impresa - Confcommercio Catania

PROVINCE
GAME
OVER
primo piano
legale
fiscale
sicurezza
L’applauso
al boss ucciso,
un brutto ritorno
al passato peggiore
Vendita
internazionale:
la Convenzione
di Vienna
Partono
i controlli fiscali,
ecco il redditometro
a prova di privacy
Alcol e lavoro
gli obblighi e
la sorveglianza
sanitaria
CATANIA
supplemento a
“Confcommercio Notizie”
impresa
informa
Periodico di informazione
e cultura d’impresa supplemento
a Confcommercio Notizie
Anno XI - Numero 6
2
impresa
informa
21 MARZO 2014
editoriale
Abolizione delle province
in questo numero
21 marzo 2014
Pag.
Pag.
3
4
affari italiani
La cura Renzi
farà ripartire l’Italia?
primo piano
L’applauso al boss ucciso
un brutto ritorno al passato
sistema bancario
Pag.
5
Pag.
6
Pag.
7
area fiscale
Pag.
8
sicurezza
Pag.
9
Al via i fondi speciali
per le imprese femminili
area legale
Vendita internazionale:
la Convenzione di Vienna
Arriva il redditometro
a prova di privacy
Alcol e lavoro, gli obblighi
e la sorveglianza sanitaria
associazioni
Ecobonus, ora il reintegro
o i camion si fermeranno
GERENZA
IMPRESA INFORMA
supplemento a
“Confcommercio Notizie”
periodico della
Confcommercio Catania
Reg. Trib. di Catania n. 28/96
edizione 21 marzo 2014
DIRETTORE RESPONSABILE
Pietro Agen
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E ADESSO SPERIAMO
DI NON DOVERCENE PENTIRE!
“
L’unica riforma realizzata dal governo Crocetta
non ci convince. Non sarebbe stato più semplice
tagliare i costi della politica? Il rischio è che
dal caos nascano nuove spese e nuovi sprechi
unica riforma realizzata dal governo
Crocetta in questo
primo anno di governo, quella dell’abolizione delle province, è
una riforma che, parlando
con chiarezza, non ci convince.
Non ci convince che si siano
abolite nove province per
creare tre aree metropolitane e non meno di nove consorzi di comuni, in totale almeno dodici realtà, ma vedrete che alla fine saranno
pure di più. Non ci convince
il fatto di non avere chiaro
quali dovrebbero essere i risparmi, non vorremmo dover
scoprire che, al contrario, si
spenderà di più. Non ci piace
che si perdano, nella sostanza, le identità di tanti territori. Non ci piace la confusione che ha caratterizzato una
riforma che sa molto di improvvisazione e di pressapochismo.
Ci chiediamo, non sarebbe
stato più semplice e funzionale tagliare i costi della politica nell’ambito delle province, senza disintegrare un
sistema che comunque da
sempre ha caratterizzato la
nostra vita?
Ci chiediamo ancora, si è
L’
pensato cosa si farà di una
serie di uffici ed enti nati e
cresciuti in una logica provinciale? Le Prefetture, le
Questure, i Tribunali recentemente accorpati, gli uffici
finanziari e tanti altri ancora, che fine faranno?
La paura è quella che dopo la
grande confusione segua il
grande caos e seguano anche, secondo tradizione italiana, nuove spese e nuovi
sprechi!
Saremo anche pessimisti ma
la storia ci insegna che spesso le riforme, in Italia, hanno
avuto effetti boomerang, basta pensare alle Regioni e alla riforma sanitaria che hanno aperto una vera e propria
voragine nei conti dello Stato. Attendiamo e vedremo,
intanto aspettiamoci mesi e
mesi di polemiche sul dove si
collocherà ogni singolo comune, aspettiamoci demagogia
a valanga, il tutto mentre la
crisi avanza inesorabile. Qui,
se non ci si rende conto della
situazione, si rischia a forza
di parlare di false rivoluzioni
che prima o poi scoppi quella
vera!
M.d.M.
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21 MARZO 2014
affari italiani
Se son rose fioriranno...
La cura Renzi farà ripartire l’Italia?
“
Una manovra coraggiosa quella prospettata dal presidente del Consiglio. Bene la riduzione fiscale,
gli interventi su apprendistato e contratti a termine. Una scommessa che però deve essere ancora vinta
di Woodstock
D
evo ammettere che le indicazioni
illustrate dal neo presidente del
consiglio nei giorni scorsi mi hanno piacevolmente colpito. Non tanto per i
modi forzatamente informali né per lo stile, che mi ha ricordato, per la verità, le grida degli ambulanti di tessuti di tanti anni
fa, quanto piuttosto, e la cosa mi pare
estremamente positiva, per i contenuti.
Mi ha stupito l’accoglienza negativa che i
media hanno riservato al programma presentato, mi viene da pensare che ci fosse
forte il desiderio di non scontentare i padroni delle testate giornalistiche che forse
speravano in maggiori vantaggi!
Il coraggio a Renzi non è certamente
mancato, destinare 10 milioni di euro per
l’abbattimento dell’Irpef e solo due a quello dell’Irap garantiva a priori le critiche di
Confindustria, eppure si è avuto il fegato di
farlo. Complimenti!
Anche se bisogna riconoscere che l’infelice
battuta di Squinzi su i 100 euro in più al
mese che non servivano a niente ha favorito il giovane boy scout, come qualcuno
ama definire il Presidente del Consiglio.
A proposito proporrei di far provare a
Squinzi, almeno per un mese, come vivere
con 1000 euro, forse capirebbe tante cose
ed eviterebbe sciocchezze clamorose!
Come cittadino, credo, avrei potuto dare
un bel dieci alla manovra se non vi fosse
stato, ancora una volta, l’errore di voler
differenziare i lavoratori dipendenti da
quelli autonomi, dimenticando che sono
proprio questi ultimi a pagare i maggiori
costi della crisi, costretti a chiudere, a perdere il frutto di anni di sacrifici, senza aiuti e senza godere di alcun ammortizzatore
sociale.
