LEGGE DI STABILITA’: CHIARIMENTI DI TELEFISCO Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 0 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Indice Le novità per gli immobili La nuova fiscalità locale degli immobili: dall'Imu alla Tasi La tassazione sulle attività finanziarie, QUADRO RW e le regole per il Pag. 8 rientro volontario dei capitali (voluntarydisclosure) Pag. 21 Le novità sull'Iva: dagli immobili alla web tax Pag. 39 La nuova imposta di registro: che cosa cambia per compravendite e operazioni societarie Pag. 48 Le novità per i privati Rimborsi, crediti Irpef da 730 superiori a 4000 euro Pag. 55 Bonus mobilio Pag. 60 Le novità per le imprese Le nuove regole su compensazioni e applicazione del visto di conformità Perdite su crediti, leasing, Bonus ACE, rimanenze e società di comodo, Pag. 81 Deduzioni ed esenzioni Irap Pag. 90 La rivalutazione dei beni d’impresa Pag. 113 La correzioni degli errori contabili e la ripresentazione delle dichiarazioni Pag. 122 Contabilità e bilancio in tempo di crisi: novità dei principi contabili e responsabilità di sindaci e revisori Pag. 127 Accertamento e contenzioso Nuovo redditometro: gli strumenti di difesa del contribuente Indagini finanziarie e anagrafe dei conti: le modalità di difesa alla luce Pag. 135 della giurisprudenza Pag. 144 Accertamento, contenzioso e mediazione Pag. 149 Rottamazione cartelle Pag. 157 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN SINTESI ARGOMENTO CHIARIMENTO LE NOVITA’ PER GLI IMMOBILI Concetto di immobile strumentale per la deducibilità dell’IMU Per i lavoratori autonomi, l’IMU che consente la deduzione è solo quella relativa a fabbricati utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività. Nessuna deduzione per i fabbricati utilizzati in modo promiscuo. DEDUZIONE IMU Si deduce l’IMU formatasi nel 2013 secondo il principio di cassa DAL REDDITO L’IMU oggetto di deduzione è solo quella relative alle annualità dal 2013 in avanti. Per le imprese e per i lavoratori autonomi, l’IMU dal 2013 (e anni successivi) si deduce solo nell’anno di pagamento; quindi, quella del 2013, se pagata tardivamente l’anno successivo, si deduce nel 2014. Non sono deducibili interessi e sanzioni. Incasso di plusvalenze da capital gains esteri Le nuove norme sulle ritenute sui flussi in ingresso non hanno mutato le regole sulla individuazione dei soggetti tenuti alla applicazione delle ritenute stesse. Pertanto, nel caso in cui il contribuente per le proprie attività finanziarie detenute all’estero (esempio partecipazioni cedute con capital gain) non abbia rilasciato a TASSAZIONE un intermediario residente l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio REDDITI ESTERI E amministrato o gestito, l’intermediario che accredita in Italia i flussi reddituali QUADRO RW derivanti da tali attività non è tenuto ad applicare il nuovo prelievo. In tali casi, verrà applicata la imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo). L’intermediario non è tantomeno tenuto ad applicare la nuova ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del Dl n. 167/90 quando le plusvalenze sono riferite a partecipazioni non qualificate. In relazione ad una quota di partecipazione in una società estera (in paese non Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info collaborativo), il fatto che la medesima sia affidata in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, determina il regime di esonero dal quadro RW. Nell’esempio di partecipazione qualificata l’esonero spetta qualora l’intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d’acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Delega ad operare sul conto estero della società Non obbliga il delegato a compilare il quadro RW, in quanto trattasi di delega di funzione. Attività finanziarie all’estero Per la conversione si utilizza il cambio medio di dicembre e non quello di gennaio. LE NOVITA’ PER I PRIVATI Assenza detrazioni per familiari e riporto eccedenze Gli importi a credito superiori a 4.000 euro derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti esercizi e di compilazione del prospetto dei familiari a carico non saranno oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia, con la conseguenza che i rimborsi verranno effettuati direttamente dai datori di lavoro Eccedenze da precedenti esercizi RIMBORSI IRPEF OLTRE 4.000 Il controllo preventivo dell’Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a 4.000 euro, scatta in ogni caso se è indicato un riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla circostanza che tale eccedenza sia stata generata da detrazioni per carichi familiari. EURO Invece, ove l’eccedenza sia stata utilizzata in compensazione su F24, la medesima non incide sulla posizione del soggetto, in quanto non indicata nel quadro F del modello 730. Non rileva la composizione del credito Ove il modello 730 chiuda a credito per importi superiori a 4.000 euro, l’intera eccedenza sarà oggetto di rimborso da parte dell’Agenzia, e non solo la eventuale minor quota riferibile alle detrazioni per carichi familiari e/o al riporto di eccedenze pregresse. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Bonus solo con interventi strutturali La possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un BONUS MOBILI intervento di natura “maggiore” che deve sempre riguardare gli interventi strutturali dell’immobile. Così è stata negata la possibilità di godere del bonus arredi se l’intervento a monte consiste nell’installazione di un impianto di allarme (intervento, quest’ultimo, che può godere della detrazione del 50%) LE NOVITA’ PER LE IMPRESE Calcolo soglia dei 15.000 euro e tipo di compensazione La soglia dei 15.000 euro si riferisce a ciascun singolo tributo utilizzato in compensazione, e non alla sommatoria degli stessi. Il limite non si applica alle compensazioni verticali. COMPENSAZIONI IMPOSTE DIRETTE OLTRE 15.000 EURO Momento di apposizione del visto Diversamente dalle regole IVA, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto Residui crediti del 2012 L’utilizzo dei residui crediti del 2012, sino al termine di presentazione della prossima dichiarazione, non soggiace all’obbligo di apposizione del visto, anche in caso di superamento della soglia dei 15.000 euro. Deduzione perdite da crediti prescritti PERDITE SU CREDITI La deduzione dello stralcio del credito per effetto di intervenuta prescrizione civilistica ha, da sempre, legittimato la deduzione della connessa perdita. E’ però ammessa, in tali casi, la possibilità di contestare una liberalità (non inerente). Leasing per auto in uso promiscuo a dipendenti Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del LEASING periodo di imposta, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Blocco IVA e irrilevanza dell’adeguamento al reddito minimo SOCIETA’ DI Nel comparto delle società di comodo (non operative o in perdita presunta) le COMODO restrizioni all’utilizzo del credito IVA si producono anche nel caso di adeguamento del soggetto al reddito minimo. Minusvalenze da eventi calamitosi Eventuali minusvalenze derivanti dalla perdita integrale di beni in connessioni ad IRAP eventi calamitosi sono rilevanti ai fini IRAP nonostante siano classificate nell’area straordinaria del conto economico. Diversamente, si verificherebbero fenomeni di assoluta non rilevanza di poste del conto economico RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA Rilevanza fiscale obbligatoria La rivalutazione dei beni di impresa comporta l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva (quindi non può essere effettuata con sola valenza civilistica) (RI)VALUTAZIONE Irrilevanza maggiori valori su beni valutati a costo specifico RIMANENZE A Così come è stata affermata la irrilevanza fiscale delle svalutazioni su beni merce COSTO SPECIFICO stimati a costo specifico, del pari non assume rilevanza tributaria la eventuale iscrizione di maggiori valori. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO Intimazione ad adempiere nella riscossione provvisoria Nei giudizi avverso accertamenti esecutivi, l’Ufficio riscuote le somme dovute a ACCERTAMENTO seguito di sentenza notificando al contribuente un’intimazione di pagamento. In caso di errori, il contribuente può chiedere all’Ufficio il riesame dell’atto in autotutela ed, in difetto, l’intimazione può essere impugnata (previo svolgimento del procedimento di mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 20mila euro). Spese per elementi certi Nella ricostruzione del reddito rientrano anche le spese per elementi certi, quali REDDITOMETRO quelle per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc., parametrate ai KW effettivi). Tali voci non sono state censurate dal Garante. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Incremento del risparmio La voce di incremento del risparmio sarà utilizzata dall’Agenzia per gli accertamenti; la stessa, infatti, non è stata interessata da censure da parte del Garante Mancata presentazione al contraddittorio In caso di mancata presentazione del contribuente all’incontro fissato per il contraddittorio, si rendono applicabili le sanzioni da 258 a 2.065 euro. Non risulta invece preclusa la possibilità di presentare successivamente documentazione probatoria Incrementi patrimoniali In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire ogni prova in merito alla copertura degli incrementi patrimoniali Dichiarazione omessa Il possesso del CUD non legittima a considerare come avvenuta la presentazione della dichiarazione dei redditi; ciò ai fini del computo del termine per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa Presunzione legata ai prelevamenti ACCERTAMENTI BANCARI La presunzione legata ai prelevamenti può essere applicata solo in capo a soggetti che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, a prescindere dalla esistenza di un obbligo di tenuta delle scritture contabili (ad esempio, minimi) Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista per il pagamento IMPOSTA SPECIALE DI BOLLO E CONTI dell’imposta annuale (riferita al valore del conto al 31/12 dell’anno precedente) la riservatezza si perde dal 1° gennaio dell’anno successivo, posto che per l’anno per il quale non ha pagato, l’imposta è prelevata in maniera forzosa dall’Agenzia. CORRENTI Nel caso in cui l’intermediario abbia nel frattempo (dal 1° gennaio alla data del SCUDATI versamento) risposto negativamente a un’indagine finanziaria, deve provvedere a rettificarla tempestivamente Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Mediazione e termine per la costituzione in giudizio Se nella causa è convolta anche Equitalia, il termine per la costituzione in giudizio è sempre fissato al termine della fase del confronto con l’ufficio. E’ erronea, pertanto, la posizione di Equitalia che contesta la tardiva costituzione, ritenendosi MEDIAZIONE non interessata dalla fase della mediazione. Mediazione e accertamenti da redditometro La mediazione, alle condizioni di legge, si rende obbligatoria anche per eventuali accertamenti sintetici, in relazione ai quali sia già stata promosso contraddittorio con l’Agenzia. Compresi anche i ruoli provvisori Rientrano nella sanatoria anche i ruoli per iscrizione provvisoria in costanza di contenzioso. Cessazione della materia del contendere La definizione di un ruolo per il quale pende giudizio di impugnazione della ROTTAMAZIONE cartella di pagamento, determina la cessazione della materia del contendere. CARTELLE Successiva vittoria in contenzioso La eventuale vittoria in contenzioso in merito ad una controversia su un ruolo oggetto di definizione agevolata non determina mai la possibilità di ottenere rimborso. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LA NUOVA FISCALITA’ LOCALE DEGLI IMMOBILI: DALL’IMU ALLA TASI LA NUOVA IMPOSTA “TEORICA” COMUNALE (IUC) La legge di stabilità (L. n. 147 del 27.12.2013) dedica i commi dal n. 639 al 736 alla fiscalità immobiliare locale che vede l’introduzione della nuova imposta IUC, imposta solo “teorica”, in quanto le reali imposte sono le tre componenti che la istituiscono (TASI, TARI e IMU). Va detto che l’IMU, in particolare, subisce alcune importanti modifiche in confronto al testo normativo applicato nel 2012, ma rimane comunque un’imposta autonoma, anche con riferimento alle modalità di versamento e di dichiarazione. La IUC (imposta unica comunale) è costituita da: - TARI (tassa rifiuti) - TASI (tassa sui servizi indivisibili) - IMU (imposta municipale sugli immobili di natura patrimoniale) La TARI ( commi da 641 a 668 dell’art.1 L.147/2013) è la tassa sui rifiuti. Presupposto dell’imposta: il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani. Soggetto passivo: è il detentore o il possessore e qualora siano più di uno, è prevista la responsabilità solidale. Nel caso in cui l’immobile sia detenuto per meno di sei mesi in un anno, la tassa è dovuta dal solo possessore o titolare di diritto reale. Oggetto dell’imposta: Per le unità immobiliari iscritte in catasto, oggetto della tassa rifiuti è imponibile la superficie calpestabile e quella delle aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Esenzioni e riduzioni: Non pagano la tassa le aree comuni condominiali né le aree pertinenziali di locali esclusi dalla tassa. Nel caso di raccolta differenziata sono previste riduzioni della tariffa. Sono previste riduzioni anche in altri casi: come per le abitazioni con unico occupante, oppure in caso di utilizzo stagionale o discontinuo dell’immobile. Competenza alla riscossione: la tariffa della Tari è determinata dal Comune per anno solare; essa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento, di raccolta e in genere dei costi relativi al servizio. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta nella misura non superiore al 40%. I Comuni che hanno adottano un sistema di misurazione puntuale possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La TASI ( commi 669 e 681 dell’art.1 L.147/2013) è la tassa sui servizi indivisibili. Presupposto dell’imposta: l’erogazione di servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, vigilanza urbana, ecc.). Soggetto passivo: è il detentore o il possessore. Qualora i possessori o i detentori siano più di uno l’imposta è dovuta da un solo soggetto e gli altri sono solidalmente responsabili (in questo si differenzia dall’Imu); l’obbligazione tributaria è unica ma scomposta tra il detentore ed il possessore. In caso di immobili in leasing la Tasi è dovuta dal locatario a far tempo dalla data della stipula del contratto e per l’intera durata. Il detentore che utilizza l’immobile per meno di sei mesi su base annua beneficia dell’esenzione e la tassa è dovuta per intero dal titolare del diritto reale. Qualora l’utilizzatore di una unità immobiliare sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare il proprietario e l’utilizzatore hanno un’ autonoma obbligazione tributaria e l’utilizzatore versa l’imposta stabilita dal regolamento comunale compresa tra il10 ed il 30 per cento. Oggetto dell’imposta: è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale (in cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora), le aree scoperte e quelle edificabili adibite a qualsiasi uso. La base imponibile della Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’Imu e quindi il valore catastale per gli immobili e il valore venale di mercato per le aree edificabili. L’aliquota base della Tasi è pari all’1 per mille e, per l’anno 2014, può essere elevata fino al 2,5 per mille (oggi già ritoccata al 3,3 per mille). In ogni caso, l’aliquota della Tasi prevista a livello comunale deve rispettare anche il tetto massimo del prelievo in modo tale che la somma di aliquote Imu e Tasi non sia superiore all’aliquota massima Imu prevista per i diversi tipi di fabbricati. Per i fabbricati rurali strumentali (che sono esclusi da Imu) l’aliquota non può eccedere l’1 per mille. Esenzioni e riduzioni: Sono escluse le aree comuni condominiali e quelle pertinenziali di fabbricati imponibili che non siano operative ed i terreni agricoli. Il Comune può ridurre l’aliquota fino al suo azzeramento. Con regolamento comunale viene fissata la disciplina delle riduzioni che tengono conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee; inoltre il Comune individuai servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi rileva i relativi costi alla cui copertura è direttala Tasi. Il Comune ha facoltà di prevedere riduzioni o esenzioni per i seguenti immobili: - abitazione con unico occupante; - abitazione con utilizzo stagionale o discontinuo; - locali diversi dalle abitazioni utilizzate in modo discontinuo o stagionale; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per oltre 6 mesi in un anno all’estero; - fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Competenza alla riscossione: Il Comune è l’ente riscossore, ma può avvalersi di società esterne. I commi dal numero 682 prevedono che i Comuni devono deliberare le tariffe Tari ed aliquote Tasi entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; l’ente locale ha la facoltà di differenziare le percentuali in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e destinazione degli immobili La COMPONENTE IMU – IMPOSTA “DEFINITIVA” DAL 2014 L’IMU diventa un’imposta definitiva dal 2014, dato che la L. 147/2013 ha eliminato le parole “fino al 2013” dall’art. 13 del DL n. 201/2011. L’IMU 2014 è identica a quella del 2012 con un’eccezione: non è dovuta per l’abitazione principale e per i fabbricati rurali strumentali. Soggetto passivo: è titolare del diritto reale sull’immobile (compresa la comunione legale fra i coniugi, mentre è irrilevante la costituzione del fondo patrimoniale). I fabbricati accatastati in categorie prive di rendita (c.d. collabenti) sono esclusi da IMU anche con riferimento all’area di sedime (Ris. n. 8/DF del 22.07.2013). SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO - i proprietari dell’immobile (diverso dall’abitazione principale – fatta eccezione per gli immobili di pregio (essi godono della detrazione di 200 euro), pertinenze e immobili assimilati) - i proprietari di terreni (se posseduti e condotti da CD o IAP, anche se non coltivati, con riduzione del coefficiente da 110 a 75 – coefficiente ordinario 135) e aree edificabili - i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie); - il coniuge superstite o gli eredi (fino al 2013 per l’abitazione principale); - l’ex coniuge assegnatario casa coniugale (SOLO SE l’ immobile è di pregio, accatastato come A/1 – A/8 e A/9); - gli utilizzatori sulla base di un contratto di leasing finanziario; - i concessionari di beni demaniali - abitazioni assegnate dagli IACP o da enti di edilizia pubblica (essi erano esenti da IMU nel 2013 ex art. 1 lett. b), DL 54/2013 e DL 133/2013 – ma dice la Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L.147/2013godono della detrazione di 200 euro – nel 2014 sono esenti? – si aspettano chiarimenti) SOGGETTI ESONERATI - il proprietario dell’abitazione principale e relative pertinenze (un C72 – C/6 – C/7) - il proprietario dell’immobile assimilatoall’abitazione principale ex lege (alloggi delle coop a proprietà indivisa - alloggi sociali di cui al DM 22.04.2008– casa assegnata al coniuge a seguito di seprazione legale o divorzio, a patto non siano di pregio – abitazione non locata delle forze armate) o dal regolamento comunale (immobili concessi in comodato ai figli e ai genitori che la utilizzano come abitaz. principale; l’esclusione opera solo per 1 unità e con riferimento al valore di rendita catastale del fabbricato pari a 500 euro o se il nucleo familiare ha un reddito non superiore a 15.000 euro ISEE – immobili non locati di soggetti iscritti all’AIRE – abitazione non locata dell’anziano/disabile che acquisisce la residenza nell’istituto di ricovero o sanitari) - nudo proprietario dell’immobile; - gli inquilini; - la società di leasing concedente; - il comodatario; - l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento spetta al proprietario dell’azienda e dell’immobile che l’ha concessa in affitto); - il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (per immobili di pregio) - proprietari di fabbricati rurali ad uso strumentale - le imprese di costruzione per i beni-merce Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Dichiarazione IUC (comma 684 art. , L.147/2013) Obbligo di presentare una nuova dichiarazione IUC, sganciata dalla Dichiarazione IMU già esistente (il cui modello verrà rivisto a breve), che rimane quindi, autonoma e disciplinata dall’art. 13 comma 12-ter del DL n.201/2011. Tuttavia, dato che il termine di presentazione è lo stesso della Dichiarazione IMU (30.06 dell’anno successivo all’inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette all’imposta) è probabile che l’adempimento venga unificato. Per la dichiarazione TASI al comma 687 viene specificato che le regole applicabili sono quelle della Dichiarazione IMU. Nessun obbligo se gli anni successivi non ci sono variazioni per tutte le Dichiarazioni. Per la TARI valgono le superfici già dichiarate ai fini Tares o Tarsu. VERSAMENTO IUC Il comune stabilisce le modalità e il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno n.2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della TARI e TASI può essere effettuato (art.17 D.Lgs. 241/97) tramite bollettino di conto corrente postale o mediante offerte dai servizi elettronici interbancari e postali. All’interno dell’F24 (modalità spesso scelta del Comune) che verrà inviato alle abitazioni di ciascuno, vi saranno evidenziati i tre importi distinti con codice tributo autonomo; esclusivamente la componente IMU sull’abitazione principale sarà pari a zero se si tratta di immobili che rispettano i requisiti richiesti e non accatastati come immobili di lusso (categorie A/1, A/8 E A/9). Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze del MEF verranno stabilite con precisione le modalità di versamento e viene previsto l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info IUC – MODALITA’ DI VERSAMENTO BOLLETTINO POSTALE (art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) PRE-COMPILATO DAL COMUNE F 24 DA PAGARE IN BANCA O POSTA PRE-COMPILATO DAL COMUNE IUC ‐ SCADENZE PER IL VERSAMENTO 2014 n. minimo rate date di versamento 1° A scadenza semestrale 2° A scadenza semestrale Unica rata 16 giugno 2014 IUC - rateizzata IUC – unica soluzione Fanno eccezione gli enti non commerciali: IUC - SCADENZE PER IL VERSAMENTO 2014 IUC - rateizzata n. minimo rate date di versamento 1° - 50% IMU 2013 16.06.2014 2° - 50% IMU 2013 16.12.2014 3° - SALDO 16.06.2015 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info DEDUCIBILITA’ DELL’IMU AI FINI IRPEF/IRES La Legge di stabilità 2014 al comma 715 prevede la tanto attesa deducibilità dell’IMU: - ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese; - e ai fini IRPEF per gli immobili strumentali dei professionisti nella misura del: - 20% a partire dal 2014 - e del 30% (in via transitoria) per l’anno d’imposta 2013. Fino al 2012 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tanto meno ai fini Irap. Dal 2013 diventa deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma rimane l’indeducibilità ai fini IRAP. DEDUCIBILITA’ DELL’IMU PER TRIBUTO TRIBUTI % IRPEF SI, DAL 2013 IRES SI’, DAL 2013 IRAP NO L’art.43 c.2 Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Sono, quindi, da ritenersi esclusi gli immobili utilizzati promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o per uso privato dal contribuente stesso. Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello di cassa (art.99 c.1 2° periodo del Tuir). Cioè per competenza va imputato contabilmente l’importo dell’imposta da versare e fiscalmente va considerata deducibile l’importo del 30% (per il 2013) dell’IMU realmente pagata. Se essa non viene versata, non è deducibile. L’Agenzia ha chiarito che l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l’IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico. L’IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel 2012. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte e, dunque, ci si rifà all’art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, ma dal 01.01.2013. L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013 non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese. IMU- DEDUCIBILITA’ A SECONDA DEI VERSAMENTI IMU DEDUCIBILE A PARTIRE DA QUELLA FORMATASI DAL 01.01.2013 COMPETENZA E VERSAMENTO DEDUCIBILE? IMU 2012 VERSATA NEL 2013 NO – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 100% DELL’IMPOSTA IN UNICO 2014 IMU 2013 VERSATA NEL 2013 SI – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70% DELL’IMPOSTA IN UNICO 2014 IMU DI COMPETENZA 2013 VERSATA NEL 2014 NON DEDUCIBILE IN UNICO 2014 (anno 2013) dove va operata una VARIAZIONE IN AUMENTO del 100% DIVENTA DEDUCIBILE IN UNICO 2015 (anno 2014) – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 30% DELL’IMPOSTA di competenza 2013 IN UNICO 2015 SALDO IMU 2013 VERSATO entro il 16.06.2014 con sanatoria SI ritiene SIA DEDUCIBILE IN UNICO 2014 (anno 2013) perché si tratta sempre IMU di competenza del 2013 – VARIAZIONE IN AUMENTO DEL 70% DELL’IMPOSTA IN UNICO 2014 (anno 2013) e non in UNICO 2015 (anno 2014) solo perché pagata nel 2014. IMU DI COMPETENZA 2014 VERSATA NEL 2015 NON DEDUCIBILE IN UNICO 2015 (anno 2014) dove va operata una VARIAZIONE IN AUMENTO del 100% DIVENTA DEDUCIBILE IN UNICO 2016 (anno 2015) – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL 20% DELL’IMPOSTA di competenza 2013 IN UNICO 2016 La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna indeducibilità dal legislatore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Individuazione degli immobili strumentali ai fini della deducibilità dell’IMU …Un immobile utilizzato promiscuamente nell’attività è da considerare “strumentale” ai fini della deducibilità dell’IMU al 30% dal 2013? …L’Agenzia ha chiarito che l’art.43 c.2 del Tuir considera strumentaligli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Sono, quindi, da ritenersi esclusi ai fini della deducibilità dell’IMU ai fini Irpef/Ires, gli immobili utilizzati promiscuamente come attività e abitazione o dal familiare del contribuente o per uso privato dal contribuente stesso. 2. Il criterio applicabile alla deducibilità IMU ai fini Irpef/Ires è quello di cassa …L’IMU di competenza 2012 versata tardivamente nel 2013è deducibile al 30% in Unico 2014? …Il criterio applicabile per la verifica della deducibilità per le imprese è quello di cassa (art.99 c.1 2° periodo del Tuir). Cioè per competenza va imputato contabilmente l’importo dell’imposta da versare e fiscalmente va considerata deducibile l’importo del 30% (per il 2013) dell’IMU realmente pagata. Se essa non viene versata, non è deducibile. L’Agenzia ha chiarito in occasione di Telefisco 2014, che l’IMU di competenza 2012, versata tardivamente nel 2013 è da considerarsi indeducibile e l’IMU di competenza 2013 non versata nei termini ordinari (nel 2013) è anch’essa indeducibile, mentre se versata tardivamente nel 2014, è deducibile al 30% operando una variazione in diminuzione in Unico. L’IMU è deducibile se formata nel 2013, non è possibile dedurre oggi quella formatasi nel 2012. Per i soggetti che esercitano il lavoro autonomo non esiste una norma speciale per le imposte e, dunque, ci si rifà all’art. 54 comma 1 del Tuir che stabilisce la deducibilità fiscale per le spese sostenute dal lavoratore autonomo. L’IMU è deducibile nell’anno del pagamento, ma comunque in ogni caso dal 01.01.2013. L’IMU del 2012, pagata tardivamente nel 2013 non è da considerarsi deducibile ai fini Irpef, in quanto si avrebbe una disparità di trattamento tra soggetti lavoratori autonomi e imprese. La norma non cita la TASI, che dovrebbe tuttavia ritenersi deducibile al 100% non essendo contemplata alcuna indeducibilità dal legislatore. Va detto che l’Agenzia non ha citato il caso del saldo IMU 2013 sui terreni agricoli non posseduti o condotti da cd o IAP, che secondo la sanatoria concessa dal Governo, può essere regolarizzato , se carente, entro il 16 giugno 2014 senza sanzioni. Si ritiene che anch’esso sia deducibile al 30% in Unico 2014, in quanto fa riferimento all’IMU 2013, anche se versato nel 2014. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 3. L’immobile in uso al figlio sconta la maggiorazione IRPEF prevista dalla L.147/2013? …L’immobile concesso in uso al figlio è soggetto alla maggiorazione della tassazione Irpef previsto dalla L. di stabilità 2014? …Viene apportata una modifica sostanziale alla tassazione fondiaria rispetto al 2012. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 16 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Dal 2013 (quindi, con effetti già nella prossima dichiarazione dei redditi – UNICO 2014) la Legge di stabilità 2014 prevede la tassazione ordinaria per il 50 % della rendita catastale, per gli immobili abitativi non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale del possessore. Vengono individuati con il codice 22 nella colonna 2 utilizzo del rigo RB1 del quadro RB. Inoltre, essi scontano anche una maggiorazione di un terzo per il fatto di essere a disposizione. Si ritiene che tale maggiorazione di un terzo non vada applicata all’immobile concesso in uso al figlio perché non propriamente a disposizione. Mentre la tassazione ordinaria del 50% della rendita sì. 4. Beni merce dei costruttori: le condizioni per l'esonero …I beni merce delle imprese costruttrici sono esenti da Imu se non locati (Dl n. 102/2013). Se un fabbricato viene locato per una parte del periodo di imposta è esente da Imu per i mesi in cui non risulta locato? Qualora venga utilizzato temporaneamente dall'impresa stessa pur essendo destinato alla vendita, l’esenzione rimane? …Il comma 9-bis dell'art. 13 del DLn. 201 del 2011, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Come si evince dal tenore letterale della norma è escluso ogni caso di locazione e utilizzazione, anche temporanea, da parte dell'impresa. Si ritiene che l'impresa costruttrice non debba avere necessariamente per oggetto esclusivo o principale la costruzione dei fabbricati medesimi. 5. IUC e ravvedimento operoso …In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, si rende applicabile il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997? …Il ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è un istituto applicabile a tutti i tributi locali e quindi anche alla IUC che, come stabilisce il comma 639 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, si compone dell'Imu, della Tasi e della Tari. 6. Omesso versamento …Il comma 728 della legge n. 147/2013 dispone la disapplicazione delle sanzioni ed interessi in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'Imu dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014. In base al dato letterale della norma non sembra sanato l'omesso versamento per intero della seconda rata. …La norma limita chiaramente la disapplicazione di sanzioni ed interessi al caso di insufficiente versamento della seconda rata Imu, per cui il predetto beneficio non è applicabile in caso di omesso versamento. 7. Coltivatori diretti e IAP – IMU e TASI …La Tasi è dovuta anche sulle aree edificabili (comma 669 - legge n. 147/2013); stante l'assimilazione all'Imu relativamente alla determinazione della base imponibile è corretto ritenere che se l'area è posseduta da un coltivatore diretto, o imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale, così come l'area è considerata agricola ai fini Imu, non sia soggetta a Tasi? Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 17 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info …Il comma 669 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti. La disposizione non prevede alcuna assimilazione della Tasi all'Imu: ad esempio l'abitazione principale rientra, diversamente dall'Imu, nel presupposto della Tasi, mentre i terreni agricoli non sono assoggettabili a Tasi. Ad ulteriore conferma di quanto appena sostenuto, si sottolinea che la disposizione in commento richiama espressamente la disciplina Imu solo per l'abitazione principale. Pertanto, nel caso esposto nel quesito, il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale iscritto nella gestione previdenziale deve corrispondere la Tasi, poiché l'area fabbricabile non può essere considerata ai fini dell'applicazione di questo tributo come terreno agricolo. 8. I terreni non esenti hanno pagato l’IMU, considerando esente l’acconto …Per il secondo semestre 2013, i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps e fabbricati rurali diversi da quelli strumentali non sono stati esentati da IMU. È corretto aver versato l'Imu per 6/12 dell’IMU annua calcolata con le aliquote 2013, senza alcun conguaglio per il primo semestre in quanto non previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5 del citato Dl n. 133? …Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, il procedimento di calcolo dell'Imu 2013, illustrato al punto n. 7 delle FAQ pubblicate il 13 gennaio 2014 sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è il seguente: - prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell'importo pagato nel 2012; - seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l'imposta annuale 2013 e la prima rata non versata. Si ricorda che il comma 728 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi. 9. Abitazioni principali duplicate per coniugi con residenza in comuni diversi …Dal 2014 sono esentate da IMU l'abitazione principale e le relative pertinenze (fino a un massimo di tre, di categorie catastali diverse).L'articolo 13, comma 2, del Dl n. 201/2011 dispone che se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo Comune l'agevolazione (ora l'esenzione) si applica per un solo immobile. Si dovrebbe intendere che se i coniugi hanno la dimora e residenza in Comuni diversi possono entrambi usufruire dell'esenzione. E’ corretta tale interpretazione, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione n. 14389/2010, nella quale si afferma che un'abitazione viene considerata principale solo se vi dimorano tutti i familiari? …Il regime che definisce l'abitazione principale ai fini Imu è rimasto lo stesso, ciò che è cambiato è la misura dell'agevolazione che, a decorrere dal 2014, è divenuta un'esenzione. Si conferma, pertanto, che l'esenzione si applica nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi. La sentenza della Corte di Cassazione ha individuato un principio interpretativo delle norme sull'Ici relative all'abitazione principale Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 18 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info che non recavano la stessa disposizione in commento. Pertanto, tale criterio interpretativo non può essere utilizzato quando la norma tributaria dispone chiaramente in materia. 10. Abitazione principale e la stanza in locazione a studenti …Nel caso dell'abitazione principale di cui alcune stanze vengono concesse in locazione a studenti, il proprietario può comunque beneficiare dell'esenzione dall'Imu così come disciplinata dall'articolo 1, comma 707 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013)? …Anche se parzialmente locata, l'abitazione principale non perde tale destinazione e, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014, beneficia dell'esenzione dall'Imu prevista per tale fattispecie. 11. Alloggi Iacpesenti da IMU solo se “sociali” …Il comma 707 della legge n. 147/2013 dispone l'esonero dal pagamento dell'Imu per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM del 22 aprile 2008. La lettera d) del medesimo comma dispone l'applicazione della detrazione di euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli enti di edilizia pubblica. Si deve intendere che la detrazione si applica solamente alle abitazioni non esenti da Imu in quanto non aventi le caratteristiche di cui al Dm 22 aprile 2008? … Sì, nel caso in cui gli immobili posseduti dagli istituti in questione abbiano le caratteristiche di alloggio sociale di cui al Dm 22 aprile 2008, a partire dal 1° gennaio 2014, si applica lo stesso regime dell'abitazione principale. In caso contrario, si applica la sola detrazione prevista per l'abitazione principale. 12. Immobile strumentale di S.r.l. e TASI …Una S.r.l. commerciale acquista un immobile da adibire a sede dell’attività (ufficio). Nel caso si trattasse di civile abitazione da ristrutturare e trasformare in ufficio, è plausibile dedurre l’acquisto in leasing a 12 anni scaricandone i canoni all’80% (il 20% sarà il valore del terreno da scorporare forfettariamente) e poi dedurre al 100% i lavori entro cinque anni (manutenzioni straordinarie su beni di terzi)? Ai fini Tasi come ci si regolerà? …Gli immobili acquisiti od oggetto di ristrutturazione mediante leasing sono assoggettati comunque alla Tasi; in quanto la base imponibile dell'imposta è il possesso o la detenzione di immobili o aree edificabili. Nel caso affrontato la Tasi è dovuta dal locatario a far data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. 13. Immobile in uso al figlio …L'esclusione da Imu per l'immobile concesso in uso gratuito al figlio o al genitore che vi dimora abitualmente, opera automaticamente non essendo prevista per i Comuni la facoltà di assimilazione per gli immobili concessi in comodato d'uso? Il comodato deve essere obbligatoriamente registrato? …A seguito dell’abrogazione dell’articolo 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/1997, ai fini Imu non era più prevista la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti. I Comuni potevano però, con proprio regolamento, deliberare un’aliquota agevolata per i medesimi immobili, nei limiti stabiliti dal legislatore. Ora però i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 19 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui. I contratti verbali di comodato di beni immobili non sono soggetti a registrazione, mentre quelli redatti in forma scritta sono soggetti a imposta di registro in misura fissa. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 20 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LLA TASSAZIIONE DELL LE ATTIVITA A’ FINANZIIARIE E LE REGOLE PEER IL RIENTRO V VOLONTAR RIO DEI CA APITALI (VO OLUNTARY Y DISCLOSU URE) ILL QUADRO O RW Il quad dro RW perd de la sezione I e III e iingloba i da ati necessari per la deteerminazione dell’IVIE e dell’IVA AFE. Le novittà che interessano sia l’a spetto dichia arativo (conttenuti del quuadro RW) ch he il regime sanzion natorio, sono o applicabili già g da Unico o 2014 (anno 2013). ente normatiiva, non è più previsto un u limite di iimporto al di d sopra del Posto cche, rispetto alla previge quale vvige l’obbligo o dichiarativ vo (dunque ta ali investime enti ed attività devono eessere semprre dichiarati anche sse al termine e del period do d’imposta siano di imp porto inferio ore a 10.000 euro, limite fino a oggi vigente e), l’ adempim mento deve essere e effetttuato: - dal possesssore diretto degli d investim menti esteri e delle attivittà estere di nnatura finanz ziaria, - ma anche dai soggetti che, sulla b base delle disposizioni vigenti v in maateria di antiriciclaggio, ni. risultino esssere i titolarii effettivi deii predetti ben Il provvvedimento n..1551663 dell 18 dicembrre 2013 ricord da che esisto ono le segueenti casistiche e di titolare effettivvo: - minati, la pe ersona fisicaa o le persone fisiche se i futuri beneficiari sono già sstati determ e del 25% o più p del patrim monio di un’e entità giuridiica; beneficiarie - se le perso one che ben neficiano deell’entità giu uridica non sono s ancoraa state dete erminate, la categoria di d persone ne el cui interessse principale e è istituita o agisce l’entiità giuridica; Informatsrl opoli (CZ) Via Alemanni 1 - 88040 Piano Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.4 425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 21 1 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o - la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. SOGGETTI ALL’OBBLIGO SOLO I RESIDENTI: Resta fermo che i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (in base all’articolo 2, co. 2, TUIR). Cioè sono tenute alla compilazione solo le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che sia verificato anche uno solo di essi affinché una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc con riferimento al periodo d’imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali. Si considerano inoltre residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con DM (co. 2-bis, art.2, TUIR). Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 e successive modificazioni (cosiddetta “black list”). QUADRO RW - AMBITO SOGGETTIVO SOGGETTO Persona fisica (anche titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo) SI Società semplice (titolare effettivo) SI Associazioni ed Enti non commerciali (titolare effettivo) SI Trust SI Società di persone (s.a.s., s.n.c., società di fatto) NO Società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., società cooperative) NO Enti pubblici NO Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 OBBLIGO DI MONITORAGGIO 22 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le a attività da dicchiarare STRU UTTURA QUA ADRO RW UNICO 2013 (anno 2012) UNICO 2014 (annoo 2013) SEZIONE E I –trasferim menti da e vverso l’estero effettuati e senza il tramiite di intermed diari residen nti (per causse diverse da d INV e ATT T ESTERE FINANZIA ARIE) ELIMINATA A SEZIONE II – stock alll’01.01 e al 31.12. 3 di INV VESTIMENTTI e ATTIVITA TA’ FINANZIAR F IE SEZIONE E II – stock al 31.12* di INVESTIM MENTI e ATT TIVITA’ FINANZIA ARIE Paesi non - per ope erazioni in P collaborattivi va indicaato anche il flusso massim mo SEZIONE E III – flussi relativi r alle attività in ndicate nella sezione III ELIMINATA A Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 23 3 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o Non essiste più la soglia s di 10..000 euro - La compilaz zione del nuuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivam mente per in ndicare la co onsistenza deelle attività finanziarie f e patrim moniali dete enute all’esteero nel perio odo d’imposta di riferimeento e senza a limite di imporrto (anche 1 euro e di stock k va comuniccato). STRU UTTURA QUA ADRO RW UNICO 2013 (anno 2012) SEZIIONE II – stock al 31.12* d di INVESTIM MENTI e ATTIVITA’ FINAN NZIARIE SOLO SE S SUPERIOR RI A 10.000 EU URO UNICO 2014 (annoo 2013) SEZIONE II – stock all’011.01 e al 31.12 2. di INVES STIMENTI e A ATTIVITA’ FINANZIARIIE A PRESCIN NDERE DALL’’IMPORTO Il quad dro che trova la sua priima appariziione, dopo il i restyling, in Unico PF 2014 (anno o 2013) è il seguente: Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 24 4 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o I righi d da RW1 a RW W5 sono iden ntici e dedica ati all’indicaz zione delle attività a esteree, mentre i riighi RW6 ed RW7 so ono dedicati alla a tassazione patrimon niale delle ste esse attività: CRITER RI DI VALORIIZZAZIONE: per quanto rriguarda i criteri di valoriz zzazione si ddeve fare rife erimento ai criteri utilizzati per la determin nazione della a base impon nibile dell'Iviie e dell'Ivafee, anche se non n dovuta. Il controvalore in euro e degli invvestimenti e delle attività à espressi in valuta da in ndicare nel nuovo quadro RW W va calcol ato, per tu utti i dati in n esso ripoortati, sulla base del provvedimento del Direttore deell’Agenzia delle Entrate emanato ai ffini dell’indiv viduazione dei ca ambi medi me ensili agli efffetti delle no orme contenu ute nei Titoli I e II del TUIIR. A Teleffisco 2014 i funzionari f de ell’Agenzia E Entrate hann no chiarito ch he il tasso ddi cambio di riferimento per Uniico 2014 (ann no 2013) è qu uello approvvato con Provvv. dell’Agenz zia di dicembbre 2013. I Paesi colla aborativi – Paesi white e list Come chiarito dallla Circolare n.38/E del 23 dicembrre 2013, ai fini del mo onitoraggio fiscale, si Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 25 5 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o considerano Paesi WHITE LIST (sia per l’applicazione delle sanzioni che per la compilazione del quadro RW) i seguenti paesi: TABELLA STATI WHITE LIST (DM 04.09.96 e succ. modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l’Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan Il nuovo regime sanzionatorio L’omessa indicazione nel quadro RW delle attività detenute all'estero, secondo la vecchia disciplina, veniva sanzionata per un ammontare che andava dal 10 al 50% del valore delle attività non dichiarate, oltre alla confisca di beni di corrispondente valore. Oggi grazie alla Legge europea (l. 97/2013), in vigore dal 04 settembre 2013, e alle esortazioni della Commissione europea (caso Eu Pilot 1711/11/Taxu), la misura della sanzione varia dal 3 al 15%, senza più la possibilità di disporre la confisca (misura che nella pratica applicata raramente). Le sanzioni sul monitoraggio fiscale risultano così maggiormente aderenti al principio di proporzionalità. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 26 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info QUADRO RW : LE MODIFICHE NORMATIVE DAL 2014 (anno 2013) LEGGE 97/2013 (LEGGE EUROPEA 2013) Prevede una revisione del quadro RW e del regime sanzionatorio applicabile Inoltre, per sanare la violazione qualora la dichiarazione comprensiva del quadro RW venga presentata entro i 90 giorni dallo spirare del termine di presentazione viene (tardiva) è possibile versare la sola sanzione di 258 euro. Per Unico 2013 –anno 2012 - il termine ultimo per sfruttare questa chance è stata il 30 dicembre 2013. D’altro canto, tuttavia, viene anche previsto un aggravio dal punto di vista sanzionatorio per le violazioni riferite ad attività ed investimenti in Paesi black list: la sanzione in tal caso raddoppia e varia dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. ESEMPIO - il conto corrente estero - Un contribuente ha omesso la compilazione del quadro Rw in Unico 2011 per i risparmi detenuti in un conto svizzero (la Svizzera è un paese black list) per un valore di 60.000 euro. Le sanzioni previste dalla vecchia disciplina variavano da 6.000 a 30.000 euro; alla luce delle modifiche della legge europea (applicabile anche per il passato) variano da 3.600 a 18.000 euro. Il principio del favor rei - Il nuovo regime sanzionatorio delineato dalla Legge europea troverà applicazione anche per le violazioni passate, atteso che secondo il principio del favor rei, va applicato il nuovo più favorevole regime. Unica eccezione vige per gli atti di irrogazione di sanzioni divenuti definitivi (articolo 3, comma 3 del D.Lgs. n.471/1997). Dunque, le violazioni riferite al quadro RW di modelli Unico di precedenti periodi di imposta, non accertate in modo definitivo, dovranno essere sanzionate con il nuovo regime (sanzione dal 3% al 15% e sanzione fissa di 258 euro per dichiarazione tardiva). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 27 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le sanzzioni per gli intermediarri abilitati – Allo scopo di allineare le comunicaazioni sul monitoraggio fiscale a quelle antiriciclaggio a o, il legislattore ribadiscce che vi sono degli oobblighi anc che per gli ediari abilita ati. interme Essi, qu ualora non rispettino r gli obblighi d i comunicaz zione all'Age enzia, verrannno sanziona ati con una ammen nda che va dal d 10 al 25% dell'importo o dell'operaz zione non seg gnalata. Si tratta a delle violazioni relative e all'obbligo di monitora aggio dei trassferimenti (p pari o superio ori ai 15.000 euro), ccontenuti nell’Archivio un nico informa atico, oggetto o di rilevazio one ai sensi ddell'art. 36, co. c 2, lett. b) del D.Lg gs. n. 231/20 007 (normativ va antiricicla aggio), eseguite per conto o o a favore ddei soggetti obbligati al rispetto o della discip plina sul mon nitoraggio. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 28 8 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. No obbligo dell’RW con delega a operare …La delega a operare su conto corrente estero obbliga alla compilazione dell’RW? …Opportuna conferma di precedente orientamento. La delega ad operare sul conto estero della società, specifica l’Agenzia, non obbliga il delegato a compilare il quadro RW, in quanto trattasi di delega di funzione per uso privato dal contribuente stesso. - agire tramite una società fiduciaria italiana che tassa il reddito derivante dalle attività estere e non avere così alcun obbligo di compilazione del quadro RW; - compilare tutti gli anni il quadro RW oltre agli altri quadri relativi ai redditi prodotti (RL per le locazioni, ecc.) Per le vecchie violazioni l’erede non è responsabile. Gli eredi, infatti, non sono responsabili delle violazioni commesse dal de cuius. Nessuna sanzione è applicabile a essi. 2. Il cambio medio da applicare per valorizzare le attività estere è quello di dicembre e non di gennaio 2014. … Quale tasso di cambio medio va adottato nella conversione dei valori delle attività da indicare nel quadro RW? …Per la conversione si utilizza il cambio medio di dicembre e non quello di gennaio 2014. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 3. Nessuna sanzione per l’erede se il de cuius ha commesso violazioni nella compilazione dell’RW …Mio padre non ha mai dichiarato immobili e conti correnti detenuti in Svizzera. Se dovesse passare a miglior vita chi è responsabile delle violazioni? Verranno comminate sanzioni anche agli eredi? … I capitali ereditati e non derivanti da redditi d’impresa, ma da successione implicano per gli eredi l’obbligo di presentare la denuncia di successione se il de cuius è residente in Italia . Essi avranno poi due scelte: Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 29 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info RIMPATRIO GIURIDICO ED ESONERO DA RW Non compilare il quadro RW è possibile, scegliendo di rivolgersi a una fiduciaria residente. E’ la Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 a fare il punto sulla possibilità di evitare le segnalazioni nel modulo RW attraverso l’uso di intermediari residenti. L’esonero era stato originariamente previsto dalla C.M. n. 49/E/2009punto 2.6 quando l’Agenzia aveva avuto modo di chiarire che il rimpatrio giuridico, al pari di quello materiale, esonera il contribuente dall’indicazione nel modulo RW delle attività rimpatriate. La presa di posizione fu favorevolmente accolta dagli operatori del settore in quanto il rimpatrio equivale, nella sostanza, all’intestazione fiduciaria. Successivamente la C.M. 12/E/2010 ha chiarito che “l’esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di natura finanziaria e di natura patrimoniale)oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico. Ciò in quanto l’intermediario che assume l’incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni all’Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d’acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo.” QUADRO RW –ESONERO DALLA COMPILAZIONE GLI OBBLIGHI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW NON SUSSISTONO PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI AFFIDATE IN GESTIONE O IN AMMINISTRAZIONE AGLI INTERMEDIARI RESIDENTI E PER I CONTRATTI COMUNQUE CONCLUSI ATTRAVERSO IL LORO INTERVENTO, A PATTO CHE I FLUSSI FINANZIARI E I REDDITI DERIVANTI DA TALI ATTIVITÀ E CONTRATTI SIANO STATI ASSOGGETTATI A RITENUTA O IMPOSTA SOSTITUTIVA DAGLI INTERMEDIARI STESSI. OGGI NON È PIÙ RICHIESTO SEMPLICEMENTE CHE I FLUSSI SIANO RISCOSSI PER IL LORO TRAMITE MA IL PIÙ STRINGENTE REQUISITO SECONDO CUI TALI FLUSSI SIANO ASSOGGETTATI A TASSAZIONE ALLA FONTE. Con la modifica dell’art. 4, operata dal D.L. 16/2012 è arrivata la conferma normativa. L’art. 4 co. 4, nella versione in vigore fino all’intervento della L. 97/2013, stabiliva espressamente che gli obblighi di compilazione del modulo RW non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 31 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le risolluzioni n. 61//E del 31 ma aggio 2011 e n.23/E delll’8 marzo 2012 hanno deelineato concretamente l’esonero dal modu ulo RW anch he nei casi in n cui l’interm mediario non n sia intestattario dei ben ni ma ha un mandato a ge estire. Infine e, la norma è stata riprop posta nel co omma 3 dell’’art. 4 ad opera della L. mero m 97/2013 3. Anch’ e essa ha riaffe ermato che gli g obblighi d di compilazio one del quad dro RW non ssussistono pe er le attività finanzia arie e patrim moniali affida ate in gestio one o in amm ministrazione e agli interm mediari resid denti e per i contrattti comunque e conclusi atttraverso il lo oro interventto, qualora i flussi finanzziari e i redditi derivanti da tali attività e co ontratti siano stati assog ggettati a ritenuta o imp posta sostituutiva dagli in ntermediari stessi. uttavia, non è più richiessto semplicem mente che i flussi siano riscossi per iil loro tramite ma il più Oggi, tu stringen nte requisito o secondo cuii tali flussi sia ano assogge ettati a tassaz zione alla fonnte. Con questa modificca sarebbe ve enuta meno la possibilità à di affidare la l gestione ddi un immobiile locato in al proprietarrio italiano nel n rigo RL122; si tratta dii un reddito quanto i canoni devono essere dichiarati da onalmente no on tassabile alla fonte da agli intermed diari. tradizio La prevvisione va pe erò coordina ata con l’esteensione nell’a applicazione e di ritenute ad opera de el comma 2 dell’artt. 4. In sosta anza, l’interm mediario devve effettuare e una ritenu uta a titolo di acconto del 20% su un’amp pia casistica di d flussi in en ntrata che co onfigurano re edditi di capitale o reddit i diversi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 32 2 www.fiscal-foccus.it www.fisscal-focus.info o La Circo olare n. 38/E//2013 precisa che l’esoneero è ora pre evisto: - per le attiività finanziiarie e patrrimoniali afffidate in ge estione o inn amministra azione agli intermediari finanziari residenti; r - atti produttiivi di redditi di natura fiinanziaria co onclusi attraaverso l’interrvento degli per i contra intermediari finanziari residenti in qualità di co ontroparti ov vvero come mandatari di d una delle contropartii contrattualii; - per le attivvità finanziarrie e patrimo oniali i cui re edditi siano riscossi r attraaverso l’interrvento degli intermediari. ulteriore con ndizione seco ondo cui i re edditi di natu ura finanziarria e patrimo oniale siano E’ però richiesta l’u applicazione e dell’impostta sostitutivaa nell’ambito o dei regimi stati asssoggettati a tassazione mediante l’a del risp parmio amm ministrato o gestito di cu ui agli artico oli 6 e 7 de el D.lgs. n. 4461/1997, delle imposte sostituttive o delle ritenute a titolo d’impossta o d’acconto sulla base delle disp posizioni con ntenute nel D.P.R. n n. 600/1973 o in altre o mediante m l’a applicazione della nuova a ritenuta d’i ngresso di cui c abbiamo detto. già precisato o nella circola are n. 41/E d del 31 ottobre e 2012, l’esonero dalla coompilazione del quadro Come g RW è previsto anche nel caso di applicazion ne opzionale e dell’imposta a sostitutiva di cui all’artticolo 26-ter prese di assicurazione estere. del D.P.R. n. 600 dell 1973 da parrte delle imp q punto emerge è il seguente. Il probllema che a questo Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 33 3 www.fiscal-foccus.it www.fisscal-focus.info o Atteso che l’intermediario opera la ritenuta anche su locazioni e dividendi, come soddisfare il requisito in ipotesi di immobile sfitto o di partecipazione che non ha distribuito dividendi? La circolare mitiga la rigidità normativa accordando l’esonero se l’intermediario ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Viene, inoltre, puntualizzato che non può essere una prestazione di tipo occasionale pena l’onere di indicazione nel modulo rw. Un ulteriore problema riguarda gli investimenti di cui egli è titolare effettivo anche se per il tramite dell’intermediario finanziario. Si pensi al caso di una partecipazione in una società non white list che ha dei beni sottostanti. Il soggetto ne risulta essere il titolare effettivo e quindi dovrebbe segnalare tali investimenti. Ebbene, tale conclusione contrasterebbe con il dettato normativo per cui la circolare chiarisce che l’esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti con le modalità sopra specificate. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 34 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Incasso di plusvalenze da capital gains esteri …L’intermediario residente è tenuto ad applicare la ritenuta a titolo di acconto anche su redditi soggetti a tassazione sostitutiva? …Le nuove norme sulle ritenute sui flussi in ingresso non hanno mutato le regole sull’ individuazione dei soggetti tenuti alla applicazione delle ritenute stesse. Pertanto, nel caso in cui il contribuente per le proprie attività finanziarie detenute all’estero (esempio partecipazioni cedute con capital gain) non abbia rilasciato a un intermediario residente l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, l’intermediario che accredita in Italia i flussi reddituali derivanti da tali attività non è tenuto ad applicare il nuovo prelievo. In tali casi, verrà applicata l’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo). collaborativo), il fatto che la medesima sia affidata in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, determina il regime di esonero dal quadro RW. Nell’esempio di partecipazione qualificata l’esonero spetta qualora l’intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d’acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. . L’intermediario non è tantomeno tenuto ad applicare la nuova ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del Dl n. 167/90 quando le plusvalenze sono riferite a partecipazioni non qualificate. 2. Esonero da RW per la partecipazione qualificata gestita da intermediario residente che applica la ritenuta a titolo d’acconto. … In relazione ad una quota di partecipazione qualificata in una società estera affidata in gestione a un intermediario residente che tassa i redditi in entrata, va compilato comunque il quadro RW? …In relazione ad una quota di partecipazione in una società estera (in paese non Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 35 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LA VOLUNTARY DISCLOSURE L’approvazione del DL n.4/2014,recante la nuova procedura di collaborazione volontaria, nota anche come voluntary disclosure, finalizzata alla regolarizzazione di attività detenute all’estero– viene vista da molti operatori come una buona manovra, finalizzata a far rientrare in Italia capitali detenuti all’estero. Non si tratterebbe di un condono, né di uno scudo fiscale, ma probabilmente di una scelta necessaria, data la sottoscrizione delle convenzioni e quindi il futuro scambio di informazioni con molti nuovo Paesi, tra cui la Svizzera. La norma prevede: - riduzione delle sanzioni tributarie anziché imposte sostitutive, ridotte alla metà del minimo edittale per capitali provenienti da Paesi white list o al quarto del minimo per capitali provenienti da territori black list (non collaborativi negli scambi di informazioni) - dal punto di vista penale, anziché estinguere ogni responsabilità, l’esimente viene prevista solo per i comportamenti di omessa o infedele dichiarazione e non anche per i comportamenti fraudolenti puniti dagli articoli 2 e 3 della legge 74/2000, per i quali la pena è solo ridotta fino alla metà (riferimento incerto anche per chi intenderà avvalersi dell’istituto, atteso che la soluzione algebrica dipenderà dalla discrezionalità del giudicante, e quindi per definizione non aprioristicamente prevedibile). Presupposto per accedere alla regolarizzazione è la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, commessa fino al 31 dicembre 2013. Possono accedere alla procedura, quindi: - le persone fisiche, - enti non commerciali, - società semplici - e associazioni, in sostanza i soggetti tenuti alla compilazione dell’R, che abbiano omesso la compilazione del quadro con riferimento ad attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero per periodi di imposta ancora accertabili al momento della presentazione dell’istanza all’Amministrazione finanziaria. E’ possibile sanare le violazioni commesse fino al periodo di imposta 2012 (poiché la relativa omissione del quadro RW è stata commessa con il Modello Unico 2013 presentato entro il 2013). Non è prevista, inoltre, alcuna forma di anonimato nel senso che l’interessato deve presentare un’apposita istanza (ad una delle sedi dell’UCIFI, l’ufficio appositamente preposto dell’Agenzia delle Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 36 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info entrate) in cui sono indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta sono aperti i termini di accertamento. Sotto questo profilo, in prima approssimazione si può dire che nel 2014 sono ancora accertabili i periodi di imposta: - fino al 2005, in caso di presentazione della dichiarazione e detenzione delle attività in paesi non collaborativi o di reato, - addirittura fino al 2003 se, a parità di condizioni precedenti, la dichiarazione è stata omessa. Una volta ricostruita la posizione del soggetto interessato la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’istante, notificherà l’avviso di accertamento a seguito del quale si dovrà versare in unica soluzione (e senza possibilità di compensazione) le somme dovute in sede di definizione dell’avviso di accertamento, (art. 15 del D.lgs. 218/97), entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione sull’RW. L’istanza, al momento, potrà essere presentata, una sola volta, fino al 30 settembre 2015. Non è possibile accedere alla regolarizzazione nel caso in cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività da far emergere. COLLABORAZIONE VOLONTARIA DL n. 4/2014 Il contribuente presenta istanza (1 sola volta) fino al 30.09.2015 per sanare le violazioni commesse a partire dal 2005 (BLACK LIST) o dal 2003 (WHITE LIST) fino al 2012 (Unico 2013) Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 37 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Gli unici benefici si hanno sotto il profilo sanzionatorio: - chi collabora non è punibile penalmente per i reati di omessa o infedele dichiarazione, mentre le pene per i reati di natura fraudolenta (art. 2 e 3 d.lgs. 74/2000) sono ridotte fino alla metà. - dal punto di vista amministrativo, invece, le sanzioni sulle maggiori imposte accertate sono applicate secondo le regole ordinarie, mentre le sanzioni concernenti l’RW sono applicate nella misura pari alla metà del minimo edittale (quindi, in caso di attività in Paesi non trasparenti, opera il 3% ulteriormente riducibile ad un terzo e dunque all’1% a seguito della definizione dell’accertamento con il Fisco) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati trasparenti (UE e Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996) - o se il contribuente rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Negli altri casi la sanzione è ridotta di un quarto rispetto al minimo edittale. Sono inoltre previste norme tese a “facilitare” il cumulo giuridico. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 38 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE NOVITA’ IVA DAGLI IMMOBILI ALLA WEB TAX Interventi Legislativi, prassi amministrativa, giurisprudenza comunitaria e nazionale hanno apportato rilevanti modifiche nel mondo dell’IVA. Innanzitutto è da segnalare che il Legislatore ha modificato le aliquote IVA applicabili a talune fattispecie. Si tratta, in particolare, delle aliquote IVA applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici (D.L 63/2013 – c.d. Decreto Energia e Legge di Stabilità 2014) nonché dell’aliquota IVA per i servizi sociali, sanitari e assistenziali resi dalle cooperative (L. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014). Inoltre, sempre il Legislatore (L. 147/2013) ha introdotto l’obbligo di acquisto della pubblicità on line da soggetti titolari di partita IVA italiana (WEB TAX). In tale sede, pare opportuno ricordare inoltre che l’Amministrazione Finanziaria: con la C.M. 35/E/2013 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla rivalsa a alla detrazione dell’IVA accertata; con la C.M. 36/E/2013 ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento degli impianti fotovoltaici. ALIQUOTA IVA SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI Il D.L. n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato le aliquote IVA applicabili alla somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici. In particolare, l’art. 20, D.L. 63/2013, ha sancito l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per tutte le somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, a prescindere dal luogo di ubicazione degli stessi. L’art. 20, comma 3, D.L. 63/2013, ha previsto l’applicazione delle suddette novità a partire dal 1° Gennaio 2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 39 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Fino al 31.12.2013 era prevista una diversa aliquota IVA a seconda del luogo di ubicazione del distributore automatico. Più in dettaglio, si prevedeva: l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%, per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici, collocati in: “stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività” (Tabella A, parte II, n. 38, D.P.R. n. 633/72); mentre si applicava l’aliquota IVA del 10%, in tutti gli altri casi. Tabella n. 1 – La disciplina in vigore fino al 31.12.2013 Aliquota IVA Casi Somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite 4% distributori automatici, collocati in: “stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività 10% Tutti gli altri casi L’art. 20, D.L. 63/2013 ha modificato tale impostazione con un duplice intervento: abrogando il n. 38) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% nei casi precedentemente descritti; modificando il n. 121) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituendo le parole: «somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni» con le seguenti «somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni». A partire dal 1° Gennaio 2014, dunque, per le tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate tramite distributori automatici, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% a prescindere dal luogo in cui è collocato il distributore automatico. Il comma 3, art. 20, D.L. 63/2013, come detto, ha previsto l’efficacia delle suddette modifiche a partire dal 1° Gennaio 2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 40 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Aliquota IVA 10% 1° Gennaio 2014 Il comma 173, art. 1, Legge di Stabilità 2014 ha integrato la richiamata disposizione, prevedendo che: “A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2”. In sostanza, si prevede la facoltà, al fine di tener conto degli effetti dell’incremento dell’aliquota IVA, di modificare i contratti di somministrazione stipulati entro la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Energia (4 Agosto 2013), prevedendo degli incrementi di prezzo. Aliquota IVA 10% Efficacia Contratti di somministrazione stipulati entro la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Energia (4 Agosto 2013) 1° Gennaio 2014 Facoltà modifica accordo economico ALIQUOTA IVA COOPERATIVE SOCIALI PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), all’art. 1, co. 488 e 489, aveva sensibilmente riformato le aliquote Iva per i servizi sociali, sanitari e assistenziali resi dalle cooperative, prevedendo l’abrogazione della possibilità di optare tra il regime IVA di esenzione e l’assoggettamento a imposta con aliquota agevolata e contestuale introduzione dell’aliquota del 10% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni (non a quelle rese direttamente al fruitore finale). In base alle disposizioni del co. 490, art. 1, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), “le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 41 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La Legge di Stabilità per il 2014 (L. 147/2013) reintroduce l’aliquota IVA agevolata del 4% per le prestazioni rese da cooperative sociali sui servizi sociali, sanitari e assistenziali. La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta nuovamente sul tema ed, in particolare, il co. 172, dell’art. 1, della L. 147/2013 ha disposto quanto segue: co. 172, art. 1, L. 147/2013 172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente: «488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381». In sostanza: - vengono abrogati i co. 488 e 489 della legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012); - si ripristina l’aliquota IVA agevolata del 4% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi (ex L. 381/1991). A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, si configura il seguente scenario: - aliquota Iva del 4% o, su opzione, il regime di esenzione per le prestazioni rese direttamente al fruitore finale, sia in esecuzione di appalti o convenzioni, da cooperative sociali e loro consorzi; - aliquota ordinaria per le altre cooperative sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, rese da cooperative sociali e loro consorzi (ex L. 381/1991) sia in esecuzione di appalti e convenzioni che rese direttamente al fruitore finale. Non viene più in evidenza la possibilità di applicare l'aliquota 10% per le cooperative diverse da quelle sociali, data la soppressione contestuale del numero 127-undevicies) della tabella A, parte III, prima previsto per le cooperative sociali e non recuperato per le cooperative ordinarie. WEB TAX La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) – pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla G.U. - Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013 – detta le nuove regole “fiscali” che imprese e professionisti dovranno osservare per l’acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line (c.d. WEB TAX). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 42 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Nell’unico articolo della Legge di Stabilità 2014: il co. 33 disciplina gli obblighi IVA; i co. 177 e 178 le modalità di determinazione del reddito, e in particolare le regole per le operazioni rientranti nella disciplina del Transfer pricing, per i soggetti società che operano nella raccolta della pubblicità on line e di servizi ausiliari; il co. 179 la destinazione delle entrate derivanti dalla WEB TAX. Obblighi IVA Art. 1, co. 33, L. 147/2013 Determinazione del reddito Art. 1, co. 177 e 178, L. Destinazione risorse WEB TAX Art. 1, co. 179, L. 147/2013 In particolare: ai fini delle imposte indirette, viene stabilito l’obbligo, a partire dal 1° Gennaio 20141, di acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line da una partita Iva italiana; ai fini delle imposte dirette, le società che operano nella raccolta della pubblicità on line e di servizi ausiliari, ai fini delle determinazione del reddito prodotto in Italia relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 (transfer pricing), sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale. PRASSI Documento C.M. 35/E/2013 Chiarimenti Per quanto riguarda l’esercizio della rivalsa, viene precisato che l’art. 60, co. 7, D.P.R. 633/1972 presuppone: 1 Il Decreto Milleproroghe, Decreto Legge 30.12.2013 n° 150 , G.U. 30.12.2013, in attesa di conversione, rinvia l’applicazione della WEB TAX al 1° Luglio 2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 43 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info la definizione dell'accertamento (accertamento con adesione, adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, adesione ai processi verbali di constatazione, acquiescenza, conciliazione, mediazione, mancata impugnazione dell’atto di accertamento nei termini previsti dalla legge, ovvero, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, nell’ipotesi di contestazione, in sede giudiziale, della pretesa dell’amministrazione finanziaria); la riferibilità dell’imposta accertata a specifiche operazioni e la conoscibilità del cessionario/committente; il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi; Non è esercitabile il diritto alla rivalsa dell’IVA versata in pendenza del giudizio avverso l’avviso di accertamento che ne contiene la liquidazione, in quanto la stessa risulta pagata all'Erario a titolo provvisorio. Il diritto alla detrazione da parte del cliente per l’acquisto di un bene o un servizio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’Iva accertata addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all’art. 25, D.P.R. 633/1972. Numerose le risposte fornite in merito alla detrazione del cessionario/committente, riconoscendo il diritto alla detrazione anche in ipotesi in cui non sia previsto, o sia tecnicamente impossibile, l’addebito dell’imposta in via di rivalsa, quali: l’accertamento di revisione dell’ufficio doganale; l’accertamento dello splafonamento; l’accertamento nei confronti della società incorporata relativo a operazioni effettuate nei confronti della società incorporante. In tali casi, il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre dal pagamento all’Erario dell’imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 44 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Nel caso di accertamento della violazione del regime di inversione contabile non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 60, co. 7, del DPR 633/1972, in quanto come precisato dalla R.M. 56/E/2009 “contestualmente all’accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta; pertanto, il contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo di imposta all’Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione”. 1. impianti fotovoltaici qualificati beni mobili o immobili in base alla loro rilevanza catastale; 2. C.M. 36/E/2013 Sono considerati beni immobili quando: sono centrale di produzione di energia elettrica censibili nella categoria catastale D/1 o D/10; sono realizzate sulle pareti o sul tetto e sussiste l’obbligo di dichiarazione in catasto al termine della loro installazione. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Aliquota IVA cooperative sociali prestazioni socio - sanitarie …E’ possibile optare per il regime di esenzione per le prestazioni socio – sanitarie rese dalle cooperative sociali? …A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014, è stato ripristinato lo scenario preesistente alle modifiche operate dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013). In base al richiamato intervento Legislativo, le cooperative sociali possono applicare, in relazione alle prestazioni socio sanitarie l’aliquota Iva del 4% per le prestazioni rese direttamente al fruitore finale, sia in esecuzione di appalti o convenzioni, o, su opzione, il regime di esenzione. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 2. Aliquota IVA cessione Fabbricato ristrutturato …Quale aliquota è applicabile alla cessione dell’immobile, non ancora completamente ristrutturato, con i requisiti prima casa? …In prima battuta va verificata l’imponibilità dell’operazione. In base all’art. 10, co. 1, n. 8 – bis, D.P.R. 633/1972, la cessione dell’immobile abitativo è imponibile per obbligo nel caso in cui la cessione venga effettuata dall’impresa di costruzione/ristrutturazione nel termine di 5 anni dal completamento dell’ultimazione della costruzione ristrutturazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 45 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 18/E/2013 ha chiarito che la cessione di fabbricati in corso di ristrutturazione si deve ritenere imponibile ai fini Iva “a condizione che i lavori di ristrutturazione edilizia siano stati effettivamente realizzati, anche se in misura parziale”. Di conseguenza, l’operazione è imponibile per obbligo. Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile, non pare applicabile l’aliquota IVA del 4%, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella C.M n. 8/E/2009. Di conseguenza, troverà applicazione l’aliquota IVA del 10%. 3. Comunicazione Esportatore abituale Dichiarazioni richiesta del medesimo, sono: a) il non aver svolto un’attività di impresa, arte e professione; b) l’aver unicamente effettuato operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta; c) l’avvalersi del regime dei contribuenti minimi; d) l’avvalersi del regime speciale per i produttori agricoli; I suddetti elementi, se verificati, saranno causa di respingimento della richiesta di rimborso avanzata dal contribuente presso l’agenzia delle Entrate. Si ricorda infine che il termine previsto per la presentazione della domanda di rimborso presso l’agenzia delle Entrate è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma a rimborso. Le istanze di rimborso devono essere avanzata unicamente attraverso l’apposito canale telematico. d’intento …E’ efficace già da Gennaio 2014 la procedura che prevede la Comunicazione all'agenzia delle Entrate delle Dichiarazione d’intento da parte dell'esportatore abituale? …Ad ora, la norma che prevede tale modifica non è stata approvata. Pertanto rimangono in vigore le precedenti disposizioni. 4. Rimborso IVA … E’ possibile chiedere il rimborso IVA per gli acquisti effettuati da un operatore italiano da un fornitore UE con IVA del paese estero?. …L’articolo 38-bis1 del D.p.r 633/1972 stabilisce che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano possono richiedere a rimborso, attraverso la competente amministrazione finanziaria (agenzia delle Entrate), l’Iva assolta sugli acquisti ed importazioni effettuate in un altro Stato membro della comunità. Il successivo comma 2 stabilisce che elementi ostativi, verificati durante il periodo di riferimento del rimborso, alla 5. WEB TAX …La Legge di Stabilità 2014 introduce l’obbligo di effettuare l’acquisto di pubblicità on line mediante bonifico bancario o postale. In deroga a tale norma, è possibile operare delle compensazioni con crediti vantati nei confronti del fornitore di servizi di pubblicità? …L'articolo 1, commi 33 e 178, della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) stabiliscono che l'acquisto di servizi di pubblicità online e di servizi ad essa ausiliari debba essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario che deve essere in possesso obbligatoriamente della partita Iva italiana. Con il successivo D.L. 151/2013 è stata prorogata tale disposizione al 1° Luglio 2014. In base a quanto detto, pare possibile operare la compensazione con la necessità di indicare i dati del beneficiario che deve essere in possesso della partita Iva italiana (a partire dal 1° Luglio 2014). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 46 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Date le difficoltà di applicazione della norma si attendono chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria. 6. Territorialità pedaggi autostradali …E’ corretto che venga addebitata in fattura l’IVA sui pedaggi autostradali effettuati in un paese UE? …Trattandosi di una prestazione relativa a beni immobili, l’IVA è dovuta nel paese in cui è situato l’immobile. Di conseguenza, è corretta l’apposizione dell’IVA del prestatore UE in cui viene svolta la prestazione. 7. Aliquota IVA Manutenzione ordinaria parti comuni …Quale aliquota IVA è necessario applicare sulle parti comuni di condomini: - sgombero neve; - manutenzione caldaia; taglio erba; - pulizia giardini; - pulizia scale ? …Per le prestazioni indicate è applicabile l’aliquota IVA del 22%. L’unica eccezione è rappresentata dalla manutenzione obbligatoria degli impianti di riscaldamento (R.M. n.15/E/2013) per cui si rende applicabile l’aliquota IVA del 10%. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 47 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO COSA CAMBIA PER COMPRAVENDITE E OPERAZIONI SOCIETARIE Le nuove imposte d’atto in vigore dal 01.01.2014 Dallo scorso 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina sui trasferimenti immobiliari, dettata dal combinato disposto dell’art. 10, D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e dell’art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione), convertito dalla L. 128/2013. Di notevole impatto le modifiche introdotte: a partire dalla rimodulazione dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, con l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 7% al 9%, e la riduzione dal 3% al 2% dell’imposta applicata per l'acquisto della «prima casa»; l’introduzione dell’ importo minimo dell’imposta di registro pari a 1.000 euro; l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di euro 50 in tutti i casi in cui trovino applicazione le nuove aliquote dell’imposta di registro; l’aumento ad euro 200 della misura fissa dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale per tutti gli atti che al 31.12.2013 scontavano imposta di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168. La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) è intervenuta sul tema prevedendo, per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), l'acquisto di terreni agricoli con imposta di registro nella misura del 12% e quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Tabella n. 1 – Le novità in sintesi EFFICACIA 1° GENNAIO 2014 9% Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti Nuove aliquote imposta di registro coattivi. 2% trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis). 12% Trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 48 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Importo minimo imposta di registro 1.000 euro In tutti i casi di applicazione delle nuove aliquote dell’imposta di registro (2%, 9%, 12%), tutti gli atti e le formalità direttamente Esenzione conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. Imposte ipotecarie e catastali In caso di imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, del 9% o del 12%, ipo-catastali fisse nella misura di euro 50. In tutti i casi di applicazione delle nuove aliquote dell’imposta di Esenzioni e agevolazioni registro (2%, 9%, 12%), abolizione esenzioni e agevolazioni, anche se previste in Leggi Speciali. Eccezione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 per la piccola proprietà contadina. Importo fisso imposta di Da euro 168 ad euro 200, per tutti gli atti che scontavano imposta di registro, ipotecaria e registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 168 al catastale 31.12.2013 Il co. 4, art. 10, D.L. 23/2011 prevede, inoltre, in relazione agli atti di trasferimento immobiliare in cui trovi applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale con le nuove aliquote,la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali (uno degli aspetti più critici della nuova normativa). Numerosi sono le fattispecie che “subiscono” tale previsione normativa, quali: gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti al vincolo disposto prima dalla L. 1089/1939 e ora dal D.Lgs. n. 490/1999 (il Testo unico dei beni culturali); gli acquisti immobiliari delle ONLUS; gli acquisti immobiliari da parte dei Comuni; l'acquisto di immobili compresi nell'ambito di piani particolareggiati di edilizia residenziale; i trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio; l'apporto di immobili in un fondo immobiliare da parte di un privato oppure l'apporto di abitazioni da parte di un soggetto Iva in regime di esenzione da Iva; l’acquisto di immobili ubicati all’estero. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 49 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tabella n. 2 – Effetto abolizione “agevolazioni ed esenzioni” Fattispecie Impatto Immobili di IMPOSTA interesse storico, REGISTRO DI Tassazione Tassazione Fino al dal 31.12.2013 01.01.2014 3% 3.000 9% 9.000 artistico e IPOTECARIE 2% 2.000 50 50 archeologico CATASTALI 1% 1.000 50 50 Totale e confronto Gli acquisti immobiliari delle ONLUS 6.000 IMPOSTA DI 168 168 9% 9.000 IPOTECARIE 2% 2.000 50 50 CATASTALI 1% 1.000 50 50 + 3.100 REGISTRO Totale e confronto 3.168 IMPOSTA Acquisto di immobili 9.100 DI 9.100 1% 1.000 9% 9.000 + 5.932 REGISTRO compresi IPOTECARIE 3% 3.000 50 50 nell'ambito di piani CATASTALI 1% 1.000 50 50 particolareggiati di edilizia residenziale Totale e confronto Gli acquisti immobiliari da parte dei Comuni 5.000 IMPOSTA DI 9% 9.000 168 50 50 1.000 50 50 168 168 IPOTECARIE 168 CATASTALI 1% REGISTRO Totale e confronto 1.336 Acquisto immobili IMPOSTA ubicati all’estero REGISTRO DI 168 168 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 9.100 9.100 9% + 4.100 + 7.774 9.000 50 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info IPOTECARIE - CATASTALI - Totale e confronto 168 9.000 + 8.832 Altro criticità ad ora irrisolta è la diversa definizione dell’immobile di lusso ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro. Infatti, mentre fini IVA l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, mantiene il riferimento agli immobili non di lusso secondo i criteri del D.M. 2/08/1969,oltre a quelli della Nota II-bis dell’art.1, Tariffa parte I,TUR, ai fini dell’imposta di registro è espressamente previsto che siano considerati di lusso le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a prescindere dalle loro caratteristiche. Ciò non pare possibile, in quanto il criterio deve essere uniforme ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro. Diversamente, l’agevolazione viene concessa con criteri diversi, a seconda che si tratti di operazione soggette a Iva, o di operazioni che scontano l’imposta di registro proporzionale. Si attendevano chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ancora non pervenuti. Da segnalare, inoltre, che le modifiche riguardano non solo gli atti traslativi di beni immobili, ma anche gli atti di accettazione e rinuncia di eredità, la procura, le convenzioni matrimoniali (quali la separazione dei beni e il fondo patrimoniale), le convenzioni urbanistiche, gli atti d'obbligo unilaterale, tutti gli atti societari, per i quali vi è l'obbligo della registrazione con l'imposta fissa (conferimenti diversi dai beni immobili, gli atti modificativi dei patti sociali, le trasformazioni, le fusioni, le scissioni, ecc). LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Condizioni acquisto prima casa …Quali sono le condizioni per usufruire dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro del 2%? …In via preliminare, pare opportuno segnalare che dallo scorso 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina sui trasferimenti immobiliari, dettata dal combinato disposto dell’art. 10, D.Lgs. 23/2011 (Decreto IMU) e dell’art. 26, D.L. 104/2013 (Decreto Istruzione), convertito dalla L. 128/2013. La riforma ha previsto, tra l’altro, la rimodulazione dell’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, con l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dal 7% al 9% e la riduzione, dal 3% al 2%, dell’imposta applicata per l'acquisto della «prima casa». In sostanza, è prevista una riduzione dell’imposta di registro per l’acquisto dell’immobile con i requisiti prima casa. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 51 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In primo luogo, come noto, si deve osservare che l’imposta di registro trova applicazione per gli atti non soggetti ad IVA (Vedi C.M. 18/E/2013). Ciò detto, affinché trovi applicazione l’aliquota agevolata del 2%, è necessario tener conto dei seguenti elementi: l’art. 10, co. 1, lett. a), D.Lgs. 23/2011,ha sancito l’applicazione dell’aliquota del 2% dell’imposta di registro: “Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 ove ricorrano le condizioni di cui alla nota IIbis)”; l’art. 10, co. 1, lett. b), D.Lgs. 23/2011, ha abrogato le note dell’articolo 1, co. 