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IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO LUGLIO 2014
1
Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail
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Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio.
MONDO
del
LAVORO
- LUGLIO 2014 -
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TRASFERTE E TRASFERTISTI
La trasferta (o missione) è lo spostamento
temporaneo del lavoratore verso una località
diversa rispetto a quella
in cui esegue normalmente la propria prestazione
(Cass.
n.
Sommario:
Trasferte e trasfertisti
1
Lavoro minorile
2
Stagisti minorenni
2
Deejay, musici e complessi musicali nei locali pubblici
3
Telecamere nei luoghi
di lavoro
4
Soggetti esclusi
5
INAIL e fatturazione alla
Pubblica Amministrazione
5
Scheda adeguamento
rischio INAIL
6
MONDO
del
LAVORO
14470/2001).
Nell’ambito del proprio
potere direttivo il datore di
lavoro determina unilateralmente il luogo nel quale
deve essere eseguita la prestazione lavorativa da parte
del lavoratore a seguito del
sopravvenire di esigenze
aziendali transitorie che
rendono necessario l’invio
del lavoratore nelle località
in cui dette esigenze sono
sorte.
La trasferta differisce dal
trasferimento per il carattere della temporaneità.
Il trasferimento è considerato infatti il mutamento
definitivo del luogo in cui
viene eseguita la prestazione lavorativa. A differenza
della trasferta, il datore di
lavoro può trasferire il lavoratore esclusivamente a
seguito di comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive.
Generalmente, i vari contratti collettivi esaminano
nello specifico il trattamento economico della giornata
o dei periodi oggetto di
trasferta.
Fiscalmente (art. 51 c 5
DPR 917/86), le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori
del territorio comunale
concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente Euro 46,48 al giorno, elevate ad Euro 77,47
per le trasferte all’estero,
al netto delle spese di
viaggio e di trasporto. In
caso di rimborso delle
spese di alloggio, ovvero
di quelle di vitto, o di
alloggio o vitto fornito
gratuitamente il limite è
ridotto di un terzo. Il
limite è ridotto di due
terzi in caso di r imbor so sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non
concorrono a formare il
reddito i rimborsi di spese
documentate relative al
vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette
trasferte o missioni, fino
all’importo massimo giornaliero di Euro 15,49 elevati ad Euro 25,82 per le
trasferte all’estero. Si precisa che le indennità o i
rimborsi di spesa per le
trasferte nell’ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da
documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente e pertanto
rientrano nell’imponibile
sia contributivo sia fiscale.
(continua a pag. 5)
PRESENZE MESE DI LUGLIO
In conseguenza della chiusura per ferie
del nostro centro elaborazione dati è necessario che le presenze relative al mese
di luglio pervengano entro il 26 luglio.
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
L A V O R O
Con il D.Lgs del 4 agosto
1999 n. 345 lo Stato Italiano ha recepito la direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul
lavoro. La normativa, modificando di fatto la Legge
977/67, ha inteso unificare le disposizioni in materia di lavoro minorile,
estendendone l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro, ordinari e speciali,
che riguardano persone
minorenni. Le disposizioni
si applicano pertanto anche ai rapporti di appren-
del
LAVORO LUGLIO 2014
2
M I N O R I L E
distato.
Si intendono per:
 bambino: il minor e
che non ha ancora compiuto 15 anni di età o
che è ancora soggetto
all’obbligo scolastico;
 adolescente: il minor e
di età compresa tra i 16
e i 18 anni di età e che
non è più soggetto
all’obbligo scolastico.
Ne risulta pertanto che, in
linea generale, l’età minima per l’ammissione al
lavoro non può mai essere inferiore a sedici anni
compiuti ed è inoltre subordinata al compimento
del periodo di istruzione
obbligatoria. Attualmente, in linea generale, si
intende adempiuto il
periodo di istruzione
obbligatoria da coloro
che hanno frequentato
(continua a pag. 4)
STAGISTI MINORENNI:
VISITA MEDICA E SORVEGLIANZA SANITARIA
Il
02 maggio 2013
stica (stage), siano coin(interpello 1/2013) il Mivolti in momenti di alnistero del Lavoro ha riternanza scuola lavoro
sposto ai seguenti interpelovvero effettuino un
li aventi quale denominaperiodo di tirocinio fortore comune la visita memativo e di orientamendica preventiva a stagisti
to (interpello promosso
minorenni:
da Federcasse);
 obbligo di effettuare la  se agli allievi che sevisita medica preventiva
guono corsi di formanei confronti dei sogzione professionale nei
getti minori di età, i
quali si fa uso di laboraquali, in veste di partetori, attrezzature di lacipanti ai corsi di istruvoro in genere, agenti
zione/formazione scolachimici e fisici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sia obbligatoria la visita medica
preventiva (art. 8 L.