Bene comunque le riduzioni fiscali che
speriamo facciano ripartire i consumi, bene
il piano per le scuole, bene gli interventi
sull’apprendistato e sui contratti a termine,
bene la diminuzione del 10% dell’Irap e del
”
costo dell'energia per le imprese, ma… come dice un
vecchio detto, fra il dire ed
il fare c’è di mezzo il mare!
Qui sta la grande scommessa di Renzi, se riuscirà nei
tempi dichiarati a realizzare
gli annunci di questi giorni,
onore al merito; se riuscirà
ad abolire il Senato, ottimo;
se infine manderà a casa
una classe politica che ci ha
portato al disastro, senza distinzioni di destra o sinistra,
certamente dovremo riconoscergli il merito di aver rimesso in moto l’Italia.
Basterà? Non lo so, oggi non ho più certezze ma diciamolo senza paura, almeno ci
fa sperare!
Ritorna la speranza, anche per merito
delle spallate grilline che di fatto stanno
costringendo tutte le forze politiche al cambiamento, e che hanno in qualche modo
fatto rinascere, soprattutto in tanti giovani,
il desiderio di fare politica.
Ora non ci resta che attendere le verifiche,
senza sconti, senza distrazioni, sì, perché ci
aspettano diversi passaggi elettorali e questa volta bisognerà saper scegliere e soprattutto andare a votare e non delegare ad
altri!
VUOI AMMODERNARE
O RISTRUTTURARE
LA TUA AZIENDA?
CONFIDI COFIAC
NON TI LASCIA MAI SOLO!
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21 MARZO 2014
primo piano
L’applauso al boss ucciso
un brutto ritorno al passato peggiore
“
Un segnale inquietante da non sottovalutare, una sfida a cui lo Stato deve rispondere
con durezza. Ma senza lavoro e sviluppo, senza crescita, la lotta alle mafie è più difficile
di Pietro Agen
Q
uello che è accaduto alcuni giorni
addietro nel rione
Zisa di Palermo è un qualcosa che deve farci meditare e portarci a rivedere alcune convinzioni che ritenevamo consolidate.
La gente che per strada applaude al passaggio del carro funebre; i negozianti che,
volenti o nolenti, abbassano le saracinesche; il servizio, quasi militare, che guida
la “processione” sono immagini che non
possono non colpire chi crede in un recupero verso la legalità della nostra regione.
Credevo, lo dico con franchezza, che certi
episodi fossero ormai diventati parte di un
passato da cancellare ed invece, all'improvviso, ho rivisto come in un film, una
presenza inquietante, un anti Stato che
platealmente ha voluto dimostrare la propria forza, quasi a gridare: “attenti noi ci
siamo, forti e presenti nonostante le cento
e cento battaglie vinte dalla Magistratura e
dalle forze dell'ordine in questi anni”.
Una sfida, certamente una sfida a cui lo
Stato deve rispondere con rinnovata durezza, ma anche un segnale per tutti noi: la
strada per la Liberazione della Sicilia è an-
foto tratta da La Repubblica del 18 marzo 2014
cora lunga e dubito che la mia generazione vedrà la fine del percorso.
In pochi minuti, quei gesti ci hanno detto più di mille convegni, ci hanno detto
che la Politica ma anche le forze sindacali
e imprenditoriali devono riallacciare il dialogo con intere aree del territorio, riconquistando credibilità e presenza, ci hanno
detto che senza lavoro e sviluppo è più
difficile la lotta alle mafie, ci hanno detto
che senza Cultura non ci può essere crescita, ci hanno detto che una battaglia che
ritenevamo aprirsi alla vittoria, nasconde
ancora rischi spaventosi.
”
Il segnale che
la Zisa ci ha
sbattuto
in
faccia,
permettetemi la
frase cruda, fa
più impressione di cento minacce,
dei
bossoli
mandati qua e
là, delle lettere anonime;
non è l’azione
di un singolo
o di un gruppo piccolo o grande che sia, è molto, molto di più, dobbiamo comprenderlo e avere la capacità di formulare risposte adeguate.
Credo sia arrivato il momento di smetterla con i gruppi di potere, degli scontri sul
nulla, delle battaglie per un posticino al
sole, dobbiamo parlare di Cultura, di Sviluppo, di Legalità, senza strumentalizzazioni! L’alternativa è la barbarie, il ritorno al passato che credo nessun essere
umano, degno di questo nome, possa volere. È l’ora delle risposte, non delle sterili dichiarazioni. Credo sia giusto farlo, per
dare un futuro alla Sicilia!
VUOI AMMODERNARE
O RISTRUTTURARE
LA TUA AZIENDA?
CONFIDI COFIAC
NON TI LASCIA MAI SOLO!
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21 MARZO 2014
sistema bancario
Al via i fondi speciali
per l’imprenditoria femminile
“
Il Fondo di garanzia si tinge di rosa: dotazione complessiva di 20 milioni di euro per le micro,
piccole e medie imprese il cui titolare o la maggioranza della compagine sociale sia donna
di Marco Granata
”
D
al 14 gennaio sono
attivi i fondi per le
imprese femminili. Il
ministero del Lavoro e quello
dello Sviluppo economico,
d’intesa con il Dipartimento
per le Pari Opportunità, hanno attivato una sezione speciale dei fondi di garanzia gestiti dal Medio Credito Centrale per le imprese il cui titolare o la maggioranza della
compagine sociale sia donna.
Attraverso tale fondo, la cui
dotazione complessiva è di
20 milioni di euro (10 messi a
disposizione dal Mise, 10 dal
Dipartimento per le Pari Opportunità), il governo vuole
aiutare quelle donne che fanno impresa e che, oltre alla lunga crisi
del sistema produttivo e al credit crunch
che a questa si accompagna, statisticamente trovano ostacoli maggiori rispetto
agli uomini nel reperimento di risorse.
Il fondo interviene con una garanzia sino all’80% su un eventuale finanziamento bancario richiesto dall’azienda,
teoricamente rimuovendo gli ostacoli di
quelle imprese che hanno difficoltà ad
accedere al credito bancario perché non
dispongono di sufficienti garanzie.
