IN VETRINA

IN VETRINA
DATORE DI LAVORO: RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI DAL
TROPPO LAVORO
Con sentenza 17800/14 la Corte di Cassazione Civile, ha riconosciuto il nesso tra il troppo
carico di lavoro a cui era sottoposto il dipendente e l'infarto del miocardio che ne aveva causato
la morte. La società si è opposta in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che se i ritmi di lavoro
erano "serratissimi" e l'impegno lavorativo si estendeva sempre al di là del limite ordinario ciò
non era imputabile alla società datrice di lavoro, ma dipendeva dalla attitudine del dipendente.
La Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle
misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o,
quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ.,
la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle
misure che si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
NOVITA' IN ARRIVO DAL "COLLEGATO AMBIENTALE"
Il Ddl approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2014, ed ora al vaglio del Senato per
l’approvazione definitiva, è composto da 57 articoli, e regolamenta svariati settori come ad
esempio: proroga delle sanzioni SISTRI al 31/12/2015; la riduzione delle garanzie relative
alla cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di contratti pubblici di lavori, servizi e
fornitura pari al 30% per i possessori di registrazioni Emas, del 20% per le certificazioni
ISO 14001 o del marchio Ecolabel.
SCADENZA AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI
ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE
Con la presente si vuole rammentare alle aziende nelle quali sono utilizzate attrezzature di
lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori la scadenza del prossimo
12 marzo 2015. Da tale data è diventato in sostanza obbligatorio, per tutti gli operatori che
utilizzano queste attrezzature e mezzi, essere abilitati tramite specifici corsi di formazione aventi
durata, contenuti e soggetti formatori previsti dall’accordo Stato Regioni. Il “Decreto del Fare”
ha introdotto alcune modifiche alla norma riguardante le abilitazioni degli addetti all’utilizzo delle
macchine agricole: gli operatori addetti dovranno acquisire l’abilitazione (tramite corso specifico
per il tipo di macchina) entro il 22 marzo 2015.
INDICE
SICUREZZA
SCADENZA AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE
MODIFICA AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
REGIONE VENETO: ABROGATO L'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI DAL 12 NOVEMBRE 2014
AMBIENTE
NOVITÀ IN ARRIVO DAL "COLLEGATO AMBIENTALE"
GAS FLUORURATI, UE CALIBRA QUOTE E DETTA MODALITÀ TRASMISSIONE DATI
LEGGE EUROPEA 2013 BIS, IN VIGORE NOVITÀ SU RUMORE ED ENERGIA
AIA, IN ARRIVO ISTRUZIONI PER RELAZIONE GESTORI IMPIANTI
ENERGIA E QUALITÀ
VENETO, 2 MILIONI DI EURO PER L’ACQUISTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA
NOTIZIE E ARTICOLI
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO, PRESENTATO IV RAPPORTO ANCI-CONAI
EVOLUZIONE DELLO STANDARD BRC FOOD, ATTESA PER GENNAIO 2015
FORMAZIONE
I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014
SCADENZE
LE SCADENZE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015
SENTENZE E QUESITI
DATORE DI LAVORO:RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI DAL TROPPO LAVORO
INFORTUNIO IN ITINERE: ESCLUSA RISARCIBILITÀ QUANDO IL MEZZO PROPRIO NON ERA NECESSARIO
RIFIUTI URBANI, SINDACO PAGA MANCATO CONTROLLO
SICUREZZA
SCADENZA AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER OPERATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI
ATTREZZATURE
Indice
Con la presente si vuole rammentare alle aziende nelle quali sono utilizzate attrezzature di lavoro per le quali è
prevista una specifica abilitazione degli operatori la scadenza del prossimo 12 marzo 2015.
Il 12 marzo 2013 è infatti entrato in vigore l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 che regolamenta, in
attuazione dell’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008, la formazione dei lavoratori che impiegano attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione quali: carrelli elevatori, piattaforma elevabile, gru,
macchine di movimento terra (escavatori, pale, terne, autoribaltabili a cingoli), pompe per il calcestruzzo, trattori
agricoli o forestali.