977/67) (interpello promosso dal Consiglio
Nazionale Consulenti
del lavoro);
 se lo stagista minorenne
deve essere sottoposto a
visita medica preventiva
premesso che, ai sensi e
per gli effetti della L.
677/67 e smi lo studente
minorenne di un istituto
scolastico in nessun
caso acquista la qualifica
giuridica
di
“lavoratore
minore”,
tant’è che nel campo di
applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente i “minori di
diciotto anni che hanno
un contratto o un rapporto di lavoro […]
contemplandosi quindi
tutti i rapporti di lavoro
[…] ma non i rapporti
didattici che coinvolgo-
no
gli
studenti
quand’anche partecipanti a stage formativi
presso imprese terze
rispetto
all’istituto
scolastico (interpello
promosso dal Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro).
Premesso che lo stage, o
tirocinio formativo e di
orientamento rappresenta una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’azienda non
costituente rapporto di
lavoro e regolato da apposita convenzione tra il
soggetto promotore, il
tirocinante e l’azienda
ospitante, il MINISTERO DEL LAVORO ritiene che:
i soggetti beneficiari di
iniziative di tirocini formativi e di orientamento,
nonché gli allievi degli
istituti di istruzione ed
universitari ed i partecipanti ai corsi di forma(continua a pag. 4)
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO LUGLIO 2014
3
DEEJAY, MUSICI E COMPLESSI MUSICALI
NEI LOCALI PUBBLICI
Per i musici e gli artisti
(anche se lavoratori autonomi) che eseguono prestazioni di pianobar o comunque di intrattenimento
e spettacolo in locali pubblici è obbligatoria la comunicazione di assunzione, entro le ore 24 del
giorno che precede la prestazione, inviata telematicamente al Centro per
l’Impiego.
I lavoratori che prestano
attività artistica o tecnica
direttamente connessa con
la produzione e realizzazione
di
spettacoli
(citiamo a titolo puramente esemplificativo cantanti,
coristi, suonatori, ballerini,
deejay, tecnici di luci, tecnici del suono o di scena,
animatori ecc) sono soggetti alla contribuzione
all’ENPALS (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Lavoratori dello
Spettacolo). Le imprese, i
pubblici esercizi, gli enti e
le associazioni possono far
agire nei propri locali i
lavoratori dello spettacolo solo se in possesso del
certificato di agibilità. Il
certificato di agibilità deve
essere
preventivamente
richiesto all’ENPALS con
denuncia telematica.
[Attenzione: precisiamo
che il certificato di agibilità non è il borderò SIAE
su cui vengono inseriti i
titoli dei brani eseguiti, ma
è una vera e propria autorizzazione che deve essere
rilasciata all’azienda.]
Ne consegue, pertanto, che
le aziende che intendono
organizzare al proprio interno uno spettacolo de-
vono:
 effettuare l’assunzione
al collocamento degli
artisti;
 consegnare e far sottoscrivere agli artisti regolare contratto di assunzione;
 effettuare l’immatricolazione degli artisti
all’ENPALS (se non
già in possesso del lavoratore);
 richiedere
all’EN-
PALS (per il tramite
della SIAE) regolare
certificato di agibilità;
 elaborare regolare prospetto paga e libro unico per gli artisti;
 consegnare e far sottoscrivere agli artisti il
prospetto paga;
 provvedere al pagamento dei contributi
INPS, INAIL ed ENPALS per gli artisti.
PRECISIAMO
IN
PARTICOLARE
CHE, IN CASO DI
ISPEZIONE,
GLI
ARTISTI PRIVI DI
EFFETTIVA COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE SARANNO CONSIDERATI
QUALI DIPENDENTI
IN NERO CON L’APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI.
