contributo e` dovuto, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 149/
2013, a decorrere dal 1º gennaio 2014, a prescindere dal
numero dei dipendenti occupati, per le seguenti categorie
di soggetti per i quali e` possibile il ricorso al trattamento di
integrazione salariale straordinario:
operai, intermedi, impiegati e quadri (anche con contratto a tempo determinato e/o part-time).
Tale contributo, invece, non e` dovuto per i lavoratori esclusi
dall’elenco dei destinatari della C.i.g.s. e, cioe`:
dirigenti;
apprendisti;
lavoratori a domicilio.
Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di
C.i.g.s., devono, di regola, versare un contributo addizionale, previsto in misura diversa, determinata in base alla
media dei lavoratori occupati nell’anno precedente.
Per le aziende fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale e` pari al 3% dell’integrazione salariale corrisposta; per
quelle con piu` di 50 dipendenti e` pari al 4,5%.
Decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento
C.i.g.s., il contributo raddoppia, diventando pari al 6%,
ovvero al 9%, dell’integrazione salariale corrisposta.
Infine, l’Inps sottolinea che nei casi di integrazioni salariali
straordinarie autorizzate nell’ambito di un contratto di solidarieta` difensivo ex art. 1, D.L. n. 726/1984, il contributo
addizionale non e` dovuto.
curato ai fini pensionistici all’ex Inpdai, trattandosi di soggetti esclusi dalla disciplina.
La nuova classificazione comportera` l’obbligo del contributo C.i.g.s. 0,90% che, pertanto, andra` ad aggiungersi alle
altre voci contributive gia` previste con riguardo al precedente inquadramento con il CSC 70703 che, peraltro, resta
comunque in essere per i periodi fino a dicembre 2013.
Inoltre, ricorrendone i presupposti (requisito occupazionale
fino a 50 dipendenti) alle nuove posizioni contributive e`
stato centralmente attribuito il codice di autorizzazione
«1J», che assume il piu` ampio significato di «datore di
lavoro (fino a 50 dipendenti) tenuto al versamento del contributo addizionale di integrazione salariale in misura ridotta».
Istruzioni operative
A partire dal periodo di paga «luglio 2014» i partiti e movimenti politici incrementeranno l’aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva dello 0,90%
a titolo di C.i.g.s.
Il versamento del contributo C.i.g.s. dovuto per il periodo
da «gennaio a giugno 2014» dovra` essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 ottobre
2014 (terzo mese successivo a quello di emanazione della
circolare in esame).
Per l’esposizione sul flusso UniEmens della regolarizzazione
contributiva, dovra` essere valorizzato, nell’elemento «CausaleADebito», di «AltreADebito», di «DatiRetributivi» il
nuovo codice causale «M132» avente il significato di
«Contributo C.i.g.s. ex art. 16 del D.L. n. 149/2013» e,
nell’elemento «ImportoADebito», la somma complessiva
da pagare.
Inquadramento previdenziale - Riclassificazione
Per l’assolvimento degli obblighi contributivi, i partiti politici
sono attualmente classificati nel settore terziario con CSC
70703 e con ATECO 2007 94.92.00.
Allo scopo di ottimizzare la gestione contributiva conseguente alla previsione di cui all’art. 16 del D.L. n. 149/
2013, spiega l’Istituto, e` stata effettuata una riclassificazione, da «gennaio 2014», dei partiti e movimenti politici con
il nuovo CSC 70710 cui sara` accoppiato il medesimo ATECO 2007 94.92.00.
Non sono state interessate dalla modifica dell’inquadramento le posizioni contributive, contraddistinte dal C.S.C.
70703 con c.a. 9U, riferite al personale dirigente gia` assi-
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30/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Cessione quinto della pensione Tassi aggiornati dal 1º luglio 2014
INPS, msg. 2 luglio 2014, n. 5765
Con il messaggio 2 luglio 2014, n. 5765, l’Inps segnala
che, con decreto del 25 giugno 2014, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 108/1996, recante disposizioni in
materia di usura, come modificato dal D.L. n. 70/2011,
rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di
applicazione 1º luglio-30 settembre 2014.
In particolare, per i prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio e della pensione:
VALORI DEI TASSI APPLICATI
NEL PERIODO 01/07/2014-30/09/2014
Classi di importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
fino a 5.000,00
12,19
19,2375
oltre 5.000,00
11,69
18,6125
Sulla base di tale aggiornamento i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di
cui all’art. 10 della convenzione Inps, approvata con determina n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di
prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:
TASSI SOGLIA CONVENZIONALI
` DEL PENSIONATO
PER CLASSE DI ETA
E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO
Classi di eta`
del pensionato (*)
Fino a
5.000 euro
Oltre
5.000 euro
fino a 59 anni
9,08
9,17
60-69
10,68
10,77
70-79
13,28
13,37
(*) Le classi di eta` comprendono il compleanno dell’eta` minima
della classe; l’eta` si intende a fine piano.
Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1º luglio
2014.
Incentivi per i lavoratori destinatari
dell’«Azione di sistema Welfare to work
2012-2014» - Istruzioni Inps
INPS, msg. 3 luglio 2014, n. 5791
L’Inps, con il messaggio 3 luglio 2014, n. 5791, fornisce
le istruzioni per la richiesta e la fruizione degli incentivi per
l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio, previsto dal
Piano di intervento nazionale «Azione di sistema Welfare to
work 2012-2014».
Tale incentivo e` pari agli importi mensili del sussidio non
ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione ed e`
corrisposto dall’Istituto in un’unica soluzione in sede di
PRATICA LAVORO 30/2014
conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente
ai propri lavoratori dipendenti.
L’incentivo e` riconosciuto all’impresa che, nel periodo di
tempo del percorso di reinserimento, assume il lavoratore
destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato superiore a dodici
mesi, anche part-time, purche´ con orario di lavoro non
inferiore alle venti ore settimanali; l’incentivo spetta anche
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Normativa
Notizie
in caso di proroga di un precedente rapporto a tempo
determinato, di durata inferiore a sei mesi, se la durata
complessiva supera i dodici mesi, nonche´ in caso di trasformazione a tempo indeterminato, intervenuta entro i primi
sei mesi.
L’impresa che assume un lavoratore titolare del sussidio
non deve inviare la richiesta dell’incentivo a questo Istituto,
ma ad un ufficio indicato dalla regione; la regione e` tenuta
ad effettuare gli accertamenti istruttori e ad adottare la
decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo.
Tale richiesta, ove accolta, e` valida anche come istanza
all’Istituto di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti; di conseguenza, l’impresa e` tenuta ad indicare nella
richiesta:
la posizione contributiva (matricola Inps) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
la Sede Inps competente a gestire tale posizione contributiva;
la Sede Inps competente a gestire il sussidio del lavoratore;
il codice identificativo della comunicazione telematica
(Unilav) relativa al rapporto incentivato.
La regione deve inviare mensilmente alla Direzione regionale competente dell’Inps (all’indirizzo di posta elettronica
concordato tra la regione e la Direzione regionale dell’Inps)
l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo, avvalendosi
dell’apposito modello.
La Direzione regionale Inps deve comunicare le informazioni inserite nell’elenco alle Sedi territoriali competenti per
l’interruzione del sussidio e l’erogazione dell’incentivo.
La struttura dell’Istituto che gestisce il sussidio:
interrompe il pagamento a decorrere dal giorno dell’assunzione, dandone comunicazione al lavoratore;
determina l’importo dell’incentivo spettante all’azienda in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al
lavoratore - dandone comunicazione all’ufficio competente
a gestire la posizione contributiva dell’impresa che chiede il
beneficio.
L’ufficio della Sede Inps competente a gestire la posizione
contributiva deve:
autorizzare l’azienda alla fruizione dell’incentivo assegnando per tre mensilita`, alla posizione contributiva interessata, il codice di autorizzazione «8L», avente il significato di «aziende che fruiscono dell’incentivo Azione di sistema Welfare to work»;
comunicare all’azienda (tramite Cassetto previdenziale)
l’avvenuta autorizzazione, mediante l’apposito modulo;
comunicare alla Direzione regionale l’importo autorizzato.
Nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro si interrompa nel
1370
corso dei primi dodici mesi dall’assunzione in seguito a
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impresa
dovra` restituire il 100% dell’incentivo fruito; in caso di dimissioni del lavoratore, l’impresa dovra` restituire il 50% del
beneficio; in caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’impresa che ha percepito il
beneficio dovra` restituire i ratei limitatamente al periodo
successivo al licenziamento.