Da tale data è diventato in sostanza obbligatorio, per tutti gli operatori che utilizzano queste attrezzature e mezzi,
essere abilitati tramite specifici corsi di formazione aventi durata, contenuti e soggetti formatori previsti dall’accordo
Stato Regioni di seguito riassunti. I moduli teorici e pratici previsti nel percorso formativo e i contenuti variano in
riferimento alla tipologia di attrezzatura.
Alla data di entrata in vigore di tale Accordo sono stati riconosciuti validi anche i corsi svolti in precedenza chiaramente
documentati ma che non rispettino appieno durata, contenuti e modalità previsti dall’accordo stesso, purché, entro 24
mesi, ossia entro il prossimo 12 marzo 2015, siano integrati con un modulo di aggiornamento avente durata minima di
4 ore di cui almeno 3 inerenti gli argomenti dei moduli pratici.
La conversione in legge del cosiddetto Decreto del Fare ha introdotto alcune modifiche alla norma riguardante le
abilitazioni degli addetti all’utilizzo delle macchine agricole: gli operatori addetti dovranno acquisire l’abilitazione
(tramite corso specifico per il tipo di macchina) entro il 22 marzo 2015. Questo nuovo termine vale anche per gli
operatori assunti dopo la data del 12 marzo 2013.
Chi avesse già effettuato un corso di 4 ore, acquisirà l’abilitazione effettuando, entro il 12 marzo 2015, il corso di
completamento di 4 ore.
Per i lavoratori del settore agricolo con esperienza biennale documentata alla data del 12 marzo 2013 rimane
comunque valido il termine del 12 marzo 2017 entro cui effettuare il corso di aggiornamento (4 ore).
Per quanto attiene, invece, alle MACCHINE NON AGRICOLE(come nel caso ad esempio dei carrelli semoventi
immatricolati non come agricoli ma come macchine operatrici, gru su autocarro, etc), rimane invece in vigore la
precedente tempistica definita dall’Accordo.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Thomas Bassi
bassi.thomas@grupposea.net
Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369
SICUREZZA
MODIFICA AL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA
Indice
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la Legge europea bis dispone modifica diretta del Testo Unico di
Sicurezza in materia di valutazione dei rischi, e in particolare in caso di:
Costituzione di nuova impresa (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) - art. 13
all'articolo 28, comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento
degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza».
Gli obblighi, previsti al comma 2 lettere b), c), d), e) e f) sono:
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individualiadottati,
a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruolidell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Rielaborazione della valutazione dei rischi (oggetto di Procedura di infrazione n. 2010/4227) - art. 13
b) all'articolo 29, comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: «Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei
rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione,
dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
geom. Francesco Ardemagni
ardemagni.francesco@grupposea.net
Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898
SICUREZZA
REGIONE VENETO: ABROGATO L'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI
DAL 12 NOVEMBRE 2014
Indice
Sul BUR della Regione Veneto n. 103 del 28 ottobre 2014 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 32 del 22 ottobre
2014 recante "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 19 marzo 2013, n. 2 - Norme di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".
Secondo il nuovo art. 6 bis, comma 1, della Legge Regionale 19 marzo 2013 n. 2, introdotto dopo l'art. 6, "Nelle more
dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro", nei termini di cui all'articolo 304 del D.LGS. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il
registro infortuni previsto all'articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all'obbligo di
vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 "Istituzione del registro degli infortuni" e successive
modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 del D.LGS. 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni".