A) PER I SOGGETTI ESENTI
ESENZIONI
dagli adempimenti contributivi e informativi ENPALS:
COSA FARE PRIMA DELLO
NEI CONFRONTI DELL’ENPALS:
CARATTERISTICHE SOGGETTIVE:
Giovani
fino a 18 anni (*);
Studenti
fino a 25 anni;
Pensionati
di età superiore a 65 anni;
Coloro
che svolgono già un’attività lavorativa
non nello spettacolo
SPETTACOLO:
Richiedere
autocertificazione
relativa alla categoria di esenzione
Richiedere
autocertificazione
relativa al reddito percepito
nell’anno in corso per lavoro
nello spettacolo
Soggetti
la comunicazione al
Centro per l’Impiego (ex ufficio
di collocamento)
Retribuzione
B) PER I SOGGETTI NON
ESENTI ENPALS:
(*) Norme per i minori: non oltre la mezzanotte e visita medica
COSA FARE PRIMA DELLO
SPETTACOLO:
CARATTERISTICHE OGGETTIVE:
che effettuano esibizioni musicali DAL VIVO in spettacoli, manifestazioni di intr attenimento e nell’ambito di celebrazioni di tradizioni popolari
e folkloristiche.
lorda annua per lavori nel settore spettacolo non superiore ad Euro 5.000,00
Effettuare
Immatricolazione
GRUPPI MUSICALI:
del lavoratore
all’ENPALS
sono un gruppo musicale effettivo, con codice Richiesta agibilità all’ENPALS
fiscale e riconosciuto dall’ENPALS, emetteranno regola- Regolare
assunzione
re fattura con contributi ENPALS
(comunicazione al C.P.I., consegna lettera di assunzione)
Se sono persone che suonano insieme, ma non hanno
 Se
un codice fiscale unitario li dobbiamo considerare come
singoli suonatori in base alle regole sopra esposte
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Le autocertificazioni da far compilare ai
soggetti esenti dagli obblighi ENPALS
COSA FARE DOPO LO
SPETTACOLO:
Elaborazione
busta paga o ritirare fattura dal lavoratore autonomo;
Versamento
dei contributi;
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
L A V O R O
(segue da pag. 2)
per almeno dieci anni le
scuole elementari e medie.
E’ vietato (a meno che non
si tratti di motivi didattici
o di formazione professionale e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purché
svolti sotto la sorveglianza
di formatori e nel rispetto
di quanto stabilito dalla
normativa sulla sicurezza
dei luoghi di lavoro (D.
Lgs 81/08) adibire gli adolescenti a lavorazioni che
li espongano a:
Agenti fisici quali atmosfera con pressione superiore a quella naturale, ad
esempio in contenitori o
locali sotto pressione ed a
rumori con esposizione
superiore a 90 decibel
LEP-d
Agenti biologici che possono causare malattie gravi e che possono propagarsi nella comunità o che
del
LAVORO LUGLIO 2014
M I N O R I L E
sono stati geneticamente
modificati;
Agenti chimici: sostanze
classificate come tossiche
(T e T+), corrosive (C),
esplosive (E), estremamente infiammabili (F+),
nocive (Xn) (verificare al
proposito detersivi o acidi
utilizzati durante l’attività
lavorativa) o irritanti (Xi)
oltreché preparati classificati come agenti cancerogeni, piombo e composti
ed amianto.
Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di
4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a
vuoto.
I minori, prima di essere
avviati al lavoro devono
obbligatoriamente essere
sottoposti ad una VISITA
MEDICA
PREASSUNTIVA e successivamente a visite mediche
periodiche da effettuar e
a cura del datore di lavoro.
Per gli adolescenti l’ora-
STAGISTI MINORENNI
(segue da pag. 2)
zione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimichi, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente applicato
alle strumentazioni o ai
laboratori in questione
sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni del
Testo Unico per la sicurezza e per tano, in detti
casi, sussiste l’obbligo
4
della sorveglianza sanitaria.
Invece, l’obbligatorietà
della
visita medica
preventiva per lavoratori
minorenni, disciplinata
dall’art. 8 della Legge
977/67, vige
esclusivamente nei casi in cui
vi sia un rapporto di
lavoro, circostanza che
non sussiste per l’adolescente stagista e lo
studente minorenne che
dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei
sopra richiamati casi previsti dalla vigente normativa.
DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO PER I
MINORENNI
È vietato adibire i minori al lavoro notturno. Con il termine
notte si intende un periodo si almeno 12 ore consecutive
comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le
ore 23 e le ore 7.