Gli incentivi riconosciuti all’azienda sono compatibili con
eventuali agevolazioni contributive, collegate al particolare
tipo di assunzione effettuata.
L’art. 1 (commi 1175 e 1176) della legge n. 296/2006
prevede la subordinazione del beneficio alle condizioni di
regolarita` contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza
sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche´ di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu`
rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, i benefici sono subordinati al rispetto dei principi
stabiliti dall’art. 4, commi 12, 13 e 15 della legge n. 92/
2012.
Modalita` di composizione del flusso UniEmens
Allo scopo di esporre il conguaglio in un’unica soluzione
degli importi mensili di sussidio, l’azienda deve valorizzare,
all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», nell’elemento «Incentivo» i seguenti elementi:
«TipoIncentivo» - dovra` essere inserito il valore «WTOW»,
avente il significato di incentivo per l’assunzione di lavoratori
destinatari dell’Azione di sistema Welfare to work;
«CodEnteFinanziatore» - dovra` essere inserito sempre il
codice H00, poiche´ l’onere del beneficio grava sullo Stato;
«ImportoCorrenteIncentivo» - dovra` essere indicato l’importo posto a conguaglio.
I dati sopra indicati nell’UniEmens saranno riportati, nel
DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dall’Istituto, con il codice
«L425», avente il significato di «conguaglio incentivo Welfare to work».
Qualora si debba restituire l’incentivo (nelle diverse misure
del 100%, del 50% o di singoli ratei), l’azienda valorizzera`,
all’interno di «DenunciaIndividuale», «DatiRetributivi», «AltreADebito»:
nell’elemento «CausaleADebito» la causale «M160»;
nell’elemento «ImportoADebito» l’importo da restituire.
I dati sopra indicati nell’UniEmens saranno riportati, nel
DM2013 «VIRTUALE» ricostruito dall’Istituto, con il codice
«M160».
Controlli
L’accertamento delle condizioni di ammissione al beneficio
30/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
e la decisione di accoglimento della domanda sono di competenza delle singole regioni.
L’Inps sottolinea che nessuna responsabilita` puo` essere attribuita all’Istituto nelle ipotesi di incentivi autorizzati dalla
regione e successivamente accertati quali indebiti.
In tal caso l’Istituto addebitera` comunque gli importi fruiti al
Fondo per l’occupazione; spettera` alla regione ogni eventuale iniziativa per il recupero delle somme indebite.
In seguito alla fruizione del beneficio, la Direzione regionale
Inps invita le Sedi a verificare che gli importi conguagliati
dall’azienda non superino gli importi originariamente autorizzati; in caso di accertamento di importi fruiti in misura
superiore all’autorizzato, la Sede provvedera` a gestire la
corrispondente inadempienza.
PRATICA LAVORO 30/2014
Alla scadenza del programma, spiega l’Istituto, le Direzioni
regionali invitano le Sedi a verificare:
se i rapporti incentivati a tempo determinato siano comunque cessati prima del termine;
se siano intervenute comunque cessazioni dei rapporti
incentivati a tempo indeterminato;
se l’impresa abbia valorizzato il codice di restituzione dell’incentivo, effettuando i corrispondenti aggiornamenti per
il monitoraggio della spesa e la rendicontazione allo Stato.
Al termine dell’attuazione del Programma la Direzione regionale Inps fornisce alla regione la rendicontazione degli
importi fruiti a titolo di incentivo.
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30/2014 PRATICA LAVORO
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PRATICA LAVORO 30/2014
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Gestione del Durc interno Ulteriori chiarimenti dall’Inps
INPS, msg. 4 luglio 2014, n. 5828
Con il messaggio 4 luglio 2014, n. 5828, l’Inps fornisce
nuovi chiarimenti, rispetto a quelli gia` forniti con i messaggi
n. 2889/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 12/2014, pag. 555),
n. 4069/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 18/2014, pag. 852) e
n. 5192/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 26/2014, pag. 1190),
sul nuovo sistema di gestione del Durc interno.
In particolare, l’Istituto rende noto che tutte le PEC inviate
dalle procedure centrali con una richiesta di regolarizzazione per ottenere il riconoscimento dei benefici normativi e
contributivi nel mese di giugno 2014 (aventi come oggetto:
giugno 2014 e pregressi) saranno annullate in quanto spedite prima del completamento di tutte le elaborazioni preliminari alla definizione della posizione aziendale rispetto
alla spettanza dei benefici medesimi.
Inoltre, l’Inps comunica che gli inviti a regolarizzare la posizione aziendale non saranno emessi nei mesi di luglio e
agosto.
Infine, precisa che le note di rettifica attive emesse nel mese
di giugno 2014 e non sanate passeranno al Recupero Crediti a partire dal mese di settembre 2014.
Sgravio sulla contrattazione
di secondo livello per l’anno 2013 Domande on-line
INPS, msg. 8 luglio 2014, n. 5887
Ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. n. 247/2007, e` concesso, a domanda da parte delle imprese interessate e nel
limite delle risorse stanziate in apposito Fondo, uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello,
delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare
e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttivita` ,
qualita` e altri elementi di competitivita` assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei
suoi risultati.
Il D.M. 14 febbraio 2014 ha individuato, per l’anno 2014,
la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto di tale sgravio contributivo.
L’Inps, con la circolare n. 78/2014 (cfr. Pratica Lavoro n.
27/2014, pag. 1226) ha illustrato i contenuti e le modalita` di accesso allo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello riferito agli im-
1374
porti corrisposti nell’anno 2013 e, con il messaggio n.
5613/2014, ha comunicato l’avvio della fase di sperimentazione per l’acquisizione e l’invio delle domande di sgravio.
Con il messaggio n. 5887 dell’8 luglio 2014, l’Inps rende
noto che, a partire dalle ore 15.00 di mercoledı` 9 luglio
2014 alle ore 23.00 di giovedı` 7 agosto 2014, potranno
essere trasmesse via internet, sia singolarmente che tramite
i flussi XML, le domande utili a richiedere lo sgravio per
l’anno 2013.
Per permettere la verifica e l’eventuale aggiornamento delle
domande inviate, sara` possibile annullare e trasmettere
nuovamente le domande fino alle ore 23.00 di venerdı` 8
agosto 2014.
L’Istituto evidenzia che la circolare e il messaggio sopra
indicati sono pubblicati sul sito Internet dell’Istituto
www.inps.it all’interno della sezione «Informazioni» «Aziende, consulenti e professionisti» - «Sgravi contratta-
30/2014 PRATICA LAVORO
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zione II livello 2013»; inoltre, eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica SgraviContrattazione.IILivello@inps.it.
Nei limiti del tetto della retribuzione del lavoratore, e` prevista la concessione di uno sgravio contributivo entro il limite
massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di
lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni
agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e,
in agricoltura, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.
Riguardo alla determinazione della percentuale di sgravio
spettante, l’Inps puntualizza che il contributo addizionale
ASpI (1,40%) potra` essere eventualmente ricompreso nelle
voci su cui opera il beneficio, nei limiti normativamente
previsti, solo in relazione alla quota che non sia stata oggetto di recupero ex art. 2, comma 30 della legge n. 92/2012.
Figura professionale del fisioterapista
Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 16
Il Ministero del lavoro, con interpello 26 giugno 2014, n.
16, risponde ad una istanza avanzata dalla Confindustria in
merito alla corretta interpretazione della disciplina di cui
all’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, concernente le prestazioni di lavoro autonomo espletate dai soggetti titolari di
partita Iva.
In particolare, l’istante chiede se la presunzione relativa di
parasubordinazione, contemplata dalla citata disposizione,
possa trovare applicazione nei confronti della categoria
professionale dei fisioterapisti, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla medesima norma.
Il Ministero presume una parasubordinazione in virtu` della
quale e` possibile ricondurre le prestazioni di lavoro autonomo ex art. 2222 cod. civ. nell’ambito della diversa forma
di natura autonoma della collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del citato
decreto.
Il Dicastero con circolare n. 32/2012 ha gia` chiarito che la
predetta presunzione trova applicazione in presenza di determinate condizioni di legge, salvo prova contraria da parte del committente. La presunzione risulta invece esclusa,
ex art. 69-bis, comma 2, nelle ipotesi in cui la prestazione
implichi competenze teoriche di grado elevato ovvero capacita` tecnico-pratiche, acquisite attraverso rilevanti esperienze e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo
da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi
previdenziali. Inoltre la presunzione non sussiste, ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, in relazione «alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attivita` professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un
ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli
PRATICA LAVORO 30/2014
o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e
condizioni».