Per visualizzare il testo della Legge clicca qui
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Oronzo Marucci
marucci.renzo@grupposea.net
Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272394
AMBIENTE
NOVITÀ IN ARRIVO DAL "COLLEGATO AMBIENTALE"
Indice
Il Ddl approvato dalla Camera dei Deputati il 13 novembre 2014, ed ora al vaglio del Senato per l’approvazione
definitiva, è composto da 57 articoli, e regolamenta svariati settori come ad esempio:
Proroga delle sanzioni SISTRI al 31/12/2015;
L’abrogazione del divieto di conferire in discarica rifiuti con potere calorifico superiore a 13mila kj/kg, norma che
veniva da anni prorogata;
La riduzione delle garanzie relative alla cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di contratti pubblici di
lavori, servizi e fornitura pari al 30% per i possessori di registrazioni Emas, del 20% per le certificazioni
ISO 14001 o del marchio Ecolabel.
Il "Collegato Ambientale" conferma la vigente operatività del SISTRI e prevede l’allungamento (fino al 31 dicembre
2015) del periodo in cui i soggetti obbligati devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei
rifiuti.
Il nuovo passaggio a Montecitorio del Ddl recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green
Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ha infatti sancito unicamente una estensione
della durata del cd. “doppio binario” ex Dl 101/2013, ossia del periodo transitorio durante il quale i soggetti
obbligati ad utilizzare il nuovo sistema di controllo dei rifiuti devono al contempo osservare anche le prescrizioni
relative a registri e formulari di trasporto, godendo di una sospensione delle (sole) sanzioni relative al SISTRI (che
si applicheranno dal 1° gennaio 2016).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Ing. Alessandro Chistè
chiste.alessandro@grupposea.net
Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276
AMBIENTE
GAS FLUORURATI, UE CALIBRA QUOTE E DETTA MODALITÀ TRASMISSIONE DATI
Indice
La Commissione ha individuato i valori di riferimento per l’assegnazione delle quote di idrofluorocarburi nel triennio
2015-2017 e definito il formato e le modalità di trasmissione della relazione annuale sui gas fluorurati a effetto serra.
Le novità arrivano entrambe in attuazione del nuovo regolamento “madre” per i gas fluorurati ad effetto serra
(regolamento 517/2014/Ue applicabile dal 1° gennaio 2015).
La decisione 2014/774/Ue determina i valori di riferimento funzionali all’assegnazione delle quote per l’immissione in
commercio degli Hcfc, nel trienno 2015-2017, per 79 imprese europee (11 italiane) che hanno comunicato di aver
immesso in commercio idrofluorocarburi nel periodo 2009-2012.
Il regolamento 1191/2014/Ue stabilisce il formato e le modalità – esclusivamente elettroniche — di trasmissione delle
relazioni annuali obbligatorie che produttori, importatori, esportatori, utilizzatori e smaltitori di gas fluorurati ad effetto
serra (in particolare di idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo) dovranno effettuare per la prima volta
entro il 31 marzo 2015.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Nadia Mazzoldi
mazzoldi.nadia@grupposea.net
Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719
AMBIENTE
LEGGE EUROPEA 2013 BIS, IN VIGORE NOVITÀ SU RUMORE ED ENERGIA
Indice
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dal 25 novembre 2014 sono in vigore le novità in materia di inquinamento
acustico e di energia della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, "Legge europea 2013-bis".
Il provvedimento segue la "Legge Europea 2013" (Legge 97/2013) completando per il 2013 l'implementazione
nell'ordinamento nazionale del diritto europeo non recepito o recepito in modo non corretto.
Tra le disposizioni "ambientali" della Legge 161/2014 spicca la delega al Governo per la riforma delle norme
sull'inquinamento acustico che consentiranno di armonizzare le norme nazionali con le direttive 2002/49/Ce
sul rumore ambientale e 2000/14/Ce sulle emissioni acustiche delle macchine destinate a funzionare
all'aperto.
La Legge inoltre incrementa i poteri ispettivi e sanzionatori dell'Authority per l'energia a garanzia della
trasparenza del mercato elettrico.