DEROGHE:
 Pubblici esercizi, il per iodo nottur no compr ende l’intervallo tra le ore 23 e le ore 6;
 Alberghi, il per iodo nottur no compr ende l’inter vallo
tra le ore 23:30 e le ore 6:30;
 Attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie e
dello spettacolo, il per iodo nottur no decor r e dalle or e
24:00.
Dal termine del servizio serale al lavoratore minore deve
essere riconosciuto un periodo di riposo di almeno 14 ore.
rio di lavoro non può
superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. L’orario di lavoro non può durare
senza interruzioni più
di 4 ore e mezza. Salvo
quanto disposto dai singoli CCNL o dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro, qualora l’orario di lavoro
giornaliero superi le 4
ore e mezza, deve essere
interrotto da un riposo
intermedio della durata
di almeno un’ora. Ai
minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Per comprovate ragioni
di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere
ridotto, ma non può comunque essere inferiore
a 36 ore consecutive.
Gli adolescenti impiegati nei settori turistico,
alberghiero o della ristorazione
possono
avere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.
E’ vietato il lavoro not-
turno per i minori di 18
anni.
[Con il termine “notte”
si intende un periodo di
almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22.00 e
le ore 6.00 o tra le ore
23.00 e le ore 7.00.
Nel riquadro soprastante
le varie eccezioni rispetto
alla regola generale.]
Unica eccezione per il
lavoro notturno dei minorenni è il caso di forza
maggiore – purché il minore abbia almeno 16 anni, che il lavoro sia temporaneo e non ammetta
ritardi e che non siano
disponibili lavoratori adul
-ti – che ostacola il funzionamento dell’azienda.
In tal caso, però, il datore
di lavoro deve darne immediata comunicazione
alla Direzione Territoriale
del Lavoro, indicando la
causa di forza maggiore,
i nominativi dei minori
impiegati e le ore per
cui sono impiegati. In tal
caso spetta al minore, oltre alle maggiorazioni
retributive, un periodo di
riposo compensativo che
deve essere fruito entro
tre settimane.
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO LUGLIO 2014
5
TELECAMERE NEI LUOGHI DI LAVORO
E’ opportuno prestare
particolare attenzione
all’utilizzo di telecamere o altri apparecchi di
ripresa all’interno di
qualunque spazio di lavoro (negozi, uffici, laboratori, officine ecc).
L’art. 4 della Legge
300/70 (Statuto dei Lavoratori) vieta infatti
l’utilizzo di impianti
audiovisivi e di altre
apparecchiature per
finalità di controllo a
distanza dell’attività
dei lavoratori. Ne consegue che risulta vietato
l’utilizzo di apparecchi
che possano riprendere
anche solo saltuariamente l’attività dei dipendenti. Se gli impianti
e le apparecchiature di
controllo sono necessari
per esigenze organizzative
e
produttive
(esempio controllo degli
accessi) ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto a seguito di autorizzazione
che deve essere rilasciata dalla Direzione
Territoriale del Lavoro competente .
La violazione di quanto sopra, salvo che il
fatto non costituisca
reato più grave, è punita con ammenda da
Euro 154,00 a Euro
1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni ad un
anno.
Considerando l’aumento
in maniera quasi esponenziale di richieste di
autorizzazione di installazione impianti audiovisivi nelle aziende,
il Ministero del Lavoro,
con la
nota
n.
37/0007162 del 16 aprile 2012 ha semplificato
e snellito l’iter burocratico per l’ottenimento delle relative
autorizzazioni.
Infatti, nel corso degli
ultimi anni, alcune attività economiche, quali
ad esempio ricevitorie,
tabaccherie, oreficerie,
farmacie, edicole, distributori di carburante ecc., sono divenute
attività a forte rischio di
rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro e pertanto l’utilizzo
di impianti audiovisivi
rappresenta, sempre e
comunque, sia un fattore
deterrente che uno strumento per assicurare le
fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali
condotte
penalmente
rilevanti.