Con decreto del 20 dicembre 2012 il Ministero del lavoro
ha individuato i seguenti criteri di ordine generale:
— gli Ordini o Collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli
e gli elenchi professionali (...) sono esclusivamente quelli
tenuti o controllati da una amministrazione pubblica di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nonche´
da federazione sportive;
— l’iscrizione e` subordinata al superamento di un esame di
stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di
specifico Organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento delle attivita`.
Per il Ministero del lavoro ai fini della soluzione del quesito,
occorre dunque verificare se i due requisiti sopra richiamati
siano riscontrabili con riferimento alla figura professionale
in esame.
Dalla lettura dell’art. 2 del decreto del Ministero della sanita`
del 14 settembre 1994, n. 741, si evince che il diploma
universitario di fisioterapista abilita all’esercizio della professione. Lo stesso viene, infatti, rilasciato a seguito del completamento del corso di studi e del superamento di un
esame finale che involge la valutazione di una specifica
Commissione costituita presso l’Universita`. Il possesso di
tale diploma - conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del D.Lgs. n. 502/1992 o di diploma o attestato equipollente ovvero titolo riconosciuto ai sensi della normativa statale vigente - costituisce, inoltre, requisito indispensabile ai
fini dell’iscrizione negli elenchi professionali dei fisioterapisti, laddove istituiti con legge regionale.
Pertanto l’attivita` svolta dai fisioterapisti puo` essere ricompresa nell’ambito delle prestazioni professionali di cui all’art. 69-bis, comma 3, con la conseguente esclusione dal-
1375
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l’applicazione della presunzione, solo nella misura in cui gli
stessi risultino in possesso del diploma abilitante, nonche´
iscritti in appositi elenchi professionali, tenuti e controllati
da parte di una amministrazione pubblica, ai sensi dell’art.
1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
A prescindere dall’operativita` o meno della presunzione,
resta fermo che laddove siano riscontrabili gli usuali indici
di subordinazione, la prestazione di lavoro autonomo dei
fisioterapisti potra` essere «direttamente» ricondotta ad un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lavoro intermittente - Personale di servizio
e di cucina negli alberghi
Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 17
Con l’interpello n. 17 del 26 giugno 2014, il Ministero del
lavoro fornisce chiarimenti circa la corretta interpretazione
della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e
ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, il Ministero risponde alla Confindustria in
ordine alla possibilita` per un’impresa appaltatrice di utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente con
riferimento all’attivita` espletata da «personale di servizio e
di cucina negli alberghi» di cui al n. 5 della tabella allegata
al R.D. n. 2657/1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera - impresa committente.
A tal proposito, spiega il Ministero, in via preliminare, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo
indicate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276/2003, in merito all’utilizzo del lavoro intermittente, e` necessario partire dalla
lettura dell’art. 40 del medesimo decreto legislativo ai sensi
del quale, qualora la contrattazione collettiva nazionale
non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui e`
possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004 - alle
attivita` elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/
1923.
Pertanto, il criterio contemplato dall’art. 40 del D.Lgs. n.
276/2003, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di
lavoro intermittente, si riferisce esclusivamente alla tipologia di attivita` effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attivita` in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.
Il Ministero del lavoro ritiene, quindi, che, in assenza di
specifica previsione da parte della contrattazione collettiva
circa le fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del
contratto in questione, anche l’impresa appaltatrice possa
legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per
lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al regio decreto del
1923.
Limitazioni al lavoro notturno Chiarimenti ministeriali
Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 18
Con l’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, il Ministero
del lavoro fornisce chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, con-
1376
cernente il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno da parte della lavoratrice/lavoratore che sia unico
genitore affidatario di figlio convivente di eta` inferiore a
30/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
dodici anni, con specifico riguardo all’ipotesi di genitore
vedovo di figlio convivente minore di anni dodici.
Il Ministero, preliminarmente, precisa che in base all’art.
18-bis del citato decreto, la violazione del summenzionato
precetto, ovvero l’adibizione al lavoro notturno nonostante
il dissenso espresso dalla lavoratrice/lavoratore in forma
scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, integra un reato di
natura contravvenzionale punito con la pena alternativa
dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da
516 a 2.582 euro.
Cio` premesso, poiche´ la finalita` della norma e` principalmente
quella di tutelare il minore, il Ministero ritiene che la situazione
del genitore vedovo di figlio convivente di eta` inferiore a dodici
anni, rientri tra le possibili figure di «unico genitore affidatario» contemplata dall’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003.
Parenti o affini di terzo grado Fruizione dei permessi per disabili
Min. lavoro, interpello 26 giugno 2014, n. 19
Con l’interpello 26 giugno 2014, n. 19, il Ministero del
lavoro risponde ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992,
come modificato dall’art. 24 della legge n. 183/2010, concernente il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre
giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravita`.
In particolare, nel quesito si chiede se il diritto ai permessi
spetti al parente od affine entro il terzo grado a prescindere
dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti od affini di primo e secondo grado che siano nelle
condizioni di assisterlo, dovendo, dunque, essere esclusivamente provata la circostanza delle particolari condizioni del
coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravita` che ne rendono impossibile l’assistenza.
A tal proposito, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992
stabilisce che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravita`:
prioritariamente, il coniuge ed il parente od affine entro il
secondo grado;
il parente od affine entro il terzo grado nei casi in cui i
genitori od il coniuge della persona da assistere si trovino in
una delle seguenti condizioni: abbiano compiuto i 65 anni
di eta`, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti
o mancanti, anche qualora tali condizioni si riferiscano ad
uno solo dei soggetti.
Pertanto, il Ministero, basandosi sul dettato normativo, ritiene che al fine di consentire la fruizione dei permessi ex
art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai parenti od
affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della
PRATICA LAVORO 30/2014
persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando, invece, in quanto non richiesto, il riscontro della
presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo
e di secondo grado.
Infatti, una diversa interpretazione, ossia consentire l’estensione al terzo grado solo quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nella impossibilita` di assistere il disabile,
finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti
interessati.
1377
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Pratica Lavoro n. 30 del 26 luglio 2014
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Lapidei - Aziende artigiane:
archivio istituti retributivi
Anno XV, 26 luglio 2014, n. 30 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
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30
2014
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Archivio
Istituti retributivi
Lapidei - Aziende artigiane
Istituti retributivi dal 1995 ad oggi
Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1995 ad oggi, con
riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo.
RETRIBUZIONE DIRETTA
Tabelle retributive
(importi in Lire)
Dal 1º Agosto 1999
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.590.000
1.440.000
1.150.000
1.025.000
960.000
880.000
760.000
1.034.516
1.024.512
1.012.506
1.007.102
1.002.701
997.699
992.497
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Dal 1º Agosto 2000
Dal 1º Novembre 1995
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.300.000
1.180.000
940.000
835.000
780.000
715.000
615.000
1.034.516
1.024.512
1.012.506
1.007.102
1.002.701
997.699
992.497
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.658.000
1.500.000
1.198.000
1.069.000
1.000.000
916.000
792.000
1.034.516
1.024.512
1.012.506
1.007.102
1.002.701
997.699
992.497
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Dal 1º Agosto 2001
Dal 1º Agosto 1996
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.385.000
1.255.000
1.000.000
890.000
830.000
760.000
655.000
1.034.516
1.024.512
1.012.506
1.007.102
1.002.701
997.699
992.497
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Dal 1º Aprile 1998
II
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.716.000
1.552.000
1.240.000
1.106.000
1.035.000
949.000
820.000
1.029.000
1.021.000
1.004.000
998.000
991.000
986.000
981.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
(importi in Euro)
Dal 1º Gennaio 2002
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.485.000
1.345.000
1.075.000
955.000
895.000
820.000
705.000
1.034.516
1.024.512
1.012.506
1.007.102
1.002.701
997.699
992.497
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1
2
3
4
5
6
7
886,24
801,54
640,41
571,20
534,53
490,12
423,49
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,23
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
INSERTO - 30/2014 PRATICA LAVORO
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Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Agosto 2002
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
907,93
821,68
655,90
585,15
547,44
501,99
433,83
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,23
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Maggio 2003
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
929,93
842,68
674,90
603,64
565,44
518,99
449,83
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,23
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Agosto 2003
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
962,62
872,82
699,39
626,08
586,35
537,87
466,15
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,23
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Settembre 2004
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
991,62
900,01
723,07
648,29
607,72
558,26
485,10
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,27
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Marzo 2005
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
1.018,77
925,46
745,24
669,08
531,43
527,30
518,52
515,42
10,33
10,33
10,33
10,33
PRATICA LAVORO 30/2014 - INSERTO
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
5
6
7
627,72
577,34
502,84
511,81
509,27
506,64
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Novembre 2007
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.091,38
993,54
804,52
724,67
681,22
628,38
550,29
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,27
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Maggio 2008
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.163,99
1.061,62
863,80
780,26
734,72
679,42
597,74
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,27
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Gennaio 2010
Livello
Minimo
Contingenza
E.d.r.