Infine si segnalano le disposizioni sulla commercializzazione dei camini o condotti in plastica quelle che modificano
l'allegato IX alla parte V del D.LGS. 152/2006.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Nadia Mazzoldi
mazzoldi.nadia@grupposea.net
Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719
AMBIENTE
AIA, IN ARRIVO ISTRUZIONI PER RELAZIONE GESTORI IMPIANTI
Indice
Il Ministro dell'Ambiente ha firmato il 13 novembre 2014 il Dm n. 272 che definisce i contenuti minimi della relazione di
riferimento da presentare all'Autorità competente per impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
(Aia).
Il decreto, emanato ai sensi dell'articolo 29-sexies comma 9-sexies, del D.LGS. 152/2006, definisce i contenuti minimi
della relazione di riferimento che il gestore deve presentare in sede di richiesta o rinnovo dell'Aia se l'attività
comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m)
D.LGS. 152/2006).
Dall'entrata in vigore del Dm 272/2014 gli impianti con procedura di Aia pendente devono integrare la domanda con la
relazione di riferimento.
I gestori degli impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, D.LGS. 152/2006 (tra
cui gli impianti di gestione rifiuti pericolosi) devono presentare la relazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del
decreto del 13 novembre 2014.
Gli impianti di combustione di potenza pari o sopra i 300 MW sono esclusi dall'obbligo ma sono tenuti alla verifica —
secondo la procedura ex allegato 1 del decreto in parola — dell'eventuale obbligo e in caso positivo presentare la
relazione.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Alessandro Chistè
chiste.alessandro@grupposea.net
Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276
ENERGIA E QUALITÀ
VENETO, 2 MILIONI DI EURO PER L’ACQUISTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A
BIOMASSA
Indice
Con Dgr n. 2065 del 3 novembre 2014, la Regione Veneto ha emanato un bando che stanzia contributi per l’acquisto
di stufe e caldaie a biomassa (legna, pellet e cippato), previa rottamazione dell’impianto preesistente.
Il bando, il cui ammontare complessivo è di 2 milioni di euro, finanzia l’acquisto di due possibili tipologie di apparecchi:
MISURA A): stufe, inserti e cucine a pellet (UNI EN 14785), stufe e termostufe a legna (UNI EN 13240), camini
chiusi e inserti a legna (UNI EN 13229), cucine e termo cucine a legna (UNI EN 12815), stufe ad accumulo (UNI
EN 15250), per il riscaldamento domestico, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, con rendimento
termico pari almeno all'85% e con emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella Tabella 11
allegata al Dm 28 dicembre 2012 (Conto termico);
MISURA B): caldaie, di potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW, certificate (UNI EN 303-5:2012), a basse
emissioni ed alta efficienza, alimentate a biomasse combustibili. L'impianto deve essere dotato di un accumulo
inerziale.
Requisito per accedere al bando è la sostituzione o rottamazione dei vecchi generatori con uno di quelli sopra
indicati.
La rottamazione deve avvenire dopo la pubblicazione del bando e comunque entro il 30 aprile 2015.
I soggetti che possono accedere al bando sono:
i privati cittadini proprietari o titolari di altri diritti reali sull'abitazione ove avviene l'installazione dell'apparecchio;
i locatari di abitazioni con contratto di locazione regolarmente registrato;
gli amministratori condominiali o un proprietario, ove non fosse presente l'amministratore, delegato allo scopo.
Il contributo copre fino al 50% della spesa sostenuta, comprensiva di IVA, per un importo massimo per intervento
pari a: Euro 1.600 per ciascun intervento della misura A) e Euro 5.000 per ciascun intervento della misura B).
Le domande di contributo vanno presentate entro il 10 dicembre 2014.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Roberto Fenner
fenner.roberto@grupposea.net
Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367
NOTIZIE E ARTICOLI
RACCOLTA DIFFERENZIATA E RICICLO, PRESENTATO IV RAPPORTO ANCI-CONAI
Indice
Secondo i dati contenuti nel rapporto “Raccolta e Riciclo 2013 - Italia 2020: Obiettivo riciclo", presentato a Roma il
30 ottobre scorso, sono sette le Regioni italiane che hanno già raggiunto gli obiettivi Ue per il 2020.