Le esigenze legate alla
sicurezza dei lavoratori
sono
oggettivamente
obiettivate dalle circostanze
sopra indicate
e pertanto, in qualche
modo
oggetto
di
una “presunzione” di
ammissibilità delle domande volte all’installazione delle apparecchiature che potranno - ed
anzi dovranno - consentire la massima potenzialità
di
controllo
dell’incolumità del personale lavorativo e dei
terzi. Da ciò consegue
che il rilascio dell’autorizzazione da parte della
D.T.L. non necessita in
tali ipotesi di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi
in quanto sostanzialmente ininfluente per il
rilascio dell’autorizza-
zione.
Al di fuori della casistica
sopra evidenziata le competenti D.T.L. dovranno porre
particolare attenzione ai presupposti legittimanti l’installazione e cioè l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive.
Per il corretto utilizzo degli
apparecchi audiovisivi il
datore di lavoro dovrà:
 rispettare la disciplina sulla
privacy
(D.Lgs
196/2003);
 rispettare la normativa relativa alla raccolta e conservazione delle immagini;
 prima della messa in funzione dell’impianto darne
comunicazione scritta ai
lavoratori;
 l’impianto, che registrerà
solo le immagini indispen-
sabili, sarà costituito da
telecamere orientate verso le aree maggiormente
esposte a rischi di furto e
l’eventuale ripresa dei
dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
 sull’impianto non potrà
essere apportata alcuna
modifica previa relativa
comunicazione
alla
D.T.L. competente;
 le immagini registrate
non potranno essere utilizzate per contestazioni
e provvedimenti disciplinari;
in occasione dell’accesso
alle immagini la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati.
TRASFERTE E TRASFERTISTI
(segue da pag. 1)
Il lavoratore che esegue la sua prestazione attraverso continui e successivi spostamenti in differenti sedi di lavoro è
considerato TRASFERTISTA (Cass. 3749/88). Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori TRASFERTISTI, anche se corrisposti con carattere di
continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del
50% del loro ammontare e per tale importo rientrano
sia nell’imponibile fiscale, sia in quello contributivo.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’INAIL
Ricordiamo che sono esclusi dall’assicurazione INAIL
contro gli infortuni i titolari di ditte individuali operanti nel
settore del terziario (commer cio, tur ismo e ser vizi). Al
fine di tutelarsi in caso di eventuali malattie professionali e/o infortuni tali soggetti dovranno autonomamente valutare una copertura assicurativa privata.
INAIL E FATTURAZIONE P.A.
In questi giorni l’INAIL sta inviando a tutte le aziende una
comunicazione riguardante le disposizioni in materia di
fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione.
La comunicazione riguarda pertanto esclusivamente le
aziende che a seguito di servizi resi nei confronti della pubblica amministrazione devono emettere le fatture per ottenere i pagamenti.
IMPRESE E TERRITORIO — MONDO
del
LAVORO LUGLIO 2014
6
ADEGUAMENTO DEL RISCHIO INAIL
AL FINE DI POTER AGGIORNARE I DATI COMUNICATI ALL’INAIL VI INVITIAMO A
COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO RELATIVO ALLE VARIAZIONI DAL
01/10/2013 FINO AL 30/06/2013 (O PRECEDENTI SE MAI COMUNICATI AI NOSTRI
UFFICI) E DI INVIARLO AI NOSTRI UFFICI: FAX 0173/36.21.39 e-mail:
libripaga@acaweb.it
(DA COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI)
Nel periodo sopra riportato sono intervenute le seguenti modifiche:
AUTOMEZZI  SI
 NO
SONO STATI ACQUISITI NUOVI LOCALI, MAGAZZINI,  SI
PIAZZALI DI RIMESSAGGIO, AREE ESPOSITIVE, APERTURE
NUOVI NEGOZI ECC.?
 NO
ACQUISTO
ECC.?
MACCHINARI,
ATTREZZATURE,
Se si quali:
Data di acquisto delle attrezzature:
Data di aquisto nuovi locali/apertura nuovo negozio_____________
Se si :
I NUOVI LOCALI O LE NUOVE AREE SONO ADIACENTI ALLA  SI
SEDE DELLA DITTA?
 NO
 SI
 NO
UTILIZZANO  SI
 NO
SONO INTERVENUTE VARIAZIONI NEI CICLI PRODUTTIVI?
Data in cui è iniziata la variazione del ciclo produttivo ___________
GLI
IMPIEGATI
E/O
I
COMMESSI
L’AUTOVETTURA PER LAVORO?
NOTE:
Timbro ditta