1
2
3
4
5
6
7
1.189,58
1.085,61
884,69
799,85
753,57
697,41
614,46
531,43
527,30
518,52
515,42
511,81
509,27
506,64
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Dal 1º Febbraio 2011
Livello
Minimo
1
2
3
4
5
6
7
1.781,55
1.670,32
1.454,54
1.364,05
1.312,71
1.252,31
1.164,25
N.B.: L’indennita` di contingenza e l’E.d.r. confederale sono conglobati nel minimo di retribuzione.
III
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Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Settembre 2011
Livello
Minimo
1
2
3
4
5
6
7
1.823,63
1.709,76
1.488,90
1.396,27
1.343,71
1.281,89
1.191,75
Dal 1º Giugno 2012
Livello
Minimo
1
2
3
4
5
6
7
1.845,34
1.730,12
1.506,63
1.412,90
1.359,71
1.297,15
1.205,94
Livello
Minimo
5
6
7
1.438,71
1.372,52
1.276,01
E.a.r. - Mancata adesione all’Ente bilaterale
A decorrere dal 1º luglio 2010, le imprese non aderenti
alla bilateralita` e che non versano il relativo contributo
all’Ente bilaterale devono erogare a ciascun lavoratore
un importo mensile pari a E 25 per 13 mensilita` a titolo
di elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.). Tale
importo incide su tutti gli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, escluso il t.f.r. Per i lavoratori a tempo
parziale l’E.a.r. e` erogato in misura proporzionale all’orario di lavoro ridotto, e per gli apprendisti in proporzione alla percentuale di retribuzione spettante.
Scatti di anzianita`
Per ciascun biennio di servizio prestato, e per un massimo di 5, ogni lavoratore ha diritto ad un aumento nella
misura che segue:
Dal 1º Aprile 2014
Importi
Livello
Livello
Minimo
1
2
3
4
5
6
7
1.891,48
1.773,38
1.544,30
1.448,23
1.393,71
1.329,59
1.236,09
Dal 1º Gennaio 2015
Livello
Minimo
1
2
3
4
5
6
7
1.925,41
1.805,19
1.572,01
1.474,21
1.418,71
1.353,44
1.258,27
Dal 1º Giugno 2015
IV
Livello
Minimo
1
2
3
4
1.952,56
1.830,64
1.594,17
1.494,99
1
2
3
4
5
6
7
Lire
Euro
24.000
22.000
18.000
16.000
15.000
14.000
12.000
12,39
11,36
9,30
8,26
7,75
7,23
6,20
Gli importi a titolo di aumenti periodici di anzianita` maturati al 1º ottobre 1995 a seguito di applicazione di
qualsiasi normativa, sono congelati «ad personam» e
concorrono al raggiungimento dell’importo massimo
previsto dal c.c.n.l. per il livello di inquadramento. Gli
eventuali aumenti in corso di maturazione saranno riconosciuti alla scadenza in precedenza stabilita e retribuiti
con gli importi previsti per il livello di appartenenza dal
c.c.n.l. in esame. I lavoratori che avessero maturato alla
data del 1º ottobre 1995 cinque aumenti periodici mantengono gli importi corrispondenti alla normativa precedentemente applicata.
Indennita` di cassa
L’indennita` di cassa spetta agli impiegati addetti normalmente al maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilita` per errori nella misura del
6% del minimo di retribuzione e dell’indennita` di contingenza. Si fa presente che a decorrere dal 1º febbraio
INSERTO - 30/2014 PRATICA LAVORO
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Istituti retributivi
2011 l’accordo 27 gennaio 2011 congloba nel minimo
di retribuzione l’indennita` di contingenza e l’E.d.r.
confederale. Poiche´ per espressa previsione contrattuale tale conglobamento non deve modificare la precedente situazione in materia di riflessi economici dei
vari istituti retributivi, si ritiene che a partire da tale
data l’indennita` di cassa si debba calcolare sul minimo
conglobato al netto di E 10,33 (pari all’E.d.r. confederale).
Importi forfettari - Una tantum
Una tantum Novembre 2004 - Giugno 2005
A copertura del periodo 1º ottobre 2003-31 agosto
2004, ai lavoratori in forza alla data del 28 luglio 2004
e` riconosciuto un importo forfettario «una tantum» di E
130,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, da
erogare con le seguenti modalita`:
— E 100,00 con la retribuzione del mese di novembre
2004;
— E 5,00 da versare a sostegno della previdenza complementare di settore - secondo le modalita` di raccolta
da definirsi entro il mese di novembre 2004; tale importo
costituisce la parte a carico del datore di lavoro della
quota una tantum di iscrizione al fondo pensione;
— E 25,00 con la retribuzione del mese di giugno 2005.
Agli apprendisti in forza alla suddetta data del 28 luglio
2004 sono erogati E 91,00, suddivisibili in quote mensili
o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, con le seguenti modalita`:
— E 66,00 con la retribuzione del mese di novembre
2004;
— E 5,00 da versare, come sopra indicato, a sostegno
della previdenza complementare di settore;
— E 20,00 con la retribuzione del mese di giugno 2005.
L’una tantum - che non va considerata ai fini del t.f.r. o
degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia
legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente
ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza
facoltativa post-partum e sospensioni concordate per
mancanza lavoro.
Una tantum Febbraio, Settembre, Novembre 2008
A copertura del periodo 1º gennaio 2005-31 ottobre
2007, ai lavoratori in forza al 30 ottobre 2007 spetta
un importo forfettario una tantum nelle misure e alle
scadenze di seguito indicate, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel
periodo interessato:
— E 200 (E 140 per gli apprendisti) con la retribuzione
di febbraio 2008;
PRATICA LAVORO 30/2014 - INSERTO
— E 100 (E 70 per gli apprendisti) con la retribuzione di
settembre 2008;
— E 100 (E 70 per gli apprendisti) con la retribuzione di
novembre 2008.
Gli importi una tantum devono essere proporzionalmente ridotti in caso di assenza facoltativa post-partum, parttime, sospensioni per mancanza di lavoro concordate, e
non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto
legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum Luglio - Novembre 2009
A copertura del periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre
2009, ai lavoratori in forza al 1º luglio 2009 spetta un
importo forfettario una tantum di E 115 (E 80 per gli
apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo
suindicato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze:
— E 60 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di
luglio 2009;
— E 55 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di
novembre 2009.
Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente
per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa
post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun
istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum Aprile - Ottobre 2011
Ai lavoratori in forza al 27 gennaio 2011 spetta, ad
integrale copertura del periodo di carenza contrattuale
(considerati anche i 115 euro gia` erogati nell’anno
2009), un importo forfettario una tantum di E 150 (ridotto al 70% per gli apprendisti), suddivisibili in quote
mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di
lavoro nel periodo interessato. Tale importo e` erogato
con le seguenti scadenze:
— E 80 (E 56 per gli apprendisti) con la retribuzione di
aprile 2011;
— E 70 (E 49 per gli apprendisti) con la retribuzione di
ottobre 2011.
Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente
per i casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro
concordate.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun
istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum Ottobre 2014/Settembre 2015
Ai lavoratori in forza al 25 marzo 2014 spetta, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1º
gennaio 2013-31 marzo 2014), un importo forfettario
V
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Istituti retributivi
una tantum di E 160 (ridotto al 70% per gli apprendisti),
suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla
durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato.
Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze:
— E 80 (E 56 per gli apprendisti) con la retribuzione di
ottobre 2014;
— E 80 (E 56 per gli apprendisti) con la retribuzione di
settembre 2015.