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ad eccezione della nota II-bis) che, come noto, detta le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, per la quale, come precedentemente accennato, trova applicazione l’aliquota agevolata del 2%. In sostanza, affinché trovi applicazione la nuova aliquota dell’imposta di registro del 2% (acquisto “prima casa”), è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni: 1. NON deve trattarsi di immobili di “lusso”, ovvero le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 a prescindere dalle loro caratteristiche; 2. l’acquirente deve lavorare o risiedere (a andare a risiedere entro 18 mesi dal rogito) nel Comune dove è situato l’edificio oggetto di acquisto agevolato; 3. l’acquirente non deve essere titolare di un’altra abitazione nello stesso Comune dove si trova l’abitazione oggetto di acquisto agevolato; 4. l’acquirente non deve essere titolare di un’altra abitazione, ovunque ubicata, che sia stata acquistata con l’agevolazione prima casa; 5. 2.IVA agevolata del 4% acquisto “prima casa” …Quali sono le condizioni per l’acquisto della prima casa con l’aliquota IVA agevolata del 4%? …Ai fini IVA, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 633/1972, mantiene il riferimento agli immobili non di lusso secondo i criteri del D.M. 2/08/1969,oltre a quelli della Nota II-bis dell’art.1, Tariffa parte I,TUR. In sostanza, anche successivamente al 1° Gennaio 2014, ai fini IVA, si dovrà far riferimento alle case di abitazione non di lusso secondo i criteri dettati dal Decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 1969. Il richiamato Decreto definisce le condizioni affinché un immobile venga considerato di lusso, e quindi non risulti applicabile l’aliquota agevolata IVA. Dunque, mentre per l’applicazione dell’imposta di registro, l’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% per l’acquisto della prima casa, è espressamente previsto che siano considerati di lusso le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a prescindere dalle loro caratteristiche, ai fini IVA si dovrà ancora tener conto di criteri diversi per quanto riguarda la definizione di tali immobili. Ciò non pare possibile, in quanto il criterio deve essere uniforme ai fini IVA e ai fini dell’imposta di registro. Diversamente, l’agevolazione viene concessa con criteri diversi, a seconda che si tratti di operazione soggette a Iva, o di operazioni che scontano l’imposta di registro proporzionale. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 l’agevolazione è subordinata al fatto che la casa acquistata con il beneficio fiscale non sia ceduta per almeno un quinquennio oppure che, se ceduta prima del decorso del quinquennio, entro un anno sia acquista altra prima casa. 52 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si attendono chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria. da parte 4.. Prezzo – valore non è un’agevolazione 3. Abolizione agevolazioni ed esenzioni …Qual è il perimetro applicativo dell’art. 10, co. 4, D.L. 23/2011? …Il co. 4, art. 10, D.L. 23/2011 prevede in relazione agli atti di trasferimento immobiliare in cui trovi applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale con le nuove aliquote (il riferimento è ai casi di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 1 del D.L. 23/2011) la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali. Numerose sono le fattispecie che “subiscono” tale previsione normativa, quali: gli immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti al vincolo disposto prima dalla L. 1089/1939 e ora dal D.Lgs. 490/1999 (il Testo unico dei beni culturali); gli acquisti immobiliari delle ONLUS; gli acquisti immobiliari da parte dei Comuni; l'acquisto di immobili compresi nell'ambito di piani particolareggiati di edilizia residenziale; i trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio; l'apporto di immobili in un fondo immobiliare da parte di un privato oppure l'apporto di abitazioni da parte di un soggetto Iva in regime di esenzione da Iva; l’acquisto di immobili ubicati all’estero. Tuttavia, è difficile stabile con certezza quali delle fattispecie elencate costituisce effettivamente un’agevolazione. In dottrina è stato osservato la necessità e l’urgenza di un intervento dell’Amministrazione Finanziaria che definisca in maniera certa l’ambito applicativo della disposizione. …La disposizione dell’art. 10, co. 4, D.L. 23/2011 comprende anche il metodo del prezzo – valore? …L’art. 10, co. 4, D.Lgs. 23/2011, in merito all’applicazione delle nuove aliquote dell’imposta di registro,dispone che “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali” relativamente agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. Nel definire la portata applicativa della citata disposizione, non era chiaro se potesse essere definita “agevolazione” anche l'applicazione del metodo di calcolo della base imponibile fondato sul sistema del "prezzo-valore". Il metodo del prezzo – valore consente, in deroga alla disciplina statuita dall’art. 43, D.P.R. 131/1986 (Testo unico Imposta di registro), in caso di contratto a titolo oneroso avente a oggetto il trasferimento di una abitazione a una persona fisica che non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione, alla parte acquirente di richiedere che la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, sia costituita non dal valore del bene trasferito, ma dal prodotto che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per gli applicabili coefficienti di aggiornamento, quindi indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nel contratto. L’applicazione di tale metodo consente di ottenere evidenti “vantaggi fiscali” dato l’utilizzo del valore catastale, che è quasi sempre inferiore al valore di mercato. Da qui la possibilità che tale metodo potesse rientrare nel novero delle “agevolazioni”. Il sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in risposta al question time (n. 5-01523) alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, ha precisato che il metodo del "prezzovalore" è un metodo di determinazione della Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 53 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info base imponibile dell'imposta di registro, non qualificabile tecnicamente in termini di "agevolazione". Ne deriva che tale metodo NON rientra nella portata applicativa dell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011. Nelle risposta al question time si sottolinea che il vantaggio ottenibile dal contribuente non permette l’assimilazione della misura ad una “agevolazione”. Sempre in risposta al question time, il sottosegretario Baretta, ha annunciato un prossimo intervento dell’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Dipartimento delle Finanze, per meglio definire la portata applicativa dell’art. 10, comma 4, D.Lgs. 23/2011, in considerazione delle numerose perplessità già sollevate sulla relativa efficacia. 5. I trasferimenti immobiliari nell’ambito di separazione e divorzi …L’ambito applicativo dell’art. 10, co. 4, D.L. 23/2011 comporta anche l’abolizione del trattamento previsto per i trasferimenti immobiliari previsti nell’ambito di separazione e divorzi? …Per quanto riguarda i trasferimenti patrimoniali operati nell'ambito di un procedimento di separazione e di divorzio, l'articolo 19 della Legge 76/1987 sul divorzio sancì l'esenzione completa da ogni tributo per questo tipo di attività, esenzione estesa dalla Corte costituzionale anche ai procedimenti di separazione coniugale. Anche in questo caso è stato osservato in dottrina che non debba parlarsi di “agevolazione”, ma di un regime fiscale "specifico" per questa particolare fattispecie, cioè allo scopo di non impedire, per ragioni meramente fiscali, la sistemazione di situazioni il cui valore sociale è ben più elevato della semplice questione tributaria che esse sollevano. Se così fosse continuerebbe ad applicarsi il regime di esenzione Su tali questioni, tuttavia, si rende necessario l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria. 6. Cessione quote società semplice …A quanto ammonta l’imposta di registro, alla luce delle recenti novità, per la cessione a un soggetto passivo Iva di una quota di una società semplice che detiene un immobile commerciale? …Nel caso prospettato, l’imposta di registro ammonta ad Euro 200,00 a prescindere dalla composizione del patrimonio della società la cui quota è oggetto di cessione 7. Ipocatastali fondo di gestione immobiliare … Le compravendite di immobili strumentali soggetti a Iva in cui sono parti acquirenti fondi di gestione immobiliare o società di leasing sono soggette a imposte ipocatastali del 2%? … Nel caso prospettato, le ipocatastali non variano e sono pari al 2%. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 54 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info CREDITO IRPEF DA 730 SUPERIORE A 4000 EURO I commi da 586 a 589 dell'articolo 1 della legge di Stabilità 2014 introducono una particolare procedura di controllo dei modelli 730 con esito contabile a credito, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte: dei sostituti d'imposta, nell'ambito dell'attività di assistenza fiscale (Dlgs 241/97); ovvero dell'agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730 presentati in assenza di sostituto d'imposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 51-bis del Dl 21 giugno 2013, n. 69. Queste disposizioni prevedono che l'agenzia delle Entrate sarà tenuta a eseguire controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso di crediti complessivamente superiori a 4mila euro, anche determinati da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. I controlli dovranno essere compiuti entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione telematica dei modelli 730, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di questi termini. A questo proposito, considerato che, di norma, i modelli 730 devono essere trasmessi all'Agenzia telematicamente entro il 30 giugno di ogni anno, i rimborsi d'importi superiori a 4mila euro dovrebbero avvenire entro il mese di dicembre. Il rimborso del credito che risulterà effettivamente spettante dopo il controllo preventivo operato dall'agenzia delle Entrate sarà erogato direttamente dall'agenzia delle Entrate e non più dal sostituto d'imposta in sede di conguaglio per assistenza fiscale (che, di regola, avviene a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio). La norma nasce dall'esigenza di monitorare le sole detrazioni per carichi di famiglia e quindi, il controllo preventivo riguarderà esclusivamente la spettanza di queste ultime per quei modelli 730 che presentano congiuntamente l'indicazione di familiari a carico e una posizione a credito superiore a 4mila euro (anche se determinata da eccedenze di anni passati). In tutti gli altri casi, la liquidazione del credito avverrà con le modalità ordinarie e sarà, quindi, il sostituto d'imposta a riconoscere lo stesso. Ad esempio, sembra lecito ritenere che sarà riconosciuto in sede di assistenza fiscale il credito Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 55 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info superiore a 4mila euro conseguente alla fruizione di detrazioni per ristrutturazioni edilizie (o risparmio energetico) ovvero risultante dalla richiesta di un credito d'imposta estero, in tutti i casi in cui il modello 730 non presenti familiari a carico. Al fine di non vanificare l'istituto dell'assistenza fiscale che ha permesso di migliorare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti percettori di redditi di "facile determinazione", riequilibrando lo sfasamento esistente fra momento del pagamento delle imposte dovute e rimborso delle eccedenze a credito, è opportuno che il controllo preventivo e il conseguente rimborso da parte dell'agenzia delle Entrate avvenga nel più breve tempo possibile. A questo proposito, per accelerare il rimborso, il contribuente può richiedere l'accredito su un conto corrente bancario o postale comunicato all'agenzia delle Entrate tramite il modello di comunicazione reperibile sul sito dell'Agenzia. In mancanza di questa comunicazione, il rimborso del credito avverrà presumibilmente con le altre modalità previste dal Dm 29 dicembre 2000. Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate dal 2014, quindi a decorrere dai modelli 730/2014 relativi al periodo d'imposta 2013. Infine la norma fa salvi, in ogni caso, gli altri controlli previsti in materia di imposte sui redditi. RIMBORSI IRPEF DA 730 Per chi si avvale dell’assistenza fiscale e presenta dichiarazioni a credito per importi superiori a 4 mila euro, l’Agenzia delle entrate effettuerà controlli preventivi (anche documentali) sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Il rimborso sarà erogato dalla stessa Agenzia al termine degli approfondimenti In occasione di Telefisco 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: Assenza detrazioni per familiari e riporto eccedenze Gli importi a credito superiori a 4.000 euro derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti esercizi e di compilazione del prospetto dei familiari a carico non saranno oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia, con la conseguenza che i rimborsi verranno effettuati direttamente dai datori di lavoro Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 56 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Eccedenze da precedenti esercizi Il controllo preventivo dell’Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a 4.000 euro, scatta in ogni caso se è indicato un riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla circostanza che tale eccedenza sia stata generata da detrazioni per carichi familiari. Invece, ove l’eccedenza sia stata utilizzata in compensazione su F24, la medesima non incide sulla posizione del soggetto, in quanto non indicata nel quadro F del modello 730 Non rileva la composizione del credito Ove il modello 730 chiuda a credito per importi superiori a 4.000 euro, l’intera eccedenza sarà oggetto di rimborso da parte dell’Agenzia, e non solo la eventuale minor quota riferibile alle detrazioni per carichi familiari e/o al riporto di eccedenze pregresse. I CHIARIMENTI DI TELEFISCO CREDITO > 4.000 EURO (dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti esercizi e di compilazione NO CONTROLLO PREVENTIVO del prospetto dei familiari a carico) CREDITO > 4.000 EURO (riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla circostanza SI CONTROLLO PREVENTIVO che tale eccedenza sia stata generata da detrazioni per carichi familiari) RIMBORSO DI TUTTO IL CREDITO E NON CREDITO > 4.000 EURO SOLO DELLA DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 57 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Controlli dell'Agenzia per le detrazioni familiari …Per contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi Irpef da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale, l'articolo 1, comma 586, della legge 147/2013 prevede che l'agenzia delle Entrate effettui controlli preventivi in caso di rimborso complessivamente superiore a 4mila euro. Dal momento che la norma finalizza i controlli alla verifica “sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”, è corretto ritenere che i contribuenti privi di sconti per carichi di famiglia non saranno controllati anche in presenza di rimborsi superiori a quattromila euro? …L'articolo 1, comma 586, della legge 147/2013, (legge di stabilità 2014), prevede che a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate con il modello 730/2014, al fine di contrastare indebiti rimborsi da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al Dlgs 241/1997 e dei rimborsi effettuati dall'agenzia delle Entrate ai contribuenti privi di sostituto d'imposta ammessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 ai sensi dell'articolo 51-bis del Dl 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, l'agenzia delle Entrate deve effettuare controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a 4mila euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Ne deriva che, pur in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato il quadro "Familiari a carico" e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati dai sostituti d'imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente con le modalità disciplinate all'articolo 19 del Dm 164 del 31 maggio 1999 2. La compensazione non rileva per la verifica …Nel computo dell'importo dei 4mila euro, la norma impone di considerare anche le «eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni». Le eccedenze si riferiscono solo alle detrazioni d'imposta per carichi familiari? Inoltre, comunque le si intenda, è corretto ritenere che le eccedenze utilizzate per i versamenti di altri tributi (Imu, Tasi, Iuc) non debbano essere conteggiate dal momento che non si traducono in una richiesta di rimborso tramite il sostituto d'imposta? …L'articolo 1, comma 586, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), prevede che l'agenzia delle Entrate debba effettuare i controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a 4mila euro in presenza di almeno una delle seguenti richieste: 8 detrazioni per carichi di famiglia; 8 eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, comunque generate. Conseguentemente, anche in assenza di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un'eccedenza d'imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila euro deve essere sottoposto a controllo preventivo da parte dell'agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda la compensazione delle imposte non gestite nel 730 si rileva che, qualora l'imposta a credito sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24, la stessa non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014. Pertanto, l'importo utilizzato in compensazione per i versamenti di Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 58 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info altri tributi non rileva ai fini della verifica dei 4mila euro. 3. Rimborsi, conta l'importo complessivo …Secondo le disposizioni sui controlli (articolo 1, comma 587, della legge 147/2013), il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall'agenzia delle Entrate. Dal momento che i controlli sono indirizzati alla spettanza dei carichi familiari, per "rimborso" è corretto intendere solo l'ammontare delle detrazioni per i carichi familiari stessi e non l'importo complessivo? …Ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), sono soggetti a controllo preventivo i rimborsi complessivamente superiori a 4mila euro, qualora sono determinati anche da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Pertanto, l'agenzia delle Entrate procederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 147/2013, a effettuare il rimborso di importo complessivo superiore a 4mila euro solo nel caso in cui lo stesso derivi anche parzialmente da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. Il sostituto d'imposta è esonerato in tale ipotesi dall'effettuazione del conguaglio così come disciplinato all'articolo 19 del Dm 164 del 31 maggio 1999. L'agenzia delle Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non rilevino anomalie, provvederà all'erogazione della somma complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del Caf-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale. Ai fini della verifica del limite di 4mila euro rileva l'importo complessivo del rimborso. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 59 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info BO ONUS MOB BILIO La legg ge di stabilità à ha proroga ato dal 31.12..2013 al 31.1 12.2014 la detrazione IRPPEF del 50%, riconosciuta a ai sogg getti che usu ufruiscono de ella detrazio one per interrventi di recu upero del paatrimonio ed dilizio, per le e spese ssostenute pe er l’acquisto di mobili fin nalizzati all’a arredo dell’immobile ogggetto di ristrutturazione e nonché é di grandi elettrodomesttici rientrantii nella catego oria A+ (A pe er i forni). olazione spe etta dunque per le spesee sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.20114 ed è calc colata su un n L’agevo importo o non superio ore a € 10.00 00. La legg ge di stabilità à aveva prevvisto che l’am mmontare de ella spesa aggevolabile no on potesse essere superiore a quella deei lavori di ristrutturaz zione cui laa stessa deve essere nece sa ariamente co ollegata. Va evidenziato che l’art.1, comma 2, leett. a) del citato DL n. 151/20 013 ha sopprresso detta limitazione. zione a cui d eve essere collegata c la spesa s si fa prresente che l’articolo 16,, Circa l’intervento di ristrutturaz a 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, istitutivo o dell’agevola azione in com mmento, preevede espresssamente che e comma l’acquissto di detti mobili ed elettrodom mestici sia fiinalizzato all’arredo a deell’immobile oggetto dii ristruttu urazione. nalizzazione e, che conferrma quella già presente e per la dettrazione prevvista dall’articolo 2 D.L.. Tale fin 5/2009 (anch’essa diretta d ad ag gevolare le sspese sosten nute per l’acquisto di moobili ed elettrodomesticii do dell’immo obile oggetto o di ristrutturazione), evidenzia la stretta correlazione tra a finalizzzati all’arred l’incenttivo a favore del settore del d mobile e quello a favore del setto ore edile. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 60 0 www.fiscal-foccus.it www.fisscal-focus.info o Tuttavia, pur mantenendo invariata la suddetta finalizzazione, rispetto all’agevolazione precedente il nuovo incentivo non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali”. Di conseguenza, per fruizione della nuova detrazione in esame possono costituire valido presupposto l’effettuazione di interventi edilizi su: o singole unità immobiliari residenziali; o parti comuni di edifici residenziali (di cui all’art. 1117 del codice civile). Si pensi in particolare agli acquisti di beni finalizzati all’arredo delle parti comuni di un condominio (guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatori, ecc). Inoltre l’articolo 16 – bis del Tuir ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili, anche alcuni interventi non contemplati dalla disciplina relativa alla “vecchia” detrazione di cui al. D.L. 5/2009. In particolare, il citato articolo 16 – bis permette di fruire della detrazione: o per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 1, lett. C); o nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie (comma 3). Tale detrazione originariamente prevista dall’art. 9, comma 2, Legge n. 448/2001 e più volte prorogata, viene calcolata su un importo pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare e compete al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari. In questo caso, la circolare 18 settembre 2013, n. 29 evidenzia che al medesimo contribuente: “compete anche la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2013”. Sostanzialmente come evidenziato dalla circolare 18 settembre 2013, n. 29, la “nuova” detrazione per spese di arredo è collegata alle seguenti tipologie di intervento. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 61 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Interventi di manutenzione Art. 3 lett. A) D.P.R. n. Effettuati sulle parti comuni di ordinaria 380/2001 edifici residenziali Interventi di manutenzione Art. 3 lett. B) D.P.R. n. straordinaria 380/2001 Interventi di restauro e Art. 3 lett. C) D.P.R. n. risanamento conservativo 380/2001 Intervento di ristrutturazione Art. 3 lett. C) D.P.R. n. edilizia 380/2001 Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su single unità immobiliari residenziali Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su single unità immobiliari residenziali Effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e su single unità immobiliari residenziali Interventi necessari alla Ancorché non rientranti nelle ricostruzione o al ripristino categorie precedenti sempreché dell’immobile a seguito di sia stato dichiarato lo stato di eventi calamitosi emergenza Riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione Interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e ristrutturazione immobiliare e Art. 3 lett. C) D.P.R. n. da cooperative edilizie che 380/2001 provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile Restava una zona grigia, su quei lavori eseguiti nei singoli alloggi che l'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir agevola con il 50% a prescindere dall'inquadramento edilizio, come gli interventi per la prevenzione dei furti o degli infortuni domestici. Se ricadessero nella manutenzione ordinaria, questi lavori potrebbero avere il 50% "edilizio", in quanto espressamente agevolati dall'articolo 16-bis, ma non quello sui mobili. L'elenco di lavori stilato dalle Entrate è probabilmente troppo restrittivo rispetto alla legge, e si potrebbe anche sostenere che sia solo esemplificativo e non tassativo. Ma in attesa di eventuali chiarimenti bisogna trovare una linea di comportamento "sicuro". A tale questione ha risposto parzialmente l’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2014 dove i tecnici delle Entrate hanno affermato che la possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un intervento di natura “maggiore” che deve sempre riguardare gli interventi strutturali dell’immobile. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 62 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Così è stata negata la possibilità di godere del bonus arredi se l’intervento a monte consiste nell’installazione di un impianto di allarme (intervento, quest’ultimo, che può godere della detrazione del 50%) Per quanto riguarda l’avvio degli interventi l’articolo 16 comma 2 D.L. 63/2013 a differenza di quanto previsto l’analoga agevolazione operante nel 2009, non individua espressamente la data a decorrere dalla quale devono essere iniziati gli interventi di ristrutturazione e nemmeno la data a decorrere dalla quale devono essere sostenute le spese per detti interventi. Al riguardo la Circolare 18 settembre 2013 n. 29 considerato che i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono i medesimi che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese relative al interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore dell'articolo 11 comma 1 D.L. n. 83/2012) ritiene che: “il legislatore abbia considerato il sostenimento di spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi edilizi in precedenza elencati come presupposto cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione in esame essendo rappresentativo di lavori in corso di esecuzione o comunque terminati da un lasso di tempo sufficientemente contenuto tale da presumere che l’acquisto sia diretto al completamento dell’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati”. Secondo l’Agenzia quindi, il legislatore ha volutamente collegato la detrazione per spese di arredo al sostenimento di spese di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012 (con relativa fruizione della detrazione del 50%) proprio per il fatto che, anche qualora i lavori fossero terminati, il ridotto lasso di tempo intercorso tra sostenimento delle spese: per gli interventi di recupero; per l’acquisto dei mobili/elettrodomestici: fa presupporre che l’acquisto sia finalizzato all’arredo dell’immobile su cui i lavori sono stati effettuati. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18 settembre 2013 n. 29 si è espressa anche in merito al caso in cui le spese per l’arredo siano state sostenute prima di quelle per la ristrutturazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 63 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In particolare l’Agenzia ritiene possibile che: “le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici siano sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati”. In sostanza per l’Amministrazione Finanziaria la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili e gli elettrodomestici ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. Secondo la più volte citata Circolare 18 settembre 2013, n. 29, la data di inizio lavori può essere comprovata: dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; dalla Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Asl, qualora la stessa sia obbligatoria; da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in caso di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi, così come previsto dal Provvedimento 2 novembre 2011 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. ATTESTAZIONE DELLA DATA INIZIO LAVORI abilitazioni o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia; comunicazione preventiva alla Asl; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 64 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Inizio lavori di ristrutturazione Sostenimento spese per lavori di ristrutturazione Deve essere precedente Può essere posteriore Sostenimento spese per arredo CHIARIMENTI TELEFISCO La possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un intervento che deve sempre riguardare gli interventi strutturali dell’immobile. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Il solo cambio di serratura non è sufficiente per godere del bonus mobili …Tra gli interventi edilizi che costituiscono il presupposto della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 elenca in sintesi solo alcuni degli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 16 – bis del Tuir escludendo ad esempio le opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi: dal momento che la norma istitutiva della detrazione (art. 16 comma 2 D.L. 63/2013) richiama tutto il comma 1 dell’articolo 16 bis è possibile ritenere che l’elencazione contenuta nella circolare 29/E sia puramente esemplificativa e non tassativa? …Gli interventi per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi sono stati stabilmente inseriti tra quelli agevolabile mediante la loro espressa previsione nella lettera f) comma 1 dell’articolo 16 bis del Tuir. In linea generale si tratta di interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3 del DPR. 380/2001, che potrebbe anche non sussistere, basi pensare all’installazione di sensori, serrature spioncini (c.f.r. la circolare 16/E del 6 febbraio 2001 per un elenco esemplificativo delle misure). Ka fruizione della detrazione per le spese sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi, quindi non consente di per se di fruire dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Nell’ipotesi in cui tuttavia le misure di prevenzione per le loro particolari caratteristiche, siano anche Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 65 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3 comma 1 lettera a) b) c) d) del DPR. 380/2001 si ritiene possibile avvalersi anche dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati solo su le parti comuni di un edificio residenziale. Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Detrazione su negozio in locazione …Una società svolge un'attività commerciale al dettaglio in un immobile C/1 detenuto in locazione da terzi. La detenzione mediante contratto di locazione legittima la possibilità di usufruire della detrazione 65% per risparmio energetico su intervento effettuati dalla società stessa (infissi, eccetera), così come avviene per le persone fisiche detentrici con locazione degli immobili abitativi per la detrazione Irpef del 50%? … La risposta è affermativa. Al riguardo si richiama la circolare 36/E/2007 che espressamente precisa che i soggetti tra i quali rientrano sia le società di capitali che quelle di persone “...possono fruire della detrazione a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. Inoltre devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato”. 2. Ristrutturazione: demolizione e ricostruzione …Detrazioni su lavori (50%) per ristrutturazione edilizia, lettera d), comma 1, articolo 3 D.Lgs. 380/2001. Sul punto, la circolare 57/E del 1998 (punto 3.4) afferma che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal precedente e che può essere aumentata la superficie utile, ma non il volume preesistente. A titolo esemplificativo vengono ricompresi anche interventi di riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni. Ciò premesso, il caso concreto riguarda la ristrutturazione - previa demolizione e ricostruzione nello stesso sito mantenendo sagoma e volume preesistenti - di un unico corpo di fabbrica, appartenente ad un unico proprietario persona fisica, censito al catasto in due distinte unità aventi superficie e volume diversa (circa 1/3 e 2/3 dell’intero), con cambio di destinazione da strumentale agricolo in due unità abitative che avranno volume e superficie uguale. Si chiede se la fattispecie rappresentata sia riconducibile all’esemplificazione della citata circolare 57/E del 1998 e, pertanto, possa beneficiare del bonus 50%.? … Al riguardo si precisa che il bonus fiscale legato alle spese di ristrutturazione spetta anche se l'edificio demolito aveva una destinazione d'uso diversa da quella residenziale, a patto che l'uso residenziale sia rispettato dal nuovo edificio ricostruito (risoluzione 8 febbraio 2005, n. 14/E). Con la risoluzione 14/E, ad esempio, le Entrate hanno chiarito che lo sconto Irpef spetta nei casi di ristrutturazione di fabbricati strumentali rurali (quindi a uso non residenziale, come magazzini o depositi) che, solo al termine dei lavori, assumono la destinazione d'uso abitativa, a patto che il mutamento della destinazione sia presente nel provvedimento urbanistico autorizzativo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 66 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 3. Immobili uso promiscuo 4. Soggetto Ires: sostituzione corpi illuminanti …Nel 2013 un contribuente ristruttura l'abitazione principale usufruendo delle detrazioni fiscali (50% su 96.000 euro per spese di ristrutturazione; 65% efficienza energetica; 50% su 10.000 euro per acquisto mobili e elettrodomestici). Nel 2014 la stessa casa diventa anche studio quindi uso promiscuo nell'anno successivo ai lavori di ristrutturazione. Tenuto conto del disposto articolo 16-bis, comma 5 del Tuir, al contribuente continuerà a spettare la detraibilità del 100% dei costi sostenuti per la ristrutturazione nell'anno 2013 ripartiti negli anni successivi? … Una società di capitali (S.r.l. operante nel settore del commercio al dettaglio di abbigliamento) intende sostituire i corpi illuminanti a tecnologia tradizionale con corpi illuminanti con nuova tecnologia (led) che consentono un notevole risparmio energetico. E' possibile usufruire dell'eco bonus 65%? … La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione riguarda gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. La circolare 24.2.98 n. 57/E, paragrafo 3.1 chiarisce, a tal proposito, che la disposizione in questione riguarda gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale. Né la normativa né altri documenti ministeriali hanno precisato che la destinazione ad abitazione dell'immobile, richiesta inizialmente per poter fruire dell'agevolazione, debba permanere nel corso dei 10 anni durante i quali viene "spalmato" il beneficio fiscale. Tra le cause di decadenza dell'agevolazione inoltre, non rientra il cambio di destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati in questione. In assenza di chiarimenti ministeriali sulla questione, ed alla luce di tali ultime considerazioni, saremmo portati a ritenere che le rate non ancora utilizzate possano essere integralmente recuperate indipendentemente dall'utilizzo che viene fatto dell’immobile successivamente alla richiesta dell’agevolazione. … La sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi a tecnologia led consente di beneficiare della detrazione del 50% relativamente alle spese sostenute, non del 65 per cento. La detrazione del 50% è però riservata ai contribuenti titolari di reddito di persone fisiche e quindi non può essere utilizzata dalle società di capitali. Si precisa altresì che l'intervento in oggetto non rientra tra quelli agevolati per gli interventi di riqualificazione energetica. 5. Bonus mobili e box auto … La norma agevolativa (art. 16, comma 2, DL 63/2013) fa riferimento a tutti gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del DPR 917/1986 e non solo a quelli che comportano veri e propri interventi edilizi (articolo 3 DPR 380/2001). Nel caso, ad esempio, di realizzazione di box auto pertinenziali ritenete possa essere sostenuta la spettanza anche del bonus mobili? … Il comma 139 della legge di Stabilità 2014 prevede testualmente che “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione (...) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+.”. Il comma 1 richiamato, rinvia a sua volta, in toto, all’articolo 16 bis del Tuir. Da ciò discende che possono beneficiare del “bonus mobili” tutti gli interventi, ivi compresi dunque quelli di cui alla lettera h, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 67 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info disciplinati dal primo comma dell’articolo 16 bis del Tuir. Dal tenore letterale della norma, pare quindi non esserci alcun dubbio sulla fruibilità del bonus. Non è dello stesso avviso la Dre del Veneto (interpello 8 novembre 2013, 90748973/2013), secondo cui possono rientrare tra gli interventi che consentono lo sfruttamento del bonus mobili solo quelli “pesanti” come ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie richiamando al riguardo la circolare 29/E/2013, avente ad oggetto chiarimenti in merito al bonus mobili, al paragrafo 3.2. In questo documento di prassi nel riepilogare gli interventi di “recupero del patrimonio edilizio” che danno diritto alla possibilità di avvalersi del cd “bonus mobili” l’Agenzia richiamava unicamente quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del Dpr 380/01 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro, “eventi calamitosi” e manutenzione ordinaria solo sui condomini). L'orientamento restrittivo è stato confermato a Telefisco 2014. Al momento in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali si ritiene che la spettanza del bonus mobili in molte situazioni (ivi compresa quella prospettata con il quesito) sia fortemente in dubbio. 6. Bonus mobili e cambio tegole … Ho sostituito tutte le tegole sul tetto cambiando il materiale e la forma per un valore di 12.500 euro. Posso aver diritto al bonus mobili? … La circolare 29/E/2013, avente ad oggetto chiarimenti in merito al bonus mobili, al paragrafo 3.2., riepiloga gli interventi di “recupero del patrimonio edilizio” che danno diritto alla possibilità di avvalersi del cd “bonus mobili”. Fra gli interventi che danno diritto all’agevolazione la stessa circolare richiama quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) del DPR 380/2001 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro, “eventi calamitosi” e manutenzione ordinaria solo sui condomini). Nella definizione di spese di manutenzione straordinaria, peraltro. la circolare 57/E/98 fa rientrare “...le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso. La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della innovazione nel rispetto dell'immobile esistente.” Detti interventi si distinguerebbero da quelli di manutenzione ordinaria (che sono agevolabili solo se seguiti sulle parti comuni di edifici in quanto questi ultimi sono “riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti”. Laddove l’intervento eseguito nel caso di specie rispetti le citate caratteristiche lo stesso sarebbe, pertanto, agevolabile. Peraltro la stessa guida dell’agenzia delle Entrate dell’ottobre 2013 nell’elencare gli interventi agevolabili sulle singole unità immobiliari fa espresso riferimento per quanto concerne il tetto alla: “Sostituzione dell’intera copertura Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume”. In relazione a ciò deve ritenersi che nel caso di specie spetti anche il bonus mobili. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 68 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 7. Terremoto in Emilia … Le spese che eccedono il contributo previsto per la demolizione e ricostruzione di una casa classificata E2 a Novi di Modena possono essere portate come detrazioni al 50 e/o 65? Si tratta della spese di completamento e finitura interne/esterne che il contributo delle ordinanze Errani non prevede e che quindi non sono conteggiate e rimborsate. … Sì, le spese di finitura e completamento legate ad un intervento edilizio di grado maggiore (ristrutturazione edilizia) sono agevolabili. In tal senso si è, infatti espressa l’agenzia delle Entrate nella circolare 57/E del 24 febbraio 1998 laddove è stato precisato che “..negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l’intervento edilizio nel suo insieme opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto occorre tener conto del carattere assorbente della categoria superiore rispetto a quella inferiore, al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento.”. Se le spese in questione sono rimaste effettivamente a carico del contribuente l’intervento rientra in quelli agevolabili se lo stesso comporta la ricostruzione fedele dell’edificio mantenendo la sagoma 8. Vasca idromassaggio … La vasca idromassaggio può beneficiare della detrazione "bonus mobili" di 10.000 euro considerato che l'ammontare di 96.000 euro relativo alla ristrutturazione è stato esaurito?. … Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la circolare 29/E/2013 rimanda all'elenco stilato dal Dlgs 151/2005 la norma limita, peraltro, il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Da quanto sopra esposto pertanto non sembra possibile fare rientrare l’acquisto della vasca da idromassaggio tra i beni agevolabili. 9. Acquisto nuovo box auto … Acquisto di box auto di nuova costruzione. Atto di acquisto intestato a marito e moglie. Il marito dichiara espressamente però di essere solo lui a sostenere la spesa di acquisto. Può la deduzione del 50% essere attribuita solo al marito? … Nell'ipotesi di comproprietà dell'unità immobiliare tra coniugi, ciascuno dei proprietari ha diritto a calcolare l'agevolazione spettante in relazione alle spese direttamente sostenute. Ciò implica che la ripartizione delle spese agevolate non deve necessariamente rispettare la Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 69 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info percentuale di possesso se, dai documenti di spesa (fatture e bonifici), risulti una diversa ripartizione dei costi tra i comproprietari che vogliono fruire dell'agevolazione (per esempio, 70% al marito e 30% alla moglie a fronte di una comproprietà al 50%). Questo vuol dire, tra l'altro, che se le spese sono sostenute da uno solo dei due coniugi comproprietari, la detrazione può competere interamente a quest'ultimo, sempreché le fatture e i bonifici di pagamento siano a lui direttamente intestati. Tale regola vale anche con riferimento all'acquisto, da parte di due coniugi, di un box pertinenziale, intestato ad entrambi per il 50% e pagato tramite bonifico bancario cointestato. In tal caso, la detrazione Irpef può essere riconosciuta per intero anche a uno dei due, a condizione che questi abbia effettivamente sostenuto la spesa e ciò trovi corrispondenza dall'intestazione al 100% della fattura o dalla annotazione nella stessa, inserita anche successivamente all'emissione, della percentuale della spesa sostenuta. 10. Interventi di riqualificazione energetica … Sono detraibili tutte le spese di un intervento di riqualificazione globale di un edificio, fatto da un'impresa nella propria sede operativa, consistente nella sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale a metano con un sistema a pompe di calore ad alta efficienza a funzionamento elettrico alimentato da impianto fotovoltaico? … La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica è concessa esclusivamente a quegli interventi che consentono di ridurre l'Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e non per gli interventi finalizzati alla produzione di energia elettrica ancorché utilizzata come combustibile per il funzionamento di impianti a pompa di calore. Nel caso del quesito la società dovrà scorporare dalle spese sostenute per la riqualificazione energetica il costo dell'impianto fotovoltaico. 