Le Regioni “virtuose” che, con un anticipo di sette anni sui tempi fissati dall’Europa, hanno già raggiunto l’obiettivo del
50% di materiali avviati a riciclo, sono il Trentino-Alto Adige, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli VeneziaGiulia, le Marche e la Sardegna.
I numeri arrivano dalla Banca Dati che l’Anci (associazione nazionale comuni) ha istituito quattro anni fa, al fine
di coadiuvare i Comuni nel perseguimento degli obiettivi Ue, nell’ambito degli accordi con il Conai (consorzio nazionale
imballaggi), il centro di Coordinamento Raee e il Centro nazionale di coordinamento Pile e accumulatori.
Durante la cerimonia di presentazione del documento sono stati premiati anche i sei Comuni che hanno già centrato
l’obiettivo 2020 (Capannori, Trento e Pordenone per aver raggiunto il tasso di avvio a riciclo più elevato, Perugia,
Belluno e Treviso per aver contribuito significativamente alla riduzione della CO2).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Nadia Mazzoldi
mazzoldi.nadia@grupposea.net
Tel. 0461/433423 – cell. 335/7183719
NOTIZIE E ARTICOLI
EVOLUZIONE DELLO STANDARD BRC FOOD, ATTESA PER GENNAIO 2015
Indice
A Gennaio 2015 sarà pubblicato il “BRC Global Standard for Food Safety: Issue 7”.
La nuova versione sarà applicabile a tutti gli audit che si svolgeranno dal 1 Luglio 2015 in poi.
La versione 7 dello Standard nasce dall’esigenza di allineamento rispetto alle principali istanze emerse negli ultimi
anni, quali: cambio dei Regolamenti (allergeni, etichettatura,...), rischi in aumento come bioterrorismo e frodi,
considerazione delle "best practices" nelle aziende alimentari (es: rilevamento a raggi-X), integrazione dei Position
Statements emessi tra le due revisioni dello standard, considerazioni sull’incremento dei requisiti dei retailers, analisi
dei risultati e feedback degli audit svolti a fronte della versione 6.
In questo scenario, gli obiettivi principali della nuova versione sono:
evidenziare i requisiti cruciali affinchè il sistema di gestione della sicurezza alimentare sia efficace;
aggiornare i requisiti relativi al packaging e garantire processi sufficientemente rigorosi per la produzione dei
fornitori;
affrontare i problemi che sono cause più comuni di ritiro e richiamo del prodotto, legati all’etichettatura e al
controllo del packaging;
incoraggiare lo sviluppo di sistemi per evitare l’acquisto di prodotti fraudolenti;
aumentare le garanzie di rintracciabilità dei fornitori e di responsabilità di agenti e brokers;
garantire la chiarezza dei requisiti relativi alle indicazioni in etichetta;
affrontare le preoccupazioni per i prodotti conservabili a temperatura ambiente, attualmente non inclusi tra i
prodotti ad alta attenzione;
orientamento al cliente, fornendo un collegamento tra standard, requisiti e procedure del cliente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott.ssa Donatella Maoro
maoro.donatella@grupposea.net
Tel. 0461/433483 – cell. 348/6564704
FORMAZIONE
I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2014
Indice
CORSO DI PRIMO SOCCORSO BASE 12 ORE (AZIENDE DI GRUPPO B)
10 dicembre 8.30 - 12.30
11 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
CORSO DI PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO (AZIENDE DI GRUPPO A, B, C)
11 dicembre 8.30 - 12.30 e 13.30 - 17.30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore)
- 17 dicembre 8.30 – 12.30
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore)
- 17 dicembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO
- 17 dicembre 10.30 – 12.30
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO
- 17 dicembre 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30
FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ore)
- 18 dicembre 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO GENERALE (4 ore)
- 13 gennaio 2015 8.30 - 12.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive alla formazione
generale)
- 13 gennaio 2015 13.30 – 17.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO (8 ore aggiuntive alla formazione
generale)
- 14 gennaio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO ALTO (12 ore aggiuntive alla formazione
generale)
- 14 e 15 gennaio 2015 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 / 8.30 – 12.30
I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento.
Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal sito internet www.formazionespa.it alla
sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a info@formazionespa.it.
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non
vincola all’iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi
formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione.
Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare:
dott.ssa Sabrina Baldo cell. 329/2061512
email: sabrina.baldo@formazionespa.it
Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare:
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Thomas Bassi
bassi.thomas@grupposea.net
Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369
SCADENZE
LE SCADENZE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015
Indice
Dicembre 2014
03.12
Bando FIPIT: data di scadenza per la presentazione per l'inserimento della domanda di partecipazione per accedere
ai contributi finanziati per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
10.12
Bando per l’acquisto di impianti di riscaldamento a biomassa: la Regione Veneto ha pubblicato il bando per
l’acquisto di impianti di riscaldamento a biomassa; l’importo messo a disposizione è pari a 2 milioni di euro. Il
contributo copre fino al 50% della spesa sostenuta. Le domande vanno presentate entro il 10 dicembre 2014.
15.12
Autoveicoli nuovi: i costruttori di autoveicoli entro il 15 dicembre di ogni anno devono fornire al Ministero delle attività
produttive, 1e informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II del DPR n.84/2003, riguardanti la descrizione della guida
relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 delle nuove autovetture messe in commercio in Italia.
20.12
CONAI (reg. CONAI) i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in
regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei
documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna
tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro) e indicando il relativo consorzio di appartenenza.
30.12
Emissioni per incenerimento dei rifiuti, analisi quadrimestrale (D.LGS. 133/2005) periodica delle emissioni
indicate nell’allegato I paragrafo A punti 3 e 4 del Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 "Attuazione della
direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" nonché delle concentrazioni di NOX SO2 polveri totali TOC
HCI HF.
31.12
Riunioni periodiche di sicurezza (D.LGS. 81/2008 Art. 35 comma 1) nelle aziende e nelle unità produttive che
occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui il datore di lavoro (o un suo rappresentante), il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e protezione, il medico competente e il RLS.
Sopralluogo annuale del medico competente (D.LGS. 81/2008 Art. 25 comma 1) il medico competente deve
provvedere ad effettuare una visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce
in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al
datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Visite mediche periodiche (D.LGS. 81/2008 Art. 41 comma 2) entro la fine dell’anno il medico competente deve
effettuare visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di
norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione
della valutazione del rischio.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (D.LGS. 81/2008) termine per i datori di lavoro per effettuare la
prima comunicazione all’INAIL dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nominati.
Contributo annuale registri speciali dell'Albo nazionale gestori ambientali (D.LGS. 152/06) Scade il termine per
le imprese iscritte per effettuare il versamento del diritto annuale di iscrizione negli speciali registri dell'Albo nazionale
gestori ambientali.
Gennaio 2015
06.01
Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli
esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di
emissione.
15.01
Ozono: gli Stati membri determinano e riferiscono alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno la comunicazione
annuale relativa al monitoraggio e al controllo del gas a effetto serra.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
sig. Daniel Sartori
sartori.daniel@grupposea.net
Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995
SENTENZE E QUESITI
DATORE DI LAVORO:RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI DAL TROPPO LAVORO
Indice
Corte di Cassazione, sentenza n. 17800/2014
Con sentenza 17800/2014 la Corte di Cassazione Civile, ha riconosciuto il nesso tra il troppo carico di lavoro a cui era
sottoposto il dipendente e l'infarto del miocardio che ne aveva causato la morte.
Il dipendente, secondo i congiunti, si era trovato ad operare, negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro, in condizioni
di straordinario aggravio fisico.