Gli importi una tantum sono ridotti proporzionalmente
per i casi di servizio militare, assenza facoltativa postpartum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro
concordate.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun
istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
RETRIBUZIONE DIFFERITA
Tredicesima mensilita`
Una mensilita` della retribuzione (riproporzionata in funzione dell’anzianita` di servizio maturata) da corrispondere nel mese di dicembre.
RETRIBUZIONE INDIRETTA
Lavoro straordinario
E` considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti
se il lavoro e` svolto nell’arco di 6 giorni nella settimana) o
le 40 ore settimanali.
Per il lavoro straordinario sono corrisposte le seguenti
maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione
oraria normale di fatto:
Tipologia
Maggiorazione
Lavoro straordinario
Lavoro straordinario festivo
Lavoro straordinario notturno
Lavoro straordinario effettuato nel sesto
giorno:
prime due ore
ore successive
28%
50%
50%
28%
50%
Lavoro supplementare (lavoratori part-time)
Il lavoro supplementare non puo` superare il 25% del
normale orario di lavoro.
Per il lavoro supplementare e` corrisposta la maggiorazione del 10%.
Lavoro festivo
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche, nel giorno di riposo settimanale, nei giorni di
VI
riposo compensativo, nelle festivita` nazionali e giorni
festivi.
Non si considera festivo il lavoro prestato di domenica
dai lavoratori che godono del riposo compensativo in
altro giorno della settimana.
Per il lavoro festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria
normale di fatto:
Tipologia
Maggiorazione
Lavoro festivo
Lavoro festivo con riposo compensativo
50%
12%
Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore
22 alle ore 6 del mattino.
Per il lavoro notturno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria normale di fatto:
Tipologia
Maggiorazione
Lavoro notturno in turni avvicendati
Lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati
18%
50%
Flessibilita` dell’orario
In relazione a variazioni di intensita` dell’attivita` produttiva, possono essere realizzati regimi di orario diversi
con il superamento dell’orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore
annue e con concessione di corrispondenti riposi compensativi, di norma entro 6 mesi ed in periodi di minore intensita` ; tali riposi possono anche essere goduti
prima dell’effettuazione delle ore eccedenti il normale
orario.
Le ore prestate oltre l’orario contrattuale sono retribuite
con la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla quota
oraria della retribuzione normale di fatto.
Ferie
Il periodo feriale retribuito e` pari a 4 settimane per tutti i
lavoratori.
Festivita`
In aggiunta alle festivita` previste dalla legge e` considerato festivo il giorno della ricorrenza del S. Patrono del
luogo dove ha sede l’unita` produttiva.
In caso di coincidenza con la domenica di una giornata
festiva, e` corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione globale, l’importo di una quota giornaliera della
retribuzione di fatto.
INSERTO - 30/2014 PRATICA LAVORO
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Istituti retributivi
A fronte delle festivita` soppresse del 2 giugno e del 4
novembre e` corrisposto con la retribuzione dei mesi di
giugno e novembre il trattamento previsto per le festivita`
coincidenti con la domenica.
PRATICA LAVORO 30/2014 - INSERTO
A decorrere dall’anno 2001, in seguito al ripristino legale
della festivita` del 2 giugno, e` prevista la corresponsione
di tale trattamento per la sola ex festivita` del 4 novembre.
VII
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
La XXIII edizione del Codice del Rapporto
di Lavoro coordinata con la giurisprudenza
e la prassi, autorevolmente aggiornata da
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01/10/13 16:23
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Normativa
Osservatorio
Attivita` parlamentare
Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali
Disegni di legge
Ultimi d.d.l. presentati
Si riportano di seguito gli ultimi disegni di legge presentati e non ancora assegnati alle
Commissioni competenti:
— «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al
trattamento pensionistico» (S1558);
— «Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l’accesso anticipato al
pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini» (C2494);
— «Modifiche all’articolo 545 del codice di procedura civile in materia di limiti alla pignorabilita` delle retribuzioni dovute dai privati e dei trattamenti di pensione» (C2483);
— «Trattamenti pensionistici vittime di guerra» (S1542);
— «Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel
mondo del lavoro» (S1538);
— «Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con
figli disabili o affetti da gravi malattie» (C2471);
— «Modifiche all’articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di subentro di un nuovo appaltatore in attivita` svolte sulla base di un
contratto di appalto» (C2457);
— «Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei
prospetti di paga ai lavoratori» (C2453);
— «Misure di semplificazione per le imprese» (S1523);
— «Esclusione degli effetti del blocco stipendiale di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella determinazione del
trattamento di quiescenza e di fine servizio del personale delle Forze armate e di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (C2449);
— «Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter e introduzione dell’articolo 23-quater del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, in materia di trattamenti economici erogati dalle pubbliche amministrazioni, di compensi degli amministratori e dei dipendenti delle societa` controllate dalle medesime e di limiti
al trattamento economico degli amministratori delle societa` quotate in mercati regolamentati»
(C2493).
Commissioni
parlamentari
Requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento
pensionistico
In data 3 luglio e` stato approvato al Senato il testo unificato del disegno di legge recante
«Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al
trattamento pensionistico» (C224 abbinato alle proposte di legge C387, C727, C946, C1014,
C1045, C1336). Il d.d.l., che passa ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, intende
riparare ad un errore di quantificazione dei lavoratori in mobilita` e di lavoratori esodati,
apportando delle modifiche all’art. 24, comma 14, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n.
214/2011) e all’art. 6, comma 2-ter, del D.L. n. 216/2011 (conv. da L. n. 15/2012).
Ricongiunzione periodi assicurativi
In data 18 giugno, in sede di Comitato ristretto, la Commissione XI della Camera ha prose-
PRATICA LAVORO 30/2014
1379
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Normativa
Osservatorio
guito l’esame del disegno di legge recante «Modifiche all’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di ricongiunzione pensionistica» (C225). Il d.d.l. vuole superare le difficolta`, anche di
ordine economico, legate alla ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei
periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria.
Governo
Riorganizzazione amministrazioni pubbliche
In data 13 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge recante «Delega al
Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», composto da 12 articoli, di
cui 8 contenenti deleghe legislative da esercitare in gran parte nei dodici mesi successivi
all’approvazione della legge. Il d.d.l. prevede una riorganizzazione delle amministrazioni dello
Stato, riducendo gli uffici e il personale impiegato in attivita` strumentali per rafforzare le
strutture che forniscono servizi diretti ai cittadini.
Il d.d.l. prevede inoltre una delega al Governo a riformare la dirigenza pubblica, secondo
principi che riguardano:
— la dimensione della dirigenza;
— l’istituzione di un ruolo unico;
— l’accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso;
— il conferimento degli incarichi dirigenziali mediante procedura con avviso pubblico;
— la durata degli incarichi dirigenziali;
— lo spoilsystem per gli incarichi conferiti ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione;
— il collocamento in disponibilita` per i dirigenti privi di incarico con successivo licenziamento
dopo un periodo definito.
Si prevede ancora l’elaborazione di testi unici su lavoro pubblico, societa` partecipate, conferenza dei servizi, controlli amministrativi e Camere di commercio.
Semplificazioni fiscali
In data 20 giugno il Consiglio dei Ministri ha esaminato in via preliminare il decreto legislativo
contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della
delega di cui alla L. n. 23/2014. Il provvedimento passa ora al vaglio delle Commissioni
parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornera` all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva. Il decreto legislativo contiene, tra l’altro, l’introduzione della
dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati e numerose
misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle societa`
e ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.
1380
30/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dal 19 luglio al 2 agosto 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
20 luglio
Previndai - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Denuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo
di previdenza a capitalizzazione Previndai.
Modalita`
Denuncia: mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell’area riservata alle
aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato,
timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestre cui
si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.
Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima
evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l’unico fattore di
collegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050
si riferisce. E` necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte
della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050
nella funzione «Compilazione mod. 050».
20 luglio
Previndapi - Denuncia e versamento contributi
Soggetti obbligati
Piccole e medie aziende industriali.
Adempimento
Versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie
aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.
Modalita`
Invio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di
riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico
in favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di
codice riportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si
allegano ai quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n. 096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto, 2 - Roma.
Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e` il seguente: IT65 A050
3503 3030 9657 0217 860.