11. Decesso fruitore della detrazione … Situazione: la moglie è unica e piena proprietaria dell'immobile (abitazione) mentre gli interventi per la ristrutturazione edilizia su tale immobile vengono interamente sostenuti dal marito (che non ha alcuna proprietà) in qualità di famigliare convivente e pertanto unico fruitore della detrazione 50%. Nel caso di decesso del marito il diritto della detrazione passa alla moglie anche se non vi è trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale? … L'articolo 16-bis del Tuir al comma 8 prevede che in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette - per intero - esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Da ciò si evince che non conta il trasferimento della proprietà, ma che abbia la qualifica di "erede". L'ulteriore requisito richiesto dalla norma è che l'erede che usufruirà del bonus fiscale trasferito dal de cuius dovrà avere il possesso dell'immobile, escludendo dunque tale possibilità in caso di interventi effettuati su abitazioni locate a terzi. 12. Diritto alla detrazione delle spese … Il figlio che abita in un immobile congiuntamente con il genitore per necessità di accompagnamento - pur non essendo proprietario dell'immobile - se sostiene le spese di ristrutturazione con bonifici eseguiti sul proprio c/c può godere della detrazione fiscale prevista del 55 per cento? Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 70 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info … Si, il familiare convivente all'inizio dei lavori con il proprietario dell'immobile ha diritto all'agevolazione spettante sulla base dei costi sostenuti ed effettivamente rimasti a suo carico. Si segue la medesima regola del 36-50 per cento. 13. Comunicazione Enea … Qualora i lavori relativi alla ristrutturazione di un immobile dovessero protrarsi per più anni ed una parte di tali lavori inclusa nella Dia - per esempio la sostituzione degli infissi esterni dovesse completarsi prima della fine dei lavori, la comunicazione all'Enea, relativamente agli infissi, va comunque presentata subito dopo la loro installazione o bisogna attendere la fine dei lavori e quindi l'attestazione del professionista incaricato? … La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”. Se questo, non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. In conclusione, la data di ultimazione lavori relativa ai singoli interventi di riqualificazione energetica, non è vincolata all'effettiva ultimazione degli altri lavori eseguiti con la stessa pratica edilizia 14. Comportamento contabile corretto per le imprese … E' corretto il seguente comportamento per un'impresa? Fattura di installazione serramenti con le caratteristiche richieste per la detrazione su risparmio energetico. Calcolo della detrazione del 65% in dieci anni solo sull'imponibile della fattura. Normale detrazione dell'Iva. Ammortamento del bene sul totale imponibile della fattura. In questo modo alla fine del periodo di ammortamento e delle rate del 65% la spesa effettiva per l'azienda è stata prossima allo zero. … Si ritiene di poter confermare che il comportamento citato sia corretto avendo cura di precisare quanto segue: a) l’ammortamento del cespite va effettuato utilizzando le aliquote di ammortamento stabilite in base all’attività esercitata e al settore di appartenenza come identificate dal decreto 31 dicembre 1988; b) la società dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti in tema di risparmio energetico ivi compreso quello dell’invio della comunicazione all’Enea. Rispettando i citati presupposti l’impresa in questione potrà beneficiare dell’agevolazione riguardo all’installazione dei serramenti. 15. Limite alla detrazione … E' stato eliminato il limite alla detrazione derivante dal fatto che l'importo speso per acquisto mobili non possa eccedere l'importo speso per effettuare interventi di recupero edilizio? … Sì, è stato eliminato prima ancora che entrasse in vigore. Solo per il 2014, l’articolo 1, comma 139, lettera d), n. 3), legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), aveva previsto che le spese per gli arredi e gli elettrodomestici potessero essere agevolabili al 50%, nel limite di quanto speso per le spese “sostenute per i lavori di ristrutturazione”. Quindi, fermo restando il limite di 10.000 euro, per i mobili/elettrodomestici, nel 2014, non sarebbe stato possibile spendere di più rispetto a quanto speso per l’intervento sul recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo). Tre giorni dopo e Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 71 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info comunque prima dell’inizio del 2014, l’articolo 1, comma 2, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 151, ha soppresso questa condizione. 16. Detrazione mobili … L'installazione di una porta blindata è sufficiente per la fruizione delle detrazioni previste per l'acquisto di mobili destinati allo stesso immobile? La porta rientra tra i lavori previsti dall'articolo 16 bis, ma la circolare dell'Agenzia delle Entrate sembrerebbe aver posto delle restrizioni al beneficio previsto per i mobili indicando solo una parte dei lavori di cui all'articolo citato (la norma non dice questo però) nonostante comunque lavori come la porta blindata rientrino oltretutto tra i lavori di manutenzione straordinaria secondo il testo unico dell'edilizia. E' possibile allora considerare la circolare quale mero documento esemplificativo? Tra l'altro i diversi uffici di Italia sembrano fornire risposte discordanti. … Il comma 139 della legge di stabilità 2014 proroga anche per il 2014 l’agevolazione di cui al “bonus mobili” La citata norma, chiaramente afferma che tutti gli interventi di recupero al patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 bis Tuir danno diritto a fruire del “bonus mobili”. Dall’analisi della citata disposizione si evince, dunque, come siano ricompresi fra gli interventi che danno diritto di accedere al bonus mobili anche quelli di cui alla lettera f) dell’articolo 16 bis del Tuir relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti. La circolare 29/E/2013, avente ad oggetto chiarimenti in merito al bonus mobili, al paragrafo 3.2., riepiloga gli interventi di “recupero del patrimonio edilizio” che richiamata circolare citando “in sintesi” gli interventi agevolabili che daranno diritto al bonus mobili riprende solo quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del Dpr 380/01 (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro, “eventi calamitosi” e manutenzione ordinaria solo sui condomini). Va segnalato inoltre che la Dre del Veneto (interpello 8 novembre 2013, 907-48973/2013), in modo assolutamente restrittivo e molto opinabile, ha fatto propria l’interpretazione citata dicendo espressamente che gli interventi volti a prevenire atti illeciti da parte di terzi non possono rientrare tra quelli che consentono lo sfruttamento del bonus mobili in quanto non ricompresi fra quelli elencati al paragrafo 3.2. della richiamata circolare 29/E/2013. Sul punto le Entrate sono a esprimersi in occasione di Telefisco 2014 confermando l’impostazione restrittiva, ma chiarendo che i lavori presupposto – se eseguiti nelle singole unità immobiliari residenziali – devono essere almeno di manutenzione straordinaria per poter dare diritto alla fruizione del bonus mobili. Detto questo, nel caso specifico si fa presente che, come correttamente riportato nel testo della domanda, la circolare numero 57/E del 1998 citando a titolo esemplificativo (paragrafo 3.4) gli interventi agevolabili come “manutenzione straordinaria” annovera fra gli stessi la “sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso” fra le quali è da ritenere rientri l’intervento citato (porta blindata). A questo punto, anche volendo prudentemente aderire al contenuto della circolare 29/E/2013, non vi è dubbio che gli interventi di manutenzione straordinaria danno diritto ad usufruire dell’agevolazione 17.Cambio di destinazione d’uso …Lavori su immobili a destinazione residenziale. Se successivamente (anche a distanza di 3/4 anni) viene cambiata la destinazione d'uso (ad esempio in ufficio), si perdono le quote residue? E nel caso venisse ceduto il fabbricato con mantenimento della detrazione in capo al venditore, se il nuovo acquirente varia la destinazione d'uso è ininfluente? Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 72 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La detrazione dei bonus edilizi decorre dall'anno di sostenimento della spesa. Ciò che va dimostrato è l'intervento eseguito, documentandolo con le fatture ricevute ed i relativi bonifici. Se le opere rientrano in quelle espressamente elencate nell'articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spetta nella misura del 50% (per il 2014) da ripartire in quote costanti in dieci anni. Ciò che può accadere all'immobile in questo arco temporale non è influente, tanto meno se chi esegue eventuali cambi di destinazione d'uso è un soggetto diverso dal contribuente originario 18.Abitazione uso promiscuo …Sono un professionista che ha stipulato con il proprio genitore un comodato gratuito per utilizzare una parte dell'abitazione (categoria A/2) come studio professionale. Ho rifatto l'impianto elettrico e imbiancato l'abitazione e vorrei acquistare dei mobili (scrivania, sedie, tavolo e armadio). Posso usufruire della detrazione del 50% sui lavori e acquisto dei mobili e detrarre anche i costi come inerenti alla mia professione (e in che misura?) …La detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili e dei grandi elettrodomestici può essere usufruita dagli stessi soggetti che possono beneficiare della detrazione del 36-50% per le ristrutturazioni edilizie. Si tratta, quindi, di tutti i soggetti Irpef, quali le persone fisiche, i professionisti e i soci delle società di persone. Se un professionista o un imprenditore effettua dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizio o risanamento e restauro conservativo nell’abitazione in cui svolge la propria l’attività, può detrarre una quota delle spese sostenute: in particolare, l’articolo 16-bis, comma 5, Tuir, infatti, prevede che se gli interventi “sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento”. Se successivamente e fino alla fine del 2014, acquista dei mobili o dei grandi elettrodomestici per arredare l’abitazione ristrutturata e utilizzata promiscuamente per l’attività professionale o d’impresa, la detrazione spettante dovrebbe essere pari al 50% del 50% del costo sostenuto e non pari al 50% del 100% del costo. Anche se la norma istitutiva di questo bonus non prevede alcuna particolare limitazione per i beni acquistati promiscuamente per usi personali e per l’attività professionale o d’impresa, va ricordato che la circolare delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, ha interpretato la nuova detrazione sui mobili, basandosi su molti principi e interpretazioni precedentemente forniti per l’incentivo sul recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, l’importo massimo di 10.000 euro “è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze”, anche se la norma sugli arredi non lo prevede). Ecco che se si acquista un mobile o un elettrodomestico per l’abitazione ristrutturata e utilizzata promiscuamente per l’attività, la detrazione dovrebbe essere pari al 50% del 50% del costo sostenuto. Sul tema, comunque, sarebbe auspicabile una conferma dell’agenzia delle Entrate 19.Impianti fotovoltaici …Sono proprietario di un immobile di civile abitazione e ho realizzato sul tetto un impianto fotovoltaico integrato con una potenza nominale di 4,5 chilowatt con il V conto energia la cui produzione è destinata esclusivamente ai consumi domestici. Ora la circolare n. 36 del 19 dicembre 13 a pagina 10 precisa prima che non hanno rilevanza catastale "gli impianti di produzione di energia di modesta entità ... come quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici". Successivamente enuncia dei requisiti per individuare gli impianti di modesta Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 73 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info entità (potenza non superiore a 3 chilowatt) indipendentemente dalla destinazione dei consumi civili o commerciali. In conclusione gli impianti ai fini prevalentemente domestici aventi una potenza nominale superiore ai 3 chilowatt devono o no attivarsi per modificare la rendita qualora si rilevi un incremento del valore capitale dell'immobile superiore al 15%? …Va premesso che per le installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite dall'articolo 2 del decreto del ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007) su fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, dal momento che possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Detto ciò, si chiarisce che è necessario procedere, alla dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, quando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore. Nel suo caso, siccome l'impianto è superiore a 3 kWh, dovrà incaricare un tecnico (geometra) che valuti l'incremento di valore apportato e stabilisca l'eventuale obbligo o meno di procedere alla variazione. 20.Agevolazione per costruzione box …Sono nudo proprietario di una unità immobiliare. L'agevolazione per la costruzione di box è limitata alla costruzione di un box pertinenziale all'unità immobiliare o è possibile, nel limite degli importi agevolati, usufruirne per la costruzione di più box sempre condizionati all'essere tutti vincolati come pertinenze dell'unica unità immobiliare? …L’articolo 16 bis del Tuir alla lettera d) tra le spese agevolabili prevede anche quelle: “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”. Per poter usufruire della detrazione del 50% sulla realizzazione di box è necessario che questi vengano destinati a pertinenza di una unità immobiliare già esistente. Una volta rispettato questo requisito, non ci sono divieti nell'usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione di più box destinati a pertinenza di un'abitazione, sia essa principale oppure no. In tal senso si è espressa anche DRE della Lombardia con due note del 1999. Secondo l'Agenzia, la normativa non riporta alcuna limitazione in tal senso. Il limite di spesa massimo sul quale rapportare l’agevolazione è riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate (Rm 181/E/2008) e, pertanto, nel caso di realizzazione di più pertinenze riferite al medesimo immobile la spesa massima va riferita ad una unica unità 21 Sbagliata la legge sul bonifico …Un contribuente in fase di pagamento nel 2013, mediante bonifico bancario, ha erroneamente indicato alla banca gli estremi dell’agevolazione 55% in luogo di quella del 50 per cento. La banca ha ovviamente riportato nella causale del bonifico gli estremi della normativa di riferimento inerente l’agevolazione per il risparmio energetico (indicando correttamente, per altro il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione e la partita Iva del beneficiario del bonifico). Come si può rimediare all’errore del contribuente e quali sono i rischi conseguenti in caso di verifica e contestazione da parte dell’amministrazione finanziaria? Può essere sufficiente la compilazione corretta del modello Unico 2014 redditi 2013, indicando le spese sostenute nel comparto del 50% anziché quello del 55% (la pratica Enea non verrà presentata in quanto non pertinente) …L'agenzia delle Entrate, con alcuni chiarimenti di prassi, ha precisato che è possibile Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 74 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info ripetere il pagamento qualora ci si accorga di eventuali errori. Nella specie, eseguire un nuovo pagamento comporterebbe la perdita del beneficio nel 2013. Tuttavia è verosimile che l'errata indicazione del riferimento normativo sulla contabile del bonifico, in contrapposizione a un diverso contenuto della dichiarazione dei redditi, potrebbe in un qualche modo dimostrare il comportamento concludente del contribuente. Vale a dire che a prescindere dalla mera causale del bonifico se la detrazione operata è del 50% e gli interventi eseguiti sono quelli indicati nell'articolo 16 bis del Tuir, è possibile che anche l'ufficio abbia modo di riscontrare la circostanza. Purtroppo però non è da escludere che l'ufficio possa anche rilevare a causa dell'errore "formale" commesso, l'assenza della dovuta documentazione necessaria per la norma richiamata. In tale ipotesi ci si potrebbe veder costretti a valutare un contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria 22.Documentazione probatoria …Esistono due tipologie di spesa simili, almeno concettualmente, che danno diritto alla detrazione per il risparmio energetico, peraltro con diverse aliquote: 1) la detrazione al 50% disciplinata dalla lettera h), comma 1, articolo 16-bis del Tuir; 2) detrazione al 65% delle spese per i lavori indicati dalla legge 296/2006. A parte alcuni interventi del gruppo 2) (esempio finestre per cui vi è una documentazione da allegare molto semplificata) la norma è molto chiara e indica con precisione cosa occorre produrre per ottenere l’agevolazione: asseverazione, attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Nel caso n. 1) la norma è meno precisa e lacunosa (giustificata anche dalla minore detrazione): a vostro parere occorre predisporre della documentazione da parte di un tecnico abilitato che certifichi il risparmio energetico o è sufficiente che dai documenti si evinca chiaramente il potenziale conseguimento del risparmio energetico (ad esempio fattura da parte di un’impresa edile per la costruzione di una parete isolante o di un controsoffitto coibentato con allegata documentazione del materiale usato)? La differenza tra le due agevolazioni sta anche, oltre che nell'aliquota di detrazione, nella documentazione necessaria. L'articolo 16-bis del Tuir elenca tutte le opere che possono beneficiare del 50%, per il quale è necessario conservare copia della contabile del bonifico e delle relative fatture attestanti le opere eseguite. La lettera h) di questo articolo parla di "idonea documentazione" per i lavori finalizzati al risparmio energetico, ma le Entrate non hanno mai chiarito cosa debba intendersi: stante la situazione di incertezza, il contribuente farà bene a conservare la documentazione descrittiva dell'intervento eseguito, il titolo abilitativo e, nei casi di interventi maggiori, l'attestato di prestazione energetica (Ape). Va detto, peraltro, che nella maggior parte dei casi i lavori per il risparmio energetico saranno qualificati - come minimo - come manutenzione straordinaria, che può beneficiare del 50% senza ulteriori obblighi di documentazione rispetto a quelli previsti normalmente dalla normativa. 23.Definizione di grande elettrodomestico …Avendo eseguito dei lavori di manutenzione straordinaria presso la mia abitazione, ho acquistato un apparecchiatura elettrica, per uso domestico, che filtra e ionizza l’acqua potabile ed intendo portarla in detrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 16 del Dl 63/2013. Ai fini della detraibilità della spesa ho controllato, dopo aver letto la circolare 29/E datata 18 settembre 2013, se la stessa era riportata nell’elenco di cui all’allegato 1/B del Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 che, a titolo esemplificativo, menziona alcuni apparecchi da considerare “grandi elettrodomestici”. Considerato che l’apparecchiatura non è annoverata nell’allegato in questione che ha, come già Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 75 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info detto, valore esemplificativo desideravo un vostro parere in merito alla possibilità di poter detrarre la spesa. L'elettrodomestico indicato pare escluso dall'elenco dei grandi elettrodomestici di cui all'allegato 1/B del D.Lgs. 151/2005. L'eventuale detrazione della spesa potrebbe comportare una rettifica da parte dell'ufficio. Il rischio va valutato in relazione al beneficio fiscale che si potrebbe conseguire, contrapponendolo con le sanzioni che sarebbe eventualmente dovute ovvero il costo del possibile contenzioso 24.Promissario acquirente 50% E' stato stipulato un preliminare d'acquisto a nome del marito e nello stesso è stata indicata la possibilità di nominare in seguito un familiare. Il rogito avverrà a nome della moglie, può il marito che sosterrà le spese, intestatario della Dia, per la ristrutturazione fruire della detrazione del 36% ora 50%? La risposta è affermativa. Infatti, come giustamente affermato, possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e si sostengono le spese, ma anche l'inquilino / comodatario o un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o del detentore dell’immobile, purché sostenga effettivamente le spese e le relative fatture e bonifici risultino a lui intestati. Inoltre, la condizione della convivenza (cui la normativa vincola l’accesso del familiare al beneficio) deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori nell’abitazione per la quale i lavori devono essere effettuati, a nulla rilevando, peraltro, a chi (tra proprietario dell’immobile o familiare che beneficia della detrazione) sono intestate le abilitazioni comunali. 25.Bonus mobili e lavori su edificio esistente …Per la detrazione è necessaria la concomitanza di interventi edilizi, quali ad esempio, realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate. Un immobile di nuova costruzione, in seguito all'accatastamento nonché al riconoscimento dell'abitabilità, risulta essere "immobile esistente". I suddetti interventi, eseguiti quindi, subito dopo la costruzione, godono delle agevolazioni? La risposta è affermativa. Infatti, la norma prevede che le spese per le quali è ammessa la detrazione devono essere sostenute per une serie di interventi effettuati in relazione a edifici situati in Italia che risultano censiti al Catasto, o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui è stata pagata l'Ici, poi l’Imu, se dovuta. Qualche cautela in più si impone, alla luce del chiarimento fornito dalle Entrate nel corso di Telefisco 2014, nell'individuazione dei lavori "edilizi" presupposto del bonus mobili: deve trattarsi, infatti, di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari che siano qualificabili almeno come manutenzione straordinaria. 26.Detrazione su mobili …Nell'anno 2013 un mio cliente ha sostituito l'impianto di riscaldamento con condizionatore e caldaia con pompa di calore. Nessuna domanda alla Asl per inizio e fine lavori. Pagato con bonifico nell'anno 2013. La domanda è la seguente: nell'anno 2014 può usufruire per il bonus arredi? La risposta è affermativa. Infatti, la legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 anche la detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, destinati ad arredare un Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 76 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info immobile sul quale siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione, le cui spese siano state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Tra gli interventi agevolabili rientrano anche gli interventi di manutenzione straordinaria come la sostituzione o integrazione di impianti di climatizzazione estiva o invernale. 27.Notifica preliminare Asl …Nel caso in cui per lavori di ristrutturazione effettuati in periodi differenti nell'arco dell'anno non sia stata presentata la notifica preliminare alla Asl in quanto le due ditte hanno operato rispettivamente all'inizio e alla fine dell'anno per lavori non correlati, è possibile fruire della detrazione del 50%? La mancata notifica preliminare alla Asl competente è causa di decadenza dalla agevolazione laddove obbligatoria ai sensi del D.L.gs 81/2008. Una delle condizioni che la rendono obbligatoria è quando nel cantiere si trovano a lavorare, anche non contemporaneamente, più imprese. L'obbligo scatta successivamente anche per quei cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo perchè presente una sola impresa, in un momento successivo vedono la presenza di più imprese. La notifica riguarda il cantiere, inteso nel suo complesso, a prescinde dalle condizioni operative. Quindi, nel caso descritto si ritiene che la notifica preliminare fosse necessaria. 28.Detrazioni su lavori In un condominio con diritto di passo su una strada privata non di proprietà comune i condomini possono detrarre le spese, pari a 23mila euro, sostenute per la manutenzione della strada e del muro di sostegno della stessa nella misura consentita dalla legge? Per i bonus edilizi vale la "regola generale" che detrae colui che sostiene la spesa. Da ciò consegue che se il condominio ha un valido titolo ovvero un'autorizzazione che consente/impone di sostenere l'onere di manutenzione sulla strada privata, potrà detrarre l'onere. Trattandosi di un condominio, potrebbe essere necessario che vi sia una delibera che autorizzi la spesa oltre che il benestare del proprietario della strada. Sarà poi necessario seguire l'ordinario iter previsto per i bonus edilizi, quali il pagamento con bonifico parlante e la conservazione di tutta la documentazione relativa a cura dell'amministratore. 29.Istallazione nuova autoclave Abbiamo la necessità in un piccolo condominio di installare una nuova autoclave. Sono ancora valide le detrazioni previste dal Dl del 2012 o ce ne sono di nuove? In che misura e con quali procedure si possono richiedere? La maxi-detrazione del 50% sugli interventi sul recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni ordinarie per le parti comuni comprese), è stata prorogata fino alla fine del 2014, è stata ridotta al 40% per tutto il 2015 e ritornare al 36%, a regime, dal primo gennaio 2016. La proroga ha riguardato anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare, che rimarrà di 96.000 euro fino alla fine del 2015, per tornare ai consueti 48.000 euro dal 2016. L’importo massimo della detrazione per singola unità immobiliare, quindi, sarà di 48.000 euro fino a fine 2014, di 38.400 euro nel 2015 e di 17.280 euro dal 2016 in poi. Per usufruire della detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, 40% nel 2015) sugli interventi agevolati per il recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 1, decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, i soggetti Irpef devono: 1. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 77 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info spedire preventivamente all'inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno, l’apposita comunicazione 2. effettuare i pagamenti delle fatture relative agli interventi agevolati tramite bonifico bancario o postale, nella cui ricevuta devono risultare il riferimento normativo (ad esempio, “detrazione Irpef del 36-50%, ai sensi dell’articolo 16-bis, D.p.r. 917/1986 o Tuir), “il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato” (articolo 1, comma 3, decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41; circolare agenzia delle Entrate 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11); 3. “indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile” (articolo 1, comma 1, lettera a, decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41), a pena di decadenza dell’agevolazione (articolo 4, comma 1, lettera a, decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41). Inoltre, vanno indicati nel modello Unico “gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo”, se “i lavori sono effettuati dal detentore”, ad esempio dall'inquilino o il comodatario (che è diverso dal familiare convivente, per il quale non serve alcun contratto di comodato); 4. conservare ed esibire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, la documentazione indicata nel provvedimento 2 novembre 2011. ristrutturazione sono passate dal venditore all'acquirente dell'immobile ristrutturato. Il DL 63/2013 non individua espressamente una data a decorrere dalla quale devono essere iniziati i lavori di ristrutturazione per poter usufruire del bonus mobili. A questo proposito, la circolare 29/2013 dell'agenzia delle Entrate considera utile, ai tali fini, il sostenimento di spese per lavori di ristrutturazione dal 26 giugno 2012, cioè spese a fronte delle quali si è usufruito della detrazione del 50%, alle quali collegare l'accesso al bonus mobili. Dal tenore del quesito si può presumere che per alcuni pagamenti, protrattasi sino a settembre, si sia usufruito della detrazione del 50% e quindi, di conseguenza, maturerebbe il diritto al bonus mobili. Il dubbio è rappresentato dal rogito notarile effettuato nel giugno 2012, quindi antecedente al presumibile pagamento di tutte le spese di ristrutturazione 31.Domanda sugli sgravi per ristrutturazione Una persona di 75 anni in pensione in quanti anni ammortizza lo sgravio del 50% sulle ristrutturazioni? Con le norme attualmete in vigore, la detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di eguale importo essendo stata abolita, dal 2012,la possibilità di prevedere una durata inferiore rispettivamente per i contribuenti di età superiore ai 75 anni e agli 80 anni. 30.Beneficiari della detrazione bonus mobili L'acquirente di un immobile oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia nel corso del 2012 (con pagamenti effettuati dal venditore da febbraio a settembre 2012) può usufruire del bonus acquisto mobili? L'atto di compravendita è avvenuto nel mese di giugno 2012 e quindi tutte le 10 rate di detrazione lavori di 32.Acqusito caldaia Vorrei sapere quali sono le detrazioni per l'acquisto di una caldaia a condensazione 25kw e quali per una caldaia stagna 25kw. La sostituzione della caldaia con una nuova caldaia a tenuta stagna che presenti un rendimento, misurato con metodo diretto, non Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 78 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info inferiore al 70% rientra tra gli interventi per i quali si può usufruire della detrazione Irpef del 50%. Lo stesso vale per la sostituzione della caldaia esistente con una caldaia a condensazione: per quest'ultima tipologia di intervento, se però accompagnato dalla installazione delle valvole termostatiche su ogni elemento scaldante, è possibile usufruire in alternativa della detrazione del 65% sino al 31 dicembre 2014. 33.Comunicazione Asl Ho inviato la comunicazione all'Asl senza allegare la dichiarazione dell'impresa esecutrice. Questo preclude la possibilità di usufruire della detrazione Irpef? Se si invia ora si puo sanare? La notifica preliminare da inviare all'Asl competente prima dell'inizio dei lavori non prevede l'allegazione della dichiarazione della impresa esecutrice dei lavori stessi. Nella notifica occorre indicare gli estremi identificativi delle imprese già selezionate. La dichiarazione della impresa o delle imprese esecutrici che il committente è tenuto a farsi rilasciare devono essere conservate unitamente a tutta la altra documentazione per i successivi controlli. 34.Acquisto immobile ristrutturato Sul Sole 24 Ore del 21 dicembre 2013 era riportato che "Solo le Entrate potranno estendere la maxi-detrazione del 50% anche al 2014. Se questa non verrà confermata, da gennaio, per l'acquisto di fabbricati interamente ristrutturati la detrazione passerà dal 50% al 36% del 25% del prezzo di acquisto... Subirà una riduzione anche l'importo massimo su cui calcolare la percentuale: in assenza di proroga si tornerà a 48mila euro". E' stata fatta (o verrà fatta a breve) questa proroga? In proposito vale la pena di richiamare quanto pubblicato sul Sole 24 Ore del 6 gennaio 2014. Alla luce degli ultimi documenti di prassi, la proroga della detrazione del 50% dovrebbe interessare anche gli interventi di restauro e risanamento conservativo relativi a interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione, e alienati entro sei mesi dal termine dei lavori (articolo 16–bis, comma 3 del Tuir). L'orientamento a una soluzione positiva trova tra l’altro fondamento nella recente 11/DF/2013 del dipartimento delle Finanze dell'11 dicembre 2013 che, sia pure ai fini Imu, ha di fatto equiparato i fabbricati ristrutturati (interventi effettuati dalle imprese ristrutturatrici) ai fabbricati costruiti (dalle imprese costruttrici) invenduti, non locati, e per questo non soggetti a Imu. I dubbi avevano trovato fondamento nella formulazione infelice della norma contenuta nella legge di Stabilità. L'articolo 1, comma 139 prevede: «Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel l'articolo 16 – bis del Testo unico delle imposte sui redditi... per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16–bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda... ». Da una prima lettura della disposizione, sembra che la legge abbia voluto confermare la misura della detrazione (quindi 36% con tetto di 48mila) per le fattispecie disciplinate dai commi successivi al primo. In questo caso la mancata proroga della maggiore detrazione riguarderebbe anche la previsione di cui al comma 3, cioè gli interventi di restauro e di risanamento conservativo relativi a interi fabbricati da parte di imprese di ristrutturazione. Tuttavia, questa soluzione non può essere condivisa per una serie di ragioni logico/sistematiche e da ultimo dopo la risoluzione n. 11/DF. Da un'attenta lettura dell'articolo 16–bis, comma 3 del Tuir si comprende come la detrazione relativa a questi interventi, eseguiti su interi fabbricati spetti non solo se l'intervento di restauro o di risanamento conservativo è effettuato da un'impresa di ristrutturazione, ma anche di costruzione. Con la citata risoluzione il Dipartimento delle finanze Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 79 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info ha di fatto equiparato gli immobili ristrutturati agli immobili costruiti, conseguentemente anche il trattamento fiscale dovrebbe essere analogo. La funzione della detrazione di cui al comma 3 è quella di trasferire all'acquirente gli effetti di una ristrutturazione che è nella sostanza effettuata prima dell'acquisto. L'unico vincolo è di tipo temporale in quanto l'immobile deve essere venduto entro 6 mesi. D'altra parte non si tratta di una situazione completamente nuova in quanto anche le spese di ristrutturazione detraibili ai sensi dell'articolo 16–bis, commi 1 e 2 si trasferiscono all'acquirente in caso di vendita. L'unica eccezione è data dal caso in cui il venditore decida di trattenere a sé la detrazione esprimendo la volontà dell'atto di compravendita. Un ulteriore elemento a sostegno della soluzione si desume dallo stesso comma 3 (dell'articolo 16–bis) che richiama il comma 1. Pertanto una volta prorogata la detrazione del 50% (con tetto di 96mila euro) per il comma 1, la proroga opera anche per le spese di cui al comma 3. Si tratta, nella sostanza dello stesso argomento che aveva indotto l'agenzia delle Entrate (circolare 29/E/2013) a esprimersi favorevolmente sull'oggetto della prima proroga intervenuta durante il 2013 35.Detrazione mobili La detrazione sui mobili è consentita al contribuente che ha anteriormente usufruito della detrazione ex 36%, di cui all'articolo 16-bis lettera h), in particolare per sostituzione della caldaia? Il comma 139 della legge di Stabilità 2014 prevede testualmente che “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione (…) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+”. Il comma 1 richiamato, rinvia a sua volta, in toto, all’articolo 16 bis del Tuir. Da ciò discende che possono beneficiare del “bonus mobili” tutti gli interventi, ivi compresi dunque quelli di cui alla lettera h, disciplinati dal primo comma dell’articolo 16 bis del Tuir. Dal tenore letterale della norma, pare quindi non esserci alcun dubbio sulla fruibilità del bonus. Le Entrate nel corso di Telefisco 2014 hanno confermato la lettura restrittiva espressa dalla Dre del Veneto (interpello 8 novembre 2013, 907-48973/2013), secondo cui possono rientrare tra gli interventi che consentono lo sfruttamento del bonus mobili solo quelli “pesanti” come ristrutturazioni edilizie e manutenzioni straordinarie. Nel caso specifico, comunque, non dovrebbero esserci dubbi, dal momento che la sostituzione della caldaia rientra nella manutenzione straordinaria: a patto, però, che si tratti di singola unità immobiliare residenziale, e la caldaia non costituisca un impianto condominiale “comune” (in questo caso, infatti, si tratterebbe di lavoro eseguito sulle parti comuni e in quanto tale non consentirebbe di avere il bonus mobili per i singoli alloggi). 36.Ristrutturazione e risparmio energetico Nell'ambito di un unico intervento su un immobile, nel quale vi sono sia spese per risparmio energetico sia spese per ristrutturazione edilizia, i singoli limiti per le due tipologie di detrazione sono comunque autonomi e cumulabili (suddividendo le spese per tipologia senza farle valere per ambedue le detrazioni, naturalmente)? Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le stesse spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti in relazione a ciascuna di esse e i rispettivi limiti di spesa Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 80 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info NOVITA’ PER LE IMPRESE LE NUOVE REGOLE SU COMPENSAZIONI E APPLICAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 15.000 annui richiede l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La novità, contenuta nell’art. 1, comma 574, Finanziaria 2014, riguarda i crediti maturati dal 2013 il cui utilizzo in compensazione orizzontale è possibile dal primo giorno del periodo d’imposta successivo, ossia dall’1.1.2014 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare. Il citato comma 574 stabilisce infatti che: “A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.” La disposizione, introdotta allo scopo di contrastare l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti nel mod. F24, segue regole parzialmente diverse da quelle relative al credito IVA, considerato che la tempistica di presentazione delle dichiarazioni il cui credito è oggetto di “verifica” è collocata a luglio con riferimento al mod. 770 e a settembre con riferimento al mod. UNICO/IRAP. I crediti oggetto di monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ossia in particolare del credito: IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi; per addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC; per imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE); IRAP derivante dalla relativa dichiarazione; per ritenute alla fonte risultante dal mod. 770. Analogamente al credito IVA, l’obbligo del visto di conformità non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 81 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità in esame sono i medesimi che possono rilasciare il visto ai fini del credito IVA. Si tratta dei seguenti soggetti: abilitato alla trasmissione telematica dottore commercialista / esperto contabile; consulente del lavoro; perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. Si rammenta che i professionisti che rilasciano il visto di conformità devono porre in essere i seguenti adempimenti preliminari: comunicare alla DRE l’intenzione di rilasciare il visto di conformità al fine di essere iscritti nel registro dei soggetti abilitati; essere in possesso di una polizza assicurativa con specifici requisiti; tenere le scritture contabili relativamente ai contribuenti cui viene rilasciato il visto di conformità. Naturalmente, il soggetto che ha già rilasciato il visto di conformità ai fini del credito IVA, non deve porre in essere alcun ulteriore adempimento preventivo ai fini del rilascio del visto di conformità sulle altre dichiarazioni. Per le società di capitali per i quali è esercitato il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis, C.c., in alternativa al visto di conformità, è possibile che la dichiarazione sia sottoscritta da soggetti tenuti alla redazione della relazione di revisione, attestante l’esecuzione di specifici controlli, disciplinati dall’art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità. Ai sensi del comma 2 del citato art. 2, con il rilascio del visto di conformità è attestata la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con le risultanze della documentazione, ovvero la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolarità delle scritture contabili. Tenendo presenti i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze nella Circolare 17.6.99, n. 134/E e dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E: il controllo è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta, nonché nel riporto del credito dell’anno precedente; il controllo implica la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 82 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla documentazione; l’attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito, ma solo un riscontro documentale in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. In merito ai predetti aspetti si ritiene opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisca gli elementi utili per poter individuare la check list degli elementi da verificare, così come effettuato con riferimento al credito IVA. In occasione di Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: Calcolo soglia dei 15.000 euro e tipo di compensazione La soglia dei 15.000 euro si riferisce a ciascun singolo tributo utilizzato in compensazione, e non alla sommatoria degli stessi. Il limite non si applica alle compensazioni verticali. Momento di apposizione del visto Diversamente dalle regole IVA, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto Crediti residui del 2012 L’utilizzo dei residui crediti del 2012, sino al termine di presentazione della prossima dichiarazione, non soggiace all’obbligo di apposizione del visto, anche in caso di superamento della soglia dei 15.000 euro. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 83 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE ENTRATE DELL’AGENZIA DELLE 1. Crediti Irpef e Ires: libere le compensazioni verticali …Si chiede se le nuove limitazioni sulle compensazioni previste dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013 articolo 1 comma 574) valgono solo per le compensazioni orizzontali o anche per quelle verticali. Si chiede inoltre se il limite di 15.000 oltre il quale scatta l’obbligo del visto di conformità debba essere computato sul singolo codice tributo oppure cumulativamente? …L’articolo 1 comma 574 della legge di stabilità 2014 introduce un nuovo limite sulla compensazione dei crediti fiscali prevedendo in analogia a quanto già previsto in ambito Iva dall’articolo 10 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità della dichiarazione (di cui all’articolo 35 comma 1 lettera a del D.Lgs 241/1997) laddove il contribuente proceda alla compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs 241/1997 di crediti per importi superiori a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap. Come già chiarito per la compensazione dei crediti Iva, in considerazione del rinvio al citato art. 17 le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti relativi alle richiamate imposte per importi superiori a 15.000 euro. Si ritiene inoltre che tale limite di 15.000 euro superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Non si rinvengono infatti ostacoli in tal senso nella lettere della norma che fa riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, ne nella sua ratio ispiratrice. 2. Compensazioni oltre 15.000 euro in attesa del visto …Si chiede se le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato … In base al dato letterale dell’articolo 1 comma 574 della legge di stabilità 2014 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alla singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. A differenza di quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5mila euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione «può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge» - la norma in esame non prevede espressamente l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione. 3. Il vecchio credito si “rigenera” …Si chiede se il credito risultante dalla dichiarazione 2012 non utilizzato in compensazione nel corso del 2013 e rimasto al 1° gennaio 2014 può essere utilizzato in compensazione liberamente e quindi senza le limitazioni previste dalla legge di stabilità 2014. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 84 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info …Per espressa previsione, le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Pertanto, la modifica normativa trova applicazione con riferimento ai crediti maturati nel corso di tale annualità, oggetto di dichiarazione - per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare - entro il 30 settembre 2014. Analogamente a quanto già chiarito con la circolare 1/E del 15 gennaio 2010 in merito al controllo preventivo delle compensazioni dei crediti Iva, deve ritenersi che il credito risultante dalla dichiarazione 2012 (anno 2011) può essere utilizzato in compensazione senza applicazione dei nuovi limiti alla compensazione fino a quando lo stesso non trovi rappresentazione nella dichiarazione annuale 2014 (relativa al 2013), all'interno della quale tale credito viene "rigenerato" sommandosi al credito maturato nel 2013 LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Presentazione F24 …In presenza di credito imposte dirette superiore a 5mila euro, l'F24 che prevede il suo utilizzo va presentato esclusivamente con il canale telematico come già avviene per l'Iva o è ammesso anche il normale remote banking come avviene oggi? … No, la norma sulle imposte dirette, contrariamente a quelle Iva, non prevede tale obbligo, né per i crediti oltre 5mila euro né per quelli oltre i 15mila euro. 2. Rimborsi 730 …Si ha diritto al rimborso direttamente dal sostituto d'imposta in caso di credito riveniente da 730 superiore a 4mila euro se non ci sono detrazioni per carichi di famiglia o crediti rivenienti dell'anno precedente? … I commi 586 e seguenti dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), letteralmente interpretati, fanno supporre che nel caso di assenza di detrazioni per carichi di famiglia o di eccedenze dell'anno precedente verrebbe meno l’oggetto del controllo preventivo, di conseguenza la competenza al rimborso resterebbe in capo al sostituto d’imposta e non all’Agenzia. 3. Certificazione crediti del commercialista …Un commercialista intermediario abilitato può autocertificare i propri crediti d’imposta Irpef ai fini della compensazione orizzontale o deve ricorrere alla certificazione di altro intermediario? … Sul punto in prassi si registra un precedente che potrebbe aprire all’autocertificazione. Le Entrate, infatti, hanno già avuto modo di affermare la possibilità di autocertificare la regolarità della posizione in relazione all’asseverazione dei dati per gli studi di settore (circolare 54/E/2001). Una criticità, semmai, potrebbe rivelarsi nell’ambito della copertura assicurativa necessaria per il rilascio del visto di conformità nel senso che occorrerà verificare se in questi casi possa riscontrarsi un blocco alla copertura. Il punto comunque è molto critico anche perché è dubbio se colui che vista debba o meno essere qualificati come terzo indipendente. Occorre quindi attendere di conoscere l'orientamento delle Entrate. 4. Visto di conformità del commercialista …Un professionista (commercialista) può apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione che finisce a credito per valori Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 85 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info inferiori a 15mila euro o è necessario ricorrere al visto da parte di soggetti terzi? … In prassi si registra un precedente che sembra aprire all’autocertificazione; le Entrate, infatti, hanno già avuto modo di affermare la possibilità di autocertificare la regolarità della posizione in relazione all’asseverazione dei dati per gli studi di settore (circolare 54/E/2001). Una criticità, semmai, potrebbe rivelarsi nell’ambito della copertura assicurativa necessaria per il rilascio del visto di conformità nel senso che occorrerà verificare se in questi casi possa riscontrarsi un blocco alla copertura. E' dubbio se colui che appone il visto debba anche essere un terzo indipendente. Sul punto quindi occorre attendere chiarimenti delle Entrate. 5 Compensazione Credito Iva con Iva periodica …Con riferimento al nuovo limite di 15mila euro introdotto dalla legge 147/2013 sulla compensazione orizzontale dei crediti si chiede di conoscere se in presenza di un credito Iva da Unico 2014 di 30mila euro lo stesso può essere utilizzato per la compensazione, in ravvedimento, dell'Iva periodica di alcuni mesi del 2013 non versata il cui ammontare è di 20mila euro senza ricorrere al visto di conformità trattandosi comunque di compensazione Iva da Iva? … La circolare 29/E/2010 ha precisato che, con riferimento ai limiti per l'utilizzo in compensazione del credito Iva, "le compensazioni utilizzate per i pagamenti non concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità di 10.000 [ora 5.000] e 15.000 euro se e nella misura in cui la loro esposizione nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa di esercitare la “detrazione” prevista dall'articolo 30 del decreto del Dpr 633/1972, che può essere evidenziata all'interno della dichiarazione annuale (quadro VL del mod. Iva). Secondo questa impostazione, le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni introdotte dal decreto sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito". Viceversa, continua la circolare, nel caso in cui il credito da utilizzare è relativo ad un periodo successivo rispetto a quello del debito, per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione, e, pertanto, devono necessariamente essere eseguite tramite modello F24. Ritornando al quesito, si ritiene che la compensazione in oggetto non possa considerarsi di tipo "verticale", bensì orizzontale e, pertanto, soggiace alle limitazioni previste per utilizzabilità del credito Iva annuale. In sostanza, il contribuente potrà effettuare la compensazione liberamente fino all'importo di euro 5.000. Oltre i 5.000 e fino a 15.000 euro il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014 e oltre i 15.000 euro soltanto con l'apposizione del visto Iva. Ciò vale anche se si tratta di compensazione riguardante la medesima imposta in quanto la stessa deve essere fatta necessariamente attraverso l'utilizzo del modello F24. 6. Compensazione Iva …A decorrere dal 2014 è stato aumentato il limite massimo dei crediti d'imposta compensabili a 700mila euro. Si può compensare un credito Iva maturato nel 2013 fino a un importo massimo di 700mila euro, provvedendo naturalmente a tutti gli adempimenti previsti? … Sì, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24 (o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, tramite la procedura semplificata), è di 700mila euro (516.456,90 euro dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2013) per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 388/2000). L’eccedenza può essere chiesta Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 86 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info a rimborso con la procedura ordinaria (non con quella semplificata) ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo. È stata attuata dal 2014, infatti, la disposizione che prevedeva un aumento di questo limite fino a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2010 (decreto legge n. 78/2009). Non concorrono alla determinazione di questo limite i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, i crediti compensati con debiti della stessa imposta sebbene compensati nel modello F24 (risoluzione 218/E/2003). Concorrono alla determinazione del limite annuale di 700mila euro, invece, gli importi richiesti a rimborso nell’anno, tramite la procedura semplificata. 7. Rimborso da parte Agenzia 730 sopra i 4.000 € …Ho effettuato consistenti lavori di recupero edilizio che mi generano un rimborso in 730 di molto superiore ai 4.000 euro, limite previsto da nuova normativa oltre il quale il rimborso è erogato direttamente dall'Agenzia a seguito controlli su detrazioni familiari a carico - senza limiti temporali ben definiti. Se rinuncio alle detrazioni per carichi familiari (di importo molto modesto) posso ottenere il rimborso direttamente dal sostituto d'imposta con la retribuzione di luglio? … Secondo le risposte fornite dalle Entrate nel corso di Telefisco 2014, "ne deriva che, pur in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati dai sostituti d’imposta per mezzo dei conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti, pensionati e titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente con le modalità disciplinate all’articolo 19 del Dm n. 164 del 31 maggio 1999". 8. Rimborsi Irpef 730 oltre i 4.000 euro …La legge di stabilità 2014 nei commi da 586 a 589 prevede un controllo preventivo da parte dell'agenzia delle Entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso da assistenza fiscale superiore a 4.000 euro. Cosa succede al contribuente che in assenza di carichi di famiglia presenta un'eccedenza a credito da 730 superiore ai 4.000 euro? Oppure al contribuente cui spetta il credito per effetto di deduzione dal reddito complessivo articolo 10 Tuir e non da detrazioni d'imposta per carichi di famiglia? … L’articolo 1 comma 586 della legge 147/2013 prevede che l’agenzia delle Entrate “effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni”. Si ritiene, tenuto conto della lettera della norma, che la disposizione in oggetto nasce dall’esigenza di monitorare le sole detrazioni per carichi di famiglia. Ne consegue che in mancanza di tali detrazioni, le relative dichiarazioni non dovrebbero essere interessate da alcun controllo preventivo, indipendentemente dall’importo del credito. Il successivo comma 587 dell’articolo 1 della legge 147/2013, dispone che “il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 586 è erogato dall’agenzia delle Entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi”. Ai sensi di tale disposizione, quindi, l’agenzia delle Entrate provvederà direttamente a erogare il rimborso del credito solo dopo aver effettuato le operazioni di controllo sulla spettanza effettiva delle detrazioni per carichi di famiglia. Si ritiene, pertanto, stante il combinato Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 87 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info disposto di cui ai commi 586 e 587 dell’articolo 1 della legge 147/2013, che la nuova procedura di rimborso del credito Irpef debba riguardare esclusivamente i rimborsi di importo complessivamente superiore a 4.000 euro alla cui formazione hanno concorso detrazioni per carichi di famiglia. In tutti i casi in cui mancano detrazioni per carichi di famiglia, invece, la liquidazione del credito avverrà con modalità ordinarie e sarà, quindi, il sostituto di imposta a riconoscere lo stesso. Tale posizione è stata confermata dalle Entrate nel corso di Telefisco 2014 società. Per tali ragioni, si ritiene che l’utilizzabilità in compensazione da parte della società di persone delle ritenute Irpef, in linea di principio possibile a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al periodo di imposta cui le stesse si riferiscono, sul piano pratico è subordinata al momento in cui, nel corso di quell’anno, vengono conosciuti gli esatti ammontari delle ritenute che ciascuno singolo socio decide di «trattenere» presso di sé al fine di azzerare il proprio debito Irpef e di quelle che, viceversa, decide di «restituire» al soggetto collettivo 9. Compensazione dei crediti della sas 10. Visto di conformità e integrativa …Una Sas ha maturato un credito per ritenute sui bonifici da ristrutturazioni edilizie per 20mila euro. I soci hanno comunicato con lettera con data certa l'intenzione di retrocedere il credito. La società può compensare il credito già da gennaio 2014 senza prima passare dalla liquidazione delle imposte personali dei soci? …E’ necessaria l'apposizione del visto di conformità nel caso di utilizzo in compensazione di crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente relativa al periodo d’imposta 2012 (Unico 2013) ma presentata nel 2014? … Secondo la circolare 56/E/2009, la lettura "evolutiva e sistematica" del combinato disposto dell’articolo 17 del D.Lgs 241/1997 e dell’articolo 22 del Tuir consente di ritenere che «i soci o associati alle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito a esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24». Pertanto, la società di persone per poter utilizzare il credito relativo alle ritenute subite dovrà necessariamente attendere che i soci effettuino i conteggi relativi al proprio Unico e acconsentano, qualora residui una quota di tali ritenute, al ritrasferimento delle stesse alla …A partire dal 1° gennaio 2014 i contribuente che intendono operare compensazioni "orizzontali" di crediti per imposta Ires, Irap, addizionali, sostitutive e ritenute alla fonte superiori a 15mila euro hanno l'obbligo di richiedere il visto di conformità sulla relativa dichiarazione fiscale al professionista abilitato (o dal soggetto incaricato del controllo contabile, laddove presente). I crediti relativi all'anno di imposta 2012 (indicati nella dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2014) possono essere utilizzati in compensazione per importi superiori a 15mila euro senza apposizione del visto sino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (Unico 2014). Oltre tale data, infatti, i crediti precedenti confluiranno nell'Unico relativo al successivo anno di imposta e, per tale ragione, risulteranno soggetti alle limitazioni sopra richiamate. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 88 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 11. Visto di conformità dei crediti tributari …Per la compensazione dei crediti tributari anno d'imposta 2012, maturati in Unico 2013, è necessario il visto di conformità e la presentazione preventiva della dichiarazione dei redditi? Questa norma non dovrebbe valere solo per i crediti d'imposta anno 2013 e non per quelli maturati nel 2012? … A partire dal 1° gennaio 2014 i contribuente che intendono operare compensazioni "orizzontali" di crediti per imposta Ires, Irap, addizionali, sostitutive e ritenute alla fonte superiori a 15mila euro hanno l'obbligo di richiedere il visto di conformità sulla relativa dichiarazione fiscale al professionista abilitato (o dal soggetto incaricato del controllo contabile, ove presente). Laddove il contribuente abbia maturato crediti erariali nel corso dell'anno di imposta 2012, questi potranno essere compensati senza obbligo di apposizione del visto di conformità fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2013 (per esempio 30 settembre 2014). Successivamente, anche tali crediti confluiranno nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e, per tale ragione, soggetti agli obblighi sopra richiamati. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 89 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE PE ERDITE SU CREDITI Tra i ta anti chiarimenti forniti dall’Agenzia a delle entra ate in occasione di Teleefisco 2014 ve n’è uno, particolarmente intteressante, in n tema di ded ducibilità delle perdite su u crediti. Telefisco 20 014 e Perdite e su c crediti IL DUBBIO -> Era possibile dedurrre la perdita a su crediti ancche nei periodi ante-22012 o solo o a decorrere dall’entrata d in vigore dellla L 134/2012 2? IL CHIARIM MENTO -> Si! S Anche neei periodi an nte2012 era possibile p ded durre la perddita su crediti a seguito de ella prescriz zione (perchhé rapprese enta comunque un elemento o certo e pre ciso) ggetto si pone come partiicolarmente interessante e, soprattuttoo ove si consideri il fatto Il chiariimento in og che la d disciplina delle perdite su u crediti ha ssubito moltissime modific che nel corsoo del tempo. E’ semp pre sentita, in nfatti, dal Leg gislatore l’essigenza di co oniugare il risspetto dei prrincipi di ogg gettività con l’attuale contesto di d crisi econom mica, che ren nde spesso riilevanti quesste poste in bbilancio. LA L DISCIPLIN NA DELLE PER RDITE SU CREDITI C CENNI GENE ERALI do riassumere la disciplin na ad oggi p prevista perr la deducibiilità fiscale ddelle perdite e su crediti Volend possiam mo richiamarre lo schema a che segue: Informatsrl opoli (CZ) Via Alemanni 1 - 88040 Piano Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.4 425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 90 0 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o In ogni caso, si ricorda che, anche nel rispetto delle condizioni appena viste, una dei necessari presupposti per procedere alla deduzione del credito, è rappresentato dall’aver esposto in bilancio le suddette perdite. Deducibilità della perdita su crediti Solo se la stessa è stata riportata nel conto economico (principio di previa imputazione al conto economico) Nel caso in cui la perdita su crediti non sia rilevata in bilancio, non sarà mai possibile procedere con una variazione in diminuzione del modello Unico, al fine di dedurre fiscalmente il costo. Questo indipendentemente dalla presenza o meno dei presupposti richiamati dal Tuir. Tuttavia è da rilevare come la Circolare 26/E del 2013 abbia chiarito che il rispetto del principio di previa imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui a conto economico sia stato contabilizzato il costo a titolo di svalutazione. Inoltre è sempre bene ricordare che le perdite sui crediti sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Pertanto, qualora debba essere rilevata una perdita su crediti dovrà in primo luogo essere utilizzato il fondo svalutazione crediti. Perdita su crediti: presupposti essenziali Art. 106 tuir: la perdita può essere rilevata solo se eccede le svalutazioni già dedotte. Art. 109 tuir: le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 91 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Come sopra anticipato, possono essere dedotte fiscalmente le perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, quelle sorte in occasione di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti. I CHIARIMENTI DI TELEFISCO Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza, quando il diritto alla riscossione è prescritto e quando i crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili. È questo il quadro normativo di riferimento dopo le modifiche intervenute con la L. 134/2012 e con la Legge di stabilità 2014. Come noto, con la Legge 134/2014, in vigore dal 12 agosto 2012, è stata consentita, tra le altre cose, la possibilità di dedurre le perdite a seguito della prescrizione del credito stesso. Purtuttavia, con la Circolare 26/E del 2013 si precisa che anche in passato la prescrizione del credito rappresentava un elemento certo e preciso, a seguito del quale era possibile dedurre la perdita fiscale. Gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità fiscale sussistono sempre se: In tutti gli altri casi gli elementi certi e precisi devono essere il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza il diritto di credito è prescritto il credito è cancellato dal bilancio in applicazione dei PC valutati caso per caso, e deve essere dimostrata la definitività della perdita. Ebbene, con i chiarimenti forniti da Telefisco 2014, l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche in passato (ovvero prima dell’esercizio in corso al 12 agosto 2012) era possibile dedurre la perdita su crediti a seguito della prescrizione del credito stesso. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 92 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info I CHIARIMENTI DI TELEFISCO 2014 PRESCRIZIONE E PERDITE SU CREDITI Era corretto dedurre la perdita su crediti a seguito della prescrizione anche prima dell’esercizio in corso al 12 agosto 2012 LE RISPOSTE ENTRATE DELL’AGENZIA DELLE 1. Perdite su crediti: la prescrizione del credito …La Circolare 26/E del 2013, con riferimento alla decorrenza della previsione che consente di rilevare una perdita su crediti fiscalmente rilevante nel caso in cui il credito sia prescritto, aveva specificato che la stessa produceva i suoi effetti solo a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012. Successivamente veniva tuttavia precisato che “già in passato.. la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita”.È pertanto da ritenersi corretto il comportamento di tutti quei contribuenti che, anche prima del periodo d’imposta in corso alla data del 12 agosto 2012 hanno rilevato una perdita su crediti a seguito della prescrizione, dando alla stessa rilevanza fiscale? …L’Agenzia ha chiarito che deve considerarsi corretto il comportamento del contribuente che, già in passato, ha dedotto la perdita su crediti a seguito della prescrizione del credito stesso. Viene precisato, però, che resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale. In quest’ultimo caso, infatti, l’erogazione liberale è indeducibile e non può essere dedotta qualificandola come perdita su crediti. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 2. Perdite su crediti e Iva …A seguito della procedura concorsuale che ha interessato un mio cliente vorrei procedere alla rilevazione della perdita su crediti, nel rispetto della disciplina attualmente prevista. Ho tuttavia il seguente dubbio: l’importo che devo rilevare come perdita su crediti è quello relativo all’intera posta creditoria, oppure devo stornare l’Iva? …Come noto, la disciplina delle perdite su crediti a seguito di procedure concorsuali ai fini delle imposte sui redditi è completamente diversa da quella prevista ai fini Iva. Ai fini Iva, infatti, è possibile emettere una nota di credito a seguito di procedure concorsuali o esecutive quando: - l'operazione è stata fatturata e registrata (le operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale sono invece escluse); - Il debitore è assoggettato a procedure esecutive; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 93 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info - il credito è rimasto insoddisfatto; - il creditore ha partecipato al concorso. Non può invece beneficiare della disposizione il creditore che non partecipa alla procedura. Inoltre, la nota di credito potrà essere emessa in momenti diversi rispetto a quelli previsti per la disciplina prevista dal Tuir. Con specifico riferimento al fallimento, ad esempio, la nota di credito potrà essere emessa solo con la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (15 giorni dal deposito). Qualora non vi sia stato il piano di riparto, la nota di credito può essere emessa alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento. Ai fini delle imposte dirette, invece, si potrà procedere con la rilevazione della perdita su crediti con la sentenza dichiarativa di fallimento. Alla luce di quanto premesso, può accadere che, proprio in occasione della sentenza dichiarativa di fallimento, il creditore provveda a rilevare la perdita su crediti, la quale sarà deducibile fiscalmente. Sarà tuttavia a seguito del razionale e documentato processo di valutazione dei redattori di bilancio che potrà decidersi se rilevare la perdita anche con riferimento all’Iva esposta in fattura. Pertanto, sarà il redattore del bilancio stesso, in conformità a quanto chiarito dai principi contabili nazionali, a decidere se rilevare anche la perdita con riferimento all’Iva: tale perdita potrà essere dedotta fiscalmente. È in ogni caso bene ricordare che, qualora successivamente si decidesse di emettere una nota di credito ai fini Iva (nel rispetto della disciplina prima richiamata), diventerebbe necessario rilevare la sopravvenienza attiva tassabile. 2. Le imprese in contabilità semplificata …Ho adottato il regime della contabilità semplificata. Posso procedere con la rilevazione delle perdite su crediti, qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla norma (ad esempio, crediti di modesta entità o prescritti). …Si, nel caso di specie è possibile procedere con la contabilizzazione della perdita su crediti, se sono rispettati i criteri previsti dalla norma. È infatti bene considerare che l’art. 101, comma 5 del Tuir non pone alcuna distinzione tra imprese in contabilità ordinaria e imprese in contabilità semplificata. 3. Le perdite su crediti per i professionisti …Un professionista può rilevare una perdita su crediti fiscalmente rilevante, ove siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa e sia quindi verificata la presenza degli elementi certi e precisi richiesti dall’art.101 Tuir? …Prima di rispondere al quesito è necessaria una precisazione. L’art. 101, comma 5 del Tuir si applica infatti alle imprese. Per quanto riguarda invece i professionisti occorre richiamare l’art. 54 Tuir, il quale stabilisce che “il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.” In considerazione di quanto prima richiamato può tuttavia correttamente ritenersi che nel caso di specie sia configurabile una sopravvenienza passiva, la quale, se riferibile all’attività professionale, deve comunque ritenersi correttamente rientrante tra le spese deducibili. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 94 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Pertanto, nonostante l’errato riferimento normativo, può comunque essere affermato che la perdita su crediti possa essere dedotta dal reddito del professionista. 4. Crediti di continuativi modesta entità e rapporti …Sono un agente di commercio e vanto dei crediti nei confronti del mio unico cliente. Occorre considerare che le provvigioni maturate venivano fatturate ogni mese e gli importi unitari erano inferiori ad euro 2.500 (soglia prevista per i crediti di modesta entità).Ad oggi il credito complessivo è però superiore a detta soglia. Posso procedere con la rilevazione della perdita su crediti? …Con riferimento al caso di specie occorre richiamare la Circolare n. 26/E del 2013. La stessa ha infatti chiarito che, nel caso in cui le singole partite creditorie siano, in realtà, riferite al medesimo rapporto contrattuale, la soglia prevista per considerare il credito di modesta entità va riferita al saldo complessivo dei crediti e non all’importo delle singole fatture emesse. 5. Il credito prescritto da anni …In bilancio risulta ancora iscritto un credito ormai prescritto da alcuni anni (è sorto 15 anni). Possiamo rilevare una perdita su crediti deducibile fiscalmente? potrebbe contestare l’inattività del creditore, la quale si configurerebbe, in tal modo, come un’effettiva volontà liberale. 5. La liquidazione giudiziale …Un creditore è interessato da un procedimento di liquidazione giudiziale ai sensi dell’art. 14-ter della L. n.3/2012. È possibile rilevare la perdita su crediti nell’anno in cui il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura (in conformità a quanto previsto per le altre procedure concorsuali)? … Al fine di rispondere al quesito in oggetto è importante fare un’opportuna premessa: la liquidazione giudiziale non rientra tra le procedure concorsuali. Ecco pertanto che la disciplina prevista dall’art. 101 Tuir con riferimento alle procedure concorsuali non può essere applicata al caso di specie. Non è possibile nemmeno di parlare di estensione analogica della disciplina: in tutti quei casi in cui il Legislatore ha ritenuto la situazione assimilabile a quella delle procedure concorsuali lo ha espressamente stabilito con la norma (si pensi, a tal fine, agli accordi di ristrutturazione dei debiti). Tuttavia, è sempre bene ricordare che possono essere comunque applicati gli altri criteri previsti al fine di poter desumere che la perdita su crediti risulti da elementi certi e precisi. …La prescrizione del credito configura un’ipotesi a seguito della quale può essere rilevata una perdita su crediti rilevante fiscalmente. In ogni caso occorre prestare la massima attenzione al fatto che l’Agenzia delle entrate Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 95 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LA DEDUCIBILITA’ DEI CANONI DI LEASING La deducibilità dei canoni di leasing è stato una argomento oggetto di diverse modifiche legislative che si sono riconcorse con il passare degli anni. Nonostante questo “fermento normativo” vi sono ancora alcuni aspetti che continuano ad essere poco chiari. Come non ricordare, tra questi, il tema della deducibilità dei canoni di leasing sulle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Ebbene, Telefisco è intervenuto su questo argomento portando finalmente chiarezza. Telefisco 2014 e canoni di leasing IL DUBBIO -> Nello stabilire il periodo minimo di deduzione per i contratti di leasing sulle auto dato in uso promiscuo ai dipendenti deve farsi riferimento alle norme stabilite in tema di autoveicoli aziendali, o vanno ricompresi nella generica categoria dei beni mobili? IL CHIARIMENTO -> Le norme stabilite per gli autoveicoli aziendali non vanno applicate alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti, che quindi seguono la disciplina generale prevista per i beni mobili. DEDUCIBILITA’ CANONI DI LEASING DISCIPLINA GENERALE La Legge di stabilità 2014 ha aggiunto un’ulteriore tassello alle norme in tema di deducibilità fiscale dei canoni di leasing, dopo il Dl 16/2012: è stato infatti allungato il periodo minimo di deduzione previsto ai fini fiscali. TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER LE IMPRESE: PRIMA E DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2014 PRE L. 147/2013 POST L.147/2013 BENI MOBILI (diversi dai mezzi di trasporto sotto elencati) Non inferiore a 2/3 del periodo Non inferiore a 1/2 del periodo MA RIENTRANO IN QUESTA CATEGORIA LE AUTO DATE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI!! di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario 96 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario BENI IMMOBILI Non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario, stabilito con decreto in relazione all’attività dell’impresa. Il periodo, in ogni caso non deve essere inferiore a 11 anni e superiore a 18 anni. Non inferiore a 12 anni (indipendentemente, quindi, dal settore di attività in cui opera l’impresa) TELEFISCO 2014 LA PRECISAZIONE Gli automezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti vanno ricompresi nella categoria dei beni mobili: il periodo minimo è quindi pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni) Si ricorda, in ogni caso, che dal 29/04/2012, per effetto del DL 16/2012, è stata eliminata la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. Pertanto, qualora il contratto dovesse avere una durata inferiore a quella minima contrattuale, si determina un semplice disallineamento tra i valori civilistici e quelli fiscali, mentre ciò non comporta l’indeducibilità dei canoni. DURATA CONTRATTUALE = DURATA MINIMA DURATA CONTRATTUALE > DURATA MINIMA DURATA CONTRATTUALE < DURATA MINIMA I canoni sono ordinariamente deducibili per competenza senza alcun disallineamento tra valori civili e fiscali. I canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, dunque, un disallineamento tra i valori civili e fiscali, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 97 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La Legge di stabilità ha inoltre fissato, anche per i professionisti, la deducibilità dei canoni di leasing sugli immobili per un periodo minimo pari a 12 anni. Viene di fatto superata, quindi, l’indeducibilità, in capo agli stessi, dei canoni di leasing sugli immobili. Dall’1/1/2014 le regole di deducibilità per imprese e professionisti sono pertanto le seguenti: TEMPI DI AMMORTAMENTO FISCALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DAL 1° GENNAIO 20014 REDDITO D’IMPRESA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Non inferiore a 1/2 del periodo Non inferiore a 1/2 del periodo BENI MOBILI di ammortamento di ammortamento MEZZI DI TRASPORTO PARZIALMENTE DEDUCIBILI Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario BENI IMMOBILI Non inferiore a 12 anni Almeno pari al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ordinario Non inferiore a 12 anni LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Automezzi in uso promiscuo ai dipendenti: deducibilità canoni di leasing …Con riferimento agli automezzi in uso promiscuo ai dipendenti il periodo minimo di deduzione è pari al periodo di ammortamento (così come previsto per i mezzi di trasporto parzialmente deducibili) o a quello previsto per gli altri beni mobili (ora pari alla metà del periodo di ammortamento)? … Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti non si rendono applicabili le limitazioni previste per le c.d. “auto aziendali”. Pertanto, il periodo di deduzione minimo è in questo caso pari alla metà del periodo di ammortamento, al pari degli altri beni mobili. Occorre infatti ricordare come l’art. 102, comma 7 del Tuir, nel rendere più lungo il periodo di deducibilità dei canoni, espressamente richiami soltanto i “beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b)”, e non le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, che sono invece richiamate dalla successiva lettera b-bis). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 98 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 2. Il leasing sull’immobile ad uso promiscuo …Sono un professionista e sto per acquistare la mia abitazione in leasing. La stessa ospiterà anche il mio studio, ragion per cui è da ritenersi che vada correttamente applicato il trattamento previsto per gli immobili ad uso promiscuo. Pertanto, dopo aver detratto il 20% del valore a titolo di quota di terreno sulla quale l’immobile insiste, i canoni sono stati considerati deducibili nella misura del 50%. Inoltre si ritengono deducibili fiscalmente il 50% degli oneri per manutenzione ordinaria (mentre il 50% delle spese di manutenzione straordinaria si riterranno incrementative del valore dell’immobile). È corretto il comportamento adottato? Ai fini Tasi quale sarà la corretta procedura da adottare? … Come noto la Legge di stabilità ha introdotto per i professionisti un’importante previsione, ovvero la possibilità di dedurre i canoni di leasing per un periodo non inferiore ai 12 anni. È stata così eliminata la completa indeducibilità prima prevista. Quindi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma 3, del Tuir, è deducibile una quota pari al 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria sostenuti per l’immobile ad uso promiscuo. Tuttavia, nel determinare la quota deducibile sarà sempre prima necessario scorporare il valore dell’area sottostante, pari al 20% della quota capitale del leasing. Inoltre occorre chiarire che l’immobile promiscuo può consentire la parziale deducibilità solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ad uso esclusivamente professionale nello stesso comune. Pertanto, il comportamento prospettato appare corretto. Anche con riferimento alle spese relative alla manutenzione, la ristrutturazione e l’ammodernamento dell’immobile, le stesse si ritengono deducibili nella misura del 50%. Pur tuttavia, va considerato come non sia possibile portare ad incremento dell’immobile le spese di manutenzione straordinaria, in quanto l’immobile stesso di proprietà della società di leasing fino al riscatto. Queste spese saranno pertanto deducibili nella misura del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (ma l’eccedenza è comunque deducibile negli esercizi successivi). Con riferimento, infine, alla Tasi, la sessa dovrà essere corrisposta dall’utilizzatore. 3. Il leasing sulla civile abitazione da trasformare in ufficio …Una S.r.l. commerciale ha stipulato un contratto di leasing su un immobile di civile abitazione da ristrutturare e successivamente trasformare in ufficio. Pertanto ritiene di poter dedurre fiscalmente i canoni di leasing in un periodo non inferiore ai 12 anni, nella misura dell’80% (in quanto il 20% è il valore dell’area da scorporare). Per quanto riguarda invece i lavori di manutenzione, si ritiene di poterli capitalizzare e dedurli integralmente nell’arco di 5 anni (contabilizzandoli nella voce “manutenzioni straordinarie di beni di terzi”). … Nel caso di specie è possibile ritenere che la trasformazione dell’immobile da civile abitazione ad ufficio rappresenti una fattispecie novativa, a seguito della quale ricomincia a decorrere il termine di 12 anni previsto per la durata minima contrattuale. Pertanto, occorre considerare un “doppio periodo” di decorrenza per il termine dei 12 Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 99 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info anni: il primo decorre dalla stipula del contratto di leasing, il secondo dall’avvenuta trasformazione .Anche con riferimento alle spese di ristrutturazione, si ritiene che le stesse vadano dedotte lungo la durata residua del contratto (o lungo la vita utile, se la stessa è inferiore). In ogni caso, il soggetto che dovrà provvedere al versamento della Tasi è l’utilizzatore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 100 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LA DEDUZIONE ACE Come noto, i coefficienti da utilizzare per calcolare la deduzione Ace sono stati aumentati con la Legge di stabilità 2014. I nuovi coefficienti Ace Esercizio 2014: 4% Esercizio 2015: 4% Esercizio 2016: 4% È sorto pertanto un dubbio riguardo la possibilità di utilizzare, già in sede di calcoli degli acconti, le nuove percentuali previste. IL DUBBIO -> Possiamo già utilizzare le nuove aliquote ACE già in sede di determinazione degli acconti? Telefisco 2014 e ACE IL CHIARIMENTO -> NO! quest’anno (così come il prossimo anno), dovremo determinare gli acconti sulla base delle aliquote previste per l’anno precedente (ovvero quello oggetto della dichiarazione) ACE: DISCIPLINA GENERALE La legge di stabilità 2014 ha introdotto importanti novità in materia di ACE, in quanto ha aumentato il coefficiente da utilizzare per calcolare la deduzione. Come noto, per l’anno d’imposta 2011, 2012 e 2013 l’aliquota di rendimento nozionale è stata pari al 3%. La Legge di stabilità 2014, introducendo un’importante previsione al fine di favorire la ricapitalizzazione delle imprese, determina le aliquote di rendimento nozionale per ciascun anno Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 101 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info d’impossta nella seg guente misura a: - per l’esercizzio 2014 il 4% %; - per l’esercizzio 2015 il 4,,5%; - per l’esercizzio 2016 il 4,,75%. Viene inoltre rinvia ata al 2017 (settimo ( ann no successivo o) la quantifiicazione del coefficiente e sulla base del previsto decreto o ministeriale e. o quindi anccor più incentivati gli a ccantoname enti degli utiili a riserva (escluse le riserve non Saranno disponiibili), ma si fa avoriranno anche i nuovi conferimentti in denaro. Dal pun nto di vista pratico, infatti, attraversso la deduzio one ACE, vie ene sottrattoo al reddito d’impresa d il rendim mento noziona ale, ovvero un u importo ccalcolato com me percentuale della varriazione in aumento del e proprio (incrementi me eno decremeenti). capitale Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Piano opoli (CZ) Tel. 0968.4258 805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-foccus.it P. Iva 0304615 50797 102 2 www.fiscal-foc w cus.it www.fisscal-focus.info o LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Ace e determinazione degli acconti …La Legge di stabilità 2014 ha innalzato le aliquote previste per l’Ace, portandole al 4 % per il 2014, 4,5% per il 2015 e 4,75% per il 2016. In sede di Unico14, possiamo procedere con la determinazione degli acconti per l’anno 2014 applicando già la nuova aliquota? … Purtroppo, occorre rilevare come non sarà possibile applicare le nuove percentuali già in sede di determinazione degli acconti 2014. Questo perché, come stabilisce l’art. 1, comma 138 della Legge 147/2013, soggetti che beneficiano della deduzione ACE determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente. Pertanto, se è vero che l’aliquota passerà al 4% nel 2014, al 4,5% nel 2015 e 4,75 nel 2016, le imprese saranno costrette, quest’anno, a continuare a calcolare la deduzione in base alla precedente aliquota prevista pari al 3%, anche in sede di determinazione degli acconti. di conferimento continuano ad essere esposte nella situazione contabile. Nella definizione dell’agevolazione Ace, la società in oggetto, può continuare a considerare il patrimonio netto comprensivo di tale riserva, indipendentemente dal fatto che non vi è stato affrancamento fiscale della riserva? … Il caso, così prospettato, non sembra incontrare alcun limite con riferimento alla possibilità di applicare la deduzione Ace. Va infatti premesso che la disciplina Ace è diversa con riferimento ai soggetti Ires e ai soggetti non Ires. Per questi ultimi, infatti, non rileva la variazione in aumento del capitale proprio, ma assume rilevanza il patrimonio netto risultante in bilancio al termine di ciascun esercizio. Pertanto il beneficio andrà calcolato sull’intero patrimonio netto contabile, indipendentemente dalle modalità di formazione dello stesso e anche se derivante da apporti in natura. Quindi, con specifico riferimento al caso prospettato, non è necessario l’affrancamento della riserva al fine di poter beneficiare dell’Ace, e l’intero patrimonio netto contabile può essere considerato rilevante. 2. Affrancamento della riserva e ACE …Una ditta individuale è stata conferita in sede di costituzione di una Snc. Sulla base dei valori desunti dalla perizia giurata sono stati iscritti nel bilancio della Snc l’avviamento e, in contropartita, un’apposita riserva. Nelle intenzioni iniziali vi era l’idea di effettuare l’affrancamento dell’avviamento: tuttavia, nei due anni successivi, non è stata effettuata alcuna rivalutazione fiscale e l’avviamento e la riserva Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 103 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info RIMANENZE DI MAGAZZINO Tra i moltissimi chiarimenti forniti in occasione del Telefisco 2014 ve ne è uno estremamente rilevante. L’Agenzia delle entrate ha infatti chiarito che, nel caso in cui le merci siano valutate al costo specifico, sono da considerarsi irrilevanti fiscalmente non solo le svalutazioni delle rimanenze, ma anche i maggiori valori che per qualsiasi motivo siano stati imputati in aumento delle stesse. IL DUBBIO -> Se è vero che sono irrilevanti le svalutazioni delle merci (se valutate al costo specifico), lo sono anche i maggiori valori? Telefisco 2014 e VALUTAZIONE RIMANENZE IL CHIARIMENTO -> SI! Sono irrilevanti fiscalmente anche i maggiori valori attribuiti LA RISOLUZIONE 78/E DEL 12.11.2013 Con la R.M. 12 novembre 2013, n. 78/E, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha negato la rilevanza ai fini Ires della valutazione a valore normale con riferimento alle rimanenze valutate a costi specifici. Più nello specifico, la Risoluzione richiama l’art. 92, co. 1, Tuir, il quale stabilisce che "le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma" dei successivi commi 2, 3 e 4. Il successivo comma 5 prevede che "Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio il valore minimo di cui al comma 1 è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale". Pertanto, secondo l'Agenzia, i fenomeni valutativi possono assumere rilevanza ai fini Ires, in via eccezionale, solo con riferimento alle giacenze di magazzino dei beni valutati con criteri forfetari di tipo convenzionale, ma non per quanto attiene i beni valutati a costi specifici, non richiamati peraltro dal comma 5 dell'art. 92, Tuir. Di conseguenza, secondo l'Agenzia, non trova riconoscimento ai fini Ires la svalutazione dei beni valutati al costo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 105 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info MERCI VALUTATE AL COSTO SPECIFICO MAGGIORI VALORI IRRILEVANTI FISCALMENTE SVALUTAZIONI Tale soluzione sarebbe infine coerente con quanto previsto per i soggetti Ias dall'art. 3, co. 2, D.M. 8 giugno 2011, che esclude, tra l'altro, "la rilevanza fiscale dei maggiori o minori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello Ias 2", i quali concorrono alla determinazione della base imponibile esclusivamente in sede di realizzo. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Maggiori valori delle rimanenze: irrilevanza fiscale …In considerazione del fatto che la risoluzione 78/E del 2013 ha sancito l’irrilevanza fiscale della svalutazione delle rimanenze valutate al costo specifico, si chiede se siano anche da considerarsi fiscalmente irrilevante gli eventuali oneri che siano invece imputati in aumento al costo di acquisto dei beni merce valutati al costo specifico. convenzionali alternativi al costo, quali il Lifo, il Fifo e il Cmp Allo stesso modo, inoltre, il decreto 8 giugno 2011 (disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e la determinazione della base imponibile Ires) ha disposto l’irrilevanza fiscale dei minori o maggiori valori da valutazione degli immobili classificati ai sensi dello Ias 2. … L’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono da considerarsi irrilevanti fiscalmente anche i maggiori valori delle rimanenze di beni valutati al costo specifico. Vale infatti la pena ricordare come l’art. 95, comma 5 del Tuir consenta la svalutazione soltanto dei beni valutati con criteri Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 106 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE SOCIETA’ DI COMODO Telefisco 2014 è tornato ad occuparsi della disciplina delle società di comodo, oggetto di forti critiche così come di numerosi dubbi. In occasione delle domande sottoposte all’Agenzia delle entrate è stato infatti chiarito che le penalizzazioni previste dalla disciplina risultano applicabili anche nel caso in cui vi sia un adeguamento al reddito minimo previsto. IL DUBBIO -> Posso evitare le penalizzazioni Iva se mi adeguo al reddito minimo previsto? Telefisco 2014 e SOCIETA’ DI COMODO IL CHIARIMENTO -> NO! anche se mi adeguo al reddito minimo incorro sempre nelle penalizzazioni previste ai fini Iva. SOCIETA’ DI COMODO: DISCIPLINA GENERALE Nel caso in cui la società sia da considerarsi di comodo (in quanto non supera il test di operatività o delle perdite triennali), la stessa è soggetta ad una serie di penalizzazioni. A tal proposito non è da dimenticare che non ha alcuna rilevanza l’evenienza che lo scostamento sia effettivamente trascurabile: può infatti ben accadere che una società che abbia dichiarato ricavi inferiori a quelli minimi previsti, anche solo di pochi euro, vada incontro ad una serie di penalizzazioni sicuramente eccessive. Infatti, il mancato superamento del "test di operatività", come sopra descritto, comporta delle presunzioni di imponibile minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali: 1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Come noto, è inoltre prevista una maggiorazione ai fini Ires; 2. ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto; Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 106 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997, o di cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del Dl 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla legge 154/1988, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Inoltre, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PENALIZZAZIONI SOCIETA’ DI COMODO AI FINI IRAP AI FINI IVA Le medesime penalizzazioni sono state previste, a partire dall’esercizio 2012, anche per le società che, pur superando le soglie dei ricavi minimi, dichiarino perdite fiscali per tre esercizi consecutivi precedenti, oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi. PENALIZZAZIONI PREVISTE AI FINI DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ DI COMODO ESTESE ANCHE ALLE SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA A seguito dei chiarimenti forniti con Telefisco 2014 deve inoltre essere ribadito il fatto che le penalizzazioni previste si applicano indipendentemente dell’adeguamento al reddito minimo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 107 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info SOCIETA’ DI COMODO Penalizzazioni previste Chiarimenti Telefisco Si applicano anche se c’è adeguamento al reddito minimo LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Penalizzazioni Iva per le società di comodo …Con riferimento alle società di comodo, è possibilesfuggire alle penalizzazioni previste ai fini Iva nel caso in cui vi sia adeguamento al reddito minimo? … L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’adeguamento è irrilevante ai fini delle conseguenze determinatesi ai fini Iva, richiamando le precisazioni contenute nella Circolare 25/E del 2007. Pertanto la società in perdita sistematica o non operativa che pure abbia versato una maggiore imposta sul reddito sarà sempre soggetta alle limitazioni previste ai fini Iva e non potrà chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del Dl 70/1988, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Sarà possibile soltanto riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Occorre inoltre ricordare che l’art. 30 della Legge 724/1994, al comma 4, dispone che “qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.” Pertanto, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia da considerarsi non operativo o in perdita sistematica, se non sono effettuate operazioni Iva per un ammontare non inferiore ai ricavi presunti, vi sarà una perdita definitiva del credito iva. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 108 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. I finanziamenti del socio alle 3 società …Si ipotizzi il caso di un soggetto che è socio di tre distinte società. Tale soggetto decide di finanziare una prima società e, nel corso dello stesso anno, con il denaro ottenuto dal rimborso, ne finanzia una seconda. Ottiene la restituzione delle somme sempre nello stesso anno e, quindi, reinveste le stesse finanziando una terza società. In occasione della presentazione della comunicazione dei finanziamenti dei soci all’Agenzia delle entrate, dovendo ogni società riportare il finanziamento ricevuto, ognuna delle stesse esporrà tale dato. Tuttavia, se è vero che tale comunicazione è finalizzata a dichiarare al fisco la reale capacità contributiva di colui che finanzia è pur vero che in questo caso verrebbe comunicato un dato distorto, in quanto triplicato. È possibile non comunicare il dato dei finanziamenti alla prima e alla seconda società, visto che gli importi saranno richiamati nella comunicazione inviata dalla terza società? … No, purtroppo dovranno essere comunicati i finanziamenti a tutte e tre le società, nel rispetto delle istruzioni fornite. Sarebbe infatti abbastanza difficile pensare che le singole società, tenute alla comunicazione, siano a conoscenza della provenienza delle somme e dei successivi trasferimenti di denaro intervenuti. Rimane tuttavia ferma, in capo al contribuente, la possibilità di dimostrare, in sede di eventuale successivo contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, la provenienza dei fondi e correggere quindi i risultati di eventuali accertamenti a seguito di redditometro. 2. Società in perdita e interpello disapplicativo …Una società ha riportato delle perdite fiscali per tutto il triennio in quanto sta ancora sostenendo spese per la ricerca ai fini dello sfruttamento di una sorgente d’acqua. Come è possibile sfuggire alle penalizzazioni previste in tema di società in perdita sistematica? … Sicuramente la soluzione risiede nella presentazione di un interpello disapplicativo entro i termini previsti. In tal caso sarà quindi necessario dimostrare che l’attività di ricerca non è riuscita ancora a portare a dei ricavi in grado di sostenere i costi sostenuti. Si ritiene, tuttavia, che sia necessario anche sottolineare come dall’attività in oggetto siano comunque attesi in futuro risultati positivi, dimostrando che sono ancora valide le previsioni iniziali. 3. La società immobiliare che non ha ricavi …Una società immobiliare ha diversi immobili che non è riuscita a locare né a vendere. Attualmente gli stessi sono quindi inutilizzati. In considerazione del fatto che sono comunque state sostenute delle spese per la gestione corrente (come ad esempio l’IMU e altre spese amministrative), come è possibile sfuggire alla non operatività? … In questo caso, purtroppo, non si rinvengono cause di esclusione né di disapplicazione automatica, ragion per cui va necessariamente presentato interpello disapplicativo. Andrà pertanto inviata all’Agenzia delle entrate apposita istanza di interpello, dimostrando le ragioni che hanno condotto alla situazione attuale (ragioni che, lo si ricorda, dovranno essere indipendenti dalla volontà dell’imprenditore) e dando evidenza del fatto che non trattasi di società di comodo. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 109 www.fiscal-focus.itwww.fiscal-focus.info 4. Rivalutazione dell’immobile e società di comodo …Un immobile è stato rivalutato nell’anno 2008 e i valori sono fiscalmente rilevanti dal 2013. Tuttavia è da rilevare come i valori OMI siano di gran lunga inferiori al valore contabile a seguito della rivalutazione, ragion per cui va sottolineato come, per sfuggire alla disciplina sulle società di comodo, gli immobili dovrebbero essere locati ad un valore molto superiore a quello previsto dalle quotazioni OMI. Posso presentare interpello disapplicativo sulla base di quanto sopra premesso? … Con riferimento al quesito posto, va fatta una necessaria premessa. È bene infatti ribadire come gli immobili rivalutati ai sensi del Dl 185/2008 debbano essere considerati, ai fini della disciplina delle società di comodo: - al valore non rivalutato fino all’anno 2012; - al valore fiscalmente rilevante solo dal 2013. Pertanto sarà sempre bene ricordare che solo per l’anno 2013 rileverà il maggior valore. Per tale motivo, molto spesso, il valore rivalutato non porta con sé (almeno per quest’anno) tutte le conseguenze previste dalla disciplina sulle società di comodo. Resta fermo il fatto che, qualora non dovesse essere superato il test di operatività, sia comunque possibile presentare istanza di interpello disapplicativo. 5. Società di comodo e valori OMI …Nel 2008 è stata fatta una rivalutazione di un immobile con valori OMI. Oggi però tali valori risultano nettamente inferiori. Anche il valore commerciale dell’immobile risulta decisamente inferiore a quello commerciale. Posso considerarla una causa oggettiva di esclusione dalla disciplina delle società di comodo? … No, purtroppo non vi sono cause di esclusione collegate ai minori valori OMI, né al fatto che tali valori siano stati ridotti rispetto a quelli presentati in occasione della rivalutazione 2008. È tuttavia possibile presentare apposita istanza di interpello disapplicativo. 6. Il test di operatività per i beni rivalutati …Nel 2008 è stata effettuata una rivalutazione e, dal 2013, la stessa avrà rilevanza fiscale. Con riferimento al test di operatività per il periodo 2011-2013 la procedura che si intende seguire è la seguente: applicazione dell’aliquota del 4% al valore rivalutato (in quanto il valore è uguale per i tre anni, quindi la media non può che essere la stessa). La procedura risulta essere corretta? … No, non è stata esposta la procedura corretta, in quanto si ricorda che il risultato medio del triennio va calcolato considerando il valore non rivalutato fino al 2012 ed il valore fiscalmente rilevante solo a decorrere dal periodo 2013. Il valore non rivalutato avrà rilevanza anche per il calcolo da effettuarsi nel periodo 2014, in quanto dovrà essere preso di riferimento per l’esercizio 2012. L’aliquota del 4% può essere invece esclusivamente riferita ali immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti. In ogni caso, è bene segnalare, con riferimento al caso di specie, un’importante risoluzione, la n. 101 del 20 dicembre 2013, la quale si occupa proprio della determinazione delle risultanze medie del triennio nel caso in cui sia intervenuta una rivalutazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 110 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 7. Le perdite fiscali dei singoli rami aziendali …Una S.r.l. svolge attività di trasporto di merci su strada. Esercita tuttavia anche attività di locazione di autovetture di lusso e unità da diporto esclusivamente nei confronti deli soci o dei familiari degli stessi. Le locazioni sono effettuate tutte a valori di mercato. Se, con esclusivo riferimento a quest’ultima attività, risultasse in perdita sistematica, dovrebbe essere considerata società di comodo? … Al fine di poter considerare la società in perdita sistematica deve essere fatto riferimento al risultato della complessiva attività aziendale, a nulla rilevando il risultato riportato con riferimento ai singoli rami aziendali. Pertanto, se l’attività ha avuto un risultato positivo, la società non è da considerarsi in perdita sistematica, anche se il singolo ramo è in perdita, mentre se il risultato fiscale del periodo è negativo, la stessa va considerata in perdita sistematica. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 111 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info DEDUZIONI ED ESENZIONI IRAP La disciplina Irap appare spesso estremamente complessa, soprattutto con riferimento alla determinazione della base imponibile. Alcuni punti critici riguardano la cessione e la perdita dei beni strumentali. A tal proposito deve essere necessariamente richiamata la Circolare n.27/E del 2009, la quale espressamente chiarisce che, - in considerazione del fatto i beni strumentali ordinariamente partecipano al processo produttivo, - nonché in considerazione della circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento - le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di detti beni devono essere considerati rilevanti ai fini Irap. I beni strumentali sono elementi che ordinariamente partecipano al processo produttivo Le componenti reddituali da rilevare in sede di cessione sono direttamente collegate a costi che hanno avuto rilevanza irap negli esercizi precedenti. Deve riconoscersi rilevanza ai fini Irap delle plus/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali Non rilevano, invece, a i fini Irap le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda, in quanto questa operazione genera solo componenti straordinari di reddito (le quali, ovviamente, non contribuiscono alla determinazione della base imponibile irap). Rimanevano invece dubbi sul trattamento delle minusvalenze derivanti dalla perdita dei cespiti per eventi calamitosi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 111 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info In occasione dell’ultimo Telefisco, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul tema, chiarendo che le stesse devono sempre ritenersi rilevanti ai fini Irap, anche se contabilizzate tra gli elementi straordinari. IL DUBBIO -> La minusvalenza rilevata a seguito della perdita dei cespiti per eventi calamitosi è rilevante ai fini Irap? Telefisco 2014: Irap e minusvalenze da eventi calamitosi IL CHIARIMENTO ->SI! In quanto sarebbe altrimenti incoerente con la disciplina prevista per le cessioni dei beni strumentali ai fini Irap. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE collegate ai costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile Irap nei periodi di imposta precedenti. Si pensi, a tal proposito, alle quote di ammortamento che sono state dedotte negli anni. Anche dal punto di vista contabile occorre rilevare come il principio Oic 16 preveda l’equiparazione tra le perdite dovute per incendi o altri eventi estranei all’attività ordinaria dell’impresa e l’alienazione dei beni stessi. In entrambi i casi è infatti prevista la contabilizzazione di una sopravvenienza passiva da iscrivere tra i componenti straordinari (voce E21). Sarà tuttavia necessario rilevare come sopravvenienza attiva l’eventuale rimborso di terzi ottenuto a seguito dell’evento. Anche tale sopravvenienza attiva dovrà essere 1. Le perdite derivanti da eventi calamitosi ai fini Irap …A seguito di un evento calamitoso (quale un terremoto, o un incendio) viene rilevata una minusvalenza per la perdita totale dei cespiti. La minusvalenza in questione viene iscritta nel conto economico, tra i componenti straordinari di reddito. La stessa può ritenersi rilevante ai fini Irap? … Si, le sopravvenienze passive rilevate a seguito della perdita totale dei beni strumentali per un evento calamitoso possono essere assimilate alle cessioni dei beni stessi e sono, per detto motivo, rilevanti ai fini Irap. Come è stato infatti chiarito dalla Circolare 27/E del 6 maggio 2009 le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni strumentali sono da ritenersi rilevanti in quanto sono connesse ad elementi che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Inoltre non può essere dimenticato come le eventuali plus/minusvalenze debbano ritenersi considerata rilevante ai fini Irap. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 112 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA e disposizioni dei co. 140-146, art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevedono la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni. Oltre ad immediati effetti civilistici (maggiore patrimonializzazione) si generano anche effetti fiscali. Uno dei principali vantaggi della rivalutazione è infatti rappresentato dalla possibilità di considerare l'importo rivalutato ai fini della determinazione della plusvalenza all'atto della cessione. La plusvalenza risultante sarà pertanto minore rispetto a quella ottenuta considerando il valore residuo del bene individuato tenendo conto del costo storico originario. Ulteriori benefici sono rappresentati dal calcolo di maggiori quote di ammortamento nonché dalla concorrenza del valore rivalutato alla costituzione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione (5%). Di contro va evidenziato che il nuovo valore si ripercuote negativamente in sede di verifica dell'operatività (cd. società di comodo. Di seguito riepiloghiamo in modo sintetico e tabellare la disciplina in questione. AMBITO SOGGETTIVO La norma si riferisce espressamente ai soggetti indicati nell'art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 22.12.1986, n. 917: società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali. Però, poiché il co. 144 dell'art. 1, L. 147/2013, disciplina anche gli effetti derivanti dal "consumo personale o familiare dell'imprenditore", se ne deduce che l'ambito applicativo è esteso anche alle società di persone (e soggetti equiparati, escluse le società semplici) e agli imprenditori individuali. La rivalutazione è consentita ai soggetti in contabilità sia ordinaria che semplificata. Inoltre, in forza del richiamo dell'art. 15, L. 21.11.2000, n. 342, la rivalutazione è ammessa anche dai soggetti non residenti per l'attività svolta in Italia (ad esempio, attraverso le loro stabili organizzazioni). Nel caso di affitto d'azienda, la rivalutazione spetta (C.M. 18.6.2001, n. 57/E): - all'affittuario, se il calcolo e la deduzione degli ammortamenti spettano ad esso; - al concedente se, in deroga all'art. 2561 c.c., l'ammortamento è da questi calcolato e dedotto. AMBITO OGGETTIVO E'possibile rivalutare i beni d'impresa - materiali ed immateriali, ammortizzabili o meno - e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa (cd. beni-merce), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012 (ed ancora Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 113 presenti nel bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione; si veda il punto successivo). Ad esempio, i beni acquisiti in leasing e riscattati prima di questa data possono essere oggetto di rivalutazione. Tra i beni rivalutabili sono tra l'altro compresi quelli - di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 - completamente ammortizzati - in corso di costruzione, per la parte iscritta in contabilità Relativamente ai beni immateriali deve trattarsi di beni giuridicamente tutelati (ad esempio, diritti di concessione, marchi di fabbrica, diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, ecc.). Non possono essere rivalutati, infatti, l'avviamento, i costi d'impianto e di ampliamento e le altre spese pluriennali. La rivalutazione deve obbligatoriamente essere effettuata per categorie omogenee di beni. Essa tuttavia non deve essere effettuata necessariamente per tutte le categorie di beni, in quanto è possibile scegliere quale categoria omogenea rivalutare e quale no. Però, dopo aver deciso di rivalutare una determinata categoria, è necessario rivalutare tutti i beni ad essa appartenenti. In forza del richiamo del D.M. 162/2001, si ritiene che le categorie omogenee siano le seguenti: TIPOLOGIA BENE Beni materiali ammortizzabili (esclusi immobili e mobili registrati) INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA OMOGENEA Per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal D.M. 31.12.1988] in materia di coefficienti di ammortamento - Aree fabbricabili con la stessa destinazione urbanistica; - aree non fabbricabili; - fabbricati non strumentali; Immobili - fabbricati strumentali per destinazione (art. 40, co. 2, primo periodo, D.P.R. 917/1986); - fabbricati strumentali per natura (art. 40, co. 2, secondo periodo, D.P.R. 917/1986) Beni mobili iscritti in pubblici registri - Veicoli; - aeromobili; - navi iscritte e non nel registro internazionale Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 114 - Azioni: per ciascun soggetto emittente, tenuto altresì conto Partecipazioni delle loro caratteristiche (ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.); - quote: per ciascuna società controllata/collegata Possono essere esclusi dalla categoria omogenea cui appartengono: - i beni a deducibilità limitata (ad esempio, autovetture e apparecchi di telefonia); - i beni ad uso promiscuo. Con riferimento ai beni immateriali, la rivalutazione è ammessa distintamente per ciascuno di essi, trattandosi di beni non suscettibili di essere raggruppati in categorie omogenee. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE La rivalutazione opera in deroga all'art. 2426 c.c. (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici, facendo riferimento al costo di acquisto o di produzione) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Per quanto riguarda la tecnica di rivalutazione, sono previsti tre metodi (art. 5, D.M. 162/2001) che determinano diversi effetti civilistici e fiscali (C.M. 18/E/2006): 1) rivalutazione del valore iscritto nell'attivo; 2) rivalutazione di tale valore e del fondo di ammortamento (al fine di mantenere inalterata la durata del processo di ammortamento); 3) riduzione del fondo di ammortamento. La rivalutazione va eseguita nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (1.1.2014). Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa. SALDO ATTIVO Indipendentemente dal metodo utilizzato, la rivalutazione comporta l'evidenziazione del "saldo attivo di rivalutazione", pari alla differenza fra il maggior valore attribuito al bene (o alla categoria di beni) e l'imposta sostitutiva dovuta. Tale saldo può alternativamente essere accantonato ad apposita riserva (in sospensione d'imposta) ovvero imputato a capitale. Per l'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione (evidenziato mediante l'iscrizione nella voce A.III del passivo dello Stato patrimoniale di un'apposita riserva designata con riferimento alla L. 147/2013) è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10%. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 115 A seguito dell'affrancamento la riserva, precedentemente in sospensione d'imposta, diviene una riserva di utili liberamente distribuibile, e come tale tassata (nonché soggetta alla presunzione di cui all'art. 47, D.P.R. 917/1986). Gli effetti dovrebbero essere immediati (dall'1.1.2014), anche se il pagamento dell'imposta sostitutiva avverrà in più rate. EFFETTI FISCALI La rivalutazione ha un effetto fiscale, subordinato al pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali (calcolata sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione) con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2016). Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata (2017), siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento delle imposte sostitutive avviene in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi: - la prima rata va versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; - le successive entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. E'prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 9.7.1997, n. 241). DISPOSIZIONI RICHIAMATE La norma rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni - anche attuative - in materia di rivalutazione: - artt. 11, 13, 14 e 15, L. 21.11.2000, n. 342 e DD.MM. 162/2001 e 19.4.2002, n. 86; - co. 475, 477 e 478, art. 1, L. 30.12.2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), disciplinanti il versamento di un'imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 116 Per quanto riguarda gli effetti della rivalutazione dal tenore letterale della norma è sorto subito il dubbio circa la possibilità effettuare la rivalutazione soltanto ai fini civilistici Al contrario da quanto disposto dalla legge di stabilità 2014 nell’ultima rivalutazione concessa (D.L. 185/2008) sembrava previsto l’obbligo di operare la rivalutazione sia ai fini civilistici che fiscali. La conferma dell’obbligo di rivalutare sia ai fini civilisti che fiscali è venuta dall’incontro dell’Agenzia delle Entrate con la stampa specializzata nel corso di Telefisco 2014. In tale occasione i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato l’obbligatorietà della rivalutazione ai fini fiscali evidenziando proprio le differenze tra le due disposizioni normative. Il comma 16 dell’art. 15, D.L. n. 185/2008, prevedeva, infatti, la possibilità per le imprese di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici (ossia in deroga ai criteri di cui all’art. 2426, C.c.), in quanto il successivo comma 20 si limitava ad affermare che: “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito”. Al contrario nella precedente rivalutazione l’art. 12, Legge n. 342/2000 disponeva che “sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito [...]”, Anche nell’ultima riapertura il comma 143 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 stabilisce che “il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi [...]” con previsione analoga a quella dell’articolo 1, comma 470, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. In sostanza chi deciderà di accedere alla rivalutazione dovrà obbligatoriamente versare le imposte sostitutive previste (16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili), mentre resterà una facoltà decidere se affrancare o meno la riserva da rivalutazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 117 LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Obbligatorio il versamento dell'imposta sostitutiva …L'articolo 1, comma 143, della legge 147/2013 (Legge di stabilità) prevede che «il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive... mediante il versamento di un'imposta sostitutiva». Dal tenore letterale della disposizione sembra che sia comunque ammessa la possibilità di procedere ad una rivalutazione dei beni in bilancio senza assoggettarla a imposta sostitutiva, operando quindi una rivalutazione valida solo sotto il profilo civilistico e non sotto quello fiscale. Si chiede una conferma di questa interpretazione. …La norma di rivalutazione attuale (articolo 1, comma 143, della legge 147/2013) prevede che «il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto a fini delle imposte sui redditi e dell'Imposta regionale sulle attività produttive (…)». Tale formulazione è analoga a quella prevista nella precedente Legge di rivalutazione contenuta nella legge finanziaria 2006 (cfr. articolo 1, comma 470, della legge 266/2005), ove la rivalutazione effettuata in sede contabile doveva necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva (cfr. circolare 18/E del 2006 e circolare 11/E del 2009). In altri termini, coerentemente con quanto già precisato per la precedente disciplina di rivalutazione contenuta nella Legge finanziaria 2006, deve ritenersi che anche nella Legge di rivalutazione attuale non sia consentito effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, vale a dire senza il versamento dell'imposta sostitutiva. Per completezza, si ricorda, invece, che nell'ultima Legge di rivalutazione (articolo 15 del Dl 185/2008) era stata prevista la possibilità di effettuare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica a fronte del diverso tenore letterale della norma, che stabiliva espressamente la possibilità (e, quindi, non la necessità) di versare un'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Impossibile affrancare riserve già in bilancio …Una società ha rivalutato il proprio immobile in base al Dl 185/2008, senza affrancare a suo tempo la relativa riserva mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento. Può affrancare oggi questa riserva usufruendo della nuova legge di rivalutazione? …In base al tenore letterale della norma la risposta è negativa. La legge di stabilità non prevede infatti la possibilità di affrancare altre riserve di rivalutazione già iscritte in bilancio in base a precedenti leggi speciali e in passato, quando il legislatore ha voluto concedere questa possibilità, lo ha stabilito espressamente (ad esempio con la legge finanziaria per il 2005). 2 Opportunità possibile per la società in liquidazione …Può una società in liquidazione accedere all'opportunità della rivalutazione dei beni d'impresa? …La risposta è affermativa, perché la norma non prevede alcuna preclusione in questo senso, e inoltre la liquidazione volontaria comporta la determinazione del reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Naturalmente andrà valutata la convenienza, anche alla luce del differimento degli effetti fiscali della rivalutazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 118 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 3. Ammortamenti rivalutato invariati per l'immobile …No. Il provvedimento riguarda esclusivamente le partecipazioni possedute in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. …Una Srl nel 2008 ha rivalutato fiscalmente l'immobile, pagando l'imposta sostitutiva. Dal 2013 gli ammortamenti producono gli effetti fiscali. Nel modello Unico 2014, la società può calcolare a sua discrezione gli ammortamenti fiscali più bassi di quelli civilistici, riducendo la percentuale prevista dal Dm, con una variazione in aumento? 6. Riallineamento con effetto dal 2014 …Una società che abbia utilizzato la rivalutazione precedente e lo abbia fatto solo ai fini civili, e negli anni successivi abbia operato le riprese fiscali degli ammortamenti, può ora procedere a una rivalutazione anche fiscale e al suo affrancamento? Con quale aliquota? Cosa succede per le riprese effettuate negli anni precedenti? …No, la società può determinare gli ammortamenti civilistici secondo il criterio ritenuto più appropriato, ma in base al principio di derivazione deve dedurre l'intera quota imputata a conto economico, fino a concorrenza dell'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti dal Dm del 1988 …Occorre effettuare il riallineamento previsto dall'articolo 14 della legge n. 342/2000 (norma appositamente richiamata dalla legge di stabilità 2014), versando le medesime imposte sostitutive della rivalutazione (16% e 12%) sulle differenze da riallineare emergenti dal quadro RV di Unico 2014. Il riallineamento ha effetto dal 2014 e non incide sul passato. Si ritiene che la riserva possa essere affrancata 4. Svalutazione immobili rivalutato …Nel 2008 ho rivalutato un immobile con validità fiscale che parte dal 2013. Oggi questo immobile ha un valore di mercato nettamente inferiore al dato contabile in bilancio. Posso svalutarlo? La svalutazione avrebbe validità fiscale? E per l'imposta sostitutiva che ho pagato per la rivalutazione e l'affrancamento della riserva come mi comporto? 7. Passaggio a contabilità semplificata …In caso di passaggio dalla contabilità ordinaria a quella semplificata, che fine fa la riserva di rivalutazione (costituita a seguito della rivalutazione di immobili nel 2008)? Il Dm 27 settembre 1989 n. 352 dispone per la tassazione della riserva nell'anno di passaggio come leggo in qualche commento? …La svalutazione, che potrebbe essere civilisticamente obbligatoria ove durevole, non avrebbe alcuna rilevanza fiscale, per cui non si avrebbero effetti né sull'imposta sostitutiva a suo tempo versta né sulla riserva da rivalutazione …Poiché in presenza di contabilità semplificata non è più possibile seguire la riserva, essa si considera immediatamente distribuita e quindi cessa il regime di sospensione e scatta la integrale tassazione 5. Rivalutazione partecipazioni …Una Sas possiede una partecipazione in una Spa pari al 9% del capitale sociale: può procedere alla rivalutazione anche se non raggiunge il 20% per essere una collegata? Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 119 versamento dell’imposta sostitutiva al 30 giugno 2014. Quale è la decorrenza dell’efficacia della quota ereditata ai fini della rivalutazione? ovvero visto che l’atto di modifica societaria è stato stipulato in data 25 gennaio 2014, quindi con data successiva a quella di perizia che riferisce al 1° gennaio 2014, la rivalutazione va fatta con riferimento alla quota in capo al figlio alla data del 1° gennaio (solo “quota storica”) oppure con riferimento alla quota “storica” maggiorata di quella ereditata? 8. Rivalutazione beni d’impresa … La rivalutazione dei cespiti ammortizzabili può essere effettuata con effetti meramente civilistici senza riconoscimento dei maggior valori ai fini fiscali? …No, non è possibile operare la rivalutazione solo ai fini civilistici. Nel corso di Telefisco 2014, infatti, l‘Agenzia delle Entrate, ha confermato che, in applicazione delle nuove disposizioni in materia di rivalutazione introdotte dalla Legge di stabilità per il 2014, non è possibile operare una rivalutazione con rilevanza solo civilistica, ossia senza il versamento dell’imposta sostitutiva. …Se si tratta di società di persone, la quota si considera posseduta, ai fini della rivalutazione, dalla data della modifica societaria, per cui l'affrancamento può essere effettuato solo sulla quota precedentemente posseduta. Diversamente, ove trattasi di società si capitali, l'erede è socio sin dalla data del decesso, che, essendo intervenuta anteriormente al 1° gennaio 2014, permette l'affrancamento integrale 9. Affrancamento riserve di rivalutazione … E' possibile affrancare con l'imposta del 10% le riserve di rivalutazione formate con la rivalutazione 2008? In caso affermativo, quali sono le modalità? 11. Società di persona … E' possibile la rivalutazione dei beni di impresa posseduti da una società di persone (Snc o Sas)? …Si ritiene che non sia possibile affrancare con imposta sostitutiva del 10% una riserva da rivalutazione creata nel 2008. Depone in questo senso il tenore letterale dell’articolo 1 comma 142 della Legge n. 147/2013 nel quale viene affermato che “il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato”, intendendosi con ciò solo il saldo attivo della rivalutazione introdotta con la medesima legge 147/2013. 10. Rivalutazione e decesso del socio … Una società si compone di più soci di cui due sono padre e figlio con quota cadauno del 10 per cento. Il padre è deceduto il 10 ottobre 2013 e il figlio risulta essere l’unico erede. L’atto di modifica societaria con il subentro dell’erede nella quota del defunto risale al 25 gennaio 2014. Il figlio, attualmente, ha intenzione di effettuare la rivalutazione della quota posseduta alla data del 1 gennaio 2014 con …In linea generale, possono beneficiare della rivalutazione in esame le società che esercitano attività d’impresa e che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio siano esse di persone che di capitali. Possono rivalutare anche i soggetti che adottano la contabilità semplificata 12. Ammortamenti fiscali Una società S.r.l. nel 2008 ha rivalutato fiscalmente l'immobile, pagando l'imposta sostitutiva, dal 2013 gli ammortamenti producono gli effetti fiscali. Nel modello Unico 2014, la società può calcolare a sua discrezione gli ammortamenti fiscali più bassi di quelli Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 120 civilistici, riducendo la percentuale prevista dal Dm, con una variazione in aumento? affrancare in ogni caso l'intero saldo attivo di rivalutazione? …No, la società può determinare gli ammortamenti civilistici secondo il criterio ritenuto maggiormente appropriato, ma in base al principio di derivazione deve dedurre l'intera quota imputata a conto economico, fino a concorrenza dell'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti dal Dm del 1988 …La legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di effettuare, contemporaneamente alla rivalutazione, l’affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% che consente di “liberare” la riserva in sospensione d’imposta senza tassazione in capo alla società. Secondo le indicazioni dell'agenzia delle Entrate, la base imponibile della sostitutiva è costituita dal saldo attivo al lordo, e non al netto, dell'imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione. Va escluso che possano (in assenza di ulteriori pronunciamenti e conformemente a precedenti leggi di rivalutazione) essere affrancati i saldi di precedenti rivalutazioni (per tutte: circolare 6/E/2006, paragrafo 6.5). È possibile procedere all’affrancamento anche parziale della riserva mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva dei redditi e dell’Irap in misura pari al 10 per cento. 13. Affrancamento riserva di rivalutazione Una Società ha rivalutato il proprio immobile ai sensi del Dl 185/2008 senza affrancare a suo tempo la relativa riserva mediante pagamento dell'imposta sostitutiva del 10 per cento. Può affrancare oggi tale riserva usufruendo della nuova legge di rivalutazione? …Si ritiene che non sia possibile affrancare con imposta sostitutiva del 10% una riserva da rivalutazione creata nel 2008. Depone in questo senso il tenore letterale dell’articolo 1 comma 142 della Legge n. 147/2013 nel quale viene affermato che “il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato”, intendendosi con ciò solo il saldo attivo della rivalutazione introdotta con la legge 147/2013. 14. Affrancamento del saldo L'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 10% può essere effettuato solo con riferimento alla rivalutazione 2014 o è possibile procedere anche all'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione degli immobili eseguita in base al Dl 185/2008 e non affrancato? Nel caso positivo è possibile affrancare solo una parte del saldo attivo di rivalutazione o bisogna Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 121 LA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI La correzione degli errori commessi nell’imputazione temporale dei costi e dei ricavi, grazie all’emanazione della circolare 31/E/2013, trova la sua disciplina. Il documenti di prassi ha dettato le istruzioni per regolarizzare le posizioni, la modulistica delle dichiarazioni Unico e Irap 2014 è stata aaggiornata con prospetti da compilare in caso di recupero di deduzioni non effettuate nell’anno di competenza. L’esatta individuazione dell’esercizio di competenza costituisce ancora, soprattutto in alcune casistiche particolari, una delle situazioni su cui si concentra il maggior numero di dubbi e interrogativi delle imprese. Le disposizioni sulla competenza fiscale dei componenti reddituali sono contenute nell’articolo 109 del Tuir il quale detta peraltro principi riguardanti le sole operazioni ordinarie di gestione: cessioni di beni e prestazioni di servizi. Per le cessioni, il ricavo o il costo rileva al momento della consegna o spedizione dei beni mobili o della stipula dell’atto recante il trasferimento della proprietà di beni immobili o aziende. Per i servizi, la competenza si ha al momento della ultimazione(prestazioni di risultato)ovvero della maturazione del corrispettivo (prestazioni periodiche). COMPETENZA FISCALE COMPONENTI REDDITUALI (art 109 TUIR) FATTISPECIE COMPETENZA Cessione di beni immobili ROGITO NOTARILE Cessione di beni mobili CONSEGNA O SPEDIZIONE - MOMENTO DELLA ULTIMAZIONE(PRESTAZIONI Servizi DI RISULTATO) - OVVERO MATURAZIONE DEL CORRISPETTIVO (PRESTAZIONI PERIODICHE). I costi e i ricavi devono poi essere certi e determinabili in modo oggettivo alla data di chiusura dell’esercizio di competenza; diversamente, la loro imputazione fiscale deve essere rinviata al periodo di imposta in cui detti requisiti sono realizzati. Nessuna norma specifica è contenuta nel Testo unico per individuare la competenza di altri componenti reddituali, come le sopravvenienze da rimborsi di oneri, da indennizzi assicurativi, da Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 122 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info contributi, eccetera. In queste situazioni, l’esercizio di competenza fiscale va ricercato applicando regole ordinarie civilistico-contabili e dunque individuando il momento in cui il credito che deriva dal provento (o il debito che deriva dall’onere) viene ad esistenza con ragionevole certezza. VENDITA A CAVALLO D’ANNO Un problema frequente nel rilevare la competenza dei componenti reddituali, riguarda le merci consegnate o spedite a cavallo di due esercizi. Il costo o il ricavo devono essere rilevati, in questi casi, nel momento in cui in base alle condizioni di resa, avviene il passaggio sostanziale della proprietà e il trasferimento all’acquirente dei rischi e dei benefici relativi. CASI CONSEGNA Se i beni vengono "consegnati", rileva la data in cui l’acquirente prende materialmente possesso della merce (ritiro presso il magazzino del venditore); si ha caso di consegna, anche se il trasporto è effettuato con mezzi propri del cedente (Cassazione, sentenza n. 578/1998). Quindi, ad esempio, se l’autocarro del venditore è partito il 31 dicembre 2013 e ha effettuato la consegna al cliente il 2 gennaio 2014, la competenza –data della consegna – si ha nell’anno nuovo sia per il ricavo che per il costo. SPEDIZIONE Se invece viene utilizzato un vettore, rileverà il momento della spedizione, da intendersi, in generale, come data in cui il venditore affida la merce al trasportatore ;in questo caso, il venditore dovrà iscrivere il ricavo e l’acquirente dovrà rilevare il costo nell’anno di spedizione (cioè di partenza della merce), anche qualora i beni pervengano presso il magazzino di quest’ultimo nell’esercizio successivo. Questo criterio va applicato in particolare se non vi sono clausole specifiche nel contratto di compravendita(dovendosi in tal caso utilizzare l’articolo 1510 del C.c. secondo cui il venditore si libera dell’obbligo della consegna affidando la merce al vettore) oppure quando le condizioni utilizzate rientrano nel gruppo EoF delle clausole Incoterms (EXWorks, Free Carrier, eccetera);nel caso di clausola Free OnBoard, la disponibilità giuridica delle merci si trasferisce all’acquirente al momento e per il fatto dell’imbarco sulla nave o sull’aereo, comprovato dalla polizza di carico; in tale momento scatta la competenza del ricavo e del costo. Il rinvio della competenza del ricavo e del costo all’anno successivo(arrivo della merce a destino) si avrà solo in presenza di clausole nel contratto di vendita (o nelle condizioni generali della spedizione) Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 123 che differiscano a tale momento il trasferimento della disponibilità giuridica del bene stesso e i connessi rischi (e ciò indipendentemente da chi sostiene il costo della spedizione). Ciò si verifica, in particolare, in contratti nei quali il venditore deve condurre la merce a proprio rischio e spese fino alla sede dell’acquirente o fino alla dogana di importazione (Dap, Dat e Ddp delle clausole internazionali Incoterms2010). Affinché tali clausole abbiano efficacia ,non solo per la ripartizione dei costi del trasporto, ma anche per il trasferimento della disponibilità giuridica e dei rischi dal venditore all’acquirente, occorre che la volontà delle parti in tal senso sia esplicitata nel contratto di vendita. Diversamente, anche qualora il costo del trasporto sia a carico del venditore, il trasferimento della disponibilità giuridica e dei rischi, e dunque il momento di competenza, si ha con l’affidamento al vettore. CONTRATTI CON CORRISPETTIVI CHE MATURANO IN BASE AL TEMPO Si applicano regole differenti da quelle appena viste, per i contratti con corrispettivi che maturano in base al tempo. Si tratta in particolare di locazione, mutuo, assicurazione, e in genere di ogni contratto, anche di servizi diversi(consulenza, manutenzione, assistenza, eccetera), con prestazioni continuative, ove sia previsto un compenso pari a un certo importo al mese o all’anno, indipendentemente dalla quantità di servizi resa in quel singolo periodo. Per tali prestazioni, il ricavo o il costo di competenza è quello maturato in base al tempo. PROVVIGIONI E AGENTI L’intermediario di commercio deve far concorrere al reddito la propria provvigione attiva alla data in cui viene stipulato il contratto procurato tra il proponente e il terzo(ultimazione della prestazione). È irrilevanteundiversomomentodiesigibilitàdelcompenso,eventualmentestabilito nel contratto di agenzia. La successiva esecuzione del contratto tra preponente e terzo(consegna dei beni e pagamento del prezzo di vendita)assume, invece, rilevanza solo sotto il profilo della regolazione finanziaria del rapporto d’agenzia, mentre non ha alcuna importanza per l’imputazionearedditodiprovvigioneattiveperlequaliègiàmaturatocivilisticamenteildiritto. La regola dell’ultimazione della prestazione dell’agente, al fine dell’ individuazione della competenza del costo della casa mandante, deve essere applicata in combinazione con il principio della correlazione. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 124 LE RISPOSTE DEGLI ESPERTIIN TEMA DI CORREZIONE DELLE DICHIARAZIONI 1. Unico e Dichiarazione Irap rinviati …Impresa in contabilità ordinaria. Nel 2011 sono stati rilevati costi anni precedenti, con ripresa aumentativa poi in dichiarazione, dei costi del 2010. Possiamo rinviare la dichiarazione dei redditi e dell'Irap del 2010 aggiungendo quei costi e di conseguenza anche quella del 2011 per le conseguenti eccedenze di versamenti effettuati a saldo Irpef e Irap 2010? …La risposta è affermativa. Sul punto, infatti, la circolare 31/E/2013 al paragrafo 6.2 affronta il caso proposto nel quesito, vale a dire, quello del contribuente che non ha imputato un componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d'imposta successivo, abbia contabilizzato a conto economico un componente di reddito negativo (sopravvenienza passiva) per dare evidenza all'errore e lo abbia però anche dedotto nel medesimo periodo. Al riguardo, la circolare specifica che il contribuente sarà tenuto, in via preventiva rispetto al recupero del componente originario, ad eliminare gli effetti dell'erronea imputazione presentando dichiarazione integrativa a sfavore e provvedendo al versamento delle relative maggiori imposte dovute. Successivamente, potrà usufruire della procedura della riliquidazione automatica delle dichiarazioni non più emendabili e della presentazione della dichiarazione integrativa di sintesi al fine di imputare il costo in base al principio di competenza e far emergere l'eventuale credito derivante dal versamento di maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. Di conseguenza, ritornando al quesito, il contribuente, dato che non ha dedotto i costi nel periodo di rilevazione degli errori, non deve presentare alcuna dichiarazione integrativa a sfavore, ma può procedere direttamente a riliquidare Unico 2011, redditi 2010, per imputare i costi di competenza e rilevare il credito. Allo stesso modo dovrà riliquidare autonomamente Unico 2012, redditi 2011, per riportare a nuovo il credito e, infine presentare la dichiarazione integrativa di sintesi a favore con Unico 2013. 2. Omesso quadro RW in Unico 2010 e Unico 2011 …In Unico 2010 e 2011 non sono stati indicati in aumento e in diminuzione i costi sostenuti in Paesi black list, tutti inerenti e deducibili. Quali sono le sanzioni applicabili in ipotesi di ripresentazione delle dichiarazioni che non fanno emergere variazioni di reddito imponibile? …La circolare 46/E/2009, paragrafi 4 e 5, ha chiarito che, in presenza di dichiarazione integrativa presentata prima dell’avvio dei controlli, il trattamento sanzionatorio per l’omessa indicazione in dichiarazione dei costi black list viene mitigato nella misura fissa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.056 euro (trattandosi di violazione formale) anziché nella misura percentuale del 10% applicabile se l'omissione viene accertata in sede di verifica. Dato che i periodi interessati dall'omissione non sono più ravvedibili, la sanzione applicabile è di 258 euro per ogni dichiarazione corretta. 3. Termini di accertamento e Unico integrativo …I termini di decadenza dell'accertamento ex articolo 43 DPR 600/73, in caso di dichiarazione integrativa e/o integrativa a favore, si allungano? … Con circolare 98/E del 18 maggio 2000, l'agenzia delle Entrate aveva affermato che nel caso di presentazione di una dichiarazione Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 125 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info integrativa a sfavore (ravvedimento operoso), non è previsto alcun allungamento dell'ordinario termine di decadenza dell'accertamento "posto che si tratta di una dichiarazione integrativa a favore dell'Erario". Con la più recente circolare 31/E/2013, in materia di correzioni contabili, l'Agenzia ha invece precisato che i termini di decadenza dell'articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973, vanno calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti degli elementi “rigenerati” in tale dichiarazione. La recente posizione dell'Agenzia sembra avere valenza generale, sia con riferimento all’ipotesi di integrativa a favore, sia, specularmente, con riferimento all'ipotesi di integrativa a sfavore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 126 CONTABILITA’ E BILANCIO IN TEMPO DI CRISI La crisi economica di questi anni ha un riflesso anche sui bilanci, imponendo a volte agli amministratori scelte non facili che coinvolgono sindaci e revisori. Infatti, sono ormai numerose le sentenze che, in caso di dissesto, chiamano in causa anche i soggetti che devono "controllare" l’andamento dell’azienda e il bilancio, ovvero sindaci e revisori. Valutazione di attività, accantonamenti di passività, capitalizzazioni di spese, contabilizzazione di imposte differite attive, che in tempi normali non presentano particolari problematiche, possono essere di difficile gestione in presenza di andamenti negativi dell’economia, situazione che si complica in presenza di perdite di esercizio. Il codice civile stabilisce solo alcune norme di base che poi vanno coordinate con i principi contabili. L’Oic, nella revisione dei principi contabili nazionali, ha posto particolare attenzione alle situazioni in cui le valutazioni di attività e passività e la rappresentazione in bilancio di alcuni fatti presentano particolari criticità, non solo per cause interne delle imprese, ma anche a causa dell’andamento negativo del ciclo economico. L’aggiornamento, da parte dell’Oic, dei principi contabili per la redazione del bilancio è sostanzialmente terminata, anche se i documenti sono stati diffusi in forma di bozza per commenti in attesa del recepimento definitivo che avverrà nel corso di quest’anno. In molti casi, tuttavia, non si tratta di vere e proprie novità ,ma di chiarimenti di cui le imprese possono già tenere conto nella redazione dei bilanci 2013. Tra l’altro, in alcuni casi, la nuova versione dei principi contabili chiarisce aspetti legati proprio a situazioni che si presentano nei periodi di crisi e, in altri casi, semplifica le decisioni e i conseguenti comportamenti contabili. Ad es. il principio Oic 9 relativo alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Svalutazione per perdite durevoli Quando un’impresa non riesce più a "stare sul mercato" per eccesso di costi, significa che questi superano i ricavi. L’impresa può ridurre i costi in eccesso, ad esempio, riducendo le spese generali e il costo del personale, ma in molti casi dovrebbe anche ridurre il valore residuo contabile delle attività al fine di diminuirei futuri ammortamenti. In tale situazione gli amministratori, a volte, cercano di risolvere il problema tagliando direttamente gli ammortamenti: questo comportamento non è corretto. Invece, gli amministrato ridovrebbero ridurre il costo residuo delle immobilizzazioni per ottenere minori costi derivanti dall’ammortamento. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 127 Se poi vengono meno i motiviche avevano giustificato la svalutazione, il valore dell’immobilizzazione è ripristinato nei limiti del valore che avrebbe avuto in assenza della stessa. Se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile l’immobilizzazione si iscrive in bilancio a tale minor valore: la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore (voci B.10 c oppureE.21). Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo valore equo (fair value): il primo è il valore dei flussi di cassa attesi dall’attività, mentre il secondo è l’ammontare ottenibile dalla vendita della stessa. Il valore equo è dato dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o dal prezzo in un mercato attivo: se questi mancano si deve far riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio, tenendo conto anche di recenti transazioni per attività similari effettuate all’interno del medesimo settore industriale. In molti casi, il valore recuperabile di un’attività è il valore d’uso e, pertanto, il confronto per determinare il valore recuperabile sarà operato tra questo e il valore residuo in bilancio: - se il valore d’uso è inferiore si pone il problema della svalutazione. L’Oic 9 individua due metodi per verificare se ricorrono i presupposti per la svalutazione: - il metodo dell’attualizzazione dei flussi di cassa - e il metodo della capacità di ammortamento. La differenza tra il modello di riferimento – attualizzazione dei flussi di cassa – e quello semplificato risiede nel concetto di valore d’uso. Infatti, nel primo caso, è determinato tramite l’attualizzazione dei flussi di cassa attesi dall’utilizzo dell’immobilizzazione, mentre nel secondo caso è costituito dalla capacità di ammortamento, pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo dell’immobilizzazione. - Per le imprese di minori dimensioni l’Oic 9 semplifica la previsione dell’attuale Oic 16che richiede l’attualizzazione dei flussi di cassa. Il principio contabile precisa che, dopo aver determinato la perdita, può essere opportuno rivedere la vita utile residua e il criterio di ammortamento dell’immobilizzazione. - Le imprese maggiori, se non possono stimare il valore della singola immobilizzazione, devono determinare il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa (Ugc) alla quale l’immobilizzazione appartiene: situazione che si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa invia autonoma rispetto agli altri cespiti. Il principio elenca una serie di indicatori utili per stabilire la presenza di potenziali perdite durevoli di valore: per esempio: - diminuzione del valore di mercato, - obsolescenza - o deterioramento fisico dell’immobilizzazione, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 128 - ristrutturazione - o andamenti economici negativi dell’impresa. La determinazione del valore d’uso comporta la stima dei flussi futuri in entrata e uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione e l’applicazione, a tali flussi, del tasso di attualizzazione appropriato. Per determinare i flussi di cassa e il tasso di attualizzazione si devono considerare le aspettative future relative ai flussi finanziari, il valore del denaro nel tempo rappresentato dal tasso corrente di interesseprivo di rischio di mercato e altri fattori. In genere, budget e previsioni non dovrebbero superare l’orizzonte temporale di cinque anni. La svalutazione relativa alla Ugc si imputa: - prioritariamente all’avviamento allocato alla stessa - e , successivamente ,in proporzione al valore contabile di ciascuna attività che fa parte della Ugc. Può anche accadere che l’Ugc a cui allocare l’avviamento coincida con l’intera società. Le imprese di minori dimensioni sono quelle che, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: - numero medio dei dipendenti durante l’esercizio pari a 250, - attivo dello stato patrimoniale di 20milioni di euro - e ricavi netti delle vendite e prestazioni di 40 milioni di euro. Per verificare la recuperabilità delle immobilizzazioni, il confronto avviene tra il valore netto contabile iscritto in bilancio e la capacità di ammortamento dei futuri esercizi. Pertanto, sono stimati i flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non quelli derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, se l’impresa ha una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi finanziari autonomi, è preferibile far riferimento ai singoli rami. L’orizzonte temporale di riferimento non supera, generalmente, i cinque anni. L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e successivamente agli altri cespiti, in proporzione al valore netto contabile: se è possibile effettuare l’imputazione diretta, la perdita è attribuita alle singole immobilizzazioni. In ogni caso, l’utilizzo del metodo semplificato costituisce una possibilità e non un obbligo. Il principio contabile presenta due casi applicativi con i quali si dimostra che, per le imprese di minori dimensioni non caratterizzate da particolare complessità operativa, entrambi i metodi (di riferimento e Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 129 semplificato)conducono a valori simili e, pertanto, alle medesime conclusioni in termini di stima delle perdite durevoli di valore. In particolare, dagli esempi emergono i tre aspetti evidenziati di seguito. 1) prima di effettuare il test va calcolato l’ammortamento dell’anno: in sostanza, prima si calcola l’ammortamento e poi, eventualmente, si svaluta l’immobilizzazione; questo perché l’ammortamento, anche se per prassi sovente è contabilizzato alla fine dell’esercizio, rappresenta la parte di costo dell’immobilizzazione che ha concorso alla formazione dei ricavi durante tutto l’esercizio; 2) Nell’approccio semplificato, basato sulla capacità di ammortamento, i budget annuali comportano la stima di ricavi, costi variabili e fissi nonché degli oneri finanziari: dalla somma algebrica tra questi valori emerge la "capacità di ammortamento", che deve essere confrontata con il totale degli ammortamenti(se inferiore porta a un risultato negativo). 3) Nell’approccio di riferimento, basato sui flussi di cassa operativi, il flusso di cassa operativo annuale (flussi in entrata meno flussi in uscita) è attualizzato. Immobilizzazioni immateriali Il principio Oic 24 riguarda da un lato: -i beni immateriali (come diritti di brevetto e concessioni) - e dall’altro gli oneri pluriennali (come costi di impianto e ampliamento)che hanno caratteristiche più difficilmente determinabili con riferimento alla loro utilità pluriennale rispetto ai primi. L’articolo 2426 n. 5 c.c. prevede che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, se esiste, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. L’iscrizione nell’attivo degli oneri pluriennali, che non è un obbligo, può essere effettuata soltanto se: - con i relativi benefici futuri di cui godrà l’azienda; - certezza la loro recuperabilità tenendo conto del principio di prudenza. Per esempio, i costi di impianto e ampliamento sono quelli sostenuti in modo non ricorrente in alcuni particolar momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di startup)o quella di accrescimento della capacità operativa. Questi costi sono capitalizzabili se è dimostrata la congruenza e il rapporto causa-effetto tra gli stessi e il beneficio atteso (futura utilità), oltre ai requisiti sopra richiamati. I costi di start-up possono essere Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 130 capitalizzati se direttamente attribuibili alla nuova attività e sono limitati a quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio: - i costi generali e amministrativi e quelli derivanti da inefficienze non possono essere capitalizzati. Inoltre, il principio della recuperabilità è rispettato se è ragionevole una prospettiva di reddito. Anche i costi di addestramento del personale possono essere capitalizzati soltanto quando assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione aziendale che comporta un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa della società, in base a un piano approvato dagli amministratori. Al contrario, non sono capitalizzabili i costi straordinari di riduzione del personale(per esempio, incentivi)per favorire l’esodo o la messa in mobilità dei lavoratori in quanto rimuovono inefficienze dell’impresa e l’aleatorietà della loro recuperabilità è elevata. I costi di ricerca capitalizzabili sono soltanto quelli relativi alla ricerca applicata o finalizzata a uno specifico prodotto o processo produttivo e quelli di sviluppo(vale a dire, applicazione dei risultati della ricerca): pertanto, i costi relativi alla ricerca di base, che non hanno una finalità definita con precisione, sono costi di periodo perché rientrano nella operatività ricorrente dell’impresa e sono di supporto ordinario all’attività imprenditoriale della stessa. In ogni caso, l’ammortamento non può superare i cinque anni. I costi di pubblicità sono costi di periodo. Tuttavia, possono essere capitalizzati se soddisfano tutte le seguenti condizioni: - si tratta di costi eccezionali e non ricorrenti: per esempio, lancio di una nuova attività produttiva, avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli già svolti; - presuppongono importanti e duraturi ritorni economici risultanti da attendibili piani di vendita. L’avviamento (attitudine di un’azienda a produrre utili) può essere generato internamente oppure acquisito a titolo oneroso: soltanto quest’ultimo è capitalizzabile. Ai fini dell’iscrizione nell’attivo, l’avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un’azienda ma riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: miglioramento del posizionamento dell’impresa sul mercato, extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, creazione di valore attraverso sinergie produttive. L’avviamento è ammortizzato al massimo in dieci anni, perché le previsioni oltre tale limite sono generalmente inattendibili. Il c.c. , attualmente, prevede l’ammortamento dell’avviamento in cinque anni, limite superabile in rari casi, mentre la direttiva 34/2013, che deve essere recepita entro il 2015, prevede, se la vita utile non può essere stimata attendibilmente, ammortamento non inferiore a cinque Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 131 e superiore a dieci anni. Nelle immobilizzazioni immateriali sono anche compresi il diritto di usufrutto su azioni, il software applicativo "non tutelato "prodotto internamente, gli oneri accessori su finanziamenti, i costi per il trasferimento e riposizionamento di cespiti costituiti da linee di produzione o interi stabilimenti nell’ambito della definizione di un nuovo layout della produzione, ma non quelli relativi a trasferimenti per cessata locazione o per necessità di sgombero dei locali occupati. Sono compresi nella voce "immobilizzazioni immateriali" anche i costi per migliorie e le spese incrementative su beni di terzi, non separabili dai beni stessi, che sono ammortizzati nel periodo minore tra quello di utilità futura e quello residuo di locazione, tenendo conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore. Imposte sul reddito L’OIC 25 si occupa del trattamento contabile delle imposte sul reddito e dell’Irap, della fiscalità differita(che si origina in presenza di differenze temporanee).Le differenze temporanee tra il valore civilistico e fiscale di un’attività o di una passività, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi, possono sorgere a seguito di: - operazioni che hanno effetto sul conto economico - e operazioni che non hanno effetto sul conto economico. Le prime riguardano ricavi e costi che rilevano fiscalmente in esercizi diversi da quelli civilistici, mentre le seconde sono relative ,per esempio, alle operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni e conferimenti. Le imposte differite sono iscritte sempre nel bilancio, a eccezione dell’ipotesi delle riserve in sospensione di imposta originate a seguito di leggi di rivalutazione quando vi sono scarse probabilità di distribuirle ai soci, tenendo conto dell’andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili. Per le imposte anticipate, invece, l’iscrizione deve superare il test di "recuperabilità", ovvero deve sussistere la ragionevole certezza del loro recupero, tenendo conto anche degli effetti di eventuali pianificazioni fiscali: questo riguarda, in particolare, le imposte anticipate generate da perdite fiscali. Il calcolo della fiscalità differita è effettuato applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale in vigore alla data di riferimento del bilancio. Se la normativa fiscale non lo prevede, si utilizzano le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio: in presenza di differenti aliquote fiscali, da applicarsi in base al livello di reddito imponibile, in Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 132 assenza di riferimenti relativi agli esercizi futuri si utilizza l’aliquota media riferita all’ultimo esercizio. Alcune provvedimenti normativi possono consentire la rivalutazione del valore contabile di attività iscritte nello stato patrimoniale con l’iscrizione, in contro partita, di una riserva di patrimonio netto. Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano fiscalmente riconosciuti si determina una differenza temporanea tra il valore contabile dell’attività e il suo valore fiscale: devono essere iscritte le imposte differite, Irese Irap, a diretta riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto. Negli esercizi successivi, le imposte differite sono riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore dell’attività, che può avvenire mediante ammortamento, cessione o riduzione per perdita di valore. Le imposte differite non devono essere contabilizzate se i maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione hanno rilevanza fiscale. Tuttavia, successivamente, le imposte anticipate e differite sono iscritte in presenza di differenze temporanee, situazione che può accadere quando gli ammortamenti sui maggiori valori sono deducibili fiscalmente a partire da un esercizio successivo rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita. In questo caso, negli esercizi precedenti a quello in cui i maggiori ammortamenti sono fiscalmente deducibili, è iscritta in bilancio la fiscalità differita attiva se esiste la ragionevole certezza del recupero. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI che la stessa rimanga classificata fra le merci anche per più anni? 1. Cambio di destinazione degli immobili: da strumentali a merce …La classificazione tra le rimanenze, in base a una decisione degli amministratori, è possibile. L'Oic 16, principio relativo alle immobilizzazioni, la prevede. L'Oic 16 nella versione revisionata tuttavia non ancora in vigore - prevede l'indicazione in un "di cui" delle immobilizzazioni ("di cui destinate alla vendita"). Qualunque sia la scelta, in ogni caso, la nota integrativa deve contenere una specifica informativa. Se gli amministratori cercano di vendere un bene iscritto nelle rimanenze e non riescono a venderlo devono valutarne la conseguente classificazione: possono anche mantenere la …Nel caso di un'area edificabile sottoposta a bonifica ambientale ormai da parecchi anni e classificata fra le immobilizzazioni strumentali (già sede di acciaieria in passato) è possibile, alla luce degli attuali principi contabili, il passaggio della stessa fra gli immobili merce al termine della procedura di bonifica, in quanto verrà destinata alla vendita. In caso affermativo, se la vendita non dovesse avvenire nel breve termine (si tratta di un'area piuttosto vasta) è corretto Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 133 classificazione tra le rimanenze, se continuano a cercare un compratore. 2. Sisma 2012 e ammortamenti dei beni danneggiati …Una società di persone in contabilità semplificata ha dovuto sospendere parte importante della propria attività a causa del sisma del 2012. I tempi di ripresa dell'attività si prospettano lunghi vista la necessità di ripristinare gli immobili danneggiati. I beni mobili sono pertanto inutilizzati in quanto lo stabile non è accessibile (inutilizzati ma non danneggiati a differenza dello stabile che li contiene). Come ci si deve comportare con gli ammortamenti visto che i beni in questo momento non producono utilità economica? …L'ammortamento dei beni in questione deve cessare. Tuttavia, il problema è quello di effettuare la svalutazione dei beni danneggiati ed, eventualmente, anche di quelli che, seppure non danneggiati, potrebbero non avere più, in tutto o in parte, utilità futura in base alle prospettive dell'impresa di continuare l'attività. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 134 ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO NUOVO REDDITOMETRO: GLI STRUMENTI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE In occasione di Telefisco 2014 e del Videoforum importanti spunti sono arrivati dalla domande aventi ad oggetto il redditometro. La prima questione trattata riguarda le spese Istat.Il D.M. 24 dicembre 2012 aveva fin dal principio considerato 56 tipologie di spese per consumi (poi vi sono quelle per investimenti e i risparmi), di cui: 30 di queste spese (ad esempio le spese per il mutuo o per l'energia elettrica) viene previsto che si assume il valore delle spesa effettivamente sostenuta; 24 voci di spesa (ad esempio le spese scolastiche o quelle per alimentari e bevande) il decreto considera sia il valore della spesa effettivamente sostenuta che il valore figurativo dato dalla spesa media Istat o da studi socio economici. Per queste voci di spesa il decreto (articolo 1, comma 5) prevede che si assume il valore più elevato tra il dato disponibile conosciuto dall'Agenzia e il valore figurativo. Successivamente la circolare n. 24/E/2013, aveva suddiviso tali spese tra le “spese certe” quelle 30 voci di spesa per le quali il decreto del redditometro considera quanto effettivamente speso; “spese per elementi certi”. non vi è invece traccia nel decreto del redditometro, il quale fa riferimento soltanto alle spese, senza alcuna distinzione. Secondo la circolare, si tratterebbe di quelle spese gestionali che derivano dalla disponibilità di determinati beni (abitazione, mezzi di trasporto). Questa tipologia di spese è senz'altro presente nella tabella allegata al decreto sul redditometro, ma viene annoverata tra tutte le altre spese per consumi. Non esiste, in sostanza, nel decreto del redditometro una specifica distinzione per le “spese per elementi certi”. Infatti in queste spese, così definite dal documento di prassi, rientrano, ad esempio, le spese per acqua e condominio, per manutenzione ordinaria dell'abitazione, le spese per elettrodomestici e arredi, le spese per comunicazioni, le spese per trasporti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 135 SPESE CERTE Si assume il valore SPESE PER ELEMENTI CERTI delle spesa Spese gestionali che derivano dalla effettivamente sostenuta disponibilità di determinati beni (abitazione, mezzi di trasporto). Tra le spese per elementi certi i entrano in n gioco anche i valori figurativi, dati dalla spesa media Istat e da studi socio-economici. Alla luce delle osservazioni del garante della Privacy nel corso di Telefisco 2014 è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se tra le “spese per elementi certi” si debbano eliminare i valori figurativi Istat A tale domanda li tecnici delle Entrate hanno risposto che “In base ai contenuti del parere del Garante si ritiene che le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi. In particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all'utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, eccetera, parametrate ai KW effettivi)”. In sostanza l'Agenzia conferma anche a Telefisco 2014 che per le spese per elementi certi considererà i valori Istat; questo in quanto l'intervento del Garante della privacy è da intendersi riferito alle spese correnti (per le quali, invece, dopo l'intervento dello stesso Garante, non rileveranno i dati Istat). MEDIE ISTAT Spese per elementi certi Altra questione trattata nel corso di Videoforum riguarda i beni a uso promiscuo. Il Decreto attuativo del Redditometro (D.M. 24 dicembre 2012) ha previsto che “non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione”. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 136 Si parla quindi di spese relativamente a beni “esclusivamente ed effettivamente” utilizzati nell'attività. In sostanza viene confermato quanto già si immaginava visto che se un certo macchinario risulta strumentale all'attività d'impresa, non potrà certo essere messo in discussione che lo stesso rilevi anche ai fini del Redditometro. Al contrario, nel decreto non è stato fatto alcun cenno circa la rilevanza dei beni utilizzati promiscuamente nell’attività d’impresa (o professionale) e nell’ambito personale. Un primo parere era stato dato con la pubblicazione del Redditest in quanto nelle istruzioni per la sua compilazione l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che in caso di immobile utilizzato a uso promiscuo per attività di impresa o professionale va indicata anche la quota parte di spesa non deducibile fiscalmente nell’impresa ed ancora per quanto riguarda le autovetture a uso promiscuo le stesse vanno indicate per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa. La conferma è arrivata direttamente dall’Agenzia delle Entrate la quale nella circolare n. 1/E/2013 è stata sottoposta alla questione relativa al fatto che il decreto sul redditometro considera come non sostenute le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma non dice nulla circa i beni a uso promiscuo, quali ad esempio le autovetture e quindi sorge legittimo chiedersi come rileveranno tali beni e in quale misura. Al riguardo gli esperti dell’Agenzia delle Entrate hanno affermato che “i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto ad uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile”. In sostanza per i beni a uso promiscuo occorrerà percentualizzare i relativi dati e tenere conto delle predeterminazioni legali forfetarie dell'inerenza nell'attività stabilite dalla legge. Nel caso delle autovetture, ad esempio, tenuto conto dei nuovi limiti di deducibilità introdotti dalla Legge di Stabilità per il 2013 (legge n.228 del 2012) i costi di acquisto e mantenimento concorreranno alla determinazione sintetica del reddito di imprenditori e professionisti in misura pari all'80% degli stessi. Nel corso del Videoforum del 22 gennaio però gli esperti dell’Agenzia delle Entrate con le risposte date dalla stampa specializzata hanno dato un’ulteriore precisazione affermando che il contribuente in sede di contradditorio può dimostrare un utilizzo diverso dell’autovettura che comporti un più o meno Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 137 intenso uso del bene nell'attività rispetto alle percentuali stabilite ex lege. BENI A USO PROMISCUO Si percentualizza i relativi dati e tenere conto delle predeterminazioni legali forfetarie dell'inerenza nell'attività stabilite dalla legge In sede di contradditorio il contribuente può dimostrare un utilizzo diverso dell’autovettura che comporti un più o meno intenso uso del bene nell'attività rispetto alle percentuali stabilite ex lege. Da ultimo aspetto di notevole importanza riguarda l'invito a fornire dati e notizie: l'Agenzia dice che si tratta di un invito ai sensi dell'articolo 32 del DPR 600/1973. Secondo l'Agenzia se il contribuente non si presenta all'invito da redditometro (prima delle due fasi previste) si applica la sanzione da 258 a 2.065 euro. Fin dal primo incontro con l’Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Tuttavia di fronte alla domanda su quali siano le conseguenze per il contribuente qualora non risponda oppure non partecipi al primo confronto con l’Amministrazione finanziaria, i tecnici delle Entrate hanno risposto che tutti i nuovi elementi giustificativi non presentati nel primo incontro possono essere portati nel successivo contradditorio. Al contrario la presenza di un invito ai sensi dell'articolo 32 determina, in caso di inosservanza, l'applicazione di sanzioni e la preclusione a produrre i documenti nelle fasi successive. Questo conferma che non si tratta di un invito ai sensi dell'articolo 32. Oltretutto, se si applicassero sanzioni, non avrebbe alcun senso la fase successiva (obbligatoria per l'ufficio) del contraddittorio da adesione prevista dalla legge. Altri punti trattai che però confermano quanto già precedente affermato dall’Agenzia delle Entrate riguardano: Incrementi patrimoniali In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire ogni prova in merito alla copertura degli incrementi patrimoniali Incremento del risparmio La voce di incremento del risparmio sarà utilizzata dall’Agenzia per gli accertamenti; la stessa, infatti, non è stata interessata da censure da parte del Garante. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 138 LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE ricostruzione sintetica del reddito, anche la quota di risparmio dell'anno? 1. Medie Istat per le spese connesse a elementi certi …La circolare 24/E/2013 - ma non il decreto attuativo del redditometro né la norma istitutiva - ha individuato come rilevanti le "spese per elementi certi". Per queste ultime rilevano anche i valori Istat (si vedano, ad esempio: le spese per "acqua e condominio e per manutenzione ordinaria", le spese per "elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa"). Ritiene l'Agenzia che, dopo le osservazioni del garante della Privacy, anche per le "spese per elementi certi" non si possa tenere conto dei valori figurativi Istat? …Come specificato nella circolare 24/E/2013, concorre alla ricostruzione sintetica del reddito complessivo accertabile la quota di risparmio formatasi nel corso dell'anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi, elemento che appare non interessato dai rilievi del Garante 3. Due momenti per la difesa …In caso di mancata presentazione del contribuente all'invito a fornire dati e notizie rilevanti per l'accertamento da redditometro, ritiene l'Agenzia che si possano applicare sanzioni nei confronti del contribuente? E, inoltre, in caso di mancata presentazione di quest'ultimo, opera la preclusione probatoria di cui al comma 4 dell'articolo 32 del DPR 600/1973? …Va preliminarmente precisato che nella circolare 24/E/2013, quando si parla di "spese per elementi certi", non si introduce un concetto nuovo, non definito dalla norma e dal decreto attuativo, ma si fa riferimento a voci di spesa ancorate ad elementi certi. In base ai contenuti del parere del Garante si ritiene che le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi. In particolare, ci si riferisce al calcolo delle spese per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all'utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, eccetera, parametrate ai KW effettivi). …Come affermato nella circolare 24/E l'articolo 38, settimo comma, ripropone la locuzione presente nell'articolo 32, primo comma, n. 2) dello stesso DPR 600/73, che disciplina gli ordinari poteri istruttori dell'Ufficio. Pertanto, utilizzando l'ordinario strumento istruttorio, l'Ufficio invita il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell'accertamento, indicando nell'invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Ne consegue che nei casi in cui il contribuente non si presenti si rende applicabile la sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.Lgs 471/1997. Di ciò se ne darà specifica avvertenza in detto invito. Fin dal primo incontro il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e 2. Nella ricostruzione il risparmio dell'anno …Nelle sue conclusioni il Garante della Privacy rileva che, ai fini delle determinazione sintetica del reddito, l'ufficio potrà tenere conto soltanto delle spese certe, delle spese per elementi certi e del fitto figurativo. Ritiene l'Agenzia di considerare, comunque, ai fini della Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 139 del medesimo articolo 32 ovvero l’impossibilità per il contribuente di un utilizzo successivo, a suo favore, di tali dati e notizie, sia in sede amministrativa (accertamento con adesione) e contenziosa? sul proprio reddito. Tenuto conto che il settimo comma dell'articolo 38 del DPR 600/73 prevede un secondo momento obbligatorio di confronto con il contribuente, secondo le modalità dell'articolo 5 del D.Lgs. 218/97, quale ulteriore garanzia per il contribuente, non si può escludere che in questa ulteriore fase il contribuente possa presentare elementi giustificativi non forniti già nella prima fase di confronto …Come affermato nella circolare n. 24/E «l’articolo 38, settimo comma, ripropone la locuzione presente nell’articolo 32, primo comma, n. 2) dello stesso DPR n. 600/73, che disciplina gli ordinari poteri istruttori dell’ufficio». Pertanto, utilizzando l’ordinario strumento istruttorio, l’ufficio invita il contribuente selezionato a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento, indicando nell’invito stesso gli elementi e le circostanze rilevanti. Fin dal primo incontro il contribuente, naturalmente, può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Il settimo comma dell’art. 38 del DPR n. 600/73 prevede un ulteriore momento obbligatorio di confronto secondo le modalità dell’art. 5 del D.Lgs. n. 218/97, quale ulteriore garanzia per il contribuente, non si può escludere che in questa fase il contribuente possa presentare nuovi elementi giustificativi non forniti nella prima fase di confronto 4. Nel contraddittorio la prova sulla provvista …Conferma l'Agenzia che le spese per incrementi patrimoniali nel nuovo redditometro devono essere personalizzate alla singola situazione soggettiva ed oggettiva (tipologia di redditi conseguiti) del contribuente, così che, ad esempio, per un contribuente dette spese potranno essere suddivise in quattro anni, mentre per un altro in sei anni, e così via? …In proposito la circolare 24/E specifica che, in relazione alle spese per investimenti sostenute nell'anno, in sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire la prova relativa alla formazione della provvista utilizzata per l'effettuazione dello specifico investimento individuato. 5. Beni a uso promiscuo …In presenza di beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo resta confermata la precedente presa di posizione dell’Agenzia in base alla quale le spese afferenti a tali beni rilevano ai fini del redditometro in misura pari alla quota delle stesse non deducibili fiscalmente e soprattutto, posto tale assunto, per il contribuente sarà possibile fornire la prova contraria circa una diversa percentuale di utilizzo e sostenimento delle spese diversa da quella forfettaria fiscalmente stabilita? 4. Mancata presentazione all’invito …Nella circolare n. 24/E del 31/7/2013 nel paragrafo dedicato alle attività istruttorie si fa espressamente riferimento all’invio da parte dell’ufficio al contribuente selezionato di un «primo invito» a presentarsi per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento. In relazione a tale primo invito la circolare richiama l’articolo 32 del DPR n. 600/73 relativo ai poteri degli uffici e in particolare all’invio dei c.d. questionari. Si chiede in particolare di conoscere se la mancata partecipazione del contribuente a tale primo incontro o la mancata risposta alle richieste fornite saranno quelle previste nel comma 12 …Si confermano i contenuti della risposta fornita al quesito posto in occasione del Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 140 Videoforum 2013, ovvero che i beni e servizi non esclusivamente ed effettivamente relativi all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, come ad esempio le auto a uso promiscuo, rilevano per la parte non riferibile al reddito professionale o d’impresa ovvero per la quota parte di spesa non fiscalmente deducibile. Il decreto sul redditometro, all’art. 2, comma 2 considera come non sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e i servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’esercizio dell’attività d’impresa sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. Ciò non esclude che il contribuente possa in sede di contraddittorio documentare una diversa percentuale di utilizzo e di sostenimento delle spese rispetto a quella fiscalmente stabilita. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 141 LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Vecchi avvisi in cerca delle regole più favorevoli …Negli avvisi di accertamento relativi al 2008 gli uffici applicano i coefficienti moltiplicatori alle rate di mutuo sostenute, creando risultati abnormi nonostante il nuovo redditometro non applichi più i coefficienti e le recenti sentenze delle commissioni tributarie provinciali (Firenze 10/70 del 19 febbraio 2013 e Treviso, n. 43 del 14 maggio 2013) e regionali (Venezia n. 123/30/2013 del 3 dicembre 2013), contestino questa metodologia di calcolo che porta a una distorta determinazione della capacità contributiva. E' possibile che su questo aspetto del vecchio redditometro l'agenzia delle Entrate fornisca agli uffici una diversa interpretazione del Dm del 1992? …A oggi, l'agenzia delle Entrate a livello centrale continua a sostenere l'applicazione rigida dei coefficienti redditometrici previsti dal Dm del 1992 in caso di accertamento sintetico, fino al periodo di imposta 2008. Tuttavia, ai fini della difesa (anche in sede di accertamento con adesione) si può provare a sostenere quanto già stabilito dalla Ctp di Reggio Emilia con sentenza n. 74 del 2013, secondo cui la revisione dell'accertamento sintetico, operata con il Dl 78/2010, rappresenta un intervento di natura procedimentale e non sostanziale dal momento che non introduce nuove fattispecie impositive. Ne consegue, dunque, che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009. 2. L'impatto delle spese per le rate di mutuo …Nella nuova formulazione del redditometro le spese per le rate di mutuo si considerano per l'importo sostenuto e non sono più moltiplicate per i coefficienti moltiplicatori, che nel vecchio redditometro portavano a risultati parossistici. È possibile che l'agenzia delle Entrate applichi i nuovi criteri di calcolo, più favorevoli ai contribuenti, anche agli accertamenti emessi per il 2008 in base al superato Dm del 10 settembre 1992 o che inviti gli uffici a non applicare questo metodo di calcolo costantemente bocciato dai giudici tributari negli ultimi mesi (Ctr Venezia, sentenza n. 123/30/2013 del 3 dicembre 2013, Ctp Firenze, sentenza n. 10/70 del 19 febbraio 2013,Ctp Treviso, sentenza n. 143 del 14 maggio 2013)? …Alla luce dell'interpretazione rigida che finora l'agenzia delle Entrate ha espresso a livello centrale sull'inapplicabilità retroattiva del nuovo redditometro, si ritiene improbabile un cambio di rotta. Pertanto, laddove si volesse far valere il principio di applicazione retroattiva delle nuove regole, sarà necessario adire il giudice tributario, spiegando chela revisione dell'accertamento sintetico, operata con il Dl 78/2010, rappresenta un intervento di natura procedimentale e non sostanziale, dal momento che non introduce nuove fattispecie impositive. Ne consegue, dunque, che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009. 