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24 maggio 2011, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto
la domanda presentata dai congiunti (moglie e figlia) del lavoratore deceduto e condannava la società al
risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
La società si era opposta in Cassazione sostenendo che se i ritmi di lavoro erano "serratissimi" e l'impegno lavorativo
si estendeva sempre al di là del limite ordinario, come ritenuto dalla Corte di appello, ciò non era imputabile alla
società datrice di lavoro, ma dipendeva dalla attitudine del dipendente. L'Azienda aveva sostenuto che non era a
conoscenza della modalità attraverso le quali il dipendente esplicava la sua attività lavorativa, né il dipendente aveva
mai espresso doglianze o manifestato disagi fisici. Secondo l'azienda era anche privo di riscontro probatorio che
avesse imposto l'osservanza di ritmi insostenibili o fissato tempi di consegna dei progetti o sollecitato la definizione dei
lavori in corso.
Nel confermare la sentenza di condanna della Corte di Appello la Cassazione ha osservato "che la responsabilità del
modello organizzativo e della distribuzione del lavoro fa carico alla società".
La Cassazione ha anche ribadito la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure
idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano
rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 cod. civ.,la quale impone all'imprenditore l'obbligo di
adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai
dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
geom. Francesco Ardemagni
ardemagni.francesco@grupposea.net
Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898
SENTENZE E QUESITI
INFORTUNIO IN ITINERE: ESCLUSA RISARCIBILITÀ QUANDO IL MEZZO PROPRIO NON ERA
NECESSARIO
Indice
Corte di Cassazione, sentenza n. 22154/2014
Con la sentenza n. 22154/2014e, la Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall'INAIL contro la pretesa risarcitoria
di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, mentre si recava sul posto di lavoro, distante meno di un chilometro
dalla sua abitazione.
La Cassazione identifica le condizioni per riconoscere l'infortunio in itinere:
la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito dal lavoratore e l'evento e che tale percorso deve
costituire per l'infortunato il normale tragitto per recarsi sul posto di lavoro ovvero per far rientro nella propria
abitazione;
la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che
l'itinerario seguito non deve essere stato percorso per ragioni personali o in orari non ricollegabili all'attività
lavorativa ed infine rileva l'utilizzo del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra la propria
abitazione ed il posto di lavoro.
Nel caso in esame, riportato anche dall'INAIL, al lavoratore non è stato riconosciuto il diritto alla rendita né all'indennità
per inabilità temporanea poiché avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di
trasporto pubblico.
Si conferma, con la sentenza n. 22154/2014 l'orientamento giurisprudenziale intrapreso con la sentenza 19940/2004
che aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell'infortunio in itinere di un lavoratore, in quanto: "l'uso del
mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con
adeguato rigore". Di conseguenza, "l'uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente
collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla
propria abitazione".
Tratto da: "Consulenti del Lavoro del Trentino (2014), Auto e infortuni in itinere c’è caso e caso – Trentino
(19/11/2014), pag. 9"
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Rolando Micheli
micheli.rolando@grupposea.net
Tel. 0461/433440 – cell. 335/7417482
SENTENZE E QUESITI
RIFIUTI URBANI, SINDACO PAGA MANCATO CONTROLLO
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Corte di Cassazione, sentenza n. 41695/2014
La Cassazione conferma la condanna di un Sindaco che si è “fondamentalmente disinteressato” del destino di un sito
di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani, gestito da una partecipata, responsabile dello sversamento di percolato sul
suolo e sulla pubblica via.
La condotta del Sindaco, precisa la Suprema Corte nella sentenza 41695/2014, risulta in contrasto con la permanenza
dei compiti generali di controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani che, secondo costante Giurisprudenza, spettano
al “primo cittadino”.
La distinzione che l’articolo 107 del D.LGS. 267/2000 (“TU Enti locali”) stabilisce tra i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, ribadisce la
Suprema Corte allacciandosi a precedente Giurisprudenza sul tema, “non esclude in materia di rifiuti, il dovere di
attivazione del Sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da emergenze tecnico-operative contingenti ed
occasionali, che pongano in pericolo la salute della persone o l’integrità dell’ambiente”.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Alessandro Chistè
chiste.alessandro@grupposea.net
Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276