Il codice BIC per bonifici esteri e` il seguente: VEBHIT2M.
In nessun caso per il versamento dei contributi puo` essere utilizzato il mod. F24.
PRATICA LAVORO 30/2014
1381
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Normativa
Scadenzario
20 luglio
Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e
logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
25 luglio
Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Modalita`
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione
sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
25 luglio
Denuncia e versamento contributi Enpaia
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Modalita`
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabo-
1382
30/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
razione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia
on line.
31 luglio
Invio telematico Mod. 770/2014 Semplificato
Soggetti obbligati
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in oggetto tutti i sostituti d’imposta che
hanno erogato nel corso del 2013 compensi soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Sono, comunque, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato i soggetti che
hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato
per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative e non hanno, per espressa previsione
normativa, effettuato ritenute alla fonte. Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/2014 Semplificato, i dati relativi al personale
assicurato. Sono tenute alla compilazione del Mod. 770/2014 Semplificato tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, nonche´ gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS Gestione Dipendenti
Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con
dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEDP. I dati contenuti nella presente
dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini
previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa
degli iscritti.
Adempimento
I sostituti d’imposta che hanno effettuato nell’anno precedente ritenute sui redditi di lavoro
dipendente, dipendente assimilato ed autonomo, le provvigioni ecc., nonche´ i dati contributivi
ed assicurativi e quelli dell’assistenza fiscale prestata nel 2013 devono inviare, direttamente o
tramite gli intermediari abilitati, il modello tramite il servizio Entratel (percipienti superiori a
20) oppure tramite Fisconline (percipienti non superiori a 20).
Modalita`
La dichiarazione Mod. 770-Semplificato deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Pertanto, la dichiarazione si considera
presentata nel giorno in cui e` trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione da presentare per via telematica puo` essere trasmessa:
a) direttamente;
b) tramite intermediari abilitati.
E` prevista la possibilita` per tutti i contribuenti di inviare direttamente il modello 770-Semplificato a condizione che gli stessi abbiano predisposto direttamente la propria dichiarazione
(per le dichiarazioni predisposte dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica rimane l’obbligo di trasmissione ad opera degli stessi). Per tali soggetti resta naturalmente la facolta` di
trasmettere la dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato.
PRATICA LAVORO 30/2014
1383
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Normativa
Scadenzario
La possibilita` di inviare direttamente da parte del contribuente la dichiarazione dei sostituti
d’imposta, e` esercitabile utilizzando obbligatoriamente una delle seguenti procedure:
— servizio telematico Entratel, in presenza di un numero di percipienti superiore a venti;
— servizio telematico Fisconline, in presenza di un numero di percipienti non superiore a venti.
Nell’ambito del Mod.770-Semplificato, per il computo dei soggetti al fine dell’utilizzo dei
due diversi servizi per la trasmissione telematica occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro «Redazione della dichiarazione» contenuto nel frontespizio.
Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente in via telematica; possono inoltre trasmettere telematicamente le dichiarazioni predisposte dal contribuente stesso. Gli intermediari devono fornire
ricevuta della dichiarazione ed assumere l’impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica entro i termini di legge.
31 luglio
Mod. 730 - Operazioni di conguaglio
Soggetti obbligati
Sostituti d’imposta.
Adempimento
Operazioni di conguaglio con addebito/accredito in busta paga sulla base delle risultanze
derivanti da mod. 730.
31 luglio
Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva
(UNIEMENS individuale)
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
31 luglio
Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola
Soggetti obbligati
Datori di lavoro agricolo.
Adempimento
Denuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione
delle prestazioni.
Modalita`
Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica. Affinche´ la denuncia sia
registrata ed elaborata correttamente e` obbligatoria l’indicazione del CIDA nel modello
DMAG.
1384
30/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
31 luglio
Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Soggetti obbligati
Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia
mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro
tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770
Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla
Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i
lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS;
i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF
venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di
sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano
lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Adempimento
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Modalita`
Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a
quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce
la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato
erogato il compenso (criterio di cassa).
PRATICA LAVORO 30/2014
1385
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Contrattazione
Notizie
Ortofrutticoli ed agrumari
Accordo - 7 luglio 2014
Rinnovo del c.c.n.l.
â Decorrenza: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
â Parti stipulanti: FruitImprese con Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Flai-Cgil
â Campo di applicazione: aziende ortofrutticole ed agrumarie
Cedolino
Novita` incidenti sul calcolo del cedolino:
— Minimi tabellari (luglio 2014, luglio 2015, ottobre 2016)
Retribuzioni dal 1º luglio 2014
Livello
Minimo
Indennita` di funzione
Totale
Q
1.942,65
154,94
2.097,59
1
1.854,61
-
1.854,61
2
1.641,10
-
1.641,10
3
1.570,13
-
1.570,13
4
1.424,02
-
1.424,02
5
1.363,54
-
1.363,54
6S
1.334,83
-
1.334,83
6
1.303,53
-
1.303,53
7
1.254,16
-
1.254,16
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Ortofrutticoli ed agrumari» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Minimi tabellari
Per effetto degli incrementi stabiliti con decorrenza luglio 2014, luglio 2015 e ottobre 2016 i
nuovi minimi di retribuzione sono i seguenti:
Importi mensili
Livello
1386
Dal 1.7.2014
Dal 1.7.2015
Dal 1.10.2016
Q
1.942,65
1.972,47
2.029,13
1
1.854,61
1.883,08
1.937,17
2
1.641,10
1.666,29
1.714,16
3
1.570,13
1.594,23
1.640,03
4
1.424,02
1.445,88
1.487,41
5
1.363,54
1.384,47
1.424,24
6S
1.334,83
1.355,32
1.394,25
6
1.303,53
1.323,53
1.361,53
7
1.254,16
1.273,41
1.309,99
30/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Ente bilaterale
ortofrutta
E` sospesa la vigenza dell’Ente bilaterale ortofrutta e dei relativi contributi paritetici fino alla
definizione di una nuova disciplina.
Malattia
e infortunio
sul lavoro
Il periodo di aspettativa non retribuita previsto dopo la scadenza del comporto e` elevato da
120 a 180 giorni.
Politiche di pari
opportunita`
I lavoratori possono fruire dei permessi retribuiti per l’assistenza dei figli di eta` inferiore a 14
anni, anche frazionati per ora o unita` di ore.
I lavoratori in astensione facoltativa possono chiedere una anticipazione del t.f.r. anche in
assenza dei presupposti di legge.
Nelle aziende con piu` di 20 dipendenti a tempo indeterminato, le lavoratrici a tempo pieno
possono chiedere, al rientro dalla maternita`, il part time fino a 3 anni di eta` del bambino. Dopo
i 3 anni, e` in facolta` della lavoratrice chiedere la riconversione in tempo pieno.
Lavoro a termine
Sono da considerare attivita` stagionali, oltre a quelle di cui al D.P.R. n. 1525/1963, per le quali
non trova applicazione il limite di 36 mesi di durata massima del contratto a termine, le attivita`
di produzione e commercializzazione di prodotti di IV gamma e di V gamma.
Igiene ambientale - Aziende private
e aziende municipalizzate
Protocollo di intesa - 23 giugno 2014
Disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa
â Parti stipulanti: Assoambiente con Fise (aziende private) e Federambiente (aziende municipalizzate) assieme a FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel
â Campo di applicazione: dipendenti da imprese e societa` esercenti servizi ambientali e
dipendenti dalle aziende municipalizzate di igiene urbana
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nei settori si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Igiene ambientale - Aziende private e Igiene ambientale - Aziende municipalizzate» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Col Protocollo di intesa 24 marzo 2014 le Parti avevano fornito le indicazioni operative per
l’attuazione dell’assistenza sanitaria integrativa attraverso il fondo Fasda (v. Pratica Lavoro n.
17/2014, pag. 807). Il contributo ordinario a carico del datore di lavoro era fissato in E 42,50
trimestrali (16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre) ed il Fondo avrebbe comunicato la
data di inizio del versamento, comunque non successiva al 16 luglio 2014.
PRATICA LAVORO 30/2014
1387
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Contrattazione
Notizie
Assistenza
integrativa
Col protocollo in oggetto le Parti stabiliscono che le aziende devono versare al 16 luglio
2014 una doppia quota di contribuzione a proprio carico, pari ad E 85,00, corrispondente
alla quota del 16 aprile 2014 (E 42,50) e del 16 luglio 2014 (E 42,50), per ogni lavoratore a
tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, non in prova, compresi gli apprendisti, in
forza alla fine del trimestre immediatamente precedente quello nel quale e` dovuto il contributo.