Tra le condizioni vantaggiose del fondo
speciale per la concessione della garanzia c’è la possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di
istruttoria e di delibera, l’esenzione dal
versamento della commissione una tantum al Fondo e la procedura semplificata
di inoltro della domanda.
Sono ammissibili alla garanzia le operazioni finanziarie quali le anticipazioni
dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine, le
operazioni per il pagamento dei fornitori
e per le spese del personale e la rinegoziazione dei debiti a medio e lungo termine finalizzate alla rimodulazione dei
piani di rimborso con conseguente diminuzione del tasso di interesse applicato.
Tale intervento può essere attivato o sotto forma di “garanzia diretta” o sotto forma di “co-garanzia”.
La “garanzia diretta”, come appunto dice il nome, viene richiesta direttamente
dall’impresa al Medio Credito Centrale
tramite l’invio dell’apposito modulo con
allegato un modello di scoring (valutazione) dell’impresa per posta raccomandata A/R o per posta elettronica certificata. Ottenuta la delibera di approvazione
del Comitato di gestione del Fondo, l’impresa si reca presso una banca, una società di leasing o un confidi che dovrà
presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.
La “co-garanzia”, invece è una forma di
garanzia che si affianca a quelle rilascia-
te dai confidi per una maggior tutela alle
Banche finanziatrici. Tale cogaranzia viene direttamente richiesta dai confidi che
hanno stipulato apposita convenzione
con Mediocredito Centrale e non già direttamente dalle imprese.
Il vantaggio per le aziende di tali forme
di garanzia consiste nel fatto di essere a
prima richiesta e che, per le banche, vengono conteggiate a “ponderazione zero”.
Ciò significa che per la quota coperta dalla garanzie non occorre che la banca accantoni patrimonio a copertura dell’eventuale perdita. Infatti è lo Stato pagatore di
“ultima istanza” e quindi è lo stesso Stato
che si fa garante della solvibilità del sistema della Pmi.
La minore percentuale di accantonamento da parte della banca, inoltre, fa sì che
questa disporrà di maggiore capitale e
quindi riuscirà a porre in essere un volume superiore di finanziamenti e a rispondere in maniera più adeguata alla forte richiesta di denaro che giunge dal comparto produttivo.
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21 MARZO 2014
area legale
Vendita internazionale:
la Convenzione di Vienna
“
Sottoscritta da più di 50 Paesi, prevede una disciplina dettagliata che regolamenta
la formazione del contratto, trasferimento dei rischi, contestazioni e pagamenti
di Chiara Corsaro
I
n Italia, la compravendita internazionale di
beni mobili tra soggetti
appartenenti a Paesi diversi (aderenti alla Convenzione) che non abbiano optato per la scelta di una legge
diversa, è regolata dalla Convenzione
di Vienna dell’11 aprile del
1980.
Tale convenzione, come
accennato in precedenza (vedi ImpresaInforma del 7 marzo 2014),
prevede una disciplina
dettagliata che si applica direttamente ai singoli rapporti commerciali
sorti e non riguarda le
vendite di prodotti in favore dei cosiddetti consumatori (per i quali vige una specifica disciplina a tutela di quest’ultimi), le vendite di
beni immateriali, di valori mobiliari, di imbarcazioni, le vendite all’asta e comunque
tutte le vendite di beni oggetto di esecuzione giudiziale.
In ambito internazionale, la proposta contrattuale può essere effettuata sotto qualsiasi forma, dunque sia scritta che orale, e
si considera validamente effettuata quando
è rivolta a persone determinate. Essa può
essere validamente revocata sino a quando
il destinatario della proposta contrattale
non abbia fatto pervenire la sua accettazione. Anche l’accettazione della proposta
può essere resa sotto qualsiasi forma, ma il
cosiddetto silenzio non equivale ad accettazione.
Per quanto attiene alla forma contrattuale, la Convenzione di Vienna non richiede
ai fini della validità del rapporto, la forma
scritta obbligatoria, anche se ovviamente
quest’ultima è la più utilizzata e quella sicuramente da preferire.
In ordine al trasferimento dei rischi connessi all’eventuale deterioramento dei beni
oggetto della vendita, è previsto che tale
trasferimento si realizzi non appena l’ac-
quirente abbia nella sua disponibilità i beni. Nel caso in cui l’acquirente prenda possesso dei beni in una sede differente dalla
sede d’affari del venditore, è in quel momento che si verifica il passaggio del rischio, a patto che la parte acquirente sia a
conoscenza che quel luogo non è la sede
della parte venditrice.
Nella vendita di cose non ancora individuate (ad esempio cose individuate solo
nel genere), il passaggio del rischio avviene non appena queste vengano espressamente individuate all’interno dell’accordo
contrattuale; prima di tale momento il rischio del loro perimento rimane a carico
del venditore.
Tale aspetto assume notevole rilevanza
quando (e ciò avviene nella maggior parte
dei casi) le merci debbano essere trasportate. In questo caso occorre distinguere l’ipotesi in cui le merci debbano essere consegnate al vettore in un luogo determinato
dal caso in cui invece la consegna non
debba avvenire in un luogo determinato.
Infatti, se la consegna deve avvenire in un
luogo determinato, il venditore trasferisce
il rischio del perimento a carico dell’acqui-
”
rente, non appena effettua la consegna al
vettore in quel determinato luogo; diversamente, ovvero quando la consegna non
deve avvenire in un luogo determinato, il
rischio viene trasferito quando il venditore effettua la consegna al primo trasportatore per l’invio all’acquirente.
In ordine agli eventuali difetti
della merce venduta, la Convenzione in esame stabilisce che
per essi risponde il venditore
sia nel caso in cui i difetti preesistano al momento del trasferimento del rischio in capo all’acquirente, sia nel caso
in cui, nonostante si manifestino
successivamente al passaggio del
rischio, dipendano da un
inadempimento precedente ed imputabile al venditore.
In questi casi, così come in ogni altra
ipotesi di contestazione, l’acquirente è tenuto ad effettuare denuncia di tali difformità in maniera tempestiva, tale tempestività è di volta in volta valutata secondo le
circostanze del caso concreto. A tale proposito si segnala che la Giurisprudenza
prevalente ritiene tempestiva quella denuncia effettuata entro il termine di dieci giorni dalla consegna della merce, sebbene nei
casi in cui il vizio della merce fosse occulto, tale termine è stato interpretato in maniera più estensiva.
In tutti i casi di contestazione, l’acquirente
può richiedere alternativamente la sistemazione della merce, la riduzione del prezzo
o, nei casi di vizio insanabile, la sostituzione delle merci stesse.
Il pagamento del prezzo deve avvenire
secondo quanto concordato all’interno del
contratto, in caso di mancata previsione si
considereranno applicabili le modalità praticate nella vendita di merci simili in circostanze analoghe. Il diritto al pagamento in
capo al venditore sorge nel momento in
cui l’acquirente riceve la disponibilità della
merce stessa e comunque dopo che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di esaminarla.
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21 MARZO 2014
area fiscale
Al via i controlli fiscali: ecco
il redditometro a prova di privacy
“
Il nuovo strumento anti-evasione tiene conto delle precisazioni del Garante riguardanti
le spese medie Istat, la differenza tra famiglia fiscale e anagrafica e il fitto figurativo
di Caterina Cannata
È
stata pubblicata la
circolare
n.
6/E
dell’11 marzo 2014
con cui l’Agenzia delle entrate accoglie il parere del
Garante della Privacy e
sblocca la partenza del nuovo redditometro.
La circolare, infatti, recepisce molte precisazioni del Garante della Privacy, che è stato
interpellato dall’Amministrazione finanziaria
per assicurare che il trattamento dei dati
personali ai fini del redditometro sia conforme alla disciplina in materia di protezione dei predetti dati.
Il Garante, come specificato nel parere reso
in data 21 novembre 2013, già nelle prime
fasi istruttorie ha escluso che il trattamento
in esame sia fondato unicamente sul “trattamento automatizzato” di dati personali, in quanto viene sempre assicurato l’intervento del funzionario dell’Agenzia delle
Entrate nell’ambito del procedimento di accertamento, prima dell’adozione dell’atto.
Nell’ottica di ridurre i rischi specifici per i
diritti fondamentali e la libertà degli interessati e rendere il trattamento dei dati personali conforme alla disciplina recata dal Codice, il Garante ha però prescritto all’Agenzia delle Entrate di adottare, prima dell’inizio del trattamento, alcuni interventi relativi
alla qualità e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione
della reale situazione familiare dello stesso,
nonché alla determinazione del contenuto
induttivo degli elementi di capacità contributiva.
Nella circolare vengono fornite, inoltre, alcune precisazioni in merito al redditometro
e alle istruzioni contenute nella circolare
omnibus sul redditometro, la n. 24/E del 31
luglio 2013.
Innanzitutto la circolare delle Entrate fornisce precisazioni sulla corretta attribuzione al
contribuente della tipologia di famiglia di
appartenenza.
In sede di selezione viene attribuito ad ogni
contribuente il lifestage risultante dalla cosiddetta “famiglia fiscale”.
Si distingue infatti tra famiglia fiscale, in sede di selezioni dei contribuenti da sottoporre a controlli fiscali, e famiglia anagrafica.
La “famiglia fiscale” presente nell’anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
è costituita dal contribuente, dal coniuge
(anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico. La famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri
familiari conviventi, nonché i conviventi di
fatto, non fiscalmente a carico.
Ai fini della selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento sintetico può accadere che non vi sia coincidenza tra “famiglia fiscale” e “famiglia anagrafica”. Pertanto, il competente ufficio dell’Agenzia delle
Entrate, una volta selezionato il soggetto
nei cui confronti intraprendere le attività di
controllo, effettuerà, prima ancora di inviare formale invito, i necessari riscontri sulla
situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare.
Ciò consentirà di evitare la selezione di coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l’apparente
scostamento individuale.
In relazione all’attività istruttoria, il Garante
della privacy ha ritenuto che la ricostruzione sintetica del reddito è conforme al Codice se basata su “dati relativi alle spese certe, alle spese per elementi certi e al fitto figurativo che, nonostante sia un dato pre-
”
sunto, si presta ad essere facilmente verificato anche in sede di contraddittorio con il
contribuente”.
La circolare, in risposta al Garante, chiarisce
che le spese medie Istat sono utilizzabili
per il calcolo delle spese solo se connesse ad elementi certi, quali il possesso e le
caratteristiche di immobili e di mobili registrati (spese per la manutenzione ordinaria
degli immobili, per acqua e condominio,
parametrate ai metri quadrati dell’abitazione; spese per l’utilizzo di veicoli, parametrate ai kW).
Diversamente, le spese per beni e servizi di
uso corrente, il cui contenuto induttivo è
determinato con esclusivo riferimento alla
media Istat della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza,
non concorreranno né alla selezione dei
contribuenti, come già precisato nella circolare n. 24/E, né formeranno oggetto del
contraddittorio.
Con specifico riferimento alle spese per
elettrodomestici ed arredi e altri beni e servizi per la casa, viene chiarito che tali spese concorrano alla ricostruzione sintetica
del reddito esclusivamente in presenza di
importi corrisposti per spese effettivamente
risultanti dai dati disponibili in anagrafe tributaria.
Il decreto sul redditometro ha attribuito al
contribuente di cui non risulta, nel comune
di residenza, la proprietà o altro diritto reale – locazione o leasing immobiliare – uso
gratuito di un immobile, la spesa per il cosiddetto “fitto figurativo”.
Il fitto figurativo, secondo il garante della
privacy, deve essere attribuito solo dopo la
fase di selezione del contribuente; pertanto,
tale elemento, non rileva ai fini della stessa.
L’ammontare del “fitto figurativo” comprende tutte le altre tipologie di spese connesse
il mantenimento dell’abitazione .