3. Prova introiti esenti …Avviso di accertamento relativo all’anno 2008. Incremento patrimoniale per acquisto effettuato nel 2010. Il contribuente dimostra in via documentale di avere avuto introiti (esenti) negli anni precedenti. L’Ufficio non tiene in considerazione questi introiti a causa del fatto che, non risultando nel conto corrente in epoca successiva all’incasso ed antecedente all’investimento, sono stati considerati utilizzati per scopi diversi dall’acquisto dell’immobile. Ovviamente la circostanza dipendeva dal fatto che il contribuente, in attesa di procedere Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 142 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info all’acquisto dell’immobile, piuttosto che tenere fermo il denaro sul conto corrente, aveva effettuato diversi investimenti a breve termine, al fine di farlo fruttare in qualche misura. Esiste una norma che obbliga il contribuente a tenere fermo sul conto corrente il denaro incassato negli anni, nell’attesa di procedere a un eventuale acquisto di un immobile? …Non esiste alcuna norma che limita la libertà per il contribuente di disporre del proprio denaro nella maniera che ritiene più opportuna, nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi. E, comunque, gli investimenti del 2010 non possono rilevare - come si è scritto su Il Sole del 1° febbraio - per il redditometro del 2008. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 143 INDAGINI FINANZIARIE E ANAGRAFE DEI CONTI Nel nostro ordinamento le indagini finanziarie sono disciplinate dall'art. 32, D.P.R. 600/1973, in materia di imposte sui redditi e dall'art. 51, D.P.R. 633/1972, in materia di Iva. I dati presenti nell'Anagrafe tributaria (comprendenti, ora, anche quelli relativi alle movimentazioni finanziarie) possono essere utilizzati in fase di controllo solo previa autorizzazione che per gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate deve essere richiesta al Direttore centrale dell'accertamento o al Direttore regionale competente per territorio, mentre per il corpo della Guardia di finanzia deve essere richiesta al Comandante regionale. L'autorizzazione va richiesta anche nel caso in cui l'Ufficio intenda richiedere i dati finanziari direttamente al contribuente mediante il rilascio di una apposita dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche e con gli altri istituti finanziari. Ai sensi del punto 2), del co. 1, dell'art. 32, D.P.R. 600/1973, i dati così acquisiti "(...) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni". Il Legislatore ha posto sostanzialmente una presunzione legale relativa a favore del Fisco, secondo cui è il contribuente a dovere dimostrare, ad esempio, che le somme transitate sul proprio conto corrente e riprese a tassazione da parte dell'Ufficio non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo. Come però giustamente affermato dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza 27.9.2011, n. 19692, mentre l'Ufficio può desumere per qualsiasi contribuente che i versamenti operati sui propri conti correnti, e privi di giustificazione, costituiscono reddito, così non è per i prelevamenti. Per questi ultimi, infatti, la presunzione di maggior reddito può operare solo per i possessori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 144 Il ragionamento fatto dalla Corte è in linea con il dettato normativo del citato art. 32; mentre infatti la prima parte del punto 2) prevede che la rettifica possa essere effettuata ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41, quindi non solo nell'ambito del reddito imprenditoriale/professionale, ma anche nell'ambito del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, la seconda parte, facendo riferimento ai soli ricavi e compensi, relega la possibile rettifica ai soli possessori di reddito d'impresa, arte o professione. Ora tale orientamento trova conferma anche nella posizione dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso di Telefisco 2014 infatti all'agenzia delle Entrate ha ribadito la non operatività della presunzione sui prelevamenti nei riguardi dei privati. L'articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600 del 1973 dispone difatti che i prelevamenti e gli importi riscossi sono posti a base delle rettifiche come ricavi o compensi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. In questo modo: la mancata indicazione degli elementi reddituali così individuati in dichiarazione determina un'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente: i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti od operazioni finanziarie, e non risultanti dalle scritture contabili, nel caso in cui il soggetto controllato non ne indichi l'effettivo beneficiario, sono considerati ricavi o compensi e accertati in capo allo stesso soggetto. il richiamo puntuale operato dal dato normativo a ricavi e compensi, e non anche genericamente a componenti positivi di reddito, riconduce l'operatività della presunzione sui prelevamenti unicamente ai contribuenti che dichiarano reddito di impresa o di lavoro autonomo. l'esclusione dell'operatività della presunzione nei riguardi dei privati risulterebbe peraltro confermata dal richiamo alle scritture contabili per giustificare le operazioni di prelevamento. nel caso in cui sia configurabile un'attività economica anche di natura professionale e quindi solamente per i soggetti obbligati alle scritture contabili, si è tenuti a far fronte alla presunzione in parola. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 145 Considerazioni, queste, confermate dalla risposta resa da ultimo nel corso di Telefisco 2014 con cui è stata ribadita la riconducibilità della presunzione sui prelevamenti al solo ambito dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, mentre quella sui versamenti si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali non caratterizzate dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e, come tali, non soggette alla tenuta di scritture contabili. L'agenzia delle Entrate si è spinta oltre, precisando come il tenore letterale della norma va intesa come riferita, ai fini dell'applicazione delle presunzioni, anche a quei contribuenti che, pur non essendo a rigore soggetti alla tenuta di scritture contabili, svolgono tuttavia un'attività economica in regime contabile agevolato. L'esempio è quello dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto legge 98/2011. Per questi soggetti permangono infatti solamente gli obblighi di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, mentre sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. PRESUNZIONE LEGATA AI PRELEVAMENTI La presunzione legata ai prelevamenti può essere applicata solo in capo a soggetti che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, a prescindere dalla esistenza di un obbligo di tenuta delle scritture contabili (ad esempio, minimi) PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI OPERA NON OPERA nei confronti dei contribuenti che svolgono nei confronti dei privati un'attività economica in regime contabile agevolato anche se non obbligati alla tenuta di scritture contabili Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 146 caratterizzate dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e come tali non soggette alla tenuta di scritture contabili LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Presunzioni sui prelevamenti …Nelle indagini finanziarie nei confronti di privati è possibile applicare le previste presunzioni sui prelevamenti atteso che i privati non sono tenuti all'obbligo di conservazione di alcuna pezza contabile anche alla luce di quanto a suo tempo previsto dalla circolare 32/E/2006 che sembrava escludere tale presunzione se riferita ai privati? In caso contrario, ove si dovesse ritenere superata la circolare 32/E, in che modo possono ritenersi sufficientemente giustificati i prelevamenti di carattere personale, in considerazione della circostanza che il privato non ha alcun obbligo di conservazione di documenti contabili? LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Indagini finanziarie ammesse anche senza scritture contabili …Nell'ambito del nuovo accertamento da redditometro, le indagini bancarie possono essere effettuate anche nei confronti di contribuenti privati che non svolgono un'attività commerciale, o professionale e che, dunque, non sono soggetti alle scritture contabili?? …Sì, certamente. Tuttavia, come precisato dalla stessa agenzia delle Entrate con circolare 24/E del 31 luglio 2013, si ricorda che nell'ambito dell'accertamento redditometrico, l'ufficio valuterà l'opportunità di attivare le indagini finanziarie laddove il contribuente non risponda agli inviti a comparire o ai questionari dell'ufficio. In questo caso, comunque, i soggetti privati indagati dovranno fornire giustificazioni solo in merito ai versamenti sul conto corrente che non trovano corrispondenza con gli accrediti di stipendi, salari o pensioni …La circolare 32/E del 2006, nel circoscrivere l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr 600/1973 ai soli casi in cui sia configurabile una attività economica, ha infatti preso le mosse dallo stesso tenore letterale della norma, tuttora vigente, la quale, effettivamente, attribuisce rilevanza ai prelevamenti e agli importi riscossi che non risultino dalle scritture contabili; tale precisazione, peraltro, deve ovviamente intendersi come riferita, ai fini dell'applicazione delle presunzioni in esame, anche a quei contribuenti che, pur non essendo a rigore soggetti alla tenuta di scritture contabili, svolgono tuttavia un'attività economica in regime contabile agevolato, come nel caso, ad esempio, dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 3, del Dl 98/2011. In tale contesto, la riconducibilità della presunzione sui prelevamenti al solo ambito dei soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo si distingue da quella sui versamenti, che invece si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali (non 2. Giustificazioni richieste solo sui versamenti …In caso di indagini finanziarie svolte dall'amministrazione finanziaria nei confronti di cittadini privati, non titolari di partita Iva, saranno comunque contestati sia i prelevamenti che i versamenti sul conto corrente che secondo i verificatori non trovano giustificazione? …No. In realtà, come precisato dall'agenzia delle Entrate durante Telefisco 2014, nel caso di Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 147 anche in presenza di un redditometro "tranquillo"? In caso affermativo, quali potrebbero essere le soglie per far partire le indagine o un accertamento? indagini finanziarie svolte nei confronti di soggetti privati, non soggetti alla tenuta della contabilità, le contestazioni potranno riguardare soltanto i versamenti che non trovano idonea giustificazione, e non anche i prelevamenti. La regolarità "redditometrica" non inibisce in alcun modo al Fisco la possibilità di utilizzare la procedura di controllo prevista dall'articolo 32 del Dpr 600/1973 nel rispetto delle regole previste. A tale riguardo non sono previste soglie di alcun genere. 3. Conto corrente uso promiscuo …I professionisti possono usare promiscuamente il proprio conto corrente privato anche per incassi/pagamenti relativi all'attività? E Se il conto corrente è intestato alla partita Iva si può utilizzare sempre promiscuamente? …Sicuramente i professionisti possono utilizzare promiscuamente i conti. L'unico problema si potrebbe verificare nel caso in cui il diretto interessato fosse chiamato a vincere le presunzioni sui versamenti e sui prelievi, perché potrebbe avere difficoltà sul piano probatorio. Pertanto il consiglio è di avere conti separati. 4. Comunicazione holding …Per le holding statiche di famiglia, cancellate dal articolo 13 del Tub, intestatarie solo di partecipazioni di società di capitali e persone di famiglia, nel caso non ci siano operazioni di alcun genere, devono procedere lo stesso alla comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari …Per le holding di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 113 del T.U.B., tra i principali rapporti da comunicare, come indicato dalla circolare 47/E/2007, vi sono anche le partecipazioni. La comunicazione integrativa va quindi comunque inviata. 5. Saldi troppo elevati rispetto al reddito … È possibile che vengano indagati saldi finanziari troppo elevati rispetto al reddito, Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 148 ACCERTAMENTO, CONTENZIOSO E MEDIAZIONE Accertamenti e contenzioso sono forse i due argomenti più rilevanti in ambito tributario, e agli stessi, vanno sommate le novità previste in tema di mediazione. In occasione di Telefisco 2014 moltissimi sono stati i chiarimenti espressi in tale ambito: riassumiamoli brevemente di seguito. Telefisco 2014 : ACCERTAMENTO IL DUBBIO -> In considerazione del fatto che, con il nuovo accertamento esecutivo, non è più notificata la cartella di pagamento, come posso ricorrere avverso la determinazione errata delle somme dovute in pendenza di giudizio? IL CHIARIMENTO -> Poso impugnare l’intimazione di pagamento (che sarà comunque notificata) per i vizi propri dell’atto. Telefisco 2014 : MEDIAZIONE E CONTENZIOSO (1) IL DUBBIO ‐>Equitalia può eccepire la tardività della costituzione in giudizio se vengono rispettati i termini previsti dalla fase di mediazione? IL CHIARIMENTO -> NO! Se Equitalia solleva la tardività della costituzione la questione è da ritenersi infondata. IL DUBBIO ‐> Nell’accertamento sintetico è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione: si deve comunque ricorrere successivamente alla mediazione? Telefisco 2014 : MEDIAZIONE E CONTENZIOSO (2) IL CHIARIMENTO ‐> SI! Il tentativo di mediazione va sempre esperito, in quanto possono esserci nuove modifiche legislative, nuovi orientamenti giurisprudenziali o di prassi, o semplicemente una nuova analisi delle informazioni già fornite Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 149 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LA NUOVA MEDIAZIONE Prima di analizzare più nel dettaglio i chiarimenti forniti in occasione di Telefisco, appare utile richiamare brevemente le novità introdotte in tema di mediazione in occasione dell’ultima legge di stabilità. Moltissime e rilevanti sono le novità introdotte. Richiamiamole nello schema che segue. La mediazione è condizione di procedibilità (non più di inammissibilità) Il ricorso va presentato entro 30 giorni dal termine dei 90, indipendentemente dal fatto che l’Agenzia abbia già presentato proposte o rigetti. NOVITA’ MEDIAZIONE LEGGE DI STABILITA’ 2014 Le somme oggetto di reclamo non possono essere riscosse se non sono trascorsi 90 giorni dalla costituzione in giudizio (sospensione per legge) L’esito del procedimento è rilevante anche ai fini della determinazione dei contributi previdenziali e assistenziali, senza aggravi di sanzioni e interessi. Soprattutto il primo punto appare estremamente rilevante, in quanto, grazie alle novità introdotte, la mediazione non è più condizione di inammissibilità ma di procedibilità del ricorso. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 150 Pertanto, attualmente, i casi che possono verificarsi sono i seguenti: Il contribuente deposita erroneamente il reclamo prima che siano decorsi i 90 giorni previsti per la mediazione L’Agenzia delle entrate potrà eccepire l’improcedibilità in sede di costituzione del giudizio. Se rilevata dal Presidente della Commissione, lo stesso rinvierà la trattazione per consentire la mediazione: il contribuente non vedrà quindi il suo ricorso diventare inammissibile trovare tutela con dell’intimazione di pagamento. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE l’impugnazione L’Ufficio, nel riscuotere le somme dovute a seguito di sentenza, dovrà infatti notificare l’intimazione di pagamento: tale atto è impugnabile con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, per vizi propri dell’atto. 1. Accertamento esecutivo e impugnazione dell’intimazione di pagamento …Come noto, con l’accertamento esecutivo, il contribuente non è più raggiunto dalla cartella di pagamento. Occorre tuttavia sempre ricordare che è comunque richiesto lo svolgimento del procedimento di mediazione tributaria se il valore della controversia non supera i 20.000 euro. Può tuttavia comunque accadere che l’Agenzia delle entrate faccia degli errori nella richiesta delle somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità. Si pensi infatti al caso in cui la stessa non applichi correttamente quanto stabilito con la sentenza di primo grado, o, più semplicemente, faccia degli errori nel calcolo dei 2/3 degli importi dovuti. 2. Equitalia e termini di costituzione nel caso di mediazione …Qualora sia necessario ricorrere alla mediazione tributaria, in quanto il valore della controversia è inferiore a 20.000 euro, la costituzione in giudizio deve avvenire solo decorsi i termini previsti dalla fase di mediazione stessa (e, pertanto, il termine dei 30 giorni è già spirato). Come tutelarsi in questi casi? …Sebbene con l’accertamento esecutivo non sia più prevista la notifica della cartella di pagamento, il contribuente può comunque Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 151 - Può tuttavia accadere che sia necessario chiamare in causa anche Equitalia, in quanto la cartella è impugnata sia per vizi imputabili alle Entrate che per vizi imputabili ad Equitalia. - In questo caso Equitalia può eccepire la tardività della costituzione? - …No, così come chiarito dalla Circolare 9/E del 19 marzo 2012, la quale è stata recepita anche da Equitalia. possono essere nel frattempo sorti nuovi orientamenti giurisprudenziali o di prassi; possono esservi state delle modifiche normative; possono essere rilevati vizi formali dell’atto; vi possono essere elementi oggetto di più attenta valutazione in sede di mediazione. Pertanto, qualora dovesse essere eccepita da Equitalia la tardiva costituzione in giudizio, la questione deve ritenersi infondata. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Il valore della controversia 3. Il contraddittorio con il contribuente e la successiva mediazione …Abbiamo ricevuto un avviso di liquidazione per l’imposta di registro pari a 26.000 euro. In considerazione del fatto che l’importo è superiore ad euro 20.000 possiamo presentare direttamente il ricorso senza presentare preliminarmente il reclamo? … L’art. 38 del Dpr 600/73 espressamene stabilisce che: “l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.” …Come noto, la presentazione del reclamo rappresenta una condizione di procedibilità per tutte quelle controversie di valore superiore a 20.000 euro. Tuttavia è bene ribadire che tale valore va determinato secondo quanto stabilito dall’art.12, comma 5 del D.Lgs. 546/1992. In considerazione di quanto appena richiamato, e, quindi, della necessità del tentativo di adesione, quali potranno essere gli elementi analizzati in sede di procedimento di mediazione? Volendo richiamare integralmente questa disposizione possiamo quindi dire che “per valore di lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.” …In primo luogo va chiarito che il procedimento di mediazione è sempre obbligatorio, qualora il valore della controversia non superi i 20.000 euro. Il fatto che vi possa essere stato un tentativo obbligatorio di adesione non esclude infatti che l’accertamento possa essere ancora oggetto di mediazione, in quanto: Pertanto, al fine di poter dare una risposta al quesito in oggetto, è necessario precisare che: - se l’importo di 26.000 euro riportato nel quesito riguarda soltanto l’imposta di registro (al netto Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 152 di interessi e sanzioni), allora si può procedere con il ricorso; 3. I termini nei confronti di Equitalia - se l’importo di 26.000 è invece relativo all’intera richiesta, allora dovrà essere prestata particolare attenzione all’importo relativo alla sola imposta di registro, e, se lo stesso è inferiore ad euro 20.000, si dovrà procedere con il reclamo. … Vorrei impugnare una cartella di pagamento, presentando ricorso sia nei confronti di Equitalia che nei confronti dell’Agenzia delle entrate. In considerazione del fatto che non è previsto reclamo per gli atti emessi dall’agente della riscossione (ma solo per quelli emessi dall’Agenzia delle entrate), come va considerata la sospensione di 90 giorni per la costituzione in giudizio durante il procedimento di mediazione? 2. La rilevanza delle imposte comunali … Ho ricevuto, nei giorni scorsi, un avviso di accertamento Ici dal mio Comune di residenza. Nello specifico, è richiesta una maggiore imposta per euro 1.000, alla quale vanno ad aggiungersi interessi e sanzioni. …Il quesito proposto è particolarmente sentito, soprattutto in considerazione del fatto che i difensori di Equitalia hanno, in alcuni casi, rilevato la tardività della costituzione in giudizio, a seguito del decorrere dei termini previsti per il reclamo. Essendo l’importo in oggetto inferiore ad euro 20.000 devo presentare il reclamo? Va comunque presentato alla Direzione provinciale anche se l’atto è emesso dal Comune? …Con riferimento al quesito in oggetto non si può non richiamare l’attenzione sul fatto che gli atti soggetti a reclamo sono solo quelli emessi dall’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate è tuttavia tornata a ribadire, proprio in occasione di Telefisco 2014, che la questione di tardività eventualmente sollevata da Equitalia deve considerarsi infondata. Sono quindi esclusi gli atti emessi da Agenzie fiscali diverse (come gli atti dell’Agenzia delle Dogane) e gli atti dell’Agente della riscossione (come le iscrizioni ipotecarie o i fermi amministrativi), così come gli atti di competenza delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Volendo infatti richiamare i principi espressi dalla Circolare n. 6/E del 2012 possiamo dire che, con riferimento alle controversie relative agli atti emessi dall’Agente della riscossione, quale, ad esempio, la cartella di pagamento, tre sono le situazioni che potrebbero prospettarsi: Per espressa disposizione normativa, il procedimento di mediazione non è altresì applicabile con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l’ordinamento comunitario. a) il contribuente solleva contestazioni attinenti esclusivamente a vizi propri della cartella di pagamento (ad esempio, vengono sollevate eccezioni relative alla ritualità della notifica). In tal caso la controversia non deve essere oggetto di mediazione, in quanto non riguarda atti emessi dall’Agenzia delle entrate; Nel caso di specie, essendo l’ICI un’imposta comunale, non deve essere presentato il reclamo. b) il contribuente solleva solo vizi riconducibili all’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate. In questo caso, se il valore della controversia è inferiore a 20.000 euro, è Andrà invece presentato il ricorso nei termini previsti. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 153 necessario ricorrere mediazione; al procedimento In primo luogo va ribadito come gli atti oggetto di mediazione siano soltanto quelli emessi dall’Agenzia delle entrate. di c) il contribuente solleva vizi sia riconducibili all’attività svolta dall’Agenzia sia a quella dell’Agente della riscossione. In quest’ultimo caso, è necessario presentare il reclamo, e, solo dopo che siano spirati inutilmente i termini, procedere con il ricorso. 4. Valore della lite e sanzioni Tuttavia è da ricordare che l’Agenzia del Territorio sia stata recentemente unita a quella delle Entrate, ragion per cui è applicabile il procedimento di mediazione/reclamo (sussistendo, ovviamente, tutte le altre condizioni). … Ho ricevuto un atto di irrogazione di sanzioni di importo pari a 10.000 euro. In considerazione del fatto che le sanzioni sono escluse dal procedimento di mediazione, posso presentare direttamente il ricorso? Una seconda analisi, ben più rilevante, attiene invece alla necessaria presenza di una pretesa economica. Infatti, nel caso in cui manchi la pretesa economica, l’atto può essere impugnato senza preventivamente presentare reclamo/mediazione. … Come già prima ricordato, l’art.12, comma 5 del D.Lgs. 546/1992, nell’individuare il valore di lite, si focalizza sull'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Tuttavia, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, è altresì specificato che il valore è costituito dalla somma di queste. Come noto, infatti, il reclamo è condizione di procedibilità solo per gli atti di valore inferiore a 20.000 euro: da ciò ne consegue che, se non può essere individuato un valore la controversia, la stessa è esclusa dall’ambito di applicazione della mediazione/reclamo. Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di un atto relativo alla sola irrogazione delle sanzioni, dovrà essere considerato il valore delle stesse. 6. Le controversie di valore superiore a 20.000 euro Essendo di importo pari a 10.000 euro, e quindi inferiore al limite dei 20.000 euro, sarà necessario procedere con la presentazione del reclamo. … Sono stato raggiunto da un accertamento esecutivo da parte dell’Agenzia delle entrate e il valore della lite è superiore a 20.000 euro. In questo caso posso comunque tentare un procedimento di mediazione? 5. La necessaria pretesa economica e gli atti di valore indeterminabile … No, in questi casi non è esperibile un procedimento di mediazione. … Ho ricevuto un avviso di accertamento catastale con il quale mi è stato rettificato il classamento dell’abitazione. Questo atto è soggetto a reclamo o posso direttamente presentare il ricorso. Come noto, infatti, l’art.17-bis del D.Lgs. 546/1992 riguarda esclusivamente le controversie aventi valore inferiore ad euro 20.000. … Nel caso di specie è necessario fare due premesse. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 154 consolidato non utilizzate”, presentando l’apposito modello IPEC “entro il termine di proposizione del ricorso”, il maggior imponibile accertato risulterà, a seguito del ricalcolo effettuato dall’Ufficio, diminuito o azzerato con le perdite del consolidato non utilizzate. In tale fattispecie, il valore della controversia deve essere determinato con riferimento all’imposta accertata nell’atto unico originario. Infatti, applicando i criteri esposti nella circolare n. 9/E del 2012, sulla perdita scomputata dovrebbe essere calcolata l’“imposta virtuale” (cui andrebbe sommata l’eventuale imposta rideterminata a seguito del ricalcolo) ottenendo esattamente l’importo accertato con l’atto unico originario. Con riferimento, invece, alla consolidante, avendo la stessa superato i limiti previsti per la mediazione, potrà seguire il normale iter e depositare così il ricorso. 7. Mediazione e consolidato … Una società aderente al consolidato fiscale nazionale è stata raggiunta da un avviso di accertamento (in qualità di consolidata), il cui l’imposta richiesta è pari a zero. Anche la società consolidante è stata raggiunta da un avviso di accertamento, con imposta superiore a 20.000 euro. In questo caso, la consolidata deve presentare reclamo? … Con specifico riferimento al quesito posto è necessario richiamare la Circolare n. 33/E del 2012 la quale ha espressamente chiarito che il valore della controversia va determinato sulla base dell’imposta accertata, senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite. Nel caso in cui nell’avviso di accertamento vi sia esclusivamente la riduzione (o, addirittura, l’azzeramento) della perdita dichiarata, nella determinazione del valore della controversia dovrà essere considerata l’imposta “virtuale”, ovvero quella ottenuta applicando alla rettifica della perdita le aliquote previste. Se, a seguito della rettifica della perdita, l’avviso di accertamento rechi anche un imponibile o, comunque, un’imposta dovuta, il valore è, invece,dato dall’importo risultante dalla somma dell’imposta “virtuale”, come prima calcolata, e dell’imposta commisurata al reddito accertato. I menzionati criteri di determinazione del valore della controversia trovano applicazione anche nel caso in cui sia notificato un atto unico di accertamento nei confronti di soggetti aderenti alla fiscal unit; in linea generale, quindi, il valore della controversia è determinato dall’importo del tributo accertato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Qualora la consolidante si avvalga della facoltà, prevista dall’articolo 40-bis del DPR n. 600 del 1973, di “chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche … le perdite di periodo del 5. La mediazione “a distanza” … Ho formulato una proposta di mediazione avente ad oggetto un rifiuto ad un’istanza di rimborso. Come noto, l’accordo di mediazione può definirsi concluso con la sottoscrizione da parte dell’Ufficio e del contribuente, mentre si perfeziona con il versamento. Può accadere che la mediazione tributaria avvenga senza incontro delle parti, ovvero semplicemente con una proposta da parte dell’Ufficio a mezzo Pec?Qualora sia da ritenersi ammissibile tale procedura, come è possibile sottoscrivere la proposta di mediazione? Se invece la risposta è negativa, in questo caso, la mediazione non è avvenuta? … Questo quesito appare estremamente rilevante, in quanto molto spesso gli Uffici si limitano ad inviare un fax o una pec con una proposta di mediazione, soprattutto quando l’accordo stesso è limitato semplicemente alla riduzione delle sanzioni. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 155 Tale comunicazione deve giungere al contribuente entro 90 giorni dalla data di proposizione del reclamo/mediazione e il contribuente deve poter disporre del tempo utile per poterla valutare e presentarsi quindi presso gli Uffici per la sottoscrizione. Qualora non si disponesse di tale periodo è utile rinviare la conferma dell’accettazione con lo stesso strumento (fax o pec) e contattare il prima possibile il funzionario responsabile del procedimento. In caso di rigetto occorre infine ricordare come dalla ricezione dello stesso decorrono i 30 giorni per il ricorso: tuttavia, con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, per gli atti notificati dal 3 marzo 2014, il deposito del ricorso dovrà avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine dei 90 previsti (indipendentemente dal fatto che l’Agenzia delle entrate notifichi prima dello scadere dei termini la propria proposta). Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 156 ROTTAMAZIONE CARTELLE La Legge di stabilità ha introdotto un’importante agevolazione per i contribuenti: la possibilità di richiedere la c.d. “sanatoria dei ruoli”. Sarà in tal caso necessario procedere al versamento integrale delle somme entro il 28 febbraio 2014, ottenendo lo stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. La misura, sin dalla sua prima introduzione, ha sollevato diversi dubbi, oggetto di altrettanti chiarimenti forniti dalla stessa Equitalia in occasione del puntuale appuntamento con Telefisco 2014. Telefisco 2014 : ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E PENDENZA DEL GIUDIZIO Telefisco 2014 : DEFINIZIONE E CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE IL DUBBIO -> Le somme oggetto di iscrizione provvisoria a ruolo in pendenza del giudizio possono essere sanate con il versamento integrale? IL CHIARIMENTO -> SI! Si può ricorrere rottamazione dei ruoli anche in questo caso alla IL DUBBIO ‐> Se pago la cartella di pagamento che ho impugnato (al fine di ottenere la sanatoria), si estingue la lite? IL CHIARIMENTO -> SI! Con il pagamento integrale cessa la materia del contendere Telefisco 2014 : ROTTAMAZIONE E RIMBORSO IL DUBBIO -> Se verso le somme in pendenza di giudizio (al fine di poter beneficiare della sanatoria delle cartelle), in caso di vittoria, posso chiedere il rimborso delle somme stesse? IL CHIARIMENTO -> NO! le somme versate non possono mai essere rimborsate. Dopo i chiarimenti forniti con Telefisco 2014 la rottamazione delle cartelle è quindi diventata una possibilità da valutare attentamente, al fine di non incorrere in future, sgradite, sorprese. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 157 LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE La Legge di stabilità 2014 ha consentito ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, al fine di poter beneficiare dello stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo. La previsione riguarda tuttavia soltanto le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE Cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Versati in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 Stralcio degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo La “rottamazione” delle cartelle non riguarda tutti i tributi, o almeno non nella stessa misura. Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora. Si sottolinea inoltre che non è impedita la definizione agevolata in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 158 FATTISPECIE Entrate erariali come l’Irpef e l’Iva RIENTRANO NELL’AGEVOLAZIONE? SI (interessi di mora + interessi per ritardata iscrizione a ruolo) SI ma l’agevolazione è limitata agli interessi di mora. Entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada Rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. Somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o secondo grado Somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, I contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), I tributi locali non riscossi da Equitalia Le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi SI SI (come chiarito in occasione di Telefisco) NO NO NO NO Qualora si decidesse di aderire all’agevolazione, si consiglia, in ogni caso, di chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo). Solo dopo aver correttamente individuato le poste debitore e la presenza dei necessari presupposti, sarà possibile procedere con la sanatoria dei ruoli, seguendo la procedura riassunta nello schema che segue. L’ITER chiedere agli sportelli il dettaglio del proprio debito (estratto di ruolo). verificare la data in cui le somme sono state affidate all’agente della riscossione e la tipologia di importi: si rientra nell’agevolazione? Versare la somma in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente agli sportelli Equitalia. Equitalia invierà, mediante posta ordinaria, entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 159 LE RISPOSTE DELL’AGENZIA ENTRATE 1. Somme iscritte in pendenza di giudizio …Le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o secondo grado possono essere oggetto di definizione agevolata? …Anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza di giudizio di primo o secondo grado possono essere iscritte a ruolo, così come precisato da Equitalia. La stessa ha altresì aggiunto che possono essere oggetto di definizione agevolata anche i tributi e i relativi accessori dovuti a seguito di liquidazione e controllo formale della dichiarazione. di giudizio: è questo il caso del pagamento della somma pari ad un terzo iscritta provvisoriamente a ruolo. Dovrà tuttavia tenersi in debita considerazione il fatto che, in quest’ultimo caso, qualora si riporti una vittoria in giudizio, le somme non potranno mai essere rimborsate. 3. Il rimborso delle somme versate …Il contribuente si è avvalso della sanatoria delle cartelle e, in pendenza di giudizio, ha versato le somme provvisoriamente iscritte a ruolo. A conclusione del giudizio il contribuente risulta essere vittorioso e pertanto nulla deve all’Agenzia delle entrate. Può chiedere il rimborso delle somme versate? 2. La cessata materia del contendere …Nell’ipotesi in cui il contribuente decidesse di voler versare integralmente le somme dovute al fine di beneficiare della definizione agevolata, ma fosse pendente un giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, si dovrebbe considerare cessata la materia del contendere? …Il pagamento integrale del ruolo che reca l’intera pretesa tributaria oggetto di giudizio pendente fa cessare la materia del contendere. In tal caso, inoltre, le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Le spese di giudizio saranno invece dovute nel caso in cui venga richiesta la sanatoria della cartella dopo che la sentenza con la quale si ha la condanna alla rifusione delle spese della lite sia divenuta definitiva. Ben diverso è invece il caso in cui si proceda con il pagamento di un ruolo che riguardi soltanto una parte dell’intera pretesa tributaria oggetto Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 …Equitalia ha chiarito che le somme pagate per beneficiare della sanatoria delle cartelle non possono mai essere rimborsate, sebbene sia intervenuta una sentenza favorevole al contribuente. Infatti, nel caso in cui il contribuente decida di aderire alla possibilità di sanatoria delle cartelle, tale scelta viene considerata definitiva e immodificabile. 4. Definizione agevolata in presenza di più ruoli sanabili … La mia posizione nei confronti di Equitalia vede l’esistenza di diversi ruoli, tutti potenzialmente sanabili. La sanatoria potrà riguardare soltanto alcuni ruoli, tralasciandone altri, o andrà considerata l’intera pretesa? … Si, è possibile aderire alla definizione agevolata solo per alcuni ruoli, tralasciando gli altri. 160 5. Conciliazione giudiziale e rottamazione delle cartelle agevolata, l’imposta, la sanzione e gli aggi residui. … La cartella di pagamento è stata impugnata e successivamente sgravata parzialmente a seguito della conciliazione con l’ufficio. È possibile beneficiare della definizione agevolata in questo caso? Non dovranno essere versati, inoltre, gli interessi relativi alla parte di rateazione della quale non si beneficia a seguito del pagamento anticipato. … Si, è da ritenersi possibile la definizione agevolata in questo caso. È tuttavia bene assicurarsi, prima di procedere al pagamento, della situazione debitoria risultante all’agente alla riscossione. Nello specifico, andrà verificato se l’Agenzia delle entrate abbia comunicato lo sgravio a Equitalia e gli importi siano quindi corretti. 6. La rateazione a seguito di accertamento con adesione … A seguito di accertamento con adesione ho richiesto la rateizzazione, la quale mi è stata accordata per un numero di 8 rate trimestrali di uguale importo. A seguito delle novità recentemente introdotte, vi è la possibilità di ottenere una nuova e più vantaggiosa forma di dilazione? … No, purtroppo la nuova rateazione decennale riguarda esclusivamente le dilazioni accordate dall’agente alla riscossione. Non vi sono invece modifiche nella disciplina prevista per le rateazioni a seguito di accertamento con adesione. 7. La “rottamazione” della cartella rateizzata … Ho richiesto la rateazione della cartella, ma oggi, dopo aver pagato alcune rate, vorrei beneficiare della definizione agevolata dei ruoli. Come calcolare l’importo da versare per chiedere la “rottamazione della cartella”? … Con riferimento ad una cartella rateizzata è necessario versare, in sede di definizione Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 Tuttavia, gli interessi già versati non potranno essere chiesti a rimborso né scomputati. La soluzione migliore è, in ogni caso, quella di rivolgersi agli sportelli Equitalia per la corretta definizione degli importi da versare. LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI 1. Fondamentale consultare l’estratto di ruolo …Vorrei aderire alla definizione agevolata dei ruoli. Tuttavia, in questi ultimi anni, ho ricevuto diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivo: come posso sapere quali sono gli importi che potrebbero essere oggetto di definizione agevolata? … Al fine di poter accedere alla definizione agevolata dei ruoli, il primo passo da compiere è sicuramente quello di consultare il proprio estratto di ruolo. Sarà quindi necessario recarsi presso gli sportelli Equitalia (soluzione consigliata) o provvedere alla consultazione online. Dopo aver analizzato l’estratto di ruolo sarà quindi possibile comprendere quali sono i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 che rispettano i requisiti previsti. Non potranno beneficiare della definizione agevolata gli importi iscritti a ruolo dopo questa data. 161 2. Contributi previdenziali e assistenziali 3. La definizione agevolata delle multe … Dovrei pagare una cartella relativa ai contributi Inps e, data la possibilità offerta dalla Legge di stabilità 2014, vorrei beneficiare della definizione agevolata. …Dovrei versare gli importi connessi ad alcune multe per contravvenzioni stradali. In questo caso lo sconto previsto, così come chiarito nel comunicato Equitalia, dovrebbe essere pari soltanto agli interessi di mora. Tuttavia, quando mi sono recato presso gli sportelli Equitalia, mi hanno comunicato che non è possibile nel mio caso, beneficiare della c.d. “rottamazione delle cartelle”. Per quale motivo? …Purtroppo, nel suo caso, non è effettivamente possibile fruire della possibilità di definizione agevolata dei ruoli. Equitalia, con un apposito comunicato stampa ha infatti chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora. Sono invece espressamente escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi. Pertanto, con specifico riferimento al caso sottoposto, essendo gli importi collegati ad un debito Inps, non risulta possibile fruire della definizione agevolata. Sarà tuttavia possibile presentare una richiesta di rateazione, la quale sarà automaticamente concessa per gli importi non superiori ad euro 50.000. Devo versare la maggiorazione? …Come chiarito con il comunicato Equitalia, le contravvenzioni al codice della strada sono sanabili con l’intero pagamento degli importi, sottraendo agli stessi gli interessi di mora. Pertanto dovranno essere versati anche gli importi della maggiorazione, pari al 10% su basse semestrale. Come anticipato, si potrà invece beneficiare dello sconto per gli interessi di mora, ovvero di quegli interessi che decorrono a seguito del mancato pagamento nel termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, il cui tasso è attualmente pari al 5,23%. 4. Il calcolo degli interessi di mora … Vorrei versare gli importi dovuti a seguito di alcune multe stradali e beneficiare così della definizione agevolata. Al fine di poter comprendere quale sarebbe l’effettivo vantaggio, come posso calcolare gli interessi di mora? …Riallacciandoci a quanto previsto nel precedente quesito, con la definizione agevolata è possibile beneficiare dello stralcio degli interessi di mora sulle multe per le contravvenzioni stradali, mentre sono comunque dovuti gli importi per la maggiorazione. Al fine di poter calcolare gli importi relativi agli interessi di mora, il calcolo da effettuare considera i seguenti elementi: Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 162 - Il capitale totale, rappresentato dall’importo della multa sommato a quello della maggiorazione; - Il tasso di interesse previsto (attualmente pari al 5,23%); - Il numero di giorni che va dalla data di notifica della multa a quella del pagamento. I tre importi di cui sopra vanno tra loro moltiplicati e quindi divisi per 36500. …Certamente, anche nel caso in cui penda un giudizio è possibile fruire della definizione agevolata dei ruoli (ovviamente, sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti). Va tuttavia rimarcato come l’integrale pagamento della pretesa tributaria comporti la cessazione integrale della materia del contendere. In questo caso le spese legali rimarranno a carico delle singole parti che le hanno sostenute. 5. Le imposte dovute in pendenza di giudizio … Dovrei versare le somme dovute in pendenza di giudizio di primo grado. Posso beneficiare della c.d. “rottamazione delle cartelle”? Potrò ottenere il rimborso delle somme in caso di successiva vittoria in giudizio? …Questo punto è stato oggetto di un importantissimo chiarimento da parte di Equitalia, come abbiamo avuto già modo di accennare. Infatti, è stato precisato che, anche in pendenza di giudizio di primo grado, è possibile aderire alla sanatoria delle cartelle. È però sempre bene ribadire che la scelta di adesione alla definizione agevolata è sempre irrevocabile, ragion per cui, qualora si riportasse una successiva vittoria in giudizio, gli importi non potrebbero mai essere restituiti. 6. Il pagamento integrale fa cessare la materia del contendere. … Sono stata raggiunta da una cartella di pagamento che ho provveduto ad impugnare. Oggi, data la possibilità di aderire alla definizione agevolata dei ruoli, vorrei provvedere all’integrale pagamento. Posso farlo? Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: info@fiscal-focus.it P. Iva 03046150797 163
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