A partire dal 16 ottobre 2014 resta confermato il versamento del contributo ordinario di E
42,50.
Le aziende che omettono il versamento straordinario o ordinario sono responsabili nei confronti del lavoratore per la perdita delle prestazioni.
Nel caso di avvicendamento di imprese nella gestione di appalti/affidamento di servizi, l’onere
della contribuzione spetta all’impresa che risulti affidataria del servizio nel trimestre nel quale e`
dovuto il contributo.
Energia e petrolio
Accordo - 1º luglio 2014
Disciplina del lavoro a turni
â Parti stipulanti: Confindustria Energia con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil
â Campo di applicazione: addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di
cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca,
l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e addetti del settore energia Eni
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Energia e petrolio» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Lavoro a turni
1388
Per i lavoratori turnisti l’orario settimanale e` realizzato mediamente nel ciclo normale dei
seguenti turni:
— tipo A: attivita` continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della
settimana (7 giorni);
— tipo B: attivita` continua per tutte le ore del giorno e della notte, ma con interruzione alla
fine di ogni settimana (5 giorni);
— tipo C: attivita` per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno (7 giorni).
I lavoratori addetti a turni di tipo A e C effettuano un orario annuo di 231,5 al lordo delle ferie.
Per i turnisti di tipo B, l’orario annuo e` di 245,5 al lordo delle ferie.
L’orario degli aviorifornitori che operano in turni continui ed avvicendati e` pari a 1.852 ore
annue.
Le parti aziendali potranno concordare incrementi di orario fino a 244 giorni all’anno, con un
riproporzionamento del salario. Dal 1º gennaio 2015, qualora le aziende stabiliscano tali
incrementi in assenza di accordo sindacale, dovranno riconoscere ai lavoratori turnisti interessati, durante la vigenza di tale articolazione, un incremento dell’8% sulle nuove maggiorazioni
30/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
concordate per le 12,5 giornate eccedenti. Tali incrementi non rientrano nel computo della
paga oraria ai fini del lavoro straordinario e festivo.
La disciplina dei compensi per il lavoro in turni, stabilita dal c.c.n.l. 23 marzo 2010, restera` in
vigore fino al 30 settembre 2014.
A decorrere dal 1º ottobre 2014 spettano le seguenti maggiorazioni (comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali) della retribuzione per ogni ora effettivamente lavorata:
Diurno
Tipi di turno
Notturno
feriale
festivo
feriale
festivo
A
22%
35%
55%
70%
C
17,3%
32%
–
–
A livello aziendale saranno concordate le maggiorazioni per l’eventuale utilizzo del turno B e
per il turno degli aviorifornitori in proporzione con quelle individuate per i turni di tipo A e C.
La maggiorazione per turni notturni domenicali e` da intendersi applicabile alternativamente o
alle domeniche o ad un numero equivalente di riposi.
Tali maggiorazioni non sono utili per la determinazione della quota oraria per il computo dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario e festivo, mentre sono cumulabili ai compensi
previsti per gli stessi titoli.
Il trattamento di cui sopra compete anche ai turnisti addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia, mentre non spetta al lavoratore che viene inserito in uno schema di turno
per un periodo inferiore a 4 giorni.
In caso di prolungata assenza dal turno per malattia o infortunio per oltre 15 giorni continuativi, spetta un’indennita` nella misura del 16% a partire dal 1º giorno di assenza. Per le assenze
causate da infortunio o per i permessi ex L. n. 104/92 sara` riconosciuta un’indennita` pari al
16%.
Nei casi di formazione, permessi sindacali o impegno del turnista in attivita` giornaliere, in
assenza di regolamentazione a livello aziendale, e` riconosciuta la maggiorazione del 12,5%.
In ogni altro caso di assenza non sara` riconosciuta alcuna maggiorazione.
L’accordo fa salvi i trattamenti di maggior favore vigenti a livello aziendale alla data del 30
settembre 2014.
Ai lavoratori in servizio alla data del 30 settembre 2014, operanti in turni di tipo A e C, viene
riconosciuto un importo a titolo di «E.d.r. ex turni» pari all’1,35% per i turni di tipo A e 0,70%
per i turni di tipo C, determinato applicando tali percentuali alla retribuzione mensile individuale alla data del 30 settembre 2014 (minimo tabellare, C.R.E.A., aumenti periodici di anzianita`, eventuali aumenti di merito, indennita` di funzione e altre eccedenze sul minimo
tabellare). A livello aziendale sara` concordata la percentuale per il calcolo dell’E.d.r. per l’eventuale utilizzo del turno B e per il turno degli aviorifornitori in proporzione con quelle
individuate per i turni di tipo A e C. Tale E.d.r. non e` assorbibile e cessa in caso di uscita
dal turno.
PRATICA LAVORO 30/2014
1389
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Contrattazione
Notizie
Servizi assistenziali - Anpas
Accordo - 26 giugno 2014
Previdenza integrativa - Adesione al fondo Perseo
â Parti stipulanti: Anpas con Cgil-Fp, Cisl-Fp e Uil-Fpl
â Campo di applicazione: personale dipendente dall’Anpas e dalle realta` operanti nell’ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Servizi assistenziali - Anpas» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Valutata la difficolta` di realizzare un fondo contrattuale per la previdenza integrativa del
settore socio sanitario assistenziale educativo privato, con l’accordo in oggetto le Parti hanno
stabilito di aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori del comparto Regioni,
autonomie locali e S.s.n. Perseo.
Previdenza
integrativa
La contribuzione minima a carico del lavoratore e` pari all’1% della retribuzione utile ai fini del
calcolo del t.f.r. Detta contribuzione puo` essere incrementata ogni anno per multipli di 0,5%.
Col versamento della contribuzione da parte del lavoratore sorge in capo al datore di lavoro
l’obbligo di versare un contributo pari all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.
Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, successiva al 28 aprile 1993 e`
previsto l’integrale conferimento del t.f.r. maturando.
Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, precedente al 29 aprile 1993 e`
previsto alternativamente, a scelta del lavoratore:
— l’integrale conferimento del t.f.r. maturando;
— il conferimento di almeno il 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.
Il conferimento del t.f.r. e` effettuato per iscritto con la compilazione dei moduli Tfr1 e Tfr2 e
del modulo di adesione.
Le associazioni verseranno il t.f.r. maturando ed i contributi a loro carico ed a carico del
lavoratore dal mese successivo al conferimento.
1390
30/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Scuole private - Religiose
Accordo - 10 giugno 2014
Disciplina del lavoro a termine
â Parti stipulanti: Agidae con Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals Confsal, Sinasca
â Campo di applicazione: personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario
occupato negli Istituti aderenti all’Agidae
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Scuole private - Religiose» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Lavoro a termine
Con l’accordo in oggetto le Parti hanno modificato la disciplina del contratto a termine alla
luce di quanto stabilito dalla L. n. 78/2014.
A tutto il personale e` consentito stipulare contratti a termine, non superiori a 36 mesi, a
prescindere dalle ragioni giustificatrici (cd. contratti acausali).
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla scadenza,
per i contratti non superiori a 6 mesi e di 20 giorni dalla scadenza, per i contratti superiori a 6
mesi, il 2º contratto si considera a tempo indeterminato.
Personale docente non abilitato
In materia di successione di contratti a termine viene confermano quanto stabilito dal Protocollo 24 luglio 2013.
Personale docente abilitato
Sono consentite le proroghe nell’arco di complessivi 36 mesi e concorrono al raggiungimento
dei 36 mesi anche i periodi di insegnamento precedentemente prestati nell’Istituto senza il
possesso di titolo di abilitazione.
Personale non docente
In materia di proroga del contratto a termine si applica quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n.
368/2001, come modificato dalla L. n. 78/2014.
PRATICA LAVORO 30/2014
1391
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Giurisprudenza
Notizie
Nullita` dei contratti a termine
e indennita` risarcitoria
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 16 giugno 2014, n. 13630
MASSIMA
L’indennita` dovuta, nei casi di conversione in contratto a tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 32,
comma 5 della legge n. 183 del 2010 non ricomprende quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione
della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo
indeterminato.
COMMENTO
L’indennita` dovuta, nei casi di conversione in contratto a
tempo indeterminato, in applicazione dell’art. 32, comma 5 della legge n. 183 del 2010 non ricomprende
quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione
della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato.
E` quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza del 16 giugno 2014, n. 13630, chiarendo che
l’indennita` omnicomprensiva prevista dalla suddetta norma copre soltanto il danno subito dal lavoratore della
perdita della retribuzione (ed accessori) nel periodo compreso tra l’allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, e non anche quanto ad esso spettante in
virtu` di una ricostruzione di carriera.
Il caso riguarda la domanda presentata da una assistente
di volo nei confronti di una compagnia aerea per l’accertamento della nullita` dei plurimi contratti a tempo determinato susseguitisi dall’agosto 1999 al luglio 2004.
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo
grado, accoglieva la domanda, dichiarando nullo il termine apposto ai contratti e la sussistenza tra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1º agosto 1999, e condannava la societa` datrice alla corresponsione delle retribuzioni maturate dall’offerta delle prestazioni lavorative, individuabile nella comunicazione della
richiesta di tentativo di conciliazione.
La Corte territoriale ravvisava, come gia` il Tribunale, la
nullita` della clausola temporanea per difetto di prova, a
carico del datore di lavoro, del rispetto della percentuale
di legge nel rapporto tra personale precario e a tempo
indeterminato.
1392
La societa` ricorreva per cassazione sostenendo che era
stato violato l’art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, nel
senso della sua applicabilita`, benche´ norma sopravvenuta nel corso del processo di appello, anche ai giudizi
pendenti, a norma del comma 7 e quindi anche di legittimita`, con la conseguenza della sola riconoscibilita`, in
favore del lavoratore ed in sostituzione integrale di ogni
altra conseguenza economica cui la societa` datrice condannata, dell’indennita` omnicomprensiva fissata da un
minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilita` dell’ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri
indicati nell’art. 8 della L. n. 604 del 1966 (dimensioni
dell’impresa, anzianita` di servizio, condizioni e comportamento delle parti) e pertanto, nella loro declinazione
concreta nel caso di specie, in misura minima di legge.
La Suprema Corte ritiene fondato il motivo.
Lo «ius superveniens» costituito dall’art. 32, comma 5, L.
n. 183 del 2010, (secondo cui «Nei casi di conversione
del contratto a tempo determinato, il giudice condanna
il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennita` onnicomprensiva nella misura compresa
tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita`
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo
ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8,
avuto riguardo alla dimensione dell’impresa, all’anzianita`
di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento
delle parti»), e` ritenuto applicabile anche al giudizio di
legittimita` ai sensi del comma 7 dell’articolo di legge
citato (Cass. 29 novembre 2013, n. 26840), per la sua
pertinenza rispetto alla questione dedotta nel ricorso
(Cass. 1º ottobre 2012, n. 16642; 26 luglio 2011, n.
16266).
30/2014 PRATICA LAVORO
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Giurisprudenza
Notizie
Essa riguarda, infatti, proprio la corresponsione della
somma dovuta, a titolo risarcitorio per illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato
convertito per tale ragione a tempo indeterminato, dalla
societa` datrice alla lavoratrice; e rispetto ad essa la societa` ricorrente lamenta la mancata applicazione dalla
Corte d’Appello della nuova normativa entrata in vigore
nel corso del giudizio di impugnazione.
Al riguardo, la Suprema Corte precisa che rientra nell’ambito previsionale della norma il pagamento delle differenze retributive relative al periodo compreso fra l’allontanamento dal posto di lavoro e la sentenza di merito, siccome riferite al danno subito dal lavoratore e da
liquidare con carattere forfettario ed omnicomprensivo
(Cass. 29 febbraio 2012, n. 3056). Sicche´, tutto quanto
dovuto, entro questi limiti temporali, a titolo di retribuzione, compresi eventuali scatti di anzianita` non pagati,
deve essere compreso nell’indennita` risarcitoria dell’art.
32 cit.
Non altrettanto puo` dirsi di quanto, fuori dai detti limiti
temporali, spetti al lavoratore per la ricostruzione della
carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo
determinato in un unico rapporto a tempo indeterminato: riguardando la ricostruzione di periodi di effettiva
prestazione dell’attivita` lavorativa, con conseguente riconoscimento dell’anzianita` retributiva e contributiva e relativi scatti successivi al periodo di cui sopra.
Per queste ragioni la Corte cassa la sentenza impugnata
con rinvio, fissando il seguente principio di diritto: «La L.
n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 commisura l’indennita`, dovuta nei casi di conversione del contratto a tempo indeterminato, all’ultima retribuzione globale di fatto,
cosı` riferendosi al danno subito dal lavoratore, ossia alla
perdita della retribuzione (ed accessori), per essere stato
allontanato dal proprio posto nel periodo compreso tra
l’allontanamento e la sentenza di merito. L’espressione
«omnicomprensiva», adoperata dal legislatore con riferimento all’indennita`, si riferisce soltanto a detto danno
e non a quanto spetti al lavoratore per eventuale ricostruzione della carriera, una volta unificati i diversi rapporti a tempo determinato in un unico rapporto a tempo
indeterminato».
La sentenza in rassegna consente di evidenziare che la
disciplina introdotta dall’art. 32 della legge n. 183/2010
(nota come «Collegato Lavoro»), ritenuta applicabile a
tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimita` (sul
punto, Cass. n. 1409/2012 e n. 1411/2012), alla luce
della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011 e` stata ritenuta fondata
sulla «ratio legis» diretta ad «introdurre un criterio di
liquidazione del danno di piu` agevole, certa ed omoge-
PRATICA LAVORO 30/2014
nea applicazione», rispetto alle «obiettive incertezze
verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente».
La norma, sempre secondo la Corte Costituzionale, che
«non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno
dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine,
ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione
di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato», in base
ad una «interpretazione costituzionalmente orientata»
va intesa nel senso che «il danno forfetizzato dall’indennita` in esame copre soltanto il periodo cosiddetto «intermedio», quello, cioe`, che corre dalla scadenza del
termine fino alla sentenza che accerta la nullita` di esso
e dichiara la conversione del rapporto», con la conseguenza che a partire da tale sentenza «e` da ritenere che
il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in
ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di
mancata riammissione effettiva» (altrimenti risultando
«completamente svuotata» la «tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato»).
Nel contempo, si puo` sottolineare che, sempre alla luce
della citata pronuncia della Corte Costituzionale, «il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’«aliunde perceptum». Sicche´ l’indennita` onnicomprensiva
assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa e` dovuta
in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per
avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione».
In definitiva, la norma in oggetto, come affermato dal
Giudice delle leggi, risulta «adeguata a realizzare un
equilibrato componimento dei contrapposti interessi».
Infatti «al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a
tempo indeterminato, unitamente ad un’indennita` che
gli e` dovuta sempre e comunque, senza necessita` ne´
dell’offerta della prestazione, ne´ di oneri probatori di
sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la
predeterminazione del risarcimento del danno dovuto
per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione
del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale
del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata
indeterminata di esso. Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto
di lavoro sine die».
La stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 3056/2012)
ha affermato che l’indennita` omnicomprensiva, «intesa
(...), in sostanza, come una sorta di penale stabilita dalla
legge - in stretta connessione funzionale con la declara-
1393
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Giurisprudenza
Notizie
toria di conversione del rapporto di lavoro - a carico del
datore di lavoro per la nullita` del termine apposto al
contratto di lavoro e determinata dal giudice nei limiti
e con i criteri dettati dalla legge, a prescindere sia dall’esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio al riguardo) sia dalla
messa in mora del datore di lavoro, con carattere «forfetizzato», «onnicomprensivo» di ogni danno subito per
effetto della nullita` del termine, nel periodo che va dalla
scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la
nullita` e dichiara la conversione del rapporto, (...) appare
1394
non solo conforme alla Costituzione (ai sensi di C. Cost.
n. 303/2011), bensı` anche pienamente rispondente alla
lettera e allo spirito della legge.
Altre interpretazioni, del resto, (...) che in qualche modo
riducano o eliminino il carattere «onnicomprensivo» dell’indennita`, ovvero ne delimitino ulteriormente il periodo
di «copertura», in ragione di elementi (come la messa in
mora o l’epoca della domanda) estranei alla fattispecie
legale (al pari di quelle, opposte, estensive del periodo
medesimo), risulterebbero travalicare i detti fondamentali criteri ermeneutici».
30/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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