Qualora il contribuente non chiarisca la
propria posizione, ovvero non si presenti al
contraddittorio, il “fitto figurativo” attribuito
anche in funzione del lifestage riscontrato,
concorre alla determinazione del maggior
reddito accertabile, come confermato dal
Garante.
8
21 MARZO 2014
sicurezza
impresa
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Uso e abuso di alcol: gli obblighi
di datori di lavoro e lavoratori
“
Due le norme vigenti in materia, ma non ci sono ancora indicazioni univoche su tutto il territorio
nazionale per l’accertamento della dipendenza nel corso della normale sorveglianza sanitaria
di Carlo Sciacchitano*
S
i stima che circa il 420% di tutti gli infortuni
sul lavoro risultano alcol correlati. Questo
significa che dei
quasi 700.000
infortuni denunciati all’Inail nel
2012, da 21.000 a 140.000 sono
correlati all’uso e abuso di alcol. Inoltre secondo l’Organizzazione Internazionale per il
Lavoro il 10-12% di tutti i lavoratori sopra i 16 anni ha problemi legati all’abuso o alla dipendenza da alcol.
Il D.Lgs.vo 81/08, prevede espressamente. all’art. 41, comma 4, l’obbligo di
effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata
“alla verifica dell’assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo nei
casi delle norme specifiche in vigore o che saranno successivamente emanate. L’obbligo ri-
guarda, per l’alcol, l’accertamento dello stato di
alcoldipendenza; mentre per le “droghe” l’assunzione anche solo sporadica. Si tratta pertanto di due regimi attualmente molto diversi, e
diverse sono conseguentemente le modalità
con le quali il medico competente deve approcciare i due problemi.
Per l’alcol abbiamo, ad oggi,
due norme contemporaneamente vigenti: la legge 125
del 2001 (“Legge quadro in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”), relativa
all’assunzione anche sporadica di alcol; il decreto legislativo 81/08, art. 41 comma 4,
relativa all’alcoldipendenza.
L’Intesa Stato Regioni del 16
marzo 2006 contiene l’elenco delle
mansioni per cui è obbligatoria la sorveglianza
sanitaria e per cui è vietata l’assunzione e la
somministrazione di alcol sia nelle aziende
pubbliche che private. La Regione Siciliana ancora non si è espressa su quali accertamenti
eseguire ai lavoratori per la verifica di assenza
di condizioni di alcol dipendenza ma la giuri-
”
sprudenza impone ai medici competenti di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
Oggi per la sorveglianza sanitaria ai lavoratori
mirata all’accertamento dell’alcol dipendenza è
scientificamente provata la necessità di accertamenti ematochimici come la CDT, marcatore per abuso di alcol e non la sola visita medica corredata da un questionario alcologico.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare se
nella sua azienda vi sono mansioni a rischio
elevato di infortuni sul lavoro o per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ed indicarli
nel documento di valutazione dei rischi insieme con i provvedimenti da prendere, stabiliti
con il medico competente. Ci si auspica l’emanazione, in tempi brevi, da parte della Commissione Nazionale preposta, di indicazioni
valide ed univoche su tutto il territorio nazionale per l’accertamento dell’alcol dipendenza nel corso della normale sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti.
* medico specialista in Medicina del Lavoro
e amministratore delegato di IGEA
L’INTESA CONFERENZA STATO REGIONI 16 MARZO 2006
Attività lavorative ad elevato rischio infortuni sul lavoro,
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino(art. 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
(decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli
impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e
237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione;
medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere
di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore sociosanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte
in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del
porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B,
C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di
abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il
certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei
treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza
delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,
autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli
scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito
ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel
settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione
terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle
costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività
in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente
esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
impresa
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21 MARZO 2014
marketing
I CRM e le nuove tecnologie
per aumentare le vendite
“
L’utilizzo di strumenti informatici per la gestione dei rapporti con i clienti è ancora poco
utilizzato nelle piccole imprese commerciali, ma è strategico per incrementare il fatturato
di Michele Scaletta
L’
acronimo Crm, derivato
dall’inglese
“Customer Relationship Management”, rappresenta un approccio strategico alla gestione delle relazioni con i clienti, che dagli anni ’90 si è affermato ed ha trovato diffusione su larga scala.
Gli abili commercianti di un tempo erano
sempre attenti alle abitudini ed alle preferenze dei consumatori ed utilizzavano tali informazioni per proporre ai propri clienti prodotti aderenti alle loro esigenze, negli anni ’80
con l’utilizzo delle banche dati e successivamente con gli studi sul marketing relazionale
la quantità, ma soprattutto la qualità delle informazioni a disposizione dell’imprenditore consentono allo stesso di elaborare strategie per la programmazione degli acquisti e
per il sell-out.
Le strategie CRM constano di una fase analitica utile per il customer profiling e la segmentazione della clientela, di una fase operativa con la quale realizzare campagne di
marketing mirate ed infine una fase collaborativa mediante l’uso di metodologie e tecnologie capaci di supportare l’interazione diretta
con il cliente finale.
Gli effetti delle strategie CRM sono quelli di
velocizzare il Return on investment (ROI) e di
GLOSSARIO
Customer profiling: analisi finalizzata ad
individuare il "profilo" del cliente
Return on investment: indice di redditività
del capitale investito o ritorno sugli investimenti
Il Lifetime Value (LTV) è un indicatore che
misura i profitti prevedibili in base alla relazione con i clienti, a partire dal loro comportamento d'acquisto.
aumentare il Lifetime value (LTV) dei clienti
L’abbinamento di una strategia CRM con una
campagna di fidelizzazione della clientela
crea per l’impresa una sinergia vincente,
in quanto tramite la campagna di fidelizzazione (es. fidelity card) possono essere raccolte
”
informazioni essenziali quali i dati del cliente
con i suoi recapiti elettronici (cellulare ed
email) le sue preferenze, la frequenza di acquisto e molto altro ancora, mentre tramite le strategie del CRM si può incrementare la soddisfazione del cliente e rafforzare gli effetti della campagna di fidelizzazione. I due strumenti quindi sono fortemente legati.
In tale ottica il costo della campagna di fidelizzazione è ripagato non solo dalle maggiori vendite che la campagna produce, ma soprattutto da quello che rappresenta il vero valore aggiunto dell’operazione: le informazioni raccolte sul cliente.
L’integrazione della banca dati clienti con il
software per il CRM e l’adozione di opportune
strategie di comunicazione consente all’imprenditore di avere una visione completa su
ciascuno dei suoi clienti e di proporre sempre il prodotto giusto al momento giusto consentendogli di competere non più sul prezzo,
ma sulla relazione che riesce ad instaurare con
il cliente-consumatore.
Le nuove tecnologie utilizzate dall’azienda per
il proprio marketing, quali gli sms, le mailing
list e non da ultimi i social network e le app
per gli smartphone vanno quindi riconsiderate
in chiave CRM, in quanto i nuovi software
CRM sul mercato (alcuni dei quali sono gratuiti) permettono di studiare un piano di comunicazione “personalizzato” cliente per cliente.
Scarica l’app di Confcommercio Catania e tieniti informato sul tuo smartphone
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impresa
informa
21 MARZO 2014
enasco
Pensioni minime
e maggiorazioni 2014
“
G
Come ottenere le prestazioni legate al reddito.
Entro il 1° luglio la presentazione dei Red
ià da qualche anno sono stati cambiati i parametri con i quali i pensionati possono ottenere le prestazioni
pensionistiche legate al reddito.
Da giugno 2010 (legge n. 122 del 2010) è
stata prevista la seguente applicazione:
- nel caso di concessione per la prima volta
della prestazione, i redditi da utilizzare sono
quelli presenti nell’anno in corso, così
anche i limiti di reddito da prendere a base;
- se si tratta invece di una prestazione già
concessa in precedenza i redditi da sottoporre a verifica sono quelli riferiti all’anno
in corso e all’anno precedente, mentre i
limiti di reddito sono quelli dell’anno in corso.
Nel 2014, per esempio, per i già pensionati
sul modello Red – che gli stessi debbono
inoltrare tramite il Caf entro il 1° luglio
prossimo (salvo proroghe) – va riportato il
reddito del 2013 (redditi diversi) e il presunto 2014 sulla cui base viene confermato,
ridotto o aumentato l’importo di pensione
spettante.
Il calcolo della pensione minima
Per capire adesso con quale criterio viene
attribuita l’integrazione dobbiamo ricordare
che l’Inps calcola la pensione sulla base dei
versamenti effettuati. Ma se l’importo risulta
inferiore al minimo di legge (501,38 euro al
mese nel 2014) aggiunge la differenza, una
integrazione a totale carico dello Stato. Attenzione però: l’integrazione, che un tempo
veniva concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è legata ai redditi personali, per chi vive da solo e a
quelli della coppia, per chi è coniugato.
La legge fissa determinati limiti di reddito
aggiornati di anno in anno in base al tasso
di inflazione (costo della vita pari all’1,2%
per il 2014). E anche chi non li supera non
è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito dichiarato può essere assegnata la misura intera o ridotta. Per chiarire meglio vediamo
intanto come si presenta la situazione per i
pensionati che vivono da soli.
Nel 2014 possono contare sul trattamento
minimo di 501,38 euro mensili se il loro reddito annuo non supera 6.517,94 euro.
Se il reddito extra pensione si colloca tra
6.517,94 euro e 13.035,88 euro l’integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra quest’ultimo importo e il reddito
conseguito. Per esempio, un pensionato che
ha maturato con i soli contributi una pensione di 200 euro al mese e possiede altri
”
redditi (case, altre pensioni. ecc.) per 10.000
euro l’anno, ottiene in questo caso una integrazione di 233,53 euro (13.035,88 –
10.000 : 13), per cui la pensione sarà di
433,53 euro al mese, inferiore quindi al trattamento minimo.
I redditi personali e della coppia
Il discorso diventa più complicato per le
persone coniugate che devono superare un
doppio sbarramento: quello del reddito personale che deve restare nei limiti sopra indicati e quello della coppia.
Quest’anno la situazione si presenta così:
• reddito personale che non supera
6.517,94 euro e reddito della coppia non oltre 19.553,82 euro; in questo caso al pensionato spetta l’integrazione intera e viene garantito il trattamento minimo di 501,38 euro
al mese.
• reddito personale compreso tra 6.517,94 e
13.035,88 e reddito della coppia compreso
tra 19.553,82 e 26.071,76. In questo caso
l’integrazione spetta in misura ridotta.
La legge stabilisce che l’importo spettante è
quello minore risultante dal doppio confronto tra il limite massimo di reddito personale (13.035,88) e quello effettivamente
posseduto e tra il limite di reddito della coppia (26.071,76) e quello conseguito.
Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può
avere qualcosa in più della pensione minima. La legge riconosce, infatti, le cosiddette
maggiorazioni sociali, che variano in base
all’età del pensionato. La quota aggiuntiva
è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi
ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni.
Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44
euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni. Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato
dall’ammontare del trattamento minimo, più
l’importo annuo della maggiorazione. Mentre per i coniugati il reddito della coppia
non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale
(447,61 euro mensili nel 2014).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, l’Inps considera tutti i
redditi di qualsiasi natura, compresi quelli
esenti o tassati alla fonte come gli interessi
bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri
titoli. Nel computo rientrano anche le rendi-
te Inail e gli assegni assistenziali.
In altre parole bisogna denunciare tutto con la
sola eccezione dei redditi provenienti da:
- la casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’assegno di accompagno;
- i trattamenti di famiglia;
- i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità
La sospensione della pensione
L’Inps fa sapere che sta procedendo alla sospensione delle pensioni collegate al reddito,
per coloro che non hanno comunicato all’Istituto i redditi del 2011. Va ricordato che la legge n. 122 del 2010 ha previsto detta sospensione per quei pensionati che non dichiarano né
all’amministrazione finanziaria né all’Inps i propri redditi rilevanti ai fini della prestazione in
godimento.
Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione
viene resa la dichiarazione, la pensione viene
ripristinata dal mese successivo alla comunicazione; se invece entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa,
l’Inps procede alla revoca in via definitiva della pensione collegata al reddito e al recupero di
tutte le somme erogate a tale titolo nel corso
dell’anno di riferimento. La notifica della sospensione viene inviata con raccomandata a
tutti coloro che, nel 2011, non avevano compiuti 80 anni di età.
È opportuno rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco che, gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.
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21 MARZO 2014
associazioni
Orari di apertura liberi
anche per le discoteche
“
Liberalizzazione estesa ai locali da ballo:
storica sentenza del Tar della Lombardia
”
AGEVOLAZIONI
Fipe - Siae, gli accordi
di convenzione per i concertini
La Siae ha comunicato di voler mantenere
invariate rispetto al 2013 le tariffe dei compensi minimi per i trattenimenti musicali
senza ballo (i cosiddetti concertini). Ecco
un breve riepilogo degli accordi di convenzione Fipe Siae per i concertini:
1. Estensione dello sconto associativo (finora previsto esclusivamente per i compendi minimi) anche alle manifestazioni
nelle quali il compenso è determinato ai
sensi dell’articolo 3 della convenzione,
cioè in via forfettaria moltiplicando la spesa
media del cliente per il numero delle consumazioni concordato con la Siae
2. Riformulazione in senso più favorevole
della previsione dell’ulteriore sconto del
5% che ora spetta agli esercenti che, nell’ambito del mese solare o nel periodo di
apertura inferiore al mese solare, effettuino
almeno 8 (prima erano 10) trattenimenti
mensili o comunque almeno due trattenimenti settimanali
3. Previsione di un ulteriore sconto del 15%
(da sommare a quello del 20%) per i trattenimenti che avvengono, nel corso dell’anno solare, successivamente alla duecentocinquantesima giornata di attività.
NORMATIVE
L
o scorso 14 febbraio,
il Tar della Lombardia
sezione distaccata di
Brescia ha depositato una
sentenza, la prima in Italia
sull’argomento, con cui ha
affermato che anche i locali classificati come “pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande
nei quali sia prevalente l’attività congiunta
di trattenimento e svago” possono beneficiare del regime giuridico di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1b del Dl 24 gennaio 2012, n. 1, che ha disposto l’abrogazione di tutte le norme che
“impediscono, limitano o condizionano
l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena
concorrenza fra gli operatori economici”.
È stato evidenziato infatti che l’art. 31,
comma 1 del cosiddetto “Decreto sviluppo” del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge del 22 dicembre 2011, n. 214
che ha liberalizzato gli orari degli esercizi
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è applicabile anche
agli esercizi pubblici dove l’attività di
somministrazione è secondaria rispetto
a quella di intrattenimento musicale”, ov-
vero le discoteche.
In questo quadro normativo la fissazione
degli orari di apertura
e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori.
Secondo il Tar risulta pertanto abrogato,
per questo aspetto, l’art. 50, comma 7 del
D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, come
pure le norme regionali corrispondenti,
con cui i comuni possono operare una
programmazione generale degli orari.
Pertanto, secondo quanto stabilito dai giudici amministrativi, i Comuni dovranno limitarsi a perseguire finalità quali la protezione dal rumore di chi abita in prossimità di esercizi musicali, oppure la repressione di situazioni che creano allarme sul
piano dell’ordine pubblico, ma non potranno intervenire in via generale sugli
orari. Potranno farlo solo attraverso altri
strumenti di regolazione, strettamente proporzionali al fine perseguito e con adeguata motivazione, quali le ordinanze contingibili e urgenti per un periodo limitato,
oppure effettuando segnalazioni al questore ai fini dell’adozione di provvedimenti
ex art. 100 del Tulps.
L’obbligo del Pos
slitta al 30 giugno 2014
È stata confermata la proroga al 30 giugno 2014 dell’entrata in vigore della norma che obbliga gli esercenti a dotarsi di
apparecchi Pos per i pagamenti delle
prestazioni, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2014 della Legge di conversione
del D.l. Milleproroghe (n. 150/2013). La
proroga è stata concessa “al fine di consentire alla platea degli interessati di
adeguarsi all’obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di
debito (Pos)”.
Occorre sottolineare che il Ministero
dello Sviluppo Economico aveva emanato un Decreto Applicato che limitava
l’obbligo del Pos ai soli pagamenti superiori a 30 euro e che fino al 30 giugno
l’obbligo sarebbe stato applicato solo alle attività il cui fatturato dell’anno precedente fosse stato superiore a 200.000
euro. Alla luce di questa proroga, dal 30
giugno l’obbligo scatterà per tutti i pubblici esercizi a prescindere dal fatturato
dell’anno precedente, mentre rimarrà il
limite dei pagamenti superiori a 30 euro.
Naturalmente, gli esercenti saranno liberi di consentire l’uso del Pos anche
per pagamenti di importi inferiori.
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21 MARZO 2014
associazioni
impresa
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Ecobonus, subito il reintegro
o fermeremo i nostri camion
“
Renzi e il ministro Lupi provvedano a recuperare i 49 milioni di euro sottratti al settore.
Gli autotrasportatori aspettano da quattro anni e non accetteranno ulteriori ritardi
di Giovanni Rinzivillo
I
l governo Renzi,
il ministro Lupi,
mantengano i
patti stretti con le
associazioni di categoria lo scorso dicembre e provvedano prontamente al reintegro dei
49 milioni di euro sottratti di soppiatto al settore. Prendiamo atto positivamente che il ministro Lupi stia
operando per il reintegro delle somme, ma attendiamo ancora conferme.
Gli autotrasportatori aspettano le
somme in questione da quattro
anni, hanno compiuto grossi
investimenti in virtù di tale incentivo e non accetteranno
quindi ritardi ulteriori nei pagamenti.
Siamo sempre stati responsabili, pronti al dialogo e alla
collaborazione, ma non è possibile tollerare che il Governo
porti avanti azioni da “Banda Bassotti”. La
misura è colma, confermiamo il nostro
intento di fermare i nostri camion.
La scorsa settimana anche Forza Italia è
scesa in campo per evitare che al mondo
dei trasporti vengano scippati dal ministero
dell’Economia e delle Finanze fondi importanti per le autostrade del mare.
E lo fa sottolineando, in una nota firmata
dai due capigruppo alla Camera e al Senato, Sandro Biasotti e Vincenzo Gibiino, insieme al responsabile Trasporti Bartolomeo
Giachino, come una delle poche esperienze positive italiane nell’Europa dei trasporti sia stata la legge del 2002 del Governo
Berlusconi che ha stanziato quasi 300 milioni di euro per incentivare proprio l’utilizzo delle autostrade del mare e ridurre la
percorrenza sulle strade per i trasporti dal
Sud al Nord.
“Incentivi che hanno consentito un aumento importante delle tratte delle autostrade
del mare, come confermano i dati
di Confitarma e del Piano della logistica 2012-2020”, sottolineano i firmatari del documento, aggiungendo che “gli incentivi dello Stato hanno riguardato gli anni 2007, 2008, 2009 consentendo il trasferimento di 600 mila mezzi dalla strada al mare con la diminuzione della congestione e dell’inquinamento.
Il Governo Berlusconi aveva stanziato altri
30 milioni di euro per i viaggi del 2010 e
30 per quelli del 2011. Inspiegabilmente la
Commissione europea ha autorizzato solo
quelli relativi al 2010. Ora improvvisamente si scopre che questi fondi sarebbero andati in perenzione. Contemporaneamente
vi sarebbe stata una ulteriore diminuzione degli stanziamenti previsti per altri interventi a favore della efficienza dei trasporti. Questa situazione dimostra che i
trasporti non sono centrali nella attività del governo e si interviene solo quando scattano proteste che rischiano di danneggiare l’economia del Paese. Dopo il pesante intervento della Commissione europea che sottolinea la necessità di fare le ri-
”
forme strutturali per rilanciare la nostra
crescita economica occorre
che il Governo
metta al centro
della sua strategia la riforma
dei trasporti e
della logistica”.
Dello stesso tenore
anche
l’intervento
del Segretario
Generale
Conftrasporto Pasquale
Russo: «Con
riferimento alla
questione dei
fondi che non
riguarda solo il taglio operato a valere sui
330 milioni di quest’anno ma anche i residui relativi ai 30 milioni necessari al pagamento dell’ecobonus (autostrade del mare)
dell’anno 2010. Dare per scontato l’impegno del Mit è sbagliato: perché? Basta controllare il capitolo 7330 del Mit, cioè il capitolo su cui devono esserci i residui per
pagare l’ecobonus, per accorgersi che non
ci sono le risorse per pagare le aziende.
Nell’ultimo incontro abbiamo già assistito
al balletto delle responsabilità tra amministrazioni per la perdita dei fondi destinati al
trasporto siciliano; ricordiamoci inoltre che
già 30 milioni sono stati persi perché non
impegnati. Vogliamo correre il rischio di
trovarci nella medesima situazione? Per noi
questo è un problema serio e che va risolto, subito, per evitare la perdita di risorse
preziose per il settore. C’è chi la pensa diversamente, ne prendiamo atto, ma noi
siamo pronti a far tutta la pressione necessaria per portare a casa risultati per la
categoria, anche da soli, come in passato è
già avvenuto e anche su questo forse sarebbe bene informarsi meglio».
impresa
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21 MARZO 2014
Via Mandrà n.8 – 95124 Catania
C.F. 93080630879
Telefax 095 361155
E-mail: info@ebtcatania.it
Pec: entebilateralecatania@legalmail.it
Sito web: www.ebtcatania.it
L’EBT Catania è un’associazione NO PROFIT tra Confcommercio Catania e i sindacati dei lavoratori
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.
L’attivazione è voluta dal Contratto collettivo nazionale del lavoro, terziario, commercio e servizi e ha lo
scopo di dare servizi alle imprese e ai lavoratori.
L’Ente bilaterale è un istituto contrattuale e quindi il finanziamento dello stesso è un adempimento obbligatorio. Le aziende, per la provincia di Catania, sono tenute al versamento dello 0,45% calcolato sulla
retribuzione mensile per le 14 mensilità (paga base e contingenza) di cui 0,25% a carico dell’impresa e
0,20% a carico del lavoratore.
Il mancato versamento comporta, quindi una NON applicazione del Contratto Collettivo del lavoro con
tutto quello che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli organi o enti pubblici deputati alla vigilanza.
All’ EBT Catania fanno riferimento oltre 2000 aziende.
Costituito nel 1987 e operativo dal 2001, l’Ente ha proceduto ad attivare diversi servizi.
CONCILIAZIONI VERTENZE
La commissione, in seno all’ente, è competente ad espletare il tentativo di conciliazione in sede sindacale per le controversie individuali o plurime di lavoro, ai sensi degli artt. 410 e seguenti del c.p.c.
APPRENDISTATO
Viene rilasciato il parere di conformità per l’assunzione degli apprendisti.
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Verifica la correttezza dei contratti di inserimento a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
SOSTEGNO AL REDDITO - AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
L’Ente ha realizzato un sistema di sostegno al reddito per i lavoratori espulsi da aziende in crisi.
FORMAZIONE
° Promuove e sostiene le iniziative per i processi di formazione continua dei lavoratori previsti dai Fondi
Paritetici interprofessionali (For.Te)
° Informazione e formazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
STUDI E RICERCHE
Incentiva e promuove studi e ricerche per analizzare i fabbisogni formativi e professionali.
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI
Possono usufruire dei servizi tutte le imprese iscritte all’EBT Catania, anche di nuova costituzione, che si
trovano in regola con i versamenti associativi – contrattuali.
Per accedere all’iniziativa del sostegno a reddito/ammortizzatori sociali in deroga, le imprese devono
dimostrare la regolarità dei versamenti degli ultimi 5 (cinque) anni per tutti i lavoratori iscritti sul libro
unico.
CATANIA